POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DEL CONSULENTE DEL LAVORO
POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DEL CONSULENTE DEL LAVORO
L’assicurazione è prestata nella forma “CLAIMS MADE”, ossia a coprire i reclami fatti per la prima volta contro l’Assicurato durante il Periodo di Assicurazione e da lui denunciati agli Assicuratori durante lo stesso periodo, in relazione ad avvenimenti posteriori alla data di retroattività convenuta.
Terminato il Periodo di Assicurazione, cessano gli obblighi degli Assicuratori e nessuna denuncia potrà essere accolta salvo quanto disciplinato agli artt. 13-3° cpv. e 16-3° cpv.
DEFINIZIONI
Contraente: il soggetto che stipula il contratto di assicurazione.
Assicurato: il soggetto nominato sulla Scheda di Copertura il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Assicuratori: alcuni sottoscrittori dei LLOYD'S OF LONDON.
Sinistro: si configura un Sinistro quando l’Assicurato, per la prima volta nel corso del Periodo di Assicurazione, riceve una comunicazione con la quale viene ritenuto responsabile per Xxxxx, o con la quale gli viene fatta formale richiesta di risarcimento di tali Xxxxx.
Danno: qualsiasi pregiudizio subito da terzi suscettibile di valutazione economica.
Danno Materiale: il pregiudizio economico subito da terzi conseguente a danneggiamento
di cose o animali, lesioni personali, morte.
Perdita Patrimoniale: il pregiudizio economico subito da terzi che non sia conseguenza di
Danni Materiali.
Premio: la somma dovuta agli Assicuratori.
Indennizzo: la somma dovuta dagli Assicuratori in caso di Sinistro che produca gli effetti previsti in polizza.
Massimale: la massima esposizione degli Assicuratori per ogni Sinistro.
Scoperto e/o Franchigia: l’ammontare specificato sulla Scheda di Copertura che, per ogni
Sinistro, verrà dedotto dall’importo liquidato a termini di polizza e che resta a carico dell’Assicurato.Gli Assicuratori rispondono per la parte dell’Indennizzo che supera lo Scoperto.
Broker: l'intermediario di assicurazioni a cui il Contraente abbia affidato la gestione del contratto di assicurazione.
Durata del Contratto: il periodo che ha inizio e termine alle date fissate nella Scheda di
Copertura.
Periodo di Assicurazione: se la Durata del Contratto è inferiore o uguale a 18 (diciotto) mesi, il
Periodo di Assicurazione coincide con tale durata. In caso contrario, il
Periodo di Assicurazione corrisponde separatamente a ciascuna annualità della Durata del Contratto, distinta dalla precedente e dalla successiva annualità. Il primo Periodo di Assicurazione ha effetto alla data e all’ora d’inizio della Durata del Contratto.
Periodo di Efficacia: il periodo intercorrente tra la retroattività convenuta, quale indicata
nella Scheda di Copertura, e la data di scadenza della Durata del Contratto.
Scheda di Copertura: il documento, annesso a questa polizza per farne parte integrante, nel
quale figurano i dettagli richiamati nel testo.
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Articolo 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione del contratto di assicurazione (articoli 1892, 1893 e 1894 C.C.).
Articolo 2 - Altre assicurazioni
L'Assicurato deve comunicare per iscritto agli Assicuratori l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di Sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (articolo 1910 C.C.).
Articolo 3 - Pagamento del Premio
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Se l'Assicurato non paga i Premi o le rate di Premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (articolo 1901 C.C.).
Articolo 4 - Modifiche dell'assicurazione
Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.
Articolo 5 - Aggravamento del rischio
L'Assicurato deve dare comunicazione scritta agli Assicuratori di ogni aggravamento del rischio.
Gli aggravamenti di rischio non noti e non accettati dagli Assicuratori possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (articolo 1898 C.C.), salvo quanto previsto all'articolo 1.
Articolo 6 - Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio, gli Assicuratori sono tenuti a ridurre il Premio o le rate di Premio successivi alla comunicazione dell'Assicurato (articolo 1897 C.C.) e rinunciano al relativo diritto di recesso.
Articolo 7 - Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro
In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto anche a mezzo telex o telefax, agli Assicuratori ai quali é assegnata la polizza oppure al Broker indicato in xxxxxxx, xxxxx 00 (xxxxxx) giorni da quando si è verificata una delle seguenti circostanze:
a) ricevimento di informazione di garanzia;
b) formale richiesta di risarcimento danni da parte del terzo danneggiato (Privato, Ente Pubblico, ecc.).
L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (articolo 1915 C.C.).
