SETTORE VIGILANZA E SICUREZZA
SETTORE VIGILANZA E SICUREZZA
FOGLIO PATTI E CONDIZIONI
AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO DI COMMITTENZA AUSILIARIA PER L’AFFIDA- MENTO DEL SERVIZIO (MEDIANTE SOTTOSCRIZIONE DI ACCORDO QUADRO CON UNICO FORNITORE) DI NOLEGGIO DI N. 12 SISTEMI DI RILEVAMENTO DELLE IN- FRAZIONI DI CUI ALL’ARTICOLO 142 DEL CODICE DELLA STRADA IN MODALITA’ AUTOMATICA E SENZA OBBLIGO DI CONTESTAZIONE IMMEDIATA E DI N. 22 SI- TEMI DI RILEVAMENTO TARGHE CERTIFICATI SECONDO LA NORMA UNI EN ISO 10772:2016 PER QUATTRO ANNI E SUPPORTO AL COMANDO PER IL MONITORAG- GIO DEL CONTRATTO RELATIVAMENTE ALLA FASE DI ESECUZIONE DELLE PRE- STAZIONI
CPV 79411000-8
ARTICOLO 1
PREMESSA
Il presente Xxxxxx Xxxxx e Condizioni (di seguito “FPC”) costituisce parte integrante della documen- tazione della procedura descritta in epigrafe e definisce le caratteristiche e i requisiti per l’affidamento del servizio di seguito meglio descritto, ai sensi del decreto legislativo n. 50/2016 e successive modi- ficazioni ed integrazioni (di seguito “Codice”).
Le prescrizioni contenute nel presente FPC rappresentano i requisiti minimi per l’esecuzione delle
prestazioni oggetto del servizio.
ARTICOLO 2 FINALITA’ ED OGGETTO DELL’APPALTO
La presente procedura persegue l'obiettivo di individuare un soggetto dotato di specifiche competenze tecniche e comprovata esperienza nel settore, al quale affidare il servizio di supporto necessario all’espletamento della gara in oggetto, per quanto concerne in particolare la verifica degli aspetti tecnici e tecnico-giuridici nonché il monitoraggio della fase di esecuzione del contratto (Accordo Quadro e Contratti Specifici) in oggetto indicato.
COMMITTENZA AUSILIARIA (SERVZIO A BASE DI GARA): Il soggetto dovrà contribuire alla verifica dei contenuti tecnici del capitolato e del disciplinare di gara e dovrà fornire suggerimenti sui requisiti tecnici della strumentazione oggetto di gara, sul monitoraggio della qualità del servizio anche in termini di requisiti di sicurezza informatica e di continuità del funzionamento.
Le attività relative alla verifica documentale dovranno concludersi entro 15 gg dall’invio dell’ordi-
nativo della prestazione e comunque entro e non oltre il 31dicembre 2019.
SUPPORTO MONITORAGGIO PRESTAZIONI (SERVIZIO OPZIONALE)
Dovrà inoltre predisporre uno schema per la realizzazione di un sistema di monitoraggio di rete proat- tivo, a carico dell’aggiudicatario dell’appalto in oggetto (noleggio rilevatori di velocità) , che com- prenda la trasmissione delle informazioni anche al sistema di network monitoring in uso presso il Settore Informatica della Provincia di Brescia (Zabbix®).
Periodicamente, durante l’esecuzione del contratto di gara in oggetto, con cadenza trimestrale o di- versa cadenza da stabilirsi a discrezione della Stazione Appaltante, l’operatore economico dovrà re- digere report di funzionamento degli strumenti di rilevazione e delle telecamere, e relazionarsi con il Comando di Polizia Provinciale e con il RUP/DEC per ricavare le statistiche di funzionamento dei vari sistemi, evidenziando le eventuali anomalie e raffrontando i risultati con quelli forniti dall’ap- paltatore del noleggio degli apparati.
ARTICOLO 3
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL’ESECUZIONE
Il responsabile unico del procedimento (RUP) indicato negli atti della procedura di affidamento svol- gerà anche le funzioni di direttore dell’esecuzione del contratto, con il compito di monitorare il rego- lare adempimento delle prestazioni in esso dedotte.
Il nominativo di un nuovo direttore dell'esecuzione del contratto, qualora se ne sia resa necessaria la nomina, sarà comunicato tempestivamente all'affidatario.
ARTICOLO 4
QUALITÀ DELLE PRESTAZIONI E VERIFICA DI CONFORMITÀ
Le prestazioni erogate dall’affidatario nel corso dell’esecuzione del contratto saranno oggetto di ve- rifica di conformità effettuata dal RUP del contratto, al fine di accertare la regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali, in termini compatibili con la prestazione dello specifico servizio.
