Con il presente Contratto
CONTRATTO PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI SCAMBIO SUL POSTO DELL’ENERGIA ELETTRICA ai sensi della deliberazione 570/2012/R/efr e successive modifiche e integrazioni | Codice Contratto [inserire cod. Contratto] |
Con il presente Contratto
il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. (di seguito GSE), con sede in Roma, viale Maresciallo Pilsudski n. 92, capitale sociale di € 26.000.000, interamente versato, iscritta al n. 97487/99 del Registro Imprese di Roma, codice fiscale e partita I.V.A. 05754381001, nella persona del proprio Rappresentante [nome e cognome Rappresentante], Direttore del Dipartimento Promozione e Supporto dello Sviluppo Sostenibile ,
e
[Se persona fisica nata in Italia]
il/la sottoscritto/a [inserire nome e cognome] nato a [inserire Comune di nascita], [provincia],il [inserire data di nascita], residente in [inserire indirizzo della residenza], Comune di [inserire Comune di residenza], [provincia], codice fiscale [inserire codice fiscale], in qualità di “Operatore”,
[Se persona fisica nata all’estero]
il/la sottoscritto/a [inserire nome e cognome] nato in [inserire nazione di nascita], il [inserire data di nascita], residente in [inserire indirizzo della residenza], [n.] [CAP] [Città anche estera] [inserire Stato di residenza], codice fiscale [inserire codice fiscale], (da inserire solo se titolare di partita IVA numerica) partita IVA [inserire partita IVA numerica], in qualità di “Operatore”,
[Se persona fisica nata in Italia titolare di ditta individuale]
il/la sottoscritto/a [inserire nome e cognome] nato a [inserire Comune di nascita ], [provincia], il [inserire data di nascita], residente in [inserire indirizzo della residenza], Comune di [inserire Comune di residenza], [provincia], partita IVA [inserire partita iva], codice fiscale [inserire codice fiscale], titolare di [inserire il nome della ditta], con sede in [inserire l’indirizzo della sede della ditta], Comune di [inserire il Comune in cui è la sede della ditta], [provincia], in qualità di “Operatore”,
[Se persona fisica nata all’Estero titolare di ditta individuale]
il/la sottoscritto/a [inserire nome e cognome] nato in [inserire nazione di nascita], il [inserire data di nascita], residente in [inserire indirizzo della residenza], Comune di [inserire Comune di residenza], [provincia], partita IVA [inserire partita iva], codice fiscale [inserire codice fiscale], titolare di [inserire il nome della ditta], con sede in [inserire l’indirizzo della sede della ditta], Comune di [inserire il Comune in cui è la sede della ditta], [provincia], in qualità di “Operatore”,
[Se persona fisica nata in Italia con partita iva ma senza indicazione di ditta individuale]
il/la sottoscritto/a [inserire nome e cognome] nato a [inserire Comune di nascita], [provincia], il [inserire data di nascita], residente in [inserire indirizzo della residenza], Comune di [inserire Comune di residenza ], [provincia], partita IVA [inserire partita iva], codice fiscale [inserire codice fiscale], in qualità di “Operatore”,
[Se persona giuridica nazionale/Rapp Legale nazionale]
[inserire ragione sociale della persona giuridica] con sede legale in [inserire l’indirizzo della sede della società], Comune di [inserire il Comune in cui è la sede della società], [provincia], partita IVA [inserire partita iva], codice fiscale [inserire codice fiscale], rappresentata da [inserire nome e cognome del rappresentante legale], nato a [inserire Comune di nascita ], [provincia], il [inserire data di nascita], nella qualità di legale rappresentante dell’“Operatore”,
[Se persona giuridica nazionale/Rapp Legale estero]
[inserire ragione sociale della persona giuridica] con sede legale in [inserire l’indirizzo della sede della società], Comune di [inserire il Comune in cui è la sede della società], [provincia], partita IVA [inserire partita iva], codice fiscale [inserire codice fiscale], rappresentata da [inserire nome e cognome del rappresentante legale], nato/a in [inserire Paese di nascita], il [inserire data di nascita], nella qualità di legale rappresentante dell’“Operatore”,
[Se persona giuridica estera/Rapp Legale nazionale]
[inserire ragione sociale della persona giuridica] con sede legale in [indirizzo della sede ] [n.] [CAP] [Città anche estera], [inserire Stato della sede legale], partita IVA [inserire partita iva], codice fiscale [inserire codice fiscale], rappresentata da [inserire nome e cognome del rappresentante legale], nato a [inserire Comune di nascita ], [provincia], il [inserire data di nascita], nella qualità di legale rappresentante dell’“Operatore”,
[Se persona giuridica estera/Rapp Legale estero]
[inserire ragione sociale della persona giuridica] con sede legale in [indirizzo della sede ] [n.] [CAP] [Città anche estera], [inserire Stato della sede legale], partita IVA [inserire partita iva], codice fiscale [inserire codice fiscale], rappresentata da [inserire nome e cognome del rappresentante legale], nato/a in [inserire Paese di nascita], il [inserire data di nascita], nella qualità di legale rappresentante dell’“Operatore”,
[Studio professionale nazionale/Rapp Legale nazionale]
[inserire nome dello Studio professionale] con sede legale in [inserire l’indirizzo della sede dello studio], Comune di [inserire il Comune in cui è la sede della società], [provincia], codice fiscale [inserire codice fiscale], P. IVA [inserire partita iva] rappresentato da [inserire nome e cognome del rappresentante legale], nato/a a [inserire Comune di nascita], [provincia], il [inserire data di nascita], nella qualità di legale rappresentante dell’“Operatore”,
