CONTRATTO ATTUATIVO DELL’ACCORDO QUADRO, STIPULATO DA ESTAR IN DATA 18.01.2021, REPERTORIO N. 47/2021, CON LA DITTA FUJIREBIO ITALIA S.R.L.,PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN SERVICE DI “TEST ANTIGENICI RAPIDI PER SARS COV- 2 DA EFFETTUARSI PER...
CONTRATTO ATTUATIVO DELL’ACCORDO QUADRO, STIPULATO DA ESTAR IN DATA 18.01.2021, REPERTORIO N. 47/2021, CON LA DITTA FUJIREBIO ITALIA S.R.L.,PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN SERVICE DI “TEST ANTIGENICI RAPIDI PER SARS COV- 2 DA EFFETTUARSI PER MEZZO DI TAMPONI” CIG PADRE: 8499872C42
CIG DERIVATO: Z9530BEDA3
L’Azienda USL Toscana Centro, con sede legale in Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxx, 0 CF/P.IVA 06593810481, rappresentata dalla Dott.ssa Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx in qualità di responsabile dell’esecuzione del contratto (RES), in forza della autorizzazione conferita con nota prot. n. 12919 del 22.02.2021 a firma del Direttore Generale domiciliata per la carica presso l’Azienda,
E
la ditta Fujirebio Italia s.r.l., con sede legale in Xxxxxxx (XX), Xxx Xxxxxxx XX 00, iscritta al Registro delle Imprese Roma, CF/PI:05848611009 legalmente rappresentata dal Dr. Xxxxxxx Xxxxxxx, nato a ( ) il / / , CF che interviene nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante della ditta Fujirebio Italia s.r.l.,
PREMESSO CHE:
- con la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020 è stato dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza della pandemia da Coronavirus (COVID-19 o SARS-CoV-2);
- con il D.L. n. 83 del 30.07.2020 è stato prorogato lo stato di emergenza fino al 15 ottobre 2020, con il D.L. n. 125 del 07.10.2020 è stato prorogato fino al 31 gennaio 2021 e con il DL n. 2 del 13.01.2021 è stato prorogato ulteriormente fino al 30.04.2021;
- con nota del Direttore Generale prot. n. 15576 del 19.03.2020 avente per oggetto “Emergenza COVID 19 – Procedure ex art. 63 c. 2 lett. c) D.Lgs. n. 50/2016 – Indicazioni” Estar ha provveduto ad autorizzare i vari RUP della medesima Centrale di Committenza a derogare alle consuete norme dettate dal Codice dei Contratti Pubblici per avviare procedure di acquisto di dispositivi medici in urgenza;
- sulla base delle indicazioni e delle richieste trasmesse dai referenti tecnici dei laboratori analisi dell’Azienda USL Toscana Centro, la UOC Farmaci e Diagnostici di ESTAR ha provveduto ad espletare delle procedure negoziate senza previa pubblicazione di bando per l’acquisizione a vario titolo di materiale diagnostico e di strumentazioni ai fini dell’esecuzione urgente di tests vari per la diagnosi di infezione da Coronavirus;
- con nota a firma del Direttore Generale, prot. n. 79883 del 07.10.2020, l’Azienda USL Toscana Centro ha richiesto ad Estar l’adesione alla gara in corso di aggiudicazione per la fornitura di n. 2 strumenti Lumipulse;
- con Deliberazione del Direttore Generale n° 415 del 16.10.2020, divenuta esecutiva a termini di legge, Estar ha ratificato l’affidamento in urgenza ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett c) del D.LGS 50/2016 dell’Accordo Quadro per la fornitura in Acquisto di Kit e noleggio della relativa strumentazione per test antigenici rapidi per Sars Cov- 2 da effettuarsi per mezzo di tamponi, aggiudicato alla ditta Fujirebio italia s.r.l.;
- con nota a firma del Direttore Generale, prot. n. 96336 del 26.11.2020, l’Azienda USL Toscana Centro, a seguito di riorganizzazioni interne dei vari laboratori analisi delle varie ASL, ha comunicato ad Estar una nuova configurazione strumentale per la fornitura di n. 3 sistemi analitici per esecuzione test antigenici rapidi per ricerca del virus Sars- Cov 2;
- con Determinazione del Direttore di Area Farmaci, Diagnostici e Dispositivi Medici n. 1814 del 29.12.2020, Estar ha autorizzato la nuova configurazione relativa alla fornitura di sistemi analitici per esecuzione test antigenici rapidi per ricerca del virus Sars- Cov 2 aggiudicata alla ditta Fujirebio Italia s.r.l., comunicata con nota prot. n. 96336 del 26.11.2020;
- in data 18.01.2021 Estar ha stipulato con la ditta aggiudicataria della procedura di gara l’Accordo Quadro, repertorio n. 47/2021, avente ad oggetto la fornitura in service di Test antigenici rapidi per Sars- Cov 2 da effettuarsi per mezzo di tamponi per le Aziende Sanitarie della Regione Toscana;
-con nota Prot. n. 12919 del 22.02.2021, Il Direttore Generale ha autorizzato la Dott.ssa Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx a dare attuazione al contratto;
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
Art.1 - Premesse ed allegati
Le premesse e tutti i documenti di seguito indicati, pur non essendo materialmente allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, in quanto integralmente accettata dalla ditta aggiudicataria:
- Accordo Quadro per la fornitura in service di “Test Antigenici Rapidi per Sars Cov- 2 da effettuarsi per mezzo di tamponi per le Aziende Sanitarie della Regione Toscana”;
- Allegato all’Accordo Quadro Prospetto riepilogativo Offerta Economica
- Capitolato normativo e prestazionale Gli allegati al presente contratto sono:
all. A) Atto di Nomina a responsabile del trattamento dati ai sensi dell’art. 28 del regolamento UE 2016/679
all. B) Comunicazione conto corrente dedicato e dichiarazione sull’esistenza o meno di contratti di subappalto e/o subcontratto in riferimento alla fornitura/servizio aggiudicato ai sensi della Legge n. 136/2010 - Tracciabilità Flussi Finanziari;
all. C) Modulo per richiesta DURC all. D) DUVRI
Art. 2 – OGGETTO CONTRATTUALE: SPECIFICHE
Il presente contratto ha per oggetto l’affidamento della fornitura di Test Antigenici Rapidi per Sars Cov- 2 da effettuarsi per mezzo di tamponi per l’Azienda USL Toscana Centro secondo le modalità di seguito individuate:
Noleggio Apparecchiature
MODELLO | QUANTITA' | CANONE SEMESTRALE UNITARIO IVA ESCLUSA |
LUMIPULSE G1200 (Ricondizionato) | 2 | € 0,00 |
LUMIPULSE G600 | 1 | € 1.500,00 |
COLLEGAMENTO LIS | 3 | € 8.000,00 |
CANONE DI LOCAZIONE E LIS IVA ESCLUSA FINO AL 31.12.2020 € 12.750,00 | ||
CANONE DI LOCAZIONE E LIS IVA INCLUSA AL 5 % DAL 01.01.2021 € 13.387,50 | ||
CANONE COMPLESSIVO SEMESTRALE € 26.137,50 |
Manutenzione Full Risk Apparecchiature
MODELLO | QUANTITA' | CANONE SEMESTRALE UNITARIO IVA ESCLUSA | |
LUMIPULSE G1200 (Ricondizionato) | 2 | € 500,00 | |
LUMIPULSE G600 | 1 | € 500,00 | |
CANONE DI ASSISTENZA TECNICA IVA ESCLUSA FINO AL 31.12.2020 | € 750,00 | ||
CANONE DI ASSISTENZA TECNICA IVA INCLUSA AL 5% DAL 01.01.2021 | € 787,50 | ||
CANONE COMPLESSIVO SEMESTRALE | € 1.537,50 |
Art. 3- IMPORTO
L’importo semestrale del presente contratto ammonta ad € 27.675,00 IVA inclusa, comprensivo di oneri della sicurezza della ditta così suddiviso:
Noleggio apparecchiature | € 1.537,50 IVA compresa |
Manutenzione full Risk apparecchiature | € 1.537,50 IVA compresa |
Collegamento LIS | € 24.600,00 IVA compresa |
I reagenti verranno acquisiti tramite il Magazzino di Area Vasta, dalla SOS Servizi Amministrativi per la farmaceutica che riassorbe le funzioni di approvvigionamento e supporto amministrativo al Dipartimento del Farmaco.
I canoni di locazione/assistenza decorrono dal 1°del mese successivo al collaudo come previsto dall’art. 24.02 del capitolato normativo e prestazionale di gara.
Art. 4 – DURATA
Il presente contratto decorre dalla data dell’ultima firma digitale apposta sul medesimo, dalla presa d’atto della verifica di conformità della strumentazione collaudata e avrà durata semestrale.
Art. 5 – MODALITA’ DI ESECUZIONE
Il servizio deve essere eseguito in conformità e con l’osservanza di tutte le condizioni stabilite dalla normativa vigente in materia, di quelle contenute nel presente atto e negli atti di gara sopra indicati.
Il fornitore si impegna ad eseguire la prestazione a regola d’arte, nel rispetto dei tempi e delle condizioni stabilite nel capitolato normativo e tecnico.
Il fornitore è tenuto ad osservare, nell’esecuzione della prestazione contrattuale, tutte le norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dal fornitore, se non è disposta dal Responsabile dell’esecuzione del contratto, di concerto con il Direttore dell’esecuzione del contratto.
Il presente contratto verrà eseguito nel rispetto degli artt. 100 e ss. del D.Lgs n. 50/2016 sotto la cura del Responsabile dell’esecuzione del contratto e del Direttore dell’Esecuzione del contratto.
Il Responsabile dell’esecuzione del contratto per l’Azienda relativamente ai canoni di noleggio e assistenza tecnica delle apparecchiature è: D.ssa Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx
Il Direttore dell’esecuzione del contratto per l’Azienda relativamente ai canoni di noleggio e assistenza tecnica delle apparecchiature è: Dr. Xxxxxxx Xxxxx Il Responsabile Unico del contratto per il fornitore è: Xxxxxxx Xxxxxxx
Art. 6 – VARIAZIONI CONTRATTUALI
Ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs n. 50/2016 il Responsabile dell’esecuzione del contratto, in coordinamento con il DEC, provvede a disporre le eventuali variazioni che si rendessero necessarie nei casi ivi previsti. In nessun caso potranno formare oggetto delle prestazioni forniture o servizi estranei all’oggetto dell’Accordo quadro stipulato da ESTAR.
Art. 7- PENALI
Si rimanda all’art. 23 del capitolato normativo e prestazionale di gara.
Art. 8 – RISOLUZIONE E RECESSO
Si rimanda agli artt. 29 e 30 del capitolato normativo e prestazionale di gara.
Art. 9 – VERIFICHE DI CONFORMITA’
Il Direttore dell’Esecuzione del contratto procede alla verifica di conformità ai sensi degli artt. 100 e ss. del D. Lgs n. 50/2016, trasmettendo gli atti al Responsabile dell’esecuzione del contratto. A seguito delle verifiche viene rilasciato apposito certificato di conformità.
Art. 10- FATTURAZIONE E PAGAMENTI
Il fornitore fattura il servizio effettuato. Ai sensi di quanto previsto dal Decreto MEF n.55 del 3/4/2013 e s.m.i, le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in forma elettronica tramite il sistema di interscambio (SDI). Le fatture andranno pertanto trasmesse secondo il formato di cui all'allegato A del citato decreto n.55/2014 e dovranno essere indirizzate al seguente codice unico ufficio dell'Azienda USL Toscana Centro: C27NVZ (ambito pratese), O8V1K8 (ambito pistoiese), BGAYDC (ambito empolese). Non potranno pertanto essere accettate fatture trasmesse in qualsiasi altra modalità. Sul documento fiscale deve essere annotato in ogni caso il CIG derivato. L’Azienda provvederà alla liquidazione e al pagamento della spesa non appena saranno acquisiti gli atti dai quali si accerterà la regolare esecuzione/conformità della fornitura, e ove previsto l’esito positivo del collaudo, la regolarità contributiva ed assicurativa del fornitore, nonché il regolare soddisfacimento di tutti gli obblighi contrattuali. Nel caso di contestazione da parte dell’Azienda per vizio o difformità di quanto oggetto della fornitura rispetto al contratto, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza. L’importo della fattura sarà corrisposto tramite la Tesoreria dell’Azienda. Il pagamento delle fatture avverrà in base a quanto disposto dal D.Lgs. n. 231/2002, così come modificato dal D. Lgs. 192/2012, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura. L’azienda provvederà ad operare (se necessario) una ritenuta dello 0.50% sul netto fatturato in attuazione dell’art. 30, comma 5 bis del D.Lgs 50/2016. Resta fermo quanto previsto all’art. artt. 30 comma 5 e 105 comma 9 del D.Lgs 50/2016 in caso di DURC negativo.
Art. 11 – TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
Il fornitore, a pena di nullità assoluta del contratto, assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e successive modifiche.
Il fornitore pone in essere tutto quanto necessario al fine di consentire la verifica dell’ente che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla procedura in oggetto, sia inserita, a pena di nullità assoluta degli stessi, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla legge n. 136/2010. A tal fine, copia dei suddetti contratti dovrà essere trasmessa dall’Impresa all’Azienda USL Toscana Centro a cura del legale rappresentante o di un suo delegato. L’Impresa, in proprio, o per conto del subappaltatore o del subcontraente, nonché questi ultimi direttamente che abbiano notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione all’Azienda e alla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Firenze ove ha sede l’Ente appaltante o concedente. Tale previsione dovrà essere espressamente contenuta nei subcontratti o subappalti a cura dell’appaltatore e delle sue controparti.
Le parti, ai sensi dell’art. 3 comma 8 della richiamata legge 136/2010, convengono che nel caso in cui l’Impresa non adempia all’obbligazione di eseguire tutte le transazioni relative al presente contratto tramite Istituti Bancari o Poste Italiane Spa, lo stesso si intenderà risolto di diritto.
Art. 12 – RESPONSABILITA’
L’Azienda è esonerata da ogni responsabilità connessa allo svolgimento del servizio per danni, infortuni od altro che dovessero accadere.
Art. 13 – NORME DI PREVENZIONE E SICUREZZA/ADEMPIMENTI D. LGS 81/2008
Si rimanda all’art. 19.04, 19.05,19.07, e 19.08 del capitolato normativo e prestazionale di gara.
In data 27.10.2020 è stata promossa la riunione di coordinamento e cooperazione per la redazione del DUVRI aziendale sottoscritto in data 04.01.2021 dal rappresentante legale della ditta aggiudicataria della fornitura oggetto del presente contratto.
Art. 14 – DISPOSIZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1. Le parti si impegnano a trattare i dati personali oggetto del presente contratto attuativo nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento UE 2016/679 (di seguito, GDPR) e dal D.Lgs 196/2003 (di seguito, Codice) nonché dei provvedimenti emanati dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
2. Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto del segreto d’ufficio e dei principi di correttezza, liceità e trasparenza, in applicazione della normativa sopra richiamata, in modo da assicurare la tutela della riservatezza degli interessati e fatta comunque salva la necessaria pubblicità della procedura di affidamento ai sensi delle disposizioni vigenti (D.lgs 50/2016 e D.Lgs 33/2013).
3. Il trattamento verrà effettuato anche con l’ausilio di mezzi informatici, con la precisazione che l’eventuale elaborazione dei dati per finalità statistiche o di ricerca avverrà garantendo l’anonimato. La comunicazione dei dati ad altri soggetti pubblici e/o privati verrà effettuata in esecuzione degli obblighi di legge.
4. Ove per le attività oggetto della presente convenzione sia necessario il trattamento di dati personali, ivi compresi quelli di cui categorie particolari (art. 9, par. 1 GDPR), da parte della Fujirebio Italia s.r.l.. l’Azienda USL Toscana Centro, quale Titolare del trattamento (art. 4 n. 7 GDPR), designa la ditta aggiudicatrice quale Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell’art. 28 del GDPR giusto atto di nomina allegato A al presente contratto .
5. Per quanto riguarda: durata, natura e finalità del trattamento, categorie di dati personali e di interessati, obblighi e diritti del titolare del trattamento, si fa espresso rinvio all’atto redatto e sottoscritto, prima dell’inizio delle attività, ex art. 28 paragrafo 3 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) allegato A al presente che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
6. Il trattamento dei dati personali da parte della ditta aggiudicataria per finalità diverse rispetto a quelle consentite dal presente contratto o dalla normativa richiamata al comma 1 del presente articolo, è tassativamente vietato.
Art. 15 – CODICE DI COMPORTAMENTO
Il fornitore è tenuto ad osservare nell’espletamento della propria attività i principi contenuti nel Codice di comportamento dell’Azienda USL Toscana Centro (art. 2 comma 4), disponibile sul sito aziendale all’indirizzo:
xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx/xxxxx.xxx/xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/00-xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxx/xxxx-xxxxxxxx/xxxxxx-xxxxxxxxxxxx-x-xxxxxx-xx-xxxxxxxx/000- codice-disciplinare-e-codice-di-condotta
La violazione del Codice di comportamento da parte del fornitore può comportare, in considerazione della sua gravità e importanza, la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale (art. 2, comma 3, D.P.R. 62/2013), fatto salvo il diritto dell’Azienda al risarcimento dei danni subiti nell’ipotesi in cui la violazione si sia tradotta in una lesione della sua immagine ed onorabilità.
Art. 16 - IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO
Il presente contratto sarà registrato in caso d’uso ai sensi dell’art. 5 del DPR 131/86 con spese a carico della parte richiedente. Tutte le spese e tasse inerenti la stipula del contratto saranno a carico del fornitore e dovranno essere versate in sede di stipulazione del contratto.
Art. 17- FORO COMPETENTE
Si rinvia a quanto dall’art. 6 dell’Accordo Quadro e dell’art. 34 del capitolato normativo e prestazionale di gara.
Art. 18 – NORME DI RINVIO
Per tutto quanto non disciplinato dal presente contratto si rinvia agli atti di gara, alle norme del Codice Civile, del Codice degli Appalti D. Lgs 50/2016 e alle leggi in materia.
Per l’Azienda USL Toscana Centro Per la ditta Fujirebio Italia s.r.l.
Il Responsabile dell’esecuzione del contratto (RES) il Presidente del Consiglio di Amministrazione D.ssa Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx Dr. Xxxxxxx Xxxxxxx