Modelli di contratto di agenzia, di distribuzione e di vendita per esportatori del settore del mobile, elaborati a cura della Curia Mercatorum/Camera commercio Treviso
CURIA MERCATORUM
CENTRO DI MEDIAZIONE ED ARBITRATO
Associazione Riconosciuta
MODELLI DI CONTRATTO PER L'ESTERO
Italiano-Inglese-Xxxxxxxx-Xxxxxxx
Modelli di contratto di agenzia, di distribuzione e di vendita per esportatori del settore del mobile, elaborati a cura della Curia Mercatorum/Camera commercio Treviso
Il presente volume è stato realizzato dalla Camera di Commercio di Treviso
Indice
Presentazione | Pag. | 5 |
Introduzione | Pag. | 7 |
1. Premessa | Pag. | 7 |
2. Il modello di contratto di agenzia internazionale | Pag. | 9 |
2.1 l’agente di commercio | Pag. | 9 |
2.2 La determinazione della legge applicabile | Pag. | 10 |
2.3 Gli Accordi Economici Collettivi (AEC) | Pag. | 12 |
2.4 L’indennità di scioglimento | Pag. | 12 |
2.5 La risoluzione delle controversie: mediazione, | Pag. | 14 |
arbitrato, giurisdizione ordinaria | ||
3. Il modello di contratto di distribuzione (concessione di | Pag. | 15 |
vendita) | ||
3.1 Il distributore o concessionario di vendita | Pag. | 15 |
3.2 La garanzia del fornitore per eventuali vizi (difetti) | Pag. | 17 |
dei prodotti venduti | ||
3.3 Le condizioni di pagamento | Pag. | 18 |
3.4 La disciplina antitrust comunitaria (regolamento | Pag. | 18 |
2790/1999) | ||
3.5 La determinazione della legge applicabile | Pag. | 20 |
3.6 La risoluzione delle controversie: mediazione, | Pag. | 21 |
arbitrato, giurisdizione ordinaria | ||
4. Il contratto internazionale di vendita | Pag. | 25 |
4.1 Ambito di applicazione | Pag. | 25 |
4.2 La legge applicabile | Pag. | 25 |
4.3 Le condizioni speciali (Parte A) | Pag. | 26 |
4.4 La garanzia del venditore per eventuali vizi (difetti) | Pag. | 26 |
dei prodotti venduti | ||
4.5 La risoluzione delle controversie | Pag. | 28 |
Contratto di agenzia (italiano/inglese) | Pag. | 31 |
(italiano/francese) | Pag. | 55 |
(italiano/tedesco) | Pag. | 81 |
Contratto di distribuzione (italiano/inglese) | Pag. | 107 |
(italiano/ francese) | Pag. | 127 |
(italiano/ tedesco) | Pag. | 147 |
Contratto internazionale di vendita (italiano/inglese) | Pag. | 169 |
(italiano/francese) | Pag. | 189 |
(italiano/tedesco) | Pag. | 211 |
PRESENTAZIONE
La Camera di Commercio di Treviso, a completamento ed integrazione dei modelli di contratto per l’estero di agenzia, distribuzione e vendita nel settore del mobile-legno già predisposti nella versione bilingue italiano e inglese, ha deciso di pubblicare anche una versione con traduzione in lingua francese e tedesca.
Il lavoro rappresenta ora ancor più uno strumento completo a livello internazionale per gli operatori del settore, permettendo loro di negoziare con maggior facilità contratti anche con partner commerciali di area francese e tedesca
I modelli di contratto sono rimasti integri nel loro contenuto e, come già ribadito in precedenti occasioni, essi rappresentano dei modelli semplificati che affrontano i punti più importanti e di frequente utilizzo con lo scopo di supportare giuridicamente rapporti di natura commerciale.
Un ringraziamento particolare va al xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxx, noto esperto giurista in contrattualistica e diritto del commercio internazionale, che oltre ad avere curato la redazione dei singoli modelli di contratto, ha coordinato anche i lavori di traduzione che per il tecnicismo di alcuni termini utilizzati richiedevano una conoscenza sia degli aspetti giuridici che di conoscenza delle lingue.
Treviso, ottobre 2005
Xxxxxxxx Xxxxxxx
Presidente della Camera di Commercio di Treviso e di Curia Mercatorum
Xxxxxx Xxxxxxxxx
Segretario Generale della Camera di Commercio
di Treviso
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Introduzione
1. Premessa
Il presente volume riunisce tre contratti (agenzia, distribuzione e vendita) elaborati da Curia Mercatorum appositamente per gli esportatori del settore del mobile, già pubblicati separatamente nella collana «Atti-Proceedings» di Curia Mercatorum.
Mentre nelle precedenti pubblicazioni i contratti erano presentati con la traduzione in inglese, il presente volume contiene anche la traduzione in francese ed in tedesco.
Tutti tre i contratti sono modelli semplificati ("short form"). Si tratta cioè di contratti che affrontano solo i punti più importanti, cercando di dare delle soluzioni standard, ritenute ottimali nella maggior parte dei casi, ma che non costituiscono necessariamente la soluzione ideale per uno specifico contratto individuale.
Anche se sono state considerate le principali soluzioni alternative (particolarmente attraverso la loro previsione negli allegati) in modo da aiutare gli utilizzatori nella messa a punto di un contratto il più possibile vicino ai loro bisogni individuali, va ribadito che solo la redazione di uno specifico testo contrattuale, con l'assistenza di un professionista qualificato, permette di "costruire" un testo contrattuale che tenga pienamente conto delle specifiche esigenze delle parti, che si differenziano inevitabilmente da un caso all'altro.
Con tutto ciò, sapendo che per svariate ragioni (tempi, costi, ecc.) gli operatori spesso scelgono di non avvalersi di esperti, si è ritenuto opportuno fornire loro un modello di qualità, utilizzabile direttamente (e cioè predisposto in modo da evitare che l'utilizzatore debba modificarne i contenuti, avendo già lasciato spazio per le principali alternative). E' quindi opportuno che l'utilizzatore esamini con attenzione le varie opzioni, in modo da individuare la soluzione per lui più conveniente. Se le opzioni predisposte nel singolo modello non coprono una specifica esigenza dell'utilizzatore (ad es. perché questi desidera sottoporre il contratto ad una legge diversa da quella italiana, in deroga a quanto previsto nei modelli), questi potrà modificare la clausola contrattuale: tuttavia, in questo caso è consigliabile che egli si avvalga dell'assistenza di un professionista qualificato, in grado di valutare le implicazioni di tale modifica e di predisporre, se del caso, gli ulteriori adeguamenti che si rendano necessari.
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2. Il modello di contratto di agenzia internazionale
Si tratta di uno dei contratti più diffusi nel commercio internazionale per il quale è particolarmente sentita l'esigenza di disporre di un modello di base.
2.1 L'agente di commercio
Tra i vari tipi di intermediari che operano nel commercio internazionale, la figura dell'agente di commercio è certamente la più diffusa: la sua attività consiste nello svolgimento continuativo di un'attività di promozione e negoziazione di affari in cambio di una provvigione, da calcolarsi in percentuale sul valore dell'affare trasmesso.
L'attività di intermediazione può limitarsi alla mera trasmissione di ordini ricevuti dai potenziali clienti: in questo caso l'affare (e cioè il contratto di vendita) si conclude se e quando il fabbricante accetta l'ordine ricevuto tramite l'agente. Quando invece si attribuisce all'agente il potere di rappresentare il fabbricante, questi potrà concludere direttamente l'affare in nome e per conto del fabbricante, che sarà quindi vincolato dagli accordi presi dall'agente. Tuttavia, tale possibilità non è stata considerata nel presente modello, trattandosi di un'opzione poco diffusa nel commercio internazionale (in quanto il preponente preferirà, di regola, poter decidere di volta in volta se accettare l'affare piuttosto che consentire all'agente di concluderlo in suo nome).
L'agente svolge la propria attività in maniera stabile (obbligandosi a promuovere in modo continuativo le vendite nel territorio di sua competenza) ed in forma autonoma, avendo cioè la libertà di organizzarsi come meglio crede ed assumendo oneri e rischi della propria organizzazione commerciale. L'agente si distingue quindi da un lato dal mero procacciatore d'affari o intermediario occasionale e dall'altro dall'agente subordinato (viaggiatore-piazzista, VRP francese).
La figura dell’agente di commercio si differenzia inoltre nettamente da quella del concessionario di vendita (o distributore). In linea di principio, infatti, l’agente si limita a promuovere la conclusione di contratti tra il preponente ed i clienti finali in cambio di una provvigione; il concessionario, invece, acquista i prodotti dal concedente e li rivende a terzi ed il suo guadagno è dato dalla differenza tra il prezzo di acquisto e quello di rivendita. Ne consegue che il concessionario di vendita assume su di sé il rischio commerciale delle singole transazioni (es. insolvenza del cliente finale) ed una serie d’incombenze che, nel rapporto di agenzia, ricadono sul preponente (es. sdoganamento, magazzinaggio). Al contempo, però, mentre nel rapporto di agenzia il preponente mantiene il controllo sulla clientela del territorio (dal momento che stipula contratti direttamente con tali
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soggetti), nel rapporto di concessione, invece, il concedente non è normalmente in grado di conoscere i nominativi dei clienti ai quali il concessionario rivende i suoi prodotti.
2.2 La determinazione della legge applicabile
Un problema che si presenta nella redazione di un contratto internazionale di agenzia è quello della determinazione della legge applicabile.
Occorre innanzitutto precisare che non esistono, se non in casi eccezionalissimi, specifiche norme "sovranazionali" applicabili ai rapporti commerciali tra preponenti ed agenti di diversi paesi: il punto di riferimento è praticamente sempre costituito da norme nazionali, con la conseguenza che vi saranno per definizione più leggi (almeno quelle dei paesi delle due parti) potenzialmente applicabili allo stesso contratto internazionale.
Tale situazione non è neppure stata modificata con la direttiva europea n. 86/653/CEE del 18 dicembre 1986 che ha stabilito un nucleo minimo di principi uniformi, in seguito trasposti nelle legislazioni nazionali degli Stati membri dell'Unione europea, ed anche in alcuni altri paesi non facenti parte dell'Unione europea (ad es. Albania, Norvegia). Infatti, sarà applicabile al singolo contratto la legge nazionale che ha dato attuazione alla direttiva e non la direttiva stessa, il che può comportare differenze sensibili dal momento che la direttiva lascia agli Stati ampi spazi discrezionali in sede di attuazione.
Così, ad esempio, a seconda che all'agente di commercio risulti applicabile la legge francese o quella italiana, quest'ultimo avrà diritto ad una indennità di clientela sostanzialmente differente. Secondo la legge francese gli spetterà una "riparazione del pregiudizio" conseguente alla cessazione del rapporto, calcolata normalmente intorno ai due anni di provvigione; secondo quella italiana, un'indennità non superiore ad un anno di provvigioni (ed, anzi, di regola assai inferiore, ove si consideri applicabile la disciplina sul calcolo dell'indennità introdotta dagli accordi economici collettivi).
L'applicazione di una legge piuttosto che di un'altra può quindi incidere sensibilmente sui contenuti del contratto, non solo per quanto riguarda i punti non regolati dalle parti (che verranno integrati da una normativa differente, a seconda della legge applicabile al contratto), ma anche con riguardo agli aspetti espressamente disciplinati, ove le norme ad essi applicabili abbiano carattere im- perativo (e si impongano quindi sulle pattuizioni delle parti).
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Nel presente modello si consiglia di scegliere la legge italiana, soluzione che appare nella maggior parte dei casi preferibile per il preponente italiano1, trattandosi di una normativa conosciuta e quindi più adatta alla gestione del rapporto e, nel caso in cui non si riesca ad evitarla, di una controversia.
Un problema che si pone in questo contesto è quello dell'efficacia della scelta della legge italiana riguardo ad eventuali norme protettive del paese dell'agente. Sottoponendo il rapporto alla legge italiana (come prevede l'art. 13 del presente modello), il preponente italiano potrà essere sicuro che si applicheranno solo le norme italiane e non quelle, eventualmente più favorevoli all'agente, del paese di quest'ultimo?
Purtroppo, non è possibile una risposta univoca. La regola generale in materia di efficacia della scelta della legge applicabile rispetto alle norme dell'ordinamento
«escluso» è che tale scelta è efficace anche se essa comporta la «disapplicazione» di eventuali norme imperative di altri ordinamenti potenzialmente applicabili. Al regime generale descritto sopra fanno però eccezione alcune norme o principi considerati «internazionalmente inderogabili» nel contesto di un determinato ordinamento, e cioè principi di cui l'ordinamento in questione intende assicurare comunque l'osservanza, quale che sia la legge applicabile. In particolare, per quanto riguarda il contratto di agenzia, hanno natura internazionalmente inderogabile le norme in materia di preavviso e di indennità della legge danese sull'agenzia, nonché tutte le norme poste a protezione dell'agente nelle leggi della Svezia, della Finlandia, del Belgio e del Portogallo. Anche fuori dall'Europa (ad es. in Libano, in vari paesi dell'America centrale) possono trovarsi norme internazionalmente inderogabili a protezione dell'agente2.
Quanto sopra non significa però che, ove l'agente sia domiciliato in paesi come quelli descritti sopra, la scelta della legge italiana sia necessariamente inefficace. Occorre infatti considerare che il problema si presenta in termini diversi a seconda che esso venga esaminato dal giudice del paese dell'agente o dal giudice italiano.
1 Infatti, anche quando la legge italiana risulti più onerosa della legge del paese dell'agente (situazione che si verifica nei rapporti con agenti di paesi - soprattutto extraeuropei - che non prevedono alcun tipo di normativa a protezione dell'agente) è di regola preferibile sottoporre il rapporto ad una legge conosciuta, come appunto quella italiana, piuttosto che ad una legge di cui si debbano accertare di volta in volta i contenuti.
2 Per maggiori informazioni sui singoli paesi, x. XXXXXXXXXX, Manuale di diritto commerciale internazionale, vol. III, La distribuzione internazionale. Contratti con agenti, distributori ed altri intermediari, Xxxxxx, 0000. Tale volume contiene un capitolo con informazioni sulla disciplina dei rapporti di agenzia e di distribuzione in 145 paesi. Per un'informazione aggiornata sulle normative dei vari paesi v. anche il sito xxx.xxxxxxxxxx.xxx.
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Mentre il giudice del paese dell'agente deve applicare le norme internazionalmente inderogabili del suo paese in luogo di quelle della legge scelta dalle parti, il giudice italiano ha una certa discrezionalità nel decidere se applicare la legge scelta dalle parti (nel caso di specie quella italiana: v. art. 13 del modello) o, invece, le norme
«internazionalmente inderogabili» del paese dell'agente. Ciò significa che, sottoponendo eventuali controversie alla competenza di soggetti diversi dai giudici del paese dell'agente, esistono spazi per un'eventuale "disapplicazione" delle norme "internazionalmente imperative" di tale paese3.
2.3 Gli Accordi Economici Collettivi (AEC)
Nell'ambito della disciplina italiana del contratto di agenzia assume un ruolo molto importante la contrattazione collettiva che integra in vario modo le norme del codice civile.
Tuttavia, gli AEC non si applicano agli agenti domiciliati all'estero se non quando tali accordi siano espressamente richiamati dalle parti.
Il presente modello richiama espressamente la contrattazione collettiva in quanto si è ritenuto che ciò permetta di creare un quadro di riferimento giuridico più preciso, che consente di risolvere una serie di problemi sui quali le norme di legge danno soluzioni più generiche. Così, ad es., l'AEC detta regole più dettagliate in materia di variazioni unilaterali di zona (art. 2, commi 3-5), in materia di diritto alla provvigione su affari conclusi dopo la fine del contratto (art. 6, comma 11) e, soprattutto, in materia di calcolo dell'indennità di scioglimento (artt. 10-11).
Si tenga presente che si esistono AEC diversi (anche se di contenuto quasi equivalente) a seconda che il preponente sia un'impresa industriale, commerciale o artigiana. Nel contesto del presente modello si è ritenuto opportuno, per maggiore semplicità (ed in particolare per evitare di richiamare una serie di accordi diverso), richiamare l'AEC del 20 marzo 2002 per l'industria che si applicherà quindi indipendentemente dall'appartenenza del preponente al settore industriale.
Ovviamente, se le parti desiderano escludere l'applicazione della contrattazione collettiva, possono farlo, cancellando l'ultima parte dell'art. 13.
2.4 L'indennità di scioglimento
Un particolare problema si presenta per l'indennità di scioglimento del rapporto.
All'interno del nostro ordinamento la contrattazione collettiva ha sviluppato una particolare disciplina dell'indennità che riprende in larga parte quella esistente prima delle modifiche apportate all'art. 1751, c.c. in attuazione della direttiva
3 Per un maggiore approfondimento di questo aspetto, x. XXXXXXXXXX, Manuale di diritto commerciale internazionale, vol. III, cit., § 3.2.4.
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europea n. 86/653/CEE del 18 dicembre 1986. Tale disciplina collettiva, introdotta con i c.d. "accordi ponte" del 1992 (Accordo Economico Collettivo del 30 ottobre 1992 per l'industria, AEC 27 novembre 1992 per il commercio e AEC 19 novembre 1992 per l’artigianato) è stata successivamente inserita negli accordi collettivi del 2002.
Nel presente modello si è ritenuto opportuno richiamare tale disciplina che costituisce di regola la soluzione preferibile a causa della facilità e prevedibilità del calcolo della stessa.
La normativa collettiva prevede da un lato la c.d. "indennità risoluzione rapporto", e dall'altro la "indennità suppletiva di clientela".
L'indennità risoluzione rapporto è calcolata come segue:
A 4% sulla quota di provvigioni fino a Euro 6.200,00 annui;
A 2% sulla quota di provvigioni compresa tra Euro 6.200,01 ed Euro 9.300,00 annui;
A 1% sulla quota di provvigioni eccedente Euro 9.300,00 annui
L'indennità di risoluzione va accantonata (per gli agenti italiani) presso l'Enasarco: per gli agenti esteri tale accantonamento non è possibile ed essa andrà quindi corrisposta direttamente all'agente all'atto della cessazione del rapporto.
L'indennità suppletiva è pari al 3%4 delle somme dovute all'agente nel corso del rapporto, cui si aggiunge un importo aggiuntivo proporzionale all'incremento delle provvigioni nel corso del rapporto, introdotto negli ultimi Accordi Economici Collettivi: per maggiori dettagli, v. gli artt. 10 e 11 dell'AEC del 20 marzo 2002.
E' in corso un dibattito sulla legittimità della disciplina collettiva descritta sopra. Da alcune parti è stato sostenuto che essa sarebbe invalida in quanto derogherebbe a danno dell'agente a quanto previsto dall'art. 1751, c.c. Questa teoria, seguita da alcuni giudici, non è però condivisa dalla maggioranza della giurisprudenza, secondo cui la disciplina collettiva è valida in quanto implica una deroga a favore dell'agente rispetto alla disciplina prevista dall'art. 1751 c.c.. In tali condizioni conviene, almeno per ora, fare riferimento ai criteri di calcolo dell'AEC.
La questione se la disciplina collettiva sia confome alla direttiva europea è stata portata recentemente davanti alla Corte di giustizia europea, di cui si attende la decisione.
4 Più un ulteriore 0,5% a partire dal quarto anno ed un ulteriore 0,5% a partire dal sesto anno. Queste ultime somme, tuttavia vanno calcolate su un massimo annuo di Euro 45.000,00 di provvigioni.
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2.5 La risoluzione delle controversie: mediazione, arbitrato, giurisdizione ordinaria
Nel modello di contratto di agenzia si è cercato di mettere a punto un sistema di risoluzione delle controversie che metta il preponente italiano nella posizione migliore possibile e che consenta al tempo stesso di giungere ad una definizione del litigio in tempi brevi.
Sotto quest'ultimo profilo il ricorso all'arbitrato appare certamente preferibile rispetto alla scelta della giurisdizione ordinaria. Tuttavia, per quanto riguarda gli agenti-persone fisiche, è dubbio se il ricorso all'arbitrato sia efficace, trattandosi di materia riservata alla competenza esclusiva dei tribunali del lavoro e quindi da considerarsi in linea di principio non arbitrabile. Per questa ragione si è preferito prevedere, per gli agenti-persone fisiche, all'articolo 14.2, la competenza esclusiva del foro della sede del preponente, piuttosto che l'arbitrato.
Per quanto riguarda invece gli agenti costituiti in forma di società, per i quali non esiste il pericolo di cui al precedente paragrafo, si è scelto (art. 14.3) il ricorso all'arbitrato della Curia mercatorum.
In ogni caso, sia che si debba ricorrere all'arbitrato, che nel caso in cui la giurisdizione sia attribuita ai tribunali, le parti sono tenute a tentare, in base all'art. 14.1, prima dell'instaurazione della procedura, una mediazione secondo il regolamento Curia Mercatorum. Infatti, è nell'interesse delle parti giungere, ove possibile, ad una soluzione amichevole della controversia che permetterà di risparmiare tempo e denaro. Al tempo stesso, onde evitare che la mediazione possa essere utilizzata come espediente dilatorio, la clausola precisa che trascorsi inutilmente 45 giorni dalla domanda di mediazione, le parti sono libere di procedere secondo i modi di risoluzione delle controversie previsti nel contratto (e cioè, ricorrendo al giudice ordinario ai sensi dell'art. 14.2 se l'agente è persona fisica, oppure all'arbitrato, ai sensi dell'art. 14.3, se si tratta di una società).
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3. Il modello di contratto di distribuzione (concessione di vendita)
Un'altra alternativa interessante per l'esportatore è quella del ricorso al concessionario di vendita1 o distributore, incaricato di curare la distribuzione dei prodotti dell'esportatore in veste di acquirente-rivenditore.
3.1 Il distributore o concessionario di vendita
L'attività del distributore si distingue quindi chiaramente da quella degli intermediari in senso stretto (agenti, procacciatori) che si limitano a promuovere contratti che verranno poi conclusi tra il preponente ed il cliente finale. Il distributore, infatti, acquista in proprio la merce che poi rivende ai clienti.
