CONTRATTO DI SERVIZIO CIVILE REGIONALE TRA
Allegato H)
CONTRATTO DI SERVIZIO CIVILE REGIONALE TRA
Regione Toscana – Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale – Settore Welfare e sport, C.F. 01386030488 – Xxx xx Xxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxxx, nella persona del Dirigente di Settore, Dr. ssa Xxxxx Xxxxxx,
E
Il/La Sig./Sig.ra
Nato/a il a
Di seguito indicato/a come giovane
C.F.:
PREMESSO
Che con decreto dirigenziale n. del è stato stabilito l’avvio del
progetto presentato dall’Ente
(codice regionale n. ) da realizzarsi nella sede ;
Che il suddetto progetto è stato inserito nel bando per la selezione di giovani da impiegare in progetti di servizio civile regionale per l'attuazione del “POR FSE 2014/2020 – Asse A.2.1.3.B” nella Regione Toscana, bando approvato con decreto dirigenziale n.
, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. parte del
;
Che l’Ente, effettuata la valutazione di idoneità dei candidati, ha verificato la sussistenza dei requisiti di cui al comma 3 dell’art. 13 del D.P.G.R. 20 marzo 2009, n. 10/R e successive modificazioni (di seguito indicato come regolamento di attuazione) e di cui all'articolo 20bis della legge regionale 35/06 come modificata dalla legge regionale 53/2014, in capo ai soggetti selezionati per il progetto sopra indicato, ed ha inviato al competente ufficio regionale la graduatoria nell’ambito della quale il giovane risulta utilmente collocato;
Che l’art. 16 del regolamento di attuazione prevede che il competente ufficio regionale predisponga uno schema tipo di contratto da allegare al bando per la selezione dei giovani e che successivamente alle selezioni la Regione predisponga il contratto e lo invii al giovane per la sottoscrizione prima dell’avvio del servizio;
Che l’art. 16 comma 2 del regolamento di attuazione prevede che il contratto indichi i riferimenti relativi al progetto, la decorrenza e la durata del servizio, nonché l’articolazione dell’orario, le modalità di avvio e di svolgimento del servizio, il trattamento economico, i diritti ed i doveri dei giovani, permessi e malattie, casi di cessazione dal servizio;
Che l’ente ha sottoscritto una carta di impegno che, riassumendo le finalità del servizio civile, lo responsabilizza al fine di assicurare un’efficiente gestione del servizio ed una corretta realizzazione del progetto finanziato in coerenza con quanto previsto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di servizio civile;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
ART. 1 (oggetto)
Il contratto di servizio civile regionale definisce, in conformità a quanto previsto dall’art. 16 del regolamento di attuazione, il trattamento economico e giuridico, i diritti ed i doveri dei giovani, i permessi e malattie, i casi di cessazione dal servizio, la decorrenza e la durata del servizio, nonché l’articolazione dell’orario, le modalità di avvio e di svolgimento del servizio civile regionale effettuato presso l’Ente per la realizzazione del progetto, nonché le norme di comportamento alle quali il giovane deve attenersi e le relative sanzioni.
ART. 2 (decorrenza e durata del servizio civile regionale)
Il presente contratto ha decorrenza dal e terminerà in data .
La mancata presentazione del giovane alla data sopra indicati sarà considerata rinuncia, fatta salva l’ipotesi di comprovata impossibilità derivante da situazioni di forza maggiore.
L’impegno settimanale richiesto è di ore, articolate su giorni. ART. 3 (modalità di svolgimento del servizio)
Le modalità operative dell’attività di servizio civile regionale sono indicate in maniera puntuale e dettagliata nel progetto.
ART. 4 (trattamento economico)
La Regione Toscana corrisponde al giovane un assegno mensile di natura non retributiva il cui importo è pari ad Euro 433,80 (quattrocentotrentatre euro/ottanta centesimi), corrispondente ad un importo giornaliero di 14,46 euro per 30 giorni convenzionali al mese, che ai soli fini fiscali costituisce un reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, ai sensi dell'art. 50 del DPR 917/86.
L’erogazione è effettuata dalla Regione sulla base di una comunicazione mensile dell’Ente in merito all’effettivo svolgimento del servizio.
Le procedure che daranno luogo al pagamento dei primi tre mesi di servizio – erogabile in una o più soluzioni – saranno avviate solo successivamente alla conclusione del terzo mese di servizio.
