COMUNE DI CASTELLEONE DI SUASA
COMUNE DI CASTELLEONE DI SUASA
(Provincia di Ancona)
Repertorio n. …..…..del ….…………….
SCHEMA DI CONTRATTO D’APPALTO
per l’esecuzione dei lavori di “PROGETTO MUSEO CITTA’ ROMANA DI SUASA: PALAZZO COMPIANO-DELLA ROVERE, SISTEMAZIONE E POTENZIAMENTO SEDE MUSEALE CON COMPLETAMENTO E ALLESTIMENTO DI XXXXXX XXX XXX-XXXXX”, xx Xxxxxx xx Xxxxxxxxxxx
xx Xxxxx (XX).
1° Gruppo: OPERE EDILI E IMPIANTISTICHE
*************************
L’anno duemilaquattordici, il giorno ………………….. del mese di ……………………….., nella residenza comunale, presso l’ufficio di Segreteria, avanti a me, dott. ……………………………
Segretario ……………….. del Comune di Castelleone di Suasa, autorizzato a rogare, nell’interesse del Comune, gli atti in forma pubblica amministrativa, sono comparsi i signori:
a)- ……………………………………………………………………………………………………………….
nato a …………………………… il ………………………, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del Comune di Castelleone di Suasa
codice fiscale e partita IVA
, che rappresenta nella sua qualità di
………………………………………………………………………………………………………,
di seguito nel presente atto denominato semplicemente «stazione appaltante»;
b)- …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
nato a …………………………… il ………………………, residente in …………………….……………, via
……………………………………., in qualità di ………………………………………………………….
dell’…...………………………………………………………………………………………………… con sede in
……………………………………, via …………………………………………………………..
codice fiscale e partita IVA che agisce quale
ditta appaltatrice in forma singola
(ovvero, in alternativa, in caso di aggiudicazione ad un imprenditore individuale, professionista)
consorzio tra società cooperative di produzione lavoro o consorzio tra imprese artigiane in forma singola
(ovvero, in alternativa, in caso di aggiudicazione ad un consorzio stabile tra imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro)
consorzio stabile tra imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro
(ovvero, in alternativa, in caso di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo di imprese)
capogruppo mandataria del raggruppamento temporanea di imprese di tipo ……………………………
costituita tra essa medesima e le seguenti imprese mandanti:
1- ditta …………………………………………………………………………………………………………
con sede in ……………………………………, via …………………………………………………………..
codice fiscale e partita IVA ; 2- ditta …………………………………………………………………………………………………………
con sede in ……………………………………, via …………………………………………………………..
codice fiscale e partita IVA ;
(ovvero, in alternativa, in caso di aggiudicazione ad un consorzio ordinario di concorrenti)
capogruppo mandataria del consorzio ordinario di concorrenti, costituito tra essa medesima e le seguenti imprese mandanti:
1- ditta ………………………………………………………………………………………………………….
con sede in ……………………………………, via …………………………………………………………..
codice fiscale e partita IVA ; 2- ditta ………………………………………………………………………………………………………….
con sede in ……………………………………, via …………………………………………………………..
codice fiscale e partita IVA ;
(ovvero, in alternativa, in caso di aggiudicazione ad un G.E.I.E. Gruppo europeo di interesse economico)
G.E.I.E. Gruppo europeo di interesse economico, costituito tra essa medesima e le seguenti imprese mandanti:
1- ditta …………………………………………………………………………………………………………
con sede in ……………………………………, via …………………………………………………………..
codice fiscale e partita IVA ; 2- ditta …………………………………………………………………………………………………………
con sede in ……………………………………, via …………………………………………………………..
codice fiscale e partita IVA ;
(ovvero, in alternativa, in caso di aggiudicazione ad una aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete)
aggregazione tra imprese aderenti ad un contratto di rete, costituito tra le seguenti imprese: 1- ditta …………………………………………………………………………………………………………
con sede in ……………………………………, via …………………………………………………………..
