Art. 36 (Strumenti)
TITOLO III RELAZIONI SINDACALI
Art. 36 (Strumenti)
1. Il sistema delle relazioni sindacali si articola nei seguenti modelli relazionali:
a) contrattazione collettiva;
d) informazione;
e) interpretazione dei contratti.
Art. 37 (Contratti collettivi)
1. La contrattazione collettiva per il personale facente capo agli enti di cui all'art. 1, comma 1, può essere articolata su tre livelli: regionale, di settore e decentrata. Essa si svolge su tutte le materie relative al rapporto di lavoro ed alle relazioni sindacali, con esclusione di quelle riservate alla legge e agli atti normativi e amministrativi ai sensi dell'art. 3, e sulle materie di cui all'articolo 30bis, comma 4. La contrattazione collettiva disciplina, inoltre, il sistema di classificazione di tutto il personale, escluso quello appartenente alla qualifica unica dirigenziale, ed i relativi titoli di studio per l'avanzamento. 3
2. L’Amministrazione regionale e gli enti di cui all’art. 1, comma 1, costituiscono un unico comparto di contrattazione. Eventuali modificazioni del comparto unico possono essere apportate, sulla base di accordi stipulati tra l’Agenzia di cui all’art. 46, in rappresentanza della parte pubblica, e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale e/o regionale, con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa intesa con le amministrazioni e gli enti interessati.
3. Fino a quando non sia stata costituita l’Agenzia regionale per le relazioni sindacali, in rappresentanza della parte pubblica provvedono il Presidente della Giunta regionale, o il titolare del potere di rappresentanza delle singole amministrazioni o enti, che possono avvalersi dei competenti dirigenti.
4. La contrattazione collettiva di settore e decentrata è finalizzata al contemperamento tra le esigenze organizzative delle amministrazioni o enti, la tutela dei dipendenti e gli interessi degli utenti. Essa si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi regionali del comparto unico.4
5. I contratti collettivi regionali sono stipulati dall'Agenzia di cui all'art. 46 per la parte pubblica, e, per la parte sindacale, dai rappresentanti di ciascuna organizzazione maggiormente rappresentativa sul piano nazionale e/o regionale.5
6. Le amministrazioni e gli enti osservano gli obblighi assunti con i contratti collettivi di cui al presente articolo. Essi vi adempiono nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti.
Art. 38 (Procedimento di contrattazione)
1. L’Agenzia regionale di cui all’art. 46, entro cinque giorni dalla conclusione delle trattative, trasmette alla Giunta regionale, ai fini dell’autorizzazione alla sottoscrizione, il testo concordato dei contratti collettivi regionali di cui agli art. 37 e 39, corredato da appositi prospetti contenenti:
a) l’individuazione del personale interessato, dei costi unitari e degli oneri riflessi del trattamento economico previsto;
b) la quantificazione complessiva della spesa diretta e indiretta, ivi compresa quella rimessa alla contrattazione decentrata, con l’indicazione della copertura complessiva per l’intero periodo di validità.
2. La Giunta regionale, nei quindici giorni successivi, si pronuncia in senso positivo o negativo, tenendo conto fra l’altro degli effetti applicativi dei contratti collettivi anche decentrati relativi al precedente periodo contrattuale e della conformità alle direttive impartite dal Presidente della Giunta regionale. Decorso tale termine l’autorizzazione s’intende rilasciata. L’autorizzazione è sottoposta al controllo della Commissione di coordinamento per la Valle d’Aosta ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. c), del decreto legislativo 22 aprile 1994, n. 320 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d’Aosta).
