SCHEMA DI CONTRATTO
ALLEGATO SUB “3”
SCHEMA DI CONTRATTO
C/parte: …………………….. CIG: 7563165931
Oggetto: | Servizio di ristorazione aziendale della SOSE – Soluzioni per il sistema economico S.p.A. |
Stipula: | ……………………………… |
Decorrenza: | ……………………………… |
Scadenza: | ……………………………… |
INDICE
ART. 1 Valore delle premesse, degli allegati e norme regolatrici 8
ART. 2 Oggetto 9
ART. 3 Durata del Contratto 10
ART. 4 Rappresentanze delle Parti in ordine al servizio 10
ART. 5 Preparazione e allestimento dei pasti 12
ART. 6 Somministrazione e distribuzione dei pasti 13
ART. 7 Servizio in situazioni di emergenza 15
ART. 8 Personale addetto al Servizio 15
ART. 9 Oneri e incombenze a carico della Società e di SOSE 18
ART. 10 Norme igieniche 18
ART. 11 Osservanza delle norme antinfortunistiche,previdenziali e
di sicurezza 24
ART. 12 Corrispettivo 26
ART. 13 Tracciabilità dei flussi finanziari 27
ART. 14 Fatturazione e modalità di pagamento 27
ART. 15 Subappalto, divieto di cessione del contratto e del credito. 322
ART. 16 Responsabilità 35
ART. 17 Garanzia definitiva .............ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.6
ART. 18 Anticorruzione e Codice Etico 36
ART. 19 Informativa sui dati acquisiti da SOSE 37
ART. 20 Penali 38
ART. 21 Risoluzione del Contratto 45
ART. 22 Riservatezza 49
ART. 23 Obblighi nei confronti dei dipendenti 49
ART. 24 Oneri fiscali e spese contrattuali 51
ART 25 Disposizioni antimafia 51
TRA
la Soluzioni per il sistema economico S.p.A., con sede legale in Roma, Xxx Xxxxxxx Xxxxxxx, x. 00/X - 00000, codice fiscale e partita IVA n. 05851091008, nella persona del dott. Xxxxx Xxxxxxx, in qualità di Amministratore delegato, giusta i poteri conferitegli dal Consiglio di Amministrazione in data 30 maggio 2016, elettivamente domiciliato ai fini del presente contratto ove sopra;
E
la ………………………….., con sede legale in ………………………, codice fiscale n e
partita IVA n. …………….., iscritta al registro delle imprese di ……………… al n ,
in persona di ………………, in qualità di ………….., giusta ……………………, in data
…………………, elettivamente domiciliato ai fini del presente contratto ove sopra
PREMESSO CHE
a) ai termini di cui appresso, riportati in carattere corsivo e con iniziale maiuscola, viene attribuito, ai fini del presente atto, il significato riportato a fianco di ciascuno di essi quando non diversamente specificato:
• Bando: indica il bando di gara, pubblicato sulla G.U.U.E. il 21 luglio 2018, n. GU/S S139 e sulla G.U.R.I. n. 87 del 27 luglio 2018, con il quale SOSE ha indetto la procedura aperta per l’affidamento del servizio;
• Capitolato tecnico: indica il capitolato tecnico, compresi i relativi allegati, che costituisce parte della documentazione di gara e che viene allegato sub “1” al Contratto;
• Commissione mensa: la commissione istituita presso SOSE, costituita da tre o più membri rappresentanti dei dipendenti come previsto nel paragrafo 4 del Capitolato tecnico;
• Confronto: indica la gara tra gli operatori economici indetta da SOSE mediante procedura aperta, ai sensi dell’articolo 60 del Codice, a seguito della pubblicazione del bando;
• Contratto: indica il presente accordo tra le Parti;
• Codice: indica il codice dei contratti pubblici, recato dal D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. ;
• Codice etico: indica il Codice Etico adottato da SOSE e consultabile sul sito internet xxx.xxxx.xx, contenente i principi e i valori che devono ispirare il comportamento sia di chiunque agisca per SOSE nei rapporti con gli interlocutori di SOSE stessa, sia dei suoi fornitori;
• Disciplinare: indica il disciplinare, già parte della documentazione di gara, in cui sono indicate, tra l’altro, le caratteristiche dell'appalto, la durata, i requisiti di partecipazione, l'importo, il criterio di aggiudicazione e la tipologia delle garanzie richieste;
• Documentazione di gara: indica il disciplinare e i suoi allegati relativi al
Confronto, pubblicati da SOSE nel sito aziendale;
• Offerta: indica l’offerta economica presentata dalla Società per il
servizio nell’ambito del Confronto;
• Parti: indica congiuntamente SOSE e la Società;
• Protocollo: indica il “Protocollo di legalità per i fornitori SOSE in materia di prevenzione e di repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” pubblicato su xxx.xxxx.xx in “società
trasparente” sezione “bandi e contratti”;
• Referente Mensa: indica la figura di cui al paragrafo 4 del Capitolato tecnico, con la quale dovranno principalmente interfacciarsi i soggetti delegati dalla Società;
• Relazione tecnica: indica la relazione presentata dalla Società nell’ambito del Confronto illustrante le caratteristiche di tipo tecnico- organizzativo e tecnico professionale della Società, secondo lo schema indicato nel disciplinare;
• Servizio: indica il servizio di ristorazione aziendale di SOSE, consistente nella preparazione, allestimento e somministrazione dei pasti agli Utenti, nonché nelle altre attività indicate all’articolo 2 del Contratto;
• Società: indica la come in epigrafe;
• SOSE: indica la Soluzioni per il sistema economico S.p.A., come in epigrafe;
• Uffici: indica la sede di SOSE in Xxx Xxxxxxx Xxxxxxx, x. 00/X Xxxx;
• Utenti: indica i dipendenti di SOSE, nonché persone terze autorizzate da
SOSE, destinatari del Servizio;
b) la sede di SOSE è ubicata nel corpo “C”, acquisito in locazione, di un compendio immobiliare composto da altri due corpi, denominati rispettivamente “A” e “B”, tutti adiacenti l’uno all’altro;
c) SOSE ha l’esigenza di affidare la gestione del proprio ristorante aziendale al fine di assicurare l’espletamento del Servizio;
d) per l’affidamento di detto Servizio, SOSE, con il bando ha indetto il Confronto
per l’affidamento del servizio;
e) la Società è risultata aggiudicataria del Confronto avendo presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa;
f) la Società ha presentato la documentazione richiesta dal disciplinare e dalla restante documentazione di gara ai fini della stipula del Contratto che, anche se non materialmente allegata, ne forma parte integrante e sostanziale;
g) la Società ha presentato polizza assicurativa contro i rischi professionali, in corso di validità, a massimale unico pari ad Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00), ricomprendente la somministrazione degli alimenti e la responsabilità civile per danni a persone e cose, anche indipendentemente dalla somministrazione degli alimenti, che viene allegata sub “2” al Contratto;
h) la Società, inoltre, ha presentato garanzia definitiva, sotto forma di , per
un importo di Euro …………..,00 (…………………./00) rilasciata dalla ………………..
che viene allegata sub “3” al Contratto;
i) la Società ha presentato la comunicazione attestante, in conformità al
D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, la propria composizione societaria, che viene
allegata sub “4” al Contratto;
j) la Società ha presentato una dichiarazione attestante di non aver posto in essere, per ottenere l’aggiudicazione del Confronto, comportamenti volti a condizionare lo svolgimento e/o l’esito del Confronto stesso, nonché ad agevolare la conclusione del Contratto, dichiarazione che viene allegata sub “5”;
k) la Società dichiara che quanto risulta dal Contratto e dai suoi allegati, nonché dalla documentazione di gara, definisce in modo adeguato e completo l’oggetto del Servizio e delle relative prestazioni e che, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica degli stessi e per la formulazione della relativa offerta;
l) la Società dichiara di possedere l’organizzazione, i mezzi e le persone necessarie per effettuare il Servizio a tutte le condizioni di cui al Contratto e al Capitolato tecnico;
tutto ciò premesso, tra le Parti, come sopra rappresentate e domiciliate, si conviene e si stipula quanto segue:
ART. 1
Valore delle premesse, degli allegati e norme regolatrici
1. Il Contratto si compone di n. 25 (venticinque) articoli e n. 8 (otto) allegati, elencati al successivo comma 2, sottoscritti dalle Parti, documenti tutti che ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
2. Vengono allegati al Contratto i seguenti documenti:
− Capitolato tecnico, che viene allegato sub “1” al Contratto;
− polizze assicurative, di cui alla lettera g) della premessa, n della
………………………….., a copertura dei rischi della responsabilità civile terzi e della responsabilità civile contrattuale, che vengono allegate sub “2” al Contratto;
− garanzia definitiva di cui alla lettera h) della premessa, rilasciata dalla
……………………….. n. , che viene allegata sub “3” al Contratto;
− comunicazione circa la composizione societaria, di cui alla lettera i) della premessa, che viene allegata sub “4” al Contratto;
− dichiarazione riguardante la conclusione del Contratto, di cui alla lettera j) della premessa, che viene allegata sub “5” al Contratto;
− Offerta, che viene allegata sub “6” al Contratto;
− Relazione tecnica, che viene allegata sub “7” al Contratto;
− Fac simile del questionario trimestrale di valutazione, che viene allegato sub “8”al Contratto.