codice fiscale e partita IVA ; 2- ditta ……..…………………………………………………………………………………………………...
con sede in ……………………………………, via …………………………………………………………..
codice fiscale e partita IVA ;
(aggiungere se ricorre cooptazione)
nonché la ditta …..…………………………………………………………………………………..…………
con sede in ……………………………………, via …………………………………………………………..
codice fiscale e partita IVA , cooptata ai sensi dell’articolo 92, comma 5, del Regolamento generale approvato con D.P.R. n. 207/2010;
di seguito nel presente atto denominato semplicemente «appaltatore»;
comparenti della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario comunale sono personalmente certo.
Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano all’assistenza di testimoni con il mio consenso.
PREMESSO
a. che con deliberazione della G.C. n. ………… in data ………………….., esecutiva, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di “PROGETTO MUSEO CITTA’ ROMANA DI SUASA: PALAZZO COMPIANO-DELLA ROVERE, SISTEMAZIONE E POTENZIAMENTO SEDE MUSEALE CON COMPLETAMENTO E ALLESTIMENTO DI LOCALI ALA SUD-OVEST”, redatto in data 24.02.2014 da parte dei professionisti Xxxx.Xxx. Gualtiero Mariotti, Xxxx.Xxx. Giacomo Mariotti, Dott.Arch. Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxx.Xxx. Emanuele Mencarelli e Geom. Xxxxxx Xxxxxx, per un importo complessivo dei lavori di € 166.472,71 e prevedente lavori da appaltare per € 118.350,84, di cui € 71.229,66 oggetto dell’offerta mediante ribasso percentuale ed € 2.548,28 per Oneri per la sicurezza inclusa (CSI), € 500,00 per Oneri per la sicurezza aggiuntivi (CSA), € 44.072,90 per Costo del personale e Sicurezza aziendale, già predeterminati dalla stazione appaltante e non oggetto dell’offerta;
b. che il suddetto progetto è stato validato, ai sensi dell’art. 55 del Regolamento di esecuzione ed attuazione di cui al D.P.R. n. 207/2010, dal Responsabile del procedimento ……………….. in data
………..;
c. che in seguito a procedura ……………………, il cui verbale di gara è stato approvato con determinazione del ………………………………. n. ……. in data ………………….., i lavori sono stati aggiudicati in via definitiva al sunnominato appaltatore per l’importo complessivo netto di € …………
, come di seguito specificato, in seguito all’offerta di ribasso percentuale, così determinato:
- quanto ad € ………………… per lavori veri e propri - derivante dall'applicazione del ribasso d’asta del formulato in sede di gara sull’importo soggetto a ribasso di € 71.229,66;
- quanto ad € 2.548,28 quali Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza inclusi nei prezzi unitari(normali CSI), non soggetti a ribasso;
- quanto ad € 500,00 quali Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza aggiuntivi (normali CSI, speciali aggiuntivi CSA, rischi da interferenze), non soggetti a ribasso;
- quanto ad € 44.072,90 quale Costo del personale e della Sicurezza aziendale aggiuntivi, non soggetti a ribasso;
d. che il possesso dei requisiti dell’appaltatore è stato verificato positivamente, come risulta dalla nota del Responsabile del procedimento n. ……………… in data …………….., / come risulta dalla determinazione del Responsabile …………………. n. ……. in data …………….., con la conseguente efficacia dell’aggiudicazione definitiva di cui alla precedente lettera c), ai sensi dell’art. 11, comma 8, del D.Lgs. n. 163 del 2006;
e. che ai sensi dell’art.106, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010, il Responsabile del procedimento e l’appaltatore hanno sottoscritto il verbale di cantierabilità in data …………, prot. n. ……….
TUTTO CIO’ PREMESSO
Le parti convengono e stipulano quanto sotto descritto.
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1. Oggetto del contratto
1. La stazione appaltante concede all’appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l’appalto per l’esecuzione dei lavori citati in premessa. L’appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché all’osservanza della disciplina di cui al D.Lgs. n. 163/2006 e del D.P.R. n. 207/2010.
2. Anche ai fini dell’art. 3, comma 5, della Legge n. 136 del 2010:
a) il Codice Unico di Progetto (CUP) dell’intervento è il seguente: C34E13001050001
b) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all’intervento è il seguente: ………………………………..
Articolo 2. Capitolato speciale d’appalto
1. L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.
2. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale:
a) il computo metrico e il computo metrico estimativo;
b) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il Capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell’aggiudicazione per la determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti oggettivi e del subappalto, e ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui all’art. 132 del D.Lgs. n. 163/2006;
c) le quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro allegato;
Articolo 3. Ammontare del contratto
1. L’importo contrattuale ammonta a complessivi € ………………… (diconsi euro ).
2. L’importo contrattuale è al netto dell’I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.
3. Il contratto è stipulato “a misura” ai sensi dell'art. 53, comma 4, periodi quarto e quinto,del D.Lgs. n. 163/2006 e dell’art. 43, comma 7, del D.P.R. n. 207/2010, per cui il ribasso d'asta formulato in sede di ………………… pari al ……… % sarà applicato su tutti i prezzi unitari previsti nel relativo elenco prezzi unitari predisposto su base progettuale, salvo quanto previsto per gli oneri relativi alla sicurezza di cantiere, al costo del personale e della sicurezza aziendale che restano fissi ed invariabili come previsti da progetto. Si procederà all’applicazione alle quantità effettivamente autorizzate e regolarmente eseguiti dei prezzi unitari dell’elenco prezzi posti a base d’affidamento, depurati del ribasso contrattuale offerto dall’appaltatore.
4. L'importo degli oneri per la sicurezza in cantiere, per il costo del personale e della sicurezza aziendale come riportato nel Capitolato speciale d'appalto, non è soggetto ad offerta da parte dell’appaltatore e resta fisso ed invariabile.
5. L’importo di ciascuno dei Gruppi di lavorazione ritenute omogenee, sulla base del disposto di cui all’art. 43 del D.P.R. n. 207/2010, risulta riportato all’art.2 del Capitolato speciale d’appalto di progetto.
Articolo 4. Condizioni generali del contratto
1. L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.
2. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale il computo metrico e il computo metrico estimativo allegati al progetto.
3. E’ parte integrante del contratto l’elenco dei prezzi unitari del progetto esecutivo ai quali è applicato il ribasso contrattuale.
Articolo 5. Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore, direzione del cantiere.
1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell’art. 2 del Capitolato generale d’appalto approvato con D.M.
n. 145/2000, l’appaltatore ha eletto domicilio nel Comune di ……………………………………., all’indirizzo
………………………….., presso (8)
2. Ai sensi dell’art. 3, comma 1, del Capitolato generale d’appalto, i pagamenti a favore dell’appaltatore saranno effettuati mediante (9)
3. Ai sensi dell’art. 3, commi 2 e seguenti del Capitolato generale d’appalto, come risulta dal documento allegato al presente contratto sotto la lettera «……..», è/sono autorizzat… a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, per conto dell’appaltatore, i… signor…
……………………………………………………………………………………………………….…... (10), autorizzati ad operare sul conto di cui al successivo comma 4.
4. I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sul conto corrente bancario o postale comunicato alla stazione appaltante, unitamente alle generalità dei soggetti autorizzati ad operare sul conto.
5. Ai sensi dell’art.4 del Capitolato generale d’appalto, se l'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle
attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La Stazione appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell’appaltatore, previa motivata comunicazione.
6. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall’appaltatore alla Stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.
TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI
Articolo 6. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori
1. I lavori devono essere consegnati e iniziati entro 45 giorni dalla presente stipula.
(ovvero, in alternativa, per i lavori urgenti da iniziare nelle more della stipulazione del contratto)
1. I lavori sono stati consegnati e iniziati prima della stipulazione del contratto, per i motivi descritti nel verbale di consegna che qui si intende integralmente riportato, ai sensi dell’art. 153, commi 1 e 4, del D.P.R. n. 207/2010 e dell’art., commi 9, periodi quarto e sesto, e 12, del D.Lgs. n. 163/2006.
