CONTRATTO DI SERVIZIO TRA IL COMUNE DI COLORNO E AMPS SpA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA,RACCOLTA DIFFERENZIATA, SPAZZAMENTO, SMALTIMENTO DI RIFIUTI URBANI E ALTRI SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE
COMUNE DI COLORNO - AMPS S.p.A.
CONTRATTO DI SERVIZIO
TRA IL COMUNE DI COLORNO E
AMPS SpA
PER LA GESTIONE DEL
SERVIZIO DI RACCOLTA,RACCOLTA DIFFERENZIATA,
SPAZZAMENTO, SMALTIMENTO DI RIFIUTI URBANI
E ALTRI SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE
CONTRATTO DI SERVIZIO
TRA IL COMUNE DI COLORNO E
AMPS S.P.A.
PER LA GESTIONE DEL
SERVIZIO DI RACCOLTA, RACCOLTA DIFFERENZIATA, SPAZZAMENTO, SMALTIMENTO DI RIFIUTI URBANI E ALTRI SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE
Addì …………………………… tra:
Il COMUNE DI COLORNO, rappresentato da ………………… …………………………………….. in qualità di ………………………………….
L’ AMPS S.p.A. di Parma rappresentata da ……………………
………………………………………….in qualità di ……………………………….
Premesso:
che, ai sensi dell’art. 3 della legge regionale 6 settembre 1999, n. 25, il COMUNE DI COLORNO, appartenente all’ambito territoriale ottimale della Provincia di Parma, ha approvato la convenzione e lo statuto del consorzio denominato "Agenzia di ambito per i servizi pubblici", avente personalità giuridica di diritto pubblico;
che, ai sensi dell’art. 6 della citata legge regionale, l’ Agenzia anzidetta eserciterà tutte le funzioni spettanti ai Comuni relativamente all'organizzazione e all'espletamento della gestione dei servizi pubblici ad essa assegnati, ed, in particolare, provvederà alla:
- scelta per ciascun servizio delle forme di gestione;
- espletamento in modo distinto per ciascun servizio delle procedure di affidamento ed instaurazione dei relativi rapporti;
che, ai sensi dell’art. 10 della predetta legge regionale l'Agenzia individuerà le gestioni esistenti per le quali, sulla base di quanto previsto all'art. 11, potrà essere riconosciuta la salvaguardia di cui all'art. 9, comma 4 della Legge n. 36 del 1994;
che, per ciò, l'Agenzia dovrà stipulare con ciascuna gestione salvaguardata una convenzione per la gestione del servizio gestione rifiuti urbani ed assimilati, di durata variabile da tre a dieci anni secondo le fattispecie ivi delineate;
che, ai sensi dell’art. 16, commi 1 e 2, della più volte citata legge regionale n. 25/1999, i rapporti tra l'Agenzia ed i soggetti gestori del servizio di gestione dei rifiuti urbani saranno regolati in conformità alla convenzione anzidetta e secondo il relativo disciplinare, sulla base di schemi tipo regionali;
che con la stipulazione delle predette convenzioni l'Agenzia subentrerà ai Comuni nel rapporto con le forme di gestione;
che, in conformità alle disposizioni dianzi menzionate, art. 10 della convenzione per la costituzione dell’Agenzia d’Ambito della provincia di Parma approvata dal COMUNE DI COLORNO ha stabilito che, dalla data della sua sottoscrizione e fino alla data di esercizio delle funzioni amministrative da parte dell’Agenzia, gli Enti Locali possono esclusivamente prorogare le gestioni in essere o in casi eccezionali e previo assenso dell’Assemblea, ricorrere a forme gestionali diverse;
che in seguito alla comunicazione inviata da questo Comune, per quanto sopra, l’Agenzia di Ambito ha deliberato in data 21-3-2003 l’assenso all’affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani all’attuale gestore Amps spa, fino all’effettivo subentro della stessa Agenzia nelle funzioni amministrative previste dalla legge.
