CONCESSIONE AMMINISTRATIVA DI PORZIONE DELL’IMMOBILE “PALAZZO DI GIUSTIZIA” IN VIA VERDI A TREVISO, PER LA GESTIONE DI ATTIVITA’ DI SOMMINISTRA- ZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE AL PUBBLICO, TIPOLOGIA UNICA .
Repertorio n. Protocollo n.
CONCESSIONE AMMINISTRATIVA DI PORZIONE DELL’IMMOBILE “PALAZZO DI GIUSTIZIA” IN VIA VERDI A TREVISO, PER LA GESTIONE DI ATTIVITA’ DI SOMMINISTRA- ZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE AL PUBBLICO, TIPOLOGIA UNICA .
L'anno duemiladiciotto (2018), il giorno ……( ) del mese di ….. in Xxxxx- xx, Xxx Xxxxxxxxx x. 00, presso la Sede municipale di Ca’ Sugana
Avanti a me, ……………., Segretario generale del Comune di Treviso, rogante il presente atto ai sensi dell'articolo 97, quarto comma, lettera c), del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. sono comparsi i signori: 1) …………………….., nato a ……………….. il , domiciliato
per la carica come appresso, che interviene al presente atto quale Dirigente del Comune di Treviso con sede in Treviso via Municipio
n. 16 (codice fiscale n. 80007310263),……………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……….ed in esecuzione della determinazione del Dirigente del Set- tore . …… del , in atti di questo Comune;
2) ………………………, nato/a a ………… il , il quale interviene
ed agisce nel presente atto non in proprio ma quale e mi
dichiara che il codice fiscale …………….. è il seguente ;
premesso che:
• con determinazione n. del è stata indetta un’asta
pubblica con le modalità di cui R.D.
23.05.1924, n. 827, per il conferimento in concessione amministrati- va di porzione dell’immobile patrimoniale indisponibile comunale de- nominato “Palazzo di Giustizia”, per la gestione dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico tipologia unica;
• con determinazione n. del il Dirigente del Settore
……………….. ha approvato il verbale di gara per l’aggiudicazione definitiva relativo all’asta pubblica di cui trattasi;
• la ditta/società è risultata aggiudicataria
dell’affidamento in concessione dell’immobile di cui infra nella gara esperita in data 2018, come si rileva dal relativo ver- bale allegato, unitamente all’offerta in data 2018, alla pre- detta determinazione del Dirigente del Settore
………………………….. n. / del 2018;
• che occorre quindi passare alla stipula della concessione-contratto; Xxxxx ciò premesso e considerato parte integrante e sostanziale del pre- sente atto, i comparenti, della cui identità personale io Segretario ro- gante sono certo, mi hanno richiesto di far constare per atto pubblico quanto fra loro convenuto ed a me dichiarato come segue:
Art. 1 RINVIO ALLE PREMESSE
Le premesse del presente atto sono qui interamente richiamate e costi- tuiscono parte integrante e sostanziale dello stesso.
Art. 2 OGGETTO DELLA CONCESSIONE
Il Comune di Treviso, come sopra rappresentato, conferisce in conces- sione amministrativa a , che, in persona del
suo legale rappresentante pro tempore/in qualità di titolare della ditta
, accetta, porzione dell’immobile comunale patrimo- niale indisponibile denominato “Palazzo di Giustizia”, sito a Treviso in Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxx x. 00, per la gestione dell'esercizio di sommini- strazione di alimenti e bevande al pubblico tipologia unica, individuato nell’allegata planimetria sub che del presente contratto di conces- sione costituisce parte integrante e sostanziale. L’immobile “Palazzo di Giustizia”è così censito catastamente:
Catasto Fabbricati del Comune di Treviso
Sez. D – Fg. 4 – mappale 40 sub 3 – cat. B/4 – cl. 2 – cons. mc. 77329
– R. Euro 159.748,57.