(Non è consentita durante il termine dilatorio di cui al comma 10 dell’art. 11 del D.Lgs. n. 163/2006 e durante il periodo di sospensione obbligatoria del termine per la stipulazione del contratto previsto dal succ. comma 10-ter, salvo che nelle procedure in cui la normativa vigente non prevede la pubblicazione del bando di gara, ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari)
Articolo 7. Penale per i ritardi
1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una penale pari allo 0,6 (euro zerovirgolasei ogni mille euro) per mille dell’importo contrattuale, corrispondente ad € …………….…
2. La penale, con l’applicazione delle stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalità previste dal Capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell’inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell’apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non può superare il 10%, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore.
Articolo 8. Sospensioni o riprese dei lavori
1. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d’arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d’opera nei casi previsti dall’art. 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del D.Lgs. n. 163/2006.
2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato l'interruzione.
3. Qualora l’appaltatore ritenga essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell’appaltatore. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all’atto della ripresa dei lavori qualora l’appaltatore intenda far valere l’illegittima maggiore durata della sospensione.
4. Qualora i periodi di sospensione superino un quarto della durata complessiva prevista per l’esecuzione dei lavori ovvero i sei mesi complessivi, l’appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l’appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all’appaltatore alcun compenso e indennizzo.
5. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d’appalto come funzionali all’andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del comma 4.
Articolo 9. Oneri a carico dell’appaltatore
1. Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d’appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.
2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori, perciò a carico dell’appaltatore, le spese per:
a) l’impianto, la manutenzione e l’illuminazione dei cantieri;
b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d’opera;
c) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino all’emissione del certificato di regolare esecuzione;
e) le vie di accesso al cantiere;
f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;
g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l’abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
h) la custodia e la conservazione delle opere fino all’emissione del certificato di esecuzione.
3. L’appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.
4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del Capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
5. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.
6. Sono altresì a carico dell’appaltatore gli oneri di cui all’art. 28.
Articolo 10. Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari – Responsabilità solidale
1. L’appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto.
2. La stazione appaltante verifica in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con interventi di controllo ulteriori l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
3. Dovrà essere rispettato inoltre quanto previsto dall’art. 35 – commi da 28 a 34 – del D.L. n. 223/2006, conv. con mod. con la Legge n. 248/2006, in relazione ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi con riferimento ai rapporti fra l’appaltatore e subappaltatore in merito alla responsabilità solidale circa l’effettuazione dei versamenti delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente a cui è tenuto il subappaltatore ed il subcontrattista.
Articolo 11. Contabilizzazione dei lavori
1. La contabilizzazione dei lavori a misura è effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalità previste dal Capitolato speciale d’appalto per ciascuna lavorazione; il corrispettivo è determinato moltiplicando le quantità rilevate per i prezzi unitari dell’elenco prezzi al netto del ribasso contrattuale offerto dall’appaltatore in sede di gara.
2. Gli oneri per la sicurezza “normali inclusi” (CSI), ricompresi nei prezzi unitari e quantificati da progetto a misura con un importo complessivo, saranno valutati proporzionalmente in percentuale ai lavori contabilizzati, senza applicazione di alcun ribasso d’asta.
3. Gli oneri per la sicurezza “speciali aggiuntivi” (CSA), previsti da progetto a misura, saranno valutati sulla base dei prezzi unitari di progetto – senza applicazione di alcun ribasso d’asta conteggiando le quantità eseguite e riconosciute regolari da parte della D.L..
4. Il Costo del personale ed i Costi della sicurezza aziendale, ricompresi nei prezzi unitari e quantificati da progetto a misura con un importo complessivo, saranno valutati proporzionalmente in percentuale ai lavori contabilizzati, senza applicazione di alcun ribasso d’asta.
3. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.
Articolo 12. Invariabilità del corrispettivo
1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l’art. 1664, primo comma, del codice civile.
2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, trova applicazione, ove ne ricorrano le condizioni, l’articolo 133, commi 4, 5, 6 e 7, del D.Lgs. n. 163/2006.
3. Qualora, per cause non imputabili all’appaltatore, la durata dei lavori si protragga fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il criterio del prezzo chiuso di cui all'articolo 133, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006.
Articolo 13. Variazioni al progetto e al corrispettivo
1. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d’opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all’art. 132 del D.Lgs. n. 163/2006, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento ai sensi dell’art.163 del D.P.R. n. 207/2010.
2. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli art. 43, comma 8, 161 e 162 del D.P.R. n. 207/2010.
Articolo 14. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo
1. Ai sensi dell’art. 26-ter della Legge n. 98/2013 viene prevista la corresponsione in favore dell’appaltatore di un’anticipazione pari al 10 per cento dell’importo contrattuale. Nel caso di contratti di appalto relativi a lavori di durata pluriennale, l’anticipazione va compensata fino alla concorrenza dell’importo sui pagamenti effettuati nel corso del primo anno contabile.
2. All’appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto al maturare di stati di avanzamento dei lavori di importo al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all’art. 4, comma 3, del
D.P.R. n. 207/2010, non inferiore a Euro 30.000,00 (Euro trentamila/00).
3. In deroga alla previsione del comma 2:
a) qualora i lavori eseguiti raggiungano un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso un ulteriore stato di avanzamento anche per un importo inferiore a quello minimo previsto ai commi precedenti, ma non
superiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattuale;
b) la somma degli acconti già corrisposti e dei certificati di pagamento già emessi, oltre a quello da emettere, non dovrà mai superare il 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattuale.
4. Il pagamento delle rate di acconto e del saldo, compreso qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'appaltatore in forza del presente contratto è effettuato secondo la tempistica e con le modalità previste dal Capitolato speciale d’appalto agli articoli “Pagamenti in acconto” e “Conto finale e Certificato di regolare esecuzione.
5. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione di una garanzia fideiussoria, ai sensi dell'art. 141, comma 9, del D.Lgs. n. 163/2006 e dell’art. 124, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010, dello stesso importo aumentato degli interessi legali calcolati per un biennio, con scadenza non inferiore a 24 (ventiquattro) mesi dalla data del Certificato di regolare esecuzione.
Articolo 15. Ritardo nei pagamenti
1. Viene previsto ed espressamente stabilito “quale clausola di salvezza”, sulla base del disposto di cui all’art. 11, comma 2, del D.Lgs. n. 231/2002 che fa «salve le vigenti disposizioni del codice civile e delle leggi speciali che contengono una disciplina più favorevole per il creditore», che entro il termine di 45 gg. (quarantacinque), previsto dall’art. 143, comma 1, primo periodo, del D.P.R. n. 207/2010, dal verificarsi delle condizioni di emissione degli acconti si provvede alla emissione dello stato di avanzamento dei lavori ed emissione del certificato di pagamento.
2. In caso di ritardo nell'emissione del certificato di pagamento per causa imputabile alla stazione appaltante, si applica il comma 1 dell'art. 144 del D.P.R. n. 207/2010 che prevede la decorrenza degli interessi corrispettivi al tasso legale per sessanta giorni e, in caso di ritardo ulteriore, la decorrenza degli interessi moratori nella misura stabilita dall’apposito decreto interministeriale. La misura di tale saggio (interessi moratori) è comprensiva del maggior danno ai sensi dell’art. 1224, comma 2, del codice civile.
3. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato di pagamento entro il termine di 30 gg. di cui all'art. 143, comma 1, secondo periodo, del D.P.R. n. 207/2010, coincidente con quello fissato dall'art. 4, comma 2 del D.Lgs. n. 231/2002.
