ELABORATO
ACCORDO QUADRO SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER LAVORI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO VIABILITÀ
CUI
S01307110484202000158
ELABORATO
02
TITOLO
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
DATA
Febbraio 2021
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Xxx. Xxxxxx Xxxxx
PROGETTISTI
COLLABORATORI
Rev. | Data | Descrizione | Redatto | Controllato | Approvato |
E | 02/2021 | Fiorentini | Xxxxxxxx | Nasti | |
INDICE
Art. 1 - Oggetto Dell’Accordo Quadro di Servizi 3
Art. 2 - Ammontare Dell’Accordo Quadro e corrispettivi 4
Art. 3 - Normativa Applicabile 5
Art. 4 – Requisiti dell’Esecutore del Servizio 5
Art. 5 - Oneri a carico dell'affidatario 6
Art. 6 - Oneri a carico della Committenza 7
Art. 7 - Proprietà Intellettuale e Materiale degli Elaborati 7
Art. 8 - Incompatibilità con lo Svolgimento del Servizio 7
Art. 10 - Contratto - documenti che ne fanno parte 9
Art. 11 - Contratto Applicativo - Documenti che ne Fanno Parte - Stipula 9
Art. 12 - Discordanze Negli Atti di Contratto 10
Art. 13 - Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione del Contratto 10
Art. 14 - Rapporti In Corso di Esecuzione del Servizio 10
Art. 15 - Contestazioni e Riserve 11
Art. 16 - Cessione del Corrispettivo di Appalto 11
Art. 17 - Obblighi dell’appaltatore Prima della Consegna del Servizio 11
Art. 18 - Modifica del Contratto di Accordo Quadro – Modifica del Modulo d’Ordine 11
Art. 19 - Sospensione dei Servizio - Proroghe 12
Art. 20 - Garanzie e Coperture Assicurative 12
Art. 21 - Durata Dell'Accordo Quadro - Tempo Utile per L'ultimazione dei Servizi dei Singoli Contratti Applicativi 13
Art. 22 - Sinistri alle Persone e Xxxxx 14
Art. 24 - Verifica di Conformità 15
Art. 26 - Risoluzione del Contratto 16
Art. 29 - Accordo Bonario - Definizione Delle Controversie 17
Art. 30 - Informativa sulla tutela dei dati personali ai sensi degli artt. 13 – 14 del Regolamento UE 2016/679
– GDPR - “Regolamento generale sulla protezione dei dati e della normativa nazionale” 18
ART. 1 - OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO DI SERVIZI
1. Il presente capitolato disciplina l’Accordo Quadro relativo all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura relativi alla progettazione di interventi di riqualificazione e manutenzione delle sedi stradali del Quartiere 1 del Comune di Firenze, inclusa la segnaletica e la rete di smaltimento delle acque meteoriche, direzione lavori, attività inerenti all'assolvimento degli adempimenti previsti dal D.Lgs 81/08, controllo dell’interfaccia con i gestori dei sottoservizi e ne stabilisce le condizioni che resteranno in vigore per il periodo di validità dell’Accordo Quadro e regola quindi i conseguenti contratti applicativi.
2. Le singole prestazioni che saranno di volta in volta individuate dall’Amministrazione saranno disciplinate con specifici contratti applicativi in forma di moduli d’ordine il cui importo sarà determinato dalle prestazioni effettivamente richieste.
3. Ove, alla data di scadenza di detto termine, fossero in corso l’esecuzione o il completamento di servizi richiesti con contratti applicativi emessi dalla Stazione Appaltante, esso si intenderà prorogato del tempo previsto dai contratti applicativi per l’ultimazione dei servizi. Detta protrazione dei termini non darà all’Appaltatore alcun titolo per pretendere compensi o indennizzi di qualsiasi genere. In ogni caso, la durata dell’Accordo Quadro non può superare i 4 anni.
4. Non potranno essere emessi contratti applicativi dopo la scadenza del termine di validità contrattuale del presente Accordo Quadro.
5. La durata dei contratti applicativi che verranno eventualmente stipulati sarà singolarmente specificata negli stessi nel caso della progettazione. Ciascun intervento dovrà essere eseguito entro il termine utile definito nel Capitolato Prestazionale Tecnico ove non specificatamente previsto nel rispettivo contratto applicativo. Nel caso della Direzione Lavori o del Coordinamento per la Sicurezza, la durata del contratto applicativo sarà vincolata alla durata dei lavori.
6. La stipula dell’accordo quadro non è fonte di alcuna obbligazione per la Stazione Appaltante nei confronti dell’appaltatore, costituendo l’Accordo Quadro unicamente il documento base per la regolamentazione dei contratti applicativi.
7. Il numero e la tipologia delle prestazioni richieste non è predeterminato ma sarà determinato dalla Stazione Appaltante in relazione alle concrete esigenze riscontrate nei singoli moduli d’ordine che saranno di volta in volta stipulati. Pertanto l’affidatario non avrà diritto ad alcun compenso o risarcimento qualora le venga richiesto di svolgere servizi per un importo inferiore a quello indicato nell’Accordo Quadro.
8. Con la conclusione dell’Accordo Quadro l’aggiudicatario si obbliga ad assumere i servizi che in seguito saranno richiesti ai sensi dell’Accordo Quadro entro il limite massimo d’importo previsto ed entro il periodo di validità dell’accordo stesso.
9. Tutti i servizi da eseguirsi in dipendenza del presente Accordo saranno descritti nei rispettivi moduli d’ordine e nei relativi allegati.
10. I contratti applicativi, avranno la forma del modulo d'ordine, sottoscritto dal Dirigente del Servizio Viabilità/R.U.P. e si intenderanno accettati all'atto del loro ricevimento da parte dell'Appaltatore.
11. Con ciascun modulo d’ordine verranno disposte le prescrizioni tecniche dell’intervento secondo quanto previsto dal Capitolato Prestazionale Tecnico.
12. L’inadempienza dell’appaltatore, nonché la mancata presa in consegna dei servizi relativi ai singoli moduli d’ordine emessi in dipendenza del presente accordo, dà facoltà alla Stazione Appaltante di risolvere il presente accordo, ai sensi dell’art.1456 del c.c., e di incamerare la cauzione ai sensi dell’art. 1382 del c.c., salvo risarcimento del maggior danno.
13. L’appaltatore non avrà nulla a pretendere in relazione al presente Accordo Quadro, fintantoché la Stazione Appaltante non darà esecuzione ai contratti applicativi.
14. È facoltà della stazione appaltante procedere in via d’urgenza alla consegna dei servizi, anche nelle more della stipula formale del contratto di Accordo Quadro; in tal caso il Direttore del Servizio/R.U.P. indica espressamente sul modulo d’ordine i servizi da iniziare immediatamente. In caso di consegna in via d’urgenza, il Direttore del servizio tiene conto di quanto predisposto o somministrato dall’Appaltatore, per rimborsare le relative spese nell'ipotesi di mancata stipula del contratto.
15. Il pagamento delle prestazioni rese dall’Appaltatore sarà effettuato separatamente per ciascun modulo d’ordine.
16. L’inadempienza dell’appaltatore nei confronti delle condizioni offerte in sede di partecipazione alla procedura di affidamento dà facoltà alla Stazione Appaltante di risolvere il presente accordo, ai sensi dell’art.1456 del c.c., e di incamerare la cauzione ai sensi dell’art. 1382 del c.c., salvo risarcimento del maggior danno.
ART. 2 - AMMONTARE DELL’ACCORDO QUADRO E CORRISPETTIVI
1. L’importo complessivo dei servizi affidabili ai sensi del presente accordo quadro nel periodo di validità dello stesso ammonta a € 59.110,97 (euro cinquantanovemilacentodieci/97) comprensivi degli oneri per la sicurezza di cui al D.Lgs.81/2008 per Euro 600,00, al netto di IVA.
QUADRO TECNICO ECONOMICO | ||||
IMPORTO TOTALE DEI SERVIZI | ||||
A1 | Importo complessivo dei Servizi | € | 59.110,97 | |
A2 | Costi Speciali della Sicurezza non soggetti a ribasso d'asta | € | 600,00 | |
A3 | Importo Servizi soggetti a ribasso d'asta (A1-A2) | € | 58.510,97 | |
A | IMPORTO TOTALE SERVIZI COMPRESA SICUREZZA | € | 59.110,97 | |
SOMME A DISPOSIZIONE | ||||
B.1 | INPS o Cassa | 4,0% | € | 2.364,44 |
B.2 | Per I.V.A. | 22,0% | € | 13.524,59 |
B | IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE | € | 15.889,03 | |
IMPORTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO (A+B) | € | 75.000,00 |
2. Tale corrispettivo massimo di servizi affidabili rappresenta la sommatoria dei singoli contratti applicativi che, presumibilmente, verranno stipulati in virtù dell’Accordo quadro.
3. Il corrispettivo di ciascun contratto applicativo sarà determinato, per ciascun affidamento, definendo l’importo presunto dei servizi secondo quanto stabilito dal Capitolato Prestazionale Tecnico.
4. La Stazione Appaltante non assume nessun impegno in ordine al raggiungimento dell’importo sopra citato, che è meramente presuntivo e rilevante ai soli fini della costituzione della cauzione.
5. L’Appaltatore per contro è vincolato all’esecuzione dei servizi che, in base al presente Accordo, saranno richiesti con specifici contratti applicativi dalla Stazione Appaltante qualunque risulti essere l’importo complessivo finale dei contratti applicativi medesimi nei limiti definiti dal presente accordo.
6. Si evidenzia che l’importo dei costi della sicurezza (stimato) è da intendersi come indicativo ed in nessuna maniera vincolante per la Stazione appaltante: il reale ammontare di tali costi sarà infatti definito in corrispondenza dei singoli moduli d’ordine secondo quanto stabilito nel seguito del presente Capitolato.
7. Il contratto è stipulato “a misura” ai sensi delle definizioni di cui all’art. 3 lett. eeeee) ed all’art. 59, comma 5-bis del “Codice”.
ART. 3 - NORMATIVA APPLICABILE
1. L'appalto, oltre che dalle norme del presente Capitolato Speciale d'Appalto (di seguito anche “Capitolato”), è regolato dal D.Lgs. n. 50 del 18 Aprile 2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” ss.mm.ii. (di seguito anche “Codice”); dal Regolamento approvato con D.P.R. 207/2010 ss.mm.ii. (di seguito anche “Regolamento”), per le parti ancora in vigore a seguito delle abrogazioni disposte dall’art. 217 lett. u) del D.Lgs. n.50/2016; dal Capitolato Generale per l'Appalto dei Lavori Pubblici, approvato con D.M. n. 145 del 19 aprile 2000 ss. mm. per le parti ancora in vigore; dalla Legge Regionale n.38 del 13 luglio 2007 xx.xx. e dal relativo regolamento attuativo, approvato con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 45/R del 7.8.2008; dal D.Lgs. 6/9/2011 n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”; dal D.M. n. 49 del 7/3/2018; dalle linee guida emanate dall’A.N.A.C. in attuazione delle disposizioni di cui al citato D.Lgs. 50/2016; è regolato, inoltre, da tutte le leggi statali e regionali, relativi regolamenti, dalle istruzioni vigenti, inerenti e conseguenti l’oggetto del presente appalto, che l'Appaltatore, con la firma del contratto, dichiara di conoscere integralmente impegnandosi all'osservanza delle stesse.
ART. 4 – REQUISITI DELL’ESECUTORE DEL SERVIZIO
1. L’esecutore del Servizio deve essere in possesso dei requisiti di cui al D.M. M.I.T. 2/12/2016 n. 263 e in particolare dei seguenti requisiti:
a. essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all'attività prevalente oggetto del servizio;
b. essere abilitato all'esercizio della professione nonché iscritto al momento della partecipazione alla gara, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitati all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto;
c. essere in possesso dei requisiti professionali di cui all’art. 98 del D. Lgs 81/2008 per lo svolgimento delle attività di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione e di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione.
2. Nel contratto di Accordo Quadro dovrà essere indicato il nominativo del Professionista Responsabile del Servizio.
3. Ai sensi dell’art. 31 comma 8 D. Lgs. 50/2016, il subappalto non è ammesso fatta eccezione per sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del
progettista. L’Appaltatore che intenda avvalersi del subappalto deve presentare apposita istanza al RUP con allegata la documentazione prevista dall’art.105 commi 7 e 18 del D.lgs. n. 50/2016 al fine del rispetto delle prescrizioni contenute in tale articolo. A tale istanza deve essere obbligatoriamente allegato il contratto di subappalto corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, che indichi puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. L’autorizzazione al subappalto è subordinata al rispetto delle condizioni previste dalla disciplina normativa in vigore.
ART. 5 - ONERI A CARICO DELL'AFFIDATARIO
1. Tutti gli elaborati e documenti relativi allo svolgimento del servizio affidato devono essere sottoscritti con firma digitale dal professionista/i.
2. Tutti gli elaborati, così come in caso eventuale di variante, devono essere comprensivi della consegna degli eventuali elaborati grafici, e descrittivi. In particolare il tecnico incaricato si deve impegnare a:
a. Produrre una copia digitale, in formato standardizzato editabile tipo .DXF, .DWG, .PLN, .DOC, .XLS, .DCF o compatibili, ed una copia in formato .PDF/A debitamente firmata;
b. produrre su richiesta della stazione appaltante fino a 3 (tre) copie cartacee di ogni elaborato e di ogni altro atto connesso o allegato già retribuite con il corrispettivo stabilito;
3. In caso di errori od omissioni nello svolgimento del servizio, la Committenza può richiedere all’Affidatario di rieseguire il servizio senza ulteriori costi ed oneri, a scomputo parziale o totale degli indennizzi garantiti dalla polizza assicurativa professionale.
4. La prestazione da rendere comprende, tra l’altro, l’onere della partecipazione dell'Affidatario alle riunioni:
a. convocate presso il RUP o la stessa Amministrazione per chiarimenti, illustrazioni, e ogni altra necessità, in relazione al progetto in fase di realizzazione;
b. eventuali riunioni convocate presso enti autorizzativi (ad esempio AATO, Provincia, Regione, Comune, Soprintendenza beni culturali, etc.) per chiarimenti, illustrazioni, e ogni altra necessità, in relazione alla prestazione svolta.
5. Rimanendo l'appaltatore organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi dell’amministrazione committente; è obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questo ultimo.
6. Resta a carico dell'affidatario del servizio ogni onere strumentale e organizzativo ivi compresi oneri per sopralluoghi e trasferte necessari per l'espletamento delle prestazioni se non diversamente stabilito dal presente Capitolato fra cui:
a. tutte le spese di trasporto (personale e strumentazione), vitto ed alloggio ed eventuali oneri connessi;
b. spese per certificati di conformità e/o tarature strumenti necessari per lo svolgimento del servizio;
c. nominare e comunicare un proprio referente dotato di recapito telefonico ed un indirizzo email di riferimento a cui inviare le richieste;
d. tutte le spese contrattuali, bolli, registro, accessorie e conseguenti.
ART. 6 - ONERI A CARICO DELLA COMMITTENZA
1. La Committenza sì impegna a trasmettere all'Affidatario, all'inizio dell'incarico, tutto quanto in suo possesso relativamente alle prestazioni oggetto d'incarico.
2. La Committenza si impegna, inoltre, a:
a. convocare le necessarie riunioni di "Coordinamento" in relazione agli spostamenti o potenziamenti o variazione dei sottoservizi o degli impianti;
b. ottenere i necessari permessi per l'accesso alle proprietà private e/o pubbliche interessate dalle opere da progettare nel caso fosse necessario la predisposizione di un eventuale progetto di variante;
c. inoltrare le necessarie richieste per l'ottenimento di pareri o nulla osta sul progetto da parte di eventuali Organismi preposti e/o a vario titolo interessati facendosi interamente carico del pagamento dì tutti i relativi oneri;
d. garantire su richiesta dell'Affidatario e sotto la propria responsabilità, il libero accesso alle aree e/o ai fabbricati interessati dalla prestazione nella disponibilità della Committenza, nel rispetto degli orari e delle prescrizioni/indicazioni della Committenza, per tutto il corso di espletamento dell'incarico medesimo. L'Affidatario potrà avvalersi, sotto la propria responsabilità, di collaboratori per l'espletamento dei sopralluoghi ritenuto opportuni.
ART. 7 - PROPRIETÀ INTELLETTUALE E MATERIALE DEGLI ELABORATI
1. Restano nella proprietà materiale e legale del Comune di Firenze, gli elaborati, i documenti, gli atti, comunque formati e su qualunque supporto, prodotti dall’Affidatario nell'ambito dell'Incarico.
2. L'Affidatario dovrà mantenere riservata e non dovrà divulgare a terzi, ovvero impiegare in modo diverso da quello occorrente per realizzare l'oggetto dell'Incarico, qualsiasi informazione relativa al progetto che non fosse resa nota direttamente o indirettamente dalla Stazione Appaltante o che derivasse dall'esecuzione delle opere progettate salvo le informazioni richieste dalla Soprintendenza Archeologica. Detto impegno si estende a qualsiasi cambiamento o proposta di cambiamento, sempre inerente all'incarico, o a qualsiasi dato o elaborato, oppure a qualsiasi disegno o mappa o piano forniti dalla Stazione Appaltante, o che siano stati preparati dall'Affidatario per essere impiegati dalla Stazione Appaltante. Quanto sopra, salvo la preventiva approvazione alla divulgazione da parte della Stazione Appaltante, avrà validità fino a quando tali informazioni non siano di dominio pubblico. L'Affidatario potrà citare nelle proprie referenze e nel proprio curriculum il lavoro svolto per la Stazione Appaltante, eventualmente illustrandolo con disegni, purché tale citazione non violi l'obbligo di riservatezza del presente articolo. Nei casi particolare di comunicati stampa, annunci pubblicitari, partecipazione a simposi, seminari e conferenze con propri elaborati, l'Affidatario, sino a che la documentazione progettuale non sia divenuta di dominio pubblico, dovrà ottenere il preventivo benestare della Stazione Appaltante sul materiale scritto e grafico, inerente alle opere rese alla Stazione Appaltante nell'ambito dell'Incarico, che intendesse esporre o produrre.
ART. 8 - INCOMPATIBILITÀ CON LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
1. Al fine di evitare situazioni d’incompatibilità, ha applicazione la disciplina in tema di conflitto di interesse (art, 42, comma 4, del Codice).
2. Fino al termine dell'esecuzione del servizio, valgono tutte le cause di incompatibilità previste al riguardo dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari e linee guida ANAC ivi comprese quelle dell'Ordine Professionale di appartenenza. Il Professionista si impegna a comunicare tempestivamente l'eventuale
insorgere di cause di incompatibilità o di cessazione delle condizioni, sia per sé medesimo sia per i suoi eventuali collaboratori.
3. Ai sensi dell'alt. 24, comma 7 del Codice, l'aggiudicatario dei servizi di progettazione oggetto della presente gara, non potrà partecipare agli appalti di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, derivanti dall'attività di progettazione svolta. Ai medesimi appalti, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'aggiudicatario. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'art. 2359 del Codice civile. Tali divieti sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti. Tali divieti non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l'esperienza acquisita nell'espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori.
ART. 9 - SICUREZZA
1. L'affidamento rientra fra i servizi di natura intellettuale. Tutti coloro che hanno accesso al cantiere beneficiano delle misure di sicurezza che appresta l'impresa esecutrice dei lavori. Non è redatto il documento di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI) e i costi delle misure di eliminazione o riduzione di tali rischi sono quindi pari a zero (salvo casi particolari da individuare a seconda delle necessità nei singoli contratti applicativi, motivo per cui è prevista una specifica somma nel quadro economico), in quanto ai sensi dell'art. 26, comma 3 bis, del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. trattasi di contratto di prestazione di servizi di natura prevalentemente intellettuale e non sono comunque presenti rischi da interferenze con le attività lavorative della Stazione Appaltante.
2. L’Appaltatore è tenuto all’osservanza rigorosa degli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché di quanto previsto dal Capo III della L.R. n. 38/2007 e dal relativo regolamento di attuazione, approvato con DPRG n. 45/R del 7/8/2008.
3. L’Appaltatore è tenuto all’osservanza del Piano di sicurezza e coordinamento redatto dal Coordinatore per la sicurezza ai sensi del D.lgs.81/2008 e del relativo Allegato XV e ad attenersi alle procedure indicate dal coordinatore per l’esecuzione.
4. In caso di presenza e sopralluoghi in cantiere o in impianti, l’ del servizio dovrà attenersi alle seguenti disposizioni e obblighi:
a. obbligo di prendere visione delle planimetrie dei "percorsi di fuga e presidi antincendio" affisse negli impianti e nei locali degli edifici, al fine di localizzare, i pulsanti dì emergenza, le uscite di sicurezza e i punti di raccolta;
b. obbligo di indossare gli indumenti di lavoro e di usare i mezzi protettivi individuali;
c. obbligo di impiegare macchine, attrezzi ed utensili rispondenti alle vigenti norme di legge;
d. obbligo di rispettare scrupolosamente i cartelli di norma affissi all’interno delle strutture aziendali e di attenersi e rispettare le indicazioni riportate dall’apposita segnaletica e cartellonistica specifica di rischio e/o di pericolo;
e. obbligo di effettuare la movimentazione di materiale e cose in sicurezza e con l'ausilio di idonee attrezzature conformi alle norme di legge vigenti;
f. obbligo di richiedere l'intervento del referente del Comune di Firenze, in caso dì anomalie riscontrate nell'ambiente di lavoro e prima di procedere con interventi in luoghi con presenza di rischi specifici;
g. obbligo di segnalare immediatamente eventuali deficienze dì dispositivi di sicurezza o l'esistenza di condizioni di pericolo;
h. obbligo nell'eventualità di lavori che si svolgano in posizioni sopraelevate, di delimitare le zone sottostanti per evitare la presenza di personale nell'area interessata;
i. divieto di abbandonare/depositare materiali e/o attrezzature in posizione di equilibrio instabile o, se ciò fosse indispensabile, deve esserne segnalata la presenza;
j. divieto di abbandonare/depositare mezzi, materiali e/o attrezzature in luoghi che possono costituire fonte potenziale di pericolo in luoghi di transito e di lavoro;
k. divieto di usare abusivamente materiali e/o attrezzature di proprietà altrui;
l. divieto di intervenire sulle prove o lavorazioni in atto;
m. divieto di accedere ai locali ad accesso autorizzato se non specificatamente autorizzati dal responsabile della struttura con apposita autorizzazione nella quale sono indicate le misure di prevenzione e protezione;
n. divieto di permanere in luoghi diversi da quelli in cui si deve svolgere il proprio servizio;
o. divieto di rimuovere o manomettere in un alcun modo i dispositivi di sicurezza e/o protezioni installati su impianti o macchine;
p. divieto di compiere, di propria iniziativa, xxxxxxx ed operazioni che non siano di propria competenza e che possono perciò compromettere anche la sicurezza di altre persone;
q. divieto di accedere, senza specifica autorizzazione, all'Interno di cabine elettriche o di altri luoghi ove esistono impianti o apparecchiature elettriche in tensione;
r. non impartire disposizioni alle maestranze se non per segnalazioni di pericolo imminente.
ART. 10 - CONTRATTO - DOCUMENTI CHE NE FANNO PARTE
1. Xxxxx parte integrante del contratto di appalto, anche se materialmente non allegati, il presente Capitolato Speciale e il Capitolato Prestazionale Tecnico.
2. I suddetti documenti possono non essere materialmente allegati, purché conservati dalla stazione appaltante e controfirmati da entrambe le parti.
ART. 11 - CONTRATTO APPLICATIVO - DOCUMENTI CHE NE FANNO PARTE - STIPULA
1. Saranno parte integrante dei singoli contratti applicativi, nella forma del modulo d’ordine, fermo restando quanto valido per l’Accordo Quadro:
a. nel caso di progettazione: indicazione dell’area di intervento;
b. nel caso di Direzione Lavori o Coordinamento per la Sicurezza: il progetto esecutivo;
2. I contratti applicativi, avranno la forma del modulo d'ordine, sottoscritto dal Dirigente del Servizio Viabilità/R.U.P. e si intenderanno accettati all'atto del loro ricevimento da parte dell'Appaltatore
3. Il ricevimento del modulo d’ordine ha valenza di verbale di consegna dei servizi richiesti, la cui conclusione si intende verificata dalla stazione Appaltate con l’accettazione e la successiva liquidazione della fattura il cui importo sarà preventivamente concordato con il RUP e/o DEC, sulla base delle effettive prestazioni svolte.
4. Con ciascun modulo d’ordine saranno disposte le prescrizioni tecniche dell’intervento e conterrà le seguenti indicazioni:
a. l’oggetto dei servizi da eseguire;
b. la descrizione e la consistenza dei servizi;
c. i luoghi interessati dai servizi;
d. i Capitolati Speciali d’Appalto di riferimento;
e. importo del Modulo d’ordine come definito nel Capitolato Prestazionale Tecnico.
ART. 12 - DISCORDANZE NEGLI ATTI DI CONTRATTO
1. Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, l'Appaltatore ne farà oggetto d'immediata segnalazione scritta all'Amministrazione Appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica.
2. Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali.
3. Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto stabilito nel secondo comma del presente articolo, l'Appaltatore rispetterà nell'ordine quelle indicate dagli atti seguenti: Contratto – Capitolato Prestazionale Tecnico - Capitolato Speciale d'appalto.
4. Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito che la scelta spetterà, di norma e salvo diversa specifica, all’Appaltatore.
ART. 13 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO
1. È affidata al RUP la responsabilità, la vigilanza ed i compiti di coordinamento sull'intero ciclo dell'appalto che svolgerà anche le funzioni di Direttore dell'Esecuzione (DEC), fatta salva la possibilità per la stazione appaltante di nominare un soggetto diverso nei casi previsti dall’art.16 comma 1 del Decreto 7 marzo 2018 , n. 49.
2. Il Direttore dell'Esecuzione, ove presente, costituirà il riferimento dell'affidatario per qualsiasi aspetto concernente lo sviluppo del servizio e la gestione dei rapporti contrattuali con l'Amministrazione.
Art. 14 - RAPPORTI IN CORSO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
3. Salvo diverse disposizioni, l'Amministrazione concedente il servizio, di norma, effettuerà e riceverà tutte le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti le attività tecniche del contratto attraverso il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.).
4. Il R.U.P. svolge il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante, in modo da assicurarne la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione o affidamento, valutando l’adeguatezza delle prestazioni, il rispetto dei tempi, adeguatezza della reportistica sulle prestazioni svolte.
5. L'Affidatario dovrà strutturare la propria organizzazione in modo che vi sia un unico soggetto di riferimento al quale l’Amministrazione Comunale possa rivolgersi per le richieste, le informazioni, le segnalazioni ed ogni altra comunicazione relativa al rapporto contrattuale.
6. L'Affidatario, pertanto, è tenuto a designare/nominare, a proprio totale carico e ed onere, il Responsabile della Esecuzione del Contratto (R.E.C.), costantemente reperibile, il cui nominativo unitamente ai recapiti sarà comunicato per iscritto all’Amministrazione Comunale.
7. Il R.E.C. provvederà, per conto dell'Affidatario, a vigilare affinché ogni fase dell'Incarico risponda a quanto stabilito dai documenti contrattuali e sarà il naturale corrispondente del R.U.P. o dei suoi collaboratori.
ART. 15 - CONTESTAZIONI E RISERVE
1. L’Affidatario del Servizio trasmette a mezzo PEC al Responsabile del Procedimento/Direttore dell’Esecuzione del Contratto, eventuali contestazioni o riserve, entro 15 giorni dall'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore, a pena di decadenza.
2. Le contestazioni o riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l’Affidatario ritiene gli siano dovute.
ART. 16 - CESSIONE DEL CORRISPETTIVO DI APPALTO
1. Secondo quanto disposto dall’art. 106, comma 13 del Codice, i crediti derivanti dall’esecuzione del presente appalto possono essere ceduti a banche o intermediari finanziari disciplinati dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia emanato ai sensi dell'art. 25 comma 2, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa o ai soggetti, costituiti in forma societaria, che svolgono l'attività di acquisto di crediti da soggetti del proprio gruppo che non siano intermediari finanziari. Si applicano le disposizioni di cui alla L.n.52/1991.
2. Ai fini dell’opponibilità all’Amministrazione Comunale, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate al RUP. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti sono efficaci e opponibili all’Amministrazione comunale se non rifiutate con comunicazione da notificarsi, da parte del RUP, al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.
3. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.
4. È consentita la cessione del credito nelle medesime forme sopra indicate anche nell’ambito del rapporto di subappalto.
ART. 17 - OBBLIGHI DELL’APPALTATORE PRIMA DELLA CONSEGNA DEL SERVIZIO
1. Prima della consegna del servizio l’Appaltatore deve consegnare al Direttore del Servizio la polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi di cui all’art. 20 del presente Capitolato.
ART. 18 - MODIFICA DEL CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO – MODIFICA DEL MODULO D’ORDINE
1. Durante il periodo di efficacia del contratto di Accordo Quadro, esso potrà essere modificato nei casi ed entro i limiti previsti dall’art. 106 del D. Lgs 50/2016.
2. Ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett e) del D. Lgs 50/2016, durante l’esecuzione del Servizio, potranno essere apportate modifiche contrattuali non sostanziali tali da non alterare considerevolmente gli elementi del contratto originariamente pattuiti come previsto dall’art. 106, comma 4 del D.Lgs 50/2016. Tali modifiche potranno comportare una variazione in aumento dell’importo contrattuale in misura non superiore all’importo di € 75.000,00.
3. Nei singoli contratti applicativi l’esecutore:
a. ha l'obbligo di eseguire tutte le modifiche ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il RUP gli abbia ordinato purché non mutino sostanzialmente la natura dei servizi e dei lavori di cui al modulo d’ordine. Per il mancato adempimento dell’appaltatore si applicano le disposizioni di cui al presente Capitolato;
b. è tenuto ad introdurre nei progetti, anche se già elaborati e presentati, tutte le modifiche necessarie per il rispetto delle norme stabilite dalle leggi vigenti al momento della presentazione dei progetti senza che ciò dia diritto a speciali e maggiori compensi.
4. Qualora in corso di esecuzione dei lavori previsti nel progetto esecutivo, la Stazione Appaltante ritenga necessario introdurre varianti o modifiche al progetto stesso, l’aggiudicatario avrà l'obbligo di redigere gli elaborati che siano richiesti, per i quali avrà diritto ad essere compensato sulla base dei criteri riportati nel Capitolato Prestazionale Tecnico. Il compenso sarà calcolato sull’importo complessivo delle opere aggiuntive risultate dopo la variante. In caso di variata distribuzione della spesa il compenso sarà calcolato sull’importo delle opere aggiuntive.
5. Nel caso di varianti causate da carenze in fase di redazione del Progetto Esecutivo, restano ferme le disposizioni di cui all’art. 106, comma 9, del Codice e la relativa responsabilità in capo all’affidatario stesso. In ogni caso nessuna attività derivante da carenze nella redazione del Progetto Esecutivo potrà essere soggetta a corrispettivo, né in fase di redazione dei relativi progetti, né in fase di esecuzione dei lavori.
ART. 19 - SOSPENSIONE DEI SERVIZIO - PROROGHE
1. La sospensione dell’esecuzione del contratto può essere disposta dal R.U.P. esclusivamente nei casi e con le modalità previsti dall’art. 107 del Codice.
2. La sospensione dell’esecuzione del contratto può essere disposta dal R.U.P. qualora siano sospesi i lavori corrispondenti.
ART. 20 - GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE
A) GARANZIA DEFINITIVA
1. L’appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia fideiussoria del 10% dell’importo contrattuale con le modalità di cui all’art. 93, commi 2 e 3 del Codice.
2. La garanzia copre:
a. l’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse;
b. il rimborso delle somme pagate in più all’Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, fatta salva comunque la risarcibilità del maggior danno subito dalla Stazione appaltante;
3. Tale garanzia fideiussoria, a scelta dell'Appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
4. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
5. La garanzia deve permanere fino al certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione e comunque non oltre 12 mesi dall’ultimazione dei lavori e sarà svincolata secondo quanto previsto dall’art. 235 del D.P.R. 207/2010 ss.mm.ii. e dall’art. 103 co.5 del Codice.
6. Le fidejussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto 19 gennaio 2018, n. 31 di cui al co.9 dell’art. 103 del Codice.
7. Come previsto dall’art. 103 comma 1 del Codice, si applicano alla garanzia definitiva le medesime riduzioni previste per la garanzia provvisoria dall’art. 93, comma 7 del Codice.
B) POLIZZA DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE
8. Senza eccezioni o riserve restano a totale carico dell'Affidatario ogni responsabilità sia civile che penale per eventuali danni subiti dall’Amministrazione o da terzi connessi e derivanti dall'esecuzione del servizio assunto in affidamento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune di Firenze, salvi gli interventi in favore dell'Affidatario da parte di società assicuratrici.
9. L'Affidatario risponderà direttamente dei danni prodotti a persone o cose in dipendenza dell'esecuzione del servizio tecnico allo stesso affidato e rimarrà a suo carico il completo risarcimento dei danni prodotti a terzi.
10. L'Affidatario è obbligato a stipulare con una primaria compagnia di assicurazione, tenendo quindi conto delle specificità del servizio tecnico assunto, per una durata pari alla durata della cauzione definitiva, una polizza di responsabilità civile professionale che copra i rischi derivanti da errori, negligenza, imprudenza, imperizia, omissioni, errata applicazione di norme, ecc. nello svolgimento dell'attività affidata.
11. La polizza, oltre ai rischi di cui all'art. 105, commi 9 e 10 del Codice, copre anche i rischi derivanti da errori od omissioni che possano determinare a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.
12. La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti.
13. La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e dei consulenti. Qualora l'aggiudicatario sia una società, trasmette la polizza di assicurazione di cui all'art. 1, comma 148 della I. 4 agosto 2017 n. 124.
14. Per la sottoscrizione del contratto, l'aggiudicatario trasmette nel termine che sarà comunicato, alla stazione appaltante copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 445/2000 della polizza di responsabilità civile professionale prevista dall'art. 24, comma 4 dei Codice dei Contratti
15. il massimale per la copertura assicurativa contro i rischi è stabilito essere non inferiore ad € 500.000,00.
ART. 21 - DURATA DELL'ACCORDO QUADRO - TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI SERVIZI DEI SINGOLI CONTRATTI APPLICATIVI
1. La durata dell’Accordo Quadro è di 24 (ventiquattro) mesi naturali e consecutivi a partire dalla data di stipula dell’Accordo Quadro o, in alternativa, fino all’esaurimento delle risorse economiche disponibili nel caso in cui questo avvenga prima dei 24 mesi. La Stazione appaltante si riserva la facoltà, in caso di mancato raggiungimento del limite economico al termine dei 24 mesi, di estendere la durata dell’Accordo Quadro di ulteriori 12 mesi, ciò senza pretese da parte dell’Appaltatore. Ove, alla data di scadenza di detto termine, fossero in corso l’esecuzione o il completamento di contratti applicativi esso si intenderà prorogato del tempo previsto dagli stessi per l’ultimazione dei servizi nei termini indicati dal Capitolato speciale d’appalto e fermo quanto previsto dall’art. 54 co. 1 D.Lgs 50/16. La proroga dovrà avvenire comunque nel limite specificato nel presente capitolato e dovrà avvenire alle stesse condizioni contrattuali e agli stessi prezzi previsti in sede di gara iniziale. L’affidatario è obbligato ad accettare la proroga.
2. La durata del periodo concesso per l’esecuzione dei servizi è definita nel singolo contratto applicativo. Nel caso in cui non sia esplicitato nel contratto applicativo varranno i tempi indicati nel Capitolato
Prestazionale Tecnico. In detto tempo è compreso anche quello occorrente per ottenere dalle competenti Autorità le eventuali concessioni, licenze e permessi di qualsiasi natura e per ogni altro lavoro preparatorio da eseguire prima dell'effettivo inizio del servizio. Nel caso dei servizi espletati in corso d’opera, ovvero Direzione dei Lavori e Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione, la tempistica del servizio è legata alla durata dei lavori.
ART. 22 - SINISTRI ALLE PERSONE E DANNI
1. Qualora nella esecuzione dei servizi avvengono sinistri alle persone, o danni alle proprietà, il Direttore del Servizio compila apposita relazione da trasmettere senza indugio al Responsabile del procedimento indicando il fatto e le presumibili cause e adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre per la stazione appaltante le conseguenze dannose.
ART. 23 - PAGAMENTI
1. Ai sensi dell’art. 35, c. 18, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per ogni contratto applicativo, sul valore del contratto applicativo di appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio del servizio.
2. Si evidenzia che, stante la natura di Accordo Quadro del presente appalto, la procedura di anticipazione del prezzo è applicabile esclusivamente, di volta in volta, in riferimento al singolo Contratto applicativo; è esclusa l’anticipazione del prezzo in riferimento al tetto complessivo di spesa previsto dall’Accordo Quadro.
3. L'anticipazione va compensata fino alla concorrenza dell'importo sui pagamenti effettuati secondo il cronoprogramma dei lavori/servizi, e comunque, prima della liquidazione finale del singolo Contratto Applicativo.
4. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata all’avvenuta consegna del servizio ed alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso del servizio, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione del servizio non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
5. Il pagamento delle prestazioni rese dall’Appaltatore sarà effettuato separatamente per ciascun contratto applicativo.
6. Le modalità di pagamento saranno specificate nei singoli moduli d’ordine. Nel caso in cui non sia
esplicitato nel modulo d’ordine il pagamento avverrà:
a. Per la progettazione, alla sottoscrizione del verbale di verifica del progetto;
b. Per le prestazioni relative all’esecuzione dei lavori, all’approvazione del CRE.
Sempre nel caso in cui non sia esplicitato nel modulo d’ordine, in seguito ad espressa richiesta
dell’esecutore potrà essere corrisposta:
c. In caso di progettazione, una rata di acconto del 50% dell’importo relativo alla progettazione alla consegna del progetto esecutivo;
d. Per le prestazioni relative all’esecuzione dei lavori, una rata di acconto del 50 % dell’importo relativo all’esecuzione dei lavori all’emissione del certificato di fine dei lavori.
7. La Stazione appaltante procede al pagamento dei servizi solo a seguito dei controlli previsti dalla vigente normativa, con particolare riguardo alla verifica della permanenza della regolarità fiscale e di quella contributiva ed assicurativa dell’Impresa affidataria e degli eventuali subappaltatori. Conseguentemente, ai fini del pagamento, l’Amministrazione acquisisce il documento di regolarità contributiva dell’Appaltatore e degli eventuali subappaltatori nelle modalità previste dalla normativa vigente.
8. Ai fini della tutela dei lavoratori e della regolarità contributiva si applica quanto previsto dai commi 4 e
5 dell’art. 30 e dai commi 8 e 9 dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016.
9. I pagamenti relativi sono effettuati nel termine di trenta giorni decorrenti dalla data di presentazione di regolare fattura da parte dell’appaltator, fatta salva la permanenza della regolarità fiscale, contributiva ed assicurativa.
10. Ai fini del pagamento del corrispettivo del presente appalto, l’aggiudicatario dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, secondo quanto previsto dall'art. 3 della Legge n.136 del 13/08/10. L’aggiudicatario dovrà pertanto comunicare alla Stazione appaltante:
a. gli estremi dei conti correnti bancari o postali dedicati;
b. la generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
ART. 24 - VERIFICA DI CONFORMITÀ
1. Ai sensi dell’art. 102 comma 2 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. il certificato di regolare esecuzione è emesso, dal R.U.P., non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto di Accordo Quadro.
2. Non saranno rilasciati certificati di ultimazione e di verifiche di esecuzione/conformità relativamente ai
servizi resi nei singoli contratti applicativi nella forma del modulo d’ordine.
ART. 25 - PENALI
1. Le penali dovute dall’appaltatore sono fissate per ogni giorno di ritardo nell’adempimento degli obblighi contrattuali nella misura del uno per mille dell’ammontare netto contrattuale del singolo contratto applicativo.
2. È ammessa, su motivata richiesta dell'esecutore, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'esecutore, oppure quando si riconosca che le penali sono manifestamente sproporzionate, rispetto all'interesse della stazione appaltante. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'esecutore.
ART. 26 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
1. La Stazione appaltante può procedere alla risoluzione del contratto, con proprio provvedimento motivato, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:
a. qualora il contratto abbia subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106, del D.Lgs. 50/2016;
b. nel caso di modifiche al contratto di appalto rientranti fra i casi previsti all'articolo 106, c. 1, lettera
e) del D.Lgs. 50/2016 qualora vengano superate le soglie stabilite dalla Stazione appaltante nei documenti di gara;
c. qualora l'appaltatore si sia trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1 e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto.
Nelle ipotesi sopra indicate non si applicano i termini previsti dall'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990 n. 241.
2. La Stazione appaltante, inoltre, procede alla risoluzione del contratto, con proprio provvedimento, nei seguenti casi relativi sia al contratto di Accordo Quadro sia ai singoli Contratti Applicativi:
a. qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dei requisiti di partecipazione o per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
b. qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016;
c. per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la buona riuscita del servizio/lavori (da contestare con le modalità previste dall’art.108, comma 3, D.lgs. n. 50/2016);
d. per grave ritardo rispetto alle previsioni del cronoprogramma (da accertare con le modalità
previste dall’art.108, comma 4, D.lgs. n. 50/2016);
e. previa formale costituzione in mora dell’interessato, in caso di gravi o ripetute violazioni delle norme in materia di sicurezza, con particolare riguardo a quanto contenuto nei piani di sicurezza e, qualora siano presenti più imprese nel cantiere, in caso di mancata cooperazione all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro e di mancato coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi;
f. violazione delle norme dettate a tutela dei lavoratori;
g. inutile decorso del secondo termine assegnato dal Direttore del Servizio all’Appaltatore per la consegna di cui all’art. 19 del Decreto 7 marzo 2018 , n. 49;
h. gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali, e relativi al pagamento delle retribuzioni ai dipendenti impegnati nell'esecuzione dell'appalto (da contestare con le modalità di instaurazione del contraddittorio previste dall’art.108, comma 3, D.lgs. n. 50/2016);
i. impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, qualora l'Impresa non provveda all'immediata regolarizzazione (da contestare con le modalità di instaurazione del contraddittorio previste dall’art.108, comma 3, D.lgs. n. 50/2016);
j. nel caso in cui, violando le disposizioni previste dall’art.3 della L.136/2010 xx.xx., le transazioni relative al presente contratto non siano effettuate avvalendosi di banche o della Società Poste Italiane Spa;
k. per grave inosservanza dell’obbligo del rispetto delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Firenze, approvato con Deliberazione della Giunta n.471/2013, come previsto all’art. 41 del presente Capitolato Speciale di Appalto;
l. negli altri casi espressamente previsti dal presente Capitolato o da disposizioni di legge.
3. In caso di risoluzione del contratto l’Amministrazione appaltatrice procede alla contestuale comunicazione della risoluzione all’Osservatorio regionale dei contratti pubblici.
4. Nei casi di risoluzione di cui al presente articolo, la Stazione appaltante procede unicamente al pagamento dei servizi regolarmente eseguiti decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
5. Ai sensi dell'articolo 94 comma 3 del D.Lgs. 159/2011 xx.xx, la Stazione appaltante può non risolvere il contratto, dandone espressa comunicazione al Prefetto, nel caso in cui l'opera sia in corso di ultimazione.
6. In tutti i casi di risoluzione del contratto l’Appaltatore deve adempiere agli obblighi previsti dall’art. 108 co. 9 del D.Lgs. 50/2016 e, in caso di inadempimento, l’Amministrazione provvede d’ufficio addebitando all’Appaltatore i relativi oneri e spese.
7. A seguito della risoluzione del contratto, in sede di liquidazione finale del servizio dell’appalto risolto, l’Amministrazione pone a carico dell’Appaltatore inadempiente la maggiore spesa sostenuta per affidare i servizi ad altra impresa. La Stazione appaltante può valersi della cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103, comma 2 del Codice.
8. È facoltà della Stazione Appaltante procedere d'ufficio in danno dell'Appaltatore inadempiente.
9. Per tutto quanto non disciplinato dal presente articolo, trova applicazione l’art. 108 del D.Lgs. n.
50/2016.
ART. 27 - RECESSO
1. La Stazione appaltante si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo, ai sensi dell’art.
109, comma 1, D.Lgs.50/2016 previo il pagamento dei servizi eseguiti.
2. Ai sensi e per gli effetti degli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter, 92, commi 3 e 4 e 94 comma 2 del D.Lgs. 159/2011 xx.xx., la Stazione appaltante recede dal contratto qualora, in esito alle verifiche antimafia effettuate per il tramite della Prefettura siano da questa accertati successivamente alla stipula del contratto la sussistenza di una causa di divieto indicata nell'articolo 67 del D.Lgs. 159/2011 xx.xx. o gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4 ed all'articolo 91 comma 6 del D.Lgs. 159/2011 xx.xx. In tale ipotesi la Stazione appaltante procede unicamente al pagamento delle opere già eseguite ed al rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite. Ai sensi dell'articolo 94 comma 3 del D.Lgs. 159/2011 xx.xx, la Stazione appaltante può non recedere dal contratto nel caso in cui l'opera sia in corso di ultimazione.
ART. 28 - REVISIONE PREZZI
1. Il rischio dell’esecuzione del servizio è a totale carico dell’Appaltatore. L’art. 1664 c.c., 1° comma, non si applica all’appalto di cui al presente Capitolato.
2. Non è possibile procedere alla revisione dei prezzi del presente appalto.
ART. 29 - ACCORDO BONARIO - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
1. Per la definizione delle controversie si applicheranno gli artt. 206, 208 e 211 del D.Lgs. n.50/2016. È
esclusa la clausola compromissoria di cui all’art. 209 del D.Lgs.50/2016.
2. La competenza a conoscere le controversie che potrebbero derivare dal contratto, di cui il presente Capitolato è parte integrante, spetta, ai sensi dell’art. 20 del codice di procedura civile, al giudice del luogo dove il contratto è stato stipulato.
ART. 30 - INFORMATIVA SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTT. 13 – 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 – GDPR - “REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI E DELLA NORMATIVA NAZIONALE”
1. Finalità del trattamento: i dati personali forniti dall'operatore saranno raccolti presso il Comune di Firenze per le finalità di gestione della procedura di gara. Il trattamento dei dati personali persegue esclusivamente finalità istituzionali, e comunque le finalità previste dal Regolamento UE 2016/679, in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.
2. Modalità del trattamento: il trattamento dei dati avviene con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, tramite l’inserimento in banche dati informatizzate e l’aggiornamento di archivi informatici e/o cartacei. Il trattamento è improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza, tutela della riservatezza e dei diritti dell'interessato. I dati saranno comunicati a terzi e diffusi nei soli casi previsti dalla vigente normativa generale o di settore.
3. Durata del trattamento: i dati saranno trattati per tutto il tempo necessario allo svolgimento della presente procedura e/o all'erogazione della prestazione e/o del servizio e, successivamente alla conclusione del procedimento o del servizio erogato, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
4. Obbligo di comunicazione: la comunicazione dei dati da parte dell'interessato è necessaria al fine dello svolgimento del procedimento. Il mancato conferimento dei dati o l'opposizione a talune fasi del trattamento comporta l'impossibilità totale o parziale a gestire il procedimento in oggetto.
5. Titolare del trattamento: titolare del trattamento dei dati è il Comune di Firenze, con sede in Palazzo Vecchio – Piazza della Signoria, IT-50122 - P.IVA 01307110484; PEC: xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xx.xx; Centralino: x00 000000.
6. Il Responsabile del trattamento è il direttore della direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità, il quale potrà avvalersi di suoi collaboratori in qualità di soggetti responsabili e/o autorizzati al trattamento dei dati.
7. Diritti dell’interessato; in ogni momento, l'interessato potrà:
a. esercitare il diritto di accesso ai dati propri personali, ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguarda, opporsi al trattamento, ottenere la portabilità dei dati, revocare l'eventuale consenso ove previsto, nonché esercitare gli altri diritti riconosciuti dalla normativa vigente, dandone apposita comunicazione al Titolare al seguente indirizzo e-mail: xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xx.xx;
b. proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy);
c. rivolgersi al Responsabile Protezione Dati del Comune al seguente indirizzo e-mail: xxxxxxxxxx@xxxxxx.xx.xx.