MODELLO DI CONTRATTO PER MOBILITA’ INDIVIDUALI (Learners e Staff) nell’ambito del Programma ERASMUS+ - KA1 VET
MODELLO DI CONTRATTO PER MOBILITA’ INDIVIDUALI (Learners e Staff)
nell’ambito del Programma ERASMUS+ - KA1 VET
Settore: Vocational Education and Training
Denominazione dell’Organismo di invio: Ente Senese Scuola Edile
Indirizzo completo: Xxx Xxxxxxx Xxxxxx, 00 – Xxxxx
Identificativo del progetto: 2023-1-IT01-KA121-VET-000136756
Tipologia di attività: mobilità del personale (VET-Staff) – specificare barrando
Affiancamento lavorativo
Incarichi di insegnamento
Corsi e formazione
di seguito denominato “l’Organismo” rappresentato, per lo scopo di questo contratto, da
Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx da una parte,
e
Nome e cognome del Partecipante Data di nascita
Indirizzo completo Telefono
Indirizzo mail
Per
i
Partecipanti
che
ricevono
direttamente
il
supporto
finanziario:
Titolare
del
conto
(se
diverso
dal
Partecipante)
Denominazione
della
banca
Codice
IBAN
di seguito denominato “il Partecipante”
dall’altra parte,
HANNO CONVENUTO
le Condizioni Particolari e gli Allegati che costituiscono parte integrante del presente contratto (“il contratto”).
Allegato I Erasmus+ Learning Agreement
Allegato II Condizioni Generali
Le disposizioni delle Condizioni Particolari prevalgono su quelle degli Allegati.
CONDIZIONI PARTICOLARI
ARTICOLO 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO
L’Organismo fornirà il supporto finanziario al Partecipante per realizzare un’attività di mobilità nell’ambito del Programma Erasmus+-KA1 VET.
Il Partecipante accetta il supporto finanziario o i servizi previsti e indicati all’Art. 3, e si impegna a portare a termine il periodo di mobilità, come descritto nell’Allegato I.
Ogni modifica al presente contratto dovrà essere richiesta e autorizzata da entrambe le parti con lettera ufficiale o messaggio di posta elettronica.
ARTICOLO 2 – PERIODO DI VALIDITA’ DEL CONTRATTO E DURATA DELLA MOBILITA’
Il contratto entra in vigore con l’apposizione della firma dell’ultima parte contraente.
Il periodo di mobilità avrà inizio il 20/10/2024 e si concluderà il 27/10/2024. La data di inizio del periodo di mobilità è il primo giorno di presenza del Partecipante presso l’organismo ospitante e la data di fine del periodo di mobilità è l'ultimo giorno di presenza del Partecipante presso l’organismo ospitante. Il tempo del viaggio può essere incluso nel calcolo per la determinazione del supporto individuale.
Il periodo totale della mobilità non può eccedere il periodo massimo previsto dalla Guida del Programma per la tipologia di attività oggetto del presente contratto.
Il Partecipante può richiedere il prolungamento del periodo di mobilità entro il limite stabilito di cui all’Articolo 2.3. Se l’Organismo accetta di estendere il periodo di mobilità, il contratto deve essere emendato.
ARTICOLO 3 – SUPPORTO FINANZIARIO
Il supporto finanziario per il periodo di mobilità è calcolato sulla base delle disposizioni stabilite dalla Guida del Programma
Il Partecipante riceve un supporto finanziario Erasmus+ per 8 giorni (il periodo corrisponde alla permanenza fisica presso il paese ospitante più i giorni del viaggio)
Il totale del supporto finanziario ammonta a complessivi 1.571€ EURO.
L’Organismo fornisce al Partecipante il supporto sotto forma di erogazione di beni e servizi necessari alla realizzazione della mobilità. In tal caso, l’Organismo deve assicurare che l’erogazione di tali beni e servizi avvenga nel rispetto degli standard di qualità e di sicurezza necessari.
Il rimborso delle spese sostenute in relazione a bisogni speciali, se del caso, è ammesso solo su presentazione dei documenti giustificativi da parte del Partecipante.
Il supporto finanziario non può essere utilizzato per coprire eventuali costi già finanziati dai fondi dell'Unione.
In deroga all'Articolo 3.6, il supporto finanziario è compatibile con qualsiasi altra fonte di finanziamento, non dell’Unione, incluse le entrate che il Partecipante potrebbe ricevere lavorando oltre l’orario previsto per lo svolgimento delle attività descritte nell'Allegato I.
Il sostegno finanziario o parte di esso deve essere reso all’Organismo qualora il Partecipante non rispetti le disposizioni del presente contratto. Se il Partecipante si ritira prima della partenza o interrompe il periodo di mobilità prima del termine previsto, dovrà rimborsare l'importo del contributo già versato. Tuttavia, se il Partecipante si ritira prima della partenza o non porta a termine l’attività di mobilità, per causa di forza maggiore, avrà diritto a beneficiare dell'importo della sovvenzione corrispondente alla durata effettiva del periodo di mobilità di cui all’Articolo2.2. Eventuali fondi rimanenti dovranno essere rimborsati, salvo diverso accordo con l’Organismo. Tali casi debbono essere, comunque, segnalati dall’Organismo e accettati dall'Agenzia Nazionale.
ARTICOLO 4 – MODALITA’ DI PAGAMENTO
Entro 30 giorni dalla data di stipula del contratto o della conferma di arrivo del Partecipante presso l’organismo ospitante ma non oltre la data di inizio del periodo di mobilità di cui all’Articolo 2.2, deve essere versata al Partecipante una somma, a titolo di prefinanziamento, pari al 80% dell’importo totale supporto finanziario, di cui all’Articolo 3. Un ritardo nell’erogazione del prefinanziamento può essere concesso solo nel caso in cui il Partecipante non produca la documentazione richiesta.
Qualora il pagamento, ai sensi dell'articolo 4.1, è inferiore al 100% dell'importo massimo del supporto finanziario, la presentazione della Relazione finale, ossia del questionario UE che verrà somministrato al Partecipante al termine del periodo di mobilità, è considerata come richiesta per il pagamento del saldo del sostegno finanziario. L'Organismo dispone di 45 giorni di calendario per effettuare il pagamento del saldo o, se del caso, per emettere un ordine di recupero.
ARTICOLO 5 – ASSICURAZIONE
L’Organismo deve assicurarsi che il Partecipante disponga di un'adeguata copertura assicurativa fornendo essa stessa l'assicurazione, o stipulando un accordo con l'organizzazione ospitante affinché quest'ultima fornisca l'assicurazione, o fornendo al Partecipante le informazioni e il supporto pertinenti per stipulare un'assicurazione per conto proprio. Nel caso in cui l'organizzazione ospitante sia identificata come parte responsabile nell'Articolo 5.3, deve essere allegato al presente contratto un documento specifico che definisce le condizioni della prestazione assicurativa e include il consenso dell'organizzazione ospitante.
La copertura assicurativa deve includere: assicurazione sanitaria, responsabilità civile e infortuni. In caso di mobilità in UE, l'assicurazione sanitaria nazionale del partecipante includerà una copertura di base durante il soggiorno in un altro paese dell'UE attraverso la tessera europea di assicurazione. Tuttavia, questa copertura potrebbe non essere sufficiente per tutte le situazioni, ad esempio in caso di rimpatrio o intervento medico speciale o in caso di mobilità internazionale. In tal caso, potrebbe essere necessaria un'assicurazione sanitaria privata complementare. Le assicurazioni di responsabilità civile e infortuni devono coprire i danni causati dal partecipante o al partecipante durante la permanenza all'estero. La regolamentazione di queste assicurazioni varia nei diversi paesi e i partecipanti corrono il rischio di non essere coperti da regimi standard, ad esempio se non sono considerati dipendenti o formalmente iscritti presso l’organismo ospitante; l’Organismo deve accertare la validità della copertura assicurativa in relazione alle regole del paese ospitante. In aggiunta a quanto sopra, è consigliata un'assicurazione contro lo smarrimento o il furto di documenti, titoli di viaggio e bagagli.
Inserire il numero della/e polizza/polizze stipulate:
RC UNIPOL SAI 2746/65/131614027
INAIL con posizione n. pat. 090654791 – Cod. ditta 005849620/61 INFORTUNI
La parte responsabile che si occuperà della stipula della copertura assicurativa è:
ARTICOLO 6 – SUPPORTO LINGUISTICO ONLINE (OLS)
(Applicabile solo per mobilità per le quali la lingua principale di insegnamento o di lavoro è: Bulgaro, Croato, Ceco, Danese, Olandese, Inglese, Estone, Finlandese, Francese, Tedesco, Greco, Ungherese, Irlandese, Lituano, Lettone, Maltese, Polacco, Portoghese, Rumeno, Slovacco, Sloveno, Spagnolo, Svedese, fatta eccezione per i madrelingua)
6.1. Il Partecipante deve effettuare la valutazione OLS (valutazione delle competenze linguistiche) prima dell’inizio del periodo di mobilità.
6.2 Il Partecipante deve seguire il corso di lingua OLS, non appena riceve l'accesso al sistema. Il Partecipante informa immediatamente l’Organismo qualora non fosse in grado di seguire il corso, ancor prima di accedervi. (Applicabile solo ai partecipanti ad un corso di lingua OLS)
ARTICOLO 7 – INDAGINE UE
7.1. Il Partecipante deve compilare e inviare on-line il questionario UE al termine del periodo di mobilità e comunque entro 30 giorni di calendario dal ricevimento dell’Invito a completare il relativo questionario da parte dell’Organismo. Ai partecipanti che non abbiano compilato e inviato on-line il questionario, l’Organismo è titolato a richiedere completamente o parzialmente il rimborso del sostegno finanziario ricevuto.
7.2 Un’intervista on–line complementare può essere somministrata al Partecipante al fine di approfondire i contenuti dei Rapporti dovuti dall’Organismo all’Agenzia nazionale, anche sulla tematica della Certificazione delle competenze acquisite.
ARTICOLO 8 – TRATTAMENTO DATI
8.1 L’Organismo fornisce ai Partecipanti la relativa informativa sulla privacy per il trattamento dei loro dati personali prima che questi vengano inseriti nei sistemi elettronici UE per la gestione delle mobilità Erasmus+.
xxxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxxx/xxxxxxx-xxxx/xxxxxxxx-xxxxxxx-xxxxxxxxx_xx
ARTICOLO 9 - LEGISLAZIONE APPLICABILE E TRIBUNALE COMPETENTE
Il contratto è regolato dalle disposizioni dettate dalla legislazione nazionale in materia di sovvenzioni.
Il tribunale competente, in accordo con la legislazione nazionale, è titolato a gestire eventuali controversie tra l’Organismo e il Partecipante in merito all’applicazione, interpretazione e validità delle disposizioni del presente contratto, qualora tali controversie non possano essere risolte in via amichevole.
FIRME
Per il Partecipante Per l’Organismo
Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Rappresentante Legale
[firma] [firma]
Fatto a ………. il ……………. Fatto a ………. il ……………..
ALLEGATO I
LEARNING AGREEMENT
ALLEGATO II
CONDIZIONI GENERALI
Articolo 1: Responsabilità
Ciascuna parte contraente esonera l’altra da ogni responsabilità civile per danni subiti da lui o dal proprio personale come risultato dell’esecuzione di questo contratto, purché i danni non siano il risultato di una grave ed intenzionale cattiva condotta.
L’Agenzia nazionale, la Commissione Europea e il suo personale non saranno ritenuti responsabili in caso di reclami relativi a danni causati durante la realizzazione della mobilità. Conseguentemente l’Agenzia nazionale o la Commissione europea non prenderanno in considerazione alcuna richiesta di risarcimento danni.
Articolo 2: Recesso e risoluzione del contratto
In caso di inadempimento contrattuale del Partecipante, senza considerare le conseguenze derivanti dall’applicazione della legislazione, l’Organismo è legalmente autorizzato a porre fine al contratto senza ulteriori formalità se il partecipante non pone in essere i necessari provvedimenti entro un mese dal ricevimento della lettera raccomandata.
Articolo 3: Recupero del supporto finanziario
Il supporto finanziario, o parte di esso, deve essere recuperato dall’Organismo se il Partecipante non rispetta i termini dell'accordo. Qualora il Partecipante rescinda il contratto prima della scadenza, per cause non imputabili alla forza maggiore, dovrà restituire l'importo del contributo già versato, salvo diverso accordo con l'Organismo. L’accordo deve essere indicato chiaramente dall’Organismo e accettato dall'Agenzia Nazionale.
Diversamente, in caso di risoluzione del contratto da parte del Partecipante per cause di forza maggiore, (una situazione imprevedibile ed eccezionale fuori dal suo controllo e non attribuibile ad errore o a sua negligenza), questi riceverà l’ammontare del finanziamento calcolato proporzionalmente alla durata della sua permanenza all’estero. Ogni rimanente somma dovrà essere restituita, salvo diversamente concordato con l’Organismo.
Articolo 3: Trattamento dei dati
I dati personali presenti nel contratto saranno trattati in accordo con il Regolamento (EC) n° 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di protezione degli individui con riguardo al trattamento dei dati personali da parte degli organismi comunitari e al libero trasferimento dei dati. I dati saranno divulgati solo per attività inerenti l’implementazione e il follow-up del contratto da parte dell’organismo di invio, dell’Agenzia nazionale e della Commissione europea, senza recare pregiudizio alla possibilità di passare i dati agli organismi responsabili delle ispezioni e degli audit in accordo con la legislazione comunitaria 1 (Corte dei Conti o Ufficio Europeo Antifrode).
Il partecipante può, con richiesta scritta, avere accesso ai suoi dati personali e procedere alla correzione delle informazioni inesatte o incomplete. Il partecipante può richiedere ogni tipo di informazione riguardo
Ulteriori informazioni sullo scopo del trattamento dei dati personali, quali dati raccogliamo, chi vi ha accesso e come sono protetti, sono disponibili all'indirizzo: xxxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxxx/xxxxxxx-xxxx/xxxxxxxx-xxxxxxx-xxxxxxxxx_xx
al trattamento dei suoi dati personali all’Organismo e/o all’Agenzia Nazionale. Il partecipante può presentare un reclamo, riguardo il trattamento dei suoi dati sensibili, al garante europeo per la privacy in relazione all’uso dei dati da parte della Commissione europea.
Articolo 4: Controlli e Audit
Le parti contraenti si impegnano a fornire ogni informazione richiesta dalla Commissione europea, dall’Agenzia nazionale o da qualsiasi altro organismo da esse autorizzato con lo scopo di verificare il buon andamento del periodo di mobilità in ottemperanza alle disposizioni del contratto.
Il partecipante si rende, altresì, disponibile a prendere parte alle azioni di monitoraggio e di valutazione promosse dall’Agenzia nazionale nei 24 mesi successivi alla data di chiusura delle attività progettuali e, nei limiti delle sue possibilità, a comunicare all’Organismo l’eventuale variazione della sua residenza.