Partner des Fachhandels!
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Xxxxx Xxxxxxx GmbH & Co. KG – Condizioni generali di contratto
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Contenuti Pagina
I. Generalità – Ambito di validità 3
II. Offerta 3
III. Fornitura, tempi di consegna e more di consegna 3
IV. Riserva di approvvigionamento, forza maggiore e altri impedimenti 3
X. Xxxx d’accettazione del cliente 3
VI. Trasferimento del rischio 4
VII. Prezzi – Condizioni di pagamento 4
VIII. Responsabilità per i vizi delle cose 4
IX. Entità della responsabilità, esonero della responsabilità e limite di responsabilità 4
X. Azione di regresso nei confronti del fabbricante 5
XI. Riserva di proprietà 5
XII. Luogo di adempimento, foro competente, diritto applicabile, efficacia, varie 5
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Xxxxx Xxxxxxx GmbH & Co. KG – Condizioni generali di contratto
I. Generalità – Ambito di validità
1. Tutti i contratti stipulati con la nostra azienda si basano esclusivamente sulle seguenti Condizioni generali di contratto, le quali possono essere visionate online dal Cliente presso il nostro sito xxx.xxxxxxxx.xxx. Esse vengono accettate dal Cliente al conferimento dell’ordine o, al più tardi, all’accettazione della prima fornitura e vigono per l’intera durata del rapporto commerciale nonché per tutte le successive ordinazioni. Divergenti, contrapposte o integrative condizioni generali di contratto del Cliente sono valide soltanto previa nostra approvazione scritta. Le nostre Condizioni generali di contratto sono valide anche se eseguiamo senza riserve forniture a favore del Cliente, pur essendo a conoscenza di condizioni del Cliente contrarie o differenti dalle nostre Condizioni generali di contratto.
2. Tutti gli accordi stipulati tra noi e il Cliente per l’esecuzione del Contratto sono stabiliti per iscritto nel presente Contratto.
3. Garanzie, accordi collaterali, modifiche del Contratto e eventuali dichiarazioni dei rappresentanti sono valide soltanto se confermate per iscritto dalla nostra azienda. Tale requisito è assolutamente inderogabile.
II. Offerta
1. Qualora l’ordine del Cliente sia qualificabile quale offerta ai sensi del
§ 145 BGB (Codice civile), la nostra azienda ha la facoltà di accettarla entro 2 settimane. Il Contratto si stipula tramite la nostra approvazione e in conformità al suo contenuto o anche attraverso esecuzione della rispettiva consegna. Ci riserviamo il diritto di declinare l’accettazione dell’ordine – p. es. in seguito a una verifica della solvibilità del Cliente. In caso di una consegna immediata, avvenuta cioè senza previa conferma, la rispettiva fattura varrà anche come conferma dell’ordine.
2. Ci riserviamo il diritto di apportare, senza preavviso, modifiche costruttive o di forma all’oggetto del Contratto durante il periodo di consegna, nella misura in cui l’oggetto del Contratto e il suo aspetto non subiscano modifiche commercialmente inaccettabili per il Cliente. Vengono considerate accettabili soprattutto modifiche tecniche, perfezionamenti e adeguamenti ai nuovi standard scientifici e tecnologici nonché ottimizzazioni relative alla costruzione e alla scelta dei materiali. Tutte le informazioni concernenti quantità, dimensioni, colori e pesi sono intese come soggette alle tolleranze comunemente ammesse nel settore.
3. Ci riserviamo i diritti di proprietà e di autore per le immagini, i filmati, le illustrazioni, le schede tecniche, i disegni, i calcoli, i materiali informativi e per tutti gli ulteriori documenti. Ciò vale anche per i documenti scritti contrassegnati come “confidenziali”. Il loro uso non prettamente privato e, in particolare, l’inoltro a terzi da parte del cliente richiedono il nostro previo ed esplicito consenso scritto. Il Cliente è considerato come unico responsabile, qualora siano violati diritti, soprattutto diritti di marchio di terzi, in relazione all’esecuzione del suo ordine e/o alla documentazione a lui fornita in dotazione.