ART. 2
Oggetto
1. SOSE affida alla Società, che accetta l’incarico di effettuare il Servizio alle condizioni, nei termini e secondo le modalità indicate nel Contratto e nel Capitolato tecnico, nonché nei documenti che costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto, pur se ad esso non materialmente allegati.
2. La Società, per l’espletamento del Servizio, dovrà provvedere:
a) all’approvvigionamento ed allo stoccaggio delle derrate alimentari occorrenti
alla preparazione dei pasti;
b) alla preparazione ed all’allestimento dei pasti secondo quanto indicato al successivo articolo 5;
c) alla somministrazione e alla distribuzione dei pasti con modalità self-service agli Utenti secondo quanto indicato al successivo articolo 6;
d) alla pulizia delle cucine, dei locali, ove sono sistemate le attrezzature occorrenti all’erogazione del Servizio ed allo stoccaggio delle derrate, degli spogliatoi e dei bagni del personale operante, nonché della sala ristorante ove sono assunti i pasti;
e) allo smaltimento dei rifiuti comunque prodotti.
ART. 3
Durata del Contratto
1. Il Contratto avrà durata di 36 (trentasei) mesi a decorre dalla data di effettivo inizio del servizio, attestata da apposito verbale firmato dalle Parti.
2. Resta inteso che SOSE potrà, in qualunque momento, recedere dal contratto dandone semplice preavviso almeno 60 (sessanta) giorni prima alla Società mediante comunicazione scritta, senza che da ciò - in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 c.c. - possa derivare alcun onere aggiuntivo per SOSE stessa, oltre a quanto dovuto per le prestazioni effettivamente rese fino alla data di efficacia del recesso.
ART. 4
Rappresentanze delle Parti in ordine al servizio
1. La Società nominerà per tutta la durata del Servizio un proprio rappresentante con funzioni di supervisore del Servizio con l’incarico di organizzare e controllare il personale addetto, coordinandone le mansioni e verificando che tutti i compiti inerenti il Servizio vengano eseguiti puntualmente e diligentemente nel rispetto di quanto previsto dal Contratto, ivi comprese le attività di pulizia.
2. Il supervisore dovrà essere reperibile dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,00 alle ore 16,00, e dovrà assicurare una presenza in SOSE almeno 5 ore a settimana negli orari di somministrazione dei pasti.
3. I nominativi del suddetto supervisore, del responsabile della ristorazione aziendale e del responsabile delle attività contrattuali di cui ai punti 4 e 5 del presente articolo, con i relativi recapiti telefonici (fisso e mobile) dovranno essere comunicati dalla Società a SOSE entro 10 (dieci) giorni dalla stipula del Contratto.
4. Resta inteso che il responsabile della ristorazione aziendale agirà come interfaccia con SOSE in ordine a qualunque evento dovesse verificarsi nelle attività di cui al precedente articolo 2, comma 2, lettere b) e c). Detto responsabile dovrà essere reperibile dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,00 alle ore 16,00.
5. Resta inteso che il responsabile delle attività contrattuali dovrà essere reperibile dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,00 alle ore 16,00.
La Società si impegna a comunicare a SOSE ogni variazione inerente al responsabile delle attività contrattuali.
6. La Società si impegna a sostituire il supervisore del Servizio, di cui al precedente
comma 1, il responsabile della ristorazione aziendale, di cui al precedente comma 4 e il responsabile delle attività contrattuali, di cui al precedente comma 5, su mera richiesta scritta di XXXX.
7. Entro 10 (dieci) giorni dalla stipula del Contratto, SOSE provvederà comunicare alla Società il nominativo del proprio responsabile, denominato referente mensa, principale interfaccia di SOSE nei confronti della Società.
8. Nel medesimo termine di cui al precedente comma, SOSE comunicherà alla
Società i nominativi dei componenti della Commissione mensa.
9. La Società prende atto che il Referente mensa o la Commissione mensa potranno verificare in qualunque momento, anche effettuando rilevazioni a campione, il rispetto della Relazione tecnica e delle prescrizioni, ivi comprese quelle di natura igienica, del Capitolato tecnico inerenti la preparazione, l’allestimento e la distribuzione dei pasti, nonché di quelle contenute negli allegati B e C al Capitolato tecnico.
10. La Commissione mensa vigilerà anche sulle condizioni igieniche e sanitarie dei locali e delle attrezzature utilizzate per il Servizio.
ART. 5
Preparazione e allestimento dei pasti
1. Entro il giorno 10 (dieci) del mese la Società dovrà trasmettere telematicamente al Referente Mensa la proposta dei menù giornalieri per il mese successivo, la quale dovrà includere obbligatoriamente (il testo deve essere evidenziato in giallo) n. 2 (due) menù giornalieri per settimana, tra quelli indicati nell’allegato B
al Capitolato tecnico. Resta inteso che i menù dovranno essere predisposti tenendo conto di quanto riportato nel Capitolato tecnico e nei suoi allegati nonché nella Relazione tecnica.
2. SOSE si riserva di modificare in tutto o in parte la proposta di cui al precedente comma. In caso di silenzio del Referente mensa o della Commissione mensa per i cinque giorni successivi dall’invio dei menù, gli stessi si intendono tacitamente approvati. Resta inteso che, in assenza di una preventiva comunicazione a SOSE, qualsiasi, anche minima, variazione dei menù approvati potrà comportare l’applicazione delle penali di cui al successivo articolo 20.
3. La Società dovrà assicurare, con la frequenza/tempistica prevista nel Capitolato tecnico e relativi allegati, la somministrazione dei menù stagionali indicati nel sopraccitato Capitolato tecnico e relativi allegati.
4. La Società dovrà, inoltre, garantire giornalmente la presenza di alimenti senza condimenti e privi di glutine da somministrare a richiesta degli Utenti.
5. I singoli piatti dovranno essere preparati, nel rispetto della grammatura prevista per ciascun prodotto nel Capitolato tecnico e relativi allegati, con generi alimentari aventi la qualità e le caratteristiche merceologiche indicate nel medesimo Capitolato tecnico e nella Relazione tecnica.
ART. 6
Somministrazione e distribuzione dei pasti
1. La Società dovrà provvedere alla somministrazione dei pasti, dal lunedì al venerdì, festivi esclusi, in un orario continuato compreso tra le 12.30 e le 14.30.
2. I pasti dovranno essere distribuiti mediante il sistema self-service in un unico turno, ovvero in più turni, a seconda delle esigenze di SOSE.
Le Parti potranno definire di comune accordo anche la somministrazione attraverso un sistema free flow ulteriore a quello attualmente previsto per la frutta, i piatti freddi ed i contorni .