La concessione è disciplinata dalle disposizioni di seguito riportate e, se ed in quanto compatibili, dalle clausole contenute nel Capitolato Spe- ciale, approvato con determinazione prot. del ed alle- gato alla medesima, che il concessionario dichiara di conoscere ed ac- cettare integralmente.
Art.3 DESTINAZIONE DELL’IMMOBILE
Per tutta la durata della concessione-contratto il concessionario è tenuto a servirsi dell’immobile esclusivamente per l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande al pubblico tipologia unica esclusa la somministrazione e vendita di sostanze alcoliche anche leggere. Il con- cessionario dovrà farsi carico di tutti gli adempimenti, oneri e incomben- ze connesse all’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande (SCIA da presentarsi in forma telematica allo Sportello Unico Attività Produttive) e segnalazione igienico-sanitaria, nonché di tutte le
ulteriori autorizzazioni, titoli edilizi, comunicazioni, atti di assenso, con- cessioni amministrative ecc. previsti dalla normativa vigente e da rego- lamenti comunali ai fini dell’avvio e dell’esercizio dell’attività e per tutto ciò che concerne il proseguo della concessione.
Il concessionario è tenuto a custodire, utilizzare e conservare l’immobile con la diligenza e cura del buon padre di famiglia e deve servirsi dell’immobile esclusivamente per l’uso stabilito con la concessione.
Il concessionario deve attenersi alle disposizioni d’ordine pubblico ed alle norme igienico-sanitarie e di sicurezza del lavoro vigenti in materia di esercizi pubblici, nonché a tutte le norme regolamentari in materia di inquinamento acustico.
L’immobile, le attrezzature e gli arredi devono essere sempre tenuti in perfetto ordine, con il massimo decoro e scrupolosamente puliti.
Le adiacenze dell’immobile non devono essere occupate, in alcuna ma- niera, con depositi anche temporanei, di casse, materiali di rifiuto, etc., ma deve essere cura del concessionario non comprometterne l’ordine e la pulizia.
Art.4 DURATA DELLA CONCESSIONE- CANONE DI CONCESSIONE
La durata della concessione viene fissata in anni 10 (dieci) decorrenti dalla data di consegna dell’immobile dato in concessione, che avverrà entro giorni 10 dalla data di stipula della concessione-contratto.
E’ espressamente escluso il tacito rinnovo della concessione alla sua scadenza.
La durata può essere prorogata esclusivamente per il tempo necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un
nuovo concessionario ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50. In tal caso, il Concessionario è tenuto all’esecuzione di quanto previsto nel contratto alle stesse condizioni o più favorevoli per il Comune concedente. Allo scadere della concessione, il Concessionario non avrà alcun diritto in ordine alla continuazione del rapporto nè in ordine al riconoscimento di alcuna somma, a nessun titolo.
Entro 15 giorni dalla dalla data di consegna dell’immobile dato in con- cessione dovrà essere avviata l'attività, salvo proroga per impossibilità oggettiva.
Il canone annuo concessorio per il conferimento in concessione dell’immobile, è pari ed euro …………….+IVA e inizierà a decorrere dalla data di stipula del contratto di concessione.
Il pagamento del canone di concessione avverrà in rate trimestrali anti- cipate: la prima rata verrà versata entro 30 ( trenta) giorni dalla stipula del contratto-concessione ; quelle successive entro lo stesso giorno di pagamento della prima rata ma all’inizio del trimestre successivo.
A decorrere dall’inizio del 2° anno, a partire dal giorno successivo alla decorrenza del canone concessorio, e con riferimento ai dodici mesi precedenti alla scadenza annuale, il canone annuo concessorio sarà aggiornato nella misura del 100% della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, senza neces- sità di apposita richiesta da parte del Comune concedente.
Non si effettuerà alcun aggiornamento del canone in caso di variazione ISTAT pari o minore a zero.
La modalità di versamento è la seguente : bonifico bancario intestato a Comune di Treviso presso la Tesoreria …………………codice IBAN
………………………………. In caso di modica dei suddetti riferimenti o in ogni altro caso di modifica delle predette modalità, sarà cura dell’ufficio comunale competente comunicarle al concessionario.
