CONVENZIONE
REP. 30/2021
CONVENZIONE
per la fornitura di beni per la manutenzione delle strade destinata alle amministrazioni della Regione Campania
XX.XX.XX S.P.A.
~ R.T.I.
PREALUX S.R.L./XX.XX. SISTEMI SEGNALETICI S.P.A./TRAFFITEK S.R.L.
Lotti 1-2-3
CONVENZIONE
per la fornitura di beni per la manutenzione delle strade destinata alle amministrazioni della Regione Campania
ID GARA 7338555
LOTTI 1-2-3
Lotto 1: CIG 8149272000 - Lotto 2: CIG 81493353FC - Lotto 3: CIG 81493532D7
L’anno duemilaventuno, il giorno 18 del mese di Maggio presso la sede della Xx.Xx.Xx. Spa in Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxx X/0 – Complesso Esedra, da una parte
XX.XX.XX. S.p.A., a socio unico con sede legale in Napoli (appresso indicata sinteticamente Soresa) e domiciliata ai fini del presente atto in Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxx X0, capitale sociale Euro 500.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Napoli P. IVA, Cod. Fisc. ed iscrizione al registro Imprese di Napoli 04786681215, in persona del Direttore Generale f.f., Xxxx. Xxxxx Xxxxxxx nato a Napoli il 20/07/1967, C.F. FRRMRA67L20F839F, in virtù dei poteri di rappresentanza conferitigli con verbale del Consiglio di Amministrazione del 27 febbraio 2021
E
RTI PREALUX S.R.L. (mandataria) – XX.XX. SISTEMI SEGNALETICI S.P.A. (mandante) – TRAFFITEK
S.R.L. (mandante) in seguito denominata “impresa”, PREALUX S.R.L. con sede legale in Cologno al Serio (BG) alla via Angeretti n. 30 n. 55, iscritta nel Registro delle Imprese di Bergamo al numero REA 222423, C.F./P.IVA 01614600169, Azienda Capogruppo in Raggruppamento Temporaneo di Impresa in seguito denominata “RTI” con la società XX.XX. SISTEMI SEGNALETICI S.P.A. con sede legale in Castiglione delle Stiviere (MN) alla via dell’Industria n. 41, iscritta nel Registro delle Imprese di Mantova al numero REA 140130, C.F./P.IVA 01210380208 e con la società TRAFFITEK S.R.L. con sede legale in Bologna alla via dell’Xxxxxxxxxx x. 00/0 iscritta nel Registro delle Imprese di Bologna al numero REA 481778, C.F./P.IVA 02975421203, giusta atto per Notar xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx di Brescia del 14/05/2021, Rep. 6.794, Racc. 4.814 e registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Brescia il 14/05/2021
Pag. 1 di 21
al numero 25.410 serie 1T, rappresentata ai fini del presente atto dal xxxx. Xxxxxx Xxxxxx nato a Xxxxxxx 0XX) il 02/04/1979, C.F. SNSSMN79D02I437F, in qualità di Legale Rappresentante della mandataria (nel seguito per brevità anche “Fornitore”);
PREMESSO
a) che Xx.Xx.Xx. S.p.A., società interamente partecipata dalla Regione Campania, costituisce, in attuazione dell’art.6, comma 15 della L.R. 28 del 24/12/2003, centrale di committenza regionale ed è soggetto aggregatore ai sensi dell’art. 9 del decreto legge 24 aprile 2014 convertito in legge n. 89 del 23 giugno 2014 che aggiudica appalti pubblici e conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati alle AA.SS.LL. ed AA.OO., alle società partecipate in misura totalitaria dalla Regione Campania ivi comprese quelle in house, ad eccezione di Eav srl e di Sviluppo Campania S.p.A., agli enti anche strumentali della Regione, diversi da quelli del trasporto su ferro e gomma, agli enti locali ed alle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio;
b) che Xx.Xx.Xx. S.p.A, in qualità di soggetto aggregatore di cui all'art. 9, comma 2, del D.L. 66/2014 convertito in legge 89/2014), con riferimento alle merceologie previste dal decreto del Ministero dell'Economia e Finanze (DPCM del 24/12/2015 e DPCM del 117/07/2018) ha attuato il proprio programma nello svolgimento delle attività di approvvigionamento di forniture e servizi;
c) che in esecuzione di quanto precede ed in qualità di stazione appaltante, Xx.Xx.Xx. S.p.A, ha espletato una gara a procedura aperta suddivisa in 8 Lotti per la stipula di una Convenzione per la fornitura di segnaletica stradale (lotto 1,2,3), conglomerato bituminoso (lotti 4,5,6) e sale antighiaccio (lotto 7,8) in favore delle Amministrazioni (di seguito anche solo “Amministrazioni contraenti”) aventi sede nel territorio della Regione Campania, svolta in ambito comunitario ed indetta con determinazione dell’Amministratore Delegato n. 232 del 19/12/2019;
d) che il Fornitore che sottoscrive la presente Convenzione è risultato aggiudicatario della predetta procedura, limitatamente ai lotti nn. 1-2-3 con determinazione dell’Amministratore Delegato n. 33 del 17/02/2021 e, per l’effetto, ha manifestato la volontà di impegnarsi ad eseguire quanto stabilito nella presente Convenzione alle condizioni, modalità e termini ivi stabiliti e nei successivi Ordinativi di Fornitura e successive richieste di consegna emessi dalle Amministrazioni contraenti come definiti di seguito;
e) il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse la cauzione definitiva e la polizza assicurativa;
Pag. 2 di 21
f) la presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per le Amministrazioni e/o per Xx.Xx.Xx. S.p.A, nei confronti del Fornitore, in quanto definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione dei singoli contratti di fornitura, relativa alla prestazione da parte del Fornitore in favore delle Amministrazioni Contraenti della fornitura dei prodotti di cui ai lotti nn. 1-2-3;
g) i singoli Contratti di Fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore attraverso l’emissione degli Ordinativi di Fornitura secondo le modalità ed i termini indicati nel presente documento Convenzione e relativi Allegati;
h) resta espressamente inteso che Xx.Xx.Xx. S.p.A, non potrà in nessun caso essere ritenuta responsabile per atti o attività delle Amministrazioni Contraenti; parimenti, ciascuna Amministrazione Contraente potrà essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli Ordinativi di Fornitura emesse da ciascuna delle stesse emesse;
i) in esecuzione degli Ordinativi di Fornitura, le Amministrazioni Contraenti emetteranno Richieste di Consegna, nelle quali specificheranno di volta in volta il quantitativo da consegnare e il luogo di consegna, secondo quanto stabilito nel Capitolato Tecnico e nel presente documento;
j) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione e dai suoi Allegati, ivi compreso il Capitolato Tecnico, nonché gli ulteriori atti della procedura, definiscono in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente atto, nonché l’oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta;
k) che il Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nella presente Convenzione e relativi Allegati, e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce alla presente Convenzione.
Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate si conviene e si stipula quanto segue:
Articolo 1 – DEFINIZIONI
Nell’ambito della presente Convenzione, si intende per:
a) Convenzione: il presente atto, comprensivo di tutti i suoi Allegati, nonché dei documenti ivi richiamati, quale accordo concluso da Xx.Xx.Xx. S.p.A., anche per conto delle Amministrazioni, da una parte, ed il Fornitore, dall’altra parte, con lo scopo di stabilire le clausole relative agli Ordinativi di Fornitura emessi da ciascuna Amministrazione aderente;
Pag. 3 di 21
b) Amministrazione Contraente o Ente locale della Regione Campania sulla base della normativa vigente, sono legittimati ad utilizzare la Convenzione e che possono, dunque, emettere Contratti di fornitura basati sulla presente Convenzione;
c) Fornitore: l’aggiudicatario (impresa, raggruppamento temporaneo, consorzio di imprese o impresa aderente a contratto di rete) della procedura aperta di cui in premessa, che, conseguentemente, sottoscrive la presente Convenzione impegnandosi a quanto nello stessa previsto e, in particolare, a fornire quanto aggiudicato alle Amministrazioni aderenti a seguito dell’emissione da parte delle stesse dei singoli Contratti Attuativi;
d) Provvedimento di adesione: il documento (Delibera di Adesione o documento analogo in uso nella singola Amministrazione) con il quale le Amministrazioni Contraenti manifestano la propria volontà di aderire alla Convenzione;
e) Importo massimo contrattuale l’importo massimo della presente Convenzione, XXX xxxxxxx, pari agli importi
a base d’asta;
f) Contratto/i di fornitura: rapporto contrattuale intercorrente tra l’Amministrazione Contraente ed il Fornitore, mediante l’emissione di un Ordinativo di Fornitura, che recepisce le prescrizioni e le condizioni fissate nella presente Convenzione;
g) Ordinativi di Fornitura: i documenti con i quali l’Amministrazione Contraente manifesta la volontà di utilizzare la Convenzione e al contempo stipula un Contratto di Fornitura che avrà esecuzione mediante le future Richieste di Consegna, impegnando il Fornitore alla prestazione di quanto ivi richiesto;
h) Richiesta di Consegna: il documento con il quale l’Amministrazione Contraente comunica di volta in volta al Fornitore, nei limiti dell’Importo della Fornitura indicato nel singolo Ordinativo di Fornitura, la tipologia e il quantitativo dei prodotti e relativi servizi connessi richiesti, la Sede di Consegna, le modalità ed i tempi di consegna;
i) Capitolato Tecnico: il documento allegato al presente atto che descrive le specifiche tecniche minime dei
prodotti oggetto della Convenzione; disciplina inoltre le modalità per l’emissione degli Ordinativi di Fornitura.
Articolo 2 - VALORE DELLE PREMESSE, DEGLI ALLEGATI E NORME REGOLATRICI
Le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.
Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione:
- l’Allegato “A” (Capitolato Tecnico e relativi allegati);
Pag. 4 di 21
- l’Allegato “B” (Offerta economica del Fornitore); La presente Convenzione è regolata, in via gradata:
a) dalle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 50/2016;
b) dalle norme in materia di Contabilità di Stato;
c) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
d) dal contenuto della Convenzione e dei suoi Allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con i Fornitori relativamente alle attività e prestazioni contrattuali che costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione;
I singoli rapporti contrattuali tra le Amministrazioni Contraenti ed il fornitore saranno regolati dalle disposizioni sopra indicate, dalle disposizioni in essi previste in attuazione e/o integrazione dei contenuti della presente Convenzione, nonché da quanto verrà disposto con l’Ordinativo di Fornitura nonché con l’emissione degli specifici Ordinativi di Fornitura purché non in contrasto con i predetti documenti.
Le clausole della Convenzione e dei singoli Contratti attuativi sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorativi per il Fornitore, quest’ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nella presente Convenzione e nei singoli Contratti attuativi e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con la Convenzione e relativi Allegati e/o con i singoli Contratti attuativi, Xx.Xx.Xx. S.p.A. e/o le Amministrazioni Contraenti, da un lato, e il Fornitore, dall’altro lato, potranno concordare le opportune modifiche ai soprarichiamati documenti sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della procedura.
Articolo 3 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE
Con la stipula della presente Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni Contraenti a fornire i prodotti, gli accessori a corredo nonché ad eseguire i Servizi connessi, tutto come meglio specificato nei successivi commi, nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti mediante gli Ordinativi di Fornitura e le successive Richieste di Consegna e nei limiti dell’Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
- Xxxxx 0: fornitura di segnaletica stradale Provincia di Salerno, importo complessivo € 628.920,00;
- Lotto 2: fornitura di segnaletica stradale Provincia di Napoli e Avellino, importo complessivo €
628.920,00;
Pag. 5 di 21
- Lotto 3: fornitura di segnaletica stradale Provincia di Caserta e Benevento, importo complessivo €
628.920,00;
Fermo restando quanto previsto al comma precedente, l’Amministrazione Contraente, nel corso dell’esecuzione contrattuale, potrà apportare, nei soli casi e con le modalità previste dall’art. 106 del Codice:
- modifiche al Contratto di fornitura che comportano forniture e/o servizi supplementari ove ricorrano le condizioni di cui al comma 1, lett. b) e nei limiti di quanto previsto dal comma 7;
- varianti in corso d’opera all’oggetto del Contratto, ove ricorrano le condizioni di cui al comma 1, lett. c);
- modifiche al Contratto ove ricorrano le condizioni e le modifiche siano al di sotto dei valori di cui al comma 2, lett. a) e b).
