CONVENZIONE
Testo della Convenzione CDP-ABI 5 agosto 2014,
coordinato con le modifiche introdotte dall’addendum 10 dicembre 2014
CONVENZIONE
“Piattaforma Imprese”
TRA
Associazione Bancaria Italiana, con sede in Xxxx, Xxxxxx xxx Xxxx 00, codice fiscale n. 02088180589 (di seguito l’“ABI”);
E
Cassa depositi e prestiti S.p.A., con sede legale in Xxxx, Xxx Xxxxx 0, capitale sociale pari ad euro 3.500.000.000,00, interamente versato, iscritta presso la CCIAA di Roma al n. REA 1053767, codice fiscale ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. 80199230584, Partita IVA 07756511007 (di seguito “CDP” e, insieme ad ABI, le “Parti”).
PREMESSO CHE
(a) Nell’attuale quadro economico nazionale ed internazionale di perdurante crisi finanziaria, si è ritenuto opportuno, viste anche le esigenze di diversificazione e stabilità delle fonti di provvista manifestate dal sistema bancario, mobilitare ulteriori risorse per supportare l’economia.
(b) Ai sensi del combinato disposto dell’articolo 22 del D.L. 185/2008, convertito con modificazioni nella legge n. 2 del 28 gennaio 2009 e dell’articolo 3, comma 4 bis, del D.L. 5/2009, convertito con modificazioni nella legge n. 33 del 9 aprile 2009, le competenze della CDP sono state ampliate includendo tra le stesse la possibilità per CDP di utilizzare i fondi di cui all’articolo 5, comma 7 lettera a), del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modificazioni, per concedere ai soggetti bancari finanziamenti a condizioni di mercato finalizzati a fornire a questi ultimi la provvista destinata all’effettuazione di operazioni in favore delle piccole e medie imprese per finalità di sostegno dell’economia.
(c) In data 28 maggio 2009, CDP ed ABI hanno stipulato una convenzione (di seguito la “Prima Convenzione”) ai sensi della quale: (i) sono state definite le linee guida e i principi generali relativi ai finanziamenti da mettere a disposizione delle banche per consentire a quest’ultime di concedere finanziamenti a favore delle piccole e medie imprese, mediante il ricorso alla provvista resa disponibile da CDP, il tutto secondo i termini e le condizioni di cui alla Prima Convenzione; e (ii) è stato messo a disposizione delle banche un primo plafond (definito nella Prima Convenzione come “Plafond” e di seguito “Plafond Prima Convenzione”) per un importo massimo fino ad Euro 3.000.000.000,00 (tremiliardi,00), facente parte del Plafond Iniziale (come di seguito definito).
(d) In data 17 febbraio 2010, CDP ed ABI hanno stipulato una seconda convenzione (di seguito la “Seconda Convenzione”) ai sensi della quale sono state definite le linee guida ed i principi generali sulla base dei quali è stata messa a disposizione delle Banche da parte di CDP una ulteriore porzione del Plafond Iniziale per un importo massimo fino ad Euro 5.000.000.000,00 (cinquemiliardi,00) (aumentato della porzione del Plafond Prima Convenzione non utilizzata).
(e) In data 17 dicembre 2010, CDP ed ABI hanno stipulato una terza convenzione (di seguito la “Terza Convenzione”) ai sensi della quale sono state definite le linee guida e i principi generali sulla base dei quali è stata messa a disposizione delle Banche da parte di CDP la porzione del Plafond Iniziale residua a seguito della scadenza dei termini di contrattualizzazione ed utilizzo previsti dalla Seconda Convenzione.
(f) In data 1° marzo 2012 (così come successivamente modificata e integrata), CDP ed ABI hanno stipulato una quarta convenzione (di seguito la “Quarta Convenzione”) ai sensi della quale sono state definite le linee guida e i principi generali sulla base dei quali è stato messo a disposizione delle Banche da parte di CDP, in aggiunta al Plafond Iniziale, un plafond aggiuntivo per un importo massimo fino ad Euro 10.000.000.000,00 (diecimiliardi,00) (il “Plafond Quarta Convenzione”), suddiviso nel Plafond PMI-C e nel Plafond PMI-I, quest’ultimo a sua volta articolato nel Plafond Tranche A e nel Plafond Tranche B (ciascuno di tali termini come definiti nella Quarta Convenzione).
(g) Ai sensi dell’articolo 1, comma 42, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 (c.d. Legge di Stabilità 2014), CDP è stata autorizzata ad utilizzare i fondi di cui all’ articolo 5, comma 7, lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, per finalità di sostegno dell’economia, anche in favore delle imprese diverse da quelle di piccola e media dimensione.
(h) Le Parti con la presente convenzione intendono pattuire i termini e le condizioni sulla base dei quali sarà messo a disposizione delle Banche (come di seguito definite), da parte di CDP, il Plafond Piattaforma Imprese (come di seguito definito) per un importo massimo fino ad Euro 5.000.000.000 (cinquemiliardi,00), a sua volta suddiviso nei seguenti sotto-plafond: (i) Plafond PMI; (ii) Plafond Reti PMI; (iii) Plafond MID; e (iv) Plafond Esportazione, ai fini della concessione da parte delle Banche, in favore dei relativi Beneficiari, dei Finanziamenti Imprese (ciascuno di tali termini come di seguito definiti).
Tutto ciò premesso, che insieme agli Allegati costituisce parte integrante della presente Convenzione, ABI e CDP convengono quanto segue:
Articolo 1 (Definizioni ed Allegati)
1.1 Nella presente Convenzione, i seguenti termini con lettere iniziali maiuscole avranno il significato indicato di seguito:
“Banca”: indica una banca italiana o una succursale di una banca estera comunitaria o extracomunitaria operante in Italia e autorizzata all'esercizio dell'operatività bancaria.
“Banca Capogruppo”: indica la banca capogruppo di un gruppo bancario.
“Banca Cedente”: indica ciascuna Banca o ciascun intermediario finanziario autorizzato ai sensi del TUB appartenente al gruppo del relativo Contraente il Finanziamento attraverso il quale quest’ultimo abbia deciso, ai sensi del successivo Articolo 2.2, di veicolare (ai fini della concessione dei Finanziamenti Imprese ai Beneficiari) tutta o parte della provvista di cui ai Finanziamenti.
“Banca del Gruppo”: indica ciascun Contraente il Finanziamento facente parte di un gruppo bancario.
“Banche del Sistema del Credito Cooperativo”: indica le banche di credito cooperativo, le casse rurali e artigiane e le banche da esse partecipate direttamente o indirettamente.
“Banca Emittente” indica la banca, operante in un Paese estero, che, nell’ambito di una operazione di export finance, a fronte dell’emissione di una o più lettere di credito in favore di una Impresa Esportatrice, confermate da un Contraente il Finanziamento (e/o, a seconda dei casi, dalla relativa Banca Cedente), sia debitrice nei confronti di quest’ultimo di un Credito derivante da un Finanziamento Esportazione.
“Banca Non Appartenente al Gruppo”: indica ciascun Contraente il Finanziamento non facente parte di alcun gruppo bancario.
“Beneficiari” indica le PMI, le Imprese MID, le Banche Emittenti, le Reti PMI o le PMI di Rete. “Commissione di Rimborso Anticipato Facoltativo”: indica:
(i) in caso di rimborso anticipato, totale o parziale, di una Erogazione per la quale nella relativa Richiesta di Utilizzo il Contraente il Finanziamento abbia indicato l’Euribor come tasso di riferimento, lo 0,125% dell’ammontare della relativa Erogazione in essere da rimborsare anticipatamente alla Data di Rimborso Anticipato prescelta dal Contraente il Finanziamento;
(ii) in caso di rimborso anticipato, totale o parziale, di una Erogazione per la quale nella relativa Richiesta di Utilizzo il Contraente il Finanziamento abbia indicato il Tasso Finanziariamente Equivalente come tasso di riferimento, un importo, calcolato da CDP alla data che cade 15 (quindici) Giorni Lavorativi precedenti la Data di Rimborso Anticipato prescelta dal Contraente il Finanziamento per il rimborso anticipato e comunicato al relativo Contraente il Finanziamento almeno 7 (sette) Giorni Lavorativi precedenti a tale data, pari alla differenza, se positiva, tra:
(a) il valore attuale, calcolato tramite i Fattori di Sconto, delle rate (quote capitale così come definite nel Piano di Rimborso e relativi interessi); e
(b) le quote capitale definite nel Piano di Rimborso.
“Commissione di Rimborso Anticipato Obbligatorio”: indica (i) lo 0,05% dell’ammontare della porzione del Finanziamento Senza Ponderazione Zero e/o del Finanziamento Reti PMI in essere da rimborsare anticipatamente alla data del relativo rimborso anticipato obbligatorio; ovvero (ii) lo 0,10% dell’ammontare della porzione del Finanziamento Ponderazione Zero in essere da rimborsare anticipatamente alla data del relativo rimborso anticipato obbligatorio.
“Contraente il Finanziamento”: indica la Banca che stipuli un Contratto di Finanziamento Quadro (eventualmente per mezzo di ICCREA nei casi di cui all’Articolo 3.6 della presente Convenzione) in conformità a quanto previsto nella presente Convenzione.
“Contratto di Cessione di Crediti”: indica il contratto di cessione in garanzia a CDP di Crediti vantati dal Contraente il Finanziamento, secondo il testo di cui all’Allegato (1) alla presente Convenzione e reso disponibile sul sito internet di CDP ai sensi del successivo Articolo 8.
“Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo”: indica il contratto di cessione in garanzia a CDP di Crediti vantati da ciascuna Banca Cedente, secondo il testo di cui all’Allegato (1) alla presente Convenzione e reso disponibile sul sito internet di CDP ai sensi del successivo Articolo 8.
“Contratto di Finanziamento”: indica, collettivamente, il Contratto di Finanziamento Quadro e ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo.
“Contratto di Finanziamento Integrativo”: indica ciascun contratto di finanziamento stipulato tra un Contraente il Finanziamento e CDP, ai sensi dell’Articolo 5 della presente Convenzione e del Contratto di Finanziamento Quadro, al fine richiedere un Finanziamento a valere su uno specifico Sotto-plafond.
“Contratto di Finanziamento Quadro”: indica il contratto quadro stipulato, al fine di aderire alla presente Convenzione, tra un Contraente il Finanziamento e CDP ai sensi dell’Articolo 3.1 della presente Convenzione, secondo il testo di cui all’Allegato (1) alla presente Convenzione e reso disponibile sul sito internet di CDP ai sensi del successivo Articolo 8.
“Convenzione”: indica il presente accordo relativo all’utilizzo del Plafond Piattaforma Imprese e dei relativi Sotto- plafond.
“Crediti”: indica tutti i crediti di natura pecuniaria tempo per tempo esistenti, unitamente alle relative garanzie, vantati da un Contraente il Finanziamento, e/o, a seconda dei casi, da ciascuna Banca Cedente, nei confronti di un Beneficiario derivanti da un Finanziamento Imprese.
“Crediti Incagli”: indica i Crediti che siano stati classificati come “incagli” - o qualsiasi classificazione che, ai sensi delle applicabili disposizioni normative e di vigilanza, dovesse sostituire tale classificazione - dal relativo Contraente il Finanziamento e/o, a seconda dei casi, da ciascuna Banca Cedente, ai sensi delle applicabili disposizioni normative e di vigilanza.
“Crediti Ponderazione Zero”: indica, a seconda dei casi, i Crediti (o porzioni di essi) derivanti dall’erogazione di Finanziamenti PMI e/o Finanziamenti Esportazione e/o Finanziamenti MID che, in base alle applicabili disposizioni normative e di vigilanza, possano beneficiare di una ponderazione dello zero per cento nel bilancio del relativo Contraente il Finanziamento (e/o della relativa Banca Cedente) in quanto siano assistiti da uno strumento di garanzia che, per le proprie caratteristiche nonché per le caratteristiche del relativo garante (ad esempio il Fondo Centrale di Garanzia, SACE S.p.A. e/o ISMEA), consenta una tale ponderazione e a condizione che tale strumento di garanzia permanga pienamente valido ed efficace in favore di CDP successivamente alla cessione in garanzia alla medesima di detti Crediti ai sensi della presente Convenzione, del relativo Contratto di Finanziamento e del relativo Contratto di Cessione di Crediti (e/o Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo).
“Crediti Senza Ponderazione Zero”: indica i Crediti (o porzioni di essi) derivanti dall’erogazione di Finanziamenti PMI e/o Finanziamenti Esportazione e/o Finanziamenti MID, diversi dai Crediti Ponderazione Zero.
“Crediti Sofferenze”: indica i Crediti che siano stati classificati come “sofferenze” - o qualsiasi classificazione che, ai sensi delle applicabili disposizioni normative e di vigilanza, dovesse sostituire tale classificazione - dal relativo Contraente il Finanziamento e/o, a seconda dei casi, da ciascuna Banca Cedente ai sensi delle applicabili disposizioni normative e di vigilanza.
“Data di Erogazione”: indica, a decorrere dal mese di ottobre 2014 (incluso) per tutto il Periodo di Disponibilità applicabile, i giorni 5 e 20 di ciascun mese solare (restando inteso che, qualora tali date non coincidessero con un
Xxxxxx Xxxxxxxxxx, la relativa Data di Erogazione coinciderà con il Giorno Lavorativo immediatamente successivo).
“Data di Pagamento”: indica:
(i) con riferimento ai Finanziamenti (o porzioni di essi) erogati a valere sul Plafond Esportazione la cui Data di Scadenza finale cada alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 1 (uno) anno dopo la relativa Data di Erogazione, la data che coincide con tale Data di Scadenza Finale; ovvero
(ii) con i riferimento ai Finanziamenti (o porzioni di essi) diversi da quelli di cui al precedente Paragrafo (i), il
30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno solare (e, qualora tale giorno non fosse un Giorno Lavorativo, il Giorno Lavorativo immediatamente successivo), a decorrere dalla Prima Data di Pagamento applicabile sino alla relativa Data di Scadenza Finale (inclusa).
“Data di Pagamento Interessi”: indica:
(i) con riferimento ai Finanziamenti (o porzioni di essi) erogati a valere sul Plafond Esportazione la cui Data di Scadenza Finale cada alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 1 (uno) anno dopo la relativa Data di Erogazione, la data che coincide con tale Data di Scadenza Finale; ovvero
(ii) con riferimento ai Finanziamenti (o porzioni di essi) diversi da quelli di cui al punto (i) che precede, il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno solare (e, qualora tale giorno non fosse un Giorno Lavorativo, il Giorno Lavorativo immediatamente successivo) a decorrere dal 30 giugno 2015 (i.e. la prima Data di Pagamento Interessi) fino alla Data di Scadenza Finale, inclusa.
“Data di Rendicontazione”: indica il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno a partire dal 30 giugno 2015 (incluso) fino alla Data di Scadenza Finale (inclusa).
“Data di Rimborso Anticipato”: indica ciascuna Data di Pagamento Interessi a partire da quella immediatamente successiva alla data che cade 24 (ventiquattro) mesi dopo la relativa Data di Erogazione, in concomitanza con le quali il relativo Contraente il Finanziamento potrà procedere a rimborsi anticipati facoltativi, totali o parziali, dei Finanziamenti concessi a valere su ciascun Sotto-plafond.
“Data di Scadenza Finale”: indica:
(i) con riferimento alle Erogazioni di Finanziamenti concessi a valere sul Plafond PMI e sul Plafond MID, la Data di Pagamento immediatamente successiva, a seconda dei casi, alla data che cade 3 (tre), 5 (cinque), 7 (sette) ovvero 10 (dieci) anni ovvero - con riferimento ai Finanziamenti finalizzati alla concessione di Finanziamenti Imprese a Beneficiari aventi sede operativa nei Territori Sisma - 15 (quindici) anni dopo la relativa Data di Erogazione, come specificato a scelta del relativo Contraente il Finanziamento in ciascuna Richiesta di Utilizzo a valere sul Plafond PMI e/o sul Plafond MID, da inviarsi in relazione a ciascuna Erogazione dei Finanziamenti concessi a valere sul Plafond PMI e/o sul Plafond MID, ai sensi di ciascun Contratto di Finanziamento. Resta inteso che il Contraente il Finanziamento potrà richiedere nella medesima Richiesta di Utilizzo Erogazioni con diverse Date di Scadenza Finali;
(ii) con riferimento alle Erogazioni di Finanziamenti concessi a valere sul Plafond Reti PMI, la Data di Pagamento immediatamente successiva, a seconda dei casi, alla data che cade 4 (quattro), 5 (cinque), 7 (sette) ovvero 10 (dieci) anni ovvero - con riferimento ai Finanziamenti finalizzati alla concessione di Finanziamenti Reti PMI a Beneficiari aventi sede operativa nei Territori Sisma - 15 (quindici) anni dopo la relativa Data di Erogazione, come specificato a scelta del relativo Contraente il Finanziamento in ciascuna Richiesta di Utilizzo a valere sul Plafond Reti PMI, da inviarsi in relazione a ciascuna Erogazione dei Finanziamenti concessi a valere sul Plafond Reti PMI ai sensi di ciascun Contratto di Finanziamento. Resta inteso che il Contraente il Finanziamento potrà richiedere nella medesima Richiesta di Utilizzo Erogazioni con diverse Date di Scadenza Finali; ovvero
(iii) con riferimento alle Erogazioni di Finanziamenti concessi a valere sul Plafond Esportazione, la Data di Pagamento immediatamente successiva, a seconda dei casi, alla data che cade 1 (uno), 3 (tre), 5 (cinque) ovvero 7 (sette) anni dopo la relativa Data di Erogazione, come specificato a scelta del relativo Contraente il Finanziamento in ciascuna Richiesta di Utilizzo a valere sul Plafond Esportazione, da inviarsi in relazione a ciascuna Erogazione dei Finanziamenti concessi a valere sul Plafond Esportazione ai sensi di ciascun Contratto di Finanziamento. Resta inteso che il Contraente il Finanziamento potrà richiedere nella medesima Richiesta di Utilizzo Erogazioni con diverse Date di Scadenza Finali.
“Erogazione”: indica:
(i) prima dell’erogazione delle somme da parte di CDP, ciascun importo richiesto in una Richiesta di Utilizzo; e
(ii) successivamente, ciascun importo erogato,
a valere su un Finanziamento, ai sensi del relativo Contratto di Finanziamento.
“Euribor”: indica il tasso percentuale in ragione d’anno pari alla quotazione offerta e diffusa alle, o circa alle, ore 11:00 (ora di Bruxelles) nel Giorno di Quotazione Euribor sulla pagina EURIBOR01, colonna base 360, del circuito Reuters che mostra il tasso della European Banking Federation of the European Union per l’euro in relazione ad un periodo di tempo di riferimento, con il metodo di calcolo giorni effettivi/360. Qualora la durata di un periodo di riferimento non coincida con le durate oggetto di quotazione disponibili sul circuito Reuters (la “Durata Standard”), sarà utilizzato il tasso ottenuto dalla interpolazione lineare tra le quotazioni dell’Euribor di Durata Standard più vicina per difetto alla durata del periodo di riferimento e di Durata Standard più vicina per eccesso alla durata del periodo di riferimento, arrotondato, qualora non coincida con il terzo decimale, al terzo decimale superiore.
“Fattori di Sconto”: indica i fattori ottenuti applicando la metodologia standard di bootstrapping alla curva dei tassi depositi–swap rilevata sulle pagine “EURIBOR=” ed “EURSFIXA=” del circuito Reuters alle ore 11:00 del quindicesimo Giorno Lavorativo antecedente la Data di Pagamento Interessi prescelta per il relativo rimborso anticipato facoltativo.
“Finanziamento”: indica ciascun finanziamento a valere su uno o più Sotto-plafond, concesso ai sensi del relativo Contratto di Finanziamento da CDP al Contraente il Finanziamento con oneri di rimborso in linea capitale ed interessi a carico di quest’ultimo, secondo quanto previsto nella presente Convenzione e nel relativo Contratto di Finanziamento.
“Finanziamenti Esportazione” indica i finanziamenti concessi alle Banche Emittenti da parte del Contraente il Finanziamento, e/o, a seconda dei casi, della relativa Banca Cedente, mediante la provvista derivante da Finanziamenti erogati da CDP a valere sul Plafond Esportazione.
“Finanziamento/i Imprese” indica, collettivamente o singolarmente a seconda dei casi, i Finanziamenti PMI, i Finanziamenti Reti PMI, i Finanziamenti MID e/o i Finanziamenti Esportazione, da utilizzarsi per i fini di cui all’Articolo 6.5 della Convenzione.
“Finanziamento/i MID”: indica i finanziamenti, anche nella forma del leasing finanziario, concessi alle Imprese MID da parte del Contraente il Finanziamento, e/o, a seconda dei casi, della relativa Banca Cedente, mediante la provvista derivante da Finanziamenti erogati da CDP a valere sul Plafond MID.
“Finanziamento/i PMI”: indica i finanziamenti, anche nella forma del leasing finanziario, concessi alle PMI da parte del Contraente il Finanziamento, e/o, a seconda dei casi, della relativa Banca Cedente, mediante la provvista derivante da Finanziamenti erogati da CDP a valere sul Plafond PMI.
“Finanziamenti Ponderazione Zero” indica, collettivamente ovvero singolarmente, a seconda dei casi, i Finanziamenti Ponderazione Zero Esportazione e/o i Finanziamenti Ponderazione Zero PMI e/o i Finanziamenti Ponderazione Zero MID.
“Finanziamento Ponderazione Zero Esportazione”: indica l’importo in linea capitale di ciascun Finanziamento erogato a valere sul Plafond Esportazione a fronte del quale il relativo Contraente il Finanziamento si è impegnato: (i) ai sensi del Contratto di Finanziamento Quadro, a cedere o a che vengano ceduti in garanzia a CDP Crediti Ponderazione Zero per un importo nominale in linea capitale corrispondente; ovvero (ii) a costituire il Pegno su Titoli di Stato.
“Finanziamento Ponderazione Zero MID”: indica l’importo in linea capitale di ciascun Finanziamento concesso a valere sul Plafond MID a fronte del quale il relativo Contraente il Finanziamento si è impegnato, ai sensi del Contratto di Finanziamento Quadro, a cedere o a che vengano ceduti in garanzia a CDP Crediti Ponderazione Zero per un importo nominale in linea capitale corrispondente.
“Finanziamento Ponderazione Zero PMI”: indica l’importo in linea capitale di ciascun Finanziamento concesso a valere sul Plafond PMI a fronte del quale il relativo Contraente il Finanziamento si è impegnato, ai sensi del Contratto di Finanziamento Quadro, a cedere o a che vengano ceduti in garanzia a CDP Crediti Ponderazione Zero per un importo nominale in linea capitale corrispondente.
“Finanziamento/i Reti PMI” indica i finanziamenti concessi alle Reti PMI e/o alle PMI di Rete da parte del Contraente il Finanziamento, e/o, a seconda dei casi, dalla relativa Banca Cedente, mediante la provvista derivante da Finanziamenti erogati da CDP a valere sul Plafond Reti PMI.
“Finanziamenti Senza Ponderazione Zero” indica, collettivamente ovvero singolarmente a seconda dei casi, i Finanziamenti Senza Ponderazione Zero Esportazione, i Finanziamenti Senza Ponderazione Zero PMI e i Finanziamenti Senza Ponderazione Zero MID.
“Finanziamento Senza Ponderazione Zero Esportazione”: indica l’importo in linea capitale di ciascun Finanziamento concesso a valere sul Plafond Esportazione diverso da un Finanziamento Ponderazione Zero Esportazione.
“Finanziamento Senza Ponderazione Zero MID”: indica l’importo in linea capitale di ciascun Finanziamento concesso a valere sul Plafond MID diverso da un Finanziamento Ponderazione Zero MID.
“Finanziamento Senza Ponderazione Zero PMI”: indica l’importo in linea capitale di ciascun Finanziamento concesso a valere sul Plafond PMI diverso da un Finanziamento Ponderazione Zero PMI.
“Giorno di Quotazione Euribor”: indica, in relazione ad ogni Periodo di Interessi, il giorno nel quale le quotazioni sono ordinariamente rilevate dalle primarie banche nel mercato interbancario europeo sui depositi in euro, intendendosi per tale giorno il secondo giorno TARGET2 precedente il primo giorno di ciascun Periodo di Interessi.
“Giorno di Quotazione TFE”: indica il secondo giorno TARGET2 precedente la relativa Data di Erogazione.
“Giorno Lavorativo”: indica qualsiasi giorno in cui sia funzionante il sistema che regola i pagamenti in euro, TARGET2, ed in cui le banche operanti sulla piazza di Roma sono aperte per l’esercizio della loro normale attività.
“ICCREA”: indica ICCREA Banca S.p.A., ovvero una Banca del Gruppo bancario ICCREA formalmente designata da ICCREA Banca S.p.A..
“Impresa Esportatrice” indica un’impresa, di qualsiasi dimensione, operante in Italia che ponga in essere attività di esportazione di forniture di merci e/o servizi e/o esecuzione di lavori in un paese estero.
“Imprese MID” indica le imprese autonome operanti in Italia con un organico minimo di 250 dipendenti e inferiore a 3.000 dipendenti (equivalenti a tempo pieno).
Le Imprese MID sono considerate autonome se:
(i) meno del 25% del capitale sociale è detenuto da un'altra impresa o da una persona fisica; oppure
(ii) il 25% o più del capitale sociale è detenuto da un'altra impresa o da una persona fisica, ma l'organico di gruppo su base consolidata resta comunque inferiore ai 3.000 dipendenti e superiore o uguale ai 250 dipendenti; oppure
(iii) il 25% o più del capitale sociale o equivalente è detenuto da un ente pubblico e tale ente pubblico è un ente locale con un bilancio annuo inferiore a 10 milioni di euro e con meno di 5.000 abitanti; oppure
(iv) fino al 50% del capitale sociale o equivalente è detenuto da società o istituzioni incluse nelle eccezioni di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE, articolo 3, paragrafo 2 dell’allegato (p. es. fondi di capitale di rischio o business angels a condizione che l'investimento sia inferiore a 1,25 milioni di euro nella stessa società, università o centri di ricerca no profit, investitori istituzionali (ad es. fondi pensionistici, assicurazioni) inclusi fondi di sviluppo regionale).
Resta inteso che, in caso di Imprese MID non autonome, le stesse saranno comunque finanziabili mediante Finanziamenti MID a condizione che venga comunque rispettato il suddetto requisito dimensionale relativo al numero dei dipendenti. In tal caso, ai fini del calcolo di tale requisito dimensionale, deve essere aggiunto il numero di dipendenti a monte e a valle. In caso di imprese consociate (cioè un’impresa che detiene tra il 25% e il 50% del capitale sociale di un'altra società), il numero di dipendenti dell’Impresa MID finanziata deve essere aggregato al numero di dipendenti dell'impresa consociata applicando la percentuale di partecipazione di quest'ultima. In caso di imprese collegate (cioè un’impresa che detiene oltre il 50% del capitale sociale di un'altra società), il numero di dipendenti dell’Impresa MID finanziata dev’essere aggregato al numero di dipendenti dell'impresa collegata aggiungendo il totale dei dipendenti di quest'ultima. L'aggregazione deve comprendere tutte
le imprese consociate situate immediatamente a monte e a valle dell’Impresa MID finanziata e tutte le imprese a essa collegate.
“Lettera di Accettazione”: indica la lettera di accettazione, nella forma di cui all’Allegato (4) alla presente Convenzione e resa disponibile sul sito internet di CDP ai sensi del successivo Articolo 8, delle proposte relative ai Contratti di Finanziamento Quadro e ai Contratti di Cessione di Crediti.
“Lettera di Accettazione Aggiuntiva”: indica la lettera di accettazione, nella forma di cui all’Allegato (4) alla presente Convenzione e resa disponibile sul sito internet di CDP ai sensi del successivo Articolo 8, delle proposte relative ai Contratti di Cessione di Crediti Aggiuntivi.
“Margine”: indica, a seconda dei casi, il Margine Euribor ovvero il Margine TFE.
“Margine Euribor”: indica, per i Finanziamenti per i quali il Contraente il Finanziamento indichi nella Richiesta di Utilizzo l’Euribor come tasso di riferimento e ferma restando la facoltà di CDP prevista all’Articolo 5(i) che segue, i valori del margine determinati da CDP e che saranno pubblicati sui siti internet di ABI e CDP per la prima volta entro il 22 settembre 2014 e successivamente, in caso di variazioni, entro e non oltre il decimo Giorno Lavorativo precedente ciascuna Data di Erogazione, distinti secondo le seguenti categorie:
(a) Finanziamenti concessi a valere sul Plafond PMI, la cui Data di Scadenza Finale cada alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 3 (tre) anni dopo la relativa Data di Erogazione. Il Margine Euribor applicabile a tale categoria sarà ulteriormente differenziato a seconda che:
(1) il relativo Contraente il Finanziamento abbia un Tier 1 Ratio: (i) superiore al 9,00%; ovvero (ii) inferiore o uguale al 9,00% ma superiore al 7,00%; ovvero (iii) inferiore o uguale al 7,00%; e
(2) si tratti di Finanziamenti Ponderazione Zero ovvero di Finanziamenti Senza Ponderazione Zero;
(b) Finanziamenti concessi a valere sul Plafond PMI, la cui Data di Scadenza Finale cada alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 5 (cinque) anni dopo la relativa Data di Erogazione con Pre-ammortamento Breve. Il Margine Euribor applicabile a tale categoria sarà ulteriormente differenziato a seconda che:
(1) il relativo Contraente il Finanziamento abbia un Tier 1 Ratio: (i) superiore al 9,00%; ovvero (ii) inferiore o uguale al 9,00% ma superiore al 7,00%; ovvero (iii) inferiore o uguale al 7,00%; e
(2) si tratti di Finanziamenti Ponderazione Zero ovvero di Finanziamenti Senza Ponderazione Zero;
(c) Finanziamenti concessi a valere sul Plafond PMI, la cui Data di Scadenza Finale cada alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 5 (cinque) anni dopo la relativa Data di Erogazione con Pre-ammortamento Lungo. Il Margine Euribor applicabile a tale categoria sarà ulteriormente differenziato a seconda che:
(1) il relativo Contraente il Finanziamento abbia un Tier 1 Ratio: (i) superiore al 9,00%; ovvero (ii) inferiore o uguale al 9,00% ma superiore al 7,00%; ovvero (iii) inferiore o uguale al 7,00%; e
(2) si tratti di Finanziamenti Ponderazione Zero ovvero di Finanziamenti Senza Ponderazione Zero;
(d) Finanziamenti concessi a valere sul Plafond PMI, la cui Data di Scadenza Finale cada alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 7 (sette) anni dopo la relativa Data di Erogazione con Pre-ammortamento Breve. Il Margine Euribor applicabile a tale categoria sarà ulteriormente differenziato a seconda che:
(1) il relativo Contraente il Finanziamento abbia un Tier 1 Ratio: (i) superiore al 9,00%; ovvero (ii) inferiore o uguale al 9,00% ma superiore al 7,00%; ovvero (iii) inferiore o uguale al 7,00%; e
(2) si tratti di Finanziamenti Ponderazione Zero ovvero di Finanziamenti Senza Ponderazione Zero;
(e) Finanziamenti concessi a valere sul Plafond PMI, la cui Data di Scadenza Finale cada alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 7 (sette) anni dopo la relativa Data di Erogazione con Pre-ammortamento Lungo. Il Margine Euribor applicabile a tale categoria sarà ulteriormente differenziato a seconda che:
(1) il relativo Contraente il Finanziamento abbia un Tier 1 Ratio: (i) superiore al 9,00%; ovvero (ii) inferiore o uguale al 9,00% ma superiore al 7,00%; ovvero (iii) inferiore o uguale al 7,00%; e
(2) si tratti di Finanziamenti Ponderazione Zero ovvero di Finanziamenti Senza Ponderazione Zero;
(f) Finanziamenti concessi a valere sul Plafond PMI, la cui Data di Scadenza Finale cada alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 10 (dieci) anni dopo la relativa Data di Erogazione con Pre-ammortamento Breve. Il Margine Euribor applicabile a tale categoria sarà ulteriormente differenziato a seconda che:
(1) il relativo Contraente il Finanziamento abbia un Tier 1 Ratio: (i) superiore al 9,00%; ovvero (ii) inferiore o uguale al 9,00% ma superiore al 7,00%; ovvero (iii) inferiore o uguale al 7,00%; e
(2) si tratti di Finanziamenti Ponderazione Zero ovvero di Finanziamenti Senza Ponderazione Zero;
(g) Finanziamenti concessi a valere sul Plafond PMI, la cui Data di Scadenza Finale cada alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 10 (dieci) anni dopo la relativa Data di Erogazione con Pre-ammortamento Lungo. Il Margine Euribor applicabile a tale categoria sarà ulteriormente differenziato a seconda che:
(1) il relativo Contraente il Finanziamento abbia un Tier 1 Ratio: (i) superiore al 9,00%; ovvero (ii) inferiore o uguale al 9,00% ma superiore al 7,00%; ovvero (iii) inferiore o uguale al 7,00%; e
(2) si tratti di Finanziamenti Ponderazione Zero ovvero di Finanziamenti Senza Ponderazione Zero;
(h) Finanziamenti concessi a valere sul Plafond PMI, la cui Data di Scadenza Finale cada alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 15 (quindici) anni dopo la relativa Data di Erogazione con Pre-ammortamento Breve. Il Margine Euribor applicabile a tale categoria sarà ulteriormente differenziato a seconda che:
(1) il relativo Contraente il Finanziamento abbia un Tier 1 Ratio: (i) superiore al 9,00%; ovvero (ii) inferiore o uguale al 9,00% ma superiore al 7,00%; ovvero (iii) inferiore o uguale al 7,00%; e
(2) si tratti di Finanziamenti Ponderazione Zero ovvero di Finanziamenti Senza Ponderazione Zero; e
(i) Finanziamenti concessi a valere sul Plafond PMI, la cui Data di Scadenza Finale cada alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 15 (quindici) anni dopo la relativa Data di Erogazione con Pre-ammortamento Lungo. Il Margine Euribor applicabile a tale categoria applicabile sarà ulteriormente differenziato a seconda che:
(1) il relativo Contraente il Finanziamento abbia un Tier 1 Ratio: (i) superiore al 9,00%; ovvero (ii) inferiore o uguale al 9,00% ma superiore al 7,00%; ovvero (iii) inferiore o uguale al 7,00%; e
(2) si tratti di Finanziamenti Ponderazione Zero ovvero di Finanziamenti Senza Ponderazione Zero;
(j) Finanziamenti concessi a valere sul Plafond MID, la cui Data di Scadenza Finale cada alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 3 (tre) anni dopo la relativa Data di Erogazione. Il Margine Euribor applicabile a tale categoria sarà ulteriormente differenziato a seconda che:
(1) il relativo Contraente il Finanziamento abbia un Tier 1 Ratio: (i) superiore al 9,00%; ovvero (ii) inferiore o uguale al 9,00% ma superiore al 7,00%; ovvero (iii) inferiore o uguale al 7,00%; e
(2) si tratti di Finanziamenti Ponderazione Zero ovvero di Finanziamenti Senza Ponderazione Zero;
(k) Finanziamenti concessi a valere sul Plafond MID, la cui Data di Scadenza Finale cada alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 5 (cinque) anni dopo la relativa Data di Erogazione con Pre-ammortamento Breve. Il Margine Euribor applicabile a tale categoria sarà ulteriormente differenziato a seconda che:
(1) il relativo Contraente il Finanziamento abbia un Tier 1 Ratio: (i) superiore al 9,00%; ovvero (ii) inferiore o uguale al 9,00% ma superiore al 7,00%; ovvero (iii) inferiore o uguale al 7,00%; e
(2) si tratti di Finanziamenti Ponderazione Zero ovvero di Finanziamenti Senza Ponderazione Zero;
(l) Finanziamenti concessi a valere sul Plafond MID, la cui Data di Scadenza Finale cada alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 5 (cinque) anni dopo la relativa Data di Erogazione con Pre-ammortamento Lungo. Il Margine Euribor applicabile a tale categoria sarà ulteriormente differenziato a seconda che:
(1) il relativo Contraente il Finanziamento abbia un Tier 1 Ratio: (i) superiore al 9,00%; ovvero (ii) inferiore o uguale al 9,00% ma superiore al 7,00%; ovvero (iii) inferiore o uguale al 7,00%; e
(2) si tratti di Finanziamenti Ponderazione Zero ovvero di Finanziamenti Senza Ponderazione Zero;
(m) Finanziamenti concessi a valere sul Plafond MID, la cui Data di Scadenza Finale cada alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 7 (sette) anni dopo la relativa Data di Erogazione con Pre-ammortamento Breve. Il Margine Euribor applicabile a tale categoria sarà ulteriormente differenziato a seconda che:
(1) il relativo Contraente il Finanziamento abbia un Tier 1 Ratio: (i) superiore al 9,00%; ovvero (ii) inferiore o uguale al 9,00% ma superiore al 7,00%; ovvero (iii) inferiore o uguale al 7,00%; e
(2) si tratti di Finanziamenti Ponderazione Zero ovvero di Finanziamenti Senza Ponderazione Zero;
(n) Finanziamenti concessi a valere sul Plafond MID, la cui Data di Scadenza Finale cada alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 7 (sette) anni dopo la relativa Data di Erogazione con Pre-ammortamento Lungo. Il Margine Euribor applicabile a tale categoria sarà ulteriormente differenziato a seconda che:
(1) il relativo Contraente il Finanziamento abbia un Tier 1 Ratio: (i) superiore al 9,00%; ovvero (ii) inferiore o uguale al 9,00% ma superiore al 7,00%; ovvero (iii) inferiore o uguale al 7,00%; e
(2) si tratti di Finanziamenti Ponderazione Zero ovvero di Finanziamenti Senza Ponderazione Zero;
(o) Finanziamenti concessi a valere sul Plafond MID, la cui Data di Scadenza Finale cada alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 10 (dieci) anni dopo la relativa Data di Erogazione con Pre-ammortamento Breve. Il Margine Euribor applicabile a tale categoria sarà ulteriormente differenziato a seconda che:
(1) il relativo Contraente il Finanziamento abbia un Tier 1 Ratio: (i) superiore al 9,00%; ovvero (ii) inferiore o uguale al 9,00% ma superiore al 7,00%; ovvero (iii) inferiore o uguale al 7,00%; e
(2) si tratti di Finanziamenti Ponderazione Zero ovvero di Finanziamenti Senza Ponderazione Zero;
(p) Finanziamenti concessi a valere sul Plafond MID, la cui Data di Scadenza Finale cada alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 10 (dieci) anni dopo la relativa Data di Erogazione con Pre-ammortamento Lungo. Il Margine Euribor applicabile a tale categoria sarà ulteriormente differenziato a seconda che:
(1) il relativo Contraente il Finanziamento abbia un Tier 1 Ratio: (i) superiore al 9,00%; ovvero (ii) inferiore o uguale al 9,00% ma superiore al 7,00%; ovvero (iii) inferiore o uguale al 7,00%; e
(2) si tratti di Finanziamenti Ponderazione Zero ovvero di Finanziamenti Senza Ponderazione Zero;
(q) Finanziamenti concessi a valere sul Plafond MID, la cui Data di Scadenza Finale cada alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 15 (quindici) anni dopo la relativa Data di Erogazione con Pre-ammortamento Breve. Il Margine Euribor applicabile a tale categoria sarà ulteriormente differenziato a seconda che:
(1) il relativo Contraente il Finanziamento abbia un Tier 1 Ratio: (i) superiore al 9,00%; ovvero (ii) inferiore o uguale al 9,00% ma superiore al 7,00%; ovvero (iii) inferiore o uguale al 7,00%; e
(2) si tratti di Finanziamenti Ponderazione Zero ovvero di Finanziamenti Senza Ponderazione Zero;
(r) Finanziamenti concessi a valere sul Plafond MID, la cui Data di Scadenza Finale cada alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 15 (quindici) anni dopo la relativa Data di Erogazione con Pre-ammortamento Lungo. Il Margine Euribor applicabile a tale categoria sarà ulteriormente differenziato a seconda che:
(1) il relativo Contraente il Finanziamento abbia un Tier 1 Ratio: (i) superiore al 9,00%; ovvero (ii) inferiore o uguale al 9,00% ma superiore al 7,00%; ovvero (iii) inferiore o uguale al 7,00%; e
(2) si tratti di Finanziamenti Ponderazione Zero ovvero di Finanziamenti Senza Ponderazione Zero;
(s) Finanziamenti concessi a valere sul Plafond Reti PMI, la cui Data di Scadenza Finale cada alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 4 (quattro) anni dopo la relativa Data di Erogazione, con Pre-ammortamento Breve. Il Margine Euribor applicabile a tale categoria sarà ulteriormente differenziato a seconda che il relativo Contraente il Finanziamento abbia un Tier 1 Ratio: (i) superiore al 9,00%; ovvero (ii) inferiore o uguale al 9,00% ma superiore al 7,00%; ovvero (iii) inferiore o uguale al 7,00%;
(t) Finanziamenti concessi a valere sul Plafond Reti PMI, la cui Data di Scadenza Finale cada alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 4 (quattro) anni dopo la relativa Data di Erogazione, con Pre-ammortamento Lungo. Il Margine Euribor applicabile a tale categoria sarà ulteriormente differenziato a seconda che il relativo Contraente il Finanziamento abbia un Tier 1 Ratio: (i) superiore al 9,00%; ovvero (ii) inferiore o uguale al 9,00% ma superiore al 7,00%; ovvero (iii) inferiore o uguale al 7,00%;
(u) Finanziamenti concessi a valere sul Plafond Reti PMI, la cui Data di Scadenza Finale cada alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 5 (cinque) anni dopo la relativa Data di Erogazione con Pre-ammortamento Breve. Il Margine Euribor applicabile a tale categoria sarà ulteriormente differenziato a seconda che il relativo Contraente il Finanziamento abbia un Tier 1 Ratio: (i) superiore al 9,00%; ovvero (ii) inferiore o uguale al 9,00% ma superiore al 7,00%; ovvero (iii) inferiore o uguale al 7,00%;
(v) Finanziamenti concessi a valere sul Plafond Reti PMI, la cui Data di Scadenza Finale cada alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 5 (cinque) anni dopo la relativa Data di Erogazione con Pre-ammortamento Lungo. Il Margine Euribor applicabile a tale categoria sarà ulteriormente differenziato a seconda che il relativo Contraente il Finanziamento abbia un Tier 1 Ratio: (i) superiore al 9,00%; ovvero (ii) inferiore o uguale al 9,00% ma superiore al 7,00%; ovvero (iii) inferiore o uguale al 7,00%;
(w) Finanziamenti concessi a valere sul Plafond Reti PMI, la cui Data di Scadenza Finale cada alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 7 (sette) anni dopo la relativa Data di Erogazione con Pre-ammortamento Breve. Il Margine Euribor applicabile a tale categoria sarà ulteriormente differenziato a seconda che il relativo Contraente il Finanziamento abbia un Tier 1 Ratio: (i) superiore al 9,00%; ovvero (ii) inferiore o uguale al 9,00% ma superiore al 7,00%; ovvero (iii) inferiore o uguale al 7,00%;
(x) Finanziamenti concessi a valere sul Plafond Reti PMI, la cui Data di Scadenza Finale cada alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 7 (sette) anni dopo la relativa Data di Erogazione con Pre-ammortamento Lungo. Il Margine Euribor applicabile a tale categoria ulteriormente differenziato a seconda che il relativo Contraente il Finanziamento abbia un Tier 1 Ratio: (i) superiore al 9,00%; ovvero (ii) inferiore o uguale al 9,00% ma superiore al 7,00%; ovvero (iii) inferiore o uguale al 7,00%;
(y) Finanziamenti concessi a valere sul Plafond Reti PMI, la cui Data di Scadenza Finale cada alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 10 (dieci) anni dopo la relativa Data di Erogazione con Pre-ammortamento Breve. Il Margine Euribor applicabile a tale categoria sarà ulteriormente differenziato a seconda che il relativo Contraente il Finanziamento abbia un Tier 1 Ratio: (i) superiore al 9,00%; ovvero (ii) inferiore o uguale al 9,00% ma superiore al 7,00%; ovvero (iii) inferiore o uguale al 7,00%;
(z) Finanziamenti concessi a valere sul Plafond Reti PMI, la cui Data di Scadenza Finale cada alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 10 (dieci) anni dopo la relativa Data di Erogazione con Pre-ammortamento Lungo. Il Margine Euribor applicabile a tale categoria sarà
ulteriormente differenziato a seconda che il relativo Contraente il Finanziamento abbia un Tier 1 Ratio: (i) superiore al 9,00%; ovvero (ii) inferiore o uguale al 9,00% ma superiore al 7,00%; ovvero (iii) inferiore o uguale al 7,00%;
(aa) Finanziamenti concessi a valere sul Plafond Reti PMI, la cui Data di Scadenza Finale cada alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 15 (quindici) anni dopo la relativa Data di Erogazione con Pre-ammortamento Breve. Il Margine Euribor applicabile a tale categoria sarà ulteriormente differenziato a seconda che il relativo Contraente il Finanziamento abbia un Tier 1 Ratio: (i) superiore al 9,00%; ovvero (ii) inferiore o uguale al 9,00% ma superiore al 7,00%; ovvero (iii) inferiore o uguale al 7,00%;
(bb) Finanziamenti concessi a valere sul Plafond Reti PMI, la cui Data di Scadenza Finale cada alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 15 (quindici) anni dopo la relativa Data di Erogazione con Pre-ammortamento Lungo. Il Margine Euribor applicabile a tale categoria sarà ulteriormente differenziato a seconda che il relativo Contraente il Finanziamento abbia un Tier 1 Ratio: (i) superiore al 9,00%; ovvero (ii) inferiore o uguale al 9,00% ma superiore al 7,00%; ovvero (iii) inferiore o uguale al 7,00%;
(cc) Finanziamenti concessi a valere sul Plafond Esportazione, la cui Data di Scadenza Finale cada alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 1 (uno) anno dopo la relativa Data di Erogazione. Il Margine Euribor applicabile a tale categoria sarà ulteriormente differenziato a seconda che:
(1) il relativo Contraente il Finanziamento abbia un Tier 1 Ratio: (i) superiore al 9,00%; ovvero (ii) inferiore o uguale al 9,00% ma superiore al 7,00%; ovvero (iii) inferiore o uguale al 7,00%; e
(2) si tratti di Finanziamenti Ponderazione Zero ovvero di Finanziamenti Senza Ponderazione Zero; (dd) Finanziamenti concessi a valere sul Plafond Esportazione, la cui Data di Scadenza Finale cada alla Data
di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 3 (tre) anni dopo la relativa Data di
Erogazione. Il Margine Euribor applicabile a tale categoria sarà ulteriormente differenziato a seconda che:
(1) il relativo Contraente il Finanziamento abbia un Tier 1 Ratio: (i) superiore al 9,00%; ovvero (ii) inferiore o uguale al 9,00% ma superiore al 7,00%; ovvero (iii) inferiore o uguale al 7,00%; e
(2) si tratti di Finanziamenti Ponderazione Zero ovvero di Finanziamenti Senza Ponderazione Zero; (ee) Finanziamenti concessi a valere sul Plafond Esportazione, la cui Data di Scadenza Finale cada alla Data
di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 5 (cinque) anni dopo la relativa Data di
Erogazione con Pre-ammortamento Breve. Il Margine Euribor applicabile a tale categoria sarà ulteriormente differenziato a seconda che:
(1) il relativo Contraente il Finanziamento abbia un Tier 1 Ratio: (i) superiore al 9,00%; ovvero (ii) inferiore o uguale al 9,00% ma superiore al 7,00%; ovvero (iii) inferiore o uguale al 7,00%; e
(2) si tratti di Finanziamenti Ponderazione Zero ovvero di Finanziamenti Senza Ponderazione Zero; (ff) Finanziamenti concessi a valere sul Plafond Esportazione, la cui Data di Scadenza Finale cada alla Data
di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 5 (cinque) anni dopo la relativa Data di Erogazione con Pre-ammortamento Lungo. Il Margine Euribor applicabile a tale categoria sarà ulteriormente differenziato a seconda che:
(1) il relativo Contraente il Finanziamento abbia un Tier 1 Ratio: (i) superiore al 9,00%; ovvero (ii) inferiore o uguale al 9,00% ma superiore al 7,00%; ovvero (iii) inferiore o uguale al 7,00%; e
(2) si tratti di Finanziamenti Ponderazione Zero ovvero di Finanziamenti Senza Ponderazione Zero; (gg) Finanziamenti concessi a valere sul Plafond Esportazione, la cui Data di Scadenza Finale cada alla Data
di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 7 (sette) anni dopo la relativa Data di
Erogazione con Pre-ammortamento Breve. Il Margine Euribor applicabile a tale categoria sarà ulteriormente differenziato a seconda che:
(1) il relativo Contraente il Finanziamento abbia un Tier 1 Ratio: (i) superiore al 9,00%; ovvero (ii) inferiore o uguale al 9,00% ma superiore al 7,00%; ovvero (iii) inferiore o uguale al 7,00%; e
(2) si tratti di Finanziamenti Ponderazione Zero ovvero di Finanziamenti Senza Ponderazione Zero;
(hh) Finanziamenti concessi a valere sul Plafond Esportazione, la cui Data di Scadenza Finale cada alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 7 (sette) anni dopo la relativa Data di Erogazione con Pre-ammortamento Lungo. Il Margine Euribor applicabile a tale categoria sarà ulteriormente differenziato a seconda che:
(1) il relativo Contraente il Finanziamento abbia un Tier 1 Ratio: (i) superiore al 9,00%; ovvero (ii) inferiore o uguale al 9,00% ma superiore al 7,00%; ovvero (iii) inferiore o uguale al 7,00%; e
(2) si tratti di Finanziamenti Ponderazione Zero ovvero di Finanziamenti Senza Ponderazione Zero.
