COMUNE DI COAZZE
Allegato 1 AL BANDO DI GARA PER LA CONCESSIONE IN AFFITTO DI COMPRENSORI DI PASCOLO DI PROPRIETA’ PUBBLICA
CAPITOLATO DI CONCESSIONE
ASSESSORATO AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA
COMUNE DI COAZZE
CAPITOLATO DI CONCESSIONE DEL COMPREMSORIO DI PASCOLO DEL DINDALERA
Art.1 Individuazione e descrizione del Comprensorio di Xxxxxxx
Il presente capitolato disciplina la concessione delle superfici pascolive di proprietà pubblica del comprensorio DINDALERA di proprietà del Comune di Coazze. L’elenco di particelle catastali di proprietà comunale che compongono il comprensorio è riportato in Tabella 1.
TABELLA 1.
Foglio | Particella | Superficie catastale (ha) | Superficie netta (ha) |
5 | 1 | 14,4460 | 0,1915 |
5 | 2 | 37,2882 | 0,3019 |
5 | 3 | 18,2477 | 0,1529 |
5 | 4 | 59,8802 | 10,6528 |
5 | 5 | 49,4231 | 0,0623 |
Il comprensorio consiste di una estensione catastale complessiva pari a 179,2852 ha, corrispondenti a 11,3614 ha netti pascolabili.
La cartografia catastale del comprensorio è riportata in Allegato B.
Il comprensorio oggetto del presente capitolato NON risulta avere in dotazione strutture.
Lo stato delle superfici a pascolo sarà verificato dalle parti in fase di stesura del Verbale di consegna del comprensorio.
Art. 2 Piano Pastorale Aziendale (PPA)
Il concessionario può dotarsi ed applicare un Piano Pastorale Aziendale (PPA), redatto secondo le modalità delle linee guida regionali per la redazione dei piani di pascolo approvate con determinazione della giunta regionale 14-5285 del 03/07/2017.
Il concessionario che si assuma l’impegno alla dotazione di un PPA (o all’aggiornamento di un PPA esistente) redatto secondo le modalità delle linee guida regionali per la redazione dei piani di pascolo approvate con determinazione della giunta regionale 14-5285 del 03/07/2017, dovrà depositare tale PPA in Comune entro il 31/12 del primo anno di concessione.
Il PPA dovrà entrare in applicazione alla stagione vegetativa immediatamente successiva.
La Commissione pascoli esamina i PPA presentati o i loro aggiornamenti, ha facoltà di richiedere eventuali integrazioni, approfondimenti o revisioni dei Piani medesimi qualora il
PPA non riporti i contenuti minimi previsti dalla normativa vigente (specificando caso per caso le modalità e i tempi entro cui le eventuali integrazioni dovranno essere fornite). A valle della valutazione di queste ultime, la Commissione redige un parere motivato che invierà all’Amministrazione comunale, la quale, sulla base delle risultanze, provvederà alla presa d’atto del PPA.
Art. 3 Durata della monticazione
In presenza di un’adeguata offerta foraggera, la stagione di pascolo potrà iniziare il 1 giugno (e in ogni caso non oltre il 15 luglio) e dovrà terminare entro il 15 Ottobre per tutti i pascoli a quota superiore ai 1500 m s.l.m.; potrà iniziare il 1 maggio (e in ogni caso non oltre il 15 giugno) e dovrà terminare entro il 30 Ottobre per quote comprese tra 1500 m e 800 m, il 15 Novembre per tutti i pascoli a quota inferiore.
La durata minima della stagione di pascolo non dovrà essere in ogni caso inferiore a 80 giorni, fatto salvo specifiche deroghe della Regione Piemonte o del Comune, previo parere della Commissione Consultiva Pascoli.
Il Comune, a mezzo della Commissione Consultiva Pascoli, valuta annualmente la necessità di posticipare l’inizio della stagione di pascolo o anticiparne i termini, in funzione dell’andamento climatico stagionale.
Il Comune può autorizzare l’anticipo dell’inizio della stagione di pascolo o il posticipo del termine in deroga al comma 1 del presente articolo, previa richiesta dell’imprenditore agricolo gestore di un Comprensorio di Xxxxxxx, corredata da adeguata documentazione tecnica o a seguito dell’approvazione di un PPA (se in questo è specificato). Tale autorizzazione è in ogni caso subordinata al parere favorevole della Commissione Consultiva pascoli. La richiesta dovrà pervenire al Comune almeno 10 giorni prima dei limiti temporali per cui è richiesta la deroga.
