CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO E LAVAGGIO BIANCHERIA PIANA
CIG.: Z5B2380E29
Art. 1. OGGETTO DEL SERVIZIO
Il servizio ha per oggetto:
1. Noleggio, lavaggio, asciugatura e stiratura biancheria piana per tutti gli usi e le necessità della struttura;
2. Noleggio e lavaggio piumoni;
3. Tutti i trasporti (andata e ritorno) di biancheria sporca e di quella pulita con personale e mezzi propri.
Art. 2. DURATA DELL’APPALTO
L’appalto avrà la durata di anni 1 (uno) a decorrere dalla data di stipula del contratto.
Per i primi 3 (tre) mesi l’appalto s’intenderà conferito a titolo di prova al fine di consentire all’Ente la valutazione di conformità del servizio offerto.
Durante tale periodo l’Ente potrà, a suo insindacabile giudizio, ai sensi degli artt. 1341 e 1373 del codice civile, recedere dal contratto per mancato rispetto degli obblighi contrattuali sottoscritti e/o per scarsa qualità del servizio prestato, mediante semplice preavviso comunicato in forma scritta almeno un mese prima della scadenza del periodo di prova. In tale eventualità all’operatore economico spetterà il solo corrispettivo dei servizi erogati, con esclusione d’ogni rimborso o indennizzo a qualsiasi titolo. L’Ente, in caso di mancato superamento della prova, si riserva la facoltà di affidare il servizio alla ditta risultata seconda nella graduatoria stilata dalla Commissione di gara o di indire nuova gara.
Decorsi i tre mesi di prova con esito positivo, l’aggiudicazione diventerà automaticamente definitiva.
Durante i tre mesi di prova l’Amministrazione provvederà, tramite i suoi incaricati, a controlli mensili del servizio.
Art. 3. VALORE DELL’APPALTO E REVISIONE PREZZI
Il valore presunto del servizio, per l’intero periodo contrattuale, è stimato in € 26.700,00= I.V.A. esclusa, oltre ad € 100,00 per oneri di sicurezza.
I prezzi risultanti dall’offerta economica rimarranno fissi ed invariabili per tutto il periodo del contratto.
Art. 4. CARATTERISTICHE DEL NOLEGGIO
Il noleggio dei capi, di proprietà dell’appaltatore, deve assicurare, a totale cura di quest’ultimo, la costituzione di adeguata scorta presso l’I.P.A.B. Centro Anziani, nonché il suo continuo e diretto rifornimento, in modo che i reparti/nuclei risultino in qualsiasi occasione forniti della dotazione idonea a perfetto espletamento dei servizi di assistenza.
L’Ente è suddiviso in tre nuclei, da 20 posti letto, indentificati da un colore specifico. Per quanto concerne i copri-letti dovranno essere colorati in base al nucleo di riferimento, ossia, giallo, bordeaux e bluette/blu.
L’appaltatore dovrà essere sempre fornito di scorta sufficiente di tutti i capi previsti
nell’allegato 1 per fronteggiare qualsiasi emergenza dovuta a disfunzioni verificatesi sia nella
propria organizzazione e funzionamento, ovvero quella dell’Ente, secondo le specifiche di seguito indicati:
a) I capi suddetti devono essere lavati, privi di colla, dinamici e prontamente utilizzabili;
b) I capi consegnati devono essere privi di qualsiasi elemento estraneo, non ombreggiati, con aspetto ed odore di pulito: non devono presentare buchi, strappi o lesioni;
c) I capi rotti, macchiati o non corrispondenti ai requisiti minimi di pulizia ed estetica devono esser sostituiti;
d) la riparazione dei medesimi, quando deteriorati, è ammessa salvo che non sia in contrasto con la funzionalità e/o decoro estetico degli stessi a giudizio insindacabile della direzione della struttura;
e) le serigrafie dello stemma dell’appaltatore devono essere apposte ai margini inferiori o nel rovescio del capo affinché non risultino visibili;
f) la metodica di ritiro dei capi sporchi e la consegna di quelli puliti presso la struttura deve essere concordata con la direzione, fermo restando che tali operazioni devono essere garantite per tre giorni alla settimana, come nel dettaglio successivo specificato.
La richiesta di integrazione di biancheria dovrà essere evasa entro un termine massimo di 7 giorni lavorativi dal ricevimento della mail, pena l’applicazione delle penali di cui al seguente punto 17.
L’ appaltatore si impegna a garantire presso la struttura la dotazione settimanale descritta nell’allegato 1.
ART. 5. CARATTERISTICHE DEL LAVAGGIO E DELLA STIRATURA
Il lavaggio deve essere eseguito a perfetta regola d’arte, con la consegna dei capi perfettamente lavati, asciugati, stirati, piegati ed impacchettati.
Il processo di lavaggio deve garantire:
- un risciacquo sufficiente ad eliminare ogni traccia di prodotti di lavaggio che possano essere responsabili di allergie o irritazioni;
- l’eliminazione degli odori.
La biancheria macchiata da materiale organico e da prodotti medicamentosi dovrà essere lavata sino alla completa rimozione delle macchie; in caso contrario tale biancheria dovrà essere eliminata.
La biancheria consegnata al personale addetto al guardaroba dovrà essere priva di qualsiasi elemento estraneo (oggetti, peli, capelli, ecc.) non ombreggiata, con aspetto ed odore pulito. L’appaltatore dovrà provvedere all’opportuna suddivisione della biancheria secondo il tipo e l’uso; ciò per adottare, per ogni gruppo, il trattamento di lavaggio, stiratura e piegatura più idoneo per ottenere il migliore risultato, sia dal punto di vista del lavaggio stesso, che della buona conservazione dei capi.
I capi rotti o macchiati devono essere sostituiti.
L’appaltatore ha l’obbligo di impiegare detersivi od altre sostanze, che dovranno essere privi di fosforo e di NTA, idonei ad assicurare alla biancheria ed ai capi in genere la necessaria morbidezza e confortevolezza, nonché ad evitare qualsiasi danno fisico agli utenti, quali allergie, irritazioni della pelle e quant’altro. L’Ente si riserva di effettuare, con le metodiche
ritenute più idonee, analisi sulla biancheria al fine di verificare l’eventuale presenza di sostanze chimiche o di residui della lavorazione che possano reagire e riattivarsi in presenza di sudore, liquidi, medicamenti o quant’altro normalmente utilizzato nelle terapie mediche, provocando danno agli utenti dei quali la ditta appaltatrice assume l’onere fin dall’inizio del servizio. Gli impianti di lavaggio devono consentire il raggiungimento delle temperature idonee a garantire la decontaminazione dei capi.
L’asciugatura della biancheria non deve lasciare un tasso di umidità residuo superiore al 4%, in quanto l’umidità può essere causa di contaminazione rapida e di riproduzione di cattivi odori durante lo stoccaggio.
L’Ente controllerà lo stato di pulizia della biancheria e dei capi e potrà effettuare i prelievi per controlli batteriologici con le metodiche ritenute più idonee. Detti controlli potranno essere effettuati in qualsiasi momento. A tal fine, all’inizio dell’appalto l’assegnatario dovrà comunicare all’Amministrazione i prodotti usati, fornendo le relative schede tecniche.
La ditta assegnataria dovrà dare tempestiva comunicazione di ogni eventuale variazione del prodotto della ditta fornitrice e/o produttrice. Gli impianti di lavaggio devono essere dotati di sistemi di depurazione dell’acqua, nonché consentire il raggiungimento di temperature che assicurino la disinfezione della biancheria e di capi in genere.
Per la biancheria ed i capi considerati infetti l’appaltatore dovrà provvedere sempre con mezzi, materiale e personale proprio e con gestione a proprio rischio, alla disinfezione prima di procedere al loro lavaggio, che dovrà essere effettuato separatamente, così come previsto dalla legislazione vigente e a quanto prescritto nell’art. 7 del presente Capitolato.
L’intero processo di lavaggio, stiro e sigillatura dovrà essere effettuato con attrezzature adibite esclusivamente al trattamento di biancheria ospedaliera ed installate all’interno di locali appositamente utilizzati. A tal fine l’area operativa di riproduzione e stoccaggio, dovrà essere isolata.
Gli automezzi adibiti al trasporto della biancheria dovranno essere puliti e disinfettati quotidianamente. La biancheria sporca dovrà essere imballata in sacchi idonei ed a tenuta perfetta a carico dell’appaltatore.
I capi infetti o ritenuti infetti dal personale dei reparti/nuclei saranno imballati in sacchi separati, confezionati e sigillati, facilmente individuabili con colori o scritte apposite, con l’osservanza delle disposizioni di legge in materia.
I capi puliti devono essere imballati in maneggevoli pacchi sigillati, rispondenti all’uso corrente dei capi che contengono, onde garantire la massima igienicità degli stessi.
ART.7. CARATTERISTICHE DELLA DISINFEZIONE
L’appaltatore dovrà provvedere alla disinfezione di capi di biancheria piana, individuati dai vari reparti dell’Ente.
