AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI
REGOLAMENTO PER LE GARE ED I CONTRATTI DI VALORE INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE
Indice TITOLO I
AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI
Art. 1 - Ambito di applicazione Art. 2 - Attività negoziale
Art. 3 - Definizioni
TITOLO II PRINCIPI
Art. 4 - Principi generali
Art. 5 - Efficacia amministrativa ed economicità Art. 6 - Divieto di artificioso frazionamento
Art. 7 - Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva dell'esecutore e del subappaltatore
Art. 8 - Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza retributiva dell'esecutore e del subappaltatore
Art. 9 - Documento unico di regolarità contributiva
TITOLO III SOGLIE
Art. 10 - Soglie per le procedure in economia
Art. 11 - Soglie per le procedure di gara pubblica sub europee Art. 12 - Calcolo delle soglie
TITOLO IV
POTERI DI XXXXX E RESPONSABILE DEL CONTRATTO
Art. 13 - Poteri di spesa
Art. 14 - Responsabile del contratto - Individuazione, funzioni e responsabilità dell’appalto
TITOLO V
GARE PUBBLICHE SUB – EUROPEE
Art. 15 - Autorizzazione a contrarre
Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione seduta del 27/01/2015
Capo I
Procedure di gara per servizi e forniture Sezione I – Pubblicità
Art. 16 - Forme e modalità di pubblicità
Sezione II – Partecipazione Art. 17 - Requisiti ed avvalimento (servizi e forniture)
Sezione III - Procedure aperte
Art. 18 - Sede della gara e criteri di aggiudicazione Art. 19 - Offerta
Art. 20 - Prezzi e corrispettivi
Art. 21 - Garanzia a corredo dell’offerta Art. 22 - Documentazione di ammissione Art. 23 - Non ammissione
Art. 24 - Commissione Giudicatrice e seduta di gara Art. 25 - Aggiudicazione
Art. 26 - L’offerta irrevocabile
Art. 27 - Anormalità delle offerte e verifica dei requisiti
Art. 28 - Valutazione dei costi della sicurezza per rischi interferenti
Sezione IV - Procedure ristrette e negoziate Art. 29 - Procedure ristrette
Art. 30 - Procedure negoziate
Sezione V - Gare on – line
Art. 31 - Principi generali
Art. 32 - Criteri di aggiudicazione
Capo II Procedure di gara per lavori
Sezione I – Pubblicità
Art. 33 - Pubblicità e termini per le procedure di gara relative a lavori
Sezione II – Partecipazione
Art. 34 - Requisiti e avvalimento
Sezione III - Procedure aperte
Art. 35 - Norme specifiche
Sezione IV - Procedure ristrette e negoziate
Art. 36 - Procedure ristrette Art. 37 - Procedura negoziata
Art. 38 - Valutazione dei costi della sicurezza per rischi interferenti
Sezione V - Norme Comuni Art. 39 - Criteri di aggiudicazione e anomalia dell’offerta
Capo III
Sistemi di qualificazione dell’impresa e del prodotto
Dialogo tecnico. Centrali di committenza. Accordo quadro. Incarichi di progettazione
Art. 40 - Sistemi di qualificazione Art. 41 - Dialogo tecnico
Art. 42 - Centrali di committenza Art. 43 - Accordo quadro
Art. 44 - Incarichi di progettazione
TITOLO VI
AGGIUDICAZIONE DELLE GARE SUB-EUROPEE DI SERVIZI, FORNITURE E LAVORI
Art. 45 - Verifiche presso il Casellario Informatico Art. 46 - Aggiudicazione definitiva
Art. 47 - Verifica requisiti aggiudicatario Art. 48 - Stipula del contratto
TITOLO VII
AFFIDAMENTI DI INCARICHI DI CONSULENZA SPECIALISTICA E DI INCARICHI PROFESSIONALI
Art. 49 - Affidamenti di incarichi di consulenza specialistica e di incarichi professionali
TITOLO VIII NORME CONTRATTUALI
Art. 50 - Garanzie contrattuali
a) Garanzia del fornitore
b) Garanzia di esecuzione (cauzione definitiva)
c) Garanzia ulteriore per i contratti di lavori
d) Garanzie per i contratti di forniture e servizi Art. 51 - Assicurazioni
Art. 52 - Penali per inadempienze
Art. 53 - Rinnovo e proroga del contratto Art. 54 - Subappalto
TITOLO IX
CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA
Art. 55 - Imballo e peso Art. 56 - Resa
Art. 57 - Trasporto
Art. 58 - Campioni di fornitura Art. 59 - Consegna
Art. 60 - Collaudo
a) Collaudi per forniture /servizi.
b) Collaudo per lavori
c) Norme comuni
TITOLO X PAGAMENTI
Art. 61 - Pagamenti Art. 62 - Interessi
TITOLO XI
CONTENZIOSO E DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO, TRANSITORIE E FINALI
Art. 63 - Modalità di proposizione delle contestazioni - Accordo bonario Art. 64 - Foro competente
Art. 65 - Arbitrato
Art. 66 - Norme finali e rinvio esterno Art. 67 - Entrata in vigore
REGOLAMENTO PER LE GARE ED I CONTRATTI DI VALORE INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE
TITOLO I
AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI
Art. 1 - Ambito di applicazione
1. Il presente Regolamento disciplina l’attività negoziale sotto soglia europea dell’AMTAB S.p.A., ai sensi dell’art. 238, comma 7, del Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, che prevede per le imprese pubbliche ed i soggetti titolari di diritti speciali ed esclusivi, nel caso in cui debbano affidare appalti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, rientranti nell’ambito definito dagli articoli da 208 a 213 (gas, energia termica ed elettricità, acqua, servizi di trasporto, servizi postali, prospezione ed estrazione di petrolio, gas, carbone ed altri combustibili solidi, porti ed aeroporti), l’applicazione della disciplina nei rispettivi Regolamenti, la quale deve essere conforme ai principi dettati dal Trattato CE a tutela della concorrenza.
Art. 2 - Attività negoziale
1. L’attività negoziale si esplica con la stipulazione di contratti, a cui si perviene tramite procedura di gara.
In generale dal contratto derivano impegni di spesa (contratti passivi) o previsioni di ricavo (contratti attivi).
Art. 3 - Definizioni
1. Per quanto di seguito non diversamente definito si intendono integralmente recepite nel presente Regolamento le definizioni di cui all’art. 3 ed all’art. 14 (contratti misti) del Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163:
- Codice Unico: Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e successive modifiche e d integrazioni.
- Regolamento Attuativo: D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010.
- Impresa: il soggetto economico che trova disciplina della sua attività negoziale nelle norme del presente Regolamento.
- Organi di amministrazione: soggetti, previsti nello statuto dell’Impresa, ai quali sono attribuiti o delegati poteri e competenze specifiche nell’ambito e per le applicazioni del presente Regolamento.
- Lavori: esecuzione o, congiuntamente, la progettazione e l’esecuzione di opere relative e/o strumentali alle attività svolte dall’Impresa.
- Forniture: beni strumentali o di consumo acquisiti dall’Impresa per i propri bisogni.
- Servizi: prestazioni di terzi acquisite dall’Impresa per i propri bisogni.
- Albo fornitori: Albo dei fornitori e prestatori di servizi dell’Impresa in cui sono iscritti e classificati gli operatori economici interessati, in possesso di requisiti di ordine generale e di capacità professionale, idonei al soddisfacimento delle esigenze aziendali.
- Gare pubbliche sub-europee: procedure concorsuali ad evidenza pubblica relative a contratti di importo inferiore alle soglie indicate all’art. 8.
- Procedura aperta: procedura di gara in cui ogni operatore economico avente i requisiti richiesti può presentare offerta.
- Procedura ristretta: procedura di gara alla quale partecipano solo gli operatori economici che hanno chiesto di partecipare a seguito di pubblicazione di avviso e che sono invitati dall’Impresa in quanto in possesso dei requisiti richiesti.
- Procedura negoziata: procedura di gara in cui l’Impresa, direttamente o a seguito di confronto concorrenziale, se del caso confronto sollecitato da avvisi pubblici, consulta gli operatori economici di propria scelta e negozia con uno o più di essi le condizioni dell’appalto.
- Spesa in economia: ogni spesa inerente la fornitura di beni, la prestazione di servizi o l’esecuzione di lavori da effettuarsi entro i limiti stabiliti dal Regolamento per le spese in economia e per la quale non è prevista, dallo stesso Regolamento, una procedura ad evidenza pubblica, allo scopo di favorire lo snellimento dell’azione amministrativa per motivi di semplicità, urgenza o di necessità.
- Spesa in contanti: spesa che si effettua tramite il servizio interno di cassa, finalizzato a spese di modesta entità relative ad acquisti urgenti o prestazioni di pronto intervento nonché per le spese che non è possibile effettuare mediante preventiva ordinazione.
- DURC: Il Documento Unico di Regolarità Contributiva è il certificato che attesta contestualmente la regolarità di un operatore economico per quanto concerne gli adempimenti INPS, INAIL, nonché Cassa Edile per lavori, verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento.
- CIG: Il Codice Identificativo della Gara è un codice assegnato dal Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG), istituito presso il sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione all'indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx oppure xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx, che vale ad identificare univocamente la procedura alla quale le imprese partecipano.
- CUP: Il Codice Unico di Progetto è costituito da una stringa alfanumerica di 15 caratteri, che accompagna ciascun progetto di investimento pubblico, caratterizzandolo in maniera biunivoca, a partire dalla fase formale di assegnazione delle risorse.
E’ una sorta di "codice fiscale" del progetto, costruito a partire dalle caratteristiche del progetto stesso, secondo un algoritmo che ne assicura l'univocità.
- DUVRI: “Documento unico di valutazione dei rischi”, è un documento allegato al contratto d’appalto o d’opera, che indica le azioni e le misure necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi derivanti dalle “interferenze”, tra le attività proprie dell’Impresa e quelle degli operatori terzi, connesse alla prestazione oggetto dell’appalto.
TITOLO II PRINCIPI
Art. 4 - Principi generali
1. I principi che regolano le azioni e le attività dell’AMTAB S.p.A., relativamente ai contratti disciplinati dal presente Regolamento, sono ispirati al rispetto della concorrenza e della non discriminazione fra i possibili concorrenti, alla trasparenza dei comportamenti in tutta la fase concorsuale e negoziale.
2. La pubblicità degli avvisi di gara e l’informazione sull’esito della procedura devono essere garantite.
3. I concorrenti devono essere informati dell’esistenza di un codice etico dell’AMTAB S.p.A. e ne devono accettare le regole.
4. I concorrenti devono essere informati dell’esistenza del Protocollo d’Intesa sottoscritto tra la Prefettura ed il Comune di Bari, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata e per il perfezionamento della legalità e della trasparenza nel settore dei contratti pubblici di lavoro, servizi e forniture e ne devono accettare le regole.
5. Nella procedura non devono essere imposte condizioni o restrizioni che limitano la libertà degli operatori economici in misura superiore, e perciò sproporzionata, a quella effettivamente necessaria al raggiungimento dello scopo.
6. Non possono essere richieste garanzie o imposte penalità di importo palesemente eccessivo rispetto al valore del contratto e all’interesse dell’AMTAB S.p.A. all’adempimento.
Art. 5 - Efficacia amministrativa ed economicità
1. Rispetto all’azione interna le procedure, le azioni e le attività devono essere ispirate al principio di economicità, e cioè all’impiego ottimale delle risorse a disposizione; devono conformarsi al principio di efficacia, e cioè all’obbligo di conseguire un determinato risultato tramite un’azione
idonea; devono riferirsi al principio di efficienza, e cioè all’obbligo di rapportare i costi con i vantaggi derivanti dal raggiungimento di uno scopo prefissato, con saldo positivo a favore dei vantaggi.
Art. 6 - Divieto di artificioso frazionamento
1. Un contratto non può essere artificiosamente frazionato al fine di eludere l’applicazione di alcune norme del presente Regolamento o quelle del Codice Unico.
2. In particolare non possono essere disposti affidamenti per periodi inferiori all’anno allorché si riferiscono a prestazioni di servizio di carattere continuativo che è previsto si svolgano durante l’intero anno di riferimento.
3. Analogo divieto è disposto per forniture e somministrazioni che vengono frazionate per periodi inferiori all’anno allo scopo di non sottoporre la relativa procedura di acquisto alle norme del presente Regolamento, dal Regolamento per le spese in economia o a quelle del Codice Unico.
Art. 7 - Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva dell'esecutore e del subappaltatore
1. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, l'esecutore, il subappaltatore ed i soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 118, comma 8, ultimo periodo, del Codice Unico devono osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.
2. Nel caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto dall’AMTAB S.p.A. direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.
3. In ogni caso sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione da parte dell’AMTAB S.p.A. del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
Art. 8 - Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza retributiva dell'esecutore e del subappaltatore.
1. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 118, comma 8, ultimo periodo, del Codice Unico impiegato nell'esecuzione del contratto, il responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'esecutore, a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l’AMTAB S.p.A. può pagare anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'esecutore del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi degli articoli 37, comma 11, ultimo periodo e 118, comma 3, primo periodo, del Codice Unico.
2. I pagamenti, di cui al comma 1, eseguiti dall’AMTAB S.p.A. sono provati dalle quietanze predisposte a cura del responsabile del procedimento e sottoscritte dagli interessati.
