e Garanzie complementari
Polizza multirischi del Broker di assicurazione:
Responsabilità Civile Professionale
e Garanzie complementari
Mod. POL BR IND 03/2019
CGPA Europe S.A. Rappresentanza Generale per l’Italia
Xxxxx Xxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxxx
C. F. e Part. IVA 12140021002 – Codice IVASS D912R
Società di assicurazioni registrata in Lussemburgo con n. B170142 - 00, xxxxxxxxx Xxxxx - X-0000 Xxxxxxxxxxx
Polizza multirischi del Broker di assicurazione: Responsabilità Civile Professionale e Garanzie complementari Mod. POL BR IND 03/2019
CGPA Europe S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia Xxxxx Xxxxxxxx, 00 00000 Xxxxxxx - C. F. e Part. IVA 12140021002
1
GLOSSARIO
Assicurazione
Il contratto di Assicurazione.
Polizza
Il documento che prova l’assicurazione.
Contraente
Il soggetto che stipula questo contratto di assicurazione con la Società Assicuratrice per conto proprio e per conto dell’Assicurato assumendone i relativi obblighi previsti dalla legge e in particolare dai disposti dell’art. 1891 del codice civile.
Assicurato
Il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
Società assicuratrice
CGPA Europe S.A.
Premio
La somma dovuta dal Contraente alla Società Assicuratrice.
Indennizzo/Risarcimento
La somma dovuta dalla Società Assicuratrice in caso di sinistro.
Danni corporali
Morte o lesioni personali subite da una persona fisica.
Danni Materiali
Qualsiasi deterioramento, danneggiamento o distruzione di beni fisicamente determinati, comprese morte o lesioni provocate ad animali.
Perdite patrimoniali
Qualsiasi pregiudizio economico che non sia direttamente causato da un danno corporale o materiale.
Massimale
L’ammontare che nelle garanzie assicurative della responsabilità civile rappresenta il limite dell’obbligazione della Società Assicuratrice, per capitale, interessi e spese, e che è invalicabile in qualunque circostanza e a qualsiasi titolo, anche nel caso di corresponsabilità tra più persone assicurate con questo contratto.
Franchigia
L’ammontare, espresso in cifra fissa, che resta a carico dell’Assicurato per ogni sinistro
Scoperto
L’ammontare, espresso in percentuale dell’indennizzo, che resta a carico dell’Assicurato per ogni sinistro.
Scheda di polizza
Il documento che identifica il Contraente e contiene gli estremi del contratto e i dati relativi alle garanzie assicurative prestate. La Scheda di Polizza è sottoscritta dalle parti a riprova della stipulazione del contratto, del quale forma parte integrante.
AVVERTENZA UTILE
A - Le garanzie assicurative di cui ai sotto richiamati articoli delle Condizioni Speciali e relative a:
- Responsabilità Civile Professionale (articolo CS1 – garanzia sempre valida)
- Responsabilità Civile Amministratori (articolo CS3 – garanzia complementare)
sono prestate nella forma « CLAIMS MADE ».
B - Le altre garanzie assicurative previste dal presente contratto sono prestate nella forma « LOSSES OCCURRING ».
C - Si vedano le seguenti definizioni che figurano in polizza:
9 - Periodo di assicurazione
10 - Fatto dannoso
11 - Richiesta di risarcimento 12 - Claims Made
13 - Losses Occurring
Sommario
pag. 6 Sezione Prima - Definizioni
pag. 12 Sezione Seconda - Condizioni Generali
1. Durata del contratto - tacito rinnovo
2. Dichiarazioni - mutamenti del rischio
3. Risoluzione
4. Conteggio e pagamento del premio
5. Avviso di sinistro e obblighi delle parti
6. Surrogazione
7. Prescrizione
8. Foro competente in caso di controversia
9. Limiti territoriali
10. Legge applicabile
pag. 23 Sezione Terza - Condizioni Speciali Garanzia sempre operante:
⮚ Responsabilità Civile Professionale
⮚ Responsabilità Civile verso Terzi e verso i Dipendenti
Garanzie complementari:
⮚ Responsabilità Civile degli Amministratori
⮚ Perdite patrimoniali conseguenti a un sinistro di RC Professionale
pag. 49 Sezione Quarta - Disposizioni da approvare specificatamente
SEZIONE PRIMA
Definizioni
Per l’interpretazione dei disposti di questa polizza, le parti fanno riferimento alle seguenti definizioni. Ogni garanzia prevede inoltre specifiche definizioni aggiuntive.
1 - Rui
Il Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi, disciplinato dal regolamento dell’Autorità di controllo (ISVAP) n. 5 del 16/10/2006 e dal Codice delle Assicurazioni Private (D. Lgs. 07/09/2005, n. 209).
2 - Assicurato
2a - L’intermediario (persona fisica e/o giuridica) che svolge l’Attività Esercitata descritta nella definizione 3 che segue, purché sia debitamente iscritto o abbia presentato domanda di iscrizione alla sez. B del RUI secondo la normativa vigente.
2b - Ove l’intermediario sia una persona giuridica (società), il termine Assicurato comprende, oltre alla società stessa, anche i responsabili dell’attività di intermediazione, i rappresentanti legali nonché eventuali Amministratori Delegati e Direttori Generali.
2c - In entrambi i casi 2a e 2b che precedono, nel termine Assicurato è inoltre compresa ognuna delle persone fisiche o giuridiche iscritte nella sezione E del RUI, che operano per conto dell’Assicurato.
I soggetti rientranti in questa definizione e i loro rispettivi dipendenti e collaboratori prendono parte all’Attività Esercitata, tanto all’interno che all’esterno dei locali dove ha sede l’attività dell’Assicurato.
3 - Attività esercitata
L’attività di distribuzione assicurativa esercitata in base alle norme vigenti. Tale attività comprende la raccolta delle adesioni ai Fondi Pensione Aperti a contribuzione definita, riguardanti i trattamenti pensionistici complementari.
4 - Contraente
Il soggetto che stipula questo contratto di assicurazione con la Società Assicuratrice per conto proprio e per conto dell’Assicurato assumendone i relativi obblighi previsti dalla legge e in particolare dai disposti dell’art. 1891 del codice civile.
5 - Società assicuratrice
CGPA Europe S.A.
6 - Terzo/Terzi
Ai fini del presente contratto è considerato terzo ogni soggetto diverso dai seguenti:
A) l’Assicurato quale sopra definito;
B) il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;
C) quando l’Assicurato non è una persona fisica, le società controllanti, controllate o collegate, i soci, il legale rappresentante nonché le persone fisiche che si trovino con loro nei rapporti di cui alla precedente lett. B);
D) gli autori o co-autori del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione.
7 - Dipendenti dell’Assicurato
Ai fini di questo contratto, sono dipendenti dell'Assicurato tutte le persone non rientranti nella definizione di Assicurato in quanto non iscritte in alcuna sezione del RUI ma che, nell’ordinario svolgimento dell’Attività Esercitata, operano o hanno operato alle dirette dipendenze dell’Assicurato con rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato, anche se a tempo determinato, o con rapporto di apprendistato o praticantato, anche durante periodi di prova, di addestramento, di formazione o di “stage”.
8 - Introiti lordi
L’ammontare complessivo delle provvigioni e altri corrispettivi di intermediazione assicurativa, più qualunque altra spettanza per consulenze o altre prestazioni inerenti all’Attività Esercitata, il tutto al lordo delle provvigioni passive e degli altri compensi erogati ai soggetti elencati alla definizione 2.C e al lordo di ogni altro onere o spesa.
9 - Periodo di assicurazione
Periodo compreso tra la data di decorrenza e la data di scadenza indicato nella Scheda di Xxxxxxx, salvo il disposto dell’articolo 4.J delle Condizioni Generali. Il periodo di assicurazione si estende di anno in anno, al rinnovo o alla proroga di questo contratto.
10 - Fatto dannoso
Il fatto, l’azione, l’omissione o altro avvenimento suscettibile di causare danni, come meglio definito nelle Condizioni Speciali.
11 - Richiesta di risarcimento
Quella che per prima, tra le seguenti evenienze, viene a conoscenza dell’Assicurato:
(i) la comunicazione con la quale il terzo manifesta all’Assicurato l’intenzione di ritenerlo responsabile di danni cagionati da un fatto dannoso, oppure avanza formale richiesta di essere risarcito di tali danni;
(ii) la citazione in giudizio o la chiamata in causa dell’Assicurato per fatto dannoso a lui attribuito in tutto o in parte;
(iii) l’inchiesta giudiziaria promossa contro l’Assicurato in relazione alle responsabilità che formano oggetto di questa assicurazione.
Agli effetti di questo contratto, le richieste di risarcimento derivanti da uno stesso fatto dannoso, anche se avanzate da persone diverse, danno luogo a un unico sinistro.
