AFFIDAMENTO APPALTI SPECIFICI DI MANUTENZIONE
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PROCEDURA APERTA Art. 60 del D.lgs. 50/2016
AFFIDAMENTO APPALTI SPECIFICI DI MANUTENZIONE
SCHEMA DI CONTRATTO
Il giorno , presso la xxxx xxxxxx xx xxx Xxxxxx, 00 xx Xxxxxxxx, la società ConSer V.C.O. S.p.A., con sede legale in Verbania, via Olanda, 55, iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di Verbania, REA n° 191791 del V.C.O., P. IVA 01945190039, CF. 93024180031, nella persona del Direttore Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxx, nato a Premosello Chiovenda, il 13/10/1967, domiciliato presso la sede legale societaria sopra emarginata, giusta poteri allo stesso conferiti sulla base della procura speciale di cui all’atto Notaio Xxxxxx Xxxxxxxxx in Verbania, rep. 2946 del 10 aprile 2013;
Premesso che
A seguito di procedura di accordo quadro quadriennale con più operatori per l’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria, programmata, straordinaria ed assistenza tecnica dei veicoli appartenenti al parco mezzi aziendale di ConSer V.C.O. S.p.A. la ditta _ _ è utilmente inserita nella graduatoria di accordo quadro lotto – manutenzione _ _ - approvata con provvedimento n. _ del / / ;
Con nota prot. _ del / / è stata avviata procedura di dialogo competitivo tra le ditte inserite nella
suddetta graduatoria per l’affidamento degli appalti specifici relativi al lotto _ ;
Visto il provvedimento dell’Amministratore Unico n° del / / , con il quale si approva l’esito della procedura e si aggiudica definitivamente il servizio;
AFFIDA
Alla società _, con sede legale in (_ ), via _ n. , iscritta alla C.C.I.A.A. di _ n. _ , R.E.A. , P. XXX , nella persona del Sig. _ _, nato a _ ( ) il , residente in via _ a (_ ), C.F. , legale rappresentante, il
SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI VEICOLI
Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 - Premesse
Le premesse costituiscono parte integrante del contratto.
Art. 2 - Oggetto del contratto
L’appalto consiste nell’effettuazione dei servizi di:
(inserire il lotto di riferimento oggetto di aggiudicazione appalto specifico)
Lotto 1 - manutenzione meccanica ed elettrica autoveicoli
Manutenzione meccanica ordinaria e straordinaria, fornitura dei pezzi di ricambio, riparazione di tutte le parti elettriche ed elettroniche degli autotelai e dei veicoli non allestiti appartenenti al parco mezzi di ConSer V.C.O., relativamente ai veicoli di cui all’elenco allegato, appartenenti al lotto operativo oggetto di affidamento denominato: inserire lotto specifico - CIG _;
Lotto 2 - manutenzione meccanica ed elettrica attrezzature speciali
Manutenzione ordinaria e straordinaria, fornitura dei pezzi di ricambio, di parti meccaniche, idrauliche, elettriche ed elettroniche relative ai sistemi PLC e di sicurezza, di attrezzature di compattazione/costipazione; attrezzature fisse e mobili di varia natura (cassoni scarrabili di varie cubature, compattatori scarrabili, presse stazionarie, impianti lift, gru ecc.) e mezzi speciali (lava cassonetti ecc.), relativamente ai veicoli/attrezzature di cui all’elenco allegato, appartenenti al lotto operativo oggetto di affidamento denominato: inserire lotto specifico - CIG _;
Lotto 3 - manutenzioni carrozzeria autoveicoli
Manutenzione ordinaria e straordinaria, fornitura dei pezzi di ricambio e riparazione delle carrozzerie nonché delle loro parti e componenti, quali a titolo esemplificativo vetri e cristalli, decorazioni, scritte, insegne e simili anche rifrangenti, relativamente ai veicoli di cui all’elenco allegato, appartenenti al lotto operativo oggetto di affidamento denominato: inserire lotto specifico - CIG ;
Il suddetto elenco potrà variare durante l’esecuzione del contratto, nel numero e nella tipologia, senza che il fornitore del servizio, per questo, abbia nulla a pretendere. I servizi saranno effettuati nel rispetto delle prescrizioni e disposizioni contenute nell’accordo quadro sottoscritto e nel capitolato tecnico allegato al medesimo.