Resta inteso che CDP determinerà il Margine Euribor applicabile ai Finanziamenti fino alla data di scadenza del relativo Periodo di Disponibilità, in funzione del mutare delle condizioni generali di mercato e tenendo conto (i) per i Finanziamenti a valere sul Plafond Reti PMI, dei valori dei relativi Tier 1 Ratio, nonché (ii) per i Finanziamenti a valere sul Plafond PMI, sul Plafond MID e sul Plafond Esportazione, tenendo conto dei valori dei relativi Tier 1 Ratio e a seconda che si tratti di Finanziamenti Ponderazione Zero ovvero di Finanziamenti Senza Ponderazione Zero. Tale Margine Euribor modificato si applicherà solamente alle Erogazioni successive a tale modifica e verrà comunicato dalla CDP con 10 (dieci) Giorni Lavorativi di anticipo rispetto alla Data di Erogazione tramite pubblicazione sul sito internet di CDP.
“Margine TFE”: indica, per i Finanziamenti per i quali il Contraente il Finanziamento indichi nella Richiesta di utilizzo il TFE come tasso di riferimento e ferma restando la facoltà di CDP prevista all’Articolo 5(j) che segue, i valori del margine determinati da CDP e che saranno pubblicati sui siti internet di ABI e CDP per la prima volta entro il 22 settembre 2014 e successivamente, in caso di variazioni, entro e non oltre il decimo Giorno Lavorativo precedente ciascuna Data di Erogazione, distinti secondo le seguenti categorie:
(a) Finanziamenti concessi a valere sul Plafond PMI, la cui Data di Scadenza Finale cada alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 3 (tre) anni dopo la relativa Data di Erogazione. Il Margine TFE applicabile a tale categoria sarà ulteriormente differenziato a seconda che:
(1) il relativo Contraente il Finanziamento abbia un Tier 1 Ratio: (i) superiore al 9,00%; ovvero (ii) inferiore o uguale al 9,00% ma superiore al 7,00%; ovvero (iii) inferiore o uguale al 7,00%; e
(2) si tratti di Finanziamenti Ponderazione Zero ovvero di Finanziamenti Senza Ponderazione Zero;
(b) Finanziamenti concessi a valere sul Plafond PMI, la cui Data di Scadenza Finale cada alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 5 (cinque) anni dopo la relativa Data di Erogazione con Pre-ammortamento Breve. Il Margine TFE applicabile a tale categoria sarà ulteriormente differenziato a seconda che:
(1) il relativo Contraente il Finanziamento abbia un Tier 1 Ratio: (i) superiore al 9,00%; ovvero (ii) inferiore o uguale al 9,00% ma superiore al 7,00%; ovvero (iii) inferiore o uguale al 7,00%; e
(2) si tratti di Finanziamenti Ponderazione Zero ovvero di Finanziamenti Senza Ponderazione Zero;
(c) Finanziamenti concessi a valere sul Plafond PMI, la cui Data di Scadenza Finale cada alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 5 (cinque) anni dopo la relativa Data di Erogazione con Pre-ammortamento Lungo. Il Margine TFE applicabile a tale categoria sarà ulteriormente differenziato a seconda che:
(1) il relativo Contraente il Finanziamento abbia un Tier 1 Ratio: (i) superiore al 9,00%; ovvero (ii) inferiore o uguale al 9,00% ma superiore al 7,00%; ovvero (iii) inferiore o uguale al 7,00%; e
(2) si tratti di Finanziamenti Ponderazione Zero ovvero di Finanziamenti Senza Ponderazione Zero;
(d) Finanziamenti concessi a valere sul Plafond PMI, la cui Data di Scadenza Finale cada alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 7 (sette) anni dopo la relativa Data di Erogazione con Pre-ammortamento Breve. Il Margine TFE applicabile a tale categoria sarà ulteriormente differenziato a seconda che:
(1) il relativo Contraente il Finanziamento abbia un Tier 1 Ratio: (i) superiore al 9,00%; ovvero (ii) inferiore o uguale al 9,00% ma superiore al 7,00%; ovvero (iii) inferiore o uguale al 7,00%; e
(2) si tratti di Finanziamenti Ponderazione Zero ovvero di Finanziamenti Senza Ponderazione Zero;
(e) Finanziamenti concessi a valere sul Plafond PMI, la cui Data di Scadenza Finale cada alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 7 (sette) anni dopo la relativa Data di Erogazione con Pre-ammortamento Lungo. Il Margine TFE applicabile a tale categoria sarà ulteriormente differenziato a seconda che:
(1) il relativo Contraente il Finanziamento abbia un Tier 1 Ratio: (i) superiore al 9,00%; ovvero (ii) inferiore o uguale al 9,00% ma superiore al 7,00%; ovvero (iii) inferiore o uguale al 7,00%; e
(2) si tratti di Finanziamenti Ponderazione Zero ovvero di Finanziamenti Senza Ponderazione Zero;
(f) Finanziamenti concessi a valere sul Plafond, la cui Data di Scadenza Finale cada alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 10 (dieci) anni dopo la relativa Data di Erogazione con Pre-ammortamento Breve. Il Margine TFE applicabile a tale categoria sarà ulteriormente differenziato a seconda che:
(1) il relativo Contraente il Finanziamento abbia un Tier 1 Ratio: (i) superiore al 9,00%; ovvero (ii) inferiore o uguale al 9,00% ma superiore al 7,00%; ovvero (iii) inferiore o uguale al 7,00%; e
(2) si tratti di Finanziamenti Ponderazione Zero ovvero di Finanziamenti Senza Ponderazione Zero;
(g) Finanziamenti concessi a valere sul Plafond PMI, la cui Data di Scadenza Finale cada alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 10 (dieci) anni dopo la relativa Data di Erogazione con Pre-ammortamento Lungo. Il Margine TFE applicabile a tale categoria sarà ulteriormente differenziato a seconda che:
(1) il relativo Contraente il Finanziamento abbia un Tier 1 Ratio: (i) superiore al 9,00%; ovvero (ii) inferiore o uguale al 9,00% ma superiore al 7,00%; ovvero (iii) inferiore o uguale al 7,00%; e
(2) si tratti di Finanziamenti Ponderazione Zero ovvero di Finanziamenti Senza Ponderazione Zero;
(h) Finanziamenti concessi a valere sul Plafond PMI, la cui Data di Scadenza Finale cada alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 15 (quindici) anni dopo la relativa Data di Erogazione con Pre-ammortamento Breve. Il Margine TFE applicabile a tale categoria sarà ulteriormente differenziato a seconda che:
(1) il relativo Contraente il Finanziamento abbia un Tier 1 Ratio: (i) superiore al 9,00%; ovvero (ii) inferiore o uguale al 9,00% ma superiore al 7,00%; ovvero (iii) inferiore o uguale al 7,00%; e
(2) si tratti di Finanziamenti Ponderazione Zero ovvero di Finanziamenti Senza Ponderazione Zero;
(i) Finanziamenti concessi a valere sul Plafond PMI, la cui Data di Scadenza Finale cada alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 15 (quindici) anni dopo la relativa Data di Erogazione con Pre-ammortamento Lungo. Il Margine TFE applicabile a tale categoria sarà ulteriormente differenziato a seconda che:
(1) il relativo Contraente il Finanziamento abbia un Tier 1 Ratio: (i) superiore al 9,00%; ovvero (ii) inferiore o uguale al 9,00% ma superiore al 7,00%; ovvero (iii) inferiore o uguale al 7,00%; e
(2) si tratti di Finanziamenti Ponderazione Zero ovvero di Finanziamenti Senza Ponderazione Zero;
(j) Finanziamenti concessi a valere sul Plafond MID, la cui Data di Scadenza Finale cada alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 3 (tre) anni dopo la relativa Data di Erogazione. Il Margine TFE applicabile a tale categoria sarà ulteriormente differenziato a seconda che:
(1) il relativo Contraente il Finanziamento abbia un Tier 1 Ratio: (i) superiore al 9,00%; ovvero (ii) inferiore o uguale al 9,00% ma superiore al 7,00%; ovvero (iii) inferiore o uguale al 7,00%; e
(2) si tratti di Finanziamenti Ponderazione Zero ovvero di Finanziamenti Senza Ponderazione Zero;
(k) Finanziamenti concessi a valere sul Plafond MID, la cui Data di Scadenza Finale cada alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 5 (cinque) anni dopo la relativa Data di Erogazione con Pre-ammortamento Breve. Il Margine TFE applicabile a tale categoria sarà ulteriormente differenziato a seconda che:
(1) il relativo Contraente il Finanziamento abbia un Tier 1 Ratio: (i) superiore al 9,00%; ovvero (ii) inferiore o uguale al 9,00% ma superiore al 7,00%; ovvero (iii) inferiore o uguale al 7,00%; e
(2) si tratti di Finanziamenti Ponderazione Zero ovvero di Finanziamenti Senza Ponderazione Zero;
(l) Finanziamenti concessi a valere sul Plafond MID, la cui Data di Scadenza Finale cada alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 5 (cinque) anni dopo la relativa Data di Erogazione con Pre-ammortamento Lungo. Il Margine TFE applicabile a tale categoria sarà ulteriormente differenziato a seconda che:
(1) il relativo Contraente il Finanziamento abbia un Tier 1 Ratio: (i) superiore al 9,00%; ovvero (ii) inferiore o uguale al 9,00% ma superiore al 7,00%; ovvero (iii) inferiore o uguale al 7,00%; e
(2) si tratti di Finanziamenti Ponderazione Zero ovvero di Finanziamenti Senza Ponderazione Zero;
(m) Finanziamenti concessi a valere sul Plafond MID, la cui Data di Scadenza Finale cada alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 7 (sette) anni dopo la relativa Data di Erogazione con Pre-ammortamento Breve. Il Margine TFE applicabile a tale categoria sarà ulteriormente differenziato a seconda che:
(1) il relativo Contraente il Finanziamento abbia un Tier 1 Ratio: (i) superiore al 9,00%; ovvero (ii) inferiore o uguale al 9,00% ma superiore al 7,00%; ovvero (iii) inferiore o uguale al 7,00%; e
(2) si tratti di Finanziamenti Ponderazione Zero ovvero di Finanziamenti Senza Ponderazione Zero;
(n) Finanziamenti concessi a valere sul Plafond MID, la cui Data di Scadenza Finale cada alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 7 (sette) anni dopo la relativa Data di Erogazione con Pre-ammortamento Lungo. Il Margine TFE applicabile a tale categoria sarà ulteriormente differenziato a seconda che:
(1) il relativo Contraente il Finanziamento abbia un Tier 1 Ratio: (i) superiore al 9,00%; ovvero (ii) inferiore o uguale al 9,00% ma superiore al 7,00%; ovvero (iii) inferiore o uguale al 7,00%; e
(2) si tratti di Finanziamenti Ponderazione Zero ovvero di Finanziamenti Senza Ponderazione Zero;
(o) Finanziamenti concessi a valere sul Plafond MID, la cui Data di Scadenza Finale cada alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 10 (dieci) anni dopo la relativa Data di Erogazione con Pre-ammortamento Breve. Il Margine TFE applicabile a tale categoria sarà ulteriormente differenziato a seconda che:
(1) il relativo Contraente il Finanziamento abbia un Tier 1 Ratio: (i) superiore al 9,00%; ovvero (ii) inferiore o uguale al 9,00% ma superiore al 7,00%; ovvero (iii) inferiore o uguale al 7,00%; e
(2) si tratti di Finanziamenti Ponderazione Zero ovvero di Finanziamenti Senza Ponderazione Zero;
(p) Finanziamenti concessi a valere sul Plafond MID, la cui Data di Scadenza Finale cada alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 10 (dieci) anni dopo la relativa Data di Erogazione con Pre-ammortamento Lungo. Il Margine TFE applicabile a tale categoria sarà ulteriormente differenziato a seconda che:
(1) il relativo Contraente il Finanziamento abbia un Tier 1 Ratio: (i) superiore al 9,00%; ovvero (ii) inferiore o uguale al 9,00% ma superiore al 7,00%; ovvero (iii) inferiore o uguale al 7,00%; e
(2) si tratti di Finanziamenti Ponderazione Zero ovvero di Finanziamenti Senza Ponderazione Zero;
(q) Finanziamenti concessi a valere sul Plafond MID, la cui Data di Scadenza Finale cada alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 15 (quindici) anni dopo la relativa Data di Erogazione con Pre-ammortamento Breve. Il Margine TFE applicabile a tale categoria sarà ulteriormente differenziato a seconda che:
(1) il relativo Contraente il Finanziamento abbia un Tier 1 Ratio: (i) superiore al 9,00%; ovvero (ii) inferiore o uguale al 9,00% ma superiore al 7,00%; ovvero (iii) inferiore o uguale al 7,00%; e
(2) si tratti di Finanziamenti Ponderazione Zero ovvero di Finanziamenti Senza Ponderazione Zero;
(r) Finanziamenti concessi a valere sul Plafond MID, la cui Data di Scadenza Finale cada alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 15 (quindici) anni dopo la relativa Data di Erogazione con Pre-ammortamento Lungo. Il Margine TFE applicabile a tale categoria sarà ulteriormente differenziato a seconda che:
(1) il relativo Contraente il Finanziamento abbia un Tier 1 Ratio: (i) superiore al 9,00%; ovvero (ii) inferiore o uguale al 9,00% ma superiore al 7,00%; ovvero (iii) inferiore o uguale al 7,00%; e
(2) si tratti di Finanziamenti Ponderazione Zero ovvero di Finanziamenti Senza Ponderazione Zero;
(s) Finanziamenti concessi a valere sul Plafond Reti PMI, la cui Data di Scadenza Finale cada alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 4 (quattro) anni dopo la relativa Data di Erogazione, con Pre-ammortamento Breve. Il Margine TFE applicabile a tale categoria sarà ulteriormente differenziato a seconda che il relativo Contraente il Finanziamento abbia un Tier 1 Ratio: (i) superiore al 9,00%; ovvero (ii) inferiore o uguale al 9,00% ma superiore al 7,00%; ovvero (iii) inferiore o uguale al 7,00%;
(t) Finanziamenti concessi a valere sul Plafond Reti PMI, la cui Data di Scadenza Finale cada alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 4 (quattro) anni dopo la relativa Data di Erogazione, con Pre-ammortamento Lungo. Il Margine TFE applicabile a tale categoria sarà ulteriormente differenziato a seconda che il relativo Contraente il Finanziamento abbia un Tier 1 Ratio: (i) superiore al 9,00%; ovvero (ii) inferiore o uguale al 9,00% ma superiore al 7,00%; ovvero (iii) inferiore o uguale al 7,00%;
(u) Finanziamenti concessi a valere sul Plafond Reti PMI, la cui Data di Scadenza Finale cada alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 5 (cinque) anni dopo la relativa Data di Erogazione con Pre-ammortamento Breve. Il Margine TFE applicabile a tale categoria sarà ulteriormente differenziato a seconda che il relativo Contraente il Finanziamento abbia un Tier 1 Ratio: (i) superiore al 9,00%; ovvero (ii) inferiore o uguale al 9,00% ma superiore al 7,00%; ovvero (iii) inferiore o uguale al 7,00%;
(v) Finanziamenti concessi a valere sul Plafond Reti PMI, la cui Data di Scadenza Finale cada alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 5 (cinque) anni dopo la relativa Data di Erogazione con Pre-ammortamento Lungo. Il Margine TFE applicabile a tale categoria sarà ulteriormente differenziato a seconda che il relativo Contraente il Finanziamento abbia un Tier 1 Ratio: (i) superiore al 9,00%; ovvero (ii) inferiore o uguale al 9,00% ma superiore al 7,00%; ovvero (iii) inferiore o uguale al 7,00%;
(w) Finanziamenti concessi a valere sul Plafond Reti PMI, la cui Data di Scadenza Finale cada alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 7 (sette) anni dopo la relativa Data di Erogazione con Pre-ammortamento Breve. Il Margine TFE applicabile a tale categoria sarà ulteriormente differenziato a seconda che il relativo Contraente il Finanziamento abbia un Tier 1 Ratio: (i) superiore al 9,00%; ovvero (ii) inferiore o uguale al 9,00% ma superiore al 7,00%; ovvero (iii) inferiore o uguale al 7,00%;
(x) Finanziamenti concessi a valere sul Plafond Reti PMI, la cui Data di Scadenza Finale cada alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 7 (sette) anni dopo la relativa Data di Erogazione con Pre-ammortamento Lungo. Il Margine TFE applicabile a tale categoria sarà ulteriormente differenziato a seconda che il relativo Contraente il Finanziamento abbia un Tier 1 Ratio: (i) superiore al 9,00%; ovvero (ii) inferiore o uguale al 9,00% ma superiore al 7,00%; ovvero (iii) inferiore o uguale al 7,00%;
(y) Finanziamenti concessi a valere sul Plafond Reti PMI, la cui Data di Scadenza Finale cada alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 10 (dieci) anni dopo la relativa Data di Erogazione con Pre-ammortamento Breve. Il Margine TFE applicabile a tale categoria sarà ulteriormente differenziato a seconda che il relativo Contraente il Finanziamento abbia un Tier 1 Ratio: (i) superiore al 9,00%; ovvero (ii) inferiore o uguale al 9,00% ma superiore al 7,00%; ovvero (iii) inferiore o uguale al 7,00%;
(z) Finanziamenti concessi a valere sul Plafond Reti PMI, la cui Data di Scadenza Finale cada alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 10 (dieci) anni dopo la relativa Data di Erogazione con Pre-ammortamento Lungo. Il Margine TFE applicabile a tale categoria sarà ulteriormente differenziato a seconda che il relativo Contraente il Finanziamento abbia un Tier 1 Ratio: (i) superiore al 9,00%; ovvero (ii) inferiore o uguale al 9,00% ma superiore al 7,00%; ovvero (iii) inferiore o uguale al 7,00%;
(aa) Finanziamenti concessi a valere sul Plafond Reti PMI, la cui Data di Scadenza Finale cada alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 15 (quindici) anni dopo la relativa Data di Erogazione con Pre-ammortamento Breve. Il Margine TFE applicabile a tale categoria sarà ulteriormente differenziato a seconda che il relativo Contraente il Finanziamento abbia un Tier 1 Ratio: (i) superiore al 9,00%; ovvero (ii) inferiore o uguale al 9,00% ma superiore al 7,00%; ovvero (iii) inferiore o uguale al 7,00%;
(bb) Finanziamenti concessi a valere sul Plafond Reti PMI, la cui Data di Scadenza Finale cada alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 15 (quindici) anni dopo la relativa Data di Erogazione con Pre-ammortamento Lungo. Il Margine TFE applicabile a tale categoria sarà ulteriormente differenziato a seconda che il relativo Contraente il Finanziamento abbia un Tier 1 Ratio: (i) superiore al 9,00%; ovvero (ii) inferiore o uguale al 9,00% ma superiore al 7,00%; ovvero (iii) inferiore o uguale al 7,00%;
(cc) Finanziamenti concessi a valere sul Plafond Esportazione, la cui Data di Scadenza Finale cada alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 3 (tre) anni dopo la relativa Data di Erogazione. Il Margine TFE applicabile a tale categoria sarà ulteriormente differenziato a seconda che:
(1) il relativo Contraente il Finanziamento abbia un Tier 1 Ratio: (i) superiore al 9,00%; ovvero (ii) inferiore o uguale al 9,00% ma superiore al 7,00%; ovvero (iii) inferiore o uguale al 7,00%; e
(2) si tratti di Finanziamenti Ponderazione Zero ovvero di Finanziamenti Senza Ponderazione Zero; (dd) Finanziamenti concessi a valere sul Plafond Esportazione, la cui Data di Scadenza Finale cada alla Data
di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 5 (cinque) anni dopo la relativa Data di
Erogazione con Pre-ammortamento Breve. Il Margine TFE applicabile a tale categoria sarà ulteriormente differenziato a seconda che:
(1) il relativo Contraente il Finanziamento abbia un Tier 1 Ratio: (i) superiore al 9,00%; ovvero (ii) inferiore o uguale al 9,00% ma superiore al 7,00%; ovvero (iii) inferiore o uguale al 7,00%; e
(2) si tratti di Finanziamenti Ponderazione Zero ovvero di Finanziamenti Senza Ponderazione Zero; (ee) Finanziamenti concessi a valere sul Plafond Esportazione, la cui Data di Scadenza Finale cada alla Data
di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 5 (cinque) anni dopo la relativa Data di Erogazione con Pre-ammortamento Lungo. Il Margine TFE applicabile a tale categoria sarà ulteriormente differenziato a seconda che:
(1) il relativo Contraente il Finanziamento abbia un Tier 1 Ratio: (i) superiore al 9,00%; ovvero (ii) inferiore o uguale al 9,00% ma superiore al 7,00%; ovvero (iii) inferiore o uguale al 7,00%; e
(2) si tratti di Finanziamenti Ponderazione Zero ovvero di Finanziamenti Senza Ponderazione Zero; (ff) Finanziamenti concessi a valere sul Plafond Esportazione, la cui Data di Scadenza Finale cada alla Data
di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 7 (sette) anni dopo la relativa Data di
Erogazione con Pre-ammortamento Breve. Il Margine TFE applicabile a tale categoria sarà ulteriormente differenziato a seconda che:
(1) il relativo Contraente il Finanziamento abbia un Tier 1 Ratio: (i) superiore al 9,00%; ovvero (ii) inferiore o uguale al 9,00% ma superiore al 7,00%; ovvero (iii) inferiore o uguale al 7,00%; e
(2) si tratti di Finanziamenti Ponderazione Zero ovvero di Finanziamenti Senza Ponderazione Zero; (gg) Finanziamenti concessi a valere sul Plafond Esportazione, la cui Data di Scadenza Finale cada alla Data
di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 7 (sette) anni dopo la relativa Data di Erogazione con Pre-ammortamento Lungo. Il Margine TFE applicabile a tale categoria sarà ulteriormente differenziato a seconda che:
(1) il relativo Contraente il Finanziamento abbia un Tier 1 Ratio: (i) superiore al 9,00%; ovvero (ii) inferiore o uguale al 9,00% ma superiore al 7,00%; ovvero (iii) inferiore o uguale al 7,00%; e
(2) si tratti di Finanziamenti Ponderazione Zero ovvero di Finanziamenti Senza Ponderazione Zero.
Resta inteso che CDP determinerà il Margine TFE applicabile ai Finanziamenti fino alla data di scadenza del relativo Periodo di Disponibilità in funzione del mutare delle condizioni generali di mercato e tenendo conto (i) per i Finanziamenti a valere sul Plafond Reti PMI, dei valori dei relativi Tier 1 Ratio, nonché (ii) per i Finanziamenti a valere sul Plafond PMI, sul Plafond MID e sul Plafond Esportazione, tenendo conto dei valori dei relativi Tier 1 Ratio e a seconda che si tratti di Finanziamenti Ponderazione Zero ovvero di Finanziamenti Senza Ponderazione Zero. Tale Margine TFE modificato si applicherà solamente alle Erogazioni successive a tale modifica e verrà comunicato dalla CDP con 10 (dieci) Giorni Lavorativi di anticipo rispetto alla Data di Erogazione tramite pubblicazione sul sito internet di CDP.
“Pegno su Titoli di Stato” ha il significato di cui all’Articolo 4.6 della presente Convenzione.
“Periodo di Disponibilità”: indica, in relazione a ciascun Contraente il Finanziamento, il periodo compreso tra la data di stipula del relativo Contratto di Finanziamento Quadro e la scadenza del Periodo di Stipula.
“Periodo di Interessi”: indica:
a) con riferimento alle Erogazioni diverse dalle Erogazioni a valere sul Plafond Esportazione la cui Data di Scadenza Finale cada alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 1 (un) anno dopo la relativa Data di Erogazione, ciascun periodo di interessi semestrale decorrente dal 31 dicembre al 30 giugno e dal 30 giugno al 31 dicembre di ciascun anno (primo estremo escluso, secondo estremo incluso), fatta eccezione per il primo Periodo di Interessi che:
(i) per le Erogazioni effettuate nei mesi di ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio e marzo, decorrerà dalla relativa Data di Erogazione (esclusa) fino al 30 giugno immediatamente successivo (incluso); e
(ii) per le Erogazioni effettuate nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, decorrerà dalla relativa Data di Erogazione (esclusa) fino al 31 dicembre immediatamente successivo (incluso); e
b) con riferimento alle Erogazioni a valere sul Plafond Esportazione la cui Data di Scadenza Finale cada alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 1 (un) anno dopo la relativa Data di Erogazione, ciascun periodo di interessi decorrente dalla relativa Data di Erogazione alla relativa Data di Scadenza Finale (primo estremo escluso, secondo estremo incluso).
“Periodo di Stipula”: indica il periodo compreso tra il 1° settembre 2014 e la data di esaurimento delle risorse di tutti i Sotto-plafond in cui potranno pervenire a CDP le proposte di Contratto di Finanziamento Quadro ai sensi dell’Articolo 3.3 che segue.
“Piano di Rimborso”: indica, con riferimento a ciascun rimborso anticipato facoltativo di una Erogazione per la quale nella relativa Richiesta di Utilizzo il Contraente il Finanziamento abbia indicato il Tasso Finanziariamente Equivalente come tasso di riferimento, il piano di ammortamento della quota capitale dell’Erogazione oggetto di rimborso anticipato determinato come prodotto tra il piano di ammortamento originale (a partire dalla Data di Pagamento Interessi successiva a quella prescelta per il rimborso anticipato) ed il rapporto tra la quota capitale dell’Erogazione rimborsata anticipatamente ed il debito residuo pre-rimborso.
“Plafond Esportazione” indica la porzione del Plafond Piattaforma Imprese fino ad un ammontare complessivo pari ad Euro 500.000.000,00 (cinquecentomilioni/00), ovvero il diverso ammontare determinato da CDP ai sensi
del successivo Articolo 2.6, messo a disposizione da CDP in favore delle Banche ai sensi della presente Convenzione ai fini della concessione da parte di queste ultime dei Finanziamenti Esportazione.
“Plafond Iniziale”: indica un importo pari ad Euro 8.000.000.000,00 (ottomiliardi/00), complessivamente messo a disposizione delle Banche da parte di CDP ai sensi della Prima Convenzione, della Seconda Convenzione e della Terza Convenzione.
“Plafond MID” indica la porzione del Plafond Piattaforma Imprese fino ad un ammontare complessivo pari ad Euro 2.000.000.000,00 (duemiliardi/00), ovvero il diverso ammontare determinato da CDP ai sensi del successivo Articolo 2.6, messo a disposizione da CDP in favore delle Banche ai sensi della presente Convenzione ai fini della concessione da parte di queste ultime dei Finanziamenti MID.
“Plafond Piattaforma Imprese” indica un importo complessivo pari ad Euro 5.000.000.000,00 (cinquemiliardi/00), messo a disposizione delle Banche da parte di CDP ai sensi della presente Convenzione e suddiviso nei Sotto- plafond.
“Plafond PMI-C”: indica la porzione del Plafond Quarta Convenzione per un ammontare complessivo pari ad Euro 2.000.000.000,00 (duemiliardi/00),messo a disposizione delle Banche ai sensi della Quarta Convenzione.
“Plafond PMI”: indica la porzione del Plafond Piattaforma Imprese fino ad un ammontare complessivo pari ad Euro 2.000.000.000,00 (duemiliardi/00) (fermo restando quanto previsto al successivo Articolo 2.8), ovvero il diverso ammontare determinato da CDP ai sensi del successivo Articolo 2.6, messo a disposizione da CDP in favore delle Banche ai sensi della presente Convenzione ai fini della concessione da parte di queste ultime dei Finanziamenti PMI.
“Plafond Quarta Convenzione”: ha il significato attribuito a tale termine nella premessa (f) alla presente Convenzione.
“Plafond Reti PMI” indica la porzione del Plafond Piattaforma Imprese fino ad un ammontare complessivo pari ad Euro 500.000.000,00 (cinquecentomilioni/00), ovvero il diverso ammontare determinato da CDP ai sensi del successivo Articolo 2.6, messo a disposizione da CDP in favore delle Banche ai sensi della presente Convenzione ai fini della concessione da parte di queste ultime dei Finanziamenti Reti PMI.
“PMI”: indica le micro, piccole e medie imprese autonome operanti in Italia con un organico inferiore a 250 dipendenti (equivalenti a tempo pieno).
Ai sensi della Raccomandazione 2003/361/CE, le PMI sono considerate autonome se:
(i) meno del 25% del capitale sociale è detenuto da un'altra impresa o da una persona fisica; oppure
(ii) il 25% o più del capitale sociale è detenuto da un'altra impresa o da una persona fisica, ma l'organico di gruppo su base consolidata resta comunque inferiore ai 250 dipendenti; oppure
(iii) il 25% o più del capitale sociale è detenuto da un ente pubblico e tale ente pubblico è un ente locale con un bilancio annuo inferiore a 10 milioni di euro e con meno di 5.000 abitanti; oppure
(iv) fino al 50% del capitale sociale è detenuto da società o istituzioni incluse nelle eccezioni di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE, articolo 3, paragrafo 2 dell’allegato (p. es. fondi di capitale di rischio o business angels a condizione che l'investimento sia inferiore a 1,25 milioni di euro nella stessa società, università o centri di ricerca no profit, investitori istituzionali (ad es. fondi pensionistici, assicurazioni) inclusi fondi di sviluppo regionale).
Resta inteso che, in caso di PMI non autonome, le stesse saranno comunque finanziabili mediante Finanziamenti PMI (o Finanziamenti Reti PMI concessi a PMI di Rete) a condizione che venga comunque rispettato il suddetto requisito dimensionale relativo al numero dei dipendenti. In tal caso, ai fini del calcolo di tale requisito dimensionale, deve essere aggiunto il numero di dipendenti a monte e a valle. In caso di imprese consociate (cioè, un’impresa che detiene tra il 25% e il 50% del capitale sociale di un'altra società), il numero di dipendenti della PMI finanziata dev’essere aggregato al numero di dipendenti dell'impresa consociata applicando la percentuale di partecipazione di quest'ultima. In caso di imprese collegate (cioè, un’impresa che detiene oltre il 50% del capitale sociale di un'altra società), il numero di dipendenti della PMI finanziata dev’essere aggregato al numero di dipendenti dell'impresa collegata aggiungendo il totale dei dipendenti di quest'ultima. L'aggregazione deve comprendere tutte le imprese consociate situate immediatamente a monte o a valle della PMI finanziata e tutte le imprese a essa collegate.
“PMI di Rete” indica una PMI operante in Italia che partecipi ad una Rete di Imprese.
“Pre-ammortamento Breve”: indica, con riferimento a ciascuna Erogazione di ciascun Finanziamento (o porzione di esso), il periodo decorrente dalla relativa Data di Erogazione fino alla Prima Data di Pagamento come determinata ai sensi dei Paragrafi (i), (ii), (iii), (iv) e (v) della definizione di “Prima Data di Pagamento”.
“Pre-ammortamento Lungo”: indica, con riferimento a ciascuna Erogazione di ciascun Finanziamento (o porzione di esso), il periodo decorrente dalla relativa Data di Erogazione fino alla Prima Data di Pagamento come determinata ai sensi dei Paragrafi (vi), (vii) e (viii) della definizione di “Prima Data di Pagamento”.
“Prima Data di Pagamento”: indica:
(i) con riferimento ai Finanziamenti (o porzioni di essi) erogati a valere sul Plafond Esportazione la cui Data di Scadenza finale cada alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 1 (uno) anno dopo la relativa Data di Erogazione, la data che coincide con tale Data di Scadenza Finale;
(ii) con riferimento alle Erogazioni dei Finanziamenti concessi a valere sul Plafond PMI, sul Plafond MID e/o sul Plafond Esportazione aventi Data di Scadenza Finale che cade alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 3 (tre) anni dopo la relativa Data di Erogazione, la Data di Pagamento che coincide con la terza Data di Pagamento Interessi della relativa Erogazione;
(iii) con riferimento alle Erogazioni dei Finanziamenti concessi a valere sul Plafond Reti PMI aventi Data di Scadenza Finale che cade alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 4 (quattro) anni dopo la relativa Data di Erogazione e con Pre-ammortamento Breve, la Data di Pagamento che coincide con la terza Data di Pagamento Interessi della relativa Erogazione;
(iv) con riferimento alle Erogazioni dei Finanziamenti concessi a valere sul Plafond PMI, sul Plafond MID e/o sul Plafond Reti PMI aventi Data di Scadenza Finale che cade alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 5 (cinque), 7 (sette) o 10 (dieci) o 15 (quindici) anni dopo la relativa Data di Erogazione (a seconda dei casi) e con Pre-ammortamento Breve, la Data di Pagamento che coincide con la terza Data di Pagamento Interessi della relativa Erogazione;
(v) con riferimento alle Erogazioni dei Finanziamenti concessi a valere sul Plafond Esportazione aventi Data di Scadenza Finale che cade alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 5 (cinque) o 7 (sette) anni dopo la relativa Data di Erogazione (a seconda dei casi) e con Pre-ammortamento Breve, la Data di Pagamento che coincide con la terza Data di Pagamento Interessi della relativa Erogazione;
(vi) con riferimento alle Erogazioni dei Finanziamenti concessi a valere sul Plafond Reti PMI aventi Data di Scadenza Finale che cade alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 4 (quattro) anni dopo la relativa Data di Erogazione e con Pre-ammortamento Lungo, la Data di Pagamento che coincide con la settima Data di Pagamento Interessi della relativa Erogazione;
(vii) con riferimento alle Erogazioni dei Finanziamenti concessi a valere sul Plafond PMI, sul Plafond MID e/o sul Plafond Reti PMI aventi Data di Scadenza Finale che cade alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 5 (cinque), 7 (sette), 10 (dieci) o 15 (quindici) anni dopo la relativa Data di Erogazione (a seconda dei casi) e con Pre-ammortamento Lungo, la Data di Pagamento che coincide con la settima Data di Pagamento Interessi della relativa Erogazione; ovvero
(viii) con riferimento alle Erogazioni dei Finanziamenti concessi a valere sul Plafond Esportazione aventi Data di Scadenza Finale che cade alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 5 (cinque) o 7 (sette) anni dopo la relativa Data di Erogazione (a seconda dei casi) e con Pre-ammortamento Lungo, la Data di Pagamento che coincide con la settima Data di Pagamento Interessi della relativa Erogazione.
“Rapporto di Vigilanza Stand Alone”: indica, a ciascuna data in cui è necessario effettuare il relativo calcolo ai sensi della presente Convenzione, il rapporto tra:
(i) l’Esposizione Complessiva (come numeratore); e
(ii) il Patrimonio di Vigilanza del Contraente il Finanziamento (come denominatore); laddove:
- “Esposizione Complessiva” indica, alla relativa data, la somma (i) degli importi erogati da CDP a qualsiasi titolo al relativo Contraente il Finanziamento e non ancora rimborsati a tale data; e (ii) degli importi per i quali CDP è contrattualmente impegnata a qualsiasi titolo ad effettuare ulteriori erogazioni al relativo Contraente il Finanziamento;
- “Patrimonio di Vigilanza del Contraente il Finanziamento” indica, alla relativa data: (A) con riferimento ad una Banca Non Appartenente al Gruppo, il patrimonio di vigilanza quale risultante dal più recente tra l’ultimo bilancio annuale e l’ultima relazione semestrale, del relativo Contraente il Finanziamento; ovvero (B) nel caso di Banca Capogruppo e/o di Banca del Gruppo il minore tra (i) il patrimonio di vigilanza quale risultante dall’ultimo bilancio annuale, ovvero relazione semestrale, approvato del relativo Contraente il Finanziamento e (ii) il patrimonio di vigilanza quale risultante dall’ultimo bilancio annuale consolidato, ovvero relazione semestrale consolidata, approvato del gruppo di appartenenza del relativo Contraente il Finanziamento; fermo restando che qualora successivamente all’ultimo bilancio annuale o relazione semestrale siano stati deliberati dai competenti organi sociali piani di rafforzamento di detto patrimonio di vigilanza, su richiesta del relativo Contraente il Finanziamento, CDP avrà facoltà di valutare gli effetti di detti piani al fine di tenerli in considerazione nella determinazione dei relativi patrimoni di vigilanza.
“Rapporto di Vigilanza Consolidato”: indica, a ciascuna data in cui è necessario effettuare il relativo calcolo ai sensi della presente Convenzione, il rapporto tra:
(i) l’Esposizione Complessiva Consolidata (come numeratore); e
(ii) il Patrimonio di Vigilanza Consolidato (come denominatore); laddove:
- “Esposizione Complessiva Consolidata” indica, alla relativa data, la somma (i) degli importi erogati da CDP a qualsiasi titolo a ciascuno dei membri del gruppo di appartenenza del relativo Contraente il Finanziamento e non ancora rimborsati a tale data e (ii) degli importi per i quali CDP è contrattualmente impegnata a qualsiasi titolo ad effettuare ulteriori erogazioni a ciascuno dei soggetti appartenenti al medesimo gruppo bancario del relativo Contraente il Finanziamento.
- “Patrimonio di Vigilanza Consolidato” indica, alla relativa data, il patrimonio di vigilanza quale risultante dal più recente tra l’ultimo bilancio annuale consolidato e l’ultima relazione semestrale consolidata del gruppo di appartenenza del relativo Contraente il Finanziamento; fermo restando che qualora successivamente all’ultimo bilancio annuale o relazione semestrale siano stati deliberati dai competenti organi sociali piani di rafforzamento di detto patrimonio di vigilanza, su richiesta del relativo Contraente il Finanziamento, CDP avrà facoltà di valutare gli effetti di detti piani al fine di tenerli in considerazione nella determinazione dei relativi patrimoni di vigilanza.
“Reti PMI” indica le Reti di Imprese dotate di personalità giuridica ai sensi dell’articolo 3, comma 4-quater del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito in legge con legge n. 33/2009 (come di volta in volta modificato e/o integrato), che rispettino i requisiti di PMI secondo quanto indicato nella definizione di “PMI” (al riguardo, ai fini del calcolo del numero di dipendenti complessivi della relativa Rete PMI, si precisa che si conteggerà, per ciascuna impresa partecipante, una percentuale del numero di dipendenti totali di tale impresa pari alla percentuale di partecipazione di questa al fondo patrimoniale comune della relativa Rete PMI).
“Reti di Imprese” indica le imprese che abbiano sottoscritto un contratto di rete ai sensi dell’articolo 3, comma 4- ter e ss. del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito in legge con legge n. 33/2009 (come di volta in volta modificato e/o integrato).
“Richiesta di Finanziamento Imprese” indica ciascuna richiesta, secondo il modello concordato tra CDP e l’ABI e reso disponibile sui siti internet di queste ultime, da consegnarsi da parte di un Beneficiario ad un Contraente il Finanziamento (ovvero ad una Banca Cedente, se del caso) al fine di richiedere l’erogazione di un Finanziamento Imprese.
“Richiesta di Utilizzo”: indica ciascuna richiesta di utilizzo delle Erogazioni, redatta secondo il modello allegato al Contratto di Finanziamento Quadro.
“Sotto-plafond” indica, collettivamente ovvero singolarmente a seconda dei casi, il Plafond PMI, il Plafond MID, il Plafond Reti PMI e il Plafond Esportazione.
“TARGET2” indica il Trans European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer System.
“Tasso Finanziariamente Equivalente” o “TFE”: indica il tasso percentuale annuo che, utilizzato per il computo della quota interessi delle rate del relativo Finanziamento, garantisce l’equivalenza tra il valore attuale delle rate per capitale e interessi ed il valore attuale dell’importo erogato. Tali valori attuali saranno calcolati da CDP utilizzando, come riferimento, la curva Depositi-IRS pubblicata alle ore 11:00 del Giorno di Quotazione TFE sulle pagine “EURIBOR=” ed “EURSFIXA=” del circuito Reuters.
“Tasso di Interesse”: ha il significato attribuito a tale termine al Paragrafo (iii) dell’Articolo 3.2 della presente Convezione.
“Territori Sisma”: indica (i) ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, i territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Xxxxxx e Rovigo interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, per i quali è stato adottato il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 1 giugno 2012 di differimento dei termini per l’adempimento degli obblighi tributari, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 130 del 6 giugno 2012, nonché quelli ulteriori indicati nei successivi decreti adottati ai sensi dell’articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212 e (ii) i territori dei comuni della Regione Abruzzo, interessati dagli eventi sismici dell’aprile 2009, di cui al decreto del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009 e successive modificazioni e integrazioni, emanato ai sensi dell’articolo 1 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009.
“Tier 1 Ratio”: indica, a seconda dei casi:
(a) con riferimento ai Contraenti il Finanziamento che siano Banche Capogruppo del relativo gruppo bancario, il maggiore tra: (i) il rapporto tra il patrimonio di base (Tier 1) e le attività di rischio ponderate su base consolidata di gruppo, ai sensi della normativa applicabile; e (ii) il rapporto tra il patrimonio di base (Tier 1) e le attività di rischio ponderate su base individuale, ai sensi della normativa applicabile; ovvero
(b) con riferimento ai Contraenti il Finanziamento diversi da quelli di cui al punto (a) che precede, il rapporto tra il patrimonio di base (Tier 1) e le attività di rischio ponderate su base individuale, ai sensi della normativa applicabile,
in tutti i casi come inizialmente determinato con riferimento al 30 giugno o al 31 dicembre immediatamente precedente la data di stipula del Contratto di Finanziamento Quadro.
“TUB”: indica il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, come successivamente modificato.
1.2 Lista degli allegati (l’/gli “Allegato/i”) alla presente Convenzione:
Allegato 1, Parte I Modello di Contratto di Finanziamento Quadro (proposta) nel caso di Contraente il Finanziamento che sia una Banca diversa dalle Banche del Sistema del Credito Cooperativo
Allegato 1, Parte II Modello di Contratto di Finanziamento Quadro (proposta) nel caso di Contraente il Finanziamento che sia una Banca del Sistema del Credito Cooperativo
Allegato 1, Parte III Modello di Contratto di Cessione di Crediti (proposta) nel caso di Contraente il Finanziamento che sia una Banca diversa dalle Banche del Sistema del Credito Cooperativo
Allegato 1, Parte IV Modello di Contratto di Cessione di Crediti (proposta) nel caso di Contraente il Finanziamento che sia una Banca del Sistema del Credito Cooperativo
Allegato 1, Parte V Modello di Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo (proposta) nel caso di Contraente il Finanziamento che sia una Banca diversa dalle Banche del Sistema del Credito Cooperativo
Allegato 1, Parte VI Modello di Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo (proposta) nel caso di Contraente il Finanziamento che sia una Banca del Sistema del Credito Cooperativo
Allegato 2, Parte I Modello di Comunicazione Banche Capogruppo
Allegato 2, Parte II Modello di Comunicazione Banche del Gruppo
Allegato 2, Parte III Modello di Comunicazione Banche Non Appartenenti al Gruppo
Allegato 2, Parte IV Modello di Comunicazione Banche del Sistema del Credito Cooperativo
Allegato 3, Parte I Modello di Dichiarazione del Contraente il Finanziamento che sia una Banca diversa dalle Banche del Sistema del Credito Cooperativo
Allegato 3, Parte II Modello di Dichiarazione del Contraente il Finanziamento che sia una Banca del Sistema del Credito Cooperativo
Allegato 3, Parte III Modello di Dichiarazione del Contraente il Finanziamento che sia una Banca diversa dalle Banche del Sistema del Credito Cooperativo (per conto delle Banche Cedenti)
Allegato 3, Parte IV Modello di Dichiarazione del Contraente il Finanziamento che sia una Banca del Sistema del Credito Cooperativo (per conto delle Banche Cedenti)
Allegato 4, Parte I Modello di Lettera di Accettazione
Allegato 4, Parte II Modello di Lettera di Accettazione Aggiuntiva
Allegato 5 Informativa e Modello di consenso al trattamento dei dati personali.
Articolo 2 Scopo
2.1 Con la presente Convenzione si definiscono le linee guida, i flussi informativi e le regole applicative sulla base delle quali CDP procederà alla stipula dei Contratti di Finanziamento con ciascun Contraente il Finanziamento, al fine di fornire a questi ultimi la provvista per la concessione dei Finanziamenti Imprese.
2.2 Successivamente e subordinatamente alla sottoscrizione del relativo Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo ai sensi del successivo Articolo 3.5, i Contraenti il Finanziamento, al fine di erogare i Finanziamenti Imprese, potranno veicolare la provvista CDP di cui alla presente Convenzione attraverso le Banche Cedenti.