3. La Società, nell’esecuzione del Servizio, dovrà, inoltre, provvedere a:
a) mantenere sempre nel massimo ordine le cucine, i locali ove sono sistemate le attrezzature occorrenti all’erogazione del Servizio ed allo stoccaggio delle derrate, gli spogliatoi ed i bagni del personale operante, nonché i tavoli della sala ristorante;
b) rifornire continuamente il banco di distribuzione di vassoi, di tovaglie copri vassoi e di tutte le stoviglie necessarie, in numero adeguato a garantire il tempestivo, ordinato e perfetto espletamento del Servizio;
c) approvvigionare ciascun tavolo di acqua potabile, tovaglioli di carta e sale e assicurarne il tempestivo rifornimento;
d) provvedere al tempestivo ritiro dagli appositi carrelli dei vassoi, contenenti le stoviglie usate e i residui dei pasti, e alla loro sostituzione con altrettanti carrelli vuoti. Resta inteso che i carrelli dovranno essere situati, per tutta la durata del Servizio, in due postazioni differenti, la prima al centro della sala ristorante, la seconda infondo alla stessa;
e) provvedere al tempestivo ed accurato lavaggio e riordino di pentolame, stoviglie, vasellame, posateria, vetreria, biancheria e quant’altro utilizzato
nell’espletamento del Servizio;
f) approntare un tavolo comune, nella sala di distribuzione dei pasti e nella sala ristorante, con olio extravergine d’oliva, aceto, sale, pepe, limoni, salse, condimenti vari e stuzzicadenti.
ART. 7
Servizio in situazioni di emergenza
1. In caso di mancanza di acqua o di energia elettrica, nonché di sciopero del personale o di agitazioni sindacali, etc., e altri eventi che rendano impossibile il regolare svolgimento del Servizio, la Società dovrà adottare le soluzioni definite tra il responsabile del Servizio della Società e SOSE, sentita la Commissione mensa, tendenti a ridurre al minimo il disagio arrecato agli Utenti.
2. In tali occasioni, la Società fornirà stoviglie di plastica a perdere e, compatibilmente con le scorte esistenti in magazzino, organizzerà il Servizio secondo quanto stabilito al paragrafo 14 del Capitolato tecnico.
3. Qualora l’emergenza sia portata a conoscenza della Società con almeno un giorno di anticipo rispetto a quello previsto, la Società stessa dovrà servire dei pasti sostitutivi, avvalendosi della fornitura di cucina esterna, come meglio specificato nel Capitolato tecnico, che garantisca che detti pasti siano prodotti lo stesso giorno della loro somministrazione e che siano trasportati in conformità alla normativa vigente.
ART. 8
Personale addetto al Servizio
1. Il personale addetto alle attività di preparazione, allestimento, somministrazione e distribuzione dei pasti dovrà essere in possesso delle licenze ed autorizzazioni eventualmente prescritte per legge, dovrà rispondere a tutti i requisiti di cui al Capitolato tecnico e a quelli della Relazione tecnica.
2. Il personale addetto al Servizio dovrà essere in numero e professionalità adeguati alle esigenze del Servizio stesso, idoneo alle mansioni cui è assegnato e debitamente formato.
3. Tutto il personale impegnato nel Servizio dovrà essere adeguatamente formato sugli aspetti igienici e sanitari.
4. La Società, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione del Contratto, deve fornire a SOSE un elenco nominativo di tutto il personale che sarà impiegato stabilmente nell’espletamento del Servizio, nonché di quello che verrà utilizzato per eventuali sostituzioni di breve durata, secondo le modalità previste dal Capitolato tecnico.
5. In caso di dimissioni, licenziamenti, sostituzioni o, comunque, modifiche del personale compreso nell’elenco di cui al precedente comma 4, lo stesso dovrà essere immediatamente integrato e trasmesso a SOSE nel termine di 3 (tre) giorni dalla variazione, corredato dalla richiamata documentazione.
6. Per nessun motivo verrà consentito che al Servizio venga addetto, anche per brevi periodi, personale non compreso nel suddetto elenco.
7. La Società è impegnata a far indossare al personale addetto alle attività di
preparazione, allestimento, somministrazione e distribuzione dei pasti:
cuffie, grembiuli, nonché quant’altro necessario per garantire la perfetta igiene nell’espletamento del Servizio secondo la normativa vigente ed in conformità a quanto previsto nel Capitolato tecnico.
8. È fatto espresso divieto al personale di indossare indumenti utilizzati per le operazioni di lavaggio e manutenzione locali, impianti, attrezzature e stoviglie in sostituzione di quelli destinati alle attività di preparazione, allestimento, somministrazione e distribuzione dei pasti.
9. La Società prende atto che SOSE avrà la facoltà di richiedere la sostituzione del personale della Società che non sia di proprio gradimento.
10. La Società prende, altresì, atto che l’utilizzo di ogni risorsa ulteriore rispetto a quelle indicate nella Relazione tecnica dovrà essere previamente concordato con SOSE.
11. La Società si impegna ad assicurare che, in relazione all’attività svolta, gli operatori addetti alle attività di preparazione, allestimento, somministrazione e distribuzione dei pasti siano sottoposti ai prescritti controlli igienico-sanitari e siano costantemente istruiti ed informati in materia di igiene alimentare, assumendosene i relativi oneri.
12. La Società dovrà far astenere dal Servizio, o adibire a mansioni diverse da quelle della preparazione, allestimento, somministrazione e distribuzione dei pasti, il personale con patologie dell’intestino, della pelle, del cuoio capelluto e del tratto rinofaringeo.
13. Nel rispetto di quanto disciplinato nel relativo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro la Società, in conformità ai vigenti accordi nell’ambito del settore dei servizi di ristorazione, è tenuta ad assumere il personale dedicato al servizio in organico al precedente appaltatore, che è riportato nella tabella di cui al paragrafo 9.1 del Capitolato tecnico.
ART. 9
Oneri e incombenze a carico della Società e di SOSE
1. Faranno carico alla Società, e si intendono remunerati con il corrispettivo di cui al successivo articolo 12, tutti gli oneri relativi alle attività ed agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, tranne quelli posti espressamente a carico di SOSE ai sensi dei successivi commi 5 e 6 del presente articolo.
2. In particolare, sono a carico della Società gli oneri di cui appresso, descritti a
mero titolo indicativo, relativi:
a) alla manutenzione ordinaria, per i deterioramenti dovuti all’uso, delle attrezzature, nonché degli impianti fissi e mobili, affidatile in comodato da SOSE, ivi comprese le attività di pulizia e manutenzione delle canalette da pavimento situate nelle cucine;
b) alla fornitura delle divise al personale addetto alle varie attività;
c) all’approvvigionamento ed al trasporto di tutti i generi alimentari e delle bevande, inclusi gli oneri fiscali relativi all’approvvigionamento di essi;
d) alle imposte, tasse e tributi relativi alla gestione dei ristoranti aziendali ed alle licenze;
e) al reintegro di stoviglie, vasellame, pentolame, coltelleria, posateria, e quant’altro fornito in prima istanza da SOSE, che vengano meno per il normale deterioramento d’uso, per rotture accidentali e per xxxxxxxx;
f) all’approvvigionamento dei tovaglioli e dei copri vassoi di carta da utilizzare durante la consumazione del pasto;
g) alla sanificazione disinfestazione e derattizzazione delle attrezzature e degli impianti di cui al successivo articolo 10 comma 3, nonché dei locali messi a disposizione della Società, secondo le modalità e le previsioni del paragrafo 7 lettera c) del Capitolato tecnico;
h) alla effettuazione di almeno 4 (quattro) analisi batteriologiche, merceologiche e chimiche su alimenti, acqua e attrezzature e superfici dopo la sanificazione, secondo le modalità e le previsioni del paragrafo 7 lettera d) del Capitolato tecnico;
i) alla conservazione in frigorifero per le 72 (settantadue) ore successive di
n. 3 (tre) campioni del pasto di ogni giorno - protetti in idonei contenitori
e recanti all’interno su un’etichetta la scritta “CAMPIONE 72 HR”
unitamente alle indicazioni del pasto conservato e della data di confezionamento - per consentire l’espletamento dei controlli. Si precisa che in caso di presenza di cibi privi dell’etichetta e delle indicazioni di cui sopra, SOSE non riterrà presenti i campioni e potrà applicare le penali di cui al successivo articolo 20;
j) alla raccolta giornaliera e differenziata dei rifiuti ed al loro trasporto agli appositi punti di raccolta pubblici, uniformandosi alla normativa del Comune di Roma in materia;
k) alla segnalazione, presso il personale di SOSE, di ogni guasto che si verifichi a qualsiasi impianto utilizzato.
