PROVINCIA DI MANTOVA
PROVINCIA DI MANTOVA
REP. N°
CONTRATTO PER L’APPALTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED, EVENTUALI, DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, DIREZIONE LAVORI, DEI LAVORI: “XXXX XXXX'XXXXXXXX XXXXXXXXX X. XXXXX XX XXXXXX XXXXXXXXXX 0 A MANTOVA: ADEGUAMENTO SISMICO DEI PADIGLIONI A STRUTTURA PREFABBRICATA (LOTTI 1, 2, 3 E 4). LOTTO "B"”.
CUP: G69E20000020001, CIG: 8686010235 IMPORTO CONTRATTUALE EURO
REPUBBLICA ITALIANA
L’anno 2021 (duemilaventuno), il giorno ( ) del mese di
, in Mantova nella sede della Provincia - Via Principe Amedeo, 32. Davanti a me Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxx, Segretario Generale della Provincia di Mantova, come tale abilitato a ricevere e rogare contratti nella forma pubblica amministrativa e nell'interesse della Provincia, in modalità elettronica, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, sono
personalmente comparsi i Signori:
1) Dott.ssa XXXXXX XXXX, nata a Mantova il 18/12/1955 e domiciliata per la carica presso la sede della Provincia di Mantova, nella espressa ed unica qualità di Dirigente ad interim del Servizio Edilizia, Edifici Scolastici, Sicurezza della PROVINCIA DI MANTOVA, in forza
dell’art. 56 dello Statuto della Provincia stessa ed in rappresentanza dell’Ente suddetto, né altrimenti, che nel prosieguo del presente atto, per brevità, sarà denominato “Provincia”;
(Codice Fiscale: 80001070202);
2) dott. , nato a , il e residente in , Via , in qualità di , con sede a
, che dichiara di agire in nome e per conto , che nel prosieguo del presente atto, per brevità, sarà denominata “Appaltatore”.
(o in alternativa in caso di concorrenti riuniti)
3) Sig. , nato a , il e residente in , Via ,
in qualità di , con sede
a , che dichiara di agire in nome e per conto del Raggruppamento di concorrenti costituito ai sensi dell’art. 48, comma 12, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. dallo stesso operatore economico , in qualità di mandataria/capogruppo e da
con sede a ,in qualità di mandante, come da collettivo speciale con rappresentanza, conferito con atto del Dr. , Notaio in , iscritto al Collegio Notarile di , in data /__/ , Rep. n. , Racc. n. , che nel prosieguo del presente atto, per brevità, sarà denominata “Appaltatore”.
Gli intervenuti, della cui identità personale sono certo, rinunziano di
comune accordo e col mio consenso all’assistenza dei testimoni e mi chiedono di far constare, per atto pubblico, quanto segue:
PREMESSO:
- che con Decreto presidenziale n. 99 del 21 giugno 2018 la Provincia di Mantova approvava il progetto di fattibilità tecnica ed economica “Istituto superiore X. Xxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxx 0 a Mantova: adeguamento sismico dei padiglioni a struttura prefabbricata (lotti 1,2,3, e 4)”, suddiviso nei lotti “a” e “b” approvando al contempo la candidatura del lotto “b” (dell’importo complessivo di euro 2.200.000,00) a finanziamento nell'ambito del Programma nazionale edilizia scolastica 2018-2020;
- che con Decreto presidenziale n. 209 del 18 dicembre 2018 la Provincia di Mantova approvava il progetto definitivo-esecutivo di cui al Codice Unico Progetto G62B17003870001, comprendente le opere di cui al predetto lotto “a”, interamente finanziate dallo Stato in base al D.L. 24 aprile 2017 n. 50 ed al successivo DM 607/2017. Le opere stesse venivano affidate con Determinazione dirigenziale n. 504 del 25 giugno 2019, e successivamente realizzate e collaudate.
