COMUNE DI VERUCCHIO PROVINCIA DI RIMINI
COMUNE DI VERUCCHIO PROVINCIA DI RIMINI
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE ARTISTICA, ORGANIZZAZIONE ED ESECUZIONE DEGLI EVENTI “VERUCCHIO FESTIVAL” E “VALMARECCHIA MUSIC FESTIVAL”.
ANNO 2021 RINNOVABILE PER UN ANNO CIG: 87528253B0
CAPITOLATO D’ONERI
INDICE | ||
Pag. | ||
Art. 1 | Oggetto della concessione | 4 |
Art. 2 | Durata e stima della concessione | 4 |
Art. 3 | Specifiche del servizio e modalità di espletamento | 4 |
Art. 4 | Personale | 6 |
Art. 5 | Sicurezza del personale dipendente del gestore | 7 |
Art. 6 | Aggiudicazione | 7 |
Art. 7 | Modalità di pagamento | 7 |
Art. 8 | Incassi | 7 |
Art. 9 | Verifiche e controlli | 7 |
Art. 10 | Inadempimenti, cause di risoluzione, diritto di recesso | 8 |
Art. 11 | Cauzioni ed assicurazioni | 8 |
Art. 12 | Responsabilità | 8 |
Art. 13 | Diritto di rifiuto di sponsorizzazioni | 8 |
Art. 14 | Penalità | 9 |
Art. 15 | Ripetizioni del servizio | 9 |
Art. 16 | Controversie e foro competentee | 9 |
Art. 17 | Subappalto | 9 |
Art. 18 | Spese di registrazione | 10 |
ARTICOLO 1 OGGETTO DELLA CONCESSIONE
Il presente capitolato disciplina l’affidamento della Direzione Artistica, progettazione, organizzazione ed esecuzione delll’edizione 2021, rinnovabile per il 2022, del “VERUCCHIO MUSIC FESTIVAL” e del “VALMARECCHIA MUSIC FESTIVAL”, che storicamente si tengono nel periodo tra il 15 luglio e il 05 agosto di ciascun anno.
In particolare la concessione comprende l’ideazione e la realizzazione del programma artistico, la realizzazione del materiale pubblicitario, le attività di promozione e comunicazione e tutto quanto più dettagliatamente indicato nel proseguo del presente capitolato.
Il concessionario assumerà la responsabilità delle prestazioni e dei servizi affidatigli e avrà l’obbligo di definire con l’Ufficio Cultura e Turismo del Comune di Verucchio tempi e modalità di collaborazione per l’espletamento dei servizi stessi.
I servizi di cui trattasi sono ricompresi nella descrizione “Servizi di organizzazione di Festival” dell’allegato IX al Decreto Legislativo 50/2016 – CPV 79950000-9.
ARTICOLO 2
DURATA E STIMA DELLA CONCESSIONE
La concessione decorrerà dalla data del verbale di aggiudicazione, anche in pendenza del perfezionamento del contratto, sino al 31/12/2021, fatto salvo il maggior tempo necessario per la conclusione delle attività programmate, anche dal punto di vista tecnico, amministrativo e di rendicontazione, con la facoltà per l'Amministrazione Comunale di rinnovare il contratto fino al 31 dicembre 2022 ai sensi dell'art. 63, comma 5 del D. Lgs. 50/16.
La ditta aggiudicataria, deve garantire la realizzazione degli eventi, a partire dal primo luglio, considerando che i concerti dovranno essere eseguiti nella seconda metà di luglio, con esclusione della data del 16 luglio.
L’importo stimato della concessione del servizio ammonta ad euro 100.000,00 (centomila/00), con possibilità da parte dell’Ente di rinnovare il servizio per un ulteriore anno.