12 - « Claims made »
Forma di assicurazione in base alla quale si prevede che la Società Assicuratrice, alle Condizioni Generali di polizza e alle Condizioni Speciali applicabili, si obbliga a tenere indenne l’Assicurato da ogni richiesta di risarcimento, così come sopra definita, avanzata da un terzo e pervenuta all’Assicurato stesso o a chi per lui per la prima volta durante il periodo di assicurazione, in conseguenza di un fatto dannoso commesso o avvenuto anche in data anteriore a quella d’inizio del periodo di assicurazione senza limiti nel tempo (RETROATTIVITÀ ILLIMITATA), salvo diversa indicazione nella Scheda di Polizza.
Le Condizioni Speciali precisano la portata della copertura POSTUMA.
13 - « Losses occurring »
Forma di assicurazione in base alla quale si prevede che la Società Assicuratrice, alle Condizioni Generali di polizza e alle Condizioni Speciali applicabili, si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto lo stesso sia tenuto a pagare a terzi per danni causati da un fatto dannoso avvenuto durante il periodo di assicurazione.
14 - Danni corporali
Morte o lesioni personali subite da una persona fisica.
15 - Danni materiali
Qualsiasi deterioramento, danneggiamento o distruzione di beni fisicamente determinati, comprese morte o lesioni provocate ad animali.
16 - Perdite patrimoniali
Qualsiasi pregiudizio economico che non sia direttamente causato da un danno corporale o materiale.
17 - Danni immateriali conseguenti
Qualsiasi pregiudizio economico che non sia direttamente causato da un danno corporale o materiale ma che consegue ad un danno corporale o materiale.
18 - Massimale
L’ammontare che nelle garanzie assicurative della responsabilità civile rappresenta il limite dell’obbligazione della Società Assicuratrice, per capitale, interessi e spese, e che è invalicabile in qualunque circostanza e a qualsiasi titolo, anche nel caso di corresponsabilità tra più persone assicurate con questo contratto.
Il massimale per ogni sinistro è a valere per ogni sinistro (così come definito nelle Condizioni Speciali) che colpisca la relativa garanzia, qualunque sia il numero dei danneggiati.
Il massimale annuale è a valere cumulativamente per l’insieme di tutti i sinistri di pertinenza del relativo periodo annuo di assicurazione, qualunque sia il numero dei danneggiati e delle persone assicurate coinvolte, e senza riguardo al momento in cui i danni si sostanzino o ne venga effettuata la liquidazione. Il massimale annuale di un periodo annuo di assicurazione non si cumula in nessun caso con quello di un periodo precedente o successivo, né in conseguenza di proroghe, rinnovi o sostituzioni del contratto, né per il cumularsi dei premi pagati o da pagare.
19 - Sottolimite di indennizzo
L’ammontare dell’obbligazione massima della Società Assicuratrice per una determinata voce di rischio. Il sottolimite di indennizzo non è in aggiunta al massimale per sinistro, ma è una parte dello stesso.
20 - Franchigia
L’ammontare, espresso in cifra fissa, che resta a carico dell’Assicurato per ogni sinistro. La Società Assicuratrice risponde per la parte dell’indennizzo che supera l’ammontare della franchigia, fino a concorrenza del massimale stabilito.
21 - Scoperto
L’ammontare, espresso in percentuale dell’indennizzo, che resta a carico dell’Assicurato per ogni sinistro. La Società Assicuratrice risponde per la rimanente parte percentuale dell’indennizzo, fino a concorrenza del massimale stabilito.
22 - Scheda di polizza
Il documento allegato, che identifica il Contraente e contiene gli estremi del contratto e i dati relativi alle garanzie assicurative prestate. La Scheda di Polizza è sottoscritta dalle parti a riprova della stipulazione del contratto, del quale forma parte integrante.
SEZIONE SECONDA
Condizioni Generali
1 - Durata del contratto - Xxxxxx xxxxxxx
1.A Previo pagamento del premio stabilito e delle relative imposte, il presente contratto decorre dalla data indicata nella Scheda di Polizza, con scadenza al 31 dicembre di ogni anno.
1.B Il contratto è soggetto a tacito rinnovo di anno in anno se non viene disdettato da una delle parti dando all’altra un preavviso di almeno 60 giorni con lettera raccomandata.
2 - Dichiarazioni - Mutamenti del rischio
2.A Dichiarazioni
Il presente contratto è stipulato sulla base delle dichiarazioni rese dal Contraente nella proposta-questionario, che forma parte integrante della presente polizza.
Il Contraente deve quindi rispondere esattamente alle domande poste dalla Società Assicuratrice, in particolare a quelle contenute nella proposta- questionario, relative alle circostanze utili alla Società per valutare i rischi di cui si fa carico.
Qualsiasi reticenza o falsa dichiarazione, omissione o inesattezza nelle dichiarazioni rese dal Contraente sulle circostanze del rischio comporta l’applicazione delle disposizioni contenute negli artt. 1892 – 1893 – 1894 cod. civ.
2.B Mutamenti del rischio - Aggravamento
In caso di mutamenti che aggravino il rischio in corso di contratto, il Contraente deve darne avviso scritto alla Società Assicuratrice entro 15 giorni dalla data in cui ne è venuto a conoscenza. Si applicano le disposizioni dell’art. 1898 cod. civ. e, nei casi previsti dallo stesso articolo, la Società Assicuratrice può recedere dal contratto oppure proporre al
Contraente un diverso importo del premio per il proseguimento della garanzia. Se il Contraente non accetta il nuovo premio o non dà seguito alla proposta nei 30 giorni dalla data di spedizione della stessa, la Società Assicuratrice può recedere dal contratto con preavviso di 15 giorni.
Resta inteso che la Società Assicuratrice non può avvalersi del disposto che precede qualora, dopo essere venuta a conoscenza dell’aggravamento del rischio, abbia in qualunque modo manifestato il suo consenso al mantenimento dell’assicurazione alle condizioni in corso o abbia pagato l’indennizzo dovuto a termini di polizza.
2.C Mutamenti del rischio - Diminuzione
Se nel corso del periodo di assicurazione il Contraente comunica alla Società Assicuratrice mutamenti che producono una diminuzione del rischio, si applicano le disposizioni dell’art. 1897 cod. civ. e la Società Assicuratrice rinuncia al relativo diritto di recesso. Qualora la Società Assicuratrice rifiuti di concedere la riduzione del premio prevista dal citato articolo, il Contraente ha diritto di recedere dal contratto con le modalità previste all’art. 0, xxxxxxxxx 0.X, xxxx. (x).
2.D Altre assicurazioni
Il Contraente e l’Assicurato sono esonerati dall’obbligo di comunicare alla Società Assicuratrice l’esistenza o la successiva stipulazione di eventuali altre assicurazioni a copertura degli stessi rischi, ma in caso di sinistro l’Assicurato è tenuto a farne denuncia a tutti gli assicuratori interessati come disposto dall’art. 5A, ultimo comma.
3 - Risoluzione
3.A Modalità
Il presente contratto può essere risolto unicamente nei casi e con le modalità che seguono.
3.B Forma delle comunicazioni
Tutte le comunicazioni riguardanti la risoluzione o la cessazione del contratto devono essere date da una parte all’altra con lettera
raccomandata all’indirizzo ultimo conosciuto del destinatario, e qualsiasi termine di preavviso si calcola dalla data risultante dal timbro postale di invio.
3.C Restituzione del premio
In tutti i casi di recesso o cessazione avvenuti durante un periodo di assicurazione, la porzione di premio, calcolata in pro-rata, afferente il periodo che intercorre tra la data di effetto della risoluzione e la scadenza annua successiva non sarà acquisita dalla Società Assicuratrice ma dovrà essere rimborsata al Contraente al netto delle imposte.
3.D Disdetta
Ciascuna delle parti ha facoltà di dare disdetta a questo contratto e rescinderlo dalla data di scadenza annuale, con preavviso di 60 giorni, come precisato all’art. 1.B.
3.E Recesso da parte della Società Assicuratrice
La Società Assicuratrice ha il diritto di recedere da questo contratto:
(a) in caso di mancato pagamento del premio, secondo quanto previsto dall’art. 1901 cod. civ.;
(b) in caso di dichiarazioni inesatte o reticenze rese dal Contraente al momento della sottoscrizione della proposta-questionario, secondo le disposizioni degli artt. 1892, 1893 e 1894 cod. civ.;
(c) in caso di mutamenti che aggravino il rischio, secondo i disposti dell’art. 1898 cod. civ.;
(d) quando, a seguito di aggravamento del rischio, il Contraente non dà riscontro entro 30 giorni alla proposta di un nuovo premio da parte della Società Assicuratrice o rifiuta espressamente l’importo del nuovo premio, come previsto dall’art. 2, paragrafo 2.B;
(e) qualora il Contraente non adempia gli obblighi previsti per il calcolo del premio di cui al successivo art. 4, paragrafo 4F.
3.F Recesso da parte del Contraente
Il Contraente ha il diritto di recedere da questo contratto:
(a) in caso di diminuzione del rischio in corso di contratto, qualora la Società Assicuratrice non acconsenta a concedere la riduzione del premio prevista dall’art. 1897 cod. civ. La risoluzione avrà efficacia 30 giorni dopo la comunicazione del Contraente della sua intenzione di recedere dal contratto;
(b) in caso di maggiorazione del premio dovuta a nuovi criteri di valutazione del rischio in occasione del rinnovo o della proroga del contratto. Il Contraente dovrà dare avviso di recesso alla Società Assicuratrice entro i 15 giorni da quando avrà avuto conoscenza di tale maggiorazione e il recesso avrà efficacia dopo 30 giorni dall’avviso. Il Contraente dovrà comunque pagare alla Società Assicuratrice il premio pro rata, calcolato senza detta maggiorazione, relativo alla frazione d’anno intercorrente tra la data dell’ultima scadenza e la data di effetto del recesso.
3.G Cessazione automatica delle garanzie
3.G.1 L’efficacia delle garanzie assicurative previste dal presente contratto cessa automaticamente dalla data in cui si verifichi uno qualsiasi dei seguenti casi:
(a) decesso o incapacità di intendere e di volere del Contraente, salvo quanto previsto nelle Condizioni Speciali;
(b) cessazione dell’Attività Esercitata, qualunque ne sia la causa;
(c) cancellazione, radiazione o sospensione per qualsiasi motivo del Contraente dal Registro Unico degli Intermediari Assicurativi di cui al D. Lgs. n. 209/2005 e Regolamento ISVAP n. 5/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.
(d) passaggio ad altra Sezione del Registro Unico degli Intermediari Assicurativi di cui al D. Lgs. n. 209/2005 e Regolamento ISVAP n. 5/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;
(e) fallimento dell’Assicurato;
(f) alienazione e/o fusione dell’attività con quella di altri;
(g) scioglimento o messa in liquidazione della società dell’Assicurato.
3.G.2 L’efficacia delle garanzie assicurative previste dal presente contratto cessa automaticamente nei confronti dei soggetti citati alla voce 2c delle definizioni, che perdano i requisiti ivi previsti.
4 - Conteggio e pagamento del premio
4.A Il premio iniziale è calcolato sull’ammontare degli introiti lordi contabilizzati dal Contraente dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno anteriore a quello che precede la data d’inizio del primo periodo di assicurazione. Qualora il Contraente inizi l’attività a nuovo, il premio iniziale è calcolato sull’ammontare degli introiti lordi che il Contraente prevede di contabilizzare nel corso della prima annualità di polizza.
4.B Se la data d’inizio del primo periodo di assicurazione è posteriore al 1° gennaio, il premio iniziale viene ridotto pro rata temporis.
4.C Il premio non è soggetto a regolazione, ma è aggiornato di anno in anno con le modalità esposte qui di seguito.
4.D Nel corso di ciascun periodo di assicurazione, e comunque non più tardi del 31 luglio, il Contraente ha l’obbligo di far pervenire alla Società Assicuratrice la comunicazione dell’ammontare degli introiti lordi contabilizzati nell’anno immediatamente precedente; tale ammontare formerà la base per il calcolo del premio relativo al successivo periodo di assicurazione annuo.
4.E Ricevuta la comunicazione dell’ammontare degli introiti, la Società Assicuratrice trasmette al Contraente entro il 30 novembre l’importo aggiornato del premio relativo al periodo di assicurazione successivo a quello in corso.
4.F Se la comunicazione dell’ammontare degli introiti contabilizzati nell’anno precedente non perviene alla Società Assicuratrice entro il 31 luglio del periodo di assicurazione in corso, la Società Assicuratrice invita per iscritto il Contraente ad adempiere questo suo obbligo entro un congruo periodo di tempo, trascorso il quale la Società Assicuratrice ha facoltà di recedere da questo contratto dalla prossima scadenza annuale dando al Contraente un preavviso di almeno 60 giorni con lettera raccomandata.
Qualora il Contraente non dovesse dare riscontro alla raccomandata di cui al precedente capoverso, il premio dovuto dal Contraente deve intendersi pari a quello pagato per l’annualità precedente.
4.G L’ammontare degli introiti è riscontrabile nei libri contabili del Contraente. La Società Assicuratrice ha diritto di eseguire per qualunque annualità di premio e in qualsiasi momento, con preavviso di cinque giorni, verifiche e controlli anche presso gli uffici del Contraente il quale è tenuto, dietro semplice richiesta della Società Assicuratrice o dei suoi incaricati, a fornire tutte le informazioni, i chiarimenti e le documentazioni utili a questo scopo.
4.H Qualora per un determinato periodo di assicurazione l’ammontare effettivo degli introiti lordi dovesse risultare maggiore di quanto comunicato dal Contraente alla Società Assicuratrice, questa ha il diritto di ridurre gli indennizzi per sinistri relativi al medesimo periodo di assicurazione, nella stessa proporzione esistente tra premio pagato e premio dovuto e, per gli indennizzi già pagati, ha diritto di chiedere al Contraente il rimborso della parte a carico dell’Assicurato.
4.I Gli oneri fiscali, presenti e futuri, relativi al contratto di assicurazione sono a carico del Contraente.
4.J Se il Contraente non paga il premio e le relative imposte, si applica tutto quanto previsto all’art. 1901 cod. civ., il cui secondo xxxxx s’intende modificato nel senso che l’assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del trentesimo giorno dopo quello della data di scadenza di ogni periodo di assicurazione successivo al primo.
4.L Il premio può essere pagato mediante assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati alla Società
Assicuratrice oppure mediante ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario la Società Assicuratrice.
Il pagamento con denaro contante non potrà essere accettato se l’importo è superiore ad Euro 750,00.
5 - Avviso di sinistro e obblighi delle parti
5.A Obbligo di denuncia
Il Contraente o l’Assicurato deve fare denuncia per iscritto alla Società Assicuratrice di ogni sinistro (così come definito nelle Condizioni Speciali), entro dieci giorni lavorativi dalla data in cui ne è venuto a conoscenza.
Qualora il Contraente o l’Assicurato ometta dolosamente di fare la denuncia nei termini sopraindicati, perde il diritto ad essere tenuto indenne dalla Società Assicuratrice.
Se l’omissione è di natura colposa, la Società Assicuratrice ha il diritto di ridurre l’indennizzo dovuto a termini di polizza in proporzione al pregiudizio sofferto.
In caso di coesistenza di altre assicurazioni che coprano gli stessi danni e/o le stesse responsabilità, il Contraente o l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori interessati, con le modalità e nei termini previsti dalle rispettive polizze, indicando a ciascuno il nome degli altri. Il Contraente è responsabile nei confronti della Società Assicuratrice del pregiudizio arrecato a seguito della mancata o tardiva denuncia del sinistro agli altri assicuratori interessati.
5.B Comportamento improprio
In caso di dichiarazioni inesatte rese consapevolmente con la finalità di far ritenere operante la garanzia assicurativa pur non sussistendone i presupposti, l’Assicurato perde ogni diritto ad essere tenuto indenne dalla Società Assicuratrice.
5.C Sinistri delle garanzie di Responsabilità Civile prestate nella forma « claims made »
5.C.1 Per i sinistri relativi alle garanzie prestate nella forma «claims made» si applicano i disposti dei paragrafi precedenti e il Contraente o l’Assicurato è tenuto a denunciare alla Società Assicuratrice ogni richiesta di risarcimento fatta da terzi, entro
10 giorni lavorativi dalla data in cui l’ha ricevuta. Xxxxx i disposti del paragrafo 5.A, secondo e terzo comma, se l’eventuale ritardo nella denuncia non è dovuto a dolo del Contraente o dell’Assicurato, la Società Assicuratrice accoglie ugualmente la denuncia purché sia fatta entro i 10 giorni lavorativi successivi alla data di cessazione definitiva di questo contratto.
5.C.2 I disposti del paragrafo precedente si applicano anche a qualsiasi situazione o circostanza avvenuta o verificatasi durante il periodo di assicurazione, di cui l’Assicurato venga a conoscenza e che sia oggettivamente suscettibile di causare in futuro una richiesta di risarcimento quale definita in polizza. La denuncia di tali situazioni o circostanze, se accompagnata dalle precisazioni necessarie e opportune, sarà a tutti gli effetti trattata come sinistro regolarmente denunciato durante il periodo di assicurazione in corso, fatte salve le altre condizioni di polizza.
5.D Obblighi per i sinistri di tutte le garanzie della Responsabilità Civile
5.D.1 Fatta la denuncia, l’Assicurato è tenuto a fornire alla Società
Assicuratrice l’assistenza necessaria e tutte le informazioni e documentazioni utili per la gestione del caso e deve trasmettere alla Società Assicuratrice, entro cinque giorni lavorativi, qualsiasi atto ricevuto o inviato, riguardante direttamente o indirettamente i fatti e le circostanze del sinistro.
5.D.2 Senza il previo consenso scritto della Società Assicuratrice il Contraente e l’Assicurato devono astenersi dal riconoscere una qualsivoglia responsabilità che dovesse esser loro attribuita da
un terzo danneggiato in dipendenza dell’Attività Esercitata e non devono in nessun caso addivenire ad una transazione. Qualsiasi riconoscimento di responsabilità e qualsiasi transazione avvenuta senza il consenso scritto ed esplicito della Società Assicuratrice non impegnano la stessa nei confronti del terzo danneggiato.