[Studio professionale nazionale/Rapp Legale estero]
[inserire nome dello Studio professionale] con sede legale in [inserire l’indirizzo della sede dello studio], Comune di [inserire il Comune in cui è la sede della società], [provincia], codice fiscale [inserire codice fiscale], P. IVA [inserire partita iva], rappresentato da [inserire nome e cognome del rappresentante legale], nato/a in [inserire Paese di nascita], il [inserire data di nascita], nella qualità di legale rappresentante dell’“Operatore”,
[Studio professionale estero/Rapp Legale nazionale]
[inserire nome dello Studio professionale] con sede legale in [indirizzo della sede ] [n.] [CAP] [Città anche estera], [inserire Stato della sede legale], codice fiscale [inserire codice fiscale], P. IVA [inserire partita iva], rappresentato da [inserire nome e cognome del rappresentante legale], nato/a a [inserire Comune di nascita], [provincia], il [inserire data di nascita], nella qualità di legale rappresentante dell’“Operatore”,
[Studio professionale estero/Rapp Legale estero]
[inserire nome dello Studio professionale] con sede legale in [indirizzo della sede ] [n.] [CAP] [Città anche estera], [inserire Stato della sede legale], codice fiscale [inserire codice fiscale], P. IVA [inserire partita iva], rappresentato da [inserire nome e cognome del rappresentante legale], nato/a in [inserire Paese di nascita], il [inserire data di nascita], nella qualità di legale rappresentante dell’“Operatore”,
nel seguito, singolarmente o congiuntamente, anche denominati “la Parte” o “le Parti”,
premesso che
• il D.lgs.29 dicembre 2003, n. 387 (di seguito D.Lgs 387/2003) all’art. 6, prevede che l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito ARERA) definisce le condizioni tecnico-economiche del servizio di scambio sul posto per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza fino a 20 kW;
• il D.M. 18 dicembre 2008, all’art. 3, comma 5, prevede che gli impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza nominale media annua non superiore a 200 kW, possano accedere al meccanismo di scambio sul posto alle condizioni e secondo le modalità di cui all’art. 17 del medesimo decreto, se entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2007;
• il Decreto Legge 24 giugno 2011, n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116, all’art. 25 - bis prevede che l’ARERA aggiorni la disciplina dello scambio sul posto prevedendo che la soglia di applicazione della disciplina dello scambio sul posto sia elevata a 500 kW per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili che entrano in esercizio a decorrere dall’1 gennaio 2015, fatti salvi gli obblighi di officina elettrica; tale soglia è da intendersi come somma delle potenze attive nominali di tutti gli impianti allacciati al medesimo POD;
• l’art. 6, comma 6, del D.lgs.20/07 prevede che l’ARERA definisca le condizioni tecnico-economiche del servizio di scambio sul posto per gli impianti di cogenerazione ad alto rendimento di potenza fino a 200 kW, tenendo conto della valorizzazione dell’energia elettrica scambiata con il sistema elettrico nazionale, degli oneri e delle condizioni per l’accesso alle reti;
• la condizione di cogenerazione ad alto rendimento è definita dal D.lgs.n. 20/07 e dal D.M. 4 agosto 2011;
• le disposizioni relative alla cogenerazione ad alto rendimento non impediscono la vendita dell’energia elettrica prodotta in eccesso rispetto ai propri consumi;
• condizione essenziale per l’erogazione del servizio di scambio sul posto è la presenza di impianti per la produzione e per il consumo di energia elettrica sottesi a un unico punto di connessione con la rete elettrica;
• la Deliberazione ARERA 578/2013/R/eel ha previsto che:
i. vi sia coincidenza tra l’Operatore e il cliente finale titolare del punto di connessione tramite cui l’impianto di produzione è connesso alla rete elettrica;
ii. il GSE qualifica in automatico, senza alcun intervento del cliente finale o dell’Operatore, i Sistemi per i quali è attiva una convenzione in scambio sul posto, limitatamente al periodo di vigenza della convenzione;
• la Deliberazione ARERA 612/2014/R/eel ha previsto:
i. all’art. 2bis, comma 1 lett. a) del TISP che il cliente finale titolare del punto di connessione tramite cui l’impianto di produzione è connesso alla rete elettrica sia produttore di energia elettrica ovvero abbia ricevuto mandato senza rappresentanza da un produttore terzo in relazione alle immissioni del predetto impianto;
ii. all’art. 3, comma 2 bis, lett. a) del TISP che il GSE, a seguito della verifica, con esito positivo, dei requisiti necessari per l’ammissibilità allo scambio sul posto, proceda a qualificare come SSP-A gli Altri Sistemi Semplici di Produzione e Consumo (ASSPC) caratterizzati da soli impianti di produzione da fonti rinnovabili e con una potenza installata complessiva non superiore a 20 kW; SSP- B gli ASSPC diversi da quelli di cui al punto precedente;
• l’allegato A alla Deliberazione ARERA 570/2012/R/efr “Testo integrato delle modalità e delle condizioni tecnico-economiche per l’erogazione del servizio di scambio sul posto: condizioni per l’anno 2013” (di seguito TISP) e le successive modifiche e integrazioni relative anche alle condizioni per gli anni successivi al 2013, assegna al GSE il ruolo di intermediazione commerciale tra l’Operatore e il sistema elettrico, continuando tuttavia le imprese di vendita a effettuare la regolazione economica per la totalità dei prelievi di energia elettrica;