La disinfezione dovrà garantire la completa eliminazione o la totale inattività dei germi patogeni che si trovano all’esterno e all’interno dei prodotti contaminati in modo tale da interrompere irreversibilmente le catene infettive.
L’appaltatore dovrà impegnarsi ad effettuare controlli batteriologici su richiesta dell’Ente. Tali controlli dovranno essere eseguiti da un Laboratorio di Microbiologia di una struttura Pubblica o autorizzata.
L’Ente potrà, a sua volta, effettuare prelievi per i controlli batteriologici sopra citati, senza alcun preavviso.
ART. 8. MOVIMENTAZIONE BIANCHERIA – TRASPORTI
La ditta aggiudicataria dovrà fornire speciali contenitori per il ritiro e lo stoccaggio dei capi sporchi da sottoporre a trattamento di lavaggio e disinfezione. La ditta è comunque tenuta alla pulizia dei carrelli ed alla loro disinfezione.
Come da programma consegne, le operazioni di rifornimento dei capi dovranno avvenire, nelle quantità necessarie con riferimento alla dotazione iniziale. La ditta aggiudicataria dovrà provvedere, con propri operatori, a ritirare i capi da trattare.
I capi puliti, dovranno essere consegnati presso la zona antistante la lavanderia interna dell’Ente nel seminterrato, in maneggevoli pacchi, funzionali all’uso corrente della biancheria in essi contenuta. I pacchi dovranno essere perfettamente ricoperti da involucro trasparente che garantisca il mantenimento di condizioni igieniche ottimali, e dovranno recare un tagliando di controllo per consentire gli accertamenti del caso.
ART. 9. CONSEGNE
Le consegne e il ritiro della merce verranno concordate con le modalità e gli orari stabiliti dall’Ente appaltante, con almeno due prelevamenti e consegne settimanali presso la zona antistante la lavanderia interna dell’Ente nel seminterrato.
In caso di festività infrasettimanale, la consegna, di norma, dovrà essere effettuata il giorno feriale antecedente.
Qualsiasi altra data di consegna dovrà essere antecedentemente concordata con la Responsabile CSSA.
Non potranno essere consentite interruzioni del servizio superiori a quelle sopraindicate (anche se dovute a cause di forza maggiore). In tali circostanze l’operatore economico deve provvedere comunque all’esecuzione del servizio, senza alcun diritto a maggiori pretese da parte dell’Amministrazione.
ART. 10. QUANTITA’ E QUALITA’ DELLA BIANCHERIA
Tutta la biancheria a nolo deve essere secondo modelli standard ed avere le misure e caratteristiche indicate nel Capitolato Speciale d’appalto. Ai fini del migliore funzionamento del servizio indichiamo, nell’allegato “1” i quantitativi e caratteristiche qualitative, che rappresentano secondo un prudente calcolo orientativo il fabbisogno settimanale dell’Ente, stimato sul servizio offerto per n. 60 ospiti.
Tali quantitativi potranno subire delle variazioni, sia in aumento che in diminuzione e la Ditta aggiudicataria avrà l’obbligo di procedere alla fornitura del servizio senza alcuna variazione del prezzo offerto in sede di gara e/o di aggiudicazione.
ART. 11. SICUREZZA
Alla ditta aggiudicataria del servizio l’Ente provvederà a fornire il DUVRI.
ART. 12. MODALITA’ DI PAGAMENTO
Ai fini della contabilizzazione del servizio erogato faranno fede le quantità indicate nel documento di trasporto che accompagna ogni consegna, debitamente sottoscritto per accettazione.
L’Ente provvederà al pagamento dei corrispettivi dovuti a mezzo bonifico bancario, tramite mandato di pagamento a 30 gg f.m. data ricevimento fattura elettronica, che dovrà indicare:
- conto corrente dedicato a sensi art. 3 legge 13.08.2010 n. 136 (tracciabilità flussi finanziari);
- CIG Z5B2380E29;
- Codice univoco ufficio: UF5Z7K
I pagamenti saranno eseguiti salvo interruzioni dei termini per contestazioni o richieste di chiarimenti e previa acquisizione del D.U.R.C. attestante la regolare posizione contributiva dell’appaltatore.
ART. 13. CONTROLLI QUALITATIVI/QUANTITATIVI
L’Ente appaltante ha la facoltà e diritto di far eseguire in qualsiasi momento, a spese dell’appaltatore, accertamenti sui sistemi di lavaggio e disinfezione utilizzati che devono rispondere alle vigenti normative sanitarie ed ambientali.