4. Viene previsto ed espressamente stabilito, sulla base del disposto di cui all’art. 4, comma 6, del D.Lgs. n. 231/2002 che riporta «salvo che sia diversamente ed espressamente concordato dalle parti e previsto nella documentazione di gara ecc. ecc. ….. L’accordo deve essere provato per iscritto», che il certificato di regolare esecuzione deve essere emesso entro e non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori, salvo maggior tempo necessario in riferimento alla complessità dell’opera e delle verifiche e controlli da eseguire, come stabilito dall’art. 141, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006.
5. La rata di saldo, sulla base del disposto di cui all’art. 4, comma 2, del D.Lgs. n. 231/2002, unitamente alle ritenute, nulla ostando, è pagata entro trenta giorni dalla emissione del certificato di regolare esecuzione, fatta salva la presentazione delle polizze previste e previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell’art. 185 del D.Legs. n. 267/2000.
6. In caso di ritardo nell'emissione del certificato di regolare esecuzione per causa imputabile alla stazione appaltante, si applica quanto previsto dal D.Lgs. n. 163/2006 e dal D.P.R. n. 207/2010, nulla prevedendo allo scopo il D.Lgs. n. 231/2002 (fase di verifica della prestazione), si provvede secondo la disciplina speciale contenuta all'art. 133, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 e del D.P.R. n. 207/2010.
7. Gli interessi da corrispondere in caso di ritardato pagamento – fatto salvo il caso di ritardo nella emissione del certificato pagamento di cui sopra - sono stabiliti dal D.Lgs. n. 231/2012, come modificato dal D.Lgs. n. 192/2012.
8. E’ facoltà dell’appaltatore, Trascorsi i termini di cui ai commi precedenti nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il
titolo di spesa, raggiunga il quindici percento dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'art. 1460 del codice civile, oppure, in alternativa potrà promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto in applicazione dell’art. 133, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006.
Articolo 16. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione
1. Il certificato di regolare esecuzione, sostitutivo del certificato di collaudo, deve essere emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori.
2. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto, avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio.
3. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest’ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.
4. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.
5. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere ed impianti oggetto dell'appalto fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.
6. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione d'accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666 - secondo comma - del codice civile.
Articolo 17. Rescissione e risoluzione del contratto
1. La Stazione appaltante si riserva il diritto di rescindere il contratto sulla base del disposto e con le modalità stabilite dall’art. 134 del D.Lgs. n. 163/2006.
2. Il contratto potrà essere risolto da parte della Stazione appaltante secondo quanto disposto e con le modalità stabilite dagli artt. 135, 136, 138, 139 del D.Lgs. n. 163/2006.
3. La Stazione appaltante ha, inoltre, la facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, come riportato all’articolo specifico del Capitolato speciale d’appalto.
46. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.
Articolo 18. Clausola risolutiva espressa in caso di mancato assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari
1. Qualora l’appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 e
s.m.i. per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.
Articolo 19. Controversie
1. Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili per un importo non inferiore a quanto indicato al comma 2, il Responsabile del procedimento può nominare la commissione di cui all’art. 240 del D.Lgs. n. 163/2006 che, acquisita immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, del collaudatore, formula all’appaltatore e alla Stazione appaltante, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario sulla quale le parti si devono pronunciare entro trenta giorni.
2. La procedura di cui al comma 1 è esperibile a condizione che il responsabile del procedimento, ad un esame sommario delle riserve, riconosca:
a) che queste siano pertinenti e non imputabili a modifiche progettuali per le quali sia necessaria una variante in corso d’opera ai sensi dell’art. 132 del D.Lgs. n. 163/2006;
b) che il loro importo non sia inferiore al 10% dell’importo contrattuale.
3. La procedura può essere reiterata una sola volta. La medesima procedura si applica, a prescindere dall’importo, per le riserve non risolte al momento dell’emissione del certificato di regolare esecuzione.
4. E’ sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs. n. 163/2006.
5. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute all’autorità giudiziaria competente del Foro di Ancona con esclusione della competenza arbitrale.
TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI
Articolo 20. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza
1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.
2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo agli artt. 118, commi 3, 4 e 6, e 131 del D.Lgs. n. 163/2006.
3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori, nei modi, termini e misura di cui agli art. 4 e 5 del D.P.R. n. 207/2010 e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.
4. L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.
Ai fini del rispetto di quanto previsto dall’art. 36 della Legge 20.05.1970 n. 300 “Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento” e dell’art. 118, comma 6, del D. Legs. n.163/2006, l’appaltatore dovrà provvedere agli adempimenti ed al rispetto di quanto previsto all’art. 9 “Clausole sociali” dalla Legge reg.le n. 33 del 18.011.2008 “Norme in materia di costi per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute nei cantieri”. 8. L’appaltatore dovrà inoltre tenere costantemente sempre aggiornato l’apposito registro, istituito da parte del D.L., da depositare sul luogo dei lavori, sul quale dovranno essere annotati a cura di ogni esecutore, gli estremi del personale giornalmente impiegato in cantiere.
5. Ai sensi dall’art. 90, comma 9, lettera b), D.Lgs. n. 81/2008 e dall’allegato XVII, punto 1, lettera i), allo stesso decreto, nonché dall'art. 2 del D.L. n. 210/2002, convertito dalla Legge n. 266/2002, è stato acquisito apposito Documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) rilasciato da parte della ……….. , per conto ………….., in data …………….. prot. ………………...
Articolo 21. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere
1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante:
a) dichiarazione sostitutiva del/il documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 28 del D.Lgs. n. 81/2008;
b) eventuali proposte integrative (PSI) del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 del D.Lgs. n. 81/2008, del quale assume ogni onere e obbligo;
d) un proprio piano operativo di sicurezza (POS) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento.
2. Il piano di sicurezza e coordinamento (PSC), il piano operativo di sicurezza (POS), formano parte integrante del presente contratto d’appalto, anche se non materialmente allegati.
3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al Coordinatore della sicurezza gli aggiornamenti alla documentazione di cui sopra, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.
4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.
5. L’appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori e subcontrattisti, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».
Articolo 22. Adempimenti in materia antimafia ed in materia penale
1. Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n.159/2011 (Codice antimafia) si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale sulla base del disposto dell'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011, in base alla dichiarazione sostitutiva, sottoscritta e rilasciata dallo stesso appaltatore, in data ………………………..
2. L’appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all’interruzione dell’attività, anche temporanea, ai sensi degli artt. 14 e 16 del D.Lgs. n. 231/2001.
Articolo 23. Subappalti e subcontratti
1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
(scegliere una delle seguenti opzioni)
(opzione 1: qualora l'appaltatore NON abbia indicato, in sede di offerta, i lavori da subappaltare)
2. Non è ammesso il subappalto.
(opzione 2: qualora l'appaltatore abbia indicato, in sede di offerta, i lavori da subappaltare)
2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal Capitolato speciale d'appalto.
3. La stazione appaltante provvede a corrispondere direttamente ai subappaltatori e ai cottimisti l’importo dei lavori eseguiti dagli stessi, come riportato all’articolo specifico del Capitolato speciale d’appalto.
4. Per i subcontratti di fornitura con posa in opera o di forniture le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento dei lavori ovvero stato di avanzamento forniture, l’appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subcontrattisti come riportato all’articolo specifico del Capitolato speciale d’appalto.
Articolo 24. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva
1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) mediante
…………………………………….. (31) numero ………………………… in data …………………. rilasciata dalla società/dall'istituto ……………………………… - Agenzia/filiale di …………………………… (32) - redatta secondo lo “Schema tipo 1.2 e la Scheda tecnica 1.2” di cui al D.M. n° 123 del 12.03.2004, per l'importo di € …………. pari al (33) per cento dell'importo del presente contratto.
2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.
3. La garanzia sarà svincolata progressivo come stabilito dall'art. 113, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006, la garanzia, inoltre, cesserà d'avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione.