Il concessionario non potrà, per nessun motivo, ritardare il pagamento del canone e non potrà far valere alcun’eccezione od azione se non do- po eseguito il pagamento delle rate scadute, anche in caso di giudizio pendente.
Il parziale o mancato pagamento del canone alle scadenze convenute costituisce sempre, automaticamente, qualunque ne sia la causa, il concessionario in mora; da tali date saranno, pertanto, dovuti sugli im- porti non corrisposti gli interessi legali, senza che questo comporti per il concedente la rinuncia all’esercizio di ogni altra azione per la verificata o persistente inadempienza.
Il mancato pagamento del canone di 1 (uno) trimestre dà facoltà al Co- mune concedente di avvalersi della cauzione definitiva per la riscossio- ne di quanto dovuto e/o di dichiarare la decadenza dalla concessione a danno e spese del concessionario.
Il mancato pagamento, anche parziale, del canone di concessione e degli oneri accessori, entro i termini e con le modalità che di cui sopra, produrranno ipso iure, ai sensi dell’art. 1456 codice civile, la risoluzione
del contratto per fatto e colpa del concessionario ed il conseguente ri- sarcimento dei danni, oltre alla corresponsione del dovuto.
ART. 5. OBBLIGHI, XXXXX, ADEMPIMENTI DELL’AGGIUDICATARIO
Il Concessionario è obbligato ad utilizzare i locali concessi nel rispetto delle norme vigenti in materia, delle disposizioni contenute nel capitola- to, nel bando di gara, nel presente contratto di concessione e negli atti ad essi allegati.
Il Concessionario dovrà farsi carico di tutti gli oneri e delle incombenze connesse al rilascio delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente ai fini dell’avvio dell’attività ivi esercitata e per tutto ciò che concerne il proseguo della concessione.
Il Comune di Treviso rimane inoltre estraneo a qualsiasi rapporto fra il Concessionario e i propri dipendenti, collaboratori, fornitori, nonché enti od istituti.
In particolare il Concessionario, per tutta la durata della concessione, è obbligato a:
1. gestire l’attività nel rispetto della disciplina contenuta nelle leggi e regolamenti che disciplinano la somministrazione e vendita di ali- menti e bevande al pubblico, nonché la normativa che disciplina il settore in materia: commerciale, igienico-sanitaria, di sicurezza, di destinazione d’uso dei locali, urbanistica ed edilizia;
2. dotarsi di personale, beni, arredi, impianti, attrezzature e strumenta- zione tecnica, e di quant'altro necessario a garantire il regolare e funzionale svolgimento dell’attività;
3. corrispondere, con le modalità previste nel presente contratto, il ca- none di concessione;
4. osservare e far osservare tutte le disposizioni in materia di assicura- zioni sociali e previdenziali e di assunzioni obbligatorie; ad applicare tutte le norme contenute nei C.C.N.L. di categoria del settore; a cu- rare che nell’esecuzione del servizio siano adottati i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la sicurezza del personale ad- detto e dei terzi e per evitare danni a beni pubblici e privati, nonché ad osservare e far osservare tutte le vigenti norme, con particolare riferimento al D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., agli effetti della preven- zione degli infortuni sul lavoro. L’inadempimento del concessionario ai predetti obblighi può essere causa di decadenza dalla concessio- ne. Tutto il personale dovrà osservare una condotta ineccepibile, informata a cortesia e professionalità nei rapporti con l’utenza. Il Comune di Treviso rimane estraneo a qualsiasi rapporto fra il Con- cessionario e i propri dipendenti, collaboratori, fornitori, nonché enti od istituti.
