Condizioni generali di fornitura
Condizioni generali di fornitura
di SMA Italia S.r.l. gennaio 2022
I. Disposizioni generali
1. Le presenti Condizioni Generali Di Fornitura (di seguito definite “Condizioni Generali”) si applicano a tutte le offerte, forniture e servizi (di seguito definiti “Forniture”) di SMA Italia S.r.l. (di seguito definita “SMA”) ai suoi clienti (di seguito definiti “Clienti”). Le presenti Condizioni Generali si applicano esclusivamente ai clienti non consumatori (B2B). il Cliente conferma di non essere un consumatore, ossia di concludere l’operazione economica nell’esercizio della propria attività aziendale o professionale e non in qualità di normale consumatore.
2. Le presenti Condizioni Generali sono le uniche applicabili e varranno per tutte le operazioni future tra le parti del contratto senza che sia necessario farvi espresso riferimento. Le condizioni generali del Cliente che contengano deroghe o previsioni contrarie o ulteriori rispetto alle presenti Condizioni Generali disciplineranno il rapporto tra le parti solo se e nei limiti in cui SMA vi acconsente espressamente. Il predetto requisito dell’espresso consenso vale anche allorché SMA provveda alla Fornitura nei confronti del Cliente senza nulla precisare, pur consapevole dell’esistenza delle condizioni generali di quest’ultimo.
3. Le presenti Condizioni Generali si considerano subordinate e integrative degli accordi particolari conclusi per iscritto in specifici casi relativi a determinate Forniture, in particolare servizi e accordi di garanzia.
4. In caso di dubbio si considerano vincolanti le interpretazioni dei termini commerciali contenute negli Incoterms® in vigore all’epoca in quel momento. Attualmente sono in vigore gli Incoterms® 2020.
5. La cessione di diritti del Cliente derivanti dal rapporto contrattuale è efficace
soltanto con il previo consenso scritto di XXX.
6. I prodotti forniti da SMA non sono adatti all’uso in ambito medico, nel trasporto ferroviario e aeronautico. In caso di dubbio il Cliente è tenuto a chiedere chiarimenti a SMA prima di qualsiasi utilizzo.
II. Proprietà intellettuale, software standard, uso di segni distintivi
1. Se non diversamente concordato per iscritto, ogni diritto in merito ai documenti di offerta, comprese le copie di documenti di offerta, spetta esclusivamente a SMA. il Cliente non ha titolo per riprodurre, distribuire, esibire (in pubblico), modificare o alterare in qualsiasi modo i documenti provenienti da SMA.
2. Tutti i risultati dell’attività e i diritti di proprietà intellettuale che sono creati in connessione con i processi di produzione o altri processi aziendali spettano a SMA, la quale ne diventa unica proprietaria. SMA ha sempre diritto alla restituzione o alla consegna di tali risultati dell’attività.
3. Nei casi in cui è fornito un software standard si applicano delle regole ulteriori.
4. Il Cliente può utilizzare i segni distintivi di SMA a scopo di pubblicità soltanto con il previo consenso scritto e in base alle istruzioni di SMA, senza mutarne la forma originaria ed esclusivamente in relazione a prodotti SMA non alterati. SMA può revocare il proprio consenso in qualsiasi momento. Il Cliente è sempre l’unico soggetto responsabile per le proprie campagne pubblicitarie.
III. Fornitura di beni e servizi, termini di consegna, inadempimento
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1. La consegna avviene ai sensi della clausola CIP degli Incoterms®. Qualora fosse concordata la clausola FCA, il Cliente è tenuto a provvedere tempestivamente ai mezzi di trasporto ovvero a incaricare lo spedizioniere. Eventuali ritardi devono essere comunicati senza indugio a SMA, fermo restando che i costi che da tali ritardi derivano sono a carico del Cliente.
2. I periodi e le date di consegna si riferiscono alle date i cui i beni sono affidati al soggetto incaricato del trasporto. I periodi e le date di consegna comunicati da SMA hanno sempre valore puramente indicativo, anche se sono stati menzionati un periodo o una data specifici. Il Cliente è tenuto a fornire tutta la cooperazione necessaria ai fini della consegna, con particolare riguardo ad autorizzazioni e permessi. In caso
contrario il periodo di consegna si intende prolungato ai sensi del successivo articolo III.4.
