TRA
CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MENSA AZIENDALE, GESTIONE BAR INTERNO, PULIZIE DELLA FORESTERIA, CAMERE E SERVIZIO DI PORTINERIA
TRA
PORTO CONTE RICERCHE SRL con sede in ALGHERO – ▇.▇.▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇-
▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇,▇▇▇ ▇▇▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇, Partita IVA 01693280909, in persona del legale rappresentante ▇▇▇▇. ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ (di seguito denominato per brevità anche PCR)
E
La Ditta con sede legale in
, P. IVA in persona del rappresentante legale Nato a il e residente (denominata di seguito per brevità anche "Impresa"),
PREMESSO CHE
l'Impresa, risultata aggiudicataria della gara indetta da PCR, ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula, ha prestato la cauzione definitiva ed ha soddisfatto gli obblighi assicurativi richiesti;
l'Impresa dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati (Allegato 1 – Capitolato Tecnico servizio di ristorazione e bar; Allegato 2 – Capitolato Tecnico servizi di pulizia foresteria, camere e portierato; Allegato - 3 Domanda di partecipazione e dichiarazioni; Allegato 4
– Offerta tecnica; Allegato 5 – Offerta economica;) definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse.
Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate,
si conviene e si stipula quanto segue:
Articolo 1 - Valore delle premesse, degli allegati e norme regolatrici
1. Le premesse, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, (Allegato 1 – Capitolato Tecnico servizio di ristorazione e bar; Allegato 2 – Capitolato Tecnico servizi di pulizia foresteria, camere e portierato; Allegato - 3 Domanda di partecipazione e dichiarazioni; Allegato 4 – Offerta tecnica; Allegato 5 – Offerta economica;), nonché la dichiarazione del legale rappresentante dell'Impresa posta in calce al presente atto.
2. L'esecuzione del presente contratto è disciplinata, inoltre, dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate.
3. In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti, tutti della gara, prodotti da PORTO CONTE RICERCHE prevarranno sugli atti ed i documenti, tutti della gara, prodotti dall'Impresa, salvo gli aspetti migliorativi offerti dall'Impresa se accettati da PORTO CONTE RICERCHE.
Articolo 2 - Oggetto
1. PORTO CONTE RICERCHE affida all’Impresa l'incarico per lo svolgimento del servizio di mensa aziendale, nonché la gestione del bar interno, la fornitura dei servizi di pulizia della
foresteria e delle camere e i servizi di portierato, il tutto da espletarsi presso i locali della foresteria
▇.▇. ▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇-▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇,▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ (▇▇▇▇▇▇▇) secondo le modalità stabilite nei capitolati tecnici allegati al presente atto.
Articolo 3 – Modalità di esecuzione dei servizi
1. Il servizio mensa aziendale è effettuato dall'Impresa attraverso l'approvvigionamento e la conservazione delle derrate alimentari, la preparazione e la cottura giornaliera dei pasti, la somministrazione degli stessi con la formula self-service, la pulizia delle attrezzature (frigoriferi, forno, banco cucina, banco lavoro etc.), degli utensili (stoviglie, pentole, posate, vassoi, brocche d'acqua, oliere, etc.) e dei locali cucina e sala ristorante utilizzati.
2. Il servizio bar interno è effettuato dall'Impresa attraverso l'approvvigionamento e la conservazione dei prodotti, la preparazione e la somministrazione al banco dei prodotti, la pulizia delle attrezzature, degli utensili e dei locali utilizzati.
3. Il servizio di pulizie della foresteria è effettuato dall’Impresa tramite proprio personale.
4. Il servizio di pulizie delle camere è effettuato dall’Impresa anche tramite la fornitura della biancheria e dei materiali di consumo per i bagni (coperte, lenzuola, bagno schiuma, sapone etc…).
5. L'Impresa si obbliga, altresì, ad eseguire, intendendosi ricompresi nel corrispettivo di cui al successivo articolo 17 tutte le prestazioni previste nei capitolati tecnici allegati.
6. Il servizio complessivo, le modalità di esecuzione, i locali di conservazione, preparazione e somministrazione dei pasti, le specifiche attività richieste all'Impresa aggiudicataria, oltre che nel presente contratto sono dettagliatamente descritte nei capitolati tecnici allegati.
