Gara informale per l’assegnazione di casette e posteggi per i Mercatini di Natale a Chianciano Terme in occasione della manifestazione “Il Paese di Babbo
Gara informale per l’assegnazione di casette e posteggi per i Mercatini di Natale a Chianciano Terme in occasione della manifestazione “Il Paese di Babbo
Natale” edizione 2018.
L’Associazione Pro Loco per la promozione di Chianciano Terme, in relazione a quanto previsto dall’accordo di partenariato sottoscritto con il Comune di Chianciano Terme, organizza anche quest’anno “Il Paese di Babbo Natale”, evento rivolto a tutta la famiglia che prevede l’allestimento all’interno del Parco Acqua Santa del Paese di Babbo Natale, con il Castello di Frozen e il Mondo delle Fiabe e del Teatro per gli spettacoli. A complemento dell’evento, che interesserà anche un importante allestimento a tema in Piazza Italia correlato dall’installazione della pista di Pattinaggio sul ghiaccio, la Pro Loco organizza un mercatino natalizio che si terrà in varie zone di Chianciano, nelle aree private del Parco Acquasanta (solo per il food) e in alcune zone di viale Roma, e Piazza Italia, piazza Ascoli, largo Siena e Centro Storico. Per tale motivo indice una gara informale per l’assegnazione di casette in legno che saranno messe a disposizione degli espositori che intendono partecipare all’evento, secondo lo schema previsto nell’Allegato A. Nella medesima gara verranno eventualmente assegnati anche posteggi per strutture temporanee e veicoli appositamente adibiti per somministrazione di alimenti e bevande, con sistemazione solo nelle aree esterne al Parco Acqua Santa.
Articolo 1 – categoria ammesse
Le categorie merceologiche previste all’interno del mercatino, così come indicato nella delibera della Giunta Municipale del 17 ottobre 2017 nel rispetto della normativa regionale, sono:
in xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, artisti con opere del proprio ingegno, hobbisti, produttori agricoli e commercianti in sede fissa con lo scopo prioritario di promuovere la propria attività, categorie a cui dovrà essere attribuito titolo preferenziale e, solo in via residuale laddove vi siano ancora posti liberi, potranno partecipare titolari di S.C.I.A per la vendita su aree pubbliche (ambulanti). Per quanto riguarda i produttori agricoli dovrà essere garantita la presenza di prodotti locali provenienti da aziende della zona.
Articolo 2 – criteri di partecipazione
Per individuare gli espositori di ogni categoria merceologica sopra individuata saranno presi in considerazione i criteri sotto elencati in ordine di priorità: 1) Richiesta di partecipazione all’intero periodo della manifestazione 2) Numero di partecipazioni alle edizioni precedenti della manifestazione all’interno della medesima categoria merceologica; 3) Originalità della merce indicata all’interno della domanda; 4) Offerta di prodotti che valorizzino le eccellenze del territorio circostante o della Regione Toscana; 5) Ordine cronologico di presentazione della domanda secondo le modalità previste dal bando.
ASSOCIAZIONE PRO LOCO PER LA PROMOZIONE DI CHIANCIANO TERME
Via Dante 26 – 53042 Chianciano Terme – Partita Iva 01389860527 – Codice fiscale 90026070525 xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx - mail : xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
In ogni caso, per poter raggiungere un’adeguata diversificazione dei prodotti presenti all’interno dell’offerta generale del mercatino, l’Associazione si riserva in ogni caso il diritto di assegnare, a suo insindacabile giudizio, un certo numero di spazi, nella percentuale massima del 10%, ad enti, organizzazioni ed associazioni con finalità di carattere istituzionale e/o di interesse generale nonché ad aziende locali, e/o per la vendita di prodotti scelti e definiti, anche da parte di realtà economiche e societarie locali, che per tipicità sono rappresentativi del territorio e/o del carattere natalizio e invernale in modo immediato e facilmente riconoscibile dal turista.
Inoltre, in via eccezionale, potranno essere ammessi anche stand in deroga per prodotti che appaiono dotati di particolare attrattività e unicità, così da poter recare un beneficio ai Mercatini, purché non vengano pregiudicate le domande non escluse, ritenute ammissibili, il tutto a parità di condizioni economiche con tutti gli altri assegnatari.
