REGOLAMENTO
Provincia di Lodi |
Approvato con D.C.P. in data 08.04.2002 n.16 |
REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DEI CON- TRATTI
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO I PRINCIPI GENERALI
Finalità e ambito di applicazione
1. Le norme del presente regolamento discipli- nano l'attività contrattuale della Provincia.
2. Il presente regolamento risponde, altresì, al- l'esigenza di adeguare l'organizzazione della Provincia di Lodi e di conformare i procedi- menti di aggiudicazione di pubbliche forniture ai principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990
n. 241 e successive modificazioni, come pre- scritto dal DPR 18 aprile 1994 n. 573 "Rego- lamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di aggiudicazione di pubbli- che forniture di valore inferiore alla soglia di rilievo comunitario".
3. Per stabilire se l'importo di ciascun lavoro, fornitura o servizio sia inferiore o meno alla soglia comunitaria, si dovrà far riferimento al controvalore in Euro degli importi previsti in DPS (diritti speciali di prelievo) dalle norma- tive di recepimento delle direttive europee, come determinato con Decreto del Ministero del Tesoro, del bilancio e della programma- zione economica vigente alla data del provve- dimento di impegno di spesa.
4. Il presente regolamento disciplina quanto non disciplinato dalle leggi comunitarie, nazionali e regionali in materia di appalti e di contratti in genere.
5. Nella scelta del tipo contrattuale, nella sele- zione per l'individuazione del contraente pri- vato, nella regolamentazione contrattuale, nel- la esecuzione del contratto, l'Amministrazione è tenuta ad operare nel pieno rispetto dei prin- cipi e delle norme giuridiche dell'ordinamento comunitario e statale, dell'ordinamento regio- nale, del proprio Statuto e del presente Rego- lamento, nonché dagli usi negoziali in quanto applicabili.
6. In ogni caso, la scelta contrattuale deve risul- tare come la più opportuna per il persegui- mento dell'interesse pubblico che fa capo al- l'Amministrazione.
Art. 2 Attività escluse
1. Sono esclusi dall'applicazione del presente regolamento:
a) le convenzioni di cui all'articolo 30 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamen- to degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, ed alle dispo- sizioni statutarie;
b) gli accordi di programma di cui all'art. 34 del Testo Unico delle leggi sull'ordi- namento degli enti locali, approvato con
D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succes- sive modifiche e integrazioni, e tutti gli interventi di cui all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
c) gli atti e i contratti di liberalità;
d) gli accordi di cui agli artt. 11 e 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241;
e) gli incarichi conferiti a legali in ordine a processi o per l'acquisizione di pareri;
f) gli incarichi conferiti a notai nonché ad eventuali arbitri;
g) gli incarichi di consulenza, fatto salvo quanto previsto dalla normativa in ma- teria di appalti pubblici di lavori in ma- teria di incarichi di progettazione o di pianificazione;
h) gli incarichi che la legge riserva a sog- getti iscritti in appositi elenchi;
i) le transazioni su vertenze in atto o su pendenze per indennizzi e risarcimenti.
2. Sono altresì esclusi i servizi, le forniture e i lavori da eseguirsi in economia, con il si- stema del cottimo fiduciario o in diretta amministrazione nonché i contratti di eco- nomato, entro i limiti di valore stabiliti da- gli appositi regolamenti.
Art. 3 Autonomia negoziale
1. L'Amministrazione è titolare della più ampia autonomia negoziale in materia contrattuale.
Essa può essere parte di qualsiasi contratto, sia attivo che passivo, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. Non sono consentite solo quelle tipologie contrattuali che non siano, neppure indiretta- mente, strumentali al soddisfacimento degli interessi pubblici che fanno capo istituzio- nalmente all'Amministrazione.
Art. 4 Principi operativi
1. Durante tutto il corso della vicenda contrat- tuale, sia nelle fasi procedimentali di scelta del contraente che in quelle di carattere nego- ziale successive a tale scelta, l'Amministra- zione è tenuta ad operare secondo i principi dell'imparzialità e del buon andamento, di tra- sparenza e correttezza amministrativa, nonché di efficacia e di efficienza.
2. L'azione dell'Amministrazione deve inoltre ispirarsi al metodo della programmazione e- videnziandosi nelle scelte la selezione degli obiettivi da raggiungere, la ricognizione dei mezzi disponibili e la determinazione dei tempi di realizzazione.
Art. 5 Programmazione generale
1. Per realizzare gli obiettivi con la massima efficienza ed economicità, l'attività contrat- tuale deve essere svolta nei limiti della pro- grammazione di bilancio nella quale siano valutate le varie esigenze collettive da sod- disfare e siano determinate le relative prio- xxxx, tenendosi anche conto della esigenza della migliore utilizzazione delle risorse fi- nanziarie disponibili, con la creazione di un quadro organico dove ogni iniziativa sia collegata razionalmente con le altre previ- ste.
2. Per conseguire una valutazione coordinata e comparativa di tutte le iniziative previste e che possono essere realizzate in rapporto ai mezzi disponibili di bilancio, l'attività contrattuale viene inquadrata nella rela- zione previsionale e programmatica, per i contratti che si prevede di stipulare nel corso dell'esercizio e nel bilancio plurien- nale per i contratti la cui attuazione si pre- vede avvenga nel xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx- lancio stesso, tenuto conto, per i lavori
pubblici, del programma triennale e dell'e- lenco annuale.
Art. 6 Programmazione opere pubbliche
1. Il Consiglio Provinciale, su proposta della Giunta, approva il programma triennale, ed i relativi aggiornamenti annuali, unita- riamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso.
2. Lo schema di programma triennale e i suoi aggiornamenti annuali sono resi pubblici, prima della loro approvazione, mediante affissione nella sede della Provincia, per almeno 60 giorni consecutivi.
3. Il programma triennale prevede un ordine di priorità tra le categorie di lavori, nonché un ulteriore ordine di priorità all'interno di ogni categoria. In ogni categoria sono co- munque prioritari i lavori di manutenzio- ne, di recupero del patrimonio esistente, di completamento dei lavori già iniziati, non- ché gli interventi per i quali ricorra la pos- sibilità di finanziamento con capitale priva- to maggioritario.
4. Nel programma triennale sono, altresì, in- dicati i beni immobili pubblici che possono essere oggetto di diretta alienazione anche del solo diritto di superficie, previo esperi- mento di una gara.
5. Nel dare attuazione ai lavori previsti dal programma triennale, devono essere rispet- tate le priorità ivi indicate. Sono fatti salvi gli interventi imposti da eventi imprevedi- bili o calamitosi, nonché le modifiche di- pendenti da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari ovvero da altri atti amministrativi adottati a livello statale o regionale.
6. Le variazioni all'ordine delle priorità fissa- te nel programma, che si rendono necessa- rie nel corso dell'anno, sono approvate dal Consiglio Provinciale su motivata proposta della Giunta, formulata in base alle valuta- zioni degli Uffici competenti.
7. I progetti dei lavori ricompresi nell'elenco annuale devono essere conformi agli stru- menti urbanistici vigenti o adottati.
8. L'elenco annuale predisposto dall'Ammini- strazione deve essere approvato unitamen-
te al bilancio preventivo, di cui costituisce parte integrante.
Art. 7
Osservanza dei contratti di lavoro
1. Nell'esecuzione delle prestazioni oggetto di un contratto, la parte contraente è obbligata ad applicare integralmente tutte le norme conte- nute nei contratti collettivi nazionali di lavoro e negli accordi locali integrativi dello stesso.
2. L'Impresa appaltatrice è obbligata, altresì, ad applicare il C.C.N.L. e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sosti- tuzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.
3. I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale ed artigiana, dalla struttura e dimensione dell'Impresa stessa e da ogni al- tra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.
4. In caso di inottemperanza di tali obblighi, ac- certata dalla Stazione appaltante o ad essa se- gnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la Stazio- ne appaltante medesima comunicherà all'Im- presa e, se del caso, anche all'Ispettorato sud- detto, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in ac- conto, se il contratto è ancora in corso di ese- cuzione, ovvero alla sospensione del paga- mento del saldo, se le prestazioni oggetto del contratto sono ultimate, determinando le somme così accantonate a garanzia dell'a- dempimento degli obblighi di cui sopra.
Art. 8
Osservanza norme sicurezza dei lavoratori
1. 1. L'Impresa appaltatrice è tenuta a rispettare gli obblighi riguardanti la sicurezza e la salute dei lavoratori nel luogo di lavoro, ai sensi del Decreto Legislativo 19.9.1994 n. 626 e suc- cessive modificazioni ed integrazioni.
2. L'Impresa appaltatrice di lavori ed opere pub- bliche è tenuta, inoltre, a rispettare le prescri- zioni minime di sicurezza e di salute da attua- re nei cantieri temporanei o mobili, di cui al Decreto Legislativo 14.8.1996 n. 494 e suc-
cessive modifiche ed integrazioni, in confor- mità ai prescritti piani di sicurezza e di coor- dinamento.
Art. 9
Divieti di partecipazione alle gare
1. Gli amministratori provinciali debbono a- stenersi dal prendere parte, direttamente o indirettamente, a servizi, erogazioni, som- ministrazioni, appalti e contratti in genere della Provincia e alle relative procedure per la scelta del contraente.
2. Con provvedimento motivato adottato dal dirigente interessato e trasmesso a tutti i dirigenti dell'ente, vengono dichiarate e- scluse dalla partecipazione a successive ga- re dell'Ente le imprese per la quali sia stata accertata la sussistenza di una delle cause di esclusione di cui al comma 3.
3. Le causa di esclusione dalla partecipazione alle gare d'appalto sono le seguenti:
a) quando le imprese nei rapporti con l'En- te si rendano colpevoli di negligenza o malafede o risultino gravemente ina- dempienti nell'esecuzione del contratto, previo procedimento in contraddittorio di contestazione degli addebiti.
b) quando le imprese non abbiano fornito la documentazione probatoria dei re- quisiti soggettivi ed oggettivi richiesti nei bandi di gara, ovvero la stessa, co- munque acquisita, non sia sostanzial- mente conforme alle dichiarazioni pre- sentate in sede di gara. In caso di false dichiarazioni l'Ente segnalerà il fatto all'Autorità giudiziaria e, in caso di ap- palti di lavori, all'Autorità per la vigi- xxxxx sui lavori pubblici;
c) quando le imprese, per fatto non impu- tabile all'Amministrazione, non abbia- no sottoscritto il contratto d'appalto a seguito di aggiudicazione, benché for- malmente invitate a farlo entro il ter- mine loro assegnato.
4. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 3, con lo stesso provvedimento di esclusio- ne, si fa luogo alla revoca dell'aggiudica- zione e all'incameramento della cauzione provvisoria, ove prevista.
5. L'esclusione dell'impresa è stabilita per un anno quando la causa di esclusione sia quella prevista alla lettera c) del comma 3, e per due anni negli altri casi. L'esclusione decorre dalla data di ricevimento da parte dell'impresa della comunicazione di esclu- sione, da inviarsi con lettera a/r, ed è valida anche per le procedure contrattuali in cor- so per le quali non siano già stati sottoscrit- ti i contratti.