3. La contrattazione di settore riguarda distintamente le aree dell'Amministrazione regionale, dei Comuni e Comunità montane e degli altri enti di cui all'art. 1. L'Amministrazione regionale, i Comuni e Comunità montane e gli altri enti di cui all'art. 1 definiscono, per ciascun settore, con apposita intesa, l'organo abilitato ad impartire gli atti di indirizzo e provvedono a costituire la delegazione di parte pubblica e ad individuare il suo presidente. La delegazione di
parte sindacale è quella abilitata alla contrattazione regionale di comparto. La verifica del testo concordato del contratto viene effettuata dall'organo che ha impartito gli atti di indirizzo, che attesta la conformità agli stessi. Trascorsi quindici giorni senza che siano effettuati rilievi il presidente della delegazione trattante sottoscrive il contratto per la parte pubblica. 6
3bis. La contrattazione decentrata si attua in tutti gli enti di cui all'art. 1. Ciascun ente individua la delegazione di parte pubblica. La delegazione di parte sindacale, fino al momento in cui saranno disciplinate, con legge regionale, le rappresentanze sindacali unitarie, è costituita dalle rappresentanze sindacali aziendali delle organizzazioni sindacali e dalle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto regionale di comparto. La verifica del testo concordato del contratto viene effettuata dall'organismo di controllo gestionale o contabile dell'ente riguardo alla copertura finanziaria e dal legale rappresentante dell'ente riguardo alla conformità sia alle norme del contratto collettivo regionale di comparto che a quelle del contratto di settore.7
4. Non può essere in ogni caso autorizzata la sottoscrizione di contratti collettivi regionali che comportano, direttamente o indirettamente, anche a carico di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto a quanto stabilito nel bilancio pluriennale della Regione, nei documenti finanziari approvati dal Consiglio regionale e nei corrispondenti documenti delle altre amministrazioni o enti. In nessun caso possono essere previsti oneri aggiuntivi diretti o indiretti, oltre il periodo di validità dei contratti, in particolare per effetto della decorrenza dei benefici a regime. I contratti collettivi devono prevedere la possibilità di prorogare l’efficacia temporale del contratto, ovvero di sospenderne l’esecuzione parziale o totale, in caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa.
5. L’Assessorato regionale del bilancio e delle finanze quantifica l’onere derivante dalla contrattazione collettiva con specifica indicazione di quello da porre a carico del bilancio della Regione e di quello al quale provvedono, nell’ambito delle disponibilità dei rispettivi bilanci, le amministrazioni pubbliche e gli enti.
6. La spese destinate alla contrattazione collettiva regionale per l’intero periodo di validità dei contratti devono essere indicate nei bilanci pluriennali degli enti e delle amministrazioni di cui all’art. 46, comma 1, determinando le quote relative a ciascuno degli anni considerati.
7. La Giunta regionale riferisce al Consiglio regionale con apposita relazione sull’andamento della contrattazione regionale e decentrata, sulla produttività, le disfunzioni, i tempi e i costi dell’attività amministrativa, e riferisce altresì alla competente commissione consiliare sui contenuti dei contratti collettivi regionali entro trenta giorni dalla sottoscrizione.
Art. 39 (Contrattazione per l’area dirigenziale)
1. È prevista una autonoma separata area di contrattazione per il personale della qualifica unica dirigenziale.
2. Il contratto collettivo regionale dell’area separata di cui al comma 1 è stipulato dall’Agenzia regionale per le relazioni sindacali per la parte pubblica, e, per la parte sindacale, dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale e/o regionale e da quelle maggiormente rappresentative della categoria sul piano nazionale e/o regionale.
Art. 40
(Nuove forme di partecipazione alla organizzazione del lavoro)
1. La contrattazione collettiva regionale definisce le forme di partecipazione delle rappresentanze del personale ai fini dell’organizzazione del lavoro nelle amministrazioni e enti di cui all’art. 1, comma 1. Sono abrogate le norme che prevedono ogni forma di
rappresentanza, anche elettiva, del personale nei consigli di amministrazione, nonché nelle commissioni di concorso.
2. La contrattazione collettiva regionale indica forme e procedure di partecipazione che sostituiscono le commissioni del personale e gli organismi di gestione comunque denominati.
Art. 418
Art. 42 (Concertazione)
1. Ciascuno dei soggetti trattanti, ricevuta l'informazione ai sensi dell'art. 43, può attivare la concertazione, per le materie previste dai contratti collettivi regionali del comparto unico. La concertazione si svolge in appositi incontri che iniziano entro il quarto giorno dalla data di ricezione della richiesta e si conclude nel termine massimo di trenta giorni. Dell'esito della stessa è redatto specifico verbale dal quale risultano le posizioni delle parti.9
Art. 43
(Informazione)
1. L'informazione si svolge sulle materie e con le modalità previste dai contratti collettivi regionali del comparto unico 10
Art. 44
(Interpretazione autentica dei contratti collettivi)
1. Quando insorgano controversie sull’interpretazione dei contratti collettivi, le parti che li hanno sottoscritti si incontrano per definire consensualmente il significato della clausola controversa. L’eventuale accordo, stipulato con le procedure di cui all’art. 38, sostituisce la clausola controversa in questione sin dall’inizio della vigenza del contratto.