In caso mancato rispetto dei limiti temporali di inizio e termine della stagione di pascolo, il Comune provvede a sanzionare i contravvenenti, secondo le modalità riportare nel presente regolamento.
Art. 4 Carichi massimi mantenibili (CMM) e carichi minimi
Il carico di bestiame è espresso in Unità di Bestiame Adulto (UBA). La conversione delle unità animali in UBA viene effettuata in conformità all’allegato II del reg. (UE) n. 808/2014 della Commissione, secondo i coefficienti indicati nell’art.7 del Regolamento Pascoli di Coazze ed ivi riportati:
‐ Tori, Vacche e atri bovini > 2 anni = 1 UBA;
‐ Bovini tra 6 mesi e 2 anni = 0.60 UBA;
‐ Bovini < 6 mesi = 0.40 UBA;
‐ Equini > 1 anno = 1.00 UBA;
‐ Equini < 1 anno = 0.60 UBA;
‐ Ovi-caprini = 0.15 UBA.
L’età del bestiame per il calcolo delle UBA è accertata all’inizio del periodo di pascolamento. Il passaggio tra fasce d’età per il calcolo delle UBA durante la stagione di pascolo non ha effetti ai fini del superamento del CMM.
Il carico massimo mantenibile per le particelle di proprietà comunale è pari a 127,75 giorni di pascolamento/UBA × anno, corrispondenti a 0.35 UBA/ ha × anno. Il CMM è stato determinato in maniera speditiva su base bibliografica.
Il carico minimo di bestiame per ogni comprensorio di pascolo è stabilito pari a 43,8 giorni di pascolamento/UBA × anno, corrispondenti a 0.12 UBA/ ha × anno. Il CMM è stato determinato con metodo speditivo su base bibliografica.
Il Comune si riserva di recepire valori di CMM e di carico minimo diversi da quanto riportato nel presente capitolato qualora il concessionario si doti di PPA, di cui all’art. 2, previa approvazione del medesimo, secondo le procedure previste dal Regolamento Comunale Pascoli.
Art. 5 Norme generali di gestione dei pascoli
Tutta la superficie pascoliva del comprensorio, al netto delle tare, dovrà essere utilizzata mediante il pascolamento turnato o razionato. Le tecniche di pascolamento consentite sono il pascolamento turnato ed il pascolamento razionato per tutte le categorie di bestiame. Per i soli ovi-caprini è altresì consentito il pascolamento guidato con l’ausilio di cani pastore, secondo le modalità previste dall’art.10 del Regolamento pascoli comunale. In caso di pascolamento da parte di ovi-caprini, devono essere messi in atto sistemi di difesa dalla predazione da canidi, secondo quanto disposto nell’art.10 del Regolamento pascoli comunale.
Per qualsiasi altra norma generale di gestione non esplicitata, si fa riferimento all’art.10 del Regolamento Comunale Pascoli.
Art 6. Guardiania
L’utilizzazione delle superfici può essere effettuata per mezzo del bestiame di proprietà del concessionario o di soggetti terzi, presi in affido in guardiania, per un massimo del 30% del totale (in UBA) che utilizza ogni comprensorio di pascolo, secondo quanto previsto dal Regolamento pascoli comunale.
Art. 7 Subaffitto
E’ espressamente vietato il subaffitto ovvero ogni altra forma di cessione dei fondi e degli immobili oggetto del presente atto.
Art. 8 Durata della concessione
La durata della concessione è stabilita in anni sei con inizio dalla data di stipula del contratto e termine il 11/11/2024, nel rispetto degli accordi collettivi stipulati dalle Organizzazioni professionali agricole e secondo le disposizioni del DGR del 17 ottobre 2016, n. 16-4061.
Art. 9 Canone di concessione
L’ammontare del canone annuo di concessione per il comprensorio è pari a 100,00 € (cento/00 Euro), determinato sulla base dei criteri metodologici indicati da Dottore forestale incaricato dal Comune di Coazze e riportati nella relazione con prot. n. 2280 del 3 Aprile 2018
Secondo quanto previsto dall’art .17 del Regolamento pascoli, il Comune può procedere alla riscossione della canone di concessione interamente mediante indennizzo economico, oppure riservandone una quota, di norma non superiore al 50% da svolgere in opere di miglioramento dei pascoli, del territorio, delle strutture e delle infrastrutture.
L’elenco di tali opere e il corrispettivo economico corrispondente sarà concordato annualmente, su base volontaria, con il concessionario e dovrà essere approvato insindacabilmente dal Comune.
L’importo corrispondente alle opere potrà essere considerato come saldato a valle della realizzazione (nel rispetto delle tempistiche fornite dal Comune) delle opere per cui l’assegnatario ha assunto l’impegno, previa verifica da parte del Comune della rispondenza al relativo capitolato. La mancata realizzazione delle opere o il mancato rispetto del capitolato delle medesime, comporta il versamento da parte dell’assegnatario dell’intero ammontare del canone di concessione in forma monetaria.
A partire dal secondo anno sarà aggiornato annualmente, anche distintamente nelle singole voci, in base ai coefficienti di adeguamento ISTAT.
Il Comune comunicherà l’eventuale ammontare dell’adeguamento in tempo utile per il pagamento delle rate successive.
Il canone annuo dovrà essere pagato presso la tesoreria Comunale entro il 30 ottobre di ciascun anno del periodo contrattuale stabilito. Decorso tale termine il concessionario sarà tenuto al versamento degli interessi di mora previsti dalla legge.
In caso di mancato pagamento del canone di concessione entro il 31 dicembre di ciascun anno del periodo contrattuale stabilito, l’Amministrazione procederà alla rescissione del contratto di concessione e ad incamerare la cauzione definitiva prestata nonché ad attivare la procedura di rivalsa sul concessionario prevista dalle vigenti disposizioni di legge.
Ai fini della registrazione, si dichiara che il valore del presente contratto per l’intera sua durata di anni 6 (sei) ammonta a 600,00 € (milleduecento/00 €). Si chiese espressamente l’esenzione dell’imposta di bollo prevista dall’Art. 25 del DPR n. 642/1072, come introdotto dall’ART 28 del DPR n. 955/1982.
Art 10 Cauzione
L’importo della cauzione fideiussoria provvisoria, per la partecipazione alla gara, e quella definitiva dopo l’assegnazione ammonta 100,00 €. (cento/00 Euro), pari all’importo di una annualità dell’affitto di concessione, da versare alla stipula del contratto di concessione
Art.11 Obblighi del concessionario
Il concessionario si obbliga ad ottemperare le indicazioni di cui all’art 18 del regolamento pascoli, ed in particolare a:
‐ gestire direttamente (in prima persona o con manodopera aziendale salariata) il comprensorio di pascolo e il bestiame;
‐ utilizzare tutte le superfici assegnate ed i fabbricati eventualmente relativi;
‐ segnalare tempestivamente al Comune eventuali danni riscontrati o necessità di interventi di manutenzione straordinaria su fabbricati e pascoli;
‐ mantenere in ottimo stato locali, manufatti, impianti, viabilità e pascoli, indipendentemente se private o comunali, per il pubblico decoro ed eseguendo tempestivamente la manutenzione ordinaria;
‐ provvedere, prima della demonticazione, a tutte quelle operazioni (svuotamento delle condutture idriche, puntellamento dei tetti, sigillatura porte e finestre, ecc.) atte al mantenimento del bene concesso;
‐ provvedere allo spargimento del letame depositato sotto le tettoie o nelle immediate vicinanze entro il mese di ottobre di ciascun anno, razionalmente sui terreni pascolivi magri;
‐ realizzare, a proprio carico, gli interventi indicati nel bando di gara e nel capitolato di gestione;
‐ asportare, alla scadenza del contratto, qualsiasi materiale e/o attrezzatura di proprietà del
concessionario dai pascoli e dai fabbricati.
Art. 13 Manutenzioni
Gli interventi manutentori ordinari degli eventuali fabbricati, della viabilità interna alla malga e delle attrezzature fisse nello stato di conservazione in cui sono stati consegnati, e secondo la rispettiva destinazione, nonché le riparazioni di cui agli articoli 1576 e 1609 del Codice Civile, sono a carico del concessionario, così come ogni altra manutenzione riguardante gli impianti ed i servizi. Al concessionario competono anche le opere di miglioramento dei pascoli, la cui tipologia e quantità sono indicate nel presente capitolato, nel regolamento pascoli, nel PPA eventuale redatto dal concessionario, o fornite dal Comune a mezzo della Commissione pascoli.
