CAPITOLATO PER L’ASSICURAZIONE ALL RISKS Tutela del patrimonio
CAPITOLATO PER L’ASSICURAZIONE
ALL RISKS Tutela del patrimonio
La presente Polizza è stipulata tra
AUSL DELLA ROMAGNA |
XXX XX XXXXXXX, X.0 |
00000 XXXXXXX (XX) |
CF/P.IVA 02483810392 |
CIG |
e
Società Assicuratrice |
Agenzia di |
Durata del contratto
Dalle ore 24.00 del: | 31.03.2021 |
Rateo alle ore 24.00 del | 31.12.2021 |
Alle ore 24.00 del: | 31.12.2025 |
Con scadenze dei periodi di assicurazione successivi al primo fissati
31.12.
Alle ore 24:00 di ogni
SEZIONE I DEFINIZIONI
Alle seguenti denominazioni, le parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato:
Acqua piovana: | I danni che senza il verificarsi di rotture, brecce o lesioni di cui alla garanzia Eventi atmosferici, siano causati da penetrazione di acqua piovana attraverso coperture, pavimenti, pareti, infissi regolarmente chiusi, compresi quelli determinati da intasmento di gronde, pluviali e condutture di scarico causato da grandine o neve o ghiaccio, dal loro scioglimento o comunque da insufficiente capacità di smaltimento e deflusso dei pluviali stessi, in occasione di precipitazioni di carattere eccezionale. |
Allagamenti: | Formazione di ruscelli e accumulo e di acqua, dovuto anche a rigurgito di fogna e penetrazione di acqua dalle soglie delle porte, nonchè fuoriuscita di acqua, non dovuta a rottura, da serbatoi e da impianti quali, a titolo esemplificativo, impianti idrici, igienici e termici. |
Archivi non informatici: | A titolo esemplificativo e non limitativo, documenti, cartelle cliniche, disegni, registri, fotocolor, microfilm. |
Assicurato: | Il soggetto il cui interesse è protetto dall’Assicurazione. |
Assicurazione: | Il contratto di Assicurazione contenente le garanzie prestate a termini di Polizza. |
Autocombustione: | Combustione spontanea senza sviluppo di fiamma |
Beni Assicurati: | Beni immobili e mobili, sono detti anche cose o enti assicurati, di proprietà, in locazione, gestione, possesso, comodato, uso o comunque disponibilità dell’Assicurato a qualsiasi titolo, anche se detenuti a qualsiasi titolo da Dipendenti dell’Assicurato/Contraente stesso o detenuti da Terzi, o di proprietà di Terzi ma detenuti a qualsiasi titolo dall’Assicurato e suoi Dipendenti, per i quali esiste un interesse dell’Assicurato o lo stesso è tenuto all’assicurazione, sono compresi anche i beni di proprietà dei Dipendenti e/o di Terzi. I beni possono essere posti ed utilizzati presso qualsiasi luogo, ubicazione di Terzi e/o di dipendenti, nonché presso mostre ed esposizioni, fiere e simili, in qualsiasi località. Qualora una determinata cosa o un determinato oggetto non trovasse precisa assegnazione in una delle Partite della presente Polizza ovvero che tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o l'oggetto verranno attribuiti alla partita "Beni Mobili-contenuto". I Beni Immobili di proprietà e i Beni Mobili in essi contenuti, dati in uso a terzi, possono essere adibiti a qualsiasi attività. |
Beni Elettronici: | Come tali intendendosi, a titolo esemplificativo e non limitativo, i beni, le macchine, gli strumenti e le apparecchiature elettromedicali e per la diagnostica, defibrillatori, le apparecchiature a corrente debole per ufficio, per attività amministrative e correlate, per tutti gli impianti e macchinari in genere adibiti all’elaborazione, interpretazione, |
comunicazione di dati, il software o le istruzioni codificate da parte di processori elettronici e/o elettromeccanici quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, impianti e/o macchine di elaborazione dati, segnalazione, rilevazione, trasmissione, comunicazione, ricezione, registrazione, misurazione e gli apparecchi audiofonovisivi, comprese le relative parti accessorie e/o i loro componenti, e compresi i Beni Elettronici ad Impiego Mobile. Sono altresì compresi i Programmi in licenza d’uso e simili, i Supporti Dati e i conduttori esterni collegati alle cose assicurate. | |
Beni elettronici ad impiego mobile | Come tali intendendosi i Beni Elettronici che per la loro particolare natura possono essere trasportati ed utilizzati al di fuori dei Beni Immobili, anche all’interno di veicoli e/o natanti e/o aeromobili di proprietà od in uso al Contraente e/o Assicurato, nonché i beni elettronici ubicati all’aperto per naturale uso e/o destinazione. A titolo esemplificativo e non limitativo nella presente definizione sono compresi personal computers, telefoni cellulari, satellitari portatili, apparecchi radio ed apparecchi radio ricetrasmittenti, etilometri, impianti ed apparecchi di rilevazione in genere, impianti portatili di condizionamento e riscaldamento, apparecchiature elettromedicali e per la diagnostica portatili, defibrillatori, apparecchi acustici esterni, impianti ed apparecchiature stabilmente fissati su veicoli o natanti di proprietà o in uso al Contraente e/o Assicurato. Nella presente definizione si intendono inclusi supporti dati a servizio degli apparecchi ad impiego mobile. |
Beni Immobli/Fabbricati: | Come tali intendendosi, a titolo esemplificativo e non limitativo tutti i fabbricati e le costruzioni, complete o in corso di costruzione o ristrutturazione o riparazione o manutenzione, compresi i fissi e gli infissi e tutte le parti e opere murarie e di finitura che non siano naturale complemento di singole macchine ed apparecchi, tutto quanto ubicato in modo integrato e irremovibile nelle coperture come ad esempio le UTA e i sistemi impiantistici a servizio del fabbricato istituzionale, opere di fondazione od interrate e linee aeree di trasmissione e/o distribuzione e relative strutture di sostegno situate all’interno del perimetro di pertinenza dei fabbricati, gli impianti idrici ed anti- incendio, gli impianti termici, elettrici, di condizionamento, TVCC; gli impianti di forza motrice, di illuminazione con relativi pali, solari, fotovoltaici ed audio-video, impianti vari ed ausiliari (impianto telefonico, impianti per apertura cancelli con comandi a distanza e relativi sistemi di sicurezza) e tutta l’impiantistica che sia parte integrante dei fabbricati; i muri di cinta e le altre recinzioni, i piazzali e le pavimentazioni stradali nonché eventuali superfici e/o strutture di atterraggio e/o attracco esclusivamente di pertinenza dei fabbricati, cartelli stradali e di segnaletica in genere, camini, cunicoli o gallerie di comunicazione tra i vari corpi di fabbricato, nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni in caso di fabbricati in condominio o in comproprietà. Sono compresi parchi e giardini in genere |
anche con alberi ad alto fusto e quanto possa trovarsi in tali aree, intendendosi altresì per Beni Immobili eventuali container, strutture, tendostrutture, tensostrutture, palloni geodetici e pressostatici, serre, impianti sportivi, nonché ascensori, montacarichi, scale mobili, arredo urbano (a titolo esemplificativo fontane e monumenti in genere, totem informativi) come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per loro natura e/o destinazione, ivi comprese tappezzerie, moquettes, parquets, tinteggiature e altri beni inerenti l’espletamento dell’attività.. Sono compresi fabbricati, complessi di fabbricati e/o immobili in genere, comunque costruiti ed elevati fuori terra, loro parti e/o accessori o pertinenze aventi interesse storico, artistico, architettonico o di particolare pregio. Detti beni presentano o possono presentare particolarità architettoniche ed abbellimenti di vario tipo caratterizzanti tali entità immobiliare e in particolare a titolo esemplificativo e non limitativo, monumenti, statue, colonne, cancellate, affreschi, stucchi, fregi, ornamenti, tinteggi, tappezzerie, fissi, infissi e serramenti d’epoca, parquet, mosaici, dipinti ed ornamenti murali, omenoni e simili, scaloni monumentali, bassorilievi, soluzioni architettoniche e statue e ciò che rappresenta valore artistico. Per i Beni Immobili di particolare interesse storico artistico, che sono soggetti alla disciplina della Legge 1° giugno 1939, n. 1089, così come modificato dal Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, Legge n. 106/2011 e ss.mm.ii., il Premio di Polizza ad essi assegnato è esente dall’imposta di assicurazione ai sensi della Legge n. 53 del 28 febbraio 1983 Tutto quanto sopra in proprietà ed anche se in gestione, locazione, comodato, uso di terzi, indipendentemente dalle caratteristiche costruttive ed escluso solo quanto compreso alla definizione di beni mobili/contenuto. I beni si intendono quelli ubicati nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino. | |
Beni mobili/Contenuto: | Come tali intendendosi tutto quanto, sia fisso che mobile, diverso da Beni immobili, nonché quant’altro ad utilizzo delle attività svolte, compresi Valori, Preziosi, Beni Elettronici, veicoli iscritti al P.R.A., Mezzi di custodia, Oggetti d’Arte, nulla escluso né eccettuato. A titolo esemplificativo e non limitativo, macchine, mobilio e arredi, macchine d’ufficio, hardware, attrezzature scientifiche, mobili, apparecchi mobili funzionali all’attività istituzionale e materiali relativi; apparecchiature portatili di condizionamento o riscaldamento, apparecchiature elettroniche in genere, qualsiasi bene mobile comprendente componenti elettronici; tutto quanto inerente l’esercizio dell’attività istituzionale comprese merci, speciali e gli infiammabili, beni anche in refrigerazione o a temperatura controllata, materiale scientifico (anche organico) e di |
sperimentazione e analisi, collezioni scientifiche, scorte e materiali di consumo, materie prime, imballaggi, medicinali e prodotti farmaceutici in genere, protesi, oggetti di cancelleria, registri e archivi anche storici, cartelle cliniche cartacee e non, stampati, armadi di sicurezza, casseforti, supporti dati e libri; tappeti, quadri, statue, opere d’arte, reperti archeologici, denaro, valori, titoli di credito, tutto quanto inerente l’attività e quant’altro, anche se non espressamente menzionato, necessario all’Assicurato per l’espletamento della propria attività e non rientrante nella definizione di beni immobili, nulla escluso né eccettuato. Il tutto in proprietà, uso, possesso, deposito, comodato, noleggio, leasing, disponibilità o comunque detenuto a qualsiasi titolo dall’Assicurato. | |
Broker: | La Società di Brokeraggio assicurativo alla quale, per incarico conferito dal Contraente, è affidata la gestione dell’Assicurazione. |
Contraente: | Il soggetto che stipula il contratto di Assicurazione in nome proprio e nell’interesse di chi spetta. |
Danno: | Il pregiudizio economico in capo all’assicurato causato da un sinistro indennizzabile sulla base delle condizioni di polizza. |
Xxxxx consequenziali | Xxxxx materiali non direttamente provocati dall’evento, ma imputabili a cause diverse tutte però conseguenti all’evento stesso. |
Danni diretti: | I danni materiali che le cose assicurate subiscono per effetto di un evento per il quale é prestata l'assicurazione. |
Danni indiretti: | Sospensione di attività o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate, comprese le spese straordinarie che l’Assicurato deve sostenere per il proseguimento dell’attività, nel caso in cui questa dovesse essere interrotta, anche parzialmente a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza. |
Dati: | Insieme di informazioni logicamente strutturate su supporti intercambiabili e fissi, elaborabili da parte dei programmi, memorizzate dall’Assicurato, compresi quelle contenute su supporti fissi per destinazione e su memorie operative delle unità centrali. |
DIPENDENTE: | Il soggetto collegato al Contraente da un rapporto di impiego, cioè il personale compreso e non compreso nell’assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro (INAIL). In particolare, le persone che hanno con l'assicurato un rapporto di lavoro subordinato, parasubordinato, oppure che, pur non essendo in rapporto di dipendenza, siano incaricate o autorizzate a partecipare ad attività o lavori che si svolgono nell'ambito dei beni assicurati e dell'attività descritta. Sono compresi i Direttori e Sindaci Revisori del Contraente. |
Esplosione: | Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura o pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità |
Estorsione: | Appropriazione di cose mediante violenza o minaccia diretta sia verso l'assicurato che verso suoi dipendenti o altre persone che vengano così costrette a consegnare le cose stesse, purché |
la consegna venga effettuata nell'ambito dei locali assicurati o loro pertinenze. | |
Eventi Atmosferici: | I danni causati da trombe d'aria, uragani, bufere, nubifragi, nevicate, pioggia, vento, grandine, nonché i danni causati da cose trasportate e/o cadute per la violenza di tali eventi, compresi i danni da bagnamento che si verificassero all'interno dei beni immobili e/o al loro contenuto purché direttamente causati dalla caduta di pioggia, grandine o neve attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti, ai serramenti o alle vetrate dalla violenza di tali eventi |
Fenomeno Elettrico: | L'effetto di correnti, sbalzi di tensione, scariche od altre manifestazioni elettriche, qualunque sia la causa che le ha provocate, compreso surriscaldamento, l'azione del fulmine e/o dell'elettricità atmosferica, quando non ne sia derivato sviluppo di fiamma. |
Franchigia: | La parte di danno indennizzabile espressa in valore fisso che resta a carico del Contraente |
Furto: | Il reato come definito dall’articolo 624 del Codice Penale e comunque l’impossessamento di un bene altrui sottraendolo a chi lo detiene. |
Furto con Xxxxxxxxx: | Il furto commesso con speciale abilità, in modo da eludere l’attenzione del derubato e/o di altre persone presenti. |
Guasti cagionati dai ladri | I danni di forzamento, rimozione, rottura dei mezzi di protezione e/o chiusura dei locali e dei mezzi di custodia, ovvero aperture o brecce nei soffitti, nei pavimenti, nei muri dei locali, provocati per perpetrare il furto o la rapina o nel tentativo di commetterli. |
Implosione: | Repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interni di fluidi. |
Incendio: | Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi. |
Indennizzo/Risarcimento: | La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. |
Inondazioni e/o alluvioni: | Fuoriuscita di acqua, compresi fango e/o corpi trasportati, dall’alveo di fiumi, canali, laghi, bacini, corsi d’acqua dai loro usuali argini o invasi, naturali o artificiali, con o senza rottura di argini, dighe, barriere e simili. |
Limite di Indennizzo: | Il massimo indennizzo dovuto dalla Società. |
Locali: | Spazi definiti risultanti dalla suddivisione dell’interno di un bene immobile. |
Mezzi di custodia | A titolo esemplificativo e non limitativo, armadi di sicurezza, armadi corazzati, casseforti anche a muro, cassette di sicurezza, camere di sicurezza, camere corazzate, apparecchiature automatiche di riscossione o di distribuzione all’interno di Beni Immobili e parchimetri o similari all’esterno di Beni Immobili. |
Opere d’arte-Oggetti d’arte: | A titolo esemplificativo e non limitativo, quadri, dipinti, affreschi, mosaici, statue, sculture, bassorilievi, incisioni, xxxxxx, tappeti e qualunque altro bene avente valore storico artistico, compresi beni bibliografici, intendendo per tali , a titolo esemplificativo e non limitativo, libri, riviste, documenti, manoscritti e a stampa, opuscoli, rarità bibliografiche, raccolte, manuali, documenti, cartografie, incisioni, fotografie, spartiti musicali, carteggi (di ogni epoca |
e data), pergamene e comunque compreso tutto quanto in genere di pertinenza delle biblioteche. Tali beni sono garantiti anche se si trovano c/o terzi, se non già assicurati con specifiche polizze. | |
Periodo di Assicurazione Periodo assicurativo Annualità assicurativa: | Il periodo, pari o inferiore a 12 mesi, compreso tra la data di effetto e la data di scadenza annuale dell’assicurazione. |