L’Assicurato dovrà dare agli Assicuratori tutte le informazioni e dovrà collaborare con essi nei limiti del possibile.
Articolo 8 - Cessazione del contratto
La presente assicurazione cessa alla sua naturale scadenza indicato sulla Scheda di Copertura senza obbligo di disdetta da nessuna delle parti.
Se la presente assicurazione sarà stipulata per un periodo di più annualità sarà comunque in facoltà delle parti di rescinderla al termine di ogni Periodo di Assicurazione annuo mediante lettera raccomandata da spedirsi almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza annuale.
Articolo 9 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'Assicurato.
Articolo 10 - Foro competente
Foro competente è esclusivamente quello del luogo di residenza del Contraente/Assicurato.
Articolo 11 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE
Articolo 12 - Oggetto dell'Assicurazione
Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenni le persone assicurate elencate in polizza di quanto queste siano tenute a pagare (capitale, interessi e spese), quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento per Perdite Patrimoniali derivanti da inadempienza ai doveri professionali, negligenza, imprudenza o imperizia imputabili a colpa professionale nell'esercizio della sola attivita’ che segue:
a) Assistenza fiscale – come specificato dal D.M 164/99, dalla circolare n.13 del 06.04.2006 dell’Agenzia delle Entrate e successive modifiche e/o integrazioni di legge;
b) Compensazione Credito IVA – come specificato dal D.L 78/09 e Legge di conversione 102/09, D.M 164/99, dal DLgs 241/97 e successive modifiche e/o integrazioni di legge.
La garanzia è operante a condizione che l'Assicurato sia regolarmente iscritto all'albo professionale del relativo Ordine dei Consulenti del Lavoro e svolga l'attività nel rispetto delle leggi e dei regolamenti che lo disciplinano. Sono comprese in garanzia, a titolo esemplificativo e non limitativo, e subordinatamente alle sole attivita’ di cui sopra e alle condizioni ed esclusioni previste dalla polizza:
a) l'esercizio dell'attività di gestione e consulenza contabile e fiscale di aziende/clientela svolta dall'Assicurato stesso nella sua qualità di libero professionista;
b) le sanzioni di natura fiscale, le multe, le ammende inflitte ai propri clienti per errori od omissioni imputabili all'Assicurato stesso
c) la responsabilità civile derivante all'Assicurato da fatto colposo o doloso commesso da dipendenti, consulenti e/o collaboratori, xxxxx – in tal caso – i diritti di rivalsa verso costoro nel caso abbiano agito con dolo;
d) gli effetti di ritardo accidentale nel pagamento di imposte, tasse e contributi per conto del cliente, nel caso in cui l’Assicurato abbia ricevuto per iscritto con data certa l’incarico di effettuare tale pagamento;
l) l'uso di sistemi di elaborazione elettronica ivi compreso l’invio telematico delle dichiarazioni fiscali;
Art. 13. Clausola ”Claims made”
L’Assicurazione è prestata nella forma “Claims Made” e vale per i Sinistri che abbiano luogo per la prima volta nel corso del Periodo di Assicurazione e che siano regolarmente denunciati agli Assicuratori durante lo stesso periodo, a condizione che siano conseguenti a comportamenti colposi posteriori alla data di retroattività convenuta, e che non siano già notificati all’Assicurato.
Agli effetti di quanto disposto dagli articoli 1892-1893 C.C. ogni Assicurato dichiara di non avere ricevuto alcuna richiesta di risarcimento in ordine a comportamenti colposi, né di essere a conoscenza di alcun elemento che possa far supporre il sorgere dell'obbligo di risarcimento, per fatto a Lui imputabile, già al momento della stipulazione del contratto.
L'assicurazione è altresì operante per i Sinistri denunciati agli Assicuratori nei 5 (cinque) anni successivi alla scadenza della presente polizza, purché afferenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di Durata del Contratto.
Articolo 14 - Limiti di indennizzo
L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del Massimale concordato per ciascun Sinistro e per ciascun Periodo di Assicurazione, indipendentemente dal numero delle richieste di risarcimento presentate all'Assicurato nello stesso periodo.
Le garanzie vengono prestate con uno Scoperto/Franchigia indicato nella Scheda di Copertura di polizza che comunque non sara’ opponibile al terzo danneggiato.
