Accordo Quadro tra
Accordo Quadro tra
il Consiglio Nazionale delle Ricerche (anche “CNR”), con sede in Roma alla Piazza A. Moro n. 7,
C.F. n. 80054330586, P.I. n. 02118311006, nella persona del Professor Xxxxx Xxxxxxxx, domiciliato per la carica presso la sede dell’Ente, che interviene nel presente atto nella qualità di Presidente e legale rappresentante pro-tempore
e
la Scuola Normale Superiore (anche “SNS”), con sede in Xxxxxx xxx Xxxxxxxxx x. 0, X.X. x. 00000000000, X. XXX 00000000000, nella persona del Professor Xxxxx Xxxxxxx, domiciliato per la carica presso la sede della Scuola, che interviene nel presente atto nella sua qualità di Direttore e legale rappresentante pro-tempore
Premesso che
a) dal 1994 tra la SNS ed il CNR, in particolare con gli Istituti della “Area della Ricerca di Pisa”, sussisteva una convenzione di collaborazione volta ad agevolare lo scambio di docenti, ricercatori e studenti finalizzato allo sviluppo di attività sperimentali nelle tematiche scientifiche di interesse comune;
b) nel 1996 tra la SNS e l’Istituto Nazionale per la Fisica della Materia (INFM) era stata stipulata una convenzione per la costituzione dell’Unità di ricerca INFM presso la SNS;
c) nel 1999, era stata sottoscritta tra le Parti una “Appendice” alla convenzione citata al punto a) al fine di formalizzare l’accoglimento del Laboratorio di Neurobiologia e del Laboratorio di Biologia Molecolare della SNS presso l’Area della Ricerca del CNR di Pisa;
d) nel 2001 tra la SNS e INFM è stato sottoscritto un “Atto Aggiuntivo” alla convenzione citata al punto b) avente ad oggetto la disciplina dei rapporti relativi all’accoglimento presso la SNS del “National Enterprise for nanoScience and nanoTechnology (NEST)”;
e) nel 2003 tra la SNS e l’Istituto di studi sulle società del mediterraneo è stata sottoscritta una convenzione avente ad oggetto attività di ricerca comune nell’ambito della Storia dell’Europa mediterranea, rinnovata sino al 20.01.2013;
f) nel 2003, con il Decreto Legislativo 4 giugno 2003, n. 127, l’INFM è stato accorpato al CNR (art. 23 comma 1);
g) il 27 febbraio 2004 tra la SNS e il CNR è stata stipulata una Convenzione di collaborazione scientifica e istituzionale, della durata di dieci anni (termine 26.02.2014), che ha consolidato i rapporti scientifici tra i due enti e ha posto le basi per esplorare nuovi settori scientifici di collaborazione;
h) il 31 dicembre del 2009 tra la SNS e il Dipartimento di Progettazione Molecolare del CNR (attualmente denominato Dipartimento di Scienze chimiche e tecnologie dei materiali) è stata sottoscritta una convenzione operativa di collaborazione scientifica per la costituzione di un Gruppo di ricerca in Chimica teorica e computazionale (termine 31.12.2014);
i) il 29 ottobre 2010 tra la SNS e l'Istituto di Nanoscienze del CNR è stata sottoscritta una convenzione operativa mediante la quale l’Istituto ha avuto sede presso il Laboratorio NEST della SNS, (termine 26.02.2014);
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j) la SNS ha proceduto alla fusione dei Laboratori indicati alla lettera c) nel nuovo Laboratorio di Biologia “BioSNS”, attualmente ospitato presso l’Area della Ricerca CNR di Pisa in virtù della convenzione del 2004 indicata alla lettera g);
k) le Parti hanno manifestato l’interesse reciproco a rinnovare e ampliare i rapporti e ridefinire gli accordi in essere al fine di adeguarli ai mutati elementi di contesto ottimizzando l’uso delle risorse disponibili nei settori di ricerca comuni;
l) il CNR ha il compito di promuovere e svolgere attività di ricerca, di diffondere, trasferire e valorizzare nei principali settori di sviluppo del Paese conoscenze e loro applicazioni, in collaborazione con altri enti di ricerca, università e imprese;
m) la SNS ha lo scopo di promuovere lo sviluppo della cultura, dell'insegnamento e della ricerca nell'ambito scientifico e in quello umanistico, esplorandone le interconnessioni. A tal fine, essa persegue il più alto livello di formazione, universitaria e post-universitaria, permanente e ricorrente, valorizzando prioritariamente il rapporto tra formazione e ricerca, anche per favorire la sua migliore interazione con l’esterno;
n) le Parti ritengono che l'attività di ricerca, teorica e sperimentale, nelle aree scientifico- disciplinari oggetto di interesse di ciascuna parte, sono la base per l’impostazione delle strategie di ammodernamento, sviluppo e crescita tecnologica, economica e sociale dell’Italia per l’ampio spettro di ricadute che esse determinano;
o) le Parti ritengono ora utile ed opportuno istituzionalizzare la loro collaborazione attraverso la stipula di uno specifico Accordo finalizzato all’individuazione e all’eventuale successivo sviluppo di un portafoglio di Programmi di ricerca dedicato specificamente ai temi di comune interesse.