Quanto sopra non esclude però che il medesimo soggetto possa svolgere sia l'attività di rivendita che quella di mera intermediazione. Così, è abbastanza frequente che il concessionario/distributore preferisca in certi casi (ad es. per affari di particolare importanza o con clienti che preferiscono trattare direttamente con il concedente) agire come mero intermediario, remunerato con una percentuale sul valore dell'affare. Il modello di contratto di distribuzione prevede appunto all'art.
2.4 la possibilità che il distributore proponga singoli affari come intermediario, ricevendo sugli stessi una provvigione da concordarsi caso per caso. Una simile soluzione è consigliabile solo a condizione che l'attività di intermediazione abbia carattere secondario ed eccezionale, in quanto in un simile contesto si potrà di regola escludere che tale attività modifichi la disciplina del contratto di distribuzione, come del resto espressamente precisato nella norma in questione. Ove invece la stessa risulti più importante, sarà opportuno valutare con un esperto se la stessa non vada disciplinata (nel contesto del medesimo contratto, o in un contratto separato) come vero e proprio contratto di agenzia (o di procacciatore).
Il concessionario si distingue da altri rivenditori «non integrati», quali ad es. i grossisti, in quanto assume il ruolo di promuovere ed organizzare la vendita dei prodotti di un determinato fabbricante (con un impegno, più o meno esteso, di non
1 X. XXXXXXXXXXX, I contratti di distribuzione, agenzia, mediazione, concessione di vendita, franchising, in I contratti del commercio, dell'industria e del mercato finanziario, cit., p. 1999 ss.; BALDI, Il concessionario in esclusiva, in AA.VV., I contratti della distribuzione commerciale, Milano,1993; BORTOLOTTI, Concessione di vendita (contratto di), in Noviss. Dig. it., Appendice, vol. II, Torino 1981, p. 223; CAGNASSO, La concessione di vendita - Problemi di qualificazione, Milano, 1985; PARDOLESI, I contratti di distribuzione, Napoli, 1979.
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trattare prodotti concorrenti) su di un determinato territorio, normalmente concessogli in esclusiva.
Il contratto di concessione viene utilizzato sia a livello di commercio all'ingrosso che al dettaglio (si pensi ad es. ai concessionari di automobili). Il presente modello di contratto si riferisce esclusivamente al «concessionario-grossista» o
«concessionario-importatore», responsabile di un ampio territorio e posto a capo di una rete che potrà a sua volta essere composta di altri concessionari (subconcessionari), di agenti o rivenditori specializzati.
Un problema che si presenta con relativa frequenza nei rapporti con importatori all'estero, è quello di decidere se stipulare un vero e proprio contratto di concessione di vendita o se considerare invece l'importatore come un semplice cliente al quale si vendono i propri prodotti. Mentre la seconda soluzione si giustifica quando il rapporto si limita ad una serie di compravendite, è decisamente preferibile la prima quando l'importatore svolge di fatto il compito di organizzare le vendite in un certo territorio. In quest'ultimo caso viene a crearsi un rapporto duraturo di collaborazione, in base al quale il distributore potrà vantare - a seconda di quanto prevede la legge o la giurisprudenza del suo paese - certi diritti (ad es. ripresa dello stock, preavviso, esclusiva).
Di qui l'opportunità, per il concedente, soprattutto in vista di un eventuale scioglimento del rapporto, di disciplinare contrattualmente i vari aspetti critici (ad es. termini di preavviso, foro competente in caso di controversia), attraverso la predisposizione di uno specifico contratto scritto.
Nella maggior parte degli Stati2 il contratto di concessione di vendita non è regolato dalla legge3; ciò non esclude però l'esistenza di principi applicabili in
2 Tra le eccezioni a tale regola possiamo citare il Belgio, che prevede una speciale disciplina (L. 27 luglio 1961) a protezione dei concessionari, con previsione di elevate in- dennità in caso di cessazione del rapporto.
3 Nel nostro paese è discusso se il contratto in questione rientri nella somministrazione (in questo senso v. ad es. App. Milano, 3 ottobre 1978, Xxxxxxxx c. Soc. Citroen Italia, in Foro it., 1979, I, p. 819; Cass. 8 giugno 1976, n. 2094, Xxxxxxxxx c. Soc. SAIS, in Rep. Giust. civ., 1976, voce Agenzia, n. 7; Cass. 13 maggio 1976, n. 1698, in Rep. Giust. civ., 1976, voce Somministrazione, n. 10.), o vada qualificato come contratto misto con elementi della vendita e del mandato (Trib. Torino, 15 settembre 1989, Gioia x. Xxxxxxx Xxxxxx italiana, in Giur. it., 1991, 1, 2, c. 834; Trib. Catania, 29 febbraio 1988, Soc. CID c. SGS Ates, in Xxxxx xxxx. xxx. xxxx., 0000, X, x. 00; Cass. 26 settembre. 1979,
n. 4961, Torsello c. Società Sirio, in Giur. it., 1980, I, 1, c. 1546.) o come contratto quadro (Cass. 17 settembre 1990, n. 11960, Società Ford italiana c. Fallimento Automarengo, in Giur it., 1991, I, 1, c. 773; Cass. 20 maggio 1994, n. 4976, Fall. doc. Medioli c. Soc. Alfa Lancia, in Foro it., 1995, I, c. 893).
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materia (prevalentemente elaborati dalla giurisprudenza), soprattutto con riferimento ai problemi più critici, quali l'indennità spettante in caso di risoluzione del contratto e l'obbligo di riacquistare lo stock di prodotti (ed eventualmente di parti di ricambio) alla fine del rapporto.
3.2 La garanzia del fornitore per eventuali vizi (difetti) dei prodotti venduti
Un problema complesso, che può dar luogo a problemi nei rapporti tra fornitore e distributore, è quello relativo alla garanzia per eventuali difetti dei prodotti venduti al distributore.
In linea di principio tale questione non sarà disciplinata direttamente dal contratto di distribuzione, trattandosi di questione relativa ai contratti di compravendita stipulati dalle parti nel contesto del contratto di distribuzione e quindi disciplinata dalle condizioni generali del fornitore se allegate al contratto (v. articolo 5.1). In tale contesto è abbastanza usuale precisare l'estensione della responsabilità del fornitore, in particolare escludendo eventuali responsabilità per danni e limitando la garanzia alla sostituzione o riparazione dei prodotti.
A ciò si aggiunge però una nuova problematica, che nasce dall'attuazione della direttiva europea 99/44/CE sulle garanzie dei beni di consumo4, direttiva che riconosce all'acquirente finale/consumatore una garanzia di due anni (limitata alla sostituzione o riparazione del bene) a partire dalla data di consegna del prodotto. Questa disciplina non si applica, ovviamente, alle vendite tra fornitore e distributore: tuttavia, essa prevede il diritto di colui che abbia venduto al consumatore finale ed abbia in seguito rimediato ad eventuali difetti della cosa, di rivalersi sui precedenti venditori secondo le modalità indicate in tale normativa (ove si applichi il diritto italiano, si tratta dell'art. 1519-quater del codice civile). Questo diritto di rivalsa può essere esercitato dal venditore finale entro un anno dalla data in cui il egli ha rimediato al difetto, mentre il difetto può essere fatto valere dal consumatore nei confronti del venditore finale entro due anni dalla consegna al consumatore. Ne discende che un’eventuale azione di regresso può essere iniziata anche molti anni dopo la consegna al distributore.
Trattandosi di una norma che può essere derogata dalle parti interessate, le parti possono pattuire espressamente una disciplina della materia nel contratto di distribuzione che da un lato riconosca al distributore termini più ampi di quelli usuali per rivalersi sul fornitore e dall'altro fissi comunque dei limiti massimi oltre i quali una rivalsa è comunque inammissibile. Una soluzione di questo tipo viene
4 Tale direttiva è stata recepita in Italia con il decreto legislativo 1 febbraio 2002 che ne ha inserito le disposizioni negli artt. 1519-bis e seguenti del codice civile.
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proposta nell'art. 7 delle condizioni generali di vendita che prevede una garanzia generale di due anni (corrispondente alla prassi esistente), più un ulteriore periodo di due anni nel quale il distributore può rivalersi sul fornitore nel caso in cui abbia dovuto rimediare a difetti dei prodotti ai sensi della direttiva 99/44/CE, con alcune cautele atte a delimitare opportunamente tale azione di regresso.
3.3 Le condizioni di pagamento
Un aspetto particolarmente critico del contratto di concessione è quello relativo ai pagamenti. Infatti, se - come normalmente accade dopo un certo periodo di tempo - il concedente accetta che il concessionario paghi la merce dopo la consegna (ad es. 60 gg. dalla fattura), si viene a creare una situazione in cui il produttore concentra il rischio finanziario delle vendite in un certo paese su di un solo soggetto. Inoltre, tale rischio tende ad aumentare nella misura in cui il concessionario incrementi - com'è auspicabile faccia - il fatturato.
Ora, anche quando non vi siano dubbi sulla solvibilità del concessionario si viene comunque a creare una situazione pericolosa in quanto, in caso di scioglimento - anche legittimo - del contratto da parte del concedente, il concessionario potrà sospendere il pagamento della merce5.
Per questa ragione è consigliabile, nel caso in cui il produttore conceda al concessionario la possibilità di un pagamento posticipato, che questi ottenga dal concessionario una garanzia bancaria (o standby letter of credit) a copertura del proprio credito. Un'altra possibilità è quella di coprire il rischio del mancato pagamento mediante un'assicurazione.
3.4 La disciplina antitrust comunitaria (regolamento 2790/1999)
Un problema di particolare importanza nell'ambito dei paesi dell'Unione europea è costituito dall'esigenza di rispettare, nella redazione e successiva gestione dei contratti di distribuzione, i principi elaborati nel contesto della legislazione antitrust comunitaria6. Scopo principale della normativa CEE in materia è di garantire la libertà di importazioni parallele, senza le quali si rischierebbe - secondo l'orientamento degli organi comunitari - di creare posizioni monopolistiche a vantaggio dei concessionari stabiliti nei vari paesi della Comunità.
5 Misura, questa, molto efficace, anche ove la stessa sia illegittima, data la difficoltà di recuperare le somme dovute attraverso un'azione legale.
6 Tali regole si applicano soltanto ai contratti in grado di esercitare un'influenza sul mercato comune: quindi non sarà necessario - salvo casi particolari in cui si temano dei riflessi sulla CEE - rispettarle nei rapporti con concessionari di paesi terzi.
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I contratti di concessione in ambito europeo dovranno in particolare conformarsi ai termini del regolamento 2790/1999 (che sostituisce il precedente regolamento 1983/83), il quale esenta per categoria una serie di clausole potenzialmente restrittive.
Così, sono esentate (e quindi lecite): la clausola di esclusiva a carico del concedente (e cioè l'impegno del fabbricante di non nominare altri distributori e di non vendere a clienti della zona riservata al concessionario7) e l'impegno del concessionario a non distribuire prodotti concorrenti con quelli oggetto del contratto: quest'ultimo obbligo, però, non potrà eccedere una durata di cinque anni8. Non è invece ammesso un obbligo di non concorrenza postcontrattuale.
Il regolamento detta poi delle regole intese a garantire la libertà di circolazione dei prodotti, basate sull'idea che i concessionari debbano essere liberi di vendere fuori dal loro territorio, purché ciò non dia luogo ad una promozione attiva fuori zona.
In particolare, è consentito al concedente di imporre ai propri acquirenti (concessionari o anche acquirenti non legati da particolari rapporti) di non attivarsi per la rivendita dei prodotti nel territorio riservato ad altri acquirenti o nel territorio in cui il concedente abbia deciso di distribuire direttamente i prodotti, purché il concessionario resti libero di effettuare vendite «passive» e cioè non sollecitate (unsolicited sales).
Infine l'art. 4 del regolamento stabilisce che non possono beneficiare dell'esenzione per categoria gli accordi che abbiano per oggetto, direttamente o indirettamente,
« ... la restrizione della facoltà dell'acquirente di determinare il proprio prezzo di vendita, fatta salva la possibilità per il fornitore di imporre un prezzo massimo di vendita o di raccomandare un prezzo di vendita, a condizione che questi non equivalgano ad un prezzo fisso o ad un prezzo minimo di vendita per effetto di pressioni esercitate o incentivi offerti da una delle parti.»
Un problema particolare si presenta poi per l'obbligo di non concorrenza.
Mentre il regolamento 1983/83 autorizzava l'obbligo di non concorrenza senza limiti temporali, ora l'art. 5, lettera (a) del regolamento 2790/1999 stabilisce che l'esenzione per categoria non si applica ad
«un obbligo di non concorrenza, diretto o indiretto, la cui durata sia indeterminata o superiore a cinque anni»,
precisando poi che
«un obbligo di non concorrenza tacitamente rinnovabile oltre i cinque anni si
7 Però il concedente non può impegnarsi ad imporre ai suoi acquirenti un divieto di vendere nel territorio riservato al concessionario.
8 Per rispettare questa prescrizione si può prevedere una durata massima del contratto di cinque anni, come vedremo più avanti.
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considera concluso per una durata indeterminata.»
Considerando l'importanza fondamentale che l’obbligo di non concorrenza del concessionario assume per il concedente, è prudente far sì che tutti i contratti di concessione che possano ricadere sotto la normativa antitrust europea prevedano una durata massima di cinque anni. Infatti, altrimenti, il concedente correrebbe il rischio che dopo il 5° anno il contratto continui, senza che però il concessionario sia tenuto a rispettare l'obbligo di non concorrenza, situazione evidentemente per lui inaccettabile. Non essendo ammissibile una clausola di rinnovo tacito9, sarà necessario, ove le parti siano d’accordo a continuare il rapporto dopo la scadenza dei cinque anni, stipulare un nuovo contratto, che potrà anch'esso contenere una clausola di non concorrenza non eccedente i cinque anni (vedi l’art. 8.1 del modello).
3.5 La determinazione della legge applicabile
Nel modello si consiglia di scegliere la legge italiana, soluzione che appare nella maggior parte dei casi preferibile per il produttore italiano, trattandosi di una normativa conosciuta e quindi più adatta alla gestione del rapporto e, nel caso in cui non si riesca ad evitarla, di una controversia. Inoltre, diversamente da quanto avviene in altri paesi, la nostra giurisprudenza non riconosce al concessionario di vendita – almeno allo stato attuale – indennità di scioglimento o compensi similari, limitandosi ad applicare i rimedi di carattere generale (e cioè in particolare, il risarcimento del danno in caso di risoluzione ingiustificata senza preavviso), il che rende di regola preferibile, per il concedente, la scelta della legge italiana.
Per quanto riguarda l'efficacia della scelta della legge italiana rispetto ad eventuali norme protettive del paese del distributore, non è possibile dare una risposta univoca. La regola generale in materia di efficacia della scelta della legge applicabile rispetto alle norme dell'ordinamento «escluso» è che tale scelta è efficace anche se essa comporta la «disapplicazione» di eventuali norme imperative di altri ordinamenti potenzialmente applicabili. Al regime generale descritto sopra fanno però eccezione alcune norme o principi considerati «internazionalmente inderogabili» nel contesto di un determinato ordinamento, e cioè principi di cui l'ordinamento in questione intende assicurare comunque l'osservanza, quale che sia la legge applicabile. In particolare, per quanto riguarda il contratto di concessione di vendita, hanno natura internazionalmente inderogabile le norme in materia di indennità della legge belga del 1961; anche fuori dall'Europa (ad es. in Libano, in
9 Cfr. l'art. 5, lettera a, dove si dice espressamente che «un obbligo di non concorrenza tacitamente rinnovabile oltre i cinque anni si considera concluso per una durata indeterminata».
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vari paesi dell'America centrale) possono trovarsi norme internazionalmente inderogabili a protezione del distributore10.
Quanto sopra non significa però che, ove il distributore sia domiciliato in paesi come quelli descritti sopra, la scelta della legge italiana sia necessariamente inefficace. Occorre infatti considerare che il problema si presenta in termini diversi a seconda che esso venga esaminato dal giudice del paese del distributore o dal giudice italiano. Mentre il giudice del paese del distributore deve applicare le norme internazionalmente inderogabili del suo paese in luogo di quelle della legge scelta dalle parti, il giudice italiano ha una certa discrezionalità nel decidere se applicare la legge scelta dalle parti (nel caso di specie quella italiana: v. art. 12 del modello) o, invece, le norme «internazionalmente inderogabili» del paese del distributore. Ciò significa che, sottoponendo eventuali controversie alla competenza di soggetti diversi dai giudici del paese del distributore, esistono spazi per un'eventuale "disapplicazione" delle norme "internazionalmente imperative" di tale paese11.
3.6 La risoluzione delle controversie: mediazione, arbitrato, giurisdizione ordinaria
Nel modello in esame si è cercato di mettere a punto un sistema di risoluzione delle controversie che metta l'esportatore italiano nella posizione migliore possibile e che consenta al tempo stesso di giungere ad una definizione del litigio in tempi brevi.
Sotto quest'ultimo profilo il ricorso all'arbitrato appare certamente preferibile rispetto alla scelta della giurisdizione ordinaria. Per questa ragione si è scelta (art. 13), come soluzione normalmente raccomandabile, quella il ricorso all'arbitrato della Curia Mercatorum12.
Va però tenuto presente che la soluzione arbitrale non è consigliabile quando il rapporto di concessione sia considerato materia «non arbitrabile» (e cioè non sottoponibile ad arbitrato in quanto riservata in via esclusiva alla giurisdizione
10 Per maggiori informazioni sui singoli paesi, x. XXXXXXXXXX, Manuale di diritto commerciale internazionale, vol. III, La distribuzione internazionale. Contratti con Agenti, distributori ed altri intermediari, Xxxxxx, 0000. Tale volume contiene un capitolo con informazioni sulla disciplina dei rapporti di agenzia e di distribuzione in 145 paesi. Per un'informazione più aggiornata v. anche il sito web xxx.xxxxxxxxxx.xxx.
11 Per un maggiore approfondimento di questo aspetto, x. XXXXXXXXXX, Manuale di diritto commerciale internazionale, vol. III, cit., § 3.2.4.
12 E' opportuno sottolineare che, sottoponendo eventuali controversie al regolamento di mediazione/arbitrato della Curia Mercatorum le parti possono ricorrere, prima instaurare la procedura arbitrale, alla mediazione, il che offre loro la possibilità di risolvere amichevolmente la controversia in tempi brevi e con costi ridotti.
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ordinaria) dalla legge del paese del concessionario, ipotesi che si verifica, ad esempio, in Belgio. Infatti, in questo caso la clausola compromissoria (e cioè la clausola con cui le parti si accordano di sottoporre eventuali future controversie ad arbitrato) rischia di essere considerata inefficace dai giudici del paese del concessionario, i quali affermeranno la loro competenza nonostante la clausola arbitrale. In situazioni di questo tipo conviene quindi domandarsi se non sia più efficace una clausola di deroga del foro, che riservi la giurisdizione ai tribunali ordinari della sede del concedente.
Così, in particolare, nei rapporti con concessionari belgi quest'ultima appare la soluzione preferibile (per l'esportatore italiano, beninteso). Infatti, in virtù del regolamento CE 44/2001, l'eventuale clausola di deroga del foro, purché convenuta per iscritto, sarà pienamente efficace, nonostante la presenza di una norma nazionale che non consente alcuna deroga alla giurisdizione dei tribunali belgi (in base al principio della prevalenza del diritto comunitario sul diritto interno).
In questi casi potrà essere preferibile attribuire la giurisdizione ai giudici ordinari, sostituendo l'art. 13 con una clausola come quella seguente:
Per tutte le controversie relative o comunque collegate al presente contratto sarà esclusivamente competente il Foro della sede del Fornitore. Tuttavia, in deroga a quanto stabilito sopra, il Fornitore ha comunque la facoltà di portare la controversia davanti al giudice competente presso la sede del Distributore.
Il est fait attribution exclusive pour tous litiges éventuels concernant ce Contrat ou s'y rapportant aux Tribunaux du siège du Concédant. Toutefois, par dérogation à ce qui est prévu ci-dessus, le Concédant aura en tout cas la faculté de porter l'action devant les Tribunaux compétents du siège du Concessionnaire
The competent law courts of the Supplier’s seat shall have exclusive jurisdiction in any dispute arising out of or in connection with this contract. However, as an exception to the principle hereabove, the Supplier is in any case entitled to bring his action before the competent court of the place where the Distributor has his registered office.
Per quanto riguarda invece i contratti con concessionari extracomunitari l'opportunità di una simile scelta è meno evidente, in quanto la clausola di deroga del foro rischia di essere inefficace per i giudici del paese del distributore. Tuttavia,
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in un'ottica eminentemente difensiva, tale clausola potrà essere utilizzata per dare al concedente italiano la possibilità di opporsi all'eventuale riconoscimento in Italia di una sentenza a lui sfavorevole.
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4. Il contratto internazionale di vendita
Il modello di contratto internazionale di vendita può essere proposto come autonomo contratto di vendita, completo di tutti i suoi elementi (prodotti venduti, prezzo, data consegna ecc.) oppure come condizioni generali di vendita da abbinare ad un contratto specifico.
Per questa ragione sono stati predisposti due modelli:
(1) un modello di contratto di vendita composto di due parti: una parte speciale (parte A), contenente le clausole “variabili”, da riempire di volta in volta, ed una parte di condizioni generali (parte B) contenente le clausole applicabili in generale a tutti i contratti di vendita. Le due parti, insieme, permettono di “costruire” un contratto di vendita completo.
(2) Un testo di condizioni generali, da abbinare a specifiche condizioni di vendita (per quanto riguarda i prodotti venduti, il prezzo, le condizioni di pagamento, ecc.) predisposte dall’utilizzatore.
La seconda soluzione ha il vantaggio di non interferire con la prassi contrattuale di ciascun utilizzatore (il quale dovrà però coordinare le proprie condizioni “variabili” con le condizioni generali. La prima soluzione, invece, ha il vantaggio di guidare l’utilizzatore attraverso le varie opzioni indicate nella parte A.