Art. 9 - Documento unico di regolarità contributiva
1. Per documento unico di regolarità contributiva si intende il certificato che attesta contestualmente la regolarità di un operatore economico per quanto concerne gli adempimenti INPS, INAIL, nonché cassa edile per i lavori, verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento.
2. La regolarità contributiva oggetto del documento unico di regolarità contributiva riguarda tutti i contratti pubblici, siano essi di lavori, di servizi o di forniture.
3. Le amministrazioni giudicatrici acquisiscono d’ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità, ossia di durata non anteriore a 120 (centoventi) giorni:
a) per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all'articolo 38, comma l, lettera i), del codice;
b) per l'aggiudicazione del contratto ai sensi dell'articolo 11, comma 8, del codice;
c) per la stipula del contratto;
d) per il pagamento degli stati di avanzamento lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture;
e) per il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di conformità, l'attestazione di regolare esecuzione, e il pagamento del saldo finale.
4. Qualora tra la stipula del contratto e il primo stato di avanzamento dei lavori, o il primo accertamento delle prestazioni effettuate relative a forniture e servizi, ovvero tra due successivi stati di avanzamento dei lavori o accertamenti delle prestazioni effettuate relative a forniture e servizi, intercorra un periodo superiore a 180 (centottanta) giorni, le amministrazioni aggiudicatrici acquisiscono il documento unico di regolarità contributiva relativo all'esecutore ed ai subappaltatori entro i 30 (trenta) giorni successivi alla scadenza dei predetti 180 (centottanta) giorni.
5. Le amministrazioni giudicatrici acquisiscono d’ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo ai subappaltatori ai fini del rilascio dell’autorizzazione di cui all’art. 118, comma 8, del codice, nonché nei casi previsti al comma 3, lettere d) ed e).
6. In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva dell'affidatario del contratto negativo per due volte consecutive, il responsabile del procedimento, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal direttore dei lavori ovvero dal direttore dell'esecuzione, propone la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni. Xxx l’ottenimento del documento unico di regolarità contributiva negativo per due volte consecutive riguardi il subappaltatore, la stazione appaltante pronuncia, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 118, comma 8, del Codice Unico, dandone contestuale segnalazione all'Osservatorio per l'inserimento nel casellario informatico.
TITOLO III SOGLIE
Art. 10 - Soglie per le procedure in economia
1. Le procedure in economia di cui al Regolamento per le spese in economia si applicano per l’affidamento di:
a) Lavori di importo inferiore ad € 40.000,00.
b) Servizi di importo inferiore ad € 40.000,00.
c) Forniture di importo inferiore ad € 40.000,00.
Art. 11 - Soglie per le procedure di gara pubblica sub europee
1. Le procedure di gara pubblica di cui al successivo Titolo V del presente Regolamento si applicano per l’affidamento di:
a) Lavori di importo pari o superiore ad € 40.000,00 e fino alla soglia comunitaria, secondo le procedure di cui al Capo II del Titolo V e del Titolo VI.
b) Servizi di importo pari o superiore ad € 40.000,00 e fino alla soglia comunitaria, secondo le procedure di cui al Capo I del Titolo V e del Titolo VI.
c) Forniture di importo pari o superiore ad € 40.000,00 e fino alla soglia comunitaria, secondo le procedure di cui al Capo I del Titolo V e del Titolo VI.
Art. 12 - Calcolo delle soglie
1. Ai fini dell’applicazione delle soglie di cui al presente Regolamento si tiene conto del valore stimato dello stipulando contratto calcolato al netto dell’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).
2. Il calcolo del valore stimato è basato sull’importo totale massimo di ciascun contratto ivi compresa qualsiasi forma di opzione o rinnovo dello stesso.
3. Per i contratti di durata pluriennale si deve tenere conto del valore complessivo stimato per l’intera durata degli stessi.
4. Per i contratti di durata indeterminata o superiore a 48 (quarantotto) mesi si deve tenere conto del valore mensile moltiplicato per 48 (quarantotto).
5. Per quanto non previsto dal presente articolo si rinvia all’art 29 del Codice Unico (Metodi di calcolo del valore stimato dei contratti pubblici).
TITOLO IV
POTERI DI XXXXX E RESPONSABILE DEL CONTRATTO
Art. 13 - Poteri di spesa
1. Il soggetto competente ad autorizzare le procedure concorsuali e la stipula dei relativi contratti di cui al presente Regolamento è il Direttore Generale nei limiti delle deleghe conferite o il Consiglio di Amministrazione dell’AMTAB S.p.A.
Art. 14 - Responsabile del contratto - Individuazione, funzioni e responsabilità*
1. Le funzioni di responsabile del contratto sono di norma attribuite ai responsabili di fase, ciascuno per la parte di competenza. In tale ambito, il responsabile tecnico è colui che esprime le norme tecniche di riferimento, formula le prescrizioni ed il capitolato, cura tutti gli adempimenti relativi alla redazione del progetto; il responsabile dell’affidamento è colui che provvede a tutti gli adempimenti procedurali per addivenire alla conclusione del contratto; il responsabile dell’esecuzione è colui che è incaricato di seguire e verificare il rispetto delle condizioni contrattuali da parte del fornitore, del prestatore di servizi o dell’esecutore dei lavori.
2. Nell’ambito della gestione dei contratti i responsabili di fase hanno l’obbligo di adottare tutti gli atti e provvedimenti opportuni per conseguire il corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali da parte del fornitore, appaltatore o prestatore di servizi. Spettano in particolare agli stessi responsabili l’adozione di atti di sollecito, di diffida, di ulteriori atti finalizzati al collaudo, alla regolare esecuzione, all’applicazione delle penalità, allo svincolo dei depositi cauzionali provvisori e definitivi.
3. Il responsabile dell'esecuzione del contratto può avvalersi di professionalità con competenza specifica per garantire la corretta applicazione delle misure di sicurezza contrattualmente previste.
*Per gli appalti di lavori di importo superiore a 500.000,00 Euro e per gli appalti di particolare complessità sotto il profilo tecnologico il responsabile dell’esecuzione non può coincidere con il direttore dei lavori (art. 9 Regolamento Attuativo del Codice Unico).
Nei contratti di forniture e servizi, la nomina del direttore dell’esecuzione del contratto non è obbligatoria. Qualora l’AMTAB S.p.A. decidesse di nominarlo, tale funzione spetta al responsabile del procedimento per la fase di esecuzione, salvo diversa scelta da parte dell’AMTAB S.p.A. dettata da diverse esigenze di natura occasionale o professionale.
TITOLO V
GARE PUBBLICHE SUB-EUROPEE
Art. 15 - Autorizzazione a contrarre
1. Le gare pubbliche, di cui al presente Titolo, sono autorizzate con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, mediante formale decisione che approva il bando di gara, le norme che regolano la gara, le condizioni contrattuali ove non siano state già approvate con apposita deliberazione di carattere generale, le condizioni speciali dello stipulando contratto ed i capitolati o le prescrizioni tecniche previste per il contratto.
Capo I
Procedure di gara per servizi e forniture Sezione I – Pubblicità
Art. 16 - Forme e modalità di pubblicità
1. Nel caso degli appalti di forniture e servizi, le gare pubbliche vengono indette mediante pubblicazione di un bando, contenente gli elementi e le informazioni utili per partecipare alla gara.
2. Le spese preventivabili relative alla pubblicità di bandi e avvisi, nonché le spese relative ad inviti e comunicazioni devono essere inserite nel quadro economico, tra le somme a disposizione della stazione appaltante
3. Gli avvisi e i bandi sono pubblicati sul sito informatico dell’AMTAB S.p.A.
Gli effetti giuridici connessi alla pubblicità decorrono dalla pubblicazione sullo stesso sito informatico dell’Azienda.
Per gli appalti di importo superiore ad € 150.000,00 di interesse regionale si provvede, altresì, alla pubblicazione sul sito informatico della Regione previsto a tal fine.
Per gli appalti di importo superiore ad € 150.000,00 di interesse sovra regionale si provvede, a integrazione dei predetti adempimenti, alla pubblicazione per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
4. Si possono prevedere forme aggiuntive di pubblicità diverse da quelle di cui al presente articolo, purché siano preventivamente autorizzate dal Consiglio di Amministrazione.
5. Nelle procedure aperte i termini di ricezione delle offerte non possono essere inferiori a 15 (quindici) giorni dalla pubblicazione del bando.
6. Nelle procedure ristrette e negoziate i termini di ricezione delle domande di partecipazione non possono essere inferiori a 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione dell’avviso con cui è indetta la procedura. Il termine per la presentazione delle offerte non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni dalla data di spedizione della lettera di invito.
7. Gli avvisi sui risultati delle gare sono pubblicati, entro 2 (due) mesi dall'aggiudicazione definitiva della gara, sul sito informatico dell’AMTAB S.p.A. Per gli appalti di importo superiore ad € 150.000,00 si provvede altresì alla pubblicazione dell’esito adottando le corrispondenti forme di pubblicità previste per l’indizione della gara al precedente comma 3.
Resta ferma l’applicazione delle disposizioni di cui al precedente comma 4 anche in materia di pubblicità sui risultati delle gare.
Sezione II –Partecipazione
Art. 17 - Requisiti ed avvalimento (servizi e forniture)
1. Il concorrente può partecipare alla gara solo qualora sia in possesso dei requisiti di ordine generale, economico e tecnico richiesti nel relativo bando.
2. Sono esclusi dalla partecipazione alle gare di servizi e forniture i soggetti che non soddisfino i requisiti di ordine generale di cui all’art. 38, comma 1, del Codice Unico. Inoltre non possono presentare offerta i concorrenti che non soddisfino i requisiti tecnici, economici e finanziari richiesti nel bando di gara, adeguati alla tipologia di attività ed all’importo presunto dell’appalto.
3. La capacità economica e finanziaria del concorrente, può essere dimostrata mediante produzione di uno o più dei seguenti documenti:
x. Xxxxxxx od estratti di bilanci.
b. Idonee referenze bancarie.
c. Fatturato globale d’impresa degli ultimi tre esercizi finanziari che non dovrà essere, per ciascun anno, inferiore alla metà del valore dell’appalto.
4. La capacità tecnica del concorrente, può essere dimostrata mediante produzione di uno o più dei seguenti documenti:
a. Elenco dei principali servizi e forniture analoghi prestati negli ultimi tre anni con l’indicazione degli importi dei relativi contratti. L’importo complessivo di tali servizi o forniture non dovrà essere, nel triennio, inferiore al valore dell’appalto.
b. Certificati di regolare esecuzione atti a dimostrare di aver realizzato servizi o forniture analoghi all’oggetto dell’appalto svolti negli ultimi tre anni.
c. Per gli appalti dei servizi indicazione del numero medio annuo del personale del concorrente.
d. Per gli appalti di servizi dichiarazione concernente l’attrezzatura, il materiale e l’equipaggiamento tecnico che il concorrente metterà a disposizione per il servizio.
e. Nel caso di forniture, produzione di certificato rilasciato dai competenti organismi incaricati dei controlli di qualità i quali attestino la conformità dei beni con riferimento a determinati requisiti o norme.
5. L’AMTAB S.p.A. precisa nel bando di gara, quali tra i documenti sopra indicati debbano essere prodotti.
6. Il possesso dei requisiti di cui al presente articolo può essere, ai fini dell’ammissione, dichiarato dal concorrente, fatta comunque salva la facoltà dell’AMTAB S.p.A. di procedere alla verifica delle attestazioni prodotte.
7. Il bando di gara può prevedere che, in relazione alla natura od all’importo dell’appalto, le imprese partecipanti possano avvalersi solo dei requisiti economici e dei requisiti tecnici, ovvero che l’avvalimento possa integrare un persistente requisito tecnico od economico già posseduto dall’impresa avvalente in misura o percentuale indicata nel bando stesso.
8. L’avvalimento negli appalti di servizi e forniture è ammesso per il possesso di requisiti tecnici ed economici alle seguenti condizioni:
- il concorrente può avvalersi dei requisiti economici e tecnici delle società facenti parte dello stesso Gruppo;
- il concorrente può avvalersi dei requisiti economici e tecnici di altre società purché l’avvalimento sia dimostrato da idoneo titolo di disponibilità del requisito di cui il concorrente intende avvalersi.
9. L’avvalimento non potrà in nessun caso costituire elusione delle norme del subappalto.
10. L’impresa ausiliaria dovrà produrre le dichiarazioni di cui all’art. 49, comma 1, del Codice Unico.
Sezione III –Procedure aperte
Art. 18 - Sede della gara e criteri di aggiudicazione
1. Nella procedura aperta per forniture e servizi la gara si svolge nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti nel bando con il sistema delle offerte segrete pervenute entro il termine fissato.
2. La gara è aggiudicata al migliore offerente e cioè al concorrente che offre il più elevato ribasso percentuale sull'importo o su un elenco prezzi a base d'asta, ai sensi dell’art. 82, del Codice Unico. La gara può essere anche aggiudicata all'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83, del Codice Unico.
Art. 19 – Offerta
1. L'offerta economica, redatta in lingua italiana, deve essere contenuta in busta perfettamente chiusa e sigillata. Nel caso in cui la procedura di gara preveda una preventiva fase di valutazione tecnica in sede separata la busta contenente l’offerta economica deve essere custodita sigillata a pena di esclusione.
2. In altra busta deve essere contenuta la documentazione amministrativa.
3. Qualora il bando di gara o il Capitolato Speciale prescrivano la presentazione di una documentazione tecnica (disegni, relazioni, schemi ed elaborati tecnici comunque denominati) la medesima deve essere contenuta in altra busta chiusa. All'esterno di ciascuna busta deve essere sinteticamente indicato il relativo contenuto.
4. Le buste di cui sopra devono essere racchiuse in un plico, sul quale devono essere indicati l'oggetto della gara, il codice identificativo della gara e la data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta. Il plico deve essere sigillato, a pena di non ammissione. La sigillatura del plico esterno deve essere realizzata su tutti i lembi di chiusura, apponendovi timbro e firma del le- gale rappresentante e sovrapponendo nastro adesivo trasparente ovvero con ceralacca su detti lembi. Il plico principale dovrà riportare esternamente l’indicazione, da parte dei concorrenti, degli estremi di identificazione della società (ragione sociale, indirizzo, telefono/fax, partita Iva e codice fiscale). In caso di raggruppamento di imprese tale indicazione dovrà riguardare tutti i componenti il raggruppamento medesimo.
5. Il plico deve pervenire all’AMTAB S.p.A. - presso l'indirizzo indicato nel bando di gara per posta raccomandata o a mezzo di agenzia di recapito espresso ovvero a mano, entro il termine perentorio indicato nel bando di gara. La data e l'ora di arrivo delle offerte sono comprovate esclusivamente dal timbro a calendario apposto dall'Ufficio Protocollo dell’AMTAB S.p.A. che osserva il seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 13:30.
6. Non sono prese in considerazione le offerte pervenute dopo il termine sopra indicato, anche se aggiuntive o sostitutive, nonché tardive dichiarazioni di revoca di offerte pervenute tempestivamente.
7. E' fatta salva la facoltà delle ditte partecipanti di far pervenire una nuova offerta nel caso in cui l’AMTAB S.p.A. proroghi il termine di scadenza. In caso di riapertura dei termini di presentazione dell’offerta, le offerte pervenute dopo la scadenza del termine originariamente fissato e prima della riapertura dei nuovi termini dovranno comunque essere nuovamente presentate.
8. In caso di Associazioni Temporanee di Imprese non ancora costituite e di Consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettera e), del Codice Unico, l’offerta dovrà essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti i soggetti interessati.
Art. 20 - Prezzi e corrispettivi
1. L'offerta economica può essere compilata, se richiesto dal bando di gara o lettera d’invito, utilizzando il modello d’offerta fornito dall’AMTAB S.p.A. Ogni foglio deve essere firmato dal legale rappresentante del soggetto concorrente. I prezzi ed i ribassi percentuali devono essere
espressi in cifre ed in lettere; in caso di difformità sarà presa in considerazione l'espressione letterale.
2. Gli eventuali ribassi percentuali indicati nell’offerta sono considerati fino alla terza cifra decimale.
4. L'importo contenuto in offerta o risultante dall’offerta si intende al netto dell’IVA.
Art. 21 - Garanzia a corredo dell’offerta
1. L’AMTAB S.p.A., unitamente alla documentazione amministrativa, richiede, al Concorrente una garanzia pari al 2% dell’importo a base di gara.
2. La cauzione provvisoria deve essere presentata, ai sensi dell’art. 75, del Codice Unico:
- In contanti esclusivamente mediante bonifico bancario presso la banca indicata nel bando di gara, con l’indicazione della causale “cauzione provvisoria per la procedura n. ” (codice
identificativo della gara).”;
- mediante titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito presso una Sezione di Tesoreria Provinciale e presso le Aziende autorizzate a titolo di pegno a favore dell’AMTAB S.p.A.;
- mediante fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 01/09/1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. Tale cauzione, a pena di esclusione dalla gara, dovrà avere validità minima di 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell'offerta, o dal diverso termine di validità dell’offerta indicato nel bando di gara, e prevedere espressamente la rinunzia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 Codice Civile e la sua operatività entro 15 (quindici) giorni dalla semplice richiesta scritta dell’AMTAB S.p.A.
3. Indipendentemente dalla forma di costituzione prescelta, la cauzione provvisoria deve essere corredata, a pena di esclusione dalla gara, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.
4. I Concorrenti in possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie Uni Cei Iso 9000, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie Uni Cei En 45000 e della serie Uni Cei En Iso/Iec 17000, possono ridurre l’importo della cauzione del 50% e devono a tal fine presentare il certificato attestante il possesso del requisito richiesto ovvero produrre idonea dichiarazione sostitutiva.
Art. 22 - Documentazione di ammissione
1. Insieme all’offerta, ma racchiusi in un’altra busta, dovranno essere presentati i seguenti documenti e dichiarazioni del legale rappresentante dell’impresa concorrente:
I. Dichiarazione del possesso dei requisiti di ordine generale ex art. 38, comma 1, D.Lgs. n. 163/2006.
II. Documentazione attestante, se prevista, la presa visione di tutti gli atti e documenti necessari per la partecipazione alla gara nonché l'eventuale sopralluogo sul sito.
III. Dichiarazione di accettazione incondizionata delle norme che regolano la gara stessa ed il successivo rapporto contrattuale.
IV. Documento comprovante la costituzione del deposito cauzionale provvisorio.
X. Xxxxxxxxxxxxx sostitutiva, sottoscritta dal legale rappresentante attestante l’iscrizione al Registro delle Imprese, di cui al D.P.R. 7.12.95, n. 581, con il nominativo dei legali rappresentanti e l’attestazione che l’impresa non si trovi in stato di liquidazione, fallimento, concordato o amministrazione controllata ovvero si trovi nel pieno e libero esercizio di tutti i suoi diritti.
VI. Se richiesta dal bando di gara, dichiarazione attestante il possesso di requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica, come definiti dal bando stesso.
VII. Dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dalla quale risulti che il Concorrente è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell’articolo 17 legge 68/99 ovvero dichiarazione attestante di non essere tenuto all’applicazione della suddetta legge indicandone i motivi.
VIII. Eventuale dichiarazione attestante la volontà, in caso di aggiudicazione, di avvalersi della facoltà di subappalto.
IX. Eventuale ulteriore documentazione compresa la documentazione tecnica nonché la campionatura, se richieste dal bando di gara o dal Capitolato Speciale.
X. Se richiesta, la campionatura presentata dovrà essere contenuta in un idoneo involucro, chiuso e sigillato, recante al suo esterno la dicitura "CAMPIONI DI GARA" con l'indicazione dell'oggetto della gara, il numero del relativo bando di gara e la data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta campionata; le ulteriori prescrizioni relative alla presentazione della campionatura sono indicate nel bando di gara e/o nel Capitolato Speciale.
XI. Dichiarazione di non essersi avvalsi dei piani di emersione di cui alla legge n. 383/2001 ovvero dichiarazione di essersi avvalsi dei piani individuali di emersione ma che il periodo si è concluso.
XII. Fotocopia di un documento in corso di validità del soggetto che sottoscrive le dichiarazioni.
2. Le Associazioni Temporanee di Imprese ed i Consorzi di cui all’art 34, comma 1, lettera e) del Codice Unico non ancora formalmente costituiti devono inoltre presentare:
o Una dichiarazione, sottoscritta da tutti i soggetti interessati, con la quale gli stessi manifestano l’intenzione di costituirsi, in caso di aggiudicazione, in Associazione Temporanea di Imprese ed indicano l’impresa capogruppo alla quale intendono conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza. È vietata qualsiasi modificazione alla composizione delle Associazioni Temporanee di Imprese rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede d’offerta.
o Una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto mandatario, recante l'indicazione esatta delle parti di fornitura o servizio che, in caso di aggiudicazione, saranno assunte da ogni singolo componente.
o La dichiarazione di cui al comma 1 punti I, II (se richiesto dal bando di gara), III, IV, VI, VII, IX, X, XI e XII deve essere resa dal legale rappresentante di ogni impresa. La documentazione di cui al comma 1 punto II viene rilasciata ad una qualsiasi delle imprese che effettueranno gli adempimenti previsti ed è sufficiente l’allegazione di una sola ricevuta.
3. In caso di ATI e Consorzi già formalmente costituiti si deve presentare, oltre alla documentazione di cui sopra e la dichiarazione recante l'indicazione esatta delle parti di fornitura o servizio che, in caso di aggiudicazione, saranno assunte da ogni singolo componente, l'atto, in copia autentica o autenticata, del mandato collettivo speciale con conferimento irrevocabile della rappresentanza a favore del soggetto mandatario, qualificato capogruppo.
4. L’impresa capogruppo di ATI o Consorzi già costituiti, oltre alla documentazione presentata quale membro dell’associazione, deve:
I. Costituire il deposito cauzionale provvisorio.
II. Sottoscrivere l’offerta con firma del proprio Legale Rappresentante.
5. Le imprese che, viceversa, si obbligano in sede d’offerta a costituirsi in Associazione Temporanea di Imprese o Consorzio di cui all’art 34, lettera e) del Codice Unico devono presentare la documentazione di cui ai precedenti commi 1 e 2 con firma congiunta dei propri legali rappresentanti. La cauzione provvisoria dovrà essere intestata a tutti i componenti della costituenda ATI o del Consorzio.
6. In caso di procedura ristretta o negoziata il concorrente qualificato singolarmente può partecipare singolarmente ovvero in qualità di mandatario di una Associazione Temporanea di Imprese costituita o costituenda o di un Consorzio di cui all’art 34, comma 1, lettera e) del Codice Unico. Nel caso in cui partecipi in Associazione Temporanea di Imprese, contestualmente all’offerta deve essere presentata una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti da parte di ciascun mandante non già qualificato.
7. In caso di Consorzi di cui all’art. 34, lett. b) e c), del Codice Unico questi devono dichiarare altresì il nominativo delle ditte consorziate che, in caso di aggiudicazione, eseguiranno la prestazione e queste ultime devono presentare la dichiarazione di cui al comma 1 punti I, V, VII, XI e XII (ex art. 38, comma 1, del Codice Unico).
8. Tutti gli elaborati tecnici che compongono la documentazione tecnica, se richiesta dal bando di gara, dalla lettera d’invito o dal Capitolato Speciale, devono essere comunque formalmente riferibili al soggetto concorrente.
Art. 23 - Non ammissione
1. Fatto salvo quanto previsto dal bando di gara, il verificarsi anche di una sola delle seguenti eventualità costituisce motivo insanabile di non ammissione alla gara, ai sensi dell’art. 46, comma 1-bis, del Codice dei Contratti:
a. Mancato adempimento alle prescrizioni previste dal D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. (Codice Unico) e dal D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i. (Regolamento di Attuazione).
b. Incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali.
c. Non integrità del plico contente l’offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.
2. Le eventuali prescrizioni imposte a pena di esclusione nei bandi, diverse da quelle derivanti dal Codice e dal Regolamento o da altre disposizioni di legge vigenti ovvero che non siano riconducibili alle ulteriori ipotesi prospettate dall’art. 46, comma 1 bis, del Codice dei Contratti, sono nulle per espressa previsione del medesimo articolo. La sanzione della nullità, comporta che le clausole di bandi e lettere di invito, laddove prevedano cause di esclusione non consentite, siano automaticamente inefficaci e vadano disapplicate dalla Commissione di gara, senza necessità di annullamento giurisdizionale.
A sua volta, l’art. 64, comma 4-bis, stabilisce che la “tipizzazione” delle cause di esclusione deve essere effettuata ex ante dall’Autorità nei “bandi-tipo” che, quindi, elencano le cause di esclusione che possono essere legittimamente inserite nella documentazione di gara. Le stazioni appaltanti, nella delibera a contrarre, sono tenute a motivare espressamente in ordine alle eventuali deroghe rispetto a quanto previsto, intendendosi per tali la previsione di ulteriori ipotesi di esclusione.
Al riguardo, si precisa, inoltre, che dette deroghe, ancorché motivate, non possono consistere nell’introduzione di clausole contrastanti con il disposto del citato art. 46, comma 1-bis, atteso che le stesse, in tal caso, sarebbero affette da nullità.
Dunque, rispetto alle ipotesi tipizzate nel bando-tipo, approvato dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, con Determinazione n. 4, del 10 ottobre 2012, le stazioni appaltanti possono prevedere ulteriori cause di esclusione, previa adeguata e specifica motivazione, solo con riferimento a disposizioni di leggi vigenti ovvero alle altre regole tassative previste dall’art. 46, comma 1-bis, del Codice.
Art. 24 - Commissione di gara e seduta di gara
1. La commissione di gara è nominata dal Direttore Generale dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte e stende processo verbale delle operazioni effettuate.
Nel caso di aggiudicazione della gara con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la Commissione di gara viene nominata dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 84 del Codice dei Contratti.
2. Nel giorno, nell'ora e nella sede indicati nel bando di gara, in seduta aperta al pubblico, la Commissione, appositamente nominata, procederà come segue:
I) Accertamento dell’osservanza delle modalità di presentazione dei plichi pervenuti.
II) Apertura dei plichi regolarmente presentati.
III) Accertamento dell’insussistenza degli ulteriori motivi di non ammissione di cui all’art. 26 del presente regolamento.
IV) Lettura delle offerte ammesse.
V) Accertamento e dichiarazione circa la validità dell’offerta ammessa; l’offerta è invalida se viene indicato un termine di validità inferiore a quello minimo prescritto ovvero se è condizionata o non sottoscritta o non contiene tutti gli elementi richiesti o reca l’indicazione di una variazione percentuale in aumento o un aumento dell’importo posto a base di gara allorché la gara preveda l’offerta di una percentuale di ribasso o un prezzo massimo oltre il quale non è consentito formulare offerta, oppure, nel caso di aggiudicazione per lotti, contenga quotazioni parziali e non riferite all’intero lotto. L’offerta invalida viene esclusa dalla gara e dell’esclusione si da comunicazione all’interessato ai sensi dell’art. 79, commi 5 e ss. del Codice Unico.
VI) Aggiudicazione provvisoria dell'appalto, seduta stante, a favore del concorrente che ha offerto il prezzo più basso o il ribasso percentuale più elevato o ha presentato, nell’ipotesi di gara da non aggiudicare al prezzo più basso, l’offerta economicamente più vantaggiosa.
VII) Qualora il bando di gara o il Capitolato Speciale prevedano l'accertamento preliminare della idoneità tecnica di campionature e/o l'esame di documentazioni di idoneità, da eseguirsi in sede separata, la procedura si concluderà al termine delle operazioni di cui al punto 3 con un provvedimento di ammissione alla fase successiva della gara; nel caso appena specificato verrà data tempestiva comunicazione ai concorrenti del giorno, ora e sede in cui avrà luogo la fase conclusiva della gara, nel corso della quale, dopo aver reso noto l'esito degli accertamenti eseguiti, si procederà all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche dei concorrenti ammessi ed all’aggiudicazione provvisoria dell'appalto al miglior offerente.
VIII) In caso di aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa, il bando di gara o il Capitolato Speciale indicano gli elementi tecnico - economici di valutazione e i rispettivi punteggi da assegnare alle offerte, mediante l’attribuzione dei quali si procederà alla individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa e quindi all'aggiudicazione provvisoria dell'appalto, che avrà luogo seduta stante.
IX) Qualora, ai fini dell’aggiudicazione, sia prevista una valutazione tecnica da eseguirsi in sede separata da un’apposita Commissione Tecnica, la prima fase di gara si concluderà al termine delle operazioni di cui al punto 3 con un provvedimento di ammissione alla fase di valutazione tecnica; in questo caso verrà data tempestiva comunicazione ai concorrenti del giorno, ora e sede in cui avrà luogo la fase conclusiva della gara, nel corso della quale si procederà:
a) a rendere noto l'esito delle valutazioni eseguite dalla Commissione Tecnica;
b) all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche;
c) alla dichiarazione di validità delle offerte economiche;
d) all’assegnazione del punteggio relativo all’elemento economico;
e) all’attribuzione del punteggio complessivo;
f) all'aggiudicazione provvisoria.
Art. 25 - Aggiudicazione
1. Se non diversamente prescritto dal bando di gara, si procede all’aggiudicazione provvisoria della gara nel caso in cui risulti ammessa anche una sola offerta valida, salvo che la stessa risulti non conveniente o inidonea in relazione all’oggetto del contratto.
2. Le offerte non sono soggette a variazioni in sede di gara.
3. Nel caso in cui due o più concorrenti presentino la stessa miglior offerta ovvero, nelle gare da aggiudicarsi all’offerta economicamente più vantaggiosa, alle offerte di due o più concorrenti venga attribuito lo stesso miglior punteggio complessivo, si procede mediante sorteggio seduta stante, salvo diversa prescrizione del bando di gara.
Art. 26 - L’offerta irrevocabile
1. L'offerta, che si considera proposta irrevocabile ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1329 e 1331 c.c., è impegnativa per il concorrente per un periodo non inferiore a 180 giorni, sempre che il bando di gara non disponga diversamente.
Art. 27 - Anormalità delle offerte e verifica dei requisiti
1. Ove si ravvisi la presenza di offerte anomale, rispetto al valore presunto della fornitura o al valore presunto della prestazione da eseguire, dopo l’esperimento della gara verranno esaminati gli elementi giustificativi del prezzo o del corrispettivo che saranno richiesti al soggetto provvisoriamente aggiudicatario e fino al quinto classificato se indicato nel bando o lettera di xxxxxx. Le offerte devono essere sottoposte obbligatoriamente a verifica di congruità qualora il ribasso o il corrispettivo offerto siano rispettivamente superiore o inferiore al 30% rispetto all’importo presunto di spesa previsto.
2. Qualora gli elementi giustificativi del prezzo non siano utili a rimuovere la preliminare valutazione di anormalità, anche a seguito di esame in contraddittorio con il concorrente provvisoriamente aggiudicatario, si dà luogo alla revoca dell’aggiudicazione provvisoria, all’esame degli elementi giustificativi richiesti agli altri soggetti in ordine di graduatoria, la cui offerta risulti anormalmente bassa, all’eventuale esclusione delle offerte ritenute inaccettabili ed all’aggiudicazione dell'appalto a favore della migliore offerta fra quelle non viziate da anormalità.
3. Per l’espletamento del procedimento di verifica e di esclusione dell’offerta anormalmente bassa trova applicazione l’art. 88 del Codice dei Contratti.
Art. 28 - Valutazione dei costi della sicurezza per rischi interferenti
1. L’AMTAB S.p.A. è tenuta al rispetto delle previsioni di cui all’art 86 del Codice Unico come modificato dalla legge 123/2007 ed alle norme di cui al D.Lgs. n.81/2008.
Sezione IV- Procedure ristrette e negoziate Art. 29 - Procedure ristrette
1. Nelle procedure ristrette l’avviso di gara prevede un termine per consentire agli aspiranti concorrenti di manifestare l’intenzione di partecipare alla gara e, se previsto, di documentare il possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione. L’AMTAB S.p.A. può integrare la lista dei potenziali concorrenti inserendo nell’elenco delle ditte da invitare, oltre quelle che hanno presentato domanda e posseggono i requisiti, anche altre ditte estratte dall’Albo Fornitori, o elenco-fornitori abituali, della stessa AMTAB S.p.A.
2. La procedura successiva all’invito a presentare offerta è disciplinata analogamente a quanto previsto per le procedure aperte.
Art. 30 - Procedure negoziate
1. La procedura negoziata con pubblicazione dell’avviso segue di norma la procedura prevista per la gara aperta. Con l’avviso si può promuovere una procedura analoga a quella aperta richiedendo la presentazione diretta delle offerte, unitamente alla documentazione del possesso dei requisiti necessari, oppure l’avviso può soltanto sollecitare manifestazioni d’interesse ed allora la procedura si svolge in modo analogo alla procedura ristretta.
2. La procedura negoziata diretta o plurima senza pubblicazione di avviso può essere effettuata soltanto per le occasioni, le contingenze e i motivi previsti nell’art. 221 del Codice Unico.
3. In caso di offerte plurime la procedura può prevedere una prima fase di confronto tecnico e/o economico fra le ditte offerenti, confronto finalizzato all’individuazione della migliore soluzione tecnica e/o della migliore offerta; ed una seconda fase di negoziazione tendente a conseguire ulteriori miglioramenti dell’offerta dal/i concorrente/i che ha/hanno presentato la migliore offerta o le migliori condizioni per l’AMTAB S.p.A. secondo quanto prescritto dal bando di gara. In ogni caso deve essere effettuata una procedura di confronto che garantisca la par condicio a tutti i concorrenti.
Sezione V - Gare on - line
Art. 31 - Principi generali
1. L’AMTAB S.p.A. ha la facoltà di individuare il soggetto aggiudicatario, oltre che con le tradizionali procedure, anche attraverso l’utilizzo del sistema delle negoziazioni on-line.
I fornitori interessati accedono previa attività di registrazione ed abilitazione finalizzata alla conoscenza ed accettazione delle procedure operative che regolano le negoziazioni on-line, nonché alla dotazione di una chiave di accesso e password per accedere al sistema informatico con il quale si svolgeranno le negoziazioni.
2. La procedura on-line può essere applicata a qualsiasi tipologia di gara seguendone le regole fino alla presentazione dell’offerta. Deve comunque essere assicurata la parità di condizioni dei partecipanti nel rispetto dei principi di trasparenza e di semplificazione delle procedure, nonché di massima sicurezza e riservatezza dei dati.
3. La procedura telematica di acquisto è realizzata nel rispetto dei principi di sicurezza fissati dal d.lgs n.196 del 30.06.2003.
4. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi si esercita con l’interrogazione delle registrazioni di sistema che contengono la documentazione in formato elettronico degli atti della procedura.
5. Alle comunicazioni ed alle trasmissioni di documenti tra gli utenti e l’AMTAB S.p.A. si applicano le disposizioni di cui all’art. 14 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445.
6. L’utilizzo del sistema di acquisto attraverso procedura on-line viene esplicitamente reso noto ai soggetti interessati negli atti di gara nonché nel sito internet aziendale nella parte dedicata ai fornitori, dove devono essere adeguatamente pubblicizzate le gare da esperire on-line.
7. L’AMTAB S.p.A. si riserva, al fine di assicurare la più ampia partecipazione alle negoziazioni on-line, di pubblicare sui principali organi di stampa a diffusione nazionale, con cadenza trimestrale, un avviso contenente le modalità ed ogni altra informazione utile per partecipare alle negoziazioni in parola.
8. Il ricorso alle procedure on-line è possibile quando le specifiche dell’appalto possono essere fissate in maniera precisa e la valutazione delle offerte sia effettuabile automaticamente attraverso il mezzo elettronico, sulla base di elementi quantificabili in modo tale da poter essere espressi in cifre o percentuali.
Art. 32 - Criteri di aggiudicazione
1. Nella procedura on-line l’aggiudicazione avviene di norma al massimo ribasso oppure secondo i prezzi e/o i valori degli elementi dell’offerta indicati negli atti di gara, qualora l’appalto venga aggiudicato all’offerta economicamente più vantaggiosa.
2. Nel caso di aggiudicazione al prezzo più basso, le modalità attraverso le quali può essere espresso il massimo ribasso sono quella dell’asta di acquisto di tipo “inverso”, a rilanci multipli, on-line oppure la richiesta di offerta on-line in busta chiusa digitale. Con la prima procedura il fornitore invitato inserisce a sistema la propria offerta e, sulla base delle offerte anonime inserite dagli altri concorrenti, ha la possibilità di migliorare a ribasso la propria migliore offerta mediante rilanci in tempo reale entro i termini di durata dell’asta. Con la seconda forma di procedura il fornitore invitato presenta la propria migliore offerta entro il termine di scadenza, non conoscendo le offerte inserite dagli altri concorrenti invitati, che pertanto rimangono segrete fino all’apertura delle buste digitali.
3. Nel caso di aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa, gli elementi di valutazione devono essere quantificabili meccanicamente secondo formule matematiche relative alla ponderazione di tutti i criteri stabiliti per determinare l’offerta economicamente più vantaggiosa. Gli elementi tecnici di valutazione con il relativo punteggio, nonché il punteggio tecnico minimo da conseguire per essere ammessi all’asta sono predeterminati nella lettera d’invito. Le proposte tecniche presentate costituiscono oggetto di valutazione da parte di un’apposita Commissione di gara. Al termine della valutazione tecnica vengono comunicati i punteggi conseguiti alle ditte che hanno realizzato un punteggio tecnico pari o superiore a quello minimo definito nella lettera d’invito stessa, e viene data comunicazione mediante e-mail della data e dell’ora di svolgimento della negoziazione. Ogni partecipante deve essere costantemente ed in tempo reale informato della propria classificazione, tranne che negli ultimi 5 minuti. A tal fine, durante lo svolgimento dell’asta, il dispositivo elettronico utilizzato dall’AMTAB S.p.A. procede alla riclassificazione automatica delle offerte in funzione dei nuovi prezzi e/o dei nuovi valori presentati. L’AMTAB S.p.A. ha facoltà di stabilire negli atti di gara che, nel corso dell’asta, renderà visibile a ciascun partecipante il numero dei partecipanti alla gara e le rispettive offerte nel caso di asta, ma non l’identità dei medesimi fino al momento dell’aggiudicazione.
4. Sia per l’aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso che per l’aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, dopo aver dichiarato conclusa l’asta elettronica, si darà luogo alla verifica dell’eventuale anomalia delle offerte ed alla successiva aggiudicazione della gara.
5. Le modalità di svolgimento degli acquisti on-line sono disciplinate dalle relative procedure operative, che dovranno necessariamente e preliminarmente essere accettate e sottoscritte dalle imprese che intendono partecipare alle singole negoziazioni.
Capo II Procedure di gara per lavori
Sezione I – Pubblicità
Art. 33 - Pubblicità e termini per le procedure di gara relative a lavori
1. Per gli appalti di lavori di importo compreso tra 500.000,00 euro e la soglia comunitaria si applicano le procedure di cui agli artt. 122 e 123 del Codice Unico.
2. Per gli appalti di lavori di importo pari a 40.000,00 euro ed inferiore a 500.000,00 euro, le procedure ad evidenza pubblica vengono indette mediante pubblicazione di un bando, contenente gli elementi e tutte le informazioni utili per partecipare alla gara.
3. Il bando per i lavori di cui al comma 2 è pubblicato nell'albo pretorio del Comune di Bari nonché sul sito informatico dell’AMTAB S.p.A.
4. Gli effetti giuridici connessi alla pubblicità delle procedure di cui al comma 2 decorrono dalla pubblicazione nell'albo pretorio del Comune.
5. Relativamente ai termini di ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte si applicano i termini indicati all’articolo 227 del Codice Unico ridotti della metà. Nei casi di urgenza motivata nel bando, i termini di presentazione dell’offerta nelle procedure aperte possono essere ulteriormente ridotti, ma mai inferiori ai 15 (quindici) giorni.
6. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento dei lavori di cui al comma 2 va pubblicato entro 2 (due) mesi dall’aggiudicazione definitiva sul sito dell’AMTAB S.p.A.
Sezione II –Partecipazione
Art. 34 - Requisiti e avvalimento
1. L’impresa singola può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti di ordine generale, economici e tecnici richiesti nel bando.
2. Sono esclusi dalla partecipazione alle gare di lavori i soggetti che non soddisfano i requisiti di ordine generale cui all’art. 38 comma 1) del Codice Unico.
3. Inoltre non possono presentare offerta i concorrenti che non soddisfano i requisiti tecnici, economici e finanziari richiesti nel bando di gara adeguati alla tipologia di attività ed all’importo posto a base di gara.
4. Per i lavori di importo pari ad 150.000,00 euro, il concorrente dovrà dimostrare il possesso dei requisiti tecnici ed economici indicati all’art. 28 del D.P.R 34/2000; per i lavori di importo pari o superiore ad 150.000,00 euro i predetti requisiti sono dimostrati mediante la produzione del certificato di iscrizione SOA per categoria e classifica adeguata all’oggetto ed importo dell’appalto.
5. L’AMTAB S.p.A. può inoltre indicare nell’avviso se vi sono lavori subappaltabili individuando la categoria ovvero lavori scorporabili a qualificazione obbligatoria. In caso di lavori subappaltabili, il concorrente potrà qualificarsi avendo l’iscrizione SOA solo per la categoria prevalente e per l’intero importo dell’appalto, oltre agli altri eventuali documenti richiesti.
6. In caso di lavori per i quali il bando di gara richieda la qualificazione obbligatoria, ossia per i lavori di importo pari o superiore ad 150.000,00 euro, il concorrente singolo o associato dovrà dimostrare il possesso della qualificazione SOA oltre che per la categoria prevalente anche per le ulteriori categorie indicate nel bando.
7. Il bando di gara può prevedere che, in relazione alla natura o all’importo dell’appalto, le imprese partecipanti possano avvalersi solo dei requisiti economici e dei requisiti tecnici.
8. L’avvalimento negli appalti di lavori è ammesso solo per il possesso di requisiti tecnici ed economici ovvero attestazioni SOA con le seguenti limitazioni:
- il concorrente può avvalersi esclusivamente dei requisiti economici delle società facenti parte dello stesso Gruppo;
- il concorrente può avvalersi dei requisiti tecnici e delle attestazioni SOA di altre società purché l’avvalimento sia dimostrato da idoneo titolo di disponibilità del requisito di cui il concorrente intende avvalersi.
9. L’impresa ausiliaria dovrà produrre le dichiarazioni di cui all’art. 49 comma 1 del Codice Unico.
Sezione III –Procedure aperte
Art. 35 - Norme specifiche
1. Nelle procedure aperte per l’aggiudicazione di lavori si seguono le stesse norme previste per le procedure di aggiudicazione di beni e servizi di cui alla sezione III, del Capo I del Titolo V del presente regolamento, se non diversamente disposto.
2. La cauzione provvisoria è di norma fissata al 2% dell’importo dei lavori fatta salva la facoltà dei concorrenti di ridurre della metà la percentuale della cauzione per le imprese provviste di certificazione di qualità.
3. Per la partecipazione alle gare delle Associazioni Temporanee di Imprese e Consorzi, varranno le disposizioni della legge pro tempore in vigore.
Sezione IV – Procedure ristrette e negoziate Art. 36 - Procedure ristrette
1. Nelle procedure ristrette l’avviso di gara prevede un termine per consentire agli aspiranti concorrenti di manifestare l’intenzione di partecipare alla gara e, se previsto, di documentare il possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione. L’AMTAB S.p.A. può integrare la lista dei potenziali concorrenti inserendo nell’elenco delle ditte da invitare, oltre quelle che hanno presentato domanda e posseggono i requisiti, anche altre ditte estratte dall’Albo Fornitori, o elenco-fornitori abituali dell’Impresa, ovvero dal sito dell’Autorità.
2. La procedura successiva all’invito a presentare offerta è disciplinata analogamente a quanto previsto per le procedure aperte.
Art. 37 - Procedura negoziata
1. La procedura negoziata con pubblicazione dell’avviso segue di norma la procedura prevista per la gara aperta. Con l’avviso si può promuovere una procedura analoga a quella aperta richiedendo la presentazione diretta delle offerte, unitamente alla documentazione del possesso dei requisiti necessari, oppure l’avviso può soltanto sollecitare manifestazioni d’interesse ed allora la procedura si svolge in modo analogo alla procedura ristretta.
2. La procedura negoziata diretta o plurima senza pubblicazione di avviso può essere effettuata soltanto per le occasioni, le contingenze e i motivi previsti nell’art. 221 del Codice Unico.
3. In caso di offerte plurime la procedura può prevedere una prima fase di confronto tecnico e/o economico fra le ditte offerenti, confronto finalizzato alla individuazione della migliore soluzione tecnica e/o della migliore offerta; ed una seconda fase di negoziazione tendente a conseguire ulteriori miglioramenti dell’offerta dal/i concorrente/i che ha/hanno presentato la migliore offerta o le migliori condizioni per l’Impresa secondo quanto prescritto dal bando di gara. In ogni caso deve essere effettuata una procedura di confronto che garantisca la par condicio a tutti i concorrenti.
Sezione V - Norme Comuni
Art. 38 - Valutazione dei costi della sicurezza per rischi interferenti
1. L’AMTAB S.p.A. è tenuta al rispetto delle previsioni di cui all’art 86 del Codice Unico come modificato dalla legge 123/2007 ed alle norme di cui al D.Lgs. n. 81/2008.
Art. 39 - Criteri di aggiudicazione e anomalia dell’offerta
1. Le procedure di gara per l’affidamento dei lavori possono essere aggiudicate secondo i criteri del prezzo più basso o dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
2. E’ facoltà dell’AMTAB S.p.A., ove ravvisi la presenza di offerte anomale rispetto al valore dell’appalto, esaminare gli elementi giustificativi del prezzo o del corrispettivo che saranno richiesti al soggetto provvisoriamente aggiudicatario o fino al quinto classificato se previsto nel bando di gara. In alternativa, nel caso di appalti aggiudicati con il criterio del prezzo più basso se di valore inferiore ad 1.000.000 di Euro, è facoltà dell’AMTAB S.p.A. prevedere, indicandolo nel bando o nella lettera d’invito, l’esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 122 comma 9 del Codice Unico.
Capo III
Sistemi di qualificazione dell’impresa e del prodotto.
Dialogo tecnico. Centrali di committenza. Accordo quadro. Incarichi di progettazione
Art. 40 - Sistemi di qualificazione
1. L’AMTAB S.p.A., allorché intenda istituire un proprio sistema di qualificazione degli imprenditori, fornitori o prestatori di servizi, lo rende noto pubblicando un avviso redatto, ove sono fra l’altro indicate le finalità del sistema di qualificazione e le modalità per conoscere le norme relative al suo funzionamento.
2. Quando il sistema ha una durata superiore a tre anni, l'avviso viene pubblicato annualmente. Quando il sistema ha una durata fino a tre anni è sufficiente un avviso iniziale. L'avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione va pubblicato con le stesse forme e modalità previsti per i bandi di gara.
3. Il principio che disciplina il sistema è quello della durata prefissata rispetto al termine di scadenza, ma anche la possibilità per gli imprenditori di essere qualificati in ogni tempo di validità del sistema.
4. In prima indizione l’AMTAB S.p.A. indica un termine utile entro il quale devono essere presentate le candidature e la documentazione richiesta. Allo scadere del termine l’AMTAB S.p.A. provvede, anche mediante apposita commissione, alla valutazione delle candidature, verificando la documentazione presentata e, se del caso, effettuando sopralluoghi su stabilimenti e impianti produttivi. I candidati devono dimostrare il possesso dei requisiti richiesti dagli atti di gara e trova applicazione l’art. 50 del Codice Unico.
5. A conclusione di questa prima fase l’AMTAB S.p.A., anche a mezzo della commissione di cui al comma precedente, predispone l’elenco dei candidati qualificati e quello dei candidati non qualificati. L’avvenuta qualificazione è resa nota ai soggetti qualificati attraverso comunicazione diretta e specifica, se del caso anche a mezzo di posta elettronica con successiva comunicazione di conferma a mezzo fax; la mancata qualificazione deve essere resa nota con la stessa modalità ma deve, altresì, essere indicato il motivo per cui il soggetto candidato non è stato qualificato.
6. L’AMTAB S.p.A. o la Commissione di cui sopra effettua periodicamente la verifica delle candidature che siano state eventualmente presentate in epoca successiva a quella di scadenza del termine di prima indizione.
7. L’AMTAB S.p.A., in presenza di un sistema di qualificazione, invita a presentare offerta i soggetti candidati che risultino qualificati alla data di spedizione della richiesta d’offerta. La procedura si svolge successivamente come un’ordinaria procedura ristretta o negoziata.
8. L’AMTAB S.p.A., allorché intende avvalersi di un sistema di qualificazione indetto e gestito da un’altra stazione appaltante, provvede ad acquisire il consenso di tale stazione, definendo con essa le modalità operative dell’accordo: successivamente rende nota tale decisione agli operatori economici mediante pubblicazione di un avviso secondo le stesse forme adottate per l’indizione di un proprio sistema di qualificazione. Al momento di indire la procedura concorsuale, l’AMTAB
S.p.A. richiede alla stazione appaltante di cui si avvale l’elenco dei fornitori che risultano alla data da quest’ultima qualificati e provvede a richiedere direttamente offerta a questi ultimi secondo una procedura che si svolge come un’ordinaria procedura ristretta o negoziata.
9. L’AMTAB S.p.A. può indire un sistema di qualificazione di prodotti. In tal caso i candidati interessati a presentare un tipo di prodotto idoneo presentano quanto richiesto sul piano documentale ed, eventualmente, un campione. L’AMTAB S.p.A. si riserva di effettuare collaudi e prove, anche presso laboratori di fiducia. Per ogni adempimento l’Impresa segue per quanto possibile una procedura analoga a quella prevista nei commi precedenti.
10. Allorché l’AMTAB S.p.A. deve provvedere ad acquistare i prodotti qualificati procede, secondo l’importo di spesa, ad un acquisto in economia o all’indizione di una gara pubblica in modalità ristretta o negoziata. Se vi sono più prodotti qualificati per lo stesso particolare di catalogo l’oggetto
dell’acquisto o della gara deve contenere la facoltà per il concorrente di quotare e fornire alternativamente ciascun tipo di prodotto qualificato.
Art. 41 - Dialogo tecnico
1. Prima dell’avvio di una procedura di aggiudicazione di un appalto particolarmente complesso, in ordine al quale l’AMTAB S.p.A. non è in possesso di tutti gli elementi di valutazione tecnica, di valutazione economica e di conoscenza di mercati specialistici, che la guidino in termini diretti e sicuri verso una determinata soluzione, l’AMTAB S.p.A. stessa può sollecitare o ricevere contributi progettuali da parte di professionisti od imprese allo scopo di predisporre un capitolato tecnico pienamente rispondente alle proprie esigenze.
2. La sollecitazione viene rivolta agli operatori specialistici attraverso la loro convocazione ad una conferenza introduttiva di presentazione nella quale vengono illustrate le esigenze dell’AMTAB
S.p.A. e le plurime soluzioni della questione che sono state individuate oppure viene dichiarata la mancata individuazione di una qualsiasi soluzione. Se l’AMTAB S.p.A. ha ricevuto un contributo spontaneo, di tale contributo deve essere data notizia nella conferenza introduttiva.
3. Nella seduta stessa viene fissato un termine congruo per l’effettuazione di una conferenza conclusiva nella quale sono invitati a partecipare tutti coloro che sono stati presenti nella conferenza introduttiva. In tale conferenza conclusiva si prende nota delle soluzioni offerte da coloro che le propongono, ammettendo al dibattito su ciascuna proposta, in un tempo definito, anche gli intervenuti che non hanno presentato proposte o ne hanno presentate diverse da quella in discussione.
4. Di ciascuna conferenza viene redatto sommario processo verbale dal quale devono almeno risultare i soggetti presenti e coloro che sono intervenuti durante la conferenza con una sommaria descrizione delle proposte ricevute dall’AMTAB S.p.A.
5. A conclusione del procedimento l’AMTAB S.p.A. non può inserire nel capitolato tecnico, che viene predisposto, disposizioni o prescrizioni tali da costituire un limite o un impedimento alla libera concorrenza e, comunque, le soluzioni e le specifiche tecniche indicate devono essere previste in coerenza con quanto prescritto dall’art. 68 del Codice Unico.
6. L’AMTAB S.p.A. può anche decidere di avviare un dialogo tecnico allorché, per il medesimo oggetto, ha indetto due esperimenti di gara senza ricevere offerte oppure avendo ricevuto offerte che sono risultate invalide per motivi di carattere tecnico o comunque inefficaci o inappropriate.
Art. 42 - Centrali di committenza
1. L’AMTAB S.p.A. può avvalersi per i propri acquisti di una o più centrali di committenza. Appalti di forniture e servizi effettuati tramite le centrali di committenza si considerano in linea con le norme e le direttive europee se le centrali di committenza hanno rispettato a loro volta le prescrizioni delle direttive europee in materia di appalti pubblici.
2. La centrale di committenza può assumere forma consortile ma non vi possono far parte soggetti diversi da coloro che usufruiscono dei servizi della centrale.
3. L’AMTAB S.p.A. che intende avvalersi di una centrale deve preventivamente concordare i termini di una convenzione con la centrale stessa e successivamente procedere ad una pubblicazione di un avviso in termini e con modalità analoghi a quelli previsti per i sistemi di qualificazione.
Art. 43 - Accordo quadro
1. Nel caso che l’AMTAB S.p.A. abbia necessità di pluralità di prestazioni protratte per un tempo determinato oppure abbia necessità di usufruire, per motivi tecnici e/o economici, di prestazioni parziali in relazione ad uno specifico e più ampio programma di esecuzione di lavori, forniture o servizi, essa stipula un accordo quadro, in cui sono fissate le condizioni generali di realizzazione del programma e le modalità di determinazione di successivi rapporti negoziali soprattutto con riferimento ai prezzi ed eventualmente alle quantità.
2. I contratti applicativi dell’accordo quadro possono essere stipulati con procedura negoziata senza pubblicazione di bando soltanto se l’accordo è stato aggiudicato a seguito di gara.
3. I contratti applicativi dell’accordo quadro non sono soggetti all’obbligatorio rispetto dei termini previsti per la stipula del contratto e dei termini previsti per le comunicazioni di cui agli artt. 11, comma 10 e 79, comma 5 del Codice Unico.
Art. 44 - Servizi di ingegneria
1. Per gli incarichi di ingegneria relativi a progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza e collaudo di importo pari od inferiore ad € 100.000,00 e per quelli di validazione di progetti di importo pari od inferiore ad € 200.000,00, l’AMTAB S.p.A. può procedere, in mancanza di professionalità interne od in mancanza di loro disponibilità certificate dal responsabile di fase, ad affidamenti secondo una procedura in economia che rispetti i principi di trasparenza, buona fede e di confronto concorrenziale.
2. L’AMTAB S.p.A. pubblica un avviso sul proprio sito informatico e su almeno 2 (due) giornali di interesse nazionale con il quale rende noto che per gli incarichi di cui sopra procederà per un periodo di tempo determinato, comunque non superiore a 2 (due) anni, all’indizione, mediante successive pubblicazioni sul proprio sito informatico, di uno o più confronti concorrenziali per l’affidamento di incarichi di progettazione o direzione lavori.
3. In tali avvisi saranno invitati i professionisti interessati, in possesso dei requisiti previsti dal vigente ordinamento di settore, a presentare le proprie candidature per l’affidamento dell’incarico. I candidati dovranno presentare il proprio curriculum professionale ed un elenco di progetti analoghi a quello oggetto del confronto, con l’allegazione di una relazione che illustri le caratteristiche peculiari sul piano progettuale di ciascuno dei progetti addotti. L’AMTAB S.p.A. può altresì richiedere nell’avviso le condizioni economiche richieste per l’espletamento dell’incarico. Nell’avviso deve essere altresì precisato che le candidature saranno valutate da una Commissione che procederà ad individuare il professionista meritevole dell’affidamento avvalendosi di una procedura di confronto che preveda l’attribuzione di un punteggio, secondo una modalità e secondo un criterio indicati nell’avviso. In ciascun avviso non potrà essere prevista l’attribuzione al curriculum professionale di un punteggio massimo superiore a 40 punti su 100.
4. Per quanto non espressamente disposto dal presente articolo si rinvia all’articolo 91 del Codice Unico.
TITOLO VI
AGGIUDICAZIONE DELLE GARE SUB-EUROPEE DI SERVIZI, FORNITURE E LAVORI
Art. 45 - Verifiche presso il Casellario Informatico
1. Prima di procedere all’apertura dell’offerta economica, l’AMTAB S.p.A. è tenuta ad effettuare, presso il Casellario Informatico dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, la verifica, in capo ai concorrenti, delle eventuali annotazioni che possono costituire motivo di esclusione dalla procedura di gara.
2. E’ facoltà dell’AMTAB S.p.A. effettuare tali verifiche prima di procedere all’apertura dei plichi. A tal fine il bando di gara dovrà richiedere l’indicazione, da parte dei concorrenti, degli estremi di identificazione fiscale (partita Iva e codice fiscale) sull’esterno del plico. In caso di raggruppamento di imprese tale indicazione dovrà riguardare tutti i componenti il raggruppamento medesimo.
Art. 46 - Aggiudicazione definitiva
1. Successivamente all’aggiudicazione provvisoria disposta dalla Commissione giudicatrice, l’AMTAB S.p.A. provvede all’aggiudicazione definitiva, mediante provvedimento del Consiglio di Amministrazione, in base al presente Regolamento.
2. L’aggiudicazione definitiva deve essere comunicata ai sensi dell’art. 79, commi 5 e ss. del Codice Unico.
3. L’aggiudicazione definitiva presuppone il positivo esito della verifica dei requisiti di cui al successivo articolo.
Art. 47 - Verifica requisiti aggiudicatario
1. L’AMTAB S.p.A. deve verificare in capo all’aggiudicatario e, in caso di Consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) c), del Codice Unico in capo alle imprese che eseguiranno la prestazione, il possesso dei requisiti richiesti acquisendo, qualora non già in possesso dell’AMTAB stessa, i seguenti documenti:
- Certificato della C.C.I.A.A. competente con la dicitura antimafia se prevista della legge.
- Certificato del tribunale fallimentare attestante l’insussistenza di procedure fallimentari in corso.
- Documentazione a comprova delle dichiarazioni concernenti il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica richiesti dal bando. Per i requisiti di capacità economico – finanziaria saranno richiesti i bilanci relativi al periodo indicato in bando, mentre per la capacità tecnica la stessa AMTAB S.p.A. potrà eseguire controlli presso gli Enti/Aziende indicate come referenti dell’aggiudicatario.
- Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.).
- Attestazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate in ordine alla posizione del concorrente rispetto ai carichi tributari;
- Certificato rilasciato dagli Uffici competenti attestante l’ottemperanza alle norme sul diritto al lavoro dei disabili (L. 68/1999), salvo che il concorrente non abbia dichiarato di esserne esentato.
- In caso di aggiudicazione ad un costituendo Raggruppamento di Imprese: mandato collettivo speciale con rappresentanza conferita alla capogruppo e risultante da scrittura privata autenticata.
2. Per i soli appalti di lavori occorre altresì richiedere:
- dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.
3. L’AMTAB S.p.A., inoltre, al fine di verificare quanto dichiarato ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. c) m) del Codice Unico effettuerà le necessarie verifiche presso i tribunali competenti richiedendo il certificato del Casellario Giudiziale riferito al titolare, ai soci in caso di società in nome collettivo, ai soci accomandatari e agli amministratori muniti di potere di rappresentanza; per gli appalti di lavori, la verifica riguarderà anche i Direttori tecnici.
4. In ogni caso la verifica riguarderà anche i soggetti di cui sopra cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
Art. 48 - Stipula del contratto.
1. All’esito positivo della verifica dei requisiti e previo rilascio da parte dell’aggiudicatario della cauzione definitiva e delle polizze assicurative, se richieste, e, in caso di appalto di lavori del Piano di sicurezza operativo come regolato dall’art. 131 del Codice Unico e del Titolo V del D.Lgs. n. 81/2008, si procede alla stipula del contratto, nelle forme sotto indicate e nel termine di 60 giorni, salvo diverso termine indicato nel bando di gara ovvero, in caso di differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario, decorrenti dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione definitiva. Il contratto non può comunque essere stipulato prima di 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni. Della stipula del contratto si da comunicazione ai sensi dell’art. 79, co. 5 ter del Codice Unico.
2. Il Contratto predisposto dalla Stazione Appaltante deve indicare in modo chiaro:
- l’oggetto del contratto, il relativo CIG e il C.U.P., ove previsto;
- clausola di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 della legge 136/2010;
- i termini di esecuzione dello stesso;
- il corrispettivo determinato con il ribasso percentuale ovvero con il prezzo offerto.
2-bis. Al contratto deve essere allegato il DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti ai sensi del D.lgs 81/2008).
3. Il contratto è stipulato mediante scrittura privata.
4. E’ ammessa la stipula mediante ordine emesso dall’AMTAB S.p.A. e sottoscritto per accettazione dall’aggiudicatario.
TITOLO VII
AFFIDAMENTI DI INCARICHI DI CONSULENZA SPECIALISTICA E DI INCARICHI PROFESSIONALI
Art. 49 – Affidamenti di incarichi di consulenza specialistica e di incarichi professionali
1. Limitatamente agli incarichi di consulenza e/o professionali per i quali è richiesta specifica elevata competenza e/o qualificata professionalità, diversi da quelli disciplinati al precedente art. 44 e da quelli di cui all’art.49 del Regolamento assunzioni aziendale, il relativo affidamento consegue, di norma, ad una procedura semplificata nella quale l’AMTAB S.p.A. invita almeno tre soggetti tra quelli iscritti nell’Albo Professionisti per le categorie professionali e/o di servizi oggetto della procedura.
Nel caso in cui non vi siano soggetti iscritti all’Albo Professionisti o non sussistano in numero da assicurare il rispetto delle predette disposizioni, l’AMTAB S.p.A. potrà – previa preliminare ricognizione sul mercato dei soggetti potenzialmente in grado di eseguire l’incarico oggetto della procedura – procedere all’affidamento diretto.
L’individuazione del soggetto affidatario del servizio avviene dando adeguata motivazione della scelta; in particolare dovrà tenersi conto:
- dell’attitudine e dell’esperienza risultanti dal curriculum o dai precedenti incarichi assunti presso l’AMTAB S.p.A. e realtà aziendali analoghe per dimensione e/o tipologie di attività;
- della necessità, di norma, di evitare il cumulo degli incarichi;
- del nesso di evidente consequenzialità e complementarietà con altri incarichi aventi lo stesso oggetto.
2. L’affidamento degli incarichi di cui al comma 1 avviene previa autorizzazione espressa da parte dei soggetti di cui al precedente articolo 13 su richiesta motivata del responsabile della funzione aziendale richiedente l’attivazione dell’affidamento ed in esito all’esperimento della procedura di cui al comma 1.
TITOLO VIII NORME CONTRATTUALI
Art. 50 - Garanzie contrattuali
a) Garanzia del fornitore
1. E’ facoltà dell’AMTAB S.p.A. richiedere all’aggiudicatario le seguenti garanzie:
• garanzia di buon funzionamento del prodotto/servizio fornito;
• garanzia, in caso di appalto di lavori, per le difformità e i vizi dell’opera, oltre a quanto previsto dall’art. 1669 Codice Civile.
2. Tali garanzie della durata di 24 (ventiquattro) mesi decorrono:
a) Per le forniture e, se applicabile, per i servizi, in alternativa:
- dalla consegna del materiale;
- dall’accettazione dello stesso, se sussiste una procedura formalizzata per l’accettazione;
- dall’ultimo collaudo favorevole;
- dalla scadenza del periodo di manutenzione se conforme agli usi.
b) Per gli appalti di lavori:
- dal favorevole certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione.
3. In deroga all’art. 1495 Cod. Civ. l’AMTAB S.p.A. decade dalla garanzia qualora non faccia denunzia del vizio/difetto all’appaltatore entro 60 (sessanta) giorni dalla scoperta, mentre per i lavori la denuncia deve essere inoltrata prima che il certificato di collaudo/regolare esecuzione assuma carattere definitivo.
4. L’AMTAB S.p.A. indica di xxxxx, nel contratto di appalto, nell’ordine o comunque nel documento avente valore di contratto le seguenti clausole:
- l’Appaltatore, durante il periodo di garanzia ed indipendentemente dall’avvenuta liquidazione del saldo, prende a proprio carico e onere la sostituzione e/o la riparazione di ogni componente difettoso, assumendosi tutte le spese, ivi comprese quelle di imballo, trasporto e dogana tra il sito e il luogo di riparazione (andata e ritorno), la riparazione e/o eliminazione del vizio e/o difformità dell’opera e, in ogni caso, ogni intervento necessario ad assicurare la rispondenza della prestazione alle condizioni contrattuali.
- Qualora siano state richieste delle specifiche “performance” (v. mtbf) in contratto, il Fornitore, durante il periodo di garanzia, dovrà correggere a propria cura ed onere le anomalie constatate sulla fornitura, comprese le attrezzature e i pezzi di ricambio, per garantire il rispetto delle performance richieste.
- In deroga a quanto previsto dagli Artt. 1491 e 1667 cod. civ. per il periodo di garanzia sopra indicato, l’Appaltatore è tenuto alla garanzia anche se i vizi e/o i difetti erano conosciuti e/o riconoscibili al momento dell’accettazione della merce o in fase di collaudo.
Come noto, l’art. 1341, C.C. prevede l’espressa approvazione per iscritto delle condizioni che stabiliscono, “a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l’esecuzione ovvero sanciscono a carico dell’altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria”. Ciò premesso si ritiene che le clausole da sottoporre ad espressa approvazione ex art. 1341 C.C. siano le seguenti:
a) art. 49, lettera a), punto 3, in espressa deroga a norma di legge (art. 1495 C.C.) l’estensione da 8 a 60 giorni del termine decadenziale per la denuncia dei vizi dell’opera, della fornitura o del servizio;
b) art. 49, lettera a), punto 4, terzo comma laddove, in deroga agli articoli 1491 e 1667 C.C. estende la garanzia anche ai vizi riconosciuti o riconoscibili;
c) art. 49, lettera b), punto 3) laddove viene previsto, come condizione di validità della cauzione, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione nonché la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, 2 comma, C.C.
d) art. 49, lettera d), punto 3) per le medesime ragioni espresse al comma che precede.
b) Garanzia di esecuzione (cauzione definitiva)
1. Per contratti stipulati a seguito di procedura di gara pubblica sub-europea l’AMTAB S.p.A. richiede una garanzia di esecuzione in misura non inferiore al 10% dell’importo del contratto, fermo restando che l’aggiudicatario, al quale è stato rilasciato da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie Uni Cei En 45000 e della serie Uni Cei En Iso/Iec 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie Uni Cei Iso 9000, può ridurre l’importo della garanzia del 50%, previa presentazione del certificato attestante il possesso del requisito richiesto.
2. La cauzione definitiva può essere costituita mediante fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati
dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. Tale cauzione dovrà prevedere espressamente la rinunzia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 Codice Civile e la sua operatività entro 15 (quindici) giorni dalla semplice richiesta scritta della committente.
3. La garanzia di esecuzione è prestata a garanzia degli impegni tutti del contratto e dovrà avere validità:
- per gli appalti di lavori: fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di quello di regolare esecuzione;
- per gli appalti di forniture e servizi fino all’emissione dell’ultimo collaudo favorevole ovvero, se previsto, fino alla scadenza del periodo di manutenzione.
4. Per contratti ad esecuzione continuata dove per la natura del contratto non è previsto collaudo, la cauzione avrà validità fino al termine del contratto stesso e comunque fino a dichiarazione di svincolo dell’AMTAB S.p.A.
5. L’AMTAB S.p.A. potrà rivalersi sulla garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le prestazioni da eseguirsi di ufficio in danno dell’Appaltatore. In tal caso l’appaltatore è tenuto a reintegrare la cauzione nell’importo originario.
c) Garanzia ulteriore per i contratti di lavori
1. Nel contratto di appalto o nell’ordine, l’AMTAB S.p.A. stabilisce che il pagamento della rata di saldo, corrispondente all’ultima rata e pari indicativamente al 10% dell’importo contrattuale, viene effettuato previo rilascio di una garanzia fideiussoria pari all’importo della rata e della durata di anni due.
2. Qualora il pagamento avvenga in una sola soluzione, una quota percentuale, sempre pari di norma al 10%, viene pagata solo dietro presentazione della garanzia fideiussoria di cui sopra.
d) Garanzie per i contratti di forniture e servizi
1. L’AMTAB S.p.A. può stabilire che una parte dell’importo contrattuale, pari al 10% dell’importo del contratto, sarà trattenuto a copertura degli obblighi di garanzia del Fornitore e che tale somma sarà pagata senza interessi alla scadenza del periodo di garanzia.
2. L’AMTAB S.p.A., su richiesta del Fornitore, provvede al pagamento della rata di cui sopra, previo rilascio di una cauzione sotto forma di fideiussione bancaria o assicurativa che dovrà avere le seguenti caratteristiche:
- importo corrispondente a quello da trattenere;
- durata pari al periodo di garanzia;
- decorrenza dall’inizio della garanzia.
3. Inoltre la fideiussione deve contenere espressamente le seguenti clausole:
- rinunzia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 Codice Civile;
- operatività entro 15 (quindici) giorni dalla semplice richiesta scritta della Committente.
Art. 51 - Assicurazioni
1. L’AMTAB S.p.A., in relazione alla particolare natura dei contratti, può richiedere all’Appaltatore una polizza assicurativa del tipo “All Risk”, da stipulare con primarie Compagnie di Assicurazione, a copertura di tutti i rischi derivanti dall’esecuzione dell’appalto e che dovrà avere un massimale adeguato al rischio effettivo.
2. La polizza dovrà anche coprire gli eventuali danni a terzi, compresi i dipendenti dell’AMTAB
S.p.A. o persone da quest’ultima incaricate per specifiche attività nell’ambito del contratto.
3. La polizza deve essere valida fino al termine di esecuzione del contratto ovvero fino alla scadenza del periodo di manutenzione; per i lavori, la copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione
o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
Art. 52 - Penali per inadempienze
1. Per i contratti di appalto di lavori, prestazioni di servizio e forniture, l’AMTAB S.p.A. nel capitolato speciale stabilirà le penali per ritardo nell’adempimento e/o inadempimento (indicativamente nella misura del 2 per mille per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo).
2. La penalità potrà essere applicata all’Appaltatore, a seguito di contestazione e contestuale assegnazione di un termine per eventuali controdeduzioni a cura del Responsabile dell’esecuzione.
3. Indipendentemente dall’applicazione delle penali sopra indicate, nel caso in cui per negligenza dell’Appaltatore lo sviluppo esecutivo del contratto non fosse tale da assicurarne il compimento nel tempo prefissato ovvero nel caso sia accertata dal responsabile dell’esecuzione del contratto una condotta visibilmente insufficiente a mantenere i termini di consegna richiesti, l’AMTAB S.p.A. ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere.
4. Non si darà luogo all’applicazione di penalità solo nel caso di ritardi dovuti a causa di forza maggiore, che siano riconosciuti come tali per iscritto dal responsabile dell’esecuzione del contratto ed approvati dall’AMTAB S.p.A.
Le penali per ritardo nell’adempimento possono indicativamente essere quantificate nella misura dell’uno per mille per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo. La giurisprudenza è orientata a considerare equa una quantificazione della penale non superiore al 10% del valore del contratto. Analogamente in caso di inadempimento può essere prevista una quantificazione della penale nella misura del 10% del valore dell’inadempimento eventualmente riservandosi la richiesta del maggior danno.
Art. 53 - Rinnovo e proroga del contratto
1. Il rinnovo e la proroga dei contratti di forniture, servizi e lavori sono vietati, salvo quanto previsto dalla legge.
Art. 54 - Subappalto
1. Il subappalto è disciplinato dall’art 118 del Codice Unico.
2. L’AMTAB S.p.A. non provvede al pagamento diretto delle prestazioni a favore del subappaltatore. Negli atti di gara l’AMTAB S.p.A. precisa che è fatto obbligo agli appaltatori di trasmettere, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dagli appaltatori corrisposti ai subappaltatori, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
TITOLO IX
CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA
Art. 55 - Imballo e peso
1. L'imballo e la confezione si intendono compresi nel prezzo e il peso della merce si intende al netto.
Art. 56 - Resa
La merce deve essere resa, franco di ogni spesa, a terra nei magazzini dell’AMTAB S.p.A. indicati nel bando di gara o nella lettera d’invito o nel Capitolato Speciale.
Art. 57 - Trasporto
1. Il trasporto della merce è effettuato a rischio e pericolo della ditta fornitrice.
Art. 58 - Campioni di fornitura
1. A richiesta dell’AMTAB S.p.A. la fornitura può essere subordinata alla presentazione di una campionatura per "benestare" entro il termine indicato nel Capitolato Speciale di Fornitura.
2. Qualora la campionatura del soggetto aggiudicatario non risulti rispondente ai requisiti prescritti, il soggetto stesso è tenuto a presentare una seconda campionatura entro e non oltre 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della lettera dell’AMTAB S.p.A. che notifica l'accertamento della difformità del primo campione. In caso di mancata rispondenza anche della seconda campionatura, l’AMTAB S.p.A. ha la facoltà insindacabile di risolvere il contratto incamerando la cauzione, salvo il risarcimento del maggior danno.
3. Nel caso che, pur non essendo richiesto, il fornitore ritenesse opportuno presentare un campione della merce prima di dar corso alla fornitura, l’AMTAB S.p.A. si riserva - esclusa la sospensione o l'interruzione dei termini contrattuali - di esaminarlo e di esprimere un eventuale "benestare".
4. Il ritardo nell'espletamento della fornitura, che derivi dalla mancata rispondenza del campione o dal ritardo nella consegna del campione, comporta l'applicazione di penalità ai sensi di quanto previsto dall’art. 51 del presente regolamento.
5. Il periodo intercorrente tra la data di consegna della 1ª e/o 2ª campionatura e la data di comunicazione alla ditta dell'esito del collaudo dei campioni stessi, non è computato ai fini della determinazione della data di consegna contrattuale.
6. Nel caso di fornitura subordinata alla presentazione di campioni per il "benestare", il tempo intercorrente fra la data di presentazione del campione e la data del rilascio del "benestare" medesimo non è computato ai fini dei termini di consegna.
Art. 59 - Consegna
1. La merce pervenuta s’intende consegnata subordinatamente al collaudo favorevole, ove questo sia previsto.
2. Il ricevimento della merce non preclude le azioni per perdita parziale o per avaria non riconoscibili al momento della consegna, ai sensi dell'art.1698 c.c.
3. I termini di consegna sono computati in giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data della stipulazione del contratto o di ricevimento dell'ordine ovvero dalla data di benestare al campione nell'ipotesi di cui al presente regolamento; si intende escluso dal computo il mese di Agosto. La consegna deve aver luogo secondo le prescrizioni contenute nella lettera d’invito o nel Capitolato Speciale o nell’ordine.
4. Qualora cause di forza maggiore, esigenze o circostanze speciali, impediscano all’AMTAB
S.p.A. il ricevimento della fornitura, la medesima può ordinare una temporanea sospensione dei termini.
5. L’AMTAB S.p.A. ha facoltà di variare, a parità di condizioni, l'entità della fornitura nell’ambito del ± 20 % dell’importo contrattuale.
6. Il fornitore che, per cause di forza maggiore, documentate e comprovate, non sia in grado di effettuare le consegne nel termine fissato, può chiedere, con domanda motivata, la concessione di una proroga dei termini all’AMTAB S.p.A. Verificata la fondatezza dei motivi della richiesta e le proprie esigenze di utilizzazione del materiale in consegna, l’AMTAB S.p.A. può concedere la proroga richiesta per non più di una volta per ogni fornitura.
Art. 60 - Collaudo
a) Collaudi per forniture /servizi.
1. Fatto salvo quanto previsto dal Capitolato Speciale, il collaudo della merce fornita viene effettuato presso gli impianti dell’AMTAB S.p.A., che si riserva anche la facoltà di ricorrere a laboratori specializzati. In caso di contestazione della merce consegnata l’aggiudicataria dovrà sostituire la merce con altra rispondente a quanto prescritto, non oltre i termini contrattuali previsti.
2. Ove sia previsto il collaudo presso il fornitore, la ditta deve notificare all’Impresa la disponibilità della merce per le operazioni di collaudo, almeno 20 giorni prima della scadenza dei termini di consegna. Il tempo intercorrente fra detta comunicazione e la data di ultimazione del collaudo non è computato ai fini dei termini di consegna. Nel caso di collaudo con esito sfavorevole, non si dà luogo alla sospensione dei termini di consegna.
3. Nel caso di forniture particolarmente complesse o di forniture con posa in opera, l’AMTAB S.p.A., di norma, in contratto prevede un collaudo provvisorio.
4. Tale collaudo, che potrà essere effettuato in corso d’opera e comunque entro un mese dall’ultimazione del contratto, consiste nell’eseguire, previo avviso all'Appaltatore, tutte le verifiche, prove e constatazioni necessarie, per accertare se la fornitura stessa o sue singole parti possono essere prese in consegna con facoltà d'uso.
5. Successivamente al collaudo provvisorio sarà effettuato il Collaudo definitivo nel termine di 6 (sei) mesi dalla data del collaudo provvisorio e comunque a condizione che siano consegnati tutti i documenti richiesti nelle specifiche tecniche ovvero da norme di legge, e siano stati emessi, con esito positivo, ulteriori eventuali certificati di collaudi effettuati da Enti terzi.
6. Scopo del collaudo definitivo è la verifica del completo e corretto funzionamento di quanto fornito e la piena rispondenza dello stesso alle norme di capitolato ed alle specifiche normative in vigore.
In assenza di collaudo provvisorio, l’AMTAB S.p.A. procede al solo collaudo definitivo.
b) Collaudo per lavori
1. Fatto salvo il collaudo in corso d’opera nei casi previsti dal contratto, l’AMTAB S.p.A. provvederà, a mezzo del Direttore dei Lavori ad emettere certificato di regolare esecuzione nel termine di 3 (tre) mesi dalla data del verbale di ultimazione lavori, salvo che non ritenga opportuno emettere il certificato di collaudo entro il termine di sei mesi.
2. Il collaudo è in ogni caso obbligatorio per appalti di importo superiore a € 500.000,00.
3. Una volta emesso, il certificato di regolare esecuzione/collaudo diventerà definitivo, decorsi 2 (due) anni dalla data di emissione e si intende approvato ancorché l’atto formale di approvazione non intervenga entro 2 (due) mesi dalla scadenza del suddetto termine.
4. A seguito di emissione del certificato di collaudo/regolare esecuzione si procederà allo svincolo della cauzione definitiva e alla corresponsione, entro il termine massimo di 90 (novanta) giorni, della rata di saldo, previa contestuale presentazione di idonea garanzia come richiesta all’art. 49 del presente Regolamento.
c) Norme comuni
1. Il collaudatore è nominato dall’AMTAB S.p.A., di norma, nell'ambito del proprio personale; per eventuali collaudatori esterni i compensi sono a carico dell’AMTAB stessa.
2. Fatto salvo il potere di rifiutare l’emissione del certificato di collaudo se la fornitura o l’opera risulti non collaudabile, il collaudatore esprimerà le sue eventuali osservazioni e riserve e indicherà quali modifiche, correzioni o adattamenti siano da eseguirsi per rendere la prestazione perfettamente collaudabile con esito positivo.
3. Durante le operazioni di collaudo, l’Appaltatore fornirà a sua cura e spese e come parte integrante dei suoi obblighi di contratto, tutta l’assistenza necessaria alla loro tempestiva e corretta esecuzione; in particolare fornirà la mano d’opera e i mezzi d’opera necessari alle operazioni di collaudo.
4. Tutte le spese relative al collaudo in fabbrica sono a carico della ditta fornitrice salvo quelle del collaudatore che, invece, sono a carico dell’Impresa. Le spese del collaudo, eventualmente effettuato presso un laboratorio specializzato, sono addebitate al fornitore.
5. Inoltre l’Appaltatore dovrà eseguire quanto imposto dal collaudatore nei termini stabiliti e, nel caso di non pronta ottemperanza, l’Impresa farà eseguire dette opere da terzi, addebitando le spese all’Appaltatore stesso, salvo eventuali maggiori danni.
6. I verbali di collaudo sono firmati dal Fornitore o da persona presente munita di procura alla firma; in assenza i verbali saranno trasmessi al Fornitore per la sottoscrizione, che dovrà essere apposta entro 5 gg. dalla ricezione.
*7. In assenza di sottoscrizione o avendoli sottoscritti senza apporre riserve, i verbali di collaudo si intendono accettati.
* Lett. c), comma 7, clausola ai sensi dell’art. 1341 c.c.
TITOLO X PAGAMENTI
Art. 61 - Pagamenti*
1. L’AMTAB S.p.A. corrisponde all’Appaltatore il corrispettivo derivante dall’offerta economica presentata, di norma mediante pagamenti per stati di avanzamento.
2. Negli appalti di lavori e di servizi, sarà emesso un certificato di pagamento al raggiungimento di una percentuale predeterminata, ovvero il certificato sarà emesso periodicamente, sulla base di quanto previsto dal contratto.
3. Per i contratti con importo non superiore a 50.000 Euro oltre IVA, ovvero aventi durata non superiore a 30 (trenta) giorni, sarà emesso un solo certificato di pagamento.
4. Per i pagamenti di importo superiore a 10.000 Euro oltre IVA l’AMTAB S.p.A., in quanto a totale partecipazione pubblica, è tenuta ad effettuare preventivamente la verifica di cui all’art 48-bis del D.P.R. 602/1973.
5. Nei contratti di lavori, il Direttore dei Lavori procederà alla redazione dello stato d’avanzamento che sarà trasmesso al Responsabile dell’esecuzione del contratto il quale, entro 45 (quarantacinque) giorni decorrenti dalla maturazione dello stato d’avanzamento, redige il certificato di pagamento, autorizzando altresì l’Appaltatore ad emettere corrispondente fattura. Dal reale importo netto di ogni stato di avanzamento si dedurranno le ritenute dello 0,50% a garanzia dell’esatta osservanza delle norme sulla tutela assicurativa e previdenziale dei lavoratori, che saranno corrisposte senza interesse in un’unica soluzione dopo l’approvazione del collaudo provvisorio.
6. L’ultima rata ovvero una quota dell’unica fattura pari al 10%, considerata quale rata di saldo, sarà corrisposta all’Appaltatore, previo rilascio di garanzia fideiussoria entro 90 (novanta) giorni dall’emissione del certificato di collaudo/regolare esecuzione.
7. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione delle opere.
8. Negli appalti di forniture di norma si procede al pagamento a saldo delle fatture, nel termine sotto indicato, alla consegna del materiale, ovvero all’accettazione dello stesso, se sussiste una procedura formalizzata per l’accettazione.
9. Per tutti i contratti il pagamento delle fatture sarà effettuato da parte dell’AMTAB S.p.A. secondo i termini indicati dal contratto. Qualora il contratto non disponga un termine, questo si intende fissato a 30 (trenta) gg. dalla data di emissione della fattura.
* Il decreto legislativo 231/2002 (recante “Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”) ha introdotto specifiche disposizioni in tema di termini di pagamento e di interessi per ritardato pagamento nelle transazioni commerciali. In particolare l’articolo 4 del citato decreto prevede una decorrenza automatica degli interessi moratori dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento che, se non è stabilito dal contratto, è fissato in via legale dalla stessa disposizione (Art. 4. - Decorrenza degli interessi moratori: …omissis 2. Salvo il disposto dei commi 3 e 4, se il termine per il pagamento non è stabilito nel contratto, gli interessi decorrono, automaticamente, senza che sia necessaria la costituzione in mora, alla scadenza del seguente termine legale: a) 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura da parte del debitore o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente; b) 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei
servizi, quando non è certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento; c) 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi, quando la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi; d) 30 (trenta) giorni dalla data dell'accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell'accertamento della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a tale data. Per quel che riguarda la misura degli interessi da riconoscere, anche qui la norma (art. 5) ne prevede una misura “legale” salvo che gli stessi non siano determinati dalle parti (Art. 5. - Saggio degli interessi: 1. Salvo diverso accordo tra le parti, il saggio degli interessi, ai fini del presente decreto, è determinato in misura pari al saggio d'interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca centrale europea applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione, maggiorato di sette punti percentuali. Il saggio di riferimento in vigore il primo giorno lavorativo della Banca centrale europea del semestre in questione si applica per i successivi sei mesi….omissis).
Il decreto, quindi, lascia le parti libere, nella loro autonomia contrattuale di stabilire termini di pagamento e misura degli interessi diversi rispetto a quelli indicati nelle disposizioni, con l’unico limite della “equità” degli accordi contrattuali.
Va tuttavia osservato come la Giurisprudenza amministrativa formatasi sul punto appaia particolarmente restrittiva poiché considera nulle per contrasto a disposizione imperativa di legge le clausole contenute nei bandi e nei capitolati con cui si impongono termini di pagamento e saggio degli interessi. In conseguenza di ciò sono illegittimi i provvedimenti di esclusione di imprese che non abbiano sottoscritto per accettazione tali previsioni.
Art. 62 – Tracciabilità dei flussi finanziari (L.136/2010).
La Legge n. 136/2010, come modificata dal D.L. n. 187/2010, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, all’art. 3, comma 1, ha istituito l’obbligo di costituzione di uno o più conti dedicati a ricevere i corrispettivi delle Stazioni Appaltanti derivanti da contratti per lavori, servizi e forniture pubblici, configurati come:
a) appalti, conseguenti all’aggiudicazione di gara mediante procedure aperte o ristrette, nonché ad aggiudicazioni mediante procedure negoziate, dirette precedute da gare informali;
b) cottimi fiduciari, conseguenti all’affidamento mediante procedure in economia (la norma trova applicazione anche ai contratti relativi a piccole forniture o a servizi di importo limitato, formalizzati a seguito di procedure in economia), di cui al Regolamento per le Spese in Economia;
c) subappalti, quando correlati ad appalti pubblici di lavori, forniture e servizi.
Le Stazioni Appaltanti, fra cui l’AMTAB S.p.A., devono corrispondere i corrispettivi per lavori, forniture e servizi esclusivamente a mezzo bonifici bancari o postali con accredito su conti correnti dedicati, i cui estremi devono essere appositamente comunicati dagli appaltatori o affidatari all’atto della stipula del contratto o al momento dell’emissione dell’ordine di acquisto (art. 3, comma 1).
Questi, infatti, devono comunicare, in forma sintetica, alla Stazione Appaltante, mediante la compilazione dell’Allegato A, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
Gli stessi soggetti dovranno poi comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi (art. 3, comma 7).
Inoltre, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, fa presente quanto segue:
- Gli strumenti di pagamento predisposti dalla Stazione Appaltante, devono riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione su richiesta della Stazione Appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell’art. 11 della Legge n. 3/2003, il codice unico di progetto (CUP) (art. 3, comma 5).
Qualora l’attività non rientri tra quelle per cui è richiesto il CIG e il CUP, è necessario che la stazione appaltante lo specifichi:
a) al soggetto appaltatore o affidatario, a fronte della richiesta specifica;
b) nel bonifico bancario o postale relativo al pagamento del corrispettivo, con una semplice indicazione sintetica (ad es. attività non soggetta ai codici CIG e CUP) (vedasi Allegato C).
- La Stazione Appaltante deve inserire nei contratti (e negli ordini d’acquisto) sottoscritti con gli appaltatori di lavori e con gli affidatari di beni e servizi, a pena di nullità assoluta di detti atti, la clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge (art. 3, comma 8) (vedasi Allegati B1 e B2).
- La Stazione Appaltante deve verificare che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti sia inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge (art. 3, comma 9).
- L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3, comma 1, della L. 136/2010, ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Stazione Appaltante (art. 3, comma 8).
- Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, determina la risoluzione di diritto del contratto (art. 3, comma 9 bis).
La significatività delle disposizioni contenute nell’art. 3 della L. n. 136/2010 è sancita dalle sanzioni previste dall’art. 6 della stessa legge, in base alla quale:
- Le transazioni relative ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui all’art. 3, comma 1, effettuate senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.A. comportano, a carico del soggetto inadempiente, fatta salva l’applicazione della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 3, comma 8 (mancata indicazione nei contratti e negli ordini d’acquisto della clausola con la quale gli operatori economici si assumono gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari), l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 5 al 20 per cento del valore della transazione stessa.
- Le transazioni relative ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui all’art. 3, comma 1, effettuate su un conto corrente non dedicato ovvero senza impiegare lo strumento del bonifico bancario o postale comportano, a carico del soggetto inadempiente, l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 2 al 10 per cento del valore della transazione stessa. La medesima sanzione si applica anche nel caso in cui nel bonifico bancario o postale venga omessa l’indicazione del CIG e del CUP di cui all’art. 3, comma 5.
- L’omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi di cui all’art. 3, comma 7, comporta a carico del soggetto inadempiente, l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.
Per quanto sopra, si dispone che l’Area Amministrazione provveda a chiedere a tutti i fornitori dell’Azienda (che non l’abbiano già fatto) la comunicazione di cui all’Allegato C.
Ove vi siano pagamenti da effettuare su contratti superiori a 20.000 euro, ma non dotati di CIG, si dovrà procedere, a cura dell’Area Contratti, all’adeguamento del contratto (acquisizione di CIG e formalizzazione, mediante trattativa privata, del contratto con clausola di cui all’Allegato B1).
Gli ordini di fornitura (in gran parte redatti dal magazzino, ma anche quelli eventualmente predisposti da altre unità organizzative), di cui al Regolamento per le Spese in Economia, devono a loro volta riportare la dizione di cui All’allegato B2.
TITOLO XI
CONTENZIOSO E DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO, TRANSITORIE E FINALI
Art. 63 - Modalità di proposizione delle contestazioni - Accordo bonario
1. Per i contratti di appalto di lavori trova applicazione l’art. 240 del Codice Unico (Accordo Bonario).
2. Per i contratti di servizi e forniture, trova applicazione l’art. 240, comma 22, del Codice Unico.
3. Laddove non siano presenti registri contabili, l’Appaltatore è tenuto a presentare contestazioni al Responsabile dell’esecuzione, per lettera raccomandata ed entro 15 (quindici) giorni solari dal manifestarsi delle cause che originano la contestazione stessa. Ai fini di quanto sopra farà fede la data di spedizione della raccomandata.
4. L’Appaltatore deve, nella suddetta comunicazione, indicare con precisione l’oggetto della contestazione, l’entità e le corrispondenti ragioni di ciascuna domanda.
5. Le contestazioni proposte dall’Appaltatore senza attenersi alle modalità procedurali e di contenuto ed ai termini sopra indicati sono inefficaci ed improduttive di effetti nei confronti dell’AMTAB S.p.A.
Art. 64 - Foro competente
1. Il Foro competente se non diversamente concordato tra le parti è esclusivamente quello della sede dell’AMTAB S.p.A.
Art. 65 - Arbitrato
1. Le controversie derivanti dall’esecuzione dei contratti disciplinati dal presente Regolamento non possono essere deferite ad arbitri.
Art. 66 - Norme finali e rinvio esterno
1. Ai sensi del D.lgs. 30 luglio 2003 n.196, l’AMTAB S.p.A. tratterà i dati forniti dai concorrenti esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l’eventuale stipula e gestione del contratto.
I concorrenti hanno la facoltà di esercitare i diritti previsti dall’art. 13 del suddetto decreto. Il titolare del trattamento dei dati è il legale rappresentante pro tempore.
2. L’AMTAB S.p.A. deve nei documenti contrattuali (bando di gara o lettera di invito o schema di contratto) indicare gli obblighi e gli oneri a carico dell’Appaltatore, come desunti dagli articoli del presente Regolamento.
Tutti i richiami normativi si intendono effettuati alle disposizioni di legge pro-tempore in vigore.
3. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si applicano, ove non in contrasto con quanto non indicato dalle norme richiamate dall’art. 1 e costituenti normativa di riferimento in tema di lavori, servizi e forniture in economia, le altre disposizioni contenute nel D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e D.P.R. 207/2010 e s.m.i.
Art. 67 – Entrata in vigore
1. Il presente Regolamento per le gare ed i contratti inferiori alle soglie comunitarie entra in vigore con l’esecutività della deliberazione di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.