5. entrare nella lista degli esercizi convenzionati con il Tribunale e il Comune concedente per l’erogazione dei pasti ai dipendenti del Tri- bunale e comunali, attraverso i “buoni pasto”;
6. custodire, utilizzare e conservare i locali con la diligenza e cura del buon padre di famiglia;
7. servirsi dei locali esclusivamente per le finalità indicate all’articolo 3) pena la decadenza dalla concessione;
8. provvedere alle riparazioni e manutenzioni ordinarie . Qualora il Concessionario non effettui gli interventi di cui sopra, il Comune di Treviso potrà intimargli l’esecuzione degli stessi indicando i tempi per la loro effettuazione. In caso di perduranti inadempienze del Concessionario, il Comune di Treviso, oltre ad eseguire a propria cura gli interventi addebitando le spese al Concessionario, potrà valersi della garanzia definitiva. Il Comune di Treviso potrà eseguire i predetti interventi senza corrispondere alcun indennizzo al Concessionario anche se questi per effetto di essi subisca incomodi per oltre 20 giorni in deroga all’art. 1584 del codice civile;
9. provvedere, a propria cura e spese e previa autorizzazione del Concedente, agli eventuali lavori ed adeguamenti degli immobili che si rendessero necessari in relazione all'uso specifico cui l'immobile è destinato, in relazione a sopraggiunte normative in materia di sicurezza ed agibilità, nonché in relazione ad eventuali nuove normative che dovessero entrare in vigore in corso di rapporto;
Il Concessionario rimane esclusivo responsabile dell’uso e dello stato dei locali oggetto della concessione.
Restano a completo ed esclusivo carico del Concessionario:
• tutte le spese ed oneri connessi all’avvio, gestione e funzionamento delle attività previste e dell’uso dei locali, servizi di pulizia, manutenzione, asporto rifiuti ecc., fin dalla data di consegna dell'immobile ;
• la voltura/contratto con l'attuale gestore di pubblico servizio per l' utenza di energia elettrica ed il pagamento dei relativi consumi ;
• l'installazione di apposito contabilizzatore per verificare i consumi di acqua per il relativo rimborso spese con modalità che saranno stabilite nel corso di vigenza della concessione;
• tutte le eventuali imposte, tasse, tariffe connesse alla concessione e gravanti sul concessionario
• le spese per l’accensione e il mantenimento in vita di idonee polizze assicurative relative al servizio e ai locali, come meglio descritte all'art. 9) “Responsabilità del Concessionario, assicurazioni e garanzie" del presente contratto concessione .
ART. 6. ORARIO DI APERTURA DELL’ESERCIZIO PUBBLICO.
L’attività di pubblico esercizio sarà esclusivamente a beneficio di coloro che hanno abitualmente od occasionalmente accesso al Tribunale e negli orari di apertura di questo.
Per l’esercizio pubblico dovrà essere garantita l’apertura dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore 15.30. L’apertura del sabato è da ritenersi facoltativa – orario dalle 7.30 alle 13.00. E’ preferibile la chiusura per fe- rie nel mese di agosto.
I predetti orari e le modalità di apertura e chiusura potranno comunque essere oggetto di variazione su richiesta del Comune concedente e del Presidente del Tribunale di Treviso.
ART. 7. PREZZI DELLE CONSUMAZIONI
I prezzi dei prodotti di vendita dovranno essere indicati in apposita ta- bella affissa in modo ben visibile e continuamente aggiornata. I prezzi dovranno essere comunicati preventivamente al Comune di Treviso e al Tribunale.
ART. 8. DIVIETI
E’ fatto espresso divieto di:
− esporre avvisi o annunci di qualsiasi genere, cartelli anche a fini pubblicitari ad eccezione di quelli attinenti ai prodotti di vendita. L’eventuale insegna di esercizio esclusivamente interna all’edificio dovrà essere autorizzata dal concedente;
− installare apparecchi televisivi, video-giochi, juke box, slot machine ed ogni altro gioco meccanico o elettronico.
