Accordo
Traduzione1
Accordo
0.975.219.1
tra la Confederazione Svizzera e la Bosnia Erzegovina concernente la promozione e la protezione reciproche degli investimenti
Concluso il 5 settembre 2003
Entrato in vigore mediante scambio di note il 21 maggio 2005
(Stato 21 maggio 2005)
La Confederazione svizzera e
la Bosnia Erzegovina,
in seguito denominate le «Parti contraenti»,
animate dal desiderio di sviluppare e rafforzare la cooperazione economica sulla base della parità dei diritti nel reciproco interesse dei due Stati,
nell’intento di creare e mantenere condizioni favorevoli agli investimenti effettuati da investitori di una Parte contraente sul territorio dell’altra Parte contraente,
consapevoli della necessità di incoraggiare e promuovere gli investimenti esteri allo scopo di stimolare l’iniziativa e accrescere la prosperità economica delle Parti con- traenti.
hanno convenuto quanto segue:
Art. 1 Definizioni Ai fini del presente Accordo:
(1) Il termine «investimento» designa ogni tipo di averi e in particolare:
(a) la proprietà di beni mobili e immobili, come pure tutti gli altri diritti reali quali servitù, oneri fondiari, pegni immobiliari e mobiliari, usufrutti;
(b) le azioni, le quote sociali e le altre forme di partecipazione a società;
(c) i crediti monetari e i diritti a qualsiasi prestazione di valore economico;
(d) i diritti d’autore, i diritti di proprietà industriale (quali brevetti di invenzione, modelli d’utilità, disegni o modelli industriali, marchi di fabbrica o di com- mercio, marchi di servizio, nomi commerciali, indicazioni di provenienza), il know-how e la clientela;
(e) le concessioni a scopo economico conferite per legge o per contratto, com- prese le concessioni di ricerca, di coltura, di estrazione o sfruttamento di
RU 2006 1917
1 Traduzione dal testo originale inglese.
risorse naturali, nonché tutti gli altri diritti conferiti per legge, per contratto o per decisione dell’autorità, conformemente alla legge.
Ogni successiva modifica della forma in cui gli averi sono investiti o reinvestiti non invalida il loro carattere d’investimento.
(2) Il termine «investitore» designa:
(a) per quanto concerne la Confederazione svizzera:
(i) le persone fisiche che, secondo la legislazione della Confederazione svizzera, hanno la cittadinanza della medesima;
(ii) gli enti giuridici, comprese le società, le società registrate, le società di persone o altri enti costituiti o organizzati altrimenti conformemente alla legislazione della Confederazione Svizzera, che hanno sede, con- temporaneamente ad attività economiche reali, sul territorio della Con- federazione Svizzera medesima;
(iii) gli enti giuridici che non sono costituiti conformemente alla legislazio- ne della Confederazione Svizzera, ma sono effettivamente controllati da persone fisiche o da enti giuridici, ai sensi delle cifre (i) e (ii) di cui sopra.
(b) per quanto concerne la Bosnia Erzegovina:
(i) le persone fisiche che, secondo la legislazione vigente della Bosnia Erzegovina, fruiscono della cittadinanza della Bosnia Erzegovina e che hanno la loro residenza permanente o il loro centro d’attività in Bosnia Erzegovina;
(ii) le persone giuridiche costituite conformemente alla legislazione vigente della Bosnia Erzegovina e la cui sede sociale, l’amministrazione centra- le o il principale centro d’attività è situato sul territorio della Bosnia Erzegovina.
(3) Il termine «redditi» designa gli importi provenienti da un investimento e com- prende in particolare ma non esclusivamente gli utili, gli interessi, i dividendi, i profitti in capitale, i canoni e gli onorari.
(4) Il termine «territorio» designa, per quanto concerne ciascuna Parte contraente, il territorio terrestre e comprende, se del caso, le acque interne, le zone marittime e lo spazio aereo soggetto alla sua sovranità, compresa la zona economica esclusiva e la piattaforma continentale sulle quali Parte contraente esercita diritti sovrani o la propria giurisdizione in conformità con il diritto internazionale.
Art. 2 Campo d’applicazione
Il presente Accordo si applica agli investimenti effettuati sul territorio di una Parte contraente, conformemente alle proprie leggi e regolamenti, da investitori dell’altra Parte contraente prima o dopo la sua entrata in vigore. Non è tuttavia applicabile ai crediti o alle controversie insorti anteriormente alla sua entrata in vigore.
Art. 3 Promozione, autorizzazione
(1) Ciascuna Parte contraente crea condizioni favorevoli, stabili e trasparenti per gli investimenti di investitori dell’altra Parte contraente, promuove tali investimenti e li ammette conformemente alle sue leggi e regolamenti.
(2) Dopo avere ammesso un investimento sul proprio territorio, ciascuna Parte contraente rilascia, conformemente alle proprie leggi e regolamenti, le necessarie autorizzazioni relative a questo investimento, incluse quelle per l’esecuzione di contratti di licenza, di assistenza tecnica, commerciale o amministrativa, nonché le autorizzazioni richieste per le attività di quadri dirigenziali e di specialisti scelti dall’investitore, indipendentemente dalla nazionalità.
Art. 4 Protezione, trattamento
(1) Gli investimenti e i redditi degli investitori di ciascuna Parte contraente fruisco- no in qualsiasi momento di un trattamento giusto ed equo e beneficiano di protezio- ne e sicurezza integrali sul territorio dell’altra Parte contraente. Nessuna delle due Parti contraenti ostacola in qualsivoglia maniera, con provvedimenti ingiustificati o discriminatori, la gestione, il mantenimento, l’uso, il godimento, l’estensione o l’alienazione di tali investimenti.
(2) Ciascuna Parte contraente accorda sul proprio territorio agli investimenti e ai redditi degli investitori dell’altra Parte contraente un trattamento non meno favore- vole di quello che essa accorda agli investimenti e ai redditi dei suoi propri investito- ri o agli investimenti e ai redditi degli investitori di uno Stato terzo, fermo restando che è determinante il trattamento più favorevole per l’investitore interessato.
(3) Ciascuna Parte contraente accorda sul proprio territorio agli investitori dell’altra Parte contraente un trattamento non meno favorevole di quello che essa accorda ai suoi propri investitori o agli investitori di uno Stato terzo per quanto concerne la gestione, il mantenimento, l’uso, il godimento o l’alienazione dei loro investimenti, fermo restando che è determinante il trattamento più favorevole per l’investitore interessato.
(4) Se una Parte contraente accorda particolari privilegi agli investitori di un qual- siasi Stato terzo in virtù di un accordo istitutivo di una zona di libero scambio, di un’unione doganale o di un mercato comune, oppure in virtù di un accordo per evitare la doppia imposizione, detta Parte contraente non è tenuta ad accordare tali privilegi agli investitori dell’altra Parte contraente.
Art. 5 Espropriazione e nazionalizzazione
(1) Nessuna Parte contraente prende provvedimenti di espropriazione, di naziona- lizzazione o qualsiasi provvedimento analogo o equivalente (in seguito denominati
«espropriazione») nei confronti degli investimenti di investitori dell’altra Parte contraente, tranne che per ragioni di interesse pubblico e a condizione che essi non siano discriminatori, siano conformi alle prescrizioni legali e implichino il pagamen- to di un immediato indennizzo effettivo e adeguato.
(2) L’indennizzo ammonta al valore commerciale dell’investimento espropriato immediatamente prima che l’espropriazione sia intrapresa o diventi di pubblico dominio in modo tale da influire sul valore dell’investimento, fermo restando che è determinante il primo di questi eventi L’importo dell’indennizzo comprende l’interesse calcolato a un tasso commerciale normale a partire dalla data dell’espropriazione fino alla data del pagamento, è corrisposto in una moneta libe- ramente convertibile, è versato senza ritardo ed è liberamente trasferibile.
(3) L’investitore colpito dall’espropriazione ha il diritto, secondo la legislazione della Parte contraente che espropria, di far tempestivamente esaminare il suo caso e la valutazione del suo investimento da un’autorità giudiziaria o da un’altra autorità indipendente di tale Parte, in conformità con i principi enunciati nel presente artico- lo.
(4) Se una Parte contraente espropria gli averi di una società registrata o costituita conformemente alla legislazione in vigore su una parte qualsiasi del proprio territo- rio e nella quale investitori dell’altra Parte contraente possiedono delle quote, essa garantisce, nella misura necessaria e conformemente alla sua legislazione, che l’indennità prevista nel presente articolo sia versata a questi investitori.
Art. 6 Compensazione per perdite
Agli investitori di una Parte contraente i cui investimenti, a seguito di una guerra o di qualsiasi altro conflitto armato, rivoluzione, stato di emergenza nazionale, disor- dini civili o altri avvenimenti analoghi, abbiano subito perdite o danni sul territorio dell’altra Parte contraente, è accordato da quest’ultima Parte un trattamento non meno favorevole di quello che essa accorda ai propri investitori o a quelli di un qualsiasi Stato terzo, per quanto concerne la restituzione, l’indennizzo, la compensa- zione o qualsiasi altro regolamento, fermo restando che è determinante il trattamento più favorevole per l’investitore interessato.