Visti
• l’art. 15 della Legge 241 del 1990 e s.m.i.;
• lo Statuto del CNR entrato in vigore in data 1 maggio 2011;
• il Regolamento di organizzazione e funzionamento del CNR, approvato con Decreto del Presidente del CNR n. 0025033/2005, e in particolare l’art. 49 comma 3;
• il Regolamento del Personale del CNR, approvato con Decreto del Presidente del CNR n. 0025035/2005, e in particolare l’art. 21;
• lo Statuto della SNS emanato, ai sensi della L. 240/2010, con Decreto direttoriale n. 202/2012 e in particolare l’art. 8 comma 2;
si conviene e stipula quanto segue
Art. 1
Le premesse e gli atti in esse indicati devono intendersi parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro.
Art. 2
La SNS e il CNR, nell’ambito dei fini previsti dai rispettivi ordinamenti e statuti, si impegnano reciprocamente a proseguire, ampliare e consolidare i rapporti di collaborazione istituzionale e scientifica secondo le modalità di cui al presente Accordo Quadro.
La collaborazione tra le parti riguarda l'attività di ricerca teorica e sperimentale, nei settori già oggetto di collaborazione quali: la nanoscienza e le nanotecnologie, la storia, la biologia molecolare, la neurobiologia, la chimica (teorica e computazionale).
La collaborazione tra le parti riguarderà altresì l'attività di ricerca teorica e sperimentale, in ogni altra area scientifico-disciplinare individuata dal Comitato di indirizzo Strategico di cui all’art. 3.
Nei settori individuati e/o per lo svolgimento di particolari programmi di ricerca definiti concordemente, anche con la partecipazione di altri enti pubblici o privati, la collaborazione sarà attuata mediante la stipula di apposite convenzioni operative o altri accordi specifici.
Art. 3
Con il presente Accordo Quadro, viene costituito un Comitato di Indirizzo Strategico paritetico composto da quattro a otto componenti esperti di cui due nominati dal Presidente del CNR e due nominati dal Direttore della SNS. Il Comitato avrà il compito di:
a) favorire il coordinamento delle attività previste dal presente Accordo Quadro;
b) individuare nuove aree scientifico-disciplinari di attività comune, secondo quanto previsto dall’art. 2 comma 3, che potranno anche divenire oggetto di convezioni operative e/o di accordi specifici;
c) proporre la partecipazione di soggetti terzi sia alle attività di ricerca comuni sia alla stipula di convenzioni e/o accordi;
d) proporre la quantificazione degli oneri da rimborsare alla Parte che ospita, nelle proprie strutture, Laboratori dell’altra o Unità/Gruppi di Ricerca congiunti;
e) dare linee di indirizzo alle attività comuni intraprese, anche la fine di consentire la migliore valutazione dei risultati da parte degli Organi competenti, secondo i rispettivi ordinamenti;
f) promuovere un programma di outreach destinato a favorire l’accesso di altri Centri ed Istituti CNR e di altre realtà di ricerca pubbliche e private alle strutture e competenze comuni, a seguito di finanziamenti a ciò dedicati messi a disposizione dal CNR o da altri soggetti. Di tali iniziative sarà data comunicazione agli Organi di ciascuna Parte, per i successivi adempimenti.
Il Comitato potrà avvalersi del supporto di dipendenti delle Parti o di soggetti convenzionati con le Parti, aventi specifiche competenze nell’ambito delle tematiche e dei progetti individuati.
Ciascuna Parte sostiene le spese di eventuali trasferte necessarie all’espletamento dell’incarico dei componenti del Comitato di propria nomina.