3. I tempi di consegna concordati sono sottoposti alla condizione che il Cliente fornisca tempestivamente tutta l’assistenza, i documenti, i permessi, le autorizzazioni che è tenuto a procurarsi e rispetti i termini di pagamento convenuti, compresi eventuali anticipi, e ogni altra obbligazione a suo carico in funzione delle Forniture. In caso di ritardo da parte del Cliente i tempi di consegna si intendono prolungati di un periodo pari al ritardo più un ulteriore termine che consenta di riavviare tutto quanto è necessario alla fornitura della prestazione in questione.
4. Tutte le obbligazioni di consegna a carico di SMA sono sottoposte alla condizione della tempestiva e completa consegna da parte dei suoi fornitori nonché all’ulteriore condizione della concessione degli eventuali permessi e all’ottenimento di ogni altro documento necessari ai fini dell’esportazione.
5. Fermo quanto previsto all’articolo XI, la responsabilità relativa a ritardi o impossibilità di eseguire la Fornitura è limitata nella misura massima consentita dalla legge. Qualora circostanze di ogni tipo rendessero la Fornitura significativamente più difficile ovvero legalmente o concretamente impossibile, e tale tipo di impedimento non avesse caratteri brevi e transitori, SMA avrebbe diritto di recedere dal contratto dandone comunicazione scritta. In un caso del genere SMA rimborserebbe al Cliente ogni importo da questi anticipato, restando escluso qualsiasi altro importo a qualsiasi titolo. In caso di impedimento di natura breve e transitoria i tempi di consegna sono prolungati e le date di consegna posticipate di un lasso di tempo pari a quello in cui l’impedimento perdura. In un caso del genere, qualora non ci si potesse ragionevolmente attendere che il Cliente esegua il contratto, costui potrebbe recederne dandone comunicazione scritta a SMA.
6. Se il Cliente si rifiuta di accettare la consegna ovvero ne ritarda l’accettazione senza motivo, SMA ha diritto al risarcimento di ogni danno che ne dovesse derivare, compreso il rimborso di ogni costo aggiuntivo (ad esempio il costo di custodia e/o magazzinaggio). SMA ha diritto di applicare a titolo di penale una somma forfetaria pari allo 0,5% dell’importo fatturato per ciascuna settimana completa che trascorre dalla mancata accettazione, fino a un massimo pari al 5% dell’importo fatturato. SMA ha comunque diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno e si riserva ogni altro diritto concesso dalla legge, in particolare quello relativo alla risoluzione del contratto.
7. SMA si riserva di non fornire i servizi, sulla base di una propria valutazione discrezionale, nei Paesi con alto rischio per la sicurezza, qualora un tale rischio fosse sorto successivamente alla conclusione del contratto. In tale contesto si applicano i parametri di City/Country Security Assessment Rating (CSAR) di IJET® o istituti assimilabili che forniscono valutazione dei rischi per determinate aree geografiche. In un caso del genere SMA ha facoltà di recedere dal contratto.
IV. Prezzi, fatturazione, termini di pagamento
1. I prezzi indicati sono valori netti e non includono l’imposta sul valore aggiunto o altre imposizioni di natura fiscale, doganale o di altra natura previste dalla legge applicabile. Gli eventuali tributi, imposte od oneri doganali sono sempre a carico del Cliente e si aggiungono al prezzo finale, salvo che non sia concordato diversamente, eventualmente anche facendo riferimento agli Incoterms®. Il prezzo indicato non comprende le spese di trasporto, imballaggio e assicurazione, anche qualora fosse convenuta la clausola CIP. I costi in parola sono calcolati separatamente e fatturati al cliente.
2. Salvo diverso accordo, tutti i pagamenti devono essere eseguiti in EURO entro 30 giorni dalla data della fattura.
3. Nei casi in cui il Cliente non provvedesse al pagamento nei termini, tutte le somme dovute sono soggette agli interessi previsti dalla legge, fatto comunque salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
4. Se il Cliente è insolvente o se dopo la conclusione di un contratto emergono aspetti che facciano ragionevolmente dubitare della solvibilità del Cliente, SMA ha diritto di dichiarare il Cliente decaduto dal beneficio del termine, quindi al pagamento immediato di ogni somma dovuta e/o alla concessione di garanzie ovvero, in mancanza di adempimento entro un termine adeguato, di dichiarare risolto il contratto, fatto salvo ogni altro diritto.