Articolo 15 - Rischi esclusi dall'Assicurazione
L'assicurazione non comprende i Sinistri conseguenti a, o derivanti da :
a) Danni Materiali salvo quanto previsto dal comma (f) dell’Articolo 12 che precede;
b) incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
c) circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
d) omissioni nella stipulazione o modifica di assicurazioni o ritardi nel pagamento dei relativi premi;
e) attività diverse da quella professionale definita polizza; in particolare non vale in relazione all'attività di controllo e di certificazione dei bilanci di Società per azioni quotate in Borsa, ai sensi del D.P.R. 31 marzo 1975 n. 136 e relativi regolamenti;
f) inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo nonché Danno ambientale, la presenza e gli effetti, diretti e indiretti, di muffa tossica di qualsiasi tipo e di amianto;
g) responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non previste dalle Leggi e regolamenti vigenti concernenti la professione;
h) comportamento doloso dell'Assicurato;
i) calunnia, ingiuria, diffamazione;
l) multe e ammende inflitte direttamente all’Assicurato;
m) direttamente o indirettamente dall’insolvenza dell’Assicurato;
n) direttamente o indirettamente da virus informatici o dal malfunzionamento del sistema informatico installato per negare l’accesso ai dati personali dei clienti;
nonché i Danni:
o) derivanti da sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
p) che insorgono in occasione di guerra, invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;
salvo che l'Assicurato provi che l'evento dannoso non abbia relazione con detti avvenimenti. Sono altresì esclusi i Sinistri:
q) per atti compiuti dopo che l’Assicurato sia stato colpito da provvedimento giudiziario di sospensione dalle funzioni, oppure dopo la cessazione della rispettiva carica per qualunque motivo;
r) per reclami già presentati a taluna delle persone assicurate, o derivanti da circostanze di cui taluna delle persone assicurate fosse a conoscenza o diligentemente avrebbe dovuto essere a conoscenza, prima dell'inizio del Periodo di Assicurazione in corso;
s) per ogni Danno o reclamo che abbia tratto origine da fatti o circostanze risalenti, in tutto o in parte, ad epoca anteriore alla retroattività stabilità in polizza;
t) per tutte le conseguenze di finanziamenti e compensi elargiti illecitamente.
Articolo 16 - Inizio e termine della garanzia
L’Assicurazione è prestata nella forma “Claims Made” e vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del Periodo di Assicurazione che siano regolarmente denunciate agli Assicuratori durante lo stesso periodo, a condizione che siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere durante il Periodo di Efficacia quale definito in questa polizza, ossia non oltre (vedasi Scheda di Copertura) anni prima della data d’inizio della Durata del Contratto (periodo di garanzia retroattiva), e che non siano già notificati all’Assicurato.
Agli effetti di quanto disposto dagli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile l’Assicurato, o il Contraente per conto dell’Assicurato, dichiara, dopo appropriati accertamenti, che al momento della stipulazione di questo contratto non hanno ricevuto comunicazioni, richieste o notifiche che possano configurare un Sinistro quale definito in questa polizza.
L'assicurazione è altresì operante per i Sinistri denunciati agli Assicuratori nei 5 (cinque) anni successivi alla scadenza della presente polizza, purché afferenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di Durata del Contratto.
Per i Xxxxxxxx denunciati agli Assicuratori dopo la scadenza della Durata del Contratto, il Limite di Indennizzo
indipendentemente dal numero dei Sinistri stessi, non potrà superare il Massimale indicato in polizza.
Articolo 17 - Estensione territoriale
L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere nel territorio del mondo intero esclusi gli Stati Uniti d’America e Canada.
Articolo 18 - Persone non considerate terzi
Non sono considerati terzi il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente.
Articolo 19 - Cessazione del contratto
Oltre agli altri casi previsti dalla Legge il contratto cessa:
- in caso di decesso dell'Assicurato;
- in caso di cessazione da parte dell'Assicurato per pensionamento, dimissioni, o altri motivi, dall'attività professionale indicata in polizza.
Articolo 20 - Vincolo di solidarietà
Resta convenuto e stabilito che, fermi restando gli altri termini, limiti, articoli e condizioni contenuti nella polizza o ad essa aggiunta, in caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, gli Assicuratori risponderanno di quanto dovuto dall’Assicurato, fermo il diritto di regresso nei confronti di altri terzi responsabili.
Articolo 21- Gestione delle vertenze di Sinistro - Spese legali
Gli Assicuratori assumono, fino a quando ne hanno interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che amministrativa, designando ove necessario i legali e/o tecnici, ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso con l’assenso dell’Assicurato.
Sono a carico degli Assicuratori le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite addizionale pari ad un quarto del Massimale stabilito in polizza per il Sinistro cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Xxxxxxxxx, le spese vengono ripartite tra gli Assicuratori e l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
Gli Assicuratori non riconoscono spese incontrate dall'Assicurato per i legali che non siano da essi designati e non rispondono di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.
