Contract
COMUNE DI POMIGLIANO D’ARCO - (Provincia di Napoli) - Ambito Territoriale n. 12 - Comune Ca- pofila: Pomigliano D’arco. Comuni dell’Ambito Territoriale: Brusciano, Castello Di Cisterna, Mariglianella, Marigliano, San Vitaliano. Azienda Sanitaria Locale Napoli 4: Distretti Sanitari N. 70 e N. 71. Accordo di Program- ma per la realizzazione in forma associata del Piano Sociale di Zona (Quinta Annualità) per la gestione in for- ma associata di Servizi di Ambito Zonale e per la gestione delle Attività di Integrazione Socio-Sanitaria. Accordo ex Art. 34 D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 Accordo ex Art. 19 L. 8 novembre 2000, n. 328.
L’anno 2007, il giorno 13 del mese di marzo, presso il Municipio del Comune di Pomigliano d’Arco; PREMESSO CHE
- La Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, legge 8 novembre 2000, n. 328, individua il “Piano di Zona dei servizi socio-sanitari” come uno strumento fondamentale per la re- alizzazione delle politiche di intervento nel settore socio-sanitario, con riferimento, in special modo, alla capaci- tà dei vari attori istituzionali e sociali di definire, nell’esercizio dei propri ruoli e compiti, scelte concertate in grado di delineare opzioni e modelli strategici adeguati per lo sviluppo di un sistema a rete dei servizi socio-sani- tari sul territorio di riferimento;
Le Regioni sono istituzionalmente preposte ad indicare gli “obiettivi generali della programmazione eco- nomico sociale e territoriale e su questa base a ripartire le risorse destinate al finanziamento del programma di investimenti degli enti locali”;
Alle Province spettano “le funzioni amministrative d’interesse provinciale che riguardino vaste zone inter- comunali o l’intero territorio provinciale nel settore dei servizi sanitari, di igiene e profilassi pubblica”, così come previsto dall’art. 19, comma 2, lett. H), del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Ai Comuni spettano tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona ed alla comunità, così come previsto dall’art. 13, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Alle Regioni spettano altresì tutte le funzioni amministrative indicate all’art. 8 della legge 8 novembre 2000, n. 328;
Alle Province spettano altresì tutte le funzioni amministrative indicate all’art. 7 della legge 8 novembre 2000, n. 328;
Ai Comuni spettano altresì tutte le funzioni amministrative indicate all’art. 6 della legge 8 novembre 2000, n. 328;
L’articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sostituito dall’art. 1 del Decreto Legislativo 19 giugno 1999, n. 229, stabilisce che “la tutela della salute come diritto fondamentale dell’individuo ed interesse della collettività è garantita, nel rispetto della dignità e della libertà della persona umana, attraverso il Servizio sanitario nazionale, quale complesso delle funzioni e delle attività assistenziali dei Servizi sanitari regionali e delle altre funzioni e attività svolte dagli enti ed istituzioni di rilievo nazionale, nell’ambito dei conferimenti pre- visti dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché delle funzioni conservate allo Stato dal medesimo de- creto”;
Le Regioni, attraverso le unità sanitarie locali, assicurano i livelli essenziali di assistenza di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sostituito dall’art. 1 del Decreto Legislativo 19 giugno 1999, n.
229;
Le unità sanitarie locali, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sostituito dall’art. 3 del Decreto Legislativo 19 giugno 1999, n. 229, in funzione del perseguimento dei loro fini istituziona- li, sono costituite in aziende con personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale; la loro organizza- zione e funzionamento sono disciplinati con atto aziendale di diritto privato;
Le Regioni, allo scopo di garantire il costante adeguamento alle esigenze delle comunità locali, programmano gli interventi sociali secondo le indicazioni di cui all’articolo 3, commi2e 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, promuovendo, nell’ambito delle rispettive competenze, modalità di collaborazione e azioni coordinate con gli enti locali, adottando strumenti e procedure di raccordo e di concertazione, anche permanenti, per dare luogo a for- me di cooperazione;
Le Province concorrono alla programmazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali per i com-
piti previsti dall’articolo 19 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nonché dall’articolo 132 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, secondo le modalità definite dalle Regioni;