ARTICOLO 3
SPECIFICHE DEL SERVIZIO E MODALITÀ DI ESPLETAMENTO
A) GESTIONE DEL PROGRAMMA ARTISTICO
Il concessionario dovrà gestire il programma artistico:
a) Elaborare, entro il 25 giugno 2021, il progetto artistico ed i preventivi finanziari dei due Festival, garantendo la realizzazione di almeno n. 4 concerti nell’ambito del “Verucchio Music Festival” e n. 2 concerti nell’ambito del “Valmarecchia Music Festival”. Il programma dovrà essere predisposto sulla base di quanto contenuto nell’offerta tecnica, tenuto conto del presente capitolato e distribuitosu tutto l’arco temporale;
b) Scegliere gli artisti ed i collaboratori artistici per la realizzazione dei Festival;
c) Curare l’esecuzione di tutte le manifestazioni ed assumerne la responsabilità artistica;
d) Predisporre, al termine dell'edizione del Festival, una relazione conclusiva sull’attività svolta, in rapporto al progetto iniziale, onde consentire all’Amministrazione Comunale la verifica sugli obiettivi raggiunti rispetto a quanto programmato;
e) Sovraordinare, gestione logistica, contrattuale ed economico-finanziaria dei Festival, relazionandosi con l’Ufficio Cultura del Comune di Verucchio;
f) Collaborare con l’Amministrazione Comunale per la valorizzazione del Festival, seguire la comunicazione a mezzo stampa e la promozione sul territorio avvalendosi di una struttura organizzativa che abbia o si avvalga tra l’altro di un ufficio stampa professionale;
A tal fine si da atto che l’offerta tecnica costituisce allegato al contratto e assume nei confronti del Comune un preciso obbligo contrattuale in ordine alle modalità di esecuzione del contratto.
Il Concessionario dovrà sostenere gli oneri economici relativi alla realizzazione del programma artistico assicurando un numero di concerti minimo a 4 per il “Verucchio Music Festival” e 2 per il “Valmarecchia Music Festival, acquisendo tutte le liberatorie e le licenze di pubblico spettacolo necessarie.
B) SERVIZI ORGANIZZATIVI
Il concessionario dovrà assicurare un gruppo di lavoro qualificato al fine di garantire un’attività di segreteria organizzativa a supporto dell’organizzazione generale delle manifestazioni e dei singoli concerti, tale servizio dovrà essere garantito per tutto il periodo di pianificazione, programmazione e realizzazione delle manifestazioni.
In particolare il concessionario dovrà provvedere alle seguenti attività che a mero titolo esemplificativo:
a) Gestione operativa del programma;
b) Gestione pratiche e autorizzazioni necessarie per legge e assicurazioni previste all’articolo 8 del presente capitolato;
c) Organizzazione dell’ospitalità degli artisti partecipanti (viaggi, soggiorno, …);
d) Coordinamento dell’allestimento tecnico;
e) Gestione dei rapporti contrattuali;
f) Custodia, vigilanza e misure di pubblica sicurezza previste dalla normativa. Unico responsabile degli eventi dovrà pertanto considerarsi il concessionario e non anche la Stazione appaltante;
g) Garantire un minimo di 20 accrediti a concerto;
h) Presentazione, entro 90 giorni dalla conclusione dei Festival, dei bilanci consuntivi degli eventi.
C) CAMPAGNA PUBBLICITARIA E PRODUZIONE DEL MATERIALE
Il concessionario dovrà progettare la campagna promozionale – pubblicitaria che dovrà risultare idonea a coinvolgere il pubblico in ambito locale e nazionale; essa dovrà comprendere:
a) Ideazione e realizzazione dell’immagine coordinata di tutti i due eventi, immagine da utilizzarsi su tutto il materiale;
b) Progettazione, realizzazione e stampa del materiale pubblicitario come segue:
Affissione dei manifesti e distribuzione del materiale pubblicitario con onere relativa ad eccezione dei tributi di affissione sul territorio comunale di Verucchio;
Azioni di promozione attraverso i medi di comunicazione e social network;
Attività di ufficio stampa coordinato da personale esperto.
1.
D) SITO INTERNET
Il Sito internet dedicato alle manifestazioni dovrà essere attivo almeno 20 giorni prima degli eventi e per almeno 30 giorni dopo. In particolare il servizio comprende:
a) Progettazione e realizzazione del sito internet;
b) Inserimento periodico degli aggiornamenti;
c) Raccolta e razionalizzazione delle informazioni, omogeneizzazione del linguaggio e pubblicazione sul sito.
E) ALLESTIMENTI TECNICI
Il servizio prevede l’assistenza e il supporto durante lo svolgimento dei Festival nonché la fornitura e la realizzazione degli allestimenti necessari per la realizzazione dei concerti.
Il concessionario dovrà garantire il coordinamento e la gestione delle attività tecniche a supporto di ogni singolo concerto provvedendo alla predisposizione di tutto quanto si renda necessario per l’ottimale svolgimento delle iniziative. In particolare la fornitura di service audio/luci, corrente elettrica, impianti e allacciamenti elettrici, posa di sedie,posa transenne, noleggio servizi igienici, noleggio palco.