Articolo 22 Definizione Stragiudiziale del Sinistro
Gli Assicuratori potranno considerare, al ricevimento della denuncia del Sinistro e della documentazione che accettano sia probatoria circa la risarcibilità e l’entità del Danno, a definire stragiudizialmente il Sinistro con il terzo danneggiato, sentito il proprio Assicurato e senza che il risarcimento possa in alcun modo costituire riconoscimento di responsabilità dell’Assicurato medesimo.
Articolo 23 - Errato trattamento dei dati personali
L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi della Legge n. 196 del
30.06.03 per Perdite Patrimoniali cagionate a terzi, compresi i clienti, in conseguenza dell'errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi, purché conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comportamento illecito continuativo.
Tale garanzia si intende prestata fino alla concorrenza di un Massimale per anno in aggregato, pari al 50% di quello previsto in polizza.
Articolo 24- Arbitrato
In caso di divergenze sulla natura dell'errore professionale, sulla ammissibilità al risarcimento del Danno e sull'interpretazione delle norme che regolano il presente contratto, le Parti si obbligano a rimettersi al giudizio di un collegio arbitrale che risiederà presso la sede dell'Assicurato e sarà composto da tre arbitri dei quali almeno due scelti tra i professionisti iscritti all'Albo dell'Ordine presso il quale è iscritto l'Assicurato.
Ciascuna delle Parti nomina il suo arbitro; il terzo è nominato dai primi due ovvero, in caso di disaccordo, dal Presidente dell'Ordine al quale è iscritto l'Assicurato. Per il caso che una Parte non provveda alla nomina dell'arbitro, l'altra, trascorsi inutilmente trenta giorni dall'invio della lettera raccomandata con avviso di ricevimento, potrà richiedere la nomina degli altri due arbitri al Presidente del Tribunale del luogo ove risiederà il collegio arbitrale.
Ciascuna delle Parti risponde delle spettanze del proprio arbitro e della metà di quelle del terzo arbitro.
Il collegio arbitrale ha diritto di pretendere dalle Parti ogni necessaria informazione e di effettuare ispezioni e audizioni di testi; le decisioni del collegio arbitrale sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge e sono obbligatorie per le Parti anche se uno dei componenti si rifiuti di firmare il relativo verbale.
Il collegio è altresì competente a decidere, qualora l'Assicurato abbia pagato il danneggiato senza il consenso degli Assicuratori, se tale comportamento è stato posto in essere al fine di evitare un Danno maggiore per gli Assicuratori stessi. La presente procedura costituisce vincolo per le Parti, le quali rinunciano espressamente ad adire l'Autorità Giudiziaria per la liquidazione del Danno.
Articolo 25 – Xxxxxxxx Xxxxxx
Con la sottoscrizione della presente polizza,
1) il Contraente, conferisce al Broker mandatario precisato nella Scheda di Copertura il mandato di rappresentarlo ai fini di questo contratto di assicurazione;
2) gli Assicuratori conferiscono al Corrispondente dei Lloyd’s l’incarico di ricevere e trasmettere la corrispondenza relativa a questo contratto di assicurazione.
E’ convenuto pertanto che :
a ) ogni comunicazione fatta al Broker mandatario dal Corrispondente si considererà come fatta all’Assicurato;
b ) ogni comunicazione fatta dal Broker mandatario al Corrispondente si considererà come fatta dall’Assicurato stesso;
c ) ogni comunicazione fatta al Corrispondente si considererà come fatta agli Assicuratori;
d ) ogni comunicazione fatta dal Corrispondente si considererà come fatta dagli Assicuratori stessi.
Articolo 26 - Calcolo del Premio minimo annuo
Il Premio annuo indicato nella Scheda di Copertura è calcolato sulla base degli introiti realizzati dall’Assicurato nel corso del precedente anno fiscale, oppure, se l’Assicurato non abbia conseguito una intera annualità di attività, sulla base degli introiti previsti per il Periodo di Assicurazione.
XXXXXXXX DA APPROVARE ESPLICITAMENTE PER ISCRITTO
Agli effetti degli art. 1322, 1341 e 1342 C.C. l’Assicurato dichiara di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione:
Art. 2 – Altre assicurazioni
Art. 5 – Aggravamento del rischio Art. 8 - Cessazione del contratto Art. 13 - Clausola ”Claims made”
Art. 15 – Rischi esclusi dall’Assicurazione Art. 16 – Inizio e termine della garanzia Art. 18 – Persone non considerate terzi Art. 19 – Cessazione dell’Assicurazione Art. 25 – Clausola Broker
DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE