SOMMARIO
RESPONSABILITA CIVILE PATRIMONIALE
DECORRENZA dalle ore 24.00 del 01.01.2020
alle ore 24.00 del 01.01.2023
Frazionamento Annuale
Prima rata 01.01.2020/31.12.2020
SOMMARIO
SEZIONE 1 | DEFINIZIONI e descrizione attività |
Art. 1.1 | Definizioni |
Art. 1.2 | Descrizione dell’attività |
SEZIONE 2 | NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE |
Art..2.1 | Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio |
Art. 2.2 | Assicurazione presso diversi assicuratori |
Art. 2.3 | Durata del contratto |
Art. 2.4 | Pagamento del premio e decorrenza della garanzia |
Art..2.5 | Facoltà di recesso |
Art. 2.6 | Modifiche dell’assicurazione |
Art. 2.7 | Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società |
Art. 2.8 | Oneri fiscali |
Art. 2.9 | Foro competente |
Art. 2.10 | Interpretazione del contratto |
Art. 2.11 | Regolazione del premio |
Art. 2.12 | Obblighi in caso di sinistro |
Art. 2.13 | Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio |
Art. 2.14 | Coassicurazine e Delega |
Art. 2.15 | Clausola broker |
Art. 2.16 | Tracciabilità dei flussi finanziari |
Art. 2.17 | Rinvio alle norme di legge |
SEZIONE 3 | NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA’ CIVILE PATRIMONIALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE |
Art. 3.1 | Oggetto dell’assicurazione |
Art. 3.2 | Perdite per interruzione e sospensione di attività di terzi |
Art. 3.3 | Perdite patrimoniali per attività connessa all’assunzione de personale |
Art. 3.4 | Limiti di indennizzo/franchigia |
Art. 3.5 | Esclusioni |
Art. 3.6 | Assicurazione “Claims Made” Retroattività |
Art. 3.7 | Garanzia Postuma |
Art. 3.8 | Estensione territoriale |
Art. 3.9 | Persone non considerate terzi |
Art. 3.10 | Cessazione dell’Assicurazione |
Art. 3.11 | Vincolo di Solidarietà |
Art. 3.12 | Attività di rappresentanza |
Art. 3.13 | Copertura sostituti |
Art. 3.14 | Estensione al DL 81/2008 |
Art. 3.15 | Levata Protesti |
Art. 3.16 | Acquisizioni in economia |
Art. 3.17 | Perdite patrimoniali derivanti dall’attività di cui al D.Lgs 196/2003 |
Art. 3.18 | Obbligo dell’assicurato in caso di sinistro |
Art. 3.19 | Gestione delle vertenze di sinistro – spese legali |
Art. 3.20 | Sinistri in serie |
SEZIONE 4 | CONDIZIONI SPECIALI |
a | Condizione addizionale dipendenti tecnici |
b | Estensione amministratori e dipendenti ritirati o posti in quiescenza |
SEZIONE 1 - DEFINIZIONI e descrizione attività
Art.1.1 - DEFINIZIONI
DEFINIZIONI
Ai seguenti termini, le parti attribuiscono il significato qui precisato:
Contraente: | l’organismo della Pubblica Amministrazione che contrae questa assicurazione. |
Assicurato: | il Contraente, per lo svolgimento dell’attività istituzionale e delle attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alla principale. |
Dipendente/Amministratori : | ognuna delle persone, compresi gli Amministratori, indicate nella Scheda di Copertura e ivi identificate nominativamente oppure genericamente per gruppi o categorie, la quale partecipi alle attività istituzionali del Contraente, anche se non alle sue dirette dipendenze, e abbia pertanto un rapporto di servizio o un mandato con la Pubblica Amministrazione. |
Dipendente Tecnico: | qualsiasi persona, regolarmente abilitato o comunque in regola con le disposizioni di legge per l’affidamento dell’incarico professionale, che si trova alle dipendenze dell’Ente di Appartenenza e che predispone e sottoscrive il progetto, dirige e/o segue e sorveglia l’esecuzione dei lavori, e/o esegue il collaudo statico dell’opera, o la validazione di un progetto, nonché il Responsabile Unico del Procedimento o il soggetto che svolge attività di supporto al Responsabile unico del Procedimento e a qualsiasi altra persona fisica in rapporto di dipendenza con la Pubblica Amministrazione che svolga attività tecniche così come previsto dalla normativa in vigore e successive integrazioni o modifiche per conto e nell’interesse della Pubblica Amministrazione. |
Dipendente Legale: | Qualsiasi persona, abilitata ed in regola con le disposizioni di legge ed iscritta all’Albo Speciale di cui all’Art. 3 ultimo comma R.D.L. n. 1578 del 27.11.1933 (Legge Professionale Forense) e che svolge le funzioni di avvocato in base ad un rapporto di dipendenza o un rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione |
Pubblica Amministrazione: | Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane, Aziende Speciali, Consorzi Pubblici, IPAB, Case di Riposo, ATER, USSL, ASL, Ospedali, Case di Riposo Pubbliche, lo Stato ed Enti Pubblici in genere, e comunque ogni ente la cui attività sia soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti. |
Società/Assicuratori | la compagnia assicuratrice. |
Sinistro: | si configura un Sinistro quando, per la prima volta nel corso del Periodo di Assicurazione, l’Assicurato riceve: una qualsiasi comunicazione scritta di avvio di un procedimento giudiziario intentatogli contro al fine di imputargli una responsabilità e contenente una esplicita richiesta di risarcimento economico; una qualsiasi richiesta scritta con la quale si intenda avanzare una richiesta di risarcimento economico o altro tipo di risarcimento;. |
Danno: | qualsiasi pregiudizio subito da terzi suscettibile di valutazione economica. |
Danni Materiali: | il pregiudizio economico subito da terzi conseguente a danneggiamento di cose od animali, lesioni personali, morte. |
Perdite Patrimoniali: | il pregiudizio economico subito da terzi che non sia conseguenza di Danni Materiali |