Art. 3 - Durata dell’appalto e clausola di recesso
La durata del contratto decorre dalla data della sua sottoscrizione, fino a tutto il __/ / _.
Poiché il presente contratto viene stipulato per adempiere alle obbligazioni derivanti dall’affidamento in house alla committente dei servizi di igiene ambientale, la durata dell’affidamento da esso regolato è, in ogni caso, condizionata al mantenimento della titolarità del servizio in capo alla medesima.
Ai sensi dell’art. 1353 C.C., costituisce condizione risolutiva del contratto, per cui ConSer V.C.O. S.p.A. potrà recedere dal contratto di affidamento del servizio anche prima della scadenza pattuita, con un preavviso di almeno 30 gg., a mezzo lettera raccomandata A.R., la scelta, da parte dell’Ente titolare del servizio, di una gestione diversa da quella attualmente affidata a XxxXxx V.C.O. S.p.A.; in questo caso la ditta appaltatrice non potrà accampare nessuna pretesa, se non i pagamenti dei servizi svolti fino a quel momento.
Il presente contratto potrà, comunque essere disdettato in ogni tempo, con comunicazione da trasmettersi da una parte all’altra in forma di Raccomandata AR o mail PEC, con un preavviso di 60 giorni, senza necessità di giustificazione alcuna.
Art. 4 - Corrispettivo del contratto
Per le prestazioni oggetto del presente contratto, ConSer V.C.O. S.p.A. riconoscerà alla ditta:
⮚ il prezzo, a misura, dei pezzi di ricambio e dei lubrificanti per i servizi manutentivi svolti, pari al listino prezzi ufficiale pubblicato dalla ditta produttrice del telaio/attrezzatura/ricambio originale, scontato delle percentuali specifiche di ribasso offerte ed allegate al presente contratto.
⮚ il costo orario della manodopera, come definito dall’art. 5 dell’Accordo Quadro, derivante dal prezzo a base di gara con applicazione del ribasso offerto del _ % e pari ad €/h. .
I suddetti importi dovranno intendersi onnicomprensivi di tutte le operazioni di cui al presente contratto, per eseguire in perfetta regola e nel rispetto delle norme vigenti in materia di rifiuti, tutela ambientale, sicurezza ed igiene del lavoro, tutte le attività oggetto del contratto, la ditta dovrà preventivamente fornire al direttore di esecuzione i listini ricambi e tempari delle case madri, aggiornati in formato informatico.
L'importo presunto per la durata contrattuale è pari a €. _, compresi oneri sicurezza, iva esclusa.
Art. 5 - Variazioni al contratto
Le variazioni al contratto sono regolate ai sensi dell’art. 106 del D.lgs. 50/2016.
Art. 6 - Adeguamento dei prezzi A partire dal 13° mese dalla sottoscrizione dell’accordo quadro ConSer V.C.O. provvederà, all’adeguamento dei corrispettivi come segue:
⮚ Rivalutazione del costo orario manodopera: il costo orario offerto sarà oggetto di rivalutazione annuale, sulla base dell’indice ISTAT FOI medio annuale riferito all’anno precedente, si procederà inoltre ad automatico aggiornamento ai valori minimi di CCNL qualora il costo orario rivalutato dovesse risultare inferiore ai medesimi.
⮚ Rivalutazione del costo ricambi: si applicherà il ribasso/sconto offerto con riferimento al listino ufficiale, vigente alla data dell’effettuazione dell’intervento. Sarà onere della ditta esecutrice trasmettere a ConSer i listini aggiornati.