L’utilizzatore potrà anche, se lo desidera, utilizzare le indicazioni della parte A del modello, per la messa a punto di un proprio documento (ad es. conferma d’ordine) abbinato ad un testo di condizioni generali.
4.1 Ambito di applicazione
Il modello riguarda le vendite a rivenditori (distributori, commercianti, ecc.), che costituiscono l’ipotesi più diffusa. Esso non riguarda quindi le vendite ai consumatori, alle quali si applicano regole in parte diverse che non vengono considerate in questa sede.
Le norme poste a tutela del consumatore rilevano però sotto il profilo del possibile diritto di regresso del rivenditore, su cui torneremo al punto 6.
Il modello riguarda principalmente vendite singole e non accordi aventi per oggetto la fornitura continuativa di merci. Per questa ragione non sono stati considerati aspetti tipici dei contratti di durata, come ad es. le clausole di revisione prezzo.
4.2 La legge applicabile
In materia di legge applicabile il modello fa riferimento alla legge italiana. Tuttavia, dal momento che il nostro paese ha ratificato la Convenzione delle
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Nazioni Unite sulla vendita internazionale di merci (Vienna 1980) la soluzione proposta dovrebbe essere accettabile per eventuali controparti straniere, trattandosi di una disciplina molto diffusa.
E’ comunque opportuno il richiamo alla legge italiana in quanto esso comporta che eventuali questioni non disciplinate dalla convenzione verranno regolate dalla nostra legge, evitando quindi possibili sorprese risultanti da norme straniere sconosciute.
4.3 Le condizioni speciali (Parte A)
La parte A ha, come già accennato prima, la funzione di permettere alle parti di definire una serie di aspetti per loro natura variabili da contratto a contratto, come ad es. i prodotti, il prezzo, la data di consegna ecc.
Per quanto riguarda i termini di resa, il punto A-5 offre la scelta tra una serie di alternative più correnti. Nella scelta dei termini indicati si è tenuto conto più della prassi corrente che di ciò che è più opportuno.
In particolare conviene chiarire che il termine Franco fabbrica (Ex works) può non essere adatto nei casi in cui il venditore ha bisogno di un documento di trasporto da presentare alla banca per il pagamento con credito documentario (in questo caso sarà bene chiarire prima quale documento prevedere e poi scegliere il termine di resa corrispondente).
Un altro termine tradizionalmente usato, ma poco adatto nel contesto dei moderni mezzi di trasporto è il termine FOB, che fa gravare sul venditore gli oneri ed i rischi del trasporto fino al caricamento sulla nave (anche se l’art. 4.2 delle condizioni generali, sposta opportunamente il passaggio dei rischi alla consegna al primo trasportatore).
Per quanto riguarda i termini di pagamento, il punto A-5 prevede una serie di alternative che vanno dal pagamento posticipato al pagamento mediante credito documentario. Si tenga presente che le eventuali scelte fatte in tale sede sono integrate dalle clausole contenute nell’art. 6 delle condizioni generali. Così, ad esempio, si precisa che, ove le parti abbiano previsto il pagamento mediante credito documentario, il credito dovrà essere notificato al venditore almeno 60 giorni prima della data di consegna convenuta.
4.4 La garanzia del venditore per eventuali vizi (difetti) dei prodotti venduti
Un problema complesso, che può dar luogo a rilevanti conseguenze, è quello relativo alla garanzia per eventuali difetti dei prodotti.
A questo proposito l’art. 7.1 delle condizioni generali prevede come unico rimedio in caso di difetti denunciati tempestivamente la riparazione o sostituzione
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(escludendo la risoluzione del contratto di vendita, che comporterebbe la restituzione del prodotto in cambio della restituzione del prezzo pagato).
Inoltre, l’art. 7.3 prevede una clausola limitativa di responsabilità escludendo in particolare il diritto del compratore al risarcimento di eventuali danni conseguenti ai vizi dei prodotti.
A tutto ciò si aggiunge però una nuova problematica, che nasce dall'attuazione della direttiva europea 99/44/CE sulle garanzie dei beni di consumo1, direttiva che riconosce all'acquirente finale/consumatore una garanzia di due anni (limitata alla sostituzione o riparazione del bene) a partire dalla data di consegna del prodotto. Questa disciplina non si applica, ovviamente, alle vendite tra produttore ed acquirente-rivenditore: tuttavia, essa prevede il diritto di colui che abbia venduto al consumatore finale ed abbia in seguito rimediato ad eventuali difetti della cosa, di rivalersi sui precedenti venditori secondo le modalità indicate in tale normativa (ove si applichi il diritto italiano, si tratta dell'art. 1519-quater del codice civile). Tale diritto di rivalsa può essere esercitato dal venditore finale entro un anno dalla data in cui il egli ha rimediato al difetto, mentre il difetto può essere fatto valere dal consumatore nei confronti del venditore finale entro due anni dalla consegna al consumatore. Ne discende che un’eventuale azione di regresso può essere iniziata anche molti anni dopo la consegna al distributore.
Trattandosi di una norma che può essere derogata dalle parti (nei rapporti tra venditore e compratore-rivenditore non consumatore finale) è possibile pattuire espressamente nel contratto di compravendita una disciplina della materia che da un lato riconosca al compratore termini più ampi di quelli usuali per rivalersi sul produttore e dall'altro fissi comunque dei limiti massimi oltre i quali una rivalsa è comunque inammissibile.
Tale soluzione di compromesso, contenuta nell’art. 7.2 delle condizioni generali, consiste nel prevedere una garanzia generale di due anni (corrispondente alla prassi esistente), più un ulteriore periodo di due anni nel quale il compratore può rivalersi sul produttore nel caso in cui abbia dovuto rimediare a difetti dei prodotti ai sensi della direttiva 99/44/CE, con alcune cautele atte a delimitare opportunamente tale azione di regresso.
Trattandosi di una normativa applicabile solo nei paesi dell'Unione europea, è stabilito espressamente che la clausola in questione si applica solo nel caso in cui il compratore sia stabilito in un paese dell'Unione europea.
1 Cui si è già accennato sopra nel contesto del contratto di distribuzione.
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4.5 La risoluzione delle controversie
Con il modello di contratto di vendita si è cercato di mettere a punto un sistema di risoluzione delle controversie che metta l'esportatore italiano nella posizione migliore possibile e che consenta al tempo stesso di giungere ad una definizione del litigio in tempi brevi.
Sotto quest'ultimo profilo il ricorso all'arbitrato appare certamente preferibile rispetto alla scelta della giurisdizione ordinaria. Per questa ragione si è scelta (art. 13), come soluzione normalmente raccomandabile, quella il ricorso all'arbitrato della Curia Mercatorum2.
Va però tenuto presente che nei contratti con controparti dell’Unione Europea, e cioè di paesi nei quali è estremamente facile il riconoscimento di una sentenza italiana (grazie alla “libera circolazione delle sentenze” garantita dal regolamento europeo 44/01) potrebbe in taluni casi essere più efficace il ricorso al decreto ingiuntivo, soluzione questa difficilmente compatibile con l’arbitrato.
In situazioni di questo tipo conviene quindi domandarsi se non sia più efficace una clausola di deroga del foro, che riservi la giurisdizione ai tribunali ordinari della sede del venditore. In questi casi potrà essere preferibile attribuire la giurisdizione ai giudici ordinari, sostituendo l'art. 10 con una clausola come quella seguente:
Per tutte le controversie relative o comunque collegate al presente contratto sarà esclusivamente competente il Foro della sede del Venditore. Tuttavia, in deroga a quanto stabilito sopra, il Venditore ha comunque la facoltà di portare la controversia davanti al giudice competente presso la sede del Compratore.
Les autorités judiciaires du siège du Vendeur auront la compétence exclusive pour décider tout différend découlant du présent contrat ou s'y rattachant. Toutefois, par décogation à
The competent law courts of the Seller seat shall have exclusive jurisdiction in any dispute arising out of or in connection with this contract. However, as an exception to the principle hereabove, the Seller is in any case entitled to bring his action before the competent court of the place where the Buyer has his registered office.
2 E' opportuno sottolineare che, sottoponendo eventuali controversie al regolamento di mediazione/arbitrato della Curia Mercatorum le parti possono ricorrere, prima di instaurare la procedura arbitrale, alla mediazione, il che offre loro la possibilità di risolvere amichevolmente la controversia in tempi brevi e con costi ridotti.
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ce qui est énoncé ci-dessus, le Vendeur a de toute façon la faculté de porter la controverse devant le juge compétent auprès du siège de l'Acheteur.
Sitze des Verkäufers. Der Verkäufer ist jedoch auch befugt, das Gericht am Sitz des Käufers anzurufen.
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CONTRATTO DI AGENZIA/AGENCY CONTRACT
Tra/Between
(nome del Preponente/Name of the Principal)
(indirizzo/address)
(in seguito denominata "il Preponente"/hereafter called "the Principal")
(nome dell'Agente/Name of the Agent)
(indirizzo/address)
(in seguito denominato "l'Agente"/hereafter called "the Agent")
SI CONVIENE QUANTO SEGUE IT IS AGREED AS FOLLOWS
1. Territorio e Prodotti contrattuali 1. Territory and Products
1.1 Il Preponente incarica l'Agente, che accetta, di promuovere la vendita dei prodotti indicati nell'Allegato A- 1 (in seguito denominati "Prodotti contrattuali") nel territorio indicato nell'Allegato A-2 (in seguito denominato "il Territorio").
1.2 E' inteso che la gamma dei Prodotti contrattuali, nonché le loro caratteristiche, prezzi, ecc., potrà essere variata dal Preponente a sua discrezione in qualsiasi momento. Il Preponente informerà tempestivamente l'Agente di tali variazioni.
1.1 The Principal appoints the Agent, who accepts, to promote the sale of the products listed in Annex A-1 (hereinafter called "the Products") in the territory indicated in Annex A-2 (hereinafter called "the Territory").
1.2 It is understood that the range of the Products as well as their qualities, prices etc., can be varied at any moment by the Principal at his own discretion. The Principal shall promptly inform the Agent of such changes.
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2. Compiti del Agente 2. Agent's functions
2.1 L'Agente si impegna a promuovere, al meglio delle sue possibilità, la vendita dei Prodotti contrattuali nel Territorio, nonché a tutelare gli interessi del Preponente con la diligenza di un buon commerciante. In particolare, l'Agente si impegna a visitare periodicamente, con frequenza proporzionata alla loro importanza, i clienti attuali o potenziali di tutto il Territorio ed a creare e mantenere una struttura organizzativa adeguata.
2.2 L'Agente trasmette al Preponente le richieste o gli ordini ricevuti, che quest'ultimo è libero di accettare o rifiutare. L'Agente non detiene alcun potere di stipulare contratti in nome e per conto del Preponente, né di impegnare in qualsiasi modo quest'ultimo nei confronti di xxxxx.
2.3 L'Agente esercita la sua attività in forma autonoma ed indipendente, nell'osservanza delle direttive generali impartitegli dai funzionari o collaboratori del Preponente. Egli non può in nessun caso essere considerato come dipendente del Preponente.
2.4 L'Agente si impegna a partecipare a proprie spese, previo accordo con il Preponente, alle più importanti fiere o esposizioni che interessano il Territorio.
2.5 L'Agente terrà informato il Preponente, con la dovuta diligenza, sugli sviluppi della propria attività,
2.1 The Agent agrees to use his best endeavours to promote the sale of the Products in the Territory and to protect the Principal's interests with the diligence of a responsible businessman. In particular, the Agent agrees to visit regularly, according to their importance, the actual or potential customers throughout the whole Territory and to establish and maintain an adequate organisation.
2.2 The Agent shall transmit to the Principal the offers or orders received by him, the Principal being free to accept or reject such offers. The Agent has no authority to make contracts on behalf of, or in any way to bind the Principal towards third parties.
2.3 The Agent performs his activity autonomously and independently, according to the general directions given by the Principal's employees of collaborators. He can in no case be considered as an employee of the Principal.
2.4 The Agent shall take part at his own expenses, and subject to previous agreement with the Principal, in the most important fairs or expositions concerning the Territory.
2.5 The Agent shall with due diligence keep the Principal informed about the developments of his activity, the
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sulle condizioni di mercato e sulla situazione concorrenziale (caratteristiche e prezzi di prodotti concorrenti, azioni di marketing della concorrenza, ecc.) nel Territorio, nonché sulle leggi, regolamenti o altre prescrizioni in vigore nel Territorio (ad es. in materia di norme relative all'importazione, etichettatura, specifiche tecniche, norme di sicurezza, ecc.) ai quali i Prodotti contrattuali debbano conformarsi.
2.6 L'Agente è abilitato a ricevere osservazioni o reclami dei clienti relativi a difetti dei Prodotti forniti. Egli dovrà informarne immediatamente il Preponente ed agire per la tutela degli interessi di quest'ultimo, essendo tuttavia inteso che l'Agente non potrà impegnare in alcun modo il Preponente se non in seguito a specifica autorizzazione scritta in tal senso.
2.7 L'Agente sopporta tutte le spese inerenti alla promozione delle vendite (ad es. telefono, ufficio, spese di viaggio, pubblicità) nonché ogni altra spesa sostenuta in relazione al presente contratto. Tali spese si considerano interamente coperte dalla provvigione di cui all'art. 8.1.
market conditions and the state of competition (qualities and prices of competing products, marketing activities carried out by competitors, etc.) within the Territory, and about the laws and regulations in force in the Territory to which the Products must conform (e.g. import regulations, labelling, technical specifications, safety requirements, etc.).
2.6 The Agent is entitled to receive observations or complaints made by customers in respect of defects of the delivered Products. He shall immediately inform the Principal of any such case and shall act in the Principal's best interests. He has however no authority to engage in any way the Principal, unless after having received a specific written authorisation to do so.
2.7 The Agent shall bear all expenses related to the sales’ promotion (such as telephone, office, travel expenses, advertising) as well as any other expense made with reference to the present contract. Such expenses shall be deemed to be entirely covered by the commission provided for in Article 8.1.
3. Minimo d'affari 3. Minimum turnover
3.1 L'Agente si impegna a trasmettere, nel corso di ciascun anno, ordini che diano luogo alla conclusione di contratti di vendita per una cifra non inferiore ai minimi indicati nell'Allegato A-3. Per gli anni successivi a quelli per i quali un
3.1 The Agent shall transmit, during each year, orders giving rise to sales contracts for not less than the minimum turnovers indicated in Annex A-3. For the years following those for which a minimum turnover is indicated in Annex A-3,
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minimo è indicato nell'Allegato A- 3, le parti determineranno di comune accordo, in buona fede, tali minimi entro la fine del mese precedente l'anno in questione. In mancanza di accordo il minimo si intenderà automaticamente au- mentato del 10% rispetto a quello dell'anno precedente.
3.2 Qualora l’Agente non raggiunga alla fine di qualsiasi anno il minimo in vigore per tale anno, il Preponente potrà, mediante comunicazione alla controparte da effettuarsi per iscritto con un mezzo di comunicazione che assicuri la prova e la data del ricevimento della comunicazione (per es. lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, corriere), a sua scelta, risolvere il presente contratto, eliminare l'esclusiva dell’Agente o ridurre l'estensione del Territorio contrattuale.
the parties shall determine jointly and in good faith the minimum turnovers within the end of the month preceding the year at issue. If nothing has been agreed the minimum will be automatically increased by 10% with respect to the minimum of the previous year.
3.2 If the Agent fails to attain within the end of any year the minimum purchase in force for such year, the Principal shall be entitled, by notice given in writing by means of communication ensuring evidence and date of receipt (e.g. registered mail with return receipt, special courier), at his choice, to terminate this Agreement, to cancel the Agent's exclusivity or to reduce the extent of the Territory.
4. Obbligo di non concorrenza 4. Undertaking not to compete
4.1 L'Agente si impegna, per tutta la durata del presente contratto, a non rappresentare, fabbricare, né distribuire prodotti concorrenti con i Prodotti contrattuali, né, comunque, ad agire, nel Territorio o altrove, direttamente o indirettamente, in qualità di agente, commissionario, rivenditore, concessionario, o in qualsiasi altro modo, nell'interesse di terzi che fabbricano o distribuiscono prodotti concorrenti con i Prodotti contrattuali.
4.1 The Agent shall not represent, manufacture or distribute any products which are in competition with the Products, for the entire term of this contract. In particular he shall not engage, within the Territory or elsewhere, directly or indirectly, acting as agent, commission merchant, reseller, distributor, or in any other way, for the benefit of third parties who manufacture or market products which are in competition with the Products.
4.2 Il Preponente si impegna a non 4.2 The Principal agrees not to refuse
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negare il proprio consenso nel caso l'Agente desideri rappresentare prodotti concorrenti che, a causa del loro diverso livello di qualità e di prezzo, non siano in grado di incidere sulle vendite dei Prodotti contrattuali, semprechè non vi siano altre ragioni sostanziali che giustifichino tale rifiuto. L'autorizzazione di cui sopra dovrà essere data per iscritto e avrà valore solo per i prodotti espressamente menzionati.
4.3 L'Agente è libero di rappresentare, distribuire o fabbricare prodotti non concorrenti (purché non nell'interesse di fabbricanti concorrenti), a condizione che ne informi in anticipo per iscritto il Preponente (indicando dettagliatamente i tipi e le caratteristiche dei prodotti in questione).
4.4 Le parti possono prevedere un obbligo di non concorrenza a carico dell'Agente per il periodo successivo alla fine del presente contratto1, ove le stesse compilino e firmino l'Allegato A-4.
his consent if the Agent desires to represent competing products which, due to their different quality and price level, are not capable of affecting the sales of the Products, and provided there are no other substantial reasons justifying such refusal. The above authorisation must be in writing and will be valid only with respect to the products expressly mentioned.
4.3 The Agent is free to represent, market or manufacture non competitive products (as long as such activity is not carried out for the benefit of competing producers) provided that the Agent informs the Principal in writing in advance (stating in detail the types and characteristics of such products).
4.4 The parties may agree upon a non competition obligation by the Agent for the period following the end of this contract by filling in and signing Xxxxx A-4.
5. Solvibilità della clientela - Incassi 5. Solvency of customers - Payments
5.1 L'Agente è tenuto ad accertarsi, con la diligenza di un buon commerciante, della solvibilità dei clienti di cui trasmette gli ordini al Preponente. Egli non trasmette ordini di clienti di cui conosce o
5.1 The Agent shall verify, with the diligence of a responsible businessman, the solvency of customers whose orders he transmits to the Principal. He shall not transmit orders from customers
1 La previsione di un obbligo di non concorrenza postcontrattuale, abbastanza poco usuale nei rapporti con agenti esteri, è stata prevista come semplice opzione, applicabile solo se le parti compilano e firmano l'Allegato A-4.
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dovrebbe conoscere (usando l'ordinaria diligenza) la precaria situazione finanziaria, senza informarne preventivamente il Preponente, assumendosi ogni responsabilità per i danni che possano derivare dall'inadempimento a tale suo obbligo.
5.2 L'Agente non è autorizzato a ricevere pagamenti per conto del Preponente, se non previa specifica autorizzazione scritta di quest'ultimo. In quest'ultimo caso l'Agente dovrà rimettere immediatamente le relative somme al Preponente, e non potrà trattenerle a nessun titolo, neppure in compensazione di eventuali crediti.
5.3 L'agente assisterà il Preponente nel recupero dei crediti.
of which he knows or ought to know (using due diligence) that they are in a critical financial position, without informing the Principal in advance, and he shall be responsible for any damages that may arise out of the breach of such obligation.
5.2 The Agent is not entitled to receive payments on the Principal's behalf, unless after having obtained a prior specific written authorisation from the Principal. In the latter case, the Agent must immediately transmit the relative amounts to the Principal and shall not be entitled, for no reason, to retain them nor to set off possible credits.
5.3 The Agent shall assist the Principal in recovering debts.
6. Marchi del Preponente – Concorrenza sleale - Obbligo di segretezza
6.1 L'Agente è tenuto ad usare i marchi, nomi o altri segni distintivi del Preponente, però al solo fine di identificare e pubblicizzare i Prodotti contrattuali, nel contesto della sua attività come agente del Preponente, essendo inteso che tale uso viene fatto nell'esclusivo in- teresse del Preponente.
6.2 L'Agente si impegna a non depositare, né far depositare, nel Territorio o altrove, i marchi, nomi o altri segni distintivi del Preponente, né a depositare o far depositare eventuali marchi, nomi o segni distintivi confondibili con
6. Principal's trademarks – Unfair Competition - Secrecy
6.1 The Agent shall make use of the Principal's trademarks, trade names or any other symbols, but for the only purpose of identifying and advertising the Products, within the scope of his activity as agent of the Principal and in the Principal's sole interest.
6.2 The Agent xxxxxx agrees neither to register nor to register through third parties, any trademarks, trade names or symbols of the Principal (nor any trademarks, trade names or symbols of the Principal that may be confused with the Principal's ones),
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quelli del Preponente. Egli si impegna inoltre a non inserire i marchi, nomi o segni distintivi di cui sopra nella propria ditta o denominazione sociale.
6.3 L’Agente informerà il Preponente, non appena ne venga a conoscenza, di eventuali atti di concorrenza sleale o violazioni di diritti di proprietà industriale (es. marchi, nomi, modelli registrati) compiuti da terzi e riguardanti i Prodotti contrattuali e fornirà al Preponente la necessaria assistenza per la tutela dei suoi diritti nel Territorio.
6.4 L'Agente si impegna a non rivelare a terzi, neppure dopo la cessazione del presente contratto, segreti aziendali o commerciali del Preponente o altre notizie riservate di cui sia venuto a conoscenza attraverso la sua attività per il Preponente, né ad utilizzare tali segreti o notizie riservate per fini estranei al presente contratto.
in the Territory or elsewhere. He furthermore agrees not to include the above trademarks, trade names or symbols of the Principal in his own trade or company name.