5.E Difesa legale nelle garanzie della Responsabilità Civile
In caso di sinistro, la Società Assicuratrice assume, a nome dell’Assicurato e fino ad esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della liquidazione del danno, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso.
Sono a carico della Società Assicuratrice le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale applicabile, indicato nella Scheda di Polizza.
Qualora la somma dovuta al danneggiato superi l’importo del massimale stabilito, le spese vengono ripartite tra il Contraente e la Società Assicuratrice in proporzione al rispettivo interesse.
La Società Assicuratrice non riconosce spese sostenute dal Contraente o dall’Assicurato per i legali o i tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe e ammende né delle spese di giustizia penale.
Eventuali franchigie o scoperti non si applicano alle spese legali sopra previste.
6 - Surrogazione
6.A A fronte e nei limiti delle somme liquidate a titolo di indennizzo, la Società Assicuratrice è surrogata in tutti i diritti di recupero che il Contraente e l’Assicurato vantano nei confronti dei soggetti responsabili o corresponsabili, a norma di quanto previsto dall’art. 1916 cod. civ. Nei confronti dei soggetti menzionati nella definizione 7 e di quelli rientranti nella voce 2c della definizione 2 di cui alla Sezione Prima di questa polizza,
tali diritti di surrogazione saranno fatti valere soltanto se essi hanno agito con dolo.
6.B Il Contraente e l’Assicurato si impegnano a fornire alla Società Assicuratrice i documenti richiesti che saranno ritenuti necessari ad esperire l’azione di surrogazione ed a compiere quant’altro risulti utile al buon esito dell’azione intrapresa dalla Società Assicuratrice.
Il Contraente è responsabile nei confronti della Società Assicuratrice del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
7 - Prescrizione
7.A Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.
7.B Relativamente alle garanzie di Responsabilità Civile, gli altri diritti derivanti dal presente contratto si prescrivono in due anni a decorrere dal giorno in cui il terzo danneggiato ha avanzato la richiesta di risarcimento all’Assicurato o ha proposto l’azione giudiziale.
7.C Relativamente alle altre garanzie diverse dalla Responsabilità Civile, gli altri diritti derivanti dal presente contratto si prescrivono in due anni a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
7.D La prescrizione viene interrotta o sospesa, oltre che da una delle cause ordinarie di interruzione o sospensione, anche dalla nomina, da parte della Società Assicuratrice, del soggetto incaricato di procedere alla istruttoria peritale ed alla trattazione del sinistro.
8 - Foro competente in caso di controversia
Le parti stabiliscono espressamente che, per ogni controversia nascente dall’interpretazione o dall’esecuzione del presente contratto, è competente il Foro ove il convenuto ha la residenza o la sede.
9 - Limiti territoriali
9.A Le garanzie di Responsabilità Civile (articoli CS1, CS2, CS3 delle Condizioni Speciali) sono operanti per fatti dannosi avvenuti, nello svolgimento
dell’Attività Esercitata, in uno dei Paesi dell’Unione Europea, della Svizzera, della Norvegia, del Principato di Monaco, dello Stato Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, e a condizione che per la conseguente richiesta di risarcimento sia competente l’Autorità Giudiziaria di uno dei detti Paesi. La Società Assicuratrice pertanto non è obbligata per richieste di risarcimento fatte valere, in sede giudiziale, arbitrale o extragiudiziale, in Paesi diversi da quelli sopra menzionati, oppure mediante delibazione di sentenze pronunciate in base a leggi di Paesi diversi da quelli sopra menzionati.
9.B Le garanzie complementari sono operanti per fatti dannosi avvenuti nel territorio della Repubblica Italiana, dello Stato Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.
10 - Legge applicabile
Si applicano a questo contratto le leggi della Repubblica Italiana, dello Stato Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.
SEZIONE TERZA
Condizioni Speciali GARANZIE SEMPRE VALIDE
La garanzia assicurativa della RC Professionale è sempre valida ed è regolamentata dall’articolo CS1 che segue e che fa pertanto parte integrante di questa polizza in tutti i casi.
CS1 Responsabilità Civile Professionale
(Garanzia sempre valida – forma «claims made»)
L’assicurazione è prestata verso pagamento del premio convenuto, alle Condizioni Generali di polizza e alle Condizioni Speciali esposte nei paragrafi che seguono.
CS1.A Definizioni aggiuntive
Per l’interpretazione delle presenti Condizioni Speciali, le parti fanno riferimento alle seguenti definizioni. Per gli altri termini usati in queste condizioni e nelle Condizioni Generali, le parti fanno riferimento alle definizioni che figurano nella Sezione Prima di questa polizza.
(a) FATTO DANNOSO - Qualsiasi atto commissivo od omissivo (ivi compresi quelli dovuti a negligenza, imprudenza ed imperizia), posto in essere dall’Assicurato nello svolgimento dell’Attività Esercitata;
(b) SINISTRO - La richiesta di risarcimento avanzata da un terzo nei confronti dell’Assicurato per la prima volta durante il periodo di assicurazione, per perdite patrimoniali cagionate dal fatto dannoso sopra definito. Come stabilito alla definizione 11, le richieste di risarcimento derivanti da uno stesso fatto dannoso, anche se avanzate da persone diverse, danno luogo a un unico sinistro; in questo caso, la data della prima richiesta di risarcimento sarà considerata come data di tutte quelle successive;
(c) DOCUMENTI - Ogni genere di documenti pertinenti all’Attività Esercitata, cartacei o computerizzati, siano essi di proprietà
dell’Assicurato stesso o a lui affidati in deposito o custodia, escluso però ogni genere di valori, quali ad esempio: titoli al portatore, banconote, titoli di credito, titoli ed effetti negoziabili, carte valori, valori bollati, biglietti di lotterie e concorsi, carte di credito e simili;
(d) PRIVACY - Tutela dei dati personali, come disciplinata dalle norme in vigore;
(e) COPYRIGHT - Diritti d’autore, diritti di esclusiva, brevetti, marchi di fabbrica;
(f) DIFFAMAZIONE - Denigrazione, danni all’immagine o lesione della personalità o della reputazione di terzi, compresa la calunnia e l’ingiuria.
CS1.B Oggetto della garanzia RC Professionale
Fino a concorrenza del massimale esposto nella Scheda di Polizza per questa garanzia, la Società Assicuratrice si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di ogni somma che egli sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge per le perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi a seguito di un sinistro quale sopra definito.
CS1.B.1 La presente garanzia è intesa a coprire l’Assicurato anche nel caso in cui egli debba rispondere verso terzi di un fatto dannoso commesso con dolo, ivi compresa l’infedeltà, da taluna delle persone menzionate alla voce 2c della definizione di Assicurato figurante nella Sezione Prima di questa polizza. In questo caso la Società Assicuratrice ha titolo ad esercitare il diritto di surrogazione e di rivalersi sulla persona che ha commesso il fatto, e si applica il disposto dell’art. 6 delle Condizioni Generali.
CS1.B.2 La presente garanzia è operante anche quando il sinistro sia causato:
(i) da fatto dannoso provocato da dipendenti dell’Assicurato, quali definiti alla voce 7 delle
definizioni figuranti nella Sezione Prima di questa polizza, salvo il diritto di rivalsa e surrogazione disciplinato dall’art. 6 delle Condizioni Generali se il fatto è stato commesso con dolo, ivi compresa l’infedeltà;
(ii) da perdita accidentale, smarrimento, danneggiamento o distruzione di documenti quali sopra definiti, che avvengano nel corso del periodo di assicurazione;
(iii) da violazione della privacy o di copyright, da errato trattamento dei dati personali di terzi, purchè conseguenti a fatti involontari, commessi dall’Assicurato o da suoi dipendenti nello svolgimento dell’Attività Esercitata;
(iv) da fatto dannoso del quale l’Assicurato è tenuto a rispondere solidalmente con altri. La garanzia è operante limitatamente alla quota di diretta pertinenza dell’Assicurato. Nel caso in cui l’Assicurato ponga in essere l’attività di intermediazione in collaborazione con altri intermediari assicurativi ai sensi dell’art. 22, comma 10, della Legge 221/2012, la garanzia sarà operante per la responsabilità solidale incombente sull’Assicurato per i danni patiti dai Terzi, e ciò anche nell’ipotesi in cui il fatto dannoso sia stato posto in essere, in tutto o in parte, dall’altro intermediario, salva ed impregiudicata la facoltà della Società Assicuratrice di esperire l’azione di surrogazione di cui all’art. 1916 cod. civ. nei confronti dell’altro intermediario;
CS1.B.3 La presente garanzia è operante anche:
(i) in caso di morte dell’Assicurato o di sua incapacità d’intendere e di volere, a protezione
degli interessi degli eredi o successori o tutori, purché essi rispettino tutte le condizioni di polizza applicabili;
(ii) per le perdite patrimoniali cagionate a terzi in conseguenza della emissione di contratti assicurativi inerenti all’Attività Esercitata, a condizione che le emissioni siano state autorizzate dalla Imprese di assicurazioni che hanno assunto i rischi dedotti dai suddetti contratti;
(iii) per l’esercizio dell’attività di Lloyd’s Corrispondent;
(iv) per l’esercizio dell’attività di Lloyd’s Coverholder e Coverholder per altre Imprese di assicurazione, a condizione che tali attività siano state dichiarate nel modulo di proposta che costituisce parte integrante della presente polizza. Tale estensione deve intendersi operante per fatti dannosi commessi in relazione a binding authorities e/o poteri di accettazione di rischi conferiti o concessi all’Assicurato da alcuni Sottoscrittori dei Lloyd’s e/o da altre Imprese di assicurazione. Relativamente a nuovi binder o variazioni di binder esistenti che dovessero incorrere durante il periodo di assicurazione, l’Assicurato dovrà preventivamente comunicarlo alla Società assicuratrice che si riserva la facoltà di confermare o meno l’operatività della presente polizza.