CAPO II COMPETENZE
Art. 10 Competenze dei dirigenti
1. I dirigenti, nell'ambito della attività con- trattuale dell'Ente, compiono direttamente o tramite i Responsabili del procedimento gli atti gestionali ed esecutivi anche a rile- vanza esterna, secondo quanto stabilito dalle leggi in vigore e dagli atti di organiz- zazione interna.
2. Ai fini del presente regolamento, in parti- colare spettano ai dirigenti:
a) la determinazione a contrattare e la re- sponsabilità delle procedure di scelta del contraente;
b) la nomina e la presidenza delle Com- missioni di gara;
c) l'approvazione di progetti di manuten- zione ordinaria fino all'importo com- plessivo di Euro 310.000, per singolo progetto, purché preliminarmente indi- cati nel PEG di competenza;
d) l'approvazione dei verbali delle Com- missioni e l'aggiudicazione definitiva delle gare e delle trattative private.
e) l'assunzione di mutui già espressamente previsti in atti fondamentali del consi- glio;
f) la stipulazione dei contratti;
g) la firma e la pubblicizzazione dei bandi e degli avvisi di gara;
h) la predisposizione dell'elenco delle ditte da invitare alle gare d'appalto;
i) la firma delle lettere d'invito alle gare;
j) i provvedimenti di autorizzazione al su- bappalto;
k) la verifica della regolare esecuzione;
l) lo svincolo delle cauzioni definitive;
m) i provvedimenti di liquidazione e di pa- gamenti in acconto e a saldo;
n) l'ordinazione di lavori di massima ur- genza;
o) provvedere agli aggiornamenti dei ca- noni di locazione e concessione attiva e passiva, in base agli indici ISTAT o al- tri criteri di aggiornamento automatici previsti da contratti o norme di legge o regolamento;
p) il conferimento di incarichi professiona- li, secondo quanto previsto al Capo VI del Titolo II;
q) il rinnovo di contratti di forniture e/o di servizi, anche ad esecuzione periodica o continuativa, nel rispetto della norma- tiva in materia;
Art. 11 Competenze della Giunta
1. Fatte salve le competenze previste dalla legge, ai fini del presente regolamento, spetta alla Giunta l'approvazione di pro- getti preliminari, definitivi ed esecutivi di opere e lavori pubblici, fatta salva la com- petenza di cui al precedente articolo 10, comma 2, lettera c.
TITOLO II
LA FASE PRECONTRATTUALE
LA DETERMINAZIONE A CONTRATTARE
1. Prima di procedere alla gara, alla trattativa privata o al rinnovo contrattuale deve proce- dersi a valutare la opportunità di indagini di mercato, nonché a studi, informazioni e pro- gettazioni di massima, al fine di disporre di un insieme di elementi circa le modalità di fatti- bilità dell'opera o dell'eseguibilità delle altre prestazioni, i caratteri dell'una o delle altre, i prezzi correnti e quant'altro può essere utile per stabilire i termini della gara e del contrat- to.
Art. 13
Determinazione a contrattare: contenuto
1. La determinazione a contrattare del diri- gente competente deve precedere la proce- dura di scelta del privato contraente, deve essere sempre espressa e riguardare ogni procedura contrattuale, salvo i casi previsti dai successivi articoli 15 e 16 del presente regolamento.
2. La determinazione a contrattare, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni ed integra- zioni, deve obbligatoriamente contenere:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma (pubblico-amministrativa, scrittura privata autenticata, scrittura privata) e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente pri- vato e le ragioni che ne sono alla base;
d) l'importo presunto di spesa.
4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche quando l'Amministra- zione intende ricorrere allo strumento della trattativa privata.
Art. 14 Rinnovo contratti
1. E' vietato il rinnovo tacito dei contratti per la fornitura di beni e servizi. I contratti stipulati in violazione del predetto divieto sono nulli.
2. Entro tre mesi prima della scadenza del con- tratto, il servizio competente accerta la sussi- stenza di ragioni di convenienza e di pubblico interesse per la rinnovazione del contratto stesso e, ove verificata detta sussistenza, co- munica al contraente la volontà di procedere alla rinnovazione.
3. Tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuativa debbono recare una clausola di revisione periodica del prezzo. La revisione viene operata sulla base di un'istruttoria con- dotta dal dirigente responsabile dell'acquisi- zione di beni e servizi sulla base dei prezzi di mercato elaborati dall'ISTAT e pubblicati sul- la Gazzetta Ufficiale.
4. In conformità alle norme comunitarie, nel ca- so di appalto di servizi di importo contrattuale superiore alla soglia comunitaria, lo stesso contratto non può essere rinnovato, fatta ecce- zione per l'ipotesi in cui la ripetizione del ser- vizio sia conforme ad un progetto di base per il quale sia stato aggiudicato un primo appalto con procedura ad evidenza pubblica, mediante pubblico incanto, licitazione privata o appal- to-concorso. In tale ipotesi, la trattativa priva- ta è ammessa solo nei tre anni successivi alla conclusione dell'appalto iniziale, semprechè ciò sia stato indicato nel primo appalto ed il valore del rinnovo sia stato preso in conside- razione per la determinazione del valore glo- bale dell'appalto.
Art. 15 Contratti di economato
1. I contratti di economato oggetto di specifico regolamento dell'Economato, non sono sog- getti alla necessità di preventiva determina- zione a contrattare e vengono conclusi secon- do gli usi del commercio.
Art. 16
Lavori di somma urgenza
1. Nel caso di lavori pubblici di somma ur- genza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile che impone l'affidamento degli stessi avviene senza preventiva determinazione a contrattare e senza esperimento di gara.
2. Il Dirigente competente, accertate le circo- stanze di somma urgenza, ordina i lavori e comunica per iscritto al Direttore Generale ed al responsabile del servizio finanziario l'affidamento dei lavori in via d'urgenza e quantificando la spesa presunta ai fini del- l'adozione dei provvedimenti di finanzia- mento a sanatoria.
3. L’ordinazione fatta a terzi è regolarizzata, a pena di decadenza, entro trenta giorni e comunque entro il 31 dicembre dell’anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. La comunicazione al ter- zo interessato è data contestualmente alla regolarizzazione.
Art. 17
Lavori, forniture e servizi in economia
1. I lavori, le forniture ed i servizi che, ai sensi della normativa vigente, per la loro natura possono essere eseguiti in economia, sono di- sciplinati da apposito regolamento.
CAPO II
LA PUBBLICITÀ
Art. 18
Regime generale di pubblicità
1. Il regime di pubblicità degli avvisi di gara, dei bandi di gara, degli avvisi di preinfor- mazione e postinformazione nonché del bando di gara indicativo per forniture sotto soglia, è quello previsto dalla normativa nazionale e comunitaria.
2. È, comunque, in facoltà dell'Amministra- zione di far luogo ad altre forme aggiuntive di pubblicità.
3. È ammesso il diritto di accesso ai documen- ti amministrativi inerenti i procedimenti di gara, con le modalità stabilite da apposito regolamento provinciale, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia di privacy. Quando, nel corso di una gara, si è fatto luogo all'acquisizione di elaborati proget- tuali costituenti elementi dell'offerta tecni- co economica, presentati dai concorrenti e gli stessi siano espressione di Know How (di un prodotto, cioè, dell'organizzazione imprenditoriale che è frutto di scelte, di studi, di esperienza professionale) il diritto
d'accesso trova un limite nel diritto alla ri- servatezza dell'impresa.
4. È fatto divieto all'Amministrazione di co- municare a terzi o di rendere in qualsiasi altro modo noto:
a) l'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte nel caso di pubblici incanti prima della scadenza del termine per la presen- tazione delle medesime;
b) l'elenco dei soggetti che hanno fatto ri- chiesta di invito o che hanno segnalato il loro interesse nei casi di licitazione priva- ta, di appalto concorso o di altra gara in- formale che precede la trattativa privata, prima della comunicazione ufficiale da parte del soggetto appaltante o conceden- te dei candidati da invitare ovvero del soggetto individuato per l'affidamento a trattativa privata.
Art. 19 Bando di gara
1. Il bando di gara è l'atto con il quale si por- ta a conoscenza dei soggetti interessati l'in- dizione di una gara d’appalto da parte del- la Provincia.
2. I bandi di gara debbono essere redatti, per gli appalti sopra soglia, in conformità agli schemi di bandi-tipo approvati con la nor- mativa di recepimento delle direttive co- munitarie; per quelli sotto soglia, con i bandi tipo all’uopo predisposti.
Art. 20 Pubblicazione post-gara
1. Il Dirigente procede, nei casi e con le mo- dalità previste dalle leggi statali e comuni- tarie in vigore, alla pubblicazione dell'elen- co delle ditte invitate e/o partecipanti alla gara, anche a trattativa privata, nonché della ditta vincitrice o prescelta, indicando il sistema di aggiudicazione adottato e l'importo di aggiudicazione.
2. Per i lavori pubblici, in aggiunta a quanto indicato al comma 1, nella pubblicazione post-gara devono essere indicati i tempi di realizzazione dell'opera e il nominativo del direttore dei lavori nonché, entro trenta giorni dal loro compimento ed effettuazio- ne, dell'ultimazione dei lavori, dell'effet-
tuazione del collaudo, dell'importo finale del lavoro.
3. Per tale adempimento saranno adottate le stesse forme di pubblicità, comunitaria, na- zionale e locale, già stabilite in occasione della divulgazione del bando o dell'avviso di gara.
Art. 21
Responsabile dei sistemi informativi automatiz- zati
1. In materia di appalti pubblici di forniture di apparecchi informatici, vige la riserva di legge di cui all'art. 2 del D.P.C.M. 6/8/1997
n. 452, in base al quale il responsabile dei sistemi informativi automatizzati è respon- sabile del procedimento di formazione del contratto.
CAPO III
LA SCELTA DEL CONTRAENTE
Art. 22 Procedure di scelta
1. Per la scelta del contraente, la Provincia si avvale dei seguenti procedimenti:
a) procedura aperta (pubblico incanto - asta pubblica);
b) procedura ristretta (licitazione privata, ap- palto-concorso, concorso di idee);
c) procedura negoziata (trattativa privata).
Art. 23
Procedura aperta - asta pubblica
1. La procedura aperta è il sistema di scelta del contraente secondo il quale ogni ditta interes- sata, in possesso dei requisiti richiesti dal- l'Amministrazione committente, può presenta- re la propria offerta.
2. L'ammissione e l'esclusione degli offerenti è compito dell'Autorità di gara, in conformità alle prescrizioni del bando.
3. L'aggiudicazione provvisoria, effettuata la comparazione delle offerte, è pronunciata dal- l'Autorità di gara.
4. Nell'ipotesi in cui sia prevista la verifica di eventuali offerte anomale, l'aggiudicazione provvisoria è pronunciata dall'Autorità di gara dopo aver eliminato tali offerte dalla gara ov- vero, in caso l'esclusione non sia prevista co- me automatica, prescindendo da tale verifica e
dandone atto in verbale. In quest'ultimo caso, la verifica sarà effettuata, in contraddittorio anche scritto con l'Impresa, a cura del dirigen- te competente all'approvazione del verbale e all'aggiudicazione definitiva.
