SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE
Allegato 4
SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE
PER LA REALIZZAZIONE DI PUC-PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITÀ
Il giorno del mese di dell’anno duemila in
TRA
Il Comune di …………, legalmente rappresentato da ……………….., domiciliato per la carica ;
E
(soggetto del Terzo Settore) …………………………………………….………………
codice fiscale
e partita I.V.A. con sede in , Via/Piazza , nella persona del/della Sig./Sig.ra in qualità di
, domiciliato per la carica presso
a ciò autorizzato in forza delle norme statutarie e della deliberazione del
[a titolo meramente esemplificativo, Consiglio di Amministrazione/Comitato Direttivo o altro] in data
Visti:
• l’articolo 118 della Carta Costituzionale;
• il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali”, ed in particolare gli artt. 13 e 14;
• il D.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e ss. mm., “Testo unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”;
• il D.lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e ss. mm., “Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”;
• la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss. mm. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, in particolare gli articoli 11 e 12;
• la Legge 8/11/2000 n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
• la L.R. 12/3/2003 n. 2 "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” e ss. mm. e ii. ed in particolare gli artt. 19,27 e 29;
• la L.R. 30/7/2015 n. 14 “Disciplina a sostegno dell'inserimento lavorativo e dell'inclusione sociale delle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità, attraverso l'integrazione tra i servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari”;
• l’Avviso 1/2019 PaIS-Programma Operativo Nazionale “Inclusione” FSE 2014-2020 nonché la Quota Servizi Fondo Povertà 2019 prevista nel Programma Attuativo 2020 del Distretto Pianura Ovest (approvato con delibera di giunta dell’Unione n. 2 del 7/1/2021, come modificata dalla deliberazione del Commissario Prefettizio n. 4 del 4/3/2021), quota prevista per l’importo di € 224.885,0 di cui € 24.885,00 destinati alla realizzazione dei PUC-Progetti Utili alla Collettività;
• il D.L. 28 gennaio 2019, n. 4 “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”, convertito con modificazioni nella Legge 28 marzo 2019 n. 26;
• la Circolare INPS 43 del 20 marzo 2019 - Disciplina del Reddito di cittadinanza;
• Il Decreto Ministeriale del 23 luglio 2019 – Approvazione Linee Guida per la definizione dei Patti per l’Inclusione Sociale;
• il D.L. 2 settembre 2019, n. 108 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali in materia di sistema informativo del Reddito di Cittadinanza (in attuazione dell'art. 6, c. 1, del predetto D.L. 4/2019);
• il Decreto 22 ottobre 2019 n. 149 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali “Definizione, forme, caratteristiche e modalità di attuazione dei Progetti utili alla collettività (PUC)”;
• il Decreto Ministeriale del 14 gennaio 2020 - Approvazione della Determina INAIL n. 3/2020 che stabilisce il premio speciale unitario per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei soggetti impegnati nei PUC;
• la Nota 1938 del 10 marzo 2020 - Indicazioni per la gestione dei Progetti utili alla collettività (PUC) sulla Piattaforma Digitale per la Gestione dei Patti per l’Inclusione Sociale (Piattaforma GePI);
• la Circolare INAIL n. 10 del 27 marzo 2020 - Copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per i percettori del reddito di cittadinanza impegnati nei Progetti Utili alla Collettività (PUC).