Art. 7 - Esecuzione del contratto Ai sensi degli artt. 101 e segg. X.Xxx, 50/2016, la gestione del contratto e la verifica della corretta esecuzione del medesimo da parte dell’appaltatore è svolta dal R.U.P. congiuntamente al direttore dell'esecuzione del contratto, Sig. Xxxxxxx Xxxxxxx, che provvede al coordinamento, alla direzione ed al controllo tecnico contabile dell’esecuzione, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali.
Il presente contratto è efficace dalla data di sua sottoscrizione, l’appaltatore è tenuto a seguire le direttive fornite dalla S.A. per l’avvio dell’esecuzione del contratto, qualora non adempia, ConSer V.C.O. S.p.A. ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto medesimo.
Art. 8 - Contabilità e pagamenti Il pagamento dei corrispettivi di manutenzione è effettuato da ConSer V.C.O. S.p.A., mediante bonifico bancario a seguito di presentazione di regolare fattura.
Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 192/2012 il pagamento è effettuato a 60 gg. fine mese data fattura, previa verifica della regolare esecuzione del servizio, la ditta dovrà emettere fattura per ogni singolo intervento, nella stessa dovranno essere dettagliate le voci di spesa relative all’intervento e dovrà essere riportato il numero della commessa e/o dell’ordine di XxxXxx V.C.O. ed il numero dell’eventuale DDT.
L’importo fatturato è da intendersi comprensivo della quota relativa a oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e la liquidazione delle prestazioni sarà effettuata in base alla procedura di contabilizzazione definita dagli artt. 5 e 8 del capitolato tecnico.
Prima di effettuare pagamenti di importo superiore a diecimila euro ConSer V.C.O. S.p.A. procederà, ai sensi dell’art. 48 bis del D.P.R. 602/73 e s.m.i. alla verifica di cui all’art. 2 del Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze 18/01/2008, n. 40, inoltrando apposita richiesta a Equitalia Servizi S.p.A., al fine di accertare eventuali inadempimenti a carico dell’appaltatore in materia tributaria e finanziaria.
In ogni caso, ai sensi dell’art. 30, comma 5, del D.lgs. n. 50/2016, all’importo netto delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,5 %, da svincolarsi in sede di liquidazione finale.
Art. 9 - Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari
L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni e si impegna a dare immediata comunicazione a ConSer V.C.O. S.p.A. ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia del Verbano Xxxxx Xxxxxx, della notizia dell’inadempimento degli eventuali propri subappaltatori/subcontraenti agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Il contratto s’intende risolto di diritto nel caso che anche una sola transazione finanziaria relativa al presente affidamento, anche se eseguita da subappaltatori o subcontraenti dell’impresa appaltatrice, sia stata eseguita senza avvalersi degli strumenti di pagamento idonei ad assicurare la piena tracciabilità della relativa operazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 9-bis della legge 136/2010 e s.m.i..
Art. 10 - Adempimenti in tema di tutela dei lavoratori e regolarità contributiva
L’appaltatore deve osservare tutte le norme derivanti dalla vigente normativa relative alla tutela ambientale, all’igiene e sicurezza sul lavoro (D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.), alle norme dei contratti collettivi nazionali e di zona, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei dipendenti.
La ditta aggiudicataria si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni in oggetto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro, applicabili, alla data di stipulazione del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria e applicabile nella località. I suddetti obblighi sono vincolanti per la ditta aggiudicataria anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.
ConSer V.C.O. S.p.A. deve provvedere alla verifica del mantenimento del possesso del requisito di cui all’art. 80, comma 4, del D.lgs. n. 50/2016 in occasione di:
- Pagamento delle prestazioni relative ai servizi;
- Certificato di verifica di conformità, attestazione di regolare esecuzione e/o pagamento del saldo finale; A tal fine ConSer V.C.O. S.p.A., provvederà alla verifica della regolarità contributiva (mediante acquisizione del DURC), in corso di validità.
In caso di ottenimento di un DURC che segnali inadempienza, XxxXxx V.C.O. S.p.A. tratterrà dal pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza e provvederà al pagamento di quanto dovuto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.