Polizza: | Il documento che prova l’Assicurazione. |
Portavalori: | Persona incaricata di trasportare valori fuori dai locali di pertinenza, per trasferirli ad uffici, banche, fornitori, clienti o comunque verso terzi e viceversa. |
Premio: | La somma dovuta dal Contraente alla Società. |
Preziosi: | A titolo esemplificativo e non limitativo gioielli, oggetti d’argento, d’oro o di platino o montati su tali metalli, pietre preziose e perle (naturali o di coltura). |
Primo rischio assoluto: | La forma assicurativa che copre quanto assicurato sino a concorrenza della somma assicurata, senza applicazione della regola proporzionale di cui all’art.1907 del Codice Civile |
Programmi in licenza d’uso | A titolo esemplificativo e non limitativo, programmi informatici con sequenze di informazioni, costituenti istruzioni eseguibili dall’elaboratore, che l’Assicurato utilizza in base ad un contratto stipulato con il fornitore di tali programmi per il periodo di tempo precisato nel contratto stesso. |
Rapina: | La sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia. |
Rischio: | La probabilità che si verifichi il sinistro e l’entità dei danni che possono derivarne. |
Rischio Locativo: | le conseguenze della responsabilità civile che gravino sull’Assicurato ai sensi degli artt. 1588, 1589 e 1611 del del Codice Civile, per i danni ai beni immobili di proprietà di terzi dall’Assicurato condotti in locazione e/o a qualsiasi altro titolo (ad es.: comodato, concessione, uso temporaneo, ecc.), anche gratuito; |
Scippo: | Furto che consiste nella sottrazione rapida, con strappo, di quanto è portato a mano, al braccio oppure indossato. |
Scoperto: | La parte di danno indennizzabile espressa in percentuale che resta a carico dell’Assicurato. |
Scoppio: | Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione con l’intesa che gli effetti del gelo e del "colpo d' ariete" non sono considerati scoppio. |
Sinistro: | Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. |
Societa’- compagnia-assicuratore: | La Società assicuratrice, o il gruppo di Società, che hanno assunto la presente assicurazione. |
Supporto Dati: | Per “supporti di dati” si intende il materiale intercambiabile da parte dell’assicurato, per la memorizzazione di informazioni leggibili a macchina nonché materiale fisso ad uso memoria di massa. |
Xxxxxxxxx: | Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene. Ai fini dell’applicazione delle franchigie e/o limiti di indennizzo eventualmente previste/i |
per “Terremoto”, si conviene che le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo ad un sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono da considerarsi pertanto “singolo sinistro”. | |
Terrorismo e Sabotaggio: | Qualsiasi azione violenta diretta ad influenzare qualsiasi governo e/o terrorizzare l’intera popolazione o una parte di essa, allo scopo di raggiungere un fine politico o religioso o ideologico o etnico, se tale azione non può essere definita come atto di guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità, guerra civile, ribellione, insurrezione, colpo di stato o confisca, nazionalizzazione, requisizione e distruzione o danno alla proprietà, causato da o per ordine di governi o autorità pubbliche o locali, o come atto avvenuto nel contesto di scioperi, sommosse, tumulti popolari o come atto vandalico. |
Ubicazione: | La situazione topografica di un bene immobile o di un complesso costituito da più beni immobili, per lo più in relazione con la situazione urbanistica generale |
Valore Intero: | La forma assicurativa che copre quanto assicurato sino alla concorrenza della somma assicurata, con applicazione della regola proporzionale di cui all’art. 1907 del Codice Civile salvo quanto diversamente previsto in polizza in termini di deroga alla proporzionale. |
Valori: | A titolo esemplificativo e non limitativo, monete, biglietti di banca, titoli di credito, fustelle di medicinali rimborsabili e in genere qualsiasi tessera, ticket, certificati documento e carta rappresentante un valore. |
SEZIONE II
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Art. 2.1 - Durata dell’Assicurazione – Rinnovo - Proroga – Recesso
La presente Assicurazione ha la durata indicata nel frontespizio di polizza cesserà automaticamente senza obbligo di disdetta.
È facoltà del Contraente, entro la naturale scadenza, richiedere alla società, la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure d’aggiudicazione della nuova assicurazione e per un periodo di sei mesi. La società s’impegna a prorogare l’assicurazione, per il periodo suddetto, alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche, in vigore ed il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 90 (novanta) giorni dall’inizio della proroga.
Ai sensi dell’art. 35 D.lgs 50/2016 xx.xx. e ii., l’Ente Contraente si riserva la facoltà di esercitare l’opzione di rinnovo a condizioni normo-economiche vigenti, per una durata di 3 anni, previa adozione di apposito atto e previo benestare della Società.
È attribuita alle Parti la facoltà di recedere dalla presente assicurazione ad ogni scadenza anniversaria, mediante comunicazione (PEC) da inviarsi in firma digitale almeno 6 (sei) mesi prima della predetta scadenza.
Il Contraente a seguito di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o accordi quadro resi disponibili da centrali di committenza (art. 1, comma 13, DL 95/2012 convertito in Legge 135/2012 e xx.xx. e ii.), si riserva di recedere dall’Assicurazione qualora accerti condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall’affidatario, nel caso in cui la Società non sia disposta ad una revisione del premio in conformità a dette iniziative. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni. In caso di recesso verranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle non ancora eseguite.
Art. 2.2 - Pagamento del Premio e delle appendici con incasso premio – Decorrenza dell'Assicurazione
L'assicurazione decorre dalle ore 24:00 del giorno indicato in Polizza anche se il pagamento del primo Premio potrà essere effettuato dal Contraente entro 90 giorni successivi al medesimo.
Se il Contraente non paga il Premio o la rata di Premio successiva entro tali termini, l'Assicurazione resta sospesa, dalle ore 24:00 dell’ultimo giorno utile per il pagamento del Premio, e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.
Anche le eventuali variazioni comportanti un incasso di Premio potranno essere pagate entro 90 giorni dalla data di ricezione, da parte del Contraente, del relativo documento correttamente emesso dalla Società.
Anche per questi casi resta convenuto che si applicano tutte le condizioni e le modalità di pagamento previste al secondo comma, restando altresì inteso che l’assicurazione decorre, con copertura immediata, dalle ore 24.00 del giorno indicato nel documento di variazione.
I premi devono essere pagati alla Società o all’Agenzia a cui fa capo la gestione della Polizza per il tramite del Broker incaricato della gestione della Polizza di Assicurazione.
Resta ferma la possibilità dell’Ente di pagare i premi direttamente alla società / agenzia presso la quale il contratto è appoggiato.
Ai sensi dell'art. 48 bis del DPR 602/1973 la Società da atto che:
• l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze del 18 gennaio 2008 n° 40 e della Circolare del medesimo Dicastero n.22 del 29/07/2008, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto;
• Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 del Codice Civile nei confronti della Società stessa.
L’Assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente deve effettuare in capo all’aggiudicatario della presente Polizza circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ex artt. 32 e 33 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento della prima rata.
Art. 2.3 - Gestione della Polizza – Clausola Broker
Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza all’A.T.I. Aon S.p.A., (Ditta Mandataria) e Xxxxxx S.p.A. (Ditta Mandante) entrambe iscritte alla Sezione B, di cui al Registro Unico degli Intermediari, ai sensi dell’art. 109, D. Lgs. 209/2005 e ss.mm.ii.
L’Assicurato e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l’esecuzione della presente Assicurazione avverrà anche per il tramite del Broker incaricato.
Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente Polizza, la Società dà atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso, salvo che per la comunicazione di recesso o disdetta che dovrà essere effettuata direttamente dalla Società al Contraente e viceversa, mettendo in copia il Broker. Si precisa che qualora le comunicazioni del Contraente comportassero una modifica contrattuale impegneranno gli Assicuratori solo dopo il consenso scritto.
Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che, con riferimento all’art 118 del D.Lgs. 209/2005 ed all’art .55 del regolamento IVASS n.05/2006 e ss. mm. ii., il Broker è autorizzato ad incassare i Premi. La Società pertanto, riconosce che il pagamento dei Premi possa essere fatto dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria anche a termine dell'art. 1901 Codice Civile del pagamento così effettuato.
La remunerazione del Broker è a carico della Società nella misura del 3,99% sul premio imponibile. Tale remunerazione sarà trattenuta all'atto del pagamento del premio, effettuato dallo stesso Xxxxxx, alla Società.
Qualora il pagamento dovesse essere fatto direttamente dal Contraente alla Società, quest’ultima dovrà darne avviso al Broker.
Resta inteso tra le Parti che al Broker, aggiudicatario dalla gara Broker indetta dal Contraente è affidata la gestione e l'esecuzione della presente Polizza.
Le comunicazioni a cui le parti sono tenute potranno essere fatte anche per il tramite del Broker ed in tal caso si intenderanno come fatte dall’una all’altra parte, anche ai fini dell’Articolo 1913 del Codice Civile.
Gestione del contratto in presenza di Corrispondente/Coverholder
Con la sottoscrizione del presente contratto di assicurazione si prende atto che il Contraente e/o l’Assicurato conferisce mandato di rappresentarlo, ai fini del presente contratto di assicurazione, al Broker indicato nella scheda di polizza e di cui all’articolo precedente, il quale si avvale per il piazzamento del Corrispondente/Coverholder indicato nel frontespizio di polizza. Pertanto:
a) ogni comunicazione effettuata al Broker dal Corrispondente/Coverholder si considererà come effettuata all’ assicurato o al Contraente;
b) ogni comunicazione effettuata dal Broker al Corrispondente/Coverholder, si considererà come effettuata dall’assicurato o dal Contraente.
La Società conferisce mandato al Corrispondente/Coverholder di ricevere e trasmettere la corrispondenza relativa al presente contratto di assicurazione. Pertanto:
aa) ogni comunicazione effettuata dal Broker al Corrispondente/Coverholder, si considererà come effettuata alla Società;
bb) ogni comunicazione effettuata dal Corrispondente/Coverholder al Broker, si considererà come effettuata dalla Società.
Art. 2.5 - Forma delle comunicazioni
Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente, l’Assicurato e la Società sono tenuti devono essere fatte per iscritto mediante lettera raccomandata, e-mail, PEC (posta elettronica certificata) ed indirizzate al Broker e/o alla Società, salvo che per la comunicazione di recesso o disdetta che dovrà essere effettuata direttamente dalla Società al Contraente e viceversa tramite PEC, mettendo in copia il Broker.
Art. 2.6 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Variazione del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del contraente o dell'assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Tuttavia l’omissione da parte del contraente o dell'assicurato di una circostanza eventualmente aggravante così come le inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità).
Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto.
Le variazioni che devono essere comunicate concernono circostanze di fatto interne all’organizzazione dell’assicurato in grado di determinare un aggravamento del rischio rilevante. L’assicurato non è tenuto a comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative o da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.
Qualsiasi circostanza intervenuta successivamente all’aggiudicazione del contratto di assicurazione, che comporti una variazione del rischio, come sopra precisato, dovrà essere comunicata per iscritto dal Contraente alla Società entro 30 giorni dall’intervenuta conoscenza scritta da parte dell’U.O. competente per l’esecuzione del contratto e la gestione dei sinistri.
Si precisa peraltro che non costituiscono aggravamento di rischio e, pertanto, a tal fine, il Contraente e/o l’Assicurato è esonerato dal darne avviso alla Società, l'assicurazione di nuovi complessi o beni immobili e relativi contenuti, le costruzioni, demolizioni, modificazioni, trasformazioni anche negli eventuali processi di lavorazione, ampliamenti, aggiunte e manutenzioni ai beni immobili e beni mobili, purché non venga modificata la natura del rischio.
Le parti convengono altresì che le variazioni che comportano diminuzioni o aggravamento del rischio conseguenti a disposizioni di Xxxxx, di regolamenti o di atti amministrativi, non sono soggette alla disciplina degli artt. 1897 e 1898 del Codice Civile, e che pertanto il nuovo rischio rientra automaticamente in garanzia senza modifica del premio, a eccezione di quelle modificative della natura dell’assicurato che comporteranno l’applicazione delle norme di cui presente articolo. Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del contraente ai sensi dell’art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso; la diminuzione del premio conseguente ai casi previsti dal presente articolo decorrerà con effetto dall’annualità successiva.
ART. 2.7 - Revisione del prezzo
a) Al verificarsi delle ipotesi di variazione del rischio previste all’articolo DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – VARIAZIONE DEL RISCHIO, la Società, decorsi almeno 180 giorni dall’inizio dell’assicurazione, potrà segnalare al Contraente il verificarsi delle ipotesi di modifiche del rischio previste all’articolo DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – VARIAZIONE DEL RISCHIO e richiedere motivatamente, ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs.50/2016 ss.mm.ii., la revisione del premio o delle condizioni contrattuali.
b) Il contraente, entro 30 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione.
In caso di accordo tra le Parti, si provvede alla modifica del contratto a decorrere dalla nuova annualità. In caso di disaccordo, si applica quanto previsto al successivo articolo RECESSO.
ART. 2.8 - Recesso
In caso di mancato accordo ai sensi dell’articolo REVISIONE DEL PREZZO tra le parti, la Società può recedere dal contratto di assicurazione mediante comunicazione da effettuarsi al Contraente a mezzo posta elettronica certificata, inserendo in copia il Broker.
Il recesso decorre dalla scadenza dell’annualità.
La facoltà di recesso si esercita entro 30 giorni dalla proposta di cui al punto a) dell’articolo REVISIONE DEL PREZZO presentata dalla Società ovvero, nei casi di cui al punto b) del medesimo articolo, entro 30 giorni dalla ricezione della controproposta del Contraente.
Qualora alla data di effetto del recesso il Contraente non sia riuscito ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest’ultimo, la Società s’impegna a prorogare l’assicurazione alle medesime condizioni normative ed economiche in vigore per un periodo massimo di 90 giorni. Il Contraente provvede a corrispondere l’integrazione del premio nei termini previsti all’articolo Pagamento del Premio e delle appendici con incasso premio - decorrenza dell'Assicurazione.
Art. 2.9 - Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo
Nell’ipotesi di cui all’art. 1893, comma 1, del Codice Civile, in assenza di dolo, il diritto di recesso della Società potrà avvenire, fermo restando l’obbligo della dichiarazione da farsi al Contraente nei 90 giorni successivi al giorno in cui la Società ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, secondo la procedura di cui agli articoli REVISIONE DEL PREZZO e RECESSO e con decorrenza del termine di cui al punto b) del citato articolo REVISIONE DEL PREZZO dalla ricezione della citata dichiarazione.
Qualora si verifichi un Sinistro prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dalla Società, o prima che questa abbia dichiarato di recedere dal contratto, la Società è comunque tenuta, in deroga a quanto previsto dall’art. 1893, comma 2, del Codice Civile, al pagamento dell’indennizzo per l’intero salvo che tale inesattezza della dichiarazione o la reticenza non abbia influito direttamente sul Sinistro stesso.
Art. 2.10- Recesso per sinistro
Clausola non operante.
Art. 2.11 Foro competente
Per le controversie riguardanti l’applicazione e l’esecuzione della presente assicurazione, è competente, a scelta del Contraente, il foro ove ha sede lo stesso oppure l’assicurato, fatto salvo quanto previsto dal D.Lgs. 28/2010 ss.mm.ii.
La Società può eleggere un domicilio diverso dalla propria sede legale per la notifica dei sinistri o degli atti giudiziari.
Art. 2.12 - Tracciabilità dei flussi finanziari
La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 xx.xx. e ii. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’Appalto.
Qualora la Società non assolva ai suddetti obblighi, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 9 dell’art. 3 della legge 136/2010. La Società è tenuta al pieno rispetto di quanto previsto dall’Art. 3 della Legge 136/2010 e xx.xx. ii.
In tale caso la risoluzione del contratto non pregiudica comunque le garanzie relative ai sinistri verificatisi antecedentemente alla data di risoluzione di diritto, restando immutato il regolare iter liquidativo.
Art. 2.13 - Interpretazione della Polizza
Si conviene fra le Parti che verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole all’Assicurato e/o Contraente su quanto contemplato dalle condizioni tutte di Xxxxxxx.
Art. 2.14 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’Assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 2.15 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 2.16 - Tutela della Privacy
Ai sensi del Regolamento U.E. n. 679/2016 ss. mm. e ii., nonché del Dlgs. 30/06/2003 n. 196, laddove non in contrasto con il Regolamento, e del Garante per la Protezione dei Dati Personali 26.4.2007, si informa che i dati verranno trattati senza finalità eccedente l’oggetto della presente polizza e nel rispetto della riservatezza e segretezza delle persone fisiche e giuridiche.
Art. 2.17 - Coassicurazione e Delega
In caso di coassicurazione l'Assicurazione è ripartita per quote tra gli Assicuratori indicati nel riparto di polizza.
In caso di sinistro, la Società delegataria ne gestirà e definirà la liquidazione e le Società coassicuratrici, che si impegnano ad accettare la liquidazione definita dalla Società delegataria, concorreranno nel pagamento in proporzione della quota da esse assicurata. In ogni caso la delegataria si impegna a emettere atto di liquidazione per l’intero importo del sinistro e a rilasciare all’avente diritto quietanza per l’ammontare complessivo dell’indennizzo. Con la sottoscrizione della presente Polizza le coassicuratrici danno mandato alla Società a firmare, anche per loro nome e per loro conto, ogni atto di gestione del contratto (appendice, modifica, integrazione, estensione di garanzia, variazione di massimale, Somma assicurata ecc.) riconoscendo espressamente come validi e pienamente efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Società delegataria in ragione e/o a causa della presente Polizza.
In particolare, tutte le comunicazioni inerenti al Contratto, ivi comprese quelle relative al recesso e/o alla disdetta, alla gestione dei sinistri, all’incasso dei premi di Polizza, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.
Art. 2.18 - Assicurazione presso diversi Assicuratori
Si conviene tra le Parti che qualora si rilevasse che per gli stessi beni oggetto della presente Polizza e per le medesime garanzie esistano o venissero in seguito stipulate altre polizze direttamente dal Contraente o da terzi che ne abbiano avuto interesse, gli eventuali danni denunciati dall’Assicurato/Contraente a valere sulla presente Polizza potranno, a richiesta dell’Assicurato, essere liquidati ed indennizzati dalla Società in deroga all’art. 1910 del Codice Civile secondo quanto stabilito dalla presente Xxxxxxx, a prescindere dell’esistenza di altri contratti assicurativi, fermo per la Società ogni altro diritto derivante a norma di Legge verso i predetti terzi (art. 1910 del Codice Civile).
Si esonera il Contraente e/o l’Assicurato dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali Polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi Beni e per le medesime garanzie oggetto del presente contratto; in caso di sinistro, su richiesta della Società, l’Assicurato ha l’obbligo di farlo se ne è a conoscenza.
Art. 2.19 - Modifiche dell’Assicurazione
Le eventuali modifiche delle polizze debbono essere provate per iscritto.
Art. 2.20 - Validità delle norme dattiloscritte
La firma apposta dal Contraente sui moduli a stampa della Compagnia vale solo quale presa d’atto; fanno fede esclusivamente le norme contenute nel presente capitolato di Polizza di Assicurazione.
Art. 2.21 – Ispezione delle cose assicurate
La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.
Art. 2.22 - Assicurazione per conto di chi spetta – Titolarità dei diritti nascenti dalla Polizza
La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta. In caso
di sinistro però, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti od arbitri da eleggersi dalla Società e dal Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia e/o le decisioni arbitrali, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente. L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.
Si conviene tra le Parti che, in caso di sinistro che colpisca beni sia di terzi che del Contraente, su richiesta di quest'ultimo si procederà alla liquidazione separata per ciascun avente diritto.
A tale scopo i Periti od arbitri e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascun reclamante un atto di liquidazione, La Società effettuerà il pagamento del danno, fermo quant'altro previsto dalla presente polizza, a ciascun avente diritto.
Art. 2.23 Sanzioni e restrizioni internazionali
In nessun caso la Società sarà tenuta a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare alcuna richiesta di risarcimento, garantire alcun pagamento o indennizzo sulla base della presente assicurazione, qualora detta copertura, pagamento o indennizzo possa esporre la Società (o qualsiasi suo dipendente o collaboratore) a divieti, sanzioni o restrizioni o possa comportare violazioni di divieti, sanzioni o restrizioni, secondo quanto previsto da Risoluzioni delle Nazioni Unite in materia di embarghi o sanzioni economiche e commerciali, da leggi o regolamenti dell’Unione Europea, dei suoi Stati membri del Regno Unito o degli Stati Uniti d’America.
SEZIONE III
CONDIZIONI CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE ALL RISKS
Art. 3.1 - Oggetto della copertura
La Società - alle condizioni, limiti, scoperti e franchigie di polizza e/o successive appendici - si obbliga a indennizzare tutti i danni materiali e diretti, consequenziali, perdite e/o deterioramenti, causati ai Beni Assicurati, anche di proprietà di terzi, da qualsiasi evento qualunque ne sia la causa, anche se determinati da colpa grave, salvo solo quanto espressamente escluso.
Si conviene che qualora, in conseguenza di eventi non esclusi dalla presente polizza, si abbia una successione di avvenimenti che provochi danni materiali e/o perdite e/o deterioramenti in genere ai Beni Assicurati, questa polizza coprirà anche tali danni, perdite, deterioramenti così risultanti.
Si prende atto tra le Parti che i Beni Assicurati alla partita Beni mobili/Contenuto possono trovarsi anche presso terzi, presso mostre ed esposizioni, fiere e simili, in qualsiasi località.
Resta in ogni caso impregiudicato il diritto di rivalsa spettante all'Ente per legge (responsabilità amministrativo-contabile).
Art. 3.2 - Attività e caratteristiche del rischio
L’Assicurato nella propria attività istituzionale svolge attività pubblica ed effettua la gestione di tutte le attività complementari all’attività di cui sopra, può produrre energia tramite proprio impianto di cogenerazione, è proprietario di beni immobili, fabbricati sia adibiti che non ad attività pubblico/amministrativa anche occupati da terzi.
La conduzione delle attività stesse e tutti i servizi sussidiari, complementari o accessori sono quelli che la diligenza o la tecnica inerente l’attività svolta insegna o consiglia di usare o che l’assicurato ritiene di adottare.
La presente Assicurazione ha per oggetto tutti i beni, sia di proprietà, che in locazione, conduzione, comodato precario, leasing, custodia e deposito o in uso, o per i quali il Contraente abbia un interesse assicurabile anche in virtù di impegni assunti nei confronti di terzi, o sui quali abbia a qualsiasi altro titolo un interesse suscettibile di valutazione economica e quant'altro inerente l'espletamento delle attività del Contraente e degli Assicurati, salvo solo quanto espressamente escluso.
Resta inteso che per l'individuazione delle cose assicurate si farà riferimento alle scritture contabili ed amministrative, documenti e/o atti della Contraente.
Gli enti e/o partite tutti/e oggetto della presente polizza potranno essere ubicati e l'attività potrà essere svolta ovunque nell'ambito della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino, dello Stato Città del Vaticano, nonché - limitatamente ai beni mobili - in altri Paesi dell’Unione Europea ed altri Paesi Europei, ma con il limite del 10% delle somme assicurate ed il massimo di € 2.000.000,00 per ubicazione - attraverso ubicazioni od organizzazioni proprie e/o di terzi, gestite in proprio e/o da terzi e si intendono garantiti anche se posti all'aperto e/o a bordo mezzi di trasporto per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico, nonché durante il temporaneo stazionamento in attesa dell'inizio del viaggio o delle operazioni di scarico.
Sono altresì inclusi i danni ai beni assicurati durante e/o a causa di loro movimentazione all'interno di aree private o ad esse equiparate.
I Beni Assicurati sono pertinenti allo svolgimento dell'attività istituzionale del Contraente come prevista dalla Legge, dalle Norme o attribuita alla Pubblica Amministrazione e comunque di fatto svolta, comprese tutte le attività accessorie, preliminari, conseguenti, complementari, connesse e collegate alle principali, inclusi attività e servizi che in futuro possano essere espletati.
I Beni Assicurati di proprietà, in uso a terzi, possono essere adibiti a qualsiasi attività.
Si dà atto che potranno essere eseguite nuove costruzioni, demolizioni, modificazioni, trasformazioni, ampliamenti, aggiunte e manutenzioni (ordinarie e straordinarie) ai Beni Assicurati per esigenze dell’Assicurato in relazione alla sua attività. Tali modifiche si intenderanno comprese nelle rispettive partite di polizza, con il relativo contenuto. L’Assicurato è pertanto esonerato dal darne avviso preventivo alla Società.
Art. 3.3. - Guasti
La Società indennizza i guasti causati dalle e/o per ordine delle Autorità, e quelli arrecati dall’Assicurato o da Terzi allo scopo di impedire, arrestare o ridurre gli effetti di un danno indennizzabile e ciò anche se tale scopo non è stato raggiunto.
Art. 3.4 - Spese per demoliire e sgomberare i residui del sinistro
La Società indennizza:
- le spese necessarie per smantellare, rimuovere, smaltire, sgomberare, demolire, immagazzinare, trattare, distruggere, trasportare e scaricare i residui del sinistro, al più vicino scarico autorizzato e abilitato, compresi eventuali rifiuti tossici, nocivi o radioattivi inclusi i costi di smaltimento degli stessi,. Sono altresì comprese, relativamente ai beni non danneggiati, le spese per smontare, svuotare, rimuovere temporaneamente ed altre simili operazioni nonché ricollocare in opera e collaudare a nuovo.;
- le spese sostenute per la rimozione e smaltimento di terreni, acque od altri materiali e beni non assicurati con la presente polizza, effettuati per ordine dell’Autorità o motivi di igiene e/o sicurezza;
- le spese necessarie per rimuovere, smontare, svuotare, trasportare, conservare, allocare provvisoriamente e ricollocare beni mobili (inclusi i costi per demolire fabbricati o loro parti illese o per smontare ecc beni mobili, illesi) qualora tali operazioni fossero indispensabili per eseguire le riparazioni di beni danneggiati in conseguenza di un sinistro indennizzabile a termini di polizza;
La Società indennizza dette spese in deroga al disposto di cui all'articolo 1907 del Codice Civile e con l’applicazione dei limiti, scoperti e/o franchigie, ove previsti, stabiliti alla tabella [LSF].
Art. 3.5. - Spese di bonifica, decontaminazione, decorticazione, livellamento, scavo, riempimento del terreno
La Società indennizza le spese di bonifica, decontaminazione, decorticazione, livellamento, scavo, puntellatura, muratura, riempimento dei Beni Assicurati e del terreno, acque e altri materiali, eventuali rifiuti tossici, nocivi o radioattivi, comprese le spese di sgombero e trasporto al più vicino scarico autorizzato e abilitato.
Sono comprese le spese di scavo stesso, livellamento, puntellatura, muratura, pavimentazioni o simili che l’Assicurato abbia dovuto sostenere in caso di sinistro indennizzabile per tubazioni e condutture anche se esterne ai beni immobili assicurati.
Sono altresì comprese le spese di bonifica e decontaminazione dei beni assicurati anche se parzialmente o moderatamente interessati dal sinistro.
La Società indennizza dette spese in deroga al disposto di cui all'Articolo 1907 del Codice Civile sino alla concorrenza dei limiti, e con l’applicazione scoperti e/o franchigie, ove previsti, stabiliti alla tabella [LSF].
Art. 3.6. - Spese ricerca e riparazione – Liquidi condotti
La Società indennizza le spese sostenute per la ricerca e/o riparazione di guasti e/o difetti e/o rotture e/o ostruzioni di impianti idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento, estinzione, tecnici e di processo, di captazione e distribuzione di gas, di conduzione di energia elettrica o per telecomunicazione, la sostituzione di tubazioni, relativi raccordi , dei cavi collocati nei muri e/o nei pavimenti e/o sotterranei, anche se esterni, nei quali si sia verificato il guasto o la rottura comprese le spese necessarie per la demolizione ed il ripristino delle parti di beni immobili, incluse le pavimentazioni, anche stradali, ed anche se effettuati per la sola ricerca del guasto o della rottura.
Sono altresì compresi i Danni derivanti da fuoriuscita di liquidi o altra sostanza, a seguito di rottura dei predetti impianti (danni da liquidi condotti).
La Società indennizza dette spese in deroga al disposto di cui all'articolo 1907 del Codice Civile, sino alla concorrenza dei limiti, e con l’applicazione scoperti e/o franchigie, ove previsti, stabiliti alla tabella [LSF].
Art. 3.7 - Costi per il collaudo
La Società indennizza i costi per il collaudo e per le prove di idoneità e controllo sui Beni Assicurati anche se tali Beni risultano apparentemente illesi, ma vi sia il ragionevole dubbio che possano aver subito danni in conseguenza di un sinistro indennizzabile.