Atteso che:
• il Decreto Legge del 28 gennaio 2019 n. 4, convertito con modificazioni dalla Legge n.26/2019 recante le disposizioni in materia di “Reddito di Cittadinanza e di pensioni” (d’ora in poi RdC), all’articolo 4, comma 1, condiziona l’erogazione del beneficio alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro e all’adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale;
• il successivo comma 2 del medesimo articolo definisce le modalità di tale adesione individuando sia i beneficiari tenuti agli obblighi, sia coloro che devono essere convocati dai Centri per l’Impiego per la sottoscrizione dei Patti per il lavoro ed infine coloro che devono essere convocati dai Servizi dei Comuni (competenti in materia di contrasto alla povertà) per la sottoscrizione dei Patti per l’Inclusione sociale;
• ai sensi del comma 15 dello stesso articolo “il beneficiario è tenuto ad offrire, nell’ambito del Patto per il lavoro e del Patto per l’inclusione sociale, la propria disponibilità per la partecipazione a Progetti utili alla collettività (d’ora in avanti anche solo PUC) in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo, di tutela dei beni comuni e di altre attività di interesse generale fra quelle indicate dall’art. 5 del D.Lgs. n.117/2017 e s.m.i., purché coerenti con le finalità dell’ente [tra le quali: organizzazione di attività turistiche (ambito culturale); radiodiffusione sonora a carattere comunitario (ambito culturale); prestazioni sanitarie e sociosanitarie (ambito sociale); cooperazione allo sviluppo (ambito sociale); agricoltura sociale (ambito sociale); tutela dei diritti (ambito sociale); protezione civile (ambito ambientale); promozione cultura legalità e non violenza (ambito formativo); attività sportive e dilettantistiche (ambito formativo)], da svolgere presso il medesimo Comune di residenza, mettendo a disposizione un numero di ore compatibile con le altre attività e comunque non inferiore al numero di otto ore settimanali, aumentabili sino ad numero massimo di sedici ore complessive settimanali”;
• la mancata adesione ai PUC da parte di uno dei componenti il nucleo familiare, comporta la decadenza dal RdC;
• il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali con Decreto n.149 del 22/10/2019 regolamenta le forme, le caratteristiche e le modalità di attuazione dei PUC, fornendo indicazioni specifiche relativamente alla modalità di attuazione degli stessi, identificando nell’amministrazione comunale il soggetto titolare con la possibilità per la stessa di avvalersi della collaborazione di altri Enti Pubblici o di Enti del Terzo Settore, ovvero dei soggetti previsti all’art. 4, comma 1, del D.Lgs 117/2017;
Ritenuto che la promozione dei diritti di cittadinanza e dell'inclusione sociale di tutti coloro che si trovano a vivere condizioni di marginalità o di esclusione rappresenta un valore guida per le politiche comunitarie e nazionali e degli Enti Locali da realizzarsi attraverso il contributo e la collaborazione di tutti i soggetti istituzionali, del mondo del lavoro e del Terzo settore presenti sul territorio; e che l'acuirsi dei fenomeni di povertà connessa sia ai mutamenti in atto sia da un punto di vista economico che sociale che culturale, richieda il continuo adeguamento delle strategie e degli interventi da sviluppare nei territori;
Considerato che:
• il Comune di intende realizzare progetti che permettano, in conformità di quanto
previsto dall’articolo 4, comma 15, del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 di sostenere la definizione e l’attuazione, attraverso attività coordinate mediante il partenariato tra il Comune ed il Terzo Settore, di progetti ed attività per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
• con Avviso pubblico approvato con determinazione n.…………del…..…, l’Unione Terred’acqua ha indetto un’apposita procedura per la selezione di ETS-Enti del Terzo settore con i quali i Comuni aderenti all’Unione possano eventualmente attivare rapporti di collaborazione rivolti all’attivazione di PUC-Progetti Utili per la Collettività in favore dei soggetti destinatari di Reddito di cittadinanza;
• a seguito della richiamata procedura è stato inserito nell’Elenco dei soggetti aderenti, approvato con determinazione n….. del………………………dell’Unione Terred’acqua, il suddetto ETS
………………………………………………………………………. che, in qualità di ente partner, ha presentato n PUC.
Tutto ciò premesso,
si conviene e stipula quanto segue
Articolo 1 - Oggetto dell’accordo
Il presente accordo regola i rapporti che si instaurano tra il COMUNE DI e
…….………………………………………………………………..[l’Ente di Terzo settore, quale la Società Cooperativa/Associazione/Organizzazione/Fondazione/Ente],
per la realizzazione di progetti utili alla collettività (in avanti anche solo “PUC”) che attraverso le attività previste possano favorire la crescita della coesione sociale e lo sviluppo della comunità locale.
Le specifiche delle attività proposte sono quelle contenute nel/nei progetto/i allegato/i al presente Accordo quale parte integrante e sostanziale.