2.3 Resta inteso che nel caso di cui al precedente Articolo 2.2, gli obblighi di cui alla presente Convenzione, al Contratto di Finanziamento e al Contratto di Cessione di Crediti graveranno, in ogni caso, primariamente e solidalmente sul relativo Contraente il Finanziamento e che ogni responsabilità derivante da eventuali inadempimenti da parte delle Banche Cedenti sarà comunque a carico del Contraente il Finanziamento e tali inadempimenti non potranno in alcun modo essere opposti da quest’ultimo a CDP al fine, tra l’altro, di evitare o limitare l’imputabilità al Contraente il Finanziamento di eventuali suoi inadempimenti agli obblighi assunti ai sensi della presente Convenzione, del Contratto di Finanziamento e del Contratto di Cessione di Crediti.
2.4 ABI, nella sua qualità di associazione di categoria, si impegna a rendere nota la Convenzione alle Banche nonché a promuovere la sua implementazione.
2.5 CDP e ABI si impegnano a svolgere una campagna d’informazione sul progetto relativo alla concessione dei Finanziamenti Imprese di cui alla presente Convenzione ed in particolare CDP darà evidenza del Plafond Piattaforma Imprese sul proprio sito internet e ABI coinvolgerà le proprie rappresentanze territoriali per favorire una adeguata diffusione a livello locale.
2.6 CDP si riserva la facoltà, previa delibera dei propri competenti organi, di ridefinire, senza incorrere in alcuna responsabilità nei confronti dell’ABI, delle Banche e/o dei Contraenti il Finanziamento, la allocazione delle risorse tra i vari Sotto-plafond e di incrementarne eventualmente le risorse, nonché di conferire eventualmente carattere di rotatività ad uno o più dei Sotto-plafond. Le modifiche di cui al presente Articolo 2.6 acquisteranno efficacia decorsi 10 (dieci) Giorni Lavorativi dal momento della relativa pubblicazione sul sito internet di CDP, senza pregiudizio per le Erogazioni già effettuate.
2.7 L’utilizzo del Plafond PMI da parte dei Contraenti il Finanziamento che siano contrattualmente legittimati ad utilizzare il Plafond Tranche B (come definito nella Quarta Convenzione) potrà avvenire solamente a decorrere
dalla data in cui CDP abbia comunicato, mediante pubblicazione sul proprio sito internet, l’avvenuto esaurimento delle disponibilità a valere sul Plafond Tranche B (come definito nella Quarta Convenzione) ai sensi della Quarta Convenzione (fermo restando che tali soggetti potranno in ogni caso sottoscrivere il Contratto di Finanziamento Quadro entro il termine del Periodo di Stipula ed utilizzare i Sotto-plafond diversi dal Plafond PMI).
2.8 A fini di chiarezza si precisa che la dotazione del Plafond PMI deriva dalla riallocazione delle risorse di cui al Plafond PMI-C reso disponibile da parte di CDP ai sensi della Quarta Convenzione e risulta alla data di sottoscrizione della presente Convenzione pari a complessivi Euro 1.936.473.561,26 (unmiliardonovecentotrentaseimilioniquattrocentosettantatremilacinquecentosessantuno/26). Tale importo sarà di volta in volta incrementato (fino all’importo massimo di Euro 2.000.000.000,00 (duemiliardi,00)) con gli ammontari tempo per tempo rimborsati a CDP in relazione al Plafond PMI-C ai sensi della Quarta Convenzione.
2.9 La presente Convenzione costituisce uno strumento quadro relativo ai rapporti tra CDP e l’ABI in merito all’erogazione di finanziamenti da parte di CDP, per il tramite del sistema bancario, alle imprese, per finalità di sostegno all’economia. Di conseguenza, su impulso di CDP in accordo con l’ABI, nell’ambito della presente Convenzione - e apportando a quest’ultima le modifiche all’uopo eventualmente necessarie - potranno essere implementate altre iniziative e/o messi a disposizione plafond di risorse ulteriori per il perseguimento delle suddette finalità.
Articolo 3
I Finanziamenti
3.1 Il Contratto di Finanziamento Quadro potrà essere stipulato entro il Periodo di Stipula. I Finanziamenti saranno erogati in favore del Contraente il Finanziamento successivamente alla stipula (ed in esecuzione) di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo sottoscritto nell’ambito ed in esecuzione del relativo Contratto di Finanziamento Quadro. Il Contratto di Finanziamento Quadro è pertanto un contratto quadro che regola i termini e le condizioni generali che si applicheranno a ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo.
3.2 Ciascun Contratto di Finanziamento Quadro prevedrà, tra l’altro, quanto segue:
(i) senza pregiudizio per i casi di rimborso anticipato obbligatorio e/o volontario più oltre descritti, ciascuna Erogazione di ciascun Finanziamento (diverso da un Finanziamento a valere sul Plafond Esportazione la cui Data di Scadenza Finale cada alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 1 (uno) anno dopo la relativa Data di Erogazione) verrà rimborsata alle Date di Pagamento secondo un piano di ammortamento con quote in linea capitale costanti su base semestrale;
(ii) ciascuna Erogazione di ciascun Finanziamento a valere sul Plafond Esportazione la cui Data di Scadenza finale cada alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 1 (uno) anno dopo la relativa Data di Erogazione verrà rimborsata in un’unica soluzione alla relativa Data di Scadenza Finale;
(iii) il tasso di interesse applicabile a ciascuna Erogazione sarà pari, rispettivamente:
- all’Euribor 6 (sei) mesi, con riferimento alle Erogazioni, diverse dalle Erogazioni di Finanziamenti a valere sul Plafond Esportazione la cui Data di Scadenza Finale cada alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 1 (uno) anno dopo la relativa Data di Erogazione, per le quali nella relativa Richiesta di Utilizzo il Contraente il Finanziamento abbia indicato l’Euribor come tasso di riferimento; ovvero
- all’Xxxxxxx 00 (xxxxxx) mesi, con riferimento alle Erogazioni di Finanziamenti a valere sul Plafond Esportazione la cui Data di Scadenza Finale cada alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 1 (uno) anno dopo la relativa Data di Erogazione per le quali nella relativa Richiesta di Utilizzo il Contraente il Finanziamento abbia indicato l’Euribor come tasso di riferimento; ovvero
- al Tasso Finanziariamente Equivalente per le Erogazioni di Finanziamenti per le quali nella relativa Richiesta di Utilizzo il Contraente il Finanziamento abbia indicato il Tasso Finanziariamente Equivalente come tasso di riferimento,
come pubblicati sul sito internet di CDP e, in entrambi i casi, aumentati del Margine applicabile (il “Tasso di Interesse”). Qualora il primo Periodo di Interessi non abbia durata semestrale o annuale (a seconda dei casi), l’Euribor applicabile a tale Periodo di Interessi sarà l’Euribor interpolato di pari durata come
pubblicato sul sito internet di CDP e determinato ai sensi della definizione di “Euribor”. Il Margine verrà reso noto da CDP mediante pubblicazione sul proprio sito internet entro e non oltre il decimo Giorno Lavorativo precedente ciascuna Data di Erogazione e sarà efficace con riferimento alle Erogazioni relative alle Richieste di Utilizzo cui la Data di Erogazione si riferisce;
(iv) gli interessi maturati al Tasso di Interesse sui Finanziamenti in relazione a ciascun Periodo di Interessi dovranno essere corrisposti a CDP alla relativa Data di Pagamento Interessi;
(v) sulle somme a qualsiasi titolo dovute e non corrisposte ai sensi del relativo Contratto di Finanziamento saranno dovuti a CDP, dal giorno in cui il pagamento avrebbe dovuto essere eseguito (escluso) sino al giorno di effettivo pagamento (incluso), interessi moratori ad un tasso pari al Tasso di Interesse, maggiorato di ulteriori 100 basis points;
(vi) qualora sulla base della rendicontazione semestrale oltre descritta, risulti che, ad una qualsiasi Data di Rendicontazione a partire dal 30 giugno 2015:
(a) l’importo in linea capitale tempo per tempo erogato e non rimborsato dei Finanziamenti Ponderazione Zero PMI sia superiore, per oltre Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), all’importo nominale in linea capitale non rimborsato dei relativi Crediti Ponderazione Zero ceduti in garanzia a CDP; e/o
(b) l’importo in linea capitale tempo per tempo erogato e non rimborsato dei Finanziamenti Senza Ponderazione Zero PMI sia superiore, per oltre Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), all’importo nominale in linea capitale non rimborsato dei relativi Crediti Senza Ponderazione Zero ceduti in garanzia a CDP; e/o
(c) salvo quanto previsto al successivo Articolo 4.6, l’importo in linea capitale tempo per tempo erogato e non rimborsato dei Finanziamenti Ponderazione Zero Esportazione sia superiore, per oltre Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), all’importo nominale in linea capitale non rimborsato dei relativi Crediti Ponderazione Zero ceduti in garanzia a CDP; e/o
(d) l’importo in linea capitale tempo per tempo erogato e non rimborsato dei Finanziamenti Senza Ponderazione Zero Esportazione sia superiore, per oltre Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), all’importo nominale in linea capitale non rimborsato dei relativi Crediti Senza Ponderazione Zero ceduti in garanzia a CDP; e/o
(e) l’importo in linea capitale tempo per tempo erogato e non rimborsato dei Finanziamenti Ponderazione Zero MID sia superiore, per oltre Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), all’importo nominale in linea capitale non rimborsato dei relativi Crediti Ponderazione Zero ceduti in garanzia a CDP; e/o
(f) l’importo in linea capitale tempo per tempo erogato e non rimborsato dei Finanziamenti Senza Ponderazione Zero MID sia superiore, per oltre Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), all’importo nominale in linea capitale non rimborsato dei relativi Crediti Senza Ponderazione Zero ceduti in garanzia a CDP; e/o
(g) l’importo in linea capitale tempo per tempo erogato e non rimborsato dei Finanziamenti erogati a valere sul Plafond Reti PMI sia superiore, per oltre Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), all’importo nominale in linea capitale non rimborsato dei relativi Crediti ceduti in garanzia a CDP; e/o
(h) nel caso di cui al successivo Articolo 4.6, l’importo in linea capitale tempo per tempo erogato e non rimborsato dei Finanziamenti Ponderazione Zero Esportazione sia superiore, per oltre Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), all’importo nominale in linea capitale non rimborsato dei relativi Finanziamenti Esportazione erogati dal Contraente il Finanziamento (o dalla relativa Banca Cedente),
il relativo Contraente il Finanziamento dovrà rimborsare anticipatamente a CDP alla Data di Pagamento immediatamente successiva a tale Data di Rendicontazione:
1) nel caso di cui al precedente Paragrafo (a), i relativi Finanziamenti Ponderazione Zero PMI (oltre i relativi interessi e Commissioni di Rimborso Anticipato Obbligatorio, ove applicabili), per un importo pari alla differenza tra l’importo in linea capitale erogato e non rimborsato dei Finanziamenti Ponderazione Zero PMI e l’importo nominale in linea capitale non rimborsato dei relativi Crediti Ponderazione Zero ceduti in garanzia a CDP;
2) nel caso di cui al precedente Paragrafo (b), i relativi Finanziamenti Senza Ponderazione Zero PMI (oltre i relativi interessi e Commissioni di Rimborso Anticipato Obbligatorio, ove applicabili), per un importo pari alla differenza tra l’importo in linea capitale erogato e non rimborsato dei Finanziamenti Senza Ponderazione Zero PMI e l’importo nominale in linea capitale non rimborsato dei relativi Crediti Senza Ponderazione Zero ceduti in garanzia in favore di CDP;
3) nel caso di cui al precedente Paragrafo (c), i relativi Finanziamenti Ponderazione Zero Esportazione (oltre i relativi interessi e Commissioni di Rimborso Anticipato Obbligatorio, ove applicabili), per un importo pari alla differenza tra l’importo in linea capitale erogato e non rimborsato dei Finanziamenti Ponderazione Zero Esportazione e l’importo nominale in linea capitale non rimborsato dei relativi Crediti Ponderazione Zero ceduti in garanzia a CDP;
4) nel caso di cui al precedente Paragrafo (d), i relativi Finanziamenti Senza Ponderazione Zero Esportazione (oltre i relativi interessi e Commissioni di Rimborso Anticipato Obbligatorio, ove applicabili), per un importo pari alla differenza tra l’importo in linea capitale erogato e non rimborsato dei Finanziamenti Senza Ponderazione Zero Esportazione e l’importo nominale in linea capitale non rimborsato dei relativi Crediti Senza Ponderazione Zero ceduti in garanzia in favore di CDP;
5) nel caso di cui al precedente Paragrafo (e), i relativi Finanziamenti Ponderazione Zero MID (oltre i relativi interessi e Commissioni di Rimborso Anticipato Obbligatorio, ove applicabili), per un importo pari alla differenza tra l’importo in linea capitale erogato e non rimborsato dei Finanziamenti Ponderazione Zero MID e l’importo nominale in linea capitale non rimborsato dei relativi Crediti Ponderazione Zero ceduti in garanzia in favore di CDP;
6) nel caso di cui al precedente Paragrafo (f), i relativi Finanziamenti Senza Ponderazione Zero MID (oltre i relativi interessi e Commissioni di Rimborso Anticipato Obbligatorio, ove applicabili), per un importo pari alla differenza tra l’importo in linea capitale erogato e non rimborsato dei Finanziamenti Senza Ponderazione Zero MID e l’importo nominale in linea capitale non rimborsato dei relativi Crediti Senza Ponderazione Zero ceduti in garanzia in favore di CDP;
7) nel caso di cui al precedente Paragrafo (g), i relativi Finanziamenti erogati a valere sul Plafond Reti PMI (oltre i relativi interessi e Commissioni di Rimborso Anticipato Obbligatorio, ove applicabili), per un importo pari alla differenza tra l’importo in linea capitale erogato e non rimborsato dei Finanziamenti erogati a valere sul Plafond Reti PMI e l’importo nominale in linea capitale non rimborsato dei relativi Crediti ceduti in garanzia in favore di CDP; e/o
8) nel caso di cui al precedente Paragrafo (h), i relativi Finanziamenti Ponderazione Zero Esportazione (oltre i relativi interessi e Commissioni di Rimborso Anticipato Obbligatorio, ove applicabili), per un importo pari alla differenza tra l’importo in linea capitale erogato e non rimborsato di tali Finanziamenti Ponderazione Zero Esportazione e l’importo nominale in linea capitale non rimborsato dei relativi Finanziamenti Esportazione erogati dal Contraente il Finanziamento (o dalla relativa Banca Cedente);
(vii) resta inteso che ai fini della determinazione dell’importo nominale in linea capitale non rimborsato dei Crediti non si terrà conto di quei Crediti che alla relativa Data di Rendicontazione siano Crediti Incagli e/o dei Crediti Sofferenze;
(viii) laddove l’importo oggetto di rimborso anticipato ai sensi del precedente Paragrafo (vi) sia superiore al 50% dell’importo nominale in linea capitale erogato e non rimborsato dei Finanziamenti concessi al Contraente il Finanziamento, quest’ultimo sarà tenuto a corrispondere a CDP la Commissione di Rimborso Anticipato Obbligatorio;
(ix) oltre ai casi previsti dalla legge e/o descritti nel Contratto di Finanziamento Quadro, CDP si riserverà, altresì, la facoltà, a suo giudizio ed agendo in buona fede, previa consultazione con il Contraente il Finanziamento, di non procedere ad ulteriori Erogazioni laddove abbia accertato il verificarsi di eventi che possano incidere negativamente sulla capacità del Contraente il Finanziamento di adempiere alle proprie obbligazioni previste dal Contratto di Finanziamento e/o dal Contratto di Cessione di Crediti e/o al contratto di Pegno su Titoli di Stato;
(x) CDP si riserva di non procedere ad ulteriori Erogazioni di Finanziamenti nei confronti di un Contraente il Finanziamento qualora, ad una qualsiasi Data di Rendicontazione, la differenza tra l’importo nominale in linea capitale dei Finanziamenti erogati a detto Contraente il Finanziamento e non rimborsati e l’importo nominale in linea capitale dei Finanziamenti Imprese erogati da detto Contraente il Finanziamento (e dalle
relative Banche Cedenti, se del caso) ecceda il 75% dell’importo nominale in linea capitale dei Finanziamenti erogati a detto Contraente il Finanziamento e non rimborsati;
(xi) i rimborsi anticipati facoltativi, parziali o totali, dei Finanziamenti potranno essere effettuati soltanto in concomitanza con una Data di Rimborso Anticipato, previo pagamento della Commissione di Rimborso Anticipato Facoltativo, con un preavviso scritto di almeno 25 (venticinque) Giorni Lavorativi da comunicarsi mediante utilizzo di un apposito modello allegato al Contratto di Finanziamento Quadro e reso disponibile sul sito internet di CDP ai sensi del successivo Articolo 8. A scopo di chiarezza, si precisa che non saranno possibili rimborsi anticipati facoltativi, parziali o totali, dei Finanziamenti erogati a valere sul Plafond Esportazione la cui Data di Scadenza Finale cada alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 1 (uno) anno dopo la relativa Data di Erogazione;
(xii) con riferimento ad ogni Data di Rendicontazione a partire dal 30 giugno 2015, ciascun Contraente il Finanziamento, anche in nome e per conto di ciascuna Banca Cedente per le informazioni relative ai Crediti dalla medesima ceduti in garanzia a CDP ai sensi del relativo Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo, fornirà a CDP tutte le informazioni richieste nella presente Convenzione e nel Contratto di Finanziamento Quadro, evidenziando, tra l’altro, gli elementi essenziali dei Crediti ceduti in garanzia, suddivisi per ciascun Sotto-plafond nonché, nel caso in cui sia stato costituito il Pegno su Titoli di Stato, dei Finanziamenti Esportazione erogati. La rendicontazione dovrà essere fornita a partire dalla prima Data di Rendicontazione (inclusa) successiva alla relativa Data di Erogazione e fino all’ultima Data di Rendicontazione (inclusa). La rendicontazione su base semestrale dovrà: (a) avvenire in via telematica sulla base del modello predisposto da CDP e reso disponibile sul proprio sito internet e secondo le modalità pubblicate da CDP sul proprio sito internet; (b) pervenire a CDP entro 30 (trenta) giorni di calendario dalla relativa Data di Rendicontazione sottoscritta con apposizione di firma digitale da un soggetto munito dei necessari poteri di rappresentanza del relativo Contraente il Finanziamento; e (c) comprendere le informazioni di dettaglio, anche economiche, relative a ciascun Finanziamento Imprese. CDP si riserva di apportare al modello di rendicontazione gli adeguamenti necessari ad acquisire le informazioni di cui al presente Paragrafo. In caso di ritardo nell’invio delle informazioni di cui sopra, in relazione a ciascuna Data di Rendicontazione, CDP avrà facoltà di sospendere le Erogazioni. Con specifico riferimento al Plafond Reti PMI, in virtù del Contratto di Prestito BEI (come definito al successivo Articolo 5(n)), il modello di rendicontazione prevedrà ulteriori informazioni, quali ad esempio il numero di dipendenti delle Reti PMI e delle PMI di Rete finanziate mediante il ricorso al Plafond Reti PMI;
(xiii) senza pregiudizio per la facoltà di comunicare a CDP il rafforzamento del Patrimonio di Vigilanza e/o del Patrimonio di Vigilanza Consolidato, entro il 31 marzo ed il 30 settembre di ciascun anno, a partire dal 31 marzo 2015 e sino al termine del Periodo di Disponibilità, ciascun Contraente il Finanziamento dovrà comunicare a CDP il valore del proprio Tier 1 Ratio, del Patrimonio di Vigilanza e del Patrimonio di Vigilanza Consolidato aggiornati, rispettivamente, al 31 dicembre dell’anno precedente ed al 30 giugno precedente. Sulla base del valore del Tier 1 Ratio comunicato, CDP avrà il diritto di modificare, con riguardo ai Finanziamenti ancora da erogare a beneficio di tale Contraente il Finanziamento, in aumento o in diminuzione, il valore del Margine applicabile, fermi restando in ogni caso i meccanismi di determinazione del Margine descritti nella presente Convenzione. Resta inteso che in caso di mancata comunicazione del Tier 1 Ratio alle date sopra indicate, troverà applicazione il maggior valore del Margine applicabile ai Finanziamenti aventi analoghe caratteristiche come individuate ai sensi della definizione di “Margine” di cui alla presente Convenzione. Inoltre, CDP si riserva di sospendere le Erogazioni nei confronti del Contraente il Finanziamento che non trasmetta, nei termini stabiliti, i valori del Patrimonio di Vigilanza e del Patrimonio di Vigilanza Consolidato;
(xiv) resta inteso che l’inadempimento da parte dei Contraenti il Finanziamento e/o delle Banche Cedenti alle obbligazioni previste dal Contratto di Finanziamento, dai Contratti di Cessione di Crediti, dai Contratti di Cessione di Crediti Aggiuntivi e/o dal Pegno su Titoli di Stato (ove costituito) costituirà una causa di risoluzione del relativo Contratto di Finanziamento secondo quanto ivi previsto e, di conseguenza, a seguito di tale inadempimento, CDP potrà richiedere la risoluzione del Contratto di Finanziamento Quadro e dei Contratti di Finanziamento Integrativo ed il conseguente rimborso integrale dei Finanziamenti, il pagamento degli interessi maturati e il rimborso di ogni altro costo dovuto;
(xv) tutti i calcoli e le determinazioni relativi ad importi, prezzi, corrispettivi e date ai sensi del Contratto di Finanziamento saranno effettuati da CDP che agirà in qualità di agente di calcolo in via esclusiva;
(xvi) tutti i pagamenti effettuati a CDP ai sensi dei Contratti di Finanziamento dovranno indicare nella relativa causale il Contratto di Finanziamento Quadro, il Contratto di Finanziamento Integrativo ed il Contraente il Finanziamento a cui si riferiscono;
(xvii) tutte le Erogazioni ed i pagamenti relativi ai Finanziamenti verranno effettuati mediante bonifico bancario;
(xviii) fermi restando gli obblighi di rimborso dei Finanziamenti e il pagamento dei relativi interessi, nonché gli obblighi di rimborso anticipato obbligatorio sopra descritti, si precisa che i Contraenti il Finanziamento potranno reimpiegare, al fine di concedere nuovi Finanziamenti Imprese della medesima tipologia, le somme già rimborsate dai Beneficiari, anche anticipatamente, a valere sui relativi Finanziamenti Imprese precedentemente erogati;
(xix) si precisa che, fatti salvi gli obblighi di rimborso anticipato sopra previsti, in caso di mancato impiego, totale o parziale, da parte del relativo Contraente il Finanziamento delle Erogazioni, il relativo Contraente il Finanziamento non incorrerà in alcuna penale e/o obbligo di indennizzo, salvo il pagamento, se del caso, della Commissione di Rimborso Anticipato Obbligatorio.
3.3 I Contratti di Finanziamento Quadro e i Contratti di Cessione di Crediti verranno sottoscritti per scambio di corrispondenza. Ai fini della stipula di tali contratti, ciascun Contraente il Finanziamento trasmetterà, in unico originale, a CDP, in un Giorno Lavorativo compreso nel Periodo di Stipula, la proposta irrevocabile di Contratto di Finanziamento Quadro e la proposta irrevocabile di Contratto di Cessione di Crediti, debitamente sottoscritte, secondo il testo di cui alla rispettiva parte dell’Allegato (1), completo in tutte le sue parti, unitamente a:
(A) una dichiarazione, in originale, del Contraente il Finanziamento - redatta secondo il modello di cui all’Allegato (2) - contenente, tra l’altro, i valori aggiornati del Tier 1 Ratio, del Patrimonio di Vigilanza e del Patrimonio di Vigilanza Consolidato; e
(B) una dichiarazione, in originale, del Contraente il Finanziamento – redatta secondo il modello di cui all’Allegato (3) alla presente Convenzione – che attesti la contestuale allegazione ovvero, laddove tale documentazione sia già in possesso di CDP: (a) la data di avvenuta consegna a CDP; (b) la vigenza; e (c) lo stato di aggiornamento, della documentazione di seguito elencata, necessaria per il compimento dell’istruttoria da parte di CDP:
(i) documentazione attestante i poteri e la capacità del relativo Contraente il Finanziamento di stipulare il Contratto di Finanziamento Quadro, il Contratto di Cessione di Crediti e i Contratti di Finanziamento Integrativi (ivi incluse eventuali delibere e/o procure, e, se del caso, il mandato con rappresentanza rilasciato dalla relativa Banca del Sistema del Credito Cooperativo ad ICCREA ai fini dell’Articolo 3.6 che segue) la cui vigenza e conformità all’originale sia certificata dal legale rappresentante;
(ii) certificato camerale con dicitura di vigenza, in originale, attestante l’assenza di procedure concorsuali relative al Contraente il Finanziamento aggiornato a non oltre 4 (quattro) mesi antecedenti la data prevista per la sottoscrizione del Contratto di Finanziamento Quadro e del Contratto di Cessione di Crediti; e
(iii) dichiarazione, in originale, del Contraente il Finanziamento che indichi i soggetti sottoscrittori del Contratto di Finanziamento Quadro, del Contratto di Cessione di Crediti e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo e i soggetti autorizzati a richiedere le Erogazioni, con allegata copia dei relativi documenti di identità in corso di validità e del codice fiscale.
3.4 Una volta ricevuta la proposta di Contratto di Finanziamento Quadro, la proposta di Contratto di Cessione di Crediti e la ulteriore documentazione di cui al precedente Articolo 3.3, CDP potrà procedere alla sottoscrizione, con data certa attribuita con le modalità che definirà a proprio giudizio, della Lettera di Accettazione, che verrà anticipata a mezzo telefax ed inviata in originale da CDP al relativo Contraente il Finanziamento presso l’indirizzo di quest’ultimo indicato nella proposta di Contratto di Finanziamento Quadro. Il Contratto di Finanziamento Quadro e il Contratto di Cessione di Crediti si intenderanno conclusi tra le parti alla data in cui CDP abbia ricevuto dal Contraente il Finanziamento, a mezzo telefax, conferma della ricezione da parte di quest’ultimo della Lettera di Accettazione.
3.5 Contestualmente ovvero successivamente alla sottoscrizione del Contratto di Finanziamento Quadro e del Contratto di Cessione di Crediti ed alla conclusione dei medesimi ai sensi del precedente Articolo 3.4, ciascun Contraente il Finanziamento che intenda avvalersi della facoltà di cui al precedente Articolo 2.2 dovrà far sì che le relative Banche Cedenti sottoscrivano con CDP un Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo.
Potranno essere sottoscritti non più di 4 (quattro) Contratti di Cessione di Crediti Aggiuntivi per ciascun gruppo bancario, in relazione, per ciascuno di tali Contratti di Cessione di Crediti Aggiuntivi, a una o più Banche Cedenti.
Pertanto, successivamente alla sottoscrizione del quarto Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo, non sarà più possibile per il Contraente il Finanziamento designare altre Banche Cedenti.
Il relativo Contraente il Finanziamento che intenda avvalersi della facoltà di cui al precedente Articolo 2.2 provvederà a farsi rilasciare da tutte le relative Banche Cedenti un apposito mandato con rappresentanza e relativa procura speciale al fine di sottoscrivere il relativo Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo, e di esercitare le attività ivi previste, in nome e per conto delle Banche Cedenti.
Ciascun Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo sarà sottoscritto per scambio di corrispondenza. Ai fini della stipula di tale Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo, il relativo Contraente il Finanziamento trasmetterà, in unico originale, a CDP una proposta irrevocabile di Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo, debitamente sottoscritta, secondo il testo di cui all’Allegato (1) completo in tutte le sue parti, unitamente ad una dichiarazione del Contraente il Finanziamento, in originale, – redatta secondo il modello di cui all’Allegato (3) alla presente Convenzione – che attesti la contestuale allegazione ovvero, laddove tale documentazione sia già in possesso di CDP: (a) la data di avvenuta consegna a CDP; (b) la vigenza; e (c) lo stato di aggiornamento, della seguente documentazione relativa a ciascuna Banca Cedente, necessaria per il compimento dell’istruttoria da parte di CDP:
(i) documentazione attestante i poteri e la capacità di stipulare il Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo da parte del relativo Contraente il Finanziamento in nome e per conto di ciascuna Banca Cedente (ivi incluse eventuali delibere delle Banche Cedenti e del Contraente il Finanziamento e il mandato con rappresentanza e relativa procura rilasciato da ciascuna Banca Cedente al Contraente il Finanziamento) la cui vigenza e conformità all’originale sia certificata dal legale rappresentante del Contraente il Finanziamento; e
(ii) certificato camerale con dicitura di vigenza, in originale, attestante l’assenza di procedure concorsuali relative a ciascuna Banca Cedente aggiornato a non oltre 4 (quattro) mesi antecedenti la data prevista per la sottoscrizione del Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo.
Una volta ricevuta la proposta di Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo e la documentazione di cui sopra, CDP potrà procedere alla sottoscrizione, con data certa attribuita con le modalità che definirà a proprio giudizio, della Lettera di Accettazione Aggiuntiva che verrà anticipata a mezzo telefax ed inviata in originale da CDP al relativo Contraente il Finanziamento, che la riceverà anche in nome e per conto di ciascuna Banca Cedente, presso l’indirizzo indicato nel Contratto di Finanziamento Quadro. Il Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo si intenderà concluso tra le parti alla data in cui CDP abbia ricevuto dal Contraente il Finanziamento, a mezzo telefax, conferma della ricezione da parte di quest’ultimo della Lettera di Accettazione Aggiuntiva.
3.6 Anche in deroga a quanto altrimenti previsto nella presente Convenzione, resta in ogni caso inteso che, con riferimento alle Banche del Sistema del Credito Cooperativo, ciascuna di esse dovrà: (i) stipulare il Contratto di Finanziamento Quadro, il Contratto di Cessione di Crediti, ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo e ciascun Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo (se del caso); e (ii) sottoscrivere le Richieste di Utilizzo e le richieste di rimborso anticipato facoltativo, a mezzo di ICCREA che agirà in loro nome e per loro conto e svolgerà la funzione di banca agente (i.e. mandatario con rappresentanza) ai sensi dei relativi Contratti di Finanziamento, Contratti di Cessione di Crediti e Contratti di Cessione di Crediti Aggiuntivi e di banca depositaria dei relativi conti correnti, fermo restando che CDP rimarrà del tutto estranea ai rapporti interni tra ICCREA e le relative Banche del Sistema del Credito Cooperativo che verranno da questi ultimi gestiti in via autonoma.
In conseguenza di quanto precede, in particolare:
(i) ICCREA sottoscriverà la proposta irrevocabile del Contratto di Finanziamento Quadro di cui all’Articolo 3.3 che precede, del Contratto di Cessione di Crediti, di ciascun Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo, di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo e ciascuna Richiesta di Utilizzo in nome e per conto delle relative Banche del Sistema del Credito Cooperativo;
(ii) ICCREA fornirà a CDP i documenti di cui all’Articolo 3.3 che precede e l’ulteriore documentazione richiesta ai sensi della presente Convenzione e/ del Contratto di Finanziamento Quadro in relazione a ciascuna Banca del Sistema del Credito Cooperativo che sia il Contraente il Finanziamento;
(iii) le Banche del Sistema del Credito Cooperativo che siano Contraenti il Finanziamento dovranno indicare nel Contratto di Finanziamento Quadro un conto corrente bancario aperto presso ICCREA che sia funzionale all’operatività di ciascun relativo Finanziamento. Al riguardo, ICCREA, unitamente alla proposta irrevocabile di Contratto di Finanziamento Quadro e del Contratto di Cessione di Crediti dovrà fornire a CDP (a) un file di dati in formato aperto (ad esempio, txt, csv, xml) contenente, con riferimento al relativo Contraente il Finanziamento, il Tier 1 Ratio, il Patrimonio di Vigilanza e il Patrimonio di Vigilanza
Consolidato; (b) un file di dati in formato aperto contenente i dati necessari per censire i Contraenti il Finanziamento con l’indicazione dei relativi conti correnti aperti presso ICCREA (incluso il relativo codice IBAN) secondo quanto indicato da CDP;
(iv) le Erogazioni alle Banche del Sistema del Credito Cooperativo che siano Contraenti il Finanziamento verranno effettuate mediante bonifico bancario sui suddetti conti correnti aperti presso ICCREA ed i pagamenti dovuti ai sensi dei Contratti di Finanziamento verranno effettuati da ICCREA nei termini stabiliti con bonifico bancario, mediante addebito delle relative somme sui suddetti conti correnti;
(v) CDP, in prossimità di ciascuna Data di Pagamento Interessi e di ciascuna Data di Pagamento, invierà ad ICCREA un file di dati in formato aperto che indicherà gli importi dovuti per capitale ed interessi da ciascuna Banca del Sistema del Credito Cooperativo che sia un Contraente il Finanziamento;
(vi) ICCREA, nella sua qualità di mandatario con rappresentanza delle Banche del Sistema del Credito Cooperativo che siano Contraenti il Finanziamento, provvederà a trasferire a CDP quanto necessario ad adempiere a tutti gli obblighi informativi previsti nella presente Convenzione, nel Contratto di Finanziamento Quadro, nel Contratto di Cessione di Crediti, nel Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo e nel Contratto di Finanziamento Integrativo, ivi incluso l’obbligo di informativa su base semestrale da adempiersi ad ogni Data di Rendicontazione;
(vii) fermo restando quanto previsto nel presente Articolo 3.6, ICCREA, nella sua qualità di mandatario con rappresentanza delle Banche del Sistema del Credito Cooperativo che siano Contraenti il Finanziamento, sarà l’unico ed esclusivo interlocutore di CDP, anche ai fini di quanto previsto dall’articolo 8, in relazione ai relativi Finanziamenti, in tutte le fasi della relativa procedura;
(viii) ICCREA manterrà una gestione unitaria di tutti i Finanziamenti relativi alle Banche del Sistema del Credito Cooperativo che siano Contraenti il Finanziamento con riferimento sia ai flussi finanziari che ai flussi informativi.
3.7 Con riferimento ai Contraenti il Finanziamento che siano Banche del Sistema del Credito Cooperativo, ICCREA procederà alle verifiche concernenti la completezza dei documenti consegnati ai sensi dei precedenti Articoli 3.3 e
3.5. Dell’esito delle relative verifiche ICCREA darà comunicazione a CDP a mezzo telefax o e-mail entro 5 (cinque) Giorni Lavorativi dalla data di ricezione della suddetta documentazione. Di conseguenza, CDP potrà procedere alla sottoscrizione della relativa Lettera di Accettazione.
Articolo 4
Cessione di crediti e altre garanzie in favore di CDP
4.1 Al fine di garantire il pieno ed esatto adempimento delle obbligazioni assunte ai sensi dei relativi Contratti di Finanziamento, i Contraenti il Finanziamento e le relative Banche Cedenti (ove esistenti) dovranno cedere in garanzia a CDP tutti i Crediti secondo quanto previsto, rispettivamente, nel Contratto di Cessione di Crediti e in ciascun Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo.
4.2 Come meglio specificato nei Contratti di Cessione di Crediti e nei Contratti di Cessione di Crediti Aggiuntivi, entro ciascuna Data di Rendicontazione, ciascun Contraente il Finanziamento e ciascuna Banca Cedente dovranno porre in essere tutte le formalità necessarie ai sensi delle disposizioni di legge applicabili per rendere opponibili le cessioni ai relativi debitori ceduti e ai terzi.
4.3 CDP si riserva di acquisire in qualsiasi momento e a suo insindacabile giudizio qualsiasi documento (anche in originale) relativo ai Crediti ricevuti in garanzia e alle formalità eseguite ai sensi del precedente Articolo 4.2.
4.4 Come meglio previsto nel Contratto di Cessione di Crediti e in ciascun Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo, ciascun Contraente il Finanziamento si impegna a conservare e a far sì che siano conservati da ciascuna Banca Cedente, anche in nome e per conto di CDP, gli originali di tutta la documentazione relativa a ciascun Finanziamento Imprese e/o a ciascun Credito e alle formalità eseguite ai sensi del precedente Articolo 4.2, nonché a rendere tale documentazione accessibile a CDP presso i propri locali nei normali orari d’ufficio nonché a consegnarla in originale ovvero in copia autentica a richiesta di CDP con un preavviso non inferiore a 10 (dieci) Xxxxxx Xxxxxxxxxx.
4.5 In ogni caso, CDP potrà disporre e/o cedere a sua volta, anche in garanzia, in tutto o in parte, i crediti da essa vantati nei confronti dei Contraenti il Finanziamento e/o delle Banche Cedenti, con ogni garanzia accessoria, ivi inclusi i Crediti ricevuti in garanzia.
4.6 Resta inteso che, su motivata ed irrevocabile richiesta del relativo Contraente il Finanziamento comunicata in previsione dell’invio a CDP della prima proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo riguardante il Plafond Esportazione, CDP potrà valutare di accettare - in alternativa alla cessione dei Crediti derivanti dall’erogazione da parte del relativo Contraente il Finanziamento di Finanziamenti Esportazione ed in ogni caso in aggiunta alla cessione dei Crediti derivanti dall’erogazione di Finanziamenti Imprese di altra tipologia secondo quanto previsto nella presente Convenzione e nel Contratto di Cessione di Crediti - la costituzione da parte di tale Contraente il Finanziamento in favore di CDP di un pegno su titoli di Stato italiani, secondo un modello contrattuale che sarà reso disponibile da CDP (il “Pegno su Titoli di Stato”). Resta inteso che, secondo quanto meglio previsto nel contratto di Pegno su Titoli di Stato, quest’ultimo sarà costituito a garanzia tutte le obbligazioni del relativo Contraente il Finanziamento derivanti dal Contratto di Finanziamento e il valore dei titoli di Stato costituiti in pegno dovrà essere sempre almeno pari all’importo in linea capitale dei Finanziamenti a valere sul Plafond Esportazione erogato e non rimborsato da parte del relativo Contraente il Finanziamento.
Articolo 5
Plafond Piattaforma Imprese
L’utilizzo dei Sotto-plafond da parte del Contraente il Finanziamento sarà effettuato sulla base dei seguenti elementi e principi:
(a) ciascun Contratto di Finanziamento Quadro prevedrà la facoltà del relativo Contraente il Finanziamento di richiedere gli importi a valere sui diversi Sotto-plafond secondo quanto previsto nel presente Articolo 5;
(b) subordinatamente al verificarsi di tutte le condizioni previste nella presente Convenzione e nel Contratto di Finanziamento Quadro, l’utilizzo dei Sotto-plafond sarà riservato a quei Contraenti il Finanziamento che: (i) abbiano stipulato il Contratto di Finanziamento Quadro nel corso del Periodo di Stipula; e (ii) abbiano presentato, con riferimento a ciascun importo richiesto a valere su ciascun Sotto-plafond, una proposta irrevocabile di Contratto di Finanziamento Integrativo (completo della relativa Richiesta di Xxxxxxxx) nel corso del Periodo di Disponibilità, secondo quanto previsto nel presente Articolo 5 e nel Contratto di Finanziamento Quadro;
(c) subordinatamente alla verifica delle condizioni oltre previste e di quelle previste nel Contratto di Finanziamento Quadro, ciascun Finanziamento potrà essere erogato a ciascuna Data di Erogazione in più Erogazioni, a favore del relativo Contraente il Finanziamento, con le riserve e condizioni che seguono:
(i) CDP potrà a sua discrezione decidere di non procedere all’Erogazione per gli importi che eccedano il limite complessivo di concentrazione, di tempo in tempo, determinato da CDP, in conformità alla vigente disciplina dell’Unione Europea, con riferimento alla Esposizione Complessiva del relativo Contraente il Finanziamento (come individuata ai sensi della definizione di Rapporto di Vigilanza Stand Alone), nonché alla Esposizione Complessiva Consolidata (come individuata ai sensi della definizione di Rapporto di Vigilanza Consolidato), fermo restando che la verifica dell’Esposizione Complessiva Consolidata non sarà effettuata nel caso in cui il relativo Contraente il Finanziamento sia una Banca Non Appartenente al Gruppo;
(ii) CDP potrà a sua discrezione decidere di non procedere all’Erogazione – ovvero di porre un limite di utilizzo mensile per singolo Contraente il Finanziamento inferiore al limite di cui al successivo Paragrafo
(v) – sulla base di criteri, determinati dalla stessa CDP in via generale per tutti i Contraenti il Finanziamento, di valutazione dell’andamento della qualità degli attivi dei singoli Contraenti il Finanziamento e/o, ove applicabile, dei relativi gruppi bancari di appartenenza;
(iii) il Rapporto di Vigilanza Stand Alone non sia superiore al 30%, restando inteso che tale limite non troverà applicazione nel caso in cui il relativo Contraente il Finanziamento sia una Banca Capogruppo;
(iv) il Rapporto di Vigilanza Consolidato non sia superiore al 30%, restando inteso che tale limite non troverà applicazione nel caso in cui il relativo Contraente il Finanziamento sia una Banca Non Appartenente al Gruppo;
(v) viene posto un limite di utilizzo mensile per singolo Contraente il Finanziamento pari, rispettivamente, a:
- Euro 250.000.000,00 (duecentocinquantamilioni/00), con riferimento al Plafond PMI;
- Euro 250.000.000,00 (duecentocinquantamilioni/00), con riferimento al Plafond MID;
- Euro 100.000.000,00 (centomilioni/00), con riferimento al Plafond Reti PMI; e
- Euro 100.000.000,00 (centomilioni/00), con riferimento al Plafond Esportazione.
Su motivata richiesta del Contraente il Finanziamento, che dia evidenza di straordinarie esigenze di finanziamento dei Beneficiari, CDP può, a sua insindacabile discrezione, accordare deroghe a tali limiti.
In aggiunta a quanto precede, CDP avrà la facoltà di modificare, per la generalità dei Contraenti il Finanziamento ed al fine di contenere il rischio di concentrazione e mantenere l’impostazione di un’esposizione equilibrata del prodotto al rischio sistemico bancario italiano, i suddetti limiti ovvero di introdurne di ulteriori, dandone comunicazione, almeno con 10 (dieci) Giorni Lavorativi di anticipo rispetto alla data di efficacia delle predette modifiche, attraverso apposita pubblicazione sui siti internet di CDP e di ABI;
(d) ferme restando le condizioni di cui sopra e quanto previsto nel Contratto di Finanziamento Quadro, al fine di richiedere a CDP un Finanziamento ad una determinata Data di Erogazione, ciascun Contraente il Finanziamento dovrà inviare di volta in volta a CDP una proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo (completa della relativa Richiesta di Utilizzo), nella forma e con le modalità indicate nel Contratto di Finanziamento Quadro. Tale proposta dovrà essere inviata successivamente all’avvenuta pubblicazione da parte di CDP, ai sensi dell’Articolo
3.2 (iii) della presente Convenzione, dei valori del Margine applicabili alle Erogazioni da effettuarsi alla relativa Data di Erogazione ed almeno 6 (sei) Xxxxxx Xxxxxxxxxx prima di tale Data di Erogazione.
Ciascuna proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo dovrà per lo meno indicare:
(i) il Sotto-plafond a valere sul quale si richiede l’Erogazione;
(ii) la relativa Data di Erogazione (che dovrà necessariamente essere la prima Data di Erogazione immediatamente successiva alla consegna della proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo);
(iii) l’importo complessivo delle Erogazioni richieste; e
(iv) un’attestazione da cui risulti che, alla data della proposta del Contratto di Finanziamento Integrativo, il Rapporto di Vigilanza Stand Alone (salvo che il relativo Contraente il Finanziamento sia una Banca Capogruppo) e il Rapporto di Vigilanza Consolidato (salvo che il relativo Contraente il Finanziamento sia una Banca Non Appartenente al Gruppo) non sono superiori al 30%.
Ciascuna proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo, comprenderà, come documento ad essa allegato, la relativa Richiesta di Utilizzo, secondo quanto meglio previsto nel successivo Articolo 5(g) e nel Contratto di Finanziamento Quadro.
Resta inteso che ciascuna proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo (e la relativa Richiesta di Utilizzo) potrà riguardare un solo Sotto-plafond e che con riferimento ad una medesima Data di Erogazione potranno essere inviate a CDP fino ad un massimo di 4 (quattro) proposte di Contratto di Finanziamento Integrativo;
(e) l’originale di ciascuna proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo dovrà essere inviato a CDP, con le modalità previste nel relativo Contratto di Finanziamento Quadro, unitamente alla documentazione ivi indicata;
(f) una volta ricevuta una proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo, CDP avrà facoltà di comunicare, entro la relativa Data di Erogazione, la propria intenzione di non poter accettare tale proposta per l’indisponibilità, totale o parziale, delle somme richieste ovvero per la mancanza dei presupposti e/o dei requisiti per potervi accedere, previsti nel Contratto di Finanziamento e nella presente Convenzione, ovvero, in considerazione della disciplina dell’Unione Europea vigente in materia di concentrazione dei rischi. In mancanza di tale comunicazione da parte di CDP entro la Data di Erogazione, il Contratto di Finanziamento Integrativo si intenderà concluso, senza necessità di ulteriore formalità da parte di CDP o del Contraente il Finanziamento, a decorrere dal momento dell’Erogazione effettuata da CDP alla Data di Erogazione indicata nella proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo e nella allegata Richiesta di Utilizzo;
(g) ciascuna Erogazione dei Finanziamenti sarà, inoltre, condizionata al verificarsi delle seguenti condizioni:
(i) la ricezione da parte di CDP dal relativo Contraente il Finanziamento, nel rispetto dei termini indicati al precedente Paragrafo (d), della proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo e della relativa Richiesta di Xxxxxxxx. La Richiesta di Utilizzo, che si intenderà irrevocabile, dovrà contenere, tra l’altro, l’indicazione: (i) del relativo Sotto-plafond e dell’ammontare delle Erogazioni richieste, la cui somma dovrà coincidere con l’importo complessivo delle Erogazioni indicato nella relativa proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo; (ii) della relativa Data di Erogazione; (iii) della/delle Data/e di Scadenza Finale relativa/e a ciascuna Erogazione richiesta nella Richiesta di Utilizzo, da indicarsi a scelta del relativo Contraente il Finanziamento; (iv) della Prima Data di Pagamento, che dovrà essere unica per ciascuna Erogazione avente la medesima Data di Scadenza Finale; (v) con riferimento a ciascuna Erogazione richiesta, a scelta della Parte Finanziata, se si tratti di una Erogazione regolata dall’Euribor ovvero dal Tasso Finanziariamente Equivalente; e (vi) ove si tratti di Finanziamenti richiesti a valere sul Plafond PMI, sul Plafond MID e/o sul Plafond Esportazione, di quali debbano essere considerate Erogazioni di Finanziamenti Ponderazione Zero e quali Erogazioni di Finanziamenti Senza Ponderazione Zero;
(ii) l’assenza di inadempimenti del Contraente il Finanziamento (e/o delle relative Banche Cedenti, se del caso) alle obbligazioni dagli stessi assunte ai sensi del Contratto di Finanziamento, del Contratto di Cessione di Crediti, di ciascun Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo (se del caso) e del Pegno su Titoli di Stato (se del caso); e
(iii) le ulteriori condizioni indicate nel Contratto di Finanziamento Quadro;
(h) ferma restando la facoltà di CDP di cui al successivo Paragrafo (l), l’utilizzo di ciascun Sotto-plafond avverrà fino ad esaurimento dello stesso sulla base dell’ordine cronologico di ricezione da parte di CDP delle proposte di Contratto di Finanziamento Integrativo, che siano state accettate da CDP ai sensi del precedente Paragrafo (f). CDP renderà pubblica sul proprio sito internet, con aggiornamenti periodici, la disponibilità residua di ciascun Sotto-plafond;
(i) resta inteso che CDP, previa consultazione con ABI, potrà variare o diversamente articolare i parametri per la determinazione del Margine ai sensi della definizione di “Margine”, dandone comunicazione sul proprio sito internet con almeno 10 (dieci) Giorni Lavorativi di anticipo rispetto alla Data di Erogazione prescelta per l’efficacia di tale variazione. Il Margine così diversamente calcolato si applicherà soltanto alle Erogazioni effettuate a partire dalla Data di Erogazione (inclusa) prescelta per l’efficacia di tale variazione;
(j) resta inteso che CDP avrà la facoltà di introdurre periodi di rimborso ulteriori rispetto a quelli richiamati nella definizione di “Data di Scadenza Finale”. La previsione di tali nuove Date di Scadenza Finali sarà comunicata da CDP mediante pubblicazione sul proprio sito internet e con comunicazione ad ABI che provvederà alla pubblicazione sul proprio sito internet, con almeno 10 (dieci) Xxxxxx Xxxxxxxxxx di anticipo rispetto alla Data di Erogazione prescelta per l’efficacia di tale introduzione;
(k) CDP si riserva la facoltà di trasformare ciascun Sotto-plafond in uno strumento il cui utilizzo avvenga su base rotativa. In tal caso, a far data dalla relativa comunicazione da parte di CDP sul proprio sito internet, gli importi dei Finanziamenti di volta in volta rimborsati andranno nuovamente ad alimentare le risorse del relativo Sotto-plafond e saranno messi nuovamente a disposizione di tutti Contraenti il Finanziamento che li potranno utilizzare secondo le modalità, i termini e le condizioni di cui alla presente Convenzione ed ai relativi Contratti di Finanziamento;
(l) CDP si riserva la facoltà di destinare, per le finalità della presente Convenzione, nuove risorse, aggiuntive per incrementare la dotazione del Plafond Piattaforma Imprese, dandone comunicazione mediante pubblicazione sui siti internet di CDP e di ABI;
(m) resta inteso che in caso di esercizio delle facoltà di cui ai Paragrafi (k) e (l) che precedono resteranno applicabili le modalità, i termini e le condizioni di cui alla presente Convenzione ed ai relativi Contratti di Finanziamento, come eventualmente modificati e/o integrati da parte di CDP in accordo con ABI, mediante comunicazione a ciascun Contraente il Finanziamento. I nuovi termini e condizioni introdotti da CDP e comunicati a ciascun Contraente il Finanziamento si applicheranno soltanto alle Erogazioni effettuate successivamente alle suddette comunicazioni e si intenderanno espressamente accettate da ciascun Contraente il Finanziamento che, successivamente al ricevimento della predetta comunicazione, presenti una proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo;
(n) le Parti si danno atto che le risorse a valere sul Plafond Reti PMI potranno derivare dall’utilizzo da parte di CDP della provvista fornita dalla Banca europea per gli investimenti ai sensi del contratto di prestito sottoscritto in data 8 maggio 2014 e denominato “CDP Loan for SMES and Reti di Impresa” (il “Contratto di Prestito BEI”). Il Contratto di Finanziamento Quadro conterrà pertanto, in relazione alle Erogazioni a valere sul Plafond Reti PMI
effettuate mediante utilizzo della provvista di cui al Contratto di Prestito BEI, alcune previsioni ulteriori volte ad uniformare il contenuto del Contratto di Finanziamento Quadro agli obblighi previsti nel suddetto Contratto di Prestito BEI.
Articolo 6 Finanziamenti Imprese
6.1 Fatto salvo quanto previsto nel presente Articolo 6 ovvero nei Contratti di Finanziamento Quadro, i termini e le condizioni dei Finanziamenti Imprese verranno negoziati e determinati dai relativi Contraenti il Finanziamento nella loro assoluta autonomia. I procedimenti istruttori e di delibera interni non verranno in alcun modo influenzati o monitorati da CDP che lascia tali processi alla esclusiva competenza e responsabilità dei relativi Contraenti il Finanziamento, i quali autonomamente esamineranno le richieste e decideranno di procedere con le operazioni assumendosene il relativo rischio.
6.2 Gravano pertanto esclusivamente sui Contraenti il Finanziamento – che si impegnano nei confronti di CDP anche per il fatto del terzo ai sensi dell’articolo 1381 del codice civile per qualsiasi componente del proprio gruppo che utilizzi la provvista messa a disposizione da CDP, con esclusione di qualsiasi obbligo e responsabilità di CDP - tutti gli adempimenti di natura regolamentare derivanti o connessi alla concessione dei Finanziamenti Imprese, ivi inclusi – a titolo esemplificativo e non esaustivo – gli obblighi in materia di antiriciclaggio e di identificazione della clientela, gli obblighi di trasparenza, gli obblighi in materia di legge sull’usura e più in generale tutti gli obblighi derivanti in capo al Contraente il Finanziamento dalla stipula dei Finanziamenti Imprese, nonché tutti gli ulteriori eventuali obblighi derivanti dalla peculiare natura della provvista utilizzata.
6.3 Ciascuna Banca - con ciò promettendo anche il fatto del terzo ai sensi dell’articolo 1381 del codice civile per qualsiasi componente del proprio gruppo che utilizzi la provvista messa a disposizione da CDP - dovrà (i) a fronte di richieste di finanziamento formulate dai Beneficiari (ovvero dalla relativa Impresa Esportatrice, se del caso), informare la propria clientela dell’esistenza dei prodotti che si avvalgono della provvista CDP; (ii) dare adeguata e diffusa pubblicità all’iniziativa di cui alla presente Convenzione relativamente ai Sotto-plafond che la relativa Banca intenda attivare sia nelle proprie filiali che attraverso la diffusione presso la propria clientela di documentazione informativa cartacea o via web; e (iii) garantire l’accesso ai propri processi di istruttoria a tutti i Beneficiari (ovvero alle relative Imprese Esportatrici, se del caso) su tutto il territorio nazionale di effettiva operatività senza alcuna discriminazione. I Contraenti il Finanziamento terranno a disposizione di CDP (che potrà richiederne la visione e/o la copia in qualsiasi momento con congruo preavviso) ciascuna Richiesta di Finanziamento Imprese con indicazione del relativo esito d’istruttoria. CDP si riserva, al fine di favorire il diffuso utilizzo delle risorse, di offrire ai Beneficiari e alle relative Imprese Esportatrici servizi di attivazione preliminare via web, anche su una piattaforma CDP, della Richiesta di Finanziamento Imprese. Tale facoltà potrà essere estesa anche ad altre fasi del processo, attraverso lo sviluppo della cooperazione tecnologica con il sistema bancario.
6.4 In ciascun contratto relativo ai Finanziamenti Imprese (fatta eccezione per i Finanziamenti Esportazione) verrà specificato che l’operazione è stata realizzata utilizzando la provvista messa a disposizione da CDP ed indicandone il relativo costo e la relativa durata. Tale informazione circa la provenienza della provvista verrà ripetuta, finché sussiste, in tutte le comunicazioni periodiche ai Beneficiari concernenti i Finanziamenti Imprese. Le condizioni finali applicate ai Beneficiari dovranno tenere conto del costo della provvista resa disponibile da CDP senza con ciò pregiudicare la valutazione delle condizioni relative ai Finanziamenti Beneficiari.
6.5 I Finanziamenti Imprese saranno concessi, nel rispetto delle soglie massime di cui al successivo Articolo 6.7, per i seguenti scopi:
(i) per quanto riguarda i Finanziamenti PMI, al fine di finanziare, anche nella forma del leasing finanziario: (a) iniziative relative a investimenti da realizzare e/o in corso di realizzazione da parte della relativa PMI ovvero esigenze di capitale circolante della stessa, per quanto riguarda i Finanziamenti PMI erogati mediante la provvista derivante da Finanziamenti la cui Data di Scadenza Finale coincida con la Data di Pagamento che cade 3 (tre) anni ovvero 5 (cinque) anni dopo la relativa Data di Erogazione; e/o (b) iniziative relative a investimenti da realizzare e/o in corso di realizzazione da parte della relativa PMI, per quanto riguarda i Finanziamenti PMI erogati mediante la provvista derivante da Finanziamenti la cui Data di Scadenza Finale coincida con la Data di Pagamento che cade 7 (sette) anni ovvero 10 (dieci) anni ovvero 15 (quindici) anni dopo la relativa Data di Erogazione;
(ii) per quanto riguarda i Finanziamenti MID, al fine di finanziare, anche nella forma del leasing finanziario: (a) iniziative relative a investimenti da realizzare e/o in corso di realizzazione da parte della relativa Impresa
MID ovvero esigenze di capitale circolante della stessa, per quanto riguarda i Finanziamenti MID erogati mediante la provvista derivante da Finanziamenti la cui Data di Scadenza Finale coincida con la Data di Pagamento che cade 3 (tre) anni ovvero 5 (cinque) anni dopo la relativa Data di Erogazione; e/o (b) iniziative relative a investimenti da realizzare e/o in corso di realizzazione da parte della relativa Impresa MID, per quanto riguarda i Finanziamenti MID erogati mediante la provvista derivante da Finanziamenti la cui Data di Scadenza Finale coincida con la Data di Pagamento che cade 7 (sette) anni ovvero 10 (dieci) anni ovvero 15 (quindici) anni dopo la relativa Data di Erogazione;
(iii) per quanto riguarda i Finanziamenti Reti PMI, al fine erogare finanziamenti alle PMI di Rete ovvero alle Reti PMI per finanziare, anche nella forma del leasing finanziario: (a) iniziative relative a investimenti da realizzare e/o in corso di realizzazione da parte della relativa Rete PMI ovvero Rete di Impresa cui partecipa la relativa PMI di Rete ovvero esigenze di capitale circolante delle stesse, per quanto riguarda i Finanziamenti Reti PMI erogati mediante la provvista derivante da Finanziamenti la cui Data di Scadenza Finale coincida con la Data di Pagamento che cade 4 (quattro) anni ovvero 5 (cinque) anni dopo la relativa Data di Erogazione; e/o (b) iniziative relative a investimenti da realizzare e/o in corso di realizzazione da parte della relativa Rete PMI ovvero Rete di Impresa cui partecipa la relativa PMI di Rete, per quanto riguarda i Finanziamenti Reti PMI erogati mediante la provvista derivante da Finanziamenti la cui Data di Scadenza Finale coincida con la Data di Pagamento che cade 7 (sette) anni ovvero 10 (dieci) anni ovvero 15 (quindici) anni dopo la relativa Data di Erogazione;
(iv) per quanto riguarda i Finanziamenti Esportazione, al fine di consentire il pagamento a vista da parte del Contraente il Finanziamento (o della relativa Banca Cedente) in favore dell’Impresa Esportatrice del corrispettivo relativo ad una lettera di credito emessa dalla Banca Emittente, confermata dal Contraente il Finanziamento (o della relativa Banca Cedente) con contestuale concessione da parte del Contraente il Finanziamento (o della relativa Banca Cedente) di un finanziamento in favore della Banca Emittente.
Resta in ogni caso inteso che non potranno essere richiesti Finanziamenti con Data di Scadenza Finale che cade 15 (quindici) anni dopo la relativa Data di Erogazione, salvo che in relazione a Finanziamenti Imprese in favore di Beneficiari che abbiano sede operativa nei Territori Sisma
Resta in ogni caso esclusa la possibilità di usufruire delle risorse messe a disposizione da CDP con la presente Convenzione per operazioni di ristrutturazione di debiti pregressi, che non potranno, pertanto, essere oggetto dei Finanziamenti Imprese.
6.6 Resta inteso che i Finanziamenti Imprese dovranno avere una durata non inferiore a:
(i) 6 (sei) mesi, per quanto riguarda i Finanziamenti Esportazione erogati mediante utilizzo della provvista derivante da Finanziamenti la cui Data di Scadenza Finale cada alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 1 (uno) anno dopo la relativa Data di Erogazione;
(ii) 1 (uno) anno, per quanto riguarda i Finanziamenti PMI, i Finanziamenti MID e/o i Finanziamenti Esportazione erogati mediante utilizzo della provvista derivante da Finanziamenti la cui Data di Scadenza Finale cada alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 3 (tre) anni dopo la relativa Data di Erogazione;
(iii) 2 (due) anni, per quanto riguarda: (a) i Finanziamenti PMI, i Finanziamenti MID e/o i Finanziamenti Esportazione erogati mediante utilizzo della provvista derivante dai Finanziamenti la cui Data di Scadenza Finale cada alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 5 (cinque) anni dopo la relativa Data di Erogazione; e (b) i Finanziamenti Reti PMI erogati mediante utilizzo della provvista derivante dai Finanziamenti la cui Data di Scadenza Finale cada alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 4 (quattro) anni ovvero 5 (cinque) anni dopo la relativa Data di Erogazione;
(iv) 3 (tre) anni, per quanto riguarda i Finanziamenti PMI, i Finanziamenti MID, i Finanziamenti Esportazione e/o i Finanziamenti Reti PMI erogati mediante utilizzo della provvista derivante da Finanziamenti la cui Data di Scadenza Finale cada alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 7 (sette) anni dopo la relativa Data di Erogazione;
(v) 5 (cinque) anni, per quanto riguarda i Finanziamenti PMI, i Finanziamenti MID e/o i Finanziamenti Reti PMI erogati mediante utilizzo della provvista derivante da Finanziamenti la cui Data di Scadenza Finale cada alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 10 (dieci) anni ovvero 15 (quindici) anni dopo la relativa Data di Erogazione.
6.7 Ciascun Finanziamento Esportazione potrà essere concesso per un importo massimo non eccedente Euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00). Ciascun Finanziamento MID a valere su Finanziamenti Ponderazione Zero MID potrà essere concesso per un importo massimo non eccedente Euro 25.000.000,00 (venticinquemilioni/00).
6.8 A mero scopo di chiarezza si precisa che, nel rispetto di ogni altra previsione contenuta nella presente Convenzione e nel Contratto di Finanziamento Quadro, ciascun Contraente il Finanziamento (e ciascuna Banca Cedente, se del caso) potrà erogare in favore del medesimo Beneficiario più Finanziamenti Imprese di diversa o della medesima tipologia.
6.9 Con riferimento ai Finanziamenti Imprese, è fatta salva la possibilità che gli stessi beneficino di tutti gli interventi di garanzia, pubblici e privati, eventualmente disponibili che siano compatibili con le disposizioni del relativo contratto di Finanziamento Imprese (ivi incluse, a titolo esemplificativo, le garanzie rilasciate da parte del Fondo Centrale di Garanzia presso il Ministero dello sviluppo Economico, SACE S.p.A., ISMEA, fondi regionali di garanzia, Confidi, etc.).
6.10 I contratti relativi ai Finanziamenti Imprese dovranno prevedere espressamente (i) il divieto di disporre e/o cedere in qualsiasi forma, totalmente o parzialmente, i diritti e/o gli obblighi derivanti da e/o connessi al relativo Finanziamento Imprese, ad eccezione della cessione, anche in garanzia, dei Crediti in favore di CDP, e (ii) l’assenso preventivo alla facoltà di CDP di disporre e/o cedere in qualsiasi forma, totalmente o parzialmente, i Crediti.
6.11 Resta inteso che il Finanziamento Imprese è realizzato utilizzando la provvista del relativo Sotto-plafond messo a disposizione da CDP e che l’erogazione del Finanziamento Imprese è, quindi, subordinata al ricevimento da parte del Contraente il Finanziamento della quota di Sotto-plafond corrispondente da parte di CDP. Pertanto, ove anche le istruttorie del Contraente il Finanziamento siano state completate con esito positivo, in caso di mancato ottenimento - secondo le previsioni della presente Convenzione e/o del Contratto di Finanziamento Quadro - della quota di Sotto-plafond da parte di CDP o comunque dell’ottenimento in misura parziale, il Finanziamento Imprese non potrà essere concesso o potrà essere eventualmente ridotto rispetto alla richiesta iniziale, senza alcuna responsabilità a carico del Contraente il Finanziamento, né di CDP.
6.12 Il possesso, a seconda dei casi, dei requisiti soggettivi di “PMI”, “Impresa MID”, “Impresa Esportatrice”, di “Rete PMI” e/o “PMI di Rete” previsti nella presente Convenzione sarà dichiarato dal relativo Beneficiario (ovvero dalla relativa Impresa Esportatrice) nella relativa Richiesta di Finanziamento Imprese.
Articolo 7 Miscellanea
7.1 La presente Convenzione costituisce la trasposizione integrale di tutte le intese intervenute tra ABI e CDP in merito al suo oggetto e supera ed annulla ogni altro eventuale precedente accordo, fermo restando, a scopo di chiarezza, che la Prima Convenzione, la Seconda Convenzione, la Terza Convenzione e la Quarta Convenzione e i contratti di finanziamento stipulati nell’ambito delle stesse continueranno ad essere validi ed efficaci secondo quanto ivi previsto.
7.2 Le Parti dichiarano che la presente Convenzione è stata oggetto di specifica negoziazione in ogni sua clausola.
7.3 Le Parti promuovono le necessarie iniziative affinché, con riferimento ai Crediti Ponderazione Zero derivanti dall’erogazione di Finanziamenti Esportazione, i relativi garanti accettino preventivamente la cessione a CDP di tali Crediti dagli stessi garantiti.
7.4 Le Parti si impegnano ad adempiere alle obbligazioni di cui alla presente Convenzione nel rispetto delle disposizioni del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), e successive modificazioni ed integrazioni, laddove applicabili.
7.5 Tutti i costi, ivi inclusi quelli sostenuti da ciascuna Parte in relazione alla nomina dei propri consulenti per la sottoscrizione ed esecuzione della presente Convenzione e dei Contratti di Finanziamento e per l’implementazione dei processi informativi richiesti dalla presente Convenzione e dal Contratto di Finanziamento, resteranno a carico della parte che li ha sostenuti.
7.6 A pena di inefficacia, e salvo quanto diversamente disposto nella presente Convenzione, tutte le comunicazioni tra le Parti relative alla presente Convenzione dovranno essere inviate, anche a mezzo telefax, ai seguenti indirizzi e numeri:
(i) se ad ABI:
Associazione Bancaria Italiana
Piazza del Gesù n. 49 00186 – Roma Telefax: 06/6767457
Alla cortese attenzione di: Servizio di Segreteria Generale
(ii) se a CDP:
Cassa depositi e prestiti S.p.A.
Xxx Xxxxx x. 0 00000 – Xxxx
Telefax: 06/42215555 ovvero 06/42215556
Alla cortese attenzione di: Area Supporto all’Economia
ovvero presso il diverso indirizzo o numero di telefax, compresi nel territorio italiano, che ciascuna delle Parti potrà comunicare all'altra successivamente alla data della presente Convenzione in conformità alle precedenti disposizioni, restando inteso che presso gli indirizzi suindicati, ovvero presso i diversi indirizzi che potranno essere comunicati in futuro, le Parti eleggono altresì il proprio domicilio ad ogni fine relativo alla presente Convenzione, ivi compreso quello di eventuali notificazioni da effettuarsi nel corso ovvero comunque in relazione a procedimenti contenziosi.
7.7 Fermo restando quanto previsto dall’articolo 1419 del codice civile, nel caso in cui una o più delle pattuizioni contenute nella presente Convenzione risultino invalide, le Parti negozieranno in buona fede e si adopereranno per sostituire le pattuizioni invalide in modo tale da mantenere il più possibile inalterato il rapporto sinallagmatico ed il contenuto economico della presente Convenzione e da pervenire nella misura massima possibile alla realizzazione delle originarie volontà negoziali delle Parti.
7.8 Le Parti riconoscono e prendono atto che i Finanziamenti erogati a valere sul Plafond Piattaforma Imprese godranno delle esenzioni dalle imposte indirette di cui all’articolo 5, comma 24, del Decreto Legge n. 269/2003, convertito con modificazioni dalla Legge n. 326/2003.
7.9 Le Parti dichiarano di aver preso visione dei rispettivi codici etici e modelli organizzativi (rispettivamente il “Codice Etico di Ciascuna delle Parti” e il “Modello Organizzativo di Ciascuna delle Parti”), disponibili sui rispettivi siti internet, e di conoscerne integralmente il contenuto. Le Parti, a tale riguardo, si impegnano reciprocamente, a non porre in essere alcun comportamento diretto ad indurre e/o obbligare in qualsiasi modo:
(i) le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione di ciascuna delle Parti o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale;
(ii) le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al precedente punto; e
(iii) i collaboratori su base continuativa di ciascuna delle Parti,
a violare i principi specificati nel Codice Etico di Ciascuna delle Parti e nel Modello Organizzativo di Ciascuna delle Parti.
7.10 L’ABI riconosce che CDP potrà apportare, previa apposita informativa, aggiornamenti di natura meramente tecnica alla presente Convenzione ed ai relativi Allegati, successivamente alla data di sottoscrizione della presente Convenzione, dandone comunicazione sul proprio sito internet, antecedentemente alla data di entrata in vigore dei predetti aggiornamenti.
Articolo 8 Digitalizzazione
8.1 I documenti previsti dalla presente Convenzione, ivi inclusi la modulistica e gli schemi finalizzati (i) al perfezionamento del Contratto di Finanziamento Quadro, del Contratto di Cessione di Crediti, di ciascun Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo; (ii) alle Erogazioni a valere sui Sotto-plafond; e (iii) ad ogni altro adempimento connesso con ciascun Finanziamento, verranno resi disponibili da CDP in una specifica area ad accesso riservato del proprio sito internet: xxx.xxxxxxxxx.xx.
8.2 I Contraenti il Finanziamento saranno tenuti ad utilizzare esclusivamente i documenti di cui al precedente Articolo 8.1, a pena di irricevibilità dei medesimi. La procedura di accreditamento all’area ad accesso riservato sarà resa disponibile da CDP entro 3 (tre) giorni precedenti il termine iniziale del Periodo di Stipula.
8.3 Ferme restando le modalità di trasmissione dei documenti previste ai sensi della presente Convenzione, CDP si riserva la possibilità di offrire procedure di gestione attraverso il canale digitale, anche attraverso strumenti di cooperazione applicativa, di alcune fasi o dell’intero processo di concessione dei Finanziamenti, ivi inclusi il perfezionamento dei relativi contratti, la trasmissione delle varie richieste, i flussi di rendicontazione e ogni altro documento prodromico, accessorio e conseguente ai Finanziamenti, previa comunicazione sul sito internet di CDP xxx.xxxxxxxxx.xx, con un preavviso di 3 (tre) giorni rispetto all’avvio della relativa operatività. Tali procedure saranno conformi alla vigente normativa in materia di documento informatico, di firma digitale e di strumenti e/o canali di comunicazione digitali, di cui al D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni e delle relative regole tecniche.
Articolo 9
(Legge regolatrice – Foro competente)
9.1 La presente Convenzione è regolata dalla legge italiana.
9.2 La soluzione di ogni controversia inerente la presente Convenzione, la sua validità, efficacia ed adempimento sarà devoluta alla competenza esclusiva del Xxxx xx Xxxx.
Xxxx, 0 agosto 2014
Piattaforma Imprese
ALLEGATO 1 – PARTE I
ALLA CONVENZIONE
CONTRATTO DI FINANZIAMENTO QUADRO (PROPOSTA) NEL CASO DI CONTRAENTE IL FINANZIAMENTO CHE SIA UNA BANCA DIVERSA DALLE BANCHE DEL SISTEMA DEL CREDITO COOPERATIVO
[SU CARTA INTESTATA DEL CONTRAENTE IL FINANZIAMENTO]
Spett.le
Cassa depositi e prestiti S.p.A
Xxx Xxxxx, 0
00000 Xxxx
Fax x00 00 00000000 ovvero 06 42215556
All’attenzione di: Area Supporto all’Economia - Servizio PMI, Territorio e Ambiente
Egregi Signori,
facciamo seguito ai colloqui e agli accordi intercorsi, per formularVi qui di seguito la nostra proposta irrevocabile di Xxxxxxxxx (come di seguito definito)
CONTRATTO DI FINANZIAMENTO
tra
(1)
una banca, con sede legale in
capitale sociale pari ad euro , , interamente versato, iscritta al Registro delle Imprese , codice fiscale e Partita IVA
n. iscritta all’Albo delle Banche [e appartenente al gruppo Bancario
, iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari al n. ] (la “Parte Finanziata”);
e
(2) Cassa depositi e prestiti S.p.A., con sede legale in Xxx Xxxxx, 0, 00000 Xxxx, capitale sociale euro 3.500.000.000,00, interamente versato, iscritta presso la CCIAA di Roma al REA 1053767, codice fiscale ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. 80199230584, Partita IVA 07756511007 (di seguito “CDP” o la “Parte Finanziatrice” e/o in qualità di agente di calcolo, l’”Agente di Calcolo”).
(La Parte Finanziata e la Parte Finanziatrice, collettivamente di seguito le “Parti” e ciascuna una “Parte”)
PREMESSO CHE
A Ai sensi del combinato disposto dell’articolo 22 del D.L. 185/2008, convertito con modificazioni nella legge n. 2 del 28 gennaio 2009 e dell’articolo 3, comma 4 bis, del D.L. 5/2009, convertito con modificazioni nella legge n. 33 del 9 aprile 2009, le competenze della CDP sono state ampliate includendo tra le stesse la possibilità per CDP di utilizzare i fondi di cui all’articolo 5, comma 7 lettera a), del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modificazioni, per concedere ai soggetti bancari finanziamenti finalizzati a fornire a quest’ultimi la provvista destinata all’effettuazione di operazioni in favore delle piccole e medie imprese per finalità di sostegno dell’economia.
B Ai sensi dell’articolo 1, comma 42, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 (c.d. Legge di Stabilità 2014), CDP è stata autorizzata ad utilizzare i fondi di cui all’articolo 5, comma 7, lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, per finalità di sostegno dell’economia, anche in favore delle imprese diverse da quelle di piccola e media dimensione.
C In data 5 agosto 2014, CDP e l’Associazione Bancaria Italiana, con sede in Roma, Piazza del Gesù n. 49 (l’“ABI”), hanno sottoscritto una convenzione (la “Convenzione”), ai sensi della quale sono state definite le linee guida, i flussi informativi e i principi generali relativi ai finanziamenti che saranno messi a disposizione delle Banche a valere sul Plafond PMI, sul Plafond MID, sul Plafond Reti PMI e sul Plafond Esportazione per consentire alle Banche di effettuare operazioni di finanziamento in favore dei Beneficiari (ciascuno dei suddetti termini come definiti nella Convenzione), mediante il ricorso alla provvista resa disponibile da CDP a condizioni di mercato, il tutto secondo i termini e le condizioni di cui alla Convenzione.
D La Parte Finanziata ha richiesto alla Parte Finanziatrice di aderire alla Convenzione al fine di poter richiedere l’Erogazione dei Finanziamenti (come di seguito definiti) per i fini di cui all’Articolo 2.2 (“Scopo”) del presente Contratto.
E La Parte Finanziatrice, in virtù di quanto previsto ai sensi della Convenzione, è disposta a sottoscrivere il presente Contratto e a mettere a disposizione della Parte Finanziata i Finanziamenti ai termini ed alle condizioni qui di seguito specificate.
TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:
ARTICOLO 1
PREMESSE, ALLEGATI E DEFINIZIONI
1.1 Premesse: le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
1.2 Definizioni:
Ove non altrimenti definiti nel presente Contratto, i termini qui indicati con le iniziali in lettera maiuscola hanno il medesimo significato agli stessi attribuito nella Convenzione.
Nel presente Contratto:
“Banca Cedente”: indica ciascuna Banca o ciascun intermediario finanziario autorizzato ai sensi del TUB appartenente al gruppo della Parte Finanziata attraverso il quale quest’ultima abbia deciso, ai sensi del successivo Articolo 2.4 (“Banche Cedenti”), di veicolare (ai fini della concessione dei Finanziamenti Imprese ai Beneficiari) tutta o parte della provvista di cui al presente Contratto.
“Banca Emittente” indica la banca, operante in un Paese estero, che, nell’ambito di una operazione di export finance, a fronte dell’emissione di una o più lettere di credito in favore di una Impresa Esportatrice, confermate dalla Parte Finanziata (e/o, a seconda dei casi, dalla relativa Banca Cedente), sia debitrice nei confronti di quest’ultima di un Credito derivante da un Finanziamento Esportazione.
“Beneficiari” indica le PMI, le Imprese MID, le Banche Emittenti, le Reti PMI o le PMI di Rete. “Codice Etico”: ha il significato di cui all’Articolo 8.1.8 del presente Contratto. “Commissione di Rimborso Anticipato Facoltativo”: indica:
(i) in caso di rimborso anticipato, totale o parziale, di una Erogazione per la quale nella relativa Richiesta di Utilizzo la Parte Finanziata abbia indicato l’Euribor come tasso di riferimento, lo 0,125% dell’ammontare della relativa Erogazione in essere da rimborsare anticipatamente alla Data di Rimborso Anticipato prescelta dalla Parte Finanziata;
(ii) in caso di rimborso anticipato, totale o parziale, di una Erogazione per la quale nella relativa Richiesta di Utilizzo la Parte Finanziata abbia indicato il Tasso Finanziariamente Equivalente come tasso di riferimento, un importo, calcolato da CDP alla data che cade 15 (quindici) Giorni Lavorativi precedenti la Data di Rimborso Anticipato prescelta dalla Parte Finanziata per il rimborso anticipato e comunicato alla Parte Finanziata almeno 7 (sette) Giorni Lavorativi precedenti a tale data, pari alla differenza, se positiva, tra:
(a) il valore attuale, calcolato tramite i Fattori di Sconto, delle rate (quote capitale così come definite nel Piano di Rimborso e relativi interessi); e
(b) le quote capitale definite nel Piano Rimborso.
“Commissione di Rimborso Anticipato Obbligatorio”: indica (i) lo 0,05% dell’ammontare della porzione del Finanziamento Senza Ponderazione Zero e/o del Finanziamento Reti PMI in essere da rimborsare anticipatamente alla data del relativo rimborso anticipato obbligatorio; ovvero (ii) lo 0,10% dell’ammontare della porzione del Finanziamento Ponderazione Zero in essere da rimborsare anticipatamente alla data del relativo rimborso anticipato obbligatorio.
“Contratto”: indica il presente contratto di finanziamento quadro, le sue premesse ed ogni suo Allegato, così come eventualmente, di tempo in tempo, modificati e/o integrati.
“Contratto di Cessione di Crediti”: indica il contratto di cessione in garanzia a CDP di Crediti vantati dalla Parte Finanziata, secondo il testo di cui all’allegato (1) alla Convenzione e reso disponibile sul sito internet di CDP ai sensi dell’articolo 8 della Convenzione.
“Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo”: indica ciascun contratto di cessione in garanzia a CDP di Crediti vantati da ciascuna Banca Cedente, secondo il testo di cui all’allegato (1) alla Convenzione e reso disponibile sul sito internet di CDP ai sensi dell’articolo 8 della Convenzione.
“Contratto/i di Finanziamento Integrativo”: indica ciascun contratto stipulato tra la Parte Finanziata e la Parte
Finanziatrice ai sensi dell’Articolo 4.1 (“Stipula dei Contratti di Finanziamento Integrativi”), in base al quale vengono precisati i termini del presente Contratto con riferimento ai Finanziamenti a valere su ciascun Sotto- plafond, secondo il testo di cui all’Allegato (1) al presente Contratto e reso disponibile sul sito internet di CDP ai sensi dell’articolo 8 della Convenzione.
“Crediti”: indica tutti i crediti di natura pecuniaria tempo per tempo esistenti, unitamente alle relative garanzie, vantati dalla Parte Finanziata, e/o, a seconda dei casi, da ciascuna Banca Cedente, nei confronti di un Beneficiario derivanti da un Finanziamento Imprese.
“Crediti Incagli”: indica i Crediti che siano stati classificati come “incagli” - o qualsiasi classificazione che, ai sensi delle applicabili disposizioni normative e di vigilanza, dovesse sostituire tale classificazione - dalla Parte Finanziata e/o, a seconda dei casi, da ciascuna Banca Cedente, ai sensi delle applicabili disposizioni normative e di vigilanza.
“Crediti Ponderazione Zero”: indica, a seconda dei casi, i Crediti (o porzioni di essi) derivanti dall’erogazione di Finanziamenti PMI e/o Finanziamenti Esportazione e/o Finanziamenti MID che, in base alle applicabili disposizioni normative e di vigilanza, possano beneficiare di una ponderazione dello zero per cento nel bilancio della Parte Finanziata (e/o della relativa Banca Cedente) in quanto siano assistiti da uno strumento di garanzia che per le proprie caratteristiche, nonché per le caratteristiche del relativo garante (ad esempio il Fondo Centrale di Garanzia, SACE S.p.A. e/o ISMEA), consenta una tale ponderazione e a condizione che tale strumento di garanzia permanga pienamente valido ed efficace in favore di CDP successivamente alla cessione in garanzia alla medesima di detti Crediti ai sensi del Contratto di Cessione di Crediti e/o di ciascun Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo.
“Crediti Senza Ponderazione Zero”: indica i Crediti (o porzioni di essi) derivanti dall’erogazione di Finanziamenti PMI e/o Finanziamenti Esportazione e/o Finanziamenti MID, diversi dai Crediti Ponderazione Zero.
“Crediti Sofferenze”: indica i Crediti che siano stati classificati come “sofferenze” - o qualsiasi classificazione che, ai sensi delle applicabili disposizioni normative e di vigilanza, dovesse sostituire tale classificazione - dalla Parte Finanziata e/o, a seconda dei casi, da ciascuna Banca Cedente ai sensi delle applicabili disposizioni normative e di vigilanza.
“Data di Erogazione”: indica, a decorrere dal mese di ottobre 2014 (incluso) per tutto il Periodo di Disponibilità applicabile, i giorni 5 e 20 di ciascun mese solare, (restando inteso che, qualora tali date non coincidessero con un Giorno Lavorativo, la relativa Data di Erogazione coinciderà con il Giorno Lavorativo immediatamente successivo).
“Data di Firma”: indica la data in cui la Parte Finanziatrice abbia ricevuto il fax con cui la Parte Finanziata abbia confermato l’avvenuta ricezione della Lettera di Accettazione del presente Contratto sottoscritta dalla Parte Finanziatrice, secondo quanto previsto dalla Convenzione.
“Data di Pagamento Interessi”: indica:
(i) con riferimento ai Finanziamenti (o porzioni di essi) erogati a valere sul Plafond Esportazione la cui Data di Scadenza Finale cada alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 1 (uno) anno dopo la relativa Data di Erogazione, la data che coincide con tale Data di Scadenza Finale; ovvero
(ii) con riferimento ai Finanziamenti (o porzioni di essi) diversi da quelli di cui al punto (i) che precede, il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno solare (e, qualora tale giorno non fosse un Giorno Lavorativo, il Giorno Lavorativo immediatamente successivo) a decorrere dal 30 giugno 2015 (i.e. la prima Data di Pagamento Interessi) fino alla Data di Scadenza Finale, inclusa.
“Data di Pagamento”: indica:
(i) con riferimento ai Finanziamenti (o porzioni di essi) erogati a valere sul Plafond Esportazione la cui Data di Scadenza finale cada alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 1 (uno) anno dopo la relativa Data di Erogazione, la data che coincide con tale Data di Scadenza Finale; ovvero
(ii) con i riferimento ai Finanziamenti (o porzioni di essi) diversi da quelli di cui al precedente Paragrafo (i), il
30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno solare (e, qualora tale giorno non fosse un Giorno Lavorativo, il Giorno Lavorativo immediatamente successivo), a decorrere dalla Prima Data di Pagamento applicabile sino alla relativa Data di Scadenza Finale (incluse).
“Data di Rendicontazione”: indica il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno a partire dal 30 giugno 2015
(incluso) fino alla Data di Scadenza Finale (inclusa).
“Data di Rimborso Anticipato”: indica ciascuna Data di Pagamento Interessi a partire da quella immediatamente successiva alla data che cade 24 (ventiquattro) mesi dopo la relativa Data di Erogazione, in concomitanza con le quali la Parte Finanziata potrà procedere a rimborsi anticipati facoltativi, totali o parziali, dei Finanziamenti concessi a valere su ciascun Sotto-Plafond.
“Data di Scadenza Finale”: indica:
(i) con riferimento alle Erogazioni di Finanziamenti concessi a valere sul Plafond PMI e sul Plafond MID, la Data di Pagamento immediatamente successiva, a seconda dei casi, alla data che cade 3 (tre), 5 (cinque), 7 (sette) ovvero 10 (dieci) anni ovvero - con riferimento ai Finanziamenti finalizzati alla concessione di Finanziamenti Imprese a Beneficiari aventi sede operativa nei Territori Sisma - 15 (quindici) anni dopo la relativa Data di Erogazione, come specificato a scelta della Parte Finanziata in ciascuna Richiesta di Utilizzo a valere sul Plafond PMI e/o sul Plafond MID, da inviarsi in relazione a ciascuna Erogazione dei Finanziamenti concessi a valere sul Plafond PMI e/o sul Plafond MID, ai sensi del presente Contratto e/o di un Contratto di Finanziamento Integrativo. Resta inteso che la Parte Finanziata potrà richiedere nella medesima Richiesta di Utilizzo Erogazioni con diverse Date di Scadenza Finali;
(ii) con riferimento alle Erogazioni di Finanziamenti concessi a valere sul Plafond Reti PMI, la Data di Pagamento immediatamente successiva, a seconda dei casi, alla data che cade 4 (quattro), 5 (cinque), 7 (sette) ovvero 10 (dieci) anni ovvero - con riferimento ai Finanziamenti finalizzati alla concessione di Finanziamenti Reti PMI a Imprese aventi sede operativa nei Territori Sisma - 15 (quindici) anni dopo la relativa Data di Erogazione, come specificato a scelta della Parte Finanziata in ciascuna Richiesta di Utilizzo a valere sul Plafond Reti PMI, da inviarsi in relazione a ciascuna Erogazione dei Finanziamenti concessi a valere sul Plafond Reti PMI ai sensi del presente Contratto e/o di un Contratto di Finanziamento Integrativo. Resta inteso che la Parte Finanziata potrà richiedere nella medesima Richiesta di Utilizzo Erogazioni con diverse Date di Scadenza Finali; ovvero
(iii) con riferimento alle Erogazioni di Finanziamenti concessi a valere sul Plafond Esportazione, la Data di Pagamento immediatamente successiva, a seconda dei casi, alla data che cade 1 (uno), 3 (tre), 5 (cinque) ovvero 7 (sette) anni dopo la relativa Data di Erogazione, come specificato a scelta della Parte Finanziata in ciascuna Richiesta di Utilizzo a valere sul Plafond Esportazione, da inviarsi in relazione a ciascuna Erogazione dei Finanziamenti concessi a valere sul Plafond Esportazione ai sensi del presente Contratto e/o di un Contratto di Finanziamento Integrativo. Resta inteso che la Parte Finanziata potrà richiedere nella medesima Richiesta di Utilizzo Erogazioni con diverse Date di Scadenza Finali.
“D.lgs. 231/2001”: indica il Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 relativo alla “disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”, come successivamente modificato e integrato.
“Erogazione”: indica:
(i) prima dell’erogazione delle somme da parte di CDP, ciascun importo richiesto, in una Richiesta di Utilizzo; e/o
(ii) successivamente, ciascun importo erogato,
a valere su un Finanziamento, ai sensi del presente Contratto e di un Contratto di Finanziamento Integrativo.
“Evento di Decadenza”: indica uno qualsiasi degli eventi di cui all’Articolo 11.1.1 (“Decadenza dal beneficio del termine”) del presente Contratto.
“Evento di Recesso”: indica uno qualsiasi degli eventi di cui all’Articolo 11.3.1 (“Recesso”) del presente Contratto.
“Evento di Risoluzione”: indica uno qualsiasi degli eventi di cui all’Articolo 11.2.1 (“Risoluzione”) del presente Contratto.
“Evento Rilevante”: indica un Evento di Decadenza, un Evento di Recesso o un Evento di Risoluzione.
“Finanziamento”: indica ciascun finanziamento a valere su uno o più Sotto-plafond, concesso, ai sensi del presente Contratto e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo, da CDP alla Parte Finanziata con oneri di rimborso in linea capitale ed interessi a carico di quest’ultima, secondo quanto previsto nella Convenzione e nel presente Contratto.
“Finanziamenti Esportazione” indica i finanziamenti concessi alle Banche Emittenti da parte della Parte Finanziata, e/o, a seconda dei casi, della relativa Banca Cedente, mediante la provvista derivante da Finanziamenti erogati da CDP a valere sul Plafond Esportazione.
“Finanziamento/i Imprese” indica, collettivamente o singolarmente a seconda dei casi, i Finanziamenti PMI, i Finanziamenti Reti PMI, i Finanziamenti MID e/o i Finanziamenti Esportazione come disciplinati dall’articolo 6 della Convenzione.
“Finanziamento/i MID”: indica i finanziamenti, anche nella forma del leasing finanziario, concessi alle Imprese MID dalla Parte Finanziata, e/o, a seconda dei casi, dalla relativa Banca Cedente, mediante la provvista derivante da Finanziamenti erogati da CDP a valere sul Plafond MID.
“Finanziamento/i PMI”: indica i finanziamenti, anche nella forma del leasing finanziario, concessi alle PMI dalla Parte Finanziata, e/o, a seconda dei casi, dalla relativa Banca Cedente, mediante la provvista derivante da Finanziamenti erogati da CDP a valere sul Plafond PMI.
“Finanziamenti Ponderazione Zero” indica, collettivamente ovvero singolarmente a seconda dei casi, i Finanziamenti Ponderazione Zero Esportazione e/o i Finanziamenti Ponderazione Zero PMI e/o i Finanziamenti Ponderazione Zero MID.
“Finanziamento Ponderazione Zero Esportazione”: indica l’importo in linea capitale di ciascun Finanziamento erogato a valere sul Plafond Esportazione a fronte del quale la Parte Finanziata si è impegnata: (i) ai sensi del presente Contratto, a cedere o a che vengano ceduti in garanzia a CDP Crediti Ponderazione Zero per un importo nominale in linea capitale corrispondente; ovvero (ii) a costituire il Pegno su Titoli di Stato.
“Finanziamento Ponderazione Zero MID”: indica l’importo in linea capitale di ciascun Finanziamento concesso a valere sul Plafond MID a fronte del quale la Parte Finanziata si è impegnata, ai sensi del presente Contratto, a cedere o a che vengano ceduti in garanzia a CDP Crediti Ponderazione Zero per un importo nominale in linea capitale corrispondente.
“Finanziamento Ponderazione Zero PMI”: indica l’importo in linea capitale di ciascun Finanziamento concesso a valere sul Plafond PMI a fronte del quale la Parte Finanziata si è impegnata, ai sensi del presente Contratto, a cedere o a che vengano ceduti in garanzia a CDP Crediti Ponderazione Zero per un importo nominale in linea capitale corrispondente.
“Finanziamento/i Reti PMI” indica i finanziamenti concessi alle Reti PMI e/o alle PMI di Rete dalla Parte Finanziata, e/o, a seconda dei casi, dalla relativa Banca Cedente, mediante la provvista derivante da Finanziamenti erogati da CDP a valere sul Plafond Reti PMI.
“Finanziamenti Senza Ponderazione Zero” indica, collettivamente ovvero singolarmente a seconda dei casi, i Finanziamenti Senza Ponderazione Zero Esportazione, i Finanziamenti Senza Ponderazione Zero PMI e i Finanziamenti Senza Ponderazione Zero MID.
“Finanziamento Senza Ponderazione Zero Esportazione”: indica l’importo in linea capitale di ciascun Finanziamento concesso a valere sul Plafond Esportazione diverso da un Finanziamento Ponderazione Zero Esportazione.
“Finanziamento Senza Ponderazione Zero MID”: indica l’importo in linea capitale di ciascun Finanziamento concesso a valere sul Plafond MID diverso da un Finanziamento Ponderazione Zero MID.
“Finanziamento Senza Ponderazione Zero PMI”: indica l’importo in linea capitale di ciascun Finanziamento concesso a valere sul Plafond PMI diverso da un Finanziamento Ponderazione Zero PMI.
“Impresa Esportatrice” indica un’impresa, di qualsiasi dimensione, operante in Italia che ponga in essere attività di esportazione di forniture di merci e/o servizi e/o esecuzione di lavori in un paese estero.
“Imprese MID” indica le imprese autonome operanti in Italia con un organico minimo di 250 dipendenti e inferiore a 3.000 dipendenti (equivalenti a tempo pieno).
Le Imprese MID sono considerate autonome se:
(i) meno del 25% del capitale sociale è detenuto da un'altra impresa o da una persona fisica; oppure
(ii) il 25% o più del capitale sociale è detenuto da un'altra impresa o da una persona fisica, ma l'organico di gruppo su base consolidata resta comunque inferiore ai 3.000 dipendenti e superiore o uguale ai 250 dipendenti; oppure
(iii) il 25% o più del capitale sociale o equivalente è detenuto da un ente pubblico e tale ente pubblico è un ente locale con un bilancio annuo inferiore a 10 milioni di euro e con meno di 5.000 abitanti; oppure
(iv) fino al 50% del capitale sociale o equivalente è detenuto da società o istituzioni incluse nelle eccezioni di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE, articolo 3, paragrafo 2 dell’allegato (p. es. fondi di capitale di rischio o business angels a condizione che l'investimento sia inferiore a 1,25 milioni di euro nella stessa società, università o centri di ricerca no profit, investitori istituzionali (ad es. fondi pensionistici, assicurazioni) inclusi fondi di sviluppo regionale).
Resta inteso che, in caso di Imprese MID non autonome, le stesse saranno comunque finanziabili mediante Finanziamenti MID a condizione che venga comunque rispettato il suddetto requisito dimensionale relativo al numero dei dipendenti. In tal caso, ai fini del calcolo di tale requisito dimensionale, deve essere aggiunto il numero di dipendenti a monte e a valle. In caso di imprese consociate (cioè un’impresa che detiene tra il 25% e il 50% del capitale sociale di un'altra società), il numero di dipendenti dell’Impresa MID finanziata deve essere aggregato al numero di dipendenti dell'impresa consociata applicando la percentuale di partecipazione di quest'ultima. In caso di imprese collegate (cioè un’impresa che detiene oltre il 50% del capitale sociale di un'altra società), il numero di dipendenti dell’Impresa MID finanziata dev’essere aggregato al numero di dipendenti dell'impresa collegata aggiungendo il totale dei dipendenti di quest'ultima. L'aggregazione deve comprendere tutte le imprese consociate situate immediatamente a monte e a valle dell’Impresa MID finanziata e tutte le imprese a essa collegate.
“Lettera di Accettazione”: indica la lettera di accettazione, secondo il modello di cui all’allegato (4) alla Convenzione e reso disponibile sul sito internet di CDP ai sensi dell’articolo 8 della Convenzione, mediante la quale CDP accetterà la presente proposta di Contratto di Finanziamento e la proposta di Contratto di Cessione di Crediti, ai termini, subordinatamente alle condizioni e con le modalità previsti nella Convenzione.