5. Il Cliente rinuncia alla compensazione con propri crediti e all’eccezione di
inadempimento.
V. Trasferimento del rischio, luogo dell’adempimento
1. Nel caso di vendita di beni il rischio si trasferisce al Cliente al più tardi al momento della consegna dei beni al soggetto incaricato del trasporto ai sensi della clausola Incoterms® CIP, a meno che non sia diversamente concordato.
2. Se la consegna o la spedizione subiscono un ritardo per cause dovute al Cliente, il rischio si trasferisce al momento nel quale il bene è pronto per la spedizione o la consegna e SMA ne ha informato il cliente.
3. Salvo diverso accordo, per luogo di adempimento di ogni obbligazione derivante dalla relazione contrattuale si intende la sede di SMA.
4. Se non diversamente concordato per iscritto, SMA ha facoltà di scegliere i canali
di distribuzione.
VI. Accettazione
Se oggetto del contratto è un prodotto specificamente progettato o adattato per il Cliente, l’accettazione deve avvenire al completamento del lavoro. Il prodotto si intende accettato se il Cliente non ne rifiuta l’accettazione per iscritto entro 14 giorni dalla consegna. Nella comunicazione di rifiuto devono esserne specificate le ragioni.
VII. Riserva di proprietà
1. SMA rimane proprietaria (e il Cliente lo accetta espressamente) dei beni consegnati (“beni oggetto di riservato dominio”) fintanto che il relativo prezzo non è stato interamente pagato. Fino a tale momento i beni in questione non possono formare oggetto di pegno o cessione a titolo di garanzia. Laddove necessario SMA può inoltre registrare la riserva di proprietà presso le autorità o gli uffici competenti nonché adottare tutti gli accorgimenti necessari od opportuni al fine di mantenere la proprietà dei detti beni. Se SMA lo chiede, il Cliente è tenuto ad assisterla [a proprie spese] al fine di rendere effettiva la riserva di proprietà.
2. Le lavorazioni e i trattamenti sui beni oggetto di riservato dominio sono sempre svolti nell’interesse di SMA e senza che da tali attività sorga alcuna obbligazione in capo ad essa. Nel caso di lavorazione insieme con beni che non appartengono a SMA, questa diventa comproprietaria del nuovo bene in proporzione al valore in fattura che il bene oggetto di riservato dominio ha alla data di lavorazione rispetto a quello dell’altro bene. Lo stesso vale anche nei casi in cui SMA avrebbe diritto alla proprietà esclusiva ai sensi dell’art. 939, comma 2, cod. civ., restando inteso che detta disposizione si intende espressamente derogata. Il nuovo bene è custodito dal Cliente nell’interesse di SMA senza costi per questa ed è considerato bene oggetto di riservato dominio nel senso di cui al presente articolo.
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3. Il Cliente ha diritto di rivendere con riserva di proprietà i beni oggetto di riservato dominio nel normale corso della propria attività aziendale. In caso di rivendita è tenuto a informare il terzo acquirente della riserva di proprietà a favore di SMA.
4. I crediti del Cliente che derivano dalla cessione dei beni oggetto di riservato dominio si intendono automaticamente ceduti a SMA e fungono da garanzia nella stessa misura dei beni oggetto di riservato dominio. Se i beni oggetto di riservato dominio sono rivenduti dal Cliente insieme con altri beni non forniti da SMA, il credito
ceduto si intende limitato al valore dei primi. In caso di vendita di beni sui quali SMA ha un diritto di comproprietà ai sensi dell’articolo VII.2, la cessione del credito è limitata al valore di tale diritto.
5. Il Cliente è autorizzato a ricevere il pagamento dei crediti nascenti dalla rivendita, fintanto che SMA non revochi tale potere. La revoca è consentita in qualsiasi momento, ma SMA farà uso di una tale facoltà soltanto qualora il Cliente restasse inadempiente rispetto alle proprie obbligazioni nei confronti di SMA ovvero apparisse manifestamente insolvente. Il Cliente può cedere i crediti – inclusa la cessione a società di factoring – esclusivamente previo consenso scritto di SMA. Il Cliente è tenuto a informare gli acquirenti del fatto che il credito è ceduto a SMA e fornire a questa tutte le informazioni e i documenti che essa dovesse domandare al fine di recuperare il credito o i crediti. SMA ha facoltà di notificare autonomamente la cessione agli acquirenti.
6. In caso di pignoramento o altri provvedimenti o interferenze da parte di terzi il Cliente deve informare SMA senza ritardo.
7. Qualora il Cliente violasse le obbligazioni di cui al contratto, compresa a titolo d’esempio quella di pagamento, dopo il vano decorso di un termine adeguato SMA avrà facoltà di dichiarare risolto il contratto e diritto di riprendere possesso dei beni oggetto di riservato dominio. A tale scopo ha anche diritto di accedere alle strutture del Cliente.
8. Qualora le regole qui stabilite si ponessero in conflitto con norme di applicazione necessaria del paese di destinazione, si applicano le norme della legge di tale paese in materia di riserva di proprietà che maggiormente si avvicina alla struttura delineata nei paragrafi che precedono.
VIII. Garanzia a prima richiesta
Al fine di garantire il proprio diritto al pagamento nel caso di consegne all’estero SMA ha diritto di ottenere dal Cliente una adeguata garanzia autonoma a prima richiesta secondo le norme del diritto italiano emessa da un istituto di credito ammesso a operare nell’Unione Europea.
IX. Garanzie
1. Si applica la garanzia di legge in materia di vizi, salvo che qui di seguito sia previsto altrimenti.
2. La garanzia di SMA è esclusa in caso di uso dei prodotti in ambito medico, ferroviario, aeronavale o simili. In caso di rivendita il Cliente è tenuto fare espressa menzione della inadeguatezza dei prodotti negli ambiti ora detti e obbligare l’acquirente a fare altrettanto in caso di ulteriore rivendita, facendo in modo che qualsiasi acquirente dei prodotti sia informato a proposito di tali specifici aspetti. Lo stesso vale nel caso di inosservanza delle regole sulla destinazione d’uso di cui all’articolo X.
3. Il Cliente è tenuto a verificare i beni forniti e informare per iscritto SMA di eventuali vizi ovvero di forniture errate o incomplete senza ritardo e comunque non oltre otto (8) giorni di calendario dalla consegna o, in caso di vizi occulti, entro otto (8) giorni dalla data della scoperta o di quella in cui sarebbe stato possibile scoprire i vizi eseguendo una verifica appropriata. I beni si intendono interamente accettati se il Cliente non informa SMA per iscritto nei termini suddetti.
4. SMA ha facoltà di rimediare ai vizi dei beni forniti provvedendo a propria discrezione alla riparazione o alla sostituzione. Qualora SMA non riuscisse a porre rimedio ai vizi, il Cliente avrebbe diritto alla riduzione del prezzo o a dichiarare risolto il contratto.
5. L’intervento di SMA allo scopo di porre rimedio ai vizi è sottoposto alla condizione
che il Clienti paghi il prezzo dei beni.
6. Il cliente è tenuto a concedere a SMA un tempo adeguato per eliminare i vizi e deve inoltre consegnare o rendere accessibile a SMA i beni viziati, onde consentirne l’esame. In caso di sostituzione il Cliente deve restituire a SMA il bene difettoso nel rispetto delle norme applicabili, salvo che SMA vi rinunzi.
7. L’obbligazione di SMA di eliminare i vizi non include lo smontaggio e il nuovo assemblaggio del bene difettoso, salvo che nel relativo contratto SMA abbia espressamente assunto una tale obbligazione.
8. La garanzia per il Cliente decade qualora questi, senza il consenso di SMA, modifichi o faccia modificare il bene fornito e così facendo renda l’eliminazione del vizio impossibile od oltremodo difficile. Sono comunque a carico del Cliente i costi aggiuntivi per l’eliminazione del vizio che dovessero derivare dalla detta modifica.
9. Il termine legale di prescrizione dei diritti nascenti dalla garanzia è di un anno dalla
data di consegna del bene.
10. In caso di vizi il diritto del Cliente al risarcimento dei danni o al rimborso delle spese rivelatesi inutili sussiste nei limiti previsti dall’art. XI ed è escluso per il resto. Quanto precede non costituisce deroga all’art. IX.9.