L’Ente potrà inoltre effettuare presso appositi laboratori, sempre a spesa dell’appaltatore, nel casi si riscontrino anomalie, esami sui prodotti consegnati, al fine di accertare la corrispondenza alle caratteristiche dei beni garantiti nell’offerta.
L’operatore economico potrà effettuare, presso la sede dell’Ente, in qualsiasi momento verifiche inventariali della biancheria data a noleggio prendendo di volta in volta preventivi accordi con il personale del servizio dell’Ente e, ove ne ricorrano gli estremi, con la direzione dell’Ente al fine di verificare le quantità sollevando l’Ente da ogni responsabilità circa lo smarrimento della biancheria a noleggio, qualsiasi sia l’entità.
ART. 14. TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
L’ appaltatore si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 della legge 136/2010 e ▇▇.▇▇.
ART. 15. CONTROLLI INTERNI
L’Amministrazione espleta funzioni di controllo in merito all’esecuzione del servizio, mediante la verifica di quanto indicato nel capitolato e, più in generale, in tutta la documentazione presentata in sede di offerta, avvalendosi per questo di suoi incaricati individuati nelle figure dell’Economo, Coordinatore di reparti e personale interno.
Il controllo di qualità delle prestazioni sarà effettuato mediante schede di rilevazione appositamente predisposte (schede di non conformità).
Il controllo riguarderà:
a) assenza di macchie/sporco, lacerazioni della biancheria;
b) assenza di odori sgradevoli;
c) corretto confezionamento dei capi, sia per quanto riguarda l’assenza di lacerazioni dell’involucro sia per quanto riguarda il rispetto dei pesi massimi concordati per singola confezione;
d) assenza di microrganismi patogeni e di residui di lavorazione, tramite analisi chimiche microbiologiche presso Istituti di Microbiologia di diritto pubblico o altri Enti equivalenti, con spesa a carico dell’operatore economico aggiudicatario nel caso di esito positivo al controllo;
e) rispetto delle condizioni operative del servizio (orari, tempi di consegna, distribuzione ecc.) definite nel capitolato;
f) verifica delle quantità consegnata nel DDT;
g) verifica dei tempi di consegna delle integrazioni di biancheria richieste a mezzo e-mail. I controlli e le conseguenti eventuali rilevazioni di non conformità, saranno svolti durante lo svolgimento delle attività quotidiane da parte del personale preposto al controllo del servizio nei locali adibiti a lavanderia.
L’Ente si riserva la facoltà di rifiutare capi con difetti e lacerazioni che compromettono l’uso, la funzionalità nonché il decoro, con l’emissione di una bolla di reso.
ART. 16. MODALITA’ DELLE CONTESTAZIONI
Nel caso di non conformità da considerarsi lievi, in quanto di facile ed immediata soluzione (esempio, un capo macchiato, una confezione non integra, ecc.) l’operatore economico, a fronte della semplice contestazione verbale da parte dell’Economo dell’Ente o di suo incaricato, dovrà provvedere alla tempestiva risoluzione.
Qualora, invece, dai controlli emergano irregolarità e/o inadempienze tali da creare difficoltà e/o disservizi all’Ente e nel caso specifico di capi trattati in maniera inadeguata e conseguentemente danneggiati ovvero consegna di quantità non sufficienti, le contestazioni verranno segnalate per iscritto dal Direttore dell’Ente.
L’appaltatore, a fronte delle contestazioni pervenute, si impegna, entro e non oltre i tre giorni successivi, a fornire sempre in forma scritta le proprie controdeduzioni ed a risolvere la non conformità.
Nel caso di giustificazioni addotte non soddisfacenti e di non conformità irrisolta, fatta salva l’applicazione delle penali di cui all’art. 17 del Capitolato speciale d’appalto, l’Ente procederà ad una formale diffida ad adempiere con assegnazione di un termine, trascorso il quale senza esito, potrà, nei casi più gravi, pronunciare unilateralmente la risoluzione del contratto.
ART. 17. INADEMPIMENTI E PENALITA’
Le non conformità contestate per iscritto all’appaltatore, cui lo stesso abbia replicato con deduzioni e giustificazioni ritenute dall’Ente insoddisfacenti ovvero non abbia presentato alcuna controdeduzione nei tempi consentiti, determinano l’applicazione, da parte dell’Ente, delle penali di seguito individuate, a partire dall’inizio del contratto:
⮚ dalla 3° contestazione scritta compresa: € 300,00
⮚ dalla 4° contestazione scritta compresa: € 500,00
⮚ dalla 5° contestazione scritta compresa: € 700,00
⮚ dalla 6° contestazione scritta compresa: € 1.000,00
Le suddette penalità saranno immediatamente applicate con decurtazione dell’importo dalla prima fattura utile, che dovrà essere ricostituita nell’importo originario entro il mese successivo. L’appaltatore deve, in ogni caso, eliminare immediatamente gli inconvenienti derivanti dagli inadempienti, e questo indipendentemente dall’iter dell’inadempimento contestato.