3. Sono, inoltre, a carico della Società le attività di pulizia delle cucine, ivi comprese le canalette da pavimento, dei locali interni, dei magazzini, delle dispense e della sala ristorante, nonché la pulizia dei carrelli, della sala mensa, dei servizi igienici e degli spogliatoi, ivi compresi i detersivi e le attrezzature occorrenti.
4. Resta inteso che, relativamente agli oneri di cui al precedente comma 2, lettere g), h) e j), la Società dovrà attenersi a quanto specificato nel paragrafo 7 del Capitolato tecnico.
5. SOSE metterà a disposizione della Società i locali occorrenti per l’espletamento del Servizio e, inoltre, cederà in comodato d’uso alla stessa Società tra l’altro:
a) le attrezzature e gli impianti, fissi e mobili, per lo stoccaggio delle derrate, per la preparazione e la distribuzione dei pasti, per la pulizia delle stoviglie;
b) gli impianti mobili per la assunzione dei pasti;
c) gli utensili occorrenti per la preparazione dei pasti;
d) le stoviglie per la assunzione dei pasti.
6. SOSE, inoltre, terrà a suo carico gli oneri per:
a) l’energia elettrica per l’illuminazione dei locali e per l’utilizzo delle apparecchiature elettriche necessarie, il gas, l’acqua potabile ed il condizionamento termico;
b) la manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali, fatte salve le attività di pulizia e manutenzione delle canalette da pavimento situate nelle cucine che restano a carico della Società;
c) la manutenzione straordinaria delle attrezzature e degli impianti fissi e mobili, affidati alla Società in comodato d’uso, fatti salvi gli interventi resi necessari per uso improprio o scorretto da parte della Società e/ o del suo personale;
d) imposte e tasse in materia di rifiuti.
7. L’inventario dei beni ceduti in comodato d’uso è riportato nell’allegato sub “A” al Capitolato tecnico, fermo restando che, prima dell’inizio del Servizio, le Parti procederanno ad una verifica dello stesso al fine di accertarne la veridicità che risulterà da apposita nota sottoscritta dai rappresentanti di esse.
8. Resta, infine, convenuto che alla scadenza del Contratto le Parti in contraddittorio procederanno ad aggiornare l’inventario dei beni di cui al precedente comma 7, fermo restando che la Società risponderà di ogni eventuale ammanco e terrà a suo carico gli oneri relativi al reintegro dei beni mancanti.
ART. 10
Norme igieniche
1. La Società, garantisce che la preparazione, l’allestimento e la somministrazione dei cibi e delle bevande avverrà nel più rigoroso rispetto delle norme igieniche e sanitarie.
2. In particolare, la Società si impegna ad applicare il proprio piano di prevenzione per la sicurezza igienica degli alimenti, basato sul sistema HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) in ottemperanza del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, e s.m.i., nonché ai regolamenti CE nn. 178/2002 e 852/2004.
3. La Società dovrà elaborare un proprio piano che ricomprenda:
• un programma di prevenzione per l’assicurazione della qualità dei prodotti alimentari attraverso l’analisi dei potenziali rischi microbiologici, chimici e particellari presenti nel ciclo produttivo e l’identificazione dei punti critici del processo, che potranno essere posti sotto controllo per la prevenzione, l’eliminazione o la riduzione del rischio al minimo livello;
• la manutenzione ordinaria, per i deterioramenti dovuti all’uso, delle attrezzature, nonché degli impianti fissi e mobili, affidatile in comodato da SOSE;
• la sanificazione dei locali e delle attrezzature, ivi compresa la disinfestazione e derattizzazione semestrale dei locali dati in comodato;
• lo svolgimento di almeno 6 (sei) analisi batteriologiche, merceologiche e chimiche su alimenti, acqua e attrezzature e superfici dopo la sanificazione, opportunamente distribuite nell’anno, secondo la programmazione che sarà definita da SOSE.
4. Copia del predetto piano, nonché copia del contratto con la ditta specializzata per lo smaltimento degli oli usati, dovrà essere consegnata a SOSE entro 10 (dieci) giorni dalla data di stipula del Contratto.
Ogni sei mesi dovrà inoltre essere consegnata a SOSE, una copia del registro relativo alle attività di sanificazione dei locali e delle attrezzature, ivi compresa la disinfestazione e la derattizzazione semestrale dei locali dati in comodato.
5. Fermo restando quanto previsto al precedente articolo 4, commi 8 e 9, la Società, prende atto che SOSE potrà effettuare, anche a mezzo di persone non dipendenti di SOSE o enti all’uopo designati, a propria cura e spese, visite e controlli di tutti i locali dove viene espletato il Servizio con prelievo di campioni dei generi alimentari, somministrati o da somministrare agli Utenti, nonché di quant’altro occorrente a valutare la situazione igienica e sanitaria del Servizio
reso.
6. In particolare, SOSE potrà effettuare i controlli indicati al paragrafo 16 del Capitolato tecnico con le modalità previste al paragrafo 17 del medesimo Capitolato tecnico.
7. SOSE si riserva, inoltre, la facoltà di effettuare controlli di degustazione sui prodotti prelevati alla distribuzione durante l’orario di espletamento del Servizio.
8. La Società dovrà consegnare a SOSE copia dei documenti attestanti gli interventi di disinfestazione e derattizzazione di cui al precedente articolo 9, comma 1, lettera g) e copia dei risultati delle analisi batteriologiche di cui al precedente articolo 9, comma 1, lettera h), entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla loro esecuzione.
ART. 11
Osservanza delle norme tecniche, antinfortunistiche, previdenziali e di sicurezza
1. La Società garantisce che nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali saranno osservate tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche in vigore, nonché quelle che dovessero essere eventualmente emanate nel corso di durata del contratto.
2. La Società garantisce, altresì, che sarà osservata la normativa vigente in materia previdenziale ed antinfortunistica sul lavoro.
3. La Società, in particolare, è tenuta alla più stretta osservanza delle disposizioni di cui alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul
luogo del lavoro con specifico riferimento alla normativa recata dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., quale, in particolare, il D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.
4. Ai fini della predetta normativa, la Società si impegna a collaborare con le strutture SOSE in ordine all’attuazione delle misure di sicurezza e di emergenza adottate negli Uffici, garantendo una formazione adeguata in materia di prevenzione incendi e di primo soccorso sanitario, che dovrà essere effettuata a cura e spese della Società, del personale addetto all’esecuzione del Servizio.
5. Entro 30 giorni dalla stipula del Contratto, la Società si impegna a fornire a
SOSE quanto segue:
a) Il DUVRI preventivo compilato e firmato;
b) Copia del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
c) L’Allegato sub “12” al Disciplinare (dichiarazione sul possesso dei requisiti tecnico e professionali ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/08) compilato e firmato;
d) Le schede di sicurezza dei prodotti utilizzati per l’espletamento del
servizio.
6. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle norme e prescrizioni tecniche di cui ai precedenti commi da 1 a 4, resteranno ad esclusivo carico della Società, la quale non potrà, pertanto, avanzare pretese di compensi, ad alcun titolo, nei confronti di XXXX.
7. La Società si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne SOSE da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e
prescrizioni tecniche predette.
ART. 12
Corrispettivo
1. Fermo restando quanto previsto al paragrafo 12 del Capitolato tecnico in ordine alle modalità di contabilizzazione, SOSE corrisponderà alla Società, per l’espletamento del Servizio comprendente tutte le prestazioni previste nel Contratto e nel dettaglio nel Capitolato tecnico, un corrispettivo mensile determinato sulla base del prezzo unitario per ciascun pasto di Euro ………..
(……………./………..), al netto dell’IVA, e del numero dei pasti effettivamente somministrati in ciascun mese di riferimento.
