RELAZIONE ILLUSTRATIVA
RELAZIONE ILLUSTRATIVA
Accordo distribuzione del trattamento economico accessorio del personale dei livelli I – III per l’anno 2018
Modulo 1
Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relative agli adempimenti di legge
Data di sottoscrizione | 6 marzo 2020 | |
Periodo temporale di vigenza | 1 gennaio 2018 – 31 dicembre 2018 | |
Composizione della delegazione trattante | Parte Pubblica: Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx – Presidente Xxxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxx - Direttore Generale XX.XX. ammesse alla contrattazione: FLC CGIL CISL SCUOLA FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA SNALS CONFSAL FEDERAZIONE GILDA UNAMS Organizzazioni sindacali firmatarie: FLC CGIL CISL SCUOLA FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA FEDERAZIONE GILDA UNAMS | |
Soggetti destinatari | Dipendenti ISPRA a tempo indeterminato e determinato appartenenti ai livelli I – III del CCNL Comparto istruzione e ricerca. | |
Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica) | Distribuzione del trattamento economico accessorio del personale dei livelli I – III parte normativa ed economica annualità 2018. | |
adempimenti proceduraleRispetto dell’iter | Intervento dell’Organo di controllo interno. Allegazione della Certificazione dell’Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa | In data 22 gennaio 2020 il Collegio dei revisori dei conti, con verbale n. 12/2020, ha rilasciato positiva certificazione sui profili di compatibilità economico-finanziaria e normativa ai sensi di quanto previsto dall’articolo 40 bis, comma 1, del D.lgs. 165/2001. Non è stato effettuato alcun rilievo da parte dell’Organo di controllo |
Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria | Con Delibera n. 60/CA del 27 gennaio 2020 è stato adottato il Piano della performance 2020-2022 previsto dall’art.10 del d.lgs. 150/2009. | |
Con Decreto n. 61/CA del 27/01/2020 è stato adottato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020-2022 previsto dall’art. 11, comma 2 d.lgs. 150/2009. | ||
È stato assolto l’obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell’art. 11 del d.lgs. 150/2009. |
gli atti propedeutici e successivi | La Relazione della Performance è stata validata dall’OIV ai sensi dell’articolo 14, comma 6, del d.lgs. n. 150/2009. | |
Eventuali osservazioni: |
de
Modulo 2
Illustrazione dell’articolato dell’Accordo
Le norme di legge fondamentali in materia di contrattazione collettiva integrativa sono quelle previste dall’articolo 40, e successivi, del D. Lgs. 165/2001 nonché da quanto stabilito dal CCNL del Comparto Istruzione e ricerca triennio 2016-2018 e precedenti.
Le relazioni illustrativa e tecnico-finanziaria illustrano gli aspetti procedurali riguardanti la distribuzione, nel rispetto dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale, del trattamento economico accessorio per il personale a tempo indeterminato dei livelli I-III del CCNL per l’anno 2018 e attestano inoltre la compatibilità dell’accordo con i vincoli derivanti da norme di legge e di contrattazione nazionale.
Preliminarmente si rappresenta che il Collegio dei revisori dei conti con verbale n. 8 del 27 settembre 2019, ha positivamente certificato la correttezza della definizione delle risorse per il trattamento economico accessorio dei livelli I-III per l’anno 2018 e quindi l’Amministrazione ha determinato con Disposizione n. 1752/DG del 7 ottobre 2019 le risorse da destinare alla contrattazione integrativa.
Con riferimento agli articoli oggetto del presente accordo si rappresenta che lo stesso risulta articolato come segue.
L’articolo 1 individua i destinatari dell’accordo nei dipendenti ISPRA a tempo indeterminato appartenenti ai livelli I – III del CCNL Comparto istruzione e ricerca specificando che al personale a tempo determinato in servizio presso ISPRA verrà ugualmente attribuito il medesimo trattamento economico accessorio.
L’articolo 2 definisce i criteri generali per la ripartizione dell’indennità per oneri specifici connessi all’esercizio dell’attività di ricercatore e tecnologo di cui all’articolo 9, comma 1, lettera a) del CCNL21/2/2002 che viene riconosciuta per l’effettivo svolgimento di particolari attività di coordinamento svolte nel campo delle competenze proprie dei ricercatori e tecnologi. L’importo
dell’indennità per oneri specifici viene quindi differenziata in ragione del grado di responsabilità ed impegno assunto dai ricercatori e tecnologi, secondo il livello di appartenenza.
L’articolo 3 stabilisce che l’indennità di direzione di struttura di particolare rilievo di cui all’articolo 9, comma 1, lettera b) viene attribuita ai ricercatori e tecnologi cui è affidata la direzione di strutture tecniche e scientifiche, particolarmente rilevanti a livello nazionale e che, con separato accordo di contrattazione integrativa, verranno disciplinati i criteri per l’attribuzione di tale indennità.
L’articolo 4 attribuisce l’indennità di responsabilità professionale, di cui all’art. 9, comma 1 lettera c) del CCNL 21.2.2002, secondo quanto stabilito dalla circolare n. 53 emanata dall’Istituto in data 17 dicembre 2010.
Il successivo articolo 5 conferma l’erogazione delle indennità comportanti rischio da radiazioni, secondo quanto già stabilito dal CCNL, nonché delle Linee di attività del servizio di reperibilità definite con apposita disposizione del Direttore Generale.
L’articolo 6 ribadisce che al personale ricercatore e tecnologo continua ad essere attribuita l’indennità per incarichi di direzione di strutture tecniche e scientifiche e di progetti di ricerca, prevista dall’articolo 22 del DPR 171/91, in base alle disposizioni vigenti stabilendo che, con separato accordo di contrattazione integrativa, ne verranno invece disciplinati i criteri per l’attribuzione secondo quanto previsto dal CCNL comparto istruzione e ricerca 2016-2018.
Infine l’articolo 7 precisa che, con riferimento alle indennità oggetto dell’accordo, il personale assunto o cessato nell’anno di riferimento, nonché per i dipendenti fruitori di aspettative per le quali è prevista l’interruzione della retribuzione e la sospensione della decorrenza dell’anzianità per disposizioni di legge o contrattuali, l’erogazione degli importi delle relative indennità saranno riparametrati in base ai periodi lavorativi di effettivo servizio.
L’accordo per il trattamento economico accessorio che si sottopone agli Organi di controllo e della quale in data 22 gennaio 2020 il Collegio dei revisori dei conti, con verbale n. 12/2020, ha rilasciato positiva certificazione sui profili di compatibilità economico-finanziaria e normativa ai sensi di quanto previsto dall’articolo 40 bis, comma 1, del D.lgs. 165/2001, è stata elaborata nel rispetto dei vincoli derivanti dalle seguenti norme di legge, di contrattazione nazionale e integrativa nonché di circolari e note applicative:
- articoli 22 e 26 del DPR 171/91;
- articolo 9 (Altri istituti del trattamento economico accessorio) del CCNL del 21.02.2002 biennio economico 2000-2001 e s.m.i.;
- circolare MEF Dipartimento della RGS, n. 25, del 19 luglio 2012;
- articolo 23 (Salario accessorio e sperimentazione), comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante modifiche e integrazioni al decreto legislativo n.165/2001.
- Articolo 7 (Contrattazione collettiva integrativa) del CCNL comparto Istruzione e ricerca 2016-2018;
- Articolo 68 (Relazioni sindacali) del succitato CCNL 2016-2018.
Dipartimento del Personale e degli Affari Generali
Il Direttore
Dott. Xxxxx La Commare