CAPITOLATO TECNICO AMMINISTRATIVO REGOLANTE L’AFFITTANZA
CAPITOLATO TECNICO AMMINISTRATIVO REGOLANTE L’AFFITTANZA
DELL’ALPE PASCOLIVA
DENOMINATA
“ALPE ZAMBLA”
DI PROPRIETÀ INDIVISA DEI
COMUNI DI GORNO E COLZATE.
Allegato alla delibera di G.C. nr. 48 del 28.04.2018
ARTICOLO N. 1 PREMESSE
Il Comune di Gorno ed il Comune di Colzate cedono in affitto l’alpe pascoliva denominata “ALPE ZAMBLA”, di proprietà indivisa in ragione di 9/16 il primo e di 7/16 il secondo, posta in Comune censuario di Oltre il Colle e distinta ai mapp. Nr. 1052, 1625, 1922, 1931, 1936, 2333, 2408, della superficie complessiva di ettari 170.00.00 costituita da due comprensori denominati “ACQUADA” e “CASERE E BOSCO PRADELLO”, il tutto confinante a est con il territorio dei Comuni di Oneta e Ponte Nossa, a sud con il territorio del Comune di Oneta e prati privati, ad ovest con proprietà private, a nord con il territorio del Comune di Ponte Nossa.
Sono annesse all’Xxxx x. 0 xxxxxxx, x. 0 stalla, n. 1 porcile e n. 2 pozze per l’abbeveramento, nello stato di fatto in cui si trovano.
Il pascolo e i manufatti presenti su di esso, vengono concessi a “corpo” nello stato di fatto e nelle condizioni in cui si trovano al momento della stipula del contratto, senza che l’affittuario possa avanzare pretese di alcun tipo.
Il contratto viene stipulato in base all'articolo 45 della legge 3.5.1982, n. 203, e pertanto il medesimo potrà essere legalmente sottoscritto solo con l'assistenza delle organizzazioni professionali agricole.
Con esclusione della stipula del contratto e dei relativi pagamenti, che vengono di seguito disciplinati, il Comune di Gorno, in qualità di proprietario con quota prevalente, si assume l’onere di referente del presente capitolato, delle funzioni ascritte ai Comuni e di tutto quanto non previsto in gestione disgiunta.
ARTICOLO N. 2 DURATA DELL’AFFITTANZA
L’affittanza avrà durata di anni sei a decorrere dal 15.05.2018, ai sensi dell’art. 52 della 03/05/1982 n. 203, con possibilità di rinnovo per ulteriori anni sei.
La scadenza è fissata al 31 ottobre dell’ultimo anno di validità del contratto.
E' escluso il rinnovo tacito del contratto. Quindi alla scadenza indicata il rapporto avrà termine senza necessità di disdetta o di comunicazione di sorta da parte di alcuna delle parti.
E’ facoltà di entrambe le parti dare disdetta del contratto nel corso dello stesso. La disdetta deve essere comunicata entro la fine del periodo di monticazione in modo da consentire lo sgombero del materiale dalle cascine. In caso di disdetta il contratto cesserà di validità dalla fine di ottobre. Nel caso di disdetta successiva al termine del periodo di monticazione il contratto avrà termine alla fine del periodo di monticazione successivo, salvo diverso accordo tra le parti.
ARTICOLO N. 3 CORRISPETTIVO DEL CONTRATTO D’APPALTO
Il canone annuo è determinato dal contratto. Il canone d’affitto dovrà essere versato, in ragione delle quote di proprietà, ai Comuni di Gorno e di Colzate, in unica soluzione, presso le rispettive Tesorerie Comunali, entro il mese di maggio di ciascun anno e comunque prima dell’inizio del periodo di monticazione.
Eccedendo la scadenza fissata, il debitore, oltre agli interessi di mora, è soggetto alla penale del 5% sulla somma tardivamente versata.
Il canone verrà aggiornato annualmente in base alle rivalutazioni di legge come determinato dalla Commissione Provinciale Equo Canone per gli affitti agrari.
ARTICOLO N. 4 SPESE DI CONTRATTO
Tutte le spese riguardanti il contratto (bolli, tasse, diritti, registrazione e quanto altro occorrente fino all’espletamento del contratto, nonché quelli di consegna e riconsegna) sono a carico dell’affittuario. Così pure sono a suo carico le spese per quelle ispezioni che si rendessero necessarie per sua colpa per contestare danni o guasti da lui causati od in genere per accertare contravvenzioni agli obblighi dedotti nel presente capitolato.