6.3 The Agent shall inform the Principal as soon as he gets notice of it, about any acts of unfair competition or infringement of the Principal’s industrial property rights (i.e. trademarks, trade names, registered designs) by third parties and concerning the Products. He shall also assist the Principal in defence of his rights in the Territory.
6.4 The Agent shall not reveal either during the currency of the contract or after its termination the Principal's trade or commercial secrets or other confidential information that has come to his knowledge through his activities as agent for the Principal, and agrees not to use such secrets or confidential information for purposes other than those of the present contract.
7. Esclusiva 7. Exclusivity
7.1 Il Preponente si impegna a non concedere nel Territorio a terzi il diritto di rappresentare o distribuire i Prodotti contrattuali.
7.2 Tuttavia, il Preponente resta libero di trattare direttamente, senza l'intermediazione dell'Agente, con i Clienti Contrattuali stabiliti nel Territorio: su tali affari spetterà all'Agente la provvigione di cui all'art. 8.
7.1 The Principal shall not grant within the Territory to any third party the right to represent or market the Products.
7.2 However, the Principal shall be entitled to deal directly, without the Agent's intervention, with Contractual Customers situated in the Territory. In respect of such sales the Agent shall be entitled to the commission provided for in Article 8.
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7.3 Inoltre, il Preponente si riserva di trattare direttamente con i Clienti Direzionali indicati nell'Allegato A-
5. Sugli affari con tali clienti non spetterà all'Agente alcuna provvigione, a meno che non sia stata indicata una provvigione ridotta nell'Allegato A-5.
7.3 The Principal shall be furthermore entitled to deal directly with the Reserved Customers indicated in Annex A-5. On business with such customers the Agent will have no right to commission, except where a reduced commission has been indicated in Annex A-5.
8 Provvigione 8. Commission
8.1 Salvo diverso accordo, l'Agente ha diritto alla provvigione indicata nell'Allegato A-6, su tutte le vendite di Prodotti contrattuali concluse dal Preponente con clienti stabiliti nel Territorio durante la vigenza del presente contratto.
8.2 L'Agente non ha alcun diritto a provvigione nel caso in cui Prodotti contrattuali vengano venduti dal Preponente a terzi stabiliti fuori dal Territorio ed in seguito rivenduti da questi ultimi nel Territorio.
8.3 E' inteso che la provvigione di cui all'art. 8.1 verrà ridotta in misura da concordarsi quando risulti opportuno praticare al cliente prezzi o condizioni di vendita più favorevoli di quelli usualmente praticati dal Preponente.
8.4 La provvigione si calcola sull'ammontare netto delle fatture, cioè sul prezzo di vendita effettivo (dedotti eventuali sconti diversi dagli sconti di valuta), ad esclusione di ogni spesa accessoria (ad es. imballaggio, trasporto, assicurazione), resi, oneri doganali, imposte o tasse, purché indicati
8.1 Except as otherwise agreed, the Agent is entitled to the commission indicated in Annex A-6 on all sales of the Products which are made by the Principal during the currency of this contract to customers established in the Territory.
8.2 The Agent has no right to commission in case Products are sold by the Principal to third parties established outside the Territory and then resold by these third parties within the Territory.
8.3 It is understood that the commission provided for under Article 8.1 shall be reduced by mutual consent, whenever it appears appropriate to grant the customer conditions that are more favourable than the Principal's standard conditions.
8.4 Commission shall be calculated on the net amount of the invoices, i.e. on the effective sales price (any discount other than cash discounts being deducted) clear of any additional charges (such as packing, transportation, insurance), returned goods and clear of all custom duties or taxes of any kind, provided such
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separatamente in fattura. amounts are indicated separately in the invoice.
8.5 Il diritto alla provvigione sorge solo con l'integrale pagamento della fattura da parte del cliente; su pagamenti parziali la provvigione spetta solo se e nella misura in cui risultino conformi al contratto di vendita. Nessuna provvigione è dovuta nel caso in cui il Preponente ricuperi in tutto o in parte il prezzo attraverso un’assicurazione. Pagamenti mediante tratte o assegni non si considerano validamente effettuati fino a quando le relative somme non siano state definitivamente accreditate sulla banca del Preponente.
8.6 Il Preponente determina le provvigioni dovute all'Agente per ogni trimestre di calendario, trasmettendo all'Agente entro il mese successivo un conto delle provvigioni, che indicherà tutti gli affari in relazione ai quali la provvigione è dovuta. Xxx l'Agente non contesti per iscritto il conto delle provvigioni entro 60 giorni dal suo ricevimento, i dati risultanti dallo stesso (ad es. provvigione ridotta o aumentata su certi affari) dovranno considerarsi accettati dall'Agente a tutti gli effetti. Le provvigioni verranno corrisposte entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre cui esse si riferiscono, purché l'Agente abbia preventivamente trasmesso al Preponente regolare fattura per l'importo delle stesse.
8.5 The Agent shall acquire the right to commission only after full payment of the invoiced price by the customers; on partial payments commission shall be due only to the extent such partial payment conforms to the sale contract. No commission is due in case the Principal recovers in whole or in part the price through an insurance. Drafts and checks are not considered as valid payments until the relative amount has been definitely credited on the Principals bank.
8.6 The Principal shall provide the Agent within the subsequent month with a statement of the commissions due in respect of each calendar quarter. Such statement shall set out all the business in respect of which commission is payable. If the Agent does not object in writing against the statement of commissions, the data resulting from such statement (e.g. reduced or increased commission for certain business) shall be considered for any purpose as having been accepted by the Agent. The commission shall be paid not later than the last day of the month following the relevant quarter, provided the Agent has previously transmitted to the Principal a regular invoice for the amount to be paid.
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9. Xxxxxx e scioglimento del contratto
9.1 Il presente contratto è sottoposto ad un periodo di prova reciproca di sei mesi, durante il quale ciascuna delle parti potrà recedere in qualsiasi momento, senza pagamento di qualsiasi indennità, mediante comunicazione alla controparte da effettuarsi per iscritto con un mezzo di trasmissione che assicuri la prova e la data di ricevimento della comunicazione (per es. lettera con ricevuta di ritorno, corriere).
9.2 Decorsi i sei mesi, il presente contratto diventerà a tempo indeterminato e ciascuna parte potrà recedere dallo stesso, mediante comunicazione alla controparte da effettuarsi per iscritto con un mezzo di trasmissione che assicuri la prova e la data di ricevimento della comunicazione (per es. lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, corriere), con un preavviso di tre mesi nei primi tre anni di durata del contratto, di quattro mesi nel quarto anno, di cinque mesi nel quinto anno e di sei mesi a partire dal sesto anno di durata del rapporto.
9.3 Ciascuna parte potrà recedere in ogni momento dal contratto senza osservare il preavviso (o osservandolo solo in parte), purché corrisponda alla controparte un'indennità sostitutiva del preavviso pari ad un dodicesimo della provvigione corrisposta all'Agente nell'anno di calendario
9. Term and termination of the contract
9.1 The present contract is subject to a mutual 6 months trial period, during which each party may terminate the contract, without indemnity of anu type, at any moment by giving notice to the other part in writing by means of communication ensuring evidence and date of receipt (e.g. registered mail with return receipt, special courier).
9.2 After the above six month trial period the present contract shall become a contract for an indefinite period, which may be terminated by either party by a written notice of three months within the first three years of duration of the contract, four months during the fourth year, five months during the fifth year and six months during the sixth year or thereafter. The termination notice shall be notified to the other party in writing by means of communication ensuring evidence and date of receipt (e.g. registered mail with return receipt, special courier).
9.3 Each party is entitled to terminate in any moment this contract without respecting the period of notice (or respecting it only partially), provided it pays to the other party a termination indemnity equal to one twelfth of the commission paid to the Agent in the calendar year preceding the termination for every
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precedente per ogni mese di mancato preavviso.
9.4 In caso di scioglimento del rapporto, l'Agente avrà diritto, in presenza dei presupposti di cui all'art. 1751 del codice civile italiano, all'indennità prevista da tale norma, da calcolarsi conformemente all'Accordo collettivo indicato all'art. 13.
month of the remaining duration of the contract.
9.4 In case of termination of this contract the Agent will be entitled, as far as the conditions of Article 1751 of the Italian civil code are satisfied, to the goodwill indemnity set out in such Article, to be calculated in accordance with the Collective Agreement indicated in Article 13.
10. Affari in corso 10. Unfinished business
10.1L’Agente ha diritto alla provvigione sugli ordini da lui trasmessi al Preponente o da questi ricevuti da parte di clienti stabiliti nel Territorio prima della data di scadenza o di risoluzione del contratto e che diano luogo alla conclusione di contratti di vendita entro i sei mesi successivi a tale data.
10.2L’Agente non ha diritto ad alcuna provvigione sui contratti di vendita conclusi in seguito ad ordini ricevuti dopo la scadenza o la risoluzione del presente contratto, a meno che l’affare sia da attribuirsi principalmente all’attività svolta dall’Agente durante il periodo di vigenza del presente contratto e sempreché il contratto di vendita sia concluso entro un termine ragionevole (e comunque non superiore a quattro mesi) dalla scadenza o risoluzione del presente contratto. L’Agente deve tuttavia informare per iscritto il Preponente, prima della fine del presente contratto, degli affari in corso che
10.1Orders transmitted by the Agent or received by the Principal from customers established in the Territory before the expiry or termination of this contract and which result in the conclusion of a contract of sale not more than six months after such expiration, shall entitle the Agent to commission.
10.2No commission is due to the Agent for contracts of sale made on the basis of orders received after the expiry or termination of this contract, save if such transaction is mainly attributable to the Agent’s efforts during the period covered by the agency contract and provided the sale contract is entered into within a reasonable period (and in any case no more than four months) after the expiry or termination of this contract. The Agent must however inform the Principal in writing, before the expiry or termination of this contract, of the pending negotiations which may give rise to commission under this
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possano far sorgere il diritto alla provvigione in conformità del presente articolo.
paragraph.
11. Scioglimento anticipato del contratto
11.1Ciascuna parte può risolvere il presente contratto con effetto immediato, senza preavviso, mediante comunicazione alla controparte da effettuarsi per iscritto con un mezzo di trasmissione che assicuri la prova e la data di ricevimento della comunicazione (per es. lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, corriere), in presenza di un inadempimento contrattuale della controparte che costituisca giusta causa di recesso in tronco (conformemente all'art. 11.2) o in presenza di circostanze eccezionali che giustifichino la risoluzione anticipata (secondo quanto stabilito dagli artt. 11.3 e 11.4).
11.2E' considerata giusta causa di recesso immediato, ai sensi dell'art. 11.1, qualsiasi violazione degli obblighi contrattuali di gravità tale da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto contrattuale su una base di fiducia reciproca. Le parti convengono inoltre di considerare in ogni caso, ed indipendentemente dalla gravità della violazione, come giusta causa di recesso immediato la violazione degli articoli 3, 4, 5.1, 6 e 7.1 del presente contratto. E' considerata altresì giusta causa di recesso immediato la violazione di qualsiasi
11. Earlier contract termination
11.1Each party may terminate this contract with immediate effect, without respecting a period of notice, by notice given in writing by means of communication ensuring evidence and date of receipt (e.g. registered mail with return receipt, special courier), in case of a breach of its contractual obligations by the other party, which can be considered a justifiable reason for immediate contract termination (according to Article 11.2) or in case of occurrence of exceptional circumstances which justify the earlier termination (as set out in Articles 11.3 and 11.4).
11.2Any failure by a party to carry out his contractual obligations which is of such importance as to prevent the contractual relationship to continue, even temporarily, on a reciprocal confidence basis, shall be considered as a justifiable reason for the immediate contract termination for the purpose of Article 11.1. The parties furthermore jointly agree that the breach of the provisions under Articles 3, 4, 5.1, 6 and 7.1 of this contract is to be considered in any case, whatever the importance of the violation, as a justifiable reason for immediate contract termination. Also
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altro obbligo contrattuale cui la parte inadempiente non ponga rimedio entro un termine ragionevole, dopo esser stata intimata per iscritto a farlo dalla controparte.
11.3Costituiscono circostanze eccezionali che giustificano il recesso senza preavviso: fallimento, concordato o qualsiasi procedura concorsuale cui sia sottoposta una delle parti; morte o sopravvenuta incapacità dell'Agente; condanne civili o penali dell'Agente o altre circostanze che possano pregiudicarne il buon nome o ostacolare lo svolgimento regolare della sua attività.
11.4Quando l'Agente sia costituito in forma societaria, costituirà inoltre giusta causa di recesso in tronco ogni modifica importante nella struttura giuridica o negli elementi dirigenti della società agente, attuata senza il preventivo consenso del Preponente, ed in particolare il fatto che una delle persone indicate nell'Allegato A-7, cessi di ricoprire la posizione o il ruolo ivi indicato e comunque di curare personalmente i rapporti con la clientela.
11.5Qualora il motivo addotto da una parte a giustificazione dello scioglimento anticipato ai sensi del presente articolo dovesse risultare inesistente o tale da non configurare un valido motivo di recesso in tronco, la comunicazione di recesso sarà ciò
the breach of any other contractual obligation which is not remedied by the breaching party within a reasonable term after having been invited in writing to do so by the other party, shall be considered as a justifiable reason for the immediate contract termination.
11.3Exceptional circumstances justifying the immediate contract termination shall be: bankruptcy, any kind of composition between the bankrupt and the creditors, death or incapacity of the Agent, civil or criminal sentences as well as any circumstances which may affect his reputation or hamper the punctual carrying out of his activities.
11.4If the Agent is a company, shall also be considered as an exceptional circumstance justifying the immediate contract termination the occurrence of any important change in the legal structure or in the management of the Agent company, carried out without the prior consent of the Principal, and particularly the fact that one of the persons indicated in Annex A-7 ceases to have the position therein indicated or anyway ceases to personally take care of the relationship with the customers.
11.5Should the reason given by a party in order to justify the earlier contract termination according to this Article appear to be inexistent or should it not be a valid reason for earlier termination, then the termination notice shall
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nondimeno immediatamente efficace, ma comporterà l'obbligo di pagare l'indennità di mancato preavviso, conformemente all'art. 9.3.
nevertheless take immediate effect, but it will give rise to payment of the termination indemnity, according to Article 9.3.
12. Conseguenze dello scioglimento del contratto
12.1Al momento dello scioglimento del contratto, l'Agente è tenuto a restituire al Preponente il materiale illustrativo, pubblicitario ed ogni altro documento in suo possesso che sia stato messo a sua disposizione ed a collaborare per informare i terzi dell'avvenuto scioglimento del rapporto di agenzia. L'Agente si impegna in particolare ad evitare, nei rapporti con i terzi, qualsiasi riferimento al pregresso rapporto con il Preponente, onde prevenire qualsiasi rischio di confusione presso la clientela.
12.2Inoltre, a partire dalla risoluzione o dallo scioglimento, per qualsiasi causa, del presente contratto, verrà meno immediatamente il diritto dell'Agente di usare i marchi, nomi o segni distintivi del Preponente, come consentito dall'articolo 6.1.
12. Consequences of the contract termination
12.1Upon expiry of this contract the Agent shall return to the Principal all explanatory and advertising material and other documents which have been supplied to him and are in the Agent's possession; the Agent shall also cooperate with the Principal in informing third parties about the expiry of the Agency contract. The Agent in particular agrees to avoid, in his contacts with third parties, to make any reference to the previous relationship with the Principal, in order to avoid any risk of confusion on the side of the customers.
12.2The right of the Agent to use the Principal's trademarks, trade names or symbols, as provided for under Article 6.1, shall cease immediately upon expiration or termination, for any reason, of the present contract.
13. Legge applicabile 13. Applicable law
Il presente contratto è disciplinato dalla legge italiana e dall'Accordo Economico Collettivo 20 marzo 2002 per la disciplina dei rapporti di agenzia e rappresentanza commerciale.
This contract is governed by the laws of Italy and by the Economic Collective Agreement of 20 March 2002 governing commercial agency and representative agreements.
14. Risoluzione delle controversie 14. Dispute resolution
14.1In caso di controversia derivante 14.1In the event of any dispute arising 44
dal presente contratto di agenzia o collegata allo stesso, le parti dovranno sottoporre la controversia a mediazione conformemente al Regolamento di Mediazione/Arbitrato Curia Mercatorum. Ove la controversia non sia stata composta entro 45 giorni dalla domanda di mediazione o entro il diverso periodo eventualmente convenuto per iscritto tra le parti, le parti potranno ricorrere ai mezzi di risoluzione delle controversie previsti qui di seguito
14.2Ove l'agente sia una persona fisica, sarà esclusivamente competente per tutte le controversie relative o comunque collegate al presente contratto il Foro della sede del Preponente. Tuttavia, in deroga a quanto stabilito sopra, il Preponente ha comunque la facoltà di portare la controversia davanti al giudice competente presso la sede dell'Agente.
14.3Ove l'Agente sia costituito in forma di società, tutte le controversie relative o comunque collegate al presente contratto saranno risolte in via definitiva mediante arbitrato in conformità al Regolamento di Mediazione/Arbitrato Curia Mercatorum.
out of or in connection with this agency contract, the parties agree to submit the matter to mediation under the Curia Mercatorum Mediation and Arbitration Rules. If the dispute has not been settled within 45 days following the filing of a request of mediation or within such other period as the parties may agree in writing, the parties may have recourse to the means of resolution of disputes set out hereafter.
14.2If the Agent is a physical person, the competent law courts of the Principal’s seat shall have exclusive jurisdiction in any dispute arising out of or in connection with this contract. However, as an exception to the principle hereabove, the Principal is in any case entitled to bring his action before the competent court of the place where the Agent has his registered office.
14.3If the Agent is a company, any dispute arising out of or in connection with this contract shall be finally settled by arbitration in accordance with the Curia Mercatorum Mediation/Arbitration Rules.
15. Clausole finali 15. Final clauses
15.1Il presente contratto abroga e sostituisce qualsiasi precedente accordo, scritto o verbale, intervenuto tra le parti sulla materia
15.1This Contract supersedes and replaces any other preceding agreement, written or verbal, that might have taken place between the
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oggetto del contratto. two parties on the subject.
15.2Eventuali modifiche o integrazioni dovranno essere fatte per iscritto, a pena di nullità.
15.3Il presente contratto non è cedibile, in tutto o in parte, se non previo accordo tra le parti.
15.4Gli allegati formano parte integrante del presente contratto.
15.5Il testo in lingua italiana del presente contratto è l'unico facente fede come testo originale.
15.2No addition or modification to this contract shall be valid unless made in writing.
15.3The present contract cannot be assigned without prior agreement between the two parties.
15.4The Annexes form an integral part of this contract.
15.5The Italian text of the present contract shall be the only authentic text.
.......... (luogo/place), ......... (data/date) (data/date)
Il Preponente/The Principal
.........................................................
L'Agente dichiara di approvare specificamente, ai sensi dell'art. 1341 c.c., le seguenti clausole del presente contratto:
L'Agente/The Agent
............…………….................................
The Agent declares that he approves specifically, with reference to article 1341 of the civil code, the following clauses of this contract:
Art. | 3- | Minimo di affari | Art. | 3 | Minimum turnover | |
Art. | 4- | Obbligo di non concorrenza | Art. | 4- | Undertaking not to compete | |
Art. | 7 | Esclusiva | Art. | 7 | Exclusivity | |
Art. | 8 | Art. | 8 | Commission | ||
Art. | 9 | Art. | 9 | Term and termination of the | ||
contratto | contract | |||||
Art. | 10 | Affari in corso | Art. | 10 | Unfinished business | |
Art. | 11 | Art. | 11 | Earlier contract termination | ||
contratto | Art. | 13 | ||||
Art. | 13 | Art. | 14 | |||
Art. | 14 |
...…….......................................
(l'Agente/The Agent)
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ALLEGATO A/ ANNEX A
A-1
PRODOTTI CONTRATTUALI/PRODUCTS (ART. 1.1)
I Prodotti contrattuali sono/The Products are:
Tutti i prodotti venduti con il marchio (marchi)/All the products sold under the trademark(s):
...............................................................
...............................................................
................................................................
................................................................
I prodotti elencati qui sotto/ The products listed hereunder:
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
Tutti i prodotti venduti dal Preponente/ All the products sold by the Principal.
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A-2 TERRITORIO/TERRITORY (ART. 1.1)
Il territorio in cui l'Agente è incaricato di operare è/ the territory assigned to the Agent is:
...........................................................................................
...........................................................................................
A-3
MINIMO D'AFFARI/MINIMUM TURNOVER (ART. 3.1)
Anno/Year | Ammontare/Amount (Euro) |
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A-4
OBBLIGO DI NON CONCORRENZA POSTCONTRATTUALE/POST- CONTRACTUAL
NON-COMPETITION OBLIGATION (ART. 4.4)
Il presente Allegato A-4 si applica solo se firmato dalle parti/This Annex A- 4 will apply only if signed by the parties
1. L'Agente si impegna a non rappresentare, fabbricare, né distribuire prodotti concorrenti con i Prodotti contrattuali, né, comunque, ad agire, nel Territorio, direttamente o indirettamente, in qualità di agente, commissionario, rivenditore, concessionario, o in qualsiasi altro modo, nell'interesse di terzi che fabbricano o distribuiscono prodotti concorrenti con i Prodotti contrattuali, per un periodo di:
1. The Agent shall not represent, manufacture or distribute any products which are in competition with the Products, for the entire term of this contract. In particular he shall not engage, within the Territory or elsewhere, directly or indirectly, acting as agent, commission merchant, reseller, distributor, or in any other way, for the benefit of third parties who manufacture or market products which are in competition with the Products, for a period of:
un anno one year
due anni two years
................................. (altro) (other)
dalla fine del presente contratto. after the end of this contract.
2. Il presente accordo di non concorrenza postcontrattuale è disciplinato dalle norme dell'AEC 20 maggio 2002.
3. In caso di inadempimento all'obbligo di non concorrenza postcontrattuale, l'Agente perde il diritto alla relativa remunerazione e dovrà restituire le somme eventualmente ricevute a tale
2. This post-contractual non- competition agreement is governed by the provisions of the collective agreement of 20 May 2002.