• l’art. 3, comma 3, del TISP prevede che il GSE stipuli con l’Operatore un contratto per la regolazione dello scambio sul posto dell’energia elettrica, ivi incluse le tempistiche di pagamento, sulla base delle disposizioni di cui alla medesima Deliberazione;
• l’art. 3, comma 4, del TISP specifica che il contratto sostituisce i normali adempimenti relativi all’immissione dell’energia elettrica ma non quelli relativi all’acquisto dell’energia elettrica prelevata;
• l’impianto soddisfa le regole tecniche di connessione relative alla rete di appartenenza, secondo la normativa vigente;
• l’Operatore ha presentato istanza al GSE, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del TISP al fine di avvalersi dell’erogazione da parte del GSE, del servizio di scambio sul posto dell’energia elettrica, ovvero, ove previsto, ha sottoscritto il “Modello Unico per la realizzazione, la connessione e l’esercizio di piccoli impianti fotovoltaici integrati su tetti degli edifici”, di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 19 maggio 2015 o al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 16 marzo 2017;
• l’Operatore è titolare del codice POD e controparte del contratto di acquisto riferito all’energia elettrica prelevata sul punto di scambio su cui insistono i seguenti impianti:
- impianto alimentato da fonte [inserire fonte] di tipo [inserire tipologia fonte], di potenza pari a e potenza attiva nominale per le altre tipologie] kW, identificato dal codice CENSIMP ;
- impianto alimentato da fonte [inserire fonte] di tipo [inserire tipologia fonte], di potenza pari a potenza attiva nominale per le altre tipologie] kW, identificato dal codice CENSIMP ;
- impianto alimentato da fonte [inserire fonte] di tipo [inserire tipologia fonte], di potenza pari a e potenza attiva nominale per le altre tipologie] kW, identificato dal codice CENSIMP ;
• La potenza complessiva degli impianti di produzione sopra riportati risulta pari a [si deve inserire la somma delle potenze relative ai singoli impianti sullo stesso punto] kW;
• il D.M. 31 gennaio 2014, emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico, in attuazione dell’art. 42 del D. lgs. 28/2011, definisce la “Disciplina dei controlli e delle sanzioni in materia di incentivi nel settore elettrico di competenza del Gestore dei Servizi Energetici GSE S.p.A.". In particolare, l’art. 11, comma 1 del D.M. 31 gennaio 2014 prevede il rigetto dell’istanza ovvero la decadenza con l’integrale recupero delle somme già erogate, qualora, in esito all’attività di controllo o di verifica documentale, il GSE accerti le violazioni rilevanti di cui all’Allegato 1 al summenzionato decreto;
• la Deliberazione ARERA 595/2014/R/eel e il TIME dall’1 gennaio 2017, recante la regolazione del servizio di misura dell’energia elettrica, prevede che gli incentivi e/o i meccanismi di ritiro dell’energia siano erogati esclusivamente sulla base dei dati di misura trasmessi dal gestore di rete;
• il comma 1 dell'art. 25, del Decreto Legge n. 91 del 2014, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116, dispone che gli oneri sostenuti dal GSE per lo svolgimento delle attività di gestione, di verifica e di controllo, inerenti i meccanismi di incentivazione e di sostegno, sono a carico dei beneficiari delle medesime attività, ivi incluse quelle in corso, con esclusione degli impianti destinati all'autoconsumo entro i 3 kW;
• il comma 2 dell'art. 25 del Decreto Legge n. 91 del 2014, prevede che con cadenza triennale, il GSE, sulla base dei costi, della programmazione e delle previsioni di sviluppo delle citate attività, propone al Ministro dello Sviluppo Economico l'entità delle tariffe per le medesime attività e le relative modalità di pagamento, da applicare a decorrere dal 1° gennaio 2015 e valide per un triennio;
• il comma 3 dell'art. 25 del Decreto Legge n. 91 del 2014 dispone che con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico è approvata la proposta di tariffe;
• il GSE ha presentato la proposta il 21 agosto 2014, accettata con il D.M. 24 dicembre 2014;
• i corrispettivi da riconoscere al GSE, a partire dal 1° gennaio 2015, a copertura degli oneri sostenuti per lo svolgimento delle attività di gestione, verifica e controllo, sono definiti nell’Allegato 1 del D.M. del 24 dicembre 2014;
• il GSE ha predisposto un apposito portale informatico per lo scambio di informazioni con l’Operatore al fine di determinare una gestione operativa del Contratto;
• al fine di disciplinare e agevolare le attività degli Operatori in relazione all’attuazione del presente Contratto, il GSE pubblica, sul proprio sito internet (xxx.xxx.xx) le Disposizioni Tecniche di Funzionamento (di seguito, DTF), curandone l’aggiornamento;
• per quanto non espressamente previsto nel presente Contratto, si rinvia alle disposizioni di cui al Decreto di riferimento, alle Deliberazioni richiamate nel presente Contratto e loro s.m.i. e, ove applicabili, alle norme in materia di cogenerazione, alle norme in materia di connessioni di impianti alla rete e della misura dell’energia elettrica, all’altra ulteriore normativa di settore e alle disposizioni del Codice Civile;
• le premesse, la domanda di ammissione da parte dell’Operatore e, ove presente, la comunicazione di ammissione ai benefici costituiscono parte integrante del presente Contratto;
le Parti sono consapevoli che ogni dichiarazione resa nell'ambito del presente Contratto e/o nell'ambito delle attività/obblighi connessi alla sua applicazione sono rilasciate ai sensi del D.P.R. 445/00.