“Lettera di Accettazione Aggiuntiva”: indica la lettera di accettazione, secondo il modello di cui all’allegato (4) alla Convenzione e reso disponibile sul sito internet di CDP ai sensi dell’articolo 8 della Convenzione, mediante la quale CDP accetterà ciascuna proposta di Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo, ai termini, subordinatamente alle condizioni e con le modalità previsti nella Convenzione e nel presente Contratto.
“Margine”: indica, a seconda dei casi, il Margine Euribor ovvero il Margine TFE.
“Margine Euribor”: indica, per i Finanziamenti per i quali la Parte Finanziata indichi nella Richiesta di Utilizzo l’Euribor come tasso di riferimento, il valore del margine che verrà determinato dall’Agente di Calcolo, secondo quanto previsto dalla Convenzione, e pubblicato nel sito internet (i.e. xxx.xxxxxxxxx.xx) dell’Agente di Calcolo entro e non oltre il decimo Xxxxxx Xxxxxxxxxx precedente la relativa Data di Erogazione. Resta inteso che in caso di mancata pubblicazione di un nuovo valore nei suddetti termini, il Margine Euribor relativo all’Erogazione di cui alla Richiesta di Utilizzo sarà quello pubblicato in relazione alla Data di Erogazione immediatamente precedente.
“Margine TFE”: indica, per i Finanziamenti per i quali la Parte Finanziata indichi nella Richiesta di Utilizzo il TFE come tasso di riferimento, il valore del margine che verrà determinato dall’Agente di Calcolo, secondo quanto previsto dalla Convenzione, e pubblicato nel sito internet (i.e. xxx.xxxxxxxxx.xx) dell’Agente di Calcolo entro e non oltre il decimo Giorno Lavorativo precedente ciascuna Data di Erogazione. Resta inteso che in caso di mancata pubblicazione di un nuovo valore nei suddetti termini, il Margine TFE relativo all’Erogazione di cui alla Richiesta di Utilizzo sarà quello pubblicato in relazione alla Data di Erogazione immediatamente precedente.
“Pegno su Titoli di Stato” indica il pegno su titoli di Stato italiani che potrà eventualmente essere costituito dalla Parte Finanziata in favore di CDP a fronte dell’erogazione da CDP alla Parte Finanziata di Finanziamenti a valere sul Plafond Esportazione, secondo quanto previsto nell’articolo 4.6 della Convenzione.
“Periodo di Disponibilità”: indica il periodo compreso tra la Data di Firma e la scadenza del Periodo di Stipula Integrativo.
“Periodo di Interessi”: indica:
a) con riferimento alle Erogazioni diverse dalle Erogazioni a valere sul Plafond Esportazione la cui Data di Scadenza Finale cada alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 1 (uno) anno dopo la relativa Data di Erogazione, ciascun periodo di interessi semestrale decorrente dal 31 dicembre al 30 giugno e dal 30 giugno al 31 dicembre di ciascun anno (primo estremo escluso, secondo estremo incluso), fatta eccezione per il primo Periodo di Interessi che:
(i) per le Erogazioni effettuate nei mesi di ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio e marzo, decorrerà dalla relativa Data di Erogazione (esclusa) fino al 30 giugno immediatamente successivo (incluso); e
(ii) per le Erogazioni effettuate nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, decorrerà dalla relativa Data di Erogazione (esclusa) fino al 31 dicembre immediatamente successivo (incluso); e
b) con riferimento alle Erogazioni a valere sul Plafond Esportazione la cui Data di Scadenza Finale cada alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 1 (uno) anno dopo la relativa Data di Erogazione, ciascun periodo di interessi decorrente dalla relativa Data di Erogazione alla relativa Data di Scadenza Finale (primo estremo escluso, secondo estremo incluso).
“Periodo di Stipula Integrativo”: indica il periodo in cui potranno pervenire a CDP le proposte di Contratto di Finanziamento Integrativo ai sensi del successivo Articolo 4.1 (“Stipula dei Contratti di Finanziamento Integrativi”), compreso tra la Data di Firma e la data in cui risulteranno esaurite le risorse del Sotto-plafond cui il Contratto di Finanziamento Integrativo si riferisce.
“Piano di Rimborso”: indica, con riferimento a ciascun rimborso anticipato facoltativo di una Erogazione per la quale nella relativa Richiesta di Utilizzo la Parte Finanziata abbia indicato il Tasso Finanziariamente Equivalente come tasso di riferimento, il piano di ammortamento della quota capitale dell’Erogazione oggetto di rimborso anticipato determinato come prodotto tra il piano di ammortamento originale (a partire dalla Data di Pagamento Interessi successiva a quella prescelta per il rimborso anticipato) ed il rapporto tra la quota capitale dell’Erogazione rimborsata anticipatamente ed il debito residuo pre-rimborso.
“PMI”: indica le micro, piccole e medie imprese autonome operanti in Italia con un organico inferiore a 250 dipendenti (equivalenti a tempo pieno).
Ai sensi della Raccomandazione 2003/361/CE, le PMI sono considerate autonome se:
(i) meno del 25% del capitale sociale è detenuto da un'altra impresa o da una persona fisica; oppure
(ii) il 25% o più del capitale sociale è detenuto da un'altra impresa o da una persona fisica, ma l'organico di gruppo su base consolidata resta comunque inferiore ai 250 dipendenti; oppure
(iii) il 25% o più del capitale sociale è detenuto da un ente pubblico e tale ente pubblico è un ente locale con un bilancio annuo inferiore a 10 milioni di euro e con meno di 5.000 abitanti; oppure
(iv) fino al 50% del capitale sociale è detenuto da società o istituzioni incluse nelle eccezioni di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE, articolo 3, paragrafo 2 dell’allegato (p. es. fondi di capitale di rischio o business angels a condizione che l'investimento sia inferiore a 1,25 milioni di euro nella stessa società, università o centri di ricerca no profit, investitori istituzionali (ad es. fondi pensionistici, assicurazioni) inclusi fondi di sviluppo regionale).
Resta inteso che, in caso di PMI non autonome, le stesse saranno comunque finanziabili mediante Finanziamenti PMI (o Finanziamenti Reti PMI concessi a PMI di Rete) a condizione che venga comunque rispettato il suddetto requisito dimensionale relativo al numero dei dipendenti. In tal caso, ai fini del calcolo di tale requisito dimensionale, deve essere aggiunto il numero di dipendenti a monte e a valle. In caso di imprese consociate (cioè, un’impresa che detiene tra il 25% e il 50% del capitale sociale di un'altra società), il numero di dipendenti della PMI finanziata dev’essere aggregato al numero di dipendenti dell'impresa consociata applicando la percentuale di partecipazione di quest'ultima. In caso di imprese collegate (cioè, un’impresa che detiene oltre il 50% del capitale sociale di un'altra società), il numero di dipendenti della PMI finanziata dev’essere aggregato al numero di dipendenti dell'impresa collegata aggiungendo il totale dei dipendenti di quest'ultima. L'aggregazione deve comprendere tutte le imprese consociate situate immediatamente a monte o a valle della PMI finanziata e tutte le imprese a essa collegate.
“PMI di Rete” indica una PMI operante in Italia che partecipi ad una Rete di Imprese.
“Pre-ammortamento Breve”: indica, con riferimento a ciascuna Erogazione di ciascun Finanziamento (o porzione di esso), il periodo decorrente dalla relativa Data di Erogazione fino alla Prima Data di Pagamento come determinata ai sensi dei Paragrafi (i), (ii), (iii), (iv) e (v) della definizione di “Prima Data di Pagamento”.
“Pre-ammortamento Lungo”: indica, con riferimento a ciascuna Erogazione di ciascun Finanziamento (o porzione di esso), il periodo decorrente dalla relativa Data di Erogazione fino alla Prima Data di Pagamento come determinata ai sensi dei Paragrafi (vi), (vii) e (viii) della definizione di “Prima Data di Pagamento”.
“Prima Data di Pagamento”: indica:
(i) con riferimento ai Finanziamenti (o porzioni di essi) erogati a valere sul Plafond Esportazione la cui Data di Scadenza finale cada alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 1 (uno) anno dopo la relativa Data di Erogazione, la data che coincide con tale Data di Scadenza Finale;
(ii) con riferimento alle Erogazioni dei Finanziamenti concessi a valere sul Plafond PMI, sul Plafond MID e/o sul Plafond Esportazione aventi Data di Scadenza Finale che cade alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 3 (tre) anni dopo la relativa Data di Erogazione, la Data di Pagamento che coincide con la terza Data di Pagamento Interessi della relativa Erogazione;
(iii) con riferimento alle Erogazioni dei Finanziamenti concessi a valere sul Plafond Reti PMI aventi Data di Scadenza Finale che cade alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 4 (quattro) anni dopo la relativa Data di Erogazione e con Pre-ammortamento Breve, la Data di Pagamento che coincide con la terza Data di Pagamento Interessi della relativa Erogazione;
(iv) con riferimento alle Erogazioni dei Finanziamenti concessi a valere sul Plafond PMI, sul Plafond MID e/o sul Plafond Reti PMI aventi Data di Scadenza Finale che cade alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 5 (cinque), 7 (sette) o 10 (dieci) o 15 (quindici) anni dopo la relativa Data di Erogazione (a seconda dei casi) e con Pre-ammortamento Breve, la Data di Pagamento che coincide con la terza Data di Pagamento Interessi della relativa Erogazione;
(v) con riferimento alle Erogazioni dei Finanziamenti concessi a valere sul Plafond Esportazione aventi Data di Scadenza Finale che cade alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 5 (cinque) o 7 (sette) anni dopo la relativa Data di Erogazione (a seconda dei casi) e con Pre- ammortamento Breve, la Data di Pagamento che coincide con la terza Data di Pagamento Interessi della relativa Erogazione;
(vi) con riferimento alle Erogazioni dei Finanziamenti concessi a valere sul Plafond Reti PMI aventi Data di Scadenza Finale che cade alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 4 (quattro) anni dopo la relativa Data di Erogazione e con Pre-ammortamento Lungo, la Data di Pagamento che coincide con la settima Data di Pagamento Interessi della relativa Erogazione;
(vii) con riferimento alle Erogazioni dei Finanziamenti concessi a valere sul Plafond PMI, sul Plafond MID e/o sul Plafond Reti PMI aventi Data di Scadenza Finale che cade alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 5 (cinque), 7 (sette), 10 (dieci) o 15 (quindici) anni dopo la relativa Data di Erogazione (a seconda dei casi) e con Pre-ammortamento Lungo, la Data di Pagamento che coincide con la settima Data di Pagamento Interessi della relativa Erogazione; ovvero
(viii) con riferimento alle Erogazioni dei Finanziamenti concessi a valere sul Plafond Esportazione aventi Data di Scadenza Finale che cade alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 5 (cinque) o 7 (sette) anni dopo la relativa Data di Erogazione (a seconda dei casi) e con Pre- ammortamento Lungo, la Data di Pagamento che coincide con la settima Data di Pagamento Interessi della relativa Erogazione.
“Procedure Concorsuali”: indica (i) il fallimento, il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa, l’amministrazione straordinaria, la liquidazione volontaria e/o altri provvedimenti straordinari e le altre procedure concorsuali applicabili alla Parte Finanziata e/o alle Banche Cedenti previste dal X.X. x. 000/0000, come di tempo in tempo modificato e integrato, e/o da altre leggi applicabili; e (ii) le altre procedure anche previste da normative estere aventi finalità e/o effetti analoghi alle procedure previste nel precedente punto (i).
“Rapporto di Vigilanza Stand Alone”: indica, a ciascuna data in cui è necessario effettuare il relativo calcolo ai sensi della Convenzione, il rapporto tra:
(i) l’Esposizione Complessiva (come numeratore); e
(ii) il Patrimonio di Vigilanza della Parte Finanziata (come denominatore); laddove:
- “Esposizione Complessiva” indica, alla relativa data, la somma (i) degli importi erogati da CDP a qualsiasi titolo alla Parte Finanziata e non ancora rimborsati a tale data e (ii) degli importi per i quali CDP è contrattualmente impegnata a qualsiasi titolo ad effettuare ulteriori erogazioni alla Parte Finanziata.
- “Patrimonio di Vigilanza della Parte Finanziata” indica, alla relativa data: (A) con riferimento ad una Banca Non Appartenente al Gruppo, il patrimonio di vigilanza quale risultante dal più recente tra l’ultimo
bilancio annuale e l’ultima relazione semestrale della Parte Finanziata; ovvero (B) nel caso di Banca Capogruppo e/o di Banca del Gruppo, il minore tra (i) il patrimonio di vigilanza quale risultante dall’ultimo bilancio annuale, ovvero relazione semestrale, approvato della Parte Finanziata; e (ii) il patrimonio di vigilanza quale risultante dall’ultimo bilancio annuale consolidato, ovvero relazione semestrale consolidata, approvato del gruppo di appartenenza della Parte Finanziata; fermo restando che qualora successivamente all’ultimo bilancio annuale o relazione semestrale siano stati deliberati dai competenti organi sociali piani di rafforzamento di detto patrimonio di vigilanza, su richiesta della Parte Finanziata, CDP avrà facoltà di valutare gli effetti di detti piani al fine di tenerli in considerazione nella determinazione del relativo patrimonio di vigilanza.
“Rapporto di Vigilanza Consolidato”: indica, a ciascuna data in cui è necessario effettuare il relativo calcolo ai sensi della Convenzione, il rapporto tra:
(i) l’Esposizione Complessiva Consolidata (come numeratore); e
(ii) il Patrimonio di Vigilanza Consolidato (come denominatore); laddove:
- “Esposizione Complessiva Consolidata” indica, alla relativa data, la somma (i) degli importi erogati da CDP a qualsiasi titolo a ciascuno dei membri del gruppo di appartenenza della Parte Finanziata e non ancora rimborsati a tale data; e (ii) degli importi per i quali CDP si è contrattualmente impegnata a qualsiasi titolo ad effettuare ulteriori erogazioni a ciascuno dei soggetti appartenenti al medesimo gruppo bancario della Parte Finanziata.
- “Patrimonio di Vigilanza Consolidato” indica, alla relativa data, il patrimonio di vigilanza quale risultante dal più recente tra l’ultimo bilancio annuale consolidato e l’ultima relazione semestrale consolidata del gruppo di appartenenza della Parte Finanziata; fermo restando che qualora successivamente all’ultimo bilancio annuale o relazione semestrale siano stati deliberati dai competenti organi sociali piani di rafforzamento di detto patrimonio di vigilanza, su richiesta della Parte Finanziata, CDP avrà facoltà di valutare gli effetti di detti piani al fine di tenerli in considerazione nella determinazione del relativo patrimonio di vigilanza.
“Reti PMI” indica le Reti di Imprese dotate di personalità giuridica ai sensi dell’articolo 3, comma 4-quater del
D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito in legge con legge n. 33/2009 (come di volta in volta modificato e/o integrato), che rispettino i requisiti di PMI secondo quanto indicato nella definizione di “PMI” (al riguardo, ai fini del calcolo del numero di dipendenti complessivi della relativa Rete PMI, si precisa che si conteggerà, per ciascuna impresa partecipante, una percentuale del numero di dipendenti totali di tale impresa pari alla percentuale di partecipazione di questa al fondo patrimoniale comune della relativa Rete PMI).
“Reti di Imprese” indica le imprese che abbiano sottoscritto un contratto di rete ai sensi dell’articolo 3, comma 4-ter e ss. del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito in legge con legge n. 33/2009 (come di volta in volta modificato e/o integrato).
“Richiesta di Utilizzo”: indica ciascuna richiesta di una o più Erogazioni del Finanziamento inviata, in allegato a ciascun relativo Contratto di Finanziamento Integrativo, dalla Parte Finanziata alla Parte Finanziatrice nel testo di cui all’Allegato (2) al presente Contratto e reso disponibile sul sito internet di CDP ai sensi dell’articolo 8 della Convenzione.
“Tasso di Interesse”: indica il tasso di interesse applicabile a ciascuna Erogazione dei Finanziamenti ai sensi del successivo Articolo 5.1.
1.3 Riferimenti
(i) Salvo sia diversamente indicato nel presente Contratto, nel presente Contratto ogni riferimento a:
“Parte Finanziata” e “Parte Finanziatrice” sarà interpretato in modo da includere i suoi successori, aventi causa e cessionari;
“Allegato” sarà interpretato come un riferimento ad un allegato al presente Contratto;
“Paragrafo” e/o “Articolo” sarà interpretato come un riferimento ad un paragrafo e/o articolo del presente Contratto;
“autorità” indica qualsiasi autorità e/o ente internazionale, sopra nazionale, nazionale, locale, legislativa, normativa, giurisdizionale, amministrativa, pubblica, privata, indipendente avente, in virtù di legge, potere,
giurisdizione, competenza sulla Parte Finanziata e/o su un ente;
“autorizzazione” indica anche qualsiasi autorizzazione, concessione, consenso, esenzione, registrazione, licenza, nulla osta, ordine, permesso, (e i riferimenti all’ottenimento di “autorizzazione” deve essere interpretato conformemente) emesso o da emettere da parte di qualsiasi autorità o ente;
“debito” sarà interpretato in modo da includere qualsiasi obbligazione, ancorché condizionata ovvero non ancora liquida ed esigibile, che comporti il pagamento di somme di denaro;
“imposta” sarà interpretata in modo da includere qualsiasi imposta (compresa l’IVA), tassa, tributo, ritenuta od onere di natura analoga, inclusi gli interessi e le penalità conseguenti al mancato o ritardato pagamento delle stesse;
“mese” costituirà un riferimento ad un periodo che inizia in un certo giorno di un mese di calendario e che termina il giorno numericamente corrispondente del mese di calendario successivo (escluso) o, se tale giorno non fosse un Xxxxxx Xxxxxxxxxx, il Giorno Lavorativo immediatamente successivo, fermo restando in ogni caso il disposto dell’ultimo comma dell’articolo 2963 del codice civile;
“persistente” sarà interpretato, in relazione ad un Evento Rilevante, come un riferimento ad un Evento Rilevante che non sia stato oggetto di rinuncia da parte della Parte Finanziatrice o non sia stato sanato dalla Parte Finanziata conformemente a quanto previsto nel presente Contratto.
(ii) Nel presente Contratto ogni riferimento a costi, oneri, spese, corrispettivi ed ogni altra somma o ammontare dovrà intendersi come un riferimento anche all’IVA eventualmente applicabile su detti costi, oneri, spese, corrispettivi e ammontari, restando inteso che gli stessi saranno indicati al netto di detta imposta.
(iii) Qualsiasi riferimento ad un genere includerà anche l’altro genere, l’uso di parole al singolare includerà anche il plurale e viceversa, salvo che non sia diversamente specificato.
1.4 I seguenti allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto:
(i) Allegato 1, Parte I (proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo Plafond PMI)
(ii) Allegato 1, Parte II (proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo Plafond MID)
(iii) Allegato 1, Parte III (proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo Plafond Reti PMI)
(iv) Allegato 1, Parte IV (proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo Plafond Esportazione)
(v) Allegato 2, Parte I (Richiesta di Utilizzo Plafond PMI);
(vi) Allegato 2, Parte II (Richiesta di Utilizzo Plafond MID);
(vii) Allegato 2, Parte III (Richiesta di Utilizzo Plafond Reti PMI);
(viii) Allegato 2, Parte IV (Richiesta di Utilizzo Plafond Esportazione);
(ix) Allegato 3 (Modello per la richiesta di Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx);
(x) Allegato 4 (Modello di dichiarazione della Banca Emittente).
Tali allegati sono reperibili in formato digitale, per gli usi previsti nel presente Contratto, sul sito internet di CDP ai sensi dell’articolo 8 della Convenzione.
ARTICOLO 2
I FINANZIAMENTI
2.1 Finanziamenti
Subordinatamente ai termini ed alle condizioni previsti nel presente Contratto, la Parte Finanziatrice si impegna a concedere alla Parte Finanziata, che accetta, uno o più Finanziamenti.
I Finanziamenti saranno erogati in favore della Parte Finanziata ai sensi di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo stipulato in esecuzione del presente Contratto, secondo quanto di seguito previsto. Il presente Contratto è pertanto un contratto di finanziamento quadro che regola i termini e le condizioni che si applicheranno a ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo che sarà sottoscritto in conformità ai termini ed alle condizioni di cui al presente Contratto.
2.2 Scopo
2.2.1 Ciascun Finanziamento concesso dalla Parte Finanziatrice ai sensi del presente Contratto e/o di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo a valere su ciascun Sotto-plafond dovrà essere utilizzato dalla Parte Finanziata esclusivamente al fine di concedere i corrispondenti Finanziamenti Imprese, i quali saranno finalizzati, a seconda dei casi:
(i) per quanto riguarda i Finanziamenti PMI, a finanziare, anche nella forma del leasing finanziario: (a) iniziative relative a investimenti da realizzare e/o in corso di realizzazione da parte della relativa PMI ovvero esigenze di capitale circolante della stessa, per quanto riguarda i Finanziamenti PMI erogati mediante la provvista derivante da Finanziamenti la cui Data di Scadenza Finale coincida con la Data di Pagamento che cade 3 (tre) anni ovvero 5 (cinque) anni dopo la relativa Data di Erogazione; e/o (b) iniziative relative a investimenti da realizzare e/o in corso di realizzazione da parte della relativa PMI, per quanto riguarda i Finanziamenti PMI erogati mediante la provvista derivante da Finanziamenti la cui Data di Scadenza Finale coincida con la Data di Pagamento che cade 7 (sette) anni ovvero 10 (dieci) anni ovvero 15 (quindici) anni dopo la relativa Data di Erogazione;
(ii) per quanto riguarda i Finanziamenti MID, a finanziare, anche nella forma del leasing finanziario: (a) iniziative relative a investimenti da realizzare e/o in corso di realizzazione da parte della relativa Impresa MID ovvero esigenze di capitale circolante della stessa, per quanto riguarda i Finanziamenti MID erogati mediante la provvista derivante da Finanziamenti la cui Data di Scadenza Finale coincida con la Data di Pagamento che cade 3 (tre) anni ovvero 5 (cinque) anni dopo la relativa Data di Erogazione; e/o (b) iniziative relative a investimenti da realizzare e/o in corso di realizzazione da parte della relativa Impresa MID, per quanto riguarda i Finanziamenti MID erogati mediante la provvista derivante da Finanziamenti la cui Data di Scadenza Finale coincida con la Data di Pagamento che cade 7 (sette) anni ovvero 10 (dieci) anni ovvero 15 (quindici) anni dopo la relativa Data di Erogazione;
(iii) per quanto riguarda i Finanziamenti Reti PMI, al fine erogare finanziamenti alle PMI di Rete ovvero alle Reti PMI per finanziare, anche nella forma del leasing finanziario: (a) iniziative relative a investimenti da realizzare e/o in corso di realizzazione da parte della relativa Rete PMI ovvero Rete di Impresa cui partecipa la relativa PMI di Rete ovvero esigenze di capitale circolante delle stesse, per quanto riguarda i Finanziamenti Reti PMI erogati mediante la provvista derivante da Finanziamenti la cui Data di Scadenza Finale coincida con la Data di Pagamento che cade 4 (quattro) anni ovvero 5 (cinque) anni dopo la relativa Data di Erogazione; e/o (b) iniziative relative a investimenti da realizzare e/o in corso di realizzazione da parte della relativa Rete PMI ovvero Rete di Impresa cui partecipa la relativa PMI di Rete, per quanto riguarda i Finanziamenti Reti PMI erogati mediante la provvista derivante da Finanziamenti la cui Data di Scadenza Finale coincida con la Data di Pagamento che cade 7 (sette) anni ovvero 10 (dieci) anni ovvero 15 (quindici) anni dopo la relativa Data di Erogazione; e
(iv) per quanto riguarda i Finanziamenti Esportazione, al fine di consentire il pagamento a vista da parte della Parte Finanziata (e/o della relativa Banca Cedente, se del caso) in favore dell’Impresa Esportatrice del corrispettivo relativo a una lettera di credito emessa dalla Banca Emittente, confermata dalla Parte Finanziata (e/o dalla relativa Banca Cedente, se del caso), con contestuale concessione da parte della Parte Finanziata (e/o della relativa Banca Cedente, se del caso) di un finanziamento in favore della Banca Emittente.
Resta in ogni caso inteso che non potranno essere richiesti Finanziamenti con Data di Scadenza Finale che cade 15 (quindici) anni dopo la relativa Data di Erogazione, salvo che in relazione a Finanziamenti Imprese in favore di Beneficiari che abbiano sede operativa nei Territori Sisma.
2.2.2 Resta, in ogni caso, esclusa la possibilità di usufruire delle risorse messe a disposizione da CDP ai sensi del presente Contratto per operazioni di ristrutturazione di debiti pregressi che non potranno, pertanto, essere oggetto dei Finanziamenti Imprese.
2.3 Finanziamenti Imprese
Senza pregiudizio per quanto previsto nella Convenzione e/o nel presente Contratto, resta inteso che i termini e le condizioni dei Finanziamenti Imprese verranno negoziati e determinati dalla Parte Finanziata nella sua assoluta autonomia. I procedimenti istruttori e di delibera interni non verranno in alcun modo influenzati o monitorati dalla Parte Finanziatrice che lascia tali processi alla esclusiva competenza e responsabilità della Parte Finanziata, la quale autonomamente esaminerà le richieste e deciderà di procedere con le operazioni assumendosene il relativo rischio.
2.4 Banche Cedenti
2.4.1 Successivamente e subordinatamente alla sottoscrizione del relativo Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo ai sensi della Convenzione, la Parte Finanziata, al fine di erogare i Finanziamenti Imprese, potrà veicolare la provvista CDP di cui al presente Contratto attraverso le Banche Cedenti, le quali, pertanto, a decorrere dalla data di perfezionamento del Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo, potranno anch’esse stipulare contratti di finanziamento relativi ai Finanziamenti Imprese, utilizzando la provvista a valere sui Finanziamenti messa a disposizione delle Banche Cedenti da parte della Parte Finanziata.
2.4.2 Resta inteso che nel caso di cui al precedente Articolo 2.4.1, gli obblighi di cui al presente Contratto, ai Contratti di Finanziamento Integrativi e al Contratto di Cessione di Crediti graveranno in ogni caso, primariamente e solidalmente, sulla Parte Finanziata e che ogni responsabilità derivante da eventuali inadempimenti da parte delle Banche Cedenti sarà comunque a carico della Parte Finanziata e tali inadempimenti non potranno in alcun modo essere opposti da quest’ultima a CDP al fine, tra l’altro, di evitare o limitare l’imputabilità alla Parte Finanziata di eventuali suoi inadempimenti agli obblighi assunti ai sensi del presente Contratto, di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo e/o del Contratto di Cessione di Crediti.
2.4.3 In relazione al gruppo bancario cui appartiene la Parte Finanziata potranno essere sottoscritti non più di 4 (quattro) Contratti di Cessione di Crediti Aggiuntivi, in relazione, per ciascuno di tali Contratti di Cessione di Crediti Aggiuntivi, a una o più Banche Cedenti. Pertanto, successivamente alla sottoscrizione del quarto Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo, non sarà più possibile per la Parte Finanziata designare altre Banche Cedenti.
Ove la Parte Finanziata intenda avvalersi della facoltà di cui al presente Articolo 2.4, la stessa provvederà a farsi rilasciare da tutte le relative Banche Cedenti un apposito mandato con rappresentanza e relativa procura speciale al fine di sottoscrivere il relativo Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo, e di esercitare le attività ivi previste, in nome e per conto delle Banche Cedenti.
2.4.4 Ciascun Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo sarà sottoscritto per scambio di corrispondenza. Ai fini della stipula di tale Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo, la Parte Finanziata trasmetterà, in unico originale, a CDP una proposta irrevocabile di Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo debitamente sottoscritta e completa in tutte le sue parti, unitamente ad una dichiarazione della Parte Finanziata in originale – redatta secondo il modello di cui all’allegato (2) alla Convenzione – che attesti la contestuale allegazione ovvero, laddove tale documentazione sia già in possesso di CDP: (a) la data di avvenuta consegna a CDP; (b) la vigenza; e (c) lo stato di aggiornamento, della seguente documentazione relativa a ciascuna Banca Cedente, necessaria per il compimento dell’istruttoria da parte di CDP:
(i) documentazione attestante i poteri e la capacità di stipulare il Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo da parte della Parte Finanziata in nome e per conto di ciascuna Banca Cedente (ivi incluse eventuali delibere delle Banche Cedenti e della Parte Finanziata e il mandato con rappresentanza e relativa procura rilasciato da ciascuna Banca Cedente alla Parte Finanziata) la cui vigenza e conformità all’originale sia certificata dal legale rappresentante della Parte Finanziata;
(ii) certificato camerale con dicitura di vigenza, in originale, attestante l’assenza di procedure concorsuali relative a ciascuna Banca Cedente aggiornato a non oltre 4 (quattro) mesi antecedenti la data prevista per la sottoscrizione del Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo.
Una volta ricevuta la proposta di Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo, completa in ogni parte, e la documentazione di cui sopra, CDP potrà procedere alla sottoscrizione, con data certa attribuita con le modalità che definirà a proprio giudizio, della Lettera di Accettazione Aggiuntiva del relativo Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo che verrà anticipata a mezzo telefax ed inviata in originale da CDP alla Parte Finanziata, che la riceverà anche in nome e per conto di ciascuna Banca Cedente, presso l’indirizzo di quest’ultimo indicato nel presente Contratto di Finanziamento. Il Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo si intenderà concluso tra le parti alla data in cui CDP abbia ricevuto dalla Parte Finanziata a mezzo telefax conferma della ricezione da parte di quest’ultimo della Lettera di Accettazione Aggiuntiva.
2.5 Integrazione del contenuto del Contratto
2.5.1 Nonostante ogni altra previsione contraria contenuta nel presente Contratto, le Parti si danno atto ed accettano che, in esecuzione di quanto previsto all’articolo 5(n) della Convenzione, ove i Finanziamenti concessi dalla Parte Finanziata a valere sul Plafond Reti PMI derivino dall’utilizzo da parte di CDP della provvista resa disponibile dalla Banca europea per gli investimenti (di seguito, la “BEI”) ai sensi del contratto di prestito da quest’ultima sottoscritto con CDP in data 8 maggio 2014 e denominato “CDP Loan for SMES and Reti di Impresa” (il “Contratto di Prestito BEI”), così come di volta in volta comunicato da CDP, mediante comunicazione sul proprio sito internet nella medesima pagina di pubblicazione dei Margini applicabili al Plafond Reti PMI, troveranno applicazione, in aggiunta a tutte le previsioni contenute nel presente Contratto, nella Convenzione e nella documentazione a questi accessoria, anche le seguenti previsioni:
(i) le relative PMI di Rete o Reti PMI non potranno beneficiare del relativo Finanziamento Reti PMI ove si tratti di soggetti attivi nei settori economici univocamente individuati nella tabella (Codice ATECO) pubblicata da CDP sul proprio sito internet con la dizione “Non Consentito” ovvero “Non Utilizzabile”;
(ii) i progetti finanziati tramite i relativi Finanziamenti Reti PMI (ai fini del presente articolo, ciascuno di essi di seguito il “Progetto”) dovranno rispettare i requisiti qualitativi di ammissibilità indicati nell’apposito documento pubblicato da CDP sul proprio sito internet, così come confermati mediante apposita dichiarazione da rendersi da parte dei Beneficiari alla Parte Finanziata ai sensi del relativo contratto di Xxxxxxxxxxxxx Reti PMI;
(iii) saranno finanziabili da parte della Parte Finanziata mediante l’erogazione di un Finanziamento Reti PMI solamente quei Progetti che abbiano un importo massimo di spesa pari ad Euro 25.000.000,00 (venticinquemilioni,00);
(iv) ciascun Finanziamento Reti PMI potrà essere concesso per un importo massimo non eccedente Euro 12.500.000,00 (dodicimilionicinquecentomila,00) (indipendentemente dal costo del relativo Progetto e fermo restando l’importo massimo dello stesso di cui al precedente Paragrafo (iii));
(v) in aggiunta agli obblighi di informazione di cui al presente Contratto e/o alla Convenzione, la Parte Finanziata si impegna ad informare la Parte Finanziatrice di ogni fatto o circostanza suscettibile di compromettere la realizzazione o l’esecuzione dei Progetti finanziati tramite un Finanziamento Reti PMI;
(vi) ciascun contratto di Finanziamento Reti PMI dovrà prevedere la menzione nelle premesse che il relativo Finanziamento Reti PMI è erogato con il supporto finanziario della BEI;
(vii) in ciascun contratto di Finanziamento Reti PMI, la Parte Finanziata (e/o la relativa Banca Cedente) farà sì che siano previste le necessarie disposizioni contrattuali affinché i Progetti siano conformi alla normativa nazionale e/o dell’Unione europea applicabile (in particolare, a titolo esemplificativo, in materia di appalti pubblici);
(viii) ciascun contratto di Finanziamento Reti PMI dovrà prevedere l’obbligo del relativo Beneficiario di permettere a persone designate da CDP e/o da BEI di effettuare visite ed ispezioni dei luoghi, impianti e lavori compresi nei relativi Progetti;
(ix) ciascun contratto di Finanziamento Reti PMI dovrà prevedere i seguenti obblighi aggiuntivi a carico del relativo Beneficiario:
(a) di destinare la somma oggetto del relativo Finanziamento Reti PMI esclusivamente alla realizzazione del relativo Progetto;
(b) non ricevere altri finanziamenti della BEI, direttamente o attraverso soggetti intermediari, con riferimento ai medesimi beni ovvero alle medesime spese relative al Progetto;
(c) consentire alle persone designate dalla BEI nonché alle persone designate dalle altre istituzioni e enti dell’Unione europea se necessario ai sensi delle disposizioni vincolanti del diritto dell’Unione europea di (i) effettuare visite ed ispezioni dei luoghi, impianti e lavori compresi nel Progetto, (ii) intervistare rappresentanti del relativo Beneficiario non ostacolando contatti con qualunque altra persona coinvolta nel o interessata dal Progetto e (iii) analizzare i libri e la documentazione del relativo Beneficiario relativi alla realizzazione del Progetto e estrarre copia dei documenti, nei limiti consentiti dalla legge; e fornire alla Parte Finanziatrice, alla BEI e alle persone designate dalle altre istituzioni dell’Unione europea tutta l’assistenza necessaria per le finalità di cui al presente Paragrafo (c);
(d) acquistare attrezzature, appaltare servizi nonché commissionare lavori per il Progetto (i) conformemente al diritto dell’Unione europea in generale e, in particolare, alle Direttive UE
rilevanti in materia e (ii) qualora invece non vi si applichino, secondo procedure di appalto che rispettino in maniera soddisfacente per la BEI criteri di economicità ed efficienza;
(e) eseguire i lavori necessari alla realizzazione del Progetto in conformità alla Normativa Ambientale (come di seguito definita), ottenere le Autorizzazioni Ambientali (come di seguito definite) a tal fine necessarie dalle relative autorità competenti e, qualora la BEI lo ritenga necessario nell’ambito della sua attività di controllo della destinazione dei propri fondi, fornire alla Parte Finanziata la documentazione rilasciata dalle autorità competenti comprovante la summenzionata conformità, se disponibile;
(f) ove applicabile, garantire che tutti i contratti relativi a ciascun Progetto da aggiudicare ai sensi delle Direttive dell’Unione europea in materia di procedure di appalto includano le seguenti previsioni: (i) l’obbligo del relativo appaltatore di informare tempestivamente la BEI di ogni eventuale accusa, reclamo o informazione non manifestamente infondata relativa ad Illeciti Penali connessi al Progetto; (ii) l’obbligo del relativo appaltatore di custodire libri e documentazione di tutte le operazioni finanziarie e le spese relative al Progetto; (iii) il diritto della BEI, relativamente ad un presunto Illecito Penale, di analizzare i libri e la documentazione del relativo appaltatore concernenti il Progetto e di estrarre copia dei documenti, nei limiti consentiti dalla legge;
(g) adottare, entro un ragionevole arco di tempo, appropriate misure in relazione a ciascun membro dei propri organi manageriali che, con sentenza giudiziaria definitiva ed irrevocabile, sia stato giudicato colpevole di un Illecito Penale commesso nell`esercizio delle proprie competenze professionali, al fine di garantire che tale soggetto sia escluso da ogni attività relativa ai Finanziamenti Reti PMI messi a disposizione del Beneficiario o relativa al Progetto finanziato; il Beneficiario dovrà comunicare alla Parte Finanziata (e/o la relativa Banca Cedente) le misure intraprese ai sensi del presente Paragrafo;
(h) non appena ne venga a conoscenza, informare prontamente la Parte Finanziata (e/o la relativa Banca Cedente) di (i) qualsiasi accusa fondata, reclamo o informazione relativa ad Illeciti Penali connessi ai fondi messi a disposizione di un Progetto, e (ii) della provenienza illecita dei fondi investiti in un Progetto dal Beneficiario, ivi inclusi fondi derivanti da riciclaggio di denaro o connessi al finanziamento di attività terroristiche;
(i) chiedere erogazioni e effettuare pagamenti ai sensi del contratto di Finanziamento Reti PMI attraverso conti aperti a nome del relativo Beneficiario presso una istituzione finanziaria debitamente autorizzata nella giurisdizione in cui è costituito il Beneficiario o dove il relativo Progetto viene realizzato;
(j) riconoscere che la BEI può essere obbligata a comunicare le informazioni relative ai Beneficiari e al Progetto a ogni competente istituzione o ente dell’Unione europea se necessario ai sensi delle disposizioni vincolanti del diritto dell’Unione europea; e
(k) rispettare la normativa di volta in volta applicabile relativa ai contratti di rete di cui alla legge n. 33/2009 (come di volta in volta modificata e/o integrata), e comunicare immediatamente alla Parte Finanziata il verificarsi di qualsiasi caso di risoluzione, recesso, rescissione o altro tipo di scioglimento del contratto di rete d’impresa istitutivo della relativa Rete PMI e/o Rete di Imprese da parte del Beneficiario.
(x) Ai fini del presente Articolo 2.5.1, per:
- “Ambiente” si intende i seguenti elementi, nella misura in cui influenzano la salute umana e il benessere sociale:
(a) la fauna e la flora;
(b) il suolo, l‘acqua, l‘aria, il clima ed il paesaggio; nonché
(c) il patrimonio culturale e l’ambiente in quanto creazione ed opera dell’uomo,
ed include altresì, a titolo esemplificativo, le questioni sanitarie e di sicurezza a livello lavorativo e della comunità e le condizioni di lavoro;
- “Autorizzazione” si intende qualsiasi autorizzazione, permesso, consenso, approvazione, risoluzione, licenza, deroga o esenzione, istanza, notarizzazione o registrazione;
- “Autorizzazione Ambientale” si intende qualsiasi Autorizzazione richiesta dalla Normativa Ambientale;
- “Illecito Penale” si intende ciascuna delle seguenti fattispecie ove rappresentanti un reato: frode, corruzione, coercizione, collusione, ostruzione all’attività di un ente o di una funzione pubblica (incluse le ipotesi di favoreggiamento e ostacolo all’esercizio dell’attività di vigilanza), riciclaggio, finanziamento di attività terroristiche;
- “Normativa Ambientale” indica:
(a) il diritto dell’Unione europea, inclusi norme e principi;
(b) leggi e regolamenti nazionali; e
(c) i trattati internazionali applicabili,
il cui obiettivo principale sia la conservazione, la protezione o il miglioramento dell’Ambiente.
2.5.2 La Parte Finanziata (e ciascuna Banca Cedente, se del caso) si impegna a fare sì che, in ciascun contratto relativo ad un Finanziamento Esportazione, il relativo Beneficiario:
a) prenda atto e accetti che:
(i) tutti i crediti, a qualunque titolo dovuti, ivi incluso a titolo di restituzioni e di indennizzo, dovuti dal Beneficiario alla Parte Finanziata (o a ciascuna Banca Cedente, se del caso) derivanti dal contratto relativo al Finanziamento Esportazione saranno ceduti in garanzia alla Cassa depositi e prestiti
S.p.A. (“CDP”), mediante un contratto di cessione di crediti, retto dal diritto italiano, a garanzia delle obbligazioni della Parte Finanziata nei confronti di CDP;
(ii) ai fini dell’opponibilità della predetta cessione, secondo il codice civile italiano, quest’ultima sarà notificata dalla Parte Finanziata (e da ciascuna Banca Cedente, se del caso) o da CDP al Beneficiario;
b) dichiari che la predetta cessione dei crediti in garanzia e le suddette modalità di perfezionamento non sono in alcun modo proibite, limitate o comunque in contrasto con le disposizioni, normative e contrattuali, che regolano il contratto di Finanziamento Esportazione e la normativa applicabile al Beneficiario, nonché sono idonee a rendere tale cessione opponibile al Beneficiario e ai terzi, secondo la legge applicabile al Beneficiario.
La Parte Finanziata (e, se del caso, ciascuna Banca Cedente, per il tramite della Parte Finanziata) si impegna altresì a fornire in originale a CDP una dichiarazione resa da un rappresentante autorizzato del Beneficiario a beneficio di CDP, secondo il modello di cui all’Allegato (4) (Modello di dichiarazione della Banca Emittente) al presente Contratto.
2.6 Strumento quadro
La Parte Finanziata prende atto che, in esecuzione di quanto previsto all’Articolo 2.9 della Convenzione, il presente Contratto potrà costituire uno strumento quadro relativo ai rapporti tra CDP e la Parte Finanziata in merito all’erogazione di finanziamenti da parte di CDP in favore della Parte Finanziata, nell’ambito della Convenzione, al fine di consentire alla Parte Finanziata la concessione di finanziamenti alle imprese, per finalità di sostegno all’economia. Di conseguenza, anche eventualmente in esecuzione di modifiche alla Convenzione convenute tra CDP e l’ABI, sarà facoltà di CDP (in accordo con la Parte Finanziata) utilizzare il presente Contratto per l’erogazione di ulteriori risorse rese disponibili da CDP per le suddette finalità in favore della Parte Finanziata, previa eventuale modifica dei termini e condizioni del presente Contratto, in ogni caso di gradimento di CDP, da formalizzarsi anche eventualmente mediante integrazione del contenuto di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo.
ARTICOLO 3 CONDIZIONI SOSPENSIVE
3.1 Condizioni sospensive alla stipula del Contratto
La Parte Finanziata dà atto che, unitamente alla presente proposta di Xxxxxxxxx, viene trasmessa a CDP la seguente documentazione:
(i) tutta la documentazione di cui all’articolo 3.3 della Convenzione; e
(ii) la proposta di Contratto di Cessione di Crediti e la ulteriore documentazione ivi prevista.
La Parte Finanziata prende atto che la correttezza e completezza di tale documentazione costituisce una condizione essenziale per la valutazione da parte della Parte Finanziatrice della accettabilità o meno del presente Contratto.
3.2 Condizioni sospensive a ciascuna Erogazione
Fermo restando quanto previsto all’ultimo paragrafo dell’articolo 5(c) della Convenzione, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente trascritto, l’obbligazione della Parte Finanziatrice di effettuare qualsiasi Erogazione dei Finanziamenti richiesta mediante ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo e ciascuna relativa Richiesta di Utilizzo è sospensivamente condizionata al verificarsi delle seguenti condizioni:
(i) l’avvenuta ricezione da parte della Parte Finanziatrice della relativa proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo - che non sia stata rifiutata dalla stessa - ai sensi del (e nel rispetto dei termini di cui al) successivo Articolo 4.1, unitamente alla documentazione di cui al successivo Articolo 4.1.5, che sia in forma e sostanza soddisfacente per CDP;
(ii) l’avvenuta ricezione da parte della Parte Finanziatrice, in allegato alla relativa proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo, della relativa Richiesta di Utilizzo, sottoscritta da un soggetto autorizzato da parte della Parte Finanziata, secondo quanto previsto al successivo Articolo 4.2 (“Utilizzo dei Finanziamenti”);
(iii) l’avvenuta ricezione da parte della Parte Finanziatrice di una dichiarazione della Parte Finanziata, secondo il testo contenuto nel Contratto di Finanziamento Integrativo, attestante che: (a) alla data della relativa proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo le dichiarazioni e le garanzie rese ai sensi dell’Articolo 8 (“Dichiarazioni e Garanzie”) del presente Contratto sono veritiere, corrette e complete e non sono in essere situazioni e/o eventi che possano fare sì che tali dichiarazioni e garanzie non saranno veritiere, corrette e complete alla relativa Data di Erogazione e (b) alla data della proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo non si è verificato alcun Evento Rilevante e che, per effetto dell’Erogazione richiesta, nessun Evento Rilevante si verificherà;
(iv) l’esistenza di risorse disponibili a valere sul Sotto-plafond oggetto del Finanziamento richiesto mediante la relativa proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo;
(v) nel caso in cui la Parte Finanziata sia contrattualmente legittimata ad utilizzare il Plafond Tranche B ai sensi della Quarta Convenzione (come ivi definito) ed il relativo Contratto di Finanziamento Integrativo riguardi l’erogazione di Finanziamenti a valere sul Plafond PMI, si siano esaurite le risorse disponibili a valere sul Plafond Tranche B;
(vi) il Finanziamento richiesto ai sensi della relativa Richiesta di Utilizzo non ecceda uno qualsiasi dei seguenti limiti di utilizzo mensili della Parte Finanziata (ferma restando la facoltà in capo a CDP di accordare deroghe ai sensi dell’articolo 5 (c) (v), ultimo paragrafo della Convenzione):
- Euro 250.000.000,00 (duecentocinquantamilioni/00), con riferimento al Plafond PMI;
- Euro 250.000.000,00 (duecentocinquantamilioni/00), con riferimento al Plafond MID;
- Euro 100.000.000,00 (centomilioni/00), con riferimento al Plafond Reti PMI; e
- Euro 100.000.000,00 (centomilioni/00), con riferimento al Plafond Esportazione,
ovvero i diversi limiti di utilizzo mensile che CDP abbia posto, in funzione dell’andamento della qualità degli attivi della Parte Finanziata e/o ove applicabile del relativo gruppo bancario di appartenenza, ai sensi di quanto previsto all’articolo 5 (c) (ii) della Convenzione;
(vii) l’assenza di Eventi Rilevanti;
(viii) evidenza del puntuale ed esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte dalla Parte Finanziata (e da ciascuna Banca Cedente, se del caso) ai sensi del presente Contratto (ivi incluse, pertanto, le obbligazioni previste nella Convenzione), del Contratto di Finanziamento Integrativo, del Contratto di Cessione di Crediti, di ciascun Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo (se del caso) e del contratto di Pegno su Titoli di Stato (ove costituito);
(ix) l’assenza di eventi che possano incidere negativamente sulla capacità della Parte Finanziata di adempiere alle proprie obbligazioni previste dal presente Contratto, da ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo, da ciascun Contratto di Cessione di Crediti) e del contratto di Pegno su Xxxxxx di Stato (ove costituito), come accertati da CDP a suo giudizio ed agendo in buona fede, previa consultazione con la Parte Finanziata;
(x) l’inesistenza di modifiche del quadro normativo che ha consentito la sottoscrizione del presente Contratto;
(xi) la verifica da parte di CDP del rispetto dei criteri, determinati dalla stessa CDP in via generale per tutti i Contraenti il Finanziamento, di valutazione dell’andamento della qualità degli attivi della Parte Finanziata e/o, ove applicabile, del relativo gruppo bancario di appartenenza;
(xii) la verifica da parte di CDP del rispetto del limite complessivo di concentrazione dalla medesima determinato in conformità alla vigente disciplina dell’Unione europea, con riferimento alla Esposizione Complessiva della Parte Finanziata (come individuata ai sensi della definizione di “Rapporto di Vigilanza Stand Alone”), nonché, ove applicabile ai sensi della Convenzione, della Esposizione Complessiva Consolidata (come individuata ai sensi della definizione di “Rapporto di Vigilanza Consolidato”;
(xiii) evidenza che alla Data di Erogazione prescelta il Rapporto di Vigilanza Stand Alone non sia superiore al 30%, ove applicabile ai sensi della Convenzione;
(xiv) evidenza che alla Data di Erogazione prescelta il Rapporto di Vigilanza Consolidato non sia superiore al 30%, ove applicabile ai sensi della Convenzione; e
(xv) evidenza, soddisfacente per CDP, che alla Data di Rendicontazione immediatamente precedente la relativa Data di Erogazione, la differenza tra l’importo nominale in linea capitale dei Finanziamenti erogati alla Parte Finanziata e non rimborsati e l’importo nominale in linea capitale dei Finanziamenti Imprese erogati dalla Parte Finanziata (e dalle relative Banche Cedenti, se del caso) non ecceda il 75% dell’importo nominale in linea capitale dei Finanziamenti erogati alla Parte Finanziata e non rimborsati.