Art. 11 - Domicilio dell’appaltatore
L’appaltatore elegge domicilio, per tutti gli effetti del contratto stesso, al seguente indirizzo: via
, __ – _ ( ) tel. _ _, mail , mail PEC _.
Tutte le comunicazioni dipendenti dal contratto sono fatte dal direttore per l’esecuzione o dal responsabile del procedimento, all’appaltatore o a colui che lo rappresenta, presso il domicilio di cui sopra.
Art. 12 - Garanzia definitiva
La cauzione definitiva, costituita ai sensi dell’art. 103 del D.lgs. n. 50/2016, è pari al 10% dell'importo contrattuale netto stimato, incrementata, per ribassi superiori al 10%, di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento.
Ai sensi dell’art. 103, comma 5, del D.lgs. n. 50/2016 la garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei servizi risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del
concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.
Si dà atto che l’impresa ha presentato _ _ stipulata con _ n.
del __ per l’importo di (_ _)
Art. 13 - Polizze assicurative Sono a carico dell’esecutore tutte le misure e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle persone e alle cose nella esecuzione dell'appalto; l'onere per il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti è a totale carico dell’esecutore, a tal fine l’appaltatore ha dimostrato il possesso di polizza assicurativa a copertura dei rischi che potrebbero conseguire all’esecuzione dell’appalto ed a garanzia della conseguente responsabilità civile per danni a terzi, intendendosi per tali anche i dipendenti e comunque i collaboratori a qualsiasi titolo della committente. I massimali previsti sia per la garanzia a copertura RCT che della RCO non sono inferiori ad euro 2.500.000,00 per ogni evento dannoso. Qualora l’appaltatore sia un raggruppamento temporaneo d’imprese, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.
La polizza dovrà prevedere che i massimali base, i sotto massimali ed i limiti di indennizzo siano a disposizione di ConSer V.C.O. per l’intera durata dell’appalto e per ciascun sinistro. L’appaltatore dovrà esibire ad ogni scadenza ricorrente copia della quietanza di pagamento della singola rata, e per i contratti soggetti a regolazione del premio con cadenza annuale, copia dell’appendice di conguaglio quietanzata.
La polizza dovrà espressamente prevedere le seguenti coperture:
⮚ Postuma su veicoli – le garanzie di polizza dovranno essere estese ai danni cagionati a terzi dopo l’esecuzione dei lavori sui veicoli, che siano diretta conseguenza dei lavori di riparazione e/o manutenzione previsti dai costruttori del veicolo, a condizione che i lavori siano stati eseguiti e che il danno sia avvenuto durante il periodo di validità dell’appalto e denunciato non oltre 180 giorni dopo l’esecuzione dei lavori stessi.
⮚ Xxxxx arrecati da incendio del veicolo conseguenti ai lavori effettuati, che si verifichino al di fuori dei fabbricati della ditta aggiudicataria o delle aree in uso alla stessa;
⮚ I danni subiti dal veicolo oggetto di riparazione/manutenzione.
⮚ Xxxxx ai veicoli in consegna e custodia, ovvero sotto riparazione: la garanzia di polizza dovrà essere estesa ai danni subiti dai veicoli anche sollevati, in consegna e custodia all’assicurato, ovvero sotto manutenzione o riparazione, che si verifichino nell’officina o relativa pertinenza e non siano diretta conseguenza dei lavori di manutenzione o riparazione.
La garanzia è, inoltre, estesa ai rischi derivanti dalla responsabilità civile per danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico, compresi i danni alle cose di terzi trasportate sui mezzi stessi, e per danni conseguenti ad operazioni di carico e scarico eseguiti con mezzi meccanici, quali ribaltabili, caricatori, ecc., stabilmente installati sui mezzi di proprietà, in locazione o uso della ditta; danni a cose da incendio; inquinamento accidentale. Lo scoperto di polizza sarà a carico dell’impresa aggiudicataria.