2. SOSE, inoltre, secondo quanto meglio specificato al paragrafo 21 del Capitolato tecnico, corrisponderà trimestralmente alla Società un incremento percentuale, sul prezzo unitario per ogni singolo pasto somministrato, in funzione del punteggio ottenuto nel questionario trimestrale di valutazione del Servizio – di cui al medesimo paragrafo 21 del Capitolato - pari al:
▪ 5 % (cinque percento) in caso di punteggio maggiore o uguale a 71
punti (SETTANTUNO) e minore di 76 (SETTANTASEI);
▪ 10 % (dieci percento) in caso di punteggio maggiore o uguale a 76
(SETTANTASEI) e minore di 81 (XXXXXXXXX);
▪ 20 % (venti percento) in caso di PUNTEGGIO maggiore o uguale a 81
(OTTANTUNO).
3. Le Parti danno atto che il prezzo unitario per ciascun pasto di cui al precedente
comma 1 è stabilito in base alle componenti di mano d’opera, generi alimentari e spese generali, e si intende comprensivo di ogni onere e spesa sostenuti dalla Società per l’espletamento del Servizio.
ART. 13
Tracciabilità dei flussi finanziari
1. La Società si impegna espressamente ad osservare le disposizioni della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e, in particolare da quanto previsto dall’articolo 3, di detta legge, nonché da quelle recate dall’articolo 6, del D.L. 12 novembre 2010, n. 187, contenente disposizioni interpretative ed attuative del suddetto articolo 3.
2. La Società è, inoltre, tenuta ad inserire clausola analoga a quella prevista dal precedente comma 1 nei propri contratti di subappalto o subfornitura eventualmente stipulati per l’esecuzione del Contratto, e a dare immediata comunicazione a SOSE e alla Prefettura di Roma di ogni inadempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria da parte dei subappaltatori o subcontraenti.
ART. 14
Fatturazione e modalità di pagamento
1. Ai fini del pagamento del corrispettivo, la Società dovrà emettere apposita fattura:
a) con cadenza mensile per un importo che dovrà essere determinato sulla base del prezzo unitario, di cui al precedente articolo 12, comma
1 del presente Contratto, e del numero dei pasti effettivamente somministrati nel mese di riferimento;
b) con cadenza trimestrale, per un importo determinato sulla base dei pasti effettivamente somministrati nel trimestre e della percentuale di incremento del prezzo unitario, quale risultante a seguito dei punteggi ottenuti dal questionario di valutazione del Servizio, secondo quanto indicato al precedente articolo 12, comma 2.
Si precisa che le fatture dovranno obbligatoriamente:
a) recare - oltre alle altre indicazioni previste dalla normativa - l’oggetto del contratto, il codice CIG 7563165931 e il codice IBAN;
b) essere corredate, in allegato, del documento fiscale in formato pdf recante tutti i suddetti dati;
c) presentare l’annotazione “scissione dei pagamenti”, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 23 gennaio 2015.
In mancanza di tutte le indicazioni di cui sopra le fatture saranno rifiutate
tramite il sistema di interscambio e, conseguentemente, non sarà possibile procedere al loro pagamento fino alla loro corretta emissione.
3. SOSE provvederà al pagamento dell'importo delle fatture emesse dalla Società, decorso il termine di 30 (trenta) giorni data ricevimento fatture, fermo restando che, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici, sul pagamento di ciascuna fattura mensile verrà operata una ritenuta dello 0,5 % (zerovirgolacinque/percento) a garanzia della regolarità contributiva che sarà svincolata successivamente all’attestazione di regolare esecuzione del Servizio redatta da SOSE.
4. I pagamenti avverranno esclusivamente a mezzo bonifico bancario sul conto corrente, ovvero sui conti correnti, intestato/i alla Società dedicato/i alla commessa oggetto del Contratto ovvero a commesse pubbliche, i cui riferimenti dovranno essere comunicati dalla Società stessa a cura di un rappresentante legale o di persona munita di idonea procura, unitamente al nominativo, codice fiscale e recapiti delle persone delegate ad effettuare le operazioni, entro 7 (sette) giorni dalla stipula del Contratto, ovvero dalla prima utilizzazione.
5. La Società prende atto che, qualora le fatture non riportino il numero CIG di cui al precedente comma 2, ovvero fino a quando la comunicazione di cui al precedente comma 4 non sarà pervenuta a SOSE, nessun pagamento potrà essere effettuato da SOSE stessa e che, in tale ipotesi, il termine di
pagamento di cui al precedente comma 3 inizierà a decorrere dalla data della avvenuta sanatoria.
6. La Società si impegna a rendere note eventuali successive variazioni del numero di conto corrente e delle persone delegate di cui al precedente comma 4, fermo restando che finché tali variazioni non saranno pervenute a SOSE:
a) la Società manleva e tiene indenne SOSE da qualunque conseguenza, ivi comprese quelle derivanti dalla applicazione della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.;
b) i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente di cui al precedente comma 4 avranno effetto liberatorio per SOSE, senza che alcuna contestazione o pretesa possa essere avanzata dalla Società a nessun titolo.
7. La Società prende atto che, fermo restando quanto previsto al precedente comma 3 in ordine alla ritenuta a garanzia della regolarità contributiva, SOSE potrà procedere al pagamento delle fatture soltanto nel caso in cui la verifica, effettuata direttamente da SOSE, in ordine alla regolarità del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) della Società (compreso il subappaltatore di cui all’articolo 105 del Codice) abbia dato esito positivo.
8. Ove invece la verifica di cui al precedente comma segnali un’inadempienza contributiva a carico della Società, SOSE tratterrà da quanto dovuto un importo corrispondente all’inadempienza che sarà versato da SOSE direttamente agli Enti previdenziali e assicurativi.
9. Ove l’ammontare dell’importo dovuto con l’ultima fattura non risulti sufficiente a coprire l’importo dell’eventuale credito vantato dagli Enti previdenziali nei confronti della Società, SOSE procederà all’escussione della garanzia definitiva, fermo restando per la Società l’obbligo di reintegrazione della stessa previsto dal successivo articolo 17, comma 3.
10. La Società prende, infine, atto che SOSE, prima di procedere a pagamenti di importo superiore ad Euro 5.000,00 (cinquemila/00), è tenuta, altresì, ad effettuare le verifiche previste dall’articolo 48-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e s.m.e i., in conformità e per gli effetti di quanto disposto dal Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40 e della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018).
11. In conseguenza di quanto sopra, SOSE potrà provvedere al pagamento soltanto nella ipotesi in cui l’Agenzia delle entrate - Riscossione comunichi che non esistono inadempimenti in capo alla Società, ovvero non fornisca risposta entro 5 (cinque) giorni dalla richiesta di SOSE.
12. Viceversa, ove l’Agenzia delle entrate - Riscossione comunichi un inadempimento, SOSE sospenderà il pagamento per i successivi 30 giorni dalla data della comunicazione dell’Agenzia delle entrate - Riscossione al fine di consentire all’agente della riscossione di procedere alla notifica del’ordine di versamento di cui all’articolo 72- bis, del d.P.R. n. 602/1973 e s.m.e i. . Resta inteso che, in questo caso, SOSE corrisponderà alla Società una somma pari alla differenza tra l’importo dovutole ai sensi del contratto e l’ammontare del
debito della Società comunicato a SOSE dall’agente della riscossione, fatto salvo il caso in cui l’agente stesso, entro il termine di cui sopra, non proceda alla notifica dell’ordine di versamento.
13. In caso di applicazione delle penali, di cui al successivo articolo 20, sarà facoltà di SOSE compensare il debito con il credito, nel rispetto della vigente normativa fiscale, o rivalersi sulla garanzia di cui al successivo articolo 17 senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario.
ART. 15
Subappalto, divieto di cessione del contratto e del credito
1. La Società, conformemente a quanto previsto nella documentazione di gara e a quanto dichiarato in sede di partecipazione al Confronto, affida in subappalto nel rispetto di quanto indicato nei successivi commi, l’esecuzione delle seguenti prestazioni: ……………………………………………..……
2. La Società è responsabile dei danni che dovessero derivare a SOSE o a terzi per fatti comunque imputabili ai subappaltatori cui sono state affidate le suddette attività.
3. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto, i requisiti richiesti nel Disciplinare, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
4. La Società si impegna a depositare presso SOSE, almeno 20 (venti) giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto di subappalto, la copia autentica del/dei contratto/i di subappalto e la documentazione prevista dalla
normativa vigente in materia, ivi compresa quella prevista dall’articolo 105, commi 7 e 18, del Codice.