Qualora le domande degli espositori di una categoria merceologica siano in numero inferiore rispetto alla totalità dei posti disponibili per tale categoria, l’Associazione si riserva di assegnare i posti vacanti agli espositori delle altre categorie merceologiche ritenuti più adeguati al contesto della manifestazione. Qualora il numero delle domande di partecipazione sia estremamente elevato, l’Associazione valuterà, di concerto con l’Amministrazione comunale di Chianciano, la fattibilità di ampliare le aree a disposizione del mercatino.
Articolo 3 – posizionamento casette
Le posizioni all’interno del mercatino sono assegnate dall’Associazione Pro Loco Chianciano terme, tenuto conto delle limitazioni imposte dalla migliore organizzazione dell’evento. In ogni caso, il partecipante alla gara accetta espressamente che l’Associazione Pro Loco per la promozione di Chianciano Terme ha la facoltà di spostare da una location all’altra la casetta/postazione o di non assegnare e/o di escludere gli aventi diritto a una casetta all’interno dei Mercatini di Natale di Chianciano Terme con la motivazione di garantire un’equa e diversificata offerta di prodotti, ovvero in caso di improrogabili esigenze organizzative e/o qualora il richiedente non presenti i necessari requisiti di idoneità richiesti dalle disposizioni di legge e dai regolamenti amministrativi e comunali vigenti, ovvero la sua presenza risulti assolutamente incompatibile con le finalità dei Mercatini e la buona riuscita degli stessi. L’Associazione si riserva in ogni caso la facoltà di aumentare tali limitazioni o di “ripescare” i non aventi diritto, qualora ritenesse particolarmente meritevole un numero maggiore di espositori o qualora non venisse raggiunta una qualità minima generale dell’offerta dei Mercatini di Natale.
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Articolo 4 – calendario mercatino
La manifestazione “Il Paese di Babbo Natale” avrà luogo nei seguenti giorni: 24-25-30 del mese di novembre e nei giorni 1-2-7-8-9-14-15-16-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30 del mese di dicembre 2018 e nei giorni di 4-5-6 gennaio 2019.
L’ Organizzazione ha la facoltà insindacabile di apportare variazioni alle date ed agli orari di svolgimento della manifestazione senza che gli assegnatari degli stand possano recedere, o comunque sciogliere il contratto e sollevarsi dagli impegni assunti, ovvero pretendere risarcimenti, indennizzi o rimborsi di sorta. L’Organizzazione nel caso di superiore interesse pubblico, di forza maggiore o comunque per motivi indipendenti dalla propria volontà potrà ridurre la manifestazione, sopprimerla in tutto o in parte, senza comunque dover corrispondere indennizzi, penali, rimborsi o risarcimenti di sorta. L’assegnatario non avrà diritto ad alcun indennizzo nel caso in cui i Mercatini di Natale di Chianciano non dovessero essere organizzati.
Articolo 5 – Orari di apertura
Gli orari di apertura del mercatino sono i seguenti:
1) Parco Acquasanta: il venerdì dalle 15,00 alle 20,00 - sabato, domenica e festivi dalle 9,30 alle 20,00 - il 25 dicembre dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 20,00.
2) Piazza Italia e Centro Storico: venerdì, sabato, domenica e festivi dalle 9,30 alle 23,00. Dal lunedì al giovedì l’apertura è facoltativa.
L’assegnatario è obbligato a rispettare l’orario di apertura giornaliero ed a tenere aperto lo stand con la presenza dell’espositore o dei suoi incaricati durante l’orario previsto al pubblico e per tutto lo svolgimento della manifestazione. Qualora gli orari di apertura non venissero rispettati dall’espositore, l’associazione si riserva il diritto d’applicare le penali previste dall’Art. 3.11 , delle condizioni generali di contratto allegate alla domanda di partecipazione, trattenendo l’importo versato a titolo di cauzione. In ogni caso il mancato rispetto delle date e orari di apertura avrà come conseguenza la perdita della prelazione per gli anni successivi in cui sarà organizzata la manifestazione.