− somministrare bevande alcoliche anche leggere, come da prescri- zione del Tribunale di Treviso
ART. 9 . RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO, ASSICU- RAZIONI E GARANZIE
Il Concessionario è l’unico responsabile della gestione dell’attività esercitata, dei locali concessi in uso nonché dell’esecuzione dei lavo- ri strumentali al servizio, sotto il profilo giuridico, tecnico, economico e finanziario.
In particolare, il Concessionario si impegna, per tutta la durata del con- tratto di concessione, a tenere manlevato e indenne il Comune di Trevi- so da ogni e qualsiasi danno che possa derivare a terzi e/o da qualun- que pretesa di qualsivoglia genere avanzata da terzi in dipendenza od
in occasione di attività compiute in attuazione delle disposizioni conte- nute nel capitolato, nell’offerta presentata in sede di gara, nel contratto di concessione e negli atti ad essi allegati, e, assumendosi ogni relativa responsabilità civile, penale e amministrativa, con conseguente esonero di qualsiasi responsabilità presente e futura in capo al Comune di Trevi- so. Il Concessionario libera, pertanto, il Comune di Treviso da ogni e qualsiasi onere e rischio assumendosi ogni responsabilità in ordine ai danni diretti o indiretti che potessero derivare dall’eventuale esecuzione di lavori, dalla gestione del servizio, dall’uso dei locali ricevuti in conces- sione e dalla concessione in genere, per azioni od omissioni proprie e/o dei suoi dipendenti e/o di terzi. La sorveglianza ed i controlli da parte del Comune di Treviso non diminuiscono o sostituiscono la responsabilità del Concessionario e/o di terzi in relazione agli obblighi nascenti dalla concessione.
Il concessionario si impegna a mantenere, dalla data di sottoscrizione del contratto e fino alla data di scadenza della concessione, la polizza assicurativa n. ………… , emessa in data………..da per
la responsabilità civile verso terzi con massimale non inferiore ad Euro 2.000.000,00 (duemilioni) e polizza incendio e rischio locativo con un massimale non inferiore ad Euro 500.000,00 (cinquecentomila) con clausola ricorso terzi con massimale non inferiore ad Euro 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila).
In particolare l’assicurazione coprirà qualsiasi pretesa d’ogni terzo in qualunque modo connessa o relativa alla gestione dell’attività esercita-
ta, all’immobile, all’eventuale esecuzione di lavori ed alla custodia ed uso dello stesso
Si precisa, inoltre, che resteranno a carico del Concessionario stesso, tutte le franchigie o gli eventuali scoperti presenti nelle polizze di assicu- razione, così come lo stesso provvederà direttamente al risarcimento dei danni per qualsiasi motivo non messi a liquidazione dalla Compa- gnia di Assicurazione per mancato pagamento dei premi, per restrittive interpretazioni delle condizioni contrattuali ecc
A garanzia dell’esatto e puntuale adempimento degli obblighi tutti deri- vanti dal contratto, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, il Con- cessionario ha prestato cauzione definitiva nella misura dei euro
…………….., mediante …………………………..fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero delle Finanze.
In caso di mancata costituzione della garanzia, si procederà ai sensi dell’art. 103, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016.
Nel caso di inadempienze contrattuali il Comune di Treviso di propria autorità avrà diritto di valersi della cauzione definitiva come sopra pre- stata, ed il Concessionario dovrà reintegrarla nel termine che gli sarà fissato qualora il Comune di Treviso abbia dovuto, durante l’esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.
La cauzione resterà vincolata a favore del Comune di Treviso fino al completo e perfetto esaurimento delle obbligazioni contrattuali a carico del Concessionario.
ART. 10. CONTROLLI E VERIFICHE
Il Comune concedente, il Tribunale di Treviso ed altri Enti, nell’esercizio delle rispettive funzioni istituzionali, hanno la facoltà di eseguire, in qualsiasi momento e tramite i competenti uffici, controlli tecnici, ammini- strativi e fiscali sull’immobile concesso, sull’attività esercitata e sulla conformità della stessa e dei requisiti soggettivi del concessionario all’oggetto e alle condizioni stabilite dalla concessione.
ART. 11. REVOCA DEL COMUNE
Il Comune di Treviso si riserva la facoltà di revocare unilateralmente la concessione e perciò recedere dal correlato contratto, con preavviso da comunicare al concessionario con lettera raccomandata a.r. almeno 12 mesi prima della data fissata per il recesso.
In tal caso saranno riconosciuti al concessionario:
- una indennità pari a nove mensilità del canone concessorio non in- dicizzato, in caso di revoca dal 1° anno decorrente dalla data di con- segna dell’immobile al 3° anno, e diciotto mensilit à del canone con- cessorio non indicizzato, in caso di revoca dal 4° anno in poi;
In tale ipotesi l’immobile dovrà essere riconsegnato al Comune proprie- tario, con le modalità e condizioni di cui al successivo articolo. Il con- cessionario non potrà subordinare il rilascio dell’immobile all’avvenuto pagamento da parte del Comune concedente di quanto ad esso spet-
tante in conseguenza della revoca. L’eventuale canone che fosse anco- ra dovuto dal concessionario potrà essere compensato con le somme che il Comune Concedente sarà tenuto a rimborsare a norma del pre- sente articolo.
ART. 12. CONSEGNA E RICONSEGNA DELL’IMMOBILE, ARREDI E ATTREZZATURE
L’aggiudicatario dichiara di esonerare l'Amministrazione comunale di Treviso da ogni e qualsiasi responsabilità nel caso in cui il precedente gestore ritardi o comunque ostacoli o comunque renda più difficoltosa la riconsegna e/o la liberazione della porzione dell'immobile data in con- cessione. Rinuncia, pertanto, ad intraprendere nei confronti del Comune di Treviso ogni e qualsiasi azione giudiziale e/o a formulare ogni e qual- siasi pretesa e/o domanda risarcitoria e/o indennitaria e/o di altro gene- re in relazione agli eventi sopra indicati.
Tre mesi prima della scadenza della concessione si provvederà, me- diante un verbale da sottoscriversi in contraddittorio tra le parti, all’accertamento dello stato di consistenza degli impianti fissi, delle eventuali opere di abbellimento e dell’arredo inamovibile, anche di quello eventualmente rinnovato/sostituito durante la concessione, con l’indicazione delle condizioni di efficienza ed eventuale degrado e degli interventi che dovrà adottare il concessionario per rendere l’immobile e i beni in buone condizioni di manutenzione e fruibilità alla data di ricon- segna con l’indicazione dei tempi per la loro esecuzione. In caso di ina- dempimento il Comune concedente notificherà al Concessionario una
diffida con la quale prescriverà un congruo termine di tempo, in relazio- ne al tipo di inadempienza ed ai tempi necessari al Concessionario per rimuovere la stessa inadempienza, pena la pronuncia della decadenza. All’atto della riconsegna verrà redatto, in contraddittorio tra le parti, ulte- riore apposito verbale e l’arredo inamovibile sara’ acquisito al patrimonio comunale e dovra’ essere riconsegnato al Comune concedente unita- mente all’immobile e ai relativi impianti, salvo la normale usura, senza che il concessionario possa vantare compensi e/o diritti di sorta.
Tutte le suppellettili, le attrezzature ed i macchinari ed ogni altro arredo non previsto precedentemente, forniti a cura e spese del concessiona- rio, rimarranno invece di proprietà del medesimo che dovrà asportarli prima della riconsegna, senza che il Comune concedente od il nuovo concessionario abbiano l’obbligo di riscattarli o di corrispondere inden- xxxxx, rimborsi o compensi a qualunque titolo.
Il concessionario non potrà in ogni caso manomettere gli impianti.
Sarà a carico del concessionario la chiusura dell’utenza di energia elet- trica e la risoluzione del relativo contratto di allacciamento.