2. L’accordo di interpretazione autentica del contratto ha effetto sulle controversie individuali aventi ad oggetto le materie regolate dall’accordo medesimo con il consenso delle parti interessate.
Art. 45 (Trattamento economico)
1. Il trattamento economico fondamentale ed accessorio è definito dai contratti collettivi regionali.
2. Le amministrazioni e gli enti di cui all’art. 1, comma 1, garantiscono ai propri dipendenti parità di trattamento contrattuale e comunque trattamenti non inferiori a quelli previsti dai rispettivi contratti collettivi.
3. I contratti collettivi definiscono, secondo criteri obiettivi di misurazione, trattamenti economici accessori collegati:
a) alla produttività individuale;
b) alla produttività collettiva tenendo conto dell’apporto di ciascun dipendente;
c) all’effettivo svolgimento di attività particolarmente disagiate ovvero pericolose o dannose per la salute.
4. Compete ai dirigenti la valutazione dell’apporto partecipativo di ciascun dipendente, nell’ambito di criteri obiettivi definiti dalla contrattazione collettiva.
Art. 46
(Agenzia regionale per le relazioni sindacali)
1. È istituita l’Agenzia regionale per la rappresentanza negoziale degli enti e delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 1, e degli enti indicati all’art. 1 della legge regionale 23 agosto 1993, n. 73 (Disciplina dei controlli sugli atti degli enti locali), retta dal Comitato direttivo di cui al comma 3, dotata di personalità giuridica e sottoposta alla vigilanza della Presidenza della Giunta regionale.
2. L’Agenzia regionale rappresenta, a livello regionale, in sede di contrattazione collettiva, gli enti e le amministrazioni di cui al comma 1. Ha lo scopo di assicurare che la disciplina contrattuale e le retribuzioni dei dipendenti garantiscano il maggiore rendimento dei servizi pubblici per la collettività, con il minore onere per essa.
3. Il Comitato direttivo dell’Agenzia regionale è costituito da cinque componenti nominati con deliberazione della Giunta regionale. Tre membri sono designati dalla Giunta regionale; uno dall’Associazione dei sindaci della Valle d’Aosta e uno dall’Associazione dei Presidenti delle Comunità montane. Il presidente è scelto fra i componenti del Comitato direttivo.
4. I componenti sono scelti tra esperti di riconosciuta competenza in materia di relazioni sindacali e di gestione del personale, anche estranei alla pubblica amministrazione. Non possono far parte del comitato persone che rivestano cariche pubbliche elettive, ovvero incarichi direttivi o esecutivi in partiti politici o in sindacati dei lavoratori, nonché coloro che abbiano avuto nel biennio precedente od abbiano incarichi direttivi o rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni. Il Comitato dura in carica quattro anni e i suoi componenti possono essere riconfermati. Il Comitato delibera a maggioranza dei suoi componenti.
5. L’Agenzia regionale si attiene alle direttive impartite dal Presidente della Giunta regionale, previa intesa con gli altri enti e amministrazioni pubbliche e previo parere degli enti locali per il personale rispettivamente dipendente. Il parere degli enti locali è reso, entro quindici giorni dalla richiesta scaduti i quali il parere s’intende favorevole, dall’Associazione dei sindaci della Valle d’Aosta e dall’Associazione dei Presidenti delle Comunità montane. L’Agenzia deve motivare le decisioni assunte in difformità dal parere reso dall’Associazione dei sindaci della Valle d’Aosta e dall’Associazione dei Presidenti delle Comunità montane.
6. Le direttive indicano, tra l’altro:
a) i criteri generali della disciplina contrattuale del pubblico impiego e delle sue vicende modificative;
b) i criteri di inquadramento;
c) le disponibilità finanziarie totali, con riferimento ai documenti di programmazione finanziaria e di bilancio approvati dal Consiglio regionale o dai competenti organi delle amministrazioni o enti e il totale della spesa per retribuzioni;
d) i criteri per l’attribuzione, in sede di contrattazione decentrata, di voci della retribuzione legate ai rendimenti e ai risultati del personale e della gestione complessiva;
e) gli standards di rendimento e di risultato e i criteri per verificarli.