Per tutto quanto non coperto da società assicuratrici, fatti salvi gli interventi in favore della ditta appaltatrice parte di queste ultime, la stessa risponderà direttamente dei danni alle persone o alle cose comunque provocati nell’esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte di ConSer V.C.O. S.p.A..
Art. 14 - Cessione del contratto e del credito E' fatto assoluto divieto all'Impresa di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in parte, il servizio affidato, a pena di nullità. Sono fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione di impresa per i quali la cessione del contratto è consentita, ai sensi dell'art. 1406 e seguenti del C.C., a condizione che il cessionario, oppure il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione dei servizi.
E’ altresì vietata qualunque cessione di credito e qualunque procura o delega all’incasso, salvo, che XxxXxx V.C.O. S.p.A. per motivi particolari, non le riconosca espressamente mediante apposito provvedimento.
Art. 15 - Subappalto dei servizi Costituisce subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera e l'eventuale subappalto non può superare la quota del 30% dell'importo complessivo del contratto di servizi.
L’impresa appaltatrice può affidare in subappalto i servizi compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché all'atto dell'offerta abbia indicato i servizi o parti di servizi che intende subappaltare o concedere in cottimo.
L’impresa appaltatrice trasmette il contratto di subappalto a ConSer V.C.O. almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, unitamente alla dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.lgs. 50/2016. Il contratto di subappalto indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.
L’impresa appaltatrice è responsabile in solido dell'osservanza delle norme che regolano il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona, nei confronti dei dipendenti dei subappaltatori e per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite.
Per le prestazioni affidate in subappalto dovranno essere applicati gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto; i costi della sicurezza e della manodopera vanno corrisposti senza alcun ribasso.
La Stazione appaltante corrisponderà direttamente ai subappaltatori, ai cottimisti, ai prestatore di servizi e fornitori di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni, nei casi definiti all’art. 105, comma 13, D.lgs. n. 50/2016.
ConSer V.C.O. provvederà al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro trenta giorni dalla richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi e trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.
L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
Art. 16 - Prevenzione degli infortuni e igiene dell’ambiente di lavoro Il committente e l’appaltatore danno atto della redazione del documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI) e si impegnano a curare l’attuazione, sotto la loro propria esclusiva responsabilità, di tutti i provvedimenti e le condizioni atte ad evitare infortuni, sulla base delle vigenti norme di legge. Il suddetto documento è allegato al presente contratto per farne parte integrante.
L'Impresa, senza diritto ad alcun compenso aggiuntivo a quello già previsto, è tenuta a predisporre sui posti di lavoro tutte le misure necessarie per tutelare la sicurezza dei lavoratori e dei terzi in genere. L’impresa non può iniziare o continuare il servizio qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabilito nel presente articolo. Sotto il profilo della sicurezza dei lavoratori, i subappaltatori devono predisporre il proprio piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori, sotto il coordinamento dell’Appaltatore che ne deve assicurare la coerenza complessiva.
L’Appaltatore deve considerare, tra l’altro e in particolare, i seguenti principali fattori di rischio, connessi alle attività oggetto dell’appalto:
a) rischi derivanti dalla presenza di terzi nelle aree di lavoro;
b) rischi derivanti dalla presenza di traffico veicolare.
Il personale in servizio non deve mettere in atto comportamenti tali da pregiudicare la propria sicurezza e, in generale, dei terzi, e a tal fine l’Appaltatore s’impegna a rispettare tutte le norme previste dalla legge in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori incluse quelle relative alla sicurezza degli automezzi.
Detto personale, in servizio, deve essere vestito in maniera decorosa, indossando gli indumenti e le calzature da lavoro previsti dal contratto nazionale di lavoro, dalle norme di sicurezza e dal Codice della Strada, essere munito di tesserino di riconoscimento, con fotografia, da esibire in caso di controlli di ConSer V.C.O. S.p.A.