I Comuni concorrono alla programmazione regionale e sono titolari delle funzioni amministrative concer- nenti gli interventi sociali svolti a livello locale esercitate adottando sul piano territoriale gli assetti più funzio- nali alla gestione, alla spesa ed al rapporto con i cittadini, secondo le modalità stabilite dal D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
La Regione Campania, nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, ha determinato, ai sensi dell’art. 8, comma 3, lett. a) della legge 8 novembre 2000, n. 328, tramite le forme di concertazione con gli enti locali interessati, gli ambiti territoriali, le modalità e gli strumenti per la gestione unitaria del sistema locale dei servizi sociali a rete, prevedendo incentivi a favore dell’esercizio associato delle funzioni sociali in ambiti territoriali di norma coincidenti con i distretti sanitari già operanti per le prestazioni sanitarie;
VISTO L’articolo 131 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n.112 che conferisce alle regioni ed agli enti locali tutte le funzioni ed i compiti amministrativi nella materia dei servizi sociali;
L’articolo 19, comma 1, della legge 8 novembre 2000, n. 328, che dispone che “i comuni associati, negli am- biti territoriali di cui all’articolo 8, comma 3, lettera a), a tutela dei diritti della popolazione, d’intesa con le aziende unità sanitarie locali, provvedono, nell’ambito delle risorse disponibili, ai sensi dell’articolo 4, per gli in- terventi sociali e socio-sanitari, secondo le indicazioni del piano regionale di cui all’articolo 18, comma 6, a defi- nire il Piano di Zona”;
L’articolo 19, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, che ha espressamente previsto che il Piano di Zona è adottato attraverso un Accordo di programma; L’articolo 19, comma 3, della medesima legge, che preci- sa che all’Accordo di programma per l’adozione del Piano di Zona partecipano i Comuni associati; le aziende unità sanitarie locali, disciplinate dall’articolo 3, D. Lgs. n. 502/92, così come modificato dal D. Lgs. n. 229/99; gli organismi non lucrativi di utilità sociale (D. Lgs. n. 460/97); gli organismi della cooperazione (cooperative; coo- perative sociali, L. n. 381/91, altri organismi a modello mutualistico); le associazioni ed enti di promozione so- ciale (L. n. 383/2000); le fondazioni e gli enti di patronato; le organizzazioni di volontariato (L. n. 266/91); gli enti riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese operanti nel settore della programmazione, nella organizzazione e nella gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (Ipab);
L’articolo 34 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che prevede la conclusione di accordi di programma per la definizione e l’attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro com- pleta realizzazione, l’azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento; L’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività d’interesse comune;
CONSIDERATO
La necessità da parte degli enti aderenti al presente Accordo di facilitare ed incoraggiare l’accesso ai servizi socio-sanitari, abbattendo gli ostacoli che gli utenti incontrano lungo i percorsi burocratici, promuovendo politi- che finalizzate a conseguire risultati di efficienza e di efficacia dei relativi procedimenti amministrativi, attraver- so la definizione di un Piano di Zona, così come previsto dall’art. 19, della legge 8 novembre 2000, n. 328;
La Giunta Regionale della Campania, con delibera n. 838 del 23/06/2006, ha approvato le Linee guida per la programmazione sociale in Campania per l’anno 2006, quinta annualità di attuazione della legge n. 328/2000.
Tra i Comuni dell’Ambito territoriale N 12 è stato sottoscritto specifico Accordo di Programma in data 03/10/2006, avente ad oggetto l’adozione del Piano Sociale di Zona, quarta annualità, nel rispetto di quanto sta- bilito dalla legge 328/2000 e dalle Delibere della Giunta Regionale della Campania n. 1824 e 1826 del 29 giugno 2001;
I Comuni dell’Ambito territoriale N 12 e la ASL NA/4, in data 30 maggio 2003, hanno sottoscritto un Pro- tocollo di Intesa per la integrazione socio-sanitaria;
TANTO PREMESSO, VISTO E CONSIDERATO
Il Comune di Pomigliano D’Arco, Comune Capofila dell’Ambito Territoriale N 12; Il Comune di Bruscia- no, Il Comune di Castello di Cisterna, Il Comune di Mariglianella, Il Comune di Marigliano, Il Comune di San Vitaliano, L’azienda Sanitaria Locale Napoli 4 (Asl Na/4)
Sottoscrivono il seguente Accordo di Programma per la realizzazione in forma Associata del Piano Sociale di Zona (Quinta Annualità) per la Gestione in forma Associata di Servizi di Ambito Zonale e per la gestione delle Attività di Integrazione Socio-Sanitaria.
PARTE PRIMA.
FINALITÀ DELL’ACCORDO DI PROGRAMMA.
Recepimento della premessa Finalità - Oggetto - Principio di leale collaborazione.
Art. 1 - Recepimento della premessa.
Il presente Accordo di Programma disciplina le responsabilità e gli impegni reciproci e nei confronti dell’utenza dei seguenti enti: Comune di Pomigliano d’Arco, Comune capofila, Comune di Brusciano, Comune di Castello di Cisterna, Comune di Mariglianella, Comune di Marigliano, Comune di San Vitaliano, Azienda Sanitaria Locale (ASL) NA/4. La premessa è parte integrante dell’Accordo di Programma. L’assunzione di re- sponsabilità e di reciproci impegni è ritenuta condizione imprescindibile per l’attuazione del Piano di Zona dei servizi socio-sanitari da parte delle Amministrazioni che aderiscono al presente Accordo di Programma e, più in generale, di tutte le Amministrazioni che hanno competenza in tema di servizi socio-sanitari, nonché per la coerente ed efficace conduzione del Piano di Zona stesso e per l’attuazione ed il costante miglioramento delle attività e dei servizi previsti dalla legge 8 novembre 2000, n. 328. I Comuni e gli altri firmatari del presente ac- cordo si obbligano a contribuire alla realizzazione degli obiettivi indicati nel Piano di Zona allegato secondo la parte a ciascuno di essi attribuita e in particolare, ai fini del raggiungimento degli obiettivi medesimi, si impe- gnano a seguire il criterio della massima diligenza per superare eventuali imprevisti e difficoltà sopraggiunti con riferimento anche alle attività propedeutiche alla fase esecutiva dei programmi prestabiliti nel Piano Sociale di Zona.
Art. 2 - Finalità.
Il presente Accordo di programma si propone: di confermare le modalità di attuazione del Piano Sociale di Zona dell’Ambito territoriale N 12, quinta annualità; di promuovere la gestione unitaria del Piano Sociale di Zona regolando l’esercizio associato dei servizi da parte dei soggetti sottoscrittori; di realizzare di concerto con l’Azienda Sanitaria Locale Napoli 4 (ASL NA/4) la integrazione socio-sanitaria secondo i criteri e le modalità definite nel Protocollo di Intesa sottoscritto tra i Comuni dell’Ambito territoriale N 12 e la ASL NA/4 in data 30 maggio 2003.
Art. 3 - Oggetto.
Il presente Accordo di programma ha per oggetto la definizione dei reciproci rapporti fra i soggetti sotto- scrittori coinvolti nell’attuazione dei servizi e degli interventi previsti nel Piano Sociale di Zona dell’Ambito ter- ritoriale N 12, quinta annualità, nelle seguenti aree di intervento: Responsabilità familiari; Diritti dei Minori; Persone Anziane; Contrasto alla povertà; Persone disabili; Azioni di sistema (Ufficio di Piano); Servizi per il Welfare di accesso (Porta Unica di Accesso). I sottoscrittori del presente Accordo di programma intendono, inoltre, gestire in forma associata tutti gli interventi/servizi previsti nel piano Sociale di Zona, a favore dei bene- ficiari del Reddito di Cittadinanza ovvero di persone minori, adulte, anziane, disabili appartenenti a nuclei fa- miliari che beneficiano del Reddito di Cittadinanza e ogni altro servizio/intervento inserito nel Piano Sociale di Zona dell’Ambito territoriale N 12, quinta annualità, previa stipulazione di apposita convenzione ex articolo 30 del decreto legislativo n. 267/2000, Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali (T.U.E.L.) e suc- cessive modificazioni, secondo quanto stabilito nel medesimo Piano Sociale di Zona. I sottoscrittori del presen- te Accordo di programma si riservano, infine, la facoltà di gestire in forma associata, previa stipulazione di apposita convenzione ex articolo 30 del T.U.E.L. servizi/interventi anche non inseriti nel Piano Sociale di Zona, comunque attivati sul territorio dell’Ambito territoriale N 12, qualora la gestione associata di servizi e/o inter- venti sia ritenuta dai sottoscrittori una modalità di gestione capace di promuovere e rendere agevoli esperienze di cooperazione per rafforzare l’azione amministrativa e per realizzare servizi, interventi e progetti per lo svi- luppo delle comunità dell’Ambito territoriale. Le convenzioni stabiliscono i fini, la durata, le forme di consulta- zione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie e possono prevedere la costituzione di uffici comuni ai quali affidare l’esercizio delle funzioni pubbliche al posto degli enti sottoscritto- ri.
Art. 4 - Principio di leale collaborazione.
Gli enti sottoscrittori si impegnano a dare attuazione al presente Accordo di Programma con spirito di lea- le collaborazione tesa al raggiungimento degli obiettivi attraverso una costruttiva ricerca dell’interesse pubblico generale che conduca a soluzioni che realizzino il necessario bilanciamento degli interessi coinvolti, evitando l’assunzione di posizioni pregiudizialmente dirette alla tutela esclusiva del singolo interesse pubblico di cui cia- scuno di essi è affidatario.
PARTE SECONDA
I RAPPORTI TRA I SOGGETTI SOTTOSCRITTORI.
Priorità - Impegno dei soggetti firmatari - Responsabilità.
Art. 5 - Priorità.