Responsabilità Civile: | la responsabilità che grava sull’Assicurato in funzione dell’esercizio da parte di taluno dei Dipendenti sopra definiti delle funzioni e attività ai sensi dell’art. 2043 e successivi articoli del Codice Civile e dell’art. 28 della Costituzione, per Perdite Patrimoniali arrecati a terzi, ivi inclusa la lesione di interessi legittimi. |
Responsabilità Amministrativa: | la responsabilità gravante su taluno dei Dipendenti/Amministratori sopra definiti che avendo disatteso obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione abbia cagionato una Perdita Patrimoniale all’Assicurato, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, alla Pubblica Amministrazione o allo Stato. |
-Contabile: | la Responsabilità Amministrativa sopra definita, gravante su taluno dei Dipendenti sopra definiti quando agisca quale “agente contabile” nella gestione di beni, valori o denaro pubblico |
Indennizzo: | la somma dovuta dagli Assicuratori in caso di Sinistro che produca gli effetti previsti in polizza. |
Massimale: | la massima esposizione degli Assicuratori per ogni Sinistro. |
Durata del Contratto: | il periodo che ha inizio e termine alle date fissate nella Scheda di Copertura. |
Periodo di Assicurazione: | se la Durata del Contratto è inferiore o uguale a 18 (diciotto) mesi, il Periodo di Assicurazione coincide con tale durata. In caso contrario, il Periodo di Assicurazione corrisponde separatamente a ciascuna annualità della Durata del Contratto, distinta dalla precedente e dalla successiva annualità. Il primo Periodo di Assicurazione ha effetto alla data e all’ora d’inizio della Durata del Contratto. |
Periodo di Efficacia: | il periodo intercorrente tra la data di retroattività convenuta, quale indicata nella Scheda di Copertura, e la data di scadenza della Durata del Contratto. |
Scheda di Copertura: | il documento, annesso a questa polizza per farne parte integrante, nel quale figurano i dettagli richiamati nel testo. |
Retribuzioni Lorde ai fini del conteggio del premio: | L’importo, al lordo delle ritenute previdenziali e/o fiscali, che il Personale dipendente riceve a compenso delle proprie prestazioni, inclusi i compensi corrisposti ai Lavoratori interinali e agli Amministratori. |
Art. 1.2 DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La garanzia della presente polizza è operante per i rischi della responsabilità civile professionale e patrimoniale derivante all’Assicurato nello svolgimento delle attività istituzionali dell’Ente, comunque svolte e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario, con la sola esclusione di quelle delegate o attribuite ad altri enti pubblici, Aziende, Consorzi o privati, che gestiscono con o per conto dell’Ente servizi o attività in regime di concessione, di appalto o altre forme possibili, salvo che ne derivi all’Ente contraente una responsabilità indiretta o solidale.
La garanzia è inoltre operante per tutte le attività esercitate dall’Assicurato per legge o regolamenti.
SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE
Art.2.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C..
Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C.. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.
Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo dei legali rappresentanti degli assicurati.
Il Contraente e l’Assicurato sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare i danni che avessero colpito le polizze di responsabilità Civile da loro sottoscritte precedentemente la stipulazione della presente polizza di assicurazione.
Art.2.2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori
Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio. In tal caso, per quanto coperto di assicurazione con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza.
Per quanto efficacemente coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde soltanto per la parte di danno eccedente il massimale delle altre polizze.
Si esonera il Contraente dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto; l'Assicurato ha l’obbligo di farlo in caso di sinistro, se ne è a conoscenza.
Art.2.3 - Durata del contratto
Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo. E’ facoltà del Contraente richiedere alla Società una proroga temporanea della presente assicurazione, finalizzata all’espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d’ora a prorogare in tal caso l’assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo massimo di 180 giorni decorrenti dalla scadenza
Art.2.4 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
Il Contraente pagherà alla Società, per il tramite del Broker:
la prima rata di premio (annuale) entro 90 giorni dalla decorrenza della garanzia, fermo restando l’effetto della copertura assicurativa dalla data di effetto;
1. le rate di premio successive alla prima (annuali) entro 90 giorni dalle rispettive date di scadenza ;
2. le appendici di regolazione e/o le eventuali franchigie contrattuali anticipate dalla Società, entro 90 giorni, previa consegna dei relativi documenti da parte della Società;
3. le eventuali appendici di modifica delle condizioni contrattuali in corso di annualità (adeguamenti di legge, etc.) entro 90 giorni previa consegna dei relativi documenti da parte della Società;
Se il Contraente/Assicurato non paga entro tali termini, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24,00 del giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24,00 del giorno di pagamento con le
modalità di cui sopra, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell’art. 1901 del Codice Civile.