Tutto il personale addetto ai servizi deve essere fisicamente idoneo e deve tenere un comportamento corretto e riguardoso nei confronti del personale di XxxXxx V.C.O. S.p.A., degli utenti e di eventuali terzi, ConSer VCO S.p.A. può richiedere l’immediato allontanamento del personale che venisse meno agli obblighi comportamentali, previsti dal presente Capitolato e/o alla vigente normativa.
Art. 17 - Penali Per la mancata o ritardata esecuzione di obblighi contrattuali, di disposizioni legislative o regolamentari, richiamati gli artt. 1382 e 1384 C.C., sono stabilite a carico della ditta appaltatrice le seguenti penali:
⮚ 1 per cento dell’importo dei lavori di cui si tratta, per ogni giorno di ritardata consegna del mezzo rispetto al tempo di intervento definito dal capitolato e/o concordato sulla commessa di lavoro esterna; la penale è stabilita per il semplice ritardo, fermo restando, a richiesta, l’obbligo di adempimento, o nel caso di risoluzione del contratto, del risarcimento degli ulteriori danni.
⮚ 1 per mille dell’ammontare netto contrattuale dell’appalto specifico, in caso di emissione di collaudo negativo, qualora ciò comporti l’impossibilità di utilizzo del veicolo per i servizi. Saranno addebitate alla ditta appaltatrice le maggiori spese, dirette o indirette, sostenute per l’effettuazione del servizio con mezzo sostitutivo o in orario straordinario, la cui attestazione avverrà sulla base delle relative fatture e/o note di spesa.
Il direttore dell’esecuzione del contratto riferisce tempestivamente al responsabile del procedimento in merito ai ritardi nell'andamento dei servizi rispetto al programma di esecuzione.
L’applicazione della penalità o dell’addebito dei costi sarà comunque conseguente ad un richiamo, trasmesso anche a mezzo mail, relativo all’inadempienza. L’ammontare delle penalità e l’importo delle spese per i servizi eventualmente eseguiti d’ufficio saranno, di norma, trattenute da ConSer V.C.O. S.p.A. sulla prima fattura disponibile.
Qualora il ritardo nell’adempimento determina un importo massimo della penale superiore al 10% dell'ammontare netto contrattuale, il responsabile del procedimento promuove l’avvio delle procedure di risoluzione del contratto.
Nell’eventualità che la rata non offra margine sufficiente, la società avrà diritto di rivalersi delle somme dovute sull’importo cauzionale. Pena la decadenza dell’appalto, tale importo dovrà essere ricostituito nella sua integrità entro quindici giorni. L’applicazione della penale non limita peraltro l’obbligo dell’Appaltatore di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare, ed anche in misura superiore della penale stessa.
Art. 18 - Obbligazioni generali dei fornitori Oltre agli obblighi definiti all’art. 6 del capitolato tecnico, sono a carico dei fornitori tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto degli appalti specifici basati sull’accordo quadro, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l’attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.
I fornitori si obbligano ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nell’accordo quadro, nel capitolato tecnico e nel presente contratto.
Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel capitolato tecnico e nel presente contratto; in ogni caso, i fornitori si obbligano ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula dell’accordo quadro, resteranno ad esclusivo carico dei fornitori, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nei contratti, ed il fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tal titolo, nei confronti di XxxXxx V.C.O., assumendosene ogni relativa alea.
I fornitori si impegnano espressamente a:
a. impiegare, a propria cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l’esecuzione dei contratti, secondo quanto specificato nell’accordo quadro, avvalendosi di personale specializzato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali;
b. rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l’assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;
c. predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire a ConSer V.C.O., per quanto di propria competenza, di monitorare la conformità dei servizi;
d. predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
e. nell’adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate da ConSer V.C.O.;
f. comunicare tempestivamente a ConSer V.C.O., per quanto di propria competenza, le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione dell’accordo quadro e nei singoli appalti specifici, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
g. manlevare e tenere indenne ConSer V.C.O. S.p.A. da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
Le attività necessarie per la predisposizione dei mezzi e per l’attivazione dei servizi oggetto dell’accordo quadro e nei singoli contratti, eventualmente da svolgersi presso ConSer V.C.O., dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro di ConSer V.C.O., con modalità e tempi concordati con il medesimo.