ARTICOLO N. 5
DEPOSITO CAUZIONALE FIDEJUSSORIO
A garanzia della perfetta osservanza del contratto di affitto, l'affittuario al momento della firma del contratto dovrà presentare una cauzione definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale (determinato moltiplicando il canone annuo per sei), con le modalità previste dall'art. 54 del R.D. 23.5.1924, n. 827. La cauzione verrà restituita entro tre mesi dal termine del contratto.
L’aggiudicatario stesso avrà l’obbligo di reintegrare detto deposito cauzionale entro trenta giorni dalla intimazione avuta dal Comune, nella eventualità che tale deposito venisse utilizzato per l’applicazione del presente capitolato o comunque si rendesse insufficiente.
ARTICOLO N. 6 DIVIETO DI SUBAPPALTO
L'affittuario non può subaffittare l'Alpe Zambla, neanche in parte, senza il preventivo consenso scritto da parte del Comune. In tutti i casi, anche ottenendo detta autorizzazione, l'affittuario originario si intende nondimeno obbligato all'adempimento del presente Capitolato in ogni sua parte.
E' pure vietata qualsiasi cessione di godimento con o senza corrispettivo.
La violazione di tali norme comporta la rescissione immediata e senza compensi da parte del Comune. La cauzione verrà trattenuta dal Comune a compensazione dell’inadempienza.
ARTICOLO N. 7 DISCIPLINA DEL PASCOLO
Il diritto di pascolo si esercita su tutta la superficie a ciò adatta e destinata. L’esercizio dello stesso avverrà successivamente per zone diverse, tenendo conto della capacità produttiva, del maggiore o minore sviluppo dell’erba determinata dall’altitudine o dal decorso stagionale ed in modo tale che non avvengano soste troppo lunghe in talune zone e troppo brevi in altre. Ove circostanze speciali ostacolassero l’esercizio del pascolo nel rispetto delle norme, l’affittuario dovrà farne tempestiva comunicazione al Comune.
ARTICOLO N. 8 CONSEGNE
All’inizio dell’affittanza, e comunque prima della monticazione, il Comune procederà alla consegna all'affittuario di tutti gli immobili ed accessori facenti parte integrante dell'Alpe Zambla e le relative spese saranno a carico dell'affittuario. La consegna avverrà in loco a cura dell’incaricato Comunale e dell’operazione verrà dato conto in un verbale.
Nel verbale di consegna saranno precisati i confini dell’Alpe, descritti i fabbricati ed il loro stato, elencati gli oggetti e materiali del Comune, inoltre sarà data specificazione dei lavori di miglioria annuale da eseguirsi dall’aggiudicatario, come in appresso descritto.
ARTICOLO N. 9 RICONSEGNA A FINE CONTRATTO
La riconsegna dell’Alpe verrà eseguita dall’affittuario alla presenza di un rappresentante del Comune e ciò alla scadenza del contratto e dopo la smonticazione. Dal verbale di consegna si indicheranno le condizioni in cui l’Alpe viene riconsegnata, con riferimento al verbale di consegna. Nello stesso sarà specificato se i lavori imposti furono regolarmente eseguiti, se esistono danni e l’ammontare di essi.
L'Amministrazione Comunale avrà diritto di rivalersi sull'affittuario per ogni risultanza discordante tra il verbale di consegna e quello di riconsegna prelevando l'eventuale addebito su tutta o su parte della cauzione. Qualora quest'ultima non sia sufficiente a ripagare i danni riscontrati, sarà comunque obbligo dell'affittuario corrispondere la differenza.
ARTICOLO N. 10 VERIFICHE DURANTE L’ALPEGGIO
Durante l’affittanza il Comune proprietario ed il Corpo Forestale, potranno eseguire verifiche straordinarie alla malga alla presenza dell’affittuario.
Il Comune si riserva di procedere ad ispezioni a proprio insindacabile giudizio in qualunque periodo per accertare l’adeguato utilizzo e la prevista manutenzione e/o migliorie derivanti dalle norme contrattuali e di capitolato.