Qualora ai sensi del Decreto del Ministro dell’Economia e Finanza 18 gennaio 2008 n.40 così come integrato dall’Art.1 della L. 26/04/2012 n.44 e smei, il riscossore riscontrasse un inadempimento a carico della Società ed il Contraente fosse impossibilitato a provvedere al pagamento parziale o totale della polizza sino a definizione del provvedimento, le garanzie resteranno comunque operanti ed i termini di cui sopra per il pagamento del premio decorreranno dalla data in cui la Società di Riscossione comunicherà al Contraente la Revoca del provvedimento
Art.2.5 – Facoltà di recesso
la Società ed il Contraente possono recedere dal presente contratto:
- dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, con preavviso di 90 giorni. In tale evenienza la Società rimborsa la parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso;
- Ad ogni scadenza anniversaria con preavviso di 90 giorni;
Art.2.6 - Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto.
Art.2.7 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società
Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (telefax o simili) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.
Art. 2.8 - Oneri fiscali
Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio , agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.
Art.2.9 - Foro competente
Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.
Art.2.10 - Interpretazione del contratto
Si conviene fra le Parti che verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole all’Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.
Art.2.11 – Regolazione del premio
Poiché il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza (Sezione 5) ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza.
A tale scopo entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo.
Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società.
Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta, trascorso il quale la Società avrà diritto di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto. Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società deve fissargli lo stesso termine di 30 giorni trascorso il quale, avrà diritto di agire giudizialmente.
La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.
Art.2.12 – Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso scritto alla Società o al broker, entro 30 giorni lavorativi dal momento in cui l’ufficio competente per la gestione del contratto di polizza ne ha avuto conoscenza. Tuttavia è concessa facoltà al Contraente di denunciare tutte quelle circostanze che presumibilmente potranno dar luogo a richiesta di risarcimento e la Società accetta fin d’ora tale notifica come denuncia di sinistro ancorché non vi sia ancora stata richiesta scritta da parte del terzo.
Il Contraente è tenuto a denunciare alla Società eventuali sinistri rientranti nella garanzia "responsabilità civile verso prestatori di lavoro" solo ed esclusivamente :
• in caso di sinistro per il quale ha luogo l’inchiesta giudiziaria/amministrativa a norma di legge;
• in caso di richiesta di risarcimento o azione legale da parte di dipendenti o loro aventi diritto nonché da parte dell'INAIL qualora questa esercitasse diritto di surroga a sensi del DPR 30.06.1965, n. 1124 e successive modifiche ed integrazioni.
Art.2.13 - Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio
La Società alle scadenze annuali, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:
a) sinistri denunciati;
b) sinistri riservati (con l’indicazione dell’importo riservato);
c) sinistri liquidati (con indicazione dell’importo liquidato);
d) sinistri respinti.
Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.
Art.2.14- Coassicurazione e delega
L'assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nel riparto del premio; ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto. In caso di inadempienza di una delle Società partecipanti al rischio, la relativa quota verrà ripartita fra le rimanenti che avranno facoltà, una volta liquidata l’indennità, di rivalersi nei confronti della Società che non ha adempiuto ai propri obblighi.
Le imprese assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla Società designata in frontespizio della presente polizza; di conseguenza, tutti i rapporti, anche in sede giudiziaria, inerenti alla presente assicurazione faranno capo sia dal punto di vista attivo che passivo alla Delegataria la quale provvederà ad informarle.
In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il contratto, xxx comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.
Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione stragiudiziale e giudiziale compiuti dalla Delegataria per conto comune.
La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto.
Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria sui Documenti di Assicurazione, li rende ad ogni effetto validi anche per le quote delle Coassicuratrici.
Art.2.15 – Xxxxxxxx broker
Ad ogni effetto di legge le parti contraenti riconoscono alla Società MAGJLT. SPA con sede legale in Xxxxxx, Xxx Xxxxxxxxx Xxxxxx 00, iscritta al RUI – Sezione B – con il n.B000400942, Xxxxxx incaricato ai sensi del D. Lgs. n. 209/2005 (in seguito denominato anche Broker), il ruolo di cui alla legge relativamente alla assistenza e consulenza nella esecuzione e gestione delle conseguenti obbligazioni contrattuali, per tutto il tempo della durata, inclusi proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni.
In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente :
o che il Broker, nell’ambito della normativa richiamata, sia responsabile della rispondenza formale e sostanziale dei documenti contrattuali nonché della legittimità della sottoscrizione degli stessi da parte delle Compagnie Assicuratrici;
o che tutte le comunicazioni, tutte le corrispondenze anche in materia di sinistri e di gestione degli stessi, nonché tutti i rapporti amministrativi inerenti l’esecuzione del contratto, saranno trasmesse dall'una all'altra parte per il tramite del suddetto Broker oppure, in casi di particolare urgenza, direttamente tra le parti con contestuale invio di copia della relativa corrispondenza al Broker;
o che il pagamento dei premi dovuti alla Società in relazione alla presente polizza venga effettuato dall’Ente Contraente per il tramite del Broker e sia liberatorio per l’Ente stesso;
o che l’opera del Broker verrà remunerata, in conformità agli usi del mercato nazionale ed internazionale, confermati dalla giurisprudenza, dalle Compagnie di Assicurazioni con le quali viene stipulato il presente contratto, secondo l’aliquota provvigionale del 0,0007% da calcolarsi sul premio imponibile
Art.2.16 – Tracciabilità dei flussi finanziari
La Società Assicuratrice, la Società di Brokeraggio, nonché ogni altra quualsiasi titolo interessata al presente contratto [cd filiera], sono impegnate ad osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 13/08/2010 n.0 136 e s.m.i.
I soggetti di cui al paragrafo precedente sono obbligati a comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche se in via non esclusiva, alle movimentazioni finanziarie relative al presente contratto, unitamente alle generalità ed al codice fiscale dei soggetti abilitati ad operare su tali conti correnti.
Tutte le movimentazioni finanziarie di cui al presente contratto dovranno avvenire - salve le deroghe previste dalla normativa sopra citata - tramite bonifico bancario o postale [Poste Italiane S.p.A.] e riportate, relativamente a ciascuna transazione, il Codice iI Identificativo di Gara [CIG] o, qualora previsto, il Codice Unico di Progetto [CUP] comunicati dalla Stazione Appaltante.
Il mancato assolvimento degli obblighi previsti dall'art. 3 della citata Legge n.0 136/2010 costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 C.C. e dall'art. 3, comma 8 della Legge.
Art.2.17- Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
SEZIONE 3 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Art. 3.1 – Oggetto dell'assicurazione
L’assicurazione è prestata per la responsabilità civile e professionale, derivante all’Assicurato per perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, in conseguenza di atti od omissioni colposi commessi da parte di uno o più Dipendente/Amministratori di cui l’Ente Contraente/Assicurato debba rispondere a norma di legge nell’esercizio dell’attività dichiarata in polizza.
L’assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato anche in conseguenza di atti od omissioni commessi da uno o più Dipendente/Amministratori dei quali o con i quali l’Assicurato debba rispondere, a fronte dell’esperimento dell’azione diretta promossa dai terzi danneggiati qualora, in base alle norme ed ai principi vigenti dell’ordinamento giuridico, sussista anche la responsabilità dell’Assicurato stesso.
Sono comprese nella garanzia le somme che l’Assicurato sia tenuto a pagare per effetto di decisioni di qualunque organo di giustizia civile od amministrativa dello Stato.
Le garanzie di polizza s’intendono operanti fatta salva la facoltà di esercitare, qualora ne ricorrano le condizioni previste dalla legge:
- il diritto di rivalsa spettante alla Contraente stessa ai sensi dell’art. 22 comma 2 del T. U. 3/1957,
- il diritto di surrogazione spettante all’Assicuratore ai sensi dell’art. 1916 c.c., nei confronti dei soggetti responsabili.
L’assicurazione comprende inoltre:
✓ Le perdite patrimoniali che l’Assicurato sia tenuto a risarcire per multe e/o ammende, sanzioni amministrative e/o pecuniarie inflitte ai terzi a seguito di errori professionali dei propri Amministratori, Dipendenti, e del Personale comunque utilizzato.
✓ Le perdite patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documento o titoli non al portatore purché non derivanti da incendio, furto o rapina.
L'Assicurato può richiedere, anche prima della sentenza definitiva della Corte dei Conti sulla responsabilità amministrativa di uno o più dei Dipendenti/Amministratori identificati nella Scheda, il pagamento di un acconto delle somme dovute a terzi entro il limite massimo del 20% dell’indennizzo riconosciuto e con il limite massimo di € 50.000,00, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia pari o superiore a €. 300.000,00
✓ L’Assicurato si obbliga a restituire agli Assicuratori, nel termine di 90 giorni dalla data del passaggio in giudicato delle sentenze, quegli importi anticipati, qualora siano recuperati dai Dipendenti/Amministratori in seguito alla sentenza che riconosca la loro responsabilità.
✓ Le somme anticipate dagli Assicuratori all’Assicurato devono considerarsi, fino alla definizione degli eventuali giudizi di responsabilità o rivalsa e, comunque, fino alla prescrizione delle azioni esperibili, mere anticipazioni gravanti sul bilancio dell’Assicurato come debito, con obbligo restitutorio nei confronti degli Assicuratori nei limiti del danno erariale accertato in sentenza che dovrà essere pagato dai Dipendenti/Amministratori.
✓ Per effetto di quanto sopra, é fatto obbligo all’Assicurato di notificare agli Assicuratori le azioni di rivalsa nei confronti dei Dipendenti/Amministratori, o le azioni di responsabilità instaurate dalla Corte dei Conti, su atti od omissioni dei Dipendenti per cui i sinistri sono stati denunciati e/o definiti e le sentenze di condanna per cui abbia titolo a rimborso.
Art. 3.2 - Perdite per interruzione o sospensione di attività di Xxxxx
L’Assicurazione di cui all’Art 3.1 comprende le Perdite Patrimoniali sofferte da Terzi a seguito di interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi.
Art. 3.3 – Perdite Patrimoniali per l’attività connessa all’assunzione del Personale
L’Assicurazione di cui all’Art 3.1 comprende le Perdite Patrimoniali derivanti dall’attività connessa all’assunzione e gestione del personale.