I soggetti firmatari dell’accordo intendono realizzare in forma integrata i servizi/interventi, individuati per area prioritaria di intervento, previsti nel Piano Sociale di Zona dell’Ambito territoriale N 12, quinta annualità. Ritengono inoltre di definire, sin da ora, quali strumenti prioritari a supporto della gestione unitaria dei servizi i seguenti: regolamento per il funzionamento del Coordinamento Istituzionale; regolamento per il funzionamen- to dell’Ufficio di Piano; regolamento unico per l’accesso alle prestazioni socioassistenziali e sociosanitarie e re- golamento ISEE; regolamento di affidamento di servizi a soggetti terzi, quando non gestiti direttamente dai soggetti sottoscrittori, secondo la vigente normativa in materia.
Art. 6 - Impegno dei soggetti firmatari.
L’attuazione del contenuto del presente Accordo avviene ad opera dei singoli soggetti firmatari i quali si impegnano espressamente a svolgere i compiti loro affidati secondo le modalità previste dall’accordo stesso, da quanto stabilito nell’allegato Piano Sociale di Zona e nelle successive convenzioni che saranno stipulate per la gestione associata di servizi, interventi e progetti. Inoltre i sottoscrittori del presente Accordo di programma as- sumeranno gli impegni che loro deriveranno dalla attuazione di quanto stabilito nel Protocollo di intesa per l’in- tegrazione socio-sanitaria sottoscritto il 30 maggio 2003. I Comuni e la ASL NA/4 assumono l’impegno di seguire l’esecuzione degli interventi di propria competenza, curandone gli aspetti operativi di realizzazione. I soggetti sottoscrittori si impegnano a collaborare con gli incaricati della Provincia nella fase di monitoraggio in itinere e di valutazione. Essi provvedono, inoltre, ad assicurare l’attività amministrativo-contabile di gestione di servizi, interventi e progetti secondo criteri, modalità e termini che verranno definiti nelle apposite convenzioni per la loro gestione associata.
PARTE TERZA ASPETTI ORGANIZZATIVI
Rapporti con il terzo settore - Assetto organizzativo dell’Ufficio di Piano - Competenze Ufficio di Piano - Coordinamento Istituzionale - Funzioni del Coordinamento - La gestione del Piano di Zona - Azioni di comuni- cazione sociale sugli obiettivi, le attività e i risultati del Piano di Zona.
Art. 7 Rapporti con il terzo settore.
Il Coordinamento Istituzionale favorisce la più ampia partecipazione delle organizzazioni del “terzo setto- re” al processo di pianificazione e di programmazione dei servizi/interventi sociali e sociosanitari da inserire nei Piani Sociali di Zona dell’Ambito territoriale N 12. A tale scopo il Coordinamento Istituzionale promuove la istituzione di un tavolo permanente per il “terzo settore”. Un apposito regolamento, approvato dal Coordina- mento Istituzionale, disciplinerà i rapporti tra i sottoscrittori del presente Accordo di programma e le organiz- zazioni del “terzo settore”.
Art. 8 Assetto organizzativo dell’Ufficio di Piano.
Il Coordinamento Istituzionale promuove e favorisce la riorganizzazione dell’Ufficio di Piano dell’Ambito territoriale N 12 per “aree di intervento” e per competenze individuali intese come l’insieme di conoscenze, ca- pacità e qualità proprie della professione che la persona esercita nell’organizzazione e che deve utilizzare per raggiungere gli obiettivi individuati dal Coordinamento Istituzionale e formulati nel Piano Sociale di Zona e in ogni atto di indirizzo adottato dal medesimo Coordinamento istituzionale. L’Ufficio di Piano dell’Ambito terri- toriale N 12 è composto dal Coordinatore e dai referenti tecnici, tra cui i responsabili delle aree di intervento, individuati dai Comuni e dalla ASL NA/4 costituenti il Coordinamento Istituzionale. I profili professionali ven- gono individuati dal Coordinamento Istituzionale coerentemente alle esigenze di gestione del Piano Sociale di
Zona dell’Ambito ed alle attività previste per il funzionamento dell’Ufficio di Piano. Le risorse umane possono essere individuate, dal Coordinamento Istituzionale, fra il personale già in organico nei Comuni dell’Ambito territoriale N 12 e nella ASL NA/4, oppure possono essere reclutati, su proposta del Coordinamento Istituzio- nale, secondo le disposizioni di legge in materia, tra professionisti esterni alle amministrazioni pubbliche che sottoscrivono il presente Accordo di programma. L’utilizzo del personale di ruolo dei Comuni e della ASL NA/4 e, in genere, del personale assegnato all’Ufficio di Piano, necessario alla predisposizione e alla attuazione dei Piani Sociali di Zona, avverrà sotto la responsabilità funzionale ed organizzativa del Coordinatore dell’Uffi- cio di Piano, ferma restando la dipendenza amministrativa e i vincoli dello stato giuridico propri di ogni Ammi- nistrazione di appartenenza del personale dell’Ufficio di Piano. La spesa per retribuzioni, compresa la spesa per ogni forma di retribuzione accessoria prevista dai rispettivi CC.CC.NN.LL., così come la spesa per oneri diretti e indiretti del personale di ruolo dei Comuni e della ASL NA/4 che fanno parte dell’Ufficio di Piano sono a cari- co delle rispettive amministrazioni di appartenenza del personale medesimo. La dotazione organica del perso- nale dell’Ufficio di Piano comprende l’insieme dei posti a tempo pieno e a tempo parziale, distinti per categorie e per profili professionali. Nella definizione dell’assetto organizzativo dell’Ufficio di Piano le amministrazioni interessate si impegnano ad individuare in modo puntuale l’apporto stabile e continuativo in termini di risorse umane, espresso in giornate/uomo oppure in ore/uomo, per il funzionamento dell’Ufficio di Piano, ovvero delle risorse economiche necessarie per le risorse umane da acquisire dall’esterno. Le variazioni alla dotazione orga- nica del personale sono deliberate dal Coordinamento Istituzionale. L’articolazione dell’orario di lavoro, qua- lora diversa da quella inizialmente concordata, sarà definita dal Coordinamento istituzionale previo accordo con l’Amministrazione di provenienza del personale in relazione alle esigenze operative ed organizzative dell’Ufficio di Piano.
Art. 9 - Competenze Ufficio di Piano.
Competenze dell’Ufficio di Piano. L’Ufficio di Piano è lo strumento operativo del Coordinamento Istitu- zionale dell’Ambito territoriale N 12 con la finalità di garantire, elaborato ed approvato il Piano Sociale di Zona e sottoscritto l’Accordo di programma, la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali ai sen- si della legge 328/2000 e delle linee di programmazione della regione Campania. L’Ufficio di Piano ha le se- guenti competenze: predisporre gli atti per la organizzazione dei servizi e per l’affidamento degli stessi ai soggetti previsti dall’articolo 1, comma 5, della legge 328/2000; predisporre gli atti finanziari per la gestione del Fondo dell’ambito territoriale in conformità a quanto stabilito in materia dal Piano Sociale di Zona, dalla pro- gettazione dei servizi/interventi e dal Coordinamento Istituzionale: per la gestione corrente dell’Ufficio di Pia- no medesimo; per la materiale erogazione delle somme destinate al finanziamento dei soggetti che gestiscono i servizi (Comuni dell’ambito, ASL NA/4, privato sociale, privati che agiscono in regime di convenzione); predi- sporre l’articolato dei protocolli di intesa e degli altri atti volti a realizzare il coordinamento con gli organi peri- ferici delle amministrazioni statali; organizzare la raccolta delle informazioni e dei dati anche al fine della realizzazione del sistema di monitoraggio e valutazione; promuovere iniziative per il reperimento di altre risor- se ( anche attraverso la Progettazione Integrata Territoriale); predisporre tutti gli atti necessari all’assolvimento da parte del Comune capofila dell’obbligo di rendicontazione se non disposto diversamente dalla regione Cam- pania e dal Coordinamento Istituzionale; formulare indicazioni e suggerimenti diretti al Coordinamento Istitu- zionale in tema di iniziative di formazione e aggiornamento degli operatori; rimodulazione delle attività previste dal Piano Sociale di Zona e dalla progettazione di dettaglio ad esso collegata; acquisizione di diverse competenze o nuove figure professionali per l’espletamento dei propri compiti.
Obiettivi dell’Ufficio di Piano. Sostegno e coordinamento del percorso di realizzazione del Piano Sociale di Zona dei servizi sociali e socio-sanitari; Promozione e sostegno dell’integrazione socio-sanitaria; Promozione dell’integrazione tra servizi istituzionali e comunità locale; Promozione dell’integrazione tra soggetti pubblici, organizzazioni sociali del terzo settore e privati; Attivazione di sistemi unitari di monitoraggio, verifica e valuta- zione della qualità dei servizi alla persona. Attività dell’Ufficio di Piano. Supporto e consulenza tecnica al Coor- dinamento Istituzionale per le Politiche sociali: Predisposizione degli atti a valenza sovracomunale finalizzati alla realizzazione del Piano Sociale di Zona dei servizi sociali e socio-sanitari; Coordinamento tra i soggetti sot- toscrittori dell’Accordo di programma e i soggetti privati e le organizzazioni sociali del terzo settore finalizzato alla realizzazione del sistema integrato dei servizi sociali di cui alla legge 328/2000 e alle linee di programmazio- ne della regione Campania. Autorizzazione, accredito e vigilanza; studi, analisi e ricerche finalizzate alla realiz- zazione delle azioni previste nel Piano Sociale di Zona: Elaborazione di procedure, previa definizione dei criteri da parte della regione Campania ai sensi degli articoli 8 e 9 della legge 328/2000, finalizzate all’autorizzazione, all’accreditamento e alla vigilanza dei servizi sociali e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale a ge- stione pubblica o dei soggetti di cui all’articolo 1, comma 5, della medesima legge 328/2000; Autorizzazione, ac-
creditamento e vigilanza, anche attraverso i competenti Uffici comunali, dei servizi sociali e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale a gestione pubblica o dei soggetti di cui all’articolo 1, comma 5, della legge 328/2000; Realizzazione ricerche sociologiche, indagini e studi di approfondimento sullo stato dei servizi e sui bisogni socio-sanitari della popolazione dell’ambito territoriale; Realizzazione mappe territoriali delle risorse, analisi delle dotazioni organiche e dei fabbisogni formativi degli operatori dei servizi sociali, sanitari e socio-sa- nitari. Per la realizzazione delle attività sub lettera B), escluse le attività di rilascio di autorizzazioni, accredita- mento e vigilanza, l’Ufficio di Piano può avvalersi anche del supporto di consulenti esterni.