Art. 4
Per realizzare la collaborazione scientifica e istituzionale di cui all’art. 2, ciascuna Parte si impegna verso l’altra, in rapporto alle proprie possibilità, a:
a) offrire la disponibilità delle conoscenze, competenze e know-how acquisito nei settori di interesse;
b) partecipare, impiegando apposite risorse umane, finanziarie e strumentali proprie, allo svolgimento delle attività comuni o congiuntamente reperite anche al fine di razionalizzare i costi connessi;
c) concorrere alla acquisizione delle risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie alle attività di ricerca comuni anche concorrendo congiuntamente al conseguimento di finanziamenti nazionali ed internazionali;
d) favorire lo scambio metodologico mediante Gruppi di Ricerca e/o Unità di Ricerca congiunti, formati da personale di ricerca e tecnico dipendente di ciascuna Parte, istituiti e regolati da apposite convenzioni operative;
e) organizzare congiuntamente programmi di aggiornamento per i propri ricercatori su tematiche di comune interesse, che possono realizzarsi mediante seminari, conferenze, convegni e workshop;
f) citare la collaborazione con l’altra Parte in ogni pubblicazione scientifica relativa ad attività congiuntamente compiute.
Art. 5
Il CNR, inoltre, si impegna:
a) ad assicurare, d’intesa con i Direttori delle strutture interessate, al Personale ed agli Allievi della SNS o di soggetti terzi convenzionati con la SNS l’accesso ai Dipartimenti, Istituti e Laboratori del CNR al fine di consentire loro lo svolgimento di attività sperimentali nell’ambito dei programmi di insegnamento e ricerca della Scuola, dando loro accesso alle competenze scientifiche e tecnologiche impiegate;
b) a continuare a ospitare presso l’Area della Ricerca di Pisa attività del Laboratorio di Biologia “BioSNS”, mettendo, altresì, a disposizione delle ulteriori attività di ricerca comuni di cui all’art. 2 gli spazi e le strutture dei Dipartimenti e/o Istituti CNR, ove concordemente ritenuto opportuno;
c) mettere a disposizione della SNS un contributo forfettario, annualmente concordato dalle Parti su proposta del Comitato di cui all’art. 3, per le spese di funzionamento sostenute dalla SNS per le attività delle unità CNR operanti nelle strutture della SNS stessa;
d) creare le condizioni affinché i Dipartimenti/Istituti impegnati nelle convenzioni operative citate in premessa, possano esprimere il loro consenso al rinnovo;
Art. 6
La SNS, inoltre, si impegna:
a) ad assicurare, d’intesa con i Direttori delle strutture interessate, al Personale degli Istituti e Laboratori del CNR coinvolto nelle attività di interesse comune, l’accesso ai Laboratori e Centri della SNS, nonché l’eventuale partecipazione alle sue attività formative, anche al fine di consentire lo svolgimento di attività sperimentali nell’ambito dei programmi concordati dando loro accesso alle competenze scientifiche e tecnologiche impiegate;
b) a continuare ad ospitare presso la sede di San Xxxxxxxxx attività dell’Istituto NANO, mettendo, altresì, a disposizione delle ulteriori attività di ricerca comuni di cui all’art. 2 spazi e strutture dedicate, ove concordemente ritenuto opportuno;
c) mettere a disposizione del CNR un contributo forfettario, annualmente concordato dalle Parti su proposta del Comitato di cui all’art. 3, per le spese di funzionamento sostenute dall’Area di Ricerca di Pisa per le attività delle unità SNS operanti nell’area stessa;
Art. 7
Il CNR e la SNS concordano la realizzazione di progetti di ricerca o altre attività scientifiche attraverso la stipula di Convenzioni operative individuando le strutture scientifiche di ciascun ente coinvolte nel Progetto.
Le Convenzioni regoleranno i termini e le modalità dei rispettivi impegni per l'utilizzazione degli spazi utilizzati della SNS destinati a sede della struttura CNR e viceversa definendo, tra l'altro, il contributo forfettario di cui agli art. 5 e 6, la localizzazione e l'ampiezza degli spazi, la ripartizione tra i due Enti delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria degli spazi stessi, la messa a disposizione delle utenze e dei servizi necessari al funzionamento della struttura, ivi compreso quanto attiene alla sicurezza e alla protezione sanitaria.
Le Convenzioni potranno inoltre definire termini e modalità per l'attivazione e lo svolgimento dei programmi e progetti di ricerca comuni da attuarsi nell'Istituto del CNR e nella SNS e per la gestione delle attrezzature scientifiche messe a disposizione dai due Enti.