stipulano quanto segue Articolo 1
Oggetto del Contratto
1.1 Il presente Contratto ha per oggetto la regolazione del servizio di scambio sul posto dell’energia elettrica, di cui all’art. 6 del D. lgs. 387/03, all’art. 17 del D.M. 18 dicembre 2008, all’art. 6, comma 6 del D. lgs. 20/07, all’art. 12, comma 5, lett. a) del D.M. 5 luglio 2012, all’art. 23 del Decreto Interministeriale 6 luglio 2012, all’art. 00 - xxx xxx Xxxxxxx Legge 24 giugno 2011, n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116, al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 19 maggio 2015 e al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 16 marzo 2017, erogato dal GSE all’Operatore, atto a consentire la compensazione tra il valore associabile all’energia elettrica immessa in rete e il valore associabile all’energia elettrica prelevata dalla rete in un periodo differente da quello in cui avviene la produzione.
Articolo 2
Decorrenza e Durata del Contratto
2.1 Il presente Contratto decorre dal [inserire data inizio Contratto] al [inserire data fine Contratto].
2.2 Il Contratto si rinnova tacitamente di anno in anno salvo disdetta da comunicarsi dall’Operatore con un preavviso di almeno 60 giorni dalla data di scadenza.
Articolo 3
Misura dell'Energia Elettrica
3.1 Le disposizioni per la regolazione dell’attività di misura elettrica sono adottate dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente. Ai fini della remunerazione dell’energia e della regolazione dei corrispettivi, il GSE utilizza le misure rese disponibili dal responsabile della misura, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa di competenza.
3.2 In presenza di più impianti sottesi ad un unico punto di connessione alla rete con obbligo di connessione di terzi, il responsabile della rilevazione e registrazione delle misure dell’energia elettrica prodotta è tenuto a rendere disponibile al GSE secondo le modalità previste dall’art. 17 “Comunicazioni” le misure annuali relative all’energia prodotta da ciascun impianto ai fini della determinazione del contributo in conto scambio in conguaglio imputabile a ciascuno di essi.
L’Operatore, nel caso vi siano più impianti collegati al medesimo punto di scambio ivi inclusi impianti di cogenerazione ad alto rendimento, è tenuto a dotarsi delle apparecchiature di misura di cui alla Deliberazione ARERA 595/14/R/eel. L’Operatore, inoltre, è tenuto a trasmettere al GSE, tutte le informazioni necessarie all’acquisizione per via telematica delle misure rilevate dalle ADM.
Articolo 4 Corrispettivi
4.1 A partire dal 1° gennaio 2015, è dovuto al GSE il corrispettivo a copertura degli oneri sostenuti per lo svolgimento delle attività di gestione, verifica e controllo ai sensi di quanto previsto nell’Allegato 1 del D.M. 24 dicembre 2014.
4.2 Il GSE è tenuto a corrispondere all’Operatore:
- il contributo in conto scambio (Cs) di cui all’art. 8, comma 1, lett. a) del TISP;
- nel caso di impianti per i quali l’Operatore abbia optato per la liquidazione delle eventuali eccedenze, il valore del credito determinato ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. b) del TISP.
Il GSE provvede alla fatturazione del contributo di cui al punto precedente su base annua a partire dall’anno di decorrenza del rapporto contrattuale. La regolazione finanziaria delle fatture emesse dal GSE viene effettuata per mezzo di compensazione sul primo pagamento da effettuarsi a favore dell’Operatore o, qualora non vi sia capienza, sul primo pagamento, secondo le modalità indicate dal GSE nelle DTF.
Articolo 5 Pagamenti e Fatturazione
5.1 Il GSE è tenuto alla pubblicazione sul Portale informatico, dell’importo del contributo in conto scambio (Cs) in acconto semestrale stimato in base a quanto stabilito nelle Regole Tecniche, mantenute aggiornate dal GSE e positivamente verificate dalla Direzione Mercati dell’ARERA (di seguito, Regole Tecniche), e pubblicate sul sito internet del GSE (xxx.xxx.xx).
Il GSE pubblica sul Portale informatico l’importo del contributo in conto scambio (Cs) in conguaglio nonché, qualora l’Operatore medesimo abbia optato per la liquidazione delle eventuali eccedenze, il valore del credito maturato dall’Operatore per le eccedenze di energia elettrica immessa in rete.