Monitoraggio e valutazione delle attività socio-sanitarie e assistenziali degli enti territoriali e delle azioni del Piano Sociale di Zona: Predisposizione sistemi di rilevazione dati; Individuazione e sperimentazione di pro- cedure, indicatori e/o standard di valutazione di efficacia, di efficienza e di impatto dei servizi e dei progetti di area sociale e socio-sanitaria; Realizzazione di un sistema di monitoraggio e valutazione ex ante, in itinere ed ex post del Piano Sociale di Zona, dei progetti, dei servizi e degli interventi di area sociale e socio-sanitaria; Realiz- zazione di un osservatorio permanente dei bilanci sociali e delle politiche socio-sanitarie degli enti, delle orga- nizzazioni sociali e dei privati che partecipano alla realizzazione del sistema integrato dei servizi sociali.
Per la realizzazione delle attività sub lettera C), l’Ufficio di Piano può avvalersi anche del supporto di con- sulenti esterni.
Informazione e pubblicizzazione: Supporto alla organizzazione di attività di pubblicizzazione delle iniziati- ve finalizzate alla attuazione del Piano Sociale di Zona e alla realizzazione del sistema integrato dei servizi so- ciali di cui alla legge 328/2000 e delle linee di programmazione della regione Campania; Supporto alla pubblicazione di materiale informativo attinente alle fasi di attuazione del Piano Sociale di Zona e alla realizza- zione del sistema integrato dei servizi sociali.
Le competenze, gli obiettivi e le attività dell’Ufficio di Piano possono essere attribuite, dal Coordinamento Istituzionale, ad altri Uffici pubblici previa stipulazione di apposita convenzione ex articolo 30 del decreto legi- slativo n. 267/2000 (T.U.E.L.). L’Ufficio di Piano opererà, in ogni caso, secondo criteri e modalità previste da apposito regolamento che ne disciplinerà il funzionamento e l’organizzazione. Fino alla adozione del regola- mento di cui al comma precedente, restano in vigore le disposizioni già deliberate dall’Ambito territoriale N 12 in ordine al funzionamento e alla organizzazione dell’Ufficio di Piano. Il Coordinamento Istituzionale può affi- dare all’Ufficio di Piano, mediante la stipulazione di apposita convenzione ex articolo 30, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000 (T.U.E.L.), l’esercizio di funzioni pubbliche in luogo dei sottoscrittori del presente Accordo di programma. La convenzione individuerà anche il personale distaccato dai soggetti sottoscrittori e assegnato all’Ufficio di Piano.
Art. 10 - Coordinamento Istituzionale.
Spetta al Coordinamento Istituzionale l’esame delle problematiche concernenti la funzione di indirizzo programmatico e di controllo della gestione del Piano Sociale di Zona. Il Coordinamento Istituzionale è com- posto dai rappresentanti legali dei soggetti sottoscrittori o da loro delegati. Il Coordinamento Istituzionale pro- cede alla definizione di accordi di programma, di convenzioni o di atti di intesa con altri soggetti pubblici e/o privati e con i soggetti di cui all’articolo 1, commi 4 e 5 della legge n.328/2000, ai fini della attuazione e della ge- stione del Piano Sociale di Zona. Il Coordinamento Istituzionale è convocato dal legale rappresentante del Co- mune capofila dell’Ambito territoriale secondo i criteri e le modalità di cui al regolamento che ne disciplina il suo funzionamento approvato con delibera del Consiglio comunale del Comune capofila n. 54 del 15/05/2006.
Art. 11 - Funzioni del Coordinamento.
Il Coordinamento Istituzionale svolge funzioni di indirizzo e di controllo politico - amministrativo. In parti- colare: verifica la corrispondenza dell’attività gestionale con le finalità di cui al Piano Sociale di Zona; definisce le procedure che devono essere applicate uniformemente dai Comuni, nonché le dotazioni tecnologiche di cui gli stessi devono essere dotati; decide sulle semplificazioni procedurali da attuare e sulle innovazioni tecnologi- che da introdurre; può rilasciare pareri consultivi agli organi politici circa le materie oggetto dell’Accordo di Programma; approva regolamenti ed atti relativi alla gestione in forma associata di servizi. Il Coordinamento Istituzionale adotta gli atti di indirizzo finalizzati alla formulazione del Piano Sociale di Zona. La composizione e il funzionamento del Coordinamento Istituzionale dell’Ambito territoriale N 12 è disciplinato da apposito re- golamento approvato dal medesimo Coordinamento Istituzionale e recepito dal Consiglio comunale del Comu- ne capofila con Delibera n. 54 del 15/05/2006. Per quanto non stabilito negli articoli 10 e 11 del presente Accordo di programma, si rinvia al citato regolamento di costituzione e di disciplina del funzionamento del Co- ordinamento Istituzionale dell’Ambito territoriale N 12.
Art. 12 - La gestione del Piano di Zona.
I sottoscrittori gestiranno i servizi/interventi previsti nel Piano Sociale di Zona secondo i criteri e le modali- tà previste da apposite convenzioni regolate dall’articolo 30 del T.U.E.L. e da quanto in merito stabilito dal me- desimo Piano Sociale di Zona. Il compito di individuare il Coordinatore dell’Ufficio di Piano spetta al Coordinamento Istituzionale. Le attività del Piano di Zona saranno finanziate con le risorse economiche messe a disposizione annualmente dal fondo per le politiche sociali, sulla scorta del Piano di Riparto Regionale, adot- tato dalla Regione Campania, nell’esercizio delle funzioni conferite dagli articoli 131 e 132 del decreto legislati- vo 31 marzo 1998, n. 112, e dalla legge 8 novembre 2000, n. 328, in relazione alle indicazioni del Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali predisposto dal Governo. Le disposizioni relative al funzionamento ed alla rendicontazione delle spese di gestione dei servizi/interventi attivati saranno indicate nella convenzione di cui al primo comma del presente articolo.
Art. 13 - Azioni di comunicazione sociale sugli obiettivi, le attività e i risultati del Piano di Zona.
Le attività di informazione e di comunicazione sono attuate con ogni mezzo di trasmissione idoneo ad as- sicurare la necessaria diffusione di messaggi, anche attraverso la strumentazione grafico-editoriale, i siti web, le strutture informatiche, le funzioni di sportello, le reti civiche, le iniziative di comunicazione integrataei si- stemi telematici multimediali. Le attività di informazione e di comunicazione sono, in particolare, finalizzate a: illustrare e favorire la conoscenza delle attività poste in essere, al fine di facilitare l’accesso all’utenza; illu- strare le attività dei Piani Sociali di Zona e il loro funzionamento; favorire l’accesso ai servizi sociali, sanitari e sociosanitari promuovendone la conoscenza; favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell’avvio e del percorso dei procedimenti amministra- tivi.
PARTE QUARTA L’ESECUZIONE DELL’ACCORDO
Collegio di vigilanza - Procedimento di arbitrato - Azioni ammissibili in via giurisdizionale- Efficacia dell’attività amministrativa già espletata prima della stipula del presente accordo - Recesso - Durata - Efficacia dell’Accordo - Esenzione del bollo - Registrazione
Art. 14 - Collegio di vigilanza.
I sottoscrittori convengono di istituire il Collegio di Vigilanza di cui faranno parte: il Sindaco del Comune capofila o un suo delegato, un soggetto in rappresentanza dei Comuni dell’Ambito territoriale N 12, un soggetto in rappresentanza dell’ASL, con il compito di vigilare sul corretto svolgimento degli interventi previsti nel Pia- no Sociale di Zona. Alle sedute del Collegio di Xxxxxxxxx può partecipare, su invito del Sindaco del Comune ca- pofila o un suo delegato, il Coordinatore dell’Ufficio di Piano dell’Ambito territoriale N 12. Il Collegio di Vigilanza, una volta riscontrata la presenza di ritardi o negligenze nella realizzazione degli interventi, provvede a darne comunicazione agli altri soggetti firmatari dell’Accordo al fine di concordare soluzioni o interventi da adottare, ivi compresa la possibilità di proporre alla Regione la modifica, anche sostanziale, dei servizi, degli in- terventi e dei progetti. Il Collegio di Vigilanza eserciterà funzioni di: controllo sul corretto adempimento degli obblighi stabiliti con l’Accordo; sorveglianza in relazione all’esecuzione dell’Accordo e alle esigenze dell’uten- za; formulazione di proposte per il miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia della struttura. Il Collegio è presieduto dal Sindaco del Comune capofila o da un suo delegato. Nel caso di ritardo, inerzia o inadempimenti, il Collegio invita il soggetto al quale il ritardo, l’inerzia o l’inadempimento sono imputabili, ad assicurare che la struttura da esso dipendente adempia entro un termine prefissato. In caso di inadempienze da parte dei soggetti partecipanti, il Collegio è competente a porre in essere gli interventi surrogatori necessari per il corretto adem- pimento degli obblighi assunti con il presente atto. L’inerzia, l’omissione e l’attività ostativa riferite all’attuazio- ne, alla verifica e al monitoraggio da parte dei soggetti responsabili delle rispettive funzioni costituiscono agli effetti del presente accordo, fattispecie di inadempimento. Il soggetto sottoscrittore, cui è imputabile l’inadem- pimento, è tenuto a rimborsare, entro il termine prefissato di 90 giorni, al Collegio gli oneri sostenuti per la rea- lizzazione degli interventi surrogatori.