La Società indennizza detti costi e/o oneri e/o spese in deroga al disposto di cui all'articolo 1907 del Codice Civile e sino alla concorrenza dei limiti, e con l’applicazione scoperti e/o franchigie, ove previsti, stabiliti alla tabella [LSF].
Art. 3.8 - Oneri di urbanizzazione, ricostruzione ed altri costi, Ordinanze di Autorità
La Società indennizza gli oneri di urbanizzazione e/o ricostruzione e/o riparazione, nonché qualsiasi altro costo e/o onere e/o spesa supplementare che dovesse comunque gravare sull’Assicurato e/o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi Ente e/o Autorità Pubblica in caso di ricostruzione e/o riparazione e/o rimpiazzo dei Beni Assicurati, a seguito di un Sinistro indennizzabile, in base a disposizioni di Leggi e/o ordinanze in vigore al momento della ricostruzione e/o riparazione e/o rimpiazzo dei Beni stessi. Sono compresi gli interventi ai beni e alla relativa impiantistica in caso di necessario adeguamento alla normativa in vigore al momento della ricostruzione, riparazione, rimpiazzo dei beni. Ferma la copertura delle spese per demolire e sgomberare come da articolo 3.4), ai sensi del presente articolo si intendono altresì garantite le spese per smantellamento, sgombero o demolizione del patrimonio non danneggiato in seguito all'imposizione di una qualsiasi Legge od ordinanza che regoli o renda necessarie le suddette operazioni.
La Società indennizza dette spese in deroga al disposto di cui all'Articolo 1907 del Codice Civile, sino alla concorrenza dei limiti, e con l’applicazione scoperti e/o franchigie, ove previsti, stabiliti alla tabella [LSF].
Art. 3.9 - Spese per onorari professionisti e consulenti
La Società rimborsa le spese sostenute dall’assicurato per professionisti e consulenti (a esempio architetto, ingegnere, geometra) iscritti ad apposito Ordine, per l’assistenza e consulenza relative a tutte le attività necessarie alla preventivazione, individuazione delle ditte esecutrici per gli interventi di ripristino del danno e per le spese di demolizione e sgombero, comparazione dei preventivi, redazioni di capitolati, assistenza per affidamento lavori e gare d’appalto.
Non sono compresi gli oneri e i costi sostenuti dall’assicurato per il perito di parte o la quota parte del terzo perito.
L’assicurato ha la facoltà di richiedere il pagamento diretto da parte della Società di tali spese. In questo caso, il professionista dovrà emettere pre – notula intestata all’assicurato, e la Società, verificata l’operatività della polizza, emetterà quietanza a favore dell’assicurato per l’importo della pre – notula riportante il pagamento a favore del terzo. Tale quietanza dovrà essere sottoscritta dall’assicurato e dal professionista e avrà effetto liberatorio per l’a Società al momento dell’effettivo pagamento. Al ricevimento dell’importo il professionista emetterà regolare fattura nei confronti dell’assicurato, inviandone copia alla Società.
La Società indennizza tali spese in deroga al disposto di cui all'articolo 1907 del Codice Civile e sino alla concorrenza dei limiti e con l’applicazione scoperti e/o franchigie, ove previsti, stabiliti alla tabella [LSF].
Art. 3.10 - Spese per onorari periti e consulenti
La Società rimborsa le spese per onorari di competenza del perito di parte nominato dall’assicurato, comprensive di eventuali costi di ingegneri, architetti, consulenti in genere e società di revisione a supporto dell’attività peritale, nonché la parte di quota a carico dell’assicurato a seguito della nomina del terzo perito. L’assicurato ha la facoltà di richiedere il pagamento diretto da parte della Società di tali spese. In questo caso, il professionista dovrà emettere pre – notula intestata all’assicurato, e la Società, verificata l’operatività della polizza, emetterà quietanza a favore dell’assicurato per l’importo della pre – notula riportante il pagamento a favore del terzo. Tale quietanza dovrà essere sottoscritta dall’assicurato e dal professionista e avrà effetto liberatorio per la Società al momento dell’effettivo pagamento. Al ricevimento dell’importo il professionista emetterà regolare fattura nei confronti dell’assicurato, inviandone copia alla Società.
La Società indennizza tali spese in deroga al disposto di cui all'articolo 1907 del Codice Civile e sino alla concorrenza dei limiti e con l’applicazione scoperti e/o franchigie, ove previsti, stabiliti alla tabella [LSF].
Art. 3.11 - Costi di ricostruzione degli archivi
La Società indennizza i costi e le spese per la ricostruzione ed il rifacimento di archivi amministrativi e/o tecnici, documenti, disegni, registri, microfilms, nastri o dischi magnetici, schede perforate, altri supporti di dati, dati in essi contenuti e “Programmi di utente”.
Si intende compreso il costo del materiale e delle operazioni manuali e/o meccaniche e/o elettroniche per il rifacimento dei beni distrutti, danneggiati o sottratti, comprese le spese per il riacquisto di supporti informatici, fissi o mobili, nonché quelle per la ricostruzione dei dati su di essi memorizzati e gli indennizzi eventualmente dovuti per legge a terzi. È facoltà dell’Assicurato ricostituire i propri programmi di utente anche in una nuova forma, purché il costo relativo non risulti più elevato di quello necessario per il ripristino dei dati nella loro forma originaria.
Si intendono comprese anche le spese sostenute per il lavoro di studio e/o ricerca (ivi comprese le spese di trasferta) eseguito da professionisti e/o dipendenti di cui l’Assicurato possa valersi, comprese le spese per la ricerca dei dati perduti e/o per la loro ricostruzione.
La Società indennizza dette spese e/o costi in deroga al disposto di cui all'articolo 1907 del Codice Civile, sino alla concorrenza dei limiti, e con l’applicazione scoperti e/o franchigie, ove previsti, stabiliti alla tabella [LSF].
Art. 3.12 - Somme dovute a Terzi (Ricorso terzi e locatari)
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi di Xxxxx, anche nella sua qualità di locatore degli immobili assicurati, nonchè per le concessioni ed i canoni concessori da concessionari, per i danni cagionati alle cose di terzi, compresi i locatari e i dipendenti, da sinistro indennizzabile a termini della presente Polizza.
Relativamente ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell’utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, l’assicurazione opera entro il 20% del massimale stabilito per questa garanzia “Somme dovute a Terzi (Ricorso terzi e Locatari)”.
La Società indennizza tali danni in deroga al disposto di cui all'articolo 1907 del Codice Civile, sino alla concorrenza del massimale previsto nella tabella [LSF].
La Società indennizza tali danni in deroga al disposto di cui all'articolo 1907 del Codice Civile. L’assicurazione non comprende i danni:
✓ a cose che l’assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli e gli effetti personali dei dipendenti e amministratori dell’assicurato o di terzi e i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell’ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
✓ di qualsiasi natura conseguenti a inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo.
L’Assicurato deve informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell’Assicurato.
L’Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l’articolo 1917 del Codice Civile.
La presente garanzia sarà valida ovunque si svolgano attività inerenti l’Assicurato e/o ovunque esista un interesse dell’Assicurato stesso.
Art.3.13 - Maggiori costi e perdita pigioni
Maggiori costi: in caso di sinistro indennizzabile, la Società indennizza i maggiori costi sostenuti dall'assicurato allo scopo di continuare la propria attività e comunque di garantire l’esecuzione ed il mantenimento dei servizi cui lo per lo stesso è preposto e che si riferiscono alle spese straordinarie documentate, necessariamente e non inconsideratamente sostenute durante il periodo di ripresa dell'attività stessa e/o successivo al sinistro per un massimo di 12 (dodici) mesi, nonché i maggiori
oneri per lavori di emergenza, purché documentati, effettuati ai fini del ripristino di linee danneggiate da uno degli eventi non esclusi dalla presente assicurazione.
In caso di danni riparati in economia dall'Assicurato, i costi per la mano d'opera impiegata sia per le ore ordinarie che straordinarie di lavoro saranno valutati e risarciti/indennizzati secondo i costi industriali diretti ed indiretti risultanti dalle scritture dell’Assicurato stesso.
La Società non indennizza le maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell’inattività causati da scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall’Autorità, difficoltà di reperimento dei beni imputabili a causa di forza maggiore, quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra.
Perdita pigioni: in caso di Sinistro indennizzabile a termini di Xxxxxxx che abbia colpito la partita Beni Immobili, tale da rendere gli stessi totalmente o parzialmente inagibili, la Società, alle stesse condizioni del precedente paragrafo, pagherà quella parte di pigione relativa ai locali danneggiati, regolarmente affittati, non più percepibile per effetto di detta inagibilità per il tempo necessario al loro ripristino, comunque non oltre il limite di 12 mesi.
Per i locali regolarmente affittati, si intendono anche quelli occupati dall’assicurato-Proprietario che vengono compresi in garanzia per l’importo della pigione presunta ad essi relativa.
La Società indennizza i maggiori costi e la perdita pigioni in deroga al disposto di cui all'articolo 1907 del Codice Civile e sino alla concorrenza dei limiti, e con l’applicazione scoperti e/o franchigie, ove previsti, stabiliti alla tabella [LSF].
Art.3.14 - Rimpiazzo del combustibile
La Società indennizza le spese di rimpiazzo del combustibile anche in caso di spargimento a seguito di guasto e/o rottura accidentale degli impianti di riscaldamento o di condizionamento al servizio del fabbricato.
Art. 3.15 - Xxxxx subiti da oggetti d’arte - Opere d’arte
La Società risponde dei danni causati a oggetti d’arte-opere d’arte indennizzabili in base alle condizioni della presente polizza. Fermo quanto previsto all’articolo VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO, la Società indennizza tali danni in deroga al disposto di cui all'articolo 1907 del Codice Civile e sino alla concorrenza dei limiti e con l’applicazione scoperti e/o franchigie, ove previsti, stabiliti alla tabella [LSF].
Art.3.16 - Furto, Rapina, Estorsione e Scippo
La Società risponde nella forma a primo rischio assoluto, in deroga al disposto di cui all’articolo 1907 del Codice Civile dei danni e/o perdite - di seguito indicate - subiti dai Beni Assicurati, e con l’applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di indennizzo previsti nella tabella [LSF]. Con riferimento ai danni da furto, la Società risponde:
A1) per i beni Assicurati posti nei locali dei Beni Immobili a condizione che l’autore del furto si sia impossessato dei beni stessi, in uno dei seguenti modi:
- violandone le difese esterne e/o interne mediante rottura, scasso, forzatura o rimozione, uso di grimaldelli o di arnesi simili, uso fraudolento di chiavi, uso di chiavi false;
- per via diversa da quella ordinaria che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
- in altro modo, rimanendo clandestinamente chiuso nei locali contenenti i beni assicurati, e abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi.
A2) per i beni assicurati posti nei locali dei beni immobili senza che l’autore del furto se ne sia impossessato con le modalità di cui al precedente punto A1 (furto senza scasso);
A3) del furto commesso da dipendenti dell’assicurato, o con la loro complicità o partecipazione, purché la persona che ha commesso il furto, che ne è complice o partecipe non sia incaricata della custodia delle chiavi dei locali o dei contenitori ove sono riposti i beni assicurati, o della sorveglianza dei locali e che il furto sia commesso a locali chiusi e in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie alle sue mansioni nell'interno dei locali stessi;
A4) per i beni assicurati posti all’aperto per loro naturale uso e destinazione, in spazi e aree di pertinenza o presso terzi.
B) La Società risponde dei danni derivanti da rapina e da estorsione dei beni assicurati.
C) La Società risponde dei danni derivanti da scippo dei beni assicurati.
D) La Società risponde dei danni derivanti da furto con destrezza di beni assicurati posti nell’interno dei beni immobili e commessi durante l’orario di apertura al pubblico.
Si precisa che i termini serrature e/o chiavi comprendono anche dispositivi di chiusura ed apertura azionati elettronicamente ed i relativi strumenti di comando; la garanzia comprende le spese sostenute per la sostituzione di serrature ed analoghi congegni di chiusura, nonché il rifarcimento degli esemplari di azionamento degli stessi (chiavi e strumenti analoghi), resesi necessarie a seguito di sottrazione delle relative chiavi e che le garanzie sono operanti anche a seguito di utilizzo di esplosivi.
E) La Società risponde dei danni derivanti da furto, rapina, estorsione e scippo dei beni assicurati affidati a portavalori avvenuti all’esterno dei locali, ovunque ma sempre sul territorio nazionale, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano, anche in occasione e/o a seguito di improvviso malore o di infortunio del portavalori. In caso di furto con destrezza resta operante il sottolimite di cui alla specifica garanzia.
Il portavalori può essere un dipendente o altra persona incaricata dall’assicurato per questo servizio. La garanzia è operante anche quando i beni sono affidati a Istituti specializzati nel trasporto di valori. In tal caso la presente garanzia copre la parte di danno (nel limite della somma assicurata) che eventualmente eccede l’importo recuperato o ricevuto dal Contraente e/o Assicurato in conseguenza del contratto con l’istituto di trasporti e/o l’assicurazione stipulata dall’istituto a beneficio degli utenti del servizio, e/o di qualsiasi altra assicurazione in vigore in qualunque forma a tutela dei valori sottratti.
F) La Società risponde dei danni derivanti da furto, rapina, estorsione e scippo di valori e preziosi, che sono:
✓ ovunque riposti,
✓ contenuti in registratori di cassa e/o cassetti chiusi a chiave,
✓ contenuti nei mezzi di custodia posti all’interno dei beni immobili,
✓ contenuti nei mezzi di custodia posti all’esterno dei beni immobili.
In caso di scippo resta operante il sottolimite di cui alla specifica garanzia (lettera C).
G) Sono altresì considerati danni garantiti dalla presente assicurazione i guasti e gli atti vandalici, commessi dagli autori dei reati ai beni assicurati, in occasione di furto, rapina, estorsione e xxxxxx o nel tentativo di commetterli. La Società pagherà per i guasti procurati dai ladri per l’ingresso nei luoghi dove sono i beni assicurati e per gli atti vandalici procurati dai ladri nei luoghi dove sono posti i beni assicurati.
Art. 3.17 Reintegro automatico in caso di furto, rapina, estorsione e scippo
In caso di Xxxxxxxx è convenuto che la somma assicurata per la garanzia furto verrà contemporaneamente e automaticamente reintegrata, con effetto dalla data del sinistro, di un importo pari a quello del danno indennizzabile a termini di polizza; dalla parte di somma così reintegrata saranno comunque esclusi i beni in rame.
Il rateo di premio corrispondente sarà calcolato per il periodo intercorrente dalla data di reintegro alla scadenza annuale della polizza, applicando il relativo tasso pro-mille ……………. [da indicare il relativo tasso offerto in sede di gara] esposto in polizza e sarà versato dal Contraente entro i termini di cui all’articolo PAGAMENTO DEL PREMIO – DECORRENZA DELL’ASSICURAZIONE.