- con decreto del Ministero dell’Interno, dipartimento per gli affari interni e territoriali, del 7 dicembre 2020, è stata finanziata la progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori relativi al lotto “b” per un importo di euro 167.000,00;
- che con determinazione dirigenziale n. del /2021 si è disposto di:
a) avviare la procedura ad evidenza pubblica, ai sensi degli artt. 60 e 157 del D.Lgs. n.50/2016, per l’affidamento dei servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed,
eventuali, di esecuzione, direzione lavori, dei lavori di adeguamento sismico della sede dell’istituto superiore E. Fermi di Strada Spolverina 5 a Mantova
– Lotto b;
b) dare atto che ai fini dell’art. 51 comma 1 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. l’appalto risulta articolato in n. 2 prestazioni distinte relative l’una alla fase di progettazione delle opere, l’altra a quella di esecuzione le quali, nell’ipotesi di ottenimento del finanziamento anche dei lavori, risulta opportuno siano affidate congiuntamente tenuto conto delle caratteristiche specifiche dei servizi connessi al compimento dei lavori di adeguamento sismico riferiti al complesso immobiliare sede dell’Istituto Superiore “E. Fermi” di Mantova e dell’esigenza di garantire uniformità nelle soluzioni progettuali e nella conduzione dei lavori;
c) aggiudicare il servizio, mediante il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “SINTEL” di cui alla L.R. 33/2007 e s.m.i., con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi di quanto previsto dall’art. 95 c. 3 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e con eventuale verifica delle offerte anormalmente basse ai sensi dell’art. 97, comma 3, del D.Lgs. n.50/2016;
d) stabilire l’importo del suddetto servizio al netto di IVA e oneri previdenziali/assistenziali in € 128.580,41 relativamente alle attività di progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (servizio certo) oltre € 81.856,47 relativamente alle attività di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (servizio eventuale, condizionato al riconoscimento dei relativi finanziamenti), e che tali importi sono stati determinati, con riferimento
all’opera da realizzare, sulla base del Decreto Ministeriale 17/06//2016, pubblicato sulla G.U. n.174 dl 27/07/2016, come meglio dettagliato nell’Appendice 1 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale;
e) fissare i requisiti di partecipazione di idoneità, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale nonché individuare la struttura operativa (gruppo di progettazione) attraverso la quale i concorrenti dovranno progettare l’opera;
f) approvare il Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, lo Schema di Contratto, lo schema di Bando di Gara e di Disciplinare di gara, nonché i relativi allegati;
- che, a seguito di pubblicazione della procedura di gara nelle forme di legge, in data / /2021 è scaduto il termine per la presentazione delle offerte e, conformemente a quanto stabilito dal Disciplinare di gara, con determinazione dirigenziale n. del , è stato nominato il Seggio di gara e con determinazione dirigenziale n. del è stata nominata la Commissione Giudicatrice, ai sensi di quanto previsto dall’art. 77, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016;
- che in data /__/2021 si è svolta la prima seduta di gara per la verifica della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti a cura del Seggio di gara;
- che con Xxxx dirigenziale n. del 2021, è stato adottato, pubblicato e comunicato ai concorrenti, a norma dell’art. 76, comma 2 bis, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all’esito della verifica della documentazione attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art.
80, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico- professionali;
- che le successive sedute e di gara per l'appalto dei servizi in oggetto si sono svolte nei giorni , ;
- che a seguito d’esperimento della procedura di gara, il Presidente della Commissione Giudicatrice, a conclusione delle operazioni di gara, ha proposto di aggiudicare l’appalto a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa presentata da , con sede a , in virtù del punteggio complessivo pari a punti, di cui punti attribuiti all’offerta tecnica,
punti attributi all’offerta tempo e punti attribuiti all’offerta economica consistente nel ribasso offerto del % sull’importo a base di gara, corrispondente ad un importo contrattuale di € , per progettazione definitiva, progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, da tenere all’atto della stipulazione del contratto, oltre contributi previdenziali, assistenziali e I.V.A. di legge;
- che, i controlli prescritti ai sensi del combinato disposto degli artt. 81 comma 1 e 86 del D.Lgs. 50/2016, nei confronti della società a favore della quale è stata proposta l’aggiudicazione, hanno dato esito positivo;
- che con determinazione dirigenziale n. del , efficace dal
, sono stati approvati i verbali di gara, depositati agli atti della Provincia e disposta l’aggiudicazione a
;
- che l’Appaltatore ha accettato, in sede di partecipazione alla gara d’appalto,
il “Patto di integrità in materia di appalti pubblici della Provincia di Mantova”;
- che l’Appaltatore ha dichiarato in sede di partecipazione alla gara di essere a conoscenza degli obblighi derivanti dal “Codice di comportamento della Provincia di Mantova” e di impegnarsi ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- che l’Appaltatore ha presentato, in data , la dichiarazione in merito alla propria composizione societaria, ai sensi dell’art. 1, comma 1 del
D.P.C.M. 11/05/1991 n. 187;
- che, tramite la Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia, è pervenuta la comunicazione del del Ministero dell’Interno, che attesta l’insussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del D.lgs. 159/2011;
(oppure:)
- che, ai sensi dell’art. 83, comma 3, del D. Lgs. 159/2011, non è necessario acquisire la documentazione antimafia, trattandosi di contratto di valore complessivo inferiore a 150.000 Euro;
TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO
Fra le parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto
segue:
ART. 1 - Premesse
1. I summenzionati contraenti dichiarano di riconoscere e confermare la premessa in narrativa come parte integrante e sostanziale del presente
contratto.