Eventuali danni riscontrati in tali occasioni verranno ripristinati dal Comune a spese del concessionario, salvo la facoltà dello stesso di effettuare le riparazioni richieste entro il termine del successivo periodo di monticazione nel caso il contratto non sia giunto al termine.
ARTICOLO N. 11 SVINCOLO DELLA CAUZIONE
La cauzione prestata dall’aggiudicatario a garanzia contrattuale sarà svincolata solo dopo la riconsegna dell’Alpe e l’indennizzo degli eventuali danni ed omissioni.
ARTICOLO N. 12 PERIODO DI MONTICAZIONE
La monticazione si effettuerà per qualunque specie di animali dal 10 giugno al 10 settembre previo adempimento delle norme contenute nel vigente regolamento di polizia veterinaria. Il periodo di monticazione e smonticazione potrà essere anticipato o posticipato su conformi disposizioni dell’Amministrazione Comunale, sentito il Comando Forestale, oltre i termini indicati e a seconda dell’andamento stagionale. In caso di abbondanza di erba o di impedimenti per la demonticazione, il Comune potrà concedere un'eventuale posticipazione della demonticazione che dovrà comunque avvenire entro il 20 settembre
Eventuali proroghe del periodo di monticazione per giustificati motivi vanno preventivamente concordate con il Comune e devono ottenere un’autorizzazione scritta.
ARTICOLO N. 13
OBBLIGHI GENERALI DELL’AFFITTUARIO
L'affittuario dovrà osservare i seguenti obblighi:
• è vietato caricare l'Alpe con soli ovini
• l'affittuario conduttore ha l'obbligo di provvedere a conservare in buono stato di godimento tutti i manufatti dell'Alpe con la diligenza di buon padre di famiglia, secondo le disposizioni della Legge e del Codice Civile
• resta assolutamente vietato all'affittuario alterare, spostare e rimuovere i termini, le opere e le siepi di confine e i recinti esistenti
• annualmente l'affittuario, prima della monticazione, dovrà denunciare al Comune il numero e le specie degli animali che intenda condurre sull'Alpe e durante il corso dell'alpeggio denuncerà le eventuali variazioni
• il conduttore ha l'obbligo di provvedere alla raccolta in mucchi dei sassi che si trovassero sparsi sul pascolo
• il conduttore deve denunciare immediatamente al Comune danni o deterioramenti dell’alpe e dei manufatti annessi prodotti da terzi. In caso di omessa denuncia i danni verranno addebitati al conduttore stesso.
• I rifiuti dovranno essere trasportati a valle e smaltiti secondo le norme vigenti.
• Su tutto il territorio in affitto, durante la stagione dell'alpeggio sarà vietata la circolazione di veicoli non autorizzati.
ARTICOLO N. 14 MIGLIORIE
Per tutto ciò che riguarda gli eventuali miglioramenti fondiari saranno seguite le procedure descritte alla legge 203/82 all’art. 16.
ARTICOLO N. 15 MANUTENZIONE
Tutte le opere o manufatti esistenti nell'Alpe saranno date in consegna all'affittuario. Dette opere o manufatti durante il corso del rapporto contrattuale dovranno essere mantenute dall'affittuario con la diligenza del buon padre di famiglia e, allo scadere del contratto, saranno riconsegnate al Comune in buono stato d'uso.
L'affittuario è tenuto ad estirpare i cespugli inutili quali i rododendri, i ginepri, roveti e spineti, nonché quelli presenti isolatamente di nocciolo o di ontano alpino nei terreni pascolivi.
L'affittuario deve tenere in perfetto stato di manutenzione, aperte e sgombre le strade e i sentieri, sia quelli esistenti che quelli che venissero aperti durante l'affittanza e serventi i terreni affittati. Deve curare la manutenzione, la pulizia, lo spurgo e la buona tenuta delle pozze, serbatoi e degli abbeveratoi ed in genere compiere tutto quanto necessiti per la buona conservazione di tutti i manufatti ed accessori nonché i mobili ed attrezzi annessi all'Alpe.
Le manutenzioni straordinarie dei manufatti sono a carico del Comune
ARTICOLO N. 16 PROPRIETÀ BOSCHIVA
La legna cedua e le piante di alto fusto nella zona compresa nell’Alpe sono di proprietà del Comune il quale potrà disporre senza che l’affittuario possa prendere compensi di sorta per la diminuita superficie pascoliva.