4. Per l’uso di immagini – soprattutto quelle di proprietà della KRÄNZLE – prodotti, testi, filmati, illustrazioni, schede tecniche e disegni si applica in via complementare anche quanto segue:
Senza la nostra approvazione, l’impiego di immagini (soprattutto quelle di proprietà della KRÄNZLE), prodotti, testi, filmati, illustrazioni, schede tecniche e disegni riportati sulla Homepage della Xxxxxx Xxxxxxx GmbH, presso il sito xxx.xxxxxxxx.xxx, o in altri mezzi di informazione, come ad esempio cataloghi, costituisce una violazione dei diritti di autore. Qualsiasi utilizzo non autorizzato delle immagini può essere causa di una giustificata diffida.
III. Fornitura, tempi di consegna e more di consegna
1. Salvo diverso accordo, i tempi di consegna concordati decorrono a partire dalla stipula del Contratto. Il rispetto del nostro obbligo di consegna presuppone l’adempimento puntuale e regolare degli obblighi del Cliente nonché dei suoi sostanziali obblighi contrattuali e doveri di pagamento relativi al rispettivo ordine. Ci riserviamo il diritto di escussione in caso di inadempimento del Contratto.
2. Ci adoperiamo al fine di rispettare le date e i termini di consegna comunicati al Cliente. L’accordo concernente i tempi e i termini di consegna richiede la forma scritta. Successive richieste di modifiche e integrazioni da parte del Cliente comportano rispettivi allungamenti dei tempi di consegna. Le suddette circostanze non rientrano nella nostra sfera di responsabilità anche se si verificano durante una mora già sussistente.
3. Ai sensi delle disposizioni di legge la nostra responsabilità è limitata ai casi in cui il Contratto di acquisto di base costituisce un’operazione a termine fisso ai sensi del § 286, comma 1, n° 2 BGB (Codice civile) o § 376 HGB (codice commerciale). Ai sensi delle disposizioni di legge rispondiamo siamo inoltre dei casi in cui, a seguito di un ritardo nella consegna a noi imputabile, il Cliente avesse diritto a manifestare la cessazione del suo interesse all‘ulteriore adempimento del Contratto.
4. Ai sensi delle disposizioni di legge siamo altresì responsabili, se la mora di consegna è causata da una nostra violazione del Contratto eseguita deliberatamente o per grave negligenza; le negligenze dei nostri rappresentati o dei ausiliari sono imputabili alla nostra azienda. Qualora la mora di consegna non fosse imputabile a una nostra intenzionale violazione del Contratto, la nostra responsabilità risarcitoria sarà limitata al danno tipicamente prevedibile.
5. Ai sensi delle disposizioni di Xxxxx rispondiamo inoltre delle more di consegna riconducibili a una violazione colposa di un sostanziale obbligo contrattuale; in tal caso la responsabilità risarcitoria è tuttavia limitata al danno tipicamente prevedibile.
6. In caso di ritardo di consegna garantiamo inoltre un risarcimento forfetario pari allo 0,5% del valore di fornitura per ogni settimana completa di ritardo, fino ad un massimo del 5% del valore di fornitura. Tale regola non si applica ai casi menzionati al punto IV. 1 delle presenti Condizioni generali di contratto. Per tali casi è prevista esclusivamente l’applicazione delle disposizioni al punto IV. 2.
7. Ulteriori pretese e diritti legali del Cliente restano impregiudicati.
8. Il periodo di proroga determinabile dal Cliente per l’ottenimento della prestazione o per l’adempimento posticipato non deve essere inferiore a due settimane.
IV. Riserva di approvvigionamento, forza maggiore e altri impedimenti
1. Non ci assumiamo alcun rischio di approvvigionamento, salvo nei casi in cui esso sia stato espressamente concordato. Provvederemo a informare in tempo e per iscritto i nostri clienti, qualora, per motivi non imputabili alla nostra azienda, la rispettiva fornitura o prestazione da parte dei nostri fornitori non dovesse aver luogo o avvenisse in modo incorretto o non puntuale. In tal caso, qualora avessimo soddisfatto il suddetto nostro obbligo di fornire informazioni e non avessimo assunto il rischio di approvvigionamento, avremo diritto a posticipare la consegna per tutta la durata dell’impedimento oppure a retrocedere parzialmente o totalmente dalla parte insoddisfatta del Contratto. Quali casi di forza maggiore si intendono, ad esempio, scioperi, serrate, interventi delle autorità, carenze di energia o di materie prime, colli di bottiglia dei trasporti, impedimenti accidentali della produzione causati, per esempio, da acqua, fuoco, danni alle macchine, nonché tutti gli altri tipi di contrattempi che da un punto di vista oggettivo non possono essere imputati alla nostra azienda.
2. Se in seguito agli eventi descritti al capoverso 1 viene superato un periodo o un termine di consegna concordato in modo vincolante, il cliente è autorizzato, dopo l’infruttuoso scadere di una ragionevole proroga, a retrocedere dalla parte insoddisfatta del Contratto. Non sussistono ulteriori diritti del Cliente. Le suddette circostanze non rientrano nella nostra sfera di responsabilità anche se si verificano durante una mora già sussistente.
X. Xxxx d’accettazione del cliente
1. Qualora il Cliente cada in mora d’accettazione o violi colposamente altri obblighi saremo autorizzati a esigere il risarcimento del danno da ciò derivatoci, comprese eventuali spese supplementari e salvo ulteriori diritti.
2. Se per la Xxxxxx Xxxxxxx GmbH sussistono i presupposti legali per un recesso dal Contratto di compravendita in seguito a mora d’accettazione del Cliente e la Xxxxxx Xxxxxxx GmbH volesse avvalersi del suo diritto di recesso, la stessa sarà autorizzata a far valere nei confronti del Cliente diritti di risarcimento per mora d’accettazione in ragione del 15% del pattuito importo netto della fattura. Resta riservata la rivendicazione di un danno effettivamente maggiore. In tal caso il risarcimento forfetario del danno va detratto dall’ulteriore danno moratorio. Il Cliente ha il diritto di dimostrare che il danno non sussiste o che il risultante diritto di risarcimento è inferiore.
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3. Se sussistono i presupposti di cui al punto V. 1, il rischio di un deterioramento accidentale o di un peggioramento accidentale dell’oggetto d’acquisto viene trasferito al Cliente nel momento in cui questi cade in mora di accettazione o in mora del debitore.
VI. Trasferimento del rischio
1. Se non diversamente indicato nella conferma dell’ordine, la consegna si intende “franco fabbrica” di Illertissen (EXW – Incoterms 2010). Qualora la spedizione subisca un ritardo per cause imputabili al Cliente, il rischio verrà trasferito al Cliente nel giorno stesso in cui è avvenuta la notifica di pronta spedizione.
2. Gli imballaggi per il trasporto e simili materiali ai sensi del regolamento sugli imballaggi, non dovranno essere restituiti a noi, fatta eccezione per gli europallet. Il Cliente è tenuto a provvedere a proprie spese allo smaltimento degli imballaggi.
3. Qualora il Cliente lo richieda, copriremo le spedizioni con un’assicurazione sul trasporto. I relativi costi saranno a carico del Cliente.
VII. Prezzi – Condizioni di pagamento
1. Se non diversamente indicato nella conferma d’ordine o in altri accordi scritti, i nostri prezzi sono intesi al netto “franco fabbrica di Illertissen, esclusi gli imballaggi, i quali verranno fatturati a parte.
L’IVA di legge non è inclusa nei nostri prezzi; se richiesta dalla legge, essa verrà indicata separatamente in fattura per l’ammontare previsto dalla legge alla data dell’emissione della fattura.
2. L’eventuale deduzione di uno sconto necessità di apposito accordo scritto.
3. Calcoliamo i prezzi concordati alla stipula del Contratto e computati sulla base dei fattori di costo allora validi. Qualora tali fattori di costo, in modo particolare quelli relativi a materiale, salari, trasporti, imposte ecc. dovessero subire variazioni durante il periodo compreso tra la stipulazione del Contratto e la pattuita data di consegna, avremo diritto di apportare adeguate modifiche ai rispettivi prezzi.
4. Qualora non diversamente indicato nella conferma dell’ordine o in altri accordi scritti, il prezzo di acquisto dev’essere corrisposto al netto (senza detrazioni) entro 30 giorni dalla data e dalla ricezione della fattura. Quale data di pagamento si intende la data di incasso o di accredito sul nostro conto.
5. Il Cliente può far valere diritti di compensazione e diritti di ritenzione solo nella misura in cui le sue contropretese siano state legalmente accertate o riconosciute dalla nostra azienda. Il Cliente è autorizzato ad avvalersi del diritto di ritenzione solamente nel caso in cui la sua contropretesa riguardi la stessa fornitura/prestazione.