Qualora il giovane, per qualsiasi ragione, interrompa il servizio prima del completamento del terzo mese, non si dà luogo al relativo pagamento.
La Regione Toscana inoltre garantisce la copertura assicurativa per i rischi contro gli infortuni e la responsabilità civile, relativamente ai danni subiti o cagionati durante l’espletamento del servizio dal giovane.
Sono a carico dell'ente accreditato i costi derivanti dalla partecipazione alla formazione generale e specifica.
ART. 5 (permessi e malattie)
Nel periodo di svolgimento del progetto il giovane può usufruire di:
- 20 giorni di permesso retribuito per esigenze personali, di cui almeno 10 in modo continuativo; nei giorni di permesso in modo continuativo (due o più giorni) non devono essere computati i giorni festivi né i giorni non ricompresi nell'orario di servizio;
- 12 giorni di permesso retribuito per partecipazione ad esami scolastici ed universitari, nonché a concorsi pubblici. In tal caso l’assenza deve risultare da apposita certificazione;
- 1 giorno di permesso retribuito per donazione sangue. In tal caso l’assenza deve risultare da apposita certificazione.
Le assenze per malattia – per le quali deve essere presentata apposita certificazione - sono retribuite fino ad un massimo di 20 giorni. In caso di malattia da 21 a 48 giorni si procede alla riduzione dell’assegno mensile, in proporzione ai giorni di assenza. Nei giorni di assenza per malattia presi in modo continuativo (due o più giorni) non devono essere computati i giorni festivi né i giorni non ricompresi nell'orario di servizio.
Assenze ingiustificate fino ad un massimo di 3 giorni comportano una riduzione dell’assegno mensile, in proporzione ai giorni di assenza.
In caso di malattia superiore a 48 giorni o di assenza ingiustificata oltre 3 giorni, il giovane cessa dal servizio. La Regione dispone la cessazione dal servizio dandone comunicazione all'interessato e all'Ente titolare del progetto.
In tutti i casi sopra elencati il trattamento economico è erogato al giovane fino alla data di cessazione dal servizio secondo il rateo dei giorni di presenza.
ART. 6 (Diritti del giovane)
Il giovane ha diritto, oltre che al trattamento economico di cui all’art. 4 ed alla fruizione dei giorni di permesso e malattia di cui all’art. 5:
1. ad essere ricevuto all’atto della presentazione in servizio dal responsabile del servizio civile regionale o dal rappresentante legale dell’Ente o dall’operatore di progetto;
2. a ricevere, all’atto della presentazione in servizio, copia del contratto di assicurazione stipulato dalla Regione in suo favore, copia del modello relativo alla comunicazione del domicilio fiscale, copia del modello relativo alle coordinate bancarie per l’accredito dell’assegno mensile, apposito documento contenente l’indicazione delle persone di riferimento ed il ruolo dalle medesime ricoperto;
3. a ricevere, all’atto della presentazione in servizio, comunicazione dell’articolazione giornaliera e settimanale dell’orario di servizio;
4. ad essere impiegato nel rispetto dell’orario di servizio in relazione al numero delle ore ed all’articolazione settimanale indicata nel progetto;
5. alla corresponsione del vitto secondo le modalità previste nel progetto, qualora il progetto lo preveda;
6. alla formazione generale, di durata minima pari a trenta ore, volta ad approfondire aspetti relativi a educazione civica, protezione civile, legislazione e cultura del servizio civile regionale;
7. alla formazione specifica, non inferiore alle venti ore, relativa alla tipologia ed all’attività specifica di impiego del giovane;
8. alla copertura assicurativa;
9. a fruire dei permessi retribuiti compatibilmente con le esigenze di realizzazione del progetto, nonché ad assentarsi nelle altre ipotesi previste dalla normativa regionale e specificate all’art. 5, provvedendo a fornire adeguata documentazione;
10. a veder valutato il periodo di servizio civile regionale effettivamente prestato, nell’ambito dei concorsi pubblici banditi dalla Regione e nelle selezioni pubbliche indette dagli enti regionali, finalizzati alla costituzione di un rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato, con gli stessi criteri e modalità del servizio prestato presso enti pubblici;
11. alla validazione delle competenze acquisite durante lo svolgimento del servizio purché la durata dello stesso sia almeno pari a tre mesi;
12. al rilascio dell’attestato di effettuazione del servizio civile regionale, qualora lo stesso sia stato svolto per almeno l’80% delle ore indicate nel progetto;
13. al rilascio da parte del Centro per l'Impiego del libretto formativo del cittadino se in possesso dell'attestato di effettuazione del servizio civile regionale di cui al precedente punto 12.