ARTICOLO N. 17 SORVEGLIANZA DEL BESTIAME
l bestiame dovrà essere sorvegliato continuamente da una sufficiente numero di mandriani adulti ed idonei in conformità a quanto stabilito dalle norme in materia.
Il bestiame dovrà essere condotto al pascolo raccolto in una mandria unica o diviso in due o tre gruppi, restando in modo assoluto proibito il pascolo vagante.
ARTICOLO N. 18 DIVIETO DI FALCIARE
Nell’Alpe affittata è fatto divieto di falciare e asportare erba. Qualora per cause straordinarie non si potesse utilizzare l’erba con l’esercizio del pascolo, l’autorizzazione allo sfalcio dovrà tenersi tramite il Comune sentito il Corpo Forestale; autorizzazione che dovrà essere subordinata alla consumazione artificiale nella zona così sfruttata.
ARTICOLO N. 19 LEGNA DA ARDERE
Alla legna da ardere necessaria per gli usi domestici, sarà provveduto con legname morto o proveniente dal taglio dei cespugli ingombranti sull’Alpe. Non essendo sufficiente questa, potrà essere provveduto con legna appositamente assegnata dalla Autorità Forestale nei limiti stabiliti dal Comune.
ARTICOLO N. 20
DIVIETO DI PASCOLO DOPO LA SMONTICAZIONE
Nel periodo intercorrente tra la demonticazione e la successiva monticazione l'affittuario non potrà esercitare sull’Alpe a nessun titolo pascolo con alcuna specie di animali, salvo diversa disposizione scritta da parte del Comune. Le infrazioni comporteranno le pene previste per il pascolo abusivo.
Resta vietato il pascolino senza preventiva autorizzazione comunale. A parità di offerte detto pascolino sarà aggiudicato all’affittuario dell’alpe. Questo non potrà essere protratto oltre il 31 del mese di ottobre. Resta però libero al comune il taglio del fieno magro nelle località inaccessibili al pascolo.
ARTICOLO N. 21 CARICO DELL’ALPE
Il carico dell'Alpe Zambla non dovrà essere superiore a 120 paghe. Si intende:
o per paga “il capo bovino che abbia fatto la muta dei primi due incisivi”;
o per mezza paga “il capo bovino che abbia compiuto l’anno di età senza aver ancora effettuato la muta di cui sopra”;
o ¼ di paga o Piede “il capo bovino (xxxxxxx) che non abbia ancora raggiunto l’anno di età”;
o la paga corrisponde altresì a sei pecore, a mezzo cavallo o mulo, a quattro suini, a un asino.
I suini dovranno essere muniti di ferro al grugno e racchiusi possibilmente in recinti onde evitare gravi danni che tali animali producono alla corteccia erbosa. Il loro numero deve comunque essere proporzionale alle disponibilità dei residui di latte e quindi proporzionando al numero delle vacche da latte.
E’ vietato il pascolo delle capre.
Ogni deroga per giustificati motivi ai limiti prescritti deve essere rilasciata in forma scritta dal Comune.
ARTICOLO N. 22 AUMENTO DEL PASCOLO
Qualora si assegnassero nuove zone di pascolo viciniore a quello delle quali si tratta, l’affittuario di questo avrà diritto a prelazione sul fitto di dette zone.
ARTICOLO N. 23
SGOMBERO DEL LETAME E CONCIMAZIONE
Tutto l'ingrasso prodotto sull'Alpe sarà ivi impiegato. Le parti dell'Alpe da concimare annualmente saranno determinate dal Comune. A tale scopo l’Alpe sarà suddivisa in modo da poter effettuare la concimazione su tali zone.
La mandria dovrà essere gestita in modo da non provocare l’accumulo di deiezioni su particolari zona del pascolo, che danneggino il cotico e la fertilità dello stesso.
Tutte le ceneri prodotte sull'Alpe dovranno essere sparse come concime nei luoghi dove deve essere fatta la mandratura.
Le particelle che annualmente dovranno essere assegnate all'ingrasso saranno quelle nelle quali fossero eventualmente stati praticati lavori di miglioramento fondiario.