che, nelle more dell’esercizio delle predette funzioni amministrative, a tutt’oggi non iniziato, il Comune di TORRILE ha deciso di proseguire il rapporto gestionale con AMPS S.p.A., ridefinendo con il presente atto i rapporti intercorrenti tra il Comune di TORRILE e la stessa Società in qualità di soggetto gestore;
che, alla luce delle suesposte considerazioni, resta inteso che, a seguito della stipulazione delle convenzioni con i gestori salvaguardati, ai sensi degli artt. 15 e 16 della citata legge regionale n. 25/1999, al COMUNE DI COLORNO subentrerà l’Agenzia, e che il rapporto tra questa ed i gestori sarà regolato dalle convenzioni medesime;
Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:
PARTE I – OGGETTO, FINALITA’ E DURATA
Art. 1 – Oggetto del servizio
Oggetto del presente atto è l’affidamento ad AMPS S.p.A., Società partecipata dal COMUNE DI COLORNO ed in seguito denominata AMPS, da parte del COMUNE DI COLORNO in seguito denominato Comune, delle funzioni e attività concernenti la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati comprendente i servizi di raccolta, raccolta differenziata, spazzamento e smaltimento di rifiuti urbani.
Il servizio di custodia della stazione ecologica attrezzata sarà effettuato dal Comune con proprio personale e propri mezzi e/o ditte incaricate, i cui costi saranno inclusi nel piano finanziario approvato annualmente dal Consiglio Comunale.
I servizi di cui al comma 1 del presente articolo saranno gestiti da AMPS alle condizioni e secondo le modalità previste nel presente contratto, nonché nel rispetto di quanto previsto nella Carta dei Servizi e delle eventuali disposizioni legislative e regolamentari vigenti.
L’affidamento è dato ad AMPS con il diritto di esclusiva per i servizi di cui al precedente comma 1 del presente articolo, come specificato nel successivo art. 4.
Il Comune si riserva la possibilità, con successivi e separati atti, di affidare alla società altri servizi di natura ambientali, alle condizioni contenute nel tariffario allegato al presente contratto.
Art. 2 – Carattere dei servizi
I servizi di cui all’art. 1 sono da considerarsi ad ogni effetto servizi pubblici, pertanto la loro erogazione da parte di AMPS dovrà avere carattere di regolarità, continuità e completezza.
Casi di funzionamento irregolare o di interruzione della normale attività lavorativa potranno verificarsi soltanto per scioperi, esigenze tecniche non prevedibili, interventi di riparazione o di manutenzione programmata o cause di forza maggiore espressamente previste e regolate nella normativa di settore. In tali casi, che non costituiscono titolo alcuno per qualsivoglia richiesta di danni maturati e/o maturandi, AMPS adotterà le misure necessarie volte ad arrecare agli utenti il minore disagio possibile.
Oltre alle norme specificate nel presente atto inerenti a detti servizi, AMPS sarà tenuta a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti le disposizioni di legge ed i regolamenti in vigore in materia, comprese le norme regolamentari e le ordinanze comunali, con particolare riguardo a quelle aventi comunque rapporto diretto con i servizi in oggetto.
Art. 3 – Durata del rapporto
La durata del rapporto è stabilita in anni 4 e 9 mesi a far tempo dalla data del 1° gennaio 2002 1° aprile 2003 con scadenza il 31-12-2007, per quanto attiene al servizio tecnico, fatte salve le ipotesi di anticipata risoluzione di cui al successivo art. 7.
Il rapporto, previo accordo fra le parti, potrà essere rinnovato prima della scadenza per ugual periodo o periodo minore, nonché aggiornato e/o integrato in relazione alle esigenze sopravvenute.
AMPS garantisce, alle condizioni previste nel presente atto, la continuità della gestione fino al subentro dell’eventuale nuovo affidatario.
In ogni caso, con la stipulazione delle convenzioni di cui agli artt. 15 e 16, comma 1 e 2, della legge regionale n. 25/1999 l'Agenzia subentrerà ai Comuni o alle Unioni di Comuni, nel rapporto con le forme di gestione salvaguardate, che sarà regolato dalla convenzione prevista dalle predette disposizioni.
Conseguentemente, alla data di cui al comma 4, il rapporto tra il Comune ed AMPS si intenderà automaticamente cessato.
Art. 4 – Esclusività dell’affidamento
I servizi oggetto del presente atto sono affidati in esclusiva ad AMPS per tutta la durata dello stesso.
Il Comune si impegna a non consentire a terzi, senza il preventivo assenso di AMPS S.p.A, il collocamento sul territorio comunale od in aree di sua proprietà o del demanio comunale di attrezzature per l’esercizio delle attività di cui all’art. 1 comma 1 del presente contratto.
Art. 5 - Ambito territoriale di espletamento dei servizi
Fino all’adozione dei provvedimenti e degli atti attuativi della Legge regionale n. 25/1999 e successive integrazioni e modifiche, l’ambito di espletamento dei servizi di cui al presente atto coincide con il territorio del Comune. In particolare il servizio di raccolta verrà espletato all’interno del perimetro individuato nel regolamento comunale di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.
Art. 6 - Proprietà dei beni
La fornitura delle attrezzature mobili (cassonetti, contenitori per rifiuti in genere, autocarri) necessarie al servizio, comprese le manutenzioni e sostituzioni, sono a carico di AMPS a fronte dei corrispettivi di contratto; la proprietà di tali attrezzature resta di AMPS anche al termine del contratto di servizio.
I contenitori per rifiuti di proprietà del Comune, ritenuti da AMPS compatibili tecnicamente con la propria gestione del servizio, esistenti alla data di sottoscrizione del presente atto, comuni sono concessi in uso gratuito ad AMPS per un periodo pari a quello della durata del presente atto. Allo scopo verrà predisposto da AMPS un verbale di presa in carico. Qualora, nel corso di validità del presente atto, le attrezzature comunali venissero integrate con altre forniture da parte del Comune, le stesse saranno prese ugualmente in carico da AMPS, previa verifica tecnica e accettazione da parte della società, nonché integrazione del verbale di presa in carico . Durante l’esercizio le attrezzature comunali che saranno ritenute non più utilizzabili da AMPS saranno restituite al Comune senza alcun aggravio di costi per AMPS, che provvederà alla loro sostituzione con attrezzature idonee a fronte del pagamento dei corrispettivi di contratto da parte del Comune.
Al termine del contratto di servizio le attrezzature di proprietà del Comune saranno restituite senza alcun onere da parte di AMPS al Comune stesso nello stato in cui si troveranno a tale data .
I lavori e le opere afferenti la gestione dei rifiuti urbani, quali stazioni ecologiche attrezzate, opere di urbanizzazione, riseghe e piazzole per cassonetti ecc., realizzati presso il territorio comunale saranno realizzati a cura e spese del Comune.
Il piano di ammortamento degli investimenti di cui ai due commi che precedono è allegato al presente atto sotto la lettera B) per farne parte integrante e sostanziale.
Gli estendimenti ed ampliamenti del servizio di raccolta dei rifiuti afferenti a nuove lottizzazioni, saranno svolti da AMPS anche attraverso la posa di nuovi contenitori, previo adeguamento del piano finanziario annuale.
Art. 7 - Cause di revoca e risoluzione del presente atto, penali e garanzie
Indipendentemente dalla naturale scadenza del presente atto, nel qual caso valgono le norme vigenti in materia, il Comune potrà revocare l’affidamento del servizio e risolvere unilateralmente il presente atto per le seguenti cause:
Fallimento, o assoggettamento ad altra procedura concorsuale o scioglimento di AMPS;
Ripetute e gravi inadempienze agli obblighi assunti con il presente atto;
Subentro ai Comuni o alle Unioni di Comuni da parte dell’Agenzia come previsto dal precedente art. 3 comma 4.
Il Comune, nei casi di cui alla lettera b), dovrà, prima di risolvere il rapporto, diffidare AMPS accordando un congruo termine per rimuovere le irregolarità e porre rimedio alle inadempienze.
AMPS assicura comunque la continuità del servizio, anche nel caso di risoluzione del presente atto, fino al momento in cui la gestione non sia svolta da altri, salvo i casi di forza maggiore.
In caso di grave ed accertata inadempienza di AMPS agli obblighi assunti con il presente atto che sia stata notificata all’Azienda, il Comune potrà applicare penali, fino ad un massimo di Euro 250 (duecentocinquanta), per ogni inadempienza notificata, fermo restando il diritto di cui al punto b) del comma 1. L’eventuale penale verrà inclusa nelle poste attive a favore del Comune che vengono annualmente fatturate e sarà a totale carico del Soggetto gestore.
PARTE II – GESTIONE DEI SERVIZI, RESPONSABILITA’ E OBBLIGHI
Art. 8 – Gestione ordinaria e straordinaria
Spetta ad AMPS la gestione ordinaria e straordinaria dei servizi oggetto dell’affidamento, da attuare a suo esclusivo giudizio e responsabilità in conformità al disciplinare tecnico di esercizio –allegato B)- al presente contratto.
Per gestione ordinaria si intendono tutte le prestazioni tecniche ed amministrative per mezzo delle quali si assicura la continuità e la costante affidabilità ed efficienza dei servizi, avvalendosi di adeguate tecnologie ed eseguendo la manutenzione ordinaria dei mezzi ed attrezzature dettate dalle norme di buona tecnica.
Per gestione straordinaria si intendono tutte le prestazioni finalizzate a servizi di tipo occasionale per la raccolta e lo smaltimento di rifiuti urbani o speciali, a modifiche dei servizi ed alla fornitura di attrezzature aggiuntive.
Art. 9 – Responsabilità, competenze ed obblighi di AMPS
Dalla data di affidamento, AMPS sarà unica responsabile della gestione dei servizi oggetto del presente atto.
AMPS sarà pertanto unica responsabile dell’organizzazione dell’attività imprenditoriale finalizzata all’erogazione dei servizi affidati, e di quanto ad essa connesso sotto il profilo tecnico economico e finanziario, risultando l’attività della società improntata a criteri di efficienza, efficacia ed economicità.
In particolare, per effetto del presente atto e per l’intera durata dell’affidamento, AMPS si impegna a:
osservare tutte le norme di legge e di regolamento di ogni ordine e grado vigenti in materia di gestione rifiuti, nonché quelle di nuova emanazione, informando in particolare la gestione ai principi sanciti dal D.Lgs, 22/1997 e successive integrazioni e modificazioni, la Legge Regionale n. 25/1999, nei limiti consentiti dal mancato perfezionamento degli adempimenti attuativi della stessa;
assicurare ai propri utenti il livello di servizio, le prestazioni, i tempi di risposta indicati nella Carta dei Servizi che dovrà essere redatta a cura di AMPS entro un anno dalla data della sottoscrizione;
mantenere nelle condizioni di sicurezza i mezzi ed attrezzature per la gestione rifiuti ;
mantenere i mezzi e le attrezzature in condizioni di piena efficienza, in modo da garantire agli utenti regolari forniture di servizio ;
tenere sollevato ed indenne il Comune da ogni e qualsiasi danno che derivasse a terzi conseguentemente all’espletamento dei servizi di raccolta e spazzamento dei rifiuti urbani del Comune, in dipendenza o conseguenza del presente atto, assumendosi ogni responsabilità civile, penale e amministrativa relativa alle fasi del servizio di gestione rifiuti oggetto del presente affidamento;
approntare tutte le adeguate coperture assicurative in relazione alle attività di cui al presente atto;
fornire annualmente al Comune tutte le informazioni necessarie al fine di consentirgli l’esercizio della sua funzione di controllo e, in particolare, organizzare la raccolta di dati statistici riguardanti la quantità dei rifiuti urbani raccolti, la percentuale di raccolta differenziata raggiunta e la continuità dei servizi forniti, trasmettendoli al Comune secondo le modalità da definirsi in accordo con i competenti uffici del Comune; in particolare AMPS S.p.A. si impegna a fornire adeguati supporti al Comune per la compilazione del MUD.
comunicare al Comune il nome di un referente unico per gli adempimenti degli obblighi di cui al presente contratto.
I servizi oggetto dell’affidamento saranno espletati nel rispetto delle disposizioni, di cui al regolamento comunale di gestione rifiuti urbani, al fine di garantire i livelli minimi di servizio previsti dallo stesso regolamento, ovvero di garantire gli obiettivi concordati con il Comune ovvero prescritti da disposizioni di ogni ordine e grado, ovvero dall’Agenzia d'Ambito.
Art. 10 – Responsabilità, competenze ed obblighi del Comune
Il Comune, pur mantenendo la potestà regolamentare in materia di gestione rifiuti urbani secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge, si impegna a verificare e concordare con AMPS il contenuto dei vigenti regolamenti, per le parti di competenza, ed in particolare : le norme relative all’assimilazione dei rifiuti speciali ad urbani, nonché le norme tecniche riguardanti i servizi di raccolta, raccolta differenziata.
Compete al Comune la verifica della rispondenza tra obiettivi e risultati di gestione, con particolare riferimento alla qualità e all’efficacia dei servizi erogati.
Ai fini di consentire l’adempimento da parte di AMPS degli obblighi assunti col presente atto e con la Carta dei Servizi, il Comune si obbliga a favorirne l’attività garantendo il puntuale svolgimento delle pratiche amministrative di propria competenza inerenti alla gestione dei servizi affidati.
