SERVIZIO FOGNATURA
COGEIDE S.p.A.
COGEIDE S.p.A.
SERVIZIO FOGNATURA
REGOLAMENTO E CONDIZIONI PER L’IMMISSIONE DEGLI SCARICHI IN FOGNATURA
Art.1 - Premessa 3
TITOLO I - Generalità 3
Art.2 - Oggetto del regolamento 3
Art.3 - Definizioni 3
TITOLO II - Disciplina degli scarichi in pubblica fognatura 4
Art.4 - Generalità 4
Art.5 - Scarichi di acque reflue industriali 4
Art.6 - Domanda di autorizzazione allo scarico 4
Art.7 - Modificazioni dell’insediamento 4
Art.8 - Procedura per il rilascio dell’autorizzazione 4
Art.9 - Ammissibilità 5
Art.10 - Criteri per l’accettazione degli scarichi 5
Art.11 - Divieto di diluizione degli scarichi 5
Art.12 - Scarichi di sostanze pericolose 5
Art.13 - Sversamenti accidentali 5
Art.14 - Funzioni di vigilanza e controllo 5
Art.15 - Prelievi di campioni 6
TITOLO III – Allacciamento alla pubblica fognatura 6
Capo I – Disciplina generale 6
Art.16 - Obbligatorietà di allacciamento degli scarichi alla pubblica fognatura 6
Art.17 - Separazione degli scarichi 7
Art.18 - Obbligo di installazione del contatore 7
Art.19 - Scarichi di acque reflue domestiche 7
Art.20 - Allacciamento di nuove reti fognarie 7
Capo II - Modalità tecniche di allacciamento 8
Art.21 - Generalità 8
Art.22 - Allacciamento alla fognatura separata 9
Art.23 - Allacciamento alla fognatura mista 10
Art.24 - Allacciamento degli scarichi di acque reflue domestiche e assimilate alle fognature sprovviste di impianto di depurazione 10
Art.25 - Pozzetto di campionamento 11
TITOLO IV - Disposizioni finanziarie 11
Art.26 - Tariffe 11
Art.27 - Prescrizione per l’autodenuncia annuale 11
Art.28 - Compenso per spese istruttorie 12
TITOLO V - Sistema sanzionatorio 12
Art.29 - Sanzioni relative a violazioni delle disposizioni della disciplina degli scarichi 12
TITOLO VI – Disposizioni transitorie 12
Art.30 - Disposizioni transitorie 12
Art.31 - Validità del regolamento 12
Art. 31- Foro competente 13
ALLEGATI 14
Art.1 - Premessa
La realizzazione degli allacciamenti e l’immissione di scarichi in fognatura sono disciplinati dalle norme e dalle disposizioni del presente Regolamento, che sostituisce le norme contenute nei Regolamenti Comunali, di Igiene ed Edilizia esistenti in materia di immissione degli scarichi in fognatura.
Per quanto non espressamente disposto o richiamato, si rinvia alla legislazione e alla normativa statale e regionale in materia d’Igiene, Sanità Pubblica e di Tutela della qualità delle acque, nonché alle conseguenti determinazioni ministeriali, regionali e dell’Autorità d’Ambito.
TITOLO I - Generalità
Art.2 - Oggetto del regolamento
Il presente Regolamento stabilisce le norme per l’immissione delle acque di scarico nelle reti fognarie, cosi come definite dal D.Lgs.152/99, D.Lgs.258/00, leggi regionali e successive modifiche ed integrazioni.
Sono oggetto del Regolamento:
a) Il procedimento d’autorizzazione delle acque di scarico di qualsiasi tipo nelle pubbliche fognature;
b) Il controllo degli scarichi immessi nelle pubbliche fognature per quanto riguarda l’accettabilità delle acque di scarico, nonché i controlli per gli accertamenti in materia tariffaria;
c) Le norme tecniche generali d’allacciamento e d’uso della fognatura;
d) La gestione amministrativa dell’utenza.
Art.3 - Definizioni
Valgono le seguenti definizioni:
Abitante equivalente: il carico organico biodegradabile avente una richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni (BOD5) pari a 60 grammi, oppure la produzione di 200 litri di acqua di scarico al giorno. Nel calcolo si farà riferimento a quel valore (BOD5 o volume di acqua di scarico) da cui risulterà il numero maggiore di abitanti equivalenti;
Acque reflue domestiche: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;
Acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici in cui si svolgono attività commerciali o industriali, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento; qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici o installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento.
Le acque reflue industriali sono distinte tra quelle soggette alla disciplina specifica e quelle assimilate alle acque reflue domestiche (pertanto soggette alla normativa delle medesime ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs.152/99, D.Lgs.258/00, leggi regionali e successive modifiche ed integrazioni).
Agglomerato: area in cui la popolazione ovvero le attività economiche sono sufficientemente concentrate, così da rendere possibile la raccolta ed il convogliamento delle acque reflue urbane verso un sistema di trattamento di acque reflue urbane o verso un punto di scarico finale.
Rete fognaria: il sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane;
Scarichi esistenti: gli scarichi di acque reflue urbane che alla data del 13 giugno 1999 sono in esercizio e conformi al regime autorizzativo previgente ovvero di impianti di trattamento di acque reflue urbane per i quali alla stessa data siano già state completate tutte le procedure relative alle gare di appalto e all'assegnazione lavori; gli scarichi di acque reflue domestiche che alla data del 13 giugno 1999 sono in esercizio e conformi al regime autorizzativo previgente; gli scarichi di acque reflue industriali che alla data del 13 giugno 1999 sono in esercizio e già autorizzati.
Fognatura separata: la rete fognaria costituita da due condotte, una che canalizza le sole acque meteoriche di dilavamento (denominata fognatura bianca), che può essere dotata di dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di prima pioggia; l’altra che canalizza le altre acque reflue, unitamente alle eventuali acque di prima pioggia (denominata fognatura nera);
Scarico: qualsiasi immissione diretta tramite condotta d’acque reflue liquide, semiliquide e comunque convogliabili nelle acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione.