3. In case of breach of the post- contractual non competition obligation, the Agent looses the right to the remuneration provided for such obligation and must return
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effetto. Inoltre l'Agente dovrà pagare una penale pari al 50% della remunerazione dovuta per l'obbligo di non concorrenza postcontrattuale.
the sums he may have received to that effect. In addition the Agent shall pay a penalty amounting to 50% of the remuneration due for the post-contractual non competition obligation.
Il Preponente/The Principal L'Agente/The Agent
................................................................. ................................................................
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A-5
CLIENTI DIREZIONALI/RESERVED CUSTOMERS (ART. 7.3)
Nome cliente/Name of the customer | Nessuna provvigione No commission | Provvigione ridotta Reduced commission |
..... % | ||
..... % | ||
..... % | ||
..... % | ||
..... % | ||
..... % | ||
..... % | ||
..... % | ||
..... % |
00
X-0
XXXXXXXXX DELLA PROVVIGIONE/AMOUNT OF COMMISSION (ART. 8.1)
..... % | |
..... % | |
..... % |
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A-7 PERSONECHIAVE/KEY PERSONS (Art. 11.4)
Persona/Person | Posizione (ad es. amministratore, socio di maggioranza)/Position (e.g. director, majority shareholder) |
....................................................... | ............................................................. |
....................................................... | ............................................................. |
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CONTRATTO DI AGENZIA/CONTRAT D’AGENCE
Tra/Enre
(nome del Preponente/Nom du Mandant
(indirizzo/Addresse)
(in seguito denominata "il Preponente"/dénommé pa la suite le “Mandant”) e/et
(nome dell'Agente/Nom de l’Agent Agent)
(in seguito denominato "l'Agente"/ dénommé pa la suite le “l’Agent”)
(indirizzo/addresse)
SI CONVIENE QUANTO SEGUE IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT
1. Territorio e Prodotti contrattuali 1. Territoire et Produits contractuels
1.1 Il Preponente incarica l'Agente, che accetta, di promuovere la vendita dei prodotti indicati nell'Allegato A-1 (in seguito denominati "Prodotti contrattuali") nel territorio indicato nell'Allegato A-2 (in seguito denominato "il Territorio").
1.2 E' inteso che la gamma dei Prodotti contrattuali, nonché le loro caratteristiche, prezzi, ecc., potrà essere variata dal Preponente a sua discrezione in qualsiasi momento. Il Preponente informerà
1.1 Le Mandant charge l'Agent, qui accepte, de promouvoir la vente des produits indiqués dans l'Annexe A-1, (dénommés par la suite "Produits contractuels") dans le territoire indiqué dans l'Annexe A-2 (dénommé par la suite "le Territoire").
1.2 Il est convenu que la gamme des Produits contractuels, ainsi que leurs caractéristiques, prix, etc., pourra être changée à la discrétion du Mandant à n'importe quel moment. Le Mandant informera
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tempestivamente l'Agente di tali variazioni.
l'Agent de tels changements en temps utile.
2. Compiti del Agente 2. Fonctions de l'Agent
2.1 L'Agente si impegna a promuovere, al meglio delle sue possibilità, la vendita dei Prodotti contrattuali nel Territorio, nonché a tutelare gli interessi del Preponente con la diligenza di un buon commerciante. In particolare, l'Agente si impegna a visitare periodicamente, con frequenza proporzionata alla loro importanza, i clienti attuali o potenziali di tutto il Territorio ed a creare e mantenere una struttura organizzativa adeguata.
2.2 L'Agente trasmette al Preponente le richieste o gli ordini ricevuti, che quest'ultimo è libero di accettare o rifiutare. L'Agente non detiene alcun potere di stipulare contratti in nome e per conto del Preponente, né di impegnare in qualsiasi modo quest'ultimo nei confronti di xxxxx.
2.3 L'Agente esercita la sua attività in forma autonoma ed indipendente, nell'osservanza delle direttive generali impartitegli dai funzionari o collaboratori del Preponente. Egli non può in nessun caso essere considerato come dipendente del Preponente.
2.4 L'Agente si impegna a partecipare a proprie spese, previo accordo con il Preponente, alle più importanti fiere o esposizioni che interessano il Territorio.
2.1 L'Agent s'engage à promouvoir au maximum de ses possibilités, la vente des Produits contractuels sur le Territoire et à veiller aux intérêts du Mandant avec la diligence d'un bon commerçant. Il s'engage en particulier à visiter périodiquement, avec une fréquence proportionnée à leur importance, les clients actuels ou potentiels du Territoire entier et a créer et maintenir une organisation de vente adéquate
2.2 L'Agent transmet au Mandant les propositions ou les commandes qu'il aura reçues et que ce dernier est libre d'accepter ou de refuser. L'Agent n'a ni le pouvoir de conclure des contrats au nom et pour le compte du Mandant, ni le pouvoir d'engager de quelque façon que ce soit ce dernier face aux tiers.
2.3 L'Agent exerce son activité de façon autonome et indépendante, en observant les instructions générales données par le Mandant et par ses fonctionnaires ou collaborateurs, Il ne pourra en aucun cas être considéré comme employé du Mandant.
2.4 L'Agent s'engage à participer, avec l'accord préalable du Mandant, aux foires et expositions les plus importantes qui intéressent le Territoire.
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2.5 L'Agente terrà informato il Preponente, con la dovuta diligenza, sugli sviluppi della propria attività, sulle condizioni di mercato e sulla situazione concorrenziale (caratteristiche e prezzi di prodotti concorrenti, azioni di marketing della concorrenza, ecc.) nel Territorio, nonché sulle leggi, regolamenti o altre prescrizioni in vigore nel Territorio (ad es. in materia di norme relative all'importazione, etichettatura, specifiche tecniche, norme di sicurezza, ecc.) ai quali i Prodotti contrattuali debbano conformarsi.
2.6 L'Agente è abilitato a ricevere osservazioni o reclami dei clienti relativi a difetti dei Prodotti forniti. Egli dovrà informarne immediatamente il Preponente ed agire per la tutela degli interessi di quest'ultimo, essendo tuttavia inteso che l'Agente non potrà impegnare in alcun modo il Preponente se non in seguito a specifica autorizzazione scritta in tal senso.
2.7 L'Agente sopporta tutte le spese inerenti alla promozione delle vendite (ad es. telefono, ufficio, spese di viaggio, pubblicità) nonché ogni altra spesa sostenuta in relazione al presente contratto. Tali spese si considerano interamente coperte dalla provvigione di cui all'art. 8.1.
2.5 L'Agent tiendra le Mandant au courant, avec la diligence nécessaire, des développements de son activité, des conditions du marché et de la situation concurrentielle (caractéristiques et prix des produits concurrents, actions de marketing de la concurrence, etc.) sur le Territoire ainsi que des lois, des réglementa- tions ou d'autres prescriptions en vigueur sur le Territoire (par ex. xx xxxxxxx xx xxxxxx xxx x'xxxxxxxxxxx, x'xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx, etc.) auxquelles les Produits contractuels doivent se conformer.
2.6 L'Agent est habilité à recevoir les observations ou réclamations des clients relatives aux défauts des produits livrés. Il devra en informer immédiatement le Mandant et agir pour la protection des intérêts de ce dernier. Il est entendu que l'Agent ne pourra d'aucune façon prendre des engagements pour le Mandant, sauf après avoir obtenu du Mandant une autorisation spécifique à cet égard.
2.7 L'Agent supporte tous les frais inhérents à la promotion des ventes (par ex. téléphone, bureau, frais de voyage, publicité, etc.) ainsi que tous les frais soutenus par rapport au présent contrat. Ces frais sont censés être entièrement couverts par la commission prévue à l'art. 8.1.
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3. Minimo d'affari 3. Chiffre d'affaires minimal
3.1 L'Agente si impegna a trasmettere, nel corso di ciascun anno, ordini che diano luogo alla conclusione di contratti di vendita per una cifra non inferiore ai minimi indicati nell'Allegato A-3. Per gli anni suc- cessivi a quelli per i quali un minimo è indicato nell'Allegato A- 3, le parti determineranno di comune accordo, in buona fede, tali minimi entro la fine del mese precedente l'anno in questione. In mancanza di accordo il minimo si intenderà automaticamente au- mentato del 10% rispetto a quello dell'anno precedente.
3.2 Qualora l’Agente non raggiunga alla fine di qualsiasi anno il minimo in vigore per tale anno, il Preponente potrà, mediante comunicazione alla controparte da effettuarsi per iscritto con un mezzo di comunicazione che assicuri la prova e la data del ricevimento della comunicazione (per es. lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, corriere), a sua scelta, risolvere il presente contratto, eliminare l'esclusiva dell’Agente o ridurre l'estensione del Territorio contrattuale.
3.1 L'Agent s'engage à transmettre, dans le cours de chaque année, des commandes donnant lieu à la conclusion de contrats de vente pour un montant non inférieur aux chiffres minimals indiqués dans l'Annexe A-3. Pour les années qui suivent celles pour lesquelles un chiffre minimal est indiqué dans l'Annexe A-3, les parties détermineront d'un commun accord, de bonne foi, tels chiffres minimals avant la fin du mois qui précède l'année en question. En l'absence d'accord, tels chiffres minimals seront automatiquement augmentés du 10% par rapport à ceux de l'année précédente.
3.2 Si l'Agent n'atteint pas à la fin d'une quelconque année le minimum en vigueur pour cette année, le Fabricant aura la faculté, moyennant communication écrite à l'autre partie en utilisant un moyen de communication assurant la preuve et la date de réception (par ex. une lettre recommandée avec accusé de réception, un courrier spécial), à son choix, de résilier le présent contrat, d'éliminer l'exclusivité de l'Agent, ou de réduire l'extension du Territoire contractuel.
4. Obbligo di non concorrenza 4. Obligation de non concurrence
4.1 L'Agente si impegna, per tutta la durata del presente contratto, a non rappresentare, fabbricare, né
4.1 L'Agent s'engage, pour toute la durée du présent contrat, à ne pas représenter, fabriquer ou distribuer,
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distribuire prodotti concorrenti con i Prodotti contrattuali, né, comunque, ad agire, nel Territorio o altrove, direttamente o indirettamente, in qualità di agente, commissionario, rivenditore, concessionario, o in qualsiasi altro modo, nell'interesse di terzi che fabbricano o distribuiscono prodotti concorrenti con i Prodotti contrattuali.
4.2 Il Preponente si impegna a non negare il proprio consenso nel caso l'Agente desideri rappresentare pro- dotti concorrenti che, a causa del loro diverso livello di qualità e di prezzo, non siano in grado di incidere sulle vendite dei Prodotti contrattuali, semprechè non vi siano altre ragioni sostanziali che giu- stifichino tale rifiuto. L'autorizzazione di cui sopra dovrà essere data per iscritto e avrà valore solo per i prodotti espressamente menzionati.
4.3 L'Agente è libero di rappresentare, distribuire o fabbricare prodotti non concorrenti (purché non nell'interesse di fabbricanti concorrenti), a condizione che ne informi in anticipo per iscritto il Preponente (indicando dettagliatamente i tipi e le caratteristiche dei prodotti in questione).
4.4 Le parti possono prevedere un obbligo di non concorrenza a carico
sans l'autorisation écrite préalable du Mandant, des produits concurrents avec les Produits contractuels, et, en tout cas, à ne pas agir, dans le Territoire ou ailleurs, directement ou indirectement, en qualité d'agent, de commissionnaire, de revendeur, de concessionnaire ou toute autre, dans l'intérêt de tiers qui fabriquent ou distribuent des produits concurrents avec les Produits contractuels.
4.2 Le Mandant s'engage à ne pas refuser son consentement dans le cas où l'Agent désirerait repré- senter des produits concurrents qui à cause de leur différent niveau de qualité et de prix, ne sont pas en mesure d'affecter les ventes des Produits contractuels, à condition qu'il n'y ait pas d'autres raisons substantielles justifiant un tel refus. L'autorisation en question devra être donnée par écrit et n'aura valeur que pour les produits expressément mentionnés.
4.3 L'Agent est libre de représenter, de distribuer ou de fabriquer des produits non concurrents (dans la mesure où ce n'est pas dans l'intérêt de fabricants concurrents) à con- dition qu'il en informe à l'avance par écrit le Mandant (en indiquant d'une façon détaillée les types et les caractéristiques des produits en question).
4.4 Les parties peuvent prévoir une obligation de non concurrence pour
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dell'Agente per il periodo successivo alla fine del presente contratto1, ove le stesse compilino e firmino l'Allegato A-4.
la période suivant la fin du présent contrat en remplissant et signant l'Annexe A-4.
5. Solvibilità della clientela - Incassi 5. Solvibilité des clients -
Encaissements
5.1 L'Agente è tenuto ad accertarsi, con la diligenza di un buon commerciante, della solvibilità dei clienti di cui trasmette gli ordini al Preponente. Egli non trasmette ordini di clienti di cui conosce o dovrebbe conoscere (usando l'ordinaria diligenza) la precaria situazione finanziaria, senza informarne preventivamente il Preponente, assumendosi ogni responsabilità per i danni che possano derivare dall'inadempimento a tale suo obbligo.
5.2 L'Agente non è autorizzato a ricevere pagamenti per conto del Preponente, se non previa specifica autorizzazione scritta di quest'ultimo. In quest'ultimo caso l'Agente dovrà rimettere immediatamente le relative somme al Preponente, e non potrà trattenerle a nessun titolo, neppure in compensazione di eventuali crediti.
5.3 L'agente assisterà il Preponente nel recupero dei crediti.
5.1 L'Agent doit s'assurer, avec la diligence d'un bon commerçant, de la solvabilité des clients dont il transmet les commandes au Mandant. Il ne transmettra pas des commandes de clients dont il connaît ou dont il devrait connaître (en utilisant la diligence normale) la situation financière précaire, sans en informer au préalable le Mandant, et il assume toute responsabilité pour les dommages pouvant découler de la violation de cette obligation.
5.2 L'Agent n'est pas autorisé à recevoir des paiements pour le compte du Mandant sans avoir obtenu au préalable de la part de ce dernier une autorisation écrite spé- cifique à cet égard. Dans ce dernier cas l'Agent devra transmettre immédiatement les sommes respectives au Mandant et ne pourra les retenir à aucun titre, même pas en compensation d'éventuels crédits.
5.3 L'Agent xxxxx assister le Mandant dans le recouvrement de ses créances.
1 La previsione di un obbligo di non concorrenza postcontrattuale, abbastanza poco usuale nei rapporti con agenti esteri, è stata prevista come semplice opzione, applicabile solo se le parti compilano e firmano l'Allegato A-4.
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6. Marchi del Preponente – Concorrenza sleale - Obbligo di segretezza
6.1 L'Agente è tenuto ad usare i marchi, nomi o altri segni distintivi del Preponente, però al solo fine di identificare e pubblicizzare i Prodotti contrattuali, nel contesto della sua attività come agente del Preponente, essendo inteso che tale uso viene fatto nell'esclusivo interesse del Preponente.
6.2 L'Agente si impegna a non depositare, né far depositare, nel Territorio o altrove, i marchi, nomi o altri segni distintivi del Preponente, né a depositare o far depositare eventuali marchi, nomi o segni distintivi confondibili con quelli del Preponente. Egli si impegna inoltre a non inserire i marchi, nomi o segni distintivi di cui sopra nella propria ditta x xxxx- minazione sociale.
6.3 L’Agente informerà il Preponente, non appena ne venga a conoscenza, di eventuali atti di concorrenza sleale o violazioni di diritti di proprietà industriale (es. marchi, nomi, modelli registrati) compiuti da terzi e riguardanti i Prodotti contrattuali e fornirà al Preponente la necessaria assistenza per la tutela dei suoi diritti nel Territorio.
6.4 L'Agente si impegna a non rivelare a terzi, neppure dopo la cessazione
6. Marques du Mandant – Concurrence déloyale - Obligation de confidentialité
6.1 L'Agent est tenu à utiliser les marques, noms ou autres signes distinctifs du Mandant, dans le seul but cependant d'identifier les Pro- duits contractuels et d'en faire la publicité, dans le cadre de son activité comme agent du Mandant, étant bien entendu qu'une telle utilisation est faite dans l'intérêt exclusif du Mandant.
6.2 L'Agent s'engage à ne pas déposer, ni à faire déposer, dans le Territoire ou ailleurs, les marques, noms ou d'autres signes distinctifs du Mandant, ni à déposer ou à faire déposer d'éventuelles marques, noms ou signes distinctifs susceptibles d'être confondus avec ceux du Mandant. Il s'engage en outre à ne pas insérer les marques, noms ou signes distinctifs ci-dessus dans son nom commercial ou dénomination sociale.
6.3 L'Agent informera le Mandant, dès qu'il en a connaissance, d'éventuels actes de concurrence déloyale ou de violations de droits de proprieté industrielle (par exemple marques, noms, modèles enregistrés) effectués par des tiers et concernants les Produits contractuels. Il donnera au Mandant l'assistance nécessaire pour la protection de ses droits dans le Territoire.
6.4 L'Agent s'engage à ne pas révéler à des tiers, même après la cessation
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del presente contratto, segreti aziendali o commerciali del Preponente o altre notizie riservate di cui sia venuto a conoscenza attraverso la sua attività per il Preponente, né ad utilizzare tali se- greti o notizie riservate per fini estranei al presente contratto.
du présent contrat, les secrets d'entreprise ou de commerce du Mandant ou d'autres informations confidentielles dont il est venu à connaissance par son activité pour le Mandant, et à ne pas utiliser de tels secrets ou informations confidentielles à des fins non contractuelles.
7. Esclusiva 7. Exclusivité
7.1 Il Preponente si impegna a non concedere nel Territorio a terzi il diritto di rappresentare o distribuire i Prodotti contrattuali.
7.2 Tuttavia, il Preponente resta libero di trattare direttamente, senza l'intermediazione dell'Agente, con i Clienti Contrattuali stabiliti nel Territorio: su tali affari spetterà all'Agente la provvigione di cui all'art. 8.
7.3 Inoltre, il Preponente si riserva di trattare direttamente con i Clienti Direzionali indicati nell'Allegato A-
5. Sugli affari con tali clienti non spetterà all'Agente alcuna provvigione, a meno che non sia stata indicata una provvigione ridotta nell'Allegato A-5.
7.1 Le Mandant s'engage à ne pas concéder sur le Territoire à des tiers le droit de représenter ou de distribuer les Produits contractuels.
7.2 Le Mandant est toutefois libre de traiter directement, sans l'intermédiation de l'Agent, avec les clients établis sur le Territoire; sur ces affaires l'Agent aura droit à la commission indiquée à l'art. 8.
7.3 Le Mandant aura en outre le droit de traiter directement, avec les Clients Directionnels indiqués dans l'Annexe A-5. Sur les affaires avec ces clients l'Agent n'aura droit à aucune commission, sauf dans les cas où une provision réduite est indiquée dans l'Annexe A-5.
8 Provvigione 8. Commission
8.1 Salvo diverso accordo, l'Agente ha diritto alla provvigione indicata nell'Allegato A-6, su tutte le vendite di Prodotti contrattuali concluse dal Preponente con clienti stabiliti nel Territorio durante la vigenza del presente contratto.
8.1 Sauf convention contraire, l'Agent a droit à la commission indiquée dans l'Annexe A-6, sur toutes les ventes de Produits contractuels conclues par le Mandant au cours du contrat avec des clients établis dans le Territoire.
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8.2 L'Agente non ha alcun diritto a provvigione nel caso in cui Prodotti contrattuali vengano venduti dal Preponente a terzi stabiliti fuori dal Territorio ed in seguito rivenduti da questi ultimi nel Territorio.
8.3 E' inteso che la provvigione di cui all'art. 8.1 verrà ridotta in misura da concordarsi quando risulti oppor- tuno praticare al cliente prezzi o condizioni di vendita più favorevoli di quelli usualmente praticati dal Preponente.
8.4 La provvigione si calcola sull'ammontare netto delle fatture, cioè sul prezzo di vendita effettivo (dedotti eventuali sconti diversi da- gli sconti di valuta), ad esclusione di ogni spesa accessoria (ad es. imballaggio, trasporto, assi- curazione), resi, oneri doganali, imposte o tasse, purché indicati separatamente in fattura.
8.5 Il diritto alla provvigione sorge solo con l'integrale pagamento della fattura da parte del cliente; su pagamenti parziali la provvigione spetta solo se e nella misura in cui risultino conformi al contratto di vendita. Nessuna provvigione è dovuta nel caso in cui il Preponente ricuperi in tutto o in parte il prezzo attraverso un’assicurazione. Pagamenti mediante tratte o assegni non si considerano validamente
8.2 L'Agent n'a droit à aucune commission dans le cas où les Produits contractuels seraient vendus par le Mandant à des tiers établis hors du Territoire et revendus par la suite par ces derniers dans le Territoire.
8.3 Il est entendu que la commission dont à l'article 8.1 sera réduite d'une mesure à déterminer de commun accord lorsqu'il apparaît opportun de pratiquer au client des prix ou des conditions de vente plus favorables que celles habituellement pratiquées par le Mandant.
8.4 La commission se calcule sur le montant net des factures, c'est-à- dire sur le prix de vente effectif, (une fois déduites les éventuelles remises autres que les remises pour paiement comptant), à l'exclusion de tous frais accessoires (par ex. emballage, transport, assurance), produits rendus, droits de douane, impôts ou taxes, pourvu qu'ils soient indiqués séparément dans la facture.
8.5 Le droit à la commission n'est acquis qu'après le paiement intégral de la facture par le client. En cas de paiements partiels la commission revient seulement si et dans la mesure où tels paiements partiels sont effectués en conformité avec le contrat de vente. Aucune commission n'est due dans le cas où le Mandant recouvre en tout ou en partie le prix par une assurance. Les paiements par traites ou par
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effettuati fino a quando le relative somme non siano state definitivamente accreditate sulla banca del Preponente.