5. Resta inteso che in caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, XXXX non autorizzerà il subappalto.
6. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, SOSE procederà a richiedere alla Società l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato.
7. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
8. La Società dichiara, con la sottoscrizione del Contratto, che non sussiste nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti di cui agli articoli 67, commi 1, lettere da a) a g), da 2 a 7 e 8, e 76, comma 8, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni e integrazioni.
9. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri della Società, la quale rimane l’unica e sola responsabile, nei confronti di SOSE della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata. La Società è responsabile in solido con il subappaltatore, in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell’articolo 29 del D. Lgs. 10 settembre 2003
n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettera a) e c) del Codice, la Società è liberata dalla responsabilità solidale di cui al presente periodo.
10. La Società si obbliga a manlevare e tenere indenne SOSE da qualsivoglia
pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
11. La Società si obbliga, inoltre, a trasmettere a SOSE entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
12. La Società si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l’esecuzione dello stesso vengano accertati da SOSE inadempimenti del subappaltatore, fermo restando che, in tal caso, la Società non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte di SOSE, né al differimento dei termini di esecuzione del Contratto.
13. L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
14. In caso di inadempimento da parte della Società agli obblighi di cui ai precedenti commi, SOSE avrà facoltà di risolvere il Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.
15. Resta inteso che la Società deve praticare per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel Contratto e nella documentazione di gara.
16. In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, SOSE annullerà l’autorizzazione al subappalto.
17. La Società è responsabile in solido dell’osservanza del trattamento economico
e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni da parte del subappaltatore nei confronti dei suoi dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. La Società trasmette a SOSE prima dell'inizio delle prestazioni la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) di cui al D. Lgs. n. 81/2008. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, SOSE acquisisce d’ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo a tutti i subappaltatori.
18. La Società si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice.
19. È fatto divieto alla Società di cedere a terzi in qualsiasi forma il Contratto e i crediti da esso derivanti, nonché di conferire procure all'incasso.
ART. 16
Responsabilità
1. La Società assume in proprio ogni responsabilità impegnandosi a tenere indenne SOSE, anche in sede giudiziale, per infortuni o danni subiti da parte di persone, cose e locali in dipendenza della esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto.
2. La Società dà espressamente atto che il massimale unico della polizza di cui
alla lettera g) della premessa, non costituirà un limite al risarcimento dei danni in espressa deroga a quanto previsto dalla legge 22 agosto 1985, n. 450 e s.m.i..
ART. 17
Garanzia definitiva
1. La garanzia definitiva di cui alla lettera h) della premessa si intende prestata dalla Società a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il Contratto, nonché a garanzia dei crediti di SOSE.
2. Essa verrà svincolata, su richiesta della Società e previa deduzione di eventuali crediti di SOSE verso la stessa, secondo le modalità individuate dall’art. 103 comma 5 del Codice.
3. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto di quanto disposto dal Contratto e, in particolare, dal successivo articolo 20, la garanzia dovrà essere reintegrata dalla Società entro il termine di 10 (dieci) giorni da dalla richiesta di SOSE.
4. In caso di mancata reintegrazione nel termine suddetto, il Contratto si intenderà risolto di diritto, salvo il risarcimento del danno.
ART. 18
Anticorruzione e Codice Etico
1. La Società dichiara di aver preso visione del Codice Etico adottato da SOSE e del Protocollo e di condividerne il contenuto, obbligandosi al rispetto di quanto ivi indicato nei suoi rapporti con SOSE.
2. Resta inteso che, l’inosservanza di uno qualunque dei comportamenti previsti dalle disposizioni del Protocollo o del Codice Etico comporterà l’automatica risoluzione del presente contratto, fermo restando che la Società sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivarne a SOSE.
ART. 19
Informativa sui dati acquisiti da SOSE
1. La Società prende atto che i dati contenuti nel presente contratto ad essa riferiti rientrano nell’ambito di applicazione del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. e che relativamente a tali dati le competono i diritti di cui all’articolo 13 del decreto suddetto che la Società dichiara di conoscere nella sua interezza.
2. Ai sensi e per gli effetti della citata normativa, la Società prende atto che:
a) SOSE è titolare del trattamento dei dati;
b) i dati forniti nell’Offerta sono acquisiti ai fini degli adempimenti contabili e del pagamento del corrispettivo contrattuale.
3. Il trattamento dei dati verrà effettuato da SOSE in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.
4. SOSE potrà comunicare i dati suddetti a soggetti esterni, che forniscano a SOSE specifici servizi elaborativi di natura amministrativa e contabile i cui nominativi sono a disposizione della Società.
5. La Società con la stipula del Contratto acconsente espressamente al trattamento dei dati secondo le modalità indicate al presente articolo.
ART. 20
Penali
Fermo restando quanto previsto al precedente articolo 12, in ordine al corrispettivo, SOSE applicherà quanto segue:
1. Nelle ipotesi di cui in seguito, SOSE applicherà, per ciascuna infrazione, una penale
di
i. Euro 100,00 (cento/00):
a) in caso di ritardo sull’orario prescritto per l’inizio della somministrazione dei pasti, di cui all’articolo 6, comma 1;
b) in caso di mancata o insufficiente pulizia dei locali e degli arredi di cui al precedente articolo 9, comma 3;
c) in caso di mancata o insufficiente pulizia delle stoviglie e delle posate di cui al precedente articolo 6, comma 3, lettera e);
d) per omessa o inadeguata manutenzione delle attrezzature affidate alla
Società per l’esecuzione del Servizio;
e) per mancata reperibilità del supervisore del Servizio, del responsabile della ristorazione aziendale e del responsabile delle attività contrattuali, negli orari di cui all’articolo 4, commi 2, 4 e 5, ovvero per la mancata reperibilità e mancata presenza in SOSE del supervisore del servizio per le ore settimanali di cui all’articolo 4 comma 2;
f) per omesso uso di indumenti, da parte del personale della Società, che garantiscano l’igiene nell’espletamento del Servizio di cui al precedente articolo 8, comma 7;
g) in caso di uso da parte del personale addetto alle attività di preparazione, allestimento, somministrazione e distribuzione dei pasti di indumenti usati per le operazioni di lavaggio e manutenzione dei locali di cui al precedente articolo 8, comma 8;
h) in caso di mancata partecipazione dei rappresentanti della Società alla verifica dell’inventario ed all’aggiornamento dello stesso di cui all’articolo 9, commi 7 e 8;
i) in caso di mancato rispetto del termine di cui al paragrafo 9.1 del
Capitolato tecnico per la sostituzione del personale non gradito a SOSE;
j) in caso di mancato rispetto dei tempi previsti per la distribuzione dei pasti che non garantiscano il flusso minimo di cui al paragrafo 13 del Capitolato tecnico;
k) qualora non vengano servite xxxxxx e verdura di stagione, come indicata nell’allegato sub “B” al presente Capitolato tecnico;
l) qualora la Società, con riferimento alla frutta e alle verdure, non ponga ben in evidenza un cartello indicante denominazione e sede dell’azienda produttrice, la specie, il calibro e la provenienza.
ii. Euro 200,00 (duecento/00):
a) nel caso in cui la Società adibisca al Servizio personale non compreso nell’elenco di cui al precedente articolo 8, comma 4, fermo restando quanto previsto al successivo articolo 21, comma 2, lettera a) ;
b) per mancata esibizione, a richiesta di XXXX, di copia autentica della documentazione sul lavoro di cui al paragrafo 9.1, del Capitolato tecnico, fermo restando quanto previsto al successivo articolo 21, comma 1, lettera a);
c) per omessa consegna di copia del registro relativo agli interventi di disinfestazione e derattizzazione di cui al paragrafo 7, lettera c) del Capitolato tecnico;
d) per omessa sostituzione dei carrelli dei vassoi contenenti le stoviglie usate e i residui dei pasti, di cui al paragrafo 6, comma 3, lettera d) del Capitolato tecnico;
e) per mancata collocazione dei carrelli di cui alla precedente lettera d) nelle due postazioni differenti della sala ristorante, di cui al paragrafo 6, comma 3, lettera d) del Capitolato tecnico;
iii. Euro 300,00 (trecento/00):
a) nel caso in cui la Società non provveda alla conservazione in frigo dei campioni del pasto di cui al precedente articolo 9, comma 2, lettera i), fermo restando quanto previsto al successivo articolo 21, comma 2, lettera c);
b) nel caso di mancanza di una o più pietanze previste dal menù, fermo
restando che l’ammontare della penale sarà ridotto del 50 % qualora tale mancanza si verifichi nella fascia oraria compresa tra le 14:00 e le 14:30;
c) nel caso in cui la Società non rispetti la pianificazione dei menù mensile concordata con SOSE secondo le modalità del precedente articolo 5, commi 1 e 2.
iv. Euro 500,00 (cinquecento/00):
a) qualora il personale adibito al Servizio sia privo delle licenze ed autorizzazioni prescritte di cui al precedente articolo 8, comma 1, nonché privo della necessaria formazione igienico sanitaria di cui al paragrafo 9.2, n. 5, del Capitolato tecnico, fermo restando quanto previsto al successivo articolo 21, comma 1, lettera a);
b) in caso di violazione del divieto, di cui al paragrafo 7 del Capitolato tecnico, di scaricare qualsiasi tipo di rifiuto, solido o oleoso, nei lavandini, canaline da pavimento e negli altri condotti di scarico;
c) nel caso in cui la Società non provveda ad effettuare le analisi di cui al precedente articolo 9, comma 2, lettera h) e fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 21, comma 2, lettera b);
d) qualora non venga apposta nei contratti di subappalto o di subfornitura la clausola di tracciabilità finanziaria di cui al precedente articolo 13, comma 2;
e) nel caso in cui si verifichi una tardiva o mancata segnalazione dei guasti a qualsiasi impianto/attrezzatura di cui al paragrafo 7 n. VIII del Capitolato tecnico;
f) qualora vengano riutilizzate le pietanze dei giorni precedenti;
g) qualora venga disatteso il divieto di cui all’allegato C del Capitolato tecnico di conservare i prodotti già affettati per il giorno successivo.
2. Nel caso in cui la Società non provveda ad inviare nei termini previsti le comunicazioni o gli atti di cui in seguito, SOSE applicherà, per ciascun giorno di
ritardo, una penale di
i. Euro 100,00 (cento/00) per omessa consegna nei termini previsti:
a) del nominativo e recapiti del supervisore del Servizio di cui al precedente articolo 4, comma 3, ivi compresa ogni eventuale variazione degli stessi;
b) del nominativo e relativo recapito del responsabile della ristorazione aziendale di cui al precedente articolo 4, comma 3, ivi compresa ogni eventuale variazione degli stessi;
c) del nominativo e relativo recapito del responsabile delle attività contrattuali di cui al precedente articolo 4, comma 3, ivi compresa ogni eventuale variazione degli stessi;
d) dell’elenco del personale di cui al precedente articolo 8, comma 4;
e) di qualsiasi richiesta del Referente Mensa rimasta inevasa oltre il
termine da questi indicato;
f) del resoconto sul numero dei pasti erogati nel mese precedente, di cui al paragrafo 12 del Capitolato tecnico.
ii. Euro 200,00 (duecento/00) per omessa consegna nei termini previsti:
a) di copia della documentazione inerente gli interventi di disinfestazione e derattizzazione, nonché le analisi batteriologiche, di cui al precedente articolo 10, comma 8;
b) di copia delle fatture dei subappaltatori di cui al precedente articolo 15, comma 11;
iii. Euro 500,00 (cinquecento/00) per omessa consegna nei termini
previsti:
a) di copia del piano, di cui al precedente articolo 10 comma 3, entro il termine di cui al precedente articolo 10, comma 4;
b) del DUVRI preventivo compilato e firmato, di copia del documento sulla valutazione dei rischi (DVR), dell’allegato sub “12” al disciplinare compilato e firmato e delle schede di sicurezza di cui al precedente articolo 11, comma 5;
c) di copia del contratto con la ditta specializzata per lo smaltimento degli oli usati, di cui al precedente art. 10 comma 4;
d) di copia delle bolle degli interventi delle operazioni di
disinfestazione e derattizzazione e delle schede tossicologiche dei materiali usati, in conformità a quanto previsto dal paragrafo 7, lettera c) del Capitolato tecnico;
e) di copia dei risultati delle analisi batteriologiche in conformità a quanto previsto in conformità a quanto previsto dal paragrafo 7, lettera d) del Capitolato tecnico.
3. In caso di non puntuale rispetto delle restanti previsioni di cui al Capitolato tecnico e di cui ai suoi allegati “B” e “C”, nonché di quanto dichiarato nella Relazione tecnica, SOSE applicherà, per ogni singola violazione, una penale di Euro 200,00 (duecento/00) alla prima violazione accertata, di Euro 300,00 (trecento/00) alla
seconda violazione accertata e di Euro 500,00 (cinquecento/00) alla terza
violazione accertata, fermo restando che per ogni violazione successiva alla terza si
applicheranno penali crescenti in ragione del 50% (cinquanta/percento) rispetto all’ultima applicata e fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 21, comma 2, lettera d).
4. In caso di intossicazione alimentare seguita alla somministrazione dei pasti, attestata da certificazione ospedaliera, verrà applicata una penale di Euro 2.000,00 (duemila/00) per ciascun ospite della mensa intossicato e la risoluzione automatica del Contratto senza bisogno di preventiva diffida o costituzione in mora e fatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
5. SOSE potrà compensare, nel rispetto della normativa fiscale, gli eventuali crediti
derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con gli importi dovuti alla Società o rivalersi sulla garanzia definitiva di cui al precedente articolo 17 senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario.
6. La Società prende atto che l’applicazione delle penali di cui al presente articolo non preclude comunque il diritto di SOSE a richiedere il risarcimento del danno ulteriore.
7. Le penali verranno applicate previa contestazione dell'addebito e valutazione delle
deduzioni addotte dalla Società nel termine massimo di giorni 5 (cinque) dalla
stessa contestazione.
8. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi, la Società si impegna espressamente a rifondere a SOSE l'ammontare di eventuali oneri che quest’ultima dovesse sostenere - anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo - a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità della Società.
ART. 21
RISOLUZIONE E RECESSO DEL CONTRATTO
1. Oltre alle cause di risoluzione espressamente previste nei precedenti e successivi articoli, il Contratto si intenderà risolto automaticamente senza bisogno di preventiva diffida o costituzione in mora nei seguenti casi:
a) nella ipotesi in cui il personale adibito al Servizio sia privo delle licenze ed autorizzazioni di cui al precedente articolo 8, comma 1, nonché privo della necessaria formazione igienico sanitaria di cui al paragrafo
9. 2 del Capitolato tecnico;
b) ove il personale adibito al Servizio sia privo dei requisiti indicati in sede d’offerta;
c) nella ipotesi in cui venga adibito alla preparazione, allestimento, somministrazione e distribuzione dei pasti personale con patologie dell’intestino, della pelle, del cuoio capelluto e del tratto rinofaringeo in violazione dell’obbligo di cui al precedente articolo 8, comma 12;
d) qualora sia accertata una violazione degli obblighi di riservatezza di cui al successivo articolo 22;
e) qualora sia accertata da certificazione ospedaliera un episodio di intossicazione alimentare, fermo restando l’applicazione della penale di cui al precedente articolo 20, comma 4, fatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni;
f) qualora sia accertata una violazione degli obblighi nei confronti dei dipendenti di cui al successivo articolo 23;
g) qualora nel corso di durata del Contratto, fossero emanati i provvedimenti ovvero pronunciate sentenze di condanna di cui al comma 1 del successivo articolo 25, fatta salva la facoltà di SOSE di richiedere il risarcimento dei danni subiti;
h) in caso di cessione del servizio, a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma, parziale e/o temporanea, fermo restando il diritto di SOSE al risarcimento danni e delle spese.