CS1.C Forma della garanzia: «Claims made» - Retroattività
L’assicurazione della Responsabilità Civile Professionale è prestata nella forma «claims made» così come definita al punto 12 delle Definizioni figuranti nella Sezione Prima di questa polizza, con retroattività illimitata se non diversamente indicato nella Scheda di Xxxxxxx.
CS1.D Copertura postuma
CS1.D.1 Qualora la richiesta di risarcimento venga avanzata per la prima volta dal terzo nei confronti dell’Assicurato dopo la data di cessazione di questo contratto e a condizione che essa sia riferita a fatti dannosi commessi nel periodo compreso tra la data di iscrizione dell’Assicurato alla sez. B del RUI e la data di cessazione di questo contratto, entra automaticamente in vigore la copertura postuma con le modalità precisate qui di seguito:
I) se l’Assicurato, per qualunque ragione diversa dalla radiazione dal RUI, ha posto fine all’Attività Esercitata, la copertura postuma sarà prestata in forma piena alle condizioni in corso e sarà operante per i 10 anni successivi alla data in cui il contratto è venuto a termine;
II) se l’Assicurato prosegue l’Attività Esercitata e la presente polizza viene sostituita da altra emessa da una diversa impresa assicuratrice a coprire gli stessi rischi, la copertura postuma sarà operante per i 3 anni successivi alla data in cui il contratto è venuto a termine e verrà prestata, con espressa inapplicabilità dell’art. 1910 cod.civ.:
- in differenza di limiti (DIL), cioè per quella parte dell’ammontare delle perdite che eccede l’ammontare indennizzabile ai sensi di tale altra polizza;
- in differenza di condizioni (DIC) se tale altra polizza non copre le perdite che sono invece indennizzabili ai sensi di questa polizza.
CS1.D.2 Cessato il presente contratto, la copertura postuma sarà priva di efficacia nel caso in cui l’Assicurato, proseguendo l’Attività Esercitata, ometta di provvedere alla copertura assicurativa prescritta dall’art. 11 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16/10/2006, essendo chiaro alle parti che la copertura postuma disciplinata in questo articolo non è intesa in nessun caso a sopperire all’assenza della prescritta assicurazione obbligatoria, la cui efficacia retroattiva dovrà essere almeno equivalente alle caratteristiche minime previste dalla normativa vigente.
CS1.D.3 Nei confronti dell’Assicurato che venga radiato dal RUI l’efficacia delle garanzie assicurative cessa automaticamente dalla data del provvedimento di radiazione, come stabilito alla lettera c) del paragrafo
3.G.1 delle Condizioni Generali; parimenti cessa nei confronti del soggetto citato alla voce 2c delle Definizioni, che perda i requisiti ivi previsti, come stabilito al paragrafo 3.G.2 delle Condizioni Generali. Tuttavia, sia tale soggetto sia l’Assicurato radiato dal RUI beneficiano della copertura postuma triennale, a valere nei tre anni successivi alla data del relativo provvedimento emesso dall’Autorità competente, a copertura delle richieste di risarcimento da loro ricevute dopo tale data e afferenti a fatti dannosi commessi in data non antecedente a quella di iscrizione alla sez. B del RUI.
CS1.D.4 Alla copertura postuma si applicano i massimali in vigore alla data di cessazione del presente contratto, restando inteso che il massimale per ogni periodo di assicurazione è a valere per l’intera durata della copertura postuma la quale deve considerarsi un periodo di assicurazione unico.
CS1.D.5 Ove questa polizza venga sostituita da una nuova e analoga emessa dalla stessa Società Assicuratrice, sarà la nuova polizza a rispondere dei sinistri che rientravano nella copertura postuma prevista dalla polizza sostituita, la quale sarà totalmente priva di ogni effetto.
CS1.E Gestione dei sinistri - Franchigie e scoperti
Per quanto qui non diversamente stabilito, si applicano tutti i disposti dell’art. 5 delle Condizioni Generali.
Il Contraente e l’Assicurato riconoscono il pieno diritto della Società Assicuratrice a gestire e liquidare ogni sinistro che sia coperto dalla presente garanzia e si obbligano a versare prontamente alla Società Assicuratrice l’importo della franchigia o scoperto eventualmente applicabile, che sarà loro richiesto all’atto del pagamento del risarcimento del terzo danneggiato.
In ogni caso la franchigia e lo scoperto non sono opponibili al terzo danneggiato e la Società Assicuratrice è tenuta a provvedere, nel limite del massimale applicabile, all’integrale ristoro del danno subito dal terzo danneggiato, anticipando anche quanto dovuto dall’Assicurato a titolo di franchigia o scoperto. Il Contraente e l’Assicurato si obbligano a rimborsare alla Società Assicuratrice l’importo da essa anticipato, senza contestazioni, dietro semplice dimostrazione dell’avvenuto pagamento del risarcimento.
CS1.F Esclusioni
Dall’oggetto della garanzia sono esclusi i casi seguenti e pertanto l’assicurazione non vale per i sinistri causati o derivanti direttamente o indirettamente:
(a) da circostanze o fatti già noti al Contraente o all’Assicurato all’inizio del periodo di assicurazione, anche se non denunciati al precedente assicuratore;
(b) da danni corporali, xxxxx materiali, danni immateriali conseguenti;
(c) da danni derivanti da inquinamento;
(d) dallo svolgimento di qualunque altra attività diversa dall’Attività Esercitata definita in polizza;
(e) da responsabilità dell’Assicurato nella sua qualità di amministratore o dirigente di società di persone o di capitali, di associazioni o fondazioni;
(f) da rapporti contrattuali con terzi, diversi dai contratti assicurativi e di brokeraggio assicurativo che caratterizzano l’Attività Esercitata;
(g) da fatto dannoso commesso dall’Assicurato con intenti dolosi o fraudolenti, salvo quanto disposto al paragrafo CS1.B.1 che precede;
(h) da perdite patrimoniali subite da Imprese di assicurazioni aventi ad oggetto il mancato versamento di premi assicurativi che l’Assicurato sia tenuto a rendicontare e versare ad Imprese di assicurazioni, e ciò anche qualora i predetti premi siano stati riscossi da taluno dei soggetti menzionati alla definizione 7 e/o alla voce 2c della definizione di Assicurato figuranti nella Sezione Prima di questa polizza;
(i) da qualunque obbligazione di natura fiscale o contributiva, da multe, ammende, indennità di mora o altre penalità o sanzioni inflitte all’assicurato, nonché da indennità che abbiano natura punitiva;
(j) dalla intermediazione di prodotti non rientranti nei rami danni e vita di cui all’art. 2 del d. lgs. n. 209/2005 e successive integrazioni e modificazioni;
(k) limitatamente all’attività di raccolta delle adesioni ai Fondi Pensione Aperti, dalla gestione di polizze assicurative o dall’attività di consulenza finanziaria, che comportino:
▪ operazioni sul capitale
▪ finanziamenti
▪ ricapitalizzazioni
▪ liquidazioni o vendite di beni
▪ azioni o quote societarie in genere
▪ qualsiasi operazione di raccolta o di impiego di capitale o di finanziamenti;
(l) limitatamente all’attività di raccolta delle adesioni ai Fondi Pensione Aperti, da qualsiasi dichiarazione, impegno o garanzia in genere, fornita dall’Assicurato in relazione a:
- disponibilità fondi
- proprietà immobiliari o personali
- beni e/o merci
- qualsiasi forma d’investimento che abbiano in qualsiasi momento nel tempo un valore economico reale, previsto, atteso, manifestato, garantito, o uno specifico tasso di rendimento o di interesse in genere;
(m) nel caso di acquisizione di portafoglio di altro Broker, da fatti dolosi posti in essere da rappresentanti legali, amministratori e/o direttori generali del Broker cedente;
(n) da insolvenza di Imprese di assicurazioni;
(o) dall’accettazione di rischi che non rientrano nelle binding authorities affidate all’Assicurato nella sua qualità di Coverholder.
CS2 Responsabilità Civile verso terzi (RCT) e verso i dipendenti (RCO)
(Garanzia complementare – forma «losses occurring»)
Fino a concorrenza dei massimali indicati nella Scheda di polizza per l’insieme di queste garanzie, l’assicurazione è prestata verso pagamento del premio convenuto, alle Condizioni Generali di polizza e alle Condizioni Speciali esposte nei paragrafi che seguono.
CS2.A Definizioni aggiuntive
Per l’interpretazione delle presenti Condizioni Speciali, le parti fanno riferimento alle seguenti definizioni. Per gli altri termini usati in queste condizioni e nelle Condizioni Generali, le parti fanno riferimento alle definizioni che figurano nella Sezione Prima di questa polizza.
(a) FATTO DANNOSO
- nella RCT: l’avvenimento che è causa dei danni lamentati dal terzo;
- nella RCO: l’infortunio sul lavoro occorso al dipendente, o il manifestarsi della malattia professionale sofferta dal dipendente;
(b) SINISTRO - Il verificarsi del fatto dannoso nel corso del periodo di assicurazione. Come stabilito alla definizione 11, se da uno stesso fatto dannoso derivano più richieste di risarcimento, anche se avanzate da persone diverse, esse danno luogo a un unico sinistro;
(c) INQUINAMENTO DELL’AMBIENTE - Le conseguenze della contaminazione dell'atmosfera, dell'acqua, del suolo, del sottosuolo, congiuntamente o disgiuntamente, ad opera di sostanze solide, liquide o gassose, emesse, scaricate, disperse, deposte o comunque fuoriuscite da installazioni o complessi di installazioni, oppure di odori, rumori, vibrazioni, variazioni di temperatura, onde, radiazioni, irraggiamenti che superino i limiti
imposti dalle norme vigenti al momento in cui il fatto è avvenuto.
CS2.B Forma della garanzia: «Losses Occurring»
L’assicurazione della Responsabilità Civile verso terzi e i dipendenti è prestata nella forma «losses occurring» definita in polizza ed è a valere per fatti dannosi accaduti durante il periodo di assicurazione.
CS2.C Oggetto della garanzia RCT - Responsabilità Civile verso terzi
La Società Assicuratrice si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di ogni somma che egli sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge per i danni corporali, i danni materiali e i danni immateriali conseguenti, involontariamente cagionati a terzi nello svolgimento dell’Attività Esercitata, a seguito di un sinistro quale sopra definito.
CS2.D Precisazioni ed estensioni della garanzia RCT
CS2.D.1 Sono espressamente compresi in questa garanzia:
i) i sinistri attribuiti a responsabilità del responsabile del servizio di prevenzione e sicurezza di cui al D. Lgs. n. 81/2008;
ii) i danni immateriali conseguenti quando da un danno materiale risarcibile a termini della presente garanzia derivino interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, o dell’utilizzo di beni; la garanzia è prestata fino a concorrenza del sottolimite di indennizzo stabilito nella Scheda di Polizza.
CS2.D.2 Questa garanzia si estende a coprire anche :
iii) i sinistri causati da fatto dannoso provocato da dipendenti dell’Assicurato, quali definiti alla voce 7 delle definizioni figuranti nella Sezione Prima di questa polizza, salvo il diritto di rivalsa e surrogazione
disciplinato dall’art. 6 delle Condizioni Generali se il fatto è stato provocato con dolo;
iv) i sinistri causati da fatto dannoso provocato da persone non alle dipendenze dell’Assicurato ma di cui questi si avvalga in relazione all’Attività Esercitata e del cui operato debba rispondere ai sensi dell’art. 2049 cod. civ., salvo il diritto di rivalsa e surrogazione disciplinato dall’art. 6 delle Condizioni Generali;
v) le azioni di rivalsa esperite dall’INPS ai sensi dell’art. 14 della Legge 12 giugno 1984, n. 222;
vi) i sinistri dovuti a fatto accidentale del quale l’Assicurato debba rispondere nella sua qualità di proprietario e/o conduttore dei locali all’interno dei quali si svolge l’Attività Esercitata. I danni derivanti da spargimento d’acqua sono compresi solo se conseguenti a rotture degli impianti idrici, di riscaldamento e di condizionamento. L’estensione vale anche quando l’Assicurato debba rispondere nella sua qualità di committente di lavori di manutenzione, ordinaria o straordinaria, eseguiti sugli immobili all’interno dei quali si svolge l’Attività Esercitata;
vii) i danni materiali subiti dalle cose indossate o portate dai clienti all’interno dei locali in cui si svolge l’Attività Esercitata; nella Scheda di Polizza sono stabiliti il sottolimite di indennizzo e la franchigia che si applicano a questa estensione;
viii) i sinistri attribuiti all’Assicurato nella sua qualità di committente (art. 2049 cod. civ.) delle persone che, dietro suo incarico e nello svolgimento dell’Attività Esercitata, si trovino alla guida di automezzi, motocicli e ciclomotori, sempre che tali veicoli non siano di proprietà dell’Assicurato stesso né da lui presi o dati in locazione e sempre che le persone incaricate siano munite di regolare patente di abilitazione alla guida.
Questa estensione vale anche per i danni corporali subiti dai terzi trasportati. Non sono in ogni caso considerati terzi il conducente del veicolo e le persone che si trovino con il medesimo nei rapporti di cui al punto B della definizione 6 figurante nella Sezione Prima di questa polizza;
ix) i sinistri derivanti dalla proprietà o dalla detenzione, nell’ambito dei locali in cui si svolge l’Attività Esercitata, di animali domestici e cani da guardia;
x) i sinistri derivanti dalla proprietà o dall’utilizzo di insegne anche luminose, apparecchi di illuminazione esterni, o di attrezzature e simili poste entro i locali all’interno dei quali si svolge l’Attività Esercitata o nelle loro immediate vicinanze;
xi) derivanti dall’uso di armi regolarmente detenute nel rispetto della normativa vigente in materia, purché utilizzate al solo scopo di legittima difesa giudizialmente accertata, in occasione di rapina, consumata o tentata;
xii) i sinistri derivanti da inquinamento accidentale, ossia causato esclusivamente da fatto improvviso, subitaneo e accidentale che si verifichi durante il periodo di assicurazione; nella Scheda di Polizza sono stabiliti il sottolimite di indennizzo e lo scoperto che si applicano a questa estensione.
CS2.D.3 In deroga dell’art. 2.D delle Condizioni Generali, qualora esistano altre assicurazioni, da chiunque e in qualunque momento contratte, a coprire le stesse responsabilità e a risarcire gli stessi danni, questa garanzia opererà a secondo rischio e cioè per quella parte dell’ammontare dei danni e delle spese che eccederà il massimale o i massimali previsti da tali altre assicurazioni, fermo in ogni caso il massimale stabilito per questa garanzia e ferma l’eventuale franchigia a carico dell’Assicurato.
L’Assicurato è tenuto a denunciare il sinistro a tutti gli assicuratori interessati, ai sensi dell’art. 5 delle Condizioni Generali, par. 5A, ultimo comma.
CS2.E Gestione dei sinistri RCT - Franchigie e scoperti
Per quanto qui non diversamente stabilito, si applicano tutti i disposti dell’art. 5 delle Condizioni Generali, escluso il paragrafo 5.C.1.
Il Contraente e l’Assicurato riconoscono il pieno diritto della Società Assicuratrice a gestire e liquidare ogni sinistro che sia coperto dalla presente garanzia e si obbligano a versare prontamente alla Società Assicuratrice l’importo della franchigia o scoperto eventualmente applicabile, che sarà loro richiesto all’atto del pagamento del risarcimento del terzo danneggiato.
Qualora la Società Assicuratrice abbia anticipato, in tutto o in parte, quanto dovuto dall’Assicurato a titolo di franchigia o scoperto, il Contraente e l’Assicurato si obbligano a rimborsare alla Società Assicuratrice l’importo da essa anticipato, senza contestazioni, dietro semplice dimostrazione dell’avvenuto pagamento del risarcimento.
CS2.F Oggetto della garanzia RCO – Responsabilità Civile verso i dipendenti
La Società Assicuratrice si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di ogni somma che egli sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge per i danni corporali sofferti dai dipendenti dell’Assicurato (definizione 7) a seguito di infortunio avvenuto in occasione di lavoro o di servizio.
La Società Assicuratrice è pertanto obbligata a tenere indenne l’Assicurato delle somme che egli sia legalmente tenuto a pagare:
- agli Istituti assicurativi di legge (INAIL, INPS o altri) a titolo di regresso;
- all’infortunato o ai suoi aventi causa, a titolo di danno o di maggior danno (danno differenziale).
Agli effetti della presente garanzia e limitatamente all’azione di rivalsa esperita dall’INAIL, ogni persona (diversa dal titolare dell’agenzia) rientrante nella definizione di Assicurato e ognuno dei suoi familiari coadiuvanti nello svolgimento dell’Attività Esercitata sono equiparati ai dipendenti.
CS2.F.1 Malattie professionali
La garanzia RCO comprende le malattie professionali, quali così riconosciute dalle leggi o dalla magistratura, contratte dai dipendenti dell’Assicurato a seguito di azione od omissione involontaria commessa dall’Assicurato e che si manifestino per la prima volta nel corso del periodo di assicurazione.
La garanzia non vale:
• per le malattie professionali a qualsiasi titolo derivanti, direttamente o indirettamente, dall’uso o dalla presenza di amianto;
• per i casi di contagio da virus HIV;
• per la ricaduta di malattie professionali che hanno formato oggetto di sinistri già liquidati;
• per le malattie professionali conseguenti alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge e/o alla intenzionale mancata adozione da parte dell’Assicurato delle misure di prevenzione del danno, oppure da omessa adozione dei mezzi e degli strumenti per prevenire o contenere fattori patogeni.
CS2.F.2 Efficacia dell’assicurazione RCO
L’assicurazione RCO è efficace alla condizione che l'Assicurato sia in regola con gli obblighi di legge per l'assicurazione sociale obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro.
CS2.G Gestione dei sinistri RCO
Per quanto qui non diversamente stabilito, si applicano tutti i disposti dell’art. 5 delle Condizioni Generali, escluso il paragrafo 5.C.1.
Il Contraente e l’Assicurato riconoscono il pieno diritto della Società Assicuratrice a gestire e liquidare ogni sinistro che sia coperto dalla presente garanzia, salva la facoltà dell’Assicurato di proporre legali o tecnici che siano anche di sua fiducia.
CS2.H Esclusioni applicabili alle garanzie RCT e RCO
Le garanzie RCT e RCO, quali delimitate nei precedenti paragrafi di questo articolo CS2, non sono intese a coprire i sinistri:
(a) relativi a perdite patrimoniali;
(b) derivanti dalla detenzione o dall’impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l’accelerazione di particelle atomiche;
(c) conseguenti a fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo o con radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
(d) derivanti da detenzione o impiego di esplosivi;
(e) derivanti direttamente o indirettamente dall’amianto o da prodotti contenenti l’amianto;
(f) derivanti direttamente o indirettamente da onde elettromagnetiche e/o campi elettromagnetici.
(g) derivanti da guerra o guerra civile, moti o sommovimenti popolari, attentati, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, scioperi o serrate.
CS2.I Esclusioni applicabili alla garanzia RCT
La garanzia RCT, quale delimitata nei precedenti paragrafi di questo articolo CS2, non è intesa a coprire i sinistri:
(a) derivanti da furto, rapina, incendio, esplosione, scoppio, terremoto, alluvione o altro evento naturale;
(b) a cose che l’Assicurato detenga a qualsiasi titolo, comprese le cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate da qualsiasi mezzo;
(c) derivanti dalla circolazione di veicoli a motore, da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
(d) riconducibili alle responsabilità di natura professionale (oggetto della garanzia disciplinata all’art. CS1) o a responsabilità gravanti sull’Assicurato nella sua qualità di amministratore o dirigente di società (oggetto della garanzia opzionale disciplinata all’art. CS3) , nella funzione di amministratore o dirigente di associazioni o fondazioni, o nello svolgimento di qualunque attività diversa dall’Attività Esercitata;
(e) derivanti da inquinamento, salvo quanto previsto alla lett. xii) del paragrafo CS2D.
GARANZIE COMPLEMENTARI
Ognuna delle garanzie regolamentate qui di seguito è complementare ed è valida soltanto se il Contraente ne ha chiesto l’attivazione esercitando l’opzione di beneficiarne verso pagamento del rispettivo premio. Degli articoli che seguono fanno pertanto parte integrante di questa polizza unicamente quelli che regolamentano le garanzie complementari applicabili, in corrispondenza delle quali le rispettive somme assicurate o massimali figurano nella Scheda di Polizza, mentre sono nulli e senza effetto i rimanenti articoli.
CS3 Responsabilità civile degli Amministratori
(Garanzia complementare – forma «claims made»)
L’assicurazione è prestata verso pagamento del premio convenuto, alle Condizioni Generali di polizza e alle Condizioni Speciali esposte nei paragrafi che seguono.
CS3.A Definizioni aggiuntive
Per l’interpretazione delle presenti Condizioni Speciali, le parti fanno riferimento alle seguenti definizioni. Per gli altri termini usati in queste condizioni e nelle Condizioni Generali, le parti fanno riferimento alle definizioni che figurano nella Sezione Prima di questa polizza.
(a) ASSICURATO - Ognuno degli Amministratori e dei Dirigenti del Contraente costituito in forma societaria.
(b) TERZI - I soggetti così definiti alla definizione 6 figurante nella Sezione Prima di questa polizza, ma compresi i dipendenti di cui alla definizione 7 e le persone indicate alla voce 2.c della definizione 2.
(c) FATTO DANNOSO - Negligenza, errore, dichiarazione inesatta o erronea, dichiarazione fuorviante, omissione, inadempimento di doveri derivanti dalla legge o dall’atto costitutivo, e altri analoghi atti commessi da un Assicurato, da solo o con il concorso di altri Amministratori o Dirigenti dell’agenzia,
nell’esercizio delle loro funzioni così come previste dalle normative vigenti in materia o dallo statuto societario.
(d) SINISTRO - La richiesta di risarcimento avanzata da terzi contro l’Assicurato per la prima volta durante il periodo di assicurazione, per perdite patrimoniali cagionate dal fatto dannoso sopra definito. Come stabilito alla definizione 11, le richieste di risarcimento derivanti da uno stesso fatto dannoso, anche se avanzate da persone diverse, danno luogo a un unico sinistro; in questo caso, la data della prima richiesta di risarcimento sarà considerata come data di tutte quelle successive.
CS3.B Oggetto della garanzia RC Amministratori
CS3.B.1 Se questa garanzia complementare è stata attivata, la Società Assicuratrice si obbliga, fino a concorrenza del massimale esposto nella Scheda di Polizza, a tenere indenne l’Assicurato di ogni somma che egli sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, individualmente o solidalmente, per le perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi a seguito di un sinistro quale sopra definito.
CS3.B.2 La presente garanzia deve intendersi autonoma e separata dalle altre garanzie di Responsabilità Civile prestate con questo contratto e non può in alcun modo avere l’effetto di annullare o surrogare una esclusione o carenza di copertura delle altre garanzie di Responsabilità Civile.
CS3.B.3 In caso di morte dell’Assicurato o di sua incapacità d’intendere e di volere, la garanzia è a valere a protezione degli interessi degli eredi o successori o tutori, purché essi rispettino tutte le condizioni di polizza applicabili.
CS3.C Forma della garanzia: «Claims made» - Retroattività
L’assicurazione della Responsabilità Civile degli Amministratori è prestata nella forma «claims made» così come definita al punto 12 delle Definizioni figuranti nella Sezione Prima di questa polizza, con retroattività illimitata se non diversamente indicato nella Scheda di Polizza.
CS3.D Copertura postuma
CS3.D.1 Qualora la richiesta di risarcimento venga avanzata per la prima volta dal terzo nei confronti dell’Assicurato dopo la data di cessazione di questo contratto e a condizione che essa sia riferita a fatti dannosi commessi durante il periodo di assicurazione, entra automaticamente in vigore la copertura postuma triennale e questa garanzia resta operante per i 3 anni successivi alla data in cui il contratto è venuto a termine.
CS3.D.2 Se la presente polizza viene sostituita da altra emessa da una diversa impresa assicuratrice a coprire gli stessi rischi, la copertura postuma sarà operante, con espressa inapplicabilità dell’art. 1910 cod. civ.:
- in differenza di limiti (DIL), cioè per quella parte dell’ammontare delle perdite che eccede l’ammontare indennizzabile ai sensi di tale altra polizza;
- in differenza di condizioni (DIC), se tale altra polizza non copre le perdite che sono invece indennizzabili ai sensi di questa polizza.
CS3.D.3 Alla copertura postuma si applicano i massimali in vigore alla data di cessazione del presente contratto, restando inteso che il massimale per ogni periodo di assicurazione è a valere per l’intera durata della copertura postuma la quale deve considerarsi un periodo di assicurazione unico.
CS3.D.4 Ove questa polizza venga sostituita da una nuova e analoga emessa dalla stessa Società Assicuratrice, sarà la nuova polizza a rispondere dei sinistri che rientravano nella copertura postuma prevista dalla polizza sostituita, la quale sarà totalmente priva di ogni effetto.
CS3.E Gestione dei sinistri - Franchigie e scoperti
Per quanto qui non diversamente stabilito, si applicano tutti i disposti dell’art. 5 delle Condizioni Generali.
Il Contraente e l’Assicurato riconoscono il pieno diritto della Società Assicuratrice a gestire e liquidare ogni sinistro che sia coperto dalla presente garanzia e si obbligano a versare prontamente alla Società Assicuratrice l’importo della franchigia o scoperto eventualmente applicabile, che sarà loro richiesto all’atto del pagamento del risarcimento del terzo danneggiato.