Il servizio dovrà essere svolto da personale specializzato, dovranno essere rispettate tutte le garanzie in materia di sicurezza e dovrà essere garantito il rispetto della normativa relativa alla qualità.
ARTICOLO 4 PERSONALE
Nessun rapporto di lavoro viene ad instaurarsi tra il Comune di Verucchio ed il personale addetto all’espletamento delle prestazioni assunte dal concessionario.
Entro 30 giorni dall’aggiudicazione e comunque prima dell’inizio della gestione, il concessionario dovrà comunicare al Comune il nominativo del Responsabile di cui al D. Lgs. N° 81/2008 sulla sicurezza sui luoghi di lavoro.
Il personale in servizio dovrà essere dotato di cartellino di riconoscimento in relazione agli specifici compiti di propria spettanza, in modo che sia sempre adeguatamente riconoscibile.
Il concessionario, anche se non aderente ad associazioni firmatarie, si obbliga, per tutta la durata della concessione, ad applicare nei confronti dei lavora tori dipendenti e, se cooperativa, nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai CCNL di riferimento e dagli accordi integrativi territoriali, nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge alla data dell’offerta.
Tale obbligo permane anche dopo la scadenza del suindicato contratto collettivo e fino alla sua sostituzione.
Il concessionario è altresì tenuto all’osservanza ed all’applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale dipendente e dei soci lavoratori, nel caso di cooperative. Il Comune potrà procedere, periodicamente, alla verifica delle dichiarazioni rese dal concessionario al quale, qualora non risulti in regola con gli obblighi di cui al comma precedente, sarà assegnato un termine entro il quale procedere alla regolarizzazione.
Trascorso tale termine, qualora l’impresa non abbia debitamente adempiuto, il Comune si riserva la facoltà di avvalersi della risoluzione di diritto del contratto (ex art. 1456 c.c.), senza che da tale risoluzione possano, comunque, conseguire all’aggiudicatario diritti o pretese di sorta ad eccezione del pagamento del corrispettivo previsto dal contratto per le prestazioni rese fino al giorno di efficacia della risoluzione stessa, dedotte le spese sostenute dal Comune per sopperire alle inadempienze verificatesi e salvo, in ogni caso, il risarcimento degli ulteriori danni subiti dall’Amministrazione stessa.
In ogni caso il Comune, pur rimanendo estraneo a i rapporti giuridici conseguenti a quanto sopra detto, considererà inadempienza contrattuale l’inosservanza, da parte del concessionario, delle normative contrattuali e sindacali sopra citate.
Il concessionario si impegna a individuare un referente organizzativo/progettuale per i servizi affidati e un suo sostituto, in caso di assenza, che garantisca il corretto svolgimento di tutte le attività previste, inclusa la gestione del personale dipendente, individuando e risolvendo i problemi emergenti nel corso dello svolgimento dei servizi.
Le nomine del referente e del suo sostituto, come la loro eventuale sostituzione, dovranno essere accettate preliminarmente dal Comune di Verucchio che potrà richiedere, in qualsiasi momento, nell’interesse del servizio, e con motivate ragioni scritte, la sostituzione del referente organizzativi o del suo sostituto.
Il referente organizzativo/progettuale, in quanto figura strategica per la pianificazione, sviluppo e monitoraggio della quantità e qualità dei servizi assegnati, dovrà essere sempre facilmente rintracciabile.
ARTICOLO 5
SICUREZZA DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL GESTORE
Il concessionario deve prendere tutti i provvedimenti necessari perché la gestione del Festival si svolga in condizioni permanenti di igiene e sicurezza, nel pieno rispetto delle norme vigenti nonché delle eventuali norme interne in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro.
L’Amministrazione potrà sospendere l’efficacia del contratto fino a quando il gestore non provveda all’adeguamento alle norme. Tale sospensione non darà diritto ad alcuna indennità o risarcimento a favore del gestore né a differimenti o proroghe contrattuali.
ARTICOLO 6 AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione sarà effettuata a favore del soggetto con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, co. 2, del d.lgs. 50/2016, con attribuzione di un punteggio massimo di 80 punti per l’offerta tecnica (con i criteri di valutazione indicati nel capitolato d’oneri) e un punteggio massimo di 20 punti per l’offerta economica, per un punteggio complessivo massimo pari a 100.
ARTICOLO 7 MODALITÁ DI PAGAMENTO
Il corrispettivo spettante all’Aggiudicatario sarà liquidato, su prestazione di regolari fatture, con determinazioni dirigenziali del Dirigente del Settore Cultura, a seguito di opportuna verifica da parte dell’Amministrazione Comunale.
In particolare il Comune si impegna a trasferire al concessionario la somma massima pari ad euro 54.000,00 iva compresa, così determinata:
- Compartecipazione comunale al massimo pari ad euro 8.000.00 che verrà erogata a conclusione dei Festival;
- Compartecipazione eventualmente erogata da altri Enti sulla base di specifiche Leggi Regionali, fino ad un massimo di euro 46.000,00 che verranno erogati con tempistiche compatibili alle eventuali rendicontazioni necessarie per ottenere i finanziamenti;
Tali somme comunque potranno essere riproporzionate al fine di rispettare la percentuale indicata dall’art. 165 c. 2 del D. Lgs n. 50/2016.
ARTICOLO 8 INCASSI
Tutti gli introiti relativi alla produzione e alla vendita dei biglietti degli spettacoli, contributi, sponsorizzazioni, competeranno al soggetto affidatario quale parzsiale rimborso per l’organizzazione dei Festival.
Per quanto sopra il festore dei Festival assumerà a proprio carico tutti gli oneri relativi ai diritti S.I.A.E. e ogni altra eventuale imposta relativa agli spettacoli che saranno rappresentati durante i Festival.
ARTICOLO 9 VERIFICHE E CONTROLLI
L’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare con personale proprio verifiche sull’esecuzione del servizio ed avrà facoltà di eseguire accertamenti.
ARTICOLO 10
INADEMPIMENTO, CAUSE DI RISOLUZIONE, DIRITTO DI RECESSO
La ditta concessionaria è tenuta a garantire l’osservanza di quanto stabilito nel presente capitolato. In caso di inosservanza l’Ente inoltra l’apposita comunicazione ad adempiere.
In caso di perdurare dell’inadempienza, l’Ente applica le penalità stabilite e decide sulla possibile sospensione del servizio, eccetto i casi di comprovata ed accertata forza maggiore non dipendenti dalla ditta.
È fatto salvo il diritto di recesso dell’Ente, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse. La motivata volontà di recesso viene comunicata dall’Ente.
La revoca non comporta per la ditta concessionaria il diritto di chiedere alcun indennizzo o danno dell’Ente.
ARTICOLO 11 CAUZIONI ED ASSICURAZIONI
Alla sottoscrizione del contratto la ditta concessionaria dovrà produrre:
Polizza assicurativa RCT/RCO a tutela dei partecipanti a vario titolo alle manifestazioni, esonerando l’Ente per danni arrecati a cose o persone. La richiesta garanzia assicurativa dovrà coprire tutti i periodi di effettuazione del servizio per l’intera durata contrattuale, con un massimale per danni per sinistro, persona e/o cosa pari a € 1.000.000,00.
La polizza assicurativa dovrà esplicitamente escludere franchigie di qualsiasi genere.
Depositare fidejussione bancaria, o assicurativa, di importo pari al 10%, ai sensi dell’art.103 del D.lgs 50/2016 e come riportato nel capitolato, dell’importo contrattuale a garanzia del’Ente per la corretta esecuzione del contratto, a copertura delle eventuali penali e per il ripristino delle aree assegnate. La fideiussione o la polizza assicurativa devono prevedere espressamente la rinuncia del beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del Codice civile, nonché l’operatività della garanzia entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell’amministrazione aggiudicatrice.
ARTICOLO 12 RESPONSABILITÁ’
L’Ente è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni e quant’altro dovesse accadere, per qualsiasi causa, alla ditta concessionaria ed al personale di questa, nell’esecuzione delle prestazioni del servizio oggetto del presente disciplinare.
ARTICOLO 13
DIRITTO DI RIFIUTO DI SPONSORIZZAZIONI
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di approvare lo/gli sponsor reperito/i dall’Aggiudicatario e può per motivi di opportunità o di convenienza recedere da tale scelta. In tal caso il prestatore risultato aggiudicatario sarà tenuto ad individuare un altro sponsor di gradimento della Amministrazione nei termini da concordare con essa, a pena di risoluzione del contratto medesimo.
L’Amministrazione Comunale, a suo insindacabile giudizio, si riserva di rifiutare qualsiasi offerta di sponsorizzazione qualora:
Ritenga possa derivare un conflitto d’interesse fra l’attività pubblica e quella privata;
Ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle proprie iniziative;
La reputi inaccettabile per motivi di opportunità generale.
Sono in ogni caso escluse le sponsorizzazioni di seguito indicate a titolo indicativo e non esaustivo:
Nei casi di propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
Nei casi di pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, prodotti alcolici, materiale pornografico o a sfondo sessuale o di aziende di cui è provato il coinvolgimento nello sfruttamento del lavoro minorile e, in ogni caso, a fatti che la legge prevede come reato;
Nei casi di messaggi offensivi, incluse espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia.
Le sponsorizzazioni e gli strumenti attuativi delle stesse non devono essere in contrasto con prescrizioni di legge o regolamenti.
ARTICOLO 14 PENALITÁ
In caso di deficienze e/o carenze riscontrate, l’Amministrazione Comunale darà comunicazione scritta all’Affidatario che sarà tenuto e provvedere alla loro eliminazione entro il termine massimo di 3 giorni o, comunque, nel minore tempo tecnicamente possibile, secondo le indicazioni dell’Amministrazione Comunale. Nel caso in cui la medesima deficienza e/o carenza venga accertata e contestata per la terza volta verrà applicata una penale pari all’1 per mille dell’importo complessivo di aggiudicazione dell’appalto.
Se il servizio dovesse risultare non conforme a quello che l’Affidatario è tenuto contrattualmente a rendere, le inadempienze o i disservizi riscontrati saranno riscontrati saranno contestati all’Affidatario stesso entro 10 giorni dal fatto cui si riferiscono, con invito a rimuoverli immediatamente e a presentare entro il termine massimo di 7 giorni le proprie giustificazioni al riguardo.
Nel caso in cui l’Affidatario non ottemperi all’invito di cui il precedente comma, entro il termine fissato di 7 giorni, ovvero fornisca elementi non idonei a giustificare le inadempienze o i disservizi contestati, verrà applicata, per ogni inadempienza e/o disservizio contestato, una penale pari all’1 per mille dell’importo complessivo di aggiudicazione dell’appalto.
Rimane in facoltà dell’Amministrazione procedere alla risoluzione della convenzione nel caso in cui la medesima inadempienza e/o disservizio venga accertato e contestato per la terza volta.
Nel caso di reiterate inottemperanze agli obblighi dell’applicazione delle disposizioni normative e retributive in materia di contratti collettivi di lavoro si applicherà la disciplina di cui al comma 3 art. 8 del presente capitolato.
ARTICOLO 15 RIPETIZIONI DEL SERVIZIO
L’Ente si riserva altresì la facoltà di assegnare direttamente alla medesima ditta concessionaria, la ripetizione del servizio, ex art. 63, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 previa assunzione di apposito provvedimento, dando atto che l’importo derivante da tale ripetizione è stato preso in considerazione ai fini della determinazione del valore globale del servizio assegnato.
ARTICOLO 16 CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE
Qualora dovessero sorgere contestazione, l’Affidatario ha l’onere di indicare con rapidità e per iscritto al Settore i fatti e le ragioni poste a base della contestazione.
Per ogni controversia è competente il Foro di Rimini.
ARTICOLO 17 SUBAPPALTO (art. 174 50/2016)
L’Affidatario si obbliga ad effettuare i servizi compresi nel presente Capitolato avvalendosi esclusivamente della propria organizzazione o, in caso di Consorzio o Associazione temporanea di Impresa, di quella delle imprese partecipanti al
Consorzio o all’ATI.
L’Affidatario non può cedere ad altri l’esecuzione delle prestazioni formanti oggetto del servizio di cui il presente Capitolato, ad eccezione delle subappalto per la fornitura e la posa in opera della attrezzature necessarie, fatta comunque salva approvazione dell’Amministrazione Comunale a norme delle vigenti disposizioni.
ARTICOLO 18 SPESE E REGISTRAZIONE
Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto stesso, quali quelle di xxxxx, quietanza diritti fissi, di segreteria, di scritturazione, ecc. saranno a carico dell’Affidatario. Sono a carico dell’Affidatario le spese di registrazione del contratto.
Ogni onere fiscale, IVA esclusa, è a carico dell’Affidatario senza diritto di rivalsa verso l’Amministrazione Comunale.