CONTRATTO DI CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO E PRECARIO DEL GIARDINO DI PERTINENZA DELL’ISTITUTO SS. TRINITA’ E PARADISO
CONTRATTO DI CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO E PRECARIO DEL GIARDINO DI PERTINENZA DELL’ISTITUTO SS. TRINITA’ E PARADISO
Con la presente scrittura privata, redatta in duplice originale, tra le parti:
TRA
L’istituto SS. TRINITÀ E PARADISO, di seguito chiamato Istituto, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx, nato a Vico Equense, il 24 ottobre 1928, residente in Xxxx Xxxxxxx, xxxx xxx Xxxxxxxx 00/x, codice fiscale XXXXXX00X00X000X
E
la Fondazione Vico Equense FAST con sede legale in Xxxx Xxxxxxx, Xxx X. Xxxxx x. 000, nella persona del suo legale rappresentante Sig. Xxxx Xxxxxxxx, di seguito chiamato concessionario, nato a Vico Equense, il 26- 06-1974, residente in Xxxx Xxxxxxx, Xxx X. Xxxx x.0, codice fiscale MFFCIR74H26L845A.
PREMESSO che
la Fondazione Vico Equense FAST ha richiesto la concessione del giardino dell’ istituto per attività di promozione e solidarietà sociale particolarmente rivolta agli anziani ed ai bambini della Città di Vico Equense, e che l’istituto è dotato di strutture idonee ed adeguate alle sopra descritte esigenze;
è in facoltà dell’istituto disporre la concessione degli ambienti scolastici e delle attrezzature a terzi in virtù dell’art 52 del regolamento di contabilità scolastica, nonché dei criteri stabiliti dal consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 6 del 17aprile 2013 quale ente proprietario nel rispetto delle priorità di utilizzo fissate in base alla normativa vigente;
che la Fondazione Vico Equense FAST utilizzerebbe il giardino in orario compatibile con le attività istituzionali dell’ISTITUTO;
si conviene e si stipula quanto segue:
Art.1 – Premesse
Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente atto.
Art.2 – Oggetto
L’ISTITUTO concede a favore del concessionario, che accetta, il giardino annesso all’edificio come sotto descritti in uso temporaneo e precario.
Il concessionario dichiara e garantisce che l’ambiente di cui all’oggetto è considerato idoneo all’esercizio dell’attività a cui sarò destinato, impegnandosi sin da ora a non destinarli a scopi differenti o contrari alla legge.
Art.3 - Obblighi del concessionario
Il concessionario si obbliga ad usufruire del servizio in uso con la dovuta diligenza, e non potrà concederne a terzi il godimento, neppure temporaneo, sia a titolo gratuito, sia a titolo oneroso.
L’occupazione del giardino per il tempo concordato deve servire a realizzare attività laboratoriali e ludiche con i bambini e gli anziani e a realizzare eventi a sfondo naturalistico, così come dichiarato nella domanda di concessione che è allegata al presente atto e lo integra.
Le attività che la Fondazione Vico Equense Fast realizzerà non dovranno avere scopo di lucro e gli interventi concordati nel successivo art. 4 dovranno essere realizzati previa valutazione del concedente, sia per quanto riguarda la spesa che la forma e modalità di realizzazione.
Sono a carico del concessionario tutte le spese per l’utilizzo del bene, nonché qualsivoglia imposta o carico tributario che possa derivare dall’utilizzo del bene medesimo.
Resta salvo fin da ora che in qualsiasi momento il Presidente o persona da questi incaricata potrà richiedere la restituzione e il conseguente sgombero da oggetti, arredi ed attrezzature degli ambienti utilizzati.
Art.4 – Corrispettivo
Per espressa volontà delle parti, in considerazione delle finalità sociali che il concessionario intende porre in essere, visto quanto stabilito agli artt. 8 e 9 della deliberazione n. 6 del 17.04.2014 prot. N. 69 del 18.04.2014 (regolamento concessione locali scolastici), e vista altresì la rispondenza di esse con alcune delle finalità statutarie dell’Ente SS. Trinità e Paradiso, l’ importo giornaliero previsto si intende soddisfatto tramite la realizzazione di interventi migliorativi che l’Istituto ritiene congrui ed utili al miglioramento degli spazi e delle aree concessi e alla donazione all’Istituto di tutte le attrezzature installate che resteranno al loro posto alla cessazione della concessione. A carico del concessionario è anche la manutenzione ordinaria delle piante e degli alberi, lo sfalciamento dell’erba e degli arbusti, la manutenzione e pitturazione delle panchine e delle giostrine attualmente presenti nel giardino, la responsabilità della sorveglianza e la tutela dei minori che accedono al giardino, la custodia dello stesso e l’apertura e chiusura non prima delle 8 del mattino e non dopo le nove di sera. Sarà applicato il regolamento di accesso e frequentazione già adottato nella precedente concessione.
E’ convenuto che, qualora gli interventi al giardino superino il corrispettivo di cui al comma 1 del presente articolo, niente sarà dovuto da parte del concessionario a compenso degli interventi realizzati al miglioramento della struttura, anche nel caso di cessazione anticipata della concessione.
Art.5 – Durata
Il diritto di uso è per i fine settimana (sabato e domenica) e vacanze scolastiche pasquali dal 31 gennaio 2015 al 14 giugno 2015 e per tutti i giorni dal 15 giugno 2015 ed avrà termine alle ore 21.00 del giorno 15 settembre 2015. Il concessionario ha la facoltà di chiedere la risoluzione anticipata della presente convenzione rispetto alla scadenza sopra riportata avendo cura di darne notizia formale con preavviso scritto di almeno 15 (quindici) giorni all’Istituto.
Il bene in uso oggetto del presente contratto verrà restituito nello stato in cui viene attualmente consegnato, con le migliorie concordate proposte nella domanda di concessione che integra il presente contratto.
Nel caso che il concessionario ritardi la restituzione del bene in uso predetto, pagherà all’istituto una penale, che le parti convengono pari a euro 26,00(ventisei) per ogni giorno di ritardo.
Il concessionario si impegna a sottoscrivere adeguata polizza assicurativa con istituto assicurativo di primaria importanza per copertura della responsabilità civile.
Art.6 - Clausola penale
I sottoscritti convengono che, in caso di abusi da parte del concessionario nell’utilizzo dei locali oggetto del presente contratto, il concessionario corrisponderà, a titolo di penale, la somma di euro mille (mille), senza pregiudizio della risarcibilità del danno ulteriore, che l’Istituto, pertanto, potrà provare nel suo preciso ammontare.
Art.7 – Spese
Le spese del presente contratto e tutte quelle accessorie e conseguenti, si convengono a carico del concessionario.
Vico Equense, lì 26 gennaio 2015