X. Destinazione d’uso e diritto di regresso
1. L’uso al quale i prodotti sono destinati è individuato esclusivamente nella documentazione tecnica contenuta nel manuale e nel manuale operativo validi al momento della conclusione del contratto, e non risente in alcun modo di eventuali dichiarazioni provenienti da terzi. In caso di dubbio il Cliente è tenuto a chiedere chiarimenti a SMA prima di utilizzare o rivendere i prodotti.
2. La natura dei prodotti è individuata esclusivamente sulla base delle caratteristiche indicate nelle rispettive schede tecniche (datasheet) in uso al momento della conclusione del contratto.
3. La pubblicità da parte del Cliente o clienti di questo deve conformarsi alle informazioni contenute nella documentazione tecnica o nella diversa documentazione fornita da SMA a fini pubblicitari. Il Cliente deve attenersi alle linee guida di SMA in materia di pubblicità e assicurarsi che i suoi clienti facciano lo stesso.
4. Il Cliente è tenuto a conformarsi alle seguenti istruzioni relative alla conservazione: i prodotti devono essere conservati osservando le precauzioni necessarie per le componenti elettroniche. Questo significa che i prodotti devono essere conservati in un luogo pulito, asciutto (senza possibilità di condensazione) e non infiammabile, al riparo dai parassiti. I prodotti non possono essere conservati nello stesso ambiente in cui si trovano prodotti chimici o materiali corrosivi, devono essere posti al riparo dall’accesso di terzi e riposti in maniera sicura e stabile secondo quanto previsto in tema di impilaggio dalle disposizioni di sicurezza di SMA. Il Cliente prende atto che il tempo di conservazione non dovrebbe superare i sei mesi.
5. Il Cliente non ha diritto di regresso nel senso di cui alla Direttiva (EU) 2019/771 del Parlamento europeo e del Consiglio e delle norme nazionali di recepimento eventualmente applicabili qualora la pretesa del consumatore si fondi su informazioni relative alla destinazione d’uso e/o sulla natura dei prodotti fornite dal Cliente o da terzi in difformità rispetto a quanto previsto agli articoli X.1, X.2 e X.3 che precedono, oppure nel caso in cui i vizi lamentati dipendano dal modo in cui i prodotti sono stati conservati dal Cliente o da terzi.
XI. Limitazione di responsabilità, avvertenze, risarcimento
1. La responsabilità di SMA derivante dalla relazione contrattuale col Cliente o ad essa collegata, quale che ne sia la ragione (contrattuale o extracontrattuale o altro), è limitata nella massima misura consentita dalla legge. In nessun caso SMA risponde di
(i) danni dovuti a colpa di SMA o dei suoi dipendenti, amministratori o collaboratori (nella misura consentita dalla legge); (ii) danni indiretti o consequenziali, mancati profitti o risparmi; e (iii) danni dovuti a fatti di ausiliari di o fornitori SMA.
2. È esclusa qualsivoglia responsabilità che possa derivare da un uso dei prodotti diverso da quello normale per il quale essi sono progettati. Se SMA ne fa richiesta, il Cliente deve tenerla indenne da qualsiasi pretesa avanzata da terzi in relazione all’uso dei prodotti diverso da quello normale per il quale essi sono progettati.
XII. Tutela dati personali
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1. Ai sensi ed agli effetti del Regolamento UE 679/2016, le parti si danno reciprocamente atto ed accettano che, nell’esecuzione delle attività previste dal presente contratto, i dati personali relativi a ciascuna di esse saranno trattati per finalità connesse all’esecuzione di tale contratto ai sensi dell’art. 6.1, lett. b) del Regolamento UE n. 679/2016, anche con l’ausilio di mezzi elettronici, ovvero per dare esecuzione ad obblighi previsti dalla normativa vigente, ai sensi dell’art. 6.1, lett. c) del Regolamento UE n. 679/2016 da soggetti autorizzati all’assolvimento di tali compiti,
debitamente nominati responsabili o incaricati del trattamento, dotati di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza dei soggetti interessati cui i dati si riferiscono e ad evitare l’indebito accesso a soggetti terzi o a personale non autorizzato. In particolare, SMA Italia S.r.l. potrebbe comunicare i dati dell’altra parte, per fini amministrativi interni, alla società controllante SMA Solar Technology AG, con sede in Germania.