L’appaltatore sarà tenuto, nei confronti dell’Ente, al pagamento dei danni conseguenti e delle maggiori spese sostenute nei seguenti casi:
1. grave violazione degli obblighi contrattuali;
2. sospensione o abbandono o mancata/parziale effettuazione del servizio.
ART. 18 . SUBAPPALTO
E’ vietata la cessione del contratto d’appalto del servizio oggetto del presente capitolato, a pena di nullità.
ART. 19. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
L’ Ente può procedere all’immediata risoluzione del contratto unicamente comunicando all’appaltatore, tramite e-mail certificata o raccomandata, la propria decisione, senza con ciò rinunciare al diritto di chiedere il risarcimento dei danni eventualmente subiti, nei seguenti casi:
1. in caso di mancato superamento del periodo di prova;
2. dopo l’applicazione di tre penalità consecutive nel corso di un anno;
3. dopo l’applicazione di cinque penalità nel corso della durata del contratto;
4. n. 2 contestazioni scritte, comunicate a mezzo e-mail certificata, a cui l’operatore economico non fornisca adeguate giustificazioni nei termini prescritti;
5. nel caso di mancata corresponsione delle retribuzioni ai propri dipendenti;
6. mancato rispetto nel provvedere alle assicurazioni obbligatorie per legge, dei propri dipendenti, nonché a tutte le altre forme previdenziali e assistenziali;
7. per grave negligenza o frode nell’esecuzione degli obblighi contrattuali;
8. per cessione dell’Impresa, quando l’Ente non ritenga di continuare il rapporto con il nuovo soggetto;
9. per cessazione di attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico del contraente;
10. per cessione del contratto o subappalto senza il consenso dell’Ente;
11. ogni altra inadempienza qui non contemplata, o fatto, che rendesse impossibile la prosecuzione dell’appalto, a termine dell’art. 1453 del Codice Civile.
L’Ente, una volta rilevato l’inadempimento, che legittima la risoluzione immediata del contratto, può riservarsi di chiedere spiegazioni in merito a mezzo e-mail certificata, il tutto con medesimo valore, concedendo un termine non inferiore a cinque giorni lavorativi per
fornire adeguate giustificazioni. Decorso il predetto termine, qualora le giustificazioni non siano giudicate soddisfacenti, potrà essere esercitata la risoluzione.
Nei casi di risoluzione del contratto, l’Operatore economico sarà tenuto al rigoroso risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese alle quali l’Ente dovrà andare incontro per il rimanente periodo contrattuale, sia in caso d’esercizio diretto del servizio di lavanderia, sia in caso di nuovo appalto a terzi.
L’affidamento a terzi verrà notificato all’appaltatore a mezzo e-mail certificata con indicazioni degli importi relativi.
Nel caso di minor spesa, nulla compete all’operatore economico inadempiente, al quale saranno riconosciuti solo i servizi eseguiti a regola d’arte fino al momento della disposta risoluzione.
ART. 21 SPESE CONTRATTUALI
Sono a carico dell’impresa aggiudicataria tutte le spese inerenti e conseguenti all’aggiudicazione della gara ed alla stipulazione del contratto. Poiché il rapporto contrattuale è soggetto all’imposta dell’I.V.A. il relativo contratto verrà registrato in caso d’uso.
ART. 22 FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione all’interpretazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione del presente contratto, sarà competente il Foro di Verona.
Art. 23 TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 13 del D. Lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si fa presente che i dati forniti saranno trattati dall’Amministrazione IPAB per le finalità connesse all’espletamento della gara e la necessaria stipula e gestione del contratto.
Il trattamento dei dati verrà effettuato dall’Amministrazione in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla legge.
Acquisite, ai sensi del citato art. 13 del D. Lgs 196/2003, le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell’offerta e/o la sottoscrizione del contratto, il concorrente acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra indicato.
Titolare del trattamento dei dati è il Responsabile del procedimento Segretario-Direttore F.F. dell’Ente Dott.ssa ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇.
Il Segretario-Direttore F.F.
▇.▇▇ Dott.ssa ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)