L’immobile dovrà essere riconsegnato al Comune pulito e tinteggiato, con le migliorie apportate ed addizioni realizzate, senza che al conces- sionario siano dovuti compensi, risarcimenti, indennizzi od altro, anche se autorizzate dal Comune concedente e ciò in deroga agli artt. 1576, 1577, comma 2, 1592 e 1593 del Codice Civile. Rimane tuttavia salvo quanto disposto dal precedente art. 11 per il caso di revoca del Comu- ne.
Il Comune concedente, in caso di mancato rilascio dell’immobile alla scadenza o anticipatamente, potrà avvalersi di tutti i mezzi consentiti dall’ordinamento per reimmettersi nella detenzione, rinunciando fin d’ora il concessionario ad opporre eccezioni di qualsiasi genere. Il concessio- nario potrà far valere solo successivamente alla riconsegna dell’immobile le proprie ragioni avanti all’Autorità di cui al successivo art. 20.
ART. 13. DANNI PER RITARDATA RESTITUZIONE E PENALE
Il concessionario, in caso di ritardo nella restituzione dell’immobile con- cesso, alla scadenza contrattuale e senza proroga espressa o alla sca- denza anticipata, è tenuto a corrispondere al Concedente fino alla ri- consegna, senza necessità di messa in mora, il canone concessorio, quale indennità d’occupazione precaria, aggiornato secondo gli indici ISTAT. Oltre all’indennità di occupazione come sopra determinata, il concessionario dovrà corrispondere al Concedente a titolo di penale, per ogni giorno di ritardo nel restituire l’immobile concesso e fino alla ri- consegna, un’ulteriore somma pari ad un ventesimo dell’indennità di oc- cupazione mensile suddetta, rimanendo comunque impregiudicato il di- ritto del Concedente al risarcimento di ogni maggior danno.
ART. 14. DECADENZA E PENALI
Il Comune concedente potrà pronunciare la decadenza dalla concessio- ne nei seguenti casi:
a) fallimento, concordato preventivo o altra procedura concorsuale del concessionario;
b) mancata stipula della concessione-contratto;
c) scioglimento e/o cessazione dell’attività svolta dal concessionario senza giustificato motivo o autorizzazione del concedente;
d) mancato pagamento del canone dovuto di cui all’art. 4;
e) destinazione dell’immobile ad uso diverso da quello oggetto della concessione;
f) mancato rispetto delle disposizioni d’ordine pubblico, delle norme regolamentari in materia di inquinamento acustico, in materia di ob- blighi sul personale e per gravi motivi di ordine morale e di decoro;
g) per condanne per le quali sia prevista l’inibizione della possibilità di condurre l’attività esercitata ovvero sia prevista l’interdizione dai pubblici uffici e dall’impiego pubblico;
h) altri gravi inadempimenti da parte del Concessionario.
Prima di pronunciare la decadenza dalla concessione, il Comune intime- rà al concessionario, mediante raccomandata a.r./pec, formale diffida ad adempiere entro un termine di 15 giorni o maggiore in relazione al tipo di inadempienza ed ai tempi necessari al concessionario per rimuovere la stessa.
Nel caso in cui il concessionario non abbia ottemperato alla diffida, il Concedente emetterà il provvedimento di decadenza, con salvezza di ogni diritto, compresi i danni diretti ed indiretti, che disporrà i termini di riconsegna dell’immobile oggetto di concessione.
In caso di decadenza il Concedente potrà trattenere, a titolo definitivo, quale penale, la cauzione prestata dal concessionario; in ogni caso non sarà dovuto al concessionario alcun indennizzo e/o rimborso.
Per tutte le ulteriori infrazioni agli obblighi derivanti dalla concessione, anziché dichiarare la decadenza, potrà essere applicata, dal Dirigente competente, una penale nella misura variabile da un minimo di Euro 250,00 ad un massimo di Euro 2.500,00 a seconda della gravità dell’infrazione, salvo diversa regolamentazione. Le infrazioni vengono contestate al concessionario il quale ha la facoltà di presentare even- tuali giustificazioni o scritti difensivi entro 15 giorni dalla comunicazione della contestazione.
