DETERMINAZIONE INTEGRATIVA DI SPESA n. 8 del 25/9/2020
DETERMINAZIONE INTEGRATIVA DI SPESA n. 8 del 25/9/2020
OGGETTO: Servizio di pulizia, disinfezione per i locali dell’Unità Territoriale ACI di TARANTO Integrazione, ex art.106, comma 12, del Codice dei contratti, della prestazione fino a concorrenza del quinto d’obbligo dell’importo contrattuale, di cui alla determina di affidamento n. 1 del 2/3/2020 nell’ambito delle misure urgenti di prevenzione e sicurezza contro il rischio di contagio da Covid-19.
Trattativa diretta MEPA n. 1213462 CIG Z462C047B2
IL RESPONSABILE DI STRUTTURA
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Regolamento di Organizzazione dell’ACI, deliberato dal Consiglio Generale, ai sensi dell’art.27 del citato decreto legislativo ed, in particolare, gli articoli 7, 12, 14, 18 e 20;
VISTO il Regolamento di adeguamento ai principi di razionalizzazione e contenimento della spesa, ai sensi dell’art.2, comma 0 xxx, xxx xxxxxxx legge 31 agosto 2013, n.101, convertito con modifiche dalla legge 30 ottobre 2013 n.125, approvato dal Consiglio Generale dell’Ente nella seduta del 14 dicembre 2016 e s.m.i.;
VISTI l’art.2, comma 3 e l’art.17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 2013, n.62, “Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici” a norma dell’art.54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;
VISTO il Codice di comportamento dell’ACI, deliberato dal Consiglio Generale nella seduta del 20 febbraio 2014 e modificato nella seduta del 22 luglio 2015;
VISTO il Regolamento dell’ACI di attuazione del sistema di prevenzione della corruzione, deliberato dal Consiglio Generale nella seduta del 29 ottobre 2015 ed integrato nelle sedute del 31 gennaio 2017, del 25 luglio 2017 e del 8 aprile 2019;
VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T.) 2020/2022, redatto ai sensi dell’art.1, comma 2-bis della legge 6 novembre 2012, n.190 ed approvato dal Consiglio Generale dell’Ente con deliberazione del 23 gennaio 2020;
VISTA la normativa in materia di trasparenza e pubblicità dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. n.33/2013, come modificato dal D.Lgs 97/2016, nonché le disposizioni di cui all'art.29 del D.Lgs. 50/2016;
VISTO l’Ordinamento dei Servizi dell’Ente, deliberato dal Consiglio Generale dell’Ente nella riunione del 26 marzo 2013, integrato con le modifiche deliberate nelle riunioni del 10 aprile e del 24 luglio 2013 e del 22 luglio 2015 che, tra le altre revisioni agli assetti organizzativi delle strutture centrali e periferiche, ha istituito le funzioni di Direttore Compartimentale, Dirigente di Area Metropolitana, Dirigente di Unità Territoriale e Responsabile di Unità Territoriale;
VISTO il provvedimento prot. DRUAG n.127 del 16.07.2020 con il quale è stato prorogato al 31 dicembre 2020 al sottoscritto l’incarico di Responsabile dell'Unità Territoriale ACI di Taranto;
VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’ACI adottato in applicazione dell’art.13, comma 1, lett.o) del decreto legislativo del 29 ottobre 1999, n.419 ed approvato dal Consiglio Generale nella seduta del 18 dicembre 2008, in particolare, l’art.13 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità, il quale stabilisce che, prima dell’inizio dell’esercizio, il Segretario Generale, sulla base del budget annuale e del piano generale delle attività deliberati dai competenti Organi, definisca il budget di gestione di cui all’art.7 del citato Regolamento di organizzazione;
VISTO il budget annuale per l’anno 2020, composto dal budget economico e dal budget degli investimenti e dismissioni, deliberato dall’Assemblea dell’Ente nella seduta del 30 ottobre 2019;
VISTO il Budget di gestione per l’esercizio 2020, suddiviso per centri di responsabilità e conti di contabilità generale;
VISTA la determinazione n.3676 del 3 dicembre 2019, con la quale il Segretario Generale, sulla base del budget di gestione per l’esercizio 2020, ha stabilito in € 35.000,00 e comunque nei limiti delle voci di budget assegnate alla gestione del proprio Centro di Responsabilità, il limite unitario massimo di spesa entro il quale i Funzionari Responsabili delle Unità Territoriali sono delegati ad adottare atti e provvedimenti di spesa per l’acquisizione di beni e la fornitura di servizi e prestazioni e che, oltre tale importo, tali atti e provvedimenti siano sottoposti all’autorizzazione dei rispettivi Direttori delle Direzioni Compartimentali nei limiti dell’importo di spesa a questi attribuito;
