art. 125 del Codice dei contratti pubblici e artt. da 329 a 338 del relativo Regolamento attuativo)
SEGEN SPA
REGOLAMENTO
PER L’ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA
(art. 125 del Codice dei contratti pubblici e artt. da 329 a 338 del relativo Regolamento attuativo)
Delibera del CdA n. 13 del 14 marzo 2013
(modifiche ed integrazioni alla delibera n. 31 del 22/12/2011)
S O M M A R I O
Art. | OGGETTO | Art. | OGGETTO |
CAPO I | 17 | Fornitura di beni e servizi in economia eseguibili in | |
NORME GENERALI | amministrazione diretta | ||
18 | Cottimo fiduciario | ||
1 | Oggetto del regolamento | 19 | Svolgimento della procedura di cottimo fiduciario per |
2 | Limiti di applicazione | importi pari o superiori a 40.000 euro | |
3 | Sistemi di esecuzione | 20 | Preventivi di spesa o offerte di prezzi |
21 | Scelta del preventivo | ||
CAPO II | 22 | Inadempienze | |
ELENCHI APERTI DI OPERATORI ECONOMICI | 23 | Pubblicità e comunicazioni | |
24 | Mercato elettronico e uso degli strumenti elettronici | ||
4 | Elenchi aperti di operatori economici | 25 | Congruità dei prezzi |
5 | Requisiti per l’iscrizione negli elenchi | 26 | Termini di pagamento |
6 | Formazione degli elenchi di operatori economici | 27 | Procedure contabili |
7 | Aggiornamento degli elenchi | ||
8 | Cancellazione dagli elenchi | CAPO IV | |
9 | Procedura per la cancellazione dagli elenchi | NORME FINALI | |
10 | Invito agli operatori economici iscritti negli elenchi a | ||
presentare offerta | 28 | Cauzione definitiva | |
29 | Collaudo | ||
CAPO III | 30 | Pagamenti | |
PROCEDURE PER LE FORNITURE DI BENI E | 31 | Fornitura e servizi complementari | |
SERVIZI IN ECONOMIA | 32 | Norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari | |
33 | Contenzioso | ||
11 A | Individuazione dei servizi affidabili in economia | 34 | Tutela dei dati personali |
11 B | Individuazione dei beni affidabili in economia | 35 | Norme abrogate |
12 | Acquisizione di beni e servizi in economia nei casi | 36 | Individuazione dell’unità organizzativa |
particolari previsti dal Codice dei contratti | 37 | Termine per la conclusione dei procedimenti | |
13 | Acquisto di beni e servizi in economia in maniera au- | 38 | Pubblicità del regolamento |
tonoma | 39 | Casi non previsti dal presente regolamento | |
14 | Modalità di affidamento per la fornitura di beni e ser- | 40 | Rinvio dinamico |
vizi in economia di importo pari o superiore a 40.000 | 41 | Entrata in vigore | |
euro | |||
15 | Modalità di affidamento per la fornitura di beni e ser- | ||
vizi in economia di importo inferiore a 40.000 euro | |||
16 | Ordinazione |
CAPO I NORME GENERALI
Art. 1
Oggetto del regolamento
1. Il presente regolamento disciplina, in conformità all’art. 125 del codice dei contratti pubblici emanato con X.Xxx. 12.04.2006, n. 163 (di seguito definito “Codice dei contratti”) e alla Parte IV, Titolo V, Capo II (artt. da 329 a 338) del relativo regolamento attuativo approvato con d.P.R. 05.10.2010, n. 207 (di seguito definito “Regolamento attuativo del codice”), il sistema delle procedure di effettuazione delle spese per l’acquisizione di beni e servizi.
2. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento, nell’art. 125 del Codice dei contratti e nella Parte IV, Titolo V, Capo II (artt. da 329 a 338), del Regolamento attuativo del codice, si ap- plicano, ove compatibili, le disposizioni della Parte IV, Titoli I, II, III e IV, del medesimo Regolamento attuativo del codice.
3.Qualora un contratto sia da affidare in economia, mediante cottimo fiduciario e si componga di lavori e forniture, ovvero di lavori e servizi, troverà applicazione la disciplina per i contratti misti prevista dall’art. 14 del Codice dei contratti.
Art. 2
Limiti di applicazione
1. La procedura per l’acquisizione di beni e servizi in economia è ammessa, ai sensi dell’art. 125, comma 9, del Codice dei contratti per importi inferiori alla soglia comunitaria UE fissata dall’art. 28 del Codice dei contratti (attualmente pari ad €. 193.000,00, I.V.A. esclusa) e ciò in considerazione di quanto disposto dal Regolamento (CE) n. 1177/2009 che ha modificato la Direttiva 2004/17/CE e la Direttiva 2004/18/CE, nel ri- spetto di quanto previsto dal presente regolamento e dall’art. 125, comma 10, del Codice dei contratti.
2. Eventuali costi relativi alla sicurezza e al costo del personale (da non assoggettare a ribasso in sede di offerta ai sensi dell’art. 81, comma 3-bis, del Codice dei contratti) inerenti l’acquisizione di beni e servizi in economia, concorrono alla determinazione dei limiti di importo previsti dal precedente comma 1.