ART. 15. VICENDE SOGGETTIVE DEL CONCESSIONARIO
Sono espressamente vietate il subaffitto dell’attività di pubblico eserci- zio, la cessione della concessione – contratto nonché la subconcessio- ne.
Per tutte le altre vicende soggettive che dovessero interessare il con- cessionario si applica la normativa vigente in materia.
ART. 16. NORME IN MATERIA DI SICUREZZA- D.U.V.R.I
La redazione del D.U.V.R.I., ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 9.4.2008 n. 81, non è ritenuta necessaria nella presente concessione, in quanto non si ravvisano rischi di interferenza ovvero “contatti rischiosi” tra il perso- nale del committente e quello del concessionario e pertanto l’importo degli oneri di sicurezza è pari a zero.
Al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, il concessionario de- ve attenersi strettamente a quanto previsto dalla normativa in materia e specificamente dal D.Lgs. sopra citato.
ART. 17. NORME DI RINVIO
Per tutto quanto non espressamente previsto nel capitolato e nel pre- sente contratto , si rinvia alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia, alle norme del Codice Civile, in quanto applicabili.
E’ in ogni caso esclusa, trattandosi di concessione contratto , l’applicazione della legge 392/78 e smi.
ART. 18. SPESE CONTRATTUALI
Tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti la stipula del contratto in forma pubblica amministrativa con modalità elettronica a cura dell’Ufficiale rogante della stazione appaltante sono a carico dell’aggiudicatario. Le Parti dichiarano che il valore della presente con- cessione-contratto ammonta ad Euro ( ) ed è sog- getto ad I.V.A. Si richiede la registrazione in misura fissa, ai sensi del
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
ART. 19. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente del Settore I.C.T., Smart City, Patrimonio.
ART. 20. FORO COMPETENTE
Foro competente per ogni eventuale controversia è quello di Treviso.
Art. 21. TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196, si informa che i dati forniti dal concessionario sono trattati dal Comune di Treviso esclusivamente per le finalità connesse alla stipula e gestione del contratto.
Il titolare del trattamento dei dati in questione è il Comune di Treviso; il responsabile del trattamento è il Dirigente del Settore I.C.T., Smart City, Patrimonio.
ART. 22. PATTO D'INTEGRITA'
Le parti dichiarano di essere a conoscenza e di accettare tutte le norme del Patto di Integrità in materia di contratti pubblici che si unisce quale “allegato sub………al presente contratto quale parte integrante, che si impegnano a rispettare.
ART. 23-INFORMATIVA D. LGS. 30.06.2003 N. 196
Ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, i dati conte- xxxx nel presente contratto saranno trattati esclusivamente per lo svol- gimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi, dai decreti e dai regolamenti in materia.
Richiesto dall'Amministrazione comunale, ho rogato il presente atto e ne ho dato lettura alle parti, le quali lo hanno approvato dichiarandolo con- forme alla volontà espressami e lo firmano qui di seguito assieme a me Segretario rogante.
Viene omessa la lettura degli allegati per volontà delle parti le quali mi hanno dichiarato di averne già presa visione.
Consta quest’atto, scritto da persona di mia fiducia , di numero
…………………. pagine . Il Comune:
Il Concessionario:
Il Segretario Generale:
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile,
……………………, a mezzo del suo legale rappresentante, dichiara di approvare specificatamente gli articoli 3 (Destinazione dell’immobile), 5 (Obblighi, oneri, adempimenti dell’aggiudicatario), 8 (Divieti), 9 (Re-
sponsabilità del concessionario, assicurazioni e garanzie), 11 (Revoca del Comune), 13 (Danni per ritardata restituzione e penale), 14 ( Deca- denza e penali) 17 (Norme di rinvio) e 18 (Spese contrattuali).20 ( Foro competente) 22 (Patto d’integrità).
Il Comune:
Il Concessionario:
Il Segretario Generale: