Accordo
Testo originale
Accordo
sulla cooperazione scientifica e tecnologica tra
0.420.513.1
la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea e la Comunità europea dell’energia atomica, dall’altra
Concluso il 25 giugno 2007
Entrato in vigore mediante scambio di note il 28 febbraio 2008
(Stato 28 febbraio 2008)
Il Consiglio federale svizzero,
a nome della Confederazione Svizzera, (in seguito denominata «Svizzera»), da una parte,
e
il Consiglio dell’Unione europea,
a nome della Comunità europea,
e
la Commissione delle Comunità europee,
(in seguito denominata «la Commissione»),
a nome della Comunità europea dell’energia atomica, (in seguito denominate collettivamente «le Comunità»), dall’altra,
(in seguito denominate «le Parti»),
considerando che un forte legame tra la Svizzera e le Comunità è vantaggioso per entrambe le Parti;
considerando che la ricerca scientifica e tecnologica è importante sia per la Svizzera sia per le Comunità ed entrambe le Parti hanno interesse a cooperare in questo campo per ottimizzare l’impiego delle risorse ed evitare inutili duplicazioni di lavori;
considerando che la Svizzera e le Comunità stanno conducendo programmi di ricer- ca in alcuni settori di interesse comune;
considerando che la Svizzera e le Comunità hanno interesse a cooperare in tali programmi traendone reciproco vantaggio;
considerando che entrambe le Parti hanno interesse a incoraggiare l’accesso recipro- co dei rispettivi organismi di ricerca alle attività di ricerca e sviluppo tecnologico svolte in Svizzera, da una parte, e ai programmi quadro delle azioni comunitarie di ricerca e sviluppo tecnologico, dall’altra;
RU 2008 3237
considerando che nel 1978 la Comunità europea dell’energia atomica e la Svizzera hanno concluso un Accordo di cooperazione nel campo della fusione termonucleare controllata e della fisica dei plasmi1 (in seguito denominato «Accordo sulla fusione»);
considerando che l’8 gennaio 19862 le Parti hanno concluso un Accordo quadro di cooperazione scientifica e tecnica che è entrato in vigore il 17 luglio 1987 (in segui- to denominato «Accordo quadro»);
considerando che l’articolo 6 dell'Accordo quadro prevede che la cooperazione ai sensi dell’Accordo quadro sarà realizzata attraverso gli opportuni accordi;
considerando che il 16 gennaio 20043 la Svizzera e le Comunità hanno firmato un Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica, che è stato applicato in via prov- visoria dal 1º gennaio 2004 e che è entrato in vigore il 16 maggio 2006;
considerando che l’articolo 9 paragrafo 2 di detto accordo prevede il rinnovo dell’accordo allo scopo di consentire la partecipazione a nuovi programmi quadro pluriennali di ricerca e sviluppo tecnologico, a condizioni concordemente stabilite;
considerando che il Settimo programma quadro della Comunità europea per le azioni di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (2007-2013) (in seguito deno- minato «il Settimo programma quadro CE»), è stato adottato con decisione
n. 1982/200/CE4 e con regolamento (CE) n. 1906/20065 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché con decisioni 2006/971/CE6, 2006/972/CE7, 2006/973/CE8, 2006/974/CE9 e 2006/975/CE10 del Consiglio e che il Settimo programma quadro della Comunità europea dell’energia atomica (Euratom) per le attività di ricerca e formazione nel settore nucleare (2007-2011), che mira anch’esso a contribuire alla realizzazione dello Spazio europeo della ricerca è stato adottato con decisione 2006/970/Euratom11 del Consiglio, regolamento (Euratom) n. 1908/200612 del Consiglio e decisioni 2006/976/Euratom13 e 2006/977/Euratom14 del Consiglio (in seguito denominati «i Settimi programmi quadro CE e Euratom»);
considerando che, fatte salve le pertinenti disposizioni dei trattati che istituiscono le Comunità, il presente Accordo e qualsiasi attività condotta nell’ambito dello stesso non pregiudicano la facoltà degli Stati membri di intraprendere attività bilaterali con la Svizzera nel campo della scienza, della tecnologia, della ricerca e dello sviluppo, e di concludere, ove opportuno, accordi a tale scopo,
hanno convenuto quanto segue:
1 RS 0.424.11
2 RS 0.420.518
3 [RU 2005 5057]; GU L 32 del 5.2.2004, pag. 22.
4 GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1.
5 GU L 391 del 30.12.2006, pag. 1.
6 GU L 400 del 30.12.2006, pag. 86.
7 GU L 400 del 30.12.2006, pag. 243.
8 GU L 400 del 30.12.2006, pag. 272.
9 GU L 400 del 30.12.2006. pag. 299.
10 GU L 400 del 30.12.2006, pag. 368.
11 GU L 400 del 30.12.2006, pag. 60.
12 GU L 400 del 30.12.2006, pag. 1.
13 GU L 400 del 30.12.2006, pag. 404.
14 GU L 400 del 30.12.2006, pag. 434.
Art. 1 Oggetto
1. La partecipazione della Svizzera all’attuazione dei Settimi programmi quadro CE e Euratom nel loro complesso avviene nella forma ed alle condizioni stabilite dal presente Accordo, fatte salve le disposizioni dell’Accordo sulla fusione.