Articolo 4 - DURATA DELLA CONVENZIONE E DEI CONTRATTI ATTUATIVI
La Convenzione con riferimento a ciascun lotto ha una durata di 12 mesi, decorrenti dalla data di attivazione della stessa e potrà essere estesa fino ad ulteriori 12 (dodici) mesi in caso di incompleta utilizzazione dei quantitativi massimali posti a gara.
Resta inteso che per “durata della Convenzione” si intende il termine entro il quale le Amministrazioni della Regione Campania possono aderire all’accordo stipulato tra Xx.Xx.Xx. e i soggetti aggiudicatari dei Lotti in gara mediante l’emissione degli Ordinativi di Fornitura.
La durata di ogni singolo Contratto di Fornitura, concluso mediante l’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, è di 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla data di emissione dell’Ordinativo medesimo. Durante il periodo di validità del Contratto, le Amministrazioni contraenti potranno emettere specifiche “Richieste di Consegna” vincolanti per l’aggiudicatario.
È escluso ogni tacito rinnovo della Convenzione, ovvero dei singoli Contratti di Fornitura.
Articolo 5 - OBBLIGAZIONI GENERALI DEL FORNITORE
Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri e rischi relativi alla fornitura dei servizi oggetto dei Contratti basati sulla presente Convenzione, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per l’attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale. Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione, nel Capitolato Tecnico e nei Contratti Attuativi, ivi inclusi i rispettivi Allegati.
Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche e funzionali ed alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico e nei relativi Allegati e nell’Ordinativo di Fornitura in ogni caso, il
Pag. 6 di 21
Fornitore si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni
tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato negli Ordinativi di Fornitura ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, nei confronti delle Amministrazioni e/o della Xx.Xx.Xx. S.p.A., assumendosene ogni relativa alea.
Il Fornitore si impegna espressamente a:
a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l’esecuzione dei Contratti secondo quanto specificato nella Convenzione e nei rispettivi Allegati e negli atti di gara richiamati nelle premesse della Convenzione;
b) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l’assicurazione
della qualità delle proprie prestazioni;
c) predisporre tutti gli strumenti ed i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alle singole Amministrazioni ed a Xx.Xx.Xx. S.p.A., per quanto di propria competenza, di monitorare la conformità dei servizi e delle forniture alle norme previste nella Convenzione e nei Contratti;
d) predisporre tutti gli strumenti ed i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
e) nell’adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalle Amministrazioni o da Xx.Xx.Xx. S.p.A., per quanto di rispettiva competenza;
f) comunicare tempestivamente a Xx.Xx.Xx. S.p.A. ed alle Amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, le variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione della Convenzione e nei singoli Contratti, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
g) non opporre a Xx.Xx.Xx. S.p.A. ed alle Amministrazioni qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla fornitura e/o alla prestazione dei servizi;
h) manlevare e tenere indenne le Amministrazioni e Xx.Xx.Xx. S.p.A. da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
i) a comunicare all’impresa subentrante, al momento della conclusione dell’appalto, tutti i dati e le informazioni
inerenti al personale impiegato necessarie per il cambio appalto.
Data la natura di servizio pubblico dell’attività oggetto del presente contratto, l’impresa rinuncia espressamente al diritto di cui all’art. 1460 c.c., impegnandosi ad adempiere regolarmente le prestazioni contrattuali anche in caso di mancata tempestiva controprestazione da parte del committente.
Pag. 7 di 21
Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa da eventi imprevedibili e/o da terzi.
Il Fornitore si obbliga a: (a) dare immediata comunicazione a Xx.Xx.Xx. S.p.A. ed alle singole Amministrazioni, di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività di cui alla Convenzione; (b) prestare i servizi e/o le forniture nei luoghi che verranno indicati nei Contratti di fornitura stessi.
Il Fornitore prende atto ed accetta che i servizi oggetto della Convenzione dovranno essere prestati con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi di erogazione delle prestazioni. In particolare, acconsente fin d’ora ad erogare le eventuali prestazioni costituenti modifiche alla Convenzione e/o del Contratto, anche presso sedi e/o strutture della Amministrazione originariamente non previste ivi compresi i relativi quantitativi dei beni/servizi oggetto del contratto, secondo quanto previsto dall’art. 106 del X.X.xx. n. 50/2016;
I servizi oggetto della Convenzione e dei singoli Contratti non sono affidati al Fornitore in via esclusiva, pertanto le Amministrazioni e/o Xx.Xx.Xx. S.p.A., per quanto di propria competenza, possono affidare le stesse forniture, attività e servizi anche a soggetti terzi, diversi dal medesimo Fornitore, nel rispetto della normativa vigente.
Ai sensi dell’art. 105, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016, con riferimento a tutti i sub–contratti stipulati dal Fornitore per l’esecuzione del contratto, è fatto obbligo all’affidatario, prima dell’inizio della prestazione, di comunicare, a Xx.Xx.Xx. S.p.A. ed all’Amministrazione interessata, il nome del sub-contraente, l’importo del sub-contratto, l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
Articolo 6 - OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE
Il Fornitore ha l’obbligo di tenere costantemente aggiornata, per tutta la durata della presente Convenzione, la documentazione amministrativa richiesta e presentata a Xx.Xx.Xx. S.p.A. per la stipula della presente Convenzione. In particolare, pena l’applicazione delle penali di cui oltre, ciascun Fornitore ha l’obbligo di:
a) comunicare a Xx.Xx.Xx. S.p.A. ogni modificazione e/o integrazione relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80, del D.Lgs. n. 50/2016, entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dall’evento modificativo/integrativo;
b) inviare a Xx.Xx.Xx. S.p.A. con periodicità semestrale la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R.
n. 445/2000 del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese.
Ciascun singolo Fornitore ha l’obbligo di comunicare tempestivamente a Xx.Xx.Xx. S.p.A. ed alla Amministrazione le eventuali modifiche che possano intervenire per tutta la durata della presente Convenzione e del relativo contratto attuativo in ordine alle modalità di esecuzione contrattuale.
In caso di inadempimento degli obblighi di cui sopra, Xx.Xx.Xx. S.p.A. provvederà all’applicazione della dovuta
penale, conformemente a quanto prescritto dall’art. 11 dal Capitolato Tecnico.
Pag. 8 di 21
Articolo 7 – MONITORAGGIO
Il Fornitore si impegna a fornire alla Xx.Xx.Xx. alcuni dati a fini reportistici con riguardo agli ordini ricevuti ed evasi e alla loro fatturazione. I predetti dati di rendicontazione e monitoraggio delle forniture prestate dovranno essere forniti secondo le modalità di indicate nel Capitolato Tecnico. I flussi dovranno essere inviati con cadenza semestrale entro il giorno 20 del mese successivo al semestre di competenza.
Articolo 8 – PENALI
Le penali sono definite dall’art. 12 del Capitolato Tecnico.
Con riferimento a ciascun Ordinativo di Fornitura (Contratto attuativo) della presente Convenzione, in caso di inadempimenti, non imputabili all’Ente contraente ovvero causati da forza maggiore o da casi fortuiti, sono stabilite, fatto salvo il risarcimento del maggior danno, le penali che seguono:
− Xxxxxxx nella consegna ordinaria dei prodotti, penale pari al 3% del valore della richiesta di consegna, per ogni giorno lavorativo di ritardo.
− Xxxxxxx nella consegna in urgenza dei prodotti, penale pari al 5% del valore della richiesta di consegna, per ogni giorno lavorativo di ritardo.
− Difformità qualitative e/o quantitative, penale pari al 2% del valore della richiesta di consegna, per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto ai tempi stabiliti per il reso e per la sostituzione.
Oltre 15 gg lavorativi di ritardo, l’Ente contraente ha facoltà di rivolgersi ad altro operatore economico addebitando
al Fornitore, oltre alle penali maturate, anche l’eventuale maggior costo sostenuto.
− Per ogni giorno lavorativo di ritardo nella comunicazione di sostituzione dei prodotti per evoluzione normativa,
penale pari ad € 20,00, IVA esclusa;
− In caso di ritardo nell’invio dei flussi informativi a Xx.Xx.Xx. per il monitoraggio della fornitura (art. 11 del
Capitolato Tecnico) si applicherà una penale di € 200 per ogni 15 giorni di ritardo;
− In caso di mancata tempestiva comunicazione di eventuali modifiche o integrazioni relative al possesso dei requisiti di ordine generale, entro il giorno 20 del mese successivo a quello di competenza si applicherà una penale di 500 € (competenza di Xx.Xx.Xx.).
Per qualsiasi ulteriore inadempimento contrattuale l’Ente contraente si riserva di applicare una penale in una misura compresa tra lo 0,3 e l’1%0 del valore del contratto. L’importo complessivo delle penali non potrà comunque superare il limite del 10% del valore contrattuale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Resta inteso che l’Ente contraente potrà risolvere il contratto qualora l’importo delle penali applicate superi il 10% del contratto. L’Ente contesterà per iscritto gli eventuali inadempimenti al fornitore che potrà inviare le proprie deduzioni entro 5 giorni lavorativi dalla data della contestazione. L’accoglibilità delle deduzioni è valutata ad insindacabile giudizio
Pag. 9 di 21
dell’Ente contraente. Gli eventuali crediti derivanti dall’applicazione delle penali possono essere compensati con i
corrispettivi dovuti al fornitore.
Il pagamento delle penali non esonera il fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente, fatta salva la possibilità per l’amministrazione aggiudicatrice di risolvere i contratti nei casi in cui sia consentito.
Articolo 9 – CAUZIONE
A garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula della presente Convenzione, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., pari ad € 70.470,40 In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che Xx.Xx.Xx. S.p.A. o l’Amministrazione contraente fermo restando quanto previsto nel precedente Articolo 8 ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali.
La cauzione garantisce altresì la serietà dell’offerta presentata dal Fornitore secondo le prescrizioni, anche in merito alla eventuale escussione della stessa, contenute nel Capitolato Tecnico.
La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dalla Convenzione e dai singoli Contratti e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di Xx.Xx.Xx. S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini.
Il Fornitore dovrà provvedere alla reintegrazione della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da Xx.Xx.Xx. S.p.A., ove la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.
Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.
Articolo 10 – RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE E/O DEI SINGOLI CONTRATTI ATTUATIVI
Per quanto di propria competenza, potranno procedere alla risoluzione, Xx.Xx.Xx. S.p.A., relativamente alla Convenzione, oppure le Amministrazioni Contraenti, relativamente ai rispettivi Contratti, al verificarsi di una delle ipotesi di cui all’art. 108, comma 1, D.Lgs. 50/2016, ed in particolare quando:
a) il Contratto/Convenzione abbia subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto, ai sensi dell'articolo 106 del Codice;
Pag. 10 di 21
b) l'aggiudicatario venga a trovarsi, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1 e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto;
c) l’appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del codice dei contratti.
In caso di inadempimento del Fornitore anche di uno solo degli obblighi assunti con la stipula del Contratto, che si protragga oltre i termini massimi previsti per ciascun specifico obbligo, così come disposto dal Capitolato Tecnico, l’Amministrazione Contraente ha la facoltà di considerare risolto di diritto, nei confronti del Fornitore inadempiente il Contratto e di richiedere a Xx.Xx.Xx. S.p.A. di ritenere definitivamente la cauzione per la quota parte corrispondente al proprio Contratto, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
Si conviene altresì che Xx.Xx.Xx. S.p.A., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, risolve di diritto la Convenzione, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore nei seguenti casi:
a) qualora fosse accertata la non sussistenza, ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura aperta per l’aggiudicazione dell’Appalto, nonché per la stipula della presente Convenzione;
b) mancata reintegrazione della cauzione, eventualmente escussa, entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte di Xx.Xx.Xx. S.p.A.;
c) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita all’articolo 8 della presente Convenzione;
d) nel caso di violazione di una delle obbligazioni indicate agli articoli Riservatezza, Divieto di cessione del contratto, Brevetti industriali e diritti d’autore, Tracciabilità dei flussi finanziari - Ulteriori clausole risolutive espresse, Adempimenti del Fornitore derivanti dal Protocollo di legalità, del presente atto;
e) qualora, nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento, alla stipula ed all’esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p..
Xx.Xx.Xx. S.p.A., in ogni caso, deve risolvere la Convenzione al verificarsi di una delle ipotesi di cui all’art. 108,
comma 2, X.Xxx. 50/2016 e s.m.i., in particolare quando:
a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
Pag. 11 di 21
b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80.
La risoluzione della Convenzione determina la risoluzione dei singoli Contratti a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione. In tal caso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Amministrazioni.
La risoluzione della Convenzione è causa ostativa all’aggiudicazione di nuovi Appalti ed è causa di risoluzione dei singoli Contratti, salvo che non sia diversamente stabilito nei medesimi, fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno.
Le singole Amministrazioni Contraenti procedono alla risoluzione dei rispettivi Contratti al verificarsi delle ipotesi di cui all’art. 108 comma 1, lett. b; comma 3 e comma 4 D.Lgs. 50/2016, in particolare:
a) quando, con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c), sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto articolo, sono state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);
b) quando il Responsabile dell’Amministrazione Contraente ovvero Direttore dell’esecuzione del contratto o il responsabile dell'esecuzione del contratto, se nominato, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni; in tal caso, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei servizi/forniture eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la Stazione Appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.
c) qualora, al di fuori di quanto previsto ai precedenti punto b e c), l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il Responsabile dell’Amministrazione Contraente ovvero Direttore dell’esecuzione del contratto o il responsabile unico dell'esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni.
Pag. 12 di 21
Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, l’Amministrazione contrente risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
Inoltre, l’Amministrazione Contraente può procedere alla risoluzione del Contratto, ai sensi di quanto previsto
dall’art. 1456 cod. civ., nei seguenti casi:
a) qualora il Fornitore offra o, comunque, fornisca, in esecuzione di un Contratto conseguente alla convenzione, beni e/o servizi che non abbiano i requisiti di conformità e/o le caratteristiche tecniche o funzionali stabilite dalle normative vigenti nonché nel Capitolato Tecnico, ovvero quelle migliorative eventualmente offerte in sede di aggiudicazione dell’appalto;
b) qualora il Fornitore offra o, comunque, fornisca, in esecuzione di un Contratto, la prestazione di servizi e/o forniture a condizioni e/o modalità peggiorative rispetto a quelle stabilite dalle normative vigenti, nonché dal Capitolato Tecnico, dall’Offerta Tecnica.
L’Amministrazione Contraente può altresì procedere alla risoluzione del Contratto in caso di applicazione di penali
di propria competenza oltre la misura massima stabilita all’Articolo 8 della presente Convenzione.
Peraltro, in caso di risoluzione anche di uno solo dei Contratti di fornitura conseguenti alla Convenzione, Xx.Xx.Xx.
S.p.A. si riserva di risolvere la presente Convenzione per la parte relativa al Fornitore nei confronti del quale è stato risolto il Contratto Attuativo.
In tutti i casi, previsti nella presente Convenzione, di risoluzione della Convenzione e/o del/i Contratti, Xx.Xx.Xx.
S.p.A. e/o le Amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, avranno diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l’intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all’importo del/i Contratto/i risolto/i. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà notificata al Fornitore.
In ogni caso, resta fermo il diritto dell’Amministrazione e/o di Xx.Xx.Xx. S.p.A. al risarcimento dell’ulteriore danno.
Articolo 11 – RECESSO
Xx.Xx.Xx. S.p.A. ha diritto di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di:
a. giusta causa,
b. reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi,
c. mutamenti di carattere organizzativo.
Si conviene che ricorre giusta causa, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
• qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge
applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione
Pag. 13 di 21
amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
• in ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante la presente Convenzione.
In tali casi, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell’Amministrazione delle prestazioni eseguite relative ai singoli Contratti, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nella Convenzione e nei Contratti, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 cod. civ..
Xx.Xx.Xx. S.p.A. e/o l’Amministrazione potranno recedere in qualunque tempo rispettivamente dalla Convenzione e da ciascun singolo Contratto, in tutto o in parte, ai sensi dell’art. 109, comma 1 del Codice previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei lavori, servizi o forniture eseguiti.
L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali, Xx.Xx.Xx. e/o l’amministrazione Contraente prende in consegna i servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo e verifica la regolarità dei servizi e delle forniture.
In caso di mutate esigenze derivanti da modificazioni organizzative regionali e/o aziendali, l’Amministrazione Contraente potrà recedere decorsi ventiquattro (24) mesi dal Contratto ai sensi dell’art. 109, comma 1 del Codice previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei lavori, servizi o forniture eseguiti. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a sei (6) mesi.
In ogni caso di recesso, il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Amministrazioni.
Il recesso dalla presente Convenzione è causa ostativa all’emissione dei singoli Contratti ed è causa di recesso dai singoli Contratti stessi, salvo che non sia diversamente stabilito nei medesimi, fatto salvo, in ogni caso, quanto espressamente disposto al precedente comma in ordine a risarcimenti, compensi, indennizzi e/o rimborsi.
Pag. 14 di 21
In ogni caso si applicano le disposizioni di cui agli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
Articolo 12 - OBBLIGHI IN MATERIA AMBIENTALE, SOCIALE E DEL LAVORO
Il Fornitore si impegna a rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del D. X.xx.
n. 50/2016 e ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dalla Convenzione le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.
Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.
Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità della Convenzione.
Articolo 13 – RISERVATEZZA
Ciascun Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione della Convenzione e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Convenzione; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
Pag. 15 di 21
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o Xx.Xx.Xx. S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto ovvero la Convenzione, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a Xx.Xx.Xx. S.p.A.. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali della Convenzione – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti.
Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal Regolamento UE 675/2016 (GDPR) e dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy).
Articolo 14 – RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Il Fornitore nomina il xxxx. Xxxxxx Xxxxxx quale Responsabile del Servizio, con incarico di essere il referente responsabile nei confronti di Xx.Xx.Xx. S.p.A. per l’esecuzione della presente Convenzione, e quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.
Qualora il Fornitore dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il Responsabile del servizio, dovrà darne immediata comunicazione scritta a Xx.Xx.Xx. S.p.A.
La Soresa spa nomina come Responsabile per la verifica dell’andamento della Convenzione l’Avv. Xxxxxxxxx
Xxxxx con il compito di verificare la buona e corretta esecuzione della Convenzione.
Articolo 15 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO
È fatto assoluto divieto a ciascun Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione, a pena di nullità, ai sensi
dell’art. 105, co. 1 del Codice.
In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, Xx.Xx.Xx. S.p.A. e le Amministrazioni contraenti, ciascuna per la propria parte, e fermo restando il diritto al risarcimento del danno, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, la Convenzione e/o i singoli Contratti.
E’ ammesso il subappalto con i limiti e condizioni previsti dall’art. 105 del D.lgs. 50/2016. L'affidamento in subappalto è, inoltre, sottoposto alle seguenti condizioni:
a) che l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;
b) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente
Pag. 16 di 21
derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.
In ogni caso il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodo.
Articolo 16 - BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D’AUTORE
Il Fornitore si assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; il Fornitore, pertanto, si obbliga a manlevare l’Amministrazione e Xx.Xx.Xx. S.p.A., per quanto di propria competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.
Qualora venga promossa nei confronti delle Amministrazioni e/o di Xx.Xx.Xx. S.p.A. azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, l’Amministrazione e/o Xx.Xx.Xx. S.p.A. sono tenute ad informare prontamente per iscritto il Fornitore in ordine alle suddette iniziative giudiziarie.
Nell’ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti delle Amministrazioni e/o di Xx.Xx.Xx. S.p.A., queste ultime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto della Convenzione e/o dei singoli Contratti, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi e/o le forniture erogati.
Articolo 17 - FORO COMPETENTE
Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il/i Fornitore/i e Xx.Xx.Xx. S.p.A., sarà competente in via esclusiva il Foro di Napoli.
Articolo 18 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e prima della sottoscrizione della presente Convenzione - le informazioni di cui all’articolo 13 del D. Lgs. n. 196/2003 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l’esecuzione della Convenzione stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell’art. 7 della citata normativa.
Pag. 17 di 21
Xx.Xx.Xx. S.p.A. tratta i dati relativi alla Convenzione ed all’esecuzione dello stesso in ottemperanza agli obblighi di legge, per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Amministrazioni, per il controllo della spesa totale nonché per l’analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
Le Amministrazioni ed i Fornitori acconsentono espressamente al trattamento ed all’invio a Xx.Xx.Xx. S.p.A. da parte dei medesimi Fornitori e/o Amministrazioni, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio per le finalità connesse all’esecuzione della Convenzione.
Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D. Lgs. n. 196/2003 con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.
Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un’inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
Articolo 19 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI – ULTERIORI CLAUSOLE RISOLUTIVE
ESPRESSE
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nella presente Convenzione e nei Contratti di fornitura, si conviene che, in ogni caso, le Amministrazioni, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 8, 2° periodo, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, risolveranno di diritto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore, i singoli Contratti di Fornitura nell’ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136.
In ogni caso, si conviene che Xx.Xx.Xx. S.p.A., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, si riserva di risolvere di diritto la Convenzione, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore, nell’ipotesi di reiterati inadempimenti agli obblighi di cui al precedente comma. 1.
La Convenzione è inoltre condizionata in via risolutiva all’irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/2001, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni, ed è altresì condizionata in via risolutiva all’esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000; in tali ipotesi – fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, comma 3 del D.P.R.
n. 445/2000 – la Convenzione e/o i singoli Contratti si intenderanno risolti anche relativamente alle prestazioni ad esecuzione continuata e periodica, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.
Pag. 18 di 21
Articolo 20 - ADEMPIMENTI DEL FORNITORE DERIVANTI DAL PATTO DI INTEGRITÀ
In ottemperanza a quanto statuito dal Patto di integrità in data 9 luglio 2020 e dall’art. 3 della L. n.136/2010, l’Impresa:
- ha l’obbligo di comunicare alla Xx.Xx.Xx. i dati relativi alle società ed alle imprese chiamate a realizzare, a qualunque titolo, l’intervento anche con riferimento ai loro assetti societari ed a eventuali successive variazioni;
- deve osservare in maniera rigorosa le disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro, anche con riguardo alla eventuale nomina del responsabile della sicurezza, nonché il rispetto delle norme di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, specificando, ove siano previste, che le spese di sicurezza non sono soggette a ribasso d’asta.
L’impresa assume, altresì, l’obbligo di:
- riportare nel bonifico bancario o postale, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo gara (CIG). Il CIG, ove non noto, deve essere richiesto alla stazione appaltante;
- comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
Conformemente a quanto statuito dal Patto di integrità sottoscritto in data 9 luglio 2020, ai sensi dell’art. 1, comma 17, della L. 6 novembre 2012, n. 190, di cui al Piano Nazionale Anticorruzione, approvato con delibera n. 72/2013 dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, l’Impresa accetta espressamente le seguenti clausole contemplate dal Patto:
a) l’Impresa si obbliga a non concludere con altri operatori economici alcun tipo di accordo volto ad alterare o limitare la concorrenza, ovvero a determinare un unico centro decisionale ai fini della partecipazione alla procedura di gara e della formulazione dell’offerta, risultata poi essere la migliore;
b) l’Impresa si obbliga a non influenzare il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente e di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno e s’impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno
–direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati –somme di denaro o altre utilità
finalizzate a facilitare l’affidamento dei singoli Contratti di Fornitura;
c) l’Impresa si obbliga ad astenersi dal compiere qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o, comunque, violazione delle regole della concorrenza ovvero a segnalare tempestivamente a Xx.Xx.Xx., alla Pubblica Autorità e alla singola Amministrazione contraente qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità e violazioni delle regole di concorrenza di cui dovesse venire a conoscenza durante la fase di esecuzione dei singoli Contratti di Fornitura, fornendo elementi dimostrabili a sostegno delle suddette segnalazioni;
Pag. 19 di 21
d) l’Impresa si obbliga a segnalare a Xx.Xx.Xx. e alla singola Amministrazione contraente nonché alla Pubblica Autorità competente e alla Prefettura, qualunque tentativo di concussione e qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei dipendenti di Consip e/o della singola Amministrazione contraente o di chiunque possa influenzare le decisioni relative all’esecuzione dei singoli Contratti di Fornitura;
e) L’Impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa di cui all’art.5 Patto di Integrità che prevede la risoluzione immediata del contratto;
f) L’Impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o al subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all’art.10 del D.P.R. n.252/1998, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali di interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell’acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell’impresa, oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite, le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della Soresa, del relativo importo dalle somme dovute all’impresa in relazione alla prima erogazione utile.
g) L’Impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa dell’autorizzazione al subappalto o al subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.
h) L’Impresa si impegna ad osservare il divieto imposto da Soresa di autorizzare subappalti a favore delle imprese
partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.
Articolo 21 - CLAUSOLA FINALE
La presente Convenzione ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o dei singoli Contratti non comporta l’invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Contratti (o di parte di essi) da parte di Xx.Xx.Xx. S.p.A. e/o delle Amministrazioni non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime Parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
Pag. 20 di 21
Con la presente Convenzione si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dai Contratti di Fornitura e sopravvivrà ai detti Contratti continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasto, le previsioni del presente atto prevarranno su quelle dei Contratti di Fornitura, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.
XX.XX.XX. S.P.A.
Il Direttore Generale f.f.
(Xxxx. Xxxxx Xxxxxxx) x.xx digitalmente
RTI PREALUX S.R.L.
XX.XX. SISTEMI SEGNALETICI S.P.A. TRAFFITEK S.R.L.
Il Legale Rappresentante
(Xxxx. Xxxxxx Xxxxxx) x.xx digitalmente
Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e xxxxx xxx contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:
Articolo 3 (Oggetto della Convenzione), Articolo 4 (Durata della Convenzione), Articolo 5 (Obbligazioni generali del Fornitore), Articolo 6 (Obbligazioni specifiche del Fornitore), Articolo 7 (Verifiche e monitoraggio), Articolo 8 (Penali), Articolo 9 (Cauzione), Articolo 10 (Risoluzione), Articolo 11 (Recesso), Articolo 12 (Obblighi in materia sociale, ambientale e del lavoro), Articolo 13 (Riservatezza), Articolo 15 (Divieto di cessione del contratto e subappalto), Articolo 17 (Foro competente), Articolo 19 (Tracciabilità dei flussi finanziari - Ulteriori clausole risolutive espresse), Articolo 21 (Clausola finale).
RTI PREALUX S.R.L.
XX.XX. SISTEMI SEGNALETICI S.P.A. TRAFFITEK S.R.L.
Il Legale Rappresentante
(Xxxx. Xxxxxx Xxxxxx) x.xx digitalmente
Pag. 21 di 21
CAPITOLATO TECNICO
PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI BENI PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE
DESTINATA ALLE AMMINISTRAZIONI DELLA REGIONE CAMPANIA
ID GARA: 7338555
Capitolato Tecnico Pag. 1 di 23
SOMMARIO
1. OGGETTO 3
2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO 3
3. SEGNALETICA STRADALE VERTICALE 5
4. SEGNALETICA STRADALE COMPLEMENTARE 8
4.1. Delineatori 8
4.2. Dispositivi Rifrangenti 10
4.3. Paletto delineatore galleria 10
4.4. Specchio parabolico 10
4.5. Materiali per segnaletica temporanea, mobile e accessori vari 10
5. SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE 12
5.1. Vernice spartitraffico ecologica ad acqua 12
5.2. Vernice spartitraffico acrilica atossica 12
5.3. Diluente per vernici spartitraffico 13
5.4. Colato plastico 13
5.5. Segnali in materiale termoplastico 14
6. CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO 14
6.1. Conglomerato bituminoso a freddo tradizionale 14
6.2. Conglomerato bituminoso a freddo prestazionale 15
7. SALE ANTIGHIACCIO 16
7.1. Salgemma 16
7.2. Sale marino 17
8. SERVIZIO DI CONSEGNA 18
9. EVOLUZIONE NORMATIVA 21
10. INDISPONIBILITÀ TEMPORANEA DI PRODOTTI 21
11. MONITORAGGIO 21
12. PENALI 22
13 ALLEGATI 23
Capitolato Tecnico Pag. 2 di 23
1. OGGETTO
Oggetto della gara è la fornitura di segnaletica stradale, di conglomerato bituminoso a freddo e sale antighiaccio, così come dettagliatamente descritto nel presente capitolato e nella ulteriore documentazione di gara, occorrente agli Enti locali della Regione Campania.
In particolare la procedura ha ad oggetto:
• Segnaletica stradale (segnaletica verticale, segnaletica complementare, segnaletica orizzontale) - Lotti 1,2 e 3;
• Conglomerato bituminoso a freddo (tradizionale e prestazionale) - Lotti 4,5 e 6;
• Sale antighiaccio (salgemma e sale marino) - Lotti 7 e 8.
2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO
L’esecuzione dell’appalto deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni del presente capitolato e della legislazione vigente, nonché delle disposizioni che dovessero essere emanate successivamente alla conclusione dell’Ordinativo di Fornitura (Contratto attuativo) da parte dei singoli Enti contraenti.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, si riporta la principale normativa di riferimento:
− D.Lgs. n. 285 del 30/4/1992 e ss.mm.ii.: Nuovo codice della strada e e ss.mm.ii.;
− D.P.R. n. 495 del 16/12/1992: “Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo Codice della Strada”, con le modifiche e le integrazioni apportate dal D.P.R. n. 610 del 16/09/1996 “Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, concernente il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada” e ss.mm.ii.;
− Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici n. 1584 del 31/03/1995 e ss.mm.ii.: Approvazione del disciplinare tecnico sulle modalità di determinazione dei livelli di qualità delle pellicole retroriflettenti impiegate per la costruzione dei segnali stradali;
− Circolare Ministero LL.PP. n. 2357 del 16/05/1996: Fornitura e posa in opera di beni inerenti la sicurezza della circolazione stradale;
− Circolare Ministero LL.PP. n. 3652 del 17/06/1998: Certificazione di conformità dei prodotti relativi alla segnaletica stradale verticale, complementare e per i passaggi a livello;
− Direttiva del Ministero dei Lavori Pubblici del 24/10/2000: Direttiva sulla corretta e uniforme applicazione delle norme del Codice della Strada in materia di segnaletica e criteri per l’installazione e la manutenzione;
Capitolato Tecnico Pag. 3 di 23
− Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 10/07/2002: Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo;
− Direttiva Ministero dei Lavori Pubblici del 27/04/2006: II° Direttiva sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del codice della strada in materia di segnaletica e criteri per l’installazione e la manutenzione;
− Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 4867 del 5/08/2013: Istruzioni e linee guida per la fornitura e posa in opera di segnaletica stradale;
− Regolamento 305/2011/UE (recepito con X.Xxx. 16 giugno 2017, n. 106): Regolamento dei Prodotti da Costruzione (CPR, Construction Products Regulation);
− Regolamento CE n. 1272/2008: Regolamento relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (CLP, Classification, Labelling and Packaging);
− Norma UNI EN 12899-1:2008: Segnaletica verticale permanente per il traffico stradale (Parte 1: Segnali permanenti);
− Norma UNI 11480:2016: Linea guida per la definizione di requisiti tecnico-funzionali della segnaletica verticale (permanente) in applicazione alla UNI EN 12899-1:2008;
− Norma UNI EN 1436:2018: Materiali per segnaletica orizzontale - Prestazioni della segnaletica orizzontale per gli utenti della strada e metodi di prova.
Capitolato Tecnico Pag. 4 di 23
3. SEGNALETICA STRADALE VERTICALE
La segnaletica stradale, e relativi accessori, dovrà essere conforme ai tipi, alle dimensioni, ai colori, alla composizione grafica, alle misure ed alle caratteristiche stabilite dal DL 30.04.1992 n° 285, dal DPR 16.12.1992 n° 495 e ss.mm.ii.. Dovrà inoltre rispondere ai requisiti UNI EN 12899-1:2008 e UNI 11480:2016.
La segnaletica verticale permanente ed i componenti impiegati nella costruzione devono essere marcati CE e soddisfare i requisiti di prestazione previsti dalla normativa. La marcatura CE deve essere apposta in modo visibile, leggibile e indelebile sul prodotto o sull’etichetta ad esso applicata. Se ciò non fosse possibile per la natura del prodotto (e solo in questo caso), deve essere apposta sull’imballaggio o sui documenti di accompagnamento. Oltre alle informazioni previste dalla marcatura CE, in accordo a quanto previsto dal comma 7 dell’art.77 del DPR n. 495 del 16 dicembre 1992, sul retro dei segnali verticali permanenti devono essere chiaramente indicati:
− l’ente o l’amministrazione proprietari della strada;
− il marchio della ditta che ha fabbricato il segnale;
− il marchio della ditta che ha fornito o installato il segnale (non obbligatorio ma opportuno);
− l’anno di fabbricazione.
La marcatura CE dei segnali verticali permanenti deve avvenire secondo una delle modalità indicate al punto 5.5 della UNI 11480:2016.
La fornitura della segnaletica è da intendersi completa di lamiera, sostegno, pellicola.
I supporti ed i pannelli utilizzati per la costruzione del segnale, pur non avendo l’obbligo di marcatura CE, devono avere caratteristiche tali da garantire determinate prestazioni in termini di resistenza ai carichi statici e dinamici previsti dalla Norma UNI-EN 12899-1/2008.
I sostegni impiegati per fissare il segnale al suolo, devono essere marcati CE e conformi alla normativa UNI- EN 12899-1/2008. Il tubolare dotato di sistema anti-rotazione deve avere una scanalatura lungo tutta la lunghezza ed avere ricevuto un trattamento di zincatura a caldo conforme a quanto previsto dalla norma UNI 5101 E ASTM
123. I sostegni devono avere una resistenza alla corrosione di classe SP1, una prestazione in caso di impatto con veicolo (sicurezza passiva) almeno di classe 0 ed uno spessore del tubo pari a mm 3,00 (tolleranza +/- 0,25 mm).
Per la valutazione delle prestazioni meccaniche e strutturali, i carichi statici e dinamici devono essere conformi a quanto definito dal punto 5.1 della norma UNI EN 12899-1:2008. I coefficienti da applicare per i rispettivi materiali sono quelli definiti al punto 5.2 della UNI 11480:2016.
Per la definizione dei carichi da considerare ai fini della valutazione delle caratteristiche prestazionali, i coefficienti da applicare per i rispettivi materiali sono quelli definiti nei prospetti 8 e 9 definiti al punto 5.2 della UNI 11480:2016 (Classe PAF 2).
Capitolato Tecnico Pag. 5 di 23
Dimensioni
Le dimensioni dei segnali verticali di forma standard devono essere conformi a quanto previsto dall’art. 80, comma 1 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495. Le dimensioni dei segnali verticali non standard devono essere conformi a quanto previsto dall’art. 80, comma 7 del sopramenzionato D.P.R.. Per i prodotti oggetto di fornitura le misure sono specificate nell’Allegato “Elenco prodotti e prezzi segnaletica”.
Le tolleranze ammissibili, rispetto alle misure nominali, come previsto dalla normativa sono:
− per la faccia a vista del segnale: +1/-12 mm, in conformità al punto 4.1. della UNI 11480:2016;
− per il pannello: -1/+7 mm, in conformità al punto 5.6 della UNI 11480:2016.
Il raggio di curvatura non deve essere inferiore a 10 mm.
Il bordo del pannello deve essere conforme al punto 5.9 della norma UNI 11480:2016; per motivi antinfortunistici il bordo del supporto non deve presentare pericoli di taglio.
Caratteristiche delle pellicole
La superficie anteriore del cartello stradale dovrà essere eseguita con una delle seguenti tipologie di pellicole:
a. Classe 1 - Livello prestazionale inferiore
b. Classe 2 - Livello prestazionale base
c. Classe 2 - Livello prestazionale superiore
Le pellicole devono essere marcate CE ai sensi del Regolamento (UE) n. 305/2011 e in base alla norma UNI EN 12899-1:2008. Dovranno essere lavorate ed applicate sui supporti metallici mediante le apparecchiature previste dall’art. 194, comma 1 del D.P.R. 16/12/1992, n. 495.
Per i segnali di “Classe 1 - Livello prestazionale inferiore”, la durabilità della pellicola deve essere assicurata per almeno 7 anni con un coefficiente di retroriflessione residuo minimo pari al 50% dei valori minimi indicati nel prospetto 3 della UNI EN 12899-1:2008.
Per i segnali di “Classe 2 - Livello prestazionale di base” e di “Classe 2 - Livello prestazionale superiore”, la durabilità della pellicola deve essere assicurata per almeno 10 anni con un coefficiente di retroriflessione residuo minimo pari all’80% dei valori minimi riportati nel prospetto 3 della UNI 11480:2013.
Per quanto riguarda le pellicole non retroriflettenti, queste devono avere coordinate cromatiche e fattore di luminanza conformi ai valori definiti nel prospetto 7 della norma UNI 11480:2016 e caratteristiche di durabilità coerenti a quelle delle pellicole sulle quali sono applicate.
a. Pellicole di Classe 1 - Livello prestazionale inferiore
Le pellicole retroriflettenti di “Classe 1 - Livello prestazionale inferiore” devono avere un coefficiente di retroriflessione minimo iniziale RA non inferiore ai valori riportati nel prospetto 3 della norma UNI 11480:2016, e devono mantenere almeno il 50% dei suddetti valori per il periodo minimo di 7 anni di normale esposizione
Capitolato Tecnico Pag. 6 di 23
verticale all’esterno nelle condizioni medie ambientali d’uso. Fa eccezione la pellicola di colore arancio che deve
mantenere i requisiti di cui sopra per almeno 3 anni.
Nel caso di colori realizzati mediante stampa serigrafica, stampa digitale o applicazione di trasparenti protettivi autoadesivi ad intaglio, il coefficiente di retroriflessione non deve essere inferiore al 70% dei valori su menzionati.
Valori inferiori saranno considerati insufficienti ad assicurare la normale percezione di un segnale realizzato
con materiali retroriflettenti di “Classe 1 - Livello prestazionale inferiore”.
b. Pellicole di Classe 2 - Livello prestazionale base
Le pellicole di “Classe 2 - Livello prestazionale base” devono avere un coefficiente di retroriflessione minimo iniziale RA non inferiore ai valori riportati nel prospetto 4 della norma UNI 11480:2016, e devono mantenere almeno l’80% dei suddetti valori per il periodo minimo di 10 anni di normale esposizione verticale all’esterno nelle condizioni medie ambientali d’uso. Fa eccezione la pellicola di colore arancio che deve mantenere i requisiti di cui sopra per almeno 3 anni.
Nel caso di colori realizzati mediante stampa serigrafica, stampa digitale o applicazione di trasparenti protettivi autoadesivi ad intaglio, il coefficiente di retroriflessione non deve essere inferiore al 70% dei valori su menzionati.
Valori inferiori saranno considerati insufficienti ad assicurare la normale percezione di un segnale realizzato
con pellicole retroriflettenti di “Classe 2 - Livello prestazionale base”.
c. Pellicole di Classe 2 - Livello prestazionale superiore
Le pellicole di “Classe 2 - Livello prestazionale superiore”, devono avere un coefficiente di retroriflessione minimo iniziale RA non inferiore ai valori riportati nel prospetto 5 della norma UNI 11480:2016, e devono mantenere almeno l’80% dei suddetti valori per il periodo minimo di 10 anni di normale esposizione verticale all’esterno nelle condizioni medie ambientali d’uso. Fa eccezione la pellicola di colore arancio che deve mantenere i requisiti di cui sopra per almeno 3 anni.
In caso di particolari esigenze, gli Enti potranno richiedere pellicole del tipo “fluoro-rifrangente”, cioè con più elevato fattore di luminanza e conseguentemente più elevata visibilità diurna. In questo caso il coefficiente di retroriflessione minimo iniziale RA non deve essere inferiore ai valori riportati nel prospetto 6 della norma UNI 11480:2016.
Nel caso di colori realizzati mediante stampa serigrafica, stampa digitale o applicazione di trasparenti protettivi autoadesivi ad intaglio, il coefficiente di retroriflessione non deve essere inferiore al 70% dei valori su menzionati.
Valori inferiori devono essere considerati insufficienti ad assicurare la normale percezione di un segnale
realizzato con pellicole retroriflettenti di “Classe 2 - Livello prestazionale superiore”.
Gli Allegati “Elenco prodotti e prezzi”, per i diversi Lotti, contengono l’elenco di tutti i prodotti oggetto di appalto.
Capitolato Tecnico Pag. 7 di 23
4. SEGNALETICA STRADALE COMPLEMENTARE
I prodotti forniti devono essere conformi alla normativa vigente in materia e dovranno essere completi del materiale occorrente per il loro posizionamento e fissaggio; il prezzo di suddetto materiale è da intendersi incluso nel prezzo della fornitura.
4.1. Delineatori
I. Delineatori flessibili lamellari (tipo De. Xxx.Xx o similari)
I prodotti devono essere conformi alle disposizioni di cui all’art. 34, c.2 del Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada n° 495/92 e ss.mm.ii..
I delineatori sono costituiti da elementi lamellari flessibili, in materiale plastico o in gomma naturale o di origine non naturale, riciclata o recuperata, cedevole all'urto ma con caratteristiche strutturali tali da far riprendere la posizione eretta senza rotture o danneggiamenti e senza distacco dalla pavimentazione stradale, di colore rosso- segnaletico, con applicazione su ambo le facce di inserti di colore bianco retroriflettenti o di altro materiale ad alta rifrangenza pari alle pellicole di “Classe 2 - Livello prestazionale base”.
II. Delineatori normali di margine
I delineatori normali di margine di tipo europeo, dovranno essere conformi alle disposizioni degli artt.172, 173 e 192 del Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada n° 495/92 e ss.mm.ii.. I delineatori normali di margine dovranno portare impresso, in vicinanza del dispositivo rifrangente, l’anno di fabbricazione, il marchio della ditta produttrice e il numero della certificazione rilasciata da Laboratori riconosciuti. Inoltre, tali delineatori, devono possedere la dichiarazione di prestazione CE secondo la Norma EN 12899-1:2007 (UNI EN 12899- 1:2008) e dovranno, altresì, avere sezione trapezoidale con spigoli arrotondati, che deve inscriversi in un rettangolo di cm 10 x cm 12 con il lato minore parallelo all’asse stradale. Dovranno essere garantiti per la durata di almeno 10 anni, come da fig. II 463, art. 173 D.P.R. 495/92.
III. Delineatori per curva stretta
Il delineatore per curva stretta dovrà essere conforme alle disposizioni di cui all’art. 174, c.3, lett. c) del
Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada 16/12/92 n° 495 e ss.mm.ii..
Il delineatore è costituito da un pannello rettangolare, posto orizzontalmente, recante un disegno a punte di freccia bianche realizzate in pellicola retroriflettente su fondo nero o rosso.
IV. Delineatore modulare di curva e curva provvisoria
Capitolato Tecnico Pag. 8 di 23
I delineatori dovranno essere conforme alle disposizioni di cui all’art. 174, c.3, lett. e) (modulari di curva), o
all’art. 33, c.1, lett. b) del Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada 16/12/92 n° 495 e ss.mm.ii..
Il delineatore modulare di curva è costituito da un pannello quadrato, con un disegno a punta di freccia bianca realizzata in pellicola retroriflettenti su fondo nero o rosso.
V. Delineatore per galleria
Il delineatore per galleria dovrà essere conforme alle disposizioni di cui all’art. 174, c.3, lett. a) del Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada 16/12/92 n° 495 e successive modificazioni
È costituito da pannelli con pellicola retroriflettente, opportunamente fissabili in modo che non possa modificarsi nel tempo la loro posizione.
VI. Delineatore speciale di ostacolo
Devono essere conformi alle disposizioni di cui all’art. 177, c.6 del Regolamento di attuazione del Nuovo
Codice della Strada 16/12/92 n° 495 e successive modificazioni.
I delineatori speciali di ostacolo, denominati anche dispositivi a luce riflessa, sono costituiti da supporto in alluminio di spessore minimo 25/10 mm, a sezione semicircolare, devono consentire una buona individuazione da diverse posizioni di avvicinamento, avere uno sviluppo minimo di 40 cm di semicirconferenza per 50 cm di altezza e devono essere completamente rifrangenti. Devono inoltre essere dotati degli appostiti sistemi di ancoraggio idonei al posizionamento su pali tubolari e non presentare spigoli vivi e bordi taglienti.
VII. Delineatore di accesso
I delineatori di accesso dovranno essere conformi alle disposizioni di cui all’art. 174, c.3, lett. f) del Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada 16/12/92 n° 495 e successive modificazioni.
I paletti devono avere altezza minima di 1 m da terra, sezione atta a garantire una buona visibilità a distanza, ed essere completamente rifrangenti.
VIII. Delineatore per strada di montagna
I delineatori per strada di montagna dovranno essere conformi alle disposizioni di cui all’art. 174, c.3, lett. b)
del Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada 16/12/92 n° 495 e successive modificazioni.
Possono essere realizzati con materiali e sezioni diverse, purché in grado di resistere alle sollecitazioni proprie dell'ambiente di montagna e a quelle derivanti dalle operazioni di sgombero della neve. Deve presentare fasce
Capitolato Tecnico Pag. 9 di 23
alternate, di altezza ciascuna di 50 cm, di colore giallo e nero, e almeno la fascia gialla più alta deve essere realizzata con pellicola rifrangente di colore giallo.
4.2. Dispositivi Rifrangenti
I. Dispositivi ad alta rifrangenza (tipo occhi di gatto)
Dispositivi ad alta rifrangenza, corpo in materiale resistente (es. resina polimerica, policarbonato, etc.) con lente ad elevata rifrangenza in colori bianco, giallo o bianco/rosso a richiesta dell’Ente. Il prodotto dev’essere fornito compreso degli appositi sistemi di fissaggio alla pavimentazione stradale.
II. Dispositivi rifrangenti per barriere tipo new jersey, guard rail o a parete.
Dispositivi rifrangenti da collocarsi su barriere spartitraffico tipo new jersey in CLS ovvero su guard-rail o a parete. costituiti da mono o bi-catadiottri montati su supporti in lamiera zincata, opportunamente sagomata, ovvero da montarsi a parete o su paletti flangiati, predisposti per il fissaggio tramite tasselli e/o bulloneria il cui costo e compreso nel prezzo di fornitura.
4.3. Paletto delineatore galleria
Paletto speciale per delineatore di galleria in ferro zincato o verniciato con polveri termoindurenti cotte al forno o plastificato.
4.4. Specchio parabolico
Specchio parabolico in plexiglass infrangibile e inalterabile, supporto adattabile sia su palo che su apposita staffa a muro.
4.5. Materiali per segnaletica temporanea, mobile e accessori vari
I Prodotti da fornire compresi nell'appalto dovranno corrispondere, come caratteristiche, a quanto stabilito nelle leggi e regolamenti ufficiali vigenti in materia; in mancanza di particolari prescrizioni dovranno essere delle migliori qualità esistenti in commercio in rapporto alla funzione a cui sono destinati.
I. Barriera per segnalazione lavori
Barriera per segnalazione lavori in lamiera di ferro verniciato a fuoco, sul fronte pellicola rifrangente rossa e bianca di classe 1 e classe 2., sul retro pellicola rifrangente classe 2, o catadiottri applicati alle estremità con scritta "interruzione" pure in pellicola classe 1.
II. Cavalletto pieghevole porta segnale
Cavalletto pieghevole porta segnale di robusta struttura verniciato a fuoco (due mani) o zincato a caldo, completo di facile dispositivo per l'ancoraggio di ogni tipo di segnale stradale (triangolare, circolare, rettangolare), rinforzato con sbarra trasversale collegante la base ed apertura dell'appoggio prestabilito.
Capitolato Tecnico Pag. 10 di 23
III. Paletta da manovriere e banderuola da cantoniere
Dovranno essere conformi alle disposizioni di cui all’art. 42, c.3, lett. b) del Regolamento di attuazione del
Nuovo Codice della Strada 16/12/92 n° 495 e ss.mm.ii..
IV. Cono segnaletico
Dovrà essere conformi alle disposizioni di cui all’art. 34, c.1 del Regolamento di attuazione del Nuovo Codice
della Strada 16/12/92 n° 495 e ss.mm.ii..
Dovrà avere altezza cm. 50/54, potrà essere richiesto in materiale plastico o in gomma naturale o di origine non naturale, riciclata o recuperata, di colore rosso segnale, munito di bande bianche rifrangenti di “Classe 2 - Livello prestazionale base”.
X. Xxxxxxxxxxxxx giallo/rosso a batteria
Lampeggiatore per lavori stradali, monodirezionale tipo flex e bi-direzionale a medio raggio, a luce gialla o rossa, lente diam. cm. 18, completo di xxxxxx batteria intercambiabile 6V-7Ah, con interruttore interno e crepuscolare.
VI. Nastro tipo “vedo”
Nastro tipo “vedo” in polietilene, di colore bianco/rosso, di altezza cm 8, in rotoli da m. 100 e 200 a richiesta dell’Ente.
VII. Palina mobile uso cantiere di tipo commerciale
Palina mobile leggera, di tipo commerciale, composta da uno stante in tubolare in acciaio zincato a caldo e da una base a "ruota di carro", con tre o quattro raggi in profilato a C e mozzo centrale di altezza non inferiore a 25 cm, il tutto saldato e zincato a caldo a "regola d'arte", munito di vite a galletto o a testa esagonale o quadra per il fissaggio del predetto stante.
VIII. Sacco di zavorra
Sacco di zavorra per segnaletica temporanea e mobile costituito da sacco di tela rinforzata e plastificata o da sacco in PVC, di dimensioni 60x40 cm, colore arancio fluo (oppure rosso o giallo), munita di maniglia/e in cordura e salva-mano cilindrico in p.e., già pre-riempito con materiale inerte (sabbia, graniglia, sepiolite) per un peso di circa 15/18 kg. Il sacco dovrà recare una stampigliatura in colore nero o bianco riportante il nome o il logo dell’Ente contraente.
Capitolato Tecnico Pag. 11 di 23
5. SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE
Tutti i prodotti dovranno essere conformi alle normative di qualità e conformità di cui al paragrafo 2.
Inoltre, nei paragrafi successivi vengono definiti i requisiti ai quali i prodotti devono ottemperare per la durata della vita funzionale. Per vita funzionale del prodotto si intende il periodo di tempo in cui le caratteristiche che lo contraddistinguono si devono mantenere al di sopra di determinati valori, ritenuti minimi al fine di assicurare l’efficienza e la sicurezza del segnalamento orizzontale; tale arco temporale non dovrà essere inferiore a mesi 6 (mesi). Valori minori a quelli richiesti sono considerati insufficienti per il mantenimento degli standard di sicurezza previsti.
5.1. Vernice spartitraffico ecologica ad acqua
La vernice deve avere le seguenti caratteristiche tecniche:
− Colore: bianco, giallo RAL1007, blu RAL5015.
− Finitura: rifrangente con perline di vetro premiscelate (15%-18% in peso).
− Veicolo: resina acrilica pura (legante secco non inferiore al 17%-18%).
− Pigmento: biossido di titanio (non inferiore al 14%) microcalcite, per il giallo pigmento esente da cromati, piombo ed altri metalli pesanti.
− Densità: 1650/1700 g/l.
− Viscosità a 20° C: 80-90 KU.
− Solidi in peso: 75%
− pH: 9,50
− Resistenza: eccellente all'abrasione, agli oli e grassi, agli agenti atmosferici, ai sali antigelo.
− Resa: 600 g/mq con film secco 350 micron
− Transitabilità: 10-25 minuti in funzione della temperatura ambiente, dell'umidità relativa, della temperatura della strada e della presenza di vento. (23° C - RH% 50 assenza vento 8', RH% 60 10', RH%70 12', RH%80 18', presenza di vento RH%50 5', RH%60 6', RH% 70 8', RH%80 11').
Le confezioni dovranno essere consegnate in contenitori di peso non superiore a kg.20 lordi.
5.2. Vernice spartitraffico acrilica atossica
La vernice deve avere le seguenti caratteristiche tecniche:
− Colore: bianco, giallo RAL1007, blu RAL5015.
− Finitura: rifrangente con perline di vetro premiscelate (15%-18% in peso).
− Veicolo: resina acrilica pura (legante secco non inferiore al 15%-16%).
− Pigmento: pigmenti atossici esente da cromati, piombo ed altri metalli pesanti:
Capitolato Tecnico Pag. 12 di 23
− Densità: 1650/1700 g/l.
− Viscosità a 20° C: 80-95 KU.
− Solidi in peso: 75%
− pH: 9,50
− Resistenza: eccellente all'abrasione, agli oli e grassi, agli agenti atmosferici, ai sali antigelo.
− Resa: 600 g/mq con film secco 400 micron
− Transitabilità: 10-25 minuti in funzione della temperatura ambiente, dell'umidità relativa, della temperatura della strada e della presenza di vento. (23° C - RH% 50 assenza vento 8', RH% 60 10', RH%70 12', RH%80 18', presenza di vento RH%50 5', RH%60 6', RH% 70 8', RH%80 11').
− Essicazione: 12 minuti (ASTM D 711) con spessore di 380 micron e 60% umidità relativa dell'aria.
− Diluizione: vernice pronta all'uso a 25° C, in caso di basse o alte temperature è permesso diluire 1%- 3% di diluente per spartitraffico.
− Peso specifico: 1550-1650.
− Titanio: minimo 16%.
− Miscela solvente: miscela di esteri e xxxxxxx.
− Resine: miscela di copolimeri acrilici formati da butilmetacrilato e metilmetacrilato. Le confezioni dovranno essere consegnate in contenitori di peso non superiore a kg.20
5.3. Diluente per vernici spartitraffico
Diluente acrilico specifico per vernici spartitraffico di densità standard 0,96 kg/lt. Dovrà essere fornito in fusti da 25 kg.
5.4. Colato plastico
Il colato plastico a spruzzo deve avere le seguenti caratteristiche:
− Colore: bianco
− Pigmento+Fillers: 37-40% parti in peso.
− Microsfere di vetro: 10-12% parti in peso.
− Resine: 49-51% parti in peso.
− Additivi: 1-2% parti in peso.
− Residuo non volatile: 98-100%.
Capitolato Tecnico Pag. 13 di 23
− Viscosita': 92-97 UK.
− SRT: maggiore di 45.
− Peso Specifico: 1,580 +/- 0.020 kg/litro.
− Resa : con spessori di 1,00 mm:1,000 -1,050 kg/mq.
− Essicazione: 20' - 25'.
− Biossido di titanio: non inferiore al 14%
Le confezioni di pittura dovranno essere consegnate in contenitori di peso non superiore a kg.20.
5.5. Segnali in materiale termoplastico
Segnali in materiale termoplastico preformato ottenuto per estrusione, non laminato, ad alto potere rifrangente ed antisdrucciolo per l'esecuzione di strisce, pittogrammi, lettere, scritte, numeri, frecce direzionali, segnaletica di divieto e di pericolo, nonché tutta la simbologia contemplata dal C.D.S.
Lo spessore complessivo della segnaletica in termoplastico preformato è compreso tra 2,5 e 3 mm e deve avere un valore antiskid superiore a 55 PTV e valori di retroluminescenza superiori a 150 mcd/mq misurati dopo 30 giorni di applicazione.
6. CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO
È prevista la fornitura di conglomerato bituminoso a freddo tradizionale e prestazionale in sacchi da 25 kg.
Il materiale da fornire deve avere le caratteristiche tecniche di seguito specificate ed esplicitate, oltre che dalla scheda tecnica, anche da apposito certificato emesso da un laboratorio di analisi (da allegare entrambi in sede di gara) e dovranno essere garantite e rilevabili su campioni omogenei di prodotto, prelevati in contradditorio alla consegna secondo le vigenti Norme EN, in particolare la UNI EN 12697-27.
6.1. Conglomerato bituminoso a freddo tradizionale
Dovrà essere realizzato con aggregati lapidei provenienti da frantumazione di rocce di natura silicea e/o basaltica, e legante bituminoso con prodotti atossici, di plasticità adeguata all’utilizzo e idonea alla posa manuale, per la riparazione di buche, esecuzione di piccoli rappezzi o colmatura di avvallamenti dei manti bituminosi.
Gli aggregati dovranno:
− essere costituiti da elementi sani e duri, privi di polveri argille e limi, ed avere una forma poliedrica;
− essere corrispondenti alla norma UNI EN 13043;
− possedere relativa certificazione CE.
La granulometria della miscela degli aggregati dovrà essere contenuta nel range da 2 mm a 7 mm:
Capitolato Tecnico Pag. 14 di 23
Il legante bituminoso, in quantità compresa tra il 5% e il 7% sul peso totale degli inerti (UNI EN 12697-1), dovrà avere caratteristiche fisiche e chimiche rispondenti ai requisiti di sicurezza previsti dalle più recenti norme in materia igienico-ambientale idoneo alla posa manuale per la riparazione di buche o di avvallamenti dei manti bituminosi. Inoltre, il legante bituminoso dovrà possedere i requisiti necessari per permettere la posa in opera anche a temperature invernali.
Il conglomerato bituminoso a freddo tradizionale non dovrà richiedere particolari accorgimenti per la compattazione e non dovrà subire deformazioni sotto l'effetto del traffico, anche nei periodi estivi.
In particolare, il conglomerato bituminoso a freddo tradizionale dovrà rispettare le seguenti caratteristiche tecniche e prestazionali minime.
Caratteristiche tecniche e prestazionali | Requisiti |
% di legante bituminoso sul peso degli inerti (UNI EN 12697-1) | 5% - 7% |
Xxxxx Xxxxxxxx residui (UNI EN 12697-8) | < 10% |
Temperatura di lavorabilità del prodotto | Almeno fino a 5°C |
Durata di lavorabilità del prodotto dal confezionamento | Almeno pari a 4 mesi |
I sacchi vuoti non dovranno avere un residuo secco superiore al 2% del peso dell’imballo in modo tale da non
costituire rifiuto speciale.
6.2. Conglomerato bituminoso a freddo prestazionale
Dovrà essere realizzato con aggregati lapidei provenienti da frantumazione di rocce di natura silicea e/o basaltica, e legante bituminoso con prodotti atossici, ad elevata plasticità, adesività e resistenza e idonea alla posa manuale, senza l’ausilio di mani d’attacco, primer, reagenti e mezzi meccanici, per la riparazione di buche, esecuzione di piccoli rappezzi o colmatura di avvallamenti dei manti bituminosi. Il materiale dovrà aderire perfettamente a qualunque ammaloramento del piano stradale, buche, ormaie e ragnatele a pelle di coccodrillo.
Gli aggregati dovranno:
− essere costituiti da elementi sani e duri, privi di polveri argille e limi, ed avere una forma poliedrica;
− essere corrispondenti alla norma UNI EN 13043;
− possedere relativa certificazione CE.
Il legante dovrà avere caratteristiche fisiche e chimiche rispondenti ai requisiti di sicurezza previsti dalle più recenti norme in materia igienico-ambientale idoneo alla posa manuale per la riparazione di buche o di avvallamenti dei manti bituminosi.
Il conglomerato dovrà possedere i requisiti necessari per permettere la posa in opera anche in presenza di pioggia, manto stradale bagnato o presenza di acqua nelle buche. Inoltre, il prodotto dovrà avere caratteristiche
Capitolato Tecnico Pag. 15 di 23
tali da poter essere impiegato sia nel periodo invernale, in particolare non dovrà presentare fenomeni di irrigidimento nel sacco con temperature inferiori allo zero fino a -5°C, sia nel periodo estivo, non subendo fenomeni di deformazione, sgranamento, sollevamento e dispersione di inerti sul piano viabile sotto l'effetto del traffico. Inoltre, la lavorabilità del materiale in stesa dovrà essere eseguita senza dover applicare forza per la disgregazione del materiale.
Gli inerti dovranno avere in prevalenza (≥ 55%) una perdita di peso determinata con prova Los Angeles ≤ 17.
La granulometria della miscela degli aggregati dovrà essere contenuta nel range 2-7 mm.
Il conglomerato bituminoso a freddo dovrà rispettare le seguenti caratteristiche tecniche e prestazionali minime.
Caratteristiche tecniche e prestazionali | requisiti |
% di legante sul peso degli inerti (UNI EN 12697-1) | 5% - 7% |
Stabilità Xxxxxxxx a 25°C a 1 gg | >=3 kN |
Rigidità Xxxxxxxx a 25°C a 1 gg | >= 1,5 kN/mm |
Xxxxx Xxxxxxxx residui | < 10% |
Temperatura di lavorabilità del prodotto | -5°C / +50°C |
Durata di lavorabilità del prodotto dal confezionamento | almeno pari a 6 mesi |
% di materiali riciclati o derivanti da attività di recupero | ≥ 30% |
I sacchi, una volta svuotati, non dovranno avere un residuo secco superiore al 2% del peso dell’imballo in modo
tale da non costituire rifiuto speciale. Non dovranno essere presenti Composti Organici Volatili (COV).
7. SALE ANTIGHIACCIO
Oggetto dell’appalto è inoltre la fornitura delle seguenti tipologie di sale:
a. salgemma, cloruro di sodio d’origine mineraria, ad uso disgelo stradale, proveniente da giacimenti di sottosuolo certificati;
b. sale marino, ad uso disgelo stradale, avente le seguenti caratteristiche.
7.1. Salgemma
Caratteristiche fisiche:
− Aspetto: cristalli bianchi
− pH:7
− Solubilità: minimo 350 gr/litro a 0° C
− Umidità: 1,5% max
Capitolato Tecnico Pag. 16 di 23
Caratteristiche chimiche
− Tenore di NaCl su prodotto già sofisticato - 98,00 % min;
− Sostanze insol. in acqua - 1,00 % max;
− Antimpaccante - min 60 ppm – max 220 ppm Caratteristiche granulometriche
Fasce granulometriche | Tipica (%) | Variazioni (%) |
>10.00 mm | 1 | 3 max |
10.00 - 5.00 mm | 16 | 6-26 |
5.00 - 3.15 mm | 20 | 11-27 |
3.15 - 2.00 mm | 24 | 16-32 |
2.00 - 1.00 mm | 18 | 14-28 |
1.00 - 0.16 mm | 13 | 6-35 |
<0,16 mm | 2 | 7 max |
Il cloruro di sodio dovrà essere asciutto, privo di umidità, con antiammasante/antiagglomerante atto a garantire l'utilizzo anche dopo lunghi periodi di stoccaggio.
7.2. Sale marino
Caratteristiche fisiche
− Aspetto: cristalli bianchi
− pH:7
− Solubilità; minimo 350 gr/litro a 0°
− Umidità – 5 % max
Caratteristiche chimiche
− Tenore di NaCl su prodotto già sofisticato - 97,00 % min
− Sostanze insol. in acqua - 2% max
Fasce granulometriche | Valori normali % | Oscillazione % |
> 10 mm | 0 | 3 max |
10 - 5 mm | 20 | 10-40 |
5 - 1 mm | 70 | 50-90 |
< 1 mm | 10 | 3-18 |
− Antimpaccante - min 60 ppm – max 220 ppm Caratteristiche granulometriche
Capitolato Tecnico Pag. 17 di 23
8. SERVIZIO DI CONSEGNA
Il servizio di consegna si intende ricompreso nei prezzi di acquisto; gli oneri relativi alla consegna dei prodotti, inclusi imballaggio, trasporto, carico, scarico, consegna nelle modalità di seguito riportate e qualsiasi altra attività ad essa strumentale, sono interamente a carico del Fornitore.
I prodotti dovranno essere consegnati nei luoghi e nei locali indicati dall’Ente nella propria richiesta di consegna, in esecuzione di ciascun Ordinativo di Fornitura.
I termini di consegna, decorrenti dalla data di emissione della richiesta di consegna da parte dell’Ente, sono i seguenti:
Per la segnaletica stradale e per il conglomerato bituminoso:
− 10 (dieci) giorni lavorativi in caso di richieste ordinarie;
− 5 (cinque) giorni solari consecutivi in caso di richieste urgenti, che non potranno superare il 15%
dell’importo dell’Ordinativo di Fornitura di ciascun Ente.
Per il sale antighiaccio:
− 5 (cinque) giorni lavorativi in caso di richieste ordinarie;
− 1 (un) giorno solare in caso di richieste urgenti; in questi casi il prezzo di acquisto è maggiorato del 3%.
Con riferimento al solo sale antighiaccio, qualora all’interno di una settimana il fornitore riceva richieste di consegna da parte di più Amministrazioni per un quantitativo complessivo superiore a 1.500.000,00 kg e non sia in grado di rispettare i tempi di consegna sopra menzionati il Fornitore deve:
− Rispettare i tempi di consegna relativi alle richieste delle Amministrazioni il cui valore cumulato rientra
all’interno dei 1.500.000,00 kg;
− dare immediata comunicazione a Xx.Xx.Xx. e alle Amministrazioni che abbiamo emesso Richieste di consegna oltre il limite dei 1.500.000,00 kg settimanali circa l’impossibilità di consegnare il sale nei tempi previsti e concordare tempi di consegna differenti; in tal caso le penali si applicheranno solo dopo che siano trascorsi i nuovi tempi di consegna concordati. Qualora l’Amministrazione non sia in grado, per far fronte ad esigenze immediate, di attendere i tempi di consegna proposti dal Fornitore, essa potrà procedere ad acquistare il sale sul mercato, comunicandolo al Fornitore; in tal caso la richiesta di consegna si intenderà annullata e il Fornitore non potrà vantare alcun diritto di pagamento o risarcimento.
La consegna dovrà essere effettuata dal lunedì al venerdì dalle 8,00 alle 17,00, e comunque dovrà essere effettuata previo accordo con l’Ente contraente con un preavviso di almeno 24 ore. In caso di consegne urgenti di sale antighiaccio, la consegna potrà avvenire anche al di fuori delle fasce orarie sopra menzionate, inclusi il sabato e la domenica, in orari da concordare con l’Amministrazione contraente.
Capitolato Tecnico Pag. 18 di 23
La consegna deve essere accompagnata da un documento di trasporto (D.T.T) in duplice copia, sottoscritta dall’Ente contraente e riportante l’esatta indicazione dei prodotti consegnati e delle relative quantità, i riferimenti all’Ordinativo di Fornitura ed alla richiesta di consegna. Una copia della distinta è trattenuta dall’Ente contraente. La sottoscrizione della ricevuta non equivale ad accettazione incondizionata della merce.
Per quanto riguarda la segnaletica verticale si precisa quanto segue.
Il fornitore deve assicurare che i segnali forniti siano rivestiti da protezione removibile che ne garantisca la inalterabilità della stampa e l’integrità della pellicola fino al momento della posa in opera. I prodotti dovranno essere consegnati su bancali a perdere, termoavvolti, movimentabili con muletto.
Ciascuna Richiesta di consegna dovrà avere un valore minimo di 500,00 €, IVA esclusa.
Resta facoltà del Fornitore dare seguito a Richieste di consegna di valore inferiore.
Per quanto riguarda la consegna del sale antighiaccio si precisa quanto segue.
Lo scarico del prodotto sfuso dovrà essere effettuato dal fornitore negli appositi spazi predisposti dall’Ente, senza l'intervento di personale dell’Ente stesso.
I sacchi da 25 kg dovranno garantire adeguata resistenza ai raggi ultravioletti (almeno 12 mesi) e agli agenti atmosferici e impedire la fuoriuscita di sale. I prodotti dovranno essere consegnati su bancali a perdere, termoavvolti, movimentabili con muletto.
Ciascuna Richiesta di consegna di sale in sacchi dovrà avere un valore minimo di 500,00 €, IVA esclusa. Ciascuna richiesta di consegna di sale sfuso dovrà avere un valore minimo di 2.000,00 €, IVA esclusa. Resta facoltà del Fornitore dare seguito a Richieste di consegna di valore inferiore.
Relativamente alla consegna del conglomerato bituminoso si precisa quanto segue.
Lo scarico del prodotto sfuso dovrà essere effettuato dal fornitore negli appositi spazi predisposti dall’Ente, senza l'intervento di personale dell’Ente stesso.
I sacchi dovranno garantire adeguata resistenza ai raggi ultravioletti e agli agenti atmosferici e impedire la fuoriuscita del prodotto, il tutto per la durata garantita di conservazione del materiale definita nelle caratteristiche dei singoli prodotti. I prodotti dovranno essere consegnati su bancali a perdere, termoavvolti, movimentabili con muletto.
Ciascuna Richiesta di consegna di conglomerato bituminoso in sacchi dovrà avere un valore minimo di 500,00
€, IVA esclusa.
Ciascuna richiesta di consegna di conglomerato bituminoso sfuso dovrà avere un valore minimo di 1.000,00 €,
IVA esclusa.
Resta facoltà del Fornitore dare seguito a Richieste di consegna di valore inferiore.
Verifiche e resi
La qualità, la quantità e la corrispondenza della merce consegnata a quanto richiesto con la Richiesta di Consegna sono accertate dall’Ente, anche in un momento successivo alla consegna, ed eventualmente tramite terzi
Capitolato Tecnico Pag. 19 di 23
incaricati. Gli Enti hanno facoltà di effettuare tali verifiche, in corso d’opera, per accertare la corrispondenza delle caratteristiche tecniche dei prodotti consegnati con quelle offerte in sede di gara. È inoltre facoltà dell’Ente avvalersi di Istituti specializzati per effettuare prove specifiche al fine di verificare la qualità e la resistenza dei materiali impiegati. All’esito del controllo verrà redatto un “Verbale di verifica”.
Le merci difformi per caratteristiche, per quantità ordinate o che presentino difetti, danno luogo alla pratica di reso che prevede il ritiro dei beni da parte del fornitore e la loro sostituzione senza ulteriori oneri per l’Ente.
L’Ente chiede per iscritto il ritiro degli articoli eccedenti o la sostituzione di quelli difformi, che deve avvenire entro 10 giorni lavorativi dalla segnalazione. La comunicazione scritta deve riportare: il codice, la denominazione, la quantità e l’indicazione degli eventuali difetti riscontrati per i prodotti non conformi; il codice, la denominazione e la quantità per i prodotti eccedenti.
Il Fornitore, in contraddittorio con l’Ente, redigerà il verbale di reso, indicando l data di comunicazione della pratica di reso, le motivazioni del reso e l’attestazione dell’avvenuta sostituzione/ritiro dei prodotti.
Nel caso in cui i prodotti resi siano già stati fatturati, il Fornitore dovrà procedere all’emissione della nota di
credito che dovrà riportare il riferimento della relativa fattura e del numero di Richiesta di Consegna.
La merce non ritirata nei termini di cui sopra può essere inviata dall’Ente al Fornitore, addebitandogli ogni spesa sostenuta. In ogni caso è a carico del Fornitore ogni danno relativo al deterioramento della merce non ritirata. Il Fornitore non può opporre l’eccezione dell’avvenuta apertura delle confezioni, alla sostituzione e al ritiro delle merci difformi o che presentino difetti, quando l’apertura è operazione necessariamente preliminare alla verifica della merce. Eventuali consegne parziali, non previamente concordate, devono essere completate entro 5 giorni lavorativi dalla consegna o dalla relativa segnalazione scritta. La mancata sostituzione della merce da parte del Fornitore è considerata “mancata consegna”.
Requisiti dell’imballaggio
Dove applicabile l’imballaggio deve rispondere ai requisiti di cui all’All. F, della parte IV “Rifiuti” del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., così come più specificatamente descritto nelle pertinenti norme tecniche. Le parti in plastica utilizzate per l’imballaggio primario devono essere marcate in conformità della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, o della norma DIN 6120, parti 1 e 2, in combinazione con la norma DIN 7728, parte 1. Qualunque dicitura apposta sull'imballaggio primario per dichiarare che quest'ultimo è composto di materiale riciclato deve essere conforme alla norma ISO 14021 “Etichette e dichiarazioni ambientali - Asserzioni ambientali auto-dichiarate (etichettatura ambientale di Tipo II)”. Inoltre l’imballaggio deve recare chiare istruzioni sull'esatta dose raccomandata, in caratteri e formato di dimensioni ragionevolmente sufficienti e in risalto rispetto a uno sfondo visibile, oppure rese attraverso un pittogramma.
Capitolato Tecnico Pag. 20 di 23
9. EVOLUZIONE NORMATIVA
Eventuali successivi aggiornamenti normativi relativi alle caratteristiche dei prodotti oggetto di fornitura dovranno essere considerati come sostitutivi di quelli attualmente presenti nel Capitolato. La documentazione presentata in sede di gara, che in seguito agli aggiornamenti normativi risulta superata, deve essere quindi sostituita a cura del fornitore e inviata alla Stazione Appaltante che procederà alla verifica ai fini dell’accettazione del/i nuovo/i prodotto/i. Gli esiti della verifica saranno comunicati al fornitore. In caso di esito negativo il fornitore, entro 15 giorni dalla data di ricezione della suddetta comunicazione, dovrà adeguare il/i nuovo/i Prodotto/i offerto/i e presentare nuova documentazione.
10. INDISPONIBILITÀ TEMPORANEA DI PRODOTTI
Nel caso di indisponibilità temporanea del prodotto, il Fornitore, al fine di non essere assoggettato alle penali per mancata consegna nei termini previsti, dovrà darne tempestiva comunicazione per iscritto alle Amministrazioni, e comunque entro e non oltre 2 (due) giorni lavorativi decorrenti dalla ricezione della Richiesta di acquisto; in tale comunicazione il Fornitore dovrà inoltre indicare il periodo durante il quale non potranno essere rispettati i termini di consegna previsti dal presente capitolato.
In ogni caso la temporanea indisponibilità dei Prodotti non potrà protrarsi per più di 10 (dieci) giorni lavorativi
dalla comunicazione di cui sopra, pena l’applicazione delle penali.
Decorso inutilmente il predetto termine, l’Amministrazione contraente, previa comunicazione scritta al Fornitore, potrà, inoltre, procedere direttamente all’acquisto del prodotto sul libero mercato, addebitando al Fornitore stesso l’eventuale maggiore onere economico.
Resta inteso che gli eventuali restanti prodotti inclusi nella Richiesta di acquisto dovranno comunque essere
consegnati da parte del Fornitore nel rispetto dei termini massimi, pena l’applicazione delle penali.
11. MONITORAGGIO
Il Fornitore si impegna a fornire alla Xx.Xx.Xx. alcuni dati a fini reportistici con riguardo agli ordini ricevuti ed evasi e alla loro fatturazione. I predetti dati di rendicontazione e monitoraggio delle forniture prestate dovranno essere forniti secondo le modalità di seguito indicate.
Capitolato Tecnico Pag. 21 di 23
I flussi dovranno essere inviati con cadenza semestrale entro il giorno 20 del mese successivo al semestre di competenza.
Il flusso concernente gli ordini evasi deve contenere almeno i seguenti campi:
- lotto di riferimento
- Codice Amministrazione contraente (riferimento alla codifica ministeriale)
- codice prodotto;
- data e quantitativo del prodotto consegnato;
- numero Ordinativo di Fornitura;
- numero e data della richiesta di consegna;
- valore economico;
- ogni altro eventuale dato utile a Xx.Xx.Xx. per svolgere l’attività di monitoraggio.
Il file conterrà un numero di record pari alle tipologie di prodotti ordinati. Ogni file semestrale dovrà essere nominato con la seguente regola: id-gara_annosemestre_lotto (esempio file del 2° semestre del 2019 relativo al lotto 6 assume come nome file: 7338555_202002_6).
12. PENALI
Con riferimento a ciascun Ordinativo di Fornitura (Contratto attuativo) della presente Convenzione, in caso di inadempimenti, non imputabili all’Ente contraente ovvero causati da forza maggiore o da casi fortuiti, sono stabilite, fatto salvo il risarcimento del maggior danno, le penali che seguono:
− Xxxxxxx nella consegna ordinaria dei prodotti, penale pari al 3% del valore della richiesta di consegna, per ogni giorno lavorativo di ritardo.
− Xxxxxxx nella consegna in urgenza dei prodotti, penale pari al 5% del valore della richiesta di consegna, per ogni giorno lavorativo di ritardo.
− Difformità qualitative e/o quantitative, penale pari al 2% del valore della richiesta di consegna, per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto ai tempi stabiliti per il reso e per la sostituzione.
Oltre 15 gg lavorativi di ritardo, l’Ente contraente ha facoltà di rivolgersi ad altro operatore economico addebitando al Fornitore, oltre alle penali maturate, anche l’eventuale maggior costo sostenuto.
− Per ogni giorno lavorativo di ritardo nella comunicazione di sostituzione dei prodotti per evoluzione
normativa, penale pari ad € 20,00, IVA esclusa;
Capitolato Tecnico Pag. 22 di 23
− In caso di ritardo nell’invio dei flussi informativi a Xx.Xx.Xx. per il monitoraggio della fornitura (art. 11 del Capitolato Tecnico) si applicherà una penale di € 200 per ogni 15 giorni di ritardo;
− In caso di mancata tempestiva comunicazione di eventuali modifiche o integrazioni relative al possesso dei requisiti di ordine generale, entro il giorno 20 del mese successivo a quello di competenza si applicherà una penale di 500 € (competenza di Xx.Xx.Xx.).
Per qualsiasi ulteriore inadempimento contrattuale l’Ente contraente si riserva di applicare una penale in una misura compresa tra lo 0,3 e l’1%0 del valore del contratto. L’importo complessivo delle penali non potrà comunque superare il limite del 10% del valore contrattuale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Resta inteso che l’Ente contraente potrà risolvere il contratto qualora l’importo delle penali applicate superi il 10% del contratto.
L’Ente contesterà per iscritto gli eventuali inadempimenti al fornitore che potrà inviare le proprie deduzioni entro 5 giorni lavorativi dalla data della contestazione. L’accoglibilità delle deduzioni è valutata ad insindacabile giudizio dell’Ente contraente. Gli eventuali crediti derivanti dall’applicazione delle penali possono essere compensati con i corrispettivi dovuti al fornitore.
Il pagamento delle penali non esonera il fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente, fatta salva la possibilità per l’amministrazione aggiudicatrice di risolvere i contratti nei casi in cui sia consentito.
13 ALLEGATI
- B1 Elenco prodotti e prezzi segnaletica stradale
- B2 Elenco prodotti e prezzi conglomerato bituminoso
- B3 Elenco prodotti e prezzi sale antighiaccio
Capitolato Tecnico Pag. 23 di 23
Dike GoSign - Esito verifica firma digitale
Verifica effettuata in data 2021-05-18 13:33:19 (UTC)
File verificato: C:\Users\salvatore.romano\Desktop\convenzione RTI Prelux srl_SiSe spa_Traffitek srl_lotti 1-2-3.pdf (1).p7m
Esito verifica: Verifica completata con successo
Dati di dettaglio della verifica effettuata
Firmatario 1: XXXXXX XXXXXX
Firma verificata: OK (Validated at: 18/05/2021 13:33:14)
Verifica di validità online:
Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 18/05/2021 12:30:00
Dati del certificato del firmatario XXXXXX XXXXXX:
Nome, Cognome: XXXXXX XXXXXX
Organizzazione: NON PRESENTE
Numero identificativo:
20185027754127
Data di scadenza: 13/03/2024 22:59:59
Autorità di certificazione:
Documentazione del certificato (CPS): Identificativo del CPS:
Identificativo del CPS:
Identificativo del CPS:
InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, Certificatore Accreditato,
IT, 07945211006,
xxxx://xxx.xxxxx.xxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxx.xxx OID 1.3.76.36.1.1.1
OID 1.3.76.24.1.1.2
OID 0.4.0.194112.1.2
Firmatario 2: XXXXXXX XXXXX
Firma verificata: OK (Validated at: 18/05/2021 13:33:14)
Verifica di validità online:
Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 18/05/2021 13:33:14
Dati del certificato del firmatario XXXXXXX XXXXX:
Nome, Cognome: XXXXXXX XXXXX
Numero identificativo:
SIG0000004227498
Data di scadenza: 03/03/2024 00:00:00
Autorità di certificazione:
Dike GoISnfiogCnam- eEresiQtouavlifeierdifiEclaecftriromnicaSdigingaittaurleeCA, InfoCamere S.C.p.A.,
Qualified Trust Service Provider, VATIT-02313821007,
IT,
Documentazione del certificato (CPS): Identificativo del CPS:
Identificativo del CPS:
Identificativo del CPS:
Note di utilizzo del certificato:
xxxxx://xx.xxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx-xx/xxxxx-xxxxxxxx/xxxxxxx.xxxx OID 0.4.0.194112.1.2
OID 1.3.76.14.1.1.30
OID 1.3.76.16.6
Questo certificato rispetta le raccomandazioni previste dalla Determinazione Agid N. 121/2019
Fine rapporto di verifica
Il futuro digitale è adesso
InfoCert S.p.A. (xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xx/) 2020 | P.IVA 07945211006