Articolo 4 - Luogo di esecuzione ed entità del servizio
1. I servizi devono essere svolti presso i locali messi a disposizione da PORTO CONTE RICERCHE.
2. L'Impresa dà atto di essere a perfetta conoscenza della natura dei servizi richiesti e di essere edotta di ogni altra circostanza di luogo e di fatto inerente i servizi stessi. Conseguentemente nessuna obiezione l'Impresa stessa potrà sollevare per qualsiasi difficoltà dovesse insorgere nel corso dell'espletamento del servizio in relazione ad una pretesa ed eventuale imperfetta acquisizione di ogni elemento relativo all'articolazione od altre caratteristiche in genere dei servizi richiesti.
Articolo 5 - Estensione del servizio
1. PORTO CONTE RICERCHE si riserva la facoltà, nel corso del rapporto contrattuale, in relazione alle proprie esigenze organizzative, anche in via saltuaria od occasionale, di variare, in aumento, le prestazioni relative all'oggetto del presente contratto anche in termini di numero di pasti da somministrare.
Articolo 6 - Durata
1. Il presente contratto ha durata di 1 (uno) anno a decorrere dalla data della sua sottoscrizione.
2. In nessun caso il presente contratto potrà intendersi tacitamente rinnovato oltre il termine ultimo di durata.
Articolo 7 - Obblighi ed adempimenti a carico dell'Impresa
1. Sono a carico all'Impresa, intendendosi ricompresi nel corrispettivo di cui al successivo articolo 17 tutti gli oneri e i rischi relativi e/o connessi alle attività, tra cui a titolo esemplificativo e non
esaustivo la conservazione delle derrate, e agli adempimenti necessari all'integrale esecuzione di tutti i servizi oggetto del contratto.
2. Per lo svolgimento delle attività contrattuali l'Impresa dichiara di disporre dei mezzi, dei beni e dei servizi necessari all'esatto adempimento delle obbligazioni assunte, in quanto dichiara e garantisce che l'attività oggetto del presente contratto costituisce ordinaria attività di cui al proprio oggetto sociale, e che la stessa Impresa è dotata di propria autonomia organizzativa e gestionale capace di operare nel settore dei servizi in oggetto, come di fatto opera, con propri capitali, mezzi ed attrezzature. Pertanto è fatto divieto affidare in subappalto tutta o parte dell’attività oggetto del contratto, se non comunicato ed espressamente autorizzato da Porto Conte Ricerche.
3. Nell'esecuzione del servizio, l'Impresa garantisce il pieno rispetto di tutte le leggi sanitarie vigenti in materia di alimentazione, conservazione, preparazione e somministrazione di alimenti ed, in particolare, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155 e si impegna anche all'osservanza della vigente normativa igienico-sanitaria e, in particolare, di quella prevista dagli articoli dal n. 37 al n. 42 del D.P.R. n. 327/1980, in caso di inadempimento valgono le previsioni del contratto.
4. Il personale impiegato per la gestione del servizio deve essere in possesso delle certificazioni sanitarie previste dalla vigente legislazione. PORTO CONTE RICERCHE ha la facoltà di richiedere all'Impresa di sottoporre gli addetti ad analisi cliniche riflettenti patologie incompatibili con il servizio.
5. Per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovute, l'Impresa si obbliga ad avvalersi esclusivamente di personale altamente specializzato, avente la capacità professionale per espletare il servizio secondo le condizioni minime previste dal Capitolato d’oneri e suoi allegati. L'Impresa per l'esecuzione delle attività previste potrà utilizzare personale assunto con contratto di inserimento, con contratto di apprendistato e con qualsiasi altro tipo di contratto compresi quelli definiti a progetto (già definiti di "Collaborazione coordinata e continuativa").
6. L'Impresa prende atto che dovrà impiegare nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali personale assunto con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, determinato e collaboratori.
7. L'Impresa deve prevedere la figura del Coordinatore del gruppo che dovrà essere presente con continuità e dovrà interfacciarsi con i responsabili di PORTO CONTE RICERCHE.