3. Agli effetti di cui al precedente comma 1, è vietato suddividere artificiosamente qualsiasi servizio, che possa considerarsi unitario, in più servizi, allo scopo di sottoporlo alla disciplina delle acquisizioni in economia (art. 125, comma 13, del Codice dei contratti)
4. Il ricorso al sistema di effettuazione delle spese per l’acquisizione di beni e servizi in economia è am- messo nei limiti delle risorse di volta in volta assegnate con apposita determinazione del Consiglio di Ammi- nistrazione.
Art. 3
Sistemi di esecuzione
1. L’acquisizione di beni e servizi in economia può essere effettuata:
a) mediante amministrazione diretta;
b) mediante la procedura del cottimo fiduciario.
2. Per ogni acquisizione in economia si opera attraverso un responsabile unico del procedimento nominato ai sensi dell’art. 10 del Codice dei contratti e degli artt. 272, 273 e 274 del Regolamento attuativo del codice.
3. Nell’amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio o eventualmente assunto per l’occasione, sotto la direzione del responsabile del procedimento.
4. Il cottimo fiduciario è una procedura negoziata in cui le acquisizioni avvengono mediante affidamento ad operatori economici terzi che siano in possesso di adeguata qualificazione e dei requisiti di ordine generale prescritti dal Codice dei contratti per appalti di importo pari a quello da affidare in economia.
5. Per l’acquisizione di beni e servizi di importo pari o superiore ad €. 40.000,00 (I.V.A. esclusa) e fino al- la soglia comunitaria UE di cui al precedente art. 2, comma 1, l’affidamento mediante cottimo fiduciario avvie- ne nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cin- que operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mer- cato ai sensi del successivo Capo III, ovvero tramite elenchi aperti di operatori economici predisposti dalla Segen spa ai sensi del successivo Capo II.
6. Per l’acquisizione di beni e servizi di importo inferiore ad €. 40.000,00 (I.V.A. esclusa), è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento ai sensi del successivo Capo III.
7. La Segen spa assicura, comunque, che le procedure in economia avvengano nel rispetto del principio della massima trasparenza, contemperando altresì l’efficienza dell’azione amministrativa con i principi di pa- xxxx di trattamento, non discriminazione e concorrenza tra gli operatori economici.
CAPO II
ELENCHI APERTI DI OPERATORI ECONOMICI
Art 4
Elenchi aperti di operatori economici
1. La Segen spa può istituire, ai sensi e per gli effetti dell’art. 125, commi 11 e 12, del Codice dei contratti e dell’art. 332 del Regolamento attuativo del codice, gli elenchi aperti degli operatori economici dotati di deter- minati requisiti, all’interno dei quali si potranno individuare, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, quelli da consultare per la fornitura di beni e servizi in economia mediante cottimo fidu- ciario.
Art 5
Requisiti per l’iscrizione negli elenchi
1. Gli operatori economici, per ottenere l’iscrizione negli elenchi di cui al precedente art. 4, devono possede- re i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale previsti dagli artt. 38 e 39 del Codice dei contratti e successive modificazioni a cui si rimanda (in particolare, se trattasi di cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, questi dovranno dimostrare, ai sensi dell’art. 39, comma 1, del Codice dei contratti, di es- sere iscritti alla competente Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali, per la/le categoria/e dei beni e servizi che gli stessi operatori economici intendono espletare e per la quale/le quali intendono iscriversi in detti elenchi; per quanto concerne i requisiti di ordine generale, il responsabile del procedimento effettuerà, ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, comma 3, del Codice dei contratti e dell’art. 43 del d.P.R. 28.12.2000, n. 445, le verifiche a campione ivi previste, secondo le modalità ritenute più opportune dallo stesso responsabile del procedimento).
2. Per l’iscrizione negli elenchi, i requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 39, comma 1, del Codice dei contratti, possono anche essere attestati dal legale rappresentante della ditta (o da procuratore abilitato) al momento della presentazione della relativa domanda, mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di no- torietà da rendere ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del d.P.R. 28.12.2000, n. 445 (in tal caso, al momento dell’affidamento del contratto di cottimo il responsabile del procedimento dovrà reperire, ai sensi delle vigenti norme, il documento più idoneo a dimostrare il possesso di tali requisiti), mentre il possesso dei requisiti di ordine generale prescritti dall’art. 38 del Codice dei contratti dovrà essere, al momento della presentazione della suddetta domanda di iscrizione negli elenchi, solo ed esclusivamente attestato dalle stesse figure di impresa, con le medesime modalità appena sopra indicate (sono fatte comunque salve le verifiche a cam- pione di tali requisiti di ordine generale eventualmente da effettuare secondo quanto indicato al precedente comma 1).
3. La Segen spa, ai sensi dell’art. 332, comma 5, del Regolamento attuativo del codice, potrà procede- re in qualsiasi momento alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati dall’operatore economico affidatario del servizio in economia.
Art 6
Formazione degli elenchi di operatori economici
1. Entro il 30 settembre di ogni anno, la Segen Spa può pubblicare apposito avviso sul sito internet della Segen stessa (profilo di committente) invitando gli operatori economici interessati a presentare istanza per la iscrizione negli elenchi di cui al precedente art. 4.
2. L’avviso contiene:
– le modalità ed il termine di presentazione delle istanze, con la relativa dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà da rendere ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. 28.12.2000, n. 445, attestante il pos- sesso dei requisiti di carattere tecnico-economico e generali prescritti per iscrizione in tali elenchi;
– l’eventuale documentazione da allegare alla domanda atta a dimostrare il possesso dei requisiti richiesti;
– la data in cui si effettueranno le operazioni di inserimento dei nuovi operatori economici interessati alla fornitura di beni e servizi in economia e/o si effettueranno le operazioni di cancellazione degli operatori economici già iscritti e che abbiano comunicato al comune di non essere più interessati alla fornitura di beni e servizi in economia.
3. Entro il 31 ottobre successivo alla pubblicazione dell’avviso di cui al comma 1. gli operatori economici interessati presentano, al protocollo generale della Segen spa, domanda di iscrizione negli elenchi per la fornitura di beni e servizi in economia attinenti alla/alle categoria/e che intende eseguire.
4. L’ordine di iscrizione negli elenchi di cui al precedente art. 4 è stabilito secondo l’ordine cronologico di presentazione delle istanze alla Segen spa da parte degli operatori economici interessati.
5. Gli operatori economici inseriti nell’idoneo elenco in relazione alla categoria di beni e servizi che ognu- no di essi intende fornire, sono invitati ad esperire la gara informale per l’affidamento del contratto di cot- timo fiduciario (procedura negoziata) ovvero, sono invitati a presentare la propria migliore offerta in caso di affidamento diretto.
6. L’iscrizione agli elenchi di cui al precedente art. 4 non è, in ogni caso, condizione necessaria per la partecipazione alle procedure di affidamento per la fornitura di beni e servizi, potendo anche la Segen spa individuare (con le modalità previste dall’art. 125 del Codice dei contratti e dalla Parte IV, Xxxx- lo V, Capo II (artt. da 329 a 338) del Regolamento attuativo del codice) operatori economici da invitare a presentare la propria migliore offerta qualora negli elenchi di cui al precedente art. 4 non vi siano soggetti qualificati o idonei a presentare offerta o quando la Segen spa non ha istituito gli elenchi aperti di operatori economici dotati di determinati requisiti da consultare per l’affidamento.
I soggetti da consultare sono individuati con indagini di mercato o elenchi aperti di operatori economici o consultando cataloghi elettronici nel mercato elettronico propri della stazione appaltante o di amministrazioni aggiudicatarie.
7. Sono esclusi dai suddetti elenchi gli operatori economici che, secondo motivata valutazione della Segen spa, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dal comune stesso o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale.
8. Gli elenchi di cui al precedente art. 4 sono sempre aperti all’iscrizione degli operatori economici dotati dei requisiti richiesti dalla stazione appaltante e sono periodicamente aggiornati dalla Segen spa, con ca- denza annuale.
9. La Segen spa, tenendo conto delle proprie specifiche caratteristiche ed esigenze, può altresì promuo- vere, anche attraverso la conclusione di specifici accordi, la creazione di elenchi comuni di operatori eco- nomici, nonché l’utilizzo di elenchi predisposti da altre stazioni appaltanti.
Art 7 Aggiornamento degli elenchi
1. Annualmente, entro il 31 dicembre, con le stesse procedure previste dal precedente art. 6, La Segen spa provvede all’aggiornamento degli elenchi di operatori economici di cui al precedente art. 4, con l’inserimento delle nuove iscrizioni.
2. Le nuove iscrizioni sono inserite, negli elenchi di cui al precedente art. 4, secondo l’ordine cronologico di presentazione delle istanze alla Segen spa da parte degli operatori economici interessati.
Art 8 Cancellazione dagli elenchi
1. La cancellazione dagli elenchi di operatori economici di cui al precedente art. 4 è disposta d’ufficio, ol- tre che per la sopravvenuta mancanza dei requisiti di cui al precedente art. 5, quando l’iscritto sia incorso in accertata grave negligenza o malafede nella esecuzione della prestazione ovvero sia soggetto a procedura di liquidazione o cessi l’attività, nonché nei casi di mancata ottemperanza alla vigente normativa antimafia.
2. La cancellazione è altresì disposta su richiesta scritta dell’interessato.
Art 9
Procedura per la cancellazione dagli elenchi
1. Nei casi previsti dal precedente art. 8, il responsabile del servizio dà comunicazione al legale rappre- sentante della ditta, con raccomandata con avviso di ricevimento, dei fatti addebitati, assegnando il termine di quindici giorni per le deduzioni.
2. Trascorsi almeno venti giorni dalla scadenza di tale termine, il responsabile del servizio si pronuncia in merito, disponendo, in presenza dei necessari presupposti, la cancellazione dagli elenchi.
3. Le determinazioni del responsabile del servizio devono essere rese note alla ditta interessata, entro quindici giorni dall’adozione del provvedimento di cancellazione.
Art 10
Invito agli operatori economici iscritti negli elenchi a presentare offerta
1. Gli operatori economici inseriti nell’idoneo elenco di cui al precedente art. 4 per categorie di beni e servizi adeguate all’affidamento da effettuare, sono invitati a partecipare alla gara informale da esperire mediante gara informale nei casi previsti dal precedente art. 3, comma 5 ovvero, sono invitati a presentare la loro migliore offerta in caso di affidamento diretto del servizio in economia nei casi previsti dal precedente art. 3, comma 6, secondo l’ordine di iscrizione nell’elenco stesso e per importi adeguati in relazione ai re- quisiti di qualificazione richiesti per la fornitura di beni e servizi sempre che gli operatori invitati siano in possesso dei requisiti di qualificazione necessari in relazione all’oggetto dell’affidamento.