8.6 Il Preponente determina le provvigioni dovute all'Agente per ogni trimestre di calendario, trasmettendo all'Agente entro il mese successivo un conto delle provvigioni, che indicherà tutti gli affari in relazione ai quali la provvi- gione è dovuta. Xxx l'Agente non contesti per iscritto il conto delle provvigioni entro 60 giorni dal suo ricevimento, i dati risultanti dallo stesso (ad es. provvigione ridotta o aumentata su certi affari) dovranno considerarsi accettati dall'Agente a tutti gli effetti. Le provvigioni verranno corrisposte entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre cui esse si riferiscono, purché l'Agente abbia preventivamente trasmesso al Preponente regolare fattura per l'importo delle stesse.
xxxxxxx ne se réputent valablement effectués qu'au moment où les montants relatifs ont étés crédités définitivement sur la banque du Mandant.
8.6 Le Mandant détermine les commissions dues à l'Agent pour chaque trimestre de calendrier, en lui transmettant dans le mois successif un compte des commissions indiquant toutes les affaires pour lesquelles la commis- sion est due. Si l'Agent ne conteste pas par écrit le compte des commissions dans les 60 jours suivant la date xx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx-xx (xxx xxxxxxx, un taux de commission augmenté ou réduit pour certaines affaires) seront considérées comme acceptées par l'Agent à tout effet. La commission sera payée dans le mois successif à la fin du trimestre susmentionné, à condition que l'A- gent ait transmis en avance au Mandant une facture régulière pour le montant de celle-ci.
9. Xxxxxx e scioglimento del contratto
9.1 Il presente contratto è sottoposto ad un periodo di prova reciproca di sei mesi, durante il quale ciascuna delle parti potrà recedere in qualsiasi momento, senza pagamento di qualsiasi indennità, mediante comunicazione alla controparte da effettuarsi per iscritto con un mezzo di trasmissione che assicuri la prova e la data di ricevimento della comu-
9. Durée et résiliation du contrat
9.1 Le présent contrat est soumis à une période d'essai de six mois, au cours de laquelle chacune des parties pourra le résilier sans payer aucune indemnité. La résiliation devra être communiquée à l'autre partie par écrit, en utilisant un moyen de communication assurant la preuve et la date de réception (par ex. une lettre recommandée
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nicazione (per es. lettera con ricevuta di ritorno, corriere).
9.2 Decorsi i sei mesi, il presente contratto diventerà a tempo indeterminato e ciascuna parte potrà recedere dallo stesso, mediante comunicazione alla controparte da effettuarsi per iscritto con un mezzo di trasmissione che assicuri la prova e la data di ricevimento della comunicazione (per es. lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, corriere), con un preavviso di tre mesi nei primi tre anni di durata del contratto, di quattro mesi nel quarto anno, di cinque mesi nel quinto anno e di sei mesi a partire dal sesto anno di durata del rapporto.
9.3 Ciascuna parte potrà recedere in ogni momento dal contratto senza osservare il preavviso (o osservandolo solo in parte), purché corrisponda alla controparte un'in- dennità sostitutiva del preavviso pari ad un dodicesimo della provvigione corrisposta all'Agente nell'anno di calendario precedente per ogni mese di mancato preavviso.
9.5 In caso di scioglimento del rapporto, l'Agente avrà diritto, in presenza dei presupposti di cui all'art. 1751 del codice civile italiano, all'indennità prevista da tale norma, da calcolarsi conformemente all'Accordo collettivo indicato all'art. 13 o ad eventuali accordi collettivi che lo sostituiscano in seguito.
avec accusé de réception, un courrier spécial).
9.2 Après la susdite période de six mois, le présent contrat deviendra un contrat à durée indeterminée, qui pourra être résilié par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois pendant les premières trois années du contrat, de quatre mois pendant la quatrième, de cinq mois pendant la cinquième et de six mois à commencer de la sixième année du contrat. La résiliation devra être communiquée à l'autre partie par écrit, en utilisant un moyen de communication assurant la preuve et la date de réception (par exemple une lettre recommandée avec accusé de réception, un courrier spécial).
9.3 Chaque partie pourra résilier à tout moment le présent contrat sans respecter la période de préavis (ou en la respectant seulement en partie), pourvu qu'elle paie à l'autre partie une indemnité de préavis égale à un douzième de la commission payée à l'Agent dans l'année de calendrier précedente, pour chaque mois de préavis manqué.
9.4 En cas de cessation du présent contrat l'Agent aura droit, en présence des conditions dont à l'article 0000 xx xxxx xxxxx xxxxxxx, à l'indemnité prévue par cette disposition, qui sera calculée conformément à l'Accord Economique Collectif indiqué dans l'article 13 ou aux accords
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collectifs successifs qui pourraient le remplacer ou modifier.
10. Affari in corso 10. Affaires en cours
10.1L’Agente ha diritto alla provvigione sugli ordini da lui trasmessi al Preponente o da questi ricevuti da parte di clienti stabiliti nel Territorio prima della data di scadenza o di risoluzione del contratto e che diano luogo alla conclusione di contratti di vendita entro i sei mesi successivi a tale data.
10.2L’Agente non ha diritto ad alcuna provvigione sui contratti di vendita conclusi in seguito ad ordini ricevuti dopo la scadenza o la risoluzione del presente contratto, a meno che l’affare sia da attribuirsi principalmente all’attività svolta dall’Agente durante il periodo di vigenza del presente contratto e semprechè il contratto di vendita sia concluso entro un termine ragionevole (e comunque non superiore a quattro mesi) dalla scadenza o risoluzione del presente contratto. L’Agente deve tuttavia informare per iscritto il Preponente, prima della fine del presente contratto, degli affari in corso che possano far sorgere il diritto alla provvigione in conformità del presente articolo.
10.1L'Agent a droit à la commission sur les commandes transmises par lui au Mandant ou reçues par ce dernier avant la date d'échéance ou de résiliation du contrat de la part de clients établis dans le Territoire et qui donnent lieu à la conclusion de contrats de vente dans les six mois successifs à telle date.
10.2L'Agent n'a droit à aucune commission sur les contrats de vente conclus à la suite de commandes reçues après l'échéance ou la résiliation du présent contrat, sauf si l'affaire doit être attribuée principalement à l'activité exercée par l'Agent pendant la durée du présent contrat et pourvu que le contrat de vente soit conclu dans un délai raisonnable (et en tout cas n'excédant pas les quatre mois) après l'échéance ou la résiliation du présent contrat. L'Agent doit toutefois informer par écrit le Mandant, avant la fin du présent contrat, des affaires en cours qui peuvent donner lieu à commission aux termes du présent article.
11. Scioglimento anticipato del contratto
11.1Ciascuna parte può risolvere il presente contratto con effetto immediato, senza preavviso,
11. Résiliation anticipée du contrat
11.1Chaque partie peut mettre fin au présent contrat avec effet immé- diat, sans respecter la période de
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mediante comunicazione alla contro- parte da effettuarsi per iscritto con un mezzo di trasmissione che assicuri la prova e la data di ricevimento della comunicazione (per es. lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, corriere), in presenza di un inadempimento contrattuale della controparte che costituisca giusta causa di recesso in tronco (con- formemente all'art. 11.2) o in presenza di circostanze eccezionali che giustifichino la risoluzione anticipata (secondo quanto stabilito dagli artt. 11.3 e 11.4).
11.2E' considerata giusta causa di recesso immediato, ai sensi dell'art. 11.1, qualsiasi violazione degli obblighi contrattuali di gravità tale da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto contrattuale su una base di fiducia reciproca. Le parti convengono inoltre di considerare in ogni caso, ed indipendentemente dalla gravità della violazione, come giusta causa di recesso immediato la violazione degli articoli 3, 4, 5.1, 6 e 7.1 del presente contratto. E' considerata altresì giusta causa di recesso immediato la violazione di qualsiasi altro obbligo contrattuale cui la parte inadempiente non ponga rimedio entro un termine ragionevole, dopo esser stata in- timata per iscritto a farlo dalla con- troparte.
11.3Costituiscono circostanze eccezionali che giustificano il recesso senza preavviso: fallimento,
préavis, par une communication écrite, faite par un moyen de transmission assurant la preuve et la date de réception (par exemple une lettre recommandée avec ac- cusé de réception, un courrier spécial), en cas d'une violation contractuelle de l'autre partie constituant un juste motif de résiliation immédiate (selon l'art. 11.2) ou en présence de cir- constances exceptionnelles justifiant la résiliation anticipée (conformément aux articles 11.3, et 11.3).
11.2Est considérée comme juste motif de résiliation immédiate, au sens de l'article 11.1, toute violation des obligations contractuelles de gravité telle à empêcher la continuation, même provisoire, de la relation contractuelle sur la base d'une confiance réciproque. Les parties conviennent en outre que doit être considérée de toute façon, indépendamment de la gravité de la violation, comme juste motif de résiliation anticipée la violation des articles 3, 4, 5.1, 6 et 7.1 du présent contrat. Sera aussi considérée comme juste motif de résiliation la violation de toute autre obligation contractuelle à laquelle la partie en faute n'aura pas remédié dans un délai raisonnable, après avoir été invitée par écrit par l'autre partie à le faire.
11.3Seront considérées comme circon- stances exceptionnelles justifiant la résiliation sans préavis: la faillite,
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concordato o qualsiasi procedura concorsuale cui sia sottoposta una delle parti; morte o sopravvenuta incapacità dell'Agente; condanne civili o penali dell'Agente o altre circostanze che possano pregiudicarne il buon nome o ostacolare lo svolgimento regolare della sua attività.
11.4Quando l'Agente sia costituito in forma societaria, costituirà inoltre giusta causa di recesso in tronco ogni modifica importante nella struttura giuridica o negli elementi dirigenti della società agente, attuata senza il preventivo consenso del Preponente, ed in particolare il fatto che una delle persone indicate nell'Allegato A-7, cessi di ricoprire la posizione o il ruolo ivi indicato e comunque di curare personalmente i rapporti con la clientela.
11.5Qualora il motivo addotto da una parte a giustificazione dello sciogli- mento anticipato ai sensi del presente articolo dovesse risultare inesistente o tale da non configurare un valido motivo di recesso in tronco, la comunicazione di recesso sarà ciò nondimeno immediatamente efficace, ma comporterà l'obbligo di pagare l'indennità di mancato preavviso, conformemente all'art. 9.3.
la liquidation des biens, le règlement judiciaire ou toute autre procédure similaire à laquelle serait soumise une des parties; la mort, ou l'incapacité de l'Agent; des condamnations civiles ou pénales de l'Agent ou d'autres circonstan- ces qui pourraient porter préjudice à sa réputation ou faire obstacle au déroulement régulier de son activité.
11.4Si l'Agent est une société, sera considéré comme juste motif de résiliation immédiate toute modification importante dans la structure juridique ou dans les élé- ments dirigeants de la société, qui serait réalisée sans l'accord préalable du Mandant, et en particulier le fait qu'une des personnes indiquées dans l'Annexe A-7 cesse d'occuper la position ou le rôle y indiqué ou en tout cas cesse d'entretenir personnellement les relations avec les clients.
11.5Dans le cas où le motif fourni par une des parties afin de justifier la résiliation anticipée aux termes du présent article se révélerait inexistant ou ne constituant pas un juste motif de résiliation immé- diate, la communication de la résiliation aura tout de même effet immédiat, mais elle donnera lieu à l'obligation de payer l'indemnité de préavis, conformément à l'article 9.3.
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12. Conseguenze dello scioglimento del contratto
12.1Al momento dello scioglimento del contratto, l'Agente è tenuto a resti- tuire al Preponente il materiale illustrativo, pubblicitario ed ogni altro documento in suo possesso che sia stato messo a sua disposizione ed a collaborare per informare i terzi dell'avvenuto scioglimento del rapporto di agenzia. L'Agente si impegna in particolare ad evitare, nei rapporti con i terzi, qualsiasi riferimento al pregresso rapporto con il Preponente, onde prevenire qualsiasi rischio di confusione presso la clientela.
12.2Inoltre, a partire dalla risoluzione o dallo scioglimento, per qualsiasi causa, del presente contratto, verrà meno immediatamente il diritto dell'Agente di usare i marchi, nomi o segni distintivi del Preponente, come consentito dall'articolo 6.1.
12. Conséquences de la résiliation du contrat
12.1L'Agent est tenu de restituer au Mandant, à l'expiration du contrat, le matériel illustratif, publicitaire et tout autre document en sa possession mis à sa disposition et à collaborer pour informer les tiers de la cessation du contrat d'agence. L'Agent s'engage en particulier à s'abstenir de faire référence, dans ses relations avec des tiers, à sa relation précédente avec le Mandant, afin d'éviter tout risque de confusion auprès des clients.
12.2En outre, le droit de l'Agent d'utiliser les marques, noms ou signes distinctifs du Mandant, consenti par l'article 6.1, cesse avec effet immédiat au moment de la résiliation ou cessation, pour quelque cause que ce soit, du pré- sent contrat.
13. Legge applicabile 13. Loi applicable
13.1Il presente contratto è disciplinato dalla legge italiana e dall'Accordo Economico Collettivo 20 marzo 2002 per la disciplina dei rapporti di agenzia e rappresentanza commerciale o successivi accordi collettivi che lo sostituiscano o lo modifichino.
13.1Le présent contrat est régi par la loi italienne et par l'Accord Economique Collectif 20 mars 2002 réglementant les rapports d'agence et de représentation commerciale ou par les accords collectifs successifs qui pourraient le remplacer ou modifier.
14. Risoluzione delle controversie 14. Résolution des litiges
14.1In caso di controversia derivante dal presente contratto di agenzia o col-
14.1En cas de controverse découlant du présent contrat ou s'y référant, les
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legata allo stesso, le parti dovranno sottoporre la controversia a mediazione conformemente al Regolamento di Mediazione/Arb- itrato Curia Mercatorum. Ove la controversia non sia stata composta entro 45 giorni dalla domanda di mediazione o entro il diverso periodo eventualmente convenuto per iscritto tra le parti, le parti potranno ricorrere ai mezzi di risoluzione delle controversie previsti qui di seguito
14.2Ove l'agente sia una persona fisica, sarà esclusivamente competente per tutte le controversie relative o comunque collegate al presente contratto il Foro della sede del Preponente. Tuttavia, in deroga a quanto stabilito sopra, il Preponente ha comunque la facoltà di portare la controversia davanti al giudice com- petente presso la sede dell'Agente.
14.3Ove l'Agente sia costituito in forma di società, tutte le controversie relative o comunque collegate al presente contratto saranno risolte in via definitiva mediante arbitrato in conformità al Regolamento di Me- diazione/Arbitrato Curia Mercatorum.
parties devront soumettre le litige à la procédure de médiation conformément au règlement de Médiation/Arbitrage de Curia Mercatorum. Si la controverse n'est pas rèsolue dans les 45 jours suivant la demande de médiation ou dans un autre terme éventuellement convenu par écrit par les parties, les parties pourront avoir recours aux moyens de résolution des litiges prévus ci- dessous.
14.2Lorsque l'Agent est une personne physique, la compétence exclusive pour tout litige découlant du présent contrat ou se rapportant à celui-ci est attribuée aux Tribunaux di siège du Mandant. Toutefois, par dérogation à ce qui est établi ci- dessus, le Mandant pourra porter le litige devant les Tribunaux du siège de l'Agent.
14.3Si l'Agent est une société, tout litige découlant du présent contrat ou se rapportant à celui-ci sera résolu conformément au Règlement de Médiation/Arbitrage de Curia Mercatorum.
15. Clausole finali 15. Clauses finales
15.1Il presente contratto abroga e sostituisce qualsiasi precedente accordo, scritto o verbale, inter- venuto tra le parti sulla materia oggetto del contratto.
15.2Eventuali modifiche o integrazioni dovranno essere fatte per iscritto, a pena di nullità.
15.1Le présent contrat abroge et remplace tout accord antérieur, écrit ou oral, intervenu entre les parties sur l'objet du contrat.
15.2D'éventuelles modifications ou intégrations devront être faites par écrit, sous peine de nullité.
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15.3Il presente contratto non è cedibile, in tutto o in parte, se non previo accordo tra le parti.
15.4Gli allegati formano parte integrante del presente contratto.
15.5Il testo in lingua italiana del presente contratto è l'unico facente fede come testo originale.
15.3Le présent contrat est incessible en tout ou partie, sauf accord mutuel entre les parties.
15.4Le préambule et les annexes font à tout effet partie intégrante du présent contrat
15.5Le texte italien du présent contrat est le seul texte authentique.
..........................(luogo/lieu), (data/date)
Le Mandant/The Principal
.........................................................
L'Agente dichiara di approvare specificamente, ai sensi dell'art. 1341 c.c., le seguenti clausole del presente contratto:
L'Agente/L'Agent
..................................................
L'Agent déclare d'approuver spécifiquement, au sens de l'article 0000 xx xxxx xxxxx xxxxxxx, les clauses suivantes du présent contrat:
Art. 3- | Minimo di affari | Art. | 3 | Chiffre d'affaires minimal | |
Art. 4 | Obbligo di non concorrenza | Art. | 4- | Obligation de non concurrence | |
Art. 7 | Esclusiva | Art. | 7 | Exclusivité | |
Art. 8 | Art. | 8 | Commission | ||
Art. 9 | Art. | 9 | Durée dui contrat et résiliation | ||
contratto | Art. | 10 | Affaires en cours | ||
Art. 10- | Affari in corso | Art. | 11 | ||
Art. 11 | Art. | 13 | Loi applicable | ||
contratto | Art. | 14 |
Art. 14- Risoluzione delle controversie
...........................................
(l'Agente/L'Agent)
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ALLEGATO A/ ANNEXE A
A-1
PRODOTTI CONTRATTUALI/PRODUITS CONTRACTUELS (ART. 1.1)
I Prodotti contrattuali sono/Les Produits Contractuels sont:
Tutti i prodotti venduti con il marchio (marchi)/Tous produits vendus sous la marque (les marques) suivante(s):
...............................................................
...............................................................
................................................................
................................................................
I prodotti elencati qui sotto/ Les produits indiqués ci-dessous:
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
Tutti i prodotti venduti dal Preponente/ Tous les produits vendus par le Mandant
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A-2 TERRITORIO/TERRITOIRE (ART. 1.1)
Il territorio in cui l'Agente è incaricato di operare è/ Le territoire dans lequel
l’Agent est chargé d'opérer est:
...........................................................................................
...........................................................................................
A-3
MINIMO D'AFFARI/CHIFFRE D'AFFAIRES MINIMAL (ART. 3.1)
Anno/Xxxxx | Xxxxxxxxx/Montant (Euro) |
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A-4
OBBLIGO DI NON CONCORRENZA POSTCONTRATTUALE/OBLIGATION DE NON CONCURRENCE POSTCONTRACTUELLE (ART. 4.4)
Il presente Allegato A-4 si applica solo se firmato dalle parti/Le présent annexe n'est applicable que s'il a été rempli et signé par les parties
1. L'Agente si impegna a non rappresentare, fabbricare, né distribuire prodotti concorrenti con i Prodotti contrattuali, né, comunque, ad agire, nel Territorio, direttamente o indirettamente, in qualità di agente, commissionario, rivenditore, concessionario, o in qualsiasi altro modo, nell'interesse di terzi che fab- bricano o distribuiscono prodotti concorrenti con i Prodotti contrattuali, per un periodo di:
1. L'Agent s'engage à ne pas repré- senter, fabriquer ou distribuer, sans l'autorisation écrite préalable du Mandant, des produits concurrents avec les Produits contractuels, et, en tout cas, à ne pas agir, dans le Territoire, directement ou indirectement, en qualité d'agent, de commissionnaire, de revendeur, de concessionnaire ou toute autre, dans l'intérêt de tiers qui fabriquent ou distribuent des produits concurrents avec les Produits contractuels pour une période de.
un anno un an
due anni deux ans
................................. (altro) (autre)
dalla fine del presente contratto. après la fin du présent contrat.
2. Il presente accordo di non concorrenza postcontrattuale è disciplinato dalle norme dell'AEC 20 maggio 2002.
2. Cet accord de non concurrence postcontractuelle est réglé par les dispositions de l'Accord collectif du 20 mai 2002.
3. In caso di inadempimento all'obbligo di non concorrenza postcontrattuale, l'Agente perde il diritto alla relativa remunerazione e dovrà restituire le somme eventualmente ricevute a tale effetto. Inoltre l'Agente dovrà pagare una penale pari al 50% della remunerazione dovuta per l'obbligo di
3. En cas de violation de l'obligation de non concurrence postcontraculelle, l'Agent perd le droit à la rémunération respective et devra restituer les sommes éventuellement reçues à cet effet. En outre l'Agent devra payer une pénalité de 50% de la remunération
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non concorrenza postcontrattuale. due pour l'obligation de non
concurrence postcontraculelle.
Il Preponente/Le Mandant L'Agente/L'Agent
................................................................ ................................................................
..
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A-5
CLIENTI DIREZIONALI/CLIENTS DIRECTIONNELS (ART. 7.3)
Nome cliente/Nom du client | Nessuna provvigione Aucune commission | Provvigione ridotta Commission réduite |
..... % | ||
..... % | ||
..... % | ||
..... % | ||
..... % | ||
..... % | ||
..... % | ||
..... % | ||
..... % |
00
X-0
XXXXXXXXX DELLA PROVVIGIONE/ MONTANT DE LA COMMISSION (ART. 8.1)
Provvigione Commission | |
..... % | |
..... % | |
..... % |
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A-7 PERSONECHIAVE/PERSONNES INDISPENSABLES (Art. 11.4)
Persona/Person | Posizione (ad es. amministratore, socio di maggioranza)/ Position (par ex. administrateur, associé majoritaire) |
.......................................................... | ............................................................. |
.......................................................... | ............................................................. |
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CONTRATTO DI AGENZIA/HANDELSVERTRETERVERTRAG
Tra/Zwischen
(nome del Preponente/Name des Herstellers)
(indirizzo/Adresse)
(in seguito denominata "il Preponente"/nachfolgend "der Hersteller" genannt) e/and
(nome dell'Agente/Name des Vertreters)
(indirizzo/ Adresse)
(in seguito denominato "l'Agente"/ nachfolgend "der Vertreter" genannt)
SI CONVIENE QUANTO SEGUE WIRD DAS FOLGENDE
VEREINBART
1. Territorio e Prodotti contrattuali 1. Territory and Products
1.1 Il Preponente incarica l'Agente, che accetta, di promuovere la vendita dei prodotti indicati nell'Allegato A- 1 (in seguito denominati "Prodotti contrattuali") nel territorio indicato nell'Allegato A-2 (in seguito denominato "il Territorio").
1.2 E' inteso che la gamma dei Prodotti contrattuali, nonché le loro caratteristiche, prezzi, ecc., potrà essere variata dal Preponente a sua discrezione in qualsiasi momento. Il Preponente informerà tempestivamente l'Agente di tali variazioni.
1.1 Der Hersteller beauftragt den Vertreter, der zustimmt, den Verkauf der in der Anlage A-1 genannten Er- zeugnisse (nachfolgend "Vertragser- zeugnisse") auf dem in Anlage A-2 genannten Gebiet (nachfolgend "Vertragsgebiet") zu fördern.
1.2 Es ist vereinbart daß die Auswahl der Vertragserzeugnisse sowie ihre Eigenschaften, Preise, usw., vom Hersteller nach seinem freien Ermessen jederzeit geändert werden können. Der Hersteller wird den Vertreter rechtzeitig über diese Änderungen unterrichten.
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2. Compiti del Agente 2. Aufgaben des Vertreters
2.1 L'Agente si impegna a promuovere, al meglio delle sue possibilità, la vendita dei Prodotti contrattuali nel Territorio, nonché a tutelare gli interessi del Preponente con la diligenza di un buon commerciante. In particolare, l'Agente si impegna a visitare periodicamente, con fre- quenza proporzionata alla loro importanza, i clienti attuali o potenziali di tutto il Territorio ed a creare e mantenere una struttura organizzativa adeguata.
2.2 L'Agente trasmette al Preponente le richieste o gli ordini ricevuti, che quest'ultimo è libero di accettare o rifiutare. L'Agente non detiene al- cun potere di stipulare contratti in nome e per conto del Preponente, né di impegnare in qualsiasi modo quest'ultimo nei confronti di xxxxx.
2.3 L'Agente esercita la sua attività in forma autonoma ed indipendente, nell'osservanza delle direttive generali impartitegli dai funzionari o collaboratori del Preponente. Egli non può in nessun caso essere considerato come dipendente del Preponente.
2.4 L'Agente si impegna a partecipare a proprie spese, previo accordo con il Preponente, alle più importanti fiere o esposizioni che interessano il Ter- ritorio.
2.1 Der Vertreter verpflichtet sich den Verkauf der Vertragserzeugnisse im Vertragsgebiet in bestmöglicher Weise zu fördern und mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kauf- xxxxx die Interessen des Herstellers wahrzunehmen. Der Vertreter ver- pflichtet sich insbesondere die aktuellen und potentiellen Kunden des ganzen Vertragsgebiets periodisch, entsprechend ihrer Wichtigkeit, zu besuchen und eine angemessene Vertriebsorganisation zu schaffen und aufrecht zu erhalten.
2.2 Der Vertreter übermittelt die eingeholten Bestellungen oder Auf- träge dem Hersteller, dem es frei steht, sie anzunehmen oder abzulehnen. Eine Vollmacht, Ver- träge im Namen des Herstellers abzuschließen oder eine sonstige Vollmacht, den Hersteller in irgendwelcher Weise gegenüber Dritten zu verpflichten, besitzt der Vertreter nicht.
2.3 Der Vertreter übt seine Tätigkeit selbstständig und unabhängig, gemäß der allgemeinen Weisungen der Angestellten und Mitarbeiter des Herstellers aus. Er kann keinesfalls als Angestellter des Herstellers betrachtet werden.
2.4 Der Vertreter verpflichtet sich, nach vorheriger Vereinbarung mit dem Hersteller, auf eigene Kosten an den wichtigsten Messen und Ausstellun- gen, die das Vertragsgebiet betreffen, teilzunehmen.
2.5 L'Agente terrà informato il 2.5 Der Vertreter hat den Hersteller
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Preponente, con la dovuta diligenza, sugli sviluppi della propria attività, sulle condizioni di mercato e sulla situazione concorrenziale (caratteristiche e prezzi di prodotti concorrenti, azioni di marketing della concorrenza, ecc.) nel Territorio, nonché sulle leggi, regolamenti o altre prescrizioni in vigore nel Territorio (ad es. in materia di norme relative all'importazione, etichettatura, specifiche tecniche, norme di sicurezza, ecc.) ai quali i Prodotti contrattuali debbano conformarsi.
2.6 L'Agente è abilitato a ricevere osservazioni o reclami dei clienti relativi a difetti dei Prodotti forniti. Egli dovrà informarne immediata- mente il Preponente ed agire per la tutela degli interessi di quest'ultimo, essendo tuttavia inteso che l'Agente non potrà impegnare in alcun modo il Preponente se non in seguito a specifica autorizzazione scritta in tal senso.
2.7 L'Agente sopporta tutte le spese inerenti alla promozione delle vendite (ad es. telefono, ufficio, spese di viaggio, pubblicità) nonché ogni altra spesa sostenuta in relazione al presente contratto. Tali spese si considerano interamente coperte dalla provvigione di cui all'art. 8.1.
mit der notwendigen Sorgfalt über die Entwicklung seiner Tätigkeit, über die Marktverhältnisse sowie über die Konkurrenzlage (Eigenschaften und Preise der Konkurrenzprodukte, Marketings- aktionen der Wettbewerber, usw.) im Vertragsgebiet und über die auf die Vertragserzeugnisse anwendbaren Gesetze, Verordnungen oder andere im Ver- tragsgebiet geltenden Vorschriften (zum Beispiel betreffend Import- bestimmungen, Beschriftung, technische Eigenschaften, Sicherheitsnormen, u.s.w.) auf dem Laufenden zu halten.
2.6 Der Vertreter ist berechtigt, Erklärungen und Beanstandungen der Kunden hinsichtlich Mängel der gelieferten Erzeugnisse entgegenzu- nehmen. Er hat in diesem Fall den Hersteller unverzüglich zu benachrichtigen und in dessen Inte- resse zu handeln. Er ist aber nicht berechtigt irgendwelche Verpflichtungen im Namen des Herstellers einzugehen, ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Herstellers.
2.7 Der Vertreter trägt alle die Förderung der Verkäufe betreffen- den Kosten (z.B. Telefon, Büro, Reisen, Werbung, u.s.w.) sowie alle, sich aus diesem Vertrag ergebenden Kosten. Diese Kosten gelten durch die in Artikel 8.1 vorgesehene Provision als gänzlich abgegolten.
3. Minimo d'affari 3. Mindestumsatz
3.1 L'Agente si impegna a trasmettere, 3.1 Der Vertreter verpflichtet sich, im
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nel corso di ciascun anno, ordini che diano luogo alla conclusione di contratti di vendita per una cifra non inferiore ai minimi indicati nell'Allegato A-3. Per gli anni suc- cessivi a quelli per i quali un minimo è indicato nell'Allegato A- 3, le parti determineranno di comune accordo, in buona fede, tali minimi entro la fine del mese precedente l'anno in questione. In mancanza di accordo il minimo si intenderà automaticamente au- mentato del 10% rispetto a quello dell'anno precedente.
3.2 Qualora l’Agente non raggiunga alla fine di qualsiasi anno il minimo in vigore per tale anno, il Preponente potrà, mediante comunicazione alla controparte da effettuarsi per iscritto con un mezzo di comunicazione che assicuri la prova e la data del ricevimento della comunicazione (per es. lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, corriere), a sua scelta, risolvere il presente contratto, eliminare l'esclusiva dell’Agente o ridurre l'estensione del Territorio contrattuale.
Laufe eines jeden Jahres Bestel- lungen an den Hersteller zu übermit- teln die zum Abschluß von Kaufverträgen über den in Anlage A-3 entsprechenden Mindestumsatz führen. Für die Jahre für die in Anlage A-3 kein Mindestumsatz festgesetzt ist, werden die Parteien diese Mindestumsätze innerhalb des Monates vor dem Beginn des Jahres nach Treu und Glauben vereinbaren. Fehlt eine gesonderte Vereinbarung über den Mindestumsatz sind die Parteien sich einig, daß sich dieser automatich um 10%, respektive des Vorjahreswertes, erhöht.
3.2 Sollte der Vertreter den für das jeweilige Jahr festgelegten Mindestumsatz am Ende des Jahres nicht erreichen, so ist der Hersteller berechtigt schriftlich mit einem Kommunikationsmittel, daß den sicheren Nachweis des Empfangs und des Empfangsdatums erlaubt (z.B. Einschreibebrief mit Rückschein, Zustellung per Xxxxx) nach seinem freien Ermessen: diesen Vertrag zu kündigen, oder, das Ausschließlichkeitsrecht des Vertreters zu streichen, oder das Vertragsgebiet zu verringern.
4. Obbligo di non concorrenza 4. Wettbewerbsverbot
4.1 L'Agente si impegna, per tutta la durata del presente contratto, a non rappresentare, fabbricare, né di- stribuire prodotti concorrenti con i Prodotti contrattuali, né, comunque, ad agire, nel Territorio o altrove, di- rettamente o indirettamente, in qualità di agente, commissionario, rivenditore, concessionario, o in
4.1 Der Vertreter verpflichtet sich, für die ganze Dauer dieses Vertrages, ohne schriftliche Zustimmung des Herstellers, keine Erzeugnisse zu vertreten, herzustellen oder zu vertreiben, die mit den Ver- tragserzeugnissen im Wettbewerb stehen. Er darf insbesondere nicht, mittelbar oder unmittelbar, weder in-
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qualsiasi altro modo, nell'interesse di terzi che fabbricano o distribuiscono prodotti concorrenti con i Prodotti contrattuali.
4.2 Il Preponente si impegna a non negare il proprio consenso nel caso l'Agente desideri rappresentare pro- dotti concorrenti che, a causa del loro diverso livello di qualità e di prezzo, non siano in grado di incidere sulle vendite dei Prodotti contrattuali, semprechè non vi siano altre ragioni sostanziali che giu- stifichino tale rifiuto. L'autorizzazione di cui sopra dovrà essere data per iscritto e avrà valore solo per i prodotti espressamente menzionati.
4.3 L'Agente è libero di rappresentare, distribuire o fabbricare prodotti non concorrenti (purché non nell'interesse di fabbricanti concorrenti), a condizione che ne informi in anticipo per iscritto il Preponente (indicando dettagliatamente i tipi e le caratteristiche dei prodotti in questione).
4.4 Le parti possono prevedere un obbligo di non concorrenza a carico dell'Agente per il periodo successivo alla fine del presente
nerhalb noch außerhalb des Ver- tragsgebiets, als Handelsvertreter, Kommissionär, Vertragshändler, Wiederverkäufer oder in irgendwelcher anderen Form, für Dritte tätig werden, die Konkurrenzerzeugnisse herstellen oder vertreiben.
4.2 Der Hersteller wird dem Vertreter seine Zustimmung nicht verweigern wenn es sich um den Vertrieb von Konkurrenzerzeugnisse handelt die sich, was ihr Qualitäts- und Preisniveau betrifft, genügend von den Vertragserzeugnissen unter- scheiden, um den Verkauf der Ver- tragserzeugnisse nicht beeinflussen zu können, soweit keine andere wichtige Gründe eine solche Weigerung rechtfertigen. Die Zustimmung muß schriftlich erfolgen und ist nur wirksam für die ausdrücklich erwähnten Erzeugnisse.
4.3 Es steht dem Vertreter dagegen frei, Erzeugnisse zu vertreten, zu vertreiben, oder herzustellen, die keine Konkurrenzerzeugnisse sind (solange dies nicht im Interesse von Konkurrenzherstellern geschieht), unter der Bedingung, daß er den Hersteller davon im Voraus schriftlich informiert (mit ausführ- licher Beschreibung der Art und der Eigenschaften solcher Erzeugnisse).
4.4 Die Parteien können ein Wettbewerbsverbot des Vertreters für die Periode nach dem Ende dieses Vertrages vorsehen dadurch
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contratto1, ove le stesse compilino e firmino l'Allegato A-4.
daß sie Anlage A-4 ausfüllen und unterschreiben
5. Solvibilità della clientela - Incassi 5. Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxx -
Xxxxxxxxx
0.0 L'Agente è tenuto ad accertarsi, con la diligenza di un buon commerciante, della solvibilità dei clienti di cui trasmette gli ordini al Preponente. Egli non trasmette ordini di clienti di cui conosce o dovrebbe conoscere (usando l'or- dinaria diligenza) la precaria situazione finanziaria, senza infor- marne preventivamente il Preponente, assumendosi ogni responsabilità per i danni che possano derivare
dall'inadempimento a tale suo obbligo.
5.2 L'Agente non è autorizzato a ricevere pagamenti per conto del Preponente, se non previa specifica autorizzazione scritta di quest'ultimo. In quest'ultimo caso l'Agente dovrà rimettere immediata- mente le relative somme al Preponente, e non potrà trattenerle a nessun titolo, neppure in compensa- zione di eventuali crediti.
5.3 L'agente assisterà il Preponente nel recupero dei crediti.
5.1 Der Vertreter hat sich mit der Sorgfalt eines ordentlichen Xxxx- xxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxx, xxxxx Bestellungen er dem Hersteller übermittelt, zu vergewissern. Er verpflichtet sich, keine Bestellungen von Xxxxxx deren kritische finanzielle Lage er (aufgrund der ordentlichen Sorgfalt) kennt oder kennen sollte, dem Her- steller zu übermitteln, ohne ihn davon im Vorauf zu benachrichtigen und übernimmt jegliche Verantwortlichkeit für den Schaden der aus der Nichterfüllung dieser Verpflichtung hervorgehen sollte.
5.2 Der Vertreter ist nicht berechtigt, Zahlungen für den Hersteller entgegenzunehmen es sei denn daß er im Voraus vom Hersteller dazu schriftlich ermächtigt wurde. In diesem Fall wird der Vertreter den betreffenden Betrag unverzüglich dem Hersteller überweisen und kann diesen Betrag nicht einbehalten, auch nicht als Begleichung eventueller Forderungen.
5.3 Der Vertreter hat den Hersteller bei der Eintreibung seiner Forderungen zu unterstützen.
1 La previsione di un obbligo di non concorrenza postcontrattuale, abbastanza poco usuale nei rapporti con agenti esteri, è stata prevista come semplice opzione, applicabile solo se le parti compilano e firmano l'Allegato A-4.
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6. Marchi del Preponente – Concorrenza sleale - Obbligo di segretezza
6.1 L'Agente è tenuto ad usare i marchi, nomi o altri segni distintivi del Preponente, però al solo fine di identificare e pubblicizzare i Prodotti contrattuali, nel contesto della sua attività come agente del Preponente, essendo inteso che tale uso viene fatto nell'esclusivo in- teresse del Preponente.
6.2 L'Agente si impegna a non depositare, né far depositare, nel Territorio o altrove, i marchi, nomi o altri segni distintivi del Preponente, né a depositare o far depositare eventuali marchi, nomi o segni distintivi confondibili con quelli del Preponente. Egli si impegna inoltre a non inserire i marchi, nomi o segni distintivi di cui sopra nella propria ditta x xxxx- minazione sociale.
6.3 L’Agente informerà il Preponente, non appena ne venga a conoscenza, di eventuali atti di concorrenza sleale o violazioni di diritti di proprietà industriale (es. marchi, nomi, modelli registrati) compiuti da terzi e riguardanti i Prodotti contrattuali e fornirà al Preponente la necessaria assistenza per la tutela dei suoi diritti nel Territorio.
6. Warenzeichen des Herstellers – Unlauterer Wettbewerb - Geschaftsgeheimnisse
6.1 Der Vertreter verpflichtet sich, die Warenzeichen, Namen und sonstige Kennzeichen des Herstellers nur zum Zweck der Identifizierung und der Werbung der Vertrags- erzeugnisse und im Zusammenhang mit seiner Tätigkeit als Vertreter des Herstellers zu gebrauchen, wobei es vereinbart wird, daß diese Nutzung im ausschließlichen Interesse des Herstellers erfolgt.
6.2 Der Vertreter verpflichtet sich, keine Warenzeichen, Namen oder sonstige Kennzeichen des Herstellers, weder innerhalb, noch außerhalb des Vertragsgebiets, einzutragen oder eintragen zu lassen, sowie keine mit denen des Herstellers verwechselbaren Warenzeichen, Namen oder sonstige Kennzeichen einzutragen oder eintragen zu lassen. Er verpflichtet sich auch die oben- genannten Warenzeichen, Namen oder sonstige Kennzeichen nicht in seine Firma oder in seinem Gesellschaftsnamen aufzunehmen.
6.3 Der Vertreter hat den Hersteller unverzüglich über die von Dritten begangenen und die Vertragserzeug- nisse betreffenden Handlungen unlaut- eren Wettbewerbs oder Verletzungen der gewerblichen Schutzrechte (z.B. Warenzeichen, Namen, eingetragene Muster) zu informieren, wovon er erfahren hat. Er wird dem Hersteller bei der Wahrung seiner Rechte auf dem Vertragsgebiet die notwendige Hilfe leisten.
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6.4 L'Agente si impegna a non rivelare a terzi, neppure dopo la cessazione del presente contratto, segreti aziendali o commerciali del Preponente o altre notizie riservate di cui sia venuto a conoscenza attra- verso la sua attività per il Preponente, né ad utilizzare tali se- greti o notizie riservate per fini estranei al presente contratto.
6.4 Auch nach der Beendigung des Vertrags darf der Vertreter weder Geschäfts- oder Betriebsgeheim- nisse, noch andere vertrauliche Mitteilungen des Herstellers, von denen er im Zusammenhang mit seiner Tätigkeit für den Hersteller Kenntnis bekommen hat, anderen Personen mitteilen, oder zu nichtvertraglichen Zwecken benutzen.
7. Esclusiva 7. Ausschließlichkeit
7.1 Il Preponente si impegna a non concedere nel Territorio a terzi il diritto di rappresentare o distribuire i Prodotti contrattuali.
7.2 Tuttavia, il Preponente resta libero di trattare direttamente, senza l'intermediazione dell'Agente, con i Clienti Contrattuali stabiliti nel Territorio: su tali affari spetterà all'Agente la provvigione di cui all'art. 8.
7.3 Inoltre, il Preponente si riserva di trattare direttamente con i Clienti Direzionali indicati nell'Allegato A-
5. Sugli affari con tali clienti non spetterà all'Agente alcuna provvigione, a meno che non sia stata indicata una provvigione ridotta nell'Allegato A-5.
7.1 Der Hersteller verpflichtet sich, keine Dritte mit der Vertretung oder dem Vertrieb der Vertrags- erzeugnisse auf dem Vertragsgebiet zu beauftragen.
7.2 Der Hersteller behält sich jedoch die direkte Bearbeitung, ohne die Vermittlung des Vertreters, von in dem Vertragsgebiet ansässigen Kunden die unter diesen Vertrag fallen, vor. Auf alle direkt abge- schlossenen Geschäfte erhält der Vertreter die in Artikel 8 vorgesehene Provision.
7.3 Der Hersteller behält sich ferner die direkte Bearbeitung der in der Anlage A-5 genannten vorbehaltenen Kunden vor. Auf solche Geschäfte hat der Vertreter kein Recht auf Provision, es sei denn daß in der Anlage A-5 eine gekürzte Provision vorgesehen ist.
8 Provvigione 8. Provision
8.1 Salvo diverso accordo, l'Agente ha diritto alla provvigione indicata nell'Allegato A-6, su tutte le vendite di Prodotti contrattuali concluse dal
8.1 Soweit nichts anderes vereinbart ist, steht dem Vertreter für jedes Xxxxxxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx- xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxx Xxxxx
00
Preponente con clienti stabiliti nel Territorio durante la vigenza del presente contratto.
8.2 L'Agente non ha alcun diritto a provvigione nel caso in cui Prodotti contrattuali vengano venduti dal Preponente a terzi stabiliti fuori dal Territorio ed in seguito rivenduti da questi ultimi nel Territorio.
8.3 E' inteso che la provvigione di cui all'art. 8.1 verrà ridotta in misura da concordarsi quando risulti oppor- tuno praticare al cliente prezzi o condizioni di vendita più favorevoli di quelli usualmente praticati dal Preponente.
8.4 La provvigione si calcola sull'ammontare netto delle fatture, cioè sul prezzo di vendita effettivo (dedotti eventuali sconti diversi da- gli sconti di valuta), ad esclusione di ogni spesa accessoria (ad es. imballaggio, trasporto, assi- curazione), resi, oneri doganali, im- poste o tasse, purché indicati separatamente in fattura.
8.5 Il diritto alla provvigione sorge solo con l'integrale pagamento della fattura da parte del cliente; su pagamenti parziali la provvigione spetta solo se e nella misura in cui risultino conformi al contratto di vendita. Nessuna provvigione è dovuta nel caso in cui il Preponente
des Vertrages mit im Vertragsgebiet ansässigen Kunden von dem Hersteller abgeschlossen wurde, die in Anlage A-6, vorgesehene Provi- sion zu.
8.2 Der Vertreter hat kein Recht auf Provision im Falle daß Vertragserzeugnisse an Dritte die außerhalb des Vertragsgebiets ansässig sind verkauft werden und diese sie im Vertragsgebiet weiterverkaufen..
8.3 Es wird vereinbart, daß die in Arti- kel 8.1 vorgesehene Provision in einem zu vereinbarenden Maße vermindert wird, wenn es angemessen erscheint den Kunden bessere als die üblichen Be- dingungen zu gewähren.
8.4 Die Provision wird auf dem netto in Rechnung gestellten Verkaufs- preis, d.h. auf dem tatsächlichen Verkaufspreis, abzüglich etwaiger Rabatte, die nicht Barrabatte sind, und ausschließlich aller Nebenkosten (wie
Verpackungskosten, Fracht,
Versicherung), sowie
zurückerstatteter Produkte, Zollgebühren, Steuern oder Auflagen, soweit diese gesondert in der Rechnung augezeichnet sind, berechnet.