È vietata la cessione dello stand o di parte di esso da parte dell’assegnatario a terzi, salvo espressa autorizzazione scritta dell’Associazione Pro Loco per la promozione di Chianciano Terme, che a tal fine valuterà l’ammissibilità della gestione dello stand da parte di terzi nel caso di giustificati motivi e nel caso in cui la ditta subentrante abbia la stessa tabella merceologica autorizzata nonché rispetti i requisiti xxxxxxxxx dal bando, dalle condizioni di partecipazione e dal regolamento. In caso di rinuncia o mancata partecipazione all’evento non sussiste alcun diritto al rimborso degli importi e l’Associazione si riserva di assegnare la postazione/stand al successivo richiedente avente diritto, salvo richiesta di risarcimento per eventuali danni conseguenti alla rinuncia.
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Articolo 6 – domanda di partecipazione
La domanda di partecipazione allegata al bando, comunque reperibile sui siti xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx e xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx , dovrà essere inviata all’indirizzo mail xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx entro e non oltre il 10 novembre 2018, completa in ogni sua parte e firmata in entrambe le pagine pena esclusione dalla partecipazione all’evento. Si ricorda che, al momento della compilazione della domanda, ogni espositore dovrà inserire in maniera dettagliata l'elenco dei prodotti che intende esporre durante il mercatino e che sarà vietata la vendita di prodotti non indicati nella domanda di partecipazione.
Articolo 7 – perfezionamento del contratto
La domanda di partecipazione redatta e firmata in ogni sua parte equivale ad accettazione integrale del regolamento del mercatino e impegna l’espositore ad osservare tutte le clausole previste dal bando e dallo stesso regolamento. L’importo totale del costo di partecipazione e la cauzione dovrà essere versato entro e non oltre il 15 novembre 2018. In difetto, l’assegnatario decade automaticamente dal diritto alla partecipazione e si provvederà a sostituirlo con il successivo richiedente avente diritto, senza che questo dia diritto al rimborso dell’acconto versato in precedenza.
Articolo 8 – allestimenti degli spazi espositivi
È obbligatorio l’addobbo delle casette e delle strutture temporanee, all’interno e all’esterno, a tema natalizio. Tale addobbo è a carico degli assegnatari e non è consentito l’uso di lampade e insegne al neon e pubblicità luminosa. L’assegnatario dichiara di accettare eventuali prescrizioni impartite dall’organizzazione sul tipo di illuminazione e addobbo utilizzati. Gli spazi espositivi assegnati e non allestiti in tempo utile per l’inizio della manifestazione o lasciati in stato di visibile incuria, saranno considerati abbandonati e l’Organizzazione potrà disporne, a sua discrezione, senza alcun obbligo di rimborso. In caso di rinuncia o di abbandono, l’Associazione Pro Loco per la promozione di Chianciano Terme, oltre che riservarsi la facoltà di cedere a terzi gli spazi abbandonati per qualsiasi motivo o causa ed a trattenere per intero il pagamento dovuto, si riserva il diritto di perseguire l’espositore per vie legali per gli eventuali danni subiti.
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Articolo 9 – divieti
In aggiunta a quanto messo a disposizione dall’Organizzazione, non sono consentiti allacciamenti non autorizzati. È vietata l’applicazione sul fronte delle casette di insegne pubblicitarie come bandiere, striscioni ed insegne luminose, nonché di qualsiasi altra insegna con finalità promozionali o di sponsorizzazione, salvo deroghe specifiche. Inoltre è vietato, salvo previa autorizzazione da parte dell’Associazione, utilizzare chiodi, graffette, cartelli ecc. E’ altresì vietato installare ombrelloni, tende o altre strutture di protezione, nonchè coprire le casette con teli, nylon e quant’altro. Inoltre, negli Stands è vietata la musica e ogni iniziativa deve essere comunque previamente concordata con l’Organizzazione. E’ vietata l’occupazione di spazi diversi o maggiori di quelli assegnati, la messa in funzione di macchinari o attrezzature senza l’autorizzazione delle autorità preposte e degli organizzatori, l’esposizione di prodotti non attinenti ai settori merceologici indicati nella domanda di partecipazione, il deposito di materiale, involucri, immondizie e quant’altro all’esterno dello stand assegnato e produrre rumori fastidiosi. L’inadempienza di tali norme può comportare l’immediata chiusura dello stand e l’esclusione dalle successive edizioni, senza alcun diritto di rimborso. Gli organizzatori si riservano di stabilire, anche in deroga alle regole di svolgimento del mercatino natalizio, norme e disposizioni specifiche giudicate opportune per meglio regolare la produzione, l’esposizione la vendita ed i servizi connessi. Esse hanno pari carattere di obbligatorietà per gli assegnatari, ed in caso di loro inosservanza l’Associazione si riserva il diritto di chiusura degli stand. In caso di chiusura non si avrà diritto ad alcun rimborso, indennizzo o risarcimento.