8. L'Impresa si impegna ad eseguire le attività secondo le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e suoi allegati, ovvero secondo quelle diversamente concordate con PORTO CONTE RICERCHE. Inoltre l'Impresa si impegna ad eseguire le disposizioni operative che saranno impartite di volta in volta da PORTO CONTE RICERCHE per far fronte alle esigenze che dovessero ravvisarsi.
9. L'Impresa si impegna a conformarsi e, conseguentemente, a far conformare i suoi dipendenti ai documenti relativi alla sicurezza, all'igiene, alla disciplina e agli orari in vigore presso PORTO CONTE RICERCHE ed in genere a tutte le istruzioni che saranno date da PORTO CONTE RICERCHE.
10. L'Impresa si obbliga a manlevare e tenere indenne PORTO CONTE RICERCHE da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
11. L'Impresa si obbliga a consentire a PORTO CONTE RICERCHE di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena ed esatta esecuzione del presente contratto ed a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. Tale
facoltà di controllo è estesa anche ai rappresentanti dei dipendenti di PORTO CONTE RICERCHE, costituenti la "Commissione mensa".
12. PORTO CONTE RICERCHE si riserva la facoltà di procedere, direttamente o tramite incaricati competenti, a controlli periodici sulla qualità, quantità, varietà e preparazione dei pasti, l'igiene generale dei locali e la pulizia del materiale utilizzato. Il medesimo controllo è effettuato sulle derrate alimentari conservate nei magazzini e nelle celle frigorifere.
Inoltre, l'Impresa deve consentire il libero accesso nei locali ove vengono preparati i pasti al rappresentante PORTO CONTE RICERCHE e la stessa possibilità di controllo deve essere riconosciuta ai rappresentanti dei lavoratori (Commissione Mensa).
L'effettuazione di detti controlli non viene in alcun modo a limitare od escludere la piena responsabilità dell'Impresa stessa.
13. L'Impresa entro il venerdì di ogni settimana è tenuta a consegnare a PORTO CONTE RICERCHE il menù relativo alla settimana successiva ed a presentarlo alla Commissione Mensa per consentire eventuali suggerimenti e modifiche da apportare.
14. L'Impresa prende, inoltre, atto che nel corso dell'esecuzione del servizio i locali ed i beni continueranno ad essere utilizzati, per la loro destinazione d'uso, da personale di PORTO CONTE RICERCHE.
15. In caso di sciopero del personale addetto al servizio, l'Impresa dovrà preavvisare PORTO CONTE RICERCHE con la maggiore tempestività possibile, ed in ogni caso il preavviso non potrà essere inferiore a due giornate lavorative, fermo restando l'obbligo di assicurare l'espletamento del servizio ove necessario a garantire il regolare svolgimento delle attività di PORTO CONTE RICERCHE.
16. L'Impresa dovrà comunicare tempestivamente per iscritto, comunque non oltre le 24 ore, a PORTO CONTE RICERCHE ogni fatto o rilievo riscontrato durante l'effettuazione del servizio.
17. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui ai precedenti commi, PORTO CONTE RICERCHE, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
Articolo 8 - Modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali
1. L'impresa deve provvedere a sua cura, rischio e spese, all'acquisto, al trasporto ed alla sistemazione delle derrate alimentari nei magazzini e nelle celle frigorifere attigui al locale del ristorante aziendale curandone la conservazione.
2. La preparazione dei pasti e la cottura dei cibi devono essere effettuate dall'Impresa nel locale cucina attiguo al locale mensa.
3. I cibi devono essere preparati e integralmente cotti giornalmente. E' fatto divieto all'Impresa di utilizzare cibi precotti o residui dei pasti dei giorni precedenti.
4. PORTO CONTE RICERCHE mette a disposizione dell'Impresa aggiudicataria i locali, gli impianti, le attrezzature e quant'altro necessario al funzionamento della mensa predetta e del bar aziendale.
5. La macchina del caffè utilizzata nel bar interno dovrà essere fornita a cura e spese dall'Impresa che dovrà mantenerla in perfetto stato di funzionamento.
6. L'Impresa deve dichiarare e riconoscere che i locali e le attrezzature messe a disposizione sono idonei e sufficienti per il miglior svolgimento del servizio e rispondono alle disposizioni di legge e regolamenti in materia di sicurezza ed igiene.
7. L'Impresa si impegna ad usare i locali del ristorante aziendale e del bar aziendale, gli impianti e le attrezzature e qualsiasi altro materiale ricevuto in consegna con la massima cura ed al solo scopo indicato nel presente contratto e deve rispondere per rotture e guasti imputabili a cattivo uso da parte del proprio personale.
8. Le spese derivanti dall'eventuale sostituzione dell'attrezzatura primaria (forno, cucina, frigoriferi, celle frigorifere, ecc.) sono a carico di PORTO CONTE RICERCHE.
9. L'Impresa deve provvedere, a propria cura e spese, alla manutenzione ordinaria di tutte le apparecchiature installate nei locali mensa e nel bar aziendale che sono riportate in apposito elenco allegato. Inoltre, deve provvedere a tutte le operazioni di pulizia ordinaria, in particolare alla completa pulizia delle stoviglie, dei banchi self-service, dei locali cucina e sala e delle attrezzature messe a sua disposizione, nonché all’eliminazione dei rifiuti e degli imballi.
10. Il personale dell'Impresa dovrà mantenere un contegno irreprensibile e dovrà attenersi scrupolosamente alle disposizioni che verranno impartite da PORTO CONTE RICERCHE stessa.
11. Il personale preposto alla esecuzione delle attività da svolgersi nei locali di PORTO CONTE RICERCHE potrà accedervi, nel rispetto di tutte le relative prescrizioni d'accesso e di sicurezza, previa comunicazione dell'Impresa a PORTO CONTE RICERCHE, almeno 10 giorni prima l'inizio delle attività, dei relativi nominativi.
12. L'Impresa riconosce a PORTO CONTE RICERCHE la facoltà di richiedere la sostituzione di unità di personale addetto alle prestazioni contrattuali, che fossero ritenute ad insindacabile giudizio di PORTO CONTE RICERCHE medesimo non adeguate alla perfetta esecuzione del presente contratto. L'esercizio da parte di PORTO CONTE RICERCHE di tale facoltà, nonché l'eventuale sostituzione di unità di personale, non comporteranno alcun onere per PORTO CONTE RICERCHE.
13. L'Impresa si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione a PORTO CONTE RICERCHE di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.
14. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui ai precedenti commi, PORTO CONTE RICERCHE, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
15. Alla scadenza del contratto, l'Impresa dovrà riconsegnare liberi da persone e cose i locali messi a disposizione da PORTO CONTE RICERCHE.
Articolo 9- Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
1. L'Impresa si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e collaboratori derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
2. L'Impresa si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti e dei collaboratori occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del presente Contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. L'Impresa si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro, di cui ai commi precedenti, vincolano l'Impresa anche nel caso in cui questa non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.
Articolo 10 - Obblighi di riservatezza
1. L'Impresa ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, di cui venga in possesso o, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. In particolare, si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con PORTO CONTE RICERCHE.
2. L'obbligo di cui al comma precedente sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.
3. L'Impresa è responsabile per l'esatta osservanza degli obblighi di segretezza anzidetti da parte del proprio personale.
4. A tal fine l'Impresa adotterà ogni opportuna misura volta a garantire la massima riservatezza sulle informazioni raccolte.
5. Gli obblighi di cui ai precedenti commi non riguardano i dati che siano o divengano di pubblico dominio; è in ogni caso esclusa la duplicazione, riproduzione o asportazione di documentazione di Porto Conte Ricerche anche qualora contenesse notizie già di pubblico dominio.
6. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, PORTO CONTE RICERCHE ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'Impresa sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare a PORTO CONTE RICERCHE.
7. L'Impresa potrà citare i termini essenziali del presente contratto esclusivamente nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'Impresa stessa a gare e appalti e, comunque, previa comunicazione a PORTO CONTE RICERCHE.
Articolo 11 - Livelli di servizio
1. I servizi svolti devono essere mirati ad ottenere standard elevati sia sotto il profilo qualitativo che organizzativo e raggiungere un livello di soddisfazione minima da parte dei fruitori pari al 70%, riscontrabile attraverso questionari, appositamente concordati con Porto Conte Ricerche, sulla bontà, sull'organizzazione e sull'igiene del servizio, compilati almeno una volta ogni sei mesi dai commensali.
Articolo 12 - Sicurezza sul lavoro - D.Lgs. 626/1994
1. L'Impresa, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 626/94 e s.m., dà atto di aver preso conoscenza del piano di valutazione dei rischi della sede di PORTO CONTE RICERCHE in cui verranno svolte le attività.
2. L'Impresa si obbliga, altresì, a che il proprio personale impegnato nell'esecuzione delle attività di cui al presente contratto adotti tutte le misure di sicurezza previste all'interno dei locali di PORTO CONTE RICERCHE.
Articolo 13 - Referenti
1. L’Appaltatore dovrà assicurare la reperibilità, durante le ore di servizio, di un Responsabile con il compito di intervenire prontamente, decidere, rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere relativamente all’esecuzione del servizio in questione.
2. PORTO CONTE RICERCHE e l'Impresa, entro 5 giorni dalla stipula del presente contratto, nomineranno rispettivamente un proprio referente per ogni aspetto riguardante lo svolgimento delle attività contrattuali.
3. Per ragioni di opportunità tecnica emergenti in corso di esecuzione, i referenti potranno concordare modifiche e varianti alle attività previste, purché detti interventi siano coerenti con quanto previsto e non comportino aumenti dei corrispettivi pattuiti.
Articolo 14 - Responsabilità
1. L'impresa è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all'esecuzione del presente contratto. A tal fine l'impresa è obbligata alla costituzione di una polizza assicurativa a copertura dei danni nei confronti di PORTO CONTE RICERCHE e di terzi danneggiati. Per terzi si intende anche il personale di PORTO CONTE RICERCHE. La polizza assicurativa dovrà avere una copertura pari a quella della durata del presente contratto e gli elementi previsti nell’art.13 del Capitolato d’oneri.
2. L'impresa è responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali e immateriali, che dovessero essere causati da parte del proprio personale a PORTO CONTE RICERCHE, al suo personale, ai consulenti, nonché ai beni mobili e immobili, nonché a terzi.
3. L’Impresa aggiudicataria è tenuta a sottoscrivere, per tutta la durata del contratto, una polizza per la copertura assicurativa di responsabilità civile per danni o per infortuni, estesa anche al rischio “in itinere” e ai casi d’intossicazione da cibi o bevande, malori, rapine, aggressioni, tumulti, ed ogni altra causa in cui dovessero incorrere gli utilizzatori del servizio; la presente elencazione non deve considerarsi esaustiva, sollevando con ciò PORTO CONTE RICERCHE da ogni e qualsiasi responsabilità. I massimali di assicurazione non dovranno essere inferiori all’importo di Euro 200.000,00. Sono escluse eventuali franchigie. rispettivamente per sinistro, per ogni persona, per danni a cose. Copia di tale polizza dovrà essere depositata presso Porto Conte Ricerche prima della stipula del contratto.
4. Sono a carico dell’appaltatore tutti gli adempimenti e gli oneri relativi al rilascio ed al rinnovo delle autorizzazioni sanitarie e delle licenze commerciali.
Articolo 15 - Revisione dei prezzi
I prezzi contrattuali sono stabiliti tenendo conto dell’utile dell’Appaltatore, di ogni spesa e prestazione, generale e particolare, principale ed accessoria, inerente alle prestazioni considerate, con l’obbligo di attenersi alle prescrizioni imposte da tutti i documenti contrattuali.
L’Impresa non potrà, pertanto, applicare alcun altro onere aggiuntivo per la prestazione del servizio. Il prezzo pattuito (servizio mensa, bar e pulizie foresteria e camere, portierato), è da intendersi fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto. I prezzi sono considerati fissi ed invariabili senza alcuna possibilità di revisione.
I prezzi di taluni beni “extra” (vedi determinati tipi di vino, particolari cibi o pietanze ecc. ecc.) o i prezzi di nuovi prodotti dovranno essere concordati in contraddittorio per l’autorizzazione esclusivamente e preventivamente con Porto Conte Ricerche. L’Impresa ppaltatore è tenuto ad esporre il listino dei prezzi nei locali del Bar e Self service.
Articolo 16 - Penali
1. Per mancanza di varietà delle portate secondo il menù del giorno, PORTO CONTE RICERCHE applicherà all'Impresa una penale di € 100,00 (cento/00) per ogni pietanza di primo piatto, secondo piatto, contorno, frutta non disponibile. Se la mancanza della pietanza avviene solo per l'ultima mezz'ora del servizio la penale è ridotta alla metà.
2. Per mancata o impropria o non pulita divisa del personale addetto, PORTO CONTE RICERCHE applicherà all'Impresa una penale di € 200,00 (duecento/00).
3. Per mancata o insufficiente pulizia giornaliera del locale cucina, della sala mensa e delle attrezzature e stoviglie, PORTO CONTE RICERCHE applicherà all'Impresa una penale di € 200,00 (duecento/00).
4. Per ritardata, incompleta od omessa manutenzione delle attrezzature e degli utensili, PORTO CONTE RICERCHE applicherà all'Impresa una penale da € 100,00 (cento/00) a € 300,00 (trecento/00), secondo la gravità.
5. Le penali verranno applicate previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Impresa e da questa comunicate a PORTO CONTE RICERCHE nel termine massimo di giorni 5 (cinque) dalla stessa contestazione.
6. Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti commi, PORTO CONTE RICERCHE si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.
7. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi, l'Impresa si impegna espressamente a rifondere a PORTO CONTE RICERCHE l'ammontare di eventuali oneri che dovesse sostenere - anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo - a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità dell’ Impresa stessa.
8. PORTO CONTE RICERCHE, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione di cui al successivo articolo 21 senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Impresa a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati.
9. Qualora l'importo complessivo delle penali inflitte all'Impresa raggiunga la somma complessiva pari al 10% del corrispettivo globale di cui all'offerta di aggiudicazione, PORTO CONTE RICERCHE ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto con le modalità di cui all'articolo 23, oltre il risarcimento di tutti i danni.
Articolo 17 - Corrispettivo
1. Il corrispettivo contrattuale si riferisce alla prestazione dei servizi a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contenute nei capitoli speciali.
2. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'Impresa dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi, capitolati e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi e compensati dal corrispettivo contrattuale.
3. Il corrispettivo contrattuale è accettato dall'Impresa in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, ed è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità.
4. In caso di effettuazione, su richiesta esplicita e preventiva di PORTO CONTE RICERCHE, della fornitura di pasti oltre quelli previsti giornalmente, oppure somministrati a persone esterne autorizzate da PORTO CONTE RICERCHE ad usufruire del servizio mensa, detti pasti saranno remunerati al prezzo unitario di cui all’offerta dell’Appaltatore.
Articolo 18 - Modalità di pagamento e costi di espletamento dei servizi
1. Il pagamento delle consumazioni del bar e della mensa avverrà, a discrezione degli stessi fruitori, per il tramite dei più comuni mezzi di pagamento come il danaro contante o la carta di credito. I fruitori del servizio di cui si tratta potranno provvedere al pagamento dello stesso anche mediante buoni pasto registrabili tramite apposite tessere personali magnetiche prepagate. Si precisa che l’Impresa, nel prestare il servizio di cui si tratta, dovrà attribuire una priorità ai soggetti insediati nel parco rispetto a soggetti terzi.
2. L’impresa deve essere provvista di regolare licenza per la somministrazione di cibi e bevande. L’Appaltatore del servizio deve assicurare per tutta la durata del contratto la possibilità di consumare pasti dal lunedì al venerdì.
3. I soggetti insediati che potrebbero usufruire del servizio bar e mensa circa 30/40 al giorno. Tale cifra indica il numero dei soggetti che potenzialmente usufruiranno del servizio in questione ma non impegna Porto Conte Ricerche in alcun modo, mentre l’Appaltatore è impegnato a soddisfare la richiesta anche superiore. Si precisa che il rischio economico e gestionale dell’affidamento rimane a totale carico dell’Appaltatore (Gestore) il quale provvede a gestire l’attività in questione mediante propri capitali e l’organizzazione dei mezzi necessari concessi, senza che possa essere presentata alcuna richiesta o invocato alcun impegno da parte della Porto Conte Ricerche.
4. Sono a carico dell’Appaltatore tutti i costi finalizzati alla perfetta esecuzione del contratto in questione, dall’acquisizione delle derrate alimentari, all'acquisto di attrezzature accessorie, al trasporto e scarico delle merci, ai costi di elettricità, gas, ecc sostenuti per il funzionamento della cucina, per la cottura dei cibi, per lo smaltimento dei rifiuti, ai costi per l’effettuazione della manutenzione ordinaria delle apparecchiature e strutture - locali concessi in uso per l’espletamento del servizio
Articolo 19 - Fatturazione e modalità di pagamento dei servizi
1. L'impresa provvederà alla fatturazione mensile dei pasti effettivamente somministrati nel corso del periodo di riferimento dal personale dipendente e collaboratori e dei servizi svolti secondo quanto stabilito rispettivamente all’art. 9 capitolato speciale mensa e bar e dall’art.7 capitolato servizi di pulizia di foresteria
2. Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al presente contratto e dovrà essere intestata e spedita a PORTO CONTE RICERCHE.
L'importo delle predette fatture verrà pagato da PORTO CONTE RICERCHE con bonifico bancario entro 30 (trenta) giorni data di ricevimento della fattura, sul conto corrente
intestato alla IBAN .
L'Impresa, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note a PORTO CONTE RICERCHE le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'Impresa non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
Articolo 20 - Canone
1. Il canone annuo, per la disponibilità delle attrezzature e degli spazi, non potrà essere superiore a euro .000,00 e dovrà essere ripartito in quote mensili e versato con pagamenti da effettuarsi entro il quinto giorno di ogni mese con decorrenza dalla data di stipula del
contratto. Il pagamento della prima rata può essere accorpato, a discrezione dell’Appaltatore (Gestore) e previa comunicazione a Porto Conte Ricerche, al pagamento della seconda mensilità.
2. Il mancato pagamento del canone per 2 mensilità consecutive comporta la facoltà della Porto Conte Ricerche di risolvere il contratto previa escussione del deposito cauzionale di cui all’articolo 15, l’addebito alla ditta dei conseguenti oneri derivanti dal ritardato pagamento, ogni ulteriore costo derivante dal rinnovo della procedura di affidamento del medesimo servizio, fatta salva la facoltà di agire per il risarcimento di ulteriori danni.
Articolo 21 - Cauzione
1. La cauzione di cui alle premesse, di cui all’art.15 del disciplinare di gara, è costituita dall'Impresa a garanzia di tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto, mediante polizza assicurativa emessa da per l’importo di € e sarà svincolata, previa deduzione dei crediti di PORTO CONTE RICERCHE verso l'Impresa, a seguito della piena ed esatta esecuzione del contratto.
2. PORTO CONTE RICERCHE ha diritto di avvalersi e di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che essa affermi di aver subito in esecuzione del presente contratto e/o per l'applicazione delle penali contrattualmente stabilite e, in ogni caso senza che ciò pregiudichi il diritto della stessa a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
3. In ogni caso l'Impresa è tenuta a reintegrare la cauzione di cui PORTO CONTE RICERCHE si sia avvalsa, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta di PORTO CONTE RICERCHE.
4. In caso di inadempimento a tale obbligo PORTO CONTE RICERCHE ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
Articolo 22 - Divieto di cessione del contratto
1. E' fatto divieto all'Impresa aggiudicataria di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
2. In caso di inosservanza da parte dell'Impresa aggiudicataria dell'obbligo di cui al precedente comma, PORTO CONTE RICERCHE, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
Articolo 23 - Risoluzione
1. In caso di inadempimento dell'Impresa anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato da PORTO CONTE RICERCHE per porre fine all'inadempimento, PORTO CONTE RICERCHE ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente; resta salvo il diritto di PORTO CONTE RICERCHE al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
2. Il presente contratto, inoltre si risolverà di diritto nei casi espressamente previsti nei seguenti articoli: 7 Obblighi e adempimenti a carico dell'impresa, 8 Modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali, 10 Obblighi di riservatezza, 14 Responsabilità, 16 Penali, 21 Cauzione, 22 Divieto di cessione del contratto, 28 Condizioni particolari di risoluzione.
3. La risoluzione si verifica di diritto mediante unilaterale dichiarazione di PORTO CONTE RICERCHE, da farsi con lettera raccomandata a.r..