Art. 15 - Procedimento di arbitrato.
Ai sensi dell’art. 34, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, le contestazioni che avessero a insorgere per causa o in dipendenza dell’osservanza, interpretazione ed esecuzione del presente accordo, qualora le parti non riescano a superarle amichevolmente, saranno demandate al giudizio di un Collegio Arbitrale. Ciascuna
delle parti, nella domanda di arbitrato o nell’atto di resistenza alla domanda, nominerà l’arbitro di propria com- petenza; in caso di indicazione di un numero pari di arbitri, l’ulteriore arbitro è nominato dal Presidente del Tri- bunale nel cui territorio di competenza ricade il Comune capofila. Se non vi è alcuna indicazione della sede del collegio arbitrale, ovvero se non vi è accordo fra le parti, questa si intende stabilita presso gli Uffici del Comune capofila. Gli arbitri giudicheranno secondo diritto.
Art. 16 - Azioni ammissibili in via giurisdizionale.
Sono ammissibili, in via giurisdizionale: l’azione contra silentium, in caso di inerzia; l’impugnativa dell’atto difforme dall’accordo deducendo come vizio di legittimità dell’atto la contrarietà all’accordo; l’azione di risarci- mento danni, in via ordinaria, come conseguenza dell’annullamento del silenzio o del provvedimento difforme dall’accordo.
Art. 17 - Efficacia dell’attività amministrativa già espletata in vista della stipula del presente accordo. Sono salvi gli effetti delle deliberazioni, pareri, assensi, accordi relativi a progetti già approvati, posti in es-
sere da parte degli enti firmatari del presente atto anteriormente alla stipula del medesimo, con particolare rife- rimento agli obblighi comunque precedentemente assunti tra i contraenti a fronte dei programmi operativi e dei progetti in corso di attuazione o già attuati alla data della sottoscrizione del presente Accordo.
Art. 18 - Recesso.
Gli enti sottoscrittori si impegnano, nel caso intendano recedere dal presente Accordo, in tutto o in parte, di darne comunicazione agli altri sottoscrittori con un anticipo non inferiore a tre mesi, al fine di consentire ai soggetti rimanenti di ridefinire i reciproci obblighi e impegni.
Art. 19 - Durata
La durata del presente accordo è fissata in tre anni dal giorno della sottoscrizione. Il primo anno ha caratte- re sperimentale e di avvio dei criteri operativo-gestionali. Su richiesta scritta indirizzata al Sindaco del Comune capofila, di almeno un terzo dei soggetti sottoscrittori, l’Accordo di programma può essere modificato in tutto o in parte. Sulla richiesta di modifica si esprime il Coordinamento Istituzionale.
Art. 20 - Efficacia dell’Accordo.
L’Accordo avrà efficacia tra le parti dal momento della sottoscrizione mentre sarà opponibile ai terzi dal momento dell’attuazione degli adempimenti di cui all’art. 34, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Art. 21 - Esenzione del bollo.
La presente scrittura privata gode dell’esenzione del bollo ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, Alle- gato B, art. 16 nel testo integrato e modificato dall’art. 28 D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955 e D.M. 20 Agosto 1992.
Art. 22 - Registrazione.
Per il presente atto non vi è obbligo di chiedere la registrazione ai sensi dell’art. 1 della Tabella Atti per i quali non vi è obbligo di chiedere la registrazione allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. Art. 23 - Disposizioni conclusive. Per quanto non previsto dal presente accordo si rinvia alla vigente disciplina generale dell’accordo di programma, di cui art. 34 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Comune di Pomigliano d’Arco Il Sindaco
dott. Xxxxxxx Xxxxx Xxxxx