L’importo complessivo dei reintegri non potrà superare, per uno o più sinistri accaduti nello stesso anno assicurativo, la somma inizialmente assicurata.
SEZIONE IV
DELIMITAZIONI E PRECISAZIONI DI GARANZIA
Art. 4.1 -Terremoto
Relativamente ai danni subiti dai Beni Assicurati in occasione di Terremoto la Società indennizza tali danni sino alla concorrenza dei limiti, e con l’applicazione scoperti e/o franchigie, ove previsti, stabiliti alla tabella [LSF].
Art. 4.2 - Inondazioni, Alluvioni, Allagamenti
Relativamente ai danni subiti dai Beni Assicurati in occasione di Inondazioni, Alluvioni, la Società indennizza tali danni sino alla concorrenza dei limiti, e con l’applicazione scoperti e/o franchigie, ove previsti, stabiliti alla tabella [LSF].
Relativamente ai danni subiti dai Beni Assicurati in occasione di Allagamenti, non conseguenti a guasti o rotture di impianti e/o serbatoi in genere riconducibili ad acqua e liquidi condotti, la Società indennizza i danni sino alla concorrenza dei limiti, e con l’applicazione scoperti e/o franchigie, ove previsti, stabiliti alla tabella [LSF].
Art. 4.3 - Eventi atmosferici
Relativamente ai danni causati ai Beni Assicurati da Eventi Atmosferici si intendono esclusi dalla garanzia
- Beni situati all’aperto non per naturale uso o destinazione;
- fabbricati o tettoie aperti da più lati, baracche in legno o in plastica e quanto in essi contenuto;
- cavi aerei, antenne, gru e ciminiere e simili installazioni esterne.
La Società indennizza tali danni sino alla concorrenza dei limiti, e con l’applicazione scoperti e/o franchigie, ove previsti, stabiliti alla tabella [LSF].
Art. 4.4 - Acqua Piovana
Relativamente ai danni causati ai Beni Assicurati da Acqua Piovana la Società indennizza tali danni sino alla concorrenza dei limiti, e con l’applicazione scoperti e/o franchigie, ove previsti, stabiliti alla tabella [LSF].
Art. 4.5 - Grandine (Su Fragili)
A parziale deroga di quanto previsto alle Esclusioni ed in riferimento alla garanzia Eventi Atmosferici, la Società indennizza i danni materiali causati da grandine a:
- serramenti, vetrate e lucernari in genere;
- lastre di cemento-amianto, od altri conglomerati artificiali, e manufatti di materia plastica, anche se facenti parte di Beni Immobili o tettoie aperte da uno o più lati.
La Società indennizza i danni sino alla concorrenza dei limiti, e con l’applicazione scoperti e/o franchigie, ove previsti, stabiliti alla tabella [LSF].
ART. 4.6 - Gelo e ghiaccio
Relativamente ai danni di gelo e ghiaccio subiti dai Beni Assicurati, sono esclusi quelli avvenuti oltre le 72 ore consecutive dalla sospensione della produzione o distribuzione di energia termica od elettrica. La Società indennizza tali danni sino alla concorrenza dei limiti, e con l’applicazione scoperti e/o franchigie, ove previsti, stabiliti alla tabella [LSF].
Art. 4.7 - Sovraccarico neve e/o ghiaccio
Relativamente ai danni causati da sovraccarico di neve e/o ghiaccio ai beni assicurati, la Società indennizza tali danni sino alla concorrenza dei limiti, e con l’applicazione scoperti e/o franchigie, ove previsti, stabiliti alla tabella [LSF].
La Società non indennizzerà i danni a fabbricati (e quanto in essi contenuto) non conformi alle norme di legge sui sovraccarichi di neve vigenti al momento della costruzione, ovvero qualora violassero norme introdotte successivamente aventi effetto retroattivo.
Art. 4.8 - Franamento, cedimento, smottamento del terreno, caduta massi, valanghe e slavine Relativamente ai danni subiti dai Beni Assicurati per effetto di franamento, cedimento, smottamento del terreno, caduta massi, valanghe e slavine, anche se tali eventi sono causati da terremoto, alluvioni, inondazioni, allagamenti, la Società indennizza tali danni sino alla concorrenza dei limiti, e con l’applicazione scoperti e/o franchigie, ove previsti, stabiliti alla tabella [LSF].
Art. 4.9 - Eventi SociopoliticI
Relativamente ai danni:
1. subiti dai Beni assicurati verificatisi in conseguenza di eventi socio politici, intendendosi per tali tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici e dolosi;
2. causati ai Beni Assicurati anche a mezzo degli ordigni esplosivi - da persone dipendenti o non del Contraente o dell'Assicurato che prendano parte a tumulti popolari, atti vandalici, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazioni, atti vandalici o dolosi;
la Società indennizza tali danni sino alla concorrenza dei limiti, e con l’applicazione scoperti e/o franchigie, ove previsti, stabiliti alla tabella [LSF].
Art. 4.10 - Precisazione occupazione non militare
I danni ai Beni Assicurati causati da incendio, esplosione e scoppio non a mezzo di ordigni esplosivi, avvenuti in corso di occupazione non militare di beni immobili assicurati, sono indennizzabili qualora l’occupazione si protragga per oltre 5 giorni consecutivi e per un periodo massimo di 60 giorni dall’inizio dell’occupazione.
Art. 4.11 - Terrorismo - Sabotaggio
Relativamente ai danni ai Beni Assicurati verificatisi in conseguenza di Terrorismo, Sabotaggio la Società indennizza tali danni sino alla concorrenza dei limiti, e con l’applicazione scoperti e/o franchigie, ove previsti, stabiliti alla tabella [LSF].
Art. 4.12 - Fenomeno elettrico
Relativamente ai danni da fenomeno elettrico ai Beni Assicurati sono esclusi quelli causati da usura o inosservanza delle prescrizioni del costruttore o dell’installatore per l’uso e la manutenzione, o verificatisi in conseguenza di collaudi, prove, esperimenti, nonché in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione e, comunque, dovuti a difetti noti al Contraente all’atto della stipulazione della polizza.
La Società indennizza tali danni sino alla concorrenza dei limiti, e con l’applicazione scoperti e/o franchigie, ove previsti, stabiliti alla tabella [LSF].
Art. 4.13 - Beni in refrigerazione e/o temperatura controllata
Relativamente ai danni subiti dai Beni Assicurati a causa di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo e/o delle sostanze atte alla conservazione così come a causa di fuoriuscita del fluido frigorigeno, la Società risponde, oltre a quelli conseguenti ad eventi non altrimenti esclusi, anche dei danni conseguenti all’accidentale verificarsi di guasti o rotture, a qualsiasi causa dovuti, nell’impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e di sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell’acqua e/o produzione e/o distribuzione dell’energia elettrica.
L’assicurazione ha effetto se la mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo abbia avuto come conseguenza un qualsiasi deterioramento dei beni assicurati tale da impedirne l’utilizzo e che abbia avuto durata continuativa non inferiore a 6 ore.
La Società indennizza tali danni sino alla concorrenza dei limiti, e con l’applicazione scoperti e/o franchigie, ove previsti, stabiliti alla tabella [LSF].
Art. 4.14 - Operatività dell’assicurazione
la presente assicurazione è operante anche nel caso in cui il sinistro, purché indennizzabile a termini di polizza, abbia avuto origine da Beni non Assicurati.
Ai sensi della presente polizza per sinistro indennizzabile si intende anche l’evento che rientra nelle garanzie del contratto ancorché i beni non siano stati effettivamente danneggiati.
Art. 4.15 - Crollo e collasso strutturale
Relativamente ai danni di Crollo e Collasso Strutturale dei Beni Immobili la Società indennizza tali danni se conseguenti a sovraccarico delle strutture dei beni stessi, ad errori di progettazione, di calcolo, di esecuzione e di installazione.
La Società indennizza tali danni sino alla concorrenza dei limiti, e con l’applicazione scoperti e/o franchigie, ove previsti, stabiliti alla tabella [LSF].
Art. 4.16 - Beni Elettronici a impiego mobile
I Beni Elettronici possono essere utilizzati anche durante l'impiego al di fuori del luogo di installazione, assegnazione e durante il loro trasporto con qualsiasi mezzo, compreso quello a mano; la garanzia è operante nel mondo intero.
La Società indennizza i danni a tali Beni sino alla concorrenza dei limiti, e con l’applicazione scoperti e/o franchigie, ove previsti, stabiliti alla tabella [LSF].
Art. 4.17 - Beni Elettronici installati su veicoli
I Beni Elettronici collocati sui veicoli di proprietà o in uso al Contraente sono assicurati anche durante la circolazione entro i territori dell’Unione Europea e altri paesi Europei, Repubblica di San Marino e Stato del Vaticano, purché installati in maniera fissa, salvo che la loro particolare natura ne consenta l’impiego in punti diversi del veicolo, fatto salvo che esista altra specifica copertura.
Non vengono indennizzati i danni di rottura dei filamenti di valvole o tubi.
La garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti alla tabella [LSF].
Art. 4.18 - Guasti ai Beni Elettronici
La Società indennizza i danni che si manifestassero nei Beni Elettronici causati da guasti meccanici ed elettrici.
La garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti alla tabella [LSF].
Art. 4.19 – Guasti macchine
La Società risponde di tutti i danni ai macchinari, alle attrezzature ed agli impianti, anche se di servizio, da rotture e/o guasti originati da cause interne, errori di manovra, errata manipolazione. Si intendono esclusi i danni ai beni elettronici ricompresi con apposita clausola.
La garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti alla tabella [LSF].
Art. 4.20 - Precisazione arredo urbano, alberi, illuminazione pubblica e relativi pali, cartellonistica stradale e segnaletica in genere
La Società indennizza i danni ad: Arredo Urbano, Alberi, Illuminazione Pubblica e relativi pali, Cartellonistica Stradale e Segnaletica in genere di competenza e/o pertinenza dell’Azienda, previa detrazione, per singolo sinistro, della relativa franchigia prevista nella tabella [LSF].
L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto senza applicazione della regola proporzionale di cui all’articolo 1907 del Codice Civile sino alla concorrenza della somma assicurata alla relativa Partita di polizza.
Art. 4.21 - Rinuncia al diritto di rivalsa
La Società rinuncia – salvo in caso di dolo – al diritto di surroga derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso:
✓ persone delle quali l’assicurato deve rispondere a norma di Xxxxx;
✓ enti e aziende controllanti, controllate e collegate, nonché proprie Fondazioni, Istituzioni;
✓ enti e/o altre aziende sanitarie;
✓ enti e associazioni non aventi scopo di lucro;
purché l’Assicurato a sua volta, non eserciti l’azione verso il responsabile.
La Società rinuncia altresì all’azione di rivalsa nei confronti di chiunque altro l’Assicurato abbia inteso salvaguardare con la stipula di particolari accordi scritti, salvo sempre il caso di dolo.
Resta in ogni caso impregiudicato il diritto di rivalsa spettante all'Ente per Legge (responsabilità amministrativo-contabile).
Art. 4.22 - Movimentazione interna
La Società indennizza i danni ai beni assicurati durante e/o a causa di loro movimentazione all'interno di aree private, comprese le operazioni di carico e scarico.
SEZIONE V ESCLUSIONI
Art. 5.1 - Esclusioni
La Società non è obbligata in alcun caso per:
A. i danni verificatisi in occasione di:
✓ atti di guerra dichiarata o non, occupazione o invasione militare, requisizione, nazionalizzazione e confisca, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/o ordinanze di governo e/o Autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto. Si precisa peraltro che non sono considerati "atti di guerra o insurrezione" le azioni di organizzazioni terroristico/politiche anche se inquisite per insurrezione armata contro i poteri costituiti o simili imputazioni;
✓ esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, provocate da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
✓ eruzioni vulcaniche, bradisismo;
salvo che l'assicurato provi che il sinistro non abbia avuto alcun rapporto con detti eventi.
A1. i danni dovuti a o causati da:
✓ dolo del contraente;
✓ perdite di quote di mercato, interruzione dell'attività, cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei beni assicurati, salvo quanto precisato all’articolo MAGGIORI COSTI E PERDITA PIGIONI;
✓ trasporto di beni assicurati al di fuori di beni immobili salvo quanto previsto per Beni Elettronici a impiego mobile e Beni elettronici installati su veicoli;
✓ messa in esecuzione di ordinanze delle Autorità o di leggi che regolino la costruzione, ricostruzione o demolizione delle costruzioni e dei beni immobili salvo quanto previsto dall’articolo SPESE PER DEMOLIRE E SGOMBERARE I RESIDUI DEL SINISTRO e all’articolo ONERI DI URBANIZZAZIONE, RICOSTRUZIONE ED ALTRI COSTI, ORDINANZE DI AUTORITA’.
B. Sono esclusi i danni
B1) di o dovuti a:
✓ ammanco e/o smarrimento salvo quanto previsto alla garanzia furto con destrezza, truffa e appropriazione indebita, frode, infedeltà dei dipendenti e/o amministratori e saccheggio malversazione
o concussione;
✓ umidità, brina e condensa, stillicidio, siccità, insetti, vermi, funghi, batteri, animali e vegetali in genere. Detta esclusione non è applicabile ai beni elettronici;
✓ natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili;
B2) dovuti a o causati da:
✓ lavori di costruzione, modifica, trasformazione di beni immobili, montaggio, smontaggio, revisione e manutenzione di macchinari. Relativamente ai beni elettronici si intendono invece compresi in garanzia i danni verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi connessi a lavori di pulitura, manutenzione, revisione e spostamenti interni;
✓ errori di progettazione, di calcolo e di esecuzione di beni immobili e mobili, salvo quanto previsto alla clausola CROLLO E COLLASSO STRUTTURALE;
✓ assestamento, contrazioni o espansioni dilatazioni o crollo di impianti, reazioni termiche, salvo se non conseguenti a eventi indennizzabili a termini di polizza;
✓ mareggiate e penetrazione di acqua marina;
✓ errori di lavorazione, da vizi e difetti di materiale, sempre che non siano causa di altri eventi non specificamente esclusi. In questo caso la società sarà obbligata solo per la parte di danno non esplicitamente esclusa;
✓ i danni causati da difetti di cui il Contraente o l’Assicurato od il preposto all’esercizio del macchinario erano a conoscenza al momento della stipulazione della polizza;
Nel caso che in conseguenza degli eventi tutti di cui al comma B) derivi altro danno indennizzabile ai sensi della presente polizza, la società indennizza solo la parte di danno non altrimenti esclusa.
