Contract
CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLA PISTA DI ATLETICA LEGGERA CIRCOSTANTE IL CAMPO CENTRALE DELLO STADIO NATAL PALLI E DELLO SPAZIO ADIBITO A PALESTRA.
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Addì in Casale Monferrato, in una sala del Comune sito in via Mameli n.10.
Tra i signori:
1) Dr.ssa , nata a il , domiciliata per il presente atto presso il Comune di Casale Monferrato – via Mameli n. 10, il quale agisce esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del Comune di Casale Monferrato (Codice Fiscale 00172340069), nella sua facoltà di Dirigente, e per quanto infra contenuto nel presente atto, in esecuzione della determinazione numero del
, regolarmente esecutiva, depositata agli atti del Comune, nonchè ai sensi dell’articolo 107 comma 3 D. Lgs., 267/2000.
2) , nato a il , residente in , via , il quale agisce in nome e per conto della Società Sportiva/Associazione con sede in , (codice fiscale e partita IVA ), in qualità di presidente.
PREMESSO
Premesso che il Comune di Casale Monferrato dispone di impianto sportivo da dedicare all’ atletica leggera, che intende utilizzare al meglio attraverso l’affidamento in gestione ad associazioni sportive
dilettantistiche locali disposte a farsi carico della promozione sportiva, anche giovanile, e della manutenzione ordinaria degli impianti stessi; Che a tal fine, in data il Comune di Casale Monferrato ha pubblicato un avviso esplorativo per manifestazione di interesse relativo alla gestione di terzi della pista di atletica e dello spazio adibito a palestra presso lo stadio Comunale “Natal Palli”;
Che in esito a tale avviso la Società Sportiva/Associazione
ha manifestato interesse alla gestione pista di atletica e dello spazio adibito a palestra presso lo stadio Comunale “Natal Palli”; Che con determinazione dirigenziale n. sono state approvate le condizioni per la concessione della gestione dell’impianto sportivo in argomento;
Tanto premesso e considerato, tra le parti come sopra costituite
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ART. 1 - Oggetto della convenzione
Il Comune di Casale Monferrato, di seguito denominato Concedente, come sopra generalizzato, concede in gestione alla Società
Sportiva/Associazione , di seguito denominata
Concessionaria, che tramite il suo legale rappresentante accetta, la pista di atletica leggera circostante il campo centrale dello stadio “Natal Palli” e dello spazio adibito a palestra.
L’impianto è concesso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, che la Concessionaria dichiara di ben conoscere ed accettare.
La presente concessione ha carattere essenzialmente gratuita, consistendo la controprestazione della Concessionaria nell’adempimento delle obbligazioni di seguito indicate.
ART. 2 - Proprietà dell'impianto sportivo
La Concessionaria dichiara e riconosce senza eccezioni e remore, che l’impianto sportivo indicato nel precedente art.1 è di piena ed esclusiva proprietà del Comune di Casale Monferrato, così come ogni ulteriore opera che sarà realizzata nell’impianto sportivo anche a cura e spese della Concessionaria.
ART. 3 - Durata della concessione
La presente concessione ha validità di anni quattro decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente atto e verrà a scadere senz'altro avviso o disdetta, fatta salva la possibilità del Concedente di revocarla anticipatamente nel caso di sopravvenuta necessità e/o esigenze di pubblico interesse, senza che ciò comporti alcun diritto di risarcimento per la Concessionaria.
E' data facoltà alla Concessionaria di recedere anticipatamente dal presente contratto, decorsi almeno ventiquattro (24) mesi dalla stipula della presente convenzione, per comprovata impossibilità a proseguire nella gestione, previa comunicazione da inviarsi al Concedente a mezzo di lettera raccomandata con almeno tre (3) mesi di preavviso.
ART. 4 - Modalità della gestione /piano di utilizzo e diritti del
Comune
L’impianto sportivo oggetto della presente convenzione sarà utilizzato per lo svolgimento dell’attività di atletica leggera relativa al perseguimento delle finalità sociali e sportive della Concessionaria.
E' fatto assoluto divieto alla Concessionaria di mettere in atto interventi o procedure che possono di fatto determinare una selezione
dell’utenza che vanifichi la volontà preminente del Concedente di destinare all'uso pubblico i propri impianti.
Lo svolgimento di eventuali gare presso la pista di atletica non dovranno interferire con le attività calcistiche programmate e comunicate, all’inizio di ogni stagione, dal gestore del campo sportivo titolare di convenzione con il comune di Casale Monferrato.
Il Concedente ha il diritto di verificare in ogni momento, tramite i propri incaricati, il buon andamento della gestione, predisponendo visite, sopralluoghi o quant'altro venga ritenuto di volta in volta necessario per accertare l’utilizzo dell’impianto e tutte le condizioni previste nel presente atto.
La concessionaria dovrà concedere il libero accesso al pubblico per assistere a manifestazioni che saranno eventualmente organizzate dallo stesso in collaborazione col Comune.
Il Comune ha diritto di avvalersi dell'impianto o di parte di esso per organizzare in proprio o in collaborazione con soggetti terzi, manifestazioni ed eventi, per un massimo di 5 giorni per ciascun anno di concessione, senza che la concessionaria possa vantare diritto a rimborsi o compensi da parte del Comune.
L’accertamento di violazioni sarà contestato per iscritto alla Concessionaria; il ripetuto accertamento di violazioni comporterà la revoca della convenzione.
Dopo la stipula della convenzione, dovrà essere redatto apposito atto, in accordo con il gestore del campo adibito al gioco del calcio e il Comune, contenente le regole di utilizzo e coesistenza.
ART. 5 – Interventi di manutenzione ordinaria – Spese per consumi
La Concessionaria si impegna a gestire l’ impianto oggetto del presente atto secondo diligenza, provvedendo a proprie spese agli interventi di manutenzione ordinaria, necessari per mantenere in stato
di efficienza l’impianto.
Rientrano nella manutenzione ordinaria gli interventi individuati all’art. 3 comma 1 lett. a) D.P.R. 380/2001, e precisamente:
a) interventi edilizi che riguardano opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici;
b) interventi che riguardano le opere necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.
Per tali interventi, la Concessionaria nulla avrà da pretendere dal Comune concedente.
Sono a carico della Concessionaria tutte le spese relative alle utenze attive presso l’Impianto sportivo, quali a titolo esemplificativo i canoni telefonici, le spese per i consumi di energia elettrica, gas e acqua, le omologazioni periodiche degli impianti secondo le vigenti disposizioni. Sono altresì a carico della Concessionaria tutte le spese relative alle operazioni di pulizia ed eventuali ulteriori attrezzature.
Qualora il Comune concedente riscontrasse gravi carenze nella manutenzione dell’impianto, tali da comprometterne la funzionalità e il decoro, potrà procedere alla revoca della concessione, previa contestazione scritta alla Concessionaria.
Art. 6 – Personale impiegato
Per il personale eventualmente impegnato a titolo di volontariato, la Concessionaria assume ogni responsabilità anche in ordine al rispetto di eventuali obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle norme vigenti.
La Concessionaria si assume anche la responsabilità per i danni che possono derivare a terzi durante l'attività svolta nell’impianto, esonerando il Concedente da ogni responsabilità al riguardo.
La Concessionaria è libera di regolamentare i rapporti con gli eventuali insegnanti/istruttori, allenatori e con altri addetti, di fronte ai quali il Concedente rimane estraneo in tema di autorizzazione, scelta
ed accordi economici.
ART. 7 - Responsabilità della Concessionaria
La Concessionaria è responsabile:
a- della custodia e dell'uso dell’ impianto sportivo comunale assegnato con la presente convenzione, che deve essere utilizzato secondo la sua destinazione e in base alle prescrizioni e con i limiti stabiliti dalla presente convenzione;
b- dell'osservanza anche da parte di terzi di tutte le prescrizioni ed i divieti stabiliti dalla legge, dai regolamenti, dalle norme in vigore e da quelle che saranno emanate e, volta per volta, di quelli stabiliti dalle Autorità competenti, nonchè dalle normali regole di prudenza per evitare incidenti, danni o infortuni. La Concessionaria è pertanto responsabile, ad ogni effetto, di ogni danno ed infortunio a chiunque possa accadere riferito alle attività promosse nelle strutture concesse; c- della buona conservazione ed efficienza degli impianti sportivi e delle relative pertinenze, nonché di eventuali danni causati alle strutture.
d- per il proprio personale è responsabile per quanto è previsto dal D.Lgs.81/2008 e sue successive modificazioni ed integrazioni;
ART. 8 – Assicurazione
Al fine di provvedere al risarcimento di eventuali danni a persone e cose la Concessionaria ha stipulato in data , con la Compagnia - n.polizza - a proprie spese e per tutta la durata della presente convenzione, polizza assicurativa per responsabilità civile per la copertura di ogni rischio derivante dalle attività esercitate nell’impianto per un massimale di € 750.000,00.
Una delle clausole del contratto di assicurazione dovrà prevedere per l'assicuratore l'espressa rinuncia a qualsiasi azione di rivalsa nei
confronti del Comune e la consegna al Comune di copia di contratto.
ART. 9 - Oneri a carico del concedente
E’ a carico del Concedente la manutenzione straordinaria dell’impianto sportivo concesso e relative pertinenze.
Per manutenzione straordinaria si intendono gli interventi individuati dall’art. 3 comma 1 lett. b) D.P.R. 380/2001, per quanto compatibili con la struttura dell’impianto, e precisamente:
a) opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici;
b) opere necessarie per realizzare ed integrare i servizi igienico- sanitari e tecnologici.
Qualora gli interventi di manutenzione straordinaria di cui al comma precedente siano da imputarsi alla Concessionaria per carente manutenzione ordinaria o periodica, il Concedente provvederà a diffidare la Concessionaria alla realizzazione degli stessi a propria cura e spese indicando un periodo decorso il quale il Concedente provvederà all’esecuzione degli interventi stessi con addebito alla Concessionaria delle relative spese e, in caso di mancato pagamento, il Concedente potrà revocare la concessione.
ART. 10 – Contributo in favore della società
Tenuto conto che la Concessionaria, così come stabilito al precedente art.5, si assume l’onere della gestione e manutenzione ordinaria degli impianti, ivi compresa la spesa dei consumi ( energia elettrica, acqua e gas) il Comune corrisponderà alla Concessionaria un contributo annuo, pari a € 2.450,00 al netto dell'IVA di legge, da liquidarsi entro il 30 settembre di ciascun anno di convenzione, previa presentazione della rendicontazione analitica delle spese sostenute.
Il pagamento delle fatture sarà effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento da parte del Comune.
Nell’ultimo anno di gestione, il contributo sarà liquidato ad intervenuta e regolare riconsegna degli impianti.
Il Concedente si riserva di sospendere l'erogazione del contributo qualora dovesse riscontrare gravi inadempienze negli obblighi previsti dalla presente convenzione. Il Concedente può, inoltre, effettuare delle detrazioni sui contributi qualora si sia reso necessario il suo intervento diretto per espletare incombenze a carico della Concessionaria.
ART. 11 – Pubblicità
Il Concedente affida alla Concessionaria la gestione diretta della pubblicità fonica e cartellonistica (fissa e mobile) all'interno dell’impianto sportivo in concessione. La concessione della pubblicità è limitata alla durata della presente convenzione. La Concessionaria dovrà stipulare in proprio i relativi contratti esonerando da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo il Concedente.
Tutte le entrate derivanti dalla gestione della pubblicità, verranno introitate direttamente dalla Concessionaria. Qualora detta pubblicità sia visibile dalla pubblica via è subordinata al rispetto del vigente Regolamento Comunale.
La Concessionaria si impegna al pagamento dell'imposta sulla pubblicità (o diritto sulle pubbliche affissioni).
Alla scadenza della convenzione, senza formale preavviso al Concedente, la Concessionaria dovrà - a proprie cure e spese - rimuovere immediatamente, tutti indistintamente, i cartelloni pubblicitari collocati nei complessi sportivi e provvedere al ripristino dello stato manutentorio delle superfici occupate con cartelloni o scritte pubblicitarie.
ART. 12 - Divieti particolari
La Concessionaria non può, arbitrariamente, effettuare nessun intervento di modifica, manomissione e trasformazione delle strutture. L’accertamento di violazioni sarà contestato per iscritto alla Concessionaria; il ripetuto accertamento di violazioni comporterà la revoca della convenzione.
ART. 13 - Controversie
Si conviene che le eventuali controversie riguardanti l'interpretazione e l'applicazione della presente convenzione verranno esaminate con spirito di amichevole composizione sulla base di proposte elaborate dal responsabile del procedimento.
ART. 14 – Foro
Per tutte le controversie - non risolvibili in via amichevole - che dovessero insorgere tra le parti contraenti per l'interpretazione e l'esecuzione del presente contratto, è competente esclusivamente il Foro di Vercelli; è esclusa la competenza arbitrale.
ART. 15 – Riconsegna
Alla scadenza naturale del contratto nonché nell'eventualità di una sua revoca o dell'esercizio della facoltà di recesso, Il Concedente procede, in contraddittorio con la Concessionaria uscente, alla verifica dello stato dell’impianto concesso e al controllo dei beni mobili presenti.
La Concessionaria restituirà l’impianto concesso in perfette condizioni di manutenzione, e con tutte le migliorie eventualmente eseguite
senza nulla pretendere.
ART. 16- Spese contrattuali
Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto sono poste a totale carico della Concessionaria.
Il presente atto, redatto tra le parti nella forma della scrittura privata semplice, verrà registrato solo in caso d’uso.
Si attesta che il presente atto è immediatamente efficace, in quanto non soggetto ad ulteriori forme di controllo.
Letto, confermato e sottoscritto.