ART. 7 (Doveri del giovane)
Il giovane che svolge attività di servizio civile regionale è tenuto ad assolvere con diligenza le mansioni affidate, secondo quanto previsto nel progetto. Il giovane è altresì tenuto ad adottare un comportamento improntato a senso di responsabilità, tolleranza ed equilibrio, partecipando con impegno alle attività volte alla realizzazione del progetto.
In particolare il giovane ha il dovere di:
1. comunicare per iscritto all’Ente l’eventuale rinuncia allo svolgimento del servizio civile regionale, da cui consegue la cessazione dal servizio del giovane, almeno tre giorni prima della data in cui intende rinunciare al servizio;
2. comunicare il giorno stesso all’Ente, in caso di malattia, l’assenza dal servizio, facendo successivamente pervenire la certificazione medica;
3. fornire all’Ente apposita certificazione medica che attesti lo stato di maternità e la data presunta del parto, almeno tre giorni prima della decorrenza dei due mesi di astensione obbligatoria rispetto alla data presunta del parto;
4. partecipare alla formazione generale e specifica;
5. rispettare l’orario di svolgimento delle attività relative al servizio civile conformemente alle indicazioni contenute nel progetto;
6. non assentarsi durante l’orario di svolgimento delle attività dalla sede di assegnazione senza espressa autorizzazione;
7. astenersi dal divulgare dati o informazioni riservati di cui sia venuto a conoscenza nel corso del servizio, in osservanza della normativa vigente in materia e di eventuali disposizioni specifiche dell’Ente;
8. non assentarsi dal servizio senza aver preventivamente concordato i giorni di permesso entro i limiti consentiti;
9. rispettare i luoghi, gli strumenti, le persone con cui viene a contatto durante il servizio mantenendo nei rapporti interpersonali e con l’utenza una condotta uniformata alla correttezza ed alla collaborazione, astenendosi da comportamenti lesivi della dignità della persona ed incompatibili con il ruolo rivestito, nonché con la natura e la funzionalità del servizio.
ART. 8 (sanzioni disciplinari e criteri generali di applicazione)
In caso di violazione dei doveri di cui all’art. 7 del presente contratto, ferme restando le eventuali responsabilità in materia civile, penale ed amministrativa previste dalla normativa vigente, al giovane sono irrogate – da parte del competente ufficio regionale - le sanzioni disciplinari di seguito elencate in ordine crescente, secondo la gravità dell’infrazione:
1. rimprovero scritto;
2. decurtazione della paga, da un minimo corrispondente ad un giorno di servizio ad un massimo pari all’importo corrispondente a 10 giorni di servizio (fatto salvo il caso di decurtazione per malattia oltre i venti giorni, secondo quanto previsto dall’art. 5 del presente contratto);
Le sanzioni disciplinari sopraelencate sono irrogate, nel rispetto del principio della gradualità e proporzionalità, sulla base dei seguenti criteri generali: gravità della violazione posta in atto; intenzionalità del comportamento; effetti prodotti; eventuale sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti; reiterazione della violazione.
Al giovane responsabile di più mancanze compiute con un’unica azione o omissione o con più azioni od omissioni fra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.