L’invito alla gara informale viene trasmessa alle ditte per raccomandata A.R., l’invito deve essere inviato di regola almeno 8 giorni prima del termine di presentazione dell’offerta.
L’offerta deve essere presentata in busta chiusa entro il termine indicato sulla lettera di invito, secondo le modalità idonee ad assicurare la par condicio.
Scaduto il termine di presentazione, le offerte vengono aperte dal responsabile del servizio alla presenza di due testimoni.
CAPO III
PROCEDURA PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA
Art 11 A
Individuazione dei servizi affidabili in economia
1. I servizi che possono essere espletati in economia da parte della Segen sap, nel rispetto dei limiti previsti dal presente regolamento, sono i seguenti:
a) manutenzione e riparazione di mobili, arredi e suppellettili per ufficio; rilegatura di libri;
b) pubblicazioni e agenzie di stampa, servizi stampa; spese per l'elaborazione di pubblicazioni dell'amministrazione;
c) manutenzione e riparazione di attrezzatura antincendio;
d) riparazione, manutenzione e noleggio di automezzi e macchine da soccorso; manutenzioni per il funzionamento dei magazzini, dei laboratori, delle autorimesse e delle officine automobilistiche e relativi impianti ed apparecchiature;
e) spese per la pulizia, derattizzazione, disinquinamento e disinfestazione delle infrastrutture ed aree di proprietà e dei mezzi; spese per l'illuminazione e la climatizzazione di locali;
f) spese per trasporti, spedizioni e noli, imballaggio, facchinaggio, sdoganamento, immagazzinamento ed attrezzature speciali per il carico e lo scarico dei materiali;
g) spese per la stampa, la litografia e la diffusione di pubblicazioni, modulistiche, bollettini speciali, circolari, prospetti e stampati speciali; riparazione, manutenzione e noleggio di attrezzature e materiali per tipografia, litografia, riproduzione grafica, legatoria, cinematografia e fotografia; ripara- zione, manutenzione e noleggio di macchine da scrivere e da calcolo e di apparecchiature cifranti; servizi di microfilmatura;
h) spese per lo svolgimento di corsi per il personale;
i) spese per accertamenti sanitari;
j) spese per il noleggio di attrezzature e macchinari per la lavorazione dei rifiuti;
k) spese per l'espletamento di concorsi e per conferenze, convegni, riunioni, mostre e cerimonie, di rappresentanza, di informazione attraverso agenzie di stampa, di propaganda e per le attività ricrea- tive, scientifiche e culturali; spese per i musei;
l) acquisto e riparazione materiale informatico ed attrezzature informatiche;
m) spese per studi, ricerche, e sperimentazioni;
n) confezione e riparazione di abiti borghesi e di speciali capi di vestiario; confezione di tute, camici ed altri indumenti da lavoro; riparazione e manutenzione di materiali di vestiario, equipaggiamento e armamento;
o) noleggio, installazione, gestione e manutenzione degli impianti di riproduzione, telefonici, telegrafici, telematici, elettronici e meccanografici, televisivi, di amplificazione e diffusione sonora e per ela- borazione dati;
p) spese per il trasporto e smaltimento dei rifiuti liquidi prodotti negli impianti e nelle discariche;
q) fornitura di servizi per centri elettronici, meccanografici, telematici e per la realizzazione, comple- tamento e aggiornamento di software gestionali e applicativi;
r) fornitura di servizi per l’effettuazione di indagini, statistiche, studi e rilevazioni;
s) fornitura di servizi per la formazione di un sistema integrato di banche dati dei tributi comunali per la gestione e aggiornamento annuale con relativa assistenza tecnica;
t) fornitura di servizi per la rilevazione, ricognizione, valorizzazione ed inventariazione del patrimo- nio immobiliare di proprietà dell’Ente;
u) locazione di immobili, con attrezzature già installate o da installare, per l'espletamento di corsi e con- corsi e per l'organizzazione di convegni, congressi e conferenze, riunioni, mostre ed altre manife- stazioni culturali e scientifiche;
v) manutenzione e noleggio di materiali ed attrezzature destinate al soccorso e di attrezzature per la loro manutenzione;
w) visite mediche e accertamenti sanitari in genere;
x) spese per servizi casuali e di rappresentanza;
y) spese minute, per manutenzioni non previste nelle precedenti lettere;
z) servizi di sistemazione del verde pubblico, quali servizi di sfalcio o raccolta di materiale nelle aree a verde comunale o potatura.
Art 11 B
Individuazione dei beni affidabili in economia
1. Le forniture di beni che possono essere eseguite in economia da parte della Segen spa, nel rispetto dei limiti previsti dal presente regolamento, sono le seguenti:
1) acquisto di mobili, arredi e suppellettili per ufficio ; acquisto di libri, stampe, gazzette ufficiali e collezioni, di generi di cancelleria, di materiale per disegno e di valori bollati;
2) acquisto e abbonamento a riviste e giornali, pubblicazioni e agenzie di stampa;
3) acquisto di attrezzatura antincendio;
4) acquisto di materiale di ricambio ed accessori; acquisto per il funzionamento dei magazzini, dei la- boratori, delle autorimesse e delle officine automobilistiche e dei relativi impianti ed apparecchiature;
5) provviste di combustibili, di carburanti, di lubrificanti e di altro materiale di consumo;
6) acquisti per l'illuminazione e la climatizzazione di locali; spese per la fornitura di acqua, gas ed energia elettrica, anche mediante l'acquisto di macchine e relative spese di allacciamento;
7) acquisto di attrezzature e materiali per tipografia, litografia, riproduzione grafica, legatoria, cinema- tografia e fotografia; acquisto di macchine da scrivere e da calcolo e di apparecchiature cifranti e del relativo materiale di consumo;
8) acquisto di medaglie, nastrini, distintivi, diplomi, fasce tricolori, bandiere e oggetti per premi; acquisti inerenti a solennità, feste nazionali, manifestazioni e ricorrenze varie;
9) acquisto di medicinali, apparecchiature e materiali sanitari;
10) acquisti per il funzionamento delle mense;
11) acquisto di abiti borghesi e di speciali capi di vestiario; acquisto di tute, camici ed altri indumenti da lavoro;
12) acquisto degli impianti di riproduzione, telefonici, telegrafici, telematici, elettronici e meccanografici, televisivi, di amplificazione e diffusione sonora e per elaborazione dati;
13) acquisto di attrezzature accessorie e di materiali speciali e di consumo per centri elettronici, mecca- nografici, telematici e per elaborazione dati;
14) acquisto di materiali ed attrezzature destinate al soccorso e di attrezzature per la loro manutenzione;
15) spese causali e di rappresentanza;
16) spese minute, per acquisti non previsti nelle precedenti lettere;
17) spese per l’acquisto di attrezzature per la videosorveglianza e allarmi.
Art. 12
Acquisizione di beni e servizi in economia nei casi particolari previsti dal Codice dei contratti
1. Ai sensi dell’art. 125, comma 10, del Codice dei contratti, il ricorso all’acquisizione di beni e servizi in e- conomia è altresì consentito indipendentemente dall’oggetto della fornitura nelle seguenti ipotesi:
a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quan- do ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, xxx non previste, se non sia possibile imporne l’esecuzione nell’ambito del contratto medesimo;
c) prestazioni periodiche di servizi, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l’igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.
Art. 13
Acquisto di beni e servizi in economia in maniera autonoma
1. Ai sensi dell’art. 26, comma 3, della legge 23.12.1999, n. 488 e successive modificazioni, la segen spa, limitatamente ai servizi ivi inclusi:
- può ricorrere alle convenzioni CONSIP S.p.A.;
- comunque, in caso di acquisti in maniera autonoma, sono utilizzati i parametri di qualità e di prezzo, come limite massimo, per l’acquisto di beni e servizi comparabili con quelli oggetto di convenzionamento.
2. Non soggiacciano alla disciplina di cui ai commi precedenti:
a) l’acquisizione di beni e servizi non compresi nelle convenzioni CONSIP S.p.A.;
b) l’acquisizione di beni e servizi speciali, intendendo per tali quei beni e servizi che, per la loro tipologia e peculiarità, sono offerti solo da imprese altamente specializzate.
Art. 14
Modalità di affidamento per la fornitura di beni e servizi in economia di importo pari o superiore a 40.000 euro
1. Per la fornitura di beni e servizi di importo, I.V.A. esclusa, pari o superiore a 40.000 euro e fino alle soglie di cui al precedente art. 2, comma 1, l’affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei prin- cipi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori econo- mici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato; tramite gli e-
lenchi di operatori economici se predisposti dalla Segen spa ai sensi del precedente Capo II; consultando elenchi aperti di operatori economici ovvero consultando cataloghi elettronici propri della stazione appaltante o di amministrazione aggiudicatrice
Art. 15
Modalità di affidamento per la fornitura di beni e servizi in economia di importo inferiore a 40.000 euro
1. Per servizi di importo, I.V.A. esclusa, inferiori a 40.000 euro, è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento, ai sensi dell’art.125, comma 11, del Codice dei contratti e successive modificazioni.
2. E' consentito, altresì, anche in relazione alla Determinazione dell'Autorità di vigilanza sui contratti pub- blici di lavori, servizi e forniture 29.03.2007, n. 4 recante “Indicazioni sull’affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e della legge 04.08.2006, n. 248.”, l'affidamento diretto, da parte del responsabile del procedimento, di tutti i servizi tecnici, ivi compresi i servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria di cui alla Parte II, Titolo I, Capo IV, del Codice dei contratti e di cui alla Parte III del Regolamento attuativo del codice, per prestazioni di importo inferiore a 40.000 euro, ai sensi del combinato disposto degli articoli 91, comma 2, e 125, comma 11, del Codice dei contratti e successive modificazioni (si rileva che, sebbene l’art. 4, comma 2, lett. m-bis, del D.L. 13.05.2011, n. 70 convertito, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 12.07.2011, n. 106, non abbia modificato l’art. 267, comma 10, del Rego- lamento attuativo del codice dei contratti approvato d.P.R. 05.10.2010, n. 207 nella parte in cui ammette l’affidamento diretto dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria entro la soglia di importo di 20.000 euro,
I.V.A. esclusa, applicando le procedure di cui all’art. 125, commi 10 e 11, del Codice dei contratti, ma abbia comunque operato la modifica alla sola soglia di importo indicata nell’art. 125, comma 11, del Codice dei contratti - soglia entro la quale il responsabile del procedimento può procedere all’affidamento diretto dei servizi in economia -, si ritiene ammissibile fissare nel presente Regolamento in 40.000 euro, I.V.A. esclusa, la soglia entro la quale il responsabile del procedimento può procedere all’affidamento diretto di tali servizi in ragione del fatto che la modifica all’importo di tale soglia apportata dal citato art. 4, comma 2, lett. m-bis, del
D.L. 13.05.2011, n. 70 ha riguardato il Codice dei contratti - fonte normativa gerarchica di livello superiore al Regolamento attuativo - e, quindi, è legittimo ritenere che solo per mera dimenticanza non è stata nel con- tempo modificata la soglia di 20.000 euro indicata nell’art. 267, comma 10, del Regolamento attuativo del codice). Il ribasso sull'importo della prestazione, stimato ai sensi del decreto del Ministero della Giustizia del 04.04.2001, viene negoziato fra il responsabile del procedimento e l'operatore economico cui si intende affidare la commessa.
