PROVINCIA DI BERGAMO
REP. X.000
XXXXXX XX XXXXXXXXX
XXXXXXXXX XX XXXXXXX
CONTRATTO DI SERVIZIO PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE FARMACIE COMUNALI.
REPUBBLICA ITALIANA
L’anno DUEMILASEDICI (2016), addì OTTO (8) del
mese di FEBBRAIO, nella Residenza Comunale di Treviglio (BG), sita in Piazza Manara n.1, avanti a me, Xxxxxxx xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, Segretario generale del Comune di Treviglio (BG), autorizzato a rogare in forma pubblica amministrativa tutti i contratti nei quali il Comune sia parte, ai sensi dell’art. 97, comma 3, lett. c) del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni, sono comparsi i signori:
XXXXXX XXXXXXX, nato a Corigliano Calabro (CS) il
3 aprile 1968 (C.F. NCRNTN68D03D005U), il quale interviene nel presente atto non in proprio, bensì in nome, per conto e nell'interesse del "COMUNE DI TREVIGLIO", P.I. 00230810160, Ente Pubblico Territoriale, con sede in Treviglio (BG), Piazza Manara, n. 1, che rappresenta in qualità di Dirigente dei Servizi al Cittadino, ai sensi degli
Xxx.xx a Treviglio il 17/02/2016 Serie: 1T
n. 13
esatti Euro 245,00
artt. 107 e 109 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con
D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, dell'art. 57, co. 1, lett. e) dello Statuto del Comune di Treviglio, del Regolamento Generale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Treviglio, del provvedimento del Sindaco di conferimento incarico dirigenziale prot. n. 47546 del 24.9.2013, ed in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 89 in data 24/11/2015, esecutiva a termini di legge; XXXXXXXX XXXXXXX, nato a Lamezia Terme (CZ), il 29 luglio 1975, C.F. MNFNTN75L29M208N, il quale interviene al presente atto in qualità di Amministratore Unico della società "YGEA S.R.L.",
P.I. 02502530161, con sede legale in Treviglio (BG), Viale Piave n. 43, capitale sociale versato Euro 1.000.000,00, R.E.A. della C.C.I.A.A. di Bergamo al n. 294701, società soggetta a direzione e coordinamento, ai sensi dell'art.2497 Codice Civile, da parte del Comune di Treviglio, in atti denominato anche Società.
Comparenti della cui identità personale, capacità e veste giuridica io Segretario Rogante sono personalmente certo.
P R E M E S S O
- che il Comune di Treviglio è titolare di n. 3 licenze per l’esercizio di vendita farmaci nel territorio di Treviglio;
- che lo statuto della società prevede nell’oggetto sociale “la dispensazione dei farmaci, prodotti da banco e parafarmaci sia al dettaglio che all'ingrosso, ivi compreso ogni altro prodotto e/o servizio comunque connesso”;
- che i rapporti tra Comune e società devono essere disciplinati in un contratto di servizio;
- che in data odierna è stato sottoscritto il contratto di servizio quadro regolante i rapporti tra il Comune di Treviglio e la società;
- che occorre definire lo specifico contratto regolante i rapporti tra Comune e società con riguardo all’affidamento ed allo svolgimento del servizio in oggetto;
- che, pertanto, le Parti hanno concordato il presente schema contrattuale, approvandolo rispettivamente: il Comune di Treviglio, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 89 in data 24.11.2015 e la Società con deliberazione a firma dell’Amministrazione Unico n. 69 del 17/12/2015;
TUTTO CIÓ PREMESSO
SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE:
Art. 1 - Premesse e allegati
1.1 Le premesse e gli allegati del Contratto formano parte integrante e sostanziale dello stesso.
Art. 2 - Oggetto
2.1 Il Comune di Treviglio, come sopra rappresentato, affida a YGEA S.r.l. che, a mezzo del suo legale rappresentante, in atti generalizzato, accetta ed assume, il servizio pubblico di gestione delle farmacie comunali, ovvero la dispensazione dei farmaci, prodotti da banco e parafarmaci sia al dettaglio che all’ingrosso, ivi compreso ogni altro prodotto e/o servizio collocabile per legge attraverso i canali dianzi citati e socio-sanitari (d’ora innanzi, complessivamente, il “Servizio Farmacie Comunali”).