2. Ciascuna delle parti si impegna, in qualità di titolare autonomo del trattamento ad effettuare il trattamento dei rispettivi dati personali nell’osservanza di quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016, con l’unica finalità di dare esecuzione alle prestazioni poste a proprio carico e per adempiere ai relativi obblighi di legge.
3. Ciascuna parte prende atto della circostanza per cui i presenti rispettivi trattamenti hanno natura obbligatoria, essendo effettuati in esecuzione di un obbligo contrattuale e di un conseguente obbligo di legge, con la conseguenza che l’eventuale rifiuto di conferimento non consentirebbe di perfezionare il presente contratto e si impegna altresì a trattare i dati in modo lecito e secondo correttezza, raccogliendo e registrando gli stessi per scopi determinati, espliciti e legittimi, avendo cura di verificare che i dati siano pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati.
4. Ciascuna parte da altresì atto che i dati personali verranno trattati per il periodo di esecuzione del presente contratto, dopodiché verranno conservati solo in adempimento ai relativi obblighi di legge e/o per finalità di natura difensiva.
5. A ciascun interessato al trattamento, sono garantiti i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento Ue n. 679/2016, consistenti essenzialmente nel diritto di ricevere dall’altra parte contrattuale informazioni in merito all’esistenza del trattamento dei suoi dati personali, nonché di accedere ai propri dati, di ottenerne la rettifica, l’integrazione, l’aggiornamento, la cancellazione o il blocco; ciascun interessato, inoltre, avrà altresì il diritto di ottenere una copia dei suoi dati, la limitazione del trattamento e/o, ancora, di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati e a proporre reclamo alle autorità di controllo competenti alle condizioni e nei limiti indicati all’art. 13 del Regolamento UE 679/2016.
XIII. Disposizioni varie, legge applicabile, foro competente
1. Le presenti Condizioni Generali sono state predisposte in due versioni, una in lingua inglese e una in lingua italiana, entrambe da considerarsi originali. In caso di difformità tra il testo in inglese e quello in italiano, il testo in lingua inglese si considera prevalente.
2. Il mancato esercizio da parte di SMA o del Cliente di una facoltà o di un diritto nascenti dalle presenti Condizioni Generali non può in alcun caso essere considerato rinuncia alla detta facoltà o al detto diritto né in alcun modo incidere sulla validità ed efficacia del contratto e delle Condizioni Generali. La mancata reazione di alcuna delle parti a una violazione degli impegni contrattuali non può in alcun caso essere considerata come rinuncia a far valere alcuna altra violazione precedente o successiva.
3. Nessuna delle parti può cedere il contratto o alcun diritto o alcuna obbligazione che ne derivano, nemmeno in caso di cessione di azienda o scissione, senza il previo consenso scritto dell’altra parte. Quanto precede non si applica alla cessione di diritti o crediti operata da SMA a titolo di garanzia nei confronti delle proprie fonti di finanziamento (o dell’agente o rappresentante comune delle suddette fonti di finanziamento).
4. Qualora alcuna delle previsioni del contratto o delle presenti Condizioni Generali fosse ritenuta invalida o inefficace, quale che ne sia la ragione, piuttosto che essere considerata non apposta essa deve essere adeguata in maniera tale da raggiungere nella misura massima consentita lo scopo originariamente inteso dalle parti. Resta fermo che in ogni caso tutte le altre clausole del contratto e delle presenti Condizioni Generali si considerano valide ed efficaci nella massima misura consentita.
5. Ogni relazione di natura giuridica tra il Cliente e SMA collegata al rapporto contrattuale è disciplinata dalla legge italiana e interpretata in base ad essa. La Convenzione ONU sulla vendita internazionale di beni (CISG) non si applica.
6. Le controversie nascenti dal rapporto contrattuale o ad esso collegate sono sottoposte alla competenza esclusiva del foro di Milano, restando espressamente escluso ogni altro foro eventualmente concorrente. SMA ha nondimeno facoltà di agire davanti a ogni altro giudice che sarebbe competente ai sensi di legge.