La proprietà ha facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, verifiche per constatare l'ottimale manutenzione degli immobili e di tutto quanto in essi contenuto.
Nel caso in cui la verifica attestasse, a giudizio insindacabile del Comune, una insufficiente manutenzione o danni di qualsiasi genere, fatti salvi gli interventi di straordinaria manutenzione, l'addebito verrà contestato per iscritto al concessionario che, entro quindici giorni, dovrà provvedere alla realizzazione degli interventi, seguendo, se indicate, le disposizioni impartite in proposito dal Comune. In difetto, fatta salva la facoltà di revoca del contratto, la proprietà realizzerà gli interventi, recuperando le spese sostenute dalla cauzione versata.
In tal caso il concessionario dovrà, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione attestante l'ammontare della spesa, provvedere al reintegro della cauzione. Qualora ciò non avvenisse la proprietà potrà procedere alla revoca della concessione con effetto immediato ed all'incameramento, a titolo di penale, della cauzione o della parte restante, fatti salvi i maggiori danni.
In ogni caso nessuna spesa potrà fare capo al Comune in ordine alla gestione degli immobili e delle aree la cui manutenzione ordinaria è, come sopra precisato, a carico dell’affittuario. L’affittuario dovrà pertanto svolgere la sua attività con diligenza in modo d'assicurare l'ottimale funzionamento degli immobili dati in concessione e la loro migliore manutenzione ordinaria.
Le manutenzioni divenute straordinarie a seguito di incuria, dolo e colpa grave del concessionario sono a carico dello stesso.
Art. 14 Migliorie
Il Comune ha facoltà, anche durante il periodo dell’affitto, di eseguire opere di miglioramento (sistemazione e ristrutturazione di fabbricati, manutenzione straordinaria sulla viabilità, interventi per l’approvvigionamento idrico ed energetico, etc.) senza che il concessionario possa opporsi. Verranno valutati dalle parti eventuali incrementi o perdite di produttività dei pascoli e/o di valore dei fabbricati a seguito di tali interventi. Le parti potranno eventualmente accordarsi per l’adeguamento del canone del comprensorio che comunque non potrà superare l’importo dell’interesse legale del capitale impegnato nelle opere e nei lavori effettuati. Se i suddetti interventi, eventualmente realizzati nella stagione estiva, dovessero arrecare gravi disagi allo svolgimento delle attività d’alpeggio, il concessionario può richiedere un indennizzo, il cui importo andrà concordato tra le parti e decurtato dal canone di concessione.
Le migliorie da eseguire da parte del concessionario dovranno essere preventivamente autorizzate dal Comune, che avrà facoltà di ritenerle senza obbligo di corrispondere indennizzo o compenso alcuno, salvo quanto diversamente e preventivamente concordato tra le parti. Per qualunque intervento sui fabbricati e manufatti, eseguiti senza l’autorizzazione preventiva dell’amministrazione Comunale, il concessionario non avrà diritto
a compenso alcuno.
Per le migliorie realizzate senza autorizzazione durante il periodo d’affitto, il conduttore a semplice richiesta della proprietà, se lo riterrà opportuno, avrà l’obbligo del ripristino a proprie spese.
All'inizio della stagione di monticazione il Comune e il concessionario si accordano su eventuali miglioramenti fondiari da eseguirsi, in "conto concessione", direttamente dal concessionario. Quest'ultimo è tenuto a compiere tutti gli interventi di miglioramento fondiario, sul pascolo e sulla viabilità che siano indicati espressamente per qualità ed entità nel verbale di consegna annuale.
Di norma i lavori straordinari così assegnati non possono superare un valore monetario pari al 50% del canone di affitto.
Qualora non vi provveda il concessionario, il Comune può far eseguire i lavori necessari utilizzando i fondi costituenti il deposito cauzionale previsto dal contratto.
Art.15 Oneri a carico del Comune
Alla proprietà spetta il compito di realizzare i miglioramenti fondiari e gli interventi di manutenzione straordinaria e di sistemazione dei fabbricati, della viabilità di accesso e di servizio e delle opere di approvvigionamento idrico ed energetico, nonché definire ogni altro intervento di carattere straordinario attraverso specifici accordi con il concessionario.
Art. 16 Verifiche e penalità
La Commissione pascoli si riserva di effettuare sopralluoghi annuali, anche senza preavviso, intesi a verificare lo stato dei pascoli, dei fabbricati e delle infrastrutture, la loro corretta gestione ed il rispetto del presente regolamento. In caso di riscontro di inadempienze di qualsiasi genere, viene redatto un verbale dettagliato contenente gli elementi utili a quantificare i danni. La commissione pascoli nei suddetti verbali può indicare prescrizioni sulla gestione o interventi specifici da eseguire. Il verbale contiene anche la segnalazione di eventuali sanzioni.
Art. 17 Consegna e riconsegna
Alla stipula e alla scadenza della concessione dei fabbricati e dei pascoli di proprietà comunale la Commissione pascoli supporterà l’Ufficio Tecnico comunale per un sopralluogo congiunto, in contraddittorio con il concessionario, inteso a verificarne lo stato. Al termine del sopralluogo verrà redatto apposito verbale di consegna e di riconsegna contenente elementi per la quantificazione degli eventuali danni ai pascoli, alle strutture o alle infrastrutture.
Art. 18 Responsabilità
Il concessionario è ritenuto responsabile dei danni che si dovessero arrecare a terzi nell’utilizzo del pascolo, dei fabbricati, delle infrastrutture e delle attrezzature presenti sul comprensorio, così come pure per le attività ivi svolte e/o promosse ed imputabili a colpa del proprio personale o derivanti da irregolarità o carenze nelle prestazioni a meno che non vengano tempestivamente comunicati ed indicati eventualmente i responsabili o non venga comprovata la propria estraneità.
Il Comune non risponderà, comunque, dei danni alle persone, alle cose e di quant’altro occorso nell’ambito dell’attività del concessionario, dichiarandosi escluso ed indenne da qualsiasi responsabilità in proposito.
Il concessionario è esclusivo responsabile per l'osservanza di tutte le disposizioni relative
alla concessione, ed in particolare:
- di ogni danno apportato ai beni oggetto della concessione, terreni, pascoli;
- del corretto uso dei terreni oggetto del pascolo;
Durante il periodo di concessione, il conduttore verrà ritenuto responsabile di tutti i danni cagionati ai beni, a meno che non vengano tempestivamente comunicati ed indicati eventualmente i responsabili o non venga comprovata la propria estraneità.
Qualora si verifichino situazioni di pericolo per la pubblica incolumità, dovute per esempio a piante pericolanti, frane e quant'altro, il concessionario dovrà immediatamente avvisare la proprietà ed i competenti organi comunali, adottando, nel contempo, tutti i provvedimenti atti ad evitare danni e incidenti
Art. 19 Oneri particolari dell’affittuario per la gestione del Comprensorio
Nella conduzione della malga l’affittuario deve osservare i seguenti impegni:
a) uniformarsi a tutte le disposizioni di Polizia Veterinaria vigenti che regolano l’attività d’alpeggio. Nel caso di sviluppo di malattie infettive e contagiose in alpeggio, è fatto obbligo all’affittuario conduttore di denunciare immediatamente il fatto al Sindaco e di prestarsi a compiere regolarmente quanto prescritto dall’Autorità sanitaria;
b) uniformarsi alle disposizioni dell'articolo 94 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del regolamento regionale n. 15/R/2006, in particolare per quanto riguarda il rispetto delle prescrizioni relative alla salvaguardia di pozzi e sorgenti;
c) effettuare il decespugliamento ed i tagli di pulizia da erbe ed arbusti infestanti
d) predisporre punti acqua e sale sui pascoli;
e) effettuare la manutenzione/ricostituzione della cotica con interventi agronomici specifici (trasemina, mandratura ecc...);
f) limitare la concimazione minerale (massimo anno/ettaro: Kg 10 di N Kg 20 di P2O5 e Kg 10 di K2O);
g) mantenere e gestire il pascolo nel rispetto del piano di gestione predisposto d’intesa con la proprietà, secondo le disposizioni delle misure agroambientali del Piano di Sviluppo Rurale vigente;
h) in conformità alle disposizioni del Codice civile ed alle consuetudini locali, all’affittuario è fatto obbligo di:
- arieggiare e ripulire periodicamente tutti i locali utilizzati dal personale;
- evitare lo stazionamento e la stabulazione degli animali nelle aree che presentano danneggiamenti alle cotiche a causa del calpestio;
- effettuare in alpeggio la lavorazione del latte secondo le corrette regole casearie a mezzo di personale fornito delle necessarie nozioni tecniche e pratiche;
- adottare tutti i provvedimenti necessari e possibili per assicurare le migliori condizioni igieniche nei locali di deposito e di lavorazione del latte, la cui pulizia dovrà essere effettuata giornalmente;
- pulire almeno una volta alla settimana stalle e portici e convogliare il letame o le deiezioni in concimaia adottando tutti gli accorgimenti atti ad impedire che il colaticcio si riversi sulle superfici pascolive;
- impedire al bestiame di sostare in prossimità dei locali adibiti alla lavorazione del latte ed a quelli destinati alla conservazione e consumo dei derivati dello stesso;
- provvedere alla ripulitura a fine stagione dei portici, delle stalle e di tutti i locali in
genere, nonché alla distribuzione del letame accumulato durante il periodo dell’alpeggio nelle aree indicate dal personale della proprietà ed in genere nelle superfici pascolive più magre;
Art. 20 Divieti
Durante il periodo di validità dell’affitto, nella conduzione della malga, all’affittuario è posto divieto di:
a) asportare il letame dal pascolo;
b) superare la soglia di 170 kg/ha con la fertilizzazione azotata derivante dalle deiezioni animali, comprensiva anche dell’eventuale fertilizzazione chimica;
c) effettuare il pascolo libero;
d) effettuare il pascolo nelle zone a forte pendio nei giorni piovosi e subito dopo la pioggia, nonché stazionare il bestiame ove il cotico erboso presenti segni di degrado;
e) pascolare con qualsiasi specie animale nelle zone di rimboschimento;
f) circolare con veicoli non autorizzati;
g) alterare e rimuovere i termini, opere e/o siepi di confine o eventuali cartelli segnalatori presenti nella malga;
Art. 21 Inadempienze e penalità
Il concessionario è direttamente responsabile per le inadempienze compiute nell’epoca di monticazione e soggetto alle relative penalità per l’inosservanza di quanto previsto dal presente capitolato e nel Regolamento Pascoli di Coazze.
Le penalità previste in caso di violazione delle prescrizioni contenute nel presente capitolato hanno natura contrattuale e sono indipendenti dalle eventuali sanzioni erogate dalle autorità competenti per la violazione delle stesse norme del regolamento citato.
Per le inadempienze alle norme precisate nel presente capitolato e nel Regolamento pascoli comunale, oltre alle sanzioni previste dalle norme specifiche in materia, si applicano le seguenti sanzioni:
‐ qualora il concessionario si sia impegnato alla redazione di un PPA e non sia consegnato nei termini dichiarati: € 500,00 per ogni stagione di ritardo.
‐ pascolo in aree sottoposte a divieto di pascolamento: € 10 per ogni UBA e per ogni giorno di pascolo;
‐ pascolo al di fuori dei periodi consentiti nel Regolamento pascoli: € 10 per ogni UBA e per ogni giorno di pascolo;
‐ sovraccarico: € 10 per ogni UBA e per ogni giorno eccedente il CMM stabilito per il Comprensorio di pascolo;
‐ sottocarico: € 10 per ogni UBA e per ogni giorno in difetto rispetto al Carico minimo stabilito per il comprensorio di pascolo;
‐ sconfinamento con il bestiame dal comprensorio di pascolo, pascolamento libero, stazionamento di bestiame, privo di sorveglianza, in prossimità o lungo strade carrozzabili, presso abitazioni o luoghi in cui possa creare pericolo per l’incolumità di terzi: da € 25 ad € 500 per ogni violazione;
‐ violazione delle norme generali di gestione dei pascoli di cui all’art.10: da € 25 ad € 500 per ogni violazione;
‐ mancato rispetto delle prescrizioni del Regolamento pascoli (diversi da quelli indicati nei commi precedenti): da € 250 per ogni violazione.
Per ritardo di pagamento delle rate dei canoni di concessione ai sensi dell’art 17 del Regolamento comunale pascoli sono applicati gli interessi di mora previsti dalla normativa vigente.
Per ritardata o incompleta realizzazione degli interventi proposti dal concessionario in fase di affidamento: fino al dieci per cento dell'ammontare delle opere.
Art. 22 Cause di risoluzione del contratto di concessione
La risoluzione del contatto di concessione di pascoli comunali è applicata nei termini previsti dalla normativa nazionale e regionale e nei casi previsti dall’Art.27 del Regolamento comunale pascoli.
Nel caso di richieste da parte di aventi diritto di uso civico intercorse durante il periodo di concessione a soggetti di cui all’art.13 comma 3 lettera b) del Regolamento pascoli comunale, ovvero nel caso in cui i pascoli risultino situati nell’ambito del territorio di bonifica integrale per i lavori di sistemazione idraulico-forestale o di miglioramento pascoli in genere, al Comune resta la facoltà in qualunque momento di rescindere il contratto con il semplice preavviso di un anno senza nulla dovere al concessionario a titolo di danno o indennizzo per mancato sfruttamento dell’alpeggio.
La risoluzione del contatto di concessione di pascoli comunali (in aggiunta all’applicazione delle sanzioni previste dal Regolamento pascoli) è applicata nei termini previsti dalla normativa vigente nei seguenti casi:
‐ mancata firma del contratto di concessione alla data convenuta (in tal caso non si procede all’attivazione della concessione);
‐ subaffitto;
‐ mancato pagamento della fidejussione o mancato reintegro della medesima nel caso il Comune dovesse accedervi per far fronte ad inadempienze del concessionario;
‐ mancato pagamento del canone di concessione annuo entro il 31 dicembre di ciascun anno del periodo contrattuale stabilito. Passato tale termine il Comune provvede inoltre a incamerare la cauzione definitiva versata nonché ad attivare la procedura di rivalsa prevista dalle vigenti disposizioni di legge;
‐ assenza di pascolamento, anche per il periodo di un solo anno, salvo motivi di origine sanitaria (epidemie o malattie infettive dei capi da monticare) oppure per motivi di forza maggiore non dovuti alla volontà del concessionario (morte e malattia grave del concessionario o suoi famigliari, eventi calamitosi che colpiscano l’alpeggio, ecc.).
‐ sottocarico accertato (carico monticato inferiore del 10% del carico minimo del comprensorio), per due anni anche non consecutivi nel periodo di concessione. La risoluzione può riguardare anche singole porzioni di particelle catastali sotto-caricate o non utilizzate. Fanno eccezione motivi di origine sanitaria (epidemie o malattie infettive dei capi da monticare) o motivi di forza maggiore non dovuti alla volontà dell’aggiudicatario di cui al punto precedente).
‐ sovraccarico (carico monticato superiore del 10% del CMM del comprensorio) accertato, per due anni anche non consecutivi nel periodo di concessione.
‐ mancato rispetto, accertato, delle norme del Regolamento pascoli o di norme vigenti o di impegni inseriti nel capitolato di concessione o nel bando riguardo normative anti- infortunistiche, previdenziali, assistenziali e assicurative o per comportamenti che cagionino pericoli per la salute dei lavoratori o di terzi, degrado grave del pascolo e dei fabbricati, mancato rispetto del benessere animale.
‐ reiterazione accertata per due volte nella medesima stagione di qualsiasi inadempienza.
‐ in caso di provvedimenti di privazione della libertà personale o da gravi sanzioni penali a carico del concessionario.
‐ decesso del concessionario qualora questi sia una persona fisica e non sia possibile la continuazione del rapporto con gli eredi.
‐ fallimento del concessionario, sia esso una persona fisica o giuridica.
E’ prevista inoltre la facoltà del Concessionario di rescindere anticipatamente il contratto per:
‐ gravi e comprovati problemi di salute dello stesso o di uno dei suoi familiari, previa comunicazione tempestiva al Comune, tramite raccomandata A/R o PEC, corredata da documentazione con comprovi le motivazioni addotte.
‐ qualsiasi altro motivo personale comunicando, previa comunicazione al Comune tramite A/R o PEC almeno 9 mesi prima dell’inizio del periodo di pascolamento.
Coazze
Per il Comune di Coazze Sig.
Per accettazione il concessionario
Il Rappresentante Legale Sig.