Acque di scarico: tutte le acque reflue provenienti da uno scarico.
Stabilimento industriale o stabilimento: qualsiasi stabilimento nel quale si svolgono attività commerciali o industriali che comportano la produzione, la trasformazione ovvero l’utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella 3 dell’allegato 5 del D.Lgs.258/00, ovvero qualsiasi altro processo produttivo che comporti la presenza di tali sostanze nello scarico;
Valore limite d’emissione: limite di accettabilità di una sostanza inquinante contenuta in uno scarico, misurata in concentrazione, ovvero in peso per unità di prodotto o di materia prima lavorata, o in peso per unità di tempo.
TITOLO II - Disciplina degli scarichi in pubblica fognatura
Art.4 - Generalità
Per l’autorizzazione degli scarichi, valgono i seguenti principi:
⇨ Gli scarichi di acque reflue domestiche sono sempre ammessi nel rispetto del presente Regolamento;
⇨ Per gli scarichi di acque reflue industriali va richiesta l’autorizzazione allo scarico, secondo quanto specificato negli articoli successivi;
⇨ Per gli scarichi di acque reflue industriali assimilate alle acque reflue domestiche il titolare dello scarico deve presentare al Comune - tramite la Società - una dichiarazione, secondo il modello
predisposto riportato in allegato, che lo scarico riguardi esclusivamente reflui provenienti da servizi igienici e mense.
Art.5 - Scarichi d’acque reflue industriali
L’autorizzazione è rilasciata al titolare dell’attività da cui ha origine lo scarico. Ove tra più stabilimenti sia costituito un consorzio per l’effettuazione in comune dello scarico delle acque reflue, provenienti dalle attività dei consorziati, l’autorizzazione è rilasciata in capo al consorzio medesimo.
In caso di passaggio di titolarità dell’attività da cui si origina lo scarico il nuovo titolare non può beneficiare dell’autorizzazione rilasciata al precedente titolare, ma deve munirsi di una nuova specifica autorizzazione.
L’autorizzazione è valida per quattro anni dalla data del provvedimento. Un anno prima della scadenza ne deve essere richiesto il rinnovo, secondo la procedura prevista. Lo scarico può essere mantenuto in funzione provvisoriamente nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino all’adozione di un nuovo provvedimento, se la domanda di rinnovo è stata tempestivamente presentata.
Art.6 - Domanda di autorizzazione allo scarico
La domanda di autorizzazione con il parere della Società deve essere inoltrata - tramite gli uffici della medesima - al Comune, secondo le modalità e la documentazione prevista dalle apposite schede in allegato.
Art.7 - Modificazioni dell’insediamento
Per gli insediamenti, edifici o installazioni la cui attività sia trasferita in altro luogo ovvero per quelli soggetti a diversa destinazione, ad ampliamento o a ristrutturazione, da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitativamente o quantitativamente diverse da quelle dello scarico preesistente, deve essere richiesta una nuova autorizzazione allo scarico, ove prevista. Nelle ipotesi in cui lo scarico non abbia caratteristiche qualitative o quantitative diverse deve essere data comunicazione all'autorità competente, la quale, verificata la compatibilità dello scarico con il corpo recettore, può adottare i provvedimenti che si rendessero eventualmente necessari.
Per gli insediamenti soggetti a diversa destinazione, ad ampliamento, a ristrutturazione o la cui attività sia trasferita in altro luogo, deve essere richiesta una nuova autorizzazione allo scarico, ove prevista.
Art.8 - Procedura per il rilascio dell’autorizzazione
I titolari degli scarichi di acque reflue industriali, che intendono allacciarsi alla pubblica fognatura sono tenuti a munirsi della prescritta autorizzazione prima dell’attivazione dello scarico.
La Società, a seguito del controllo della completezza della domanda, potrà richiedere le integrazioni necessarie.
A seguito di un sopralluogo ispettivo sullo stato del sistema fognario e sul sistema d’approvvigionamento idrico la Società potrà emettere notifiche d’adeguamento e/o di messa a norma.
A seguito dell’esecuzione dei lavori e del collaudo degli stessi la Società comunicherà al Comune il parere di conformità; quest’ultimo provvederà ad emettere l’autorizzazione allo scarico.
Art.9 - Ammissibilità
Gli scarichi d’acque reflue industriali di stabilimenti nuovi o esistenti sono ammessi purché i relativi titolari siano muniti d’autorizzazione, ai sensi delle leggi vigenti e del presente regolamento.
Art.10 - Criteri per l’accettazione degli scarichi
I limiti per lo scarico in pubblica fognatura indicati nell’“Allegato 1” sono obbligatori in assenza di limiti diversi eccezionalmente adottati dalla Società o dagli altri organi competenti o in mancanza di un impianto finale di trattamento in grado di rispettare i limiti d’emissione dello scarico finale.
Art.11 - Divieto di diluizione degli scarichi
I valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo. L’autorizzazione può prescrivere che lo scarico delle acque di raffreddamento, di lavaggio, ovvero impiegate per la produzione di energia, sia separato dallo scarico terminale di ciascun stabilimento. Potrà comunque essere prescritta l’installazione di impianti di pretrattamento. Per impianti di pretrattamento si intende qualsiasi apparecchiatura o manufatto atto a ricondurre le acque di scarico entro i limiti di accettabilità dettati dalla COGEIDE S.p.A..
Art.12 - Scarichi di sostanze pericolose
Per le acque di processo contenenti le sostanze dell’“Allegato 2”, il punto di misurazione dello scarico s’intende fissato subito dopo l’uscita dallo stabilimento o dall’impianto di trattamento che serve lo stabilimento medesimo.
Nell’autorizzazione può essere richiesto che tali scarichi parziali siano tenuti separati dallo scarico generale e trattati come rifiuti, ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 e successive modifiche e integrazioni.
Qualora l'impianto di trattamento di acque reflue industriali che tratta le sostanze pericolose di cui all’“Allegato 2” riceva scarichi provenienti da altri stabilimenti o scarichi di acque reflue urbane, contenenti sostanze diverse non utili a una modifica o riduzione delle sostanze pericolose, in sede di autorizzazione l'autorità competente dovrà ridurre opportunamente i valori limite di emissione indicati nell’“Allegato 1” per ciascuna delle predette sostanze pericolose indicate nell’“Allegato 2”, tenendo conto della diluizione operata dalla miscelazione dei diversi scarichi.
Art.13 - Sversamenti accidentali
Il titolare dello scarico e/o il responsabile di sversamenti accidentali in pubblica fognatura, al di fuori delle modalità e dei limiti qualitativi e quantitativi autorizzati, è tenuto a dare tempestiva comunicazione alla Società, dapprima telefonica e poi scritta.
Scopo di tale comunicazione consiste nella possibilità di tempestiva adozione degli eventuali provvedimenti presso la sede aziendale e/o nella rete fognaria e/o presso l’impianto pubblico di depurazione cui lo scarico affluisce, atti a contenere gli effetti dannosi dell’incidente occorso.
I soggetti di cui sopra sono pertanto tenuti a seguire le disposizioni impartite telefonicamente o verbalmente, confermate successivamente per iscritto dalla Società.
Qualora il fatto possa avere riflessi ambientali dovrà essere tempestivamente data comunicazione alla struttura provinciale A.R.P.A. competente per territorio ed al Sindaco.
Nel caso vi siano riflessi igienico - sanitari, con la medesima procedura, si darà debita comunicazione direttamente al Sindaco, alla U.O. di Igiene e Sanità Pubblica dell’Azienda ASL competente per il territorio.
Art.14 - Funzioni di vigilanza e controllo
La Società organizza un adeguato servizio di controllo, secondo le modalità previste nella Convenzione di gestione, anche avvalendosi di ditte dal medesimo incaricate. E’ facoltà della Società effettuare le ispezioni, i controlli e i prelievi necessari all’accertamento del rispetto dei valori limite di emissione, delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o regolamentari e delle condizioni che danno luogo alla
formazione degli scarichi. Il titolare dello scarico è tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire l’accesso ai luoghi dai quali si origina lo scarico.
In caso d’inosservanza delle prescrizioni dell’autorizzazione allo scarico la Società provvede alla segnalazione al Comune, che secondo la gravità dell’infrazione, procede:
a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;
b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinano situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.
Per gli scarichi contenenti le sostanze di cui all’“Allegato 2”, l’autorizzazione può prescrivere, a carico del titolare, l’installazione di strumenti di controllo in automatico, nonché le modalità di gestione degli stessi e di conservazione dei relativi risultati, che devono rimanere a disposizione della Società per un periodo non inferiore a tre anni dalla data d’effettuazione dei singoli controlli.
Ferme restando le competenze del Comune previste da D.Lgs.152/99, D.Lgs.258/00, leggi regionali e successive modifiche e integrazioni, la Società, avvalendosi di proprio personale o di personale tecnico esterno espressamente incaricato, esercita le funzioni di vigilanza e controllo, anche ai fini tariffari.
Art.15 - Prelievi di campioni
Ai sensi del comma 3 dell’art.28 del D.Lgs.152/99 e successive modifiche ed integrazioni, gli scarichi di acque reflue industriali devono essere resi accessibili per il campionamento da parte della Società o da soggetti da questi incaricati nel punto assunto per la misurazione. La misurazione degli scarichi, salvo quanto previsto dal precedente art.12, s’intende effettuata subito a monte del punto di immissione in fognatura, tramite appositi pozzetti sui singoli scarichi prescritti (art. 14).
TITOLO III – Allacciamento alla pubblica fognatura
Capo I – Disciplina generale
Art.16 - Obbligatorietà d’allacciamento degli scarichi alla pubblica fognatura
Nelle località servite da pubblica fognatura, individuate dai Comuni sui propri territori ai sensi delle norme vigenti, i titolari degli scarichi sono tenuti ad allontanarli mediante allacciamento alla pubblica fognatura, con spese a carico dei titolari e secondo le modalità e prescrizioni della normativa vigente e del presente Regolamento.
In caso d’inerzia o inadempienza degli interessati i relativi obblighi possono essere fatti valere dal Sindaco con specifiche ordinanze, in esecuzione del presente articolo.
Nel caso di località che comprendano più fabbricati dovrà essere elaborato, a cura dei titolari degli scarichi, un unico progetto di collegamento degli scarichi al collettore fognario. Il progetto dovrà ottenere il preventivo benestare della Società prima della presentazione, da parte della Società stessa, al Comune per la definitiva approvazione.
L’obbligatorietà d’allacciamento potrà decadere nei casi previsti dalla legge. Decadrà ugualmente l’obbligatorietà dell’allacciamento qualora ricorressero le condizioni previste dalla legge ed in particolare dal comma 4 dell’art.27 del D.Lgs.152/99 e successive modifiche ed integrazioni.
La Società si riserva la possibilità di derogare alle prescrizioni del presente articolo nei casi di insediamenti esistenti serviti da sistemi depurativi autonomi, dotati di regolare autorizzazione allo scarico in acque superficiali rilasciata dalle competenti Autorità.
Per i nuovi insediamenti, che diano luogo a scarichi d’acque reflue domestiche o industriali, in zone servite dalla fognatura comunale, il Comune non rilascerà la licenza d’agibilità e di abitabilità in mancanza di allacciamento alla pubblica fognatura.
Art.17 - Separazione degli scarichi
Nelle zone servite da reti fognarie separate, a tutti i titolari di scarichi in pubbliche fognature è fatto obbligo di separare le acque reflue.
Nelle zone servite da fognature miste, per i nuovi insediamenti o per insediamenti esistenti oggetto d’interventi di manutenzione straordinaria degli scarichi o ristrutturazione edilizia degli immobili, è fatto obbligo di separare, fino ai rispettivi pozzetti da realizzarsi immediatamente a monte dell’immissione nel collettore fognario, le acque reflue (nere) da quelle di dilavamento meteorico (bianche). Qualora, per la natura delle operazioni svolte, non sia possibile eliminare il rischio di inquinamento delle acque meteoriche, in alcune zone del complesso produttivo, potrà essere richiesta la raccolta separata ed il successivo convogliamento nelle fognature, con modalità de definirsi caso per caso. Invece l’immissione nel collettore fognario avverrà, salvo prescrizioni della Società, tramite un’unica tubazione.
Tale obbligo di separazione, fino ai rispettivi collettori fognari, riguarderà altresì tutti gli insediamenti esistenti nel caso in cui la Società dovesse separare la preesistente rete fognaria a sistema misto. La Società, per particolari condizioni tecniche o ambientali, potrà valutare l’emissione di diverse prescrizioni o deroghe.
Art.18 - Obbligo d’installazione del contatore
Tutti gli utenti che si approvvigionano in tutto o in parte da fonti diverse dalla rete pubblica dell’acquedotto e versano gli scarichi nella pubblica fognatura sono tenuti all’installazione e al buon mantenimento di strumenti di misura della quantità delle acque prelevate aventi per recapito la pubblica fognatura.
Tali utenti sono tenuti altresì ad assicurare il perfetto funzionamento degli strumenti di misurazione, effettuando periodicamente ed a proprie spese la necessaria manutenzione, segnalando tempestivamente alla Società guasti e blocchi, prima di togliere il sigillo di controllo.
I contatori devono essere installati a cura e spese degli utenti, a seguito di preventivi accordi con la Società, la quale verifica l’idoneità tecnica dell’impianto e dell’apparecchio proposto e procede all’apposizione del sigillo di controllo.
Prima dell’attivazione degli attingimenti gli interessati dovranno tassativamente comunicare alla Società:
⇨ il tipo di contatore installato
⇨ la marca
⇨ la matricola
⇨ il numero di cifre
⇨ il diametro della tubazione.
La Società provvederà per mezzo di propri incaricati alla sigillatura del misuratore, che non potrà essere manomesso se non previa autorizzazione.
E’ vietato effettuare attingimenti o derivazioni a monte del misuratore senza la preventiva autorizzazione della Società.
In caso di guasto del misuratore gli interessati dovranno darne tempestiva comunicazione alla Società. Nel periodo di mancata registrazione dei prelievi sarà conteggiato all’utente il consumo medio riscontrato negli anni precedenti.
Art.19 - Scarichi d’acque reflue domestiche
Per gli scarichi d’acque reflue domestiche devono essere rispettate le norme tecniche previste dal presente Regolamento. La richiesta di allacciamento, inoltrata alla Società, va effettuata secondo le modalità previste dall’apposita modulistica in allegato
Art.20 - Allacciamento di nuove reti fognarie
Per il potenziamento e l’estensione della rete fognaria deve essere preventivamente trasmessa alla Società la richiesta di collegamento alla rete esistente con il parere del Comune; tale richiesta sarà corredata dal progetto dell’opera, sul quale la Società esprimerà il parere di conformità tecnica. Nella progettazione dovranno essere messe in evidenza tutte le caratteristiche peculiari della rete, in particolare modo la quantità e qualità dei liquami da convogliare, il calcolo per il dimensionamento, le caratteristiche dei materiali utilizzati e del tracciato, le pendenze, le opere speciali, nonché l’ubicazione dei singoli pozzetti di ispezione. Questi ultimi dovranno essere posti ad ogni cambiamento di direzione e, nei tratti rettilinei, ad una distanza
non superiore a 50 m uno dall’altro. Nei casi in cui particolari condizioni tecniche di tracciato, pendenze, dimensionamento, ecc. lo giustifichino la Società potrà variare tale distanza, mantenendo comunque la funzionalità per gli interventi manutentivi.
Qualora si tratti di area già parzialmente edificata dovrà essere incluso l’elenco degli stabilimenti industriali, con descrizione delle relative attività e degli scarichi previsti, in termini di caratteristiche qualitative e quantitative.
Compiuti gli accertamenti d’ufficio, finalizzati a verificare la capacità ricettiva dei collettori e degli impianti di depurazione, la Società comunica al privato richiedente la decisione di procedere direttamente alla realizzazione delle opere a spese del richiedente o, in alternativa, di autorizzare il richiedente all’esecuzione delle opere, secondo quanto previsto dal presente Regolamento e dalle specifiche che gli saranno comunicate, unitamente alle eventuali condizioni per recapitare i nuovi scarichi nei collettori esistenti.
Terminata la realizzazione dell’opera di fognatura l’esecutore dell’opera richiederà la visita di verifica per la conformità delle opere realizzate al progetto autorizzato; a tale verifica dovranno presenziare i proprietari o i loro rappresentanti di fiducia per fornire le informazioni necessarie e quant’altro richiesto per il controllo.
Capo II - Modalità tecniche di allacciamento
Art.21 - Generalità
Chiunque intenda eseguire opere d’allacciamento alla pubblica fognatura, nonché di modifica o sostituzione di allacciamenti esistenti, dovrà presentare domanda alla Società.
Per quanto possibile, le unità immobiliari limitrofe dovranno tendere a riunire i propri scarichi, pur tenendo separate le acque nere da quelle bianche, ed effettuare i rispettivi allacciamenti alla fognatura pubblica. La Società valuterà le singole situazioni e darà disposizioni in merito.
I lavori d’allacciamento degli scarichi in pubblica fognatura di acque reflue domestiche e industriali, fino al pozzetto di consegna compreso, situato di norma al limite della proprietà privata in prossimità del collettore fognario, sono eseguiti a cura e spese del richiedente.
I lavori dal pozzetto di consegna fino al collettore fognario, sono di norma eseguiti a cura della Società dietro il pagamento, da parte dell’utente, dei contributi per l’istruzione della pratica.
A discrezione della Società tali lavori potranno essere realizzati a cura e spese del richiedente, sotto il controllo della stessa Società, secondo quanto previsto dal presente Regolamento. In tal caso l’utente dovrà versare preventivamente alla Società il contributo per l’istruzione della pratica ed il deposito cauzionale infruttifero di cui all’allegato 8, quest’ultimo a garanzia della corretta esecuzione dei lavori. Il deposito sarà restituito sei mesi dopo l’esecuzione delle opere se queste, a giudizio della Società, si saranno rivelate eseguite a regola d’arte e non avranno dato luogo a vertenze o contestazioni. In caso contrario l’utente sarà chiamato all’adeguamento e/o rifacimento delle opere e, qualora non vi provvedesse entro 15 giorni, potrà intervenire la Società, che incamererà definitivamente il deposito cauzionale fatta salva la possibilità di richiedere ulteriori contributi a fronte dei costi sostenuti.
Tutte le opere di scavo, rinterro, ripristino ed eventuali opere murarie in proprietà privata sono comunque sempre a carico del richiedente.
Qualora l’allacciamento ricada nelle vicinanze di un pozzetto d’ispezione esistente l’immissione dovrà avvenire direttamente in quest’ultimo. La tubazione privata dovrà corrispondere ai diametri degli imbocchi predisposti.
Solo in casi eccezionali e per comprovati motivi d’ordine tecnico o igienico la Società potrà far adottare accorgimenti tecnici in deroga alle norme di cui sopra.
Le tubazioni d’allacciamento alla pubblica fognatura dovranno avere andamento esclusivamente rettilineo in sede stradale, salvo particolari deroghe che potranno essere concesse di volta in volta. L’immissione nel collettore principale dovrà avvenire, nel senso della confluenza, mediante un angolo non superiore a 45 gradi.
L’utente curerà ed ottempererà, per i lavori da lui realizzati, a tutti gli adempimenti occorrenti, quali l’autorizzazione comunale, i permessi per la manomissione di sedi stradali o di suolo pubblico o privato, nonché i provvedimenti in fatto di salvaguardia degli altri servizi tecnologici che dovessero interferire con i lavori e tutte le misure atte a garantire la sicurezza del traffico stradale.
La Società vigilerà in modo che non sia compromesso il regolare funzionamento delle fognature pubbliche e che i manufatti siano conformi alle prescrizioni tecniche impartite.
Nel caso di realizzazione di fognature separate per acque bianche e nere l’onere per la separazione degli allacciamenti sarà a carico dell’utente.
Al limite della proprietà privata, adiacente alla proprietà pubblica in prossimità del collettore fognario, dovrà essere previsto un pozzetto di consegna contenente sifone e braga d’ispezione.
Nel caso in cui il collettore fognario passi in proprietà pubblica il pozzetto di cui sopra dovrà essere posizionato nell’ultima proprietà privata adiacente alla proprietà pubblica.
Nei casi di particolare difficoltà tecnica per il posizionamento in proprietà privata la Società potrà concordare detto posizionamento nella proprietà pubblica.
Nel caso in cui il collettore passi in proprietà privata il pozzetto sarà collocato in posizione immediatamente adiacente al collettore fognario stesso.
Il punto d’innesto nel collettore principale costituirà il punto in cui avviene la consegna delle acque reflue: la competenza e la manutenzione di tutte le opere ed apparecchiature a monte del collettore fognario, comprese braghe e innesti nel collettore medesimo e fino agli apparecchi di scarico, spettano al proprietario; a valle la competenza e la manutenzione spettano alla Società. Il pozzetto sarà sempre di competenza e manutenzione del proprietario. Il manufatto dovrà essere di dimensioni tali da consentire un’agevole ispezionabilità da parte del personale addetto. Il tappo di chiusura, costruito con materiali che permettano una facile rimozione, dovrà essere sempre accessibile in qualsiasi momento.
Art.22 - Allacciamento alla fognatura separata
Fognatura nera
La canalizzazione delle acque nere, che all’interno della proprietà privata collega i discendenti con l’imbocco della pubblica fognatura, deve avere un diametro interno idoneo al convogliamento delle portate dei liquami afferenti, comunque mai inferiore a 110 mm, salvo disposizioni diverse della Società; essa deve inoltre avere pendenza idonea al normale scorrimento (senza presenza d’alcuna contropendenza) ed il suo tracciato deve attraversare la minor quantità possibile di area fabbricata.
Tale canalizzazione deve essere realizzata con materiali idonei, secondo la normativa vigente, con l’approvazione della Società in sede di progetto.
Nella costruzione delle canalizzazioni all’interno delle proprietà private devono essere adottati tutti i provvedimenti necessari per ottenere la perfetta tenuta, sia alla penetrazione di acqua dall’esterno, sia alla fuoriuscita di liquami dall’interno, nelle previste condizioni di esercizio, nonché nell’ipotesi di funzionamento in pressione della pubblica fognatura. Devono essere previste anche le sifonature dei singoli apparecchi installati, nonché i condotti di ventilazione. Tutte le opere devono in ogni caso essere realizzate secondo le regole della buona tecnica.
Nessuno degli apparecchi di scarico della fognatura interna degli stabili dovrà avere, di norma, la bocca ad un livello inferiore al piano stradale. La Società potrà autorizzare l’uso di scarichi con bocche di immissione a livello inferiore al piano stradale, purché siano adottate tutte le opportune precauzioni atte ad evitare la fuoriuscita delle acque qualora la condotta dovesse andare in pressione.
I danni che comunque potessero derivare agli immobili o alle cose proprie o di terzi per effetto dell’esistenza di scarichi a livelli inferiori al piano stradale saranno a carico del richiedente.
Nel caso di terreni cedevoli dovrà essere realizzata una platea di calcestruzzo su cui saranno poggiate le tubazioni. In caso di terreni fortemente cedevoli la platea dovrà essere di cemento armato.
Gli innesti dovranno formare tra loro e la fognatura, nel senso della confluenza, un angolo non superiore a 45 gradi.
Al limite della proprietà privata, in prossimità del collettore fognario, dovrà essere predisposto un adeguato pozzetto di consegna contenente sifone e braga d’ispezione.
Fognatura bianca
Le acque meteoriche di dilavamento, provenienti da giardini, orti, cortili, tetti, ecc., saranno scaricate nella rete di fognatura bianca, con tubo di materiale adeguato e diametro calcolato secondo le portate da convogliare, comunque approvato dalla Società.
Per le nuove costruzioni o a seguito d’interventi di manutenzione straordinaria sugli scarichi o ristrutturazione edilizia degli immobili dovrà essere posizionato al limite di proprietà un pozzetto di ispezione e controllo, salvo diversa disposizione stabilita dalla Società.
In questi tubi di raccolta è fatto assoluto divieto d’introdurre scarichi diversi dalle acque meteoriche di dilavamento; è altresì vietato utilizzarli come sfiato per qualsiasi rete di scarico.
Soppressione di xxxxx xxxx, pozzi assorbenti e impianti di chiarificazione
I proprietari degli immobili situati nelle vie e piazze interessate dall’entrata in vigore del sistema separato di fognatura, comprendente anche un sistema di depurazione finale, entro il termine stabilito dal Comune, d’accordo con la Società, dovranno provvedere allo spurgo, disinfezione e riempimento con idonei materiali inerti dei xxxxx xxxx assorbenti e degli impianti di chiarificazione. Negli stessi termini dovranno inoltre provvedere all’allacciamento della canalizzazione interna alla fognatura pubblica, separando le acque meteoriche di dilavamento dalle acque nere.
La Società potrà decidere la continuità di funzionamento degli impianti di chiarificazione nell’ambito di particolari realtà comunali esistenti, per esigenze tecniche dovute alla conformazione dei luoghi o alle caratteristiche della pubblica fognatura.
Art.23 - Allacciamento alla fognatura mista
Per l’allacciamento alla fognatura mista valgono le disposizioni contenute nell’articolo precedente, mantenendo separati gli scarichi delle acque nere da quelli convoglianti acque bianche.
Lo scarico delle acque bianche potrà essere ricongiunto con lo scarico delle acque nere, per l’immissione nel collettore unico di fognatura, solo nel il pozzetto di consegna, situato di norma al limite di proprietà come per gli scarichi di acque nere.
Per le acque reflue domestiche, nel caso in cui la rete fognaria presenti caratteristiche costruttive (tipo di materiali, diametri, pendenze, ecc.) che possano prestarsi a convogliamenti eterogenei, la Società potrà imporre impianti di chiarificazione, realizzati e dimensionati secondo quanto previsto al successivo articolo.
Art.24 - Allacciamento degli scarichi di acque reflue domestiche e assimilate alle fognature sprovviste d’impianto di fognatura
Per i nuovi insediamenti o per insediamenti esistenti oggetto d’interventi di manutenzione straordinaria degli scarichi è fatto obbligo d’installare impianti di chiarificazione (fosse biologiche), progettati e dimensionati come previsto dalle norme vigenti. In tali impianti non devono essere convogliate le acque meteoriche di dilavamento.
Impianti di chiarificazione
Gli impianti di chiarificazione devono essere costruiti in proprietà privata, a tenuta stagna e a perfetta regola d’arte, per proteggere sia il terreno circostante che la falda, e devono essere atti a permettere un idoneo attraversamento del liquame nel primo scomparto, la raccolta del fango nel secondo e l’uscita continua del liquame chiarificato.
Nelle fosse settiche tricamerali le acque provenienti da WC, latrine, orinatoi debbono essere immesse nella prima camera; le acque provenienti da lavelli, lavandini, acquai, lavatoi, docce, vasche da bagno o comunque saponose, devono invece essere addotte direttamente nella seconda.
Condotti di by-pass
Al fine di consentire un immediato allacciamento al sistema di fognatura separata, al momento della sua realizzazione gli impianti di chiarificazione debbono essere dotati di condotta di by-pass per l’esclusione degli stessi e l’immissione diretta dei liquami nella rete fognaria delle acque nere.
Manutenzione degli impianti di chiarificazione
Gli impianti di chiarificazione devono essere mantenuti in condizione di perfetta efficienza, sotto la responsabilità degli utenti, mediante lo svuotamento periodico del comparto fanghi, la pulizia e quant’altro necessario.
Soppressione degli impianti di chiarificazione
All’entrata in esercizio del depuratore terminale, salvo diverse disposizioni della Società, gli impianti di chiarificazione dovranno essere disattivati secondo le modalità previste al precedente art.22.
Art.25 - Pozzetto di campionamento
Gli scarichi industriali devono far confluire tutte le loro acque in un unico tronco di fognatura, separatamente dalla rete delle acque bianche.
Gli scarichi derivanti dalle singole lavorazioni dovranno essere tenuti separati da quelli provenienti dai servizi (wc, lavandini, docce, mense, ecc.). Prima dell’immissione nel tronco di fognatura unico dovrà essere installato un apposito pozzetto di campionamento.
Il pozzetto di campionamento dovrà avere di norma una profondità pari al doppio del diametro dello scarico, misurata al di sotto del tubo d’uscita dal pozzetto, salvo diverse prescrizioni emanate dalla Società.
Al termine del tronco unico di fognatura dovrà essere installato un pozzetto di consegna, collocato al limite della proprietà privata, contenente sifone e braga d’ispezione.
Per gli insediamenti preesistenti i titolari degli scarichi dovranno adeguarsi alle norme suddette entro il termine di 6 mesi. In caso di particolari difficoltà tecniche per l’attuazione la Società detterà le prescrizioni del caso.