8.5 Der Anspruch auf Provision entsteht erst nach vollem Eingang der Zahlungen seitens des Kunden. Bei Teilzahlungen stehen Provisionen nur zu, soweit diese Teilzahlungen gemäß der Kaufvertragsvereinbarung erfolgt sind. Der Vertreter hat keinen
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ricuperi in tutto o in parte il prezzo attraverso un’assicurazione. Pagamenti mediante tratte o assegni non si considerano validamente effettuati fino a quando le relative somme non siano state definitivamente accreditate sulla banca del Preponente.
8.6 Il Preponente determina le provvigioni dovute all'Agente per ogni trimestre di calendario, trasmettendo all'Agente entro il mese successivo un conto delle provvigioni, che indicherà tutti gli affari in relazione ai quali la provvi- gione è dovuta. Xxx l'Agente non contesti per iscritto il conto delle provvigioni entro 60 giorni dal suo ricevimento, i dati risultanti dallo stesso (ad es. provvigione ridotta o aumentata su certi affari) dovranno considerarsi accettati dall'Agente a tutti gli effetti. Le provvigioni verranno corrisposte entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre cui esse si riferiscono, purché l'Agente abbia preventivamente trasmesso al Preponente regolare fattura per l'importo delle stesse.
Anspruch auf Provision wenn der Hersteller den Preis, ganz oder teilweise, aufgrund einer Versicherung einholt. Zahlungen durch Wechsel oder Schecke gelten als nicht wirksam erfüllt solange die jeweiligen Beträge nicht endgültig auf der Bank des Herstellers gutgeschrieben sind.
8.6 Der Hersteller wird jeweils für ein Vierteljahr die dem Vertreter zustehenden Provisionen berechnen und dem Vertreter innerhalb des folgenden Monats eine Provisionsabrechnung überweisen in der alle provisionspflichtigen Ge- schäfte angegeben sind. Wenn der Vertreter die Provisionsabrechnung nicht innerhalb 60 Tagen nach Erhalt beanstandet, gelten die sich aus der Provisionsabrechnung ergebenden Angaben (z.B. eine gekürzte oder erhöhte Provision für bestimmte Geschäfte) in jeder Hinsicht als vom Vertreter akzeptiert. Die Provision muß spätestens innerhalb des dem Vierteljahrsende folgenden Monats überwiesen werden, vorausgesetzt daß der Vertreter dem Hersteller vorher eine ordungsgesmäße Rechnung über den betreffenden Betrag übermittelt hat.
9. Xxxxxx e scioglimento del contratto
9.1 Il presente contratto è sottoposto ad un periodo di prova reciproca di sei mesi, durante il quale ciascuna delle parti potrà recedere in qualsiasi momento, senza pagamento di
9. Vertragsdauer und Vertragsbeendigung
9.1 Das Vertragsverhältnis ist einer gegenseitigen sechsmonatigen Probezeit unterworfen. Während dieser Probeperiode ist jede Vertragspartei berechtigt den
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qualsiasi indennità, mediante comunicazione alla controparte da effettuarsi per iscritto con un mezzo di trasmissione che assicuri la prova e la data di ricevimento della comunicazione (per es. lettera con ricevuta di ritorno, corriere).
9.2 Decorsi i sei mesi, il presente contratto diventerà a tempo indeterminato e ciascuna parte potrà recedere dallo stesso, mediante comunicazione alla controparte da effettuarsi per iscritto con un mezzo di trasmissione che assicuri la prova e la data di ricevimento della comunicazione (per es. lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, corriere), con un preavviso di tre mesi nei primi tre anni di durata del contratto, di quattro mesi nel quarto anno, di cinque mesi nel quinto anno e di sei mesi a partire dal sesto anno di durata del rapporto.
9.3 Ciascuna parte potrà recedere in ogni momento dal contratto senza osservare il preavviso (o osservandolo solo in parte), purché corrisponda alla controparte un'in- dennità sostitutiva del preavviso pari ad un dodicesimo della provvigione corrisposta all'Agente nell'anno di calendario precedente per ogni mese di mancato preavviso.
Vertrag zu jeder Zeit, ohne Zahlung jeglicher Entschädigung, zu kündigen. Die Kündigung muss schriftlich erfolgen, wobei ein Kommunikationsmittel zu wählen ist, das den Nachweis des Empfangs und des Empfangsdatums gewährleistet (z.B. Einschreibebrief mit Rückschein, Zustellung per Boten).
9.2 Nach Ablauf dieser sechs Monate, gilt dieser Vertrag als auf unbestimmte Zeit geschlossen. Jede der beiden Vertragsparteien kann in den ersten drei Jahren mit einer Frist von drei Monaten, im vierten Vertragsjahr mit einer Frist von vier Monaten, im fünften Vertragsjahr mit einer Frist von fünf Monaten, und nach einer Vertragsdauer von sechs Jahren mit einer Frist von sechs Monaten kündigen. Die Kündigung hat schrif- tlich zu erfolgen, wobei ein Kommunikationsmittel zu wählen ist, daß den Nachweis des Empfangs und des Empfangsdatums gewährleistet (z.B. Einschreibebrief mit Rückschein, Zustellung per Boten).
9.3 Jede Partei kann zu jeder Zeit den Vertrag fristlos (oder mit Einhaltung eines Teils der Kündigungsfrist) kündigen, vorausgesetzt daß sie der Gegenpartei einen Ausgleich für die Nichteinhaltung der Kündigungsfrist zahlt. Der Ausgleich entspricht einem Zwölftel der dem Vertreter im vorigen Kalenderjahr bezahlten Provision für jeden Monat der Nichteinhaltung der Kündigungsfrist.
9.4 In caso di scioglimento del rapporto, 9.4 Bei Beendigung des
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l'Agente avrà diritto, in presenza dei presupposti di cui all'art. 1751 del codice civile italiano, all'indennità prevista da tale norma, da calcolarsi conformemente all'Accordo collettivo indicato all'art. 13 o ad eventuali accordi collettivi che lo sostituiscano in seguito.
Vertragsverhältnisses hat der Han- delsvertreter Anspruch auf Zahlung eines Ausgleichs, soweit die in Artikel 1751 des italienischen Zivilgesetzbuches vorgesehenen Voraussetzungen gegeben sind. Die Berechnung des Ausgleichs erfolgt gemäß dem in Art. 13 erwähnten Wirtschaftskollektivvertrag oder gemäß den Kollektivverträge die diesen in Zukunft ersetzen oder modifizieren.
10. Affari in corso 10. Laufende Geschäfte
10.1L’Agente ha diritto alla provvigione sugli ordini da lui trasmessi al Preponente o da questi ricevuti da parte di clienti stabiliti nel Territorio prima della data di scadenza o di risoluzione del contratto e che diano luogo alla conclusione di contratti di vendita entro i sei mesi successivi a tale data.
10.2L’Agente non ha diritto ad alcuna provvigione sui contratti di vendita conclusi in seguito ad ordini ricevuti dopo la scadenza o la risoluzione del presente contratto, a meno che l’affare sia da attribuirsi principalmente all’attività svolta dall’Agente durante il periodo di vigenza del presente contratto e sempreché il contratto di vendita sia concluso entro un termine ragionevole (e comunque non superiore a quattro mesi) dalla scadenza o risoluzione del presente contratto. L’Agente deve tuttavia informare per iscritto il Preponente, prima della fine del presente
10.1Der Handelsvertreter hat einen Provisionsanspruch auf, von ihm oder von Kunden aus dem Vertragsgebiet an den Hersteller vor Ablauf oder Beendigung des Vertrages, übermittelte Bestel- lungen, welche innerhalb von sechs Monaten nach diesem Zeitpunkt, zum Abschluß eines Kaufvertrages führen.
10.2 Der Handelsvertreter hat keinen Provisionsanspruch auf Kaufverträge, die aus Bestellungen resultieren, welche der Hersteller nach Vertragsbeendigung oder Vertragsauflösung erhalten hat. Dies gilt nicht, wenn das Geschäft hauptsächlich der Tätigkeit des Handelsvertreters während der Vertragsdauer zuzuschreiben ist und der Kaufvertrag innerhalb einer angemessenen Zeit (jedenfalls nicht xxxxxx als vier Monate) nach der Vertragsbeendigung oder Vertragsauflösung abgeschlossen wurde. Der Handelsvertreter hat jedenfalls den Hersteller, vor Ablauf
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contratto, degli affari in corso che possano far sorgere il diritto alla provvigione in conformità del presente articolo.
des vorliegenden Vertrages, schriftlich über die laufenden Geschäfte zu informieren, aus welchen ihm Provisionsansprüche, entsprechend des vorliegenden Artikels, erwachsen könnten.
11. Scioglimento anticipato del contratto
11.1Ciascuna parte può risolvere il presente contratto con effetto immediato, senza preavviso, mediante comunicazione alla controparte da effettuarsi per iscritto con un mezzo di trasmissione che assicuri la prova e la data di ricevimento della comuni- cazione (per es. lettera rac- comandata con ricevuta di ritorno, corriere), in presenza di un inadempimento contrattuale della controparte che costituisca giusta causa di recesso in tronco (con- formemente all'art. 11.2) o in pre- senza di circostanze eccezionali che giustifichino la risoluzione anticipata (secondo quanto stabilito dagli artt. 11.3 e 11.4).
11.2E' considerata giusta causa di recesso immediato, ai sensi dell'art. 11.1, qualsiasi violazione degli ob- blighi contrattuali di gravità tale da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto contrattuale su una base di fiducia reciproca. Le parti convengono i- noltre di considerare in ogni caso, ed indipendentemente dalla gravità della violazione, come giusta causa di recesso immediato la violazione degli articoli 3, 4, 5.1, 6 e 7.1 del
11. Außerordentliche Kündigung
11.1Jede Vertragspartei ist berechtigt diesen Vertrag mit unmittelbarer Wirkung, ohne Einhaltung der Kündigungsfrist, zu kündigen, wenn eine Vertragsverletzung der Gegenpartei vorliegt, die einen wichtigen Grund zur fristlosen Kündigung darstellt (gemäß Artikel 11.2) oder wenn besondere Umstän- de vorliegen, die eine vorzeitige Kündigung des Vertrages rechtfertigen (gemäß Artikel 11.3, und 11.4). Die Kündigung hat schriftlich zu erfolgen, wobei ein Kommunikationsmittel zu wählen ist, das den Nachweis des Empfangs und des Empfangsdatums gewähr- leistet (z.B. Einschreibebrief mit Rückschein, Zustellung per Boten).
11.2Wichtige Gründe zur fristlosen Kün- digung, gemäß Artikel 11.1, sind alle Vertragsverletzungen, die so schwerwiegend sind, daß sie nicht einmal vorläufig die Fortsetzung des Vertragsverhältnisses in einem gegenseitigen Vertrauensklima erlauben. Die Vertragsparteien vereinbaren ferner, daß die Verletzung der Artikel 3, 4, 5.1, 6 und 7.1 dieses Vertrages, unabhän- gig von der Gewichtigkeit der Verletzungen, in jedem Fall als
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presente contratto. E' considerata altresì giusta causa di recesso im- mediato la violazione di qualsiasi altro obbligo contrattuale cui la parte inadempiente non ponga rimedio entro un termine ragionevole, dopo esser stata in- timata per iscritto a farlo dalla con- troparte.
11.3 Costituiscono circostanze eccezionali che giustificano il recesso senza preavviso: fallimento, concordato o qualsiasi procedura concorsuale cui sia sottoposta una delle parti; morte o sopravvenuta incapacità dell'Agente; condanne ci- vili o penali dell'Agente o altre circostanze che possano pregiudicarne il buon nome o ostacolare lo svolgimento regolare della sua attività.
11.4Quando l'Agente sia costituito in forma societaria, costituirà inoltre giusta causa di recesso in tronco ogni modifica importante nella struttura giuridica o negli elementi dirigenti della società agente, attuata senza il preventivo consenso del Preponente, ed in particolare il fatto che una delle persone indicate nell'Allegato A-7, cessi di ricoprire la posizione o il ruolo ivi indicato e comunque di curare personalmente i rapporti con la clientela.
11.5Qualora il motivo addotto da una parte a giustificazione dello sciogli-
wichtiger Grund für eine fristlose Kündigung zu betrachten ist. Außerdem ist jede Nichterfüllung anderer vertraglicher Pflichten als wichtiger Grund zur fristlosen Kün- digung zu betrachten, wenn die vertragsbrüchige Vertragspartei der schriftlichen Aufforderung der Xxxxxxxxxx zur Vertragserfüllung nicht innerhalb einer angemessenen Frist Folge leistet.
11.3Gelten als besondere Umstände die eine fristlose Kündigung rechtfertigen: Konkurs, Zwangsver- gleich und irgendwelche Insolvenzverfahren gegen eine Vertragspartei; Tod oder Geschäfts- unfähigkeit des Vertreters; zivil- rechtliche oder strafrechtliche Verurteilungen des Vertreters oder andere Umstände, die dessen guten Namen beeinträchtigen können oder die regelmäßige Abwicklung seiner Tätigkeit behindern können.
11.4Wenn der Vertreter eine Gesellschaft ist, gelten ferner als wichtige Gründe zur fristlosen Kün- digung alle, ohne vorherige Zustimmung des Herstellers zustandegekommenen, bedeutenden Änderungen der rechtlichen Struktur oder der Geschäftsleitung der Ver- tretergesellschaft, insbesondere auch die Tatsache, daß eine der in der Anlage A-7 genannten Personen aus der dort genannten Funktion ausscheidet oder xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxx xx xxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx.
00.0Xxxxxx ein von einer Partei angegebener Kündigungsgrund nicht
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mento anticipato ai sensi del presente articolo dovesse risultare inesistente o tale da non configurare un valido motivo di recesso in tronco, la comunicazione di recesso sarà ciò nondimeno immediatamente efficace, ma comporterà l'obbligo di pagare l'indennità di mancato preavviso, conformemente all'art. 9.3.
existieren oder kein berechtigter Grund für eine außerordentliche Kündigung gemäß dieses Artikels sein, dann wird die Kündigung dennoch sofort wirksam, jedoch mit der Verpflichtung zur Zahlung eines Ausgleichs nach Artikel 9.3 wegen Nichteinhaltung der Kündigungs- frist.
12. Conseguenze dello scioglimento del contratto
12.1Al momento dello scioglimento del contratto, l'Agente è tenuto a resti- tuire al Preponente il materiale illustrativo, pubblicitario ed ogni altro documento in suo possesso che sia stato messo a sua dispo- sizione ed a collaborare per informare i terzi dell'avvenuto scio- glimento del rapporto di agenzia. L'Agente si impegna in particolare ad evitare, nei rapporti con i terzi, qualsiasi riferimento al pregresso rapporto con il Preponente, onde prevenire qualsiasi rischio di confusione presso la clientela.
12.2Inoltre, a partire dalla risoluzione o dallo scioglimento, per qualsiasi causa, del presente contratto, verrà meno immediatamente il diritto dell'Agente di usare i marchi, nomi o segni distintivi del Preponente, come consentito dall'articolo 6.1.
12. Folgen der Vertragbeendigung
12.1Der Vertreter hat, bei Beendigung des Vertrags, das Werbematerial und sonstige ihm zur Verfügung gestellten Unterlagen die sich in seinem Besitz befinden, dem Hersteller zurückzugeben und der Information der Kunden über die Beendigung des Vertretervertrages mitzuwirken. Darüberhinaus verpflichtet sich der Vertreter, in den Beziehungen zu Dritten, irgend- welche Hinweise auf seine vorherige Vertragsbeziehung mit dem Hersteller zu vermeiden, die gegenüber der Kundschaft zu Xxxxxxxxxxxxxxxxx führen könnten.
12.2Das in Artikel 6.1 gestattete Recht auf den Gebrauch der Warenzei- chen, Namen und sonstigen Kennzeichen des Herstellers erlischt unmittelbar mit der Beendigung, unabhängig aus welchem Grund, dieses Vertrages.
13. Legge applicabile 13. Anwendbares Recht
Il presente contratto è disciplinato dalla legge italiana e dall'Accordo Economico Collettivo 20 marzo
Das Vertragsverhältnis wird vom italienischen Recht geregelt, sowie durch den
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2002 per la disciplina dei rapporti di agenzia e rappresentanza commerciale o successivi accordi collettivi che lo sostituiscano o lo modifichino.
Wirtschaftskollektivvertrag vom 20 Xxxx 0000 über die Regelung der Agentur- und Handelsvertreterverträge oder nachfolgenden Kollektivverträgen die diesen ersetzen oder modifizieren.
14. Risoluzione delle controversie 14. Streitigkeiten
14.1In caso di controversia derivante dal presente contratto di agenzia o collegata allo stesso, le parti do- vranno sottoporre la controversia a mediazione conformemente al Regolamento di Mediazione/Arb- itrato Curia Mercatorum. Ove la controversia non sia stata composta entro 45 giorni dalla domanda di mediazione o entro il diverso periodo eventualmente convenuto per iscritto tra le parti, le parti potranno ricorrere ai mezzi di risoluzione delle controversie previsti qui di seguito.
14.2Ove l'agente sia una persona fisica, sarà esclusivamente competente per tutte le controversie relative o comunque collegate al presente contratto il Foro della sede del Preponente. Tuttavia, in deroga a quanto stabilito sopra, il Preponente ha comunque la facoltà di portare la controversia davanti al giudice competente presso la sede dell'A- gente.
14.3Ove l'Agente sia costituito in forma di società, tutte le controversie relative o comunque collegate al presente contratto saranno risolte in
14.1Im Falle von sich aus diesem Ver- trag ergebenden oder im Zusammenhang mit diesem Vertrag entstehenden Rechtsstreitigkeiten, werden die Parteien eine Vermittlung gemäß der Vermittlungs- und Schiedsordnung von Curia Mercatorum beantragen. Sollte die Streitigkeit nicht innerhalb von 45 Tagen nach dem Vermittlungsantrag (oder innerhalb eines anderen eventuell zwischen den Parteien vereinbarten Termins) beigelegt werden, können die Parteien die nachfolgenden Xxxxxx xxx Xxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
00.0Xxxx der Vertreter eine physische Person ist, so ist ausschließlicher Gerichtsstand für etwaige sich aus diesem Vertrag ergebenden oder im Zusammenhang mit diesem Vertrag entstehenden Rechtsstreitigkeiten, das Gericht am Sitze des Herstellers. Der Hersteller ist jedoch auch befugt, das Gericht am Sitz des Ver- treters anzurufen.
14.3 Wenn der Vertreter eine Gesellschaft ist, werden alle Streitigkeiten, die sich aus dem gegenwärtigen Vertrag ergeben oder
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via definitiva mediante arbitrato in conformità al Regolamento di Me- diazione/Arbitrato Curia Mercatorum.
im Zusammenhang damit stehen, nach der Vermittlungs- und Schieds- gerichtsordnung der Curia Mercatorum beigelegt.
15. Clausole finali 15. Endklauseln
15.1Il presente contratto abroga e sostituisce qualsiasi precedente accordo, scritto o verbale, inter- venuto tra le parti sulla materia oggetto del contratto.
15.2Eventuali modifiche o integrazioni dovranno essere fatte per iscritto, a pena di nullità.
15.3Il presente contratto non è cedibile, in tutto o in parte, se non previo accordo tra le parti.
15.4Gli allegati formano parte integrante del presente contratto.
15.5Il testo in lingua italiana del presente contratto è l'unico facente fede come testo originale.
15.1Dieser Vertrag ersetzt jegliche schriftlich oder mündlich über den Gegenstand dieses Vertrages zwischen den Parteien getroffenen Vereinbarungen.
15.2Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrags bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform.
15.3Ohne gegenseitiges Einverständnis der Parteien sind die Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag nicht übertragbar
15.4Die Anlagen sind in jeder Hinsicht eine wesentlicher Bestandteil dieses Vertrags.
15.5Der Text in italienischer Sprache ist der einzige als Originaltext geltender Text.
.............................. (luogo/Ort), (data/Datum)
Il Preponente/Der Hersteller
.........................................................
L'Agente/Der Vertreter
..................................................
L'Agente dichiara di approvare specificamente, ai sensi dell'art. 1341 c.c., le seguenti clausole del presente contratto:
Der Vertreter erklärt, die folgenden Artikel dieses Vertrages gemäß Artikel 1341 des italienischen Zivilgesetzbuches ausdrücklich zu billigen:
Art. 4 Obbligo di non concorrenza Art. 7 Esclusiva
Art. 9 Durata e scioglimento del contratto
Art. 9 Vertragsdauer und
Vertragsbeendigung
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Art. 11 Scioglimento anticipato del contratto
Art. 14 Risoluzione delle controversie
...........................................
(l'Agente/Der Vertreter)
Art. 1 Außerordentliche Kündigung Art. 13 Anwendbares Recht
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ALLEGATO A/ ANLAGE A
A-1
PRODOTTI CONTRATTUALI/VERTRAGSERZEUGNISSE (ART. 1.1)
I Prodotti contrattuali sono/Die Vertragserzeugnisse sind:
Tutti i prodotti venduti con il marchio (marchi)/Alle under den folgenden Warenzeichen verkauften Erzeugnisse):
...............................................................
...............................................................
................................................................
................................................................
I prodotti elencati qui sotto/ Die hiernach ernannten Erzeugnisse:
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................................................................
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................................................................
................................................................
................................................................
Tutti i prodotti venduti dal Preponente/ Allle vom Hersteller verkauften Erzeugnisse.
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A-2 TERRITORIO/VERTRAGSGEBIET (ART. 1.1)
Il territorio in cui l'Agente è incaricato di operare è/ Das Gebiet in dem der Vertreter beautragt is tätig zu sein ist:
...........................................................................................
...........................................................................................
A-3
MINIMO D'AFFARI/MINDESTUMSATZ (ART. 3.1)
Anno/Jahr | Ammontare/Betrag (Euro) |
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