6. Qualora il Cliente cada in mora con il pagamento o diventino note o rilevabili circostanze, le quali, in base a una nostra doverosa valutazione da commercianti, giustifichino fondati dubbi circa la solvibilità del Cliente, ivi incluse circostanze già in atto alla stipulazione del Contratto e che tuttavia non erano o non potevano essere note alla nostra azienda oppure che erano diventate rilevabili solo dopo la conclusione del Contratto, saremo autorizzati, senza pregiudizio per ulteriori diritti, a sospendere il disbrigo di ordini correnti o a interrompere la fornitura e a pretendere il pagamento anticipato delle consegne ancora pendenti o anche a richiedere la fornitura di garanzie a noi gradite e, dopo l’infruttuoso scadere di una ragionevole proroga per la fornitura di tali garanzie, a recedere dal Contratto senza pregiudizio per ulteriori diritti legali.
7. Il Cliente è tenuto rimborsarci tutti i danni derivanti dalla mancata esecuzione del Contratto / dei Contratti, incluse le perdite da lucro cessante. Se per la Xxxxxx Xxxxxxx GmbH sussistono i presupposti legali per un recesso dal Contratto di compravendita in seguito a mora di pagamento del Cliente e la Xxxxxx Xxxxxxx GmbH volesse avvalersi del suo diritto di recesso, la stessa sarà autorizzata a far valere nei confronti del Cliente diritti di risarcimento per mora di pagamento in ragione del 15% del pattuito importo netto della fattura. Resta riservata la rivendicazione di un danno effettivamente maggiore. In tal caso il risarcimento forfetario del danno va detratto dall’ulteriore danno moratorio. Il Cliente ha il diritto di dimostrare che il danno non sussiste o che il risultante diritto di risarcimento è inferiore.
8. Il Cliente si impegna a pagare tutte le spese e i costi connessi alla riscossione dei nostri crediti e, in particolare, i costi di incasso o le altre spese necessarie per un’adeguata azione giudiziaria.
VIII. Responsabilità per i vizi delle cose
1. I diritti di garanzia per vizi presuppongono che il Cliente abbia espletato i propri obblighi di verifica e di reclamo ai sensi del § 377 dell’HGB (codice commerciale).
La merce deve essere ispezionata subito dopo la ricezione della fornitura. Difetti evidenti devono essere denunciati subito dopo la ricezione della fornitura. I difetti occulti vanno invece essere denunciati per iscritto e attraverso una descrizione possibilmente dettagliata del difetto immediatamente dopo il loro rilevamento.
Decliniamo ogni responsabilità per le merci usate, con eccezione dei diritti di risarcimento di danni e di rimborso delle spese sostenute ai sensi del § 284 BGB (Codice civile).
Il riconoscimento di vizi delle cose richiede sempre la forma scritta.
2. In caso di vizi dell’oggetto d’acquisto, abbiamo diritto a provvedere a un adempimento posticipato in forma di un’eliminazione dei difetti o, a nostra scelta, alla consegna di un nuovo oggetto esente da vizi. In caso di eliminazione dei difetti ci accolliamo le spese solo fino a concorrenza del prezzo di acquisto del prodotto difettoso.
In caso di reclami ingiustificati e di difetti, le cui cause siano imputabili allo stesso Cliente, provvederemo, qualora il Cliente sia un commerciante, alla loro eliminazione per conto ed a spese del Cliente.
3. Se rifiutiamo l’adempimento posticipato o se questo rimane infruttuoso, il Cliente avrà diritto di scegliere tra un recesso o una riduzione.
4. Il termine di prescrizione dei diritti di garanzia per vizi è di un (1) anno a partire dalla data di trasferimento del rischio. Il termine di prescrizione resta invariato in caso di un’azione di regresso ai sensi dei §§ 478, 479 BGB (Codice civile); tale termine è di 5 anni, calcolati a partire dalla data di consegna dell’oggetto difettoso.
IX. Entità della responsabilità, esonero della responsabilità e limite di responsabilità
1. Ai sensi delle disposizioni di legge rispondiamo dei casi, in cui il Cliente faccia valere diritti di risarcimento relativi a inadempimenti degli obblighi, alla violazione di sostanziali obblighi contrattuali o anche di impossibilità riconducibili a dolo o colpa grave, ivi inclusi i casi di dolo o colpa grave commessi dai nostri rappresentanti o dai nostri ausiliari. Lo stesso vale se da parte del Cliente, in caso di violazione di ulteriori obblighi ai sensi del
§ 241, comma 2 BGB (Codice civile), non sarebbe più ragionevole accettare la nostra prestazione. Qualora la violazione contrattuale non derivasse da una nostra violazione intenzionale del Contratto, la responsabilità di risarcimento dei danni sarà limitata ai danni tipicamente prevedibili.
2. Qualora il Cliente avesse diritto a rivendicare il risarcimento dei danni anziché la corresponsione della prestazione, la nostra responsabilità sarà limitata al risarcimento dei danni tipicamente prevedibili.
3. Una responsabilità per danni indiretti e danni derivanti da difetti è esclusa nella misura in cui la nostra azienda non abbia violato un obbligo sostanziale del Contratto o che essa, i suoi dirigenti o i suoi ausiliari non siano imputabili della violazione di un obbligo commessa intenzionalmente o per grave negligenza.
4. Resta impregiudicata la nostra responsabilità per danni alla vita, al corpo e alla salute; ciò vale anche per la responsabilità obbligatoria ai sensi della Legge sulla responsabilità del prodotto o per altri reati di responsabilità giuridicamente vincolanti.
5. In altri casi rispondiamo di tutte le pretese fatte valere contro di noi ai sensi del presente Contratto per danni o rimborsi spese conseguenti a una violazione colposa di un obbligo, a prescindere dal motivo giuridico, ma non in caso di colpa lieve.
6. In caso di una responsabilità secondo il precedente punto 3 e di una responsabilità oggettiva, soprattutto in caso di impossibilità iniziale e di vizi giuridici, rispondiamo solo del danno tipicamente prevedibile.
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7. Le esclusioni o limitazioni secondo i commi precedenti si applicano nella stessa misura a favore del personale dirigente, degli altri dipendenti, degli ausiliari nonché dei nostri subappaltatori.
8. Dalle precedenti disposizioni non deriva un’inversione dell’onere della prova.
9. Salvo eventuali deroghe incluse nelle precedenti disposizioni, la nostra responsabilità è esclusa, a prescindere dalla natura giuridica del diritto fatto valere.
X. Azione di regresso nei confronti del fabbricante
Nella sua qualità di rivenditore, il Cliente ottiene uno sconto forfetario
– valido per il commercio specializzato e applicabile a tutte le merci ordinate – e rinuncia per contro ai diritti a lui spettanti ai sensi del § 478, comma 2 BGB (Codice civile) relativi al rimborso delle spese che egli, in relazione ai suoi clienti, secondo § 439, comma 2 BGB, dovrebbe accollarsi per misure di adempimento successivo nei confronti dei consumatori. Tale sconto rappresenta una compensazione equivalente ai sensi del § 478, comma 4 BGB.
XI. Riserva di proprietà
1. Ci riserviamo la proprietà dell’oggetto di acquisto fino all’accredito di tutti i pagamenti sul conto corrente concordato (rapporto commerciale) con il Cliente; tale riserva fa riferimento al saldo riconosciuto. In caso di comportamento lesivo del Contratto da parte del Cliente, e soprattutto in caso di mora di pagamento, siamo autorizzatia ritirare l’oggetto d’acquisto. Un nostro ritiro dell’oggetto d’acquisto non comporta un recesso dal Contratto, salvo nel caso in cui avessimo dichiarato espressamente per iscritto tale possibilità. Un pignoramento dell’oggetto d’acquisto esercitato dalla nostra azienda comporta in ogni caso un recesso dal Contratto. Siamo legittimati al reimpiego dell’oggetto d’acquisto ritirato; il ricavo ottenuto attraverso il reimpiego – detratti adeguati i costi di reimpiego – deve essere detratto dai debiti del Cliente.
2. In caso di pignoramenti o di altri interventi ad opera di terzi il Cliente deve darcene tempestiva comunicazione per iscritto, consentendoci così di poter presentare un ricorso a norma del § 771 ZPO (codice di procedura civile). Qualora il terzo non dovesse essere in grado di rimborsarci le spese giudiziali e stragiudiziali di un ricorso secondo § 771 ZPO, il Cliente risponderà della perdita da noi eventualmente subita. Il Cliente deve inoltre informarci di tutti i danni e passaggi di proprietà riguardanti l’oggetto d’acquisto.