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei Contratti Pubblici” implementato e modificato dal decreto legislativo n.56 del 19 aprile 2017 e dalla successiva Legge 14 giugno 2019, n.55, di conversione, con modificazioni, del DL 18 aprile 2019, n.32;
VISTO l’art. 35 del Codice dei contratti pubblici, che ha recepito i Regolamenti UE 2019/1827, 1828,1829,1830 del 30 ottobre 2019, che modifica la direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio riguardo alle soglie comunitarie applicabili per le procedure di aggiudicazione degli appalti nei settori ordinari, fissando e stabilendo - a decorrere dal 01.01.2020 la soglia in € 214.000,00, escluso IVA, quale limite per l’applicazione degli obblighi in ambito sovranazionale agli appalti pubblici di forniture e servizi affidati dagli enti pubblici;
TENUTO CONTO che, ai sensi dell’art.35, comma 4 del Codice, il valore stimato degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture è calcolato sull’importo totale massimo pagabile al netto dell’IVA all’appaltatore, comprensivo di qualsiasi forma di opzione o rinnovo del contratto;
VISTO l’art.32, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, il quale prevede che la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso, da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;
VISTO il Manuale delle Procedure negoziali dell’Ente, approvato con determinazione del Segretario Generale n.3083 del 21.11.2012, ed in particolare gli articoli 9 e 10 in merito alle competenze in materia negoziale e ad adottare le determinazioni a contrarre;
VISTI gli articoli 5 e 6 della Legge 241/1990 s.m.i. e l’art. 31 del Codice dei contratti pubblici in merito alla nomina ed alle funzioni del responsabile del procedimento con particolare riferimento agli affidamenti di appalti pubblici;
VISTO nello specifico, l’articolo 12 del Manuale delle procedure negoziali dell’Ente, il quale stabilisce che con la determinazione a contrarre o con apposito provvedimento, è nominato per ciascun contratto,
un Responsabile del procedimento, il quale svolge compiti di impulso, di direzione e di coordinamento dell’istruttoria procedimentale e le attività dirette al corretto e razionale svolgimento delle procedure di gara, ferme restando le competenze stabilite nei regolamenti dell’Ente in merito all’adozione del provvedimento finale;
VISTE le Linee Guida n. 3, “Nomina, ruolo e compiti del Responsabile unico del procedimento per affidamenti di appalti e concessioni”, emanate dall’ANAC con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016, ed aggiornate con deliberazione del Consiglio n.1007 dell’11 ottobre 2017,
VISTO l’art.42 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. e l’art.6-bis della Legge n.241/1990, introdotto dalla Legge n.190/2012, relativi all’obbligo di astensione dall’incarico del Responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID -19, nonché la successiva del 29 luglio 2020 che ha prorogato il suddetto stato di emergenza al 15 ottobre 2020;
VISTI il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 che ha introdotto misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, il D.P.C.M. 23 febbraio 2020 di attuazione delle disposizioni del suddetto decreto-legge n.6/2020, nonché tutti i successivi provvedimenti che sono stati adottati in merito;
VISTI i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 emanati dal 23/2/2020 ad oggi;
VISTA la Circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22 febbraio 2020 in merito alle misure di contenimento e prevenzione della diffusione del COVID-19, nonché tutti i successivi provvedimenti che sono stati adottati in merito;
VISTA la circolare INAIL del 3 aprile 2020 n. 13, che ha fornito indicazioni operative in merito alle misure di contenimento e prevenzione della diffusione del COVID-19;
VISTE le direttive del Ministro per la pubblica amministrazione n.1 del 25.02.2020 (Prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all’articolo 1 del decreto-legge n. 6 del 2020) e n.2 del 12 marzo 2020 (indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) che hanno previsto, tra le varie misure, il lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa;
VISTO l’obbligo, posto a carico delle pubbliche amministrazioni, di assicurare lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e di individuare le attività indifferibili da rendere in presenza;
VISTI il Protocollo di accordo per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine all’emergenza sanitaria da “Covid-19” del 3 aprile 2020 e l’Accordo tra il Ministro per la Pubblica Amministrazione e le organizzazioni sindacali dell’8 aprile 2020, in base ai quali la prosecuzione delle attività dei dipendenti pubblici nei luoghi di lavoro può avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino al personale adeguati livelli di protezione;
TENUTO CONTO che, con il suddetto Accordo dell’8 aprile, le Parti hanno convenuto che, nell’ambito delle misure da adottare per contenere la diffusione del contagio, mettere in sicurezza gli ambienti di lavoro e di accesso al pubblico e, contestualmente, garantire la continuità dei servizi, sia necessario, in considerazione dell’attuale stato di emergenza, “assicurare la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di attesa dell’utenza”;
VISTE, altresì, le “Indicazioni operative per interventi di pulizia e sanificazione degli uffici” inviate dal Servizio Patrimonio in data 24.04.2020 con le quali, al fine di dare attuazione alle prescrizioni contenute nel’Accordo richiamato, si forniscono i criteri e le direttive utili per l’espletamento degli interventi periodici di sanificazione e quotidiani di disinfezione degli ambienti di lavoro e delle aree comuni all’utenza, nonché un intervento preliminare di pulizia straordinaria degli ambienti e delle plafoniere in occasione della manutenzione e sanificazione degli impianti di raffrescamento/riscaldamento per garantire la qualità dell’aria indoor;
VISTE le Direttive, dal n.1 al n.12, del Segretario Generale dell'Ente che hanno recepito le suddette disposizioni in merito all'adozione del lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa, con la conseguente chiusura fisica degli uffici e progressiva riapertura in sicurezza, che è stata prorogata fino alla data del 15 ottobre p.v., salvo aggiornamenti in ragione dell'evolversi della situazione e della conseguente normativa di riferimento;
VISTO in particolare il Decreto Legge 16 maggio 2020, n.33 recante “ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e il D.P.C.M. 17 maggio 2020 relativamente alla gestione della c.d. fase 2 del riavvio delle attività;
VISTO il Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto in data 6 maggio 2020 tra l’ACI e le Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCNL Funzioni Centrali 2016-18, nonché il verbale della contrattazione decentrata siglato a livello territoriale in data 14 maggio 2020 avente ad oggetto l'accordo territoriale integrativo del predetto Protocollo;
VISTO il protocollo quadro “Rientro in Sicurezza” del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 24 luglio 2020;
EVIDENZIATA alla luce di quanto suesposto la necessità e l'urgenza di effettuare interventi quotidiani aggiuntivi di disinfezione dei locali che rafforzino quelli già previsti dal capitolato tecnico in essere, al fine di assicurare un’adeguata igiene degli ambienti di lavoro e delle aree comuni all’utenza (es: maniglie, porte, interruttori, termostati ambienti, pulsantiere, corrimano,), nonché delle postazioni di lavoro (es: piano scrivania, tastiere, schermi touch, mouse), degli armadi, delle sedie e dei servizi igienici, mediante disinfettanti specifici attivi volti ad eliminare batteri ed agenti contaminanti, al fine di promuovere e agevolare la massima protezione possibile sul luogo di lavoro, non solo a tutela della salute dei dipendenti e utenti, ma anche con l'intento di diminuire il rischio di contagio sociale, e di continuare, senza soluzione di continuità, l'attività di potenziamento del servizio di pulizia già iniziato a marzo 2020;