Art. 3.4 - Limiti di Indennizzo - Franchigia
l’Assicurazione è prestata fino alla concorrenza del Massimale stabilito nella Scheda di Copertura per ciascun Sinistro e cumulativamente per l’insieme di tutti i Sinistri verificatisi in uno stesso Periodo di Assicurazione, indipendentemente dal numero dei Sinistri notificati dall’Assicurato durante lo stesso periodo.
In caso di corresponsabilità tra più Dipendenti/Amministratori indicati sulla Scheda di Copertura, nello stesso Sinistro, gli Assicuratori risponderanno fino e non oltre il limite di indennizzo cumulativo indicato sulla Scheda di Copertura indipendentemente dal numero dei Dipendenti/Amministratori coinvolti.
Restano fermi i limiti di indennizzo stabiliti all’articolo 3.7 che segue.
L’Assicurazione è prestata con l’applicazione di una franchigia fissa per singolo Sinistro di importo pari a quello indicato sulla scheda di copertura.
Art. 3.5 - Esclusioni
L'Assicurazione non vale per i Sinistri relativi a:
a) Danni Materiali di qualsiasi tipo salvo quelli conseguenti ad errori professionali dei Dipendenti Tecnici indicati nella Scheda di Copertura;
b) attività svolta da taluno dei Dipendenti/Amministratori dell’Ente Contraente, quali componenti di consigli di amministrazione o collegi sindacali, di altri Enti della Pubblica Amministrazione e/o Società o enti privati;
c) la stipulazione, e/o la mancata stipulazione, e/o la modifica, di assicurazioni, nonché il pagamento e/o mancato o tardivo pagamento di premi;
d) azioni od omissioni imputabili all’Assicurato a titolo di dolo di uno o più Dipendenti indicati sulla Scheda di Copertura, accertato con provvedimento definitivo dell’Autorità competente;
e) inquinamento di qualsiasi genere di aria, acqua e suolo; danno ambientale in generale; la presenza e gli effetti, diretti e indiretti, di amianto o di muffa tossica di qualsiasi tipo;
f) il possesso, la custodia o l’uso, da parte di qualsiasi persona, di autoveicoli, rimorchi, natanti o velivoli, esclusa comunque ed in ogni caso la Responsabilità Civile di cui alla legge 990 del 1969 e al
D. Lgs 209/2005 – titolo X;
g) le responsabilità, accertate con provvedimento definitivo dell’autorità competente, che gravino personalmente su qualsiasi Dipendente/Amministratore per Responsabilità Amministrativa o Amministrativa Contabile e per colpa grave;
h) fatti o circostanze pregresse già note all’Assicurato e/o denunciate prima della data d’inizio della Durata del Contratto;
i) multe, ammende, sanzioni inflitte all’Assicurato; nonché per i Danni:
j) derivanti da sviluppo comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o di radioattività;
k) derivanti direttamente o indirettamente da guerra (dichiarata e non), invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;
Art. 3.6 – Assicurazione “Claims made” - Retroattività
L’Assicurazione è prestata nella forma “claims made” e vale per i Sinistri che abbiano luogo per la prima volta nel corso del Periodo di Assicurazione e che siano regolarmente denunciati agli Assicuratori durante lo stesso periodo, a condizione che siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere da uno o più dei Dipendenti o Amministratori indicati sulla Scheda di Copertura durante il Periodo di Efficacia quale definito in questa polizza e a condizione che non siano già noti all’Assicurato o già sottoposti all’esame della Corte dei Conti.
L’assicurazione cessa automaticamente relativamente al Dipendente licenziato per giusta causa.
Art. 3.7- Garanzia Postuma
l’Assicurazione è operante per i Xxxxxxxx denunciati agli Assicuratori nel numero di anni indicati nella scheda di copertura successivi alla scadenza della presente Polizza, purché afferenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di efficacia dell’Assicurazione stessa.
Il Massimale stabilito nella Scheda di Copertura è l’obbligazione massima alla quale gli Assicuratori saranno tenuti, cumulativamente per tutti i Sinistri pertinenti all’intera durata della garanzia postuma. Resta inteso che ogni annualità di garanzia postuma costituirà un Periodo di Assicurazione distinto e separato, quale definito in questa polizza.
L’assicurazione cesserà automaticamente relativamente al Dipendente licenziato per giusta causa. Qualora risulti che i Xxxxx relativi a un Sinistro rientrante nella garanzia postuma siano risarcibili da altra assicurazione, la garanzia postuma non sarà applicabile a tale Sinistro.
Art. 3.8 - Estensione territoriale
L’assicurazione vale per i Sinistri derivanti da comportamenti colposi posti in essere nel territorio dell’Unione Europea, dello Stato Città del Vaticano o della Repubblica di San Marino.
Nonostante quanto sopra, viene concordato che l’assicurazione è valida anche nei confronti di Xxxxxxxxxx consolari e ambasciatoriali, purché debitamente indicati nella Scheda di Copertura, mentre prestano servizio anche in paesi diversi da quelli sopra citati, ma limitatamente alle Perdite Patrimoniali determinate ai termini della legge italiana ed esclusivamente in relazione ad attività previste e consentite dal loro contratto di lavoro o mandato specifico consolare o ambasciatoriale.
Art. 3.9 Persone non considerate terzi
Non sono considerate terzi il coniuge, i genitori, i figli di qualsiasi amministratore dell'Ente Assicurato nonché qualsiasi altro parente o affine convivente con tale amministratore nonché le società di cui tale amministratore e taluna delle predette figure sia amministratore o componente del collegio sindacale, ad eccezione di quanto precisato all’Art 3.12 che segue.
Art. 3.10 - Cessazione dell’assicurazione
Oltre agli altri casi previsti dalla legge, e salva la garanzia postuma di cui all’Art. 3.7 della presente polizza, l’assicurazione decade relativamente ai Dipendenti/Amministratori indicati sulla Scheda di Copertura, che cessino dall'incarico istituzionale per pensionamento, per dimissioni o per altri motivi.
Art. 3.11 - Vincolo di solidarietà
In caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, gli Assicuratori risponderanno di quanto dovuto al Danneggiato, fermo il diritto di regresso nei confronti di altri terzi responsabili.
Art. 3.12 – Attività di rappresentanza
Fermo restando quanto stabilito dall’Art. 3.5 b) si precisa che l’Assicurazione vale per tutti gli incarichi, anche di carattere collegiale e/o commissariale, svolti dai singoli Assicurati in rappresentanza dell’Ente di Appartenenza in altri Enti, Società o organi collegiali.
Art. 3.13 - Copertura sostituti
Nel caso di sostituzione temporanea o permanente di uno o più Dipendenti dell’Assicurato indicati sulla Scheda di Copertura, l’assicurazione s’intende automaticamente operante nei confronti dei relativi sostituti dal momento del loro incarico e l’ammontare del Premio relativo alla figura del sostituto sarà compensato con quello già corrisposto.
Art. 3.14 - Estensione Decreto Legislativo 81/2008
Sempre che il relativo addetto, Dipendente dell’Ente Assicurato indicato sulla Scheda di Copertura, sia in possesso delle qualifiche legalmente richieste e che si sia sottoposto all’addestramento previsto dalla legge, e ferme restando tutte le altre condizioni ed esclusioni di polizza, l’Assicurazione delimitata in
polizza è operante per le responsabilità poste a carico dell'Assicurato dalla normativa in materia di igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese in garanzia anche le attività svolte dal Dipendenti dell’Assicurato in funzione di:
1) "Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni. Si precisa che la copertura é pienamente operante anche in caso di Dipendenti indicati sulla Scheda di Copertura che non abbiano seguito un idoneo corso, in quanto tale corso non viene per loro richiesto nell'ambito del medesimo Decreto Legislativo 81/2008.
2) "Committente", "Responsabile dei lavori", Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l’esecuzione dei lavori ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 3.15- “Levata Protesti”
L’Assicurazione è estesa alle Perdite Patrimoniali cagionate a terzi nell’esercizio delle funzioni inerenti l’attività di levata protesti, ciò fino alla concorrenza del Massimale di Euro 150.000,00 per singolo Sinistro e per anno assicurativo. La garanzia è prestata con applicazione di uno scoperto del 10% per ogni Sinistro, con il massimo non indennizzabile di Euro 2.500,00.
Ferme restando tutte le altre condizioni di Assicurazione.
Art. 3.16 - Acquisizioni in economia
Premesso che taluno dei Dipendenti dell’Assicurato indicati sulla Scheda di Copertura sia stato legittimato a procedere ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 163/2006 all’acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia mediante: a) amministrazione diretta b) procedura di cottimo fiduciario, l’assicurazione s’intende estesa entro i limiti previsti dalla legge, per sinistro e per anno assicurativo alle responsabilità derivanti all’Assicurato in conseguenza di perdite patrimoniali, esclusi i danni materiali e corporali, ancorché conseguenti ad inadempimento ed inesatto adempimento delle obbligazioni assunte dall’impresa cottimista.
Art. 3.17 - Perdite Patrimoniali derivanti dall’attività di cui al D.Lgs. 196/2003 e Regolamento UE 2016/679 (GDPR)
La garanzia di cui alla presente polizza comprende le Perdite Patrimoniali involontariamente cagionate a terzi in conseguenza di una non intenzionale violazione degli obblighi di legge, in relazione al trattamento dei dati personali, sia comuni che sensibili, dello stesso. La garanzia è valida a condizione che il trattamento dei dati personali predetti sia strettamente strumentale allo svolgimento delle attività istituzionali. La garanzia copre i danni cagionati in violazione dell’art. 11 del D.Lgs 196/2003 e/o regolamento UE 2016/679, comportanti un danno patrimoniale, anche ai sensi dell’art. 2050 Codice Civile e un danno non patrimoniale ai sensi dell’art. 2059 Codice Civile.
a) dove non vi è compatibilità tra quanto disposto dal Codice della Privacy e quanto previsto dal Regolamento 679/2016, il CdP lascia il passo alle nuove disposizioni europee: la legge statale deve essere disapplicata in favore del GDPR;
b) Laddove vi sia compatibilità tra le due norme, il d.lgs. 196/2003 rimane applicabile continuando a dettare legge, anche in maniera più specifica rispetto al GDPR.
Art. 3.18 - Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro
In caso di Xxxxxxxx quale definito in questa polizza, l’Assicurato deve farne denuncia per iscritto agli Assicuratori oppure al broker indicato in polizza, al più presto e comunque non oltre i 30 (trenta) giorni successivi a quello in cui ne è venuto a conoscenza l’ufficio competente per la gestione della presente polizza.
a) l'Assicurato, inoltre, deve dare avviso scritto - a mezzo raccomandata o telefax o mail - agli Assicuratori, fornendo le precisazioni necessarie e opportune con i dettagli relativi a date e persone coinvolte, entro 30 giorni da quando si è verificata una delle seguenti circostanze:
a1) qualsiasi richiesta di risarcimento presentata all’Assicurato;
a2) qualsiasi diffida scritta o verbale ricevuta dall’Assicurato, in cui un terzo esprima l’intenzione di richiedere dall’Assicurato il risarcimento dei Danni subiti;
a3) qualsiasi circostanza di cui l’Assicurato venga a conoscenza che si presuma possa ragionevolmente dare origine ad una richiesta di risarcimento nei confronti dell’Assicurato.
L’eventuale richiesta di risarcimento pervenuta in seguito alle comunicazioni specificate ai punti a2) e a3) sarà considerata come se fosse stata fatta durante il Periodo di Assicurazione.
b) la denuncia di cui sopra, così come ogni comunicazione volta a interrompere il decorrere della prescrizione, se fatta dal Contraente per conto dell’Assicurato nei termini e con le modalità stabilite in questo articolo, sarà considerata dagli Assicuratori come se fosse fatta dall’Assicurato stesso;
c) l’Assicurato dovrà dare agli Assicuratori tutte le informazioni e dovrà collaborare con essi nei limiti del possibile, e non rivelerà ad alcuno l’esistenza della presente Polizza senza la loro autorizzazione.
d) considerato che questa è un’assicurazione nella forma «claims made», quale temporalmente delimitata in questa polizza, l’omessa denuncia del Sinistro durante il Periodo di Assicurazione fermo restando quanto precisato ai commi a). e b) sopra comporta la perdita del diritto dell’Assicurato all’Indennizzo.
e) senza il previo consenso scritto degli Assicuratori, l’Assicurato non deve ammettere sue responsabilità, definire o liquidare danni, procedere a transazioni o compromessi, o sostenere spese al riguardo.
Art. 3.19 - Gestione delle vertenze di Sinistro - Spese legali
Si conviene che gli Assicuratori assumono fino a quando ne hanno interesse la gestione delle vertenze a nome dell’Assicurato designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato con l’assenso dello stesso.
Sono a carico dell’Assicuratore le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, ai sensi dell’art. 1917 del Codice Civile, entro il limite di un importo pari a un quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.
Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Assicuratore e l’Assicurato in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del massimale di cui sopra.
Le parti si danno reciprocamente atto che è espressamente escluso dalla garanzia il rimborso di tutte le spese legali sostenute dall’Assicurato nell’ambito dei procedimenti giudiziari di natura penale.
Inoltre, qualora sia promosso nei confronti dell’Assicurato un procedimento giudiziario innanzi al TAR, gli Assicuratori rimborseranno le spese legali solo nel caso in cui sia stata avanzata una esplicita Richiesta di risarcimento, e solo limitatamente alla parte di spese legali sostenute per resistere a tale richiesta di risarcimento.
Gli Assicuratori non riconoscono spese incontrate dall'Assicurato per i legali che non siano da essi designati e non rispondono di multe o ammende né delle spese di giustizia penale (ex art. 535 c.p.p.).
Art. 3.20 – Sinistri in serie
In caso di Sinistri in serie, ossia risalenti tutti a una stessa causa provocatrice di Xxxxx a più persone, la data in cui ha luogo il primo Sinistro regolarmente denunciato agli Assicuratori sarà considerata come data di tutti i successivi Sinistri, seppur notificati all’Assicurato in epoche diverse e successive e anche dopo la data di cessazione di questa assicurazione. Restano fermi i disposti dell’Art. 3.20 in quanto applicabili.
CONDIZIONI SPECIALI
a. Condizioni addizionali e/o modifiche relative all’estensione di copertura alla responsabilità civile professionale dei Dipendenti Tecnici
Nel caso in cui uno o più dei Dipendenti indicati nella Scheda di Copertura fosse un Dipendente Tecnico come definito nella presente assicurazione, si applicheranno le sotto riportate condizioni addizionali e/o modifiche:
a.1 Clausola addizionale all’Art.3.1 “Oggetto dell’Assicurazione”
La garanzia di cui alla presente polizza viene estesa per coprire la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per Perdite Patrimoniali e Danni Materiali involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di atti od omissioni di cui l’Assicurato debba rispondere a norma di legge commessi nell'esercizio delle prestazioni professionali dei Dipendenti Tecnici indicati sulla Scheda di Copertura.
La copertura assicurativa è estesa ai danni conseguenti a lesioni personali, morte o danneggiamento a cose, connessi all’esercizio dell’attività di Dipendente Tecnico come descritta nelle “Definizioni” di polizza, quali a titolo meramente esemplificativo:
a) progettista, direttore dei lavori e collaudatore;
b) geologo, in quanto svolta nell’ambito di un incarico di progettazione;
c) attività di consulenza e controlli in ambito di ecologia ed ambiente, fonti di inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore), verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, aree verdi, giardini, verde anti-rumore);
d) verifica e validazione dei progetti così come previsto dal D.lgs 50/2016 e dal regolamento di attuazione e) “responsabile del procedimento” di cui al D.lgs 50/2016 Quanto sopra in nessun caso dovrà essere considerato un impegno da parte della Società di rispondere direttamente o indirettamente per effetto di un’azione di rivalsa della Responsabilità civile Operai e/o prestatori di lavoro, la quale si intende quindi esplicitamente esclusa dalla presente copertura.
L’Assicurazione è estesa alla responsabilità derivante dalla norma vigente di cui al D.lgs 50/2016, relativa all’attività di progettazione, nel qual caso la Società si impegna a rilasciare, ove necessario, certificati distinti per ogni contratto soggetto alla predetta norma vigente secondo lo schema tipo di cui al D.M. 123/04.
La copertura assicurativa comprende anche:
1. i danni conseguenti a rovina totale o parziale delle opere in costruzione o sulle quali si eseguono lavori, verificatisi durante l’esecuzione o entro cinque anni dalla loro ultimazione;
2. per ultimazione lavori o delle opere si deve intendere la data in cui si è verificata anche una sola delle seguenti circostanze, ancorchè il contratto sia in vigore:
a) sottoscrizione del verbale di ultimazione dei lavori o rilascio di certificato provvisorio;
b) consegna, anche provvisoria, delle opere al committente;
c) uso delle opere secondo destinazione;
3. le spese imputabili all’Assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un grave difetto che incida sulla stabilità dell’opera, con obbligo da parte dell’Assicurato di darne immediato avviso alla Società. In caso di disaccordo sull’utilità delle spese suddette o sull’entità di esse, le Parti si obbligano a conferire ad un Collegio di tre periti mandato di decidere se ed in quale misura siano dovuti gli indennizzi. Detti periti sono nominati uno da ciascuno delle parti ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale competente; ciascuna delle parti remunera il perito da essa designato, contribuendo alla metà delle spese e competenze del terzo perito. Le decisioni del Collegio peritale sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per le Parti anche se uno dei periti dissente o si rifiuta di firmare il relativo verbale;
4. le perdite patrimoniali conseguenti a gravi difetti alle opere riscontrati dopo la ultimazione dei lavori e che rendano l’opera inidonea all’uso al quale è destinata; rimane comunque escluso ogni costo per eventuali migliorie.
Le estensioni di cui alla presente Condizione Speciale a) non sono operanti:
• qualora il Dipendente tecnico non sia abilitato, o non sia autorizzato ai sensi della vigente normativa, all’esercizio delle attività a cui si riferiscono le relative garanzie, ovvero se tali attività non rientrano nelle competenze stabilite dalle disposizioni che disciplinano le rispettive professioni;
• se i lavori vengono eseguiti da imprese di proprietà o il cui socio a responsabilità illimitata o amministratore sia dipendente dell’Assicurato;
• per i danni ai macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all’esecuzione dei lavori, salvo il caso in cui i danni derivino da rovina totale o parziale delle opere in costruzione, nonché per i danni a cose che l’Assicurato abbia in custodia o che detenga a qualsiasi titolo;
• per i danni derivanti dalla mancata rispondenza delle opere all’uso ed alle necessità cui sono destinate; sono invece compresi i danni materiali e corporali che derivino dagli effetti pregiudizievoli delle opere stesse.
b. Estensione Amministratori e Dipendenti ritirati o posti in quiescenza - A parziale deroga dell’art. 3.10 cessazione dell’Assicurazione, la presente copertura assicurativa è estesa ai sinistri notificati per la prima volta all’Ente Assicurato durante il periodo di assicurazione e derivanti da atti od omissioni commessi da Dipendenti e Amministratori dell’Ente assicurato , che hanno terminato la loro attività, anche in data antecedente alla decorrenza della presente polizza, ma comunque non oltre la data di retroattività indicata nella scheda di copertura e fino a un massimo di 5 anni dalla data di decorrenza, per pensionamento, morte o cessazione d’incarico o mandato.
Il limite di indennizzo indicato nella scheda di copertura sarà l’obbligazione massima per cui gli Assicuratori saranno tenuti, cumulativamente per tutti i Sinistri.
XXXXXXXX DA APPROVARE ESPLICITAMENTE PER ISCRITTO
Agli effetti degli articoli 1322, 1341 e 1342 CODICE CIVILE l’Assicurato dichiara di aver preso atto che questo è un contratto di assicurazione nella forma «claims made» quale temporalmente delimitata nelle condizioni di questa polizza e di approvare specificatamente i disposti contenuti nei seguenti articoli delle condizioni stesse :
Art. 2.15 - Xxxxxxxx Xxxxxx;
Art. 3.6 - Assicurazione “claims made” – Retroattività; Art. 3.7 - Garanzia postuma;
Art. 3.9 - Persone non considerate terzi; Art. 3.10 - Cessazione dell’assicurazione;
Art. 3.18 - Obblighi dell’Assicurato in caso di Xxxxxxxx (omessa denuncia durante il Periodo di Assicurazione);
Data L’Assicurato o il Contraente
................................ ....................................................
SCHEDA TECNICA RIEPILOGATIVA
ELEMENTI DI CALOCLO DEL PREMIO: retribuzioni lorde erogate 200.000.000,00
MASSIMALI: Euro 5.000.000,00 per sinistro ed in aggregato
Euro 10.000.000,00 per corresponsabilità;