3. Il Cliente ha il diritto di rivendere la merce nell’ambito di una gestione regolare; lo stesso tuttavia cede a noi fin da ora tutti i crediti pari all’importo finale fatturato (IVA compresa ) del nostro credito, che gli derivano dalla rivendita nei confronti dei suoi acquirenti o di terzi, indipendentemente dal fatto che l’oggetto di acquisto sia stato rivenduto senza modificarlo o dopo una sua eventuale trasformazione.
Il Cliente rimane autorizzato a riscuotere detto credito anche dopo l’avvenuta cessione. Rimane impregiudicata la nostra facoltà di riscuotere autonomamente il credito. La nostra azienda si impegna tuttavia a non riscuotere il credito fintantoché il Cliente adempie ai suoi obblighi di pagamento derivanti dai ricavi riscossi, non cade in mora e, in particolare, non inoltra una domanda di apertura di una procedura di insolvenza e non sia in atto una sospensione dei pagamenti.
In caso contrario possiamo pretendere che il Cliente ci renda noti i crediti ceduti e i suoi debitori, fornisca tutte le indicazioni necessarie alla riscossione, consegni la relativa documentazione e comunichi la cessione ai debitori (terzi).
4. Una lavorazione o trasformazione dell’oggetto d’acquisto da parte del Cliente deve essere eseguita sempre per nostro conto. Se l’oggetto di acquisto viene elaborato unendolo ad altri oggetti non appartenenti alla nostra azienda, acquisiamo un diritto di comproprietà sul nuovo bene in base al rapporto sussistente al momento dell’elaborazione tra il valore dell’oggetto di acquisto (importo finale della fattura, incl. IVA) e il valore degli altri oggetti lavorati.
Al prodotto risultante da tale lavorazione si applicano le medesime disposizioni valide per l’oggetto di vendita fornito con riserva della proprietà.
5. Se l’oggetto di acquisto viene elaborato unendolo inseparabilmente ad altri oggetti non appartenenti alla nostra azienda, acquisiamo un diritto di comproprietà sul nuovo bene in base al rapporto sussistente al momento dell’elaborazione tra il valore dell’oggetto di acquisto (importo finale della fattura, IVA incl.) e il valore degli altri oggetti con esso combinati. Resta inteso che, qualora la combinazione con tali altri oggetti avvenisse in modo tale, che l’oggetto del Cliente debba essere considerato come il bene principale, il Cliente dovrà trasferire a noi una proporzionale quota di comproprietà dell’oggetto.. Il Cliente custodisce per noi la proprietà esclusiva o la comproprietà rispettivamente risultante.
6. A garanzia dei crediti che vantiamo nei suoi confronti, il Cliente cede inoltre alla nostra azienda anche i crediti derivantigli nei confronti di un terzo in seguito a un vincolo sussistente tra l’oggetto di vendita e un edificio.
7. Su richiesta del Cliente ci impegniamo a svincolare le garanzie a noi spettanti, nella misura in cui il valore realizzabile delle nostre garanzie superi di oltre il 10% i crediti da garantire; la selezione delle garanzie da svincolare resta di nostra competenza.
XII. Luogo di adempimento, foro competente, diritto applicabile, efficacia, varie
1. Luogo di Adempimento per le forniture e i pagamenti è la sede della Xxxxx Xxxxxxx GmbH & Co. KG a X-00000 Xxxxxxxxxxx.
2. Si applica il diritto della Repubblica Federale Tedesca con esclusione delle norme di rinvio; viene esclusa l’applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita.
3. Se il Cliente è un commerciante ai sensi dell’HGB (codice commerciale) o se non ha un foro generale competente in territorio nazionale, la sede della Xxxxxx Xxxxxxx GmbH a X-00000 Xxxxxxxxxxx costituisce il foro di esclusiva competenza per tutte le controversie derivanti dal rapporto contrattuale, ivi compresi processi per assegni, processi cambiari e processi documentali. Ci riserviamo il diritto di citare in giudizio il Cliente anche presso il tribunale competente per il suo luogo di residenza.
4. Qualora singole disposizioni del Contratto con il Cliente, comprese le presenti Condizioni generali di vendita, siano o diventino parzialmente o completamente inefficaci, la validità delle restanti disposizioni non verrà inficiata. La disposizione parzialmente o completamente inefficace dovrà essere sostituita con una disposizione quanto più possibile vicina al risultato economico di quella inefficace.
Versione: 01.10.2013
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