C. Sono esclusi i danni, salvo che siano determinati da eventi non altrimenti esclusi, dovuti a o causati da:
✓ corrosione, incrostazioni, deperimento, usura o logorio di qualsiasi parte dei beni assicurati a causa del loro naturale uso o funzionamento, limitatamente ai beni o parte degli stessi e direttamente colpiti;
✓ guasti o improprio funzionamento dei beni mobili, salvo quanto previsto alle garanzie FENOMENO ELETTRICO, BENI IN REFRIGERAZIONE E/O TEMPERATURA CONTROLLATA, GUASTI AI BENI ELETTRONICI E GUASTI MACCHINE;
✓ sospensione, interruzione o anormale produzione e/o fornitura di energia elettrica, termica, gas, acqua. La presente esclusione non trova applicazione per i danni subiti dai beni in refrigerazione e a temperatura controllata e per quelli derivanti da fenomeno elettrico;
✓ inquinamento e/o contaminazione ambientale;
✓ inosservanza delle prescrizioni del costruttore o fornitore per l’esercizio e l’uso dei beni assicurati;
✓ a parti o componenti soggetti a consumo per uso o il cui rendimento decada in conseguenza del tempo di utilizzo;
✓ utilizzo di internet o reti similari, reti intranet o altra rete privata o similare;
✓ trasmissione elettronica di dati o altre informazioni, compresa quella a/da siti web o similari (es. download di file/programmi da porta elettronica) alterazioni, perdita dell’uso o della funzionalità, totali o parziali, di dati e di ogni altro sistema di elaborazione basato su microchip o logica integrata.
Nel caso che in conseguenza degli eventi tutti di cui al comma C) derivi altro danno indennizzabile a termini di polizza, la Società indennizza solo la parte di danno non altrimenti esclusa.
D. Sono esclusi dall'assicurazione:
✓ il valore del terreno;
✓ aeromobili, natanti, treni, veicoli iscritti al P.R.A. di proprietà del Contraente; tutte le garanzie di polizza si intendono invece operanti per i beni mobili situati all’interno degli stessi;
✓ boschi, alberi, coltivazioni, animali in genere, tranne che se assicurati con apposita partita;
✓ le merci in giacenza presso il magazzino di Pievesestina qualora assicurate con specifiche polizze;
✓ i beni in leasing qualora assicurati con specifiche polizze;
✓ i beni mobili caricati a bordo di mezzi di trasporto di terzi, salvo i beni elettronici ed elettromedicali a impiego mobile;
✓ beni mobili posti all’aperto quando danneggiati da eventi atmosferici, inondazioni, alluvioni salvo che gli stessi non siano all’aperto per loro naturale uso e destinazione;
✓ gli oggetti d’arte e preziosi qualora assicurati con specifiche polizze;
✓ le linee aeree di trasmissione e/o distribuzione e relative strutture di sostegno, tubazioni, reti e condutture interrate, se al di fuori del perimetro e/o dell’area di pertinenza dei fabbricati;
✓ il furto dei beni in rame al di fuori dei locali dei beni immobili;
✓ i costi di livellamento, scavo e riempimento di terreni, fatto salvo quanto previsto all’articolo SPESE DI BONIFICA, DECONTAMINAZIONE, DECORTICAZIONE, LIVELLAMENTO, SCAVO, RIEMPIMENTO DEL TERRENO;
✓ i danni da furto avvenuti in luoghi rimasti per più di 60 giorni consecutivi disabitati o, qualora non si tratti di beni immobili adibiti allo svolgimento delle attività o ad abitazione, incustoditi;
Sono, inoltre, esclusi:
✓ i costi per i quali è responsabile, per Xxxxx o per contratto, il costruttore, il fornitore o il locatore.
✓ le malattie trasmissibili, come di seguito specificato:
In deroga a qualsiasi eventuale previsione contraria, la presente polizza non copre alcun sinistro, perdita, danno, costo o spesa di qualsivoglia natura, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, derivante da, riconducibile a, causato da o relativo a:
1. qualsiasi Malattia Trasmissibile, o sospetto o minaccia circa la sussistenza (sia essa effettiva o percepita) di una Malattia Trasmissibile;
2. qualsiasi atto, errore o omissione nel controllo, prevenzione o risoluzione di, o comunque relativo a una epidemia sia essa effettiva, sospetta, percepita o minacciata, di una qualsiasi Malattia Trasmissibile.
Questa esclusione si applica a prescindere dalla sussistenza di qualsiasi altra causa o evento che contribuisca, contestualmente o in qualsiasi altra fase, al verificarsi di tale perdita, danno, sinistro, costo o spesa di qualsivoglia natura.
La sussistenza, sia essa effettiva, presunta, minacciata, percepita o sospetta, di una Malattia Trasmissibile all’interno, presso, o che interessi, impatti o danneggi qualsiasi proprietà, o che impedisca l’uso di tali proprietà, non costituisce perdita o danno materiale o di altro tipo, o perdita di uso di proprietà materiali o immateriali.
La presenza di una o più persone in un luogo assicurato potenzialmente infettate da una Malattia Trasmissibile o effettivamente infettate da una Malattia Trasmissibile non costituisce perdita o danno, materiale o di altro tipo.
Ai fini della presente clausola rileva la seguente definizione:
Malattia Trasmissibile significa qualsiasi malattia, patologia, morbo, infezione, condizione o disturbo causato, in tutto o in parte, da qualsiasi contatto diretto o indiretto o esposizione a virus, parassiti o batteri o a qualsiasi agente patogeno di qualsiasi natura, indipendentemente dal metodo di trasmissione, contatto o esposizione.
Tutti gli altri termini e condizioni rimangono invariati.
Esclusione Cyber
La Società, salvo quanto non espressamente derogato nel seguito, non è obbligata unicamente ad indennizzare quanto segue:
• tutti i danni, anche indiretti, - ivi comprese le perdite di software, microchip, circuiti integrati, programmi o altri dati informatici - causati o risultanti da:
o virus informatici di qualsiasi tipo;
o accesso e utilizzo dei sistemi informatici da parte di soggetti, dipendenti o meno dell'Assicurato, non autorizzati dall'Assicurato stesso;
o cancellazione, distruzione, alterazione, riduzione di funzionalità operativa o disponibilità
di software, programmi o dati informatici salvo che provocati da altro evento non rientrante fra le esclusioni di polizza;
• la Società non indennizza i danni direttamente o indirettamente causati dalla impossibilità per qualsiasi computer, sistema di elaborazione dati, supporto di dati, microprocessore, circuito integrato o dispositivi similari, software di proprietà o in licenza d’uso di:
o riconoscere in modo corretto qualsiasi data come la data effettiva di calendario;
o acquisire, elaborare, memorizzare in modo corretto qualsiasi dato od informazione o comando od istruzione in conseguenza dell’errato trattamento di qualsiasi data in modo diverso dalla effettiva data di calendario;
o acquisire, elaborare, memorizzare in modo corretto qualsiasi dato o informazione in conseguenza dell’azione di comandi predisposti all’interno di qualsiasi software che causi
perdita di dati o renda impossibile acquisire, elaborare, salvare, memorizzare gli stessi in modo corretto ad una certa data o dopo di essa.
La presente esclusione non pregiudica la indennizzabilità dei danni conseguenti alle cose assicurate e derivanti da incendio, fulmine, esplosione, scoppio.
SEZIONE VI
NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO
Art. 6.1 - Obblighi in caso di sinistro e relativa denuncia del sinistro
In caso di Sinistro, il Contraente e/o l’Assicurato deve:
a) a parziale deroga dell’articolo 1913 del Codice Civile, darne avviso alla Società, anche per il tramite del broker, entro 30 giorni da quando l’Unità Organizzativa dell’AUSL Contraente competente per l’esecuzione del contratto e la gestione dei sinistri ne è venuta a conoscenza scritta;
b) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il Danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla Legge ai sensi dell’art. 1914 del Codice Civile;
L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile, a condizione che la Società dimostri il pregiudizio economico subito da tale inadempimento;
c) qualora tenuto a norme di Legge, fare, nei 30 giorni successivi, dichiarazione scritta all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo precisando, in particolare, l’inizio del Sinistro, la causa presunta del Sinistro e l’entità approssimativa del Danno. Copia di tale documentazione deve essere trasmessa alla Società;
d) predisporre, un elenco dei danni subiti con riferimento, alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, mettendo comunque a disposizione i suoi registri conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche; la Società dichiara di accettare, quale prova dei beni danneggiati o distrutti, la documentazione contabile e/o altre scritture che l’Assicurato sarà in grado di esibire, o in luogo, dichiarazioni testimoniali.
L’Assicurato, inoltre, deve conservare le tracce ed i residui del Sinistro fino alla conclusione delle operazioni peritali oppure fino a diversa comunicazione della Società antecedente detto termine; resta comunque ferma la facoltà dell’Assicurato:
- di procedere allo smaltimento dei residui una volta ottenuto il consenso della Società, che dovrà pervenire al massimo entro 30 giorni da quando è stato denunciato il sinistro;
- di proseguire la propria attività;
- di effettuare le riparazioni senza dover attendere le operazioni peritali trascorsi 10 giorni dalla data di denuncia del sinistro e in mancanza di contatti da parte del perito - incaricato dalla Società di effettuare il necessario sopralluogo - senza che questo possa portare pregiudizio alcuno al risarcimento di danni e/o rimborso di spese. In caso di riparazioni urgenti per garantire la sicurezza dei luoghi, l’incolumità delle persone e la continuità del servizio, nonché per adempiere agli obblighi normativi e/o alle disposizioni delle autorità competenti, gli interventi potranno essere effettuati senza rispettare le predette tempistiche, fermo restando l’obbligo in capo all’Assicurato di documentare gli interventi effettuati.
Qualora il perito incaricato dalla Società non intervenga entro 10 giorni dalla data di denuncia del sinistro, la Società dichiara di accettare a dimostrazione del danno, la documentazione che l’Assicurato sarà in grado di esibire.
Art. 6.2 - Procedura per la valutazione del danno e delle perdite
L’ammontare dei danni e/o delle perdite è concordato tra le Parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dall’Assicurato, con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Xxxxxx interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Xxxxxxx Xxxxxx ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre
persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui Giurisdizione il Sinistro è avvenuto.
Le spese del terzo perito sono ripartite a metà.
Art. 6.3 - Mandato dei periti – Operazioni peritali
I Periti devono:
a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
b) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate;
c) verificare l’esistenza, la qualità, la quantità ed il valore dei Beni Assicurati;
d) procedere alla stima ed alla liquidazione del Danno e delle spese, secondo i disposti tutti della presente Assicurazione.
I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
I risultati delle valutazioni di cui ai punti c) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza, nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all’indennizzabilità dei danni.
La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.
I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità.
Si conviene che, in caso di Sinistro, le operazioni peritali saranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività - anche se ridotta - e la tranquillità nelle aree non direttamente interessate dal Sinistro o nelle porzioni utilizzabili delle aree danneggiate.
Art. 6.4 - Liquidazione per partite separate
Dietro richiesta del Contraente e/o dell’Assicurato tutto quanto previsto dalla presente Assicurazione relativamente all’Indennizzo, è applicato a ciascuna partita singolarmente considerata ovvero come se per ognuna di esse fosse stata stipulata una Polizza distinta.
A tale scopo i Periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascuna partita un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia.
I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennizzo per il Sinistro.
Art. 6.5 - Esagerazione dolosa del danno
L'assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate o non rubate, adopera a giustificazione mezzi e documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce e i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.
Art. 6.6 - Valore dei beni immobili e mobili – Determinazione del danno
Premesso che per “valore a nuovo” si intende:
a) per i beni immobili, la spesa necessaria per l’integrale costruzione a nuovo del bene, con le stesse caratteristiche costruttive preesistenti, escludendo soltanto il valore dell’area;
b) per i beni immobili di particolare valore storico – artistico architettonico o di particolare pregio (ivi compresi gli immobili disciplinati della Legge 1089/1939 ss.mm.ii.), la spesa necessaria per l’integrale costruzione a nuovo del bene, secondo le tecniche costruttive e materiali attuali non
considerando quindi nel valore di ricostruzione il differenziale storico e artistico. In caso di stima accettata il presente comma non opera ed è sostituito dall’articolo VALORE DEI BENI IMMOBILI DI PARTICOLARE VALORE STORICO E ARTISTICO E DETERMINAZIONE DEL DANNO IN CASO DI STIMA ACCETTATA;
c) per i beni mobili (escluso valori, oggetti d'arte) il costo di riparazione o rimpiazzo dei beni stessi con altri nuovi uguali oppure equivalenti per caratteristiche, prestazioni e rendimento economico (al lordo degli oneri fiscali se dovuti all'erario e/o di qualunque altro onere, delle spese di trasporto, delle spese supplementari per lavoro straordinario anche notturno e festivo, nonché dei costi di montaggio, collaudo e messa in servizio in genere);
e che per “valore allo stato d’uso” s’intende:
d) per i beni immobili, la spesa prevista per l’integrale costruzione a nuovo del bene con le stesse caratteristiche costruttive al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, alle modalità di costruzione, alla destinazione, all’uso e a ogni altra circostanza influente, escluso il valore dell’area nonché gli oneri fiscali se detraibili;
e) per i beni immobili di particolare valore storico – artistico architettonico o di particolare pregio (ivi compresi gli immobili disciplinati della Legge 1089/1939 ss.mm.ii.), la spesa necessaria per l’integrale costruzione a nuovo del bene, secondo le tecniche costruttive e materiali attuali, non considerando quindi nel valore di ricostruzione il differenziale storico e artistico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, alle modalità di costruzione, alla destinazione, all’uso e ad ogni altra circostanza influente, escluso il valore dell’area nonché gli oneri fiscali se detraibili. In caso di stima accettata il presente comma non opera ed è sostituito dall’articolo VALORE DEI BENI IMMOBILI DI PARTICOLARE VALORE STORICO E ARTISTICO E DETERMINAZIONE DEL DANNO IN CASO DI STIMA ACCETTATA;
f) per i beni mobili (escluso valori, oggetti d'arte), il costo di rimpiazzo di ciascun bene con altro nuovo uguale o equivalente per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione e ogni altra circostanza influente, esclusi gli oneri fiscali se detraibili. Resta convenuto che qualora il mercato non offrisse la possibilità di rimpiazzare il bene mobile e elettronico con un altro identico, si stimerà il valore di rimpiazzo in base al bene più affine per equivalenza di prestazione nelle stesse condizioni di impiego e di destinazione, con opportuni correttivi se detto bene affine dia un rendimento economico e prestazioni maggiori. Relativamente ai beni elettronici, resta inteso che la normale evoluzione tecnologica non deve intendersi come maggiore prestazione del bene sostituito, purché a parità di gamma del listino del produttore;
in caso di sinistro che colpisca i beni immobili e i beni mobili (partite 1, 1a – qualora non sia operante l’articolo VALORE DEI BENI IMMOBILI DI PARTICOLARE VALORE STORICO E ARTISTICO E DETERMINAZIONE DEL DANNO IN CASO DI STIMA ACCETTATA – e 2) si determina:
aa) l’ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione “valore a nuovo” non esistesse e cioè al valore allo stato d’uso, detratto l’eventuale valore delle cose recuperabili dopo il sinistro (al netto delle spese incorse per il recupero);
bb) il supplemento che, aggiunto all’indennità di cui ad aa), determina l’indennità complessiva calcolata in base al “valore a nuovo”, oltre alle spese di salvataggio e alle spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro;
cc) il pagamento del supplemento d’indennità di cui alla lettera bb) è eseguito in relazione allo stato di avanzamento dei lavori così come previsto dalle norme relative al successivo articolo PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO E ANTICIPI.
Ai beni mobili in corso di lavorazione/sperimentazione e al materiale di ricerca è attribuito il valore che dette cose avevano allo stadio di lavorazione/sperimentazione/ricerca in cui si trovavano al giorno del sinistro. Tale valore è dato dal prezzo originario di acquisto della materia prima e/o dell'intermedio, aumentato dei costi di lavorazione/sperimentazione/ricerca sostenuti fino a quel momento, degli oneri fiscali se dovuti. Questa condizione non è operante per la garanzia furto, rapina, estorsione e scippo. La ricostruzione può avvenire nella stessa o in altra ubicazione e sia la riparazione che la ricostruzione che il rimpiazzo possono essere effettuati nei modi e secondo tipo e genere più rispondenti alle
esigenze dell'assicurato, fermo il fatto che la Società non indennizzerà il maggior onere eventualmente derivato.
Relativamente alla ricostruzione o ripristino di beni immobili e relativi impianti non rispondenti alle norme tecniche o di Legge per le costruzioni in zone sismiche o soggette a carico di neve vigenti al momento del sinistro, sarà liquidata la somma aggiuntiva fino alla concorrenza prevista alla sezione LIMITI, SCOPERTI E FRANCHIGIE quale differenza NTC.
Per i danni derivanti da maggiori costi e perdita di pigioni, l'ammontare del danno si stabilisce tenendo conto del tempo necessario al Contraente per il ripristino degli enti danneggiati, fermi restando i limiti di indennizzo specifici e le condizioni previste nella presente polizza.
L'assicurazione in base al valore a nuovo non è operante, e pertanto, in caso di sinistro, l’ammontare dell’indennizzo è determinato unicamente con le stime di cui alla precedente lettera aa):
✓ per i beni immobili (o porzioni di) e per i beni mobili (esclusi valori, oggetti d'arte) che, al momento del sinistro, si trovino in stato di inattività (non costituiscono tale stato le sospensioni temporanee, anche prolungate, per manutenzione, revisione o per esigenze o schemi operativi decisi dall’assicurato);
✓ nei casi in cui le operazioni di riparazione, di ricostruzione o di rimpiazzo non siano intraprese, salvo forza maggiore, entro 36 mesi dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.
Art. 6.7 - Differenziale storico artistico in assenza di stima accettata
In caso di danno a un bene immobile di particolare valore storico artistico, allo scopo di consentire il ripristino di tali beni con materiali coevi e adeguate tecniche di esecuzione e messa in opera, sarà liquidata una somma aggiuntiva fino alla concorrenza del limite di indennizzo specifico indicato alla sezione LIMITI, SCOPERTI E FRANCHIGIE, fermo restando lo specifico limite di indennizzo previsto per la garanzia colpita dal danno.
Sono compresi nella garanzia i maggiori danni che gli enti assicurati con particolari qualità storico artistiche possano subire a seguito di sinistro e che eccedono le normali spese di ricostruzione e ripristino di carattere funzionale di cui all’articolo VALORE DEI BENI IMMOBILI E MOBILI – DETERMINAZIONE DEL DANNO. A titolo esemplificativo e non limitativo, tali danni possono riguardare affreschi, bassorilievi, ornamenti murari, soluzioni architettoniche e possono consistere nelle spese di ripristino e restauro, nonché nella perdita economica subita dall'assicurato per la distruzione totale o parziale del manufatto storico e/o artistico.
in caso di difforme valutazione circa l'opportunità e l'entità delle spese di ripristino e/o restauro, nonché in merito alla perdita economica dell'assicurato per la distruzione totale o parziale, le parti convengono sin da ora di rimettersi al parere della Sovrintendenza ai Beni Storici e Culturali competente nel territorio ove si colloca il bene danneggiato, cui verrà dato formale incarico di perito comune.
Art.6.8 Valore dei beni immobili di particolare valore storico e artistico e determinazione del danno (clausola valevole in caso di stima accettata)
In deroga al precedente articolo, la valutazione dei beni immobili di cui alle Partite n…… è considerata come stima accettata ai sensi dell’art. 1908 comma 2 del Codice Civile. Pertanto, in caso di sinistro indennizzabile la Società indennizzerà le spese necessarie:
a) per il restauro o il ripristino dei beni danneggiati o parzialmente distrutti, anche con l’impiego, ove necessario, di tecniche consone;
b) per il rimpiazzo o la ricostruzione dei beni distrutti, secondo la tipologia costruttiva esistente al momento del sinistro per la specifica destinazione di tali beni, anche nel rispetto delle caratteristiche dimensionali del manufatto, o dovute all’impiego di materiali coevi e della relativa tecnica di esecuzione e messa in opera.
Qualora si dimostrasse tecnicamente impossibile il restauro, ripristino, rimpiazzo o ricostruzione nel modo anzidetto, dovrà essere tenuto conto dell’eventuale impiego di tecnologie e strutture moderne sostitutive o integrative.
La Società indennizza le spese tutte, come sopra definite, effettivamente sostenute entro 36 mesi dalla data del sinistro.
Nel caso in cui l’assicurato non procedesse al restauro, ripristino, rimpiazzo o alla ricostruzione la Società indennizzerà un importo pari alle spese necessarie per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle danneggiate con l’impiego di materiali e di tecniche in uso al momento del sinistro, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all’ubicazione, alla destinazione, all’uso ed a ogni altra circostanza concomitante, senza quindi tenere conto dei costi relativi all’impiego di materiali coevi e della relativa tecnica di esecuzione e messa in opera.
Resta inteso che, in ogni caso, la Società non indennizzerà somma superiore a quanto concordato fra le parti ai sensi della stima accettata.
In caso di sinistro l’ammontare del danno e della rispettiva indennità si determina secondo i criteri sopra stabiliti deducendo eventuali contributi erogati dalla Sovraintendenza ai Beni Artistici e Culturali e/o da altro Ente o Fondazione pubblica o privata e/o qualsivoglia benefattore.
Art. 6.9 - Determinazione del danno per i valori e oggetti d’arte
In caso di sinistro, per i danni ai titoli, alle monete, alle banconote estere è indennizzato il loro valore, risultante dal listino di chiusura del giorno del sinistro e, se non vi è prezzo di mercato per tali titoli in quel giorno, il valore fissato concordemente tra le parti secondo le quotazioni alla Borsa Valori di Milano.
Se i titoli non sono quotati alla Borsa Valori di Milano si prenderanno per base le quotazioni ufficiali di quella Borsa ove i titoli sono quotati o, in mancanza, il prezzo che verrà loro attribuito dal sindacato di Borsa di Milano.
Per gli altri valori, è indennizzato il loro valore nominale, ovvero, qualora fossero ammortizzabili, sono riconosciute le spese per il loro ammortamento.
Per i titoli per i quali è ammesso l'ammortamento, l'indennizzo non sarà liquidato prima delle rispettive scadenze nel caso di effetti cambiari. L'assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento, gli effetti cambiari siano divenuti inefficaci.
Per gli oggetti d’arte, premesso che per valore commerciale, deve intendersi il prezzo che l’oggetto ha o che potrebbe venirgli attribuito nel mercato dell’arte o dell’antiquariato al momento del sinistro, si procederà come segue:
a) in caso di distruzione o perdita totale la Società corrisponde una somma pari al valore commerciale dell’oggetto nel luogo e al momento del sinistro, dedotti eventuali recuperi;
b) in caso di danneggiamento la Società, tenendo anche conto degli interessi dell’assicurato, corrisponde il più favorevole indennizzo tra:
✓ la differenza tra il valore commerciale che l’oggetto aveva al momento e nel luogo del sinistro e quello dell’oggetto nello stato in cui si trova dopo il sinistro;
✓ oppure il costo del restauro (eseguito con l’accordo della società stessa) più il deprezzamento. Qualora l’assicurazione sia prestata con stima accettata, sulla base dei valori e dell’elencazione delle opere così come prodotti dall’Ente, il valore commerciale dell’oggetto nel luogo e al momento del sinistro sarà quello di stima. In caso di sinistro che colpisca un oggetto facente parte di un insieme, la Società corrisponderà, oltre a quanto sopra previsto, l’eventuale deprezzamento che residuasse all’insieme da determinarsi applicando i criteri di cui sopra.
Art. 6.10 - Determinazione del danno per i beni elettronici
Nel caso di danno suscettibile di riparazione:
a) si stima l’importo totale delle spese di riparazione valutate secondo i costi necessari per ripristinare il bene danneggiato nello stato funzionale in cui si trovava al momento del sinistro;
b) si stima il valore ricavabile, al momento del sinistro, dai residui delle parti sostituite. L’indennizzo massimo sarà pari all’importo stimato come ad a) defalcato dell’importo stimato come b), a meno che la Società non si avvalga della facoltà di ritirare i residui delle parti sostituite, nel qual caso l’Indennizzo sarà pari all’importo stimato come ad a).
Nel caso di danno non suscettibile di riparazione:
aa) si stima il costo di rimpiazzo a nuovo del bene assicurato al momento del sinistro o di un bene similare, ivi compresi i costi di trasporto, dogana, montaggio, ed oneri fiscali se dovuti all’erario;
bb) si stima il valore ricavabile dai residui.
L’indennizzo massimo sarà pari all’importo stimato come aa) defalcato dell’importo come bb), a meno che la Società non si avvalga della facoltà di ritirare i residui, nel qual caso l’indennizzo sarà pari all’importo stimato come ad aa).
Questa valorizzazione riguarda solo beni assicurati in stato di attività o funzione (non costituiscono inattività o non funzionamento le sospensioni temporanee, anche prolungate, per manutenzione, revisione o per esigenze o schemi operativi decisi dall’assicurato) ed è valida a condizione:
aa) che i danni si siano verificati entro i 10 anni successivi a quello di costruzione; bb) il rimpiazzo o la riparazione siano eseguiti entro i tempi necessari;
cc) il costruttore non abbia cessato la fabbricazione del bene danneggiato o distrutto, oppure questo sia ancora disponibile o siano disponibili i pezzi di ricambio.
Qualora non sia soddisfatta una di tali condizioni si applicano le norme che seguono:
aaa) si stima il valore del bene al momento del sinistro, tenuto conto della sua vetustà e del suo deperimento per uso o altra causa;
bbb) si stima il valore ricavabile dai residui. L’indennizzo massimo sarà pari all’importo stimato come aaa), defalcato dell’importo come bbb).
Un danno si considera non suscettibile di riparazione quando l’ammontare del danno, calcolato come ad a) e b), eguagli o superi il valore che la cosa aveva al momento del sinistro stimato come aa).
Sono escluse dall’indennità le spese per eventuali tentativi di riparazione, riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti.
La Società ha la facoltà di provvedere direttamente al ripristino dello stato funzionale dell’impianto o dell’apparecchio o al suo rimpiazzo con altro uguale o equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento. Resto inteso che la normale evoluzione tecnologica non deve intendersi come maggiore prestazione del bene sostituito, purché a parità di gamma del listino del produttore.
All’indennizzo così ottenuto vanno detratte le franchigie presenti nella sezione LIMITI, SCOPERTI, FRANCHIGIE.
Art. 6.11 - Determinazione del danno per i supporti dati – Ricostruzione dati
La Società indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per il riacquisto dei supporti di dati intercambiabili distrutti, danneggiati o sottratti in conseguenza di un danno indennizzabile a termine di polizza, nonché per la ricostruzione dei dati ivi contenuti e per quelli elaborati e memorizzati su materiale fisso ad uso memoria di massa.
Sono esclusi i costi derivanti da perdite od alterazioni di dati senza danni materiali e diretti ai supporti nonché da cestinatura per svista, cancellatura per errore ed errata registrazione.
Se la ricostituzione non è necessaria o non avviene entro un anno dal sinistro, vengono indennizzate le sole spese per il riacquisto dei supporti di dati privi di informazione.
Art. 6.12 - Deroga alla regola proporzionale
Fermo quanto diversamente previsto in polizza, in caso di sinistro indennizzabile a termini di Polizza, la Società non applicherà la regola proporzionale per quelle Partite la cui somma assicurata risultasse insufficiente in misura non superiore al 30% (trenta per cento).
Qualora tale limite del 30% (trenta per cento) dovesse risultare oltrepassato il disposto del citato articolo 1907 del Codice Civile rimarrà operativo per l’eccedenza rispetto a detta percentuale, fermo in ogni caso che, per ciascuna Partita, l’indennizzo non potrà superare la somma assicurata medesima. Tuttavia, qualora l’ammontare del danno accertato, al lordo di eventuali franchigie o scoperti, risulti uguale o inferiore ad € 30.000,00 la Società indennizza tale danno senza applicazione della proporzionale di cui al disposto dell’art. 1907 del Codice Civile.
Art. 6.13 - Compensazione fra la partita 1 - Beni Immobili e la partita 1a - Beni Immobili di particolare valore storico artistico
A parziale deroga di quanto precedentemente previsto qualora la somma assicurata delle Partite beni immobili e beni immobili di particolare valore storico e artistico, prese ciascuna separatamente,
risultasse inferiore ai valori stimati è consentito addizionare nel computo delle somme assicurate di tali Partite deficitarie le eventuali eccedenze rilevate sulle rimanenti partite colpite o non da sinistro.
Art. 6.14 - Coppie o serie
In caso di danno indennizzabile a termini di polizza che riguardi uno o più Beni Assicurati facenti parte di una coppia o di una serie, la misura della perdita o del danno a tale bene o beni sarà una parte ragionevole ed equa del valore totale della coppia o della serie, considerando l’importanza di detto bene o beni, ma in nessun caso tale perdita o danno verrà considerato danno totale della coppia o della serie.
Tuttavia in caso di danno indennizzabile a termini di polizza ad un bene assicurato o ad una parte di esso che non sia reperibile singolarmente in quanto posto in commercio accoppiato con altro bene o con altra parte, la Società indennizzerà il costo di riacquisto dell’intera coppia, al netto di eventuale deprezzamento.
Art. 6.15 - Pagamento dell’indennizzo e anticipi
L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del Sinistro, il pagamento di un acconto – partita per partita - pari al 50% (cinquanta per cento) dell'importo minimo che dovrebbe essere indennizzato dalla Società sulla base degli elementi acquisiti a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del Sinistro stesso e che l'Indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 50.000,00.
Tale acconto non può comunque essere superiore qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro, a quanto riportato nella tabella [LSF].