2.2 Il Comune concede alla Società che accetta, nei termini e alle condizioni del Contratto, il diritto di gestire in affidamento, di organizzare e di condurre l’attività di erogazione del Servizio Farmacie Comunali a favore della collettività. La Società, in deroga a quanto previsto all’art. 6 del contratto quadro sottoscritto in data 14.1.2016 è autorizzata, se
richiesto dal Comune, e senza oneri aggiuntivi per il Comune, ad assumere, nelle forme di legge, la gestione di ulteriori farmacie purché nell’ambito territoriale di riferimento.
2.3 La Società, nel rispetto della vigente normativa sanitaria e delle competenze delle altre istituzioni, avrà come obiettivo principale l’integrazione del servizio di distribuzione dei farmaci con le esigenze socio-sanitarie degli utenti.
Art. 3 - Principi generali
3.1 Sulla base dell’interesse generale rivestito dal Servizio Farmacie Comunali, la Società dovrà attenersi ai principi fondamentali per l’erogazione del medesimo, come specificato nella Carta dei Servizi approvata con deliberazione consiliare n. 15 del 31.3.2015, cui si fa rinvio. Art. 4 - Prestazioni della Società, obiettivi e standard
4.1 La Società, nell’espletamento del Servizio
Farmacie Comunali e nel rispetto delle finalità statutarie, si impegna al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
a) assicurare alla popolazione, in assenza di vincoli legislativi, la copertura del Servizio
Farmacie Comunali, sia territorialmente che con riferimento agli orari di prestazione del servizio medesimo;
b) promuovere l’uso corretto del farmaco;
c) calmierare i prezzi sul mercato farmaceutico, realizzando una politica di prezzi al pubblico del mercato parafarmaceutico in armonia con eventuali orientamenti concordati, a livello locale, tra gli operatori del settore, al fine di tutelare l’interesse dei consumatori;
d) promuovere, organizzare ed attuare sistematicamente all’interno delle farmacie e sul territorio iniziative di educazione sanitaria tese a sviluppare progetti di prevenzione anche nell’ambito di programmi del Servizio Sanitario Nazionale;
e) divenire centro per l’erogazione del Servizio Farmacie Comunali sviluppando, altresì, forme di assistenza all’utenza con la creazione di “angoli della salute” per fornire informazioni e consulenze nel settore di competenza professionale;
f) aderire e promuovere progetti di consegna dei farmaci a domicilio in favore di particolari categorie di cittadini particolarmente disagiati e privi di assistenza familiare, eventualmente senza
oneri diretti per il paziente;
g) realizzare in accordo con le Aziende Sanitarie Locali e/o i soggetti affidatari del servizio sanitario, un servizio di prenotazione dei servizi sanitari che verrà fornito in una o più farmacie;
h) sviluppare ed incentivare la diffusione dell’utilizzo di presidi di profilassi igienico sanitaria;
i) adeguare costantemente il Servizio Farmacie Comunali all’evoluzione delle scoperte scientifiche in campo farmacologico;
j) promuovere ed incentivare la vendita di prodotti, diversi dai farmaci, connessi alla salute ed al benessere individuale (prodotti omeopatici, prima infanzia, integratori alimentari e dermocosmetici).
Art. 5 - Durata dell’affidamento
5.1 La durata della concessione è fino alla data di cessazione della società affidataria.
5.2 Alla scadenza contrattuale il rapporto è sciolto di diritto, senza bisogno di disdetta, salvo che l'Amministrazione, con provvedimento notificato al soggetto gestore almeno trenta giorni prima, non comunichi la necessità di proseguire il rapporto nelle more
dell’espletamento di nuova gara e comunque per un tempo non superiore a sei mesi.
Art. 6 - Ubicazione delle farmacie comunali
6.1 La Società dovrà gestire le 3 farmacie comunali nelle seguenti ubicazioni:
a) farmacia comunale n. 1 ubicata c/o Centro Commerciale TREVIGLIO a Treviglio in xxxxx Xxxxx Xxxxxx, x. 00, i cui locali sono locati da terzi ed i cui rapporti sono disciplinati da apposito contratto cui si rinvia;
b) farmacia comunale n. 2 ubicata in Treviglio xxx Xxxxxxxxx, x. 00, i cui locali sono di proprietà della Società Ygea S.r.l.;
c) farmacia comunale n. 3 ubicata in Treviglio Xxxxx Xxxxx, x. 00, i cui locali di proprietà comunale sono in corso di trasferimento alla Società Ygea S.r.l.
6.2 Ogni variazione dell’ubicazione delle singole Farmacie Comunali, o l'apertura di nuove sedi, o di parafarmacie, dovrà essere preventivamente concordata con il Comune.
6.3 La società si impegna ad accettare, senza eccezione alcuna, l’affidamento in gestione di eventuali nuove farmacie, qualora la concessione sia assegnata all’Ente, e/o di parafarmacie.
6.4 A fronte del nuovo affidamento, la Società sosterrà direttamente i costi di approntamento delle nuove strutture.
6.5 La disciplina in merito al riconoscimento dei costi per l’approntamento della nuova struttura sarà oggetto di separato atto integrativo, che definirà in dettaglio i rapporti economico-finanziari.
Art. 7 - Obblighi della Società e del Comune
7.1 Per la gestione del Servizio Farmacie Comunali, la Società si obbliga ad effettuare tutti gli investimenti necessari, a predisporre/integrare tutte le attrezzature necessarie ed idonee al corretto espletamento dell’attività. Tutti gli investimenti, le immobilizzazioni e le attrezzature impiegate per l’espletamento dell’attività, sono a carico della Società, la quale ne curerà la manutenzione ordinaria e straordinaria, intervenendo, in tempi rapidi, prioritariamente sull’arredamento di quelle farmacie che presentino maggiore necessità.
7.2 Nell’espletamento del Servizio Farmacie Comunali, la Società osserverà tutte le norme vigenti in materia, nel rispetto dell’indipendenza professionale dei farmacisti dipendenti o soci o
associati e delle loro specifiche responsabilità, anche deontologiche. In caso di violazione di tali norme, la Società sarà ritenuta unica responsabile del pagamento delle sanzioni irrogate, tenendo manlevato e sollevato il Comune da qualsivoglia responsabilità al riguardo, fermo restando quanto stabilito al successivo Articolo 11.1, lett. g).
7.3 La Società si impegna a collaborare con l’Amministrazione Comunale per approntare ogni necessaria e idonea documentazione che occorresse a quest’ultima per acquisire eventuali finanziamenti finalizzati al miglioramento del Servizio Farmacie Comunali, anche attraverso investimenti e si impegna, altresì, ad assistere l’amministrazione stessa in sede di presentazione delle relative domande.
7.4 Onde supportare il Comune nell’adempimento delle sue funzioni istituzionali di assistenza sociale ed economica a favore dei cittadini appartenenti alle fasce deboli, in prosieguo meglio identificate, la Società si obbliga nei confronti del Comune medesimo, se richiesto, a fornire ai suddetti cittadini prodotti farmaceutici e parafarmaceutici alle condizioni in seguito indicate.
7.5 Ai fini del precedente Articolo 7.4, si intendono appartenenti alle fasce deboli i cittadini in possesso dei requisiti che saranno stabiliti dall’Amministrazione Comunale.
7.6 Al fine di garantire la corretta erogazione del servizio descritto nel precedente Articolo 7.4, la Società dovrà esigere dal cittadino richiedente, in possesso dei requisiti di cui al precedente Articolo 7.5, l’esibizione della documentazione prevista dall’amministrazione comunale, quale attestazione di appartenenza alla categoria debole avente diritto.
7.7 La Società non potrà modificare la distribuzione dei punti vendita, né alienare locali in cui esercita il Servizio Farmacie Comunali, senza la preventiva autorizzazione del Comune di Treviglio.
7.8 In nessun caso la Società può cedere a terzi, a qualunque titolo, o subaffittare, l’attività di gestione del Servizio Farmacie Comunali, di cui al presente contratto.
7.9 Il Comune si impegna ad agevolare il migliore espletamento del Servizio Farmacie Comunali da parte della Società, anche attraverso l’adozione tempestiva dei provvedimenti e l’esecuzione degli
adempimenti rientranti nell’ambito delle proprie competenze istituzionali. Il Comune consentirà, inoltre, il massimo e più agevole accesso a tutte le informazioni in suo possesso, utili al perseguimento degli scopi societari.
Art. 8 - Vigilanza e controllo comunale sull’erogazione del Servizio Farmacie Comunali
8.1 Il Comune (fatti salvi i poteri di vigilanza previsti per legge), avvalendosi di personale competente, può effettuare, in qualunque momento, visite conoscitive e ispezioni nei locali delle farmacie (nonché nei luoghi ove venga svolto il Servizio Farmacie Comunali, ovvero qualunque attività ad esso connessa), avendo cura di non recare pregiudizio al regolare svolgimento del Servizio Farmacie Comunali medesimo.
8.2 L’attività di vigilanza dovrà essere effettuata a fronte di preavviso scritto, anteriore di almeno 3 (tre) giorni alla data di effettuazione, rilasciato dai competenti organi dell’amministrazione comunale e recante il nominativo degli incaricati ed i compiti a loro affidati.
8.3 L’attività di vigilanza del Comune potrà essere operata anche attraverso la richiesta alla
Società di relazioni scritte e documentate circa il pieno rispetto della Carta dei Servizi e dell’art. 7 del presente contratto, relativamente agli obblighi della Società, in particolare circa la garanzia di uno standard adeguato di tutela dei cittadini.
8.4 Il Comune verificherà le tempistiche e l’effettiva realizzazione degli investimenti proposti.
8.5 Il Comune può effettuare indagini demoscopiche per verificare il grado di soddisfazione degli utenti con riferimento alla qualità del Servizio Farmacie Comunali erogato.
8.6 I risultati delle indagini demoscopiche e le eventuali irregolarità riscontrate dagli incaricati del Comune, nel corso delle visite, sono segnalati al Consiglio di Amministrazione della Società, il quale dovrà adoperarsi per la loro rimozione senza indugio e senza pregiudizio di quanto disciplinato nel successivo Articolo 11. Art. 9 - Responsabilità
9.1 La Società solleva e mantiene indenne il Comune da ogni danno o pregiudizio che possa derivare a terzi dall’esercizio del Servizio Farmacie Comunali. A copertura dei predetti
rischi, la Società provvederà a sottoscrivere idonee polizze assicurative con adeguati massimali, relative alla responsabilità civile per danni causati a terzi in conseguenza della gestione dei servizi sopra indicati, copia delle quali sarà tempestivamente consegnata al Comune.
Art. 10 - Contratti di lavoro
10.1 La Società dovrà rispettare gli accordi sindacali vigenti stipulati con le organizzazioni dei lavoratori addetti alle farmacie comunali.
10.2 La Società si impegna ad applicare e rispettare tali accordi nei confronti del personale già in organico.
10.3 La Società si impegna, nei confronti del personale già in organico e a quello che eventualmente verrà assunto al rispetto del contratto collettivo nazionale del lavoro, del contratto integrativo aziendale e della vigente normativa sull’igiene e la sicurezza del lavoro. Art. 11 - Risoluzione del Contratto
11.1 Il Comune potrà chiedere la risoluzione del Contratto soltanto al verificarsi dei seguenti eventi relativi all’espletamento del Servizio Farmacie Comunali:
a) gravi disfunzioni nella erogazione del
Servizio Farmacie Comunali;
b) chiusura di un esercizio farmaceutico per
oltre 3 giorni non comunicata all’autorità sanitaria o da questa non autorizzata;
c) decadenza dall’esercizio della farmacia
dichiarata dall’autorità sanitaria;
d) reiterata vendita al pubblico di farmaci
vietati;
e) reiterata inosservanza delle disposizioni
sulle sostanze stupefacenti;
f) ricorso all’abusivismo professionale;
g) reiterata violazione degli obblighi
derivanti dalle norme richiamate nel precedente articolo 7 e 8;
h) cessione a terzi, a qualunque titolo, o
subaffitto a terzi dell’attività di gestione del
Servizio Farmacie Comunali.
11.2 Il Comune, qualora intenda avvalersi della clausola di risoluzione, dovrà contestare all’Organo amministrativo della Società, con formale atto, le inadempienze riscontrate, intimando alla stessa di rimuovere le cause di inadempimento.
11.3 La Società deve presentare le proprie motivazioni, sottostanti all’inadempienza
riscontrata, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della contestazione di cui al precedente Articolo 11.2. Sulla base delle giustificazioni fornite dalla Società, il Comune deciderà se rinunciare o avvalersi del diritto di cui al precedente Articolo 11.1. In assenza di motivazioni da parte della Società entro il termine sopra indicato, il Comune potrà dichiarare alla Società di avvalersi della clausola risolutiva, di cui al precedente Articolo 11.1, procedendo conseguentemente alla risoluzione del presente contratto e alla revoca dell’affidamento del Servizio Farmacie Comunali.
11.4 La risoluzione del Contratto comporta la revoca dell’affidamento del Servizio Farmacie Comunali e l’estinzione del diritto alla gestione delle farmacie in capo della Società.
11.5 La Società assicura la continuità della gestione del Servizio Farmacie Comunali ad essa affidato e fino al momento in cui la gestione dello stesso sia affidato ad altri.
11.6 Ai sensi dell’art. 1456 c.c., il Comune potrà risolvere immediatamente il Contratto qualora la Società:
- sia dichiarata fallita;
- sia sottoposta ad altra procedura concorsuale
e/o esecutiva;
- sia posta in liquidazione volontaria o
giudiziale.
Nei casi sopra descritti alla Società non spetterà alcun risarcimento o indennizzo di sorta.
Art. 12 - Revoca
12.1 Il Comune si riserva di revocare l’affidamento del Servizio Farmacie Comunali prima della naturale scadenza di cui al precedente Articolo 5.1, esclusivamente in caso di sopravvenienza di interesse pubblico o sopravvenute disposizioni legislative ostative alla modalità di gestione in essere, salvo indennizzo dell'affidatario.
12.2 La Società assicura in ogni caso la continuità della gestione del Servizio Farmacie Comunali ad essa affidato fino al momento in cui la gestione dello stesso venga assunta dal Comune ovvero affidata ad altro soggetto gestore.
Art. 13 – Osservanza codice di condotta e codice deontologico professionale
13.1 Il Concessionario si impegna, per tutta la durata della concessione, a far osservare ai propri collaboratori gli obblighi di condotta
previsti dal Codice deontologico approvato dal consiglio nazionale della Federazione Ordini Farmacisti Italiani, nonché del proprio codice di condotta di cui al Decreto Legislativo 231 dell’8 giugno 2001.
13.2 In caso di violazione degli obblighi derivanti dai Codici predetti, previa contestazione al Concessionario e assegnazione allo stesso di un termine di dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni, l'Amministrazione si riserva di procedere alla risoluzione del contratto.
Art. 14 - Spese
14.1 Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del presente contratto, redatto in forma pubblica amministrativa, in modalità elettronica, sono a carico della Società.
Tutte le imposte e tasse relative al presente contratto saranno versate con modalità telematica mediante il Modello Unico Informatico utilizzando il software UniMod. Il contratto sarà prodotto all’Agenzia dell’Entrate mediante piattaforma Sister.
E richiesto, io Segretario Generale rogante, ho ricevuto questo atto compilato elettronicamente da
persona di mia fiducia mediante strumenti informatici, su numero 19 pagine video, dandone lettura alle parti, le quali l’hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, per cui a conferma lo sottoscrivono in mia presenza con firma digitale ai sensi dell’art. 24, del D. Lgs.
n. 82 del 7.3.2005, Codice dell’Amministrazione Digitale, firma di seguito verificata a mia cura ai sensi dell’art. 14 del D.P.C.M. 22.2.2013.
In presenza delle parti io Segretario Generale Comunale ho firmato digitalmente il presente atto.
Xxxxxxx Xxxxxx (firma digitale) Xxxxxxx Xxxxxxxx (firma digitale)
Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx - Segretario (firma digitale)