A Condizioni generali.
A Condizioni generali.
1. Scopo e ambito di applicazione.
Le presenti Condizioni generali (CG) disci- plinano le relazioni di affari tra il cliente e la Banca Cantonale Grigione (BCG). Sono fatte salve le convenzioni particolari, i regola- menti speciali e le usanze pertinenti.
Per facilitare la comprensione, la BCG ri- nuncia all’uso della doppia forma maschile e femminile in tutti i moduli.
2. Diritto di disposizione.
La procura notificata per iscritto alla BCG ha validità esclusivamente nei confronti della BCG fino alla sua revoca pervenuta alla Banca, indipendentemente da eventuali iscrizioni nel registro di commercio o pub- blicazioni divergenti. In linea di principio, per il conferimento di procure vengono ac- cettati soltanto gli appositi formulari adot- tati dalla BCG.
In caso di decesso del cliente, la BCG può richiedere documenti di legittimazione (ad es. certificato di eredità, certificato di esecu- tore testamentario ecc.) per stabilire il diritto di disposizione e di informazione. Su richiesta della BCG occorre presentare tra- duzioni autenticate in tedesco o inglese di eventuali documenti in lingua straniera. I
costi per la fornitura dei documenti di legit- timazione e delle traduzioni sono a carico di colui che avanza la pretesa.
3. Legittimazione.
La verifica di legittimazione avviene con diligenza ordinaria. Se non riconosce caren- ze di legittimazione e falsificazioni, la BCG risponde dei danni che ne derivano nella misura in cui abbia violato la diligenza ordi- naria.
Il cliente conserva con cura la propria docu- mentazione bancaria per evitare che possa- no accedervi soggetti non autorizzati. Nel conferimento di incarichi osserva tutte le opportune misure precauzionali per evitare abusi o frodi. Sceglie con cura eventuali pro- curatori e vigila sugli atti e sulle attività am- ministrative da essi compiuti. Se il cliente viola tali obblighi di diligenza, risponde dei relativi danni.
4. Incapacità civile.
Se non riconosce l’incapacità civile del clien- te, la BCG risponde dei danni che ne deriva- no, nella misura in cui abbia violato la diligenza xxxxxxxxx.Xx cliente è tenuto a in- formare immediatamente la BCG per iscrit-
to o con altra modalità che consenta la prova per testo dell’incapacità civile sopravvenuta dei suoi procuratori o di altri terzi. Nella misura in cui ha violato la diligenza ordina- ria, la BCG risponde dei danni derivanti da incapacità civile dei procuratori o di altri terzi.
5. Relazione di affari a nome di più persone.
In caso di relazione di affari a nome di più persone, le persone rispondono in solido per eventuali pretese della BCG derivanti dalla relazione di affari. Sono fatte salve disposi- zioni di altro tenore.
6. Comunicazione di variazioni.
Il cliente è tenuto a informare immediata- mente per iscritto la BCG in merito a modi- fiche (nome, indirizzo, dati di contatto e per l’invio della corrispondenza del cliente o dei suoi rappresentanti, revoca di procure con- ferite o diritti di firma) ed eventuali modifi- che sostanziali che ne dovessero derivare (ad es. riguardo all’obbligo fiscale).
Le comunicazioni e gli avvisi della BCG si ritengono correttamente recapitati se spediti all’ultimo indirizzo comunicato dal cliente oppure se inoltrati in conformità delle sue più recenti direttive o in un altro modo ido- neo. La BCG può comunicare con il cliente o il suo procuratore tramite posta, telefono
o canali elettronici all’indirizzo di contatto utilizzato o indicato esplicitamente dal clien- te o dal suo rappresentante nei confronti della BCG.
La BCG non è tenuta a prendere in carico o a reagire agli ordini o alle istruzioni impar- titi tramite canali elettronici come e-mail o SMS. Le dichiarazioni del cliente trasmesse mediante tali mezzi non hanno alcuna effi- cacia giuridica, a meno che la BCG non con- fermi al cliente l’esecuzione dell’ordine. Sono fatti salvi accordi di diverso tenore stipulati con il cliente in forma scritta o in altra for- ma che consenta la prova per testo.
La BCG raccomanda al cliente di non invia- re informazioni e istruzioni confidenziali alla BCG tramite e-mail non cifrate o canali di comunicazione elettronici non protetti, ben- sì di utilizzare i canali messi a disposizione a tale scopo dalla BCG (ad es. e-Banking).
È considerata data di spedizione la data in- dicata nelle registrazioni in possesso della BCG.
Tramite la pubblicazione in Internet (all’in- dirizzo xxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxxx) la BCG può rendere accessibili al cliente informazioni, condizioni e documenti giuridicamente rile- vanti, nonché adempiere i propri obblighi di informazione, chiarimento e comunicazione (ad es. contenuti nelle regolamentazioni dei mercati finanziari concernenti la protezione degli investitori e la trasparenza).
7. Prevenzione di irreperibilità.
Il cliente adotta tutte le misure ragionevoli per evitare l’interruzione del contatto con la BCG o per fare in modo che, in caso di tale interruzione, il contatto possa essere ripri- stinato.
Se la BCG deve esperire indagini per garan- tire la reperibilità del cliente (prevenzione dell’irreperibilità), essa ha il diritto di adde- bitare al conto del cliente gli oneri e i costi risultanti dal trattamento particolare e dal monitoraggio dei valori non rivendicati e di sciogliere senza avviso le relazioni di affari dormienti che presentano un saldo passivo.
8. Presa in carico di ordini telefonici e registrazione.
Il cliente autorizza la BCG a ricevere ordini e istruzioni anche telefonicamente. La BCG è autorizzata, ma non tenuta, a chiedere la conferma scritta degli ordini ricevuti telefo- nicamente prima della loro esecuzione.
La BCG non è responsabile di eventuali conseguenze dovute ai ritardi conseguenti alla richiesta di una conferma scritta.
Il cliente conferisce inoltre alla BCG l’espli- cita autorizzazione a registrare e utilizzare le conversazioni telefoniche e le comunica- zioni su canali elettronici riferite alla rela- zione di affari, al fine di garantire la qualità, l’adempimento di requisiti legali o normativi e a scopo probatorio.
9. Problemi di recapito.
I danni derivanti dall’uso di sistemi di co- municazione, trasmissione o trasporto e tutti i rischi ad essi correlati, in particolare smarrimento, ritardo, irregolarità, equivoci, alterazioni o doppia esecuzione, sono a cari- co della BCG nella misura in cui ha violato la diligenza ordinaria.
10. Problemi di esecuzione degli ordini.
In caso di ordini delicati in termini di tempi- stica o che potrebbero causare danni più ingenti della semplice perdita dei relativi interessi, il cliente è tenuto a informare tem- pestivamente la BCG in merito a tale circo- stanza e ai possibili danni che potrebbero derivarne.
Qualora non lo faccia, in caso di esecuzione errata, ritardata o mancata dell’ordine (ad eccezione degli ordini di borsa), la BCG ri- sponde al massimo della perdita degli inte- ressi.
11. Reclami.
I reclami del cliente per l’esecuzione o la mancata esecuzione di ordini di qualsiasi tipo o per altre comunicazioni della BCG devono essere presentati immediatamente dopo la ricezione del relativo avviso, al più tardi tuttavia entro la scadenza fissata dalla BCG. In caso contrario si intende approvato l’operato della BCG.
I reclami di estratti di conto e di deposito e/o attestati devono avvenire entro 30 gior- ni. Decorso infruttuosamente tale termine essi si intendono approvati.
Se un avviso atteso dalla BCG non risulta pervenuto, il reclamo deve essere presentato subito dopo il termine in cui l’avviso sareb- be dovuto pervenire al destinatario della corrispondenza secondo il normale svolgi- mento degli affari. In caso di reclami tardivi i danni conseguenti sono a carico del cliente.
12. Diritto di pegno e di compensazione.
La BCG ha un diritto di pegno su tutti i beni patrimoniali da essa custoditi direttamente o presso terzi per conto del cliente. Su tutti i crediti la BCG ha inoltre un diritto di compensazione per qualsiasi sua pretesa nell’ambito della relazione bancaria, indi- pendentemente dalla scadenza e dalla valu- ta. Tale principio vale anche per crediti e prestiti accordati con garanzie speciali o senza garanzia. In caso di mora del cliente, la BCG decide a propria discrezione se pro- cedere mediante esecuzione forzata o tratta- tiva privata all’escussione del pegno e delle garanzie, con possibilità di avocazione.
13. Divieto di cessione.
Al cliente non è consentito cedere a terzi i crediti nei confronti della BCG senza il con- senso scritto di quest’ultima (art. 164 segg. CO).
14. Traffico dei conti.
La BCG offre diversi tipi di conti e determi- na, per ogni tipo di conto, i tassi d’interesse applicabili, l’avere minimo o massimo, la durata della remunerazione, le condizioni di ritiro e i redditi esenti da imposta nonché le limitazioni di impiego.
Le chiusure dei conti avvengono, a scelta della BCG, a cadenza mensile, trimestrale, semestrale o annuale, con l’accredito o l’ad- debito degli interessi e delle commissioni concordati, fissati o usuali e con l’addebito delle spese della BCG e delle imposte e degli oneri a carico del cliente. In loro vece posso- no però essere inviati anche estratti quoti- diani o singoli avvisi contabili separati.
In presenza di più ordini del cliente il cui ammontare complessivo supera l’avere dispo- nibile o il credito concesso al cliente, la BCG è autorizzata a decidere, a sua discrezione e indipendentemente dalla data o dall’ordi- ne cronologico di ricezione, quali ordini eseguire integralmente o solo parzialmente. In caso di accrediti a favore di un cliente che ha più debiti con la BCG, la BCG si riserva la facoltà di decidere a quale debito compu- tare l’importo.
In presenza di situazioni eccezionali, la BCG può legittimamente limitare l’accettazione di pagamenti o i rimborsi oppure prolunga-
re i termini di disdetta. Tali provvedimenti vengono comunicati in forma adeguata.
15. Prelievi.
Se il prelievo di averi necessita di un preav- viso, esso può essere comunicato alla BCG per iscritto o verbalmente. Un preavviso decade nel caso in cui l’importo in questione non venga prelevato entro 30 giorni dalla scadenza del termine di preavviso.
La BCG fissa l’importo che può essere pre- levato senza necessità di preavviso. Qualora il cliente superi tale importo, la BCG ha la facoltà di esigere una commissione.
La BCG ha la facoltà di dare preavviso del ritiro di un deposito secondo gli stessi termi- ni applicati ai clienti.
16. Commissioni, imposte e oneri.
Per singole prestazioni, la BCG percepisce una tassa sotto forma di interessi, commis- sioni ecc., così come riportati nei tariffari rispettivamente vigenti, che possono essere consultati anche all’indirizzo xxx.xx/xxx- missioni e richiesti in formato cartaceo pres- so la BCG. La BCG è autorizzata ad addebi- tare eventuali commissioni su un conto del cliente. Al cliente possono inoltre essere ad-
debitati le spese straordinarie della BCG e i corrispettivi di eventuali terzi.
La BCG si riserva di modificare in qualsiasi momento le proprie commissioni, in parti- colare in caso di mutate condizioni di mercato o per altre ragioni oggettive e/o di introdurre nuove commissioni (compresi interessi negativi sugli averi).
Tali variazioni sono comunicate al cliente per iscritto o in altri modi opportuni. Esse si intendono accettate se il cliente non disdice il prodotto e/o servizio in questione entro 30 giorni dalla comunicazione. Sono fatti salvi i termini di disdetta o ritiro di cui alle condizioni o convenzioni particolari.
Per i sorpassi di limiti di credito o di conto e per gli interessi passivi su crediti non pagati alla scadenza (mora del debitore) viene ap- plicato un tasso d’interesse addizionale sta- bilito dalla BCG a partire dalla data di rife- rimento e in base alla situazione contabile.
Tutte le imposte e gli oneri sono a carico del cliente. Eventuali imposte e oneri riscossi da o presso la BCG in relazione alla relazione di affari del cliente con la BCG o che la BCG è tenuta a trattenere in virtù di un diritto svizzero o estero, di trattati con altri Stati o di accordi contrattuali con uffici esteri (ad es. imposta alla fonte ai sensi dello US Forei-
gn Account Tax Compliance Act, FATCA), nonché le spese sostenute dalla BCG sono a carico del cliente o possono essere scaricati sul cliente.
17. Valute estere.
La BCG investe i valori patrimoniali corri- spondenti all’avere del cliente in valuta este- ra all’interno o all’esterno dell’area valuta- ria interessata. Il cliente si fa carico pro quota delle conseguenze economiche e giu- ridiche che toccano l’intero avere della BCG nel Paese estero di riferimento (della valuta o dell’investimento) in seguito a eventuali provvedimenti delle autorità (ad es. divieti di pagamento, di trasferimento o relativi alle imposte e agli altri oneri). Se il trasferimento dei valori patrimoniali viene reso problema- tico o impossibile alla BCG, quest’ultima è solo tenuta a procurare al cliente un accre- dito presso una banca corrispondente o presso un’altra banca definita dal cliente nell’area della valuta estera, sempre nella misura in cui sia possibile effettuare un tale accredito.
Il cliente può disporre degli averi in valuta estera mediante vendita, prelievi presso Bancomat (solo in euro) o bonifici, oppure in altre forme preventivamente concordate con la BCG.
Gli accrediti e gli addebiti in valuta estera vengono effettuati in franchi svizzeri, al cambio del giorno in cui l’importo giunge oppure esce dalla BCG, a meno che il cliente non abbia dato per tempo istruzioni diverse relativamente alla valuta o sia titolare di un conto nella corrispondente valuta. Qualora il cliente disponga invece solo di conti in altre valute estere, la BCG è anche autoriz- zata ad accreditare o addebitare gli importi a propria discrezione in una di queste valute.
18. Cambiali, assegni e titoli analoghi.
La BCG è autorizzata a riaddebitare cam- biali scontate o accreditate, assegni o altri titoli analoghi. Fino al pagamento di un sal- do debitore, alla BCG restano tuttavia riser- vati i diritti cambiari, di assegno e qualsiasi altra pretesa al pagamento dell’intero im- porto – della cambiale, dell’assegno o del titolo analogo – inclusa ogni relativa pretesa accessoria, nei confronti delle persone ob- bligate dal titolo.
19. Esternalizzazione di rami di attività.
La BCG ha la facoltà di esternalizzare e af- fidare a fornitori in Svizzera e all’estero o a terzi, in tutto o in parte, rami d’attività o servizi (ad es. traffico dei pagamenti, regola- mento dei titoli, sistemi IT, archiviazione dei
dati, stampa e invio di documenti bancari), inclusi i dati bancari. Questi possono a loro volta comunicare a terzi i dati dei clienti bancari purché i terzi siano tenuti ad atte- nersi all’obbligo di riservatezza.
20. Protezione dei dati e segreto bancario.
Organi, dipendenti e persone incaricate dal- la BCG sono soggetti al segreto bancario, sulla base della protezione dei dati, e a di- versi obblighi di segretezza in base a ulterio- ri disposizioni. Il cliente esonera la BCG da tali obblighi di segretezza e rinuncia al se- greto bancario, qualora
a) ciò sia necessario per la tutela degli inte- ressi legittimi della BCG, in particolare:
– se il cliente, nonché altri soggetti interes- sati alla relazione bancaria e/o ai valori patrimoniali, ha minacciato o di fatto ha adito le vie legali, ha sporto denuncia o effettuato altre comunicazioni alle auto- xxxx, in Svizzera o all’estero, nei confronti della BCG (anche come terzo);
– per garantire o esercitare i diritti della BCG nei confronti del cliente e per realiz- zare le garanzie del cliente o di terzi (nel- la misura in cui le garanzie di terzi siano state ordinate per eventuali pretese nei confronti del cliente), in Svizzera o all’e- stero;
– per l’incasso di crediti della BCG nei con- fronti del cliente in caso di sequestro o di cause intentate su valori patrimoniali depositati contro il cliente e/o la BCG in Svizzera e all’estero;
– per rimostranze del cliente, nonché di al- tri soggetti interessati alla relazione ban- caria e/o ai valori patrimoniali, nei con- fronti della BCG avvenute in pubblico, nei media o rivolte alle autorità svizzere o estere;
b) ciò sia necessario per l’esecuzione di tran- sazioni e servizi, in particolare relativi all’estero, ad es. pagamenti, negoziazione e custodia di strumenti finanziari e ope- razioni in valuta estera, che la BCG effet- tua per i propri clienti. In tale contesto la BCG è sia autorizzata che incaricata alla divulgazione nei confronti di terzi in Svizzera e all’estero che sono coinvolti in queste transazioni (ad es. borse, broker, banche, repertori di dati sulle negoziazio- ni, uffici di esecuzione e uffici di custodia terzi, emittenti, autorità o loro rappre- sentanti nonché altri terzi coinvolti). La relativa divulgazione di dati può riguar- dare il cliente e i soggetti terzi a esso col- legati, ad es. l’avente diritto economico.