Se la contestazione sorgesse su una o più partite resta stabilito il pieno diritto all’ottenimento dell’acconto per le rimanenti partite.
L'obbligo della Società viene in essere entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta dell'acconto.
Nel caso di danno ad un Bene Assicurato in base al "valore a nuovo", la determinazione dell'acconto di cui sopra è effettuata come se tale condizione non esistesse. Per tale bene, trascorsi 30 (trenta) giorni dal pagamento dell'Indennizzo relativo al valore che aveva al momento del Sinistro, l'Assicurato potrà ottenere degli anticipi sul supplemento che gli spetta, determinati in relazione allo stato di avanzamento dei lavori ovvero entro 30 (trenta) giorni da quando siano presentate le documentazioni comprovanti le spese effettivamente sostenute.
La Società dovrà provvedere a sottoporre all’Assicurato una proposta di liquidazione entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione del processo verbale di perizia o dell’atto di quantificazione del danno ed a corrispondere il pagamento del relativo importo entro i 30 (trenta) giorni successivi all’accettazione della suddetta proposta, sempre che non sia stata fatta opposizione.
Eventuali eccezioni, riserve, reiezioni o proposte di liquidazione parziali rispetto all’ammontare dell’indennizzo richiesto, dovranno essere dettagliate per iscritto dalla Società all’Assicurato entro i 30 (trenta) giorni di cui alla precitata proposta di liquidazione, ed in ogni caso, dovranno contenere il conteggio e l’ammontare dell’Indennizzo presunto.
Qualora sia stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, l’indennizzo sarà corrisposto anche in mancanza di chiusura di istruttoria (se aperta), fermo l’impegno dell’Assicurato di restituire quanto percepito, maggiorato degli interessi legali, e rivalutato in presenza di svalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, qualora dalla sentenza penale definitiva, risultino una o più cause di decadenza al diritto di percepire l’indennizzo ai sensi delle condizioni di assicurazione.
L’Assicurato si impegna a far pervenire alla Società la documentazione di chiusura dell’istruttoria non appena disponibile.
Art. 6.16 - Limite massimo d’indennizzo
Salvo per le spese effettuate a scopo di salvataggio di cui all’articolo 1914 del Codice Civile e dove diversamente indicato, per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.
SEZIONE VII
SOMME ASSICURATE, DETERMINAZIONE E REGOLAZIONE DEL PREMIO
Art. 7.1 - Somme assicurate e conteggio del premio
Il premio è determinato dall'applicazione alle somme assicurate – riportate in tabella - dei tassi per mille lordi/imponibili indicati. Ai fini della validità della copertura il Contraente è tenuto a versare un premio anticipato, con l’intesa che, successivamente alla data di scadenza annuale e nei termini previsti dalle condizioni della presente polizza, si procederà al calcolo del premio di regolazione, come normato al successivo articolo. Sulla base di quanto precede, il Premio anticipato viene calcolato come di seguito riportato
È convenuto che si riterranno automaticamente garantiti tutti i beni che l’assicurato dovesse acquisire, a qualsiasi titolo, dopo la decorrenza della presente polizza.
Tuttavia, qualora il valore del bene di nuova acquisizione eccedesse l’ammontare di € 10.000.000,00, l’assicurato dovrà inviare specifica comunicazione alla società, entro 15 giorni da quando l’ufficio competente del Contraente ne sia venuto a conoscenza.
Partita n.
Beni Assicurati Somme assicurate €
Tasso lordo
‰
Premio annuo Lordo €
1 Beni Immobili 1.406.678.370,00
2 Beni Mobili (compresi Beni Elettronici, Beni Elettronici ad impiego mobile e Supporti Dati)
3 Arredo Urbano, Alberi, Illuminazione Pubblica e relativi pali, Cartellonistica Stradale e Segnaletica in genere – a PRA
4 Furto, rapina, estorsione (beni mobili/contenuto generici – escluso farmaci e beni ad impiego mobile)
5 Furto, rapina, estorsione (farmaci c/o le farmacie degli ospedali)
450.000.000,00
300.000,00
400.000,00
1.000.000,00
Totale Premio annuo lordo €
Partita Beni Assicurati n.
1a Beni Immobili di particolare interesse storico artistico
Totale Premio annuo imponibile €
Somme assicurate €
22.173.633,00
Tasso imponibile
‰
Premio annuo imponibile €
Art. 7.2 - Aggiornamento delle somme assicurate, adeguamento e regolazione del premio
7.2.1 Xxxxxx xxxxxx (clausola valevole per i beni non oggetto di stima di cui al successivo art. 7.2.2)
È convenuto che si riterranno automaticamente garantiti tutti i beni che il Contraente dovesse acquisire, a qualsiasi titolo, dopo la decorrenza della presente polizza, sempre che il valore di tali beni non ecceda il 30% della somma assicurata nella relativa partita, con il massimo di € 10.000.000,00. Qualora il valore del bene di nuova acquisizione eccedesse detto importo, il Contraente dovrà inviare specifica comunicazione alla Società, per il tramite del Broker, entro 120 giorni da quando l’U.O. competente per l’esecuzione del contratto e la gestione dei sinistri del Contraente ne venga a conoscenza scritta. Si precisa che, poiché l’Azienda prende a noleggio e/o comodato – per periodi temporanei - beni di proprietà di terzi per concorsi e/o convegni e similari, si conviene che tali beni rientrino automaticamente in copertura (senza necessità di alcuna preventiva comunicazione) e che il valore di tali beni non concorrerà all’aggiornamento delle somme assicurate ai fini della regolazione del premio.
7.2.2. Assicurazione con Dichiarazione di Valore e/o Stima Accettata
I beni di cui alle partite ……….. sono quelli risultanti dalla stima redatta dalla Società ………….
Considerato pertanto che per i beni soggetti a stima resta convenuto che la Società, in caso di sinistro, procederà all’integrale indennizzo del danno in base alle condizioni tutte della presente polizza, accettando la corrispondenza del capitale assicurato al valore effettivo dei beni e quindi senza accertare la preesistenza e senza l’applicazione dell’art.1907 del Codice Civile.
Il Contraente è tenuto a consegnare alla Società, al termine di ciascun periodo di assicurazione un rapporto aggiornato della dichiarazione di valore redatto dalla società di stima al 31/12 di ogni anno. Tale rapporto dovrà essere consegnato non oltre 30 giorni dalla data della sua effettuazione.
Relativamente alle variazioni comportanti modifica delle somme assicurate nel corso del periodo di assicurazione, si conviene tra le parti di ritenere assicurate le maggiori somme:
a) risultanti da rivalutazioni dei beni preesistenti, oggetto dei rapporti di stima, dovute ad eventuali oscillazioni di mercato o modifiche dei corsi monetari;
b) derivati da introduzione di nuovi beni, purchè tali maggiorazioni non superino complessivamente, partita per partita, il 30% delle somme indicate in polizza in base alla stima iniziale o all’ultimo rapporto di aggiornamento. Qualora l’aumento sia superiore al 30%, per una o più partite prese ciascuna separatamente, in caso di sinistro per tali partite sarà applicata la regola proporzionale in ragione della parte eccedente la suddetta percentuale.
Entro 120 giorni la Società provvederà all’emissione di apposita appendice per l’aggiornamento dei valori in base al rapporto di stima inoltrato a cura del Contraente, che dovrà comprendere sia gli eventuali beni introdotti a nuovo sia quelli alienati. Contestualmente si farà luogo anche alla regolazione del periodo trascorso determinato sulla base delle condizioni di seguito indicate.
Per i beni di nuova acquisizione o alienati dal Contraente la Società, sulla base dei dati indicati nella stima, provvederà alla regolazione del premio per le variazioni intervenute durante il periodo assicurativo trascorso come segue:
✓ sui saldi dei valori in aumento sarà calcolato il 50% del premio annuo che il Contraente è tenuto a corrispondere;
✓ sui saldi in riduzione la Società si impegna a rimborsare il 50% del premio per l'annualità in corso.
La Società provvederà ad adeguare il premio di rinnovo sulla base delle variazioni intervenute computando le differenze attive o passive sulla base del 100% del premio annuo per singola partita. La presente condizione rimarrà inoperante se il Contraente non avrà ottemperato all’obbligo di presentazione del rapporto di aggiornamento.
Entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo di assicurazione, il Contraente, per i beni non oggetto di stima, si impegna a comunicare le somme aggiornate da assicurare, comprensive di eventuali alienazioni. La Società provvederà alla regolazione del premio sia per i beni acquisiti nel periodo
pregresso di riferimento per i quali le garanzie sono state automaticamente estese, sia per i beni oggetto della specifica comunicazione di cui sopra, sia per i beni oggetto di alienazione.
La Società, sulla base di quanto normato ai punti 7.2.1 e 7.2.2 emetterà:
✓ appendice di aggiornamento dei valori e di adeguamento del premio;
✓ appendice di regolazione del premio relativa all’annualità trascorsa conteggiata al 50%.
Le differenze attive e/o passive risultanti dalla regolazione dovranno essere pagate nei termini previsti all’articolo PAGAMENTO DEL PREMIO – DECORRENZA DELL’ASSICURAZIONE che
decorreranno dal giorno di ricevimento da parte del Contraente della corretta appendice di regolazione emessa dalla Società.
Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine comunque non inferiore ad 1 mese dandone comunicazione scritta, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto ed a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e l'assicurazione resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il contraente non abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società deve fissargli lo stesso termine di 1 mese trascorso il quale, avrà diritto di agire giudizialmente.
La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.
SEZIONE VIII
LIMITI-SCOPERTI-FRANCHIGIE [LSF]
Art. 8.1 - Limiti di indennizzo – Scoperti e franchigie
Salvo quanto diversamente precisato, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro della franchigia frontale prevista nella presente sezione.
Nel caso di coesistenza di più livelli di franchigia, per unico sinistro, sarà applicata la sola franchigia più elevata.
Qualora fossero operanti più scoperti, sarà applicato solo quello più elevato.
Qualora lo scoperto sia concomitante con una franchigia, questa sarà considerata minimo assoluto. Nell’ambito della somma complessivamente assicurata per ciascuna partita, ciascun limite riportato è da intendersi applicabile alla rispettiva singola voce di danno o di costo a esso relativo e pertanto potrà ricomprendere uno o più altri.
N. | Garanzia | Limiti di indennizzo per periodo di assicurazione (se non diversamente specificato) | Scoperto e/o Franchigia per sinistro |
1 | Per qualsiasi danno salvo quanto diversamente indicato | € 100.000.000 | € 2.500 |
2 | Spese per demolire e sgomberare | € 2.000.000 con il sottolimite di € 500.000 su materiali radioattivi | // |
3 | Spese di bonifica, decontaminazione, decorticazione, livellamento, scavo e riempimento del terreno | € 500.000 | // |
4 | Spese ricerca e riparazione – Liquidi condotti | € 300.000 | € 2.500 |
5 | Costi di collaudo | € 100.000 | // |
6 | Oneri di urbanizzazione, ricostruzione ed altri costi, ordinanze di Autorità | € 300.000 | € 2.500 |
7 | Spese per onorari periti e consulenti | € 200.000 | // |
8 | Spese per onorari professionisti e consulenti | € 200.000 | // |
9 | Costi di ricostruzione degli archivi | € 500.000 | € 2.500 |
10 | Ricorso terzi e locatari | € 7.500.000 | // |
11 | Maggiori costi | € 500.000 | // |
12 | Perdita Pigioni | € 500.000 | // |
13 | Oggetti-Opere d’arte | € 250.000 a PRA | € 2.500 |
14 | Terremoto | € 20.000.000 | scoperto 10% con il minimo di € 50.000 |
15 | Inondazioni e alluvioni | € 20.000.000 | scoperto 10% con il minimo di € 50.000 |
16 | Allagamenti | € 500.000 | € 2.500 |
17 | Eventi Atmosferici | € 20.000.000 | scoperto 10% con il minimo di € 25.000 |
18 | Acqua piovana | € 300.000 | € 2.500 |
19 | Grandine sui fragili | € 250.000 per sinistro € 500.000 per periodo di assicurazione | € 10.000 |
20 | Gelo e ghiaccio | € 500.000 | € 2.500 |
21 | Sovraccarico neve e/o ghiaccio | € 10.000.000 | scoperto 10% con il minimo di € 25.000 |
22 | Franamento, cedimento, smottamento del terreno | € 1.000.000 | € 10.000 |
23 | Eventi Socio politici | € 20.000.000 | € 15.000 |
24 | Terrorismo e sabotaggio | € 10.000.000 | € 20.000 |
25 | Fenomeno elettrico | € 500.000 | € 2.500 |
26 | Beni in refrigerazione e/o temperatura controllata (escluso magazzini e/o farmacie c/o ospedali) | € 300.000 | € 5.000 |
27 | Beni in refrigerazione e/o temperatura controllata (magazzini e/o farmacie c/o ospedali) | € 500.000 | € 10.000 |
28 | Crollo e collasso strutturale | € 10.000.000 | € 10.000 |
29 | Beni elettronici ad impiego mobile | € 250.000 | € 1.000 |
30 | Beni elettronici installati su veicoli | € 50.000 | € 1.000 |
31 | Guasti ai beni elettronici | € 250.000 | € 5.000 |
32 | Guasti macchine | € 300.000 | € 5.000 |
33 | Arredo urbano, Alberi, Illuminazione Pubblica e relativi pali, Cartellonistica Stradale e Segnaletica in genere a P.R.A. | Si veda Partita | € 1.500 |
34 | Differenziale storico artistico | € 3.000.000 | // |
35 | Differenziale NTC | € 2.000.000 | // |
36 | Anticipo indennizzi | € 5.000.000 per sinistro | // |
37 | Supporto dati | € 200.000,00 | € 2.500 |
Sezione Furto, Rapina, Scippo ed Estorsione a P.R.A. | |||
38 | Furto, rapina, estorsione (beni mobili/contenuto generici – escluso farmaci e beni ad impiego mobile) | € 400.000 | € 2.500 |
39 | Furto, rapina, estorsione (farmaci c/o le farmacie degli ospedali) | € 500.000 | € 10.000 |
40 | Furto, rapina, estorsione e scippo di Beni elettronici ad impiego mobile | € 250.000 con il sottolimite di € 100.000 per i danni da furto | € 500,00 furto € 1.000 rapina, estorsione, scippo |
41 | Xxxxxx (escluso Beni elettronici ad impiego mobile) | € 25.000 | € 1.000 |
42 | Furto con destrezza | € 30.000 | € 1.500 |
43 | Portavalori | € 25.000 | € 1.500 |
44 | Guasti ed atti vandalici causati da ladri | € 30.000 | € 1.500 |
45 | Valori contenuti nelle casse automatiche dei parcheggi | € 25.000 | € 500 |
46 | Valori contenuti nelle casse automatiche riscuotitrici ticket | €. 50.000 | € 500 |
Il Contraente (firma)
La Società delegataria (firma) Le coassicuratrici (firma)