7. Per l’organizzazione ed il funzionamento dell’Agenzia regionale, è emanato apposito regolamento entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge. Con tale regolamento sono definite altresì le norme dirette a disciplinare la gestione delle spese, poste a
carico del bilancio della Regione.
8. L’Agenzia regionale si avvale per lo svolgimento dei propri compiti di non più di otto dipendenti delle amministrazioni pubbliche in posizione di comando o di fuori ruolo provenienti dalle amministrazioni o enti di cui al comma 1 e di non più di cinque esperti, utilizzabili nelle forme e per le esigenze previste nel regolamento di cui al comma 7. I dipendenti comandati o collocati fuori ruolo conservano stato giuridico e trattamento economico delle amministrazioni di provenienza e sono a carico delle amministrazioni di appartenenza. Dopo un biennio di attività dell’Agenzia regionale, si provvede, con regolamento, valutati i carichi di lavoro, a modificare il contingente di personale.
Art. 47 (Rappresentatività sindacale)
1. Fermo restando quanto stabilito dall’art. 22 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546 (Ulteriori modifiche al D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, sul pubblico impiego), per determinare la maggiore rappresentatività sul piano regionale di organizzazioni sindacali locali si applicano le disposizioni dell’art. 6 del decreto legislativo 28 dicembre 1989, n. 430 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Valle d’Aosta in materia di previdenza ed assicurazioni sociali).
Art. 48
(Aspettative e permessi sindacali)
1. Ai fini del contenimento, della trasparenza e della razionalizzazione delle aspettative e dei permessi sindacali nel settore pubblico, la contrattazione collettiva regionale ne determina i limiti massimi in un apposito accordo, stipulato tra il Presidente della Giunta regionale e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale e/o regionale, da recepire con deliberazione della Giunta regionale.
2. L’accordo di cui al comma 1:
a) determina i limiti delle aspettative e dei permessi sindacali, tenendo conto:
1) della diversa dimensione e articolazione organizzativa delle amministrazioni;
2) della consistenza numerica del personale nel suo complesso e del personale sindacalizzato;
b) prevede il divieto di cumulare permessi sia giornalieri che orari;
c) definisce tempi e modalità per l’applicazione della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), e successive modificazioni, in materia di aspettative e permessi sindacali;
d) prevede che l’effettiva utilizzazione dei permessi sindacali sia certificata al capo del personale dell’amministrazione di appartenenza da parte della struttura sindacale presso la quale è stato utilizzato il permesso.
3. Fino all’adozione della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1 restano in vigore le disposizioni in materia di aspettative e permessi sindacali di cui all’art. 39 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 18 (Norme sullo stato giuridico ed economico del personale della Regione) e all’art. 5 della legge regionale 19 agosto 1992, n. 42 (Norme risultanti dalla disciplina prevista dall’accordo per il triennio 1991–1993 relativa al personale regionale).
4. Le amministrazioni e gli enti di cui all’art. 45, comma 2, sono tenuti a fornire alla Presidenza della Giunta regionale:
a) i dati relativi ai permessi sindacali;
b) gli elenchi nominativi, suddivisi per qualifica, del personale dipendente collocato in aspettativa, in quanto chiamato a coprire una funzione pubblica elettiva, ovvero per motivi sindacali.
1 Lettera abrogata dall’articolo 3, comma 1, della l.r. 9/2000.
2 Lettera così sostituita dall’articolo 3, comma 2, della l.r. 9/2000.
3 Comma così sostituito dall’articolo 4, comma 1, della l.r. 9/2000.
4 Comma così sostituito dall’articolo 4, comma 2, della l.r. 9/2000.
5 Comma così sostituito dall’articolo 10, comma 2, della l.r. 45/1998.
6 Comma così sostituito dall’articolo 5, comma 1, della l.r. 9/2000.
7 Comma inserito dall’articolo 5, comma 2, della l.r. 9/2000.
8 Articolo abrogato dall’articolo 6, comma 1, della l.r. 9/2000.
9 Articolo così sostituito dall’articolo 7, comma 1, della l.r. 9/2000.
10 Articolo così sostituito dall’articolo 8, comma 1, della l.r. 9/2000.