3. L’esecuzione dei servizi previsti dai commi 1 e 2 è disposta dai responsabile a seguito di determinazione del Consiglio di Amministrazione.
Art. 16 Ordinazione
1. L'ordinazione per la fornitura di beni e servizi in economia deve essere effettuata con lettera o altro atto del responsabile del procedimento, come individuato dal precedente art. 3, comma 2, e deve contenere:
- l’oggetto del servizio da espletare o della fornitura da effettuare;
- le garanzie da presentare dal cottimista per l’espletamento del servizio o per l’effettuazione della for- nitura;
- le caratteristiche/specifiche tecniche del servizio da espletare o della fornitura di beni da effettuare;
- la qualità e le modalità di esecuzione del servizio da espletare o della fornitura di beni da effettuare;
- il corrispettivo (prezzo) da corrispondere al cottimista;
- le modalità ed i termini di pagamento del corrispettivo contrattuale nel rispetto comunque delle norme di cui all’art. 4, comma 4, del D.Lgs. 09.10.2002, n. 231 e dell’art. 337 del Regolamento attuativo del codice (si veda anche il successivo art. 26);
- le modalità di scelta del contraente cottimista.
Art. 17
Fornitura di beni e servizi in economia eseguibili in amministrazione diretta
1. Sono eseguiti in amministrazione diretta la fornitura di beni e servizi per i quali non occorra l'intervento di alcun imprenditore. Essi vanno effettuati impiegando materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati o in uso e con personale dipendente dell'amministrazione, o eventualmente assunto per l’occasione, sotto la direzione del responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 125, comma 3, del Codice dei contratti e dell’art. 333 del Regolamento di attuazione del codice stesso.
Art. 18 Cottimo fiduciario
1. Sono affidati con il sistema del cottimo fiduciario la fornitura di beni e servizi in economia per i quali si renda necessario ovvero opportuno l'affidamento ad un operatore economico che sia in possesso dei requi- siti di ordine generale e di capacità tecnico-economica indicati nel precedente art. 5.
2. I soggetti e le imprese di cui al comma 1 devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità tecnico-economica indicati nel precedente art. 5.
3. L'esecuzione è effettuata con l'osservanza delle disposizioni degli articoli seguenti.
Art. 19
Svolgimento della procedura di cottimo fiduciario per importi pari o superiori a 40.000 euro
1. Per l'affidamento mediante cottimo fiduciario di fornitura di beni e servizi in economia di importo pari o superiore a 40.000 euro (I.V.A. esclusa) e fino alla soglia comunitaria UE di cui al precedente art. 2, comma 1, la lettera d'invito da inviare dal responsabile del procedimento agli operatori economici individuati dall’amministrazione per l’esperimento della procedura negoziata, riporta:
a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e il suo importo massimo previsto, con esclusione dell'I.V.A.;
b) le garanzie richieste all'affidatario del contratto;
c) il termine di presentazione delle offerte;
d) il periodo in giorni di validità delle offerte stesse;
e) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
f) il criterio di aggiudicazione prescelto;
g) gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
h) l'eventuale clausola che preveda di procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'u- nica offerta valida;
i) la misura delle penali, determinata in conformità delle disposizioni del Codice dei contratti e del relativo Regolamento attuativo;
l) l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità;
m) l'indicazione dei termini di pagamento;
n) i requisiti soggettivi richiesti all'operatore economico, e la richiesta allo stesso di rendere apposita di- chiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti.
2. Il contratto affidato mediante cottimo fiduciario è stipulato attraverso scrittura privata, che può anche consistere in apposito scambio di lettere con cui la stazione appaltante dispone la fornitura di beni e servizi, che riporta i medesimi contenuti previsti dalla lettera di invito.
Art. 20
Preventivi di spesa o offerte di prezzi
1. Qualora non sia possibile predeterminare con sufficiente approssimazione l’entità della fornitura di beni ei servizi da richiedere nel corso di un determinato periodo di tempo, non superiore comunque all'anno finan- ziario, possono richiedersi preventivi di spesa od offerte di prezzi validi per il periodo di tempo previsto. In tal caso può procedersi a singole ordinazioni via via che il fabbisogno si verifichi, alla persona od impresa che ha presentato il preventivo più conveniente, sempre che il limite globale della spesa, per il periodo di tempo considerato, non superi quello indicato nel precedente art. 14.