Qualora l’ammontare cumulato dell’importo spettante all’Operatore superi il valore di 15 euro, il GSE autorizza lo stesso alla fatturazione, ove prevista dalla normativa fiscale.
Entro i termini indicati dalle Regole Tecniche, il GSE rende disponibili, attraverso il Portale informatico, le informazioni utilizzate per la determinazione del contributo in conto scambio in acconto e di conguaglio.
Ai sensi dell’art. 8, comma 2 del TISP, il GSE procede alla regolazione economica del contributo in conto scambio (Cs):
• di acconto sulla base delle scadenze indicate sulle Regole Tecniche;
• di conguaglio entro l’ultimo giorno del mese di giugno dell’anno (a+1) successivo all’anno di competenza (a), fatto salvo il caso di mancata comunicazione da parte dei gestori di rete, delle informazioni di cui all’art. 11, commi 1 e 4 del TISP o, nel caso in cui l’Operatore non abbia espletato gli adempimenti a proprio carico ai sensi dell’art. 5 del TISP, o ove prevista dalla normativa fiscale, di mancata emissione della fattura da parte dell’Operatore accreditando l’importo sul conto corrente bancario indicato dall’Operatore sul Portale informatico al momento della richiesta di ammissione al servizio di scambio sul posto.
Il dettaglio tecnico operativo attraverso il quale il GSE procede alla regolazione economica dei contributi in conto scambio è disciplinato nelle DTF.
In caso di mancata comunicazione, da parte dei gestori di rete, delle informazioni necessarie al calcolo del contributo in conto scambio, il GSE provvede a sollecitare il soggetto inadempiente, tenendone informato l’Operatore. A fronte del sollecito effettuato per la trasmissione delle suddette informazioni il GSE non potrà essere ritenuto responsabile per l’eventuale inadempimento dei gestori di rete.
Ai fini della fatturazione e del rispetto delle date di pagamento, il GSE procederà con modalità distinte per gli operatori senza partita IVA e per gli operatori con partita IVA, per i quali il pagamento è subordinato all’emissione di una fattura, secondo le modalità operative e nei termini riportati nelle DTF.
5.2 La fattura dell’Operatore deve essere emessa in forma elettronica secondo le caratteristiche previste dal Decreto 5 aprile 2013 n.55, cosiddetta “FatturaPA”. A tal fine il GSE pubblica sul Portale informatico un preliminare di fattura che l’Operatore deve completare inserendo la “data” e il “numero” che vuole assegnare al documento. A seguito del completamento del preliminare di fattura il GSE, fermo restando quanto previsto dall’art. 21 del DPR 26 ottobre 1972 n. 633, produce le fatture in formato XML provvedendo a firmarle digitalmente e a trasmetterle, per conto degli Operatori, al Sistema di Interscambio (SdI). Le funzionalità del Portale informatico metteranno a disposizione dell’Operatore sia la fattura elettronica che le notifiche di accettazione di SdI. Entrambi i documenti dovranno essere scaricati dall’Operatore ai fini della conservazione sostitutiva. Le fatture emesse con modalità diverse non saranno accettate dal GSE e pertanto verranno rifiutate.
Per le casistiche di soggetti ai quali non si applica la normativa di cui al Decreto del 5 aprile 2013 n. 55, l’Operatore deve avvalersi esclusivamente delle funzionalità previste nel portale informatico. A tal fine il GSE pubblica sul Portale informatico una proposta di fattura che l’Operatore deve completare inserendo la “data” e il “numero fattura” che vuole assegnare al documento affinché diventi una sua fattura. Le fatture emesse con modalità diverse non saranno accettate dal GSE.
Articolo 6 Responsabilità e Obblighi del Gse
6.1 Il GSE gestisce e promuove il sistema d’incentivazione mediante il riconoscimento di contributi, la cui erogazione è regolata dalla normativa richiamata in premessa.
Il GSE è responsabile dell'attuazione e monitoraggio del processo di assegnazione dei contributi, dell'erogazione ed eventualmente della revoca o dell’annullamento degli stessi nei termini e secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
Il GSE definisce, in applicazione alla normativa di riferimento, le modalità di gestione delle forme d’incentivazione mediante Procedure/Istruzioni rese disponibili sul proprio sito istituzionale (xxx.xxx.xx).
Il GSE è soggetto terzo e indipendente rispetto ai rapporti contrattuali intercorrenti tra l’Operatore e soggetti terzi (es. fornitori, installatori, referenti tecnici) e pertanto non è ascrivibile al GSE alcuna responsabilità per eventuali inadempimenti degli obblighi contrattuali sussistenti tra gli stessi.
Inoltre, nessuna responsabilità potrà essere ascritta al GSE per danni di qualsiasi natura derivanti a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- dalla mancata, errata e/o ritardata comunicazione dei dati e/o delle informazioni fornite dall’Operatore;
- dalla mancata, errata e/o ritardata comunicazione, da parte dell’Operatore o da terzo delegato, delle coordinate bancarie;
- dalla mancata, errata e/o ritardata comunicazione di sopravvenute modifiche alle medesime coordinate bancarie anche a seguito di variazioni della titolarità dell’impianto;
- dall’utilizzo improprio, anche da parte di terzi, delle credenziali di accesso al portale informatico e dei codici identificativi;
ove applicabile, dalla mancata, errata e/o ritardata comunicazione delle misure riferite all’energia prodotta e immessa in rete da parte del responsabile delle misure al GSE.
Articolo 7 Obblighi dell'Operatore
7.1 L’Operatore è tenuto a registrarsi sul Portale informatico e a utilizzare le relative applicazioni predisposte dal GSE per la gestione del presente Contratto.
Le credenziali di accesso al Portale informatico predisposto dal GSE per la gestione del presente Contratto e i codici identificativi univoci sono personali. L’Operatore e gli utenti dell’applicazione sono tenuti a conservare le credenziali e i codici identificativi univoci con la massima diligenza, mantenendoli segreti riservati e sotto la propria responsabilità nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede in modo da non arrecare danni al GSE e a terzi.
L’Operatore è consapevole che la conoscenza delle credenziali da parte di soggetti terzi consentirebbe a questi ultimi di accedere al sistema e di compiere atti direttamente imputabili al medesimo Operatore.
L’Operatore è tenuto a:
- trasmettere al GSE, su semplice richiesta e nel rispetto delle scadenze fissate, ogni documentazione richiesta in relazione all’impianto, alle relative caratteristiche di funzionamento ed alle operazioni di manutenzione e verifica effettuate;
- fornire, tramite Portale informatico, tempestiva comunicazione al GSE in merito a qualsiasi variazione relativa all’impianto oggetto del presente Contratto;
- comunicare tempestivamente al GSE le eventuali variazioni delle coordinate bancarie o del proprio regime fiscale attraverso le procedure presenti sul Portale informatico;
- trasmettere al GSE, tutte le informazioni utili ai fini del monitoraggio tecnologico di cui alla normativa di riferimento, secondo le modalità da questi indicate,;
- comunicare al GSE ogni eventuale modifica e/o aggiornamento delle autorizzazioni riferite all’impianto, nonché ogni eventuale azione di impugnazione del titolo autorizzativo/concessorio e ogni provvedimento adottato dalle competenti Autorità che incida sulla disponibilità, efficacia, validità sulla funzionalità e/o sulla produttività dell’impianto stesso.
L’Operatore, nel caso in cui rientrasse tra i soggetti sottoposti a verifica antimafia da controllare ai sensi dell'art. 85 del D. lgs. 159/2011, ha l’obbligo di trasmettere al GSE la documentazione ivi prevista tramite la sezione dedicata nel Portale informatico.
7.2 Con riferimento all’impianto oggetto del presente Contratto, l’Operatore, in conformità alla normativa di riferimento, è tenuto a registrare i dati, richiesti dalla società Terna S.p.A., sul sistema di anagrafica unica degli impianti (sistema GAUDI’ di cui alla Deliberazione ARERA 557/2012/R/eel) e ad aggiornarli, nel caso di eventuali variazioni.
L’Operatore è tenuto al rispetto degli obblighi posti a suo carico dalla normativa vigente in materia di connessione, accesso alla rete e misura dell'energia elettrica immessa nelle reti con obbligo di connessione di terzi, ivi inclusi gli obblighi derivanti dal Codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete pubblicato da Terna S.p.A. ai sensi dell'art. 1, comma 4, del DPCM 11 maggio 2004.
L’Operatore deve consentire al GSE, ove previsto dalla regolazione vigente, l’acquisizione in tempo reale, tramite i sistemi di rilevazione e registrazione della fonte primaria nella sua titolarità, ove presenti, dei dati necessari al miglioramento della prevedibilità delle immissioni dell’energia elettrica, ai sensi dell’art. 5 della Deliberazione ARG/elt 4/10 ovvero consentire l’accesso all’impianto per l’installazione degli apparati e per l’implementazione dei sistemi funzionali all’acquisizione via satellite dei dati di potenza, energia e fonte primaria.
Per impianti di potenza superiore a 200 kW, ove previsto dalla regolazione vigente, l’Operatore è tenuto a comunicare e mantenere aggiornate le informazioni richieste dal GSE, funzionali all’analisi preliminare
necessaria per l’eventuale e successiva acquisizione dei dati di potenza, energia e fonte primaria tramite il Portale informatico, ai sensi dell’art. 5, lett. a) e b) della Deliberazione ARERA ARG/elt 4/10.
7.3 Nel caso di impianti ibridi, l’Operatore è tenuto a comunicare al GSE, ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. a), del TISP, entro il 31 marzo di ogni anno, le quantità e le energie primarie associate a tutti i combustibili utilizzati nel corso dell’anno precedente, secondo le modalità e condizioni previste nelle DTF.
[Solo nei casi di impianti di cogenerazione ad alto rendimento] L’Operatore è tenuto a comunicare al GSE, ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. b), del TISP, entro il 31 marzo di ogni anno, i dati e le informazioni necessarie ai fini della verifica della condizione di cogenerazione ad alto rendimento, come previsto dall’art. 8 del D.M. 5 settembre 2011, secondo le modalità e condizioni previste nelle DTF.