Articolo 25. Obblighi assicurativi
1. Ai sensi dell’art. 129, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006, l’appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.
2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione per i danni di cui al comma 1, sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, con polizza numero rilasciata in
data …….. dalla ……………………….. - …………………………… - Ag. di .. - redatta secondo lo
“Schema tipo 2.3 e la Scheda tecnica 2.3” di cui al D.M. n. 123 del 12.03.2004 e più precisamente:
a) Sez. A – Copertura assicurativa dei danni alle opere durante la loro esecuzione e garanzia di manutenzione, per un importo massimale di € ;
b) Sez. B – Copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi durante l’esecuzione delle opere, per un importo massimale di € …………….........
TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 26. Documenti che fanno parte del contratto
1. Costituisce parte essenziale e sostanziale del presente contratto il Capitolato speciale d’appalto, che l’appaltatore dichiara di conoscere in ogni sua parte senza riserva alcuna.
2. Fanno parte integrante del presente contratto e sono materialmente allegati, i seguenti documenti:
a. il capitolato speciale d’appalto;
b. l'elenco dei prezzi unitari individuato ai sensi degli artt. 3 e 4;
Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente allegati e fisicamente uniti al medesimo ma conservati dalla stazione appaltante e controfirmati dai contraenti, i seguenti documenti:
a. il capitolato generale d’appalto, se richiamato negli elaborati progettuali o nell’invito;
b. gli elaborati grafici progettuali e le relazioni;
c. i piani di sicurezza previsti dall’art. 21;
d. il cronoprogramma;
e. le polizze di garanzia.
Articolo 27. Richiamo alle norme legislative e regolamentari
1. S'intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il D.Lgs. n. 163/2006, il Regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010 ed il Capitolato generale approvato con D.M. n. 145/2000, quest’ultimo limitatamente a quanto non previsto dal Capitolato speciale d’appalto.
2. In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale dell’aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli artt. 121, 122, 123 e 124 dell’allegato 1 al D.Lgs. n. 104/2010, come richiamati dagli artt. 245-bis, 245-ter, 245-quater e 245-quinquies del D.Lgs. n. 163/2006.
Articolo 28. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale
1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.
2. Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello data di emissione del certificato di regolare esecuzione.
3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della Stazione appaltante.
E richiesto, io Ufficiale rogante, ho ricevuto quest'atto da me pubblicato mediante lettura fattane alle parti che a mia richiesta l'hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno d'accettazione lo sottoscrivono.
Fatto in triplice copia, letto, confermato e sottoscritto:
Il Rappresentante della Stazione appaltante L'appaltatore
Il Segretario comunale
Indice:
PREMESSE
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1. Oggetto del contratto Articolo 2. Capitolato speciale d’appalto. Articolo 3. Ammontare del contratto.
Articolo 4. Condizioni generali del contratto.
Articolo 5. Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore, direzione del cantiere.
TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI
Articolo 6. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori. Articolo 7. Penale per i ritardi
Articolo 8 Sospensioni o riprese dei lavori. Articolo 9. Oneri a carico dell’appaltatore.
Articolo 10. Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari - Responsabilità solidale. Articolo 11. Contabilizzazione dei lavori.
Articolo 12. Invariabilità del corrispettivo.
Articolo 13. Variazioni al progetto e al corrispettivo. Articolo 14. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo. Articolo 15. Ritardo nei pagamenti.
Articolo 16. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione. Articolo 17. Rescissione e risoluzione del contratto.
Articolo 18. Clausola risolutiva espressa in caso di mancato assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
Articolo 19. Controversie.
TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI
Articolo 20. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza. Articolo 21. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.
Articolo 22. Adempimenti in materia antimafia ed in materia penale. Articolo 23. Subappalti e subcontratti.
Articolo 24. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva. Articolo 25. Obblighi assicurativi.
TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 26. Documenti che fanno parte del contratto. Articolo 27. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.
Articolo 28. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.