Tali requisiti di divulgazione possono scaturire dal diritto svizzero o estero, da autoregolamentazione, consuetudini di mercato, condizioni di emittenti, fornito- ri di servizi e altre parti dalle quali la BCG dipende per espletare tali transazio- ni e servizi. Il cliente consente alla BCG, a nome proprio e dei soggetti terzi inte- ressati, di divulgare tali dati e sostiene la BCG nell’adempimento di tali requisiti. Il cliente è consapevole e accetta che i destinatari dei dati non sono necessaria- mente vincolati né al segreto bancario svizzero né al diritto svizzero in materia di protezione dei dati e che la BCG non ha alcun controllo sull’utilizzo dei dati da parte loro. Se il cliente nega o revoca il suo consenso o la cooperazione, la BCG non è tenuta a effettuare transazio- ni ed erogare servizi.
Per i dettagli si rimanda alla scheda in- formativa «Divulgazione di dati dei clien- ti», che è pubblicata all’indirizzo xxx.xx/ divulgazioni o che è possibile richiedere in formato cartaceo presso la BCG.
Sono fatti salvi gli obblighi di informazione e notifica della BCG previsti dalla legge o dalle norme sulla vigilanza.
21. Trattamento dei dati.
La BCG tratta i dati dei clienti per fornire i suoi servizi e per finalità proprie o prescritte dalla legge. Vi rientrano ad es. attività di marketing, ricerche di mercato, statistica e pianificazione, sviluppo di prodotti e deci- sioni commerciali che riguardano i clienti o la BCG, la lotta al riciclaggio di denaro e alle frodi, l’adempimento degli obblighi di informazione stabiliti dalla legge e prescritti dalle autorità, come pure lo scambio auto- matico di informazioni con autorità estere. In tale ambito si tratta nella fattispecie dei seguenti dati: dati anagrafici, dati finanziari (ad es. dati patrimoniali e relativi ai prodot- ti, movimenti di conto e deposito nonché dati sulle transazioni e sul traffico dei paga- menti, comprese le relative componenti) ed esigenze dei clienti.
Se i trattamenti dei dati si riferiscono a un servizio o a un prodotto, essi si intendono accettati dal cliente se quest’ultimo acquista quel servizio o prodotto. Tale consenso si estende ai trattamenti di dati correlati per finalità di marketing, nella misura in cui il cliente non vi si opponga. Se un trattamento di dati coinvolge anche soggetti terzi (ad es. partner convivente, consulente), il cliente provvede al loro consenso.
Il cliente prende atto del fatto che i dati che giungono all’estero non sono più protetti dal diritto svizzero e sono bensì soggetti al rispettivo diritto estero, e che le leggi estere e le disposizioni ufficiali possono esigere la trasmissione di tali dati alle autorità o ad altri terzi. Anche per quanto concerne le transazioni interne alla Svizzera, non è pos- sibile escludere che esse vengano svolte tra- mite canali internazionali.
Indicazioni sui trattamenti dei dati sono pubblicate all’indirizzo xxx.xx/xxxxxxxxxxx- sulla-protezione-dei-dati e possono essere richieste in formato cartaceo presso la BCG.
Il cliente acconsente a tali elaborazioni dei propri dati.
22. Profilo del cliente e decisioni automatizzate per singolo caso.
La BCG può analizzare e valutare i dati del cliente (compresi quelli dei terzi coinvolti) anche in modo automatizzato, al fine di in- dividuare caratteristiche personali rilevanti del cliente o prevedere eventuali sviluppi e allestire un profilo del cliente basandosi su tali dati. Questi dati servono in particolare alla verifica della relazione di affari, nonché per la consulenza personale e la messa a di- sposizione di offerte e informazioni che la BCG fornisce al cliente ove opportuno.
Il profilo del cliente può dare luogo a deci- sioni automatizzate per singolo caso.
Maggiori informazioni sono pubblicate all’indirizzo xxx.xx/xxxxxxxxxxx-xxxxx-xxx- tezione-dei-dati e possono essere richieste in formato cartaceo presso la BCG.
Il cliente acconsente all’allestimento descrit- to del profilo e all’assunzione di decisioni automatizzate per singolo caso.
23. Gestione dei conflitti di interesse.
La BCG adotta i provvedimenti organizzati- vi opportuni per evitare conflitti di interesse con i propri clienti contestualmente all’ero- gazione di prestazioni. Laddove ciò non fosse possibile, essa rende noti tali conflitti di interesse al cliente interessato.
24. Equiparazione del sabato a giorno festivo.
Nell’ambito delle relazioni con la BCG, il sabato è equiparato a un giorno festivo uffi- cialmente riconosciuto.
25. Disdetta della relazione di affari.
La BCG e il cliente possono disdire in qual- siasi momento la relazione bancaria con ef- fetto immediato o in data successiva e senza indicarne le ragioni. La BCG può annullare in qualsiasi momento i limiti di credito ed esigere il pagamento immediato dei propri crediti. Sono fatte salve convenzioni parti- colari e disposizioni relative alla disdetta valide per determinati prodotti.
26. Rispetto di leggi e regolamenti.
Il cliente è responsabile del rispetto delle di- sposizioni normative e di legge che si appli- xxxx nel suo caso e osserva sempre le pre- scrizioni legislative vigenti a esso applicabili. Questo comprende altresì il rispetto degli obblighi fiscali, che il cliente è tenuto a do- cumentare su richiesta della BCG.
La BCG può limitare l’utilizzo di servizi e prodotti se ciò è richiesto dal rispetto di di- sposizioni normative e di legge. In particola- re, la BCG può negare operazioni in contan- ti.
27. Consegna, realizzazione e deposito giudiziale.
Se la relazione di affari viene disdetta o se la BCG non può più custodire singoli valori patrimoniali o averi per motivi specifici le- gati al prodotto, di tipo normativo o di altro genere, il cliente è tenuto a comunicare alla BCG dove devono essere trasferiti i suoi va- lori patrimoniali e averi depositati. Se omet- tesse di farlo o se il trasferimento non fosse possibile per altre ragioni, decorso un ade- guato termine supplementare, la BCG potrà consegnare fisicamente o liquidare i valori patrimoniali. La BCG può depositare, con effetto liberatorio, il ricavo e gli averi anco- ra disponibili presso il luogo designato dal giudice o provvedere all’invio sotto forma di un assegno all’ultimo indirizzo noto del cliente.
28. Protezione dei depositanti.
In linea di principio i depositi dei clienti sono protetti fino a un importo stabilito per legge. Ulteriori informazioni sulla protezio- ne dei depositanti sono pubblicate su esi- xxxxxx.xx/xx.
29. Foro competente e diritto applicabile.
Il foro competente è stabilito nel rispetto delle disposizioni di legge vincolanti. Se sud- dette disposizioni non trovano applicazione, foro esclusivo per tutte le procedure è Coira; Coira è altresì luogo di adempimento e di esecuzione per i clienti senza domicilio o sede in Svizzera. La BCG ha tuttavia il dirit- to di citare in giudizio il cliente dinanzi al tribunale / all’autorità competente del suo domicilio / della sua sede.
Tutti i rapporti giuridici del cliente con la BCG sono soggetti al diritto svizzero.
30. Variazione dei documenti di base.
La BCG si riserva la facoltà di modificare in qualsiasi momento i documenti di base non- ché le convenzioni particolari per determi- nate tipologie di operazioni. Tali modifiche sono comunicate in forma adeguata e, in mancanza di contraria comunicazione scrit- ta del cliente, si intendono approvate entro il termine di un mese a decorrere dalla data di comunicazione della modifica.
In caso di opposizione il cliente può disdire la relazione di affari con effetto immediato. Sono fatti salvi i termini di disdetta o ritiro di cui alle condizioni o convenzioni partico- lari.
La versione rispettivamente vigente delle CG si può consultare in Internet (xxx.xx/ avvertenze-legali).
Le modifiche concernenti i documenti di base si ritengono comunque giuridicamente vincolanti contestualmente all’effettuazione della successiva transazione (anche median- te supporti elettronici) o alla fruizione del successivo servizio.