Articolo 2 - Soggetti destinatari
Saranno destinatarie del presente Accordo le persone beneficiarie di Reddito di Cittadinanza (in avanti anche solo “RdC”), che abbiano sottoscritto il Patto per il Lavoro o il Patto per l’Inclusione Sociale residenti nel Comune sottoscrittore.
La partecipazione ai progetti deve essere coerente con le competenze professionali del beneficiario e con quelle acquisite in ambito formale, non formale e informale, nonché in base agli interessi e alle propensioni emerse nel corso del colloquio sostenuto presso il centro per l'impiego ovvero presso i servizi sociali dell’Unione.
La partecipazione ai progetti è facoltativa per le persone non tenute agli obblighi connessi al Rdc.
Articolo 3 - Modalità di svolgimento delle attività
Le attività previste dal progetto dovranno essere svolte con le modalità ed entro i termini previsti dal progetto medesimo.
Le attività non sono in alcun modo assimilabili ad un lavoro subordinato o parasubordinato, trattandosi di attività contemplata nello specifico Patto per il Lavoro o nel Patto per l’Inclusione Sociale, come previste dal
D.L. 4/2019, e, pertanto, non prevedono alcun ulteriore diritto.
L’ente partner dovrà quindi prevedere per le persone segnalate lo svolgimento esclusivamente delle attività previste dal progetto allegato al presente accordo, astenendosi dall'effettuare altre prestazioni non previste. Dovranno essere rispettati gli orari di inizio e fine attività previsti dal progetto e le date di inizio e fine progetto. È necessario che siano condivise con le persone interessate le finalità dell'attività svolta e descritta alle persone coinvolte affinché le medesime siano informate prima dell'inizio sulle attività da effettuare. Dovrà essere garantito da parte dell’ente partner un monitoraggio costante del percorso intrapreso.
È facoltà delle parti interrompere in qualsiasi momento l’attività concordata di cui al progetto. Nel caso di sospensioni dell’attività dovute a qualsiasi causa, l’ente partner è tenuto a darne comunicazione al Comune sottoscrittore.
Articolo 4 - Obblighi dei soggetti attuatori
Per lo svolgimento delle attività oggetto del presente accordo l’ente partner, in qualità di soggetto ospitante, si obbliga, nel rispetto del principio di buona fede e correttezza a:
• curare l’organizzazione ed attuazione delle attività proposte nel progetto;
• presentare il resoconto delle attività progettuali svolte nonché sostenere e rendicontare le spese fornendo idonea documentazione giustificativa ai fini del rimborso da parte del Comune;
• individuare uno o più referenti (in base a PUC proposto) per: monitorare le attività, curare e garantire la corretta gestione delle presenze e della documentazione atta a comprovare l’assenza (tramite apposito registro presenze/foglio firme concordato col Comune e da trasmettere ogni 15 giorni allo stesso Comune e all’Unione, per gli adempimenti amministrativi e eventuali segnalazioni a INPS;
• individuare un referente da affiancare alle persone beneficiarie per coordinare lo svolgimento dell'attività;
• collaborare con i Comuni sottoscrittori degli Accordi per consentire verifiche atte a riscontrare la reale partecipazione dei beneficiari al PUC ponendo in evidenza e comunicando tempestivamente eventuali criticità e/o negligenze che possano comportare segnalazioni;
• comunicare tempestivamente (comunque non oltre 15 giorni) al Comune che ha sottoscritto l’Accordo la mancata adesione (eventuale) del beneficiario, intesa sia come rifiuto ad iniziare le attività sia come assenza ingiustificata reiterata. L’assenza ingiustificata di otto ore comporterà per il beneficiario un richiamo da parte del Comune. Dopo il terzo richiamo (per complessive 24 ore di assenza ingiustificata) la mancata giustificazione entro un congruo termine, comporterà la segnalazione di mancata adesione agli organi competenti;
• garantire la riservatezza e l’anonimato dei cittadini coinvolti nel PUC nonché tutelarne la partecipazione con strumenti identificativi che non evidenziano il suo status di beneficiario della misura RdC;
• segnalare al Comune che ha sottoscritto l’Accordo eventuali difformità o problemi verificatisi durante l’attività;
• eventuale formazione, di carattere generale e specifica, necessaria per l’attuazione dei progetti;
• fornitura di idonei strumenti di riconoscimento da indossare nell'ambito delle attività svolte;
• fornitura di materiali ad uso individuale e/o collettivo richieste dalle attività progettuali (es. eventuale vestiario, attrezzature e quant'altro necessario, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, per l'esercizio delle attività al fine di ridurre al minimo i rischi per la propria e per l'altrui incolumità, garantendo l’ottemperanza degli adempimenti normativi vigenti sulla sicurezza;
• garantire gli adempimenti in tema di emergenza sanitaria compresa la fornitura dei presidi ai beneficiari (DPI);
• attivare idonee coperture assicurative per la Responsabilità Civile per danni causati a terzi;
• sperimentare e/o consolidare eventuali collaborazioni con altri soggetti pubblici e privati (in particolare con altri ETS) per favorire occasioni di socializzazione e di attivazione del contesto comunitario (in un’ottica di welfare generativo).
Art. 5 - Spese e oneri rimborsabili
Il Comune rimborserà al soggetto attuatore le spese conseguenti all’utilizzo di personale dedicato al tutoraggio dei destinatari dei PUC, nonché relative al coordinamento e supervisione dei progetti, le spese
relative all’acquisto di eventuali dispositivi individuali (laddove necessari), ovvero di attrezzature e strumentazioni che servono a ridurre i rischi per la salute e sicurezza durante lo svolgimento del progetto, le eventuali spese relative alla formazione di base sulla sicurezza ovvero alla formazione necessaria per l’attuazione dei progetti, le spese relative agli oneri assicurativi e le ulteriori spese di carattere generale (materiale di consumo e/o cancelleria), nonché altri oneri previsti dalle vigenti disposizioni normative.
Il valore del presente Accordo di collaborazione viene pertanto stimato in € (oneri fiscali
inclusi), da intendersi come cifra massima rimborsabile a fronte del coinvolgimento ed attivazione del numero dei PUC indicati nel progetto. A fronte dell’attivazione parziale dei PUC previsti dal progetto la somma massima rimborsabile sarà proporzionale al numero dei PUC effettivamente attivato.
Il rimborso degli oneri sostenuti avverrà su base trimestrale a fronte della trasmissione di idonea documentazione giustificativa delle spese realmente sostenute.
L’ETS è tenuto a presentare al Comune, a conclusione dell’attività e comunque non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data predetta la seguente documentazione debitamente sottoscritta dal legale rappresentante dell’Associazione:
- Rendicontazione consuntiva analitica delle spese complessivamente sostenute per la realizzazione del progetto allegando, in fotocopia, la relativa documentazione;
- Report sulle attività svolte, con indicazione del numero e durata di PUC attivati e beneficiari RDC coinvolti, con evidenziazione del buon esito o meno del progetto e dell’eventuale scostamento tra numero di PUC proposti e numero di PUC effettivamente realizzati.
Articolo 5 - Impegni del Comune
1. Il Comune sottoscrivente, in collaborazione con l’Unione, si impegna a:
a) attivarsi con tutti i soggetti istituzionali e non, coinvolti nel progetto, promuovendo la reciproca collaborazione nel rispetto del principio di buona fede;
b) assicurare il monitoraggio complessivo della realizzazione di quanto previsto dalla presente convenzione attraverso il personale dei Servizi Sociali;
c) provvedere all’attivazione della copertura I.N.A.I.L. sulla base del Decreto 14 gennaio 2020 Ministero del Lavoro e delle politiche sociali che stabilisce il premio speciale unitario per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei soggetti impegnati nei PUC (tramite il portale Gepi);
d) verificare e liquidare agli ETS le spese rendicontate, nei modi e termini previsti dal presente Accordo;
e) ogni altro compito previsto negli indirizzi distrettuali approvati con deliberazione del Commissario Prefettizio n. 45 del 30/11/2021 (Decreto Ministeriale n.19/2019: P.U.C.-Progetti Utili alla Collettività – approvazione indirizzi per i Comuni e l'Unione Terred'acqua).
Articolo 6 - Trattamento dei dati personali e privacy
Il Comune sottoscrivente comunica i dati personali delle persone coinvolte nel progetto e disponibili allo svolgimento di progetti utili alla collettività all’ente partner, che è tenuto ad osservare gli obblighi imposti dal Codice di protezione dei Dati personali di cui al Regolamento UE 679/16. Il personale ed i volontari dell’ente partner sono tenuti a non divulgare notizie, fatti e circostanze di cui sono venuti a conoscenza nell'ambito delle attività da loro svolte con le persone coinvolte nel progetto.
I dati comunicati dal Comune sottoscrivente sono affidati alla persona che in base all'organizzazione del soggetto contraente ha le funzioni di Titolare ai sensi del Regolamento UE 679/16, il quale è tenuto a trattare i dati nel rispetto delle norme del Regolamento stesso, con particolare riferimento ai seguenti obblighi:
a) il Titolare ha l'obbligo di trattare i dati in modo lecito e con correttezza; deve darsi un'organizzazione interna per garantire che le operazioni di trattamento siano fatte da persone nominate per iscritto ed istruite, nonché per garantire il rispetto delle misure minime di sicurezza previste dal Regolamento;
b) i dati comunicati non possono essere diffusi o comunicati a terzi salvo per operazioni che rientrano nell'attività stessa;
c) i dati non devono essere manipolati illegittimamente; se necessario debbono essere aggiornati; devono essere custoditi in maniera tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o non conforme alle finalità del trattamento; possono essere trattati solo con mezzi informatici e cartacei e solo per le finalità di cui al presente Accordo; devono essere trattati in modo da garantire all'interessato la tutela e l'esercizio dei suoi diritti previsti dal Regolamento UE; devono essere conservati nelle forme previste dal Regolamento stesso;
d) l’Ente partner deve inoltre garantire il rispetto dei principi previsti dal Regolamento, quali adeguatezza, completezza e non eccedenza rispetto alle finalità previste nel presente Accordo.
Informazioni specifiche e/o ulteriori sul trattamento dei dati saranno riportate in apposita “INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI” (da allegare al presente Accordo).
Articolo 7 – Forme di consultazione
0.Xx fine di garantire per le attività di cui all’art. 3 un adeguato monitoraggio, i sottoscrittori si impegnano ad espletare forme di consultazioni periodiche e costanti.
Articolo 8 - Durata
Il presente accordo ha decorrenza a partire dalla sottoscrizione e avrà validità fino al 31 dicembre 2022 -fatte salve eventuali modifiche che si rendessero necessarie, da approvare con apposito provvedimento- e potrà essere eventualmente rinnovato e/o prorogato.
Articolo 9 - Inadempienze e recesso
Il Comune procederà alla verifica e vigilanza sullo svolgimento delle attività oggetto del presente accordo, segnalando eventuali rilievi all’ente partner, che dovrà adottare i necessari interventi opportuni e/o necessari. Eventuali contestazioni e/o osservazioni relative ad inadempienze devono essere comunicate dal Comune per iscritto – a mezzo PEC - entro 15 giorni dalla verifica, fissando un termine entro il quale dovranno essere adottati i provvedimenti necessari da parte dell’ente partner. Trascorso tale termine, per il perdurare di situazioni difformi dal presente atto o comunque incompatibili per il proseguimento della collaborazione, il Comune ha la facoltà di recedere dall’accordo, comunicandolo per iscritto, a mezzo PEC, all’ente partner.
Per seri e comprovati motivi di forza maggiore l’ente partner potrà recedere dal presente Accordo con un preavviso di almeno 30 giorni a mezzo PEC da indirizzare al Comune e, per conoscenza, all’Unione.
Articolo 10 – Modifiche
Eventuali modifiche del presente accordo dovranno essere concordate tra le parti ed avranno vigore dalla data di sottoscrizione delle modifiche stesse.
Articolo 11 - Rinvio
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Accordo si fa rinvio alle norme del Codice Civile e alle disposizioni legislative nazionali e regionali che regolano l’attività in parola.
Letto, approvato e sottoscritto per il Comune di ……………..
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per l’ETS (Società Cooperativa/Associazione/Organizzazione/Fondazione/Ente) Il Legale Rappresentante
………………………………