I soggetti giuridici di ricerca stabiliti in Svizzera possono partecipare a tutti i pro- grammi specifici dei Settimi programmi quadro CE e Euratom.
2. I soggetti giuridici svizzeri possono partecipare alle attività del Centro comune di ricerca delle Comunità, qualora tale partecipazione non sia contemplata dal para- grafo l.
3. I soggetti giuridici stabiliti nelle Comunità, incluso il Centro comune di ricerca, possono partecipare a programmi e/o progetti di ricerca condotti in Svizzera in settori equivalenti a quelli dei programmi dei Settimi programmi quadro CE e Eura- tom.
4. Ai fini del presente Accordo, per «soggetto giuridico» si intende qualsiasi perso- na fisica o giuridica costituita in conformità al diritto nazionale applicabile nel suo luogo di stabilimento o al diritto comunitario, dotata di personalità giuridica e della capacità di essere titolare di diritti e di obblighi di qualsiasi natura. Rientrano in questa definizione, tra l’altro, le università, gli organismi di ricerca, le imprese industriali, ivi comprese le piccole e medie imprese, e le persone fisiche.
Art. 2 Forme e strumenti di cooperazione La cooperazione assume le seguenti forme:
1. Partecipazione di soggetti giuridici stabiliti in Svizzera alla realizzazione di tutti i programmi specifici adottati nell’ambito dei Settimi programmi quadro CE e Eur- atom, conformemente alle condizioni e alle modalità stabilite dalle norme per la partecipazione delle imprese, dei centri di ricerca e delle università alle attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione della Comunità europea e alle attività di ricerca e d’insegnamento della Comunità europea dell’energia atomica.
Qualora la Comunità adotti disposizioni di attuazione degli articoli 169 e 171 del trattato che istituisce la Comunità europea, la Svizzera deve essere autorizzata a partecipare alle strutture giuridiche create in virtù di dette disposizioni, subordina- tamente alle norme che saranno adottate per istituire tali strutture giuridiche e a condizione che dette norme possano essere applicate in Svizzera. Il comitato di ricerca Svizzera/Comunità decide in merito all’applicabilità di dette norme in Sviz- zera.
I soggetti giuridici stabiliti in Svizzera sono ammessi a partecipare alle azioni indi- rette basate sugli articoli 169 e 171 del trattato che istituisce la Comunità europea.
2. Partecipazione finanziaria della Svizzera al finanziamento dei programmi adot- tati in attuazione dei Settimi programmi quadro CE e Euratom a norma dell’artico- lo 5 paragrafo 2.
3. Partecipazione dei soggetti giuridici stabiliti nelle Comunità ai programmi e/o progetti di ricerca svizzeri decisi dal Consiglio federale su temi equivalenti a quelli dei Settimi programmi quadro CE e Euratom, secondo le modalità e le condizioni
stabilite dalla pertinente normativa svizzera e con il consenso dei partecipanti al progetto specifico e degli organi di gestione del corrispondente programma svizzero. I soggetti giuridici stabiliti nelle Comunità che partecipano a programmi e/o progetti di ricerca svizzeri provvedono a sostenere i propri costi, inclusa la rispettiva quota di spese di gestione e amministrazione del progetto.
4. Oltre alla trasmissione periodica di informazioni e di documentazione in merito alla realizzazione dei Settimi programmi quadro CE ed Euratom e dei programmi e/o progetti svizzeri, la cooperazione tra le Parti può assumere le forme e le modalità seguenti:
a) regolari scambi di opinioni sugli orientamenti e sulle priorità della politica e delle previsioni in materia di ricerca in Svizzera e nelle Comunità;
b) scambi di opinioni sulle prospettive e sullo sviluppo della cooperazione;
c) trasmissione tempestiva di informazioni sullo stato di attuazione dei pro- grammi e dei progetti di ricerca in Svizzera e nelle Comunità, nonché sui risultati del lavoro svolto nell’ambito del presente Accordo;
d) riunioni congiunte;
e) visite e scambi di ricercatori, ingegneri e tecnici;
f) contatti regolari e riunioni di verifica fra i responsabili dei programmi o dei progetti della Svizzera e delle Comunità;
g) partecipazione di esperti a seminari, simposi e workshop.
Art. 3 Adeguamento
In qualunque momento, di comune accordo tra le Parti, la cooperazione può essere adattata e ampliata.
Art. 4 Diritti di proprietà intellettuale e obblighi
1. Fatte salve le disposizioni dell’allegato A e delle leggi applicabili, i soggetti giuridici stabiliti in Svizzera, che partecipano ai programmi di ricerca delle Comuni- tà, hanno, in materia di proprietà, sfruttamento e divulgazione delle informazioni acquisite in tale contesto e in materia di proprietà intellettuale sorta nel medesimo ambito, gli stessi diritti ed obblighi che competono ai soggetti giuridici stabiliti nelle Comunità. Questa disposizione non si applica ai risultati scaturiti da progetti iniziati prima dell’applicazione provvisoria del presente Accordo.
2. Fatte salve le disposizioni dell’allegato A e delle leggi applicabili, i soggetti giuridici stabiliti nelle Comunità, che partecipano ai programmi e/o progetti di ricerca svizzeri di cui all’articolo 2 paragrafo 3, hanno, in materia di proprietà, sfruttamento e divulgazione delle informazioni acquisite in tale contesto e in materia di proprietà intellettuale sorta nel medesimo ambito, gli stessi diritti e obblighi che competono ai soggetti stabiliti in Svizzera che partecipano ai programmi e/o progetti in questione.
Art. 5 Disposizioni finanziarie
1. Gli impegni assunti dalle Comunità nell’ambito dei Settimi programmi quadro CE e Euratom anteriormente all’applicazione provvisoria del presente Accordo – ed i pagamenti derivanti da tali impegni – non comportano il versamento di alcun contributo da parte della Svizzera. Il contributo finanziario della Svizzera per la partecipazione all’attuazione dei Settimi programmi quadro CE e Euratom è calcola- to in proporzione e a complemento delle risorse disponibili ogni anno nel bilancio generale dell’Unione europea per stanziamenti d’impegno per far fronte agli obbli- ghi finanziari della Commissione relativi alle attività da eseguire nelle forme neces- sarie per l’attuazione, la gestione e lo svolgimento dei programmi e delle attività previsti dal presente Accordo.
2. La proporzione in base alla quale viene determinato il contributo finanziario della Svizzera ai Settimi programmi quadro CE e Euratom, ad eccezione del programma
«Fusione», corrisponde al rapporto tra il prodotto interno lordo della Svizzera, a prezzi di mercato, e la somma dei prodotti interni lordi, a prezzi di mercato, degli Stati membri dell’Unione europea. Il contributo della Svizzera al programma
«Fusione» continua ad essere calcolato sulla base del corrispondente Accordo. Questi rapporti sono calcolati in base alle ultime statistiche di Eurostat, disponibili al momento della pubblicazione del progetto preliminare del bilancio dell’Unione europea per lo stesso anno.
3. Le norme relative alla partecipazione finanziaria della Svizzera sono stabilite nell’allegato B.
Art. 6 Comitato di ricerca Svizzera/Comunità
1. Il «Comitato di ricerca Svizzera/Comunità» istituito dall’Accordo quadro esami- na, valuta e vigila sulla corretta applicazione del presente Accordo. Ogni questione relativa all’attuazione o all’interpretazione del presente Accordo è deferita al comi- tato.
2. Il comitato può indicare su richiesta della Svizzera le regioni svizzere che rispon- dono ai criteri di cui all’articolo 5 paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio15 e che possono quindi beneficiare delle azioni di ricerca nell’ambito del programma di lavoro «Potenziale di ricerca» del programma specifico «Capa- cità».
3. Il comitato può decidere di modificare i riferimenti agli atti comunitari riportati nell’allegato C.
Art. 7 Partecipazione
1. Fatte salve le disposizioni dell’articolo 4, i soggetti giuridici stabiliti in Svizzera che partecipano ai Settimi programmi quadro CE e Euratom hanno gli stessi diritti e obblighi contrattuali che competono ai soggetti stabiliti nelle Comunità.
15 GU L 210 del 31.7. 2006, pag. 25.
2. Ai soggetti giuridici ricerca stabiliti in Svizzera si applicano le stesse condizioni in materia di presentazione e valutazione delle proposte, di aggiudicazione e conclu- sione delle convenzioni di sovvenzione e/o contratti nell’ambito dei programmi comunitari applicabili alle convenzioni di sovvenzione e/o ai contratti conclusi nel quadro dei medesimi programmi con soggetti stabiliti nelle Comunità.
3. I soggetti giuridici stabiliti in Svizzera sono ammessi a beneficiare dei prestiti che la BEI eroga a sostegno degli obiettivi di ricerca fissati nell’ambito del Settimo programma quadro CE.
4. Un adeguato numero di esperti svizzeri è preso in considerazione ai fini della nomina degli esperti o degli incaricati delle valutazioni ai sensi dei programmi comunitari di ricerca e sviluppo tecnologico, tenendo conto delle competenze e delle conoscenze adeguate all’espletamento di tali compiti.
5. Fatto salvo il disposto dell’articolo 1 paragrafo 3, dell’articolo 2 paragrafo 3 e dell’articolo 4 paragrafo 2 e fatte salve le leggi e le procedure vigenti, i soggetti giuridici stabiliti nelle Comunità possono partecipare agli stessi termini e alle stesse condizioni applicabili ai partecipanti svizzeri al medesimo progetto, ai programmi e/o progetti previsti dai programmi di ricerca svizzeri di cui all’articolo 2 paragra- fo 3. Le autorità svizzere possono subordinare la partecipazione ad un progetto di uno o più soggetti giuridici stabiliti nelle Comunità alla partecipazione congiunta di almeno un soggetto svizzero.
Art. 8 Mobilità
Ciascuna Parte si impegna, conformemente alla legislazione e agli accordi vigenti, a consentire l’ingresso ed il soggiorno – quando ciò è indispensabile ai fini della buona esecuzione di una determinata attività – di un numero limitato di ricercatori che partecipano, in Svizzera e nelle Comunità, alle attività previste dal presente Accordo.
Art. 9 Revisione e collaborazione futura
1. Qualora le Comunità decidano di modificare o ampliare i loro programmi di ricerca, il presente Accordo può essere modificato o ampliato a condizioni concor- demente stabilite. Le Parti si scambiano informazioni e opinioni sulle modifiche o ampliamenti previsti, nonché su qualsiasi questione che possa incidere direttamente o indirettamente sulla cooperazione della Svizzera ai settori contemplati dai Settimi programmi quadro CE e Euratom. Alla Svizzera è notificato l’esatto contenuto dei programmi modificati o ampliati entro due settimane dalla data di adozione degli stessi da parte delle Comunità. In caso di modifica o ampliamento dei programmi di ricerca la Svizzera può recedere dal presente Accordo con un preavviso di sei mesi. Le Parti comunicano la propria intenzione di denunciare o prorogare il presente Accordo entro tre mesi dall’adozione della decisione delle Comunità.
2. Qualora le Comunità adottino nuovi programmi quadro pluriennali di ricerca e sviluppo tecnologico, il presente Accordo può essere rinnovato o rinegoziato a condizioni concordemente stabilite. Le Parti si scambiano informazioni ed opinioni
sulla preparazione di tali programmi o su altre attività di ricerca in corso o da effet- tuare in futuro in sede di comitato di ricerca Svizzera/Comunità.
Art. 10 Rapporto con altri accordi internazionali
1. Le disposizioni del presente Accordo si applicano fatti salvi i vantaggi previsti da altri accordi internazionali a cui una delle Parti è vincolata e che hanno effetto esclusivamente a favore dei soggetti giuridici stabiliti nel territorio di detta Parte.
2. Nel quadro del presente Accordo i soggetti giuridici stabiliti in un altro Paese associato al Settimo programma quadro CE (Paese associato) sono titolari degli stessi diritti e obblighi dei soggetti stabiliti in uno Stato membro, purché il Paese associato in cui è stabilito il soggetto abbia acconsentito a garantire ai soggetti giuridici della Svizzera gli stessi diritti e abbia imposto loro gli stessi obblighi.
Art. 11 Applicazione territoriale
Il presente Accordo si applica da una parte, ai territori nei quali si applicano i trattati che istituiscono le Comunità e alle condizioni in essi stabilite e, dall’altra, nel territo- rio della Svizzera.
Art. 12 Allegati
Gli allegati A, B e C costituiscono parte integrante del presente Accordo.
Art. 13 Modifica e recesso
1. Il presente Accordo si applica per l’intera durata dei Settimi programmi quadro CE e Euratom.
2. Il presente Accordo può essere modificato solo previo accordo scritto delle Parti. Tale procedura di entrata in vigore delle modifiche è identica a quella applicabile al presente Accordo.
3. Il presente Accordo può essere denunciato in qualsiasi momento da ciascuna delle Parti mediante preavviso scritto di almeno sei mesi.
4. I progetti e le attività in corso al momento della denuncia e/o della scadenza del presente Accordo devono essere portati a compimento alle condizioni concordate nel quadro dello stesso. Le Parti risolvono di concerto le eventuali altre conseguenze del recesso.
Art. 14 Entrata in vigore e applicazione provvisoria
1. Il presente Accordo è ratificato o concluso dalle Parti in conformità alle loro norme rispettive. Esso entra in vigore alla data dell’ultima notificazione dell’avve- nuto espletamento delle procedure interne all'uopo necessarie. Esso è applicato in via provvisoria a decorrere dal 1° gennaio 2007.
2. Se una delle Parti informa l’altra Parte che non concluderà il presente Accordo, è stato convenuto che:
– le Comunità rimborsano alla Svizzera il suo contributo finanziario al bilan- cio generale dell’Unione europea di cui all’articolo 2 paragrafo 2;
– tuttavia, gli stanziamenti impegnati dalle Comunità in relazione alla parteci- pazione dei soggetti giuridici stabiliti in Svizzera alle azioni indirette, com- presi i rimborsi di cui all’articolo 2 paragrafo 1, sono dedotti dalle Comunità dai suddetti rimborsi;
– i progetti e le attività avviati durante l’applicazione in via provvisoria e an- cora in corso al momento della suddetta notifica sono portati a compimento alle condizioni previste nel presente Accordo.
Il presente Accordo è redatto in duplice copia nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olande- se, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.
Fatto a Lussemburgo, il venticinque giugno duemilasette.
Per la
Confederazione Svizzera:
Per la
Comunità europea:
Per la
Comunità europea dell’energia atomica:
Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx
Allegato A
Principi di attribuzione dei diritti di proprietà intellettuale
I. Campo di applicazione
Agli effetti del presente Accordo, per «proprietà intellettuale» si intende la defini- zione data dall’articolo 2 della Convenzione che istituisce l’Organizzazione mondia- le della proprietà intellettuale, firmata a Stoccolma il 14 luglio 196716.
Agli effetti del presente Accordo, per «conoscenze» si intendono i risultati, compre- se le informazioni, tutelabili o non, nonché i diritti di autore o i diritti su dette infor- mazioni acquistati in virtù di domanda o di rilascio di brevetti, disegni, specie vege- tali, certificati complementari o di altre forme di tutela equiparabili.
II. Diritti di proprietà intellettuale dei soggetti giuridici delle Parti
1. Ciascuna Parte garantisce che i diritti di proprietà intellettuale dei soggetti giuri- dici dell’altra Parte che partecipano alle attività svolte conformemente al presente Accordo, nonché i diritti e gli obblighi derivanti da detta partecipazione, siano compatibili con le convenzioni internazionali pertinenti che sono applicabili alle Parti, in particolare l’accordo TRIPS17 (Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, gestito dall’Organizzazione mondiale del com- mercio), la Convenzione di Berna (Atto di Parigi 1971)18 e la Convenzione di Parigi (Atto di Stoccolma 1967)19.
2. I soggetti giuridici stabiliti in Svizzera che partecipano ad un’azione indiretta dei Settimi programmi quadro CE ed Xxxxxxx sono titolari di diritti e obblighi in mate- ria di proprietà intellettuale alle condizioni stabilite dal regolamento (CE)
n. 2321/2002, modificato dal regolamento (CE) n. 1906/2006 del Parlamento euro- peo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, dal regolamento (Euratom) n. 2322/2002 del Consiglio, modificato dal regolamento (Euratom) n. 1908/2006 del Consiglio, del 18 dicembre 2006, e dall’accordo di sovvenzione e/o dal contratto concluso con la Comunità europea, nell’osservanza del paragrafo 1. Quando la Svizzera partecipa ad un’azione indiretta del Settimo programma quadro CE, attuata conformemente agli articoli 169 e 171 del trattato che istituisce la Comunità europea, essa è titolare degli stessi diritti e degli stessi obblighi in materia di proprietà intellettuale previsti per gli Stati membri partecipanti, come stabilito nelle pertinenti disposizioni.
16 RS 0.230
17 RS 0.632.20, allegato 1C
18 RS 0.231.15
19 RS 0.232.04
3. I soggetti giuridici stabiliti nella Comunità europea che partecipano ai programmi o ai progetti di ricerca svizzeri sono titolari degli stessi diritti e obblighi in materia di proprietà intellettuale dei soggetti giuridici stabiliti in Svizzera che partecipano a detti programmi o progetti di ricerca, nell’osservanza del paragrafo 1.
III. Diritti di proprietà intellettuale delle Parti
1. Salvo diversa convenzione tra le Parti, alle conoscenze generate dalle Parti nel corso delle attività svolte ai sensi dell’articolo 2 paragrafo 4 del presente Accordo si applicano le regole specificate qui di seguito:
a) la Parte che genera queste conoscenze è proprietaria delle stesse. Quando il rispettivo ruolo nei lavori non può essere determinato, queste conoscenze sono proprietà comune delle Parti;
b) la Parte proprietaria delle conoscenze concede all’altra Parte dei diritti di accesso a queste conoscenze per lo svolgimento delle attività di cui all’ar- ticolo 2 paragrafo 4 del presente Accordo. Tali diritti di accesso sono con- cessi a titolo gratuito.
2. Salvo diversa convenzione tra le Parti, alle opere letterarie di carattere scientifico delle Parti si applicano le regole seguenti:
a) in caso di pubblicazione ad opera di una Parte di dati, informazioni e risultati tecnici o scientifici per mezzo di riviste, articoli, relazioni e libri, incluse opere audiovisive e software, che siano frutto o siano collegate ad attività svolte ai sensi del presente Accordo, l’altra Parte ha diritto di ottenere una licenza non esclusiva, irrevocabile, a titolo gratuito e valida per tutti i Paesi, che le consenta di tradurre, riprodurre, adattare, trasmettere e distribuire al pubblico tali opere;
b) ogni riproduzione destinata al pubblico di dati ed informazioni tutelati da diritto d’autore, prodotta a norma delle presenti disposizioni, deve indicare i nomi degli autori dell’opera, salvo quelli che espressamente richiedano di non essere citati. Deve inoltre contenere una menzione chiara e visibile del sostegno congiunto ricevuto dalle Parti.
3. Salvo diversa convenzione tra le Parti, alle informazioni delle Parti, da non divulgare, si applicano le regole seguenti:
a) all’atto di comunicare all’altra Parte le informazioni relative alle attività svolte ai sensi del presente Accordo, ciascuna Parte stabilisce quali siano le informazioni che non desidera divulgare;
b) ai fini specifici dell’applicazione del presente Accordo, la Parte che riceve dette informazioni può comunicare, sotto la propria responsabilità, informa- zioni riservate ad organismi o persone posti sotto la sua autorità;
c) previo consenso scritto della Parte che fornisce le informazioni riservate, la Parte che riceve dette informazioni può divulgarle in maniera più ampia di quanto consentito ai sensi della precedente lettera b). Le Parti collaborano al fine di stabilire le procedure in base alle quali può essere chiesta ed ottenuta
l’autorizzazione scritta preliminare per una divulgazione più ampia delle in- formazioni. Ciascuna Parte si impegna a rilasciare tale autorizzazione nei limiti consentiti dalle proprie leggi, regolamenti e politiche;
d) le informazioni riservate non documentali e ogni altra informazione confi- denziale fornita nel corso di seminari o altre riunioni di rappresentanti delle Parti indette ai sensi del presente Accordo, nonché le informazioni apprese attraverso il personale distaccato, l’uso di strutture o l’esecuzione di azioni indirette, devono rimanere confidenziali, a condizione che i soggetti che ricevono tali informazioni riservate, confidenziali o segrete siano resi edotti della natura confidenziale delle informazioni all’atto della comunicazione delle stesse, ai sensi della lettera a);
e) ciascuna Parte si impegna ad assicurare l’osservanza delle disposizioni del presente Accordo per quanto riguarda l’obbligo di non divulgare le informa- zioni riservate ricevute ai sensi delle lettere a) e d). Se una delle Parti si ren- de conto che non è in grado o che presumibilmente non sarà in grado di osservare le disposizioni sull’obbligo del segreto di cui alle lettere a) e d), ne informa immediatamente l’altra Parte. Le Parti quindi si consultano per defi- nire gli interventi del caso.
Allegato B
Regole finanziarie che disciplinano il contributo della Svizzera di cui all’articolo 5 del presente Accordo
I. Determinazione della partecipazione finanziaria
1. Quanto prima, e comunque non oltre il 1º settembre di ogni esercizio finanziario, la Commissione comunica alla Svizzera i seguenti dati unitamente alla relativa documentazione:
a) gli importi degli stanziamenti di impegno per i due programmi quadro, che figurano nello stato delle spese del progetto preliminare di bilancio dell’Unione europea;
b) l’importo stimato dei contributi dovuti per la partecipazione della Svizzera ai due programmi quadro, ricavato dal progetto preliminare di bilancio. Tutta- via, per rendere più agevoli le procedure interne di bilancio, i servizi della Commissione forniscono cifre indicative corrispondenti ai suddetti importi entro il 31 maggio di ogni esercizio finanziario.
2. Non appena il bilancio è stato adottato definitivamente, la Commissione comuni- ca alla Svizzera gli importi relativi alla sua partecipazione, iscritti nello stato delle spese.
II. Modalità di versamento
1. Nei mesi di giugno e novembre di ogni esercizio finanziario, la Commissione rivolge alla Svizzera una richiesta di fondi per i contributi dovuti ai sensi del presen- te Accordo. Tali richieste hanno per oggetto il pagamento di sei dodicesimi del contributo della Svizzera, per ciascuna richiesta di fondi da versarsi entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta. Tuttavia, nell’ultimo anno di esecuzione dei due programmi quadro, la Svizzera provvederà al versamento dell’intero contributo entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di fondi.
2. Il contributo della Svizzera è espresso e versato in euro.
3. Il contributo dovuto dalla Svizzera in virtù del presente Accordo deve essere versato nei termini di cui al paragrafo 1. Ogni eventuale ritardo nei versamenti dà origine al pagamento di interessi calcolati al tasso interbancario (EURIBOR) a un mese, riportato alla pagina 248 di Telerate. Tale tasso è maggiorato di 1,5 punti percentuali per ciascun mese di ritardo. Il tasso maggiorato si applica all’intero periodo di mora. Tuttavia, gli interessi sono esigibili solo quando il contributo viene versato più di 30 giorni dopo la scadenza dei termini di cui al paragrafo 1.
4. Le spese di viaggio dei rappresentanti e degli esperti svizzeri che partecipano ai lavori dei comitati di ricerca e all’attuazione dei due programmi quadro sono rim- borsate dalla Commissione secondo gli stessi criteri e le stesse procedure in vigore per i rappresentanti e gli esperti degli Stati membri delle Comunità.
III. Modalità di attuazione
1. L’importo della partecipazione finanziaria della Svizzera ai due programmi quadro ai sensi dell’articolo 5 del presente Accordo resta di norma invariato per tutto l’esercizio finanziario considerato.
2. Al momento della chiusura dei conti di ogni esercizio finanziario (n), in sede di compilazione del conto delle entrate e delle uscite, la Commissione procede al conguaglio dei conti relativi alla partecipazione della Svizzera, prendendo in consi- derazione le variazioni intervenute in corso d’esercizio in seguito a trasferimenti, storni, riporti, disimpegni e bilanci rettificativi e suppletivi.
Il conguaglio ha luogo al momento del primo versamento per l’esercizio finanziario n + 1. Tuttavia, l’ultimo di tali conguagli avrà luogo entro il mese di luglio del quarto anno successivo alla fine dei due programmi quadro. I versamenti della Svizzera sono accreditati ai programmi delle Comunità in quanto entrate di bilancio assegnate alle linee di bilancio specifiche nello stato delle entrate del bilancio gene- rale dell’Unione europea.