Le suddette condizioni sospensive dovranno essere soddisfatte (i) alla data di ricezione da parte di CDP della relativa proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo e (ii) con riferimento alle condizioni sospensive di cui ai precedenti Paragrafi da (iv) a (xv), alla relativa Data di Erogazione.
3.3 Rinuncia alle condizioni
Le Parti si danno reciprocamente atto che le condizioni sospensive di cui al presente Articolo 3 (“Condizioni Sospensive”) non sono meramente potestative in quanto sono previste allo scopo di portare a compimento le operazioni previste dal presente Contratto. Tali condizioni sono poste nell’esclusivo interesse della Parte Finanziatrice, la quale, pertanto, potrà, a suo giudizio ed agendo in buona fede, decidere di rinunciare, in tutto o in parte, a ciascuna di tali condizioni.
ARTICOLO 4
CONTRATTI DI FINANZIAMENTO INTEGRATIVI - UTILIZZO DEI FINANZIAMENTI
4.1 Stipula dei Contratti di Finanziamento Integrativi
4.1.1 Al fine di richiedere l’erogazione di un Finanziamento ad una determinata Data di Erogazione, la Parte Finanziata dovrà sottoscrivere ed inviare di volta in volta alla Parte Finanziatrice una proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo secondo quanto previsto nel presente Articolo 4.1 e nella Convenzione.
4.1.2 Ciascuna proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo potrà riguardare un solo Sotto-plafond. La Parte Finanziata potrà inviare, con riferimento ad una medesima Data di Erogazione, fino a 4 (quattro) proposte di Contratto di Finanziamento Integrativo, una per ciascuno dei Sotto-plafond.
4.1.3 Ai fini della stipula di un Contratto di Finanziamento Integrativo, la Parte Finanziata dovrà inviare alla Parte Finanziatrice, in unico originale, una proposta irrevocabile di Contratto di Finanziamento Integrativo, sottoscritta secondo il testo di cui alla relativa parte dell’Allegato (1) al presente Contratto, completo in tutte le sue parti, in un Giorno Lavorativo compreso nel Periodo di Stipula Integrativo che cada: (i) successivamente all’avvenuta pubblicazione da parte di CDP, ai sensi dell’articolo 3.2 (iii) della Convenzione, dei valori del Margine applicabili alle Erogazioni da effettuarsi alla relativa Data di Erogazione prescelta per l’Erogazione del relativo Finanziamento; e (ii) almeno 6 (sei) Giorni Lavorativi precedenti tale Data di Erogazione. La proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo dovrà essere inoltre trasmessa entro i suddetti termini anche via telefax alla Parte Finanziatrice.
4.1.4 La proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo indicherà, tra l’altro:
(i) il Sotto-plafond a valere sul quale si richiede l’Erogazione;
(ii) la relativa Data di Erogazione (che dovrà necessariamente essere la prima Data di Erogazione immediatamente successiva alla consegna della proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo);
(iii) l’importo complessivo delle Erogazioni richieste; e
(iv) un’attestazione da cui risulti che, alla data della proposta del Contratto di Finanziamento Integrativo, il Rapporto di Vigilanza Stand Alone e il Rapporto di Vigilanza Consolidato (ove applicabili ai sensi della Convenzione) non sono superiori al 30%.
Ciascuna proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo recherà in allegato la Richiesta di Utilizzo delle Erogazioni, debitamente sottoscritta da un rappresentante del Contraente il Finanziamento a ciò autorizzato, indicate nel relativo Contratto di Finanziamento Integrativo, secondo quanto previsto al successivo Articolo 4.2 (“Utilizzo dei Finanziamenti”).
4.1.5 Unitamente alla proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo dovrà, altresì, essere inviata alla Parte Finanziatrice, in aggiunta alla documentazione espressamente richiesta ai sensi del precedente Articolo 3.2 (“Condizioni sospensive a ciascuna Erogazione dei Finanziamenti”), la seguente documentazione:
(i) documentazione attestante i poteri e la capacità di stipulare il Contratto di Finanziamento Integrativo della Parte Finanziata (ivi incluse eventuali delibere e/o procure) la cui vigenza e conformità all’originale sia certificata dal legale rappresentante;
(ii) certificato camerale con dicitura di vigenza, in originale, attestante l’assenza di procedure concorsuali relative alla Parte Finanziata aggiornato a non oltre 4 (quattro) mesi antecedenti la data prevista per la sottoscrizione del Contratto di Finanziamento Integrativo; e
(iii) dichiarazione della Parte Finanziata che indichi i soggetti sottoscrittori del Contratto di Finanziamento Integrativo e autorizzati a richiedere le Erogazioni con allegata copia dei relativi documenti di identità in corso di validità, con evidenza della firma autografa, nonché copia del codice fiscale.
Resta inteso che, laddove la suddetta documentazione (o parte di essa) sia già stata precedentemente consegnata alla Parte Finanziatrice (ai sensi del presente Contratto e/o di un precedente Contratto di Finanziamento Integrativo) e sia ancora vigente alla data di invio della proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo, tale documentazione (o la relativa porzione di essa già consegnata) potrà essere sostituita da una dichiarazione contenuta nel relativo Contratto di Finanziamento Integrativo che attesti che i documenti (o parte di essi) già consegnati sono vigenti e non hanno subito modificazioni alla data in cui viene inviata la proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo.
4.1.6 Il Contratto di Finanziamento Integrativo si intenderà concluso, senza necessità di ulteriore comunicazione da parte di CDP o della Parte Finanziata, a decorrere dal momento dell’Erogazione effettuata da CDP alla Data di Erogazione indicata nella proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo e nella Richiesta di Utilizzo allo stesso allegata. Resta inteso che, in caso di mancato soddisfacimento delle condizioni di cui al presente Contratto (come eventualmente comunicato, a sua discrezione, da CDP alla Parte Finanziata), CDP non procederà all’Erogazione alla Data di Erogazione indicata nella proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo e quest’ultimo non sarà pertanto concluso, restando inteso che la Parte Finanziata, in tal caso, non incorrerà in alcuna penale e/o obbligo di indennizzo.
4.2 Utilizzo dei Finanziamenti
4.2.1 Subordinatamente al verificarsi delle condizioni sospensive previste nei precedenti Articoli 3.1 e 3.2 del presente Contratto e a quanto di seguito indicato, la Parte Finanziatrice effettuerà ciascuna Erogazione, con valuta alla relativa Data di Erogazione richiesta, purché ricompresa nel Periodo di Disponibilità, mediante bonifico bancario sul conto corrente della Parte Finanziata avente codice IBAN
(il “Conto Corrente Banca”), a condizione che la Parte Finanziatrice abbia ricevuto, in allegato alla relativa proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo, nel rispetto dei termini di cui al precedente Articolo 4.1.3, la Richiesta di Utilizzo. La Richiesta di Xxxxxxxx, che si intenderà irrevocabile, dovrà:
(i) ribadire il Sotto-plafond a valere sul quale si richiede l’Erogazione;
(ii) ribadire la relativa Data di Erogazione già indicata nel Contratto di Finanziamento Integrativo (che dovrà necessariamente essere la prima Data di Erogazione immediatamente successiva alla data di
consegna della proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo);
(iii) indicare l’importo di ciascuna Erogazione richiesta, fermo restando che la somma di tutte le Erogazioni richieste dovrà coincidere con l’importo complessivo delle Erogazioni richieste nella relativa proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo;
(iv) indicare, per ciascuna Erogazione richiesta, le relative Prime Date di Pagamento e le relative Date di Scadenza Finale (restando inteso che la Prima Data di Pagamento dovrà essere unica per ciascuna Erogazione avente la medesima Data di Scadenza Finale);
(v) con riferimento a ciascuna Erogazione, indicare se si tratti di una Erogazione regolata dall’Euribor ovvero dal Tasso Finanziariamente Equivalente; e
(vi) ove si tratti di Finanziamenti richiesti a valere sul Plafond PMI e/o sul Plafond Esportazione e/o sul Plafond MID, indicare, per ciascuna Erogazione, se si tratti di una Erogazione a valere su un Finanziamento Ponderazione Zero ovvero su un Finanziamento Senza Ponderazione Zero.
4.2.2 Resta inteso che l’accredito integrale dell’importo richiesto sul Conto Corrente Banca secondo quanto previsto nella relativa Richiesta di Utilizzo rappresenterà per la Parte Finanziatrice il puntuale ed esatto adempimento dell’obbligo di erogazione dalla stessa assunto ai sensi del presente Contratto.
4.3 Mancato utilizzo dei Finanziamenti
4.3.1 Qualora non fosse stato erogato alcun importo a valere sui Finanziamenti per il mancato inoltro da parte della Parte Finanziata di almeno una proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo (e della relativa Richiesta di Utilizzo allo stesso allegata) entro la scadenza del Periodo di Disponibilità, il presente Contratto si intenderà risolto a tutti gli effetti.
ARTICOLO 5 INTERESSI
5.1 Tasso di Interesse
Il tasso di interesse applicabile a ciascuna Erogazione sarà pari, rispettivamente:
- all’Euribor 6 (sei) mesi, con riferimento alle Erogazioni, diverse dalle Erogazioni di Finanziamenti a valere sul Plafond Esportazione la cui Data di Scadenza Finale cada alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 1 (uno) anno dopo la relativa Data di Erogazione, per le quali nella relativa Richiesta di Utilizzo la Parte Finanziata abbia indicato l’Euribor come tasso di riferimento; ovvero
- all’Xxxxxxx 00 (xxxxxx) mesi, con riferimento alle Erogazioni di Finanziamenti a valere sul Plafond Esportazione la cui Data di Scadenza Finale cada alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 1 (uno) anno dopo la relativa Data di Erogazione per le quali nella relativa Richiesta di Utilizzo la Parte Finanziata abbia indicato l’Euribor come tasso di riferimento; ovvero
- al Tasso Finanziariamente Equivalente per le Erogazioni per le quali nella relativa Richiesta di Utilizzo la Parte Finanziata abbia indicato il Tasso Finanziariamente Equivalente come tasso di riferimento,
come pubblicati sul sito internet di CDP e aumentati del Margine applicabile alla relativa Data di Erogazione (il “Tasso di Interesse”). Qualora il primo Periodo di Interessi non abbia durata semestrale o annuale (a seconda dei casi), l’Euribor applicabile a tale Periodo di Interessi sarà l’Euribor interpolato di pari durata come pubblicato sul sito internet di CDP e determinato ai sensi della definizione di “Euribor”. Il Margine verrà comunicato da CDP mediante pubblicazione sul proprio sito internet entro e non oltre il decimo Giorno Lavorativo precedente ciascuna Data di Erogazione.
5.2 Limite Legale al Tasso di Interesse applicabile
Resta inteso che qualora il Tasso di Interesse di ciascuna Erogazione, unitamente, se rilevante ai fini di usura, agli interessi di mora di cui al presente Articolo 5 (“Interessi”) e alle altre voci di remunerazione rilevanti ai fini usura dovessero eccedere il limite massimo consentito dalla legge 7 marzo 1996, n. 108 (“Disposizioni in materia di usura”), come successivamente modificata e/o integrata, e relativa normativa di attuazione, essi si intenderanno automaticamente ridotti, senza necessità di alcuna formalità, e saranno pari al limite massimo consentito; in tale caso, la riduzione del tasso sarà effettuata, in primo luogo, riducendo le voci di
remunerazione diverse dal Tasso di Interesse e dal tasso di mora, poi, qualora tale riduzione non sia idonea a portare il tasso rilevante ai fini di usura entro la soglia consentita, riducendo la percentuale degli interessi di mora e, una volta ridotta tale percentuale a zero, qualora ciò non sia ancora idoneo a portare il tasso entro il limite del tasso soglia, si procederà a ridurre il Margine.
5.3 Pagamento degli interessi
La Parte Finanziata corrisponderà in via posticipata gli interessi maturati durante il Periodo di Interessi sulle Erogazioni al Tasso di Interesse a ciascuna Data di Pagamento Interessi e con pari valuta. A scopo di chiarezza si precisa che a ciascuna Data di Pagamento Interessi a decorrere dalla prima Data di Pagamento Interessi applicabile (inclusa) fino alla Prima Data di Pagamento applicabile (esclusa) saranno dovute solamente rate interessi in regime di preammortamento.
Fatto salvo quanto previsto al successivo Paragrafo, gli interessi sul capitale di volta in volta erogato e non rimborsato inizieranno a maturare dalla relativa Data di Erogazione (esclusa) fino alla relativa Data di Scadenza Finale (inclusa) e saranno corrisposti alla Parte Finanziatrice a ciascuna Data di Pagamento Interessi.
Resta inteso che, per le Erogazioni a valere sul Plafond Esportazione la cui Data di Scadenza Finale cada alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 1 (uno) anno dopo la relativa Data di Erogazione, gli interessi inizieranno a maturare dalla relativa Data di Erogazione (esclusa) fino alla relativa Data di Scadenza Finale (esclusa) e saranno corrisposti alla Parte Finanziatrice in un’unica soluzione in via posticipata alla medesima Data di Scadenza Finale.
5.4 Calcolo degli interessi
L’ammontare degli interessi relativi a ciascuna Erogazione per ciascun Periodo di Interessi sarà calcolato dall’Agente di Calcolo per il numero dei giorni effettivamente trascorsi, diviso per 360 (trecentosessanta).
5.5 Interessi di mora
Sulle somme a qualsiasi titolo dovute e non corrisposte nei termini di cui al presente Contratto e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo, saranno dovuti a CDP gli interessi moratori ad un tasso pari al Tasso di Interesse applicabile, calcolato sulla base di un periodo avente una durata pari al periodo del ritardo, maggiorato di ulteriori 100 punti base per annum, dal giorno in cui il pagamento avrebbe dovuto essere eseguito (escluso) sino al giorno di effettivo pagamento (incluso). Gli interessi di mora così come determinati ai sensi del presente paragrafo (i.e., Xxxxx di Interesse più ulteriore margine 100 punti base per annum) saranno sostitutivi degli interessi convenzionali altrimenti previsti nel presente Contratto.
Tali interessi di mora decorreranno senza necessità di formale messa in mora, anche in caso di decadenza dal beneficio del termine della Parte Finanziata e senza pregiudizio per la facoltà della Parte Finanziatrice di dichiarare risolto il presente Contratto per inadempimento della Parte Finanziata, nonché per la facoltà di richiedere il risarcimento del maggior danno. I suddetti interessi saranno capitalizzati nei limiti di legge.
ARTICOLO 6 OBBLIGO DI RIMBORSO
6.1 Rimborso
La Parte Finanziata si obbliga a rimborsare:
(i) ciascuna Erogazione (diversa da un’Erogazione a valere sul Plafond Esportazione la cui Data di Scadenza Finale cada alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 1 (uno) anno dopo la relativa Data di Erogazione) secondo un piano di ammortamento con quote in linea capitale costanti dovute a ciascuna Data di Pagamento, a partire dalla Prima Data di Pagamento applicabile (inclusa) fino alla relativa Data di Scadenza Finale (inclusa); e
(ii) ciascuna Erogazione di ciascun Finanziamento a valere sul Plafond Esportazione la cui Data di Scadenza finale cada alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 1 (uno) anno dopo la relativa Data di Erogazione, in un’unica soluzione alla relativa Data di Scadenza Finale.
Gli importi oggetto di rimborso di cui al presente Articolo 6.1 (“Rimborso in generale”) non potranno in alcun modo essere riutilizzati dalla Parte Finanziata.
6.2 Rimborso Anticipato Facoltativo
6.2.1 La Parte Finanziata potrà, previa comunicazione scritta con un preavviso minimo di almeno 25 (venticinque) Giorni Lavorativi, utilizzando un apposito modello allegato al presente Contratto sub Allegato (3) (Modello per la richiesta di Rimborso Anticipato) e reso disponibile sul sito internet di CDP ai sensi dell’articolo 8 della Convenzione, rimborsare anticipatamente, parzialmente o totalmente, ciascuna Erogazione ad una Data di Rimborso Anticipato, contestualmente al pagamento della Commissione di Rimborso Anticipato Facoltativo. Sono, pertanto, esclusi i rimborsi anticipati facoltativi (parziali o totali) delle Erogazioni a valere sul Plafond Esportazione la cui Data di Scadenza finale cada alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 1 (uno) anno dopo la relativa Data di Erogazione.
6.2.2 Resta inteso che gli importi oggetto di rimborso anticipato di cui al presente Articolo 6.2 (“Rimborso Anticipato Facoltativo”) non potranno in alcun modo essere riutilizzati dalla Parte Finanziata.
6.3 Rimborso Anticipato Obbligatorio
6.3.1 Qualora sulla base della rendicontazione dovuta ai sensi dell’Articolo 9.1 del presente Contratto, risultasse che, ad una qualsiasi Data di Rendicontazione a partire dal 30 giugno 2015:
(a) l’importo in linea capitale tempo per tempo erogato e non rimborsato dei Finanziamenti Ponderazione Zero PMI sia superiore, per oltre Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), all’importo nominale in linea capitale non rimborsato dei relativi Crediti Ponderazione Zero ceduti in garanzia a CDP; e/o
(b) l’importo in linea capitale tempo per tempo erogato e non rimborsato dei Finanziamenti Senza Ponderazione Zero PMI sia superiore, per oltre Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), all’importo nominale in linea capitale non rimborsato dei relativi Crediti Senza Ponderazione Zero ceduti in garanzia a CDP; e/o
(c) nel caso in cui non sia stato costituito il Pegno su Titoli di Stato, l’importo in linea capitale tempo per tempo erogato e non rimborsato dei Finanziamenti Ponderazione Zero Esportazione sia superiore, per oltre Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), all’importo nominale in linea capitale non rimborsato dei relativi Crediti Ponderazione Zero ceduti in garanzia a CDP; e/o
(d) l’importo in linea capitale tempo per tempo erogato e non rimborsato dei Finanziamenti Senza Ponderazione Zero Esportazione sia superiore, per oltre Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), all’importo nominale in linea capitale non rimborsato dei relativi Crediti Senza Ponderazione Zero ceduti in garanzia a CDP; e/o
(e) l’importo in linea capitale tempo per tempo erogato e non rimborsato dei Finanziamenti Ponderazione Zero MID sia superiore, per oltre Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), all’importo nominale in linea capitale non rimborsato dei relativi Crediti Ponderazione Zero ceduti in garanzia a CDP; e/o
(f) l’importo in linea capitale tempo per tempo erogato e non rimborsato dei Finanziamenti Senza Ponderazione Zero MID sia superiore, per oltre Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), all’importo nominale in linea capitale non rimborsato dei relativi Crediti Senza Ponderazione Zero ceduti in garanzia a CDP; e/o
(g) l’importo in linea capitale tempo per tempo erogato e non rimborsato dei Finanziamenti erogati a valere sul Plafond Reti PMI, sia superiore, per oltre Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), all’importo nominale in linea capitale non rimborsato dei relativi Crediti ceduti in garanzia a CDP; e/o
(h) nel caso in cui sia stato costituito il Pegno su Titoli di Stato, l’importo in linea capitale tempo per tempo erogato e non rimborsato dei Finanziamenti Ponderazione Zero Esportazione sia superiore, per oltre Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), all’importo nominale in linea capitale non rimborsato dei relativi Finanziamenti Esportazione erogati dalla Parte Finanziata (e dalla relativa Banca Cedente),
la Parte Finanziata dovrà rimborsare anticipatamente a CDP alla Data di Pagamento immediatamente successiva a tale Data di Rendicontazione:
1) nel caso di cui al precedente Paragrafo (a), i relativi Finanziamenti Ponderazione Zero PMI (oltre i relativi interessi e le Commissioni di Rimborso Anticipato Obbligatorio, ove dovute ai sensi del successivo Articolo 6.3.2) per un importo pari alla differenza tra l’importo in linea capitale erogato e non rimborsato dei Finanziamenti Ponderazione Zero PMI e l’importo nominale in linea capitale non rimborsato dei relativi Crediti Ponderazione Zero ceduti in garanzia a CDP;
2) nel caso di cui al precedente Paragrafo (b), i relativi Finanziamenti Senza Ponderazione Zero PMI (oltre i relativi interessi e le Commissioni di Rimborso Anticipato Obbligatorio, ove dovute ai sensi del successivo Articolo 6.3.2), per un importo pari alla differenza tra l’importo in linea capitale erogato e non rimborsato dei Finanziamenti Senza Ponderazione Zero PMI e l’importo nominale in linea capitale non rimborsato dei relativi Crediti Senza Ponderazione Zero ceduti in garanzia in favore di CDP;
3) nel caso di cui al precedente Paragrafo (c), i relativi Finanziamenti Ponderazione Zero Esportazione (oltre i relativi interessi e le Commissioni di Rimborso Anticipato Obbligatorio, ove dovute ai sensi del successivo Articolo 6.3.2), per un importo pari alla differenza tra l’importo in linea capitale erogato e non rimborsato dei Finanziamenti Ponderazione Zero Esportazione e l’importo nominale in linea capitale non rimborsato dei relativi Crediti Ponderazione Zero ceduti in garanzia a CDP;
4) nel caso di cui al precedente Paragrafo (d), i relativi Finanziamenti Senza Ponderazione Zero Esportazione (oltre i relativi interessi e le Commissioni di Rimborso Anticipato Obbligatorio, ove dovute ai sensi del successivo Articolo 6.3.2), per un importo pari alla differenza tra l’importo in linea capitale erogato e non rimborsato dei Finanziamenti Senza Ponderazione Zero Esportazione e l’importo nominale in linea capitale non rimborsato dei relativi Crediti Senza Ponderazione Zero ceduti in garanzia in favore di CDP;
5) nel caso di cui al precedente Paragrafo (e), i relativi Finanziamenti Ponderazione Zero MID (oltre i relativi interessi e le Commissioni di Rimborso Anticipato Obbligatorio, ove dovute ai sensi del successivo Articolo 6.3.2), per un importo pari alla differenza tra l’importo in linea capitale erogato e non rimborsato dei Finanziamenti Ponderazione Zero MID e l’importo nominale in linea capitale non rimborsato dei relativi Crediti Ponderazione Zero ceduti in garanzia in favore di CDP;
6) nel caso di cui al precedente Paragrafo (f), i relativi Finanziamenti Senza Ponderazione Zero MID (oltre i relativi interessi e Commissioni di Rimborso Anticipato Obbligatorio, ove applicabili), per un importo pari alla differenza tra l’importo in linea capitale erogato e non rimborsato dei Finanziamenti Senza Ponderazione Zero MID e l’importo nominale in linea capitale non rimborsato dei relativi Crediti Senza Ponderazione Zero ceduti in garanzia in favore di CDP;
7) nel caso di cui al precedente Paragrafo (g), i relativi Finanziamenti erogati a valere sul Plafond Reti PMI (oltre i relativi interessi e le Commissioni di Rimborso Anticipato Obbligatorio, ove dovute ai sensi del successivo Articolo 6.3.2), per un importo pari alla differenza tra l’importo in linea capitale erogato e non rimborsato dei Finanziamenti erogati a valere sul Plafond Reti PMI e l’importo nominale in linea capitale non rimborsato dei relativi Crediti ceduti in garanzia in favore di CDP; e/o
8) nel caso di cui al precedente Paragrafo (h), i relativi Finanziamenti Ponderazione Zero Esportazione (oltre i relativi interessi e Commissioni di Rimborso Anticipato Obbligatorio, ove applicabili), per un importo pari alla differenza tra l’importo in linea capitale erogato e non rimborsato di tali Finanziamenti Ponderazione Zero Esportazione e l’importo nominale in linea capitale non rimborsato dei relativi Finanziamenti Esportazione erogati dalla Parte Finanziata (o dalla relativa Banca Cedente).
Ai fini dell’Articolo 6.3, resta inteso che per la determinazione dell’importo nominale in linea capitale non rimborsato dei Crediti non si terrà conto di quei Crediti che alla relativa Data di Rendicontazione siano Crediti Incagli e/o dei Crediti Sofferenze.
6.3.2 Laddove l’importo oggetto di rimborso anticipato ai sensi del precedente Articolo 6.3.1 sia superiore al 50% dell’importo nominale in linea capitale erogato e non rimborsato dei Finanziamenti concessi al Contraente il Finanziamento, quest’ultimo sarà tenuto a corrispondere a CDP la Commissione di Rimborso Anticipato Obbligatorio.
6.3.3 Gli importi oggetto di rimborso anticipato obbligatorio di cui al presente Articolo 6.3 (“Rimborso Anticipato Obbligatorio”) non potranno in alcun modo essere riutilizzati dalla Parte Finanziata.
6.4 Imputazione dei pagamenti
Gli importi rimborsati dalla Parte Finanziata ai sensi del presente Articolo 6, una volta percepiti dalla Parte Finanziatrice, saranno imputati nell’ordine che segue:
(i) in primo luogo, al rimborso delle spese, ragionevolmente sostenute e debitamente documentate, dovute alla Parte Finanziatrice ai sensi del presente Contratto;
(ii) in secondo luogo, al pagamento della Commissione di Rimborso Anticipato Facoltativo e/o della Commissione di Rimborso Anticipato Obbligatorio, se dovute;
(iii) in terzo luogo, al pagamento degli interessi di mora maturati sui Finanziamenti prima della o alla data in cui il rimborso anticipato viene effettuato e, successivamente, al pagamento degli interessi al Tasso di Interesse maturati sino a tale data sui Finanziamenti, a partire dal Finanziamento erogato per primo; e
(iv) in quarto luogo, al rimborso in linea capitale dei Finanziamenti, a partire dal Finanziamento erogato per primo e, pertanto, in caso di rimborso anticipato parziale, tali rimborsi ridurranno pro-quota le rate di ammortamento in linea capitale di detti Finanziamenti.
ARTICOLO 7 IMPOSTE E TASSE
7.1 Imposte e tasse
Sono a carico della Parte Finanziata gli oneri relativi a tutte le imposte, tasse, tributi ed oneri anche governativi a cui il Contratto, il Contratto di Cessione di Crediti, ciascun Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo, ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo, il Pegno su Titoli di Stato o eventuali atti o provvedimenti ad essi collegati possano alla data odierna ed in futuro essere soggetti.
7.2 Pagamenti al lordo di imposte e tasse
Tutti i pagamenti da effettuarsi da parte della Parte Finanziata alla Parte Finanziatrice ai sensi del presente Contratto e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo dovranno essere effettuati senza alcuna deduzione o ritenuta relativa a tasse, imposte o altro, a meno che la deduzione o la ritenuta sia prevista per legge, nel qual caso la Parte Finanziata dovrà:
(a) assicurarsi che la deduzione o la ritenuta non ecceda l’importo minimo legalmente richiesto;
(b) corrispondere immediatamente alla Parte Finanziatrice un importo aggiuntivo (l'"Importo Aggiuntivo") affinché l’importo ricevuto dalla Parte Finanziatrice sia pari all’importo che sarebbe stato dalla medesima ricevuto se la deduzione o la ritenuta non fosse stata effettuata;
(c) pagare alle relative autorità fiscali entro il termine stabilito dalla legge per il pagamento, l’intero importo della deduzione o ritenuta, compreso l’importo della deduzione o ritenuta su qualsiasi Importo Aggiuntivo corrisposto alla Parte Finanziatrice;
(d) fornire alla Parte Finanziatrice, entro il termine stabilito dalla legge per il pagamento:
(i) una ricevuta validamente rilasciata dall’autorità fiscale competente da cui risultino tutti gli importi dedotti o trattenuti; o
(ii) qualora tale ricevuta non dovesse essere rilasciata, un documento scritto comprovante che la relativa deduzione o ritenuta è stata debitamente effettuata.
7.3 Credito di imposta
Qualora a seguito del pagamento dell’Importo Aggiuntivo ai sensi dell’Articolo 7.2 (“Pagamenti al lordo di imposte e tasse”) che precede, la Parte Finanziatrice conseguisse un credito d’imposta, essa sarà tenuta a rimborsare alla Parte Finanziata, allorché il credito di imposta sia stato utilizzato dalla Parte Finanziatrice, un importo, che sarà determinato secondo buona fede da detta parte, tale che, a seguito di tale pagamento, la Parte Finanziatrice sia nella stessa posizione patrimoniale, al netto dell’effetto fiscale, in cui si sarebbe trovata se non fosse stato dovuto il pagamento di alcun Importo Aggiuntivo. Rimane comunque nell’assoluta discrezionalità della Parte Finanziatrice compiere ogni azione che possa essere volta a conseguire un credito d’imposta. La Parte Finanziatrice non è in nessun caso obbligata a tenere al corrente la Parte Finanziata della propria situazione fiscale e contabile, fermo l’impegno di comunicare alla Parte Finanziata l’insorgenza del credito d’imposta che la Parte Finanziatrice sia tenuta a rimborsare alla Parte Finanziata ai sensi del presente Articolo 7.3.
7.4 Obblighi di indennizzo a beneficio della Parte Finanziatrice.
7.4.1 Qualora:
(i) la Parte Finanziatrice fosse obbligata ad effettuare un pagamento per tasse e/o imposte di cui al precedente Articolo 7.1 (“Imposte e tasse”), o in relazione a qualsiasi somma ricevuta o da ricevere ai
sensi del Contratto; ovvero
(ii) la Parte Finanziatrice fosse ritenuta responsabile o richiesta comunque di effettuare un pagamento di tasse e/o imposte di cui al precedente Articolo 7.1 (“Imposte e tasse”), o in relazione a qualsiasi somma ricevuta o da ricevere ai sensi del Contratto; ovvero
(iii) la Parte Finanziata non effettuasse ovvero effettuasse con ritardo un pagamento di tasse e/o imposte di cui al precedente Articolo 7.1 (“Imposte e tasse”);
la Parte Finanziata, a semplice richiesta della Parte Finanziatrice, ogni eccezione rimossa, si obbliga ad indennizzare e manlevare tale Parte Finanziatrice di tutte le somme (a titolo di sorte capitale, interessi, eventuali sanzioni nelle quali la Parte Finanziatrice sia incorsa) costi e spese pagabili o pagate in relazione a quanto sopra indicato.
7.4.2 Qualora la Parte Finanziatrice intenda richiedere gli indennizzi di cui al precedente Articolo 7.4.1 ne darà prontamente comunicazione alla Parte Finanziata, fornendogli tutti gli elementi necessari per ottenere il pagamento di quanto dovuto dalla Parte Finanziata. Quest’ultima procederà al pagamento entro e non oltre 10 (dieci) Giorni Lavorativi dalla ricezione della relativa comunicazione.
ARTICOLO 8 DICHIARAZIONI E GARANZIE
La Parte Finanziata rende alla Parte Finanziatrice le dichiarazioni e garanzie di cui al presente Articolo 8 (“Dichiarazioni e Garanzie”). La Parte Finanziata dà atto che la Parte Finanziatrice ha sottoscritto il Contratto facendo affidamento sul fatto che tali dichiarazioni e garanzie sono vere, complete, corrette e accurate alla Data di Firma del presente Contratto ed avranno efficacia ultrattiva secondo quanto previsto dall’Articolo 8.2 (“Effettività delle dichiarazioni e garanzie”) del presente Contratto. La Parte Finanziata dà atto di aver effettuato tutte le indagini necessarie e opportune al fine di accertarsi che le dichiarazioni rese siano complete, veritiere e non fuorvianti in ogni loro aspetto rilevante, e si impegna per tutta la durata del Contratto, non appena venutane a conoscenza, ad informare per iscritto la Parte Finanziatrice circa ogni fatto, circostanza o altra informazione che potrebbe rendere le dichiarazioni rese fuorvianti o non più complete o veritiere, in ogni aspetto rilevante.
8.1 Dichiarazioni e garanzie generali
8.1.1 Costituzione e capacità
(a) la Parte Finanziata è una società regolarmente costituita e validamente esistente in conformità alle leggi che regolano la propria costituzione ed al proprio statuto od analogo documento sociale, ha piena capacità giuridica per l’esercizio dell’attività attualmente svolta e si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti;
(b) la Parte Finanziata è dotata di ogni potere ed autorità necessari (i) per stipulare e sottoscrivere il presente Contratto, il Contratto di Cessione di Crediti e ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo e
(ii) per adempiere alle obbligazioni nascenti in capo ad essa ai sensi di tali contratti;
(c) tutte le delibere e gli altri adempimenti richiesti al fine di autorizzare la sottoscrizione e l’esecuzione del presente Contratto, del Contratto di Cessione di Crediti, di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo e del Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo, l’osservanza delle rispettive obbligazioni e delle operazioni ivi previste sono state regolarmente autorizzate ed adottate.
8.1.2 Consensi ed approvazioni
(a) La Parte Finanziata ha i poteri, ed è in possesso di ogni autorizzazione, permesso, licenza od approvazione, di natura governativa o di altra natura, in conformità a qualsiasi legge applicabile per lo svolgimento della propria attività nel pieno rispetto di tutte le leggi e regolamenti vigenti ad essa applicabili.
(b) I consensi da parte di creditori della Parte Finanziata o di altri terzi, eventualmente necessari per la stipula del presente Contratto, di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo, del Contratto di Cessione di Crediti e del Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo e l’esecuzione delle obbligazioni derivanti da tali atti sono stati ottenuti e sono pienamente validi ed efficaci.
8.1.3 Obbligazioni
(a) Tutte le obbligazioni assunte dalla Parte Finanziata nel presente Contratto, nel Contratto di Cessione di Crediti, e in ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo sono valide, legittime, vincolanti ed efficaci nei suoi confronti.
(b) La stipula ed esecuzione del presente Contratto, di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo e del Contratto di Cessione di Crediti rientrano nell’oggetto sociale della Parte Finanziata.
(c) La Parte Finanziata non è tenuta a effettuare alcuna ritenuta in relazione ai pagamenti da effettuarsi ai sensi del presente Contratto e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo.
8.1.4 Contrarietà ad altri contratti o impegni
La stipula e l’esecuzione del presente Contratto, del Contratto di Cessione di Crediti e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo da parte della Parte Finanziata e l’esercizio dei diritti e l’adempimento delle obbligazioni ivi previste e le operazioni dalla stessa contemplate non sono causa e non comporteranno conflitto con, violazione, risoluzione, inadempimento, obbligo di effettuare rimborsi anticipati ovvero revoche o decadenze dal beneficio del termine, modifica di alcuna disposizione contenuta in:
(a) qualsivoglia contratto, atto, obbligazione o altro patto di cui la Parte Finanziata è parte o da cui è vincolata ovvero dalla quale sono vincolati i suoi beni;
(b) l’atto costitutivo, lo statuto o altri documenti e delibere della Parte Finanziata; e/o
(c) qualsiasi legge applicabile ovvero qualsiasi applicabile normativa ovvero provvedimento pubblico o giudiziale ovvero qualsiasi provvedimento di qualsivoglia natura adottato da un ente.
8.1.5 Assenza di insolvenza e Procedure Concorsuali
(a) Non sussistono cause di scioglimento di qualunque genere ovvero di nullità da parte della Parte Finanziata né, per quanto a propria conoscenza, è stata promossa o minacciata un’azione in tal senso.
(b) La Parte Finanziata non si trova nell’incapacità, anche solo temporanea, di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni, né è soggetta a Procedure Concorsuali, né a procedimenti a seguito dei quali possa essere assoggettata a Procedure Concorsuali, e non sono state avanzate nei suoi confronti richieste di assoggettamento a Procedure Concorsuali.
(c) Non è stato nominato un commissario con riferimento a tutte o parte delle attività della Parte Finanziata e gli organi amministrativi della Parte Finanziata sono nella pienezza dei loro poteri.
(d) La Parte Finanziata non si trova in stato di insolvenza e non è assoggettata ad alcuna Procedura Concorsuale.
8.1.6 Evento Rilevante
Nessun Evento Rilevante o altro evento che, con l’invio di una comunicazione e/o per l’effetto del decorso del tempo, potrebbe trasformarsi in un Evento Rilevante si è verificato antecedentemente alla Data di Firma del presente Contratto o è persistente, né vi sono state omissioni ovvero ancora si sono verificate circostanze che possano ragionevolmente dare luogo ad uno di tali eventi.
8.1.7 D.lgs. 231/2001
La Parte Finanziata dichiara alla Parte Finanziatrice, con riferimento alla situazione esistente alla data odierna:
(a) di non aver riportato condanne, ai sensi del D.lgs. 231/2001, passate in giudicato, né altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
8.1.8 Codice Etico della Parte Finanziatrice
La Parte Finanziata dichiara di aver preso visione del codice etico della Parte Finanziatrice (il “Codice
Etico”) disponibile sul sito internet della stessa e di conoscerne integralmente il contenuto.
8.1.9 Correttezza ed accuratezza delle informazioni
Tutte le informazioni fornite dalla Parte Finanziata alla Parte Finanziatrice in relazione alla, e/o in esecuzione della, Convenzione e del presente Contratto e ai dati ed alle operazioni ivi contemplate sono veritiere, accurate, corrette e complete.
La Parte Finanziata non ha omesso di fornire alla Parte Finanziatrice alcuna informazione che, secondo il ragionevole giudizio di quest’ultima, avrebbe potuto indurre la Parte Finanziatrice a non stipulare la Convenzione e/o il Contratto, o a stipularli a condizioni diverse.
8.1.10 Assenza di inadempimenti
La Parte Finanziata non è inadempiente rispetto a qualsiasi obbligazione dalla medesima assunta nei confronti di CDP in relazione ad accordi di finanziamento dalla medesima sottoscritti con CDP (diversi dal presente Contratto e da ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo).
8.1.11 Convenzione
La Parte Finanziata dichiara di conoscere ed accettare in ogni sua parte la Convenzione, che, per espressa volontà delle Parti, forma parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
8.2 Effettività delle dichiarazioni e garanzie
Salvo ove espressamente riferite ad una specifica data, le dichiarazioni e garanzie di cui al presente Articolo 8 (“Dichiarazioni e Garanzie”) avranno efficacia ultrattiva e dovranno essere veritiere, accurate, complete e corrette:
- alla Data di Firma;
- alla data in cui è inviata ciascuna proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo e la relativa Richiesta di Xxxxxxxx;
- a ciascuna Data di Erogazione; e
- a ciascuna Data di Pagamento Interessi,
sulla base delle circostanze di fatto di volta in volta esistenti.
ARTICOLO 9 OBBLIGHI DI INFORMAZIONE
Gli obblighi assunti dalla Parte Finanziata, ai sensi del presente Articolo 9 (“Obblighi di Informazione”), rimarranno in forza dalla Data di Firma del presente Contratto e sino a quando tutte le ragioni di credito della Parte Finanziatrice non siano state estinte ai sensi del presente Contratto e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo. La Parte Finanziata si impegna a rispettare puntualmente tutti gli obblighi di seguito elencati e riconosce che la Parte Finanziatrice ha fatto pieno affidamento su tali obblighi al fine di stipulare il presente Contratto e che tali obblighi sono di importanza essenziale per la Parte Finanziatrice.
9.1 Rendicontazione
(i) La Parte Finanziata, entro 30 (trenta) giorni da ogni Data di Rendicontazione a partire dalla Data di Rendicontazione che cade il 30 giugno 2015, fornirà alla Parte Finanziatrice, anche in nome e per conto di ciascuna Banca Cedente per le informazioni relative ai Crediti dalla medesima ceduti in garanzia a CDP ai sensi del relativo Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo, tutte le informazioni richieste nel presente Contratto e nella Convenzione, con riferimento alla relativa Data di Rendicontazione, secondo il modello predisposto dalla Parte Finanziatrice e reso disponibile sul sito internet di quest’ultima che dovrà essere inviato per via telematica secondo le istruzioni della Parte Finanziatrice (anch’esse pubblicate sul relativo sito internet) sottoscritto con apposizione di firma digitale da uno dei soggetti munito dei necessari poteri di rappresentanza della Parte Finanziata.
Tali informazioni devono, tra l’altro: (a) evidenziare con riferimento alla relativa Data di Rendicontazione,
gli elementi essenziali dei Finanziamenti Imprese concessi mediante la provvista derivante dai Finanziamenti sino a tale data; (b) comprendere le informazioni di dettaglio, anche economiche, relative a ciascun Finanziamento Imprese; e (c) evidenziare con riferimento alla relativa Data di Rendicontazione gli elementi essenziali di tutti i Crediti ceduti in garanzia alla Parte Finanziatrice ai sensi dei Contratti di Cessione dei Crediti e di ciascun Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo fino alla data di invio della relativa comunicazione, suddivisi per ciascun Sotto-plafond nonché, nel caso in cui sia stato costituito il Pegno su Titoli di Stato, dei Finanziamenti Esportazione erogati. Resta inteso che non dovranno essere oggetto di tale comunicazione quei Crediti che siano divenuti Crediti Incagli o Crediti Sofferenze. Con specifico riferimento ai Finanziamenti concessi a valere sul Plafond Reti PMI, in virtù del Contratto di Prestito BEI, il modello di rendicontazione prevedrà ulteriori informazioni, quali il numero di dipendenti delle Reti PMI e/o PMI di Rete finanziate mediante il ricorso al Plafond Reti PMI.
In caso di ritardo nell’invio delle informazioni di cui sopra, in relazione a ciascuna Data di Rendicontazione, la Parte Finanziatrice avrà facoltà di sospendere le Erogazioni.
(ii) Senza pregiudizio per la facoltà di comunicare a CDP il rafforzamento del Patrimonio di Vigilanza e/o del Patrimonio di Vigilanza Consolidato, ai fini di cui all’Articolo 3.2 (xiii) della Convenzione, entro il 31 marzo ed il 30 settembre di ciascun anno, a partire dal 31 marzo 2015, la Parte Finanziata dovrà inoltre comunicare alla Parte Finanziatrice il valore del proprio Tier 1 Ratio, del Patrimonio di Vigilanza e del Patrimonio di Vigilanza Consolidato (come definiti, rispettivamente, nelle definizioni di “Rapporto di Vigilanza Stand Alone” e “Rapporto di Vigilanza Consolidato” di cui alla Convenzione) e aggiornati, rispettivamente, al 31 dicembre e al 30 giugno precedente. Alla luce di tale valore del Tier 1 Ratio, la Parte Finanziatrice avrà il diritto di modificare, con riguardo alle porzioni di Finanziamento ancora da erogare in favore della Parte Finanziata, in aumento o in diminuzione, il valore del Margine applicabile, fermi restando in ogni caso i meccanismi di determinazione del Margine descritti nella Convenzione. Resta inteso che in caso di mancata comunicazione del Tier 1 Ratio alla data sopra indicata, troverà applicazione il maggior valore del Margine applicabile al Finanziamento ai sensi della definizione di “Margine” di cui alla Convenzione.
Inoltre, la Parte Finanziatrice si riserva di sospendere le Erogazioni nei confronti della Parte Finanziata ove quest’ultima non trasmetta, nei termini stabiliti, i valori del Patrimonio di Vigilanza e del Patrimonio di Vigilanza Consolidato.
9.2 Informazioni
La Parte Finanziata dovrà prontamente comunicare alla Parte Finanziatrice ogni evento di carattere straordinario che possa modificare sostanzialmente in senso negativo la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Parte Finanziata.
9.3 Comunicazione di un Evento Rilevante
La Parte Finanziata dovrà informare prontamente la Parte Finanziatrice del verificarsi di un qualsiasi Evento Rilevante o altro evento che, con l’invio di una comunicazione e/o per l’effetto del decorso del tempo potrebbe trasformarsi in un Evento Rilevante.
9.4 D.lgs. 231/2001
La Parte Finanziata si impegna, per tutta la durata del presente Contratto, ad informare tempestivamente CDP della pronuncia a proprio carico di condanne, passate in giudicato, ai sensi del D.lgs. 231/2001 o della applicazione di misure interdittive, anche di tipo cautelare, quantunque sospese, ai sensi del D.lgs. 231/2001.
ARTICOLO 10
OBBLIGHI DELLA PARTE FINANZIATA
Ai fini del presente Contratto e per tutta la durata dello stesso e sino a quando tutte le ragioni di credito della Parte Finanziatrice non siano state estinte ai sensi del Contratto, la Parte Finanziata si impegna a rispettare puntualmente tutti gli obblighi previsti nell’Articolo 10 (“Obblighi della Parte Finanziata”) del presente Contratto e riconosce che la Parte Finanziatrice ha fatto pieno affidamento su tali obblighi al fine di stipulare il Contratto e che tali obblighi sono di importanza essenziale per la Parte Finanziatrice.
10.1 Status
(a) La Parte Finanziata dovrà preservare lo status giuridico di Banca.
(b) Qualora la Parte Finanziata sia una banca straniera, la Parte Finanziata si impegna a mantenere in Italia una propria succursale.
(c) La Parte Finanziata informerà prontamente, nel rispetto della normativa vigente alla medesima applicabile, la Parte Finanziatrice di ogni modifica sostanziale del proprio statuto ovvero, qualora sia un soggetto straniero, delle norme legislative e regolamentari che la riguardano.
(d) La Parte Finanziata comunicherà prontamente, nel rispetto della normativa vigente alla medesima applicabile, alla Parte Finanziatrice l’approvazione di ogni progetto di fusione, scissione o conferimento di ramo d’azienda da parte dei propri organi deliberanti.
10.2.2 Osservanza della legge
La Parte Finanziata dovrà osservare in ogni aspetto sostanziale, ogni legge e normativa applicabili ivi incluse a titolo esemplificativo le leggi ed i regolamenti in materia amministrativa, fiscale e lavoristica che possano riguardare i propri beni o proprietà ovvero l’attività svolta. La Parte Finanziata comunicherà prontamente alla Parte Finanziatrice qualunque violazione di tali leggi e normative che possano pregiudicare la capacità della Parte Finanziata di adempiere le obbligazioni assunte in forza del presente Contratto (e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo) e/o di svolgere la propria attività, e compirà prontamente ogni azione necessaria per sanare tale violazione informando prontamente la Parte Finanziatrice con riguardo all’esecuzione di tali attività.