TITOLO IV - Disposizioni finanziarie
Art.26 - Tariffe
Ai sensi delle norme di legge vigenti:
⇨ la quota di tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura e di depurazione è dovuta dagli utenti anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione. Ugualmente le
suddette tariffe sono dovute da tutti i fabbricati ricadenti nelle aree servite da pubblica fognatura, qualunque sia l’uso al quale viene destinata l’acqua approvvigionata e scaricata in fognatura;
⇨ al fine della determinazione della quota tariffaria di cui al presente articolo, il volume dell’acqua scaricata è determinato in misura pari al volume d’acqua fornita, prelevata o comunque accumulata;
⇨ per le utenze industriali la quota tariffaria di cui al presente articolo è determinata in base alle norme nazionali e regionali in vigore ed alla qualità e quantità delle acque reflue scaricate;
⇨ la tariffa è riscossa dalla Società o altro soggetto abilitato per legge.
La tariffa non viene applicata nel caso di mancanza di allaccio alla fognatura, con conseguente segnalazione al Sindaco per gli accertamenti del caso.
Art.27 - Prescrizione per l’autodenuncia annuale
Sono tenuti all’autodenuncia annuale degli elementi necessari per la determinazione delle tariffe relative ai servizi di fognatura e depurazione i soggetti sotto indicati, con le modalità specificate:
a) I titolari di scarichi di acque reflue domestiche e assimilate, che provvedono all’approvvigionamento idrico mediante pozzi privati o comunque mediante fonti di approvvigionamento diverse dal pubblico acquedotto, per i seguenti dati (entro il 31 gennaio di ogni anno):
a.1) lettura/e del/i contatore/i al 31 dicembre dell’anno precedente;
a.2) numero di metri cubi prelevati nell’anno precedente.
b) I titolari di scarichi di acque reflue industriali (entro 20 gennaio di ogni anno), relativamente all’anno precedente devono fornire gli elementi necessari per la determinazione delle tariffe, facendo uso degli appositi moduli riportati in allegato (modulo in triplice copia della Regione Lombardia), contenenti i seguenti termini:
b.1) elementi quantitativi: dovranno essere denunciati i quantitativi prelevati dal pubblico acquedotto, i volumi d’acqua emunti da pozzi di autoapprovvigionamento idrico in dotazione all’insediamento (desunti dalla lettura di appositi contatori), gli eventuali quantitativi prelevati attraverso altre forme di approvvigionamento, nonché i prelievi idrici complessivi. Oltre ai prelievi dovranno essere oggetto d’autodenuncia i quantitativi scaricati in fognatura. La Società potrà chiedere l’installazione d’idonei strumenti di misura delle portate effettivamente scaricate nella pubblica fognatura secondo specifiche della Società;
b.2) elementi qualitativi: oggetto di autodenuncia sono i valori medi annuali relativi ai parametri riportati nella scheda di autodenuncia di cui all’allegato da desumersi attraverso controlli periodici.
La Società potrà predisporre controlli d’ufficio, attraverso i propri organi tecnici e/o delle pubbliche autorità territorialmente competenti, sia per quanto attiene ad aspetti quantitativi che a quelli qualitativi, al fine di acquisire ulteriori elementi di valutazione (per la più corretta determinazione delle tariffe) di accertare la veridicità dei valori denunciati, nonché di verificare il rispetto delle norme del presente Regolamento e delle eventuali prescrizioni presenti nell’autorizzazione allo scarico, secondo le modalità previste.
Art.28 - Compenso per spese istruttorie
Sono a carico del richiedente le spese per rilievi, accertamenti, controlli e sopralluoghi necessari per l’istruttoria delle domande d’autorizzazione previste dal presente Regolamento. Il richiedente dovrà saldare la fattura emessa dalla Società preliminarmente all’avvio dei lavori, salvo eventuali conguagli da corrispondere a saldo. In alternativa la Società potrà addebitare i suddetti importi in bolletta.
TITOLO V - Sistema sanzionatorio
Art.29 - Sanzioni relative a violazioni delle disposizioni della disciplina degli scarichi
Valgono le sanzioni di carattere amministrativo e penale previste dalle norme di legge vigenti ed in particolare da D.Lgs.152/99, D.Lgs.258/00 e successive modifiche e integrazioni, nonché leggi regionali e regolamenti comunali. In particolare coloro che effettuano scarichi già esistenti di acque reflue sono obbligati, fino al momento nel quale devono osservare i limiti di accettabilità stabiliti dal presente decreto, ad adottare le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo dell’inquinamento. Comunque, essi sono tenuti ad osservare le norme tecniche e le prescrizioni stabilite dalle regioni, dalla Società delle fognature e dalle altre autorità competenti in quanto compatibili con le disposizioni relative alla tutela qualitativa e alle scadenze temporali del presente decreto e, in particolare, con quanto già previsto dalla normativa previgente.
TITOLO VI – Convenzioni industriali in atto
Il presente regolamento disciplina la totalità degli scarichi in fognatura sia civili che industriali e per questi ultimi viene mantenuta la disciplina convenzionale in essere.
TITOLO VII – Disposizioni transitorie
Art.30 - Disposizioni transitorie
Si intendono riportati integralmente tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia ed in particolare D.Lgs.152/99, D.Lgs.258/00 e successive modifiche e integrazioni, nonché leggi regionali e regolamenti comunali.
Art.31 - Validità del Regolamento
Il presente Regolamento è obbligatorio per tutti gli utenti.
L'utente ha diritto a prenderne visione ed a richiederne copia, previo versamento delle spese di riproduzione. La Società si riserva di modificarne le disposizioni dandone avviso a mezzo di affissione all’albo pretorio del Comune.
Art. 32- Foro competente
Il Foro competente per ogni controversia che dovesse insorgere nell'applicazione del presente regolamento è quello della giurisdizione dove la Società svolge il servizio di fognatura per l’utente.
ALLEGATI
Allegato 1 – tabella 3 allegato 5 D.Lgs.258/00 - valori limite di emissione di acque reflue in pubblica fognatura
Numero parametro | SOSTANZE | Unità di misura | Scarico in pubblica fognatura (*) |
1 | PH | 5,5-9,5 | |
2 | Temperatura | °C | 30° |
3 | Colore | Non percettibile con diluizione 1:40 | |
4 | Odore | Non deve essere causa di molestie | |
5 | materiali grossolani | Assenti | |
6 | Solidi sospesi totali | mg/L | 200 |
7 | BOD5 (come O2) | mg/L | 250 |
8 | COD (come O2) | mg/L | 500 |
9 | Alluminio | mg/L | 2,0 |
10 | Arsenico | mg/L | 0,5 |
11 | Bario | mg/L | - |
12 | Boro | mg/L | 4 |
13 | Cadmio | mg/L | 0,02 |
14 | Cromo totale | mg/L | 4 |
15 | Cromo VI | mg/L | 0,20 |
16 | Ferro | mg/L | 4 |
17 | Manganese | Mg/L | 4 |
18 | Mercurio | Mg/L | 0,005 |
19 | Nichel | Mg/L | 4 |
20 | Piombo | mg/L | 0,3 |
21 | Rame | mg/L | 0,4 |
22 | Selenio | mg/L | 0,03 |
23 | Stagno | mg/L | |
24 | Zinco | mg/L | 1,0 |
25 | Cianuri totali (come CN) | mg/L | 1,0 |
26 | Cloro attivo libero | mg/L | 0,3 |
27 | Solfuri (come H2S) | mg/L | 2 |
28 | Solfiti (come SO3) | mg/L | 2 |
29 | Solfati (come SO4) | mg/L | 1000 |
30 | Cloruri | mg/L | 1200 |
31 | Fluoruri | mg/L | 12 |
32 | Fosforo totale (come P) | mg/L | 10 |
33 | Azoto ammoniacale (come NH4) | mg /L | 30 |
34 | Azoto nitroso (come N) | mg/L | 0,6 |
35 | Azoto nitrico (come N) | mg /L | 30 |
36 | Grassi e oli animali/vegetali | mg/L | 40 |
37 | Idrocarburi totali | mg/L | 10 |
38 | Fenoli | mg/L | 1 |
39 | Aldeidi | mg/L | 2 |
40 | Solventi organici aromatici | Mg/L | 0,4 |
41 | Solventi organici azotati (1) | Mg/L | 0,2 |
42 | Tensioattivi totali | Mg/L | 4 |
43 | Pesticidi fosforati | Mg/L | 0,10 |
44 | Pesticidi totali (esclusi i fosforati) (2) | Mg/L | 0,05 |
tra cui: | |||
45 | - xxxxxx | Mg/L | 0,01 |
46 | - dieldrin | Mg/L | 0,01 |
47 | - endrin | Mg/L | 0,002 |
48 | - isodrin | Mg/L | 0,002 |
49 | Solventi clorurati (2) | Mg/L | 2 |
50 | Saggio di tossicità acuta | il campione non è accettabile quando dopo 24 h il numero degli organismi immobili è uguale o maggiore del 80% del totale |
(*) I limiti per lo scarico in pubblica fognatura indicati in tabella 3 dell’Allegato 5 del D. Lgs 258/00. 152/99, sono obbligatori in assenza di limiti stabiliti dall’autorità d’ambito o in mancanza di un impianto finale di trattamento in grado di rispettare i limiti di emissione dello scarico finale. Limiti diversi stabiliti dall’ente Gestore devono essere resi conformi a quanto indicato alla nota 2 della tabella 5 relativa a sostanze pericolose.
1.Sono inclusi in questo parametro PCB e PCT
2.Esclusi i composti come i pesticidi clorurati rientranti sotto i parametro 44, 45, 46,47 e 48.
Allegato 2 - tabella 5 allegato 5 D.Lgs.258/00 152/99
Sostanze per le quali non possono essere adottati limiti meno restrittivi di quelli indicati nella tabella 3, per lo scarico in rete fognaria (1).da parte delle regioni (2), o da parte del Gestore della fognatura (2), limiti meno restrittivi di quelli indicati in tabella 3 dell’Allegato 5 del D.Lgs.152/99, rispettivamente per lo scarico in acque superficiali e per lo scarico in fognatura.
1 | Arsenico |
2 | Cadmio |
3 | Cromo totale |
4 | Cromo esavalente |
5 | Mercurio |
6 | Nichel |
7 | Piombo |
8 | Rame |
9 | Selenio |
10 | Zinco |
11 | Fenoli |
12 | Olii minerali non persistenti e idrocarburi di origine petrolifera non persistenti. |
13 | Solventi organici aromatici |
14 | Solventi organici azotati |
15 | Composti organici alogenati (compresi i pesticidi clorurati) |
16 | Pesticidi fosforati |
17 | Composti organici dello stagno |
18 | Sostanze di cui secondo le indicazioni dell’agenzia internazionale di ricerca sul cancro (IARC) è provato il potere cancerogeno |
(1) Per quanto riguarda gli scarichi in fognatura, purché sia garantito che lo scarico finale della fognatura rispetti i limiti di tabella 3 dell’Allegato 5 del D. Lgs.258/00 152/99, o quelli stabiliti dalle regioni ai sensi dell’articolo 28 comma 2, l’ente Gestore può adottare per i parametri della tabella 5, ad eccezione di quelli indicati sotto i numeri 2, 4, 5, 7, 14, 15, 16 e 17, limiti di accettabilità i cui valori di concentrazione superano quello indicato in tabella 3.
(2) Per quanto riguarda gli scarichi in corpo idrico superficiale, nel caso di insediamenti produttivi aventi scarichi con una portata complessiva media giornaliera inferiore a 50 m3, per i parametri della tabella 5, ad eccezione di quelli indicati sotto i numeri 2, 4, 5, 7, 15, 16, 17 e 18 le regioni e le province autonome nell’ambito dei piani di tutela, possono ammettere valori di concentrazione che superano di non oltre il 50% i valori indicati nella tabella 3, purché sia dimostrato che ciò non comporti un peggioramento della situazione ambientale e non pregiudica il raggiungimento gli obiettivi ambientali.