Art. 7 Libero trasferimento
(1) Ciascuna Parte contraente, sul cui territorio sono stati effettuati investimenti da investitori dell’altra Parte contraente, accorda a questi ultimi il trasferimento imme- diato e senza restrizione in una moneta liberamente convertibile degli importi relati- vi a detti investimenti, segnatamente:
(a) dei redditi;
(b) degli importi legati ai prestiti o ad altri obblighi contratti per l’investimento;
(c) degli importi destinati a coprire le spese relative alla gestione dell’investi- mento;
(d) dei canoni e altri pagamenti derivanti dai diritti di cui all’articolo 1 capover- so (1) lettere (c), (d) e (e) del presente Accordo;
(e) dei redditi e altre rimunerazioni del personale assunto all’estero in relazione con l’investimento;
(f) del capitale iniziale e degli apporti supplementari di capitali necessari al mantenimento o allo sviluppo dell’investimento;
(g) del provento della vendita o della liquidazione parziali o totali dell’investi- mento, compresi gli eventuali plusvalori;
(h) dell’indennizzo o di un altro pagamento menzionato agli articoli 5 e 6 del presente Accordo;
(i) dei pagamenti derivanti dalla composizione di controversie.
(2) A meno che non sia stato convenuto altrimenti con l’investitore, i trasferimenti sono effettuati al tasso di cambio applicabile il giorno del trasferimento, conforme- mente alle vigenti prescrizioni di cambio della Parte contraente sul cui territorio è stato effettuato l’investimento.
(3) Un trasferimento è considerato effettuato «senza indugio» se ha luogo entro il termine normalmente richiesto per l’adempimento delle formalità di trasferimento. Le formalità di trasferimento si applicano senza discriminazioni per gli investitori.
Art. 8 Surrogazione
Se una Parte contraente ha accordato una qualsiasi garanzia finanziaria contro i rischi non commerciali di un investimento effettuato da un proprio investitore sul territorio dell’altra Parte contraente, quest’ultima riconosce i diritti della prima Parte contraente secondo il principio di surrogazione nei diritti dell’investitore, nel caso in cui un pagamento sia stato effettuato dalla prima Parte contraente in virtù di tale garanzia.
Art. 9 Controversie tra una Parte contraente e un investitore dell’altra Parte contraente
(1) Allo scopo di risolvere le controversie relative agli investimenti tra una Parte contraente e un investitore dell’altra Parte contraente e senza pregiudizio dell’ap- plicazione dell’articolo 10 del presente Accordo (controversie tra Parti contraenti), le parti interessate procedono a consultazioni.
(2) Se tali consultazioni non portano a una soluzione entro sei mesi dalla domanda scritta della loro apertura, l’investitore può sottoporre la controversia alla giurisdi- zione competente della Parte contraente sul territorio della quale è stato effettuato l’investimento o all’arbitrato internazionale. In quest’ultimo caso l’investitore può scegliere fra:
(a) il Centro internazionale per la composizione delle controversie relative agli investimenti (CIRDI), istituito dalla Convenzione per la composizione delle controversie relative agli investimenti tra Stati e cittadini di altri Stati (in se- guito denominata «Convenzione di Washington»), aperta alla firma a Washington il 18 marzo 19652; e
(b) un tribunale arbitrale ad hoc costituito, salvo accordo contrario tra le parti, secondo il regolamento d’arbitrato della Commissione delle Nazioni Unite per il Diritto Commerciale Internazionale (UNCITRAL).
2 RS 0.975.2
(3) Ciascuna Parte contraente acconsente di sottoporre la controversia sugli inve- stimenti all’arbitrato internazionale.
(4) Una società registrata o costituita conformemente alle leggi vigenti sul territorio di una Parte contraente e che prima dell’insorgere della controversia era controllata da investitori dell’altra Parte contraente, è considerata società di quest’ultima Parte contraente in conformità con l’articolo 25 (2) (b) della Convenzione di Washington.
(5) La Parte contraente che è parte alla controversia non può, in alcun momento della procedura, avvalersi della sua immunità o eccepire il fatto che l’investitore ha ottenuto o ottiene in virtù di un contratto di assicurazione, un indennizzo a copertura totale o parziale del danno subito.
(6) Nessuna delle Parti contraenti intenta un’azione per via diplomatica per una controversia sottoposta all’arbitrato internazionale, salvo che l’altra Parte contraente rifiuti di conformarsi alla sentenza arbitrale.
(7) La sentenza arbitrale è definitiva e vincolante per le parti alla controversia ed è eseguita senza indugio conformemente alla legislazione della Parte contraente inte- ressata.
Art. 10 Controversie tra le Parti contraenti
(1) Le controversie tra le Parti contraenti in merito all’interpretazione o all’applicazione delle disposizioni del presente Accordo sono composte, se possibile, per via diplomatica.
(2) Se le due Parti contraenti non giungono a una composizione entro sei mesi dall’insorgere della controversia, quest’ultima è sottoposta a richiesta dell’una o dell’altra Parte, a un tribunale arbitrale di tre membri. Ciascuna Parte contraente designa un arbitro. I due arbitri così designati nominano un presidente che deve essere cittadino di uno Stato terzo.
(3) Se una Parte contraente non ha designato il proprio arbitro e non ha dato seguito all’invito, rivoltole dall’altra Parte contraente, di procedere entro due mesi a tale designazione, l’arbitro è nominato, su richiesta di quest’ultima Parte contraente, dal Presidente della Corte Internazionale di Giustizia.
(4) Se i due arbitri non si accordano sulla scelta del presidente nei due mesi succes- sivi alla loro designazione, quest’ultimo è nominato, su richiesta dell’una o dell’altra Parte contraente, dal Presidente della Corte Internazionale di Giustizia.
(5) Se, nei casi previsti nei capoversi (3) e (4) del presente articolo, il Presidente della Corte Internazionale di Giustizia è impedito di esercitare questo mandato o è cittadino di una Parte contraente, le nomine sono fatte dal Vicepresidente, se quest’ultimo fosse impedito o fosse cittadino di una Parte contraente, dal membro più anziano della Corte che non sia cittadino di una Parte contraente.
(6) Salvo disposizione contraria delle Parti contraenti, il tribunale stabilisce la propria procedura. Ciascuna Parte contraente assume le spese del proprio membro del tribunale nonché quelle della sua rappresentanza nella procedura arbitrale. Le spese del presidente e le rimanenti spese sono suddivise in parti uguali tra le Parti contraenti, a meno che il tribunale arbitrale non disponga altrimenti.
(7) Le decisioni del tribunale arbitrale sono definitive e vincolanti per le due Parti contraenti.
Art. 11 Consultazioni e scambio di informazioni
(1) I rappresentanti delle Parti contraenti si consultano, ogni qualvolta ciò sia neces- sario, in merito a tutte le questioni inerenti l’applicazione del presente Accordo. Queste consultazioni hanno luogo su richiesta di una Parte contraente alle date e nei luoghi convenuti per via diplomatica.
(2) Su richiesta di una Parte contraente, sono scambiate informazioni concernenti gli effetti che leggi, regolamenti, decisioni, pratiche amministrative, procedure o politiche dell’altra Parte contraente possono esercitare sugli investimenti ai quali si applica il presente Accordo.
Art. 12 Altri obblighi
(1) Se disposizioni della legislazione di una Parte contraente o obblighi vigenti o futuri di diritto internazionale, generali o speciali, accordano agli investimenti degli investitori dell’altra Parte contraente un trattamento più favorevole rispetto a quello previsto dal presente Accordo, essi prevalgono sull’Accordo finché sussistono e nella misura in cui sono più favorevoli.
(2) Ciascuna Parte contraente si conforma a tutti gli altri obblighi assunti nei con- fronti di uno specifico investimento di un investitore dell’altra Parte.
Art. 13 Entrata in vigore, durata e fine
(1) Le Parti contraenti si notificano l’adempimento delle formalità richieste per l’entrata in vigore del presente Accordo dalla loro legislazione. L’Accordo entra in vigore trenta giorni dopo la data della seconda notifica.
(2) Il presente Accordo si applica dalla data della sua entrata in vigore per un perio- do di dieci anni e rimane poi in vigore salvo che vi sia posto fine conformemente al capoverso (3) del presente articolo.
(3) Ciascuna Parte contraente può, con preavviso scritto di un anno all’altra Parte contraente, mettere fine al presente Accordo allo scadere del periodo iniziale di dieci anni o in seguito in qualsiasi altro momento.
(4) Per quanto concerne gli investimenti effettuati o acquisiti prima dello scadere del presente Accordo, le disposizioni degli altri articoli dell’Accordo restano appli- cabili durante un periodo supplementare di dieci anni dalla data di scadenza.
(5) Il presente Accordo può essere modificato mediante accordo scritto delle Parti contraenti. Qualsiasi modifica entra in vigore secondo la procedura richiesta per l’entrata in vigore del presente Accordo.
(6) Il presente Accordo si applica indipendentemente dall’esistenza di relazioni diplomatiche o consolari tra le Parti contraenti.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.
Fatto a Sarajevo il 5 settembre 2003, in due originali in lingua inglese.
Per la Confederazione Svizzera: Xxxxxxxxx Xxxxx-Rey
Per la Bosnia Erzegovina: Xxxxxx Xxxxxx