10.2.3 Impegni di compliance e regolamentari
La Parte Finanziata – che si impegna nei confronti di CDP anche per il fatto del terzo ai sensi dell’articolo 1381 del codice civile per qualsiasi componente del proprio gruppo che utilizzi la provvista messa a disposizione da CDP ai sensi del presente Contratto e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo – con esclusione di qualsiasi obbligo e responsabilità della Parte Finanziatrice, si obbliga a rispettare tutti gli adempimenti di natura regolamentare derivanti o connessi alla concessione dei Finanziamenti Imprese, ivi inclusi – a titolo esemplificativo e non esaustivo – gli obblighi in materia antiriciclaggio e di identificazione della clientela, gli obblighi di trasparenza, gli obblighi in materia di legge sull’usura e più in generale tutti gli obblighi derivanti dalla stipula dei Finanziamenti Imprese nonché tutti gli ulteriori eventuali obblighi derivanti dalla peculiare natura della provvista utilizzata.
10.2.4 Pari Passu
Le obbligazioni di pagamento nascenti dal presente Contratto e da un qualsiasi Contratto di Finanziamento Integrativo, finché non saranno state pienamente adempiute, non saranno subordinate o postergate agli obblighi assunti nei confronti di altri finanziatori.
10.2.5 Divieto di Cessione
La Parte Finanziata – che si impegna nei confronti di CDP anche per il fatto del terzo ai sensi dell’articolo 1381 del codice civile per qualsiasi Banca Cedente che utilizzi la provvista messa a disposizione da CDP ai sensi del presente Contratto e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo – non potrà in alcun modo disporre o cedere, parzialmente e/o integralmente, i diritti e/o gli obblighi derivanti dal presente Contratto (e da ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo) e/o ad esso connessi. A scopo di chiarezza, si precisa che non potranno essere ceduti in nessun modo, dalla Parte Finanziata, totalmente e/o parzialmente, i Crediti, salvo la cessione in garanzia a favore della Parte Finanziatrice ai sensi del Contratto di Cessione di Crediti e di ciascun Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo.
La Parte Finanziata prende atto e accetta che in ogni caso, CDP potrà disporre e/o cedere, anche in garanzia, in tutto o in parte, i crediti da essa vantati nei confronti della Parte Finanziata e/o delle Banche Cedenti derivanti dal presente Contratto e da ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo, con ogni garanzia accessoria, ivi inclusi i Crediti ricevuti in garanzia ai sensi del Contratto di Cessione di Crediti e del Contratto di Cessione Integrativo.
10.2.6 Requisiti dei Finanziamenti Imprese
Fermo restando quanto previsto al precedente Articolo 2.5 (“Integrazione del contenuto del Contratto”), la Parte Finanziata si impegna – con ciò promettendo anche il fatto del terzo ai sensi dell’articolo 1381 del codice civile per qualsiasi Banca Cedente che utilizzi la provvista messa a disposizione da CDP ai sensi del presente Contratto e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo – con riferimento a ciascun contratto di finanziamento relativo ai Finanziamenti Imprese, a:
(i) specificare (fatta eccezione per i Finanziamenti Esportazione) che l’operazione è stata realizzata utilizzando la provvista messa a disposizione dalla Parte Finanziatrice e a indicarne il relativo costo e la
relativa durata;
(ii) prevedere espressamente: (i) il divieto per la Parte Finanziata (e/o della relativa Banca Cedente) e per il relativo Beneficiario di disporre o cedere in qualsiasi forma, totalmente o parzialmente, i diritti e/o gli obblighi derivanti dal, e/o connessi (ivi comprese le relative garanzie) al, relativo Finanziamento Imprese, ad eccezione della cessione, anche in garanzia, dei Crediti da parte della Parte Finanziata (e/o della relativa Banca Cedente) a favore della Parte Finanziatrice ai sensi del Contratto di Cessione di Crediti e del relativo Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo; (ii) l’assenso preventivo del relativo Beneficiario alla cessione dei Crediti in favore di CDP; e (iii) l’assenso preventivo del relativo Beneficiario alla facoltà di CDP di disporre e/o cedere in qualsiasi forma, totalmente o parzialmente, anche in garanzia, i Crediti alla stessa ceduti in garanzia; e
(iii) fare sì che i Finanziamenti Imprese effettuati utilizzando la provvista derivante dai Finanziamenti rispettino quanto previsto dall’articolo 6 della Convenzione, in relazione al relativo scopo, importo massimo e durata.
La Parte Finanziata si impegna a ripetere l’informazione circa la provenienza della provvista di cui al punto (i), finché sussiste, in tutte le comunicazioni periodiche ai Beneficiari concernenti i Finanziamenti Imprese in essere.
Resta inteso che le condizioni finali applicate ai Beneficiari dovranno tenere conto del costo della provvista resa disponibile dalla Parte Finanziatrice senza con ciò pregiudicare la valutazione delle condizioni relative ai Finanziamenti Imprese.
Infine, la Parte Finanziata si impegna, relativamente ai Sotto-plafond che la stessa intenda attivare, a dare adeguata e diffusa pubblicità all’iniziativa di cui alla Convenzione sia nelle proprie filiali che attraverso la diffusione presso la propria clientela di documentazione informativa cartacea o via web e garantire peraltro l’accesso ai propri processi di istruttoria a tutti i Beneficiari (e a tutte le Imprese Esportatrici) su tutto il territorio nazionale di effettiva operatività senza alcuna discriminazione.
CDP si riserva, al fine di favorire il diffuso utilizzo delle risorse, di offrire ai Beneficiari (e a tutte le Imprese Esportatrici) servizi di attivazione preliminare via web, anche su una piattaforma CDP, della richiesta di Finanziamento Imprese. Tale facoltà potrà essere estesa anche ad altre fasi del processo, attraverso lo sviluppo della cooperazione tecnologica con il sistema bancario.
Gli obblighi di cui al presente Articolo 10.2.6 dovranno essere adempiuti anche da ciascuna Banca Cedente.
10.2.7 Codice Etico
La Parte Finanziata si impegna a non porre in essere alcun comportamento diretto ad indurre e/o obbligare in qualsiasi modo:
(c) i collaboratori su base continuativa della Parte Finanziatrice,
a violare i principi specificati nel Codice Etico della Parte Finanziatrice.
10.2.8 Cessione di crediti in garanzia
Senza pregiudizio per quanto previsto all’articolo 4.6 della Convenzione, come meglio specificato nel Contratto di Cessione di Crediti e/o nel relativo Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo, al fine di garantire il pieno ed esatto adempimento delle obbligazioni assunte ai sensi del Contratto e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo, la Parte Finanziata si obbliga a cedere in garanzia (e, se del caso, a fare sì, ai sensi dell’articolo 1381 del codice civile, che ciascuna Banca Cedente ceda in garanzia) a CDP i Crediti ai sensi di quanto previsto nella Convenzione, nel Contratto di Cessione dei Crediti e nel relativo Contratto di Cessione dei Crediti Aggiuntivo.
10.2.9 Finanziamenti Ponderazione Zero
Come meglio specificato nel Contratto di Cessione di Crediti e in ciascun Contratto Cessione di Crediti Aggiuntivo, per ciascuna Erogazione di un Finanziamento Ponderazione Zero (diverso da un Finanziamento Ponderazione Zero Esportazione nel caso in cui sia stato costituito il Pegno su Titoli di Stato), la Parte
Finanziata si obbliga a cedere in garanzia (e, se del caso, a fare sì, ai sensi dell’articolo 1381 del codice civile, che ciascuna Banca Cedente ceda in garanzia) in favore di CDP Crediti Ponderazione Zero di importo nominale corrispondente ed a far sì che l’importo nominale in linea capitale delle Erogazioni di Finanziamenti Ponderazione Zero non rimborsate sia sempre corrispondente all’importo nominale in linea capitale dei Crediti Ponderazione Zero ceduti in garanzia a CDP ai sensi del Contratto di Cessione di Crediti e di ciascun Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo e non rimborsati, fermi restando gli obblighi di rimborso anticipato obbligatorio di cui all’Articolo 6.3.
10.2.10 Trattamento dei dati personali
La Parte Finanziata provvederà ad acquisire da ciascun Beneficiario il consenso al trattamento dei rispettivi dati personali da parte della Parte Finanziatrice ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 mediante sottoscrizione del modulo di cui all’allegato 5 alla Convenzione.
10.2.11 Convenzione
La Parte Finanziata si impegna ad adempiere (e a fare sì che ciascuna Banca Cedente adempia) puntualmente ad ogni obbligazione prevista ai sensi della Convenzione a carico di un “Contraente il Finanziamento” o di una “Banca Cedente” (tali termini come definiti nella Convenzione) che devono intendersi integralmente richiamati nel presente Contratto.
10.2.12 D.lgs. 231/2001
La Parte Finanziata si impegna, per tutta le durata del presente Contratto, a mantenere nell’ambito della propria struttura aziendale adeguate procedure interne e cautele necessarie al fine della prevenzione degli illeciti a cui si applica il D.lgs. 231/2001.
ARTICOLO 11
EVENTI DI DECADENZA, EVENTI DI RISOLUZIONE ED EVENTI DI RECESSO
11.1 Eventi di Decadenza
11.1.1 Decadenza dal beneficio del termine
Si conviene espressamente che costituirà causa di decadenza della Parte Finanziata dal beneficio di ogni termine stabilito nel presente Contratto e in ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo il verificarsi di qualsiasi circostanza di cui all’articolo 1186 del codice civile, cui vengono convenzionalmente parificati ciascuno dei seguenti eventi, con gli effetti di cui al successivo Articolo 11.1.3 (“Restituzione del Finanziamento”):
(a) la Parte Finanziata e/o ciascuna Banca Cedente versi in stato di insolvenza;
(b) l’assoggettamento della Parte Finanziata e/o di ciascuna Banca Cedente ad una Procedura Concorsuale;
(c) il venir meno, per qualsiasi ragione, di una o più cessioni di crediti di cui al Contratto di Cessione di Crediti e/o a ciascun Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo ovvero della validità ed efficacia delle obbligazioni previste ai sensi del Contratto di Cessione di Crediti e/o di qualsiasi Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo; e
(d) il venir meno, per qualsiasi ragione, del Pegno su Titoli di Stato, ove costituito, ovvero della validità ed efficacia delle obbligazioni previste ai sensi del contratto di Pegno su Titoli di Stato.
11.1.2 Efficacia della decadenza
La Parte Finanziatrice informerà la Parte Finanziata della propria intenzione di esercitare i diritti di cui all’Articolo
11.1.1 (“Decadenza dal beneficio del termine”) attraverso una comunicazione inviata alla Parte Finanziata con facsimile o raccomandata con avviso di ricevimento e la decadenza dal beneficio del termine del presente Contratto e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo diventerà immediatamente efficace a partire dal ricevimento da parte della Parte Finanziata della comunicazione della Parte Finanziatrice.
11.1.3 Restituzione dei Finanziamenti
Alla data in cui la decadenza dal beneficio del termine divenga efficace ai sensi dell’Articolo 11.1.2 (“Efficacia
della decadenza”) del presente Contratto:
(a) ciascun Finanziamento sarà immediatamente revocato e nessuna ulteriore Erogazione sarà dovuta, ancorché sia stata oggetto di una Richiesta di Utilizzo; e
(b) la Parte Finanziata dovrà immediatamente rimborsare alla Parte Finanziatrice la porzione di ciascun Finanziamento non ancora rimborsata insieme agli interessi maturati e agli interessi di mora, fino al giorno dell’effettivo rimborso, oltre alle spese, costi e commissioni ed a qualsiasi altro importo dovuto ai sensi del Contratto e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo.
11.2 Eventi di Risoluzione
11.2.1 Risoluzione
Salvo ogni rimedio permesso ai sensi della legge applicabile e salvo quanto previsto al successivo Articolo
11.2.2 (Efficacia della Risoluzione), il presente Contratto e ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo si risolverà di diritto, ad iniziativa e a discrezione della Parte Finanziatrice, ai sensi degli articoli 1453 e/o 1456 del codice civile, a seconda dei casi, con gli effetti di cui al successivo Articolo 11.2.2 (“Efficacia della Risoluzione”) al verificarsi di una qualsiasi delle seguenti circostanze:
(a) la Parte Finanziata non adempia puntualmente al pagamento di qualsiasi somma dalla stessa dovuta ai sensi del presente Contratto e/o di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo, nel tempo e nei termini, nella valuta e nel modo specificato nel presente Contratto e/o nel relativo Contratto di Finanziamento Integrativo a meno che tale pagamento non sia compiuto nei 10 (dieci) Xxxxxx Xxxxxxxxxx successivi alla data in cui sarebbe dovuto avvenire;
(b) un qualsiasi Finanziamento, o porzione di esso, venga utilizzato dalla Parte Finanziata in tutto o in parte, per uno scopo diverso da quello indicato all’Articolo 2.2 (“Scopo”) del presente Contratto;
(c) fatto salvo quanto previsto dal successivo punto (d), una qualsiasi delle dichiarazioni e garanzie rese o da ritenersi espressamente reiterate da parte della Parte Finanziata e/o di ciascuna Banca Cedente nel presente Contratto, in qualsiasi Contratto di Finanziamento Integrativo, nel Contratto di Cessione di Crediti, in un Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo e/o, ove costituito, nel contratto di Pegno su Titoli di Stato o in qualsiasi allegato agli stessi o altro documento, certificato o dichiarazione da essa consegnato ai sensi dei suddetti documenti sia stata o risulti essere stata non completa, non veritiera, imprecisa, inesatta o fuorviante nel momento in cui è stata resa o considerata ripetuta e ciò pregiudichi sostanzialmente le ragioni di credito della Parte Finanziatrice, a meno che, ove rimediabile, tale violazione sia stata rimediata entro 20 (venti) Xxxxxx Xxxxxxxxxx dalla data in cui tale violazione si è verificata;
(d) una qualsiasi delle dichiarazioni e garanzie rese o da ritenersi espressamente reiterate da parte della Parte Finanziata ai sensi degli Articoli 8.1.7 (“D.lgs 231/2001”), 8.1.8 (Codice Etico della Parte Finanziatrice) e 8.1.9 (“Correttezza ed accuratezza delle informazioni”) del Contratto sia stata o risulti essere stata non completa, non veritiera, imprecisa, inesatta o fuorviante nel momento in cui è stata resa o considerata ripetuta;
(e) fatto salvo quanto previsto al successivo punto (f), in qualsiasi momento un qualunque obbligo di cui agli Articoli 9 (“Obblighi di Informazione”) e 10 (“Obblighi della Parte Finanziata”) del presente Contratto non sia adempiuto dalla Parte Finanziata a meno che, ove rimediabile, tale inadempimento sia stato rimediato entro 20 (venti) Xxxxxx Xxxxxxxxxx dalla data in cui si è verificato;
(f) in qualsiasi momento un qualunque obbligo di cui agli Articoli 9.4 e 10.2.12 del presente Contratto non sia adempiuto dalla Parte Finanziata;
(g) senza pregiudizio per le altre disposizioni di cui al presente Articolo 11.2.1, la Parte Finanziata e/o ciascuna Banca Cedente non adempia puntualmente ad una qualsiasi delle obbligazioni previste nella Convenzione, nel presente Contratto, in ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo, nel Contratto di Cessione di Crediti, in un Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo e/o, ove costituito, nel contratto di Xxxxx su Xxxxxx di Stato a meno che, ove rimediabile, tale inadempimento sia stato rimediato entro 20 (venti) Xxxxxx Xxxxxxxxxx dalla data in cui si è verificato; e
(h) la Parte Finanziata e/o ciascuna Banca Cedente non adempia puntualmente ad una qualsiasi delle obbligazioni assunte dalla Parte Finanziata nei confronti di CDP in relazione ad accordi di finanziamento dalla medesima sottoscritti con CDP (diversi dal presente Contratto e da ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo) a meno che, ove rimediabile, tale inadempimento sia stato rimediato entro: (i) 15 (quindici) Giorni Lavorativi, nel caso in cui l’inadempimento riguardi un’obbligazione di pagamento;
ovvero (ii) 30 (trenta) Xxxxxx Xxxxxxxxxx, nel caso in cui l’inadempimento riguardi un’obbligazione di altra natura, in entrambi i casi decorrenti dalla data in cui tale inadempimento si è verificato.
11.2.2 Efficacia della risoluzione
La Parte Finanziatrice informerà la Parte Finanziata circa la propria intenzione di esercitare la facoltà di risolvere il presente Contratto e ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo ai sensi dell’Articolo 11.2.1 (“Risoluzione”) del presente Contratto mediante una comunicazione inviata alla Parte Finanziata con facsimile o raccomandata con avviso di ricevimento. La risoluzione del presente Contratto e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo avrà effetto a decorrere dal 5° (quinto) Giorno Lavorativo successivo alla data di ricevimento da parte della Parte Finanziata della diffida della Parte Finanziatrice.
11.2.3 Restituzione dei Finanziamenti
Alla data in cui la risoluzione divenga efficace ai sensi dell’Articolo 11.2.2 (“Efficacia della risoluzione”) del presente Contratto:
(a) ciascun Finanziamento sarà immediatamente revocato e nessuna ulteriore Erogazione sarà dovuta, ancorché sia stata oggetto di una Richiesta di Xxxxxxxx;
(b) la Parte Finanziata dovrà immediatamente rimborsare alla Parte Finanziatrice la porzione di ciascun Finanziamento non ancora rimborsata insieme agli interessi maturati e agli interessi di mora, fino al giorno dell’effettivo rimborso, oltre alle spese, costi e commissioni ed a qualsiasi altro importo dovuto ai sensi del Contratto e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo salvo ogni maggior danno;
(c) in caso di risoluzione del Contratto e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo derivante dalla non correttezza, imprecisione, inesattezza e/o incompletezza delle informazioni comunicate dalla Parte Finanziata alla Parte Finanziatrice ai sensi della Convenzione relative alla determinazione degli interessi dovuti ai sensi del presente Contratto, la Parte Finanziata dovrà pagare alla Parte Finanziatrice una penale per un ammontare pari alla differenza (se esistente) tra gli interessi dovuti ai sensi del presente Contratto e il maggior importo che sarebbe stato dovuto applicando le informazioni corrette, fatto salvo ogni maggior danno; e
(d) in caso di risoluzione del Contratto per: (i) inadempimento agli obblighi di cui agli Articoli 9.4 e 10.2.12 del presente Contratto e/o (ii) violazione delle dichiarazioni e garanzie rese dalla Parte Finanziata ai sensi dell’Articolo 8.1.7 (“D.lgs. 231/2001”), fermo restando quanto previsto all’Articolo 14.7 che segue, la Parte Finanziata è obbligata a risarcire, manlevare e comunque tenere indenne CDP rispetto ad ogni costo, spesa e perdita, sostenuto da o richiesto a CDP in conseguenza dell’esercizio della risoluzione e/o in relazione a una Sanzione (come di seguito definita), in ogni caso debitamente documentato.
11.3 Eventi di Recesso
11.3.1 Recesso
Senza pregiudizio alcuno per la configurabilità degli stessi come Eventi di Decadenza ovvero Eventi di Risoluzione ai sensi degli Articoli 11.1 e 11.2 che precedono, e fatto salvo quanto previsto al successivo Articolo
11.3.2 (“Efficacia del Recesso”), si conviene espressamente che la Parte Finanziatrice potrà recedere dal presente Contratto e da ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo ai sensi degli articoli 1373 e 1845 del codice civile, con le conseguenze previste all’Articolo 11.3.3 (“Restituzione dei Finanziamenti”), al verificarsi dei seguenti eventi: (i) una qualsiasi delle circostanze descritte negli Articoli 11.1.1 e 11.2.1 che precedono a seguito delle quali la Parte Finanziatrice non si avvalga, per qualsiasi ragione, delle facoltà di cui, rispettivamente, agli Articoli 11.1.2 e/o 11.2.2; (ii) nel caso in cui il quadro normativo e regolamentare che ha consentito la conclusione del presente Contratto e la concessione alla Parte Finanziata dei Finanziamenti sia modificato in modo tale da non permettere alla Parte Finanziatrice e/o alla Parte Finanziata di svolgere le attività connesse con la Convenzione e/o il presente Contratto; (iii) non sia rinnovata, se scaduta o venga revocata da una delle autorizzazioni la cui mancanza avrebbe effetti sostanzialmente pregiudizievoli sull’attività della Parte Finanziata; (iv) la Parte Finanziata interrompa o sospenda la propria attività così come svolta alla Data di Firma ovvero la modifichi in maniera sostanziale; (v) il venir meno, per qualsiasi motivo, della validità e/o efficacia del presente Contratto e/o di un Contratto di Finanziamento Integrativo; e/o (vi) qualora nei confronti della Parte Finanziata (a) via sia una condanna passata in giudicato ai sensi del D.lgs. 231/2001, o (b) sia applicata una misura interdittiva, anche di tipo cautelare, prevista dal D.lgs. 231/2001 (di seguito, ciascuna delle predette ipotesi sub (a) e (b), una “Sanzione”). Le Parti convengono espressamente che il verificarsi di una qualsiasi di tali circostanze si qualifica come giusta causa ai fini degli articoli 1373 e 1845 del codice civile.
11.3.2 Efficacia del recesso
La Parte Finanziatrice informerà la Parte Finanziata circa la propria intenzione di esercitare la facoltà di recedere dal presente Contratto e da ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo ai sensi dell’Articolo 11.3.1 (“Recesso”) mediante una comunicazione inviata alla Parte Finanziata con facsimile o raccomandata con avviso di ricevimento. Il recesso dal presente Contratto e da ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo avrà effetto a decorrere dal 5° (quinto) Giorno Lavorativo successivo alla data di ricevimento da parte della Parte Finanziata della comunicazione della Parte Finanziatrice.
11.3.3 Restituzione dei Finanziamenti
Alla data in cui il recesso divenga efficace ai sensi dell’Articolo 11.3.2 (“Efficacia del Recesso”) del presente Contratto:
(a) ciascun Finanziamento sarà immediatamente revocato e nessuna ulteriore Erogazione sarà dovuta, ancorché sia stata oggetto di una Richiesta di Utilizzo; e
(b) la Parte Finanziata dovrà immediatamente rimborsare alla Parte Finanziatrice la porzione di ciascun Finanziamento non ancora rimborsata insieme agli interessi maturati e agli interessi di mora, fino al giorno dell’effettivo rimborso, oltre alle spese, costi e commissioni ed a qualsiasi altro importo dovuto ai sensi del Contratto e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo; e
(c) in caso di recesso dal Contratto per il verificarsi di uno dei caso di cui al precedente Articolo 11.3.1 (vi), fermo restando quanto previsto all’Articolo 14.7 che segue, la Parte Finanziata è obbligata a risarcire, manlevare e comunque tenere indenne CDP rispetto ad ogni costo, spesa e perdita, sostenuto da o richiesto a CDP in conseguenza dell’esercizio del diritto di recesso e/o in relazione a una Sanzione, in ogni caso debitamente documentato.
ARTICOLO 12 PAGAMENTI
12.1 Modalità dei pagamenti
Tutti i pagamenti dovuti dalla Parte Finanziata alla Parte Finanziatrice in adempimento del Contratto e di ciascun contratto di Finanziamento Integrativo, dovranno essere effettuati in Euro mediante bonifico bancario con regolamento entro la data prevista nel Contratto e/o nel Contratto di Finanziamento Integrativo sul conto corrente intestato alla Parte Finanziatrice (IBAN XX00X0000000000000000000000). La Parte Finanziatrice ha la facoltà di variare detto conto corrente dandone comunicazione alla Parte Finanziata con un preavviso di almeno 7 (sette) Xxxxxx Xxxxxxxxxx. La Parte Finanziatrice avrà il diritto di rifiutare pagamenti effettuati da terzi. Resta inteso che tutti pagamenti effettuati alla Parte Finanziatrice ai sensi del presente Contratto e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo dovranno indicare nella relativa causale il Contratto, il Contratto di Finanziamento Integrativo, la Parte Finanziata e la Richiesta di Utilizzo (con dettaglio delle differenti Erogazioni aventi una Data di Scadenza Finale diversificata) a cui si riferiscono.
12.2 Compensazione
Tutti i pagamenti dovuti dalla Parte Finanziata ai sensi del Contratto e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo saranno effettuati per il loro integrale importo, essendo espressamente escluso per la Parte Finanziata e suoi aventi causa di procedere a compensare suoi debiti con qualunque credito da essa vantato nei confronti della Parte Finanziatrice a qualsiasi titolo.
12.3 Contestazioni
La Parte Finanziata dovrà effettuare puntualmente i pagamenti previsti dal Contratto e da ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo per il loro intero ammontare indipendentemente da qualsiasi controversia, anche giudiziale, che possa essere insorta tra la Parte Finanziatrice e Parte Finanziata o da qualsiasi contestazione che possa essere stata sollevata dalla Parte Finanziata.
ARTICOLO 13 SPESE E COSTI
Tutti i costi (ivi inclusi quelli sostenuti da ciascuna Parte in relazione alla nomina dei propri consulenti per la sottoscrizione ed esecuzione del presente Contratto e delle eventuali garanzie e per l’implementazione dei processi informativi richiesti dal presente Contratto) resteranno a carico della Parte che li ha sostenuti.
ARTICOLO 14 DISPOSIZIONI VARIE
14.1 Solidarietà nei rapporti obbligatori
Le obbligazioni derivanti dal presente Contratto e da ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo sono assunte dalla Parte Finanziata con la clausola della solidarietà e della indivisibilità nei riguardi dei suoi successori e aventi causa, che saranno tutti soggetti ai mezzi di esecuzione previsti dalla legge.
14.2 Beneficio del Contratto
Il presente Contratto e ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo è valido e vincolante e crea e creerà diritti e obblighi a favore delle Parti e dei loro successori, cessionari o aventi causa a qualunque titolo.
14.3 Modifiche e tolleranze
Il presente Contratto e ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo può essere modificato soltanto per iscritto.
Nessun ritardo o mancato esercizio della Parte Finanziatrice di qualunque potere, diritto o rimedio previsto dal presente Contratto, da ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo, dalla Convenzione, dal Contratto di Cessione di Crediti, da ciascun Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo e/o dal contratto di Pegno su Xxxxxx di Stato potrà essere considerato una rinuncia a tale potere, diritto e rimedio o come tacita abrogazione o modifica dei patti che lo prevedono.
Nessuna tolleranza, anche se reiterata, della Parte Finanziatrice di inadempimenti o ritardi nell’adempimento degli obblighi della Parte Finanziata derivanti dal presente Contratto, da ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo, dalla Convenzione, dal Contratto di Cessione di Crediti, da ciascun Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo e/o dal contratto di Pegno su Xxxxxx di Stato potrà essere considerata come una rinuncia della Parte Finanziatrice ad eccepire tali eventi o a far valere i relativi diritti ovvero come tacita abrogazione o modifica dei patti che li prevedono.
Il singolo o parziale esercizio da parte della Parte Finanziatrice di un potere, diritto o rimedio previsto presente Contratto, da ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo, dalla Convenzione, dal Contratto di Cessione di Crediti, da ciascun Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo e/o dal contratto di Pegno su Titoli di Stato non precluderà l’ulteriore esercizio di tale potere, diritto o rimedio ovvero l'esercizio di altri poteri o diritti o rimedi previsti ai sensi di tali atti o dalla normativa applicabile.
14.4 Prova del credito
Gli estratti conto, le registrazioni ed in genere le risultanze contabili della Parte Finanziatrice costituiranno sempre piena prova in qualsiasi sede ed ad ogni effetto dei crediti vantati dalla Parte Finanziatrice verso la Parte Finanziata in dipendenza del presente Contratto e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo.
14.5 Invalidità parziale
La circostanza che, in qualsiasi momento, una o più delle disposizioni del presente Contratto e/o di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo risulti o divenga illecita, invalida o non azionabile non pregiudicherà la liceità, validità ed azionabilità delle rimanenti disposizioni del presente Contratto e/o del relativo Contratto di Finanziamento Integrativo, nei limiti consentiti dalla legge applicabile.
14.6 Riservatezza
Ciascuna delle Parti si impegna a mantenere il più stretto riserbo sulle informazioni delle quali venga a conoscenza in dipendenza della conclusione o esecuzione del presente Contratto, di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo, della Convenzione, del Contratto di Cessione di Crediti, di ciascun Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo e/o del contratto di Pegno su Titoli di Stato e delle operazioni in essi contemplate, salvo diverso accordo scritto fra le Parti o salvo che tali informazioni siano o divengano di pubblico dominio, per ragioni diverse dalla violazione degli impegni di riservatezza di cui al presente Articolo 14.6 (Riservatezza), ovvero ancora la loro divulgazione sia dovuta in base a disposizioni normative o regolamentari o per ordine di autorità amministrativa o giudiziaria o, infine, sia necessaria in caso di disposizione, cessione o trasferimento da parte di CDP: (i) dei propri crediti ai sensi del presente Contratto, di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo, del Contratto di Cessione di Crediti, di ciascun Contratto di Cessione di Crediti
Aggiuntivo e/o del contratto di Pegno su Titoli di Stato; e/o (ii) dei Crediti ricevuti in garanzia ai sensi del Contratto di Cessione di Crediti e di ciascun Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo. Resta ferma, comunque, la facoltà delle Parti di portare a conoscenza della competente autorità di vigilanza e/o di controllo quelle informazioni relative all’altra Parte che, a seconda dei casi, la Parte Finanziatrice o la Parte Finanziata consideri necessario divulgare a detta autorità.
14.7 Indennizzo
La Parte Finanziata manterrà la Parte Finanziatrice indenne e manlevata in relazione ad ogni azione, rivendicazione, richiesta o responsabilità rispettivamente intentata, avanzata nei confronti delle medesime o ad esse ascritta, nonché in relazione ad ogni perdita, danno o costo (ivi incluse le competenze dei legali, degli altri eventuali professionisti e le altre spese sostenute per la difesa di ogni richiesta, procedimento od azione) da esse subiti, a causa del mancato adempimento da parte della Parte Finanziata e/o di ciascuna Banca Cedente di uno qualsiasi degli obblighi su di essa gravanti in base al Contratto, a ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo, al Contratto di Cessione di Crediti, a ciascun Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo e/o al contratto di Pegno su Titoli di Stato ovvero a causa della non veridicità o dell’inesattezza delle dichiarazioni e garanzie da esso rese ai sensi di tali documenti. Resta inteso che la Parte Finanziatrice dovrà informare la Parte Finanziata in merito ad ogni azione, rivendicazione e/o richiesta avanzata nei confronti della Parte Finanziatrice in relazione al presente Contratto e/o a ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo e/o al Contratto di Cessione di Crediti e/o a ciascun Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo e/o al contratto di Pegno su Titoli di Stato previa assunzione di impegno di riservatezza da parte della Parte Finanziata.
14.8 Rinuncia a diritti e/o facoltà
Ogni rinuncia di un diritto e/o di facoltà effettuata ai sensi del presente Contratto e/o di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo e/o del Contratto di Cessione di Crediti e/o di ciascun Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo e riferita ad uno o più eventi o clausole dovrà essere effettuata per iscritto e sarà efficace esclusivamente riguardo a tali eventi o clausole, non potendo in alcun modo essere estesa ad altri eventi o clausole o alle medesime clausole in relazione ad eventi diversi.
14.9 Divulgazione di informazioni
In relazione al presente Contratto e a ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo e ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs 30 giugno 2003 n. 196, ciascuna Parte prende atto e consente ai sensi degli articoli 11 e 20 di tale legge (e/o dell’analoga normativa di volta in volta vigente in materia di privacy) che i dati personali forniti o direttamente acquisiti dall’altra Parte, formino oggetto, nel rispetto della legge, di trattamento al fine di ottemperare ad obblighi di legge ovvero per adempiere a quanto disposto dagli organi di vigilanza del sistema bancario e finanziario.
14.10 Comunicazioni
Ogni comunicazione da effettuarsi ai sensi del presente Contratto e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo dovrà essere effettuata per iscritto e, salvo che non sia stabilito altrimenti nel presente Contratto, potrà essere effettuata per raccomandata A.R. o telefax. Resta inteso che le comunicazioni, ai sensi del presente Contratto e/o di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo, dovranno essere effettuate in via esclusiva rispettivamente dalla Parte Finanziata alla Parte Finanziatrice e dalla Parte Finanziatrice alla Parte Finanziata. Le comunicazioni dovranno essere inviate ai seguenti indirizzi o a quelli successivamente indicati per iscritto a seconda dei casi dalla Parte Finanziatrice ovvero dalla Parte Finanziata:
Per la Parte Finanziata:
via
Fax: All’attenzione di
Per la Parte Finanziatrice:
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.
Xxx Xxxxx, 0
00000 Xxxx
Fax x00 00 00000000 ovvero 06 42215556
All’attenzione di: Area Supporto all’Economia - Servizio PMI, Territorio e Ambiente
Ogni comunicazione ai sensi del presente Contratto e/o di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo sarà considerata come effettuata al momento del ricevimento agli indirizzi sopra indicati purché tale comunicazione venga effettuata tra le ore 9.00 e le ore 17.00 di un Xxxxxx Xxxxxxxxxx, in caso contrario considerandosi effettuata il Giorno Lavorativo immediatamente successivo.
14.11 Ruolo dell’Agente di Calcolo
Ai sensi del presente Contratto e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo la Parte Finanziatrice agisce in qualità di Agente di Calcolo, con il compito di effettuare, in via esclusiva, tutti i calcoli e le determinazioni relative ad importi, prezzi, corrispettivi e date ai sensi del Contratto e/o di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo.
ARTICOLO 15 TRATTAMENTO FISCALE
Il presente Contratto, le relative formalità e garanzie di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate, sono esenti dall'imposta di registro e dall'imposta di bollo e da ogni altra imposta indiretta, nonché da ogni altro tributo o diritto, ai sensi dell'articolo 5, comma 24, del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito con modificazioni in Legge 24 novembre 2003 n. 326, in quanto relativo ad un'operazione rientrante nell'ambito della gestione separata della "Cassa depositi e prestiti società per azioni".
ARTICOLO 16
LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
16.1 Legge applicabile
Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana e dovrà essere interpretato ai sensi della medesima.
16.2 Foro competente
Qualsiasi controversia relativa all’interpretazione, validità, esecuzione del o comunque derivante dal presente Contratto sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Roma ferme le competenze inderogabilmente stabilite dal codice di procedura civile per i provvedimenti cautelari ed esecutivi.
******
La Parte Finanziata dà espressamente atto che il presente Contratto costituisce manifestazione della propria volontà negoziale e dichiara di ben conoscere il contenuto delle singole clausole avendone negoziato integralmente e specificamente il contenuto per il tramite dell’ABI.
Se siete d’accordo sul contenuto del presente accordo, Xx preghiamo di confermarcelo inviandoci la Lettera di Accettazione da Voi debitamente sottoscritta, in segno di integrale accettazione ed anticipandocela via telefax. La presente proposta costituisce proposta irrevocabile ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1329 del codice civile e potrà essere da voi sottoscritta entro non oltre 6 (sei) mesi dalla data odierna, restando inteso che, al termine di tale periodo, tale proposta si intenderà automaticamente decaduta. Una volta ricevuta tale Lettera di Accettazione, ci obblighiamo a darvene immediatamente conferma via telefax nella medesima data.
Distinti saluti
, / /
[Luogo e Data]
[La Parte Finanziata]
[Firma]
[Nome e Qualifica]
La Parte Finanziata dichiara di approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1341, secondo comma, e dell’articolo 1342 del codice civile:
(A) le seguenti clausole contenute nel presente Contratto:
i Paragrafi 2.2.1 e 2.2.2 dell’Articolo 2.2 (Scopo);
ii Paragrafi 2.4.2 e 2.4.3 dell’Articolo 2.4 (Banche Cedenti);
iii Paragrafi 2.5.1 e 2.5.2 dell’Articolo 2.5 (Integrazione del contenuto del Contratto); iv Paragrafi 3.1, 3.2 e 3.3 dell’Articolo 3 (Condizioni Sospensive);
v Articolo 4 (Contratti di Finanziamento Integrativo - Utilizzo del Finanziamento); vi Articolo 5.2 (Limite legale al Tasso di Interesse applicabile);
vii Articolo 5.5 (Interessi di mora);
viii Articolo 6.2 (Rimborso Anticipato Facoltativo); ix Articolo 6.3 (Rimborso Anticipato Obbligatorio); x Articolo 7 (Imposte e Tasse);
xi Articolo 10.2.3 (Impegni di compliance e regolamentari); xii Articolo 10.2.5 (Divieto di Cessione);
xiii Articolo 10.2.6 (Requisiti dei Finanziamenti Imprese); xiv Articolo 10.2.8 (Cessione di crediti in garanzia);
xv Paragrafi 11.1.1, 11.1.2 e 11.1.3 dell’Articolo 11.1 (Eventi di Decadenza);
xvi Paragrafi 11.2.1, 11.2.2 e 11.2.3 dell’Articolo 11.2 (Eventi di Risoluzione);
xvii Paragrafi 11.3.1, 11.3.2 e 11.3.3 dell’Articolo 11.3 (Eventi di Recesso); xviii Articolo 12.2 (Compensazione);
xix Articolo 12.3 (Contestazioni);
xx Articolo 14.4 (Prova del credito); xxi Articolo 14.7 (Indennizzo);
xxii Articolo 14.8 (Rinuncia a diritti e/o facoltà); xxiii Articolo 14.10 (Comunicazioni);
xxiv Articolo 16.2 (Foro Competente); e
(B) le seguenti clausole della Convenzione:
i paragrafi 2.3 e 2.6 dell’articolo 2 (Scopo);
ii sotto-paragrafi (v), (ix), (x), (xi), (xiv) e (xv) del paragrafo 3.2 dell’articolo 3 (I Finanziamenti); iii paragrafo 3.3 dell’articolo 3 (I Finanziamenti);
iv paragrafo 3.5 dell’articolo 3 (I Finanziamenti);
v articolo 4 (Cessione di crediti e altre garanzie in favore di CDP);
vi lettere (b), (c), (d), (f), (g), (h) e (i) dell’articolo 5 (Plafond Piattaforma Imprese);
vii paragrafi 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.10 e 6.11 dell’articolo 6 (Finanziamenti Imprese);
viii paragrafo 7.10 dell’articolo 7 (Miscellanea);
ix paragrafi 8.2 e 8.3 dell’articolo 8 (Digitalizzazione).
[La Parte Finanziata]
[Firma]
[Nome e Qualifica]
Piattaforma Imprese – Plafond PMI
ALLEGATO 1 - PARTE I
AL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO QUADRO SOTTOSCRITTO TRA [….] E CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. IN DATA [….]
(POSIZIONE XXXXXXX)
CONTRATTO DI FINANZIAMENTO INTEGRATIVO PLAFOND PMI (PROPOSTA)
NEL CASO DI CONTRAENTE IL FINANZIAMENTO CHE SIA UNA BANCA DIVERSA DALLE BANCHE DEL SISTEMA DEL CREDITO COOPERATIVO
[SU CARTA INTESTATA DELLA PARTE FINANZIATA]
Spett.le
Cassa depositi e prestiti S.p.A
Xxx Xxxxx, 0
00000 Xxxx
Fax x00 00 00000000/ 00 00000000
All’attenzione di “Area Supporto all’Economia – Servizio PMI Territorio e Ambiente”
Egregi Signori,
facciamo seguito ai colloqui e agli accordi intercorsi, per formularVi qui di seguito la nostra proposta irrevocabile di Contratto di Finanziamento Integrativo (come di seguito definito)
CONTRATTO DI FINANZIAMENTO INTEGRATIVO PLAFOND PMI
tra
(1)
una banca, con sede legale in
capitale sociale pari ad euro , , interamente, versato, iscritta al Registro delle Imprese , codice fiscale e Partita IVA
n. iscritta all’Albo delle Banche [e appartenente al gruppo Bancario
, iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari al n. ] (la “Parte Finanziata”);
e
(2) Cassa depositi e prestiti S.p.A., con sede legale in Xxx Xxxxx, 0, 00000 Xxxx, capitale sociale euro 3.500.000.000,00, interamente versato, iscritta presso la CCIAA di Roma al REA 1053767, codice fiscale ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. 80199230584, Partita IVA 07756511007 (di seguito “CDP” o la “Parte Finanziatrice” e/o in qualità di agente di calcolo, l’”Agente di Calcolo”).
(La Parte Finanziata e la Parte Finanziatrice, collettivamente di seguito le “Parti” e ciascuna una “Parte”)
PREMESSO CHE
A In data [●], la Parte Finanziata e la Parte Finanziatrice hanno sottoscritto un contratto di finanziamento quadro (il “Contratto di Finanziamento Quadro”), ai sensi della convenzione sottoscritta tra CDP e l’Associazione Bancaria Italiana, in data 5 agosto 2014, ai sensi della quale sono state definite le linee guida, i flussi informativi e i principi generali relativi ai finanziamenti che saranno messi a disposizione delle Banche da CDP a valere sul Plafond Piattaforma Imprese (la “Convenzione”).
B La Parte Finanziata ha preso atto dei Margini applicabili alla Data di Erogazione (come di seguito indicata), secondo le modalità previste dalla Convenzione.
C Mediante l’invio della presente proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo (di seguito, il “Contratto di Finanziamento Integrativo”) e della Richiesta di Utilizzo qui allegata, la Parte Finanziata intende richiedere alla Parte Finanziatrice l’erogazione di un Finanziamento a valere sul Plafond PMI, ai sensi e per gli effetti degli Articoli 2 (“I Finanziamenti”) e 4 (“Contratti di Finanziamento Integrativi - Utilizzo dei Finanziamenti”) del Contratto di Finanziamento Quadro.
D La Parte Finanziatrice, ai termini e subordinatamente alle condizioni previsti nella Convenzione e nel Contratto di Finanziamento Quadro, è disposta a mettere a disposizione della Parte Finanziata il Finanziamento Plafond PMI (come di seguito definito) ai termini ed alle condizioni qui di seguito specificate.
TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:
ARTICOLO 1 PREMESSE E DEFINIZIONI
1.1 Premesse e allegati: le premesse e l’allegata Richiesta di Xxxxxxxx formano parte integrante e sostanziale del
presente Contratto di Finanziamento Integrativo.
1.2 Definizioni: i termini indicati con iniziale maiuscola nel presente Contratto di Finanziamento Integrativo e qui non espressamente definiti avranno il medesimo significato ad essi attribuito nel Contratto di Finanziamento Quadro.
1.3 Riferimenti: le regole di interpretazione di cui all’articolo 1.3 del Contratto di Finanziamento Quadro troveranno applicazione anche con riferimento al presente Contratto di Finanziamento Integrativo.
ARTICOLO 2
IL FINANZIAMENTO PLAFOND PMI
2.1 Finanziamento
Subordinatamente ai termini ed alle condizioni previste nella Convenzione e nel Contratto di Finanziamento Quadro, la Parte Finanziatrice concede alla Parte Finanziata, che accetta, un Finanziamento, in una o più
Erogazioni, per un importo massimo complessivo pari ad Euro , _ secondo le
caratteristiche di dettaglio indicate nella Richiesta di Utilizzo allegata alla presente proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo (il “Finanziamento Plafond PMI”), da erogarsi alla Data di Erogazione (come di seguito indicata) secondo quanto previsto nel Contratto di Finanziamento Quadro.
2.2 Termini e condizioni
Con riferimento al Finanziamento Plafond PMI e al presente Contratto di Finanziamento Integrativo, troveranno applicazione tutti i termini e le condizioni previsti nella Convenzione e nel Contratto di Finanziamento Quadro, che si intendono integralmente riprodotti nel presente Contratto di Finanziamento Integrativo onde costituirne parte integrante e sostanziale.
ARTICOLO 3 DICHIARAZIONI DELLA PARTE FINANZIATA
3.1 La Parte Finanziata dichiara:
(i) di aver consegnato alla Parte Finanziatrice, trasmettendola unitamente alla presente proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo, tutta la documentazione indicata all’Articolo 4.1.5 del Contratto di Finanziamento Quadro; e
(ii) con riferimento alla documentazione di cui all’Articolo 4.1.5 del Contratto di Finanziamento Quadro eventualmente non consegnata unitamente alla presente proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo, che la stessa è già stata precedentemente consegnata alla Parte Finanziatrice ed è alla data odierna ancora valida e vigente e non ha subito modificazioni.
Resta inteso che la ricezione da parte della Parte Finanziatrice della suddetta documentazione, nonché la verifica da parte della Parte Finanziatrice delle condizioni sospensive di cui all’articolo 3.2 (Condizioni sospensive a ciascuna Erogazione) del Contratto di Finanziamento Quadro e delle altre condizioni altrimenti previste nel Contratto di Finanziamento Quadro e nella Convenzione, costituisce condizione essenziale per la valutazione da parte della Parte Finanziatrice circa l’accettabilità o meno della presente proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo e per l’erogazione del Finanziamento Plafond PMI.
3.2 La Parte Finanziata dichiara e garantisce a CDP che alla data di firma del presente Contratto di Finanziamento Integrativo:
(i) il Rapporto di Vigilanza Stand Alone, ove applicabile alla Parte Finanziata ai sensi della Convenzione, non è superiore al 30%; e
(ii) il Rapporto di Vigilanza Consolidato, ove applicabile alla Parte Finanziata ai sensi della Convenzione, non è superiore al 30%.
3.3 La Parte Finanziata dichiara e garantisce alla Parte Finanziatrice che: (a) alla data odierna le dichiarazioni e le garanzie rese ai sensi dell’Articolo 8 (Dichiarazioni e Garanzie) del Contratto di Finanziamento Quadro sono veritiere, corrette e complete e non sono in essere situazioni e/o eventi che possano fare sì che tali dichiarazioni e garanzie non saranno veritiere, corrette e complete alla Data di Erogazione (come di seguito definita) e (b) alla data odierna non si è verificato alcun Evento Rilevante e, per effetto dell’Erogazione del Finanziamento Plafond PMI qui richiesta, nessun Evento Rilevante si verificherà.
ARTICOLO 4
UTILIZZO DEL FINANZIAMENTO PLAFOND PMI
Il Finanziamento Plafond PMI sarà erogato, in conformità a quanto previsto nel Contratto di Finanziamento Quadro e nella Richiesta di Utilizzo allegata alla presente, il (la “Data di Erogazione”)[1].
Qualora il Finanziamento Plafond PMI non sia erogato alla Data di Erogazione per il mancato verificarsi delle condizioni sospensive indicate nel Contratto di Finanziamento Quadro e/o nella Convenzione, la presente proposta di Contratto di Finanziamento Quadro non avrà alcun effetto.
ARTICOLO 5
CESSIONE DEI CREDITI IN GARANZIA
Con la presente proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo, la Parte Finanziata, per quanto occorrer possa, riconosce e conferma, senza alcun effetto novativo, che tutte le obbligazioni derivanti dall’erogazione del Finanziamento Plafond PMI sono garantite dalle cessioni di crediti effettuate o che saranno effettuate ai sensi del Contratto di Cessione di Crediti stipulato in pari data alla data di conclusione del Contratto di Finanziamento Quadro tra la Parte Finanziata e la Parte Finanziatrice, secondo quanto ivi previsto.