Il Comune si impegna altresì a cooperare per agevolare l’espletamento dei servizi affidati ad AMPS consentendole, in particolare, di formulare osservazioni e proposte, in ordine a provvedimenti, piani e programmi, finalizzate alla maggior congruenza con le esigenze operative di servizio, che il Comune si impegna a valutare e a deliberare nel merito prima del perfezionamento delle scelte di propria competenza.
Al Comune spetta il coordinamento per la realizzazione delle opere di urbanizzazione e viabilità aventi correlazione con la gestione rifiuti (realizzazione piazzole, riseghe per cassonetti) nonché per la realizzazione degli impianti comunali (stazioni ecologiche attrezzate ecc.) .
Per i lavori eseguiti da terzi che possano prevedere interruzioni o modifiche della viabilità ordinaria, il Comune, autorizzandone l'esecuzione, deve prescrivere l'obbligo di:
assumere presso AMPS le informazioni che possono interessare la gestione del servizio di raccolta dei rifiuti, prima di iniziare i lavori di qualsiasi natura;
preavvisare AMPS dell'inizio dei lavori da compiersi, informandola altresì della loro natura con almeno 15 giorni di anticipo;
segnalare immediatamente ad AMPS gli eventuali danni e risarcirli.
Il Comune concede a titolo gratuito ad AMPS il diritto di posa su suolo pubblico delle attrezzature necessarie al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati oggetto dell’affidamento, ove ciò sia consentito dalla norme tributarie vigenti Per ciò che concerne la TOSAP, saranno esenti le occupazioni degli impianti pei quali sia prevista dal presente atto la devoluzione gratuita al Comune al termine dell’affidamento dei servizi, ai sensi dell’art. 49, comma 1, lettera e) del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni. Per quanto concerne la TOSAP (COSAP) trattandosi di impianti adibiti a servizi pubblici di cui all’art. 49 del D.L.vo 15.11.93, n° 507, per i quali è prevista la devoluzione gratuita ai Comuni, questa non verrà applicata.
Art. 11 - Corrispettivi per i servizi erogati
Le parti prendono atto che la materia concernente la quantificazione dei corrispettivi per il servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati è in fase di complessiva revisione normativa in attuazione dei principi di cui alla Legge Regionale 25/1999 .
Pertanto, fino all’avvio del regime tariffario conseguente all’istituzione del servizio integrato di gestione rifiuti in Ambito Territoriale Ottimale ( A.T.O.), che sarà regolamentato attraverso le convenzioni di cui alla Legge Regionale 25/1999, il corrispettivo è costituito dai prezzi unitari e forfetari riportati nell’allegato “TARIFFARIO SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI URBANI”, salve le eventuali integrazioni riportate nel disciplinare tecnico economico relativo al Comune.
Intervenuta l’organizzazione del servizio gestione rifiuti in Ambito Territoriale Ottimale ( A.T.O.) , si darà luogo all’avvio del nuovo regime tariffario, sulla base delle determinazioni dell’Agenzia ed in conformità alle norme vigenti.
Art. 12 - Continuità del servizio
Il servizio deve essere effettuato con continuità secondo le frequenze previste dal disciplinare tecnico, salvo i casi di forza maggiore . Anche in tali eventualità, AMPS adotterà accorgimenti atti a ridurre il disagio degli utenti e/o a minimizzare l’impatto sull’ambiente.
In caso di sciopero si procederà alla tutela dei diritti degli utenti secondo le disposizioni vigenti.
AMPS deve organizzarsi per fronteggiare adeguatamente situazioni di emergenza assicurando in ogni caso i seguenti livelli minimi di servizi:
reperibilità 24 ore su 24, compresi i giorni festivi, per recepire tempestivamente allarmi o segnalazioni;
prestazione di primo intervento con sopralluogo entro 24 ore dalla segnalazione;
Art. 13 – Rapporti con l’utenza: la Carta dei Servizi ed il regolamento
I rapporti tra AMPS e gli utenti dei servizi oggetto dell’affidamento saranno disciplinati dalla Carta dei Servizi quale strumento fondamentale finalizzato al controllo ed alla pubblicizzazione dei servizi resi, e dal regolamento.
In particolare, la Carta dei Servizi dovrà:
Garantire il massimo dell’informazione all’utenza circa i parametri rappresentativi del livello di servizio a garanzia della qualità della prestazione erogata;
Collegare le verifiche, sul rispetto degli impegni assunti con la Carta stessa, ai sistemi aziendali di controllo della qualità, concependo gli impegni come parte integrante di una processo continuo di miglioramento della trasparenza e con l’individuazione delle responsabilità aziendali;
Rendere esplicite le connessioni tra standard ed impegni assunti con la Carta dei Servizi ai parametri obiettivo definiti, cui è collegato l’indice di miglioramento previsto.
Art. 14 - Vigilanza del Comune
Il Comune, in quanto titolare del servizio e garante del rapporto tra AMPS ed utente finale, vigilerà sulla corretta e continua applicazione dei contenuti del presente atto di servizio e delle eventuali ulteriori disposizioni che dovessero essere emanate dalle autorità competenti nel periodo di validità contrattuale; il Comune, inoltre, nell’ambito delle proprie competenze di indirizzo, programmazione e controllo, formulerà tutte quelle proposte che riterrà utili al fine di ottimizzare il servizio di gestione rifiuti relativamente alle esigenze peculiari della propria realtà locale. A tal fine il Sindaco del Comune, o suo delegato, potrà convocare in apposite riunioni rappresentanti di AMPS per l’analisi dell’andamento del servizio. Di ogni riunione verrà redatto apposito verbale. Il mancato rispetto delle obbligazioni assunte con la sottoscrizione del verbale costituiscono inadempimento ai sensi del precedente art. 8.
Il Comune ha facoltà di fare ispezionare dai propri incaricati gli impianti di pesatura, trasferimento, preselezione, messa in riserva, smaltimento e trattamento dei rifiuti e di verificare il funzionamento del servizio in relazione agli standard generali e specifici di qualità e quantità garantiti dalle norme vigenti e dalla Carta dei Servizi, previo congruo preavviso ad AMPS ed accompagnati da incaricati di quest’ultima.
Il Comune si riserva inoltre il diritto di verificare, in contraddittorio con un incaricato di AMPS, i livelli di servizio resi sul territorio, secondo quanto previsto dal presente atto e nella Carta dei Servizi. I risultati delle verifiche saranno verbalizzati in duplice copia da fornire al Comune e ad AMPS.
Eventuali deficienze saranno notificate ad AMPS che dovrà provvedere ad eliminarle nel più breve tempo possibile, salvo i casi di forza maggiore.
Il Comune si riserva pure di controllare che siano rispettate le norme regolamentari di propria competenza.
PARTE III – DISPOSIZIONI FINALI
Art. 15 - Clausola compromissoria
Tutte le questioni che potessero insorgere fra il Comune e l’AMPS, relativamente ai servizi affidati o all’interpretazione del presente atto, verranno definite secondo le disposizioni dell’art.806 e seguenti del C.P.C. .
Il Collegio arbitrale sarà costituito da tre arbitri di cui uno nominato da AMPS, uno dal Comune e un terzo, con funzioni di Presidente in accordo fra le parti; in difetto di accordo, il terzo arbitro sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Parma.
Il giudizio arbitrale si svolgerà ai sensi degli artt. 806 e ss. del C.P.C. .
Art. 16 - Determinazione e variazione delle tariffe – Disciplina transitoria
I prezzi dei vari servizi, a partire dal 1-4-2003, sono quelli indicati nel tariffario e nei preventivi annuali derivanti dalle richieste di servizi concordati il Comune. Sulla base dei prezzi unitari riportati nell’allegato tariffario, tali preventivi potranno variare in base ai servizi effettivamente svolti su richiesta della singole amministrazioni comunali durante l’anno .
In particolare l’onere dovuto per lo smaltimento sarà liquidato a partire dal 1-4-2003 e sino al 31-12-2003 in base alle pesate rilevate ad un prezzo di € 121,00/ton. + iva di legge.
La revisione periodica dei prezzi verrà operata annualmente per tutti i prezzi e servizi. Al fine di garantire un allineamento nel tempo dei corrispettivi rispetto ai costi dei servizi, si concorda di applicare ai prezzi forfettari ed unitari, a partire dal 1.1.2004, e per tutti gli anni seguenti, un indice di rivalutazione annuale prendendo come riferimento l’indice ISTAT dell’anno precedente.
Per quanto riguarda il costo di smaltimento ovvero di avvio al recupero dei rifiuti derivanti dalle raccolte differenziate, a partire dal 1.1.2004, la revisione, oltre a comprendere l’adeguamento previsto dal punto 3 di cui sopra, dovrà tenere conto degli eventuali aggiornamenti normativi.
Il Comune si impegna a riconoscere anche eventuali maggiori oneri documentati di costruzione e/o gestione di impianti di smaltimento derivanti dal recepimento da parte dello stato italiano della Direttiva 1999/31/CE che venissero applicati da smaltitori convenzionati con AMPS spa e comunque nella misura proporzionale ai quantitativi smaltiti dal Comune stesso.
I prezzi di smaltimento e trattamento potranno essere rivisti, anche in diminuzione, durante la vigenza del contratto nel caso in cui vengano avviati impianti di smaltimento/trattamento in ambito provinciale
Nelle more dell’emanazione del complesso dei provvedimenti attuativi della Legge regionale n. 25/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, per i Comuni che hanno già applicato la tariffa di cui all’art. 49 del D.Lgs.22/1997 e D.P.R. 158/1999, la proposta di Piano Finanziario annuale e di definizione ed adeguamento delle tariffe del servizio gestione rifiuti compete annualmente ad AMPS sulla base dei costi dei servizi valorizzati ai prezzi di tariffario e tenuto conto dei costi amministrativi e di quanto previsto dal D.P.R. 158/1999. L’approvazione del Piano Finanziario e delle tariffe spetta al Comune.
Quando i provvedimenti attuativi della citata Legge regionale n. 25/1999 saranno stati adottati, le tariffe dei servizi di gestione rifiuti saranno determinate dagli enti locali, attraverso la forma di cooperazione stabilita dalla legge regionale.
Le parti, in vista della stipula della convenzione di primo
affidamento, nel rispetto delle previsioni della Legge Regionale 25/99 e
successive modifiche ed integrazioni, con conseguente trasferimento
all'Agenzia d'Ambito delle funzioni di organizzazione del servizio, si
impegnano, da subito, ad avviare un confronto al fine di tendere ad un
progressivo allineamento dei relativi standards di qualità agli obiettivi
prefigurati dalla pianificazione in materia di raccolta differenziata e di
riduzione dei quantitativi di rifiuti da avviare allo smaltimento, nonché
dei criteri di natura tecnica, economica ed imprenditoriale.
In tale confronto, che deve coinvolgere Comuni, Gestore ed Agenzia
d'Ambito, e che dovrà concludersi entro 180 giorni, saranno individuati i
possibili adeguamenti alle modalità di determinazione dei corrispettivi
riferiti alle raccolte differenziate al fine di correlarli al raggiungimento
di prederminati obiettivi di qualità.
Art. 17 – Avvio del Servizio Gestione Rifiuti Urbani Ed Assimilati – Norma transitoria
Le Parti prendono congiuntamente atto di quanto disposto dalla Legge Regionale 06.09.1999, n. 25, “Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme di cooperazione tra gli enti locali per l’organizzazione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti urbani”, in attuazione, tra l’altro, dei principi sanciti dal D.Lgs. n. 22/1997 e successive modificazioni ed integrazioni.
Nelle more della piena attuazione delle disposizioni legislative sopra richiamate, le parti riconoscono piena validità al presente atto, fermo restando che, con la stipulazione della convenzione di cui all’art. 16, della legge regionale n. 25/1999, l'Agenzia subentrerà al Comune nel rapporto con le forme di gestione, che sarà regolato dalla convenzione prevista dalle predette disposizioni, con automatica cessazione del rapporto tra il Comune ed AMPS.
Art. 18 - Oneri fiscali
Il presente atto riguarda prestazioni soggette ad IVA e pertanto, ai fini fiscali, sarà effettuata la registrazione a tassa fissa a sensi dell’art. 40 del D.P.R. n. 131/86. Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente atto, comprese quelle di registrazione, copia, diritti di segreteria, bolli ecc., se dovute per legge, sono a carico di AMPS, esclusa l’I.V.A. di legge.
Art. 19 - Elezione di domicilio
AMPS dichiara di eleggere domicilio in Parma – Xxx. Xxxxx Xxxxxxxxxx 0/X.
Il COMUNE DI COLORNO, agli effetti del presente atto, elegge domicilio in COLORNO – xxx Xxxxxx, 00
In allegato:
Allegato A) - TARIFFARIO SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI URBANI
Allegato b) – DISCIPLINARE TECNICO DI ESERCIZIO
Allegato B) - <piano di ammortamento degli investimenti
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