5. L'Autorità di gara, una volta pronunciata l'ag- giudicazione provvisoria, trasmette il verbale di gara al dirigente competente, il quale pro- cederà alle verifiche del caso, compresa l'e- ventuale anomalia dell'offerta, e provvederà ad effettuare l'aggiudicazione definitiva.
6. L'aggiudicazione provvisoria vincola l'impre- sa e, divenuta definitiva, vincola l'Ammini- strazione solo a seguito della comunicazione ufficiale all'impresa.
Art. 24
Procedura ristretta - licitazione privata
1. La procedura ristretta è una gara a concorso limitato, alla quale partecipano le ditte che, possedendo i requisiti previsti dal bando, sono state invitate dall'Amministrazione provincia- le.
2. Le domande di partecipazione alle procedure ristrette debbono essere sottoscritte, con le modalità consentite dalle leggi vigenti, dal ti- tolare o legale rappresentante od altro soggetto munito di poteri di rappresentanza. La sotto- scrizione non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente addetto ovvero l'istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.
3. L'istanza può essere presentata anche median- te telegramma, telex o per fax, purché accom- pagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore. In questi casi l'istan- za deve essere confermata con lettera spedita prima della scadenza del termine di ricezione delle domande.
4. Le fasi della procedura di licitazione privata sono le seguenti:
a) pubblicazione del bando di gara;
b) presentazione delle domande di partecipa- zione;
c) prequalificazione dei richiedenti;
d) diramazione dell'invito ai richiedenti am- messi alla gara;
e) invio delle offerte e della documentazione da parte dei concorrenti;
f) operazioni di gara.
5. Il procedimento termina con l'aggiudicazione provvisoria.
6. Si applicano le norme contenute nei commi dal 3 al 6 dell'art. 24 precedente.
Esame delle richieste d'invito
1. Le richieste di invito, nell'ambito della proce- dura ristretta, sono esaminate dal Dirigente competente per materia, assistito dal respon- sabile del procedimento.
2. Il Dirigente cura l'istruttoria formale delle domande e provvede all'approvazione dell'e- lenco dei soggetti da invitare alla licitazione con propria determinazione.
3. La non ammissione alla gara dei soggetti che abbiano presentato domanda di partecipazione deve essere motivata. Si applica il comma 1 dell'art. 32.
4. Della non ammissione e dei motivi che l'han- no causata, il suddetto Dirigente deve dare comunicazione agli interessati.
5. Le fasi di gara tra i soggetti invitati seguono le stesse regole previste per la procedura aper- ta.
Art. 26
Procedura ristretta- licitazione privata semplifi- cata per appalti di lavori pubblici
1. La licitazione privata semplificata è una gara a concorso limitato per appalti di lavori pub- blici, entro i limiti di importo fissati dalla normativa vigente, alla quale possono essere invitati, con criterio di rotazione, i soggetti che, in possesso dei requisiti di qualificazio- ne, hanno presentato relativa domanda.
2. Su proposta del dirigente competente per ma- teria, la Giunta Provinciale approva i criteri di inserimento e di rotazione delle ditte, nel ri- spetto delle norme legislative e regolamentari in materia.
3. Spetta al dirigente dell'ufficio tecnico la pru- dente valutazione discrezionale circa l'oppor- tunità del ricorso alla procedura semplificata.
Art. 27
Procedura ristretta - Appalto concorso
1. L'appalto-concorso è il sistema di scelta del contraente mediante il quale la Provincia si rivolge ai soggetti interessati invitandoli a presentare (nel rispetto delle condizioni previ-
ste dal bando, dal Capitolato Speciale d'appal- to-concorso e dal progetto guida o progetto preliminare) un progetto esecutivo ed il prez- zo richiesto per l'esecuzione. Tale forma di contrattazione si riferisce all'esecuzione di quei lavori, servizi e forniture che implicano una peculiarità e complessità tecnica, scienti- fica o artistica tale da richiedere una profonda competenza ed esperienza nella materia.
2. Per gli appalti di lavori, il ricorso a tale pro- cedura è consentito, a seguito di motivata de- cisione e previo parere del Consiglio Superio- re dei lavori pubblici, per speciali lavori o per la realizzazione di opere complesse o ad ele- vata componente tecnologica, la cui progetta- zione richieda il possesso di competenze par- ticolari o la scelta tra soluzioni tecniche diffe- renziate. Lo svolgimento della gara è effettua- to sulla base di un progetto preliminare, non- ché di un capitolato prestazionale corredato dall'indicazione delle prescrizioni, delle con- dizioni e dei requisiti tecnici inderogabili.
3. Per gli appalti di forniture e servizi il bando di gara ed il Capitolato d'oneri dell'appalto- concorso debbono indicare anche i diversi e- lementi di valutazione (ad es. prezzo, merito tecnico, qualità, caratteristiche estetiche e funzionali, servizio successivo alla vendita, assistenza tecnica, termine di consegna o ese- cuzione) in ordine decrescente di importanza.
4. L'offerta deve avere per oggetto, per i lavori, il progetto esecutivo ed il prezzo e per i servi- zi e le forniture, il progetto del servizio o for- nitura ed il prezzo e le condizioni di esecu- zione.
5. L'aggiudicazione degli appalti mediante ap- palto-concorso avviene con il criterio dell'of- ferta economicamente più vantaggiosa, pren- dendo in considerazione tutti o alcuni dei se- guenti elementi variabili:
a) per i lavori: prezzo; valore tecnico ed este- tico delle opere progettate; tempo di ese- cuzione dei lavori; costo di utilizzazione e di manutenzione; ulteriori elementi indi- viduati in base al tipo di lavoro da realiz- zare.
b) per le forniture e i servizi: prezzo; merito tecnico; qualità; caratteristiche estetiche e funzionali; servizio successivo alla vendi- ta; assistenza tecnica; termine di consegna o esecuzione.
6. I “pesi” o i “punteggi” da assegnare agli ele- menti di valutazione di cui sopra debbono es- sere globalmente pari a 100 (cento), e debbo- no essere preventivamente indicati nel Capito- lato Speciale o nel Capitolato d'oneri d'appal- to-concorso e nel bando di gara. Per tutti gli elementi di valutazione qualitativa, il Capito- lato Speciale d'appalto-concorso o il Capitola- to d'oneri ed il bando di gara possono preve- dere i sub-elementi ed i “sub-pesi” o i “sub- punteggi” in base ai quali è determinata la va- lutazione.
7. La Commissione può delegare l'istruttoria delle offerte ad un gruppo ristretto dei suoi membri, fermo restando che la valutazione ed il giudizio dovranno essere effettuati dalla Commissione nel suo “plenum”.
8. Nel corso della valutazione delle offerte la Commissione giudicatrice può richiedere e- lementi integrativi ed esplicativi.
9. La Commissione può anche concludere che nessuno dei progetti o delle offerte presentate siano meritevoli di accoglimento.
10. Sulla base della proposta della Commissione giudicatrice, il Dirigente competente adotta un provvedimento con cui aggiudica l'appalto oppure, qualora non ritenga conveniente per l'Amministrazione l'esito dell'appalto, si pro- nuncia per la non aggiudicazione, dandone comunicazione ai soggetti partecipanti; le of- ferte e tutta la documentazione allegata ri- mangono comunque in possesso dell'Ammini- strazione senza compenso alle ditte concor- renti, salvo che il bando stabilisca diversa- mente.
Art. 28 Concorso di idee
1. Si procede al concorso di idee quando la pre- stazione riguardi la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architet- tonico, ambientale, storico-artistico e conser- vativo nonché tecnologico.
2. La procedura concorsuale viene espletata con la forma del pubblico incanto.
3. Al concorso possono partecipare i soggetti previsti dalla Legge 109/94, e successive mo- difiche e integrazioni, come indicato nel rela- tivo regolamento di attuazione.
4. Il soggetto, il cui elaborato è risultato vincito- re, ha diritto soltanto a conseguire il relativo
premio, senza poter vantare diritti o interessi all'aggiudicazione per l'esecuzione dell'idea risultata vincitrice.
5. Il progetto, l'elaborato o la soluzione premia- ta, diventa di proprietà dell'Amministrazione.
6. I soggetti che hanno presentato gli elaborati non risultati vincitori non hanno titolo ad al- cun compenso. Tuttavia, l'Amministrazione può riconoscere agli stessi o parte di essi, nel caso di pregevolezza dell'elaborato, una somma a titolo di rimborso spese.
Art. 29
Procedura negoziata - Trattativa privata
1. Per trattativa privata si intende la proce- dura negoziata, nei casi consentiti dalle normative comunitarie, nazionali e regola- mentari vigenti, in cui la Provincia consulta le imprese di propria scelta e negozia con una o più di esse i termini del contratto.
2. L'affidamento dell'appalto a trattativa pri- vata normalmente avviene mediante gara ufficiosa, espletata direttamente dagli uffici interessati.
3. La procedura è improntata alla massima semplicità, pur nel rispetto dei principi di trasparenza e di concorrenza e, di regola, è attuata secondo i criteri che seguono:
a) la trattativa privata è preceduta dalla de- termina a contrarre con contestuale ap- provazione del progetto, fatto salvo quanto previsto alla lettera e);
b) la gara informale è preceduta da pubbli- cità dell'avviso di gara o da invio delle lettere d'invito alle ditte;
c) l'apertura delle offerte non è pubblica;
d) la redazione del verbale delle operazioni di gara è sottoscritto dal Dirigente e da almeno due testimoni;
e) l'aggiudicazione definitiva è effettuata con determinazione del Dirigente propo- nente. Ove la gara non sia stata precedu- ta da determina a contrattare, la deter- mina di aggiudicazione deve contenere tutti gli elementi previsti dalla legge per la determina a contrattare;
f) la stipula del contratto nella forma previ- sta dalla legge.
4. In deroga alla gara ufficiosa, si può prece- dere mediante trattativa diretta in tutti i ca- si previsti dalla legge ed in particolare:
a) per i contratti di fornitura di beni il cui importo sia pari o superiore alla soglia di rilievo comunitario, dall'art. 9 del D. Lgs. 24 luglio 1992, n. 358 "Testo unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture, in attuazione delle direttive 77/62/CEE, 80/767/CEE e 88/295/CEE" e successive modifiche e integrazioni;
b) per i contratti di servizi il cui importo sia pari o superiore alla soglia di rilievo comunitario, dall'art. 7 del D. Lgs. 17 marzo 1995, n. 157 "Attuazione della di- rettiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi" e successive modifiche e integrazioni;
c) per tutti i contratti di lavori pubblici, dall'art. 24 della Legge 11 febbraio 1994,
n. 109 "Legge quadro in materia di lavori pubblici" e successive modifiche e inte- grazioni;
d) per i contratti di fornitura di beni o di servizi il cui importo sia inferiore alla so- glia di rilievo comunitario, dall'art. 41 del X.X. 00 maggio 1924, n. 827 "Rego- lamento per l'amministrazione del xxxxx- xxxxx e per la contabilità generale dello Stato" e successive modifiche e integra- zioni.