Ove siano stati sottoscritti uno o più Contratti di Cessione di Crediti Aggiuntivi, con la presente proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo, la Parte Finanziata, per quanto occorrer possa, riconosce e conferma, in nome e per conto di tutti i Cedenti (come definiti in ciascuno dei Contratti di Cessione di Crediti Aggiuntivi di seguito menzionati) che tutte le obbligazioni derivanti dall’erogazione del Finanziamento Plafond PMI sono garantite dalle cessioni di crediti effettuate o che saranno effettuate dai Cedenti ai sensi dei rispettivi Contratti di Cessione di Crediti Aggiuntivi stipulati, rispettivamente, in data , in data , in data e in data
[2] tra la Parte Finanziatrice e la Parte Finanziata, in nome e per conto dei relativi Cedenti.
ARTICOLO 6
LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
6.1 Legge applicabile
Il presente Contratto di Finanziamento Integrativo è regolato dalla legge italiana e dovrà essere interpretato ai sensi della medesima.
6.2 Foro competente
Qualsiasi controversia relativa all’interpretazione, validità, esecuzione del o comunque derivante dal presente Contratto di Finanziamento Integrativo sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Roma ferme le
1 Inserire la Data di Erogazione immediatamente successiva alla data della proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo.
competenze inderogabilmente stabilite dal codice di procedura civile per i provvedimenti cautelari ed esecutivi.
******
Salvo il diritto di CDP di non accettare la presente proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo – e pertanto di non procedere all’erogazione del Finanziamento Plafond PMI - per il mancato soddisfacimento delle condizioni sospensive di cui al Contratto di Finanziamento Quadro e/o alla Convenzione secondo quanto ivi previsto, il presente Contratto di Finanziamento Integrativo si intenderà concluso, senza necessità di ulteriore comunicazione da parte di CDP o della Parte Finanziata, a decorrere dal momento dell’erogazione del Finanziamento Plafond PMI effettuata da CDP alla Data di Erogazione.
Distinti saluti
[La Parte Finanziata] [Nome e Qualifica] [Luogo e Data] [Firma]
Piattaforma Imprese – Plafond MID
ALLEGATO 1 - PARTE II
AL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO QUADRO SOTTOSCRITTO TRA [….] E CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. IN DATA [….]
(POSIZIONE XXXXXXX)
CONTRATTO DI FINANZIAMENTO INTEGRATIVO PLAFOND MID (PROPOSTA)
NEL CASO DI CONTRAENTE IL FINANZIAMENTO CHE SIA UNA BANCA DIVERSA DALLE BANCHE DEL SISTEMA DEL CREDITO COOPERATIVO
[SU CARTA INTESTATA DELLA PARTE FINANZIATA]
Spett.le
Cassa depositi e prestiti S.p.A
Xxx Xxxxx, 0
00000 Xxxx
Fax x00 00 00000000/ 00 00000000
All’attenzione di “Area Supporto all’Economia – Servizio PMI Territorio e Ambiente”
Egregi Signori,
facciamo seguito ai colloqui e agli accordi intercorsi, per formularVi qui di seguito la nostra proposta irrevocabile di Contratto di Finanziamento Integrativo (come di seguito definito)
CONTRATTO DI FINANZIAMENTO INTEGRATIVO PLAFOND MID
tra
(1)
una banca, con sede legale in
capitale sociale pari ad euro , , interamente, versato, iscritta al Registro delle Imprese , codice fiscale e Partita IVA
n. iscritta all’Albo delle Banche [e appartenente al gruppo Bancario
, iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari al n. ] (la “Parte Finanziata”);
e
(2) Cassa depositi e prestiti S.p.A., con sede legale in Xxx Xxxxx, 0, 00000 Xxxx, capitale sociale euro 3.500.000.000,00, interamente versato, iscritta presso la CCIAA di Roma al REA 1053767, codice fiscale ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. 80199230584, Partita IVA 07756511007 (di seguito “CDP” o la “Parte Finanziatrice” e/o in qualità di agente di calcolo, l’”Agente di Calcolo”).
(La Parte Finanziata e la Parte Finanziatrice, collettivamente di seguito le “Parti” e ciascuna una “Parte”)
PREMESSO CHE
A In data [●], la Parte Finanziata e la Parte Finanziatrice hanno sottoscritto un contratto di finanziamento quadro (il “Contratto di Finanziamento Quadro”), ai sensi della convenzione sottoscritta tra CDP e l’Associazione Bancaria Italiana, in data 5 agosto 2014, ai sensi della quale sono state definite le linee guida, i flussi informativi e i principi generali relativi ai finanziamenti che saranno messi a disposizione delle Banche da CDP a valere sul Plafond Piattaforma Imprese (la “Convenzione”).
B La Parte Finanziata ha preso atto dei Margini applicabili alla Data di Erogazione (come di seguito indicata), secondo le modalità previste dalla Convenzione.
C Mediante l’invio della presente proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo (di seguito, il “Contratto di Finanziamento Integrativo”) e della Richiesta di Utilizzo qui allegata, la Parte Finanziata intende richiedere alla Parte Finanziatrice l’erogazione di un Finanziamento a valere sul Plafond MID, ai sensi e per gli effetti degli Articoli 2 (“I Finanziamenti”) e 4 (“Contratti di Finanziamento Integrativi - Utilizzo dei Finanziamenti”) del Contratto di Finanziamento Quadro.
D La Parte Finanziatrice, ai termini e subordinatamente alle condizioni previsti nella Convenzione e nel Contratto di Finanziamento Quadro, è disposta a mettere a disposizione della Parte Finanziata il Finanziamento Plafond MID (come di seguito definito) ai termini ed alle condizioni qui di seguito specificate.
TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:
ARTICOLO 1 PREMESSE E DEFINIZIONI
1.1 Premesse e allegati: le premesse e l’allegata Richiesta di Xxxxxxxx formano parte integrante e sostanziale del
presente Contratto di Finanziamento Integrativo.
1.2 Definizioni: i termini indicati con iniziale maiuscola nel presente Contratto di Finanziamento Integrativo e qui non espressamente definiti avranno il medesimo significato ad essi attribuito nel Contratto di Finanziamento Quadro.
1.3 Riferimenti: le regole di interpretazione di cui all’articolo 1.3 del Contratto di Finanziamento Quadro troveranno applicazione anche con riferimento al presente Contratto di Finanziamento Integrativo.
ARTICOLO 2
IL FINANZIAMENTO PLAFOND MID
2.1 Finanziamento
Subordinatamente ai termini ed alle condizioni previste nella Convenzione e nel Contratto di Finanziamento Quadro, la Parte Finanziatrice concede alla Parte Finanziata, che accetta, un Finanziamento, in una o più
Erogazioni, per un importo massimo complessivo pari ad Euro , _ secondo le
caratteristiche di dettaglio indicate nella Richiesta di Utilizzo allegata alla presente proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo (il “Finanziamento Plafond MID”), da erogarsi alla Data di Erogazione (come di seguito indicata) secondo quanto previsto nel Contratto di Finanziamento Quadro.
2.2 Termini e condizioni
Con riferimento al Finanziamento Plafond MID e al presente Contratto di Finanziamento Integrativo, troveranno applicazione tutti i termini e le condizioni previsti nella Convenzione e nel Contratto di Finanziamento Quadro, che si intendono integralmente riprodotti nel presente Contratto di Finanziamento Integrativo onde costituirne parte integrante e sostanziale.
ARTICOLO 3 DICHIARAZIONI DELLA PARTE FINANZIATA
3.1 La Parte Finanziata dichiara:
(i) di aver consegnato alla Parte Finanziatrice, trasmettendola unitamente alla presente proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo, tutta la documentazione indicata all’Articolo 4.1.5 del Contratto di Finanziamento Quadro; e
(ii) con riferimento alla documentazione di cui all’Articolo 4.1.5 del Contratto di Finanziamento Quadro eventualmente non consegnata unitamente alla presente proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo, che la stessa è già stata precedentemente consegnata alla Parte Finanziatrice ed è alla data odierna ancora valida e vigente e non ha subito modificazioni.
Resta inteso che la ricezione da parte della Parte Finanziatrice della suddetta documentazione, nonché la verifica da parte della Parte Finanziatrice delle condizioni sospensive di cui all’articolo 3.2 (Condizioni sospensive a ciascuna Erogazione) del Contratto di Finanziamento Quadro e delle altre condizioni altrimenti previste nel Contratto di Finanziamento Quadro e nella Convenzione, costituisce condizione essenziale per la valutazione da parte della Parte Finanziatrice circa l’accettabilità o meno della presente proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo e per l’erogazione del Finanziamento Plafond MID.
3.2 La Parte Finanziata dichiara e garantisce a CDP che alla data di firma del presente Contratto di Finanziamento Integrativo:
(i) il Rapporto di Vigilanza Stand Alone, ove applicabile alla Parte Finanziata ai sensi della Convenzione, non è superiore al 30%; e
(ii) il Rapporto di Vigilanza Consolidato, ove applicabile alla Parte Finanziata ai sensi della Convenzione, non è superiore al 30%.
3.3 La Parte Finanziata dichiara e garantisce alla Parte Finanziatrice che: (a) alla data odierna le dichiarazioni e le garanzie rese ai sensi dell’Articolo 8 (Dichiarazioni e Garanzie) del Contratto di Finanziamento Quadro sono veritiere, corrette e complete e non sono in essere situazioni e/o eventi che possano fare sì che tali dichiarazioni e garanzie non saranno veritiere, corrette e complete alla Data di Erogazione (come di seguito definita) e (b) alla data odierna non si è verificato alcun Evento Rilevante e, per effetto dell’Erogazione del Finanziamento Plafond MID qui richiesta, nessun Evento Rilevante si verificherà.
ARTICOLO 4
UTILIZZO DEL FINANZIAMENTO PLAFOND MID
Il Finanziamento Plafond MID sarà erogato, in conformità a quanto previsto nel Contratto di Finanziamento Quadro e nella Richiesta di Utilizzo allegata alla presente, il (la “Data di Erogazione”)[1].
Qualora il Finanziamento Plafond MID non sia erogato alla Data di Erogazione per il mancato verificarsi delle condizioni sospensive indicate nel Contratto di Finanziamento Quadro e/o nella Convenzione, la presente proposta di Contratto di Finanziamento Quadro non avrà alcun effetto.
ARTICOLO 5
CESSIONE DEI CREDITI IN GARANZIA
Con la presente proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo, la Parte Finanziata, per quanto occorrer possa, riconosce e conferma, senza alcun effetto novativo, che tutte le obbligazioni derivanti dall’erogazione del Finanziamento Plafond MID sono garantite dalle cessioni di crediti effettuate o che saranno effettuate ai sensi del Contratto di Cessione di Crediti stipulato in pari data alla data di conclusione del Contratto di Finanziamento Quadro tra la Parte Finanziata e la Parte Finanziatrice, secondo quanto ivi previsto.
Ove siano stati sottoscritti uno o più Contratti di Cessione di Crediti Aggiuntivi, con la presente proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo, la Parte Finanziata, per quanto occorrer possa, riconosce e conferma, in nome e per conto di tutti i Cedenti (come definiti in ciascuno dei Contratti di Cessione di Crediti Aggiuntivi di seguito menzionati) che tutte le obbligazioni derivanti dall’erogazione del Finanziamento Plafond MID sono garantite dalle cessioni di crediti effettuate o che saranno effettuate dai Cedenti ai sensi dei rispettivi Contratti di Cessione di Crediti Aggiuntivi stipulati, rispettivamente, in data , in data , in data e in data
[2] tra la Parte Finanziatrice e la Parte Finanziata, in nome e per conto dei relativi Cedenti.
ARTICOLO 6
LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
6.1 Legge applicabile
Il presente Contratto di Finanziamento Integrativo è regolato dalla legge italiana e dovrà essere interpretato ai sensi della medesima.
6.2 Foro competente
Qualsiasi controversia relativa all’interpretazione, validità, esecuzione del o comunque derivante dal presente Contratto di Finanziamento Integrativo sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Roma ferme le
1 Inserire la Data di Erogazione immediatamente successiva alla data della proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo.
competenze inderogabilmente stabilite dal codice di procedura civile per i provvedimenti cautelari ed esecutivi.
******
Salvo il diritto di CDP di non accettare la presente proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo – e pertanto di non procedere all’erogazione del Finanziamento Plafond MID - per il mancato soddisfacimento delle condizioni sospensive di cui al Contratto di Finanziamento Quadro e/o alla Convenzione secondo quanto ivi previsto, il presente Contratto di Finanziamento Integrativo si intenderà concluso, senza necessità di ulteriore comunicazione da parte di CDP o della Parte Finanziata, a decorrere dal momento dell’erogazione del Finanziamento Plafond MID effettuata da CDP alla Data di Erogazione.
Distinti saluti
[La Parte Finanziata] [Nome e Qualifica] [Luogo e Data] [Firma]
Piattaforma Imprese – Plafond Reti PMI
ALLEGATO 1 - PARTE III
AL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO QUADRO SOTTOSCRITTO TRA [….] E CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. IN DATA [….]
(POSIZIONE XXXXXXX)
CONTRATTO DI FINANZIAMENTO INTEGRATIVO PLAFOND RETI PMI (PROPOSTA)
NEL CASO DI CONTRAENTE IL FINANZIAMENTO CHE SIA UNA BANCA DIVERSA DALLE BANCHE DEL SISTEMA DEL CREDITO COOPERATIVO
[SU CARTA INTESTATA DELLA PARTE FINANZIATA]
Spett.le
Cassa depositi e prestiti S.p.A
Xxx Xxxxx, 0
00000 Xxxx
Fax x00 00 00000000/ 00 00000000
All’attenzione di “Area Supporto all’Economia – Servizio PMI Territorio e Ambiente”
Egregi Signori,
facciamo seguito ai colloqui e agli accordi intercorsi, per formularVi qui di seguito la nostra proposta irrevocabile di Contratto di Finanziamento Integrativo (come di seguito definito)
CONTRATTO DI FINANZIAMENTO INTEGRATIVO PLAFOND RETI PMI
tra
(1)
una banca, con sede legale in
capitale sociale pari ad euro , , interamente, versato, iscritta al Registro delle Imprese , codice fiscale e Partita IVA
n. iscritta all’Albo delle Banche [e appartenente al gruppo Bancario
, iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari al n. ] (la “Parte Finanziata”);
e
(2) Cassa depositi e prestiti S.p.A., con sede legale in Xxx Xxxxx, 0, 00000 Xxxx, capitale sociale euro 3.500.000.000,00, interamente versato, iscritta presso la CCIAA di Roma al REA 1053767, codice fiscale ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. 80199230584, Partita IVA 07756511007 (di seguito “CDP” o la “Parte Finanziatrice” e/o in qualità di agente di calcolo, l’”Agente di Calcolo”).
(La Parte Finanziata e la Parte Finanziatrice, collettivamente di seguito le “Parti” e ciascuna una “Parte”)
PREMESSO CHE
A In data [●], la Parte Finanziata e la Parte Finanziatrice hanno sottoscritto un contratto di finanziamento quadro (il “Contratto di Finanziamento Quadro”), ai sensi della convenzione sottoscritta tra CDP e l’Associazione Bancaria Italiana, in data 5 agosto 2014, ai sensi della quale sono state definite le linee guida, i flussi informativi e i principi generali relativi ai finanziamenti che saranno messi a disposizione delle Banche da CDP a valere sul Plafond Piattaforma Imprese (la “Convenzione”).
B La Parte Finanziata ha preso atto dei Margini applicabili alla Data di Erogazione (come di seguito indicata), secondo le modalità previste dalla Convenzione.
C Mediante l’invio della presente proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo (di seguito, il “Contratto di Finanziamento Integrativo”) e della Richiesta di Utilizzo qui allegata, la Parte Finanziata intende richiedere alla Parte Finanziatrice l’erogazione di un Finanziamento a valere sul Plafond Reti PMI, ai sensi e per gli effetti degli Articoli 2 (“I Finanziamenti”) e 4 (“Contratti di Finanziamento Integrativi - Utilizzo dei Finanziamenti”) del Contratto di Finanziamento Quadro.
D La Parte Finanziatrice, ai termini e subordinatamente alle condizioni previsti nella Convenzione e nel Contratto di Finanziamento Quadro, è disposta a mettere a disposizione della Parte Finanziata il Finanziamento Plafond Reti PMI (come di seguito definito) ai termini ed alle condizioni qui di seguito specificate.
TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:
ARTICOLO 1 PREMESSE E DEFINIZIONI
1.1 Premesse e allegati: le premesse e l’allegata Richiesta di Xxxxxxxx formano parte integrante e sostanziale del
presente Contratto di Finanziamento Integrativo.
1.2 Definizioni: i termini indicati con iniziale maiuscola nel presente Contratto di Finanziamento Integrativo e qui non espressamente definiti avranno il medesimo significato ad essi attribuito nel Contratto di Finanziamento Quadro.
1.3 Riferimenti: le regole di interpretazione di cui all’articolo 1.3 del Contratto di Finanziamento Quadro troveranno applicazione anche con riferimento al presente Contratto di Finanziamento Integrativo.
ARTICOLO 2
IL FINANZIAMENTO PLAFOND RETI PMI
2.1 Finanziamento
Subordinatamente ai termini ed alle condizioni previste nella Convenzione e nel Contratto di Finanziamento Quadro, la Parte Finanziatrice concede alla Parte Finanziata, che accetta, un Finanziamento, in una o più
Erogazioni, per un importo massimo complessivo pari ad Euro , _ secondo le
caratteristiche di dettaglio indicate nella Richiesta di Utilizzo allegata alla presente proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo (il “Finanziamento Plafond Reti PMI”), da erogarsi alla Data di Erogazione (come di seguito indicata) secondo quanto previsto nel Contratto di Finanziamento Quadro.
2.2 Termini e condizioni
Con riferimento al Finanziamento Plafond Reti PMI e al presente Contratto di Finanziamento Integrativo, troveranno applicazione tutti i termini e le condizioni previsti nella Convenzione e nel Contratto di Finanziamento Quadro, che si intendono integralmente riprodotti nel presente Contratto di Finanziamento Integrativo onde costituirne parte integrante e sostanziale.
ARTICOLO 3 DICHIARAZIONI DELLA PARTE FINANZIATA
3.1 La Parte Finanziata dichiara:
(i) di aver consegnato alla Parte Finanziatrice, trasmettendola unitamente alla presente proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo, tutta la documentazione indicata all’Articolo 4.1.5 del Contratto di Finanziamento Quadro; e
(ii) con riferimento alla documentazione di cui all’Articolo 4.1.5 del Contratto di Finanziamento Quadro eventualmente non consegnata unitamente alla presente proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo, che la stessa è già stata precedentemente consegnata alla Parte Finanziatrice ed è alla data odierna ancora valida e vigente e non ha subito modificazioni.
Resta inteso che la ricezione da parte della Parte Finanziatrice della suddetta documentazione, nonché la verifica da parte della Parte Finanziatrice delle condizioni sospensive di cui all’articolo 3.2 (Condizioni sospensive a ciascuna Erogazione) del Contratto di Finanziamento Quadro e delle altre condizioni altrimenti previste nel Contratto di Finanziamento Quadro e nella Convenzione, costituisce condizione essenziale per la valutazione da parte della Parte Finanziatrice circa l’accettabilità o meno della presente proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo e per l’erogazione del Finanziamento Plafond Reti PMI.
3.2 La Parte Finanziata dichiara e garantisce a CDP che alla data di firma del presente Contratto di Finanziamento Integrativo:
(i) il Rapporto di Vigilanza Stand Alone, ove applicabile alla Parte Finanziata ai sensi della Convenzione, non è superiore al 30%; e
(ii) il Rapporto di Vigilanza Consolidato, ove applicabile alla Parte Finanziata ai sensi della Convenzione, non è superiore al 30%.
3.3 La Parte Finanziata dichiara e garantisce alla Parte Finanziatrice che: (a) alla data odierna le dichiarazioni e le garanzie rese ai sensi dell’Articolo 8 (Dichiarazioni e Garanzie) del Contratto di Finanziamento Quadro sono veritiere, corrette e complete e non sono in essere situazioni e/o eventi che possano fare sì che tali dichiarazioni e garanzie non saranno veritiere, corrette e complete alla Data di Erogazione (come di seguito definita) e (b) alla data odierna non si è verificato alcun Evento Rilevante e, per effetto dell’Erogazione del Finanziamento Plafond Reti PMI qui richiesta, nessun Evento Rilevante si verificherà.
ARTICOLO 4
UTILIZZO DEL FINANZIAMENTO PLAFOND RETI PMI
Il Finanziamento Plafond Reti PMI sarà erogato, in conformità a quanto previsto nel Contratto di Finanziamento Quadro e nella Richiesta di Utilizzo allegata alla presente, il (la “Data di Erogazione”)[1].
Qualora il Finanziamento Plafond Reti PMI non sia erogato alla Data di Erogazione per il mancato verificarsi delle condizioni sospensive indicate nel Contratto di Finanziamento Quadro e/o nella Convenzione, la presente proposta di Contratto di Finanziamento Quadro non avrà alcun effetto.
ARTICOLO 5
CESSIONE DEI CREDITI IN GARANZIA
Con la presente proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo, la Parte Finanziata, per quanto occorrer possa, riconosce e conferma, senza alcun effetto novativo, che tutte le obbligazioni derivanti dall’erogazione del Finanziamento Plafond Reti PMI sono garantite dalle cessioni di crediti effettuate o che saranno effettuate ai sensi del Contratto di Cessione di Crediti stipulato in pari data alla data di conclusione del Contratto di Finanziamento Quadro tra la Parte Finanziata e la Parte Finanziatrice, secondo quanto ivi previsto.
Ove siano stati sottoscritti uno o più Contratti di Cessione di Crediti Aggiuntivi, con la presente proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo, la Parte Finanziata, per quanto occorrer possa, riconosce e conferma, in nome e per conto di tutti i Cedenti (come definiti in ciascuno dei Contratti di Cessione di Crediti Aggiuntivi di seguito menzionati) che tutte le obbligazioni derivanti dall’erogazione del Finanziamento Plafond Reti PMI sono garantite dalle cessioni di crediti effettuate o che saranno effettuate dai Cedenti ai sensi dei rispettivi Contratti di Cessione di Crediti Aggiuntivi stipulati, rispettivamente, in data , in data , in data e in data
[2] tra la Parte Finanziatrice e la Parte Finanziata, in nome e per conto dei relativi Cedenti.
ARTICOLO 6
LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
6.1 Legge applicabile
Il presente Contratto di Finanziamento Integrativo è regolato dalla legge italiana e dovrà essere interpretato ai sensi della medesima.
6.2 Foro competente
Qualsiasi controversia relativa all’interpretazione, validità, esecuzione del o comunque derivante dal presente Contratto di Finanziamento Integrativo sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Roma ferme le
competenze inderogabilmente stabilite dal codice di procedura civile per i provvedimenti cautelari ed esecutivi.
******
Salvo il diritto di CDP di non accettare la presente proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo – e pertanto di non procedere all’erogazione del Finanziamento Plafond Reti PMI - per il mancato soddisfacimento delle condizioni sospensive di cui al Contratto di Finanziamento Quadro e/o alla Convenzione secondo quanto ivi previsto, il presente Contratto di Finanziamento Integrativo si intenderà concluso, senza necessità di ulteriore comunicazione da parte di CDP o della Parte Finanziata, a decorrere dal momento dell’erogazione del Finanziamento Plafond Reti PMI effettuata da CDP alla Data di Erogazione.
Distinti saluti
[La Parte Finanziata] [Nome e Qualifica] [Luogo e Data] [Firma]
Piattaforma Imprese – Plafond Esportazione
ALLEGATO 1 - PARTE IV
AL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO QUADRO SOTTOSCRITTO TRA [….] E CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. IN DATA [….]
(POSIZIONE XXXXXXX)
CONTRATTO DI FINANZIAMENTO INTEGRATIVO PLAFOND ESPORTAZIONE (PROPOSTA)
NEL CASO DI CONTRAENTE IL FINANZIAMENTO CHE SIA UNA BANCA DIVERSA DALLE BANCHE DEL SISTEMA DEL CREDITO COOPERATIVO
[SU CARTA INTESTATA DELLA PARTE FINANZIATA]
Spett.le
Cassa depositi e prestiti S.p.A
Xxx Xxxxx, 0
00000 Xxxx
Fax x00 00 00000000/ 00 00000000
All’attenzione di “Area Supporto all’Economia – Servizio PMI Territorio e Ambiente”
Egregi Signori,
facciamo seguito ai colloqui e agli accordi intercorsi, per formularVi qui di seguito la nostra proposta irrevocabile di Contratto di Finanziamento Integrativo (come di seguito definito)
CONTRATTO DI FINANZIAMENTO INTEGRATIVO PLAFOND ESPORTAZIONE
tra
(1)
una banca, con sede legale in
capitale sociale pari ad euro , , interamente, versato, iscritta al Registro delle Imprese , codice fiscale e Partita IVA
n. iscritta all’Albo delle Banche [e appartenente al gruppo Bancario
, iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari al n. ] (la “Parte Finanziata”);
e
(2) Cassa depositi e prestiti S.p.A., con sede legale in Xxx Xxxxx, 0, 00000 Xxxx, capitale sociale euro 3.500.000.000,00, interamente versato, iscritta presso la CCIAA di Roma al REA 1053767, codice fiscale ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. 80199230584, Partita IVA 07756511007 (di seguito “CDP” o la “Parte Finanziatrice” e/o in qualità di agente di calcolo, l’”Agente di Calcolo”).
(La Parte Finanziata e la Parte Finanziatrice, collettivamente di seguito le “Parti” e ciascuna una “Parte”)
PREMESSO CHE
A In data [●], la Parte Finanziata e la Parte Finanziatrice hanno sottoscritto un contratto di finanziamento quadro (il “Contratto di Finanziamento Quadro”), ai sensi della convenzione sottoscritta tra CDP e l’Associazione Bancaria Italiana, in data 5 agosto 2014, ai sensi della quale sono state definite le linee guida, i flussi informativi e i principi generali relativi ai finanziamenti che saranno messi a disposizione delle Banche da CDP a valere sul Plafond Piattaforma Imprese (la “Convenzione”).
B La Parte Finanziata ha preso atto dei Margini applicabili alla Data di Erogazione (come di seguito indicata), secondo le modalità previste dalla Convenzione.
C Mediante l’invio della presente proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo (di seguito, il “Contratto di Finanziamento Integrativo”) e della Richiesta di Utilizzo qui allegata, la Parte Finanziata intende richiedere alla Parte Finanziatrice l’erogazione di un Finanziamento a valere sul Plafond Esportazione, ai sensi e per gli effetti degli Articoli 2 (“I Finanziamenti”) e 4 (“Contratti di Finanziamento Integrativi - Utilizzo dei Finanziamenti”) del Contratto di Finanziamento Quadro.
D La Parte Finanziatrice, ai termini e subordinatamente alle condizioni previsti nella Convenzione e nel Contratto di Finanziamento Quadro, è disposta a mettere a disposizione della Parte Finanziata il Finanziamento Plafond Esportazione (come di seguito definito) ai termini ed alle condizioni qui di seguito specificate.
TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:
ARTICOLO 1 PREMESSE E DEFINIZIONI
1.1 Premesse e allegati: le premesse e l’allegata Richiesta di Xxxxxxxx formano parte integrante e sostanziale del
presente Contratto di Finanziamento Integrativo.
1.2 Definizioni: i termini indicati con iniziale maiuscola nel presente Contratto di Finanziamento Integrativo e qui non espressamente definiti avranno il medesimo significato ad essi attribuito nel Contratto di Finanziamento Quadro.
1.3 Riferimenti: le regole di interpretazione di cui all’articolo 1.3 del Contratto di Finanziamento Quadro troveranno applicazione anche con riferimento al presente Contratto di Finanziamento Integrativo.
ARTICOLO 2
IL FINANZIAMENTO PLAFOND ESPORTAZIONE
2.1 Finanziamento
Subordinatamente ai termini ed alle condizioni previste nella Convenzione e nel Contratto di Finanziamento Quadro, la Parte Finanziatrice concede alla Parte Finanziata, che accetta, un Finanziamento, in una o più
Erogazioni, per un importo massimo complessivo pari ad Euro , _ secondo le
caratteristiche di dettaglio indicate nella Richiesta di Utilizzo allegata alla presente proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo (il “Finanziamento Plafond Esportazione”), da erogarsi alla Data di Erogazione (come di seguito indicata) secondo quanto previsto nel Contratto di Finanziamento Quadro.
2.2 Termini e condizioni
Con riferimento al Finanziamento Plafond Esportazione e al presente Contratto di Finanziamento Integrativo, troveranno applicazione tutti i termini e le condizioni previsti nella Convenzione e nel Contratto di Finanziamento Quadro, che si intendono integralmente riprodotti nel presente Contratto di Finanziamento Integrativo onde costituirne parte integrante e sostanziale.
ARTICOLO 3 DICHIARAZIONI DELLA PARTE FINANZIATA
3.1 La Parte Finanziata dichiara:
(i) di aver consegnato alla Parte Finanziatrice, trasmettendola unitamente alla presente proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo, tutta la documentazione indicata all’Articolo 4.1.5 del Contratto di Finanziamento Quadro; e
(ii) con riferimento alla documentazione di cui all’Articolo 4.1.5 del Contratto di Finanziamento Quadro eventualmente non consegnata unitamente alla presente proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo, che la stessa è già stata precedentemente consegnata alla Parte Finanziatrice ed è alla data odierna ancora valida e vigente e non ha subito modificazioni.
Resta inteso che la ricezione da parte della Parte Finanziatrice della suddetta documentazione, nonché la verifica da parte della Parte Finanziatrice delle condizioni sospensive di cui all’articolo 3.2 (Condizioni sospensive a ciascuna Erogazione) del Contratto di Finanziamento Quadro e delle altre condizioni altrimenti previste nel Contratto di Finanziamento Quadro e nella Convenzione, costituisce condizione essenziale per la valutazione da parte della Parte Finanziatrice circa l’accettabilità o meno della presente proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo e per l’erogazione del Finanziamento Plafond Esportazione.
3.2 La Parte Finanziata dichiara e garantisce a CDP che alla data di firma del presente Contratto di Finanziamento Integrativo:
(i) il Rapporto di Vigilanza Stand Alone, ove applicabile alla Parte Finanziata ai sensi della Convenzione, non è superiore al 30%; e
(ii) il Rapporto di Vigilanza Consolidato, ove applicabile alla Parte Finanziata ai sensi della Convenzione, non è superiore al 30%.
3.3 La Parte Finanziata dichiara e garantisce alla Parte Finanziatrice che: (a) alla data odierna le dichiarazioni e le garanzie rese ai sensi dell’Articolo 8 (Dichiarazioni e Garanzie) del Contratto di Finanziamento Quadro sono veritiere, corrette e complete e non sono in essere situazioni e/o eventi che possano fare sì che tali dichiarazioni e garanzie non saranno veritiere, corrette e complete alla Data di Erogazione (come di seguito definita) e (b) alla data odierna non si è verificato alcun Evento Rilevante e, per effetto dell’Erogazione del Finanziamento Plafond Esportazione qui richiesta, nessun Evento Rilevante si verificherà.
ARTICOLO 4
UTILIZZO DEL FINANZIAMENTO PLAFOND ESPORTAZIONE
Il Finanziamento Plafond Esportazione sarà erogato, in conformità a quanto previsto nel Contratto di Finanziamento Quadro e nella Richiesta di Utilizzo allegata alla presente, il (la “Data di Erogazione”)[1].
Qualora il Finanziamento Plafond Esportazione non sia erogato alla Data di Erogazione per il mancato verificarsi delle condizioni sospensive indicate nel Contratto di Finanziamento Quadro e/o nella Convenzione, la presente proposta di Contratto di Finanziamento Quadro non avrà alcun effetto.
ARTICOLO 5
CESSIONE DEI CREDITI IN GARANZIA
Con la presente proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo, la Parte Finanziata, per quanto occorrer possa, riconosce e conferma, senza alcun effetto novativo, che tutte le obbligazioni derivanti dall’erogazione del Finanziamento Plafond Esportazione sono garantite dalle cessioni di crediti effettuate o che saranno effettuate ai sensi del Contratto di Cessione di Crediti stipulato in pari data alla data di conclusione del Contratto di Finanziamento Quadro tra la Parte Finanziata e la Parte Finanziatrice, secondo quanto ivi previsto.
Ove siano stati sottoscritti uno o più Contratti di Cessione di Crediti Aggiuntivi, con la presente proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo, la Parte Finanziata, per quanto occorrer possa, riconosce e conferma, in nome e per conto di tutti i Cedenti (come definiti in ciascuno dei Contratti di Cessione di Crediti Aggiuntivi di seguito menzionati) che tutte le obbligazioni derivanti dall’erogazione del Finanziamento Plafond Esportazione sono garantite dalle cessioni di crediti effettuate o che saranno effettuate dai Cedenti ai sensi dei rispettivi Contratti di Cessione di Crediti Aggiuntivi stipulati, rispettivamente, in data , in data , in data e in data
[2] tra la Parte Finanziatrice e la Parte Finanziata, in nome e per conto dei relativi Cedenti.
ARTICOLO 6
LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
6.1 Legge applicabile
Il presente Contratto di Finanziamento Integrativo è regolato dalla legge italiana e dovrà essere interpretato ai sensi della medesima.
6.2 Foro competente
Qualsiasi controversia relativa all’interpretazione, validità, esecuzione del o comunque derivante dal presente Contratto di Finanziamento Integrativo sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Roma ferme le
competenze inderogabilmente stabilite dal codice di procedura civile per i provvedimenti cautelari ed esecutivi.
******
Salvo il diritto di CDP di non accettare la presente proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo – e pertanto di non procedere all’erogazione del Finanziamento Plafond Esportazione - per il mancato soddisfacimento delle condizioni sospensive di cui al Contratto di Finanziamento Quadro e/o alla Convenzione secondo quanto ivi previsto, il presente Contratto di Finanziamento Integrativo si intenderà concluso, senza necessità di ulteriore comunicazione da parte di CDP o della Parte Finanziata, a decorrere dal momento dell’erogazione del Finanziamento Plafond Esportazione effettuata da CDP alla Data di Erogazione.
Distinti saluti
[La Parte Finanziata] [Nome e Qualifica] [Luogo e Data] [Firma]
Piattaforma lmprese - Plafond PMI
ALLEGATO 2, Parte I al Contratto di Finanziamento Quadro - Modello “RICHIESTA DI UTILIZZO PLAFOND PMI”
Rif. Contratto di Finanziamento Quadro – POSIZIONE (1)
tra Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e
Spett.le CASSA DEPOSITI e PRESTITI S.p.A.
Area Supporto all’Economia - Servizio PMI, Territorio e Ambiente
Xxx Xxxxx, 0
00000 Xxxx
Fax numero 00.00000000 – 00.00000000
Parte Finanziata
Denominazione:
Codice Fiscale: Codice ABI:
[Codice ABI Gruppo: ] [da valorizzare nel caso il Contraente il Finanziamento sia una Banca appartenente a un gruppo bancario]
Responsabile autorizzato a sottoscrivere la presente Richiesta di Utilizzo:
(Nome, Cognome e Qualifica)
Estremi dell’autorizzazione:
La presente costituisce una Richiesta di Utilizzo ai sensi del Contratto di Finanziamento Quadro, nonché ai sensi della proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo inviata in data odierna cui la presente Richiesta di Utilizzo è allegata, di cui costituisce parte integrante e sostanziale. I termini indicati con iniziale maiuscola nella presente Richiesta di Utilizzo hanno il medesimo significato ad essi attribuito nel Contratto di Finanziamento Quadro. La presente Richiesta di Utilizzo è irrevocabile.
Dati della Richiesta di Utilizzo
Data di Erogazione:
Importo totale delle Erogazioni richieste (Sez. 1 + Sez. 2): €
così suddiviso:
Sezione 1 | (5) | Sezione 2 | (5) | |||||||||
Erogazioni richieste a valere su Finanziamenti Senza Ponderazione Zero PMI | € (2) | B (4) | L (4) | Erogazioni richieste a valere su Finanziamenti Ponderazione Zero PMI | € (3) | B (4) | L (4) | |||||
Data Scadenza Finale (6) | 3Y | E | Data Scadenza Finale (6) | 3Y | E | |||||||
TFE | TFE | |||||||||||
5Y | E | 5Y | E | |||||||||
TFE | TFE | |||||||||||
7Y | E | 7Y | E | |||||||||
TFE | TFE | |||||||||||
10Y | E | 10Y | E | |||||||||
TFE | TFE | |||||||||||
15Y | E | 15Y | E | |||||||||
TFE | TFE | |||||||||||
Totale Sez. 1 | Totale Sez. 2 |
Con la presente vi chiediamo irrevocabilmente di voler effettuare l’erogazione dei suddetti importi sul Conto Corrente Banca (come indicato all’Articolo 4.2.1 del Contratto di Finanziamento Quadro) alla Data di Erogazione.
Luogo e data ,
_
(Nome Cognome)
(Qualifica)
FIRMA
Riferimenti per comunicazioni operative: Tel. e-mail:
(1) numero identificativo assegnato da CDP.
(2) comprende il complemento degli ammontari della Sezione 2, non assistito dall'intervento del Fondo Centrale di Garanzia, di SACE o di ISMEA.
(3) porzione di Finanziamenti Ponderazione Zero PMI assistiti dall'intervento del Fondo Centrale di Garanzia, di SACE o di ISMEA.
(4) B: Pre-ammortamento Breve; L: Pre-ammortamento Lungo.
(5) E: Euribor; TFE: Tasso Finanziariamente Equivalente
(6) si fa riferimento alla definizione di Data di Scadenza Finale di cui all’articolo 1 della Convenzione.
Piattaforma lmprese - Plafond MID
ALLEGATO 2, Parte II al Contratto di Finanziamento Quadro - Modello “RICHIESTA DI UTILIZZO PLAFOND MID”
Rif. Contratto di Finanziamento Quadro – POSIZIONE (1)
tra Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e
Spett.le CASSA DEPOSITI e PRESTITI S.p.A.
Area Supporto all’Economia - Servizio PMI, Territorio e Ambiente
Xxx Xxxxx, 0
00000 Xxxx
Fax numero 00.00000000 – 00.00000000
Parte Finanziata
Denominazione:
Codice Fiscale: Codice ABI:
[Codice ABI Gruppo: ] [da valorizzare nel caso il Contraente il Finanziamento sia una Banca appartenente a un gruppo bancario]
Responsabile autorizzato a sottoscrivere la presente Richiesta di Utilizzo:
(Nome, Cognome e Qualifica)
Estremi dell’autorizzazione:
La presente costituisce una Richiesta di Utilizzo ai sensi dell’articolo 4.2 del Contratto di Finanziamento Quadro, nonché ai sensi della proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo inviata in data odierna cui la presente Richiesta di Utilizzo è allegata, di cui costituisce parte integrante e sostanziale. I termini indicati con iniziale maiuscola nella presente Richiesta di Utilizzo hanno il medesimo significato ad essi attribuito nel Contratto di Finanziamento Quadro. La presente Richiesta di Utilizzo è irrevocabile.
Dati della Richiesta di Utilizzo
Data di Erogazione:
Importo totale delle Erogazioni richieste (Sez. 1 + Sez. 2): €
così suddiviso:
Sezione 1 | (5) | Sezione 2 | (5) | |||||||||
Erogazioni richieste a valere su Finanziamenti Senza Ponderazione Zero MID | € (2) | B (4) | L (4) | Erogazioni richieste a valere su Finanziamenti Ponderazione Zero MID | € (3) | B (4) | L (4) | |||||
Data Scadenza Finale (6) | 3Y | E | Data Scadenza Finale (6) | 3Y | E | |||||||
TFE | TFE | |||||||||||
5Y | E | 5Y | E | |||||||||
TFE | TFE | |||||||||||
7Y | E | 7Y | E | |||||||||
TFE | TFE | |||||||||||
10Y | E | 10Y | E | |||||||||
TFE | TFE | |||||||||||
15Y | E | 15Y | E | |||||||||
TFE | TFE | |||||||||||
Totale Sez. 1 | Totale Sez. 2 |
Con la presente vi chiediamo irrevocabilmente di voler effettuare l’erogazione dei suddetti importi sul Conto Corrente Banca (come indicato all’Articolo 4.2.1 del Contratto di Finanziamento Quadro) alla Data di Erogazione.
Luogo e data ,
_
(Nome Cognome)
(Qualifica)
FIRMA
Riferimenti per comunicazioni operative: Tel. e-mail:
(1) numero identificativo assegnato da CDP.
(2) comprende il complemento degli ammontari della Sezione 2, non assistito dall'intervento di SACE o altro garante che assicuri ponderazione zero.
(3) porzione di Finanziamenti Ponderazione Zero MID assistiti dall'intervento di SACE o altro garante che assicuri ponderazione zero.
(4) B: Pre-ammortamento Breve; L: Pre-ammortamento Lungo.
(5) E: Euribor; TFE: Tasso Finanziariamente Equivalente
(6) si fa riferimento alla definizione di Data di Scadenza Finale di cui all’articolo 1 della Convenzione
Piattaforma lmprese - Plafond Reti PMI
ALLEGATO 2, Parte III al Contratto di Finanziamento Quadro - Modello “RICHIESTA DI UTILIZZO PLAFOND RETI PMI”
Rif. Contratto di Finanziamento Quadro – POSIZIONE (1)
tra Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e
Spett.le CASSA DEPOSITI e PRESTITI S.p.A.
Area Supporto all’Economia - Servizio PMI, Territorio e Ambiente
Xxx Xxxxx, 0
00000 Xxxx
Fax numero 00.00000000 – 00.00000000
Parte Finanziata
Denominazione:
Codice Fiscale: Codice ABI:
[Codice ABI Gruppo: ] [da valorizzare nel caso il Contraente il Finanziamento sia una Banca appartenente a un gruppo bancario]
Responsabile autorizzato a sottoscrivere la presente Richiesta di Utilizzo:
(Nome, Cognome e Qualifica)
Estremi dell’autorizzazione:
La presente costituisce una Richiesta di Utilizzo ai sensi dell’articolo 4.2 del Contratto di Finanziamento Quadro, nonché ai sensi della proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo inviata in data odierna cui la presente Richiesta di Utilizzo è allegata, di cui costituisce parte integrante e sostanziale. I termini indicati con iniziale maiuscola nella presente Richiesta di Utilizzo hanno il medesimo significato ad essi attribuito nel Contratto di Finanziamento Quadro. La presente Richiesta di Utilizzo è irrevocabile.
Dati della Richiesta di Utilizzo
Data di Erogazione:
Importo totale delle Erogazioni richieste: € _
così suddiviso:
Erogazioni richieste a valere sul Plafond Reti PMI | € | B (2) | L (2) | (3) | |
4Y | E | ||||
TFE | |||||
5Y | E | ||||
TFE | |||||
7Y | E | ||||
TFE | |||||
10Y | E | ||||
TFE | |||||
15Y | E | ||||
TFE | |||||
Totale |
Con la presente vi chiediamo irrevocabilmente di voler effettuare l’erogazione dei suddetti importi sul Conto Corrente Banca (come indicato all’Articolo 4.2.1 del Contratto di Finanziamento Quadro) alla Data di Erogazione.
Luogo e data ,
_
(Nome Cognome)
(Qualifica)
FIRMA
Riferimenti per comunicazioni operative: Tel. e-mail:
(1) numero identificativo assegnato da CDP.
(2) B: Pre-ammortamento Breve; L: Pre-ammortamento Lungo.
(3) E: Euribor; TFE: Tasso Finanziariamente Equivalente
(4) si fa riferimento alla definizione di Data di Scadenza Finale di cui all’articolo 1 della Convenzione.
Piattaforma lmprese - Plafond Esportazione
ALLEGATO 2, Parte IV al Contratto di Finanziamento Quadro - Modello “RICHIESTA DI UTILIZZO PLAFOND ESPORTAZIONE”
Rif. Contratto di Finanziamento Quadro – POSIZIONE (1)
tra Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e
Spett.le CASSA DEPOSITI e PRESTITI S.p.A.
Area Supporto all’Economia - Servizio PMI, Territorio e Ambiente
Xxx Xxxxx, 0
00000 Xxxx
Fax numero 00.00000000 – 00.00000000
Parte Finanziata
Denominazione:
Codice Fiscale: Codice ABI:
[Codice ABI Gruppo: ] [da valorizzare nel caso il Contraente il Finanziamento sia una Banca appartenente a un gruppo bancario]
Responsabile autorizzato a sottoscrivere la presente Richiesta di Utilizzo:
(Nome, Cognome e Qualifica)
Estremi dell’autorizzazione:
La presente costituisce una Richiesta di Utilizzo ai sensi dell’articolo 4.2 del Contratto di Finanziamento Quadro, nonché ai sensi della proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo inviata in data odierna cui la presente Richiesta di Utilizzo è allegata, di cui costituisce parte integrante e sostanziale. I termini indicati con iniziale maiuscola nella presente Richiesta di Utilizzo hanno il medesimo significato ad essi attribuito nel Contratto di Finanziamento Quadro. La presente Richiesta di Utilizzo è irrevocabile.
Dati della Richiesta di Utilizzo
Data di Erogazione:
Importo totale delle Erogazioni richieste (Sez. 1 + Sez. 2): €
così suddiviso:
Sezione 1 | (5) | Sezione 2 | (5) | |||||||||
Erogazioni richieste a valere su Finanziamenti Senza Ponderazione Zero Esportazione | € (2) | B (4) | L (4) | Erogazioni richieste a valere su Finanziamenti Ponderazione Zero Esportazione | € (3) | B (4) | L (4) | |||||
Data Scadenza Finale (6) | 1Y | E | Data Scadenza Finale (6) | 1Y | E | |||||||
3Y | E | 3Y | E | |||||||||
TFE | TFE | |||||||||||
5Y | E | 5Y | E | |||||||||
TFE | TFE | |||||||||||
7Y | E | 7Y | E | |||||||||
TFE | TFE | |||||||||||
Totale Sez. 1 | Totale Sez. 2 |
Con la presente vi chiediamo irrevocabilmente di voler effettuare l’erogazione dei suddetti importi sul Conto Corrente Banca (come indicato all’Articolo 4.2.1 del Contratto di Finanziamento Quadro) alla Data di Erogazione.
Luogo e data ,
_
(Nome Cognome)
(Qualifica)
FIRMA
Riferimenti per comunicazioni operative: Tel. e-mail:
(1) numero identificativo assegnato da CDP.
(2) comprende il complemento degli ammontari della Sezione 2, non assistito dall'intervento del Fondo Centrale di Garanzia, di SACE o di ISMEA.
(3) porzione di Finanziamenti Ponderazione Zero Esportazione assistiti dall'intervento del Fondo Centrale di Garanzia, di SACE o di ISMEA.
(4) B: Pre-ammortamento Breve; L: Pre-ammortamento Lungo.
(5) E: Euribor; TFE: Tasso Finanziariamente Equivalente
(6) si fa riferimento alla definizione di Data di Scadenza Finale di cui all’articolo 1 della Convenzione.