ACCORDO QUADRO TRA
ACCORDO QUADRO TRA
l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (di seguito, INFN) con sede in Frascati, Via Xxxxxx Xxxxx n. 54, in persona del suo Presidente Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx, a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 16427 del 28/10/2022
E
L’Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi (di seguito, AOU Careggi), C.F. 04612750481, con sede legale in Firenze, largo Brambilla 3, nella persona del Direttore Generale Xxxx. Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx, domiciliato per la carica presso la Sede legale dell’Azienda medesima
Premesso che:
• l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, in base all’art. 2 del proprio Statuto, promuove, coordina ed effettua la ricerca scientifica nel campo della fisica nucleare, subnucleare, astroparticellare e delle interazioni fondamentali, nonché la ricerca e lo sviuppo tecnologico pertinenti all’attività in tali settori, prevedendo forme di sinergia con altri Enti di ricerca e il mondo dell’impresa;
• l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, nel
perseguimento della propria missione, promuove e
partecipa a collaborazioni, stipula Convenzioni e contratti in materia di studio, ricerca e servizi, favorisce l’innovazione promuovendo il trasferimento al mondo produttivo e alla società delle conoscenze e delle tecnologie acquisite in campi interdisciplinari di interesse diffuso e in settori industriali, promuove e provvede alla formazione scientifica e alla diffusione della cultura nei settori istituzionali, avvia, coordina e realizza progetti finalizzati alla costruzione e all’utilizzo di grandi apparecchiature; l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, nello svolgimento della sua attività istituzionale, ha acquisito e dispone di conoscenze, competenze, infrastrutture di ricerca e mezzi strumentali di eccellenza, suscettibili di trovare applicazione anche in settori interdisciplinari o industriali, di interesse applicativo o propri di altre discipline scientifiche, ma anche di interesse sociale;
• l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare possiede
conoscenze e competenze tecniche che in molte occasioni si sono dimostrate mature per il trasferimento alla realtà clinica, in particolare nei settori della diagnostica e della radioterapia, e più in generale nel settore sanitario;
• l’Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi è
Ospedale di riferimento non solo cittadino e regionale, ma anche nazionale per l’alta specialità, con una reputazione di centro d’eccellenza riconosciuto anche all’estero che vede caratterizzata la sua missione dal connubio tra la pratica clinica e la ricerca scientifica;
• l’Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi
promuove altresì il continuo progresso nelle metodiche diagnostiche e nelle terapie per il raggiungimento di livelli scientifici e clinici sempre più elevati ed opera costantemente per la promozione e lo svolgimento di attività utili a diffondere, trasferire e valorizzare le conoscenze e le esperienze proprie attraverso collaborazioni con altri enti di ricerca, università, strutture sanitarie nazionali ed internazionali e con aziende innovative operanti nei settori specialistici afferenti la cura e la ricerca;
• l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e
l’Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi hanno pertanto interesse a dotarsi di efficaci strumenti per il coordinamento delle rispettive attività istituzionali come sopra definite, per la migliore realizzazione di programmi scientifici di comune interesse anche al fine di ottimizzare gli investimenti di risorse nel settore delle applicazioni della ricerca
fisica per la salute.
Tra le parti sopra costituite si conviene e si stipula quanto segue:
ART. 1 - Premesse
Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo Quadro.
ART. 2 - Oggetto
Le Parti, nell'ambito delle rispettive missioni istituzionali, cooperano per l’individuazione e lo sviluppo di attività e programmi di ricerca, formazione e altre iniziative comuni nei settori in cui i metodi sperimentali, strumentali, computazionali e teorici propri della fisica fondamentale trovano applicazione operativa nel campo della medicina.
La predetta collaborazione si espliciterà nell’attivazione di specifiche Convenzioni operative su proposta del Comitato d’Indirizzo di cui al successivo articolo 3, riguardanti tutte iniziative inerenti le finalità del presente accordo quadro.
ART. 3 - Comitato d’Indirizzo
Per il miglior coordinamento delle attività in settori di reciproco interesse, l’AOU Careggi e l’INFN concordano di costituire un Comitato di Indirizzo, che rimarrà in carica per tutta la durata del presente accordo e che avrà il compito di individuare le linee
di attuazione della collaborazione. In termini specifici il Comitato di Indirizzo dovrà svolgere le seguenti funzioni:
• definizione dei temi programmatici/progettuali su
cui concentrare la collaborazione;
• scambio di informazioni e notizie sulle attività di reciproco interesse in ambito nazionale ed internazionale;
• supervisione e coordinamento delle attività oggetto del presente Accordo;
• proposta di Convenzioni operative di ricerca di cui al successivo articolo 4 da sottoporre ai competenti organi deliberanti delle rispettive Parti;
• proposta di iniziative comuni per la pubblicizzazione e lo sfruttamento scientifico dei risultati dei programmi congiunti;
• predisposizione di un elenco annuale delle collaborazioni attivate da trasmettere alle Parti;
• trasmissione alla Direzione Generale dell’AOU Careggi e al Consiglio Direttivo dell'INFN delle valutazioni ex-post delle iniziative congiunte.
• Il Comitato è composto dal Direttore Generale dell’AOU Careggi o suo delegato e dal Presidente dell’INFN o suo delegato nonché da ulteriori due membri di cui uno designato dal Direttore Generale
dell’AOU Careggi ed uno dal Presidente dell’INFN entro
60 giorni dalla stipula del presente Accordo. Il Comitato eleggerà un Presidente e avrà facoltà di avvalersi di esperti in funzione delle necessità operative di ciascuna specifica iniziativa.
• La partecipazione al Comitato è a titolo gratuito
ed eventuali spese di missione dei componenti del Comitato medesimo saranno a carico dell’Ente di appartenenza.
• Alla scadenza di ogni anno, il Comitato
predispone una relazione sullo stato di attuazione del presente Accordo che viene inviata a ciascuna delle due Parti.
ART. 4 - Convenzioni operative
Le Convenzioni operative dovranno contenere le descrizioni specifiche di: a) attività da svolgere; b) obiettivi da realizzare; c) termini e condizioni di svolgimento; d) tempi di attuazione; e) risorse messe a disposizione dalle Parti; f) definizione degli oneri finanziari relativi alle singole attività tecnico‐scientifiche e delle loro modalità di erogazione; g)disciplina del trattamento dati personali;
h) disciplina dei diritti di proprietà intellettuale applicabile nonché quella sulla riservatezza delle informazioni scambiate nell’ambito e ai fini delle
attività di ricerca concordate.
ART. 5 - Proprietà Intellettuale
Ciascuna Parte, salvo quanto di volta in volta diversamente ed espressamente stabilito caso per caso, ha la libera disponibilità delle conoscenze scientifiche e tecnologiche acquisite nel corso delle attività di cui al presente Accordo, fatta eccezione di quelle preesistenti, detenute da una Parte e messe a disposizione dell’altra per lo svolgimento di attività congiunte.
La proprietà intellettuale e il regime dei diritti di sfruttamento industriale relativi ad eventuali invenzioni e brevetti derivanti dalle attività predette saranno definiti nelle relative convenzioni operative sulla base dell’apporto fornito da ciascun Ente.
L’INFN e l’AOU Careggi si impegnano reciprocamente a menzionare l’altra Parte in ogni opera o scritto scientifico relativo ad attività svolta in comune o, comunque, utilizzando l’apporto dell’altra.
I risultati scientifici delle attività oggetto del presente accordo saranno resi disponibili alla comunità scientifica tramite pubblicazioni in riviste specializzate e altri canali di comunicazione (congressi, etc.).
ART.6 - Tutela dei dati personali
Le Parti si danno reciprocamente atto che i dati personali delle persone fisiche per esse operano, raccolti per la gestione del presente Accordo, saranno trattati al fine esclusivo di dare esecuzione allo stesso e che il mancato conferimento non consentirà il raggiungimento delle finalità concordate. Le parti, in relazione a tale trattamento, si qualificano come autonomi Titolari del trattamento. I dati saranno trattati, con modalità informatiche o analogiche, dal personale autorizzato al trattamento da ciascun Titolare e potranno essere altresì trattati da soggetti esterni formalmente individuati come responsabili del trattamento. I dati saranno conservati per il periodo di vigenza dell’Accordo nonché, successivamente, a fini di archiviazione nel pubblico interesse, non oltre i termini previsti dalla vigente normativa.
L’esercizio dei diritti degli interessati è assicurato
contattando i rispettivi Responsabili per la Protezione dei Dati (per INFN all’indirizzo xxx@xxxx.xx e per AOU Careggi all’indirizzo xxx@xxx-xxxxxxx.xxxxxxx.xx .
Qualora, in riferimento alle attività previste da una specifica Convenzione operativa, sia necessario trattare dati personali riferiti a persone fisiche esterne rispetto alle Parti, i ruoli di questi circa i trattamenti di dati a tal fine necessari saranno
formalizzati in atti integrativi di ogni singola Convenzione.
ART.7 - Normativa Anticorruzione
Le parti si impegnano reciprocamente al pieno rispetto della normativa in materia di anticorruzione, ed in particolare agli adempimenti connessi alla prevenzione della corruzione e all’adempimento degli obblighi di trasparenza, in conformità a quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge in materia.
ART.8 - Durata
Il presente Accordo entra in vigore alla data della sottoscrizione ed ha una durata di cinque anni, rinnovabili previo accordo scritto tra le Parti. Le Parti potranno recedere dal presente Accordo mediante comunicazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite PEC, da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno sei mesi.
Lo scioglimento anticipato del presente Accordo non produrrà alcun effetto sulle attività di ricerca in essere al momento del recesso, che resteranno regolate, fino al loro compimento, dalla presente intesa e dalle Convenzioni operative.
ART. 9 - Foro competente
Le parti convengono altresì che in caso di controversia, non risolta in via stragiudiziale, nell’interpretazione
o esecuzione del presente Accordo Quadro, sia competente in via esclusiva il Foro di Firenze.
ART. 10 - Comunicazioni
Tutte le comunicazioni relative al presente Accordo, da inviarsi, salvo quanto altrimenti concordato tra le parti, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC dovranno essere recapitate presso le sedi istituzionali dei firmatari.
ART. 11 - Firme e registrazione
Le spese relative all’imposta di bollo sono a carico delle parti in misura uguale.
Per l’INFN, in virtù dell’autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate n. 0068616 del 19/07/2018.
Per AOU Careggi, in virtù dell’autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate n.0012047 del 06/02/2017.
Il presente Accordo verrà sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del
D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii., consta di n. 11 pagine e sarà registrato in caso d’uso. Le spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente.
ART. 12 - Norme di rinvio
Per quanto non espressamente previsto dal presente Accordo si fa rinvio alle norme vigenti in materia.
Letto, approvato e sottoscritto DATA*
Per l’INFN
Firmato da
IT
Il Presidente Xxxxxxx Xxxxxxx
in data
Prof. Xxxxxxx 0Z9o-1c1c-2o0l2i2
Per l’AOU Careggi
Il Direttore Generale
Xxxx. Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx
*La data di stipula coincide con la data di apposizione dell’ultima firma digitale.
Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.