CIG. 71262385A1
(OGGETTO) Contratto per fornitura e posa di n. 15 impianti di produzione di Biossido di Cloro (ClO2) e manutenzione ordinaria - Zona Ovest
CIG. 71262385A1
Tra
Acque Bresciane S.r.l., C.F. e P.IVA 03832490985, con sede amministrativa in 00000 Xxxxxx, Via XXV Aprile, 18, in persona del procuratore dott. Xxxxx Xxxxxxxxx (di seguito per brevità la "Stazione Appaltante" ovvero "SA")
e
, (di seguito, per brevità l’"Appaltatore") C.F. e P.IVA , con sede in , in persona del legale rappresentante pro tempore in qualità di capogruppo mandataria la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e della mandante a seguito dell’atto stipulato in data
rep. raccolta n° presso lo studio notarile del (notaio iscritto al Collegio Notarile di al n. ).
Di seguito congiuntamente denominate le "Parti" e singolarmente la "Parte".
PREMESSO CHE
- con Determina del 03/05/2017 e con bando di gara pubblicato il su GURI, si è deciso di procedere all’indizione della procedura di gara con bando aperto per l’affidamento dell’appalto di servizi/fornitura di cui all’oggetto;
- alla procedura ha partecipato, tra gli altri concorrenti, la società _ C.F. e P. I.V.A. , nominata capogruppo mandataria con sede in n. , rappresentata dal Sig.
, e la società mandante C.F. e P. I.V.A. , con sede in
n. , rappresentata dal Sig. la quale, quest’ultima, ha
conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza gratuito ed irrevocabile, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., alla società _. Le percentuali di partecipazione all’appalto sono le
seguenti: i) (capogruppo) per una quota pari al %; ii)
(mandante) per una quota pari al %, fermo restando le quote di esecuzione per singola categoria di servizio/fornitura dichiarate in sede di gara nell’atto di impegno a costituire Raggruppamento Temporaneo di Imprese;
- a seguito dello svolgimento della procedura di gara, con verbale del , è stata disposta la proposta di aggiudicazione alla società / al predetto raggruppamento temporaneo di imprese ;
- sono state espletate le verifiche di legge circa il possesso dei requisiti dell’Appaltatore con la conseguente efficacia dell’aggiudicazione in favore della società /del Raggruppamento Temporaneo di Imprese , come da comunicazione di aggiudicazione prot.
del ;
- sono state effettuate le pubblicazioni inerenti l’esito della gara;
- [AUTOCERTIFICAZIONE ANTIMAFIA - SOLO PER IMPORTI INFERIORI A 150.000 EURO] è
stata acquisita l’autocertificazione che attesta l’insussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del D.Lgs 06/09/2011, n. 159;
- [SOLO PER IMPORTI SUPERIORI A 150.000 EURO E SE NON SI E’ IN POSSESSO DELLA CERTIFICAZIONE ANTIMAFIA] è stata trasmessa, alla Banca Dati Nazionale unica per la
documentazione Antimafia ("BDNA") tramite piattaforma informatica istituita presso il Ministero dell’Interno, la documentazione necessaria al rilascio della certificazione antimafia di cui all’art. 87 e/o 91 del D. Lgs n. 159/2011, nonché delle nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia. Tenuto conto del tempo occorso per l’ottenimento della documentazione richiesta, a tutela degli interessi della Stazione Appaltante, il presente contratto viene sottoscritto in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 92, comma 3, del D.lgs. n. 259/2011 e s.m.i., dandosi reciprocamente atto le Parti che il contratto verrà risolto di diritto nel caso in cui la Stazione Appaltante ricevesse una certificazione antimafia con esito positivo;– oppure –
è stata acquisita la certificazione antimafia dalla Banca Dati Nazionale unica per la documentazione Antimafia ("BDNA") e/o dalla White List istituita c/o la prefettura di e dalla stessa non emergono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67 del D. Lgs n. 159/2011;
- l’Appaltatore dichiara di non essere sottoposto alla sanzione di interdizione della capacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione, né all’interruzione, anche temporanea, dell’attività ai sensi del D.lgs. n. 231/2001;
- le prestazioni svolte verranno liquidate alla società mandataria la quale dovrà rispettare nei pagamenti effettuati verso le mandanti le clausole di tracciabilità.
TUTTO CIO’ PREMESSO
Le Parti convengono e stipulano quanto segue:
ART. 1 PREMESSE, ALLEGATI AL CONTRATTO E DOCUMENTAZIONE
Le Parti convengono e si danno reciprocamente atto che le premesse, gli allegati al presente contratto e tutta la documentazione di gara ne formano parte integrante e sostanziale, anche qualora non materialmente allegati al contratto.
In particolare, costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto, i seguenti documenti:
a) Bando di gara:
b) Comunicazione di aggiudicazione prot. Acque Bresciane n°
/ /2017;
c) il Capitolato Speciale d’Appalto;
d) l’Elenco prezzi Unitari;
e) l’Allegato A) Elenco impianti;
f) il DUVRI;
g) la garanzia definitiva e le polizze assicurative di cui ai successivo punto 8);
h) Schema Contratto.
del
L’Appaltatore dichiara di aver piena conoscenza del Codice Etico adottato dalla SA, richiamato anche dal Piano di Prevenzione della Corruzione approvato, che esplicita i valori cui deve essere improntata la condotta di tutti coloro che, ai vari livelli di responsabilità, concorrono con i propri atti allo svolgimento dell’attività della Stazione Appaltante.
ART. 2 OGGETTO DEL CONTRATTO
Il contratto ha per oggetto principale la fornitura, l’installazione, il collaudo e l’avviamento di n. 15 impianti di clorazione a Biossido di Cloro, comprensivi di sistemi di sicurezza e di emergenza, nonché, come prestazione secondaria, il servizio di manutenzione ordinaria degli impianti forniti ed installati con il presente appalto per i successivi 24 mesi, (di seguito, l’ "Appalto") che dovrà essere eseguito
dall’Appaltatore secondo le modalità indicate nel presente contratto, nonché nella documentazione richiamata al precedente art. 1.
L’Appaltatore nell’esecuzione del contratto, che si impegna a garantire senza riserva alcuna, si obbliga ad osservare la normativa vigente nel corso dell’esecuzione ed applicabile all’appalto ed, in particolare, quanto previsto dal D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i. (di seguito, il "Codice dei Contratti") e dal d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (di seguito, il "Regolamento"), nei limiti della sua applicabilità.
Prima della consegna del servizio/fornitura, il competente Ufficio della SA stabilirà, in accordo con l’Appaltatore, la data in cui effettuare la riunione di cooperazione e coordinamento, accompagnata da eventuali sopralluoghi (come da mod. MUT01, allegato al D.U.V.R.I.).
Lo scopo della riunione è di fornire all’Appaltatore le informazioni dettagliate sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate, in relazione alla propria attività.
La SA potrà effettuare, nel corso del contratto delle visite ispettive.
Il personale dell’Appaltatore dovrà essere munito di una tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, con l’indicazione del nominativo e la ragione sociale dell’Appaltatore ed indossare apposita divisa/uniforme e DPI (a cura dell’appaltatore). Tale documento dovrà essere sempre visibile ed esposto.
L’Appaltatore dovrà consegnare le schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati aggiornate.
ART. 3 IMPORTO DEL CONTRATTO E CORRISPETTIVI
L’importo complessivo contrattuale "a misura" ammonta a € ( /00) oltre ad I.V.A., di cui:
A) prestazione principale dell’appalto (fornitura, installazione, collaudo e avviamento impianti di biossido), di cui:
- € ( /00) per sola fornitura impianti;
- € ( /00) per installazione, collaudo ed avviamento; ai sensi dell'art. 23 comma 16 del Codice in tale importo sono individuati i costi della manodopera pari a € 10.800,00;
- € 400,00 oneri di sicurezza per rischi da interferenze, ex art. 26 D. Lgs n. 81/2008 (D.U.V.R.I.) (importo non soggetto a ribasso), di cui € 100,00 per riunione iniziale di cooperazione e coordinamento.
B) prestazione secondaria dell’appalto (manutenzione ordinaria):
- € ( /00); ai sensi dell'art. 23 comma 16 del Codice in tale importo sono individuati i costi della manodopera pari a € 3.600,00;
- € 920,00 oneri di sicurezza per rischi da interferenze, ex art. 26 D. Lgs n. 81/2008 (D.U.V.R.I.) (importo non soggetto a ribasso).
Nell’importo del contratto sono compresi i costi di sicurezza aziendali propri dell’Appaltatore, quantificati in € , ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i.
Fonti di finanziamento: autofinanziamento.
Il contratto è stipulato interamente "a misura" ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera eeeee), del Codice, e dell’articolo 43, comma 7, del Regolamento, in quanto applicabile. L’importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all’articolo 106 del Codice e le condizioni previste dal presente contratto.
Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all’Appaltatore dall’esecuzione del presente contratto e dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, devono ritenersi compresi nel corrispettivo contrattuale.
I corrispettivi contrattuali, da intendersi al netto dell’I.V.A., sono stati determinati a proprio rischio dall’Appaltatore in base a propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l’Appaltatore di ogni relativo rischio e/o alea. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice civile.
La SA si riserva la facoltà di richiedere all’Appaltatore, nel periodo di efficacia del presente contratto, un aumento o una diminuzione delle prestazioni contrattuali, alle condizioni, corrispettivi e termini previsti nel presente contratto, fino alla concorrenza di un quinto dell’importo contrattuale, come previsto dalla normativa vigente. In tal caso l’Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
Resta inteso che il corrispettivo dovuto all’Appaltatore è dato dall’applicazione dei prezzi unitari posti a base di gara al netto dello sconto per l’effettivo quantitativo di prestazioni/forniture eseguite.
I prezzi unitari, da applicarsi per lo svolgimento dell’appalto, sono quelli indicati nell’offerta economica che si intende acclusa al presente contratto.
I predetti prezzi unitari si riferiscono a servizi prestati/forniture eseguite a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle prestazioni previste.
La Stazione Appaltante comunica che per le prestazioni oggetto del presente contratto sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da interferenza nell’esecuzione dell’appalto e che essendo stati riscontrati i suddetti rischi, si è pertanto provveduto alla redazione del D.U.V.R.I. che si allega al presente contratto. Nel D.U.V.R.I. è stato quantificato il costo della sicurezza da interferenze lavorative, ex art. 26 D. Lgs n. 81/2008, pari a € 1.320,00 (milletrecentoventi/00) come sopra specificato.
La SA dà atto che il Responsabile per la Servizio di Prevenzione e Protezione ("RSPP") aziendale è il geom. Xxxxxxxx Xxxxx.
ART. 4 DURATA DEL CONTRATTO
L’appalto, a decorrere indicativamente dal 1 settembre 2017, prevede:
- una durata di 6 mesi dall’aggiudicazione dell’appalto per la fornitura, l’installazione, il collaudo e l’avviamento degli impianti di biossido;
- ulteriori 24 mesi, successivi all’installazione, per la manutenzione ordinaria.
Se allo scadere del termine naturale previsto dal contratto non sia conclusa la procedura necessaria all’individuazione del nuovo operatore economico, soprattutto per quanto riguarda l’espletamento della prestazione secondaria, sia nel caso di mancata aggiudicazione sia nell’ipotesi di contenzioso relativo alla espletata procedura di gara, l’Appaltatore sarà tenuto a proseguire nell’esecuzione del contratto per il tempo strettamente necessario. Ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice l’Appaltatore sarà tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la SA. In ogni caso, l’Appaltatore è obbligato, in caso di scioglimento del rapporto contrattuale per qualsiasi motivo intervenuto e solo su espressa richiesta della SA, a garantire la prosecuzione del servizio pubblico ritenuto necessario per garantire il servizio di gestore del Servizio idrico Integrato e a continuare la propria attività fino al subentro del nuovo contraente.
ART. 5 LUOGO DI SVOLGIMENTO DELLA FORNITURA/DEL SERVIZIO
Il servizio dovrà essere svolto c/o gli impianti specificati nel Capitolato e nell’Allegato A).
ART. 6 PENALI
Fornitura, installazione, collaudo e avviamento impianti:
Nel caso di mancato rispetto del termine indicato e concordato fra le parti per l’esecuzione della fornitura, installazione, collaudo ed avviamento degli impianti, la SA applicherà una penale pari ad Euro 100,00/giorno, per ciascun impianto non installato.
I termini di consegna si intendono sempre essenziali e tassativi e potranno essere prorogati solamente con il consenso della SA.
Manutenzione ordinaria degli impianti (24 mesi):
Nel caso in cui il servizio di manutenzione ordinaria non venga svolto nel rispetto dei termini concordati fra le parti, la SA applicherà una penale pari ad Euro 50,00/giorno/intervento.
Qualora la qualità della prestazione eseguita non sia ritenuta idonea dalla stazione appaltante in quanto difforme dalle specifiche richieste dall’art. 2 (“Modalità di svolgimento dell’appalto”) del presente Capitolato, l’Appaltatore sarà tenuto a ripetere l’intervento senza il riconoscimento di alcun compenso aggiuntivo.
Le penali decorrono dal momento del verificarsi dell’inadempienza e saranno applicate previa comunicazione scritta all’Appaltatore, salvo motivata giustificazione.
Il DEC emetterà il certificato di pagamento per il servizio eseguito e nota di addebito per le penali il cui importo verrà scalato direttamente dal pagamento del certificato.
L’importo complessivo delle penali non potrà superare il 10% (dieci-per-cento) dell’importo contrattuale. Oltre tale limite la SA avrà facoltà di risolvere il contratto, fatto salvo il risarcimento del danno subito ed altresì di fare eseguire il servizio ad altra impresa con rivalsa sull’Appaltatore inadempiente.
L’applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di tutti i danni che potranno derivare dalla SA per l’inesatto adempimento dell’appalto.
ART. 7 GARANZIA
Si rinvia al Capitolato Speciale d’Appalto.
ART. 8 RESPONSABILITA’, GARANZIE E POLIZZE ASSICURATIVE
L’Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto facenti capo all’Appaltatore stesso quanto alla SA e/o di terzi, in virtù dei servizi/delle prestazioni oggetto del presente contratto, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
A garanzia dell’esatto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali l’Appaltatore ha provveduto a presentare all’Ufficio Acquisti e Appalti della SA:
- una garanzia definitiva ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all’art. 103 del Codice dei Contratti emessa da polizza n. somma garantita € ; la cauzione sarà vincolata per tutta la durata del presente contratto. La garanzia definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni dell’Appaltatore derivanti dall’esecuzione del presente contratto. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall’Appaltatore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la SA, fermo restando quanto previsto nel precedente art. 6 "Penali", ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.
La garanzia definitiva sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti della SA, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali; in ogni caso la cauzione potrà essere svincolata solo previo consenso espresso in forma scritta da parte della SA.
Qualora l’ammontare della garanzia definitiva si riduca per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l’Appaltatore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni) dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla SA;
- una garanzia fideiussoria (RCT/RCO) di responsabilità civile per danni causati a terzi ed operai nel corso di esecuzione dell’Appaltatore, emessa da polizza n. per un massimale non inferiore a € 500.000,00; in particolare detta polizza dovrà tenere indenne la SA, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno l’Appaltatore possa arrecare alla SA, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché a terzi (compresi gli operai dell’Appaltatore) nell’esecuzione di tutte le attività di cui al presente contratto. Resta inteso che l’esistenza e la validità ed efficacia della presente polizza assicurativa è condizione essenziale e pertanto la copertura assicurativa decorre dalla data di consegna del servizio/fornitura e fino all’emissione dell’attestato di regolare esecuzione e comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione del contratto.
ART. 9 OBBLIGHI DELL’APPALTATORE
Oltre agli oneri e obblighi previsti dal Capitolato, l'Appaltatore si obbliga ad osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori ed è, altresì, obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.
Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la SA effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore (0,50%) per l'esecuzione dei servizi e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria (garanzia definitiva)
L'Appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguite le prestazioni.
L'Appaltatore, ha depositato presso la SA il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
ART. 10 OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
Con la sottoscrizione del presente contratto l’Appaltatore assume gli obblighi, anche nei confronti dei subappaltatori e subcontraenti a qualsiasi titolo interessati alle prestazioni in oggetto, di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.
L’Appaltatore si obbliga a comunicare alla SA gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro 7 giorni dalla loro accensione, o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
E’ espressamente causa di risoluzione del presente contratto il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
ART. 11 FATTURAZIONI E PAGAMENTI
Il pagamento verrà effettuato mediante Bonifico Bancario a 60 gg f.m. d.f.
Sull'importo netto dei servizi svolti è operata una ritenuta dello 0,50% (zero-virgola-cinquanta-per-cento) da liquidarsi in sede di conto finale.
La SA potrà sospendere il pagamento delle fatture ricevute nel caso in cui il DURC risulti irregolare e/o risultino pendenze tributarie e fiscali dei pagamenti superiori a € 10.000,00, ai sensi dell’art. 48-bis del DPR 29 settembre 1973 n. 602.
Mensilmente il reparto competente della SA emetterà un estratto conto riepilogativo di tutte le consegne/prestazioni effettuate dall’Appaltatore. Per ogni estratto conto dovrà essere emessa un'unica fattura.
Le fatture dell'Appaltatore dovranno obbligatoriamente riportare:
- il numero del presente contratto;
- il n° di "Estratto Conto";
- i codici CIG e CUP (tranne i casi di esclusione previsti per legge) riportati nel presente contratto;
- (in caso di fatturazioni separate dei componenti del RTI) la dicitura: "FATTURAZIONE IN RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO CON LA SOCIETA’…….".
Alle fatture dovranno inoltre essere allegati:
- copia del Certificato di Pagamento;
- prospetto delle ritenute dello 0,50 per cento, a garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale.
Le fatture dell’Appaltatore non dovranno riportare prestazioni riferite a più di un CIG (1 fattura = 1 CIG). Qualora le fatture dell’Appaltatore non riportino o non alleghino le informazioni di cui sopra la SA non procederà al pagamento delle fatture fino a quando l’Appaltatore comunicherà i dati mancanti.
Si indica l’indirizzo per l'invio di fatture: xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx.
ART. 12 SUBAPPALTO E PAGAMENTI SUBAPPALTATORI
Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
Previa autorizzazione della SA e nel rispetto dell'art. 105 del Codice dei Contratti, i servizi/le forniture che l'Appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura massima del 30% (trenta per cento) dell’importo complessivo del contratto, fatto salvo quanto previsto dall’art. 105,
c. 5 del Codice dei Contratti.
La SA non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e/o cottimisti, salvo i casi di cui all’art. 16.1) del Capitolato e, qualora ricorrano le condizioni, il pagamento dei subappaltatori/cottimisti avverrà con Bonifico Bancario a 90 gg f.m. d.f.
L’Appaltatore dovrà obbligatoriamente trasmettere alla SA, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti corrisposti ai medesimi subappaltatori/cottimisti, con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.
Nel caso di mancata trasmissione delle fatture quietanziate la SA può imporre all’Appaltatore di adempiere alla trasmissione dei documenti entro 10 (dieci) giorni, con diffida scritta e, in caso di ulteriore inadempimento, sospendere l’erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a quando l’Appaltatore non provveda.
ART. 13 CLAUSOLA DI RISERVATEZZA
L’Appaltatore si impegna a non diffondere le informazioni di cui venisse a conoscenza in relazione all’esecuzione del presente contratto o che gli vengano messe a disposizione dalla SA. L’obbligo di segretezza sarà vincolante per tutta la durata del contratto e per tutti gli anni successivi alla sua conclusione.
L’Appaltatore è responsabile nei confronti della SA anche per l’osservanza dell’obbligo di riservatezza da parte dei propri dipendenti, incaricati, ausiliari e subappaltatori, la cui violazione determina la risoluzione di diritto del contratto oltre al risarcimento dei danni subiti dalla SA.
ART. 14 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
E’ fatto assoluto divieto all’Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, anche parzialmente il presente contratto, a pena di nullità.
ART. 15 RECESSO
Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del D. Lgs 6/09/2011, n. 159, la SA ai sensi dell’art. 109 del Codice dei Contratti può, in qualsiasi momento, recedere dal contratto con preavviso all’Appaltatore non inferiore a 20 (venti) giorni.
Sarà dovuto all’Appaltatore il compenso per il servizio regolarmente e correttamente eseguito sino al momento dell’esercizio del recesso da parte della SA.
ART. 16 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
L’Appaltatore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni oggetto del presente contratto nei termini indicati e secondo le prescrizioni ricevute senza che possano essere rimandate o sospese.
Fermo quanto previsto dall’art. 108 del Codice dei Contratti, qualora si verifichi un inadempimento delle obbligazioni contrattuali definite nei documenti di gara, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1453 e 1454 c.c., la SA inoltrerà le relative contestazioni in forma scritta all’Appaltatore che sarà tenuto a rimediare agli inadempimenti entro 15 (quindici) giorni dalla contestazione. Trascorso inutilmente il termine fissato, la SA si riserva di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto.
Le Parti convengono espressamente, altresì, che ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, costituiscono motivo di risoluzione di diritto del Contratto, i seguenti casi relativi a:
a) l’Appaltatore risulti carente dei requisiti di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
b) mancata presa in consegna del servizio / della fornitura o mancata presentazione per la presa in consegna dell’Appalto;
c) mutamenti nella situazione finanziaria dell’Appaltatore tali da poter pregiudicare la regolare esecuzione del contratto;
d) xxxxx, grave negligenza, manifesta incapacità o grave inadempimento dell’Appaltatore agli obblighi contrattuali previsti nel contratto;
e) violazione accertata degli obblighi derivanti dal Codice Etico, del Piano della Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità adottato dalla Stazione Appaltante, pubblicati sul sito internet istituzionale (xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx) e che il concorrente dichiara di conoscere;
f) assoggettamento dell’Appaltatore a fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 110 del Codice dei Contratti;
g) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, sulla sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
h) subappalto non autorizzato;
i) cessione, anche parziale, del contratto;
j) verificarsi delle condizioni previste all’ art. 6) del presente contratto;
k) verificarsi delle condizioni previste all’art. 2) del Capitolato Speciale d’Appalto (“Garanzia risultati dell’appalto….”);
l) sospensione/revoca delle autorizzazioni necessarie allo svolgimento del servizio;
m) quando l’Appaltatore provochi direttamente o indirettamente un danno economico alla Stazione Appaltante e si renda responsabile di fatti o circostanze cha causino un serio pregiudizio d’immagine alla SA;
n) perdita, da parte dell’Appaltatore, dei requisiti per l’esecuzione del contratto quali l’irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
o) violazione della clausola di riservatezza, di cui all'art. 13) del presente contratto;
p) violazione da parte dell’Appaltatore degli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 L. 136/2010 e s.m.i.;
q) applicazione di una delle misure di sospensione dell’attività irrogate ai sensi dell’articolo 14, comma 1, del D. Lgs n. 81/2008 ovvero l’azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell’art. 27, comma 1-bis, del citato D. Lgs n. 81/2008.
Nei casi indicati al presente articolo, la SA corrisponderà all’Appaltatore soltanto il corrispettivo contrattuale delle prestazioni regolarmente eseguite sino al giorno della risoluzione, dedotte le penali, le spese sostenute ed i danni subiti dalla SA. All’Appaltatore non spetterà alcun compenso aggiuntivo.
Sono sempre dovuti dall’Appaltatore i danni subiti dalla SA in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento del servizio affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la SA può trattenere qualunque somma maturata a credito dell’appaltatore in ragione del servizio eseguito nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.
ART. 17 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs. 196/2003, si informa che tutti i dati raccolti dall’Appaltatore saranno utilizzati dalla SA ai soli fini inerenti l’esecuzione del contratto, nel rispetto del segreto aziendale e industriale.
ART. 18 FORO COMPETENTE
Tutte le controversie tra la SA e l’Appaltatore in ordine all’interpretazione, esecuzione e/o risoluzione e/o recesso del presente contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Brescia previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi degli artt. 205 e 206 del Codice dei Contratti.
ART. 19 COMUNICAZIONI
Le comunicazioni di Acque Bresciane, da cui decorrono i termini per gli adempimenti contrattuali, sono inviate mediante RACCOMANDATA A.R./PEC/FAX indirizzate all’Appaltatore nel domicilio indicato negli atti di gara, OVVERO mediante consegna diretta al legale rappresentante dell’appaltatore o ad altro suo incaricato che dovrà rilasciare regolare ricevuta.
Le comunicazioni a Acque Bresciane da parte dell’Appaltatore sono inviate mediante RACCOMANDATA A.R./PEC/FAX OVVERO mediante consegna diretta all’ufficio Acquisti e Appalti o se del caso al DEC o Responsabile del contratto ove nominato, che ne attesterà la ricezione.
ART. 20 PUNTI DI CONTATTO
Per qualsiasi richiesta/chiarimento relativa alle condizioni contrattuali ed economiche del presente contratto il punto di contatto competente della Stazione Appaltante, oltre al Responsabile del Procedimento dott. Xxxxx Xxxxxxxxx, è identificato nell’Ufficio Acquisti e Appalti (e-mail: xxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx; tel. 000.0000000 - 000.0000000).
ART. 21 SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTO FISCALE
Tutte le spese del presente contratto, ove previste, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'Appaltatore.
Letto confermato e sottoscritto.
FIRMA
Con la sottoscrizione del presente contratto si intendono accettate tutte le condizioni riportate nello stesso atto e negli allegati ed, ai sensi dell’art. 1341 e 1342 del Codice Civile, l’Appaltatore approva espressamente le condizioni degli articoli 6 ("Penali"), 7 ("Garanzia"), 15 ("Recesso") e 16 ("Risoluzione del Contratto").
L’APPALTATORE per accettazione
Data, firma