Articolo 10 – Violazioni e cauzione
L’assegnatario è obbligato a rispettare l’orario di apertura giornaliero ed a tenere aperto lo stand con la presenza dell’espositore o dei suoi incaricati durante l’orario di apertura e per tutto lo svolgimento della manifestazione. Al momento dell’assegnazione l’espositore sarà tenuto a versare una somma a titolo di cauzione di € 1000,00 che sarà trattenuta nel caso in cui non vengano rispettati gli orari di apertura e chiusura e quanto previsto dal presente contratto. Violazioni gravi o recidive possono avere per conseguenza la revoca dell’assegnazione e la risoluzione del contratto con trattenuta della cauzione e del prezzo pagato. Le sanzioni comminate possono rilevare in caso di partecipazione a successive edizioni di Natale a Chianciano Terme così come previsto dall’art. 3.11 delle Condizioni generali di Contratto.
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Articolo 11 – esonero delle responsabilità
L’espositore è responsabile di tutti i danni eventualmente causati alle persone e alle cose dai prodotti esposti, dagli allestimenti, dalle installazioni, e per qualsiasi altro motivo, anche dal personale alle proprie dipendenze e dai propri collaboratori. In relazione a quanto sopra, all’assegnatario della postazione incombe l’obbligo di assicurarsi a cautela di tutti i rischi di responsabilità civile verso terzi. L’assegnatario è direttamente responsabile nell’ambito del proprio spazio espositivo delle attività svolte e delle relative operazioni di allestimento e smontaggio per tutto quanto è disposto dal d.lgv. n. 81/2008 in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. L’Associazione non risponde per i furti e/o danneggiamenti eventualmente subiti dagli assegnatari nel corso della manifestazione. In tal senso gli assegnatari potranno, per conto proprio, stipulare apposita polizza assicurativa. Costituisce presupposto per l’esercizio dell’attività munirsi di tutte le autorizzazioni, certificazioni e/o attestazioni necessarie per dimostrare la regolarità della strumentazione utilizzata e della conformità della merce in vendita alle leggi ed ai regolamenti. L’assegnatario si impegna a ritenere l’Associazione Pro Loco per la promozione di Chianciano Terme estranea da eventuali danni provocati allo stand ed alle cose da terzi. Tutti i danni arrecati allo stand dovranno essere regolati tra le parti coinvolte. L’Associazione non si assume alcuna responsabilità in tal senso.
Articolo 12 – informazioni
Per qualsiasi informazione relativa alla partecipazione al Mercatino di Natale di Chianciano terme è possibile scrivere agli indirizzi xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx o xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
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Paese di Babbo Natale 24 novembre 2018 – 6 gennaio 2019
Domanda di partecipazione per:
I MERCATINI DI NATALE A CHIANCIANO TERME
Ragione sociale
Partita IVA Codice Fiscale
Indirizzo N° Città
Cap Pr
Telefono
Sito
Web Persona referente
merceologica esposti
Categoria Prodotti
Con la presente vi confermiamo l’ordine relativo agli spazi espositivi di seguito descritti. Il rapporto è regolato dalle disposizioni previste dal bando e dalle condizioni generali precisate in seguito.
A) DESCRIZIONE E PREZZI DEGLI SPAZI ESPOSITIVI spazio espositivo è costituito da un chiosco in legno con misure 3,45 x 2,25, con porta di accesso laterale e ante richiudibili a ribaltina sulla parte frontale. Il chiosco e dotato di potenza elettrica totale di 2 kw, illuminazione a neon, presa elettrica. Ulteriori richieste di potenza elettrica dovrà essere richiesta al momento della sottoscrizione del presente contratto e dovrà essere giustificata dalle necessità dei prodotti in esposizione/somministrazione I lucchetti per la chiusura del chiosco, per motivi di sicurezza, dovranno essere portati da chi noleggia lo spazio espositivo.
PREZZI:
- Spazio standard in casetta in legno 3,45x2,25 intero periodo Euro 2.000,00 + iva 22% per il food (posizionamento dentro Parco Acquasanta);
- Spazio standard in casetta in legno 3,45x2,25 intero periodo Euro 1.000,00 + iva 22% per il commerciale (posizionamento nelle altre zone);
- Spazio standard in casetta in legno 3,45x2,25 dal 24/11 al 2/12 Euro 350,00 + iva 22% per il commerciale (posizionamento nelle altre zone);
- Spazio standard in casetta in legno 3,45x2,25 dal 7/12 al 16/12 Euro 500,00 + iva 22% per il commerciale (posizionamento nelle altre zone);
- Spazio standard in casetta in legno 3,45x2,25 21/12 al 6/01/19 Euro 750,00 + iva 22% per il commerciale (posizionamento nelle altre zone);
- VERSAMENTO DI € 1.000,00 A TITOLO DI CAUZIONE
B) LE MODALITA’ DI PAGAMENTO VERRANNO COMUNICATE UNA VOLTA DELIBERATA L’ASSEGNAZIONE.
Il sottoscritto si impegna anche a rispettare tutte le norme prescritte nelle condizioni generali di contratto : Art. 1 oggetto; Art. 2 conclusione del contratto; Art 3 norma comportamentali; Art. 4 Conformità a leggi, regolamenti e usi; Art. 5 corrispettivo, modalità di pagamento; Art. 6 forza maggiore; Art. 7 recesso dell’espositore; art 8 Decadenza dal beneficio del termine; Art. 9 cessione del credito; Art. 10 reclami-decadenza; Art. 11 modifiche; Art.12 comunicazione; Art 13 elezione di domicilio; Art 14 foro competente; Art 15 informativa e consenso ex d. lgs 196/2003 – codice sulla privacy; Art.16 esonero di responsabilità
Per adesione alla manifestazione e accettazione delle condizioni generali di contratto Timbro e firma
Allegato B
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
1 OGGETTO 1.1 Oggetto delle presenti condizioni generali di contratto è la regolamentazione dei contratti tra Associazione pro loco per la promozione di Chianciano Terme (di seguito indicata anche come l’organizzazione) e il cliente espositore (d’ora in avanti l’espositore) relativi alla partecipazione al Mercatino di Natale di Chianciano terme in occasione della Manifestazione denominata “Il Paese di Babbo Natale”; l’orario di apertura al pubblico è dalle 9.30 alle 19,30nei fine settimana e il venerdì dalle 15,00 alle 20,00. L’Organizzazione si riserva il diritto di modificare l’orario qualora ciò si rendesse necessario per motivi tecnico-organizzativi. 1.2 In coerenza con il tema della Manifestazione, sono ammessi i seguenti comparti merceologici: artigianato ed oggettistica, prodotti natalizi e addobbi, prodotti alimentari e bar, somministrazione con cucina, vini ed alcolici, valorizzazione del territorio e prodotti tipici. 2 CONCLUSIONE DEL CONTRATTO 2.1 La conclusione del contratto avente ad oggetto la partecipazione al Mercatino di Natale avverrà mediante ricezione dell’organizzazione della conferma d’ordine inviata dall’espositore, di cui le condizioni generali costituiscono parte integrante, salvo quanto previsto al successivo punto 2.2 2.2 La comunicazione di accettazione della domanda da parte dell’organizzazione costituirà, ai sensi dell’art. 1326 x.x., xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. 0 XXXXX COMPORTAMENTALI 3.1 L’organizzazione metterà a disposizione degli espositori per l’allestimento almeno 24 prima dell’inizio della manifestazione gli spazi espositivi, salvo eccezioni preventivamente autorizzate per iscritto. 3.2 La mancata osservazione dei divieti, obblighi e prescrizioni di seguito elencati e/o previsti dal bando, costituiranno inadempienze gravi e consentiranno all’organizzazione di considerare risolto il contratto di partecipazione per inadempienza dell’espositore. 3.3 E’ fatto obbligo agli espositori di addobbare in maniera adeguata gli spazi espositivi. I materiali da impiegarsi, l’allestimento, l’arredamento ed il personale devono essere di livello qualitativo adeguato a quello della Manifestazione e soprattutto in tema con lo stile Natalizio. Qualora ciò non si verificasse, e qualora si rendesse necessario, l’espositore è obbligato ad apportare le modifiche richieste dall’organizzazione. Qualora l’espositore risultasse in tal senso inadempiente, l’organizzazione si riserva di agire direttamente, implementando tutte quelle modifiche che riterrà necessarie per il decoro della manifestazione, addebitando ogni costo sostenuto all’espositore. 3.4 Le casette verranno fornite dove previsto con illuminazione, potenza elettrica 2 kw. E’ fatto obbligo di rispettare la piantina, e tutte le sue indicazioni di lati liberi quest’ultimi in nessun caso potranno essere ostruiti. L’organizzazione si riserva ad insindacabile giudizio di escludere quegli espositori il cui personale, l’arredamento, l’allestimento e il prodotto siano di livello palesemente inadeguato a quello della Manifestazione. Qualora il progetto e i divieti non venissero rispettati e/o i prodotti risultassero diversi da quelli indicati, l’organizzazione si riserva il diritto di escludere dalla Manifestazione l’espositore, pur trattenendo quanto già versato dallo stesso. 3.5 Tutto il materiale usato per l’allestimento deve essere di tipo incombustibile auto estinguente o ignifugato all’origine, come previsto dalle vigenti norme di prevenzione incendio emanate dal Ministero dell’Interno. L’espositore dovrà possedere ed esibire a richiesta dell’organizzazione e/o dell’Autorità competente i relativi certificati. 3.6 Nel montaggio dell’impianto elettrico l’espositore dovrà rispettare le norme stabilite dal C.E.I. qualora l’impianto non sia stato favorevolmente modificato, l’elettricista incaricato dall’organizzazione non eseguirà l’allacciamento alla rete generale, finché l’espositore non avrà provveduto a renderlo regolamentare. L’espositore sarà inoltre obbligato, dopo l’allacciamento ed in caso di successive
verifiche, a distaccare quegli impianti che non risultassero più corrispondenti alle norme. L’espositore, qualora necessiti di mantenere la corrente elettrica anche nelle ore notturne, dovrà comunicare detta esigenza per iscritto all’organizzazione. L’organizzazione, da parte sua, declina ogni responsabilità in relazione a disservizi o deterioramento delle merci, qualora non gli sia pervenuta detta richiesta scritta. 3.7 Gli spazi dovranno essere lasciati nelle condizioni in cui sono stati presi alla consegna. Le spese di ripristino dell’area, per eventuali materiali abbandonati o per danni causati dagli espositori o dal loro personale all’area, alle strutture, alle installazioni o agli impianti, saranno a totale carico dello stesso espositore. 3.8 L’espositore è obbligato a mantenere i propri prodotti solo nello spazio assegnatogli, senza occupare aree riservate al pubblico, ed a tenere un comportamento corretto. L’organizzazione disporrà la rimozione del materiale risultato non autorizzato e/o ad allontanare l’espositore che non rispetti dette norme comportamentali; 3.9 Agli espositori è fatto obbligo di essere presente nello stand con il proprio personale per tutta la durata e orario della Manifestazione. In particolare, L’assegnatario è obbligato a rispettare l’orario di apertura giornaliero ed a tenere aperto lo stand con la presenza dell’espositore o dei suoi incaricati durante l’orario di apertura e per tutto lo svolgimento della manifestazione. 3.10 Agli espositori e’ fatto divieto di raccogliere firme, petizioni, senza la preventiva autorizzazione dell’organizzazione. La cessione, anche a titolo gratuito del proprio spazio o di parte di esso è vietata, così come la vendita e/o l’esposizione di prodotti non conformi a quanto indicato nelle condizioni particolari del contratto. L’inosservanza di tale clausola darà luogo all’allontanamento dell’espositore dall’area assegnatagli, senza rimborso alcuno del prezzo pagato e/o spese sostenute dall’espositore. 3.11 A coloro che non rispetteranno gli orari di apertura concordati o compiano altre violazioni del presente contratto verrà contestata una penale contrattuale pari all’importo dell’interra cauzione che verrà trattenuta in tutto o in parte in relazione all’entità dell’infrazione risultante dalla verbalizzazione che verrà appena possibile effettuata e comunicata agli inadempienti. 