Articolo 24 - Recesso
1. PORTO CONTE RICERCHE ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'Impresa con lettera raccomandata a.r..
2. Dalla data di efficacia del recesso, l'Impresa dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno a PORTO CONTE RICERCHE.
3. In caso di recesso di PORTO CONTE RICERCHE, l'Impresa ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo il corrispettivo e le condizioni di contratto
4. L'Impresa rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.
5. Qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell'Impresa siano condannati, con sentenza passata in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., per delitti contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, PORTO CONTE RICERCHE ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso. In tale ipotesi, l'Impresa ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.
Articolo 25 - Oneri fiscali e spese contrattuali
1. Sono a carico dell'Impresa tutti gli oneri fiscali e le spese contrattuali, ad eccezione di quelli che fanno carico a PORTO CONTE RICERCHE per legge.
2. L'Impresa dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, che l'Impresa è tenuta a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, al presente contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a carico dell'Impresa.
Articolo 26 - Foro competente
1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Sassari
Articolo 27 - Consenso al trattamento dei dati
1. L'Impresa presta il consenso al trattamento dei dati da parte di PORTO CONTE RICERCHE ai sensi del D. Lgs. 196/2003 per le finalità connesse all'esecuzione del presente contratto.
Articolo 28 - Condizioni particolari di risoluzione e tracciabilità flussi finanziari
1. Qualora successivamente alla stipula del presente contratto sia accertata la sussistenza di una causa di divieto tra quelle indicate nell'allegato 1) al D.Lgs. n. 490/1994 in materia di comunicazioni e certificazioni previste dalla normativa antimafia, o siano accertati gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, PORTO CONTE RICERCHE può recedere dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle attività già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite; salvo in ogni caso il diritto del PORTO CONTE RICERCHE al risarcimento del danno.
2. L'Impresa prende atto che, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71 comma 3 del D.P.R. 445/2000, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni ed atti di notorietà, dalla stessa rilasciate ai sensi e per gli effetti degli articoli 38, 46, e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, il contratto si intenderà risolto anche relativamente alle prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione con facoltà di PORTO CONTE RICERCHE di incamerare la cauzione, ovvero di applicare una penale equivalente; resta salvo il diritto di PORTO CONTE RICERCHE al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
3. Ai sensi dell'art. 3 della legge 136 del 13 agosto 2010, recante disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto devono essere effettuati esclusivamente su conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SpA, per il tramite di bonifici. Ai sensi della citata legge 136/2010 codesta ditta deve comunicare a PORTO CONTE RICERCHE gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, entro sette giorni dalla loro accensione, con la specifica delle generalità e del codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi.
4. Ai sensi dell'art. 3, comma 8, della legge 136/2010, l’Appaltatore, a pena di nullità assoluta del presente contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziaria di cui alla citata legge.
5. Ai sensi dell'art. 3, comma 8, della legge 136/2010, le transazioni finanziarie concernenti la commessa pubblica di cui al presente contratto, eseguite senza avvalersi di banche o Società Poste Italiane SpA, determinano la risoluzione di diritto del presente contratto.
6. Le disposizioni di cui ai precedenti commi prevalgono, in ogni caso, sulle disposizioni del presente contratto e relativi allegati con essa eventualmente contrastanti.
Alghero / / /
PORTO CONTE RICERCHE S.p.A. L’APPALTATORE
Dichiarazione dell'appaltatore annessa al contratto
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il/la sottoscritto/a
, in qualità di legale rappresentante dell'Impresa, dichiara di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel contratto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole.
In particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 5 Estensione del servizio; Articolo 7 Obblighi ed adempimenti a carico dell'Impresa; Articolo 8 Modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali; Articolo 9 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro; Articolo 10 Obblighi di riservatezza; Articolo 12 Sicurezza sul lavoro - D. Lgs. 626/1994; Articolo 14 Responsabilità; Articolo 15 Revisione dei prezzi; Articolo 16 Penali; Articolo 21 Cauzione; Articolo 22 Divieto di cessione del contratto; Articolo 23 Risoluzione; Articolo 24 Recesso; Articolo 26 Foro competente; Articolo 27 Consenso al trattamento dei dati; Articolo 28 Condizioni particolari di risoluzione e tracciabilità dei flussi finanziari;
Alghero L’APPALTATORE