ARTICOLO 5
DURATA DEL CONTRATTO
Il servizio posto a base di gara, ossia la committenza ausiliaria, prevede una dimensione temporale decorrente dall’invio dell’ordinativo della prestazione (indicativamente 11/12/2019) fino alla sotto- scrizione del primo contratto specifico dell’appalto di noleggio degli apparati di rilevamento. La du- rata delle relative prestazioni è stimata complessivamente in 6 giornate/uomo comprendenti anche l’eventuale supporto tecnico in caso di contenzioso e fino a conclusione dello stesso.
Il servizio opzionale, ossia il supporto per il monitoraggio delle prestazioni relative all’appalto per il noleggio degli apparati di rilevamento, se attivato, avrà una dimensione temporale decorrente dall’in- vio dell’ordinativo della prestazione fino alla conclusione dell’Accordo Quadro. La durata delle re- lative prestazioni è stimata complessivamente in n. 20 gg/uomo nell’ambito della vigenza dell’Ac- cordo Quadro.
Alla scadenza del contratto, esso cesserà automaticamente i suoi effetti e, pertanto, non sarà necessa- rio provvedere ad alcuna disdetta scritta tra le parti.
La sospensione del contratto è disciplinata dalle disposizioni dell'articolo 107 del d.lgs. 50/2016, in quanto compatibili.
ARTICOLO 6
IMPORTO DELL’APPALTO
L'importo presunto del contratto è di euro onnicomprensivo di ogni spesa (ivi
comprese le spese generali) ed al netto dell’IVA 22%.
L’importo del contratto deve comunque intendersi al netto del ribasso presentato dal fornitore nel
corso della procedura di affidamento.
Ai sensi di quanto disposto dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici con determinazione
n. 3 del 5 marzo 2008, per l’appalto di cui si tratta è possibile escludere preventivamente la predispo- sizione del D.U.V.R.I. e la conseguente stima dei costi della sicurezza da interferenza, trattandosi di servizi di natura intellettuale, anche se talora effettuati presso la sede della Provincia.
L’importo dei costi della sicurezza da interferenza è quindi pari a € 0,00.
ARTICOLO 7
INADEMPIENZE E PENALITÀ
Tenuto conto delle specifiche modalità di erogazione dei servizi oggetto del presente FPC, la Provin- cia si riserva la facoltà, ove si verifichino inadempienze da parte dell’affidatario nell’esecuzione degli obblighi previsti, formalmente contestate dal RUP e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto affidatario riconosciuti come tali dal RUP di applicare a suo insindacabile giudizio, una penale pecuniaria di importo variabile tra lo 0,3‰ e il 1‰ dell’ammontare contrattuale (al netto dell’IVA), tenuto conto della gravità dell’inadempimento riscontrato.
Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo con- trattuale complessivo (comunque al netto dell’IVA) la Provincia potrà risolvere il contratto in danno dell’affidatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno.
Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dal RUP. L'affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del RUP, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine sopra fissato, potranno essere applicate le penali sopra indicate.
Tutte le penalità e le spese a carico dell'affidatario saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione di nota di debito o di altro do- cumento.
L’affidatario non potrà chiedere la non applicazione delle penali, né evitare le altre conseguenze pre- viste dal presente FPC per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso affidatario non abbia prov- veduto a denunciare dette circostanze al Settore committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l’aggiudicatario non potrà invocare la non applica- zione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento.
L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’affidatario, di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l’affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per cui questi si è reso ina- dempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
ARTICOLO 8
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
La risoluzione del contratto è disciplinata dall'articolo 108 del Codice.
Ai sensi dell’articolo 3, comma 9 bis, della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo da parte dell’affi- datario per i movimenti finanziari relativi al servizio oggetto del presente FPC del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costitui- sce causa di risoluzione del contratto.
La dichiarazione di risoluzione del contratto è adottata dal dirigente del Settore provinciale compe- tente.
Resta ferma l'applicabilità delle disposizioni del codice civile in materia di risoluzione per inadempi- mento, per impossibilità sopravvenuta o per eccessiva onerosità sopravvenuta del contratto, in quanto compatibili.
ARTICOLO 9
RECESSO UNILATERALE
Il recesso dal contratto è disciplinato dall'articolo 109 del Codice.
Xxxxx i casi di recesso obbligatorio, la Provincia può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni relative al servizio eseguito nonché del decimo dell'importo del servi- zio non eseguito. Il decimo dell'importo del servizio non eseguito è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto del servizio eseguito.