Nei dieci giorni successivi alla chiusura dell'alpeggio tutto il letame residuato nei parchi, sulle piazzole e comunque sparso sull'alpe verrà sminuzzato e sparpagliato uniformemente in giusta misura sulla maggiore estensione possibile di suolo nelle particelle assegnate all'ingrasso per quello trasportabile o sul terreno circostante per quello sparso e non facilmente trasportabile.
Tutto il letame che si trovasse inutilmente sull'Alpe dopo dieci giorni dalla demonticazione verrà fatto spargere a spese del concessionario.
Nelle aree che per la loro ubicazione non si possono agevolmente ingrassare potrà essere praticata la concimazione chimica o fissato un periodo di riposo secondo quanto previsto dalle norme in materia. E’ proibita la concimazione letamica attorno alle cascine per un raggio non inferiore ai 100 metri.
ARTICOLO N. 24 MISURE IGIENICHE
Almeno due volte alla settimana si dovranno sgomberare le mandrie dal letame. Manifestandosi durante la stagione dell'alpeggio malattie del bestiame monticato, il
conduttore ne darà immediatamente avviso a norma ed agli effetti delle vigenti disposizioni di Polizia Veterinaria. Gli animali ammalati o colpiti da malattia infettiva saranno isolati e non si potranno fare abbeverare con gli altri animali. Il conduttore dovrà provvedere a sue spese a isolare il bestiame infetto e dovrà inoltre provvedere alle cure necessarie per la guarigione nonché alle necessarie disinfezioni. Dovranno inoltre osservarsi le norme vigenti in materia di pulizia veterinaria, con l’obbligo della denuncia immediata all’Ente proprietario degli animali colpiti da malattia infettiva perché se ne possa dare comunicazione alla Autorità competente.
In caso di mortalità totale o parziale del bestiame il concessionario dovrà comunque corrispondere il canone intero.
Le carogne di animali morti all'alpeggio dovranno essere bruciate e sepolte salvo disposizioni più restrittive di leggi, regolamenti e autorità sanitarie
ARTICOLO N. 25 MANUTENZIONE DELLE POZZE
Nelle malghe ove manca l’acqua corrente gli stagni e le pozze dovranno essere sempre conservate con buona tenuta d’acqua provvedendo alla regolare manutenzione degli spalti e degli argini che servono alla loro conservazione.
ARTICOLO N. 26 RESPONSABILITÀ DEI MALGHESI
Durante il periodo dell’ordinaria monticazione l’affittuario è responsabile fino a prova contraria di tutti i danni che venissero arrecati alla malga.
Il concessionario non può pretendere compensi per atti di vandalismo, furti, danneggiamenti dei manufatti, materiali in opera o dei mobili facenti parte l'arredamento della cascina.
Per danni recati al pascolo per opera degli addetti alla malga la responsabilità cade tanto sul malghese quanto sul mandriano.
ARTICOLO N. 27 CLAUSOLE PARTICOLARI
• Il Comune si riserva il diritto di rimboschire alcune aree aventi carattere protettivo nei confronti delle sorgenti o inaccessibili al bestiame bovino, senza che all'affittuario competano compensi, intanto che la superficie interessata è inferiore o uguale al 10% della superficie pascoliva. In caso contrario verrà riconosciuto al locatore un equo compenso.
• Il Comune si riserva il diritto di tagliare le piante nella parte boschiva delle montagne date in affitto, fare scavi per ricerche minerarie ed idriche e per estrazioni di sabbia, nonché posa di pali od altri infissi, senza l'obbligo di corrispondere indennità agli affittuari
• Sono esclusi risarcimenti per riduzioni dell’area pascoliva dovuti a eventi di natura geologica o atmosferica (frane, smottamenti, trombe d’aria e affini).
• Le cascine restano nella piena disponibilità del Comune per interventi di manutenzione e migliorativi dopo la demonticazione e fino alla successiva monticazione.
ARTICOLO N. 28
PENALITÀ DI SOVRACARICO E PER INADEMPIENZE
Nel caso di negligenza e mancanza da parte dell'affittuario nell'adempimento degli obblighi da lui assunti e specificamente elencati nei precedenti articoli, il Sindaco, dopo un ordine dato senza effetto, sarà in pieno diritto di provvedere d'ufficio ad ogni mancanza facendo eseguire i lavori necessari a carico dell'affittuario.
Il Comune eserciterà la vigilanza delle Alpi pascolive affittate.