I fornitori si impegnano, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze di XxxXxx V.C.O. e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto e rinunciano espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte da ConSer V.C.O..
I fornitori si obbligano, inoltre a dare immediata comunicazione a ConSer V.C.O., di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività di cui all’accordo quadro e ai singoli contratti;
I fornitori prendono atto ed accettano che i servizi oggetto dell’accordo quadro dovranno essere prestati con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi di ConSer V.C.O..
Le forniture e/o i servizi oggetto dell’accordo quadro e dei singoli contratti non sono affidati al fornitore in via esclusiva, pertanto ConSer V.C.O. S.p.A., per quanto di propria competenza, può affidare gli stessi servizi anche a soggetti terzi, diversi dal medesimo fornitore, nel rispetto della normativa vigente.
Art. 19 - Verifiche e monitoraggio I fornitori si obbligano a consentire a ConSer V.C.O. S.p.A., per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dei contratti, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche; ConSer V.C.O. si riserva di procedere alle verifiche secondo quanto stabilito al paragrafo 8.6 dell’art. 8 del capitolato tecnico;
Qualora i fornitore comunichino nuovi elementi della capacità tecnica (es.: cambio sito produttivo, modifica attrezzature tecniche, ecc.), ConSer V.C.O. si riserva di effettuare anche su detti nuovi elementi le verifiche di cui al precedente comma.
Art. 20 - Risoluzione del contratto
Si applicano, al presente contratto, le norme di cui all’art. 108 del D.lgs. n. 50/2016.
Costituiscono gravi inadempienze che comportano la risoluzione di diritto ed automatica del contratto come previsto dagli artt. 1453 e 1456 del C.C.:
1. scioglimento, cessazione o fallimento della ditta;
2. sospensione del servizio per oltre 72 ore, eccetto che per cause di provata forza maggiore
3. subappalto non autorizzato ai sensi della vigente normativa;
4. perdita dei requisiti soggettivi richiesti alla ditta aggiudicataria per l’esecuzione di prestazioni connesse allo svolgimento del servizio;
5. quando l’ammontare complessivo annuo delle penalità applicate alla ditta superi il limite del 10 % dell’importo contrattuale annuo;
6. quando la ditta appaltatrice si rende colpevole di frode;
7. mancanza, anche parziale, dei requisiti richiesti dalla legge (nazionale e/o regionale) per l’esercizio delle attività oggetto dell’appalto;
8. violazioni della Legge 136/2010 e s.m.i
Nel caso di sospensione, anche parziale, dei servizi, ConSer V.C.O. S.p.A. avrà facoltà di provvedere, direttamente, ovvero mediante altra ditta, alla continuazione degli stessi con addebito alla ditta appaltatrice delle spese e delle eventuali penalità.
Contro la decisione di risoluzione adottata da XxxXxx V.C.O. S.p.A. è data facoltà alla ditta appaltatrice di ricorrere alla magistratura ordinaria del foro competente ove risiede la società appaltante.
Qualora, senza giustificato motivo e/o giusta causa, la ditta appaltatrice dovesse recedere dal contratto prima della scadenza convenuta, ConSer V.C.O. S.p.A. potrà rivalersi sulla cauzione, addebitando all’inadempiente, a titolo di penale, la maggiore spesa derivante dall’assegnazione provvisoria dei servizi ad altra ditta, fino alla scadenza naturale dell’appalto.
Art. 21 - Forma del Contratto e Spese contrattuali Il presente contratto è redatto e stipulato nella forma della scrittura privata e non viene sottoposto a registrazione per espressa volontà delle parti, restando stabilito che, ove ciò si renda necessario, tutte le spese e gli oneri conseguenti saranno a totale carico della parte che ne richiede la registrazione.