L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'appaltatore da parte del RUP, con posta elettronica certificata, da darsi con preavviso non inferiore a 20 giorni, decorsi i quali la Provincia prende in consegna il servizio e ne verifica la regolarità.
Il preavviso di recesso indica le sopravvenute ragioni di pubblico interesse poste alla base del mede- simo e prevede la facoltà, per l'affidatario, di far pervenire memorie e documenti entro 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.
Il recesso è assunto con atto motivato del dirigente del Settore provinciale competente.
ARTICOLO 10 MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Ogni modifica consensuale delle condizioni e dei termini del contratto sottoscritto con l’affidatario richiede la forma scritta, a pena di nullità. L’affidatario non potrà pertanto introdurre unilateralmente alcuna variazione o modifica al contratto.
Le modifiche in corso di esecuzione del contratto sono disciplinate ai sensi e nei limiti di cui all'arti- colo 106 del Codice.
La Provincia, qualora nel corso dell'esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, si riserva di imporre all'af- fidatario l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto (cd. quinto d'obbligo).
ARTICOLO 11
PAGAMENTI
L'affidatario dichiara di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori e dei terzi, nonché delle condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore e, in genere, di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sull’esecuzione della prestazione e sulla determinazione dell’offerta e di giudicare il prezzo offerto remunerativo. La Provincia non erogherà, pertanto, alcun rimborso delle spese né alcuna altra indennità per le trasferte.
L'importo contrattuale viene corrisposto all’aggiudicatario frazionato su base quadrimestrale, in base alle prestazioni effettivamente rese, dietro presentazione di fattura con allegata relazione sintetica, indirizzata al RUP, delle attività svolte nel periodo di riferimento.
La Provincia corrisponderà il solo corrispettivo contrattuale risultante dall’offerta economica presen- tata dall’affidatario, anche se la prestazione dovesse essere svolta da più associati/soci riuniti.
Il predetto compenso è inoltre relativo a tutte le attività – nessuna esclusa – rese nell’interesse, in nome e per conto dell’affidatario.
Il pagamento del corrispettivo sarà disposto sul conto dedicato che verrà indicato dall’affidatario, ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 136/2010, dietro presentazione di regolare fattura.
ARTICOLO 12
TUTELA DEI DATI PERSONALI E ACCESSO AGLI ATTI DURANTE L’ESECUZIONE
DEL CONTRATTO
I dati personali conferiti dall’affidatario saranno raccolti e trattati ai fini della stipula e della gestione del contratto secondo le finalità e le modalità di cui al d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
I predetti dati potranno essere comunicati:
• al personale della Provincia interessato al presente procedimento;
• ad ogni altro soggetto che vi abbia interesse ai sensi della legge n. 241/1990 e successive modifica- zioni e integrazioni ovvero per il quale l’obbligo sussista in adempimento del contratto o in applica- zione di legge;
• ad altro soggetto della Pubblica Amministrazione ed all’Organismo di certificazione.
ARTICOLO 13
DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DIVIETO DI SUBAPPALTO
L’affidatario è tenuto ad eseguire in proprio le prestazioni dedotte nel contratto. È vietata, da parte dell’affidatario, la cessione anche parziale del contratto, fatti salvi i casi – ove eventualmente appli- cabili – di cessione di azienda oppure di atti di trasformazione, fusione e scissione per i quali si ap- plicano le disposizioni di legge.
L’affidatario è tenuto a comunicare tempestivamente alla Provincia ogni eventuale modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura organizzativa e negli organismi tecnici e ammini- strativi.
Nessuna delle prestazioni del presente FPC potrà formare oggetto di subappalto.
ARTICOLO 14
OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
Il pagamento della fattura (ai sensi del d.P.R. 633/1972 e s.m.i) avrà luogo entro 30 giorni dalla pre- sentazione della stessa, previa verifica della regolarità della prestazione.
Ai sensi del Decreto Ministro dell’Economia e delle Finanze 2 aprile 2013 n. 55 e dell’art. 25 del
D.L. n. 66/2014, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, dal 31 marzo 2015 la Provincia di Brescia accetta solo fatture trasmesse in forma elettronica secondo le specifiche tec- niche di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del citato D.M. n. 55/2013 e reperibili sul sito xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx.