Le Parti possono, inoltre, stipulare, in applicazione dell’art 6 comma 11 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, Convenzioni operative per consentire ai ricercatori e professori universitari di ruolo di
svolgere attività presso le strutture dell’ente e al personale di ruolo del CNR attività di ricerca e didattica presso l’ateneo.
Art. 8
In relazione allo sviluppo delle attività di collaborazione di cui al presente Accordo Quadro:
a) al personale di Ricerca del CNR e al personale della Scuola potranno essere affidate, nel rispetto delle vigenti normative, responsabilità di ricerca nelle attività svolte presso le strutture ospitanti;
b) le Parti stipuleranno appositi accordi specifici e/o adotteranno gli opportuni atti di coordinamento necessari a disciplinare gli aspetti della sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi del Dlgs. 81/2008 e s.m.i.
Art. 9
Ciascuna delle Parti si impegna ad osservare la massima riservatezza, a non divulgare, né utilizzare per alcuno scopo diverso da quello necessario per lo svolgimento della attività previste, le informazioni di carattere tecnico, scientifico, industriale e commerciale che le siano state prodotte dall’altra parte nell’ambito delle attività di cui al presente Accordo Quadro, salve diverse specifiche previsioni nelle convenzioni operative.
Art. 10
Ciascuna Parte rimarrà esclusiva titolare delle informazioni, know-how e altri diritti di proprietà intellettuale, su quanto da esso realizzato antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente Accordo Quadro, o da essa sviluppato al di fuori delle attività qui previste.
Salvo che non sia diversamente stabilito dalle convenzioni operative per disciplinare le modalità di collaborazione ovvero da accordi specifici inerenti la proprietà intellettuale, sottoscritti successivamente fra le Parti, e da eventuali condizioni poste da altri soggetti finanziatori del Programma, le Parti concordano che:
- ognuna delle Parti sarà titolare dei diritti di proprietà intellettuale su quanto da essa realizzato individualmente nell’ambito delle attività qui previste;
- i risultati ed i progetti elaborati congiuntamente nell’ambito del presente Accordo Quadro saranno di proprietà congiunta delle Parti.
Per tutto quanto connesso alla materia brevettuale, trova applicazione il Codice della Proprietà industriale (Dlgs. 30/2005 e s.m.i.).
Art. 11
Qualsiasi modifica ed integrazione del presente Accordo Quadro dovrà essere concordata tra le Parti e sarà resa formalizzata mediante apposito atto aggiuntivo previamente approvato con deliberazione dei competenti organi di ciascuna Parte, che entrerà in vigore tra le Parti stesse solo dopo la relativa sottoscrizione.
Art. 12
Qualsiasi controversia dovesse insorgere fra le Parti relativamente all’interpretazione ed esecuzione del presente Accordo Quadro, sarà deferita alla competenza di un Collegio arbitrale composto da tre arbitri nominati: i primi due, uno da ciascuna delle due parti e il terzo, che fungerà da Presidente, d’accordo fra i primi due o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Pisa. Il Presidente del Tribunale di Pisa provvederà pure alla nomina del secondo arbitro qualora la parte interessata non vi provveda entro 20 giorni dalla notifica della nomina del primo. Gli arbitri giudicheranno secondo diritto.
Art. 13
Il presente Accordo Quadro avrà efficacia di dieci anni a decorrere dal 01 febbraio 2014. Alla scadenza potrà essere rinnovato mediante accordo scritto tra le Parti per pari periodo, salvo disdetta da comunicarsi in forma scritta con un preavviso di almeno sei mesi.
Dalla data di decorrenza degli effetti del presente Accordo Quadro terminano gli effetti della convenzione stipulata tra le parti il 27 febbraio 2004, salvo quelli richiamati e rinnovati dal presente Accordo Quadro o comunque non ancora completamente eseguiti alla data di decorrenza degli effetti del presente Accordo Quadro.
Il presente Accordo Quadro, redatto per scrittura privata in unico originale in formato digitale (ai sensi dell’art. 15 comma 2bis della L. 241/1990), assolve l’imposta di bollo sin dall’origine e l’imposta di registro per il caso d’uso.
Scritto, letto, confermato e sottoscritto digitalmente (ai sensi del Dlgs. 82/2005) da
Consiglio Nazionale delle Ricerche Scuola Normale Superiore
Il Presidente Il Direttore
x.xx Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx (*) x.xx Xxxx. Xxxxx Xxxxxxx (*)
Roma, data della firma digitale Pisa, data della firma digitale