ACCORDO OPERATIVO
ACCORDO OPERATIVO
PER LO SVILUPPO DEGLI INTERVENTI DI FORMAZIONE CONTINUA NELLE IMPRESE ARTIGIANE TRA
L’Agenzia del Lavoro della Provincia Autonoma di Trento (di seguito Agenzia), con sede in Xxxxxx, xxx Xxxxxxxx 00, Codice Fiscale 00337460224, rappresentata dalla dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxxx, nata a Napoli il 29.05.1971, che interviene ed agisce
nella sua qualità di Dirigente generale dell’Agenzia del Lavoro della Provincia in forza di quanto disposto dal D.P.G.P. n. 35-107/Leg. di data 26 novembre 1998;
E
il Fondo Artigianato Formazione (di seguito Fondo), con sede in Xxxx, Xxx xx X.
Xxxxx xx Xxxxxxxxxxx 00, Codice fiscale 97311470583, rappresentato dal xxxx. Xxxxx Xxxxx, nato a Martigny (Svizzera) il 25 maggio 1960, che interviene e agisce nella
sua qualità di Presidente;
VISTO
- l’intervento 5.1.3 “Rafforzamento delle alleanze con il Sistema degli Enti bilaterali e Fondi interprofessionali” del vigente Documento degli Interventi di Politica del Lavoro dell’Agenzia e le corrispondenti Disposizioni attuative;
- il provvedimento del Presidente dell’Agenzia n. 6 del 27.08.2020 che approva lo schema di Convenzione tra l’Agenzia e il Fondo e autorizza altresì, la Dirigente generale dell’Agenzia stessa all’approvazione e sottoscrizione dei collegati Accordi operativi;
- la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia n. 31 del 16.09.2020, che ratifica il provvedimento del Presidente di cui al rigo precedente;
- la Convenzione di cui alla Deliberazione sopra richiamata, sottoscritta in data 30.09.2020;
- la Determinazione della Dirigente generale n. 132 del 14 maggio 2021 che
approva il presente schema di Accordo operativo;
TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE Art. 1 IL FONDO ARTIGIANATO FORMAZIONE
Il Fondo, in attuazione del Progetto Quadro sottoscritto dalle Parti Sociali provinciali in data 17 febbraio 2020, riceve dagli Enti realizzatori territoriali le proposte dei progetti operativi connessi al Progetto di Sviluppo “RESTART – Ripresa e sostegno per l’artigianato trentino” approvato dal Fondo stesso in data 17.02.2021 per un contributo totale di € 221.953,00 (158.538,00 oltre il 40% di contributo aggiuntivo), e relativo all’Invito 1° - 2019, Linea 2
– “Progetti di Sviluppo di Accordi quadro regionali” pubblicato nella G.U. n. 79 del 8 luglio 2019, II scadenza (17 dicembre 2020).
Il Fondo verifica la congruità e la conformità dei progetti operativi e provvede a finanziarli attraverso lo strumento del voucher. Contenuti, durata, valore complessivo dei singoli progetti, nonché range formativi e le relative massime valorizzazioni del voucher, sono quelli previsti dalle specifiche disposizioni del Regolamento generale degli Inviti di Fondartigianato (edizione ottobre 2017) ed eventuali deroghe vigenti.
Le risorse rese disponibili da Fondartigianato sono impiegate per sostenere iniziative di formazione continua a favore di lavoratori dipendenti occupati nelle imprese trentine aderenti al Fondo stesso, assunti con contratto a tempo indeterminato o determinato, compresi gli apprendisti.
Art. 2 L’AGENZIA DEL LAVORO
L’Agenzia, in attuazione della Convenzione citata in premessa, riceve dalle Imprese che operano con relativa posizione contributiva nella provincia di Trento, aderenti a Fondartigianato, domanda di contributo per la partecipazione ai progetti operativi di formazione già approvati dal Fondo e relativi all’Invito 1° - 2019, Linea 2 – “Progetti di Sviluppo di Accordi quadro regionali”, II scadenza (17 dicembre 2020); ne verifica la conformità e provvede a finanziare le Imprese, in funzione del numero dei suoi destinatari in
formazione, con proprio provvedimento di impegno di xxxxx.
Le risorse rese disponibili dall’Agenzia sono impiegate esclusivamente a favore dei destinatari non rientranti nella sfera di applicazione a carico del Fondo: i titolari e/o i soci di imprese, compresi il coniuge, il convivente, i parenti entro il II grado dei medesimi, se operano come collaboratori familiari; i lavoratori con contratti di collaborazioni continuative e personali.
I contributi concessi dall’Agenzia sono, per ciascun destinatario in formazione, pari al valore del voucher assegnato dal Fondo; il valore è calcolato secondo quanto previsto dalle specifiche disposizioni del Regolamento generale degli Inviti del Fondo stesso (edizione ottobre 2017) ed eventuali deroghe vigenti.
I contributi dell’Agenzia sono riconosciuti nei limiti imposti dalla normativa europea in materia di aiuti di stato ai sensi del Regolamento UE n. 1407/2013.
L’Agenzia si impegna ad erogare contributi fino all’ammontare complessivo di Euro 158.538,00 a valere sul Progetto di Sviluppo “RESTART – Ripresa e sostegno per l’artigianato trentino” approvato dal Fondo in data 17.02.2021, e relativo all’Invito 1° - 2019, Linea 2 – “Progetti di Sviluppo di Accordi quadro regionali”, II scadenza (17 dicembre 2020).
Art. 2 – bis SPERIMENTAZIONE
L’Agenzia, in conformità alla Convenzione citata in premessa e a quanto già previsto dall’intervento 5.1.3. “Rafforzamento delle alleanze con il Sistema degli Enti bilaterali e Fondi interprofessionali” del vigente Documento degli Interventi di Politica del Lavoro dell’Agenzia, esclusivamente in riferimento alle attività formative del Progetto di Sviluppo “RESTART – Ripresa e sostegno per l’artigianato trentino”, approvato dal Fondo in data 17.02.2021 e relativo all’Invito 1° - 2019, Linea 2 – “Progetti di Sviluppo di Accordi quadro regionali”, II scadenza (17 dicembre 2020), avvia una sperimentazione volta ad ampliare la tipologia di beneficiari e destinatari a cui rivolgere le attività formative oggetto del presente accordo.
In particolare, Agenzia finanzia la formazione di titolari di impresa senza
dipendenti, anche non aderenti al Fondo, ma comunque non aderenti ad altro Fondo Interprofessionale alla data della domanda di cui al successivo punto A), che operano con posizione contributiva nella provincia di Trento e di disoccupati, domiciliati in provincia di Trento. La finalità, resa ancora più urgente dal mutato contesto economico, sociale e del mercato del lavoro a seguito della pandemia da Covid-19, è quella, da un lato, di consolidare ed estendere le competenze di una più amplia platea di titolari di impresa, consentendo l’accesso alle diverse offerte formative presenti sul territorio e facilitando una contaminazione tra realtà imprenditoriali diverse e dall’altro, di estendere l’offerta formativa per le persone disoccupate consentendo l’accesso a contenuti rispondenti ai fattivi bisogni delle imprese trentine, quindi altamente professionalizzanti, e agevolando un incontro reale tra chi offre lavoro e chi potenzialmente lo domanda.
Xxxxxxx realizza la sperimentazione di cui al presente articolo con risorse proprie e ulteriori rispetto a quelle oggetto dell’articolo 2 del presente accordo e, a tal fine, si impegna ad erogare contributi fino all’ammontare complessivo di Euro 40.000,00.
A) TITOLARI SENZA DIPENDENTI
Agenzia finanzia la formazione di titolari di impresa senza dipendenti, anche non aderenti al Fondo, ma comunque non aderenti ad altro Fondo Interprofessionale alla data della domanda di contributo, che operano con posizione contributiva nella provincia di Trento, nel numero complessivo massimo di 15 per la durata di tutta la sperimentazione.
L’Agenzia, per l’attuazione della sperimentazione di cui al presente articolo, lettera A), utilizza lo strumento delle disposizioni attuative dell’intervento
5.1.3 “Rafforzamento delle alleanze con il Sistema degli Enti bilaterali e Fondi interprofessionali” del vigente Documento degli Interventi di Politica del Lavoro dell’Agenzia e, in particolare: riceve dalle Imprese domanda di contributo per la partecipazione del titolare ai progetti operativi di
formazione già approvati dal Fondo e relativi all’Invito 1° - 2019, Linea 2 –
“Progetti di Sviluppo di Accordi quadro regionali”, II scadenza (17 dicembre 2020); ne verifica la conformità e provvede a finanziare le Imprese con proprio provvedimento di impegno di spesa. Sono ammesse le domande riferite esclusivamente ai progetti interaziendali di durata massima di 60 ore.
I contributi concessi dall’Agenzia sono, per ciascun destinatario in formazione, pari al valore del voucher assegnato dal Fondo; il valore è calcolato secondo quanto previsto dalle specifiche disposizioni del Regolamento generale degli Inviti del Fondo stesso(edizione ottobre 2017) ed eventuali deroghe vigenti .
I contributi dell’Agenzia sono riconosciuti nei limiti imposti dalla normativa europea in materia di aiuti di stato ai sensi del Regolamento UE n. 1407/2013.
B) DISOCCUPATI
Agenzia finanzia la formazione di disoccupati, domiciliati in provincia di Trento, nel numero complessivo massimo di 25 per la durata di tutta la sperimentazione.
L’Agenzia, per l’attuazione della sperimentazione di cui al presente articolo, lettera B), utilizza lo strumento delle disposizioni attuative dell’intervento
5.1.3 “Rafforzamento delle alleanze con il Sistema degli Enti bilaterali e Fondi interprofessionali – Sperimentazione Restart” del vigente Documento degli Interventi di Politica del Lavoro dell’Agenzia. In particolare, Agenzia riceve direttamente dai soggetti disoccupati domanda di contributo per la partecipazione ai progetti operativi di formazione relativi all’Invito 1° - 2019, Linea 2 – “Progetti di Sviluppo di Accordi quadro regionali”, II scadenza (17 dicembre 2020), preventivamente promossi e pubblicati dagli Enti realizzatori sul portale dell’Agenzia “Formazione per te” secondo le indicazioni fornite dalla stessa. I candidati che hanno presentano domanda sono inviati ad una selezione di ammissibilità alla formazione effettuata dall’Ente realizzatore sulla base di criteri concordati con Agenzia del lavoro, volta a verificare il possesso di capacità, conoscenze e abilità prossime all’obiettivo formativo.
L’Agenzia verifica la conformità delle domande ricevute e provvede a finanziare
i disoccupati con proprio provvedimento di impegno di xxxxx. Sono ammesse le domande riferite esclusivamente ai progetti interaziendali di durata massima di
60 ore.
I contributi concessi dall’Agenzia sono, per ciascun destinatario in formazione, pari al valore del voucher assegnato dal Fondo; il valore è calcolato secondo quanto previsto dalle specifiche disposizioni del Regolamento generale degli Inviti del Fondo stesso (edizione ottobre 2017) ed eventuali deroghe vigenti.
Art. 3 DISPOSIZIONI ATTUATIVE
Le modalità operative del presente Accordo, ivi incluse le modalità e i termini per i pagamenti, sono rispettivamente, per l’Agenzia quelle previste dalle Disposizioni attuative dell’Intervento 5.1.3 del Documento degli Interventi di Politica del lavoro vigente; per il Fondo, quelle previste dal Regolamento generale degli Inviti di Fondartigianato (Ed. ottobre 2017), ed eventuali deroghe vigenti, e dall’Invito 1° - 2019 – Linea 2.
Art. 4 I SOGGETTI ATTUATORI DEI PROGETTI
I soggetti attuatori dei progetti operativi sono tenuti a rispettare le regole previste dal Fondo e/o dall’Agenzia circa gli adempimenti da ciascuno richiesti per l’erogazione del contributo.
In tale ambito, i soggetti attuatori sono tenuti a fornire al Fondo Artigianato Formazione i dati relativi agli interventi finanziati dall’Agenzia.
I soggetti attuatori sono incaricati della selezione di ammissibilità dei disoccupati candidati alla formazione, effettuata secondo criteri concordati con Agenzia del lavoro, e volta a verificare il possesso di capacità, conoscenze e abilità prossime all’obiettivo formativo; si impegnano, altresì, qualora ritenuto opportuno, a domandare quote di cauzione agli iscritti disoccupati che non superino il 10% del valore del voucher indicato dal Fondo.
É fatto obbligo di provvedere alle coperture assicurative necessarie secondo gli
indirizzi di xxxxx xxxxxxx.
Art. 5 VERIFICHE DA PARTE DELL’AGENZIA
L’Agenzia si riserva di effettuare controlli, anche con il supporto del Servizio provinciale competente in materia ispettiva, sul corretto svolgimento delle attività formative finanziate secondo le modalità previste dalle Disposizioni attuative dell’Intervento 5.1.3 del Documento degli Interventi di Politica del lavoro vigente. Si riserva, inoltre, di richiedere in qualunque momento la documentazione amministrativa e didattica di ciascun corso finanziato.
Art. 6 REVOCA DEL CONTRIBUTO
La parziale esecuzione di attività attuate con il contributo dell’Agenzia comporta la proporzionale riduzione del medesimo, fatta salva la facoltà di revocare l’intero contributo qualora la parte eseguita risulti non idonea al conseguimento degli obiettivi degli interventi; le modalità sono quelle previste dalle Disposizioni attuative dell’Intervento 5.1.3 del Documento degli Interventi di Politica del lavoro vigente.
Art. 7 TRATTAMENTO DEI DATI
Ciascuna delle parti è tenuta ad assumere tutte le iniziative necessarie a garantire che il trattamento dei dati avvenga nel rigoroso rispetto della disciplina di cui al Regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, in particolare, per quanto concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e del garante per la protezione dei dati personali.
Art. 8 DISPOSIZIONI FINALI
Ai fini fiscali la presente convenzione è stipulata ai sensi dell’art. 5 della Legge 21.12.78 n. 845 (Legge quadro in materia di formazione professionale) e pertanto esente da ogni tipo di imposta o tassa ed altresì relativa a prestazioni esenti dall’IVA in base all’art. 10 punto 20 del D.P.R. 26.10.1972,
n. 633 e successive modifiche.
Letto, firmato e sottoscritto
Per l’Agenzia del Lavoro Per il Fondo Artigianato Formazione
La Dirigente generale Il Presidente
Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxx. Xxxxx Xxxxx