Inoltre, dal 30.06.2015 la Provincia effettuerà i pagamenti, anche parziali, solo dopo aver ricevuto la fattura in formato elettronico, secondo i requisiti tecnici stabiliti dal DM n. 55/2013. Il Codice Uni- voco Ufficio, da inserire obbligatoriamente nell'elemento “Codice Destinatario” del tracciato della fattura elettronica, per quanto riguarda la Provincia di Brescia, è il seguente:
Codice Univoco Ufficio UF95O3
Si ricorda che con il citato decreto legge n. 66/2014 è stato inoltre disposto che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le stesse pubbliche amministrazioni riportano:
• il Codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dell'indicazione dello stesso nelle transazioni finanziarie così come previsto dalla determinazione dell'Autorità di Vigi- xxxxx sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture 7 luglio 2011, n. 4, e i casi di esclu- sione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, previsti dalla tabella 1 allegata al decreto; detta tabella è aggiornata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità di Xxxxxxxxx sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture;
• nel campo “altre informazioni” riportare il numero della determinazione dirigenziale con la
quale è stata commissionata la prestazione e quello del relativo impegno contabile.
La Provincia non potrà procedere al pagamento della fattura elettronica qualora non venga in essa riportato il predetto codice CIG.
L'allegato B “Regole Tecniche” al citato D.M. 55/2013 contiene le modalità di emissione e trasmis- sione della fattura elettronica alla Pubblica Amministrazione per mezzo dello SDI, mentre l'allegato C “Linee Guida” del medesimo decreto riguarda le operazioni per la gestione dell'intero processo di fatturazione. Pertanto l'affidatario è invitato a consultare il sito xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx nel quale sono disponibili ulteriori informazioni in merito alle modalità di predisposizione e trasmissione della fat- tura elettronica.
Le informazioni relative al pagamento delle fatture saranno reperibili attraverso la piattaforma per la Certificazione dei Crediti messa a disposizione dal Ministero dell'Economia e Finanze (MEF) Ragio- xxxxx Generale dello Stato collegandosi al sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xxx.xx.
La Provincia non risponde per eventuali ritardi o sospensioni nei pagamenti imputabili al mancato
rispetto da parte dell’affidatario della procedura sopra indicata.
Ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 e del decreto-legge 187 del 12/11/2010 “Misure urgenti in ma- teria di sicurezza” i pagamenti devono avvenire esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni. I contraenti hanno l’obbligo di comunicare alla stazione appaltante gli estremi iden- tificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pub- blica. Inoltre, hanno l’obbligo di indicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Il contraente assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.
L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3, comma 8, della L. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Provincia e alla Prefettura di Brescia.
La violazione degli obblighi previsti dal suddetto articolo 3 della L. 136/2010 determina la risoluzione di diritto del presente contratto.
Le cessioni di crediti possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa. Ai sensi del comma 2 del medesimo articolo le suddette cessioni devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Provin- cia di Brescia.
ARTICOLO 15
RESPONSABILITÀ E OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO
L’affidatario deve ottemperare, sotto la sua esclusiva responsabilità, a tutte le disposizioni legislative come pure osservare tutte le norme, i regolamenti e le prescrizioni delle competenti autorità per quanto possa interessare l’espletamento del servizio oggetto del presente appalto.
L’affidatario si impegna inoltre a rispettare tutti gli obblighi derivanti da leggi, regolamenti, contratti collettivi ed integrativi aziendali in materia di rapporti di lavoro, in relazione a tutte le persone che esplicano attività a favore dello stesso, tanto in regime di dipendenza diretta quanto in forma saltuaria, di consulenza o di qualsivoglia altra natura.
L’affidatario assume ogni responsabilità per danni o infortuni che possono derivare a dette persone nell’esecuzione di ogni attività relativa, direttamente o indirettamente, alle prestazioni oggetto del presente FPC, nonché ogni responsabilità per danni o infortuni che possono essere cagionati da dette persone nell’esecuzione di ogni attività relativa, direttamente o indiretta- mente, alle prestazioni oggetto del presente FPC.
L’affidatario si impegna altresì ad osservare tutti gli obblighi di prevenzione e di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
L’affidatario si obbliga a mantenere indenne la Provincia ed i suoi funzionari in relazione ad ogni e qualsiasi pretesa avanzata da terzi derivante, direttamente o indirettamente, dai servizi previsti nel presente FPC o dai suoi risultati.
ARTICOLO 16 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E SEGRETEZZA
L’affidatario ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in pos- sesso, di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo. Tale obbligo permane anche dopo la scadenza del contratto. Tale obbligo non riguarda tuttavia i dati che siano o divengano di pubblico dominio, nonché gli atti ed i documenti che l’affidatario fornirà in esecuzione delle prestazioni contrattuali e che verranno divulgati sul sito internet della Pro- vincia.
L’affidatario si obbliga a dare istruzioni al proprio personale ed ai propri collaboratori affin- ché tutti i dati e le informazioni, di qualunque genere, di cui verranno a conoscenza in con- nessione con le prestazioni previste dal presente FPC vengano considerati riservati e come tali trattati, pur assicurando, nel contempo, la trasparenza dell’attività svolta.
ARTICOLO 17 PROPRIETÀ DI QUANTO REALIZZATO
Tutto quanto realizzato nell’ambito dell’esecuzione delle prestazioni di cui al presente FPC è di esclusiva proprietà della Provincia, restando pertanto assolutamente precluso all’affidatario qualunque uso o divulgazione, anche parziale, del materiale stesso. Tale diritto di proprietà è esteso anche a tutte le copie di scarto e, in genere, a tutto ciò che può residuare dall’esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
ARTICOLO 18
STIPULA DEL CONTRATTO E SPESE A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO
La stipula del contratto avverrà mediante scambio di corrispondenza.
Il servizio sarà attivato da apposita lettera d'ordine, trasmessa all'operatore economico nonché dal presente FPC e dagli altri atti e documenti di cui alla procedura di affidamento, che l'affi- datario dichiara di ben conoscere e di accettare.
La Provincia non erogherà alcun rimborso delle spese né alcuna altra indennità per le trasferte, intendendosi il compenso di cui all’art. 6 onnicomprensivo di ogni spesa, al netto dell’IVA di legge.
Restano a carico dell’affidatario tutti i rischi connessi all’espletamento del servizio.
ARTICOLO 19
ADEGUAMENTI DEI PREZZI
Il corrispettivo offerto dall’affidatario in sede di procedura rimane fisso ed invariabile per
tutto il periodo di durata del contratto.
ARTICOLO 20
DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL'ESECUTORE
Nessuna variazione o modifica del contratto può essere introdotta dall'esecutore se non è di- sposta dal direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla Provincia.
Qualsiasi riserva, da parte dell’affidatario, non può essere presa in considerazione se non viene formulata per iscritto entro dieci giorni dal fatto che l’ha originata, mediante lettera da comu- nicare per posta elettronica certificata indirizzata al RUP del contratto (cucbrescia@pec.pro- xxxxxx.xx.xx) .
Non sono prese in considerazione riserve avanzate oltre il termine suddetto oppure in forma diversa da quella prescritta.
Resta stabilito che, anche in caso di riserve, l’affidatario non può per nessun motivo sospen- dere o rallentare il normale andamento del servizio. L’esame delle riserve avviene prima del pagamento della rata relativa al periodo in cui è pervenuta la riserva, senza decorso degli interessi moratori in favore dell’affidatario.
ARTICOLO 21
INDIPENDENZA DELL’AFFIDATARIO E SITUAZIONI DI INCOMPATIBILITÀ
L’affidatario eserciterà con libertà e piena autonomia le funzioni conferite con il contratto sottoscritto all’esito della procedura, con estraneità all’apparato amministrativo della Provin- cia, in posizione di totale indipendenza da tutti i Settori previsti in organico e con esclusione di ogni attività di gestione amministrativa, finanziaria e di personale.
L’affidatario dovrà dichiarare, all’atto della stipula del contratto, di non essere dipendente della Provincia di Brescia o di uno degli enti locali che fruiscono del servizio di stazione appaltante da parte della Provincia, nonché di essere consapevole che tale condizione dovrà permanere per tutta la durata del contratto, pena la risoluzione del medesimo.
L’affidatario dovrà impegnarsi espressamente, all’atto della stipula del contratto, a non assu- mere, per tutta la durata del contratto medesimo – pena la risoluzione – alcun incarico, che risulti incompatibile con le finalità del presente appalto.
ARTICOLO 22
COPERTURA ASSICURATIVA
L’affidatario è obbligato a dimostrare il possesso di idonea e specifica polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall’esercizio della professione.
ARTICOLO 23
PATTO DI INTEGRITA'
L’affidatario deve accettare ed osservare senza riserve il contenuto del “Patto di integrità”
sottoscritto in sede di stipula del contratto.
ARTICOLO 24
CONTROVERSIE
Le eventuali controversie che dovessero insorgere fra le parti relativamente all'interpreta- zione, applicazione ed esecuzione del contratto saranno definite mediante ricorso all'accordo bonario di cui all'articolo 206 del Codice ovvero, in mancanza di accordo, deferite all’Autorità Giudiziaria del Foro di Brescia. È escluso l'arbitrato.
Per accettazione L'operatore economico
Con l’apposizione della firma digitale, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del c.c., si dichiara di aver preso visione ed accettare in particolare le clausole di cui agli articoli 7, 8, 9 15, 17, 18, 19 e 21 del presente FPC.