3.12 L’espositore dovrà rilasciare lo spazio espositivo entro le ore 18,00 del giorno successivo alla chiusura della Manifestazione. In caso di inosservanza di detto termine, viene stabilità una penale di Euro 1.000,00, per ogni giorno di occupazione abusiva dello spazio. 4 CONFORMITÀ A LEGGI, REGOLAMENTI E USI 4.1 Tutti gli espositori, in relazione alla loro qualifica, dovranno essere in possesso di assicurazioni, autorizzazioni e documentazioni prescritte dalle vigenti leggi in materia, riguardanti in particolare il servizio fitosanitario e la commercializzazione dei prodotti esposti. Tutto il materiale usato all’interno della manifestazione dovrà essere specificato nelle condizioni particolari del contratto e risultare conforme alla normativa di sicurezza per i locali di pubblico spettacolo e delle normative riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro e nei cantieri temporanei o mobili. 4.2 Gli espositori, pertanto, con il perfezionamento del contratto accettano integralmente quanto previsto dal bando e dalle condizioni di contratto e esonerano l’Associazione pro loco per la promozione di Chianciano Terme da ogni e qualsiasi responsabilità e per qualsiasi danno accorso alle merci e/o a terzi. 4.3 L’organizzazione provvederà ad istituire un servizio di vigilanza durante le operazioni di allestimento o di montaggio degli stand, senza comunque responsabilità alcuna per guasti, danni, furti, perdite del materiale esposto o danni a terzi, qualunque ne sia la causa. 4.4 L’espositore che intende installare nel proprio spazio apparecchi radio o tv che diffondono musica o filmati, dovranno presentare il nulla osta della SIAE. 4.5 Nelle ipotesi in cui le autorità preposte alla vigilanza nei locali aperti al pubblico emanino prescrizioni per la sicurezza dei visitatori, l’obbligo di attenersi a tali disposizioni è trasferito all’espositore. 5 CORRISPETTIVO, MODALITÀ DI PAGAMENTO 5.1 L’espositore si impegna a pagare gli importi indicati nel contratto nei seguenti termini: 100% entro e non oltre il 15 novembre 2018. 5.2 L’organizzazione, in caso di ritardato o mancato pagamento del corrispettivo, avrà diritto, fino all’integrale pagamento di quanto di sua spettanza per capitale, interessi ed eventuali spese, di ritenere presso di se la merce esposta negli stand. 5.3 In caso di ritardo nei pagamenti l’organizzazione avrà facoltà di richiedere gli interessi moratori pari al tasso XXXXXXX a 6 mesi maggiorato di un punto. 5.4 Qualora l’espositore non
abbia provveduto al pagamento di quanto dovuto entro e non oltre il 15 novembre 2018 l’organizzazione potrà considerare risolto il contratto per inadempienza dell’espositore, senza necessità di diffida o di pronuncia del Giudice. 5.5 In tal caso ne darà formale comunicazione all’interessato e, oltre a poter disporre dello stand assegnandolo ad altri richiedenti, avrà diritto a trattenere quanto già eventualmente versato, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni. 6 FORZA MAGGIORE 6.1 In caso di forza maggiore o comunque per motivi indipendenti dalla volontà dell’organizzazione, la data della Manifestazione potrà essere cambiata o la Manifestazione potrà essere soppressa. In quest’ultimo caso l’organizzazione, assolti gli impegni verso terzi e coperte le spese di organizzazione a qualsiasi titolo effettuate, ripartirà tra gli espositori, in proporzione alle somme dovute per i metri quadrati sottoscritti, quanto residua. 7 RECESSO DELL’ESPOSITORE 7.1 In caso di esercizio della facoltà di recedere dal contratto, l’espositore si impegna a corrispondere un importo pari al 75% del corrispettivo a titolo penale, salva la prova del maggior danno da parte dell’organizzazione. 8 DECADENZA DAL BENEFICIO DEL TERMINE
8.1 Qualunque inadempimento e/o ritardo nel pagamento del corrispettivo relativo a prestazioni in corso, già eseguite e/o comunque dovuto, a qualunque titolo, costituirà per l’organizzazione diritto ad ottenere immediatamente l’intero pagamento dei propri crediti e il conseguentemente, per l’espositore, la decadenza dal beneficio del termine e/o dilazioni eventualmente riconosciutegli in precedenze. 9 RECLAMI-DECADENZA 9.1 Eventuali reclami dovranno pervenire all’organizzazione, a pena di decadenza, entro e non oltre giorni 10 ed a mezzo lettera raccomandata a/r con l’indicazione dell’irregolarità riscontrata. 10 MODIFICHE E COMUNICAZIONI 10.1 Ogni modifica al contratto ed alle condizioni generali non sarà valida, vincolante ed efficace ove non risulti da atto scritto firmato dalla parte nei cui confronti la stessa viene invocata. 10.1 Tutte le comunicazioni inerenti il contratto dovranno essere effettuate per iscritto e s’intenderanno validamente ed efficacemente eseguite al ricevimento delle stesse, anche se effettuate a mezzo telefax. 11 ELEZIONE DI DOMICILIO 11.1 Le parti eleggono il proprio domicilio ad ogni fine relativo al presente contratto nelle rispettive sedi, così come indicate nella conferma d’ordine, ovvero presso diverso indirizzo o numero di telefax che ciascuna parte potrà comunicare all’altra successivamente alla sottoscrizione del presente accordo in conformità con le disposizioni che precedono. 12 FORO COMPETENTE 12.1 Per tutte le controversie relative all’interpretazione ed esecuzione del contratto e/o delle condizioni generali le parti designano ex art. 28 e 29 c.p.c. quale foro esclusivamente competente quello di Siena 13 INFORMATIVA E CONSENSO Regolamento UE 679/2016 – CODICE SULLA PRIVACY 13.1 I dati forniti dall’espositore tramite la Domanda di partecipazione saranno trattati ai sensi del Regolamento UE 679/2016 sia in forma scritta sia elettronica da personale incaricato, che potrà avere accesso ai soli dati necessari alla gestione delle attività del servizio richiesto. Potranno venire a conoscenza dei dati personali dell’Espositore gli incaricati di segreteria interni, commercializzazione di beni e servizi, incaricati della contabilità e fatturazione nonché gli incaricati della gestione e manutenzione dei sistemi di elaborazione. I dati non saranno oggetto di comunicazione o diffusione a terzi, se non per i necessari adempimenti contrattuali, per le operazioni di natura amministrativa (fatturazione) statistica (in forma anonima), promozionale (catalogo e informazione per il pubblico e la stampa) e marketing, o per obblighi di legge. Con la sottoscrizione della Domanda di Adesione l’espositore autorizza gli Organizzatori a trattare i dati forniti per le finalità suddette. Sono infine riconosciuti agli espositori i diritti di cui all’artt. 15, 16 e 17 del regolamento UE 679/2016 in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonchè di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al titolare del trattamento: Associazione Pro Loco per la promozione di Chianciano terme. 14 ESONERO DI RESPONSABILITÀ 14.1 Nel caso in cui non venissero concesse le autorizzazioni prescritte o le stesse venissero revocate, nessuna responsabilità potrà essere ascritta all’organizzazione e quindi gli espositori non potranno pretendere alcunché a titolo di risarcimento danni. In tal caso l’organizzazione restituirà quanto versato dall’Espositore,
detratte le spese sostenute dall’Organizzazione. Ai sensi degli art. 1341 e 1342 cod. civ. si dichiara di aver preso attenta visione e di approvare in modo specifico le clausole di cui ai punti 2 (Conclusione del contratto) 3 (Norme comportamentali) 4.2 (Assicurazione contro rischi ed esonero responsabilità) 4.3 (Esonero responsabilità) 4.5 (Prescrizioni per la sicurezza dei visitatori) 5.2 (Diritto di ritenzione) 5.3 (Interessi moratori) 5.4 (Clausola risolutiva espressa) 6 (Forza maggiore) 7.2 (Clausola penale) 8 (Decadenza beneficio del termine) 9 ( Reclami - decadenza) 12 (Foro competente)
Firma per accettazione