La documentazione non in regola con l'imposta di bollo sarà regolarizzata ai sensi dell'art. 31 del DPR 1982/12/30 n° 955.
Ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, il presente contratto è stipulato in modalità elettronica. Le parti sottoscrivono personalmente il contratto con firma digitale, oppure con firma elettronica. L’apposizione di firma digitale integra e sostituisce l’apposizione di sigilli e timbri di qualsiasi genere ad ogni fine previsto dalla normativa vigente.
Per la generazione della firma digitale deve adoperarsi un certificato qualificato che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso; l’apposizione di una firma digitale o di un altro tipo di firma elettronica qualificata basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso equivale a mancata sottoscrizione.
Nel caso in cui il terzo contraente sia sprovvisto di firma digitale, la scrittura privata può essere sottoscritta con firma elettronica, consistente nell’acquisizione digitale della sottoscrizione autografa e cioè nella firma autografa riprodotta in immagine informatica direttamente da tablet o da scanner.
Art. 22 - Privacy ed accesso agli atti
Ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003, n° 196, s’informa che :
a. titolare del trattamento dei dati in questione è la ConSer V.C.O. S.p.A. - responsabile del trattamento è l’xxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx;
b. i dati ricavabili verranno utilizzati dal committente, esclusivamente per le finalità connesse al servizio e per la gestione dei contratti;
c. il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei che su supporti informatici a disposizione degli uffici;
d. i dati non verranno comunicati a terzi salvo verifiche ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. N° 445/2000 e potranno essere resi noti solo a coloro che ne avranno diritto ai sensi delle legge n° 241 del 1990 e relativi regolamenti di attuazione;
e. il conferimento dei dati è obbligatorio;
f. Il sottoscrittore può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione dei dati ai sensi dell’art. 7 del D.lgs. n° 196/2003 rivolgendosi al responsabile del procedimento e potranno essere resi noti solo a coloro che ne avranno diritto ai sensi delle legge n° 241 del 1990 e relativi regolamenti di attuazione.
Art. 23 - Foro competente Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti, nell'interpretazione ed esecuzione delle obbligazioni contrattuali, saranno risolte di comune accordo tra le parti. In caso di mancanza di accordo, per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Verbania, è escluso l’arbitrato.
Art. 24 - Riferimento alla legge Per quanto non previsto nel presente Contratto si fa rifermento alle norme del Codice Civile e del codice della strada e suo regolamento, ed a tutte le normative e leggi in vigore. Tutti i patti contrattuali sopra riportati sono validi ed efficaci tra le parti se non modificati da leggi speciali in materia di noleggio, in quanto applicabili.
La ditta, nell’esecuzione dei servizi, dovrà uniformarsi a tutte le normative sopra richiamate, nonché a tutte le modifiche delle stesse e/o alle nuove normative intervenute nel corso dell’appalto.
ALLEGATI
Sono allegati al contratto e ne formano parte integrante essendo stati letti e conosciuti dalle parti:
1. Visura CCIAA attestante i poteri di chi sottoscrive
2. Offerta e listino sconti percentuali applicati
3. Garanzia definitiva
4. Elenchi veicoli oggetto di manutenzione
5. Capitolato Tecnico
6. DUVRI
APPROVAZIONE E FIRME
Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., dichiara di accettare tutte le condizioni e xxxxx xxx contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:
Art. 3 durata del contratto e clausola di recesso Art. 4 corrispettivo del contratto
Art. 6 adeguamento dei prezzi Art. 8 contabilità e pagamenti
Art. 9 obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari Art. 10 adempimenti in tema di tutela dei lavoratori e regolarità contributiva Art. 18 penali
Art. 19 risoluzione del contratto Art. 22 foro competente
Le parti danno atto che qualunque modifica al presente contratto potrà aver luogo ed essere efficace solo se assunta nella forma dell’atto scritto e sottoscritta da entrambe le parti, pena nullità.
Letto, confermato e sottoscritto
La ditta appaltatrice ConSer V.C.O. S.p.A.