2. I preventivi debbono rimanere conservati agli atti.
Art. 21
Scelta del preventivo
1. La scelta fra più preventivi/offerte deve essere ispirata ai seguenti criteri: qualità della prestazione, moda- lità e tempi di esecuzione, prezzo.
2. Ove la scelta non cada sul preventivo/offerta di importo inferiore, la relativa determinazione deve essere adeguatamente motivata.
3. L'apertura delle buste contenenti i preventivi/le offerte richiesti/e deve essere effettuata dal responsabile del procedimento alla presenza di due testimoni e, per assicurare la massima trasparenza, in una sala aperta al pubblico.
4. Sono ammesse esclusivamente offerte in ribasso sui prezzi a base d’asta.
Art. 22 Inadempienze
1. Nel caso di inadempienze per fatti imputabili all'impresa cottimista o alla persona cui è stata affidata la fornitura ai beni e servizio mediante cottimo fiduciario, il responsabile del procedimento, dopo formale in- giunzione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento rimasta senza esito, può disporre l'esecu-
zione d'ufficio di tutto o di parte della fornitura di beni e servizio a spese dell'assuntore, salvo l'esercizio dell'azione di rivalsa ed il risarcimento del danno derivante dall'inadempienza.
Art. 23 Pubblicità e comunicazioni
1. Ai sensi dell’art. 331 del Regolamento attuativo del codice, le procedure di acquisto in economia di beni e servizi non sono sottoposte agli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti dall’art. 124 del Co- dice dei contratti per gli altri appalti per la fornitura di beni e di servizi di importo, sotto soglia comunitaria UE,
I.V.A esclusa.
2. La Segen spa assicura comunque che le procedure in economia avvengano nel rispetto del principio della massima trasparenza, contemperando altresì l’efficienza dell’azione amministrativa con i principi di pa- xxxx di trattamento, non discriminazione e concorrenza tra gli operatori economici.
3. L’esito degli affidamenti mediante cottimo fiduciario di cui al presente regolamento è soggetto ad avviso di postinformazione mediante pubblicazione sul sito internet sul profilo del committente.
Art. 24
Mercato elettronico e uso degli strumenti elettronici
1. Ai sensi dell'art. 85, comma 13, del Codice dei contratti e dell’art. 335 del Regolamento attuativo del codice, nonché della normativa vigente in materia di documento informatico e di firma digitale, la procedura di acquisti in economia può essere condotta, in tutto o in parte, da questa amministrazione, avvalendosi di sistemi informatici di negoziazione e di scelta del contraente, nonché con l'utilizzo di documenti informatici, nel rispetto dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione.
2. Al fine di effettuare gli acquisti in economia attraverso strumenti telematici, questa amministrazione può utilizzare il mercato elettronico di cui all'art. 328 del Regolamento attuativo del codice.
Art. 25 Congruità dei prezzi
1. Ai sensi dell’art. 336 del Regolamento attuativo del codice, l'accertamento della congruità dei prezzi offerti dagli operatori economici invitati a presentare offerte/preventivi per la fornitura di beni e servizi in eco- nomia è effettuato dal responsabile del procedimento attraverso elementi di riscontro dei prezzi correnti ri- sultanti dalle indagini di mercato.
2. Ai fini dell'accertamento di cui al comma 1, e fermo restando quanto previsto all'art. 7, comma 5, del Codice dei contratti, il comune può avvalersi dei cataloghi di servizi pubblicati sul mercato elettronico di cui all'art. 328 del Regolamento attuativo del codice, propri o di altre amministrazioni aggiudicatrici.
Art. 26 Termini di pagamento
1. Ai sensi dell’art. 337 del Regolamento attuativo del codice, i pagamenti relativamente agli affidamenti in economia sono disposti nel termine indicato dal contratto di cui al precedente art. 19, comma 2, a decorrere comunque dalla data di accertamento, da parte del direttore dell'esecuzione, della rispondenza della presta- zione effettuata alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.
Art. 27 Procedure contabili
1. Ai sensi dell’art. 338 del Regolamento attuativo del codice, al pagamento delle spese per la fornitura dei beni e servizi in economia si provvede anche mediante aperture di credito emesse a favore di funzionari delegati di questa amministrazione, ai sensi degli artt. da 56 a 61-bis del Regio Decreto 18.11.1923, n. 2440 e dell'art. 9 del d.P.R. 20.04.1994, n. 367.
CAPO IV NORME FINALI
Art. 28 Cauzione definitiva
1. Il responsabile del procedimento non deve richiedere la cauzione definitiva per l’esecuzione del con- tratto di cottimo di cui all’art. 113 del Codice dei contratti e di cui all’art. 123 del relativo Regolamento attuati- vo, ove il servizio da eseguire non superi la somma di € 40.000 I.V.A. esclusa.
2. L’atto di cottimo fiduciario per l’acquisizione di beni e servizi di importo inferiore a € 40.000,00 I.V.A. esclusa può essere stipulato a mezzo di scrittura privata o con la sottoscrizione dell’offerta/preventivo e della determinazione di affidamento nella quale viene acquisita l’offerta della ditta.
Art. 29 Collaudo
1. I servizi in economia di cui al precedente art. 1 debbono essere sottoposti a collaudo finale o certificato di regolare esecuzione ovvero alla verifica della qualità e della quantità dei beni e servizi prestati, secondo la loro natura, prima che se ne disponga il pagamento.