ART. 9 (infrazioni punibili con le sanzioni disciplinari del rimprovero scritto e della decurtazione della paga per un importo pari ad un giorno di servizio)
Le sanzioni disciplinari del rimprovero scritto e della decurtazione della paga per un importo pari ad un giorno di servizio si applicano al giovane per:
1. condotta non conforme a principi di correttezza nei rapporti con l’utenza, con il personale dell’Ente e con gli altri giovani in servizio civile regionale;
2. negligenza nella cura dei locali e dei beni mobili o strumenti a lui affidati o con cui venga in contatto per ragioni di servizio;
3. non partecipare alla formazione generale e specifica;
4. non rispettare l’orario di svolgimento delle attività relative al servizio civile conformemente alle indicazioni contenute nel progetto;
5. assentarsi durante l’orario di svolgimento delle attività dalla sede di assegnazione senza espressa autorizzazione;
6. assentarsi dal servizio senza aver preventivamente concordato i giorni di permesso entro i limiti consentiti;
ART. 10 (infrazioni punibili con la sanzione disciplinare della decurtazione della paga fino ad un massimo pari all’importo corrispondente a 10 giorni di servizio)
La sanzione disciplinare della decurtazione della paga fino ad un massimo pari all’importo corrispondente a 10 giorni di servizio si applica al giovane per:
1. particolare gravità o recidiva delle violazioni che comportano l’applicazione della sanzione del rimprovero verbale o scritto o della detrazione dell’assegno di importo pari ad un giorno di servizio;
2. rifiuto ingiustificato di ottemperare alle direttive ed alle istruzioni fornite dall’operatore di progetto o dal responsabile per il servizio civile regionale;
3. comportamenti tesi ad impedire o ritardare l’attuazione dei progetti;
4. non astenersi dal divulgare dati o informazioni riservati di cui sia venuto a conoscenza nel corso del servizio, in osservanza della normativa vigente in materia e di eventuali disposizioni specifiche dell’Ente.
ART. 11 (infrazioni punibili con la sanzione disciplinare dell’esclusione dal servizio civile regionale)
La sanzione disciplinare dell’esclusione dal servizio civile regionale si applica al giovane per:
1. particolare gravità o recidiva delle violazioni che comportano l’applicazione della sanzione della detrazione dell’assegno di importo pari ad 10 giorni di servizio;
2. persistente ed insufficiente rendimento del giovane, che comporti l’impossibilità di impiegarlo in relazione alle finalità del progetto;
3. comportamento da cui derivi un danno grave all’Ente, alla Regione Toscana o a terzi;
4. comportamenti integranti ipotesi che implichino responsabilità penale a titolo di colpa o dolo.
ART. 12 (procedimento disciplinare)
Le sanzioni disciplinari di cui ai precedenti articoli del presente contratto sono adottate da parte del competente ufficio regionale previa contestazione scritta dell’addebito, e successivamente all’avvenuto accertamento dei fatti contestati.
La contestazione è effettuata tempestivamente dal competente ufficio regionale sulla base di una dettagliata relazione inviata dall’Ente e contestualmente resa nota dall’Ente stesso all’interessato, in ordine al comportamento del giovane che si presuma costituisca violazione dei doveri di cui al precedente articolo 8. La contestazione deve indicare dettagliatamente i fatti oggetto dell’addebito e la fattispecie sanzionatoria che si ritenga integrata dal comportamento. Deve altresì contenere il termine, non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni, entro cui il giovane, che ha comunque facoltà di essere sentito ove lo richieda espressamente, può presentare le proprie
controdeduzioni. Il competente ufficio regionale adotta l’eventuale provvedimento sanzionatorio, nei successivi trenta giorni, anche in caso di mancato invio delle controdeduzioni da parte del giovane.
Il provvedimento sanzionatorio adottato deve descrivere con esattezza i fatti che hanno dato luogo all’irrogazione della sanzione; indicare la procedura seguita nella fase della contestazione; contenere una dettagliata e sufficiente motivazione, evidenziando le ragioni che hanno condotto all’individuazione della specifica sanzione.
Il procedimento disciplinare viene archiviato qualora le controdeduzioni del giovane nei cui confronti è stato instaurato il procedimento disciplinare, rendano congrue e sufficienti ragioni a sua discolpa.
ART. 13 (norme di rinvio)
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale n. 35 del 25 luglio 2006 e successive modificazioni ed al relativo regolamento di attuazione approvato con decreto del Presidente della giunta regionale n. 10/R del 20 marzo 2009.
La Regione Toscana organizzerà presso il Xxxxxx Xxxxxxx Forum di Firenze una giornata formativa obbligatoria "Fai una scelta civile" alla quale il giovane in servizio civile è tenuto a partecipare.
Il presente contratto dovrà essere debitamente controfirmato per accettazione dal giovane e dovrà essere restituito in copia al competente ufficio regionale a cura dell’operatore di progetto o del responsabile del servizio civile regionale.
IL DIRIGENTE RESPONSABILE IL GIOVANE DEL SETTORE WELFARE E SPORT