2. SOSE, inoltre, potrà risolvere il Contratto senza bisogno di preventiva diffida o costituzione in mora qualora:
a) la Società adibisca al Servizio per più di tre volte personale non compreso nell’elenco di cui al precedente articolo 8, comma 4;
b) non venga effettuata una delle analisi batteriologiche, merceologiche e chimiche di cui al precedente articolo 9, comma 2, lettera h);
c) la Società non provveda alla conservazione in frigorifero di 3 (tre) campioni del pasto di ogni giorno, come previsto dal precedente articolo 9, comma 2 lettera i), per più di 3 (tre) volte;
d) la composizione dei pasti e le caratteristiche e qualità merceologiche dei prodotti siano difformi da quelle previste rispettivamente dagli allegati “B” e “C” al Capitolato tecnico e/o dalla Relazione tecnica per più di 5 (cinque) volte;
e) qualora la Società riporti per due valutazioni consecutive del questionario di valutazione di cui al paragrafo 21 del Capitolato tecnico:
i. un punteggio parziale inferiore a 71 relativamente alle valutazioni ricomprese tra le numero 14, 15, 16 e 17 di cui alla fase 1 del paragrafo 21 del Capitolato tecnico;
ii. un punteggio totale inferiore a 60 di cu alla fase 2 del paragrafo 21 del Capitolato tecnico;
iii. un punteggio parziale inferiore a 71 relativamente alle valutazioni ricomprese tra le numero 14, 15, 16 e 17 di cui alla fase 1 del paragrafo 21 del Capitolato tecnico e un punteggio totale inferiore a 60 di cu alla fase 2 del paragrafo 21 del Capitolato tecnico.
Resta inteso che nei casi di cui alla presente lettera e) SOSE procederà all’incameramento della garanzia definitiva.
f) l'importo complessivo delle penali inflitte alla Società nel periodo di un anno raggiunga la somma complessiva pari al 10% del valore annuale stimato del contratto, che a questi soli fini viene determinato sulla base dell’importo unitario offerto, moltiplicato per 125 (centoventicinque) pari ad un numero di commensali ipotizzato, per 240 giorni (stima dei giorni di attività lavorativa in un anno).
Si precisa che il numero di commensali giornaliero di cui sopra è da intendersi meramente indicativo.
3. In tutti i casi di risoluzione del contratto, SOSE avrà il diritto di escutere la garanzia prestata, nonché di procedere all’esecuzione in danno della Società. Resta salvo il diritto di SOSE al risarcimento dell’eventuale maggiore danno senza pregiudizio di ogni altro diritto.
4. Resta inteso che SOSE potrà, in qualunque momento, recedere dal contratto dandone semplice preavviso almeno 60 (sessanta) giorni prima alla Società mediante comunicazione scritta, senza che da ciò - in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 c.c. e all’art. 109 c.1 del Codice - possa derivare alcun onere
aggiuntivo per SOSE stessa, oltre a quanto dovuto per le prestazioni effettivamente rese fino alla data di efficacia del recesso.
ART. 22
Riservatezza
1. La Società si impegna a non divulgare notizie relative alla attività svolta da SOSE di cui sia venuta a conoscenza nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copia, estratti, note od elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia eventualmente venuta in possesso durante l’esecuzione dell'incarico affidatole con il Contratto.
2. La Società si impegna, pertanto, a diffidare tutti i dipendenti e tutti coloro che comunque collaborino alla esecuzione delle prestazioni di cui al Contratto, alla più rigorosa osservanza di quanto sopra.
ART. 23
Obblighi nei confronti dei dipendenti
1. La Società si obbliga, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi e previdenziali, ad ottemperare nei confronti del personale dipendente a tutti gli obblighi, nessuno escluso, derivanti da disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché da contratti collettivi di lavoro.
2. La Società si obbliga, altresì, ad applicare, nei confronti del personale dipendente, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le
prestazioni oggetto del Contratto e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria comunque applicabile; ciò anche nel caso che la Società non sia aderente alle associazioni stipulanti o comunque non sia più ad esse associata.
3. La Società si obbliga, infine, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino al loro rinnovo.
4. SOSE, in caso di violazione degli obblighi di cui sopra, previa contestazione alla Società delle inadempienze ad essa eventualmente denunciate dall'Ispettorato del Lavoro, si riserva di operare una ritenuta pari, nel massimo, al 20% (venti/percento) dell'importo della fattura concernente il periodo in cui l’inadempienza è stata accertata.
5. La ritenuta sarà svincolata soltanto dopo che l'Ispettorato predetto abbia dichiarato che le inadempienze sono state sanate; in tale ipotesi la Società non potrà avanzare alcuna pretesa per il ritardato pagamento.
6. La Società si impegna a trasmettere a SOSE, a richiesta della stessa:
a) copia della denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici;
b) copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli eventualmente dovuti agli organismi paritetici previsti dai contratti collettivi applicabili.
7. La violazione degli obblighi previsti dal presente articolo comporterà la risoluzione di diritto del presente Contratto, fatto salvo il risarcimento degli
eventuali maggiori danni.
ART. 24
Oneri fiscali e spese contrattuali
1. Sono a carico della Società tutti gli oneri fiscali e le spese contrattuali, ad eccezione di quelle che per legge competono a SOSE.
2. A tal fine, la Società dichiara che le prestazioni contrattuali sono effettuate nell'esercizio d'impresa e che trattasi di operazioni imponibili non esenti dall'imposta sul valore aggiunto che la Società è tenuta a versare con diritto di rivalsa, ai sensi del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e s.m.i.; conseguentemente al presente contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa ai sensi dell'articolo 40, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e s.m.i..
ART. 25
Disposizioni antimafia
1. La Società prende atto che l'affidamento del servizio è subordinato all'integrale ed assoluto rispetto della vigente normativa antimafia. In particolare, nei confronti del rappresentante legale e dei componenti dell'organo di amministrazione della Società, non dovranno essere stati emessi provvedimenti che comportino, ai sensi della legislazione antimafia vigente nel corso di esecuzione del contratto, la incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione, quali misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né dovranno essere, altresì, pendenti
procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, ovvero pronunciate condanne.
2. La Società si assume espressamente l'obbligo di comunicare a SOSE, pena la risoluzione di diritto del contratto:
− l'eventuale istruzione di procedimenti, successivamente alla stipula del contratto, o l'eventuale emanazione di provvedimenti provvisori o definitivi nei riguardi della Società stessa, ovvero del suo rappresentante legale, nonché dei componenti del proprio organo di amministrazione;
− ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione antimafia emanata successivamente alla stipula del contratto.
3. La Società prende atto, rinunciando espressamente ad ogni eccezione al riguardo, che ove, nel corso di durata del Contratto, fossero emanati i provvedimenti ovvero pronunciate sentenze di condanna di cui al precedente comma 1, il contratto stesso si risolverà di diritto, fatta salva la facoltà di SOSE di richiedere il risarcimento dei danni subiti.
…………………………….. ……………………….. | Soluzioni per il Sistema Economico S.p.A. |
………………… | Xxxxx Xxxxxxx |
………………. | Amministratore delegato |
La Società dichiara di conoscere ed espressamente approva ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. tutte le clausole e condizioni di seguito elencate:
Art. 1 Valore delle premesse, degli allegati e norme regolatrici; Art. 3 Durata del contratto;
Art. 4 Rappresentanza delle Parti in ordine al Servizio; Art. 5 Preparazione ed allestimento dei pasti;
Art. 6 Somministrazione e distribuzione dei pasti; Art. 7 Servizio in situazioni di emergenza;
Art. 8 Personale addetto al Servizio;
Art. 9 Oneri e incombenze a carico della Società; Art. 10 Norme igieniche;
Art. 11 Osservanza delle norme antinfortunistiche, previdenziali e di sicurezza; Art. 12 Corrispettivo;
Art. 13 Tracciabilità dei flussi finanziari;
Art. 14 Fatturazione e modalità di pagamento
Art. 15 Subappalto, divieto di cessione del contratto e del credito; Art. 16 Responsabilità;
Art. 17 Garanzia definitiva;
Art. 18 Anticorruzione e Codice Etico;
Art. 19 Informativa sui dati acquisiti da SOSE; Art. 20 Penali;
Art. 21 Risoluzione del contratto; Art. 22 Riservatezza;
Art. 23 Obblighi nei confronti dei dipendenti; Art. 24 Oneri fiscali e spese contrattuali;
Art. 25 Disposizioni antimafia.
………………………