2. Per la fornitura di beni e servizi il cui importo di spesa non superi € 40.000,00 al netto degli oneri fiscali e previdenziali, la regolare esecuzione è attestata, sulla base degli accertamenti effettuati dal responsabile del servizio mediante apposizione di visto sul documento fiscale emesso dall’operatore economico fornitore.
3. È ammesso il collaudo parziale per la fornitura di beni e servizi secondo le norme di cui ai precedenti commi. In tal caso i pagamenti in conto sono disposti secondo le misure di cui all'art. 48 del Regio Decreto 23.05.1924, n. 827, e successive modificazioni.
4. Al collaudo non può partecipare chi ha avuto ingerenza nell'ordinazione, direzione o sorveglianza dei servizi effettuati.
Art. 30 Pagamenti
1. Le fatture e le note relative alla fornitura di beni e servizi, non possono essere ammesse al pagamento se non sono corredate dell'autorizzazione di spesa, nonché della dichiarazione di collaudo o delle attestazioni di cui all'articolo precedente, e non risultano munite del visto di liquidazione da parte del responsabile del servizio committente.
2. I documenti di cui al comma precedente debbono essere prodotti in originale, da allegare al titolo di spesa, e in copia, da conservare agli atti.
Art. 31
Fornitura e servizi complementari
1. Qualora nel corso del cottimo fiduciario si verifichino cause impreviste ed imprevedibili che richiedono prestazioni aggiuntive il responsabile del procedimento può far eseguire direttamente alla ditta appaltatrice for- niture e servizi complementari nel limite del 30% dell’importo di aggiudicazione, fatto salvo comunque il limite massimo di importo previsto per legge.
Art. 32
Norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari
1. Agli affidamenti dei servizi in economia mediante cottimo fiduciario trovano applicazione le norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della legge 13.08.2010, n. 136, nel testo modifi- cato ed interpretato dagli artt. 6 e 7 del decreto-legge 12.11.2010, n. 187 convertito, con modificazioni, dalla Legge 17.12.2010, n. 217.
2. In attuazione delle “LINEE GUIDA SULLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI AI SENSI DELL’ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 13 AGOSTO 2010, N. 136” pubblicate dall’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con Determinazione n. 4 del 07.07.2011, gli obblighi di tracciabilità non si applicano allo svolgimento di prestazioni di lavori, servizi e forniture tramite amministrazione diretta, ai sensi dell’art. 125, comma 3 del Codice dei contratti, mentre le acquisizioni di beni e servizi effettuate dal responsabile unico del procedimento per realizzare la fattispecie in economia sono soggette agli obblighi di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 qualora siano qualificabili come appalti. Diversamente sono soggetti agli obblighi di tracciabilità gli acquisti in economia mediante procedura di cottimo fiduciario, ivi compresi gli affida- menti diretti di cui all’art. 125, comma 8, ultimo periodo e comma 11, ultimo periodo, del Codice dei contratti.
Art. 33 Contenzioso
1. Per tutte le controversie relative ai diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione dei contratti per la esecuzione di servizi trovano applicazione:
a) LA TRANSAZIONE di cui all’art. 239 del Codice dei contratti (artt. da 1965 a 1986 del codice civile) per i casi non rientranti nell’accordo bonario di cui alla successiva lettera b);
b) L’ACCORDO BONARIO di cui all’art. 240 del Codice dei contratti, in ragione di quanto previsto dal comma 22 di tale art. 240;
c) L’ARBITRATO di cui all’art. 241 del Codice dei contratti, nei limiti e secondo le modalità previste dalle ulteriori normative vigenti.
Art. 34
Tutela dei dati personali
1. La Segen spa garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisi- che, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, recante: “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
Art. 35 Norme abrogate
1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.
Art. 36
Individuazione dell’unità organizzativa
1. Ai sensi dell’art. 4 della legge 07.08.1990, n. 241, l’unità organizzativa competente e responsabile dell’istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell’adozione del provvedimento finale, è il responsabile designato dall’Ente.
Art. 37
Termine per la conclusione dei procedimenti
1. I termini per la conclusione dei procedimenti relativi all’applicazione del presente regolamento, come stabilito dall’art. 2 della legge 07.08.1990, n. 241, nel testo sostituito dall’art. 7, comma 1, lett. b), della legge 18.06.2009, n. 69, vengono fissati in giorni 60.
Art. 38 Pubblicità del regolamento
1. Copia del presente regolamento, è tenuta a disposizione presso gli uffici perché se ne possa prende- re visione in qualsiasi momento.
Art. 39
Casi non previsti dal presente regolamento
1. Per quanto non previsto nel presente regolamento, trovano applicazione:
a) le leggi ed i regolamenti nazionali e regionali e, in particolare, il Codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e successive modificazioni, il Regolamento attuativo del codice dei contratti approvato con d.P.R. 05.10.2010, n. 207 e le normative nazionali e regionali aventi attinenza con la materia contenuta nel presente regolamento;
b) lo statuto;
c) gli usi e le consuetudini locali, per la parte in cui la vigente normativa nazionale e regionale, nonché le norme regolamentari vigenti non dispongano altrimenti.
Art. 40 Rinvio dinamico
1. Le disposizioni del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa so- praordinata.
Art. 41 Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno successivo alla sua approvazione.