Qualora la Società Assicuratrice abbia anticipato, in tutto o in parte, quanto dovuto dall’Assicurato a titolo di franchigia o scoperto, il Contraente e l’Assicurato si obbligano a rimborsare alla Società Assicuratrice l’importo da essa anticipato, senza contestazioni, dietro semplice dimostrazione dell’avvenuto pagamento del risarcimento.
CS3.F Esclusioni
Dall’oggetto della garanzia sono esclusi i casi seguenti e pertanto l’assicurazione non vale per i sinistri causati o derivanti direttamente o indirettamente:
(a) da circostanze o fatti già noti al Contraente o all’Assicurato all’inizio del periodo di assicurazione, anche se non denunciati al precedente assicuratore;
(b) da danni corporali, xxxxx materiali, danni immateriali conseguenti;
(c) da danni derivanti da inquinamento;
(d) da responsabilità dell’Assicurato nella sua qualità di amministratore o dirigente di società diversa dalla Contraente, di associazioni o fondazioni;
(e) da fatto dannoso commesso dall’Assicurato con intenti dolosi o fraudolenti;
(f) da mancata riconsegna di denari o titoli, da appropriazione indebita o altre malversazioni perpetrate dall’Assicurato; sono pertanto specificamente escluse da questa garanzia le perdite arrecate a qualunque impresa assicurativa a causa del mancato o tardivo versamento dei premi o di qualunque altra somma ad essa dovuta, oppure arrecati a terzi a causa del mancato o tardivo pagamento delle somme liquidate a titolo di indennizzo di un sinistro oppure delle somme maturate su polizze di assicurazione sulla vita o previdenziali, o dell’eventuale rimborso di premi; questa esclusione è a valere anche nel caso in cui tali danni o perdite siano causati da comportamento fraudolento commesso da dipendenti dell’Assicurato (definizione 7);
(g) dal perseguimento da parte dell’Assicurato di un illecito guadagno personale o di una remunerazione che non è suo diritto percepire;
(h) da qualunque obbligazione di natura fiscale o contributiva, da multe, ammende, indennità di mora o altre penalità o sanzioni, nonché da indennità che abbiano natura punitiva;
(i) dalla conduzione di attività diverse dalla Attività Esercitata e dall’offerta o vendita di prodotti e servizi non rientranti tra quelli cui l’Attività Esercitata è regolarmente autorizzata.
CS4 Perdite patrimoniali conseguenti a un sinistro di RC Professionale
(Garanzia complementare – forma «losses occurring»)
L’assicurazione è prestata verso pagamento del premio convenuto, alle Condizioni Generali di polizza e alle Condizioni Speciali esposte nei paragrafi seguono.
CS4.A Definizioni aggiuntive
Per l’interpretazione delle presenti Condizioni Speciali, le parti fanno riferimento alle seguenti definizioni. Per gli altri termini usati in queste condizioni e nelle Condizioni Generali, le parti fanno riferimento alle definizioni che figurano nella Sezione Prima di questa polizza.
(a) ASSICURATO - l’intermediario, in base alla nozione contenuta nelle voci 2a e 2b della definizione 2.
(b) FATTO DANNOSO - Gli esiti negativi generati da un sinistro coperto dalla garanzia della Responsabilità Civile Professionale disciplinata dall’art. CS1 delle presenti Condizioni Speciali, che provochino una significativa riduzione della clientela dell’intermediario, con conseguenti Perdite Patrimoniali a danno dell’Assicurato.
(c) PERDITE PATRIMONIALI - La perdita di reddito subita dall’Assicurato e/o i costi supplementari dallo stesso sostenuti.
(d) SINISTRO - Il manifestarsi delle Perdite Patrimoniali sopra specificate.
(e) PERIODO DI INDENNIZZO - Il periodo di 12 mesi che ha inizio dal giorno in cui oggettivamente comincia ad aver luogo la riduzione della clientela, ossia dalla data di effetto della disdetta del mandato di brokeraggio assicurativo conferitogli dal cliente danneggiato, a condizione che tale disdetta abbia come unica causa le circostanze di un sinistro coperto dalla garanzia “Responsabilità Civile Professionale” prevista in questa polizza e che venga data dal cliente dell’Assicurato non oltre i
due anni successivi alla data della rispettiva richiesta di risarcimento avanzata dal terzo danneggiato.
(f) PERIODO DI RIFERIMENTO - Il periodo dei 12 mesi che sono immediatamente anteriori al giorno in cui ha effetto la disdetta del contratto di brokeraggio assicurativo conferitogli dal cliente danneggiato.
CS4.B Forma della garanzia: «Losses Occurring»
L’assicurazione delle Perdite Patrimoniali è prestata nella forma
«losses occurring» definita in polizza ed è a valere per fatti dannosi che si verifichino durante il periodo di assicurazione.
CS4.C Oggetto della garanzia Perdite Patrimoniali
Se questa garanzia complementare è stata attivata, la Società Assicuratrice si obbliga, fino a concorrenza della somma assicurata esposta nella Scheda di Polizza e con le modalità che seguono, a tenere indenne l’Assicurato al verificarsi di un sinistro quale sopra definito.
CS4.C.1 Perdita di reddito
La Società Assicuratrice risponde di un’indennità equivalente alla perdita di reddito al netto delle imposte che l’Assicurato subisce durante il periodo di indennizzo in rapporto all’ammontare del reddito al netto delle imposte conseguito durante il periodo di riferimento.
L’indennità riconosciuta per il periodo di indennizzo non potrà in nessun caso procurare all’Assicurato un reddito annuo al netto delle imposte superiore a quello ottenuto durante il periodo di riferimento.
CS4.C.2 Costi supplementari
Se l’Assicurato, per evitare o attenuare la perdita di reddito, sostiene, previa autorizzazione della Società Assicuratrice, costi supplementari, cioè esborsi che non rientrano negli ordinari costi di gestione, ivi comprese le
spese volte a ridurre i danni all’immagine ed al prestigio professionale che conseguono alla divulgazione del fatto dannoso che ha dato origine al sinistro di RC Professionale, la Società Assicuratrice risponde di un’indennità equivalente all’ammontare dei costi supplementari ragionevolmente sostenuti e debitamente documentati.
L’indennità per costi supplementari non può superare quanto sarebbe stato riconosciuto a titolo di perdita di reddito se questi costi non fossero stati sostenuti.
CS4.C.3 Calcolo dell’indennità
L’indennità è determinata da un esperto nominato e remunerato dalla Società Assicuratrice. L’Assicurato può, a sue spese, nominare un proprio perito di parte.
In caso di disaccordo tra i due periti così nominati, essi potranno concordarsi sulla nomina di un terzo perito, il cui costo sarà sostenuto in parti uguali tra la Società Assicuratrice e l’Assicurato.
Se i due periti non si accordano sulla nomina del terzo, vi provvederà il Presidente della Camera di Commercio di Roma dietro semplice istanza delle parti o anche soltanto di una di esse.
CS4.D Altre condizioni
CS4.D.1 Poiché la garanzia delle Perdite Patrimoniali è direttamente connessa a quella della Responsabilità Civile Professionale, la sua operatività decade contemporaneamente all’eventuale cessazione, per qualunque motivo, della garanzia prevista all’art. CS1 di queste Condizioni Speciali.
CS4.D.2 La connessione tra la garanzia della Responsabilità Civile Professionale e la garanzia delle Perdite Patrimoniali deve essere provata dall’Assicurato ed è quindi a suo carico l’onere di dimostrare:
I. che il sinistro è dovuto unicamente al verificarsi del fatto dannoso di cui alla definizione (b)
II. di aver fatto tutto ciò che gli era possibile per impedire il verificarsi delle Perdite Patrimoniali.
CS4.D.3 Si applica la franchigia stabilita nella Scheda di Polizza.
CS4.E Esclusioni
Questa garanzia non è intesa a indennizzare l’Assicurato per la Perdite Patrimoniali:
1. derivanti da sinistri non coperti dalla garanzia della Responsabilità Civile Professionale o coperti solo in parte a causa di insufficienza dei massimali dalla stessa previsti;
2. dovute ad azione od omissione intenzionale dell’Assicurato.
SEZIONE QUARTA
Disposizioni da approvare specificatamente
Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ., i disposti contenuti nei seguenti articoli e paragrafi delle condizioni contrattuali sono approvati specificatamente dal Contraente, anche per conto di ciascuna delle persone rientranti nelle definizioni di Assicurato, nella Scheda di polizza:
Condizioni Generali - sezione Seconda:
1. Art. 3.E “Recesso da parte della Società Assicuratrice”
2. Art. 3.G “Cessazione automatica delle garanzie”
3. Art. 5 “Avviso di sinistro e obblighi delle parti” Condizioni Speciali - sezione Terza :
4. CS1.C “Forma della garanzia: «Claims Made» – retroattività”
5. CS1.D “Copertura postuma”
6. CS2.D.3 (Clausola di secondo rischio)
7. CS3.C “Forma della garanzia: «Claims Made» – retroattività”
8. CS3.D “Copertura postuma”
9. CS4.C.3 “Calcolo dell’indennità” (Clausola compromissoria)
10. CS4.D “Altre condizioni”