IV. Informazioni
1. Entro il 31 maggio di ciascun esercizio finanziario (n + 1), la Commissione invia a fini informativi alla Svizzera un prospetto dello stato delle risorse assegnate ai due programmi quadro per il precedente esercizio finanziario (n), compilato sul modello del conto di gestione della Commissione.
2. La Commissione comunica alla Svizzera i dati statistici e tutte le altre informa- zioni finanziarie generali relative all’attuazione dei due programmi quadro messe a disposizione degli Stati membri.
Allegato C
Controllo finanziario dei partecipanti svizzeri ai programmi comunitari di cui al presente Accordo
I. Comunicazione diretta
La Commissione comunica direttamente con i partecipanti ai Settimi programmi quadro CE e Euratom stabiliti in Svizzera e con i loro sub-fornitori, i quali possono inoltrare direttamente alla Commissione tutte le informazioni e la documentazione pertinenti che sono tenuti a presentare sulla base degli strumenti di cui al presente Accordo e delle convenzioni di sovvenzione e/o dei contratti conclusi per darvi attuazione.
II. Audit
1. In osservanza del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio del 25 giugno 2002, modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 1995/200620 del Consiglio, e del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione modi- ficato dal regolamento (CE, Euratom) n. 1248/200621 del 7 agosto 2006 nonché con altre disposizioni indicate nel presente Accordo, gli accordi di sovvenzione e/o i contratti conclusi con i partecipanti al programma stabiliti in Svizzera possono prevedere che audit scientifici, finanziari, tecnici o di altra natura possano essere effettuati in qualsiasi momento presso le loro sedi e le sedi dei loro sub-fornitori ad opera di agenti della Commissione o da altre persone da essa debitamente autoriz- zate.
2. Gli agenti della Commissione e le altre persone da essa autorizzate devono poter accedere ai siti, ai lavori e ai documenti, nonché a tutte le informazioni necessarie, comprese quelle in formato elettronico, per portare a termine efficacemente il loro compito. Il diritto di accesso deve essere esplicitamente sancito negli accordi di sovvenzione e/o nei contratti conclusi in applicazione degli strumenti indicati dal presente Accordo.
3. La Corte dei conti europea dispone degli stessi diritti della Commissione.
4. I controlli possono essere effettuati dopo la scadenza dei Settimi Programmi quadro CE e Euratom o del presente Accordo e con le modalità indicate nelle con- venzioni di sovvenzione o nei contratti in questione.
5. Il Controllo federale delle finanze della Svizzera è preventivamente informato degli audit da effettuare sul territorio svizzero. Lo svolgimento degli audit non è in alcun modo subordinato alla preventiva comunicazione di tale informazione.
20 GU L 390 del 30.12.2006, pag. 1.
21 GU L 227 del 19.8.2006, pag. 3.
III. Controlli in loco
1. Ai sensi del presente Accordo, la Commissione (OLAF) è autorizzata a effettua- re, sul territorio svizzero, i controlli e le verifiche in loco secondo le condizioni e le modalità stabilite dal regolamento (CE, Euratom) n. 2185/9622 del Consiglio e dal regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio.
2. I controlli e le verifiche in loco sono preparati e svolti dalla Commissione in stretta collaborazione con il Controllo federale delle finanze della Svizzera o con le altre autorità svizzere competenti da questo designate; esse sono informate in tempo utile dell’oggetto, dello scopo e del fondamento giuridico dei controlli e delle verifi- che, in modo da poter fornire tutto l’aiuto necessario. A tal fine, gli agenti delle competenti autorità svizzere possono partecipare ai controlli e alle verifiche in loco.
3. Se le autorità svizzere interessate lo desiderano, i controlli e le verifiche in loco sono effettuati congiuntamente dalla Commissione e da tali autorità.
4. Qualora i partecipanti dei Settimi programmi quadro CE ed Xxxxxxx s’oppon- gano ad un controllo o a una verifica in loco, le autorità svizzere prestano ai control- lori della Commissione, in conformità con la normativa nazionale, l’assistenza necessaria per consentire l’adempimento della loro missione di controllo e verifica in loco.
5. La Commissione comunica quanto prima al Controllo federale delle finanze della Svizzera qualsiasi fatto o sospetto relativo ad una irregolarità di cui sia venuta a conoscenza nell’eseguire i controlli o le verifiche in loco. La Commissione è comunque tenuta ad informare l’autorità sopra citata dei risultati di questi controlli e verifiche.
IV. Informazione e consultazione
1. Ai fini della corretta esecuzione del presente allegato, le competenti autorità svizzere e comunitarie procedono, a intervalli regolari, a scambi di informazioni e, su richiesta di una di esse, procedono a consultazioni.
2. Le autorità competenti svizzere informano tempestivamente la Commissione di casi o sospetti di irregolarità di cui sono venute a conoscenza in relazione alla con- clusione o all'attuazione delle convenzioni di sovvenzione e/o contratti conclusi per dare attuazione agli strumenti indicati nel presente Accordo.
V. Riservatezza
Le informazioni comunicate o acquisite a norma del presente allegato, in qualsiasi forma si presentino, sono coperte dal segreto d’ufficio e beneficiano della protezione concessa ad informazioni analoghe dalla legislazione nazionale dello Stato membro che le ha ricevute e dalle disposizioni corrispondenti applicabili alle istituzioni comunitarie. Tali informazioni non possono essere comunicate a persone diverse da
22 GU L 292, del 15.11.1996, pag. 2.
quelle che, nell’ambito delle istituzioni comunitarie, degli Stati membri o della Svizzera, vi abbiano accesso in ragione delle loro funzioni, né possono essere utiliz- zate per fini diversi dall’efficace tutela degli interessi finanziari delle Parti.
VI. Misure e sanzioni amministrative
Fatta salva l’applicazione del diritto penale svizzero, la Commissione può adottare misure o sanzioni amministrative conformemente al regolamento (CE, Euratom)
n. 1605/2002, modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 1995/2006, al regola- mento (CE, Euratom) n. 2342/2002 del Consiglio, modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 1248/2006 della Commissione del 7 agosto 2006 e al regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità23.
VII. Riscossione ed esecuzione
Le decisioni della Commissione prese ai sensi del Settimo programma quadro CE nell’ambito di applicazione del presente Accordo che comportano un obbligo pecu- niario a carico di persone che non siano gli Stati costituiscono titolo esecutivo in Svizzera. La formula esecutiva è apposta, con la sola verificazione dell’autenticità del titolo, dall’autorità designata dal governo svizzero, che ne informa la Commis- sione. L’esecuzione forzata ha luogo nell’osservanza delle disposizioni procedurali svizzere. La legittimità della decisione che forma titolo esecutivo è soggetta al sindacato della Corte di giustizia delle Comunità europee. Le sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee pronunciate in virtù di una clausola compromisso- ria contenuta in un contratto a norma dei Settimi programmi quadro CE ed Euratom hanno forza esecutiva alle stesse condizioni.
23 GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1.
Atto finale
I plenipotenziari
della Confederazione Svizzera
e
della Comunità europea,
riuniti a Lussemburgo il 25 giugno 2007 per la firma dell’Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall’altra, hanno adottato la seguente dichiarazione congiunta, che è acclusa all'Atto finale:
Dichiarazione congiunta delle Parti contraenti finalizzata a stabilire strette consulta- zioni in vista della creazione di nuove strutture per dare attuazione agli articoli 169 e 171 del trattato CE.
Le Parti prendono altresì nota delle seguenti dichiarazioni, che sono accluse al presente Atto finale:
Dichiarazione del Consiglio sulla partecipazione della Svizzera nei comitati
Dichiarazione delle Comunità relativa al trattamento dei ricercatori dell’Unione europea in Svizzera nell’ambito del presente Accordo.
Fatta a Lussemburgo, il venticinque giugno duemilasette.
Per la
Confederazione Svizzera:
Per la
Comunità europea:
Per la
Comunità europea dell’energia atomica:
Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx
Dichiarazione congiunta delle Parti contraenti finalizzata a stabilire strette consultazioni in vista della creazione di nuove strutture per dare attuazione agli articoli 169 e 171 del trattato CE
Le due Parti dichiarano che, allo scopo di garantire un’adeguata attuazione dell’articolo 2 paragrafo 1 del presente Accordo, la Confederazione Svizzera sarà informata per tempo, e con le modalità opportune, dei lavori preparatori relativi a strutture basate sugli articoli 169 e/o 171 del trattato CE da attuare nell’ambito dei Settimi programmi quadro.
Dichiarazione del Consiglio sulla partecipazione della Svizzera nei comitati
Il Consiglio accetta che rappresentanti della Svizzera possano partecipare, in qualità di osservatori e relativamente agli argomenti di rispettivo interesse, alle riunioni:
– di tutti i comitati istituiti nell’ambito dei Settimi programmi quadro CE e Euratom, compreso il Comitato della ricerca scientifica e tecnica (CREST);
– del Consiglio di amministrazione del Centro comune di ricerca.
I rappresentanti della Svizzera non possono presenziare alle votazioni dei comitati.
Dichiarazione delle Comunità relativa al trattamento dei ricercatori dell’Unione europea in Svizzera nell’ambito del presente Accordo
Le Comunità auspicano che la Svizzera, qualora applichi un limite massimo al numero dei permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di qualsiasi Stato membro dell’Unione europea, non tenga conto dei permessi di soggiorno rilasciati a ricerca- tori partecipanti ai fini del calcolo di tale limite massimo. Le Comunità auspicano inoltre che i ricercatori partecipanti a progetti e dipendenti del Centro comune di ricerca delle Comunità possano parimenti fruire dell’articolo 12 paragrafo 3 dell’Accordo di cooperazione concluso tra Euratom e la Confederazione Svizzera nel campo della fusione termonucleare controllata e della fisica dei plasmi (GU L 242 del 4.9.1978, pag. 1).
Dichiarazione del governo svizzero
Il governo svizzero considera che la Dichiarazione delle Comunità relativa al tratta- mento dei ricercatori dell’Unione europea in Svizzera nell’ambito del presente Accordo lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi incombenti alle Parti contraenti in forza del presente Accordo e dell’ordinamento giuridico svizzero.