Sono stabilite, in aggiunta a quelle elencate nei precedenti articoli, le seguenti penalità:
• L'affittuario dovrà attenersi al carico stabilito per l'Alpe di cui all'art. 21. Per ogni paga in più del carico che si riscontrasse in sede di controllo, dovrà corrispondere una penalità pari a Euro 50. Il malghese dovrà demonticare gli animali eccedenti entro 48 ore dal rilievo. Qualora il carico riscontrato superi di 10 paghe quanto stabilito dall’art. 21 il Comune provvede alla rescissione del contratto trattenendo la cauzione, oltre alle penalità previsto
• per sconfinamento, in altri territori comunali, dei limiti stabiliti all’articolo 1: Euro 50 per ogni capo
• per ogni animale intervenuto prima o dopo il periodo stabilito per l'alpeggio: Euro
50 per ogni paga ed in proporzione per il bestiame considerato multiplo o sottomultiplo di una paga e questo per ogni giorno di alpeggio
• per suddivisione arbitraria della mandria, pascolo vagante e per le destinazioni a scopi diversi del pascolo: Euro 50
• per subaffitto clandestino: Euro 250 oltre alla facoltà del Comune di rescindere immediatamente il contratto
• per l'inquinamento delle acque ed abusiva derivazione: Euro 50 oltre alla facoltà del Comune di rescindere immediatamente il contratto
• per ineffettuato o irregolare spargimento del letame o per averlo lasciato disperdere Euro 50 oltre le spese di spargimento
• per la mancata manutenzione dei sentieri e opere di difesa: Euro 250 oltre il risarcimento delle spese sostenute per la manutenzione
• per trascurato isolamento di animali malati o per mancata denuncia di malattie infettive o per mancata presentazione dei certificati sanitari a norma del regolamento di polizia veterinaria e sanitaria Euro 250 oltre le sanzioni stabilite dai predetti regolamenti;:
• per mancata pulizia dei fabbricati, ricoveri ecc. : Euro 50 oltre le spese di una eventuale pulizia straordinaria che si rendesse necessaria
• per irregolare sfruttamento del pascolo: Euro 100
• per mancato decespugliamento: Euro 100 oltre le spese necessarie per effettuare l'operazione
• per ogni pianta tagliata clandestinamente il doppio del valore della pianta, per ogni cespuglio di cedui Euro 20 e ciò senza pregiudizio delle pene comminate dalla legge forestale in vigore
• manomissione dei confini: Euro 250 oltre alle spese necessarie per ripristinare le delimitazioni
• Morosità: rescissione immediata del contratto oltre agli arretrati maggiorati delle more e degli interessi di legge
ARTICOLO N. 29 DEVOLUZIONE DELLE CONTRAVVENZIONI
Tutte le ammende escluse quelle previste dalla Legge e Regolamento Forestali o da provvedimenti di natura speciale, saranno devoluti al Comune.
ARTICOLO N. 30 DEROGA NORME SUI PATTI AGRARI
Il presente capitolato viene stilato in deroga alla legge n. 203 del 3.5.1982 "Norme sui contratti agrari" con l'assistenza dell'organizzazione professionale scelta dal contraente. Giusta quanto disposto dall'art. 45 della legge n° 203 del 3.5.1982.
Specificatamente viene derogata inoltre, la tacita rinnovazione prevista dall’art. 4 della Legge sopraccitata.
ARTICOLO N. 31 CONTESTAZIONI
Sorgendo contestazioni di qualunque specie nei riguardi dell’affittanza fra Comune ed affittuario, le parti prima di aderire a vie giudiziali, dovranno tentare un buon accomodamento della vertenza. In caso di mancato accordo la controversia sarà risolta inappellabilmente da una Commissione apposita composta dal Comando Forestale, da un rappresentante del Comitato provinciale di Agricoltura e da un rappresentante la Camera di Commercio, Industria e Agricoltura. Il giudizio arbitrale sarà inappellabile e verrà pronunciato ed intimato alle parti nelle sole vie amministrative, ammettendo già fin d'ora da ciascuno degli interessati di voler espressamente rinunciare ad ogni formalità di procedura giudiziale e ritenendo che le spese arbitrali saranno a carico della parte soccombente.
ARTICOLO N. 32
DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE E FORESTALI
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente capitolato si fa richiamo alle vigenti disposizioni in materia amministrativa e forestale.