Art. 30 Offerte uguali
1. Nel caso due o più concorrenti risultanti ag- giudicatari abbiano presentato offerte uguali, il Presidente procede, nella medesima adu- nanza ad una licitazione fra essi soli, se pre- senti, con offerta segreta di miglioramento.
2. Xxx sia presente uno solo dei concorrenti ex equo non si può attivare la procedura del 1° comma.
3. Ove i concorrenti non siano presenti o non vogliano migliorare l'offerta, la sorte decide chi debba essere l'aggiudicatario.
Art. 31
Discordanza tra i valori indicati in cifre ed in lettere
1. Qualora in un'offerta vi sia discordanza tra il prezzo o il ribasso percentuale indicato in ci- fre e quello indicato in lettere, prevale quello più favorevole per l'amministrazione.
2. Nel caso di aggiudicazione con il sistema del- l'offerta di prezzi unitari, la discordanza tra l'importo dell'offerta economica e l'importo dell'offerta complessiva determina l'esclusio- ne dalla gara del concorrente.
Art. 32 Esclusione in fase di gara
1. L'esclusione di uno o più concorrenti da una gara d'appalto, sia a pubblico incanto che a li- citazione privata, anche semplificata, ad ap- palto-concorso o a trattativa privata, viene di- sposta dall'Autorità di gara, esclusivamente per mancanza dei requisiti formali e/o sostan- ziali richiesti dal bando di gara, dal disciplina- re di gara o dalla lettera di invito, ovvero qua- lora la ditta sia incorsa nel divieto di parteci- pazione a gare successive previste al comma 3 dell'art. 9.
2. Se si tratta di mera irregolarità, non sanziona- ta con l'esclusione, la gara prosegue, salva la necessità della regolarizzazione. L'eventuale aggiudicazione resta subordinata all'avvenuta regolarizzazione nel tempo concesso.
3. Se sorgono dubbi sull'interpretazione di una norma contenuta nel bando di gara, nel disci- plinare o nella lettera di invito, la stessa nor- ma si interpreta nel senso più favorevole alla partecipazione della ditta.
4. Se sorgono dubbi sulla validità di un docu- mento e in tutti i casi necessari, il Presidente può sospendere la gara, riservandosi di deci- dere, entro un tempo dallo stesso stabilito e che dovrà essere comunicato ai soggetti par- tecipanti.
CAPO IV AUTORITÀ DI GARA
Art. 33
Nomina Commissioni di gara
1. Le Commissioni di gara sono nominate e costituite con determinazione del dirigente competente che le presiede. Con lo stesso provvedimento sono nominati gli eventuali membri supplenti ed il segretario supplente.
2. In caso di assenza o impedimento, la presi- denza della Commissione sarà automatica- mente affidata ad altro dirigente secondo l'ordine indicato con decreto del Presidente della Provincia.
3. Il Presidente è assistito da un segretario verbalizzante e da due testimoni. Le funzio- ni di segretario verbalizzante sono svolte da un dipendente del Settore proponente in possesso dei requisiti professionali o, in caso di mancanza di personale avente idonea professionalità ovvero di assenza o impedi- mento dello stesso, da altro dipendente del- l'Ente.
4. Per le gare da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggio- sa, qualora all'interno dell'Ente non sussi- stano specifiche professionalità tecniche i- donee alla valutazione di parametri di natu- ra tecnica e qualitativi, la predetta Commis- sione può essere integrata da due esperti da scegliersi nell'ambito delle seguenti catego- rie professionali:
a) liberi professionisti, anche iscritti ad albi professionali, specialisti nella materia oggetto dell'appalto;
b) dirigenti dello Stato o di altri Enti Pub- blici ovvero di Aziende Pubbliche o a partecipazione pubblica, con esperienza nella materia di gara.
5. Nei casi di cui al comma precedente, l'indi- viduazione degli esperti viene svolta dal Di- rigente competente con le modalità ritenute più idonee.
6. L'esercizio delle funzioni delle Commissio- ni di gara, una volta costituita, è obbligato- rio. La Commissione adempie alle funzioni collegialmente, con la presenza di tutti i membri. In caso di dissenso in ordine ai provvedimenti da adottare, la Commissione decide a maggioranza.
Art. 34 Commissioni giudicatrici
per appalto-concorso lavori pubblici
1. La Commissione giudicatrice per l'appalto- concorso di lavori pubblici è composta da un numero dispari di componenti non supe- riore a cinque, esperti nella specifica mate- ria cui si riferiscono i lavori.
2. E' presieduta dal dirigente della Provincia competente per materia.
3. I Commissari non debbono aver svolto né possono svolgere alcuna altra funzione od incarico tecnico od amministrativo relati- vamente ai lavori oggetto della procedura, e
non possono far parte di organismi che ab- biano funzioni di vigilanza o di controllo ri- spetto ai lavori medesimi.
4. Non possono essere nominati commissari coloro che:
a) nel quinquennio precedente, hanno rive- stito cariche di pubblico amministratore della Provincia;
b) abbiano già ricoperto l'incarico di Com- missario relativamente ad appalti affidati nel territorio provinciale, se non decorsi tre anni dalla data della precedente no- mina;
c) in qualità di membri delle Commissioni aggiudicatrici, abbiano tenuto compor- tamenti dolosi o con colpa grave, che hanno determinato un reato accertato in sede giurisdizionale.
5. I Commissari sono scelti pubblicamente mediante sorteggio tra gli appartenenti alle seguenti categorie:
a) professionisti con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi professiona- li, scelti nell'ambito di rose di candidati proposte dagli ordini professionali;
b) professori universitari di ruolo, scelti nell'ambito di rose di candidati propo- ste dalle facoltà di appartenenza;
c) funzionari tecnici della Provincia, scelti nell'ambito di rose di candidati propo- ste dalla Provincia stessa.
6. Qualora non siano pervenuti, entro trenta giorni dalla richiesta, le rose dei candidati da parte degli ordini professionali o delle facoltà universitarie, la Provincia può sce- gliere i candidati a propria discrezione.
7. La nomina dei Commissari e la costituzio- ne della Commissione debbono avvenire, con determinazione del dirigente compe- tente, dopo la scadenza del termine fissato ai concorrenti per la presentazione delle of- ferte. Con lo stesso provvedimento viene determinato il compenso e viene fissato il termine per l'espletamento dell'incarico.
Art. 35 Commissioni giudicatrici
per concorso di idee e concorso di progettazione
1. La Commissione giudicatrice per il concor- so di idee ed il concorso di progettazione è composta da un numero dispari di membri
tecnici non inferiore a tre, esperti nella ma- teria oggetto del concorso, di cui almeno uno dipendente della Provincia.
2. Alla spesa per i compensi e rimborsi spet- tanti alla commissione giudicatrice si fa fronte mediante l'utilizzazione delle somme di cui all'art. 18, comma 2-bis, della Legge 109/94 e successive modifiche.
3. La nomina dei Commissari e la costituzio- ne della Commissione debbono avvenire, con determinazione del dirigente compe- tente, dopo la scadenza del termine fissato ai concorrenti per la presentazione degli elaborati progettuali.
Art. 36
Sedute Commissioni di gara
1. Le sedute delle Commissioni per le gare effet- tuate con asta pubblica e licitazione privata, anche semplificata, sono pubbliche.
2. La Commissione, nel caso di procedura di scelta del contraente mediante appalto- concorso e nei casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più van- taggiosa, procederà, con il seguente ordine:
a) in una o più sedute non pubbliche:
I saranno dapprima valutati, per ogni of- ferta tecnica, i parametri tecnici e quali- tativi aventi natura discrezionale;
II saranno poi assegnati i punteggi fissi, come predeterminati nel bando di gara, relativi ai parametri non oggetto di valu- tazione discrezionale;
b) in seduta pubblica: dà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e procede all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche e, data lettura dei ribassi o del prezzo offerto, individua l'of- ferta economicamente più vantaggiosa, in base alla sommatoria dei punteggi.
3. Ove fosse necessario specificare i criteri di aggiudicazione sulla base delle indicazioni presenti nella documentazione di gara, tale adempimento deve precedere tutti gli altri di cui ai commi precedenti e deve essere effet- tuato in seduta non pubblica. Immediatamente dopo, in seduta pubblica, dovrà essere data comunicazione della specificazione dei criteri prima dell'apertura delle buste contenenti le offerte.
4. Le sedute della Commissione possono essere sospese od aggiornate ad altra ora o giorno.
5. Le Commissioni di gara possono operare an- che mediante sottocommissioni per la predi- sposizione di elaborati comparativi di valuta- zione delle offerte e l'analisi delle stesse. Una volta compiuti tali lavori, la Commissione procede in seduta plenaria, esprimendo il pro- prio e definitivo giudizio sulla base degli ele- menti acquisiti.
6. Per le trattative private o gare esplorative, il Dirigente competente per materia riunisce una Commissione interna all'ufficio (costituita dallo stesso e da altri due dipendenti), per la valutazione delle offerte. Delle relative opera- zioni dovrà essere redatto apposito verbale in- terno.
Art. 37 Verbali di gara
1. Di ogni seduta di gara, sia che venga esperita mediante asta pubblica, licitazione privata, anche semplificata, appalto-concorso o con- corso di idee, il Segretario della Commissione redige apposito verbale, firmato dal Presiden- te e dai componenti la Commissione e da due testimoni, nonché dal Xxxxxxxxxx stesso.
2. Il verbale di gara è atto di aggiudicazione provvisoria dell'appalto e non tiene luogo di contratto. L'aggiudicazione provvisoria vinco- la l'impresa e diviene definitiva con il provve- dimento di approvazione. Il vincolo contrat- tuale per la Provincia si ha solo con la relativa comunicazione ufficiale all'impresa.
CAPO V
CONCESSIONI DI LAVORI E AFFIDAMEN- TI DI SERVIZI
Art. 38 Concessione di lavori pubblici
1. La concessione di lavori pubblici è un contrat- to concluso in forma scritta fra un imprendito- re e la Provincia, avente ad oggetto la proget- tazione definitiva, la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori pubblici, o di pubblica utilità, e di lavori ad essi strutturalmente e di- rettamente collegati, nonché la loro gestione funzionale ed economica.
2. La controprestazione a favore del concessio- nario consiste unicamente nel diritto di gestire
funzionalmente e di sfruttare economicamente tutti i lavori realizzati.
3. Qualora nella gestione siano previsti prezzi o tariffe amministrati, controllati o predetermi- nati, la Provincia concedente assicura al con- cessionario il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione in relazione alla qua- lità del servizio da prestare, anche mediante un prezzo, stabilito in sede di gara, che co- munque non può superare il 50 per cento del- l'importo totale dei lavori. Il prezzo può esse- re corrisposto a collaudo effettuato in un'unica rata o in più rate annuali, costanti o variabili.
4. La durata della concessione non può essere superiore a trenta anni.
5. I presupposti e le condizioni di base che de- terminano l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione, da richiamare nelle premesse del contratto, ne costituiscono parte integrante. Le variazioni apportate dalla Provincia a detti presupposti o condizioni di base, nonché norme legislative e regolamentari che stabiliscano nuovi mecca- nismi tariffari o nuove condizioni per l'eserci- zio delle attività previste nella concessione, qualora determinino una modifica dell'equili- brio del piano, comportano la sua necessaria revisione da attuare mediante rideterminazio- ne delle nuove condizioni dell'equilibrio, an- che tramite la proroga del termine di scadenza della concessione, e in mancanza della predet- ta revisione, il concessionario può recedere dalla concessione.
6. Nel caso in cui le variazioni apportate o le nuove condizioni introdotte risultino favore- voli al concessionario, la revisione del piano dovrà essere effettuata a vantaggio della Pro- vincia.
7. Il contratto deve contenere il piano economi- co-finanziario di copertura degli investimenti e deve prevedere la specificazione del valore residuo a netto degli ammortamenti annuali, nonché l'eventuale valore residuo dell'inve- stimento non ammortizzato a termine della concessione.
Art. 39 Risoluzione della concessione
1. Il rapporto di concessione può essere risolto dalla Provincia nei seguenti casi:
a) per inadempimento del soggetto conceden- te;
b) per revoca del soggetto concedente dovuta a motivi di pubblico interesse;
c) per recesso del concessionario.
2. Nell'ipotesi di cui al comma precedente sono rimborsate al concessionario:
a) il valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ov- vero nel caso in cui l'opera non abbia anco- ra superato la fase di collaudo, i costi effet- tivamente sostenuti dal concessionario;
b) le penali e gli altri costi sostenuti o da so- stenere in conseguenza della risoluzione.
3. Nei soli casi di cui al comma 1), lett. a) e b), al concessionario è, altresì, dovuto un inden- nizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10 per cento del valore delle opere ancora da eseguire ovvero della parte del servizio ancora da gestire valutata sulla base del piano economico-finanziario.
4. La efficacia della revoca della concessione è sottoposta alla condizione del pagamento da parte della Provincia concedente di tutte le somme previste dai commi precedenti.
Art. 40 Affidamento di pubblici servizi
1. Per servizio pubblico si intende un servizio che viene reso a favore del pubblico, cioè di una massa indifferenziata di utenti, il cui cor- rispettivo è costituito dalle tariffe di tale ser- vizio.
2. Ferme restando le disposizioni previste per i singoli settori, i servizi pubblici privi di rile- vanza industriale sono gestiti mediante affi- damento diretto, ai sensi del comma 1 dell’articolo 113 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, aggiunto dal comma 15 dell’articolo 35 della legge 28 dicembre 2001,
n. 448. Quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, l'affida- mento a soggetti pubblici o privati della ge- stione di servizi pubblici, ai sensi del comma 4 del citato articolo 113 bis, e dello Statuto della Provincia, avviene, di norma, mediante la procedura della licitazione privata o del- l'appalto concorso, con il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
3. Qualora la dimensione, anche territoriale, del servizio, lo consenta, l'Amministrazione può
ripartire il servizio stesso fra una pluralità di soggetti, anche al fine di evitare situazioni di monopolio.
Art. 41 Contratti di servizio
1. I rapporti tra Provincia e gestore o affidatario del servizio pubblico sono regolati da apposito contratto di servizio.
2. Il contratto di servizio deve avere il seguente contenuto minimo:
a) durata;
b) modalità di funzionamento del servizio;
c) standard qualitativi minimi;
d) caratteristiche dei servizi offerti e relativo programma analitico di esercizio;
e) struttura tariffaria;
f) modalità di determinazione delle tariffe massime;
g) i diritti degli utenti da incardinare nelle “carte dei servizi”;
h) eventuali corrispettivi economici a carico delle parti;
i) garanzie che debbono essere prestate;
j) penalità;
k) modalità di risoluzione e controversie.
3. L'Amministrazione può, in qualsiasi momen- to, se ciò è conforme all'interesse pubblico, ri- solvere il contratto di servizio.
Art. 42
Competenze per la concessione di lavori
1. La scelta dello strumento concessorio è assun- ta, con le opportune motivazioni, dal Consi- glio Provinciale, in via esclusiva, per le con- cessioni di cui agli articoli 38.
2. L'Amministrazione può, in qualsiasi momen- to, se ciò è conforme all'interesse pubblico, annullare, revocare o modificare l'atto di con- cessione.
CAPO VI INCARICHI PROFESSIONALI
Art. 43
1. Le prestazioni di natura intellettuale attinenti all'espletamento di compiti istituzionali della Provincia sono di competenza, di norma, del personale dipendente.
2. In deroga al principio suesposto, il ricorso a consulenze e collaborazioni professionali e- sterne è consentito per motivate esigenze do- vute alla speciale natura o alla particolare ur- genza della prestazione, ovvero a mancanza o insufficienza di idonee strutture operative, laddove sia comunque richiesta una specializ- zazione tecnica, scientifica, giuridico- amministrativa o economica.
3. Spetta al Dirigente, di volta in volta compe- tente, provvedere con propria motivata deter- minazione, eventualmente sulla base di linee- guida generali o specifiche della Giunta o del- l'Assessore di riferimento, ad approvare l'im- pegnativa professionale o la relativa conven- zione già sottoscritte dal professionista non- ché ad impegnare la spesa necessaria.
Art. 44
Disciplina generale degli incarichi
1. Gli incarichi di cui al presente titolo costitui- scono prestazioni d'opera intellettuale, ai sensi del Capo II del Titolo III del Codice Civile.
2. Lo schema di impegnativa o la convenzione devono contenere i seguenti elementi minimi:
a) la descrizione dettagliata dell'oggetto della prestazione professionale richiesta;
b) se trattasi di incarico conferito a libero pro- fessionista; od incarico di natura occasiona- le; o di collaborazione coordinata x xxxxx- nuativa;
c) gli elaborati ed ogni altro documento ne- cessario per l'assolvimento dell'incarico;
d) l'importo complessivo presunto della pre- stazione e le modalità di pagamento;
e) i termini per lo svolgimento della presta- zione e le eventuali penalità conseguenti al- l'inosservanza degli stessi;
f) la facoltà di revoca e le modalità di utilizzo del lavoro effettivamente eseguito al mo- mento della revoca;
g) il divieto all'incaricato di intrattenere altri rapporti professionali o di lavoro che pos- sano risultare formalmente o sostanzialmen- te incompatibili con l'incarico affidato;
h) la proprietà e l'utilizzazione piena ed esclu- siva da parte della Provincia dei progetti e degli elaborati consegnati nonché di even- tuali programmi applicativi (software) svi- luppati su incarico della Provincia;
i) le cause di risoluzione per inadempimento e l'eventuale ricorso all'arbitrato o al Foro di Lodi per la soluzione delle controversie.
Art. 45 Modalità di affidamento
1. Fatto salvo quanto previsto al Capo VII per gli incarichi di progettazione in materia di ar- chitettura ed ingegneria, gli incarichi a profes- sionisti, sia per progettazioni, sia per pianifi- cazioni, sia di altra natura (persone fisiche o persone giuridiche) di importo pari o superio- re alle soglie comunitarie, aventi ad oggetto la prestazione dei servizi elencati nelle normati- ve nazionali di recepimento delle direttive comunitarie, dovranno essere affidati con le modalità ivi indicate, mediante licitazione privata o pubblico incanto.
2. Il procedimento di gara termina con l'aggiudi- cazione provvisoria. L'aggiudicazione vincola il concorrente e diviene definitiva con la co- municazione ufficiale del provvedimento di aggiudicazione definitiva.
3. Per incarichi fino alla soglia comunitaria, l'af- fidamento avviene su base fiduciaria, senza pubblicazione di avvisi, previa verifica dell'e- sperienza e della capacità professionale dei soggetti incaricati e motivazione della scelta in relazione all'incarico da affidare.
Art. 46 Modalità di svolgimento
1. Ai fini dell'espletamento dell'incarico conferi- to, al professionista potrà essere concessa la facoltà di accesso agli uffici ed agli atti, l'uso di archivi, strumenti, procedure, mezzi ed ap- parecchiature informatiche della Provincia, nonché di sentire i dirigenti responsabili ed il personale degli uffici.
2. Potrà essere, altresì, consentito all'incaricato di avvalersi di uno o più collaboratori di sua fiducia, pur rimanendo unico referente della responsabilità dell'incarico conferitogli.
3. Qualora l'incaricato non procedesse all'esecu- zione del servizio affidatogli nel termine a lui assegnato e secondo quanto stabilito nella convenzione o contratto, è in facoltà della Provincia revocare l'incarico con adeguato preavviso, pagando il compenso dovuto per la prestazione svolta fino alla data in cui è dive- nuta operativa la revoca.
Art. 47 Corrispettivi per gli incarichi
1. Per i corrispettivi relativi agli incarichi si ap- plicano le riduzioni massime previste dalle ta- riffe professionali e, laddove queste stabili- scano un minimo e un massimo per scaglioni di valori, salva diversa e motivata scelta della Provincia, si applica la tariffa minima.
2. La corresponsione dei corrispettivi dell'incari- co professionale viene effettuata di norma al termine dell'incarico. L'atto di conferimento può tuttavia disporre che il compenso venga corrisposto a scadenza predeterminata nel corso dell'espletamento dell'incarico.
CAPO VII INCARICHI DI PROGETTAZIONE
Art. 48 Presupposti
1. Fermo restando il presupposto della caren- za d'organico di personale tecnico, debita- mente certificata dal Dirigente competente, la Provincia può affidare all'esterno incari- chi di progettazione per i servizi in materia di architettura e di ingegneria e gli altri servizi tecnici, concernenti la redazione del progetto preliminare, del progetto definiti- vo ed esecutivo o di parti di essi, nonché le attività tecnico-amministrative connesse al- la progettazione, ivi compresa la direzione dei lavori, previsti dalle normative comuni- tarie e nazionali, secondo i criteri e con le modalità ivi indicate.
2. Gli incarichi di progettazione e direzione dei lavori sono equiparati agli appalti di servizi.
3. Qualora la prestazione riguardi la proget- tazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico, artistico, e conservativo, nonché tecnologico, la Provincia appaltante proce- de a selezione del progettista mediante con- corso di progettazione o di idee, fatta salva la scelta di altra procedura, debitamente motivata.
Art. 49
Sopra soglia comunitaria
1. L'affidamento di incarichi di progettazio- ne, il cui importo stimato sia pari o supe- riore alla soglia comunitaria, avviene ai sensi dell'art. 45, commi 1 e 2, del presente regolamento, mediante licitazione privata o pubblico incanto.
Art. 50
Sotto soglia comunitaria
1. L'affidamento di incarichi di progettazione il cui importo stimato sia compreso tra i
40.000 Euro e fino alla soglia comunitaria, avviene con le modalità indicate dalle nor- mative nazionali, mediante licitazione pri- vata, previa pubblicazione del bando di ga- ra. Si applica l'art. 45, comma 2, del pre- sente regolamento.
2. L'affidamento di incarichi di progettazione il cui importo stimato non superi i 40.000 Euro avviene ai sensi dell'art. 62, comma 1, del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.
TITOLO III
CAPO I
LA STIPULAZIONE
Art. 51
Forma della stipulazione
1. La stipulazione dei contratti della Provincia può avvenire nelle seguenti forme:
a) in forma pubblica, a mezzo di notaio;
b) in forma pubblico-amministrativa, a mezzo del Segretario Generale o di chi legittima- mente ed a tutti gli effetti lo sostituisce nei casi di assenza od impedimento;
c) per scrittura privata autenticata, quando trattasi di atti soggetti a trascrizione nei pubblici registri per i quali la legge non prescriva l'atto pubblico;
d) per scrittura privata, quando il rapporto si perfezione tra le parti con la semplice sotto- scrizione e senza necessità di intervento di pubblici ufficiali;
e) per mezzo di lettera commerciale, secondo l'uso del commercio, quando è concluso con ditte commerciali e trattasi di lavori, forni- ture e servizi in economia.
2. La stipulazione dei contratti conseguenti all'e- sperimento di gare pubbliche avviene, di nor- ma, in forma pubblico-amministrativa.
3. A seguito di trattativa privata e per importi superiori al limite di spesa fissato nel regola- mento dei lavori, forniture e servizi in econo- mia, si procede alla stipula del contratto me- diante scrittura privata.
4. Si farà ricorso alla stipulazione del contratto in forma pubblica, a mezzo di notaio, per l'ac- quisto o l'alienazione del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento su beni immo- bili o su beni mobili registrati, nonché per la costituzione, la modificazione o l'estinzione di tali diritti sui medesimi beni, qualora, per la complessità dell'operazione, non sia garantito dalla Provincia un adeguato supporto tecnico- amministrativo all'Ufficiale rogante.
5. Nei casi di cui al precedente comma, il priva- to contraente può fare richiesta di rogito trami- te il notaio, assumendone i relativi oneri.
Art. 52
Soggetti competenti alla stipulazione del con- tratto
1. La stipulazione del contratto, redatto in una delle qualsiasi forme previste al precedente articolo, spetta al Dirigente competente per materia.
2. Qualora il dirigente di cui al comma 1 man- chi, per assenza o vacanza, o sia impossibili- tato, la stipulazione del contratto verrà effet- tuata dal Dirigente cui è delegata la firma. A tal proposito, ogni dirigente adotta un provve- dimento di delega in cui individua, nell'ordine ritenuto più appropriato, quale dirigente è de- legato a firmare nei casi sopra previsti.
3. L'accertamento delle capacità dello stipulante ad impegnare legalmente la Ditta o la società, incombe al funzionario rogante nei contratti stipulati in forma pubblico-amministrativa e per scrittura privata autenticata, ed al Dirigen- te che stipula e riceve l'impegno contrattuale nei contratti stipulati in forma privata.
Art. 53
Contenuto del contratto ed allegati
1. Il contratto deve riportare le condizioni previ- ste nella determinazione a contrattare e nel Capitolato d'oneri nonché quelle contenute nell'offerta della ditta.
2. Al contratto va allegata la cauzione definitiva, se richiesta.
3. Non si allegano al contratto: gli elaborati pro- gettuali; l'offerta prezzi unitari; l'elenco de- scrittivo voci unitarie; il Piano di sicurezza ed il Piano operativo di cantiere.
4. Nel testo del contratto, in luogo dell'allega- zione dei documenti di cui al precedente comma, che vanno comunque elencati, dovrà comparire la seguente frase: “Gli elaborati di cui sopra, visti e conosciuti dalle parti e fir- mati per accettazione, non vengono allegati al presente contratto e rimangono depositati presso il Servizio Appalti e Contratti”.
Art. 54 Revisione prezzi
1. Per i lavori pubblici non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi contrattuali e non si applica il primo comma dell'art. 1664 del co- dice civile.
2. Nei contratti ad esecuzione continuata o pe- riodica, deve essere inserita una clausola di
revisione periodica dei prezzi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 44 della legge 23.12.1994 n. 724.
Art. 55
Importo di gara impegnato su elenchi prezzi
1. Quando si fa luogo all'approvazione di un progetto relativo a lavori e/o servizi di manu- tenzione ordinaria o periodica, basato su prez- ziari ufficiali della Camera di Commercio o su elenchi prezzi redatti dagli uffici interni, senza indicazione di quantità alcuna, la somma ini- zialmente approvata resta totalmente impegna- ta.
2. In tal caso il bando di gara deve prevedere che i lavori e/o servizi saranno contabilizzati fino a concorrenza del predetto importo, al netto del ribasso offerto.
3. Tale facoltà è consentita unicamente allor- quando sussistano, insieme, le seguenti condi- zioni:
a) si proceda all'aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, con il sistema del ri- basso percentuale;
b) si tratti di opere o servizi consistenti in ca- tegorie di lavoro ripetitive, valutate a misu- ra, la cui quantità dipende dalla somma im- pegnata e dal ribasso offerto.
Art. 56
Adempimenti per la stipulazione dei contratti
1. I contratti d'appalto relativi a lavori, forniture e servizi, potranno essere sottoscritti previa presentazione della documentazione richiesta alla ditta aggiudicataria nonché previa acqui- sizione diretta presso gli enti certificatori dei documenti comprovanti le dichiarazioni sosti- tutive di certificazione presentate in sede di gara.
2. L'aggiudicatario è tenuto a presentare la se- guente documentazione entro il termine asse- gnato dall'Amministrazione:
a) per le società di capitali nei casi previsti dall'art. 1 del D.P.C.M. 11.5.1991 n. 187: comunicazione sulla composizione della società circa l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto, sulla base delle risultanze del libro dei soci, o di altri dati in possesso, nonché indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato
il diritto di voto nell'assemblea societaria nell'ultimo anno o che ne abbiano comun- que diritto;
b) cauzione definitiva;
c) modello GAP, quando richiesto;
d) versamento spese contrattuali e diritti di rogito.
3. L'Amministrazione è tenuta ad acquisire di- rettamente, prima della stipula del contratto, le seguenti informazioni o documenti:
a) informazione antimafia o comunicazione antimafia (o, in luogo di questa, il Certifi- cato della Camera di Commercio con dici- tura antimafia);
b) certificato del casellario giudiziario e certi- ficato unico dei carichi pendenti, ai fini dell'accertamento della capacità a contrat- tare nei confronti del legale rappresentante o dell'eventuale procuratore che interverrà alla stipula;
c) certificazione di regolarità contributiva presso le competenti sedi I.N.P.S. –
I.N.A.I.L. – XXXXX XXXXX, xxx xxxxxxx- xxx.
4. Per la stipulazione di contratti con artigiani o con esercenti professioni intellettuali, sempre- chè non esercitino in forma di impresa, non è prevista l'osservanza della procedura antima- fia, qualunque sia l'importo della prestazione.
Art. 57 Responsabilità del contraente
1. Qualora l'aggiudicatario non si presenti alla sottoscrizione del contratto nel giorno conve- nuto, la Provincia ha la facoltà, previa diffida e indicazione di un nuovo termine, di dichia- rare decaduta l'aggiudicazione, di disporre l'incameramento della cauzione provvisoria o di quella definitiva, se presentata, nonché di richiedere il risarcimento dei danni subiti.
Art. 58 Cauzione definitiva
1. Ai fini della stipulazione del contratto, l'Am- ministrazione richiede al contraente il deposito di una somma a titolo di cauzione definitiva:
a) nella misura del 10% dell'importo del con- tratto per gli appalti di lavori ed opere o in misura superiore nei casi previsti dalla vi- gente legislazione in materia;
b) nella misura non inferiore al 5% e non su- periore al 10% dell'importo contrattuale per le forniture di beni e servizi.
2. In ogni caso, l'entità e le modalità di presta- zione della cauzione definitiva sono stabiliti nel bando o nella lettera di invito.
3. Il deposito cauzionale viene costituito me- diante fidejussione bancaria o polizza fidejus- xxxxx assicurativa rilasciata da Assicurazioni regolarmente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni.
4. Contestualmente alla stipula del contratto vie- ne svincolata la cauzione provvisoria.
5. Non si fa luogo alla richiesta di cauzione de- finitiva per i contratti di modesta entità da ese- guirsi in economia, per quelli stipulati con soggetti pubblici o a partecipazione pubblica o per quelli ove il rapporto fiduciario assume ri- lievo essenziale, con esclusione degli incarichi di progettazione.
6. La cauzione definitiva può non essere richie- sta per quei contratti in cui la prestazione da rendere all'Amministrazione debba essere inte- ramente eseguita prima del pagamento del cor- rispettivo pattuito.
7. Alla prestazione della cauzione non sono te- xxxx gli Enti pubblici ed i loro enti strumentali.
8. In corso d'opera possono disporsi svincoli parziali della cauzione definitiva in proporzio- ne percentuale alla quota di lavori, forniture e servizi già eseguiti.
Art. 59
Diritti di segreteria, di rogito e spese contrattuali
1. Tutte le spese inerenti alla stipulazione del contratto (diritti di segreteria e di rogito, im- poste di bollo e di registro) sono a carico della parte contraente con la Provincia, salvo che la legge o la determina a contrattare non dispon- gano diversamente.
2. Qualora il contraente richieda, per i contratti immobiliari, di avvalersi di un notaio, le rela- tive spese sono a carico del contraente mede- simo.
3. I contratti, sia in forma pubblico- amministrativa che per scrittura privata, au- tenticata e non, sono soggetti all'applicazione dei diritti di segreteria e di rogito, nei casi e per gli importi stabiliti dalla legge.
4. Il calcolo dell'importo presunto delle spese e dei diritti di cui sopra compete all'Ufficio Contratti.
5. Il versamento dei diritti di segreteria e di rogi- to nonché delle spese contrattuali, nell'am- montare complessivo come sopra determina- to, è effettuato prima della stipulazione presso la tesoreria provinciale.
6. Per i contratti di durata pluriennale, ove l'ammontare delle spese e dei diritti sia deter- minato in ragione di anno, i versamenti per gli anni successivi al primo sono effettuati nei modi stabiliti in ciascun contratto o secondo gli usi.
Art. 60
Consegna in pendenza di stipulazione
1. Il contratto acquista efficacia ed è eseguibile ad ogni effetto dalla data della stipulazione, fermo restando l'obbligo di registrazione.
2. Il Dirigente tenuto a seguire l'esecuzione del contratto, subito dopo l'aggiudicazione defini- tiva ed in pendenza della stipulazione del con- tratto può, contestualmente, con atto scritto, dichiarare l'urgenza dei lavori, del servizio o della fornitura e consegnare i medesimi, fatti salvi, in ogni caso, gli accertamenti antimafia.
Art. 61
Repertorio e custodia degli atti
1. A cura del Segretario Generale e sotto la sua personale responsabilità, è tenuto un registro- repertorio sul quale debbono essere annotati, in ordine progressivo, tutti i contratti, rogati in forma pubblico-amministrativa, ovvero stipu- lati per scrittura privata autenticata.
2. Sono pure annotati i contratti stipulati per scrittura privata non autenticata, purché ripor- tanti il visto di annotazione a repertorio del- l'Ufficiale rogante.
3. Non sono soggetti a repertoriazione i contratti nei quali il Segretario generale non figura come ufficiale rogante.
4. Non sono, inoltre, soggetti a repertoriazione i contratti individuali di lavoro, le convenzioni e gli accordi di programma con altri enti non- ché le convenzioni con professionisti esterni a seguito di incarico fiduciario.
5. Il Segretario Generale, a mezzo del Servizio Appalti e Contratti, e sotto la sua personale responsabilità, procede alla raccolta e alla cu-
stodia degli originali dei contratti, debitamen- te rilegati in appositi fascicoli per ordine cro- nologico.
6. Il Segretario Generale non è tenuto a dar vi- sione del repertorio, né fare copia od estratto, se non all'Autorità competente per legge a ri- chiederlo.
Art. 62
Originali e copia del contratto
1. Il contratto è formato in originale, se redatto in forma pubblico-amministrativa o per scrit- tura privata autenticata, o in duplice originale se redatto in forma di scrittura privata. Altri originali sono formati se le parti ne abbiano fatto preventiva richiesta.
2. Copia del contratto, con gli estremi di reperto- riazione e registrazione ed eventuali docu- menti allegati o richiamati, viene trasmessa, a cura del Servizio Appalti e Contratti, sia alla parte contraente sia al Settore competente alla gestione economica del contratto.
Art. 63 Registrazione del contratto
1. Tutti i contratti rogati dal Segretario Generale, redatti in forma pubblico-amministrativa o per scrittura privata autenticata, sono assoggettati a registrazione in termine fisso, che deve es- sere richiesta entro venti giorni dalla data di sottoscrizione.
2. I contratti stipulati per scrittura privata sono soggetti alla registrazione solo in caso d'uso, ad eccezione dei contratti d'appalto di lavori, forniture o servizi, conseguenti a trattativa privata, per i quali si richiede comunque la registrazione in termine fisso.
TITOLO IV
LA GESTIONE DEL CONTRATTO
CAPO I L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Art. 64
Cessione del contratto e subcontratto
1. Le imprese aggiudicatarie di appalti con la Provincia sono tenute ad eseguire in proprio le prestazioni oggetto del contratto.
2. E' fatto divieto di cedere totalmente o anche parzialmente qualunque contratto stipulato con la Provincia, riguardante lavori.
3. L'eventuale cessione del contratto è priva di qualunque effetto nei confronti dell'Ammini- strazione e costituisce titolo per la risoluzione del contratto stesso, senza ricorso ad atti giu- diziali e per la richiesta di risarcimento dei danni, con rivalsa, comunque, sulla cauzione eventualmente prestata.
4. Il subappalto è consentito solo nell'ambito e nei limiti delle norme in vigore. Esso deve es- sere autorizzato dal Dirigente competente per materia, a seguito di documentata domanda dell'Impresa appaltatrice, previo accertamento dei presupposti di legge nonché della sussi- stenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi nonché di quelli antimafia.
Art. 65 La consegna
1. La consegna di lavori, di impianti o di immo- bili ha luogo, di norma, dopo la stipulazione del contratto. Sono fatti salvi i casi d'urgenza in pendenza della stipulazione del contratto.
2. Della stessa operazione di consegna, è redatto apposito verbale in contraddittorio.
3. Qualora l'appaltatore non si presenti alla con- segna, nel giorno convenuto, si procederà a termini di legge.
Art. 66 L'esecuzione
1. Dopo la consegna, l'appaltatore è tenuto a da- re immediato esecuzione al contratto.
2. Lo stesso appaltatore, per gravi ragioni, può chiedere una proroga all'Amministrazione, la quale, nel concederla, deve valutare la gravità delle ragioni addotte e l'incidenza del ritardo nell'esecuzione.
3. In ogni altro caso, salvo che non sussistano gravi ed oggettive difficoltà che ostacolano od impediscono l'esecuzione, l'Amministrazione diffida l'appaltatore, assegnando allo stesso un termine, trascorso il quale si dà corso alla ri- soluzione del contratto.
Art. 67 Termini di esecuzione
1. I termini di esecuzione sono stabiliti nel Capi- tolato Speciale o nel contratto e devono essere certi ed incondizionati e decorrono dalla data stabilità nel contratto.
2. Salvi i casi di forza maggiore e altre circo- stanze speciali previste dalla legge, da consta- tarsi con atto scritto, in contraddittorio, l'ese- cuzione del contratto non può essere per nes- sun motivo sospesa o rallentata.
3. Fuori dei casi di cui al comma precedente, il ritardo nell'esecuzione, anche parziale nel ca- so di obbligazioni ad esecuzione differita, qualora non configuri un più grave inadem- pimento, comporta l'applicazione della penale stabilita in contratto o in capitolato, il cui im- porto è trattenuto dal corrispettivo dovuto.
Art. 68
Controllo dell'amministrazione
1. L'Amministratore provinciale, tramite i propri uffici, può sempre controllare il corretto a- dempimento delle obbligazioni contrattuali.
2. Dell'esecuzione del contratto è di norma re- sponsabile il dirigente competente per mate- ria. Tale responsabilità può essere assegnata, con atto interno, al responsabile dell'unità o- perativa direttamente interessata alle presta- zioni contrattuali.
3. A tal fine, il contraente deve mettere a dispo- sizione dei tecnici dell'Ente ogni elemento per consentire e facilitare tale controllo.
Art. 69
Direzione dei lavori o dei servizi
1. Nei contratti di appalto di opere pubbliche e in ogni altro caso in cui esso sia previsto, l'Amministrazione provinciale nomina un tec- nico da preporre alla direzione dei lavori.
2. Possono essere incaricati della funzione di di- rezione dei lavori sia dipendenti tecnici della Provincia sia professionisti esterni, purché i- scritti negli albi professionali.
3. Il conferimento di un incarico esterno è con- sentito nei casi di carenza d'organico, accerta- ta e certificata dal responsabile del procedi- mento nonché negli altri casi previsti dalla legge.
4. Le ragioni della scelta del professionista e- sterno dovranno risultare nell'atto di affida- mento dell'incarico.
Art. 70
Competenze del direttore dei lavori
1. Il direttore dei lavori svolge i compiti previsti dalla normativa vigente.
2. Il direttore dei lavori è responsabile, pena il risarcimento dei conseguenti danni per l'Amministrazione, della puntuale e corretta esecuzione dell'opera in conformità al con- tratto d'appalto, della sua contabilizzazione e del contenimento della spesa dell'intervento entro il limite autorizzato.
3. Il direttore dei lavori è tenuto, in particolare, a contestare tempestivamente all'appaltatore il ritardo nell'esecuzione dell'opera e l'esisten- za di vizi e difformità rispetto al progetto e agli elaborati tecnici approvati dall'Ammini- strazione.
Art. 71
Sospensione dei lavori, delle forniture e dei ser- vizi
1. In presenza di irregolarità nell'esecuzione dei lavori, delle fornitura o dei servizi, il Dirigen- te competente può disporre la sospensione, anche parziale, dei medesimi. La sospensione è preordinata ad evitare maggiori danni al- l'Amministrazione.
2. La sospensione viene disposta in tutti gli altri casi previsti dalla legge.
Art. 72 Il collaudo
1. In tutti i casi in cui il Capitolato Speciale o il contratto prevedono un collaudo finale, que- sto va effettuato dopo il termine finale dei la- vori.
2. Per le prestazioni di beni e servizi aventi ca- rattere continuativo, il collaudo consiste nel- l'accertamento periodico del corretto adem- pimento delle prestazioni medesime.
3. Si prescinde dall'atto formale di collaudo per i lavori, le forniture ed i servizi di importo non
superiore ai limiti posti dalla legge. In tal ca- so, l'atto formale di collaudo è sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori o, per le forniture ed i servizi, dal dirigente responsabile del settore competente per materia.
4. Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre novanta giorni dalla data di ultima- zione dei lavori o della fornitura.
5. Il collaudo deve essere concluso non oltre centottanta giorni dalla data di ultimazione del contratto. Nel caso di lavori complessi o di particolare natura, il capitolato speciale può prevedere la proroga di tale termine fino ad un periodo comunque non superiore ad un an- no dalla data di ultimazione dei lavori.
Art. 73
Nomina collaudatori lavori
1. La Provincia, entro 30 giorni dalla data di ul- timazione dei lavori, nomina, nell'ambito del- la propria struttura e con criterio di rotazione, da uno a tre collaudatori di specifica qualifi- cazione professionale tecnico - giuridica commisurata alla tipologia degli interventi, al- la loro complessità ed al relativo importo.
2. In deroga al primo comma, nell'ipotesi di ca- renza, anche parziale, nel proprio organico di soggetti in possesso specifica qualificazione professionale, accertata e certificata dal re- sponsabile del procedimento, l'Amministra- zione nomina tecnici esterni di documentata competenza ed esperienza nel settore specifi- co dei lavori da collaudare, iscritti negli Albi specifici.
3. Nel caso di collaudo in xxxxx x'xxxxx, xxxxx- xxxxxxx xxx xxxx previsti dalla legge, la nomina dell'organo di collaudo è effettuata non oltre 60 giorni dalla data di consegna dei lavori.
4. Ai collaudatori è dovuto il compenso previsto dalle apposite tariffe professionali, ridotto del 50% se si tratta di soggetti rivestenti la qualità di pubblico dipendente.
Art. 74
Collaudo e svincolo cauzione
1. L'atto di collaudo od il certificato di regolare esecuzione viene approvato, con propria de- terminazione, dal dirigente del settore interes- sato ai lavori, nei termini previsti dalla legge o dal contratto.
2. Col medesimo provvedimento il dirigente provvede allo svincolo della cauzione defini- tiva eventualmente prestata a garanzia del contratto, interessando poi l'ufficio Appalti e Contratti per l'effettiva comunicazione di svincolo alla società interessata.
Art. 75
Prestazione non conforme al contratto
1. Il collaudatore, in caso di prestazione difetto- sa o comunque non conforme al contratto, di- spone ove possibile, per la regolarizzazione, assegnando al contraente un congruo termine. Tale termine non esenta dall'applicazione di eventuali penalità per ritardo.
2. In casi particolari e ove ne rilevi l'opportunità, il collaudatore può proporre all'Amministra- zione di accettare la prestazione non confor- me, con adeguato sconto sul prezzo.
3. Qualora il collaudo abbia esito negativo, l'Amministrazione, con provvedimento del di- rigente, rifiuta la prestazione non conforme e adotta, altresì, a danno del contraente gli altri provvedimenti ritenuti opportuni, ivi compre- so l'incameramento della cauzione.
Art. 76
Vizi occulti e garanzia
1. Il collaudo ha carattere provvisorio. L'inter- venuta accettazione della prestazione non li- bera il contraente da eventuali difetti o imper- fezioni non rilevabili al momento del collau- do.
2. La garanzia obbliga il contraente ad eliminare a proprie spese tutti i vizi riscontrati, entro il termine stabilito e decorrente dalla data di comunicazione da parte dell'Amministrazio- ne.
3. In caso di inottemperanza, il responsabile del procedimento può far eseguire da altri sogget- ti quanto necessario per l'eliminazione dei ri- petuti vizi, con addebito della spesa all'ina- dempiente.
4. Nel caso, invece in cui non si riscontrino vizi o difformità della prestazione, il dirigente a- dotta l'atto formale di approvazione definitiva, entro due mesi dal termine biennale del certi- ficato di collaudo provvisorio.
5. L'atto formale di approvazione può consistere anche nella semplice apposizione della frase
"Visto, si approva" o equivalente, sul certifi- cato di collaudo provvisorio.
CAPO II
LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Art. 77 Penali
1. Fatta salva la possibilità di richiedere danni ulteriori, possono essere previste nei contratti delle clausole penali per ritardi nell'adempi- mento e per ogni altra ipotesi di inadempi- mento contrattuale.
2. La penale va determinata in ragione dell'im- portanza della prestazione e della rilevanza dei tempi di esecuzione.
Art. 78 Risoluzione del contratto
1. Nei casi di irregolarità o ritardi dipendenti dall'appaltatore, non configuranti inadempi- mento grave, spetta al dirigente competente applicare le sanzioni e/o le penali previste nonché effettuare le opportune segnalazioni ed adottare le misure ritenute necessarie per il rispetto degli obblighi contrattuali.
2. Nei casi di grave inadempimento contrattuale, tale da impedire l'inizio del contratto, o ritar- dare la regolarità e continuità del medesimo o compromettere l'esecuzione dello stesso, spet- ta al Dirigente competente adottare il provve- dimento di risoluzione e promuovere le con- seguenti azioni per il risarcimento dei danni subiti.
3. La risoluzione del contratto viene disposta previa diffida ad adempiere entro un termine correlato alla natura della prestazione e di norma non inferiore a quindici giorni, salvi i casi di estrema urgenza.
4. Parimenti, l'Amministrazione provinciale può adottare tutti gli atti previsti dalla normativa pubblicistica in materia di decadenza, revoca, rescissione, esecuzione d'ufficio e sospensio- ne del contratto.
5. La risoluzione del contratto comporta per la ditta l'ulteriore sanzione amministrativa, di non poter essere invitata o di non poter parte- cipare alle gare dell'Ente, come previsto al precedente art. 9.
Art. 79
Esecuzione d'ufficio
1. Disposta la risoluzione del contratto, l'Ammi- nistrazione provvede alla esecuzione degli ul- teriori lavori necessari, ove possibile in eco- nomia, mediante altro contratto da aggiudi- carsi secondo le norme del presente regola- mento o dei lavori in economia.
Art. 80 Controversie
1. Qualsiasi controversia, di natura tecnica o amministrativa, in ordine all'interpretazione delle clausole contrattuali o alle modalità di esecuzione del contratto, insorta in corso o al termine del rapporto contrattuale, è decisa preliminarmente in xxx xxxxxxxxxxxxxx.
0. La decisione compete al dirigente interessato.
Art. 81 Giudice competente
1. Qualora le parti non raggiungano un accordo per risolvere la controversia, ogni decisione dovrà essere rimessa al giudice competente per legge.
2. Nel contratto sarà indicata la competenza del Foro di Lodi.
CAPO III
GLI ALTRI CONTRATTI
Art. 82 Locazione
1. I contratti mediante i quali la Provincia assu- me o concede in locazione o in affitto o in concessione beni immobili sono di regola af- fidati per trattativa privata salvo che, per l'im- portanza o il valore del contratto e nei rappor- ti attivi, non si ritenga più opportuno o conve- niente esperire asta pubblica o licitazione pri- vata.
Art. 83 Alienazione di beni immobili
1. L'Amministrazione provinciale procede all'a- lienazione di beni immobili secondo le norme previste in apposito regolamento, sulla base di apposita perizia di stima.
Art. 84
Acquisto di beni immobili
1. L'amministrazione procede all'acquisto di be- ni immobili di regola a trattativa privata.
2. La proposta di vendita deve contenere l'atte- stazione del proprietario della libertà del bene da qualsivoglia vincolo o peso pregiudizievo- le nonché della piena proprietà e disponibilità in capo al dante causa e contenere idonee ga- ranzie al riguardo.
3. Ai fini di cui al comma 1 e avuto riguardo al disposto di cui al comma 2, l'organo compe- tente può disporre l'acquisto di edifici e relati- ve pertinenze in corso di costruzione.
4. In tal caso la Provincia ha facoltà di anticipa- re, prima dell'ultimazione dell'opera, quote proporzionali del corrispettivo pattuito solo in ragione dello stato di avanzamento dei lavori.
5. Il venditore è tenuto a prestare idonea garan- zia fideiussoria bancaria o assicurativa per un importo pari almeno al doppio della somma anticipata, a garanzia della restituzione della stessa oltreché dell'esecuzione delle opere, nonché del risarcimento del danno nell'ipotesi di mancato completamento o di vizi dell'ope- ra, fatta salva comunque la prova di eventuali maggiori danni.
6. Qualora l'Amministrazione partecipi ad un'a- sta per l'acquisto di beni immobili, spetta al dirigente delegato alla partecipazione deter- minare l'importo dell'offerta, nell'ambito del prezzo massimo fissato nella deliberazione autorizzativa.
TITOLO V
NORME PARTICOLARI PER I CONTRATTI DI FORNITURE SOTTO SOGLIA COMUNI- TARIA
Art. 85 Prospetto statistico
1. Ai fini dell'adempimento di cui al comma 3 del presente articolo, a cura di ogni dirigen- te è compilato un prospetto statistico dal quale si rilevino i seguenti dati:
a) numero delle procedure concorsuali e- sperite in ragione d'anno;
b) numero dei contratti stipulati;
c) importo contrattuale di ciascuna fornitu- ra;
d) metodo di scelta del contraente;
e) criterio di aggiudicazione della fornitura.
2. I prospetti di cui al comma precedente de- vono essere conservati in archivio e tra- smessi in copia al Servizio Appalti e con- tratti che provvede all'adempimento di cui al comma 3.
3. Entro il 31 marzo di ogni anno, i contratti di appalto e di somministrazione conclusi, nell'anno precedente, mediante scrittura privata e non registrati dovranno essere comunicati su supporto magnetico all'ana- grafe tributaria ai sensi del decreto del Mi- nistero delle Finanze 6 maggio 1994.
Art. 86 Programmazione
1. Per avviare tempestivamente le procedure d'acquisto relative alle forniture, ciascun Responsabile di Settore comunica al Re- sponsabile del Servizio economato entro il 30 settembre di ciascun anno, l'ammontare dei fabbisogni per l'anno successivo previsti sulla scorta dei consumi consolidati negli anni precedenti e delle priorità di intervento fissate dall'amministrazione provinciale.
2. La comunicazione deve contenere:
a) l'individuazione della tipologia merceo- logica con l'indicazione delle caratteristi- che salienti del bene da acquistare;
b) la quantità presunta delle forniture, sti- mata per anno e calcolata complessiva- mente per la durata del contratto;
c) la spesa ipotizzata;
d) la durata contrattuale prevista;
e) la modalità di scelta del contraente rite- nuta più idonea;
f) il criterio di aggiudicazione valutato più conveniente;
g) l'eventuale sub-responsabile della gestio- ne del contratto.
3. Dopo aver raccolto le diverse comunicazio- ni di fabbisogno, il Responsabile del servizio economato redige un piano degli acquisti che accorpi, là dove possibile, le forniture ritenute omogenee (al fine di ridurre il nu- mero degli esperimenti di gara) e lo sotto- pone alla Giunta per l'approvazione, anche quale allegato del PEG.
4. Ciascun settore provvede successivamente per gli acquisti di propria competenza e al- l'espletamento delle gare.
Art. 87
Bando dl gara indicativo
1. Entro 45 giorni dall'inizio dell'esercizio fi- nanziario, l'Amministrazione rende note tutte le forniture che intende appaltare nel corso del medesimo esercizio mediante l'ap- provazione del bando di gara indicativo che dovrà contenere i seguenti dati informativi:
a) individuazione della tipologia merceolo- gica;
b) valore stimato delle forniture per ogni tipologia merceologica;
c) durata presenta della fornitura;
d) indicazione del Servizio al quale inviare la richiesta di xxxxxx;
e) termine entro cui la richiesta di invito deve essere inoltrata.
2. Il Bando di gara indicativo dovrà essere pubblicato all'Albo pretorio della Provincia per un periodo minimo di 30 giorni. Deve essere data notizia, anche per estratto, a mezzo di pubblicazione nelle forme di legge.
3. Alla predisposizione del bando di gara in- dicativo provvede il Servizio economato.
Art. 88
Indizione dl singole forniture
1. Divenuto esecutivo il provvedimento di cui all'articolo precedente, sono indetti, a cura del responsabile del procedimento, i bandi di gara, i quali devono essere redatti in con- formità ai modelli-standard allegati al pre- sente regolamento.
2. I bandi di gara sono pubblicati, per estrat- to, nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
3. Medesima pubblicità deve essere data agli avvisi di aggiudicazione delle forniture.
Art. 89 Verifiche periodiche
1. A seguito delle verifiche che l'Amministra- zione adotta per le finalità di cui all'art. 12 del DPR 573/94, viene redatta apposita re- lazione sull'attività svolta che deve essere inviata entro il 31 marzo di ogni anno alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Di- partimento della finanza pubblica.
Art. 90 Norme finali
1. Per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le altre disposizioni del presen- te regolamento, in quanto applicabili.
2. E’ fatta salva la possibilità di aderire alle convenzioni stipulate ai sensi dell’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell’articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con i limiti previsti dal comma 6 dell’articolo 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 488.
TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 91 Abrogazione di norme
1. E' abrogato il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 13 del 5 febbraio 1996.
2. E' abrogato il Regolamento per la disciplina degli appalti di pubbliche forniture di valore inferiore alla soglia comunitaria, approvato con delibera di Consiglio provinciale n. 11 del 5 febbraio 1996.
Art. 92 Norma transitoria
1. Sino alla data di entrata in vigore del presente regolamento continuano ad applicarsi le nor- me del precedente regolamento, in quanto compatibili con la legislazione vigente.
2. Per i contratti le cui procedure di aggiudica- zione risultino già avviati alla data suddetta, restano valide le disposizioni per essi dettate nelle deliberazioni o determinazioni a contrar- re nonché nei capitolati e negli atti di gara an- che se contrastanti con le norme del presente regolamento, purché conformi a quanto pre- scritto al comma 1 e qualora non possano es- sere senza danno sostituite o modificate.
Art. 93 Entrata in vigore
1. Il presente regolamento, soggetto al controllo preventivo, entra in vigore con l'esecutività della deliberazione di approvazione da parte del Consiglio Provinciale.