AR. 2 - Oggetto del contratto
1. La dott.ssa Xxxxxx Xxxx, in nome e per conto della Provincia di Mantova, conferisce a , che accetta, senza riserva alcuna, l’appalto dei servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed, eventuali, di esecuzione, direzione lavori, dei lavori: “Sede dell’istituto superiore X. Xxxxx xx Xxxxxx Xxxxxxxxxx 0 a Mantova: adeguamento sismico dei padiglioni a struttura prefabbricata (lotti 1, 2, 3 e 4) – lotto b”.
2. Con la sottoscrizione del contratto l’aggiudicatario assumerà l’impegno ad eseguire anche i servizi di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di cui alla Fase 2, non appena intervenuta l’approvazione del/i relativo/i finanziamento/i.
L’impegno ad espletare anche i servizi oggetto della fase 2 sarà vincolante per l’Aggiudicatario dell’appalto per un periodo massimo di tre anni dalla sottoscrizione del contratto.
3. Le prestazioni da eseguirsi in relazione al presente affidamento sono elencate nel dettaglio agli artt. 1, 2, 3, 4, 5 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, allegato al presente contratto, quale parte integrante e sostanziale, sotto la lett. a).
ART. 3 – Ammontare del contratto
1. L’importo contrattuale relativo alle attività di progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ammonta
ad € (diconsi Euro
), così determinato a seguito del
ribasso del %, sull’importo a base di gara, oltre 4% CNPAIA pari a €
e IVA di legge 22% pari a € per complessivi €
.
2. Le prestazioni contenute nell’offerta tecnica costituiscono specifiche obbligazioni contrattuali che vincolano l’appaltatore e che devono essere puntualmente adempiute senza ulteriori oneri per l’Amministrazione Committente.
3. L’importo contrattuale è al netto dell’I.V.A. e degli oneri previdenziali e assistenziali ed è fatta salva la liquidazione finale.
4. L’affidamento o gli affidamenti relativo/i alle attività di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione verrà/verranno assegnato/i all’Aggiudicatario del presente contratto con successivo/i contratto/i compatibilmente alla tempistica e modalità dei finanziamenti statali che verranno concessi, come meglio dettagliato al paragrafo 5.2 del Disciplinare di gara.
ART. 4 – Documenti parte del contratto
1. L’appalto viene concesso ed accettato sotto la piena ed assoluta osservanza delle norme, patti, condizioni e modalità previsti dal Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare e che si allega al presente contratto sotto la lett. a).
2. Si richiamano a far parte integrante del presente contratto pur non essendo ad esso materialmente allegati, i seguenti documenti che l’appaltatore dichiara di conoscere ed accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione:
a) Disciplinare di gara;
b) Polizze di garanzia;
c) Patto di Integrità.
3. L’appaltatore si obbliga, altresì, ad eseguire i servizi di cui al presente contratto alle condizioni dell’Offerta Tecnica, dell’Offerta Economica e dell’Offerta Tempo, dallo stesso presentate in sede di gara e che parimenti qui si intendono integralmente riportati e trascritti.
Le parti dichiarano espressamente di conoscere ed accettare i suddetti documenti ed elaborati che formano parte integrante e sostanziale del presente contatto, anche se non materialmente allegati, ma depositati presso il Servizio Edilizia, edifici scolastici e sicurezza della Provincia di Mantova.
ART. 5 – Termini di espletamento del servizio
1. L’appaltatore si impegna a prestare i servizi ad esso affidati nel rispetto dei seguenti termini:
a) progetto definitivo: giorni ( ), comprensivi di eventuali
indagini, prove, xxxxxxx, sperimentazioni etc., con una riduzione di giorni, rispetto ai 100 previsti dal Capitolato posto a base di gara, come da “Offerta tempo”;
b) progetto esecutivo: giorni 40 (quaranta);
2. I termini per l’esecuzione delle singole prestazioni di cui si compone il servizio decorrono dalla data del formale invito ad eseguire la singola prestazione da parte del RUP.
3. L’affidatario del servizio dovrà, inoltre, fornire supporto tecnico- amministrativo e contabile al RUP sia nelle procedure di rendicontazione delle spese sostenute agli Enti finanziatori, sia nelle procedure previste dalla normativa vigente in materia di Lavori Pubblici nonché in relazione alle
pratiche amministrative collegate ai lavori come da Capitolato.
4. Potranno essere concesse proroghe ai termini di consegna degli elaborati soltanto per cause motivate, imprevedibili e non imputabili all’Aggiudicatario.
La richiesta di proroga dovrà essere inoltrata tempestivamente prima della scadenza del termine previsto e, comunque, subito dopo il verificarsi delle cause impeditive.
Nessuna proroga potrà essere concessa qualora ciò comporti direttamente o indirettamente il superamento dei termini tassativi previsti dai provvedimenti di concessione dei finanziamenti dell’opera.
ART. 6 - Penali
1. Per l'inosservanza delle prescrizioni contenute nel Capitolato e degli obblighi contrattualmente assunti, nonché qualunque infrazione alle disposizioni normative vigenti, agli ordini e alle disposizioni impartite dal RUP, saranno applicate le penali previste all’art. 21 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale.
2. In particolare saranno applicate le seguenti penali, da trattenersi sui pagamenti intermedi della prestazione:
con riferimento alla progettazione definitiva ed esecutiva verrà applicata una penale dello 0,1 % dell’importo contrattuale per ogni giorno di ritardo nella consegna degli elaborati progettuali;
con riferimento alla mancata elaborazione e consegna di elaborati e documentazione (relazione tecnica periodica, verbali di sopralluogo, etc) richiesti per il corretto svolgimento del servizio oltre i termini stabiliti dal
RUP o con esso concordati verrà applicata una penale pari ad € 100,00 (euro cento) per ogni giorno di ritardo;
fermo restando l’obbligo della messa a disposizione di almeno 3 professionisti nell’ambito del Gruppo di Lavoro, verrà applicata una penale, nella misura del cinque per mille del corrispettivo contrattuale, per ogni caso di mancato rispetto dei livelli di composizione e di qualità migliorativi offerti in sede di gara per il medesimo Gruppo di lavoro.
3. Le penali sono cumulabili. L’importo totale delle penali non può superare il 10% (dieci per cento) dell’importo complessivo dei corrispettivi contrattuali; superata tale misura la stazione appaltante potrà procedere alla risoluzione del contratto. Analogamente nel caso in cui il ritardo di ciascuna fase progettuale dovesse eccedere il 30% del tempo a disposizione per ogni singola fase.
4. In considerazione del fatto che i servizi oggetto del presente contratto nonché le opere cui gli stessi si riferiscono sono candidati a finanziamenti statali, vi è la necessità di rispettare le tempistiche dagli stessi assegnate, pena la perdita dei finanziamenti stessi. Pertanto le scadenze previste nel presente contratto per la redazione dei progetti definitivo ed esecutivo, nonché della progettazione della sicurezza (o le minori tempistiche offerte in sede di gara dai concorrenti) costituiscono termini essenziali il cui mancato rispetto da parte dell’appaltatore comporta responsabilità per inadempimento con conseguente risarcimento danni ove ne consegua la perdita dei finanziamenti.
ART. 7 - Garanzia definitiva
1. Si dà atto che l’appaltatore, con riferimento all’importo contrattuale dei
servizi di progettazione definitiva ed esecutiva e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (di cui alla Fase 1), a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni assunte col presente contratto, ha costituito, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, garanzia definitiva mediante polizza fideiussoria n. , conforme allo Schema Tipo 1.2 di cui al D.M. 31/2018, rilasciata da
, in data
, per l'importo garantito di €
).
(diconsi Euro
La garanzia, relativamente ai servizi di cui alla Fase 1, cesserà di avere effetto solo alla data di approvazione del progetto esecutivo da parte della Stazione appaltante.
Solo all’atto del riconoscimento del/i finanziamento/i relativo/i alla Fase 2, l’aggiudicatario sarà tenuto a costituire, prima della consegna dei servizi di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, una nuova cauzione definitiva.
La garanzia, relativamente ai servizi di cui alla Fase 2, cesserà di avere effetto alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio/certificato di regolare esecuzione dei lavori.
oppure
1. Si dà atto che l’appaltatore, con riferimento all’importo contrattuale sia dei servizi di progettazione definitiva ed esecutiva e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (di cui alla Fase 1) che dei servizi di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (di cui
alla Fase 2), a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni assunte col presente contratto, ha costituito, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, garanzia definitiva mediante polizza fideiussoria n. , conforme allo Schema Tipo 1.2 di cui al D.M. 31/2018, rilasciata da
, in data
, per l'importo garantito di €
).
(diconsi Euro
La garanzia cesserà di avere effetto alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio/certificato di regolare esecuzione dei lavori.
2. Si dà atto, altresì, che la cauzione è ridotta del % ai sensi dell’art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, in quanto l’appaltatore è in possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie
.
3. Ai sensi dell'art. 103, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, la cauzione definitiva prestata, sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione del servizio, nel limite massimo del 80% dell’importo inizialmente garantito.
4. L’appaltatore dovrà reintegrare la cauzione medesima nel termine che gli sarà fissato, qualora la Provincia abbia dovuto, durante l’esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa. In caso di inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’appaltatore.
ART. 8 - Polizza di assicurazione per la responsabilità civile professionale
1. Si dà atto che l’appaltatore , ha presentato polizza di responsabilità civile professionale, contenente specifico
riferimento ai servizi da svolgere, n. rilasciata da
, con effetto dal , sino al , per un massimale assicurato per ogni sinistro pari a € 1.000.000,00, senza limiti al numero di sinistri.
2. Tale polizza assicurativa copre la responsabilità professionale del Progettista, del Coordinatore della sicurezza, del Geologo per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza e per i rischi, derivanti anche da errori od omissioni nello svolgimento del servizio che abbiano determinato a carico della Stazione appaltante nuove spese e/o maggiori costi. La polizza deve estendersi anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti.
3. Ogni successiva variazione della citata polizza deve essere comunicata alla stazione appaltante ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137.
4. L’appaltatore si impegna a prorogare tale polizza di anno in anno, sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio dei lavori, e ad inviare alla Provincia, alla scadenza annuale, copia della polizza e della quietanza di pagamento del relativo premio.
ART. 9 – Tracciabilità dei flussi finanziari
1. L’appaltatore è tenuto ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge 136 del 13 agosto 2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al servizio oggetto dell’appalto. In particolare detti movimenti finanziari devono essere registrati su uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa,
dedicati, anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche e devono essere effettuati esclusivamente con lo strumento del bonifico bancario o postale o con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
2. L’appaltatore ha comunicato alla Provincia gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi. L’appaltatore si impegna, inoltre, a comunicare eventuali aperture di nuovi conti correnti dedicati, entro 7 giorni dalla loro accensione nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi.
3. Come previsto dall’art. 3, comma 9 bis della L. n. 136/2010 e s.m.i., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto.
4. Ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 9 della citata legge, la Provincia verifica che negli eventuali contratti sottoscritti dall’appaltatore con i subappaltatori e i subcontraenti sia inserita, a pena di nullità assoluta, la clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari con le modalità indicate nei commi precedenti del presente articolo. A tal fine l’appaltatore si assume l’onere di trasmettere alla Provincia i suddetti contratti o atti negoziali equivalenti, tramite un proprio legale rappresentante o soggetto munito di apposita procura. Dal canto loro, i subappaltatori e i subcontraenti hanno l’obbligo di comunicare alla stazione appaltante, i conti correnti dedicati entro 7 giorni dalla loro accensione, o, nel caso di conti correnti già esistenti, all’atto della loro destinazione alla
funzione di conto corrente dedicato nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi e sono tenuti ad effettuare tutti i movimenti finanziari, relativi all’esecuzione dell’appalto, esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o altro strumento di pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
ART. 10 – Corrispettivo e modalità di pagamento
1. I corrispettivi contrattuali sono fissi, vincolanti e onnicomprensivi, essi sono stati determinati in sede di procedura di affidamento. Gli stessi sono adeguati all'importanza della prestazione e al decoro della professione ai sensi dell’articolo 2233, secondo comma, del Codice civile.
2. Tenuto conto delle risultanze della procedura di affidamento di cui alla premessa del presente contratto, per la quale l’appaltatore ha offerto un ribasso unico del % ( per cento), è stabilito un corrispettivo per onorari e spese, così determinato:
Progettazione definitiva
€
Progettazione esecutiva
€
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione €
Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione €
Direzione Lavori
€
3. Il pagamento del corrispettivo del servizio sarà effettuato con le modalità previste dall’art. 19 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale.
4. Ai Certificati di Pagamento relativi agli acconti ed alla rata di saldo, si applicano i termini fissati dal Decreto Legislativo n. 192/2012.
5. I pagamenti, previa verifica delle attività rese nonché della regolarità contributiva come risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), saranno disposti a mezzo mandati di pagamento, emessi dalla Provincia sul Tesoriere Banca Popolare di Sondrio – Sede di Mantova, a favore dell’appaltatore esclusivamente mediante bonifico bancario o postale su conti correnti dedicati.
6. L’Appaltatore espressamente dichiara che il corrispettivo è stato dallo stesso confermato in base ai propri calcoli, alle proprie indagini e alle proprie stime. Tale corrispettivo, quindi, rimane fisso ed invariabile, facendosi carico l’Appaltatore stesso di ogni rischio e/o alea, anche in relazione alla quantificazione dell’importo dei valori dell’opera. Pertanto, lo stesso Appaltatore per nessun motivo potrà vantare e chiedere indennizzi di qualunque natura, rimborsi e/o risarcimenti di qualsiasi genere oppure adeguamenti e/o aumenti del predetto corrispettivo.
7. Ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 5 della legge 136/2010, ai
fini della tracciabilità dei flussi finanziari, i bonifici relativi ad ogni transazione posta in essere dalla Provincia dall’appaltatore e dai subcontraenti, relativi al presente appalto, devono obbligatoriamente riportare i seguenti codici:
CUP G69E20000020001 – CIG 8686010235
Parimenti i suddetti codici dovranno essere riportati in tutte le fatture emesse
dall’appaltatore e dall’eventuale subcontraente.
ART. 11 – Concorrenti riuniti
(in caso di partecipazione di riunioni di concorrenti)
1. Ai sensi dell’art. 48, comma 15 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., all’operatore economico mandatario/capogruppo spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della Stazione Appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto fino all'estinzione di ogni rapporto. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell’operatore economico mandatario/capogruppo.
2. Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.
3. Come concordemente stabilito fra le parti, la mandante potrà emettere singola e propria notula analitica e successiva fattura per l’importo corrispondente alla prestazione svolta.
4. Ogni fattura, corredata di regolare liberatoria a tutti gli effetti di legge da parte della mandante emittente fattura, verrà raccolta e debitamente inoltrata alla Stazione Appaltante, esclusivamente dalla mandataria/capogruppo, unitamente ad un propria lettera di richiesta d’esecuzione del pagamento.
5. I pagamenti relativi a tutti i crediti maturati saranno effettuati esclusivamente alla mandataria/capogruppo che a sua volta provvederà a corrispondere alla mandante quanto ad essa dovuto.
Art. 12 - Subappalto
(se non è previsto il subappalto)
1. Non è ammesso il subappalto non essendovi alcuna indicazione a tale scopo in sede di offerta.
(in alternativa, qualora sia previsto il subappalto)
1. L’appaltatore, come indicato a tale scopo in sede di offerta, dichiara di avvalersi, nel rispetto dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, in quanto applicabile, e fermi restando i divieti e i limiti al subappalto previsti dall’art. 31, comma 8, dello stesso Decreto, della possibilità di subappaltare, nei limiti di legge, le seguenti prestazioni:
a) ;
b) ;
c) ;
d) .
2. L’affidamento in subappalto è subordinato alla previa autorizzazione della Provincia, ai sensi dell’art. 105, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nei limiti di quanto stabilito dal citato art. 105, comma 2, del medesimo decreto.
3. L’Amministrazione committente non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori, fatto salvo quanto previsto dall’art. 105 c. 13 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.
ART. 13 – Modifiche dei progetti – varianti in corso d’opera
1. L’appaltatore si obbliga ad introdurre nei progetti, anche se già elaborati e presentati, tutte le modifiche, le aggiunte ed i perfezionamenti che siano ritenuti necessari a giudizio insindacabile dell’Amministrazione, fino alla loro approvazione, senza che ciò dia diritto a speciali e maggiori compensi.
2. Deve inoltre, senza indugio, introdurre negli atti progettuali tutte le modifiche e i perfezionamenti necessari per il conseguimento dei pareri, dei
nulla osta, delle autorizzazioni e degli atti di assenso comunque denominati, fino alla definitiva approvazione del progetto stesso da parte degli Enti competenti, senza che ciò dia diritto a maggiori compensi, nonché tutte le modifiche e le integrazioni richieste dall’organo di controllo che verificherà i progetti ai sensi dell’art. 26, commi 2 e 3, del D. Lgs. 50/2016.
3. Sono altresì comprese, e compensate nell’onorario offerto in sede di gara, tutte le prestazioni professionali relative a varianti in corso d’opera disciplinate ai sensi degli art. 106, comma 2.
La progettazione di varianti in corso d’opera che non rientrano nelle previsioni di cui sopra, e che non siano da imputarsi ad errori di progettazione, sono escluse dal presente contratto.
L’affidamento di tale incarico potrà essere conferito esclusivamente mediante stipula di apposito atto aggiuntivo, con applicazioni delle medesime condizioni previste per il contratto originario.
4. I termini per la presentazione delle integrazioni saranno stabiliti dal Responsabile del Procedimento.
Art. 14 - Doveri comportamentali
1. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” e dell'art. 2 del Codice di comportamento della Provincia di Mantova, adottato con Decreto Presidenziale n. 62 del 10/05/2018, l'appaltatore e per suo tramite i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici.
2. L’appaltatore si impegna, altresì, nel caso di affidamento di incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare i divieti imposti dall’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dall’articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013.
ART. 15 - Tutela dei lavoratori
1. Nell’esecuzione del presente contratto l’appaltatore si obbliga ad osservare, per i propri dipendenti, le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.
2. Per tutto quanto non disciplinato nel presente articolo si fa riferimento all'art. 30 comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016.
ART. 16 – Assunzioni obbligatorie
1. Si dà atto che l’appaltatore ha dichiarato di non essere tenuto all’osservanza delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di cui all’art. 17 della legge 12 marzo 1999 n° 68
Oppure
1. Si dà atto che l’appaltatore ha dichiarato di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di cui all’art. 17 della legge 12 marzo 1999 n. 68.
ART. 17 - Pagamento dei dipendenti dell’appaltatore
1. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, la Provincia si riserva la facoltà di pagare le suddette retribuzioni
arretrate direttamente ai lavoratori, secondo le modalità previste dall’art. 30 comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016.
ART. 18 – Divieto di cessione del contratto – cessione del corrispettivo
1. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, fatta salva l’eventuale sostituzione del contraente prevista dall’art. 106, comma 1, lett. d) del D. Lgs. 50/2016.
2. E’ consentita la cessione del corrispettivo d’appalto, da parte dell'appaltatore, secondo le modalità previste dall’art. 106 comma 13 del D.Lgs. 50/2016.
ART. 19 - Risoluzione del contratto e diritto di recesso
1. Le ipotesi di risoluzione del contratto sono disciplinate dall’art. 22 del Capitolato e dall’art.108 del D.Lgs. 50/2016.
2. La risoluzione del contratto troverà applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore con assegnazione di un termine per fornire le prestazioni ed i servizi dovuti e in contraddittorio con l’appaltatore stesso.
3. In caso di risoluzione del contratto per inadempimento, all’appaltatore inadempiente competerà esclusivamente il compenso per la sola prestazione parziale, fornita fino alla comunicazione della risoluzione del contratto, decurtato delle eventuali penali maturate.
4. Resta ferma la facoltà della Provincia di procedere nei confronti della controparte per il risarcimento del danno provocato, comprese le nuove od ulteriori spese che l’Amministrazione dovrà assumere a causa dell’inadempimento.
ART. 20 - Recesso
1. La Provincia ha il diritto di recedere in qualunque momento dal presente
contratto nel rispetto di quanto disciplinato dall’art. 109 del D.Lgs. 50/2016.
2. La Provincia può avvalersi della facoltà di recedere dal contratto ai sensi dell’art. 2237 comma 1 del Codice Civile, per comprovati motivi di interesse pubblico.
3. Il recesso da parte dell’appaltatore, durante lo svolgimento del servizio, comporta la perdita del diritto a qualsiasi compenso per onorario e rimborso spese, salva l’eventuale rivalsa della Provincia per i danni provocati.
4. Per quanto non previsto dal presente contratto, si richiamano le norme contenute nel Codice Civile.
5. La Stazione Appaltante si riserva comunque la facoltà di non dar corso a fasi progettuali successive alla definitiva, ovvero alla fase realizzativa del progetto, per qualunque causa ciò si renda necessario ad insindacabile giudizio della stessa. In tal caso nulla è dovuto all’aggiudicatario del servizio, se non le competenze effettivamente rese e maturate per le attività svolte fino a quel momento. È esclusa qualunque forma di indennizzo per cessata prestazione unilaterale da parte dell’amministrazione.
ART. 21 – Proprietà dei progetti e dei piani – copie elaborati
1. Fermo restando il diritto d’autore a tutela della proprietà intellettuale, i progetti ed i piani resteranno di proprietà piena ed assoluta del Committente.
2. Per ciascuna fase progettuale l’appaltatore dovrà consegnare:
- n. 1 copia cartacea completa di tutti gli elaborati progettuali sottoscritti dai progettisti,
- n. 1 copia cartacea completa non fascicolata di tutti gli elaborati progettuali sottoscritti dai progettisti,
- n. 1 supporto ottico (cd – rom) con tutti i files degli elaborati di progetto in
formato sorgente editabile tipo MS Office – AutoCAD e tutti i files degli elaborati di progetto in formato non editabile tipo .pdf firmati digitalmente dai progettisti;
- ogni altra copia cartacea e digitale che risulti necessaria per la presentazione del progetto agli Enti che devono rilasciare permessi/autorizzazioni/nulla osta/etc.
ART. 22 - Definizione delle controversie
1. Al presente contratto si applicano le disposizioni concernenti la procedura di accordo bonario contenute nell’art. 205 del D.Lgs. 50/2016.
2. A norma dell’art. 209 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, non si farà luogo alla procedura di arbitrato per la risoluzione delle eventuali controversie derivanti dall’esecuzione del contratto.
3. Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario, sono devolute all’Autorità giudiziaria competente ed è esclusa la competenza arbitrale.
ART. 23 - Foro competente
1. Le parti contraenti convengono espressamente la competenza esclusiva del Foro di Mantova ed eleggono domicilio legale presso la sede della Provincia di Mantova.
ART. 24 – Rimborso spese di pubblicazione
1. Ai sensi del combinato disposto dell’art. 216, comma 11, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e del D.M. 2 dicembre 2016, l’appaltatore provvederà a rimborsare le spese sostenute dalla Provincia di Mantova per la pubblicazione del bando di gara e dell’avviso sui risultati della procedura di
affidamento.
ART. 25 - Spese di contratto, di registro ed accessorie
1. Tutte le spese contrattuali e fiscali inerenti al presente atto e conseguenti sono a carico dell’appaltatore, fatta eccezione per l’I.V.A. che rimane a carico della Provincia.
2. Si dà atto che l’imposta di bollo è assolta in modalità telematica mediante “Modello Unico Informatico” ai sensi dell’art. 1, comma 1bis del D.P.R. 642 del 26.10.1972, come modificato dal D.M. 22.02.2007.
3. L’appaltatore dichiara che le prestazioni oggetto del presente contratto sono effettuate nell’esercizio d'attività d'impresa, che trattasi d'operazioni imponibili e non esenti da Imposta sul Valore Aggiunto.
4. Ai fini dell’imposta di registro, le parti chiedono la registrazione a tassa fissa ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 26/4/1986 n. 131.
ART. 26 - Norma di rinvio
1. Per quant’altro non previsto nel presente contratto le parti dichiarano di riportarsi espressamente alle norme contenute nel D.Lgs. 50/2016, nonché nel Codice Civile.
Art. 27 – Trattamento dei dati personali
1. Il conferimento dei dati personali dell’Appaltatore è obbligatorio ai sensi di legge, ai fini del procedimento per il quale sono richiesti.
2. I dati personali saranno trattati con le modalità indicate nella “Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del regolamento UE2016/679”, di cui l’appaltatore ha già preso conoscenza in sede di partecipazione alla gara.
3. All’appaltatore competono i diritti di cui al Regolamento UE 2016/679 e al D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.
4. Il titolare del trattamento è la Provincia di Mantova, con sede in Vix Xxxxxxxx Xxxxxx x. 00, Xxxxxxx.
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Io Segretario rogante richiesto ho ricevuto il presente atto, del quale ho dato lettura alle parti contraenti che, riconosciutolo conforme alla loro volontà, con me ed alla mia presenza lo sottoscrivono con firma digitale, ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. N° 82/2005 Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) rinunciando alla lettura degli atti citati in premessa e degli allegati per averne già presa cognizione.
Io sottoscritto, Segretario rogante, attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto dell’art. 1, comma 1, lettera s) del D. Lgs. N° 82/2005.
Io sottoscritto segretario rogante, certifico che il documento allegato in copia informatica al presente atto sotto la lett. a), formato in origine su supporto analogico, è conforme all’originale ai sensi dell’art. 22, commi 1 e 3 del D. Lgs. 82/2005.
Il presente atto, formato e stipulato in modalità elettronica in unico originale, è stato redatto da persona di mia fiducia, mediante utilizzo degli strumenti informatici su n. 25 pagine a video.