Per gli impianti cogenerativi, il contributo in conto scambio (CS) di acconto associato all’energia elettrica scambiata in ciascun periodo dell’anno solare di riferimento, verrà erogato solo al termine dell’iter di verifica e riconoscimento della condizione di cogenerazione ad alto rendimento, ai sensi di quanto previsto dall’art. 8 del
D.M. 5 settembre 2011, sulla base dei dati di esercizio a consuntivo dell’anno precedente.
Articolo 8
Verifiche, Controlli e Sopralluoghi
8.1 Il GSE, ai sensi del D. lgs. 28/11 e del D.M. 31 gennaio 2014, può effettuare attività di verifica mediante controlli documentali e/o sopralluoghi presso il sito dove è stato realizzato l’impianto oggetto del presente Contratto.
L’attività di verifica può essere effettuata direttamente dal GSE o tramite terzi, debitamente autorizzati, al fine di accertare, tra l’altro:
- la sussistenza e/o la permanenza del diritto alle tariffe incentivanti e/o ai meccanismi di ritiro dell’energia;
- le caratteristiche dei componenti di impianto e delle apparecchiature di misura;
- la veridicità delle informazioni e dei dati trasmessi;
- la conformità al quadro normativo-regolamentare di riferimento;
- la conformità tra quanto dichiarato e la situazione reale dell’impianto.
I controlli possono essere svolti anche senza preavviso e hanno ad oggetto la documentazione relativa all’impianto, la sua configurazione impiantistica e, ove presenti, i sistemi di misurazione. Possono essere inoltre oggetto di controlli, nel caso in cui rilevi, le modalità di connessione alla rete elettrica.
Nel corso delle attività di sopralluogo, l’Operatore potrà avvalersi e/o farsi rappresentare da un proprio consulente tecnico, del quale dovrà comunicare formalmente al GSE il nominativo ed i riferimenti per eventuali comunicazioni.
L’Operatore è tenuto all’adozione delle misure necessarie affinché le attività di sopralluogo si svolgano nel rispetto delle condizioni permanenti di igiene e sicurezza previste dalla normativa vigente in materia.
Il GSE, qualora necessario, si riserva di segnalare alle Autorità e/o alle Amministrazioni competenti l’esito dei procedimenti di verifica e ogni eventuale criticità riscontrata in sede di controllo e sopralluogo, per consentire alle suddette Autorità/Amministrazioni di adottare i provvedimenti di propria competenza.
8.2 Ai fini della verifica della condizione di cogenerazione ad alto rendimento, si applica quanto previsto dal D.lgs.n. 20/07 e dal D.M. 4 agosto 2011.
Qualora, sulla base dei dati effettivi di esercizio, la condizione di cogenerazione ad alto rendimento non dovesse essere soddisfatta, anche a seguito delle verifiche effettuate ai sensi del D.M. 5 settembre 2011, ovvero nel caso di centrali ibride, non dovesse essere rispettato, su base annua, il requisito di produzione minima da fonti rinnovabili, l’Operatore restituisce al GSE quanto ottenuto in applicazione dell’art. 3 del presente Contratto, maggiorato degli interessi legali.
Articolo 9
Cessione e Retrocessione dei Crediti
9.1 I crediti, maturati e maturandi, derivanti dal presente Contratto non possono essere oggetto di cessione di credito né di pegno.
Articolo 10 Cessione dell'Impianto
10.1 L’Operatore è tenuto a comunicare al GSE, nelle modalità previste dall’art. 17 “Comunicazioni”, la cessione dell’impianto. La mancata comunicazione infatti non permette di trasferire la titolarità del presente Contratto e l’erogazione dei corrispettivi al soggetto cessionario. Il GSE, a seguito della cessione dell’impianto, verifica la sussistenza, in capo al soggetto cessionario, dei requisiti soggettivi sulla base dei quali l’impianto è stato ammesso ai meccanismi remunerativi di cui alla normativa di riferimento, riservandosi di modificare il valore dei corrispettivi e/o di risolvere il presente Contratto.
Articolo 11
Recupero degli Importi Indebitamente Percepiti
11.1 Fatto salvo il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti, il GSE si riserva di recuperare gli eventuali importi indebitamente percepiti dall’Operatore in relazione al presente Contratto, anche mediante compensazione tra le partite economiche afferenti ai diversi rapporti contrattuali in corso tra le Parti.
Articolo 12 Ritardato Pagamento
12.1 Fatto salvo il rimborso delle maggiori spese di esazione sostenute, nel caso di ritardato pagamento totale o parziale, sugli importi spettanti, sono dovuti interessi moratori per ogni giorno di effettivo ritardo, calcolati al tasso legale di interesse, fissato ex art. 1284 c.c.-
Articolo 13 Risoluzione del Contratto
13.1 Il presente Contratto è risolto:
- qualora l’Operatore incorra nei divieti e nelle decadenze previsti dalla vigente disciplina antimafia;
- nel caso in cui le Amministrazioni e le Autorità competenti adottino provvedimenti che incidano sulla disponibilità e/o sulla funzionalità e/o sulla produttività dell’impianto/sito e/o sull’idoneità degli interventi realizzati, nonché sull’efficacia e sulla validità dei titoli rilasciati;
- qualora, a seguito di un proprio procedimento, il GSE accerti il venir meno di una delle condizioni previste per il riconoscimento degli incentivi di cui alla normativa di riferimento e/o una delle condizioni previste per l’ammissione ai regimi di ritiro dell’energia;
- qualora l’attività di verifica documentale o mediante sopralluogo, ai sensi della normativa di riferimento, si sia conclusa con esito negativo;
- ove previsto, nel caso d’ingiustificato rifiuto a consentire al GSE di effettuare le verifiche e i controlli ai sensi del D.M. 31 gennaio 2014.
Impregiudicata ogni altra ipotesi di risoluzione prevista dal quadro normativo e regolamentare di riferimento, il GSE si riserva di risolvere il presente Contratto:
- nel caso d’inadempienza degli obblighi previsti dal presente Contratto;
- qualora si verifichino variazioni rispetto a quanto dichiarato in fase di richiesta di ammissione al meccanismo di incentivazione e/o di ritiro dell’energia elettrica;
- qualora, a seguito di un proprio procedimento, il GSE accerti variazioni in ordine ai requisiti oggettivi o soggettivi, nonché concessori/autorizzativi, sulla base dei quali l’impianto è stato ammesso al meccanismo incentivante e/o di ritiro dell’energia. In alternativa, per variazioni di lieve entità e al di fuori dei casi rilevanti ai sensi della disciplina di settore, il GSE si riserva di modificare il valore dei corrispettivi riconosciuti nonché, ove le condizioni per il riconoscimento degli stessi siano ripristinate, di non corrispondere gli incentivi per un periodo pari a quello in cui è perdurata la variazione di lieve entità;
Articolo 14 Sospensione del Contratto
14.1 Il GSE si riserva la facoltà di sospendere l’efficacia del presente Contratto:
- nel caso d’inadempienza agli obblighi previsti nell’art. 7 “Obblighi dell’Operatore”;
- nel caso se ne ravveda l’esigenza nell’ambito di controlli d’ufficio nonché di procedimenti avviati dal GSE;
14.2 - nel caso in cui le Amministrazioni, gli Enti deputati a specifici controlli nonché le Autorità, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze, abbiano avviato procedimenti volti ad accertare l’idoneità, la correttezza e l’efficacia dei titoli autorizzativi/abilitativi;
- nel caso in cui emergano modifiche e/o aggiornamenti delle autorizzazioni rilasciate dagli Enti e dalle Amministrazioni competenti, nonché nel caso di provvedimenti adottati dalle Autorità e dalle Amministrazioni che incidano sulla disponibilità e/o sulla funzionalità e/o sulla produttività dell’impianto/sito e/o sull’idoneità degli interventi realizzati;
- nel caso di mancata trasmissione della documentazione antimafia da parte dell’Operatore, nel caso in cui rientrasse tra i soggetti da controllare a norma dell’art. 85 del D. lgs. n. 159/11;
Articolo 15 Recesso dal Contratto
15.1 L’Operatore ha la facoltà di recedere dal presente Contratto, in ogni momento della sua vigenza, previo invio di disdetta secondo le modalità indicate nel successivo art. 17 “Comunicazioni”, con preavviso di almeno 60 giorni. Ai fini della decorrenza del termine di preavviso farà fede la data di invio della richiesta di disdetta.
15.2 In caso di recesso anticipato in corso d’anno, il GSE potrà attivare un nuovo Contratto per l’erogazione del servizio di scambio sul posto, solo nell’anno successivo a quello di recesso.
Articolo 16 Accordi Modificativi
16.1 Eventuali modifiche del presente Contratto dovranno essere definite per iscritto. Il GSE si riserva di modificare unilateralmente le clausole del presente Contratto in conformità alle eventuali modifiche ed aggiornamenti della normativa di riferimento, fermo restando la possibilità per l’Operatore di recedere dal presente rapporto contrattuale in conformità a quanto previsto dal precedente art. 15 “Recesso del Contratto”.
Articolo 17 Comunicazioni
17.1 Le comunicazioni intercorrenti tra le Parti devono essere rese tramite il Portale informatico secondo le modalità indicate nel Manuale Utente pubblicato sul sito GSE (xxx.xxx.xx) e/o in forma scritta ove espressamente previsto dal presente Contratto e dalla vigente normativa.
Articolo 18 Perfezionamento ed Efficacia della Contratto
18.1 Ai fini del perfezionamento del Contratto, l’Operatore è tenuto a stampare l'apposita Dichiarazione di Accettazione e a inviarla al GSE tramite il Portale informatico debitamente sottoscritta con allegata la fotocopia di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità. Il presente Contratto si perfeziona nel momento in cui il GSE procede alla accettazione della suddetta Dichiarazione rendendo disponibile sul Portale informatico una copia del Contratto sottoscritto dal proprio Legale Rappresentante.
Articolo 19 Giurisdizione
19.1 Per qualsiasi controversia derivante o connessa all'interpretazione e/o all’esecuzione del presente Contratto e degli atti da esso richiamati, le Parti convengono la competenza esclusiva del Foro di Roma.
Roma, lì Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A.
[Nome e Cognome del Rappresentante]
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 2 del D.lgs 39/93, convalidata digitalmente