TENUTO CONTO che detta necessità deve concretizzarsi in un'attività aggiuntiva a quella prevista dal capitolato tecnico in essere e in termini di qualità del servizio e in termini di quantità dello stesso, infatti nonostante il rientro in ufficio sia caratterizzato da una gradualità temporale e da limitati accessi di personale ed utenza, occorrerà procedere comunque alla pulizia dell'intero ufficio (come in periodo ante COVID) e alla sua maggior disinfezione (come in periodo COVID) non potendo escludere a priori dalla pulizia/disinfezione alcuna area essendo infatti tutte le aree, ognuna per la propria destinazione, esposte al transito, periodico e sistematico, di personale, pubblico, fornitori e manutentori, al fine di continuare altresì a garantire all'utenza il consueto servizio pubblico di qualità;
ESPOSTO che, a seguito di procedura Trattativa diretta MEPA n. 1213462 CIG Z462C047B2 è stato affidato alla società ENCAN srl il servizio di pulizia, disinfezione, dell’Ufficio ACI di TARANTO per il periodo 1^ marzo 2020-29 febbraio 2021 verso corrispettivo complessivo di € 7528,20, oltre IVA, con un costo mensile di €. 627,35 oltre IVA;
PRESO ATTO che la situazione di emergenza sanitaria causata dalla pandemia di Covid-19 ed i successivi provvedimenti adottati dal Governo, necessitati dalla imprescindibile tutela della salute della popolazione, hanno costituito un’ipotesi di causa di forza maggiore che ha determinato una temporanea impossibilità oggettiva alla esecuzione delle prestazioni contrattuali, indipendentemente dalla volontà dei soggetti obbligati, e quindi senza che possa profilarsi, in capo a ciascuna delle due parti, alcun profilo di responsabilità contrattuale per il mancato adempimento;
TENUTO CONTO che, in considerazione della chiusura fisica degli uffici, il suddetto contratto ha subito un periodo di sospensione sia in termini temporali per la durata di n. 41 giorni che in termini di prestazioni previste nel programma operativo recuperati integralmente alla data del 31 agosto 2020, compresi i lavori periodici di pulizia archivio e vetrate, mediante interventi mirati di pulizia di fondo, propedeutici alla sanificazione, nonché interventi giornalieri aggiuntivi di detersione e disinfezione consistenti nell’applicazione di agenti disinfettanti, sempre di natura chimica che sono in grado di ridurre, tramite la distruzione o l'inattivazione, il carico microbiologico presente su oggetti e superfici da trattare distruggendo i microrganismi patogeni, individuando altresì nuove zone in cui necessitava una pulizia più intensa di quella prevista dal capitolato tecnico in essere (ad esempio le scale e i relativi corrimano e porta d'accesso del pubblico);
VISTO che l'intero recupero delle attività (a mezzo pulizia di fondo piuttosto che detersione aggiuntiva giornaliera di disinfezione) è stato regolamentato puntualmente mediante comunicazioni a mezzo PEC (agli atti dell'Ufficio) inviate alla Ditta e da quest'ultima accettate, sulla base di un rigoroso confronto delle ore di mancata attività non tralasciando altresì anche il mancato consumo di prodotti relativi a materiale igienico sanitario non fruito durante la chiusura;
VISTO pertanto che fino alla data del 1^ settembre l'Ufficio non ha avuto alcun incremento di spesa del canone mensile pattuito negozialmente di €. 627,35 ma ha provveduto, scrupolosamente, al pagamento mensile dello stesso ricalcolato (in aumento o in diminuzione) in base all'effettiva attività recuperata nel mese di riferimento, come si evince dalle comunicazioni a mezzo PEC (agli atti dell'Ufficio) inviate alla Ditta e da quest'ultima accettate;
TENUTO CONTO che la Ditta avrebbe dovuto percepire contrattualmente da marzo 2020 ad agosto 2020 la somma totale di €. 3764,10 (€.627,35 per 6 mensilità) e in realtà, a seguito dell'integrale recupero delle attività causato dalla chiusura degli uffici, ha percepito proprio detta somma suddivisa nei seguenti canoni scrupolosamente calcolati in base all'effettiva attività svolta, comprensiva di sospensioni e recuperi mensile delle ore:
• canone di marzo €. 466,04;
• canone di aprile €. 576,47;
• canone di maggio €. 282,31;
• canone di giugno €. 839,54;
• canone di luglio €. 878,29;
• canone di agosto €. 721,45;
PRESO ATTO che questa intensa attività di calendarizzazione dei recuperi ha sì soddisfatto l'interesse a ricomporre adeguatamente e congruamente l'alterato equilibrio contrattuale contemperando le esigenze dell'Ufficio e della Ditta e adeguando l'assetto negoziale alla nuova realtà ma ha perseguito altresì lo scopo di mantenere costante il livello di salubrità dei locali, uffici e archivio, alla luce delle disposizioni ampiamente già esposte in materia di COVID 19;
RAVVISATA, al fine di attivare le misure di salubrità, prevenzione e di sicurezza prescritte nei citati Protocolli e Accordi, nonché ritenuto di procedere, per usufruire senza soluzione di continuità degli interventi di disinfezione aggiuntiva quotidiana svolti mediante recupero fino alla data del 31 agosto 2020, alla necessità di rimodulare il programma operativo di cui al contratto in corso con la suddetta Società mediante l'incremento del canone pattuito negozialmente per far fronte alla maggior spesa dettata dall'integrazione dei servizi in argomento, sulla base dei parametri economici di aggiudicazione e/o previa analisi dei costi tenuto conto dei parametri degli osservatori pubblici a ciò deputati e, ove non disponibili, delle verifiche del mercato di riferimento, per la durata del periodo di emergenza, fissato dalla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e, comunque, per garantire il mantenimento delle condizioni di igiene e sicurezza, a tutela dei dipendenti, degli utenti e dei terzi in genere, per il tempo ritenuto necessario in ragione dell'evoluzione della situazione epidemiologica e dei provvedimenti, normativi e regolamentari, che saranno adottati in merito, ferma restando la data di scadenza del vigente contratto di pulizie;
RITENUTO di mantenere la responsabilità del procedimento, in relazione a quanto previsto dall’art. 31 del Codice dei contratti pubblici;
VISTA la proposta operativa della suddetta Società che ha presentato in merito agli interventi quotidiani aggiuntivi di disinfezione per l'importo mensile aggiuntivo di €.128,86, oltre IVA, per l'attività ulteriore di disinfezione giornaliera, come da PEC protocollo UPTA/0004197/20, che verranno concretizzati in un incremento settimanale di due ore di attività integrativa rispetto al vecchio programma operativo;
PRESO ATTO che i costi per la sicurezza per rischio da interferenze per i servizi integrativi di disinfezione sono pari a 0,00 stante le condizioni di esecuzione in assenza di interferenze;
VALUTATO che l'offerta aggiuntiva risulta economicamente conveniente rispetto al mercato di riferimento per servizi di disinfezione, essendo tra l'altro stato applicato lo stesso prezzo offerto in sede di Trattativa Diretta Mepa n. 1213462 nonché rispetto ai parametri di aggiudicazione per gli interventi integrativi di pulizia e disinfezione ed è, altresì, idonea e sostenibile sotto il profilo dell’adeguatezza del piano degli interventi e delle schede tecniche delle attrezzature e dei prodotti utilizzati, in linea con le prescrizioni contenute nella Circolare del Ministero Salute n. 5443 del 22 febbraio 2020;
EVIDENZIATO che il contratto in corso n. 4300004468 con la Società ENCAN SRL prevede la facoltà dell’ACI, ove si renda necessario, di ricorrere all’aumento o alla diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, ai sensi dell’art. 106, comma 12, del Codice dei contratti;
EVIDENZIATO che la estensione delle prestazioni in argomento risulti inquadrabile, per fattispecie e limiti di valore, nell’ambito del comma 12 dell’art. 106, atteso che, per giurisprudenza prevalente, la pubblica amministrazione potrebbe estendere il contratto stipulato, nei limiti del quinto dell’importo del valore, tenuto, peraltro, conto che la nuova prestazione integrativa si sostanzia in un’attività identica a quella già oggetto del contratto in corso di validità e che l’ANAC, nella Relazione A.I.R. al Bando-tipo n. 1/2017 ha chiarito che l’art. 106, co. 12 del Codice non richiede che il ricorso al quinto d’obbligo sia specificato nei documenti di gara;
RAVVISATO che l’estensione e rimodulazione delle prestazioni e del programma operativo - stante l’emergenza sanitaria, imprevedibile ed eccezionale, legata alla attuale diffusione del Covid-19 ed i successivi provvedimenti adottati dal Governo, necessitati dalla imprescindibile tutela della salute della popolazione - sia coerente e conforme con i principi generali dell'ordinamento giuridico, nonché con il principio di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto, declinato dagli articoli 1218, 1366 e
1375 del c.c., senza mutare in maniera sostanziale la natura, l’oggetto ed il valore economico del contratto;
RAVVISATO, altresì, che la rinegoziazione, con la suddetta Società, del programma operativo contrattuale risponda, nel rispetto dei principi di semplificazione, tempestività, proporzionalità ed efficacia dell’azione amministrativa, all’interesse pubblico di ricomporre adeguatamente l'alterato equilibrio contrattuale ed adeguare, contemperando le esigenze di entrambi i contraenti, l’assetto negoziale alla nuova realtà, con la conseguente ed ulteriore necessità di definire sia gli aspetti relativi all’adempimento delle prestazioni ed al pagamento dei corrispettivi convenuti, sia quelli relativi al rispetto ed alla salvaguardia delle spettanze retributive e contributive dei dipendenti delle ditte;
VISTO che il corrispettivo complessivo integrativo mensile di € 128,86, oltre IVA, per il complesso delle suddette attività di disinfezione aggiuntiva quotidiana, contenuto nei limiti del cd-“quinto d’obbligo” di cui all’art.106, comma 12, del Codice dei contratti, tenuto conto degli importi corrispondenti al periodo di sospensione dei servizi nel periodo di chiusura degli uffici, comporta un incremento rispetto all’importo economico autorizzato nella determinazione di affidamento n.1 del 2 marzo 2020 del servizio di pulizie pari ad € 627,35, oltre IVA, rideterminando l’importo complessivo del contratto in € 8301,36 per l’intera durata contrattuale (€. 627,35 per 12 mensilità più €. 128,86 per 6 mensilità);
CONSIDERATO che le suddette integrazioni e rimodulazioni del programma operativo, sono formalizzate in un apposito atto sottoscritto da entrambi i contraenti da allegare al contratto originario;
PRESO ATTO che, nell’ambito delle verifiche effettuate, la Società ENCAN SRL risulta:
• regolarmente iscritta nel registro delle imprese presso la competente Camera di Commercio per le attività di pulizia e disinfezione in argomento;
• in possesso del DURC attestante la regolarità degli oneri contributivi, previdenziali ed assistenziali;
VISTA la legge 13 agosto 2010, n. 136 ed, in particolare l’art. 3, relativamente alla disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari e il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 relativo agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
VISTE le indicazioni dell’ANAC fornite con Delibera n.312 del 9 aprile 2020 e con i Comunicati del Presidente del 20 e del 22 aprile 2020;
PRESO ATTO che lo Smart CIG dell’ANAC rilasciato dall'ANAC resta confermato, in quanto capiente, ed è il n.Z462C047B2;
VISTO che la presente determinazione è sottoposta al controllo di copertura budget dell'Ufficio Amministrazione e Bilancio dell’Ente;
RICHIAMATE le modalità operative descritte nel “Manuale delle Procedure Amministrativo- Contabili” dell'Ente, approvato con Determinazione del Segretario Generale n. 2872 del 17 febbraio 2011;
DETERMINA
Sulla base delle motivazioni espresse in premessa e dell’istruttoria svolta, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione, di autorizzare, ai sensi dell'art.106, comma 12, del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i. come previsto altresì dal contratto n. 4300004468 l'integrazione e la rimodulazione del programma operativo definito nel contratto di pulizia stipulato con la società ENCAN SRL, protocollo PEC UPTA/0004197/20 come di seguito indicato:
- interventi aggiuntivi di detersione e disinfezione con cadenza quotidiana, per un importo mensile ulteriore di € 128,86 oltre IVA, relativamente a n. 6 mensilità contrattuali.
Di stabilire che i servizi di detersione e disinfezione quotidiana verranno eseguiti a decorrere dal 1^ settembre 2020 e per la durata del periodo di emergenza, fissato dalla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e, comunque, per il tempo ritenuto necessario in ragione dell'evoluzione della situazione epidemiologica e dei provvedimenti, normativi e regolamentari, che saranno adottati in merito, ferma restando la data di scadenza del vigente contratto di pulizie.
Di stabilire che, tenuto conto della scadenza del contratto alla data del 28 febbraio 2021, l'importo complessivo per l’integrazione contrattuale in argomento, è pari ad un totale di €.773,16, oltre IVA, ferma restando la facoltà di sospendere i servizi aggiuntivi ove l’emergenza sanitaria dovesse cessare prima della scadenza del contratto.
Di dare atto che non sussistono costi della sicurezza per rischio da interferenze.
Di stabilire che la suddetta spesa verrà contabilizzata sul conto di costo n. 410718001 a valere sul budget di gestione assegnato all’Unità Territoriale di Taranto, quale Unità Organizzativa Gestore 487, C.d.R. 4871, per gli esercizi finanziari:
• 2020 per un importo integrativo pari ad €. 515,44 oltre IVA;
• 2021 per un importo integrativo pari ad €. 257,72 oltre IVA.
Di dare atto che:
• è stata verificata la regolarità contributiva della ditta ENCAN SRL tramite piattaforma dedicata: DURC prot. INAIL n. 21383509, con validità fino al 15/10/2020;
• le suddette integrazioni e rimodulazioni del programma operativo sono formalizzate in un apposito atto sottoscritto da entrambi i contraenti da allegare al contratto originario;
• il pagamento delle fatture sarà subordinato all’acquisizione con modalità informatica del DURC regolare e verrà effettuato con le modalità di cui all’art.3 della Legge n.136/2010 e, precisamente, tramite bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche.
Di disporre che il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto che avrà cura di dare esecuzione alla presente determinazione e di provvedere agli adempimenti necessari per assicurare l'esecuzione del servizio e il pagamento del corrispettivo.
Di disporre che il presente provvedimento, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto dall’art.1, comma 32, della Legge 190/2012 e dal D.Lgs. 33/2013 e s.m.i., venga pubblicato, ai sensi dell'art. 29 del Codice dei contratti pubblici, sul sito web dell'Ente, sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di gara e contratti.
Di dare atto che è confermato il CIG/ SmartCig n. Z462C047B2 in quanto capiente;
Di dichiarare, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole del fatto che, in caso di dichiarazione mendace, verranno applicate nei propri riguardi, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, per quanto a propria conoscenza ai fini del presente affidamento e sulla base della documentazione della procedura :
o che non sussistono situazioni di incompatibilità ai sensi dell’art. 35-bis del decreto legislativo n.165/2001 e s.m.i.;
o di astenersi, ai sensi dell’art. 6-bis della legge n. 241/90 e dell’art. 42 del Codice dei contratti pubblici, dall’assolvimento dell’incarico in caso di conflitto di interessi, per quanto a propria conoscenza, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale;
o di non incorrere, per quanto a propria conoscenza, in una delle ipotesi previste dall’art. 51 del
c.p.c. e che non sussistono comunque gravi ragioni di convenienza che inducono all’astensione dall’assunzione del provvedimento.
X.xx Il Responsabile
Unità Territoriale ACI di Taranto (xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx)