CAPITOLATO SPECIALE
PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA CONSULTAZIONE AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 E DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO AZIENDALE PER LA DISCIPLINA DELLE ACQUISIZIONI IN ECONOMIA DI BENI, AFFIDAMENTO DI SERVIZI E LAVORI PUBBLICI ADOTTATO CON PROVVEDIMENTO DELIBERATIVO DEL 16/03/2016 N. 132, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 2 DENSITOMETRI OSSEI A RAGGI X (DEXA).
CIG 67324376C3
INDICE
Art. 1- Oggetto dell’appalto Art. 2- Normativa di riferimento
Art. 3- Requisiti generali per l’esecuzione della fornitura Art. 4- Caratteristiche tecnico qualitative
Art. 5- Modifica del contratto durante il periodo di efficacia Art. 6- Tipologia di prestazioni
Art. 7- Personale incaricato della ditta aggiudicataria Art. 8- Obblighi a carico della ditta aggiudicataria Art. 9- Qualità della prestazione
Art. 10- Inizio della fornitura ed efficacia del contratto Art. 11- Inadempienze e penalità
Art. 12- Condizioni economiche di fornitura Art. 13- Scioperi e cause di forza maggiore Art. 14- Garanzie definitive
Art. 15- Esecuzione del contratto
Art. 16- Stima dei costi per la sicurezza per i rischi interferenziali Art. 17- Norme di sicurezza
Art. 18- Presentazione fattura e modalità pagamenti
Art. 19- Obblighi in materia di tracciabilità del flussi finanziari Art. 20- DURC – Documento Unico di Regolarità Contributiva
Art. 20-bis-Intervento sostitutivo della Stazione appaltante in caso di inadempienza retributiva e contributiva dell’esecutore e del subappaltatore
Art. 21- Risoluzione e disdetta del contratto
Art. 22- Cessione del contratto, del credito e subappalto Art. 23- Fallimento, successione e liquidazione del fornitore Art. 24- Disdetta del contratto da parte del fornitore
Art. 25- Obblighi di informazione ai sensi dell’art. 26 D.Lgs. 81/2008 Art. 26- Clausola limitativa della proponibilità d’eccezioni
Art. 27- Termini e comminatorie Art. 28- Diritto di recesso
Art. 29- Clausola di salvaguardia Art. 30- Accesso agli atti
Art. 31- Clausola T&T – trasparenza e tracciabilità
Art. 32- Codice Etico e Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali Art. 33- Spese contrattuali
Art. 34- Forme collettive d’acquisto Art. 35- Foro competente
Art. 36- Disposizioni finali
Art. 1 - Oggetto dell’appalto
L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Pavia (ASST), di seguito denominata anche Azienda Appaltante, intende procedere, in conformità a quanto previsto dall’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e dall’art. 13 del Regolamento aziendale per la disciplina delle acquisizioni in economia di beni, affidamento servizi e lavori pubblici mediante esperimento di una procedura negoziata da aggiudicarsi a lotto unico con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016, all’affidamento di n. 2 densitometri ossei a raggi X (DEXA).
Le caratteristiche minime indispensabili che l’apparecchiatura deve possedere sono meglio dettagliatamente descritte al successivo art. 4 del presente Capitolato Speciale d’Appalto.
Art. 2 – Normativa di riferimento
La presente procedura di gara, espletata interamente in modalità telematica attraverso l’utilizzo della piattaforma telematica Sintel messa a disposizione dall’Agenzia Regionale Centrale Acquisti di Regione Lombardia, sarà disciplinata dalla “lex specialis” di gara (Regolamento di gara, CSA e relativi Allegati) e dall’attuale normativa vigente:
• Legge Regionale n. 33/2007;
• D.Lgs. n. 50/2016;
• D.Lgs. n. 136/2010;
• D.lgs. n. 82/2005 come modificato e integrato dal Decreto Legislativo n. 235/2010;
• DGR X/818 del 25.10.2013;
• Legge n. 190/2012;
• Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali ex DGR n. X/1299/2014;
• Codice Etico Aziendale;
• Codice di comportamento;
• Disposizioni contenute nel Codice Civile;
• Regolamento aziendale per le acquisizioni sottosoglia comunitaria;
• D.LGS. N. 33/2013 e ss.mm.ii.
Art. 3 - Requisiti generali per l’esecuzione della fornitura
Il fornitore è tenuto all’esecuzione della fornitura oggetto del contratto a regola d’arte, secondo gli usi commerciali e le consuetudini della Camera di Commercio di Pavia.
L’aggiudicatario assicura la fornitura puntuale di tutto quanto previsto nel Capitolato Speciale.
Nel corso dell’esecuzione, lo stesso deve agire con la diligenza del buon padre di famiglia, con una particolare attenzione qualitativa derivante dalla caratteristica pubblica ed assistenziale delle attività e dei servizi della ASST. Egli deve eseguire le obbligazioni derivanti dal contratto a proprio rischio e con carico delle spese di qualsiasi natura, nella
quantità e qualità occorrente per tutto il periodo contrattuale, nei tempi e nei luoghi indicati e/o comunicati dalla stazione appaltante.
Il fornitore non può addurre, quale giustificazione della ritardata esecuzione dell’ordine, mancati impegni di propri fornitori, sub fornitori e/o subappaltatori dei quali, pertanto, resta pienamente responsabile nei confronti dell’ASST per il mancato rispetto dei termini di consegna.
Consegna
La consegna, l’installazione e il montaggio presso i luoghi di utilizzo indicati dalle ASST secondo le tempistiche di attivazione che verranno comunicate si intendono a totale carico della Ditta aggiudicataria.
L'attività di consegna e montaggio dei beni oggetto del presente Capitolato si intende comprensiva di ogni relativo onere e spesa, ivi compresi, a titolo meramente esemplificativo, ma non esaustivo, quelli di imballaggio, facchinaggio, trasporto, consegna all'interno del locale interessato, montaggio delle componenti di fornitura, asporto dell'imballaggio, lavori di ripristino dei locali e delle aree adiacenti eventualmente danneggiate dal fornitore, pulizia giornaliera e finale.
La Ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla consegna e al montaggio entro 30 giorni dalla data che sarà comunicata nella lettera di affidamento ed ultimare tutte le attività tese alla perfetta realizzazione della fornitura entro il predetto termine perentorio, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 9.
Il mancato rispetto dei tempi di consegna o di installazione dei beni oggetto della fornitura costituisce giusta causa di risoluzione contrattuale (a seguito dell’applicazione di tre penalità) con incameramento del deposito cauzionale e rifusione di ogni eventuale danno a carico del fornitore inadempiente a favore della Stazione Appaltante, previa messa in mora da parte dell’ASST con fissazione di un termine per l’esecuzione.
E’ onere del fornitore accertare la qualifica del personale addetto alla ricezione del bene. L’ASST non risponde per consegne effettuate a persone non autorizzate.
L’imballo e le modalità di consegna devono essere tali da garantire l’integrità strutturale e funzionale di tutti i prodotti forniti e/o degli accessori correlati.
L’ASST appaltante, tramite il Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) o persona dallo stesso delegata, effettuerà controlli per verificare la conformità del bene consegnato (per quantità e confezionamento) alle prescrizioni degli atti di gara. La verifica della conformità, dal punto di vista qualitativo, spetta agli utilizzatori interessati i quali possono respingere, senz’altro, i beni che, a proprio parere, non fossero ritenuti accettabili.
In ogni caso, qualora ritenuto opportuno, in caso di ritardata consegna, di consegne non conformi o, per qualunque motivo, giudicate non accettabili, l’ASST appaltante potrà rivolgersi immediatamente ad altro fornitore addebitando al fornitore inadempiente l’eventuale maggior onere sostenuto, fatta salva la possibile applicazione di penalità.
L’ASST non risponde in alcun modo dei beni non accettati e non immediatamente ritirati dal fornitore.
L’accettazione al momento della consegna non solleva il fornitore dalla responsabilità per le proprie obbligazioni in ordine a vizi, apparenti od occulti, dei beni forniti e non immediatamente rilevati.
Collaudo apparecchiatura
La Ditta aggiudicataria è tenuta a provvedere, a sua cura e sue spese, al collaudo delle apparecchiature da effettuarsi al momento dell’installazione e comunque, non oltre 10 giorni dalla stessa, salvo diversi accordi con la Stazione Appaltante, alla presenza dell’incaricato del Fornitore, e del personale all’uopo incaricato dall’ASST.
Delle attività ed operazioni di collaudo verrà redatto apposito “Verbale di Collaudo”.
Il collaudo è teso a verificare che l’apparecchiatura fornita sia conforme ai tipi o modelli descritti, con le caratteristiche e le funzionalità riportate nella documentazione tecnica presentata in sede di gara, nonché nella manualistica d’uso e, coerentemente con quanto previsto dalla normativa, che sia stata regolarmente installata e sia regolarmente funzionante e che soddisfi le esigenze operative tecniche, conformemente alle indicazioni contenute nella documentazione di gara.
In particolare, in sede di collaudo, la Ditta aggiudicataria dovrà:
• consegnare il manuale d’uso ed il manuale tecnico, entrambi in lingua italiana;
• eseguire le misure delle prove di sicurezza elettrica secondo le norme CEI di pertinenza;
• programmare, previo accordo con l’U.O.S. Ingegneria Clinica e con il personale dell’Unità Operativa interessata, la formazione all’utilizzo;
L’utilizzo dell’apparecchiatura oggetto di fornitura non potrà avere inizio prima dell’avvenuto collaudo favorevole.
Il collaudo si intende positivamente superato solo se l’apparecchiatura in parola risulti verificata ai sensi di quanto sin qui previsto. In caso di esito negativo, anche parziale, del collaudo il fornitore ha l’onere di sostituire quanto non perfettamente funzionante e di procedere al nuovo collaudo che, in ogni caso, dovrà concludersi positivamente entro il termine perentorio di 20 giorni dall’installazione, pena l’applicazione delle penali di cui al successivo art.11. L’esito positivo del collaudo non esonera il fornitore da responsabilità per difetti e/o imperfezioni non emerse al momento del collaudo.
L’accettazione al momento della consegna non solleva il fornitore dalla responsabilità per le proprie obbligazioni in ordine a vizi, apparenti od occulti, dei beni forniti e non immediatamente rilevati.
L’ASST si riserva la facoltà di effettuare, con le strumentazioni e con le modalità che riterrà opportune, controlli di tipo quantitativo e qualitativo all’atto della consegna dei prodotti. A fini della liquidazione delle fatture si riconoscerà come quantità quella accertata all’atto di ogni consegna. Il controllo di qualità sarà effettuato dagli operatori designati dall’ASST i quali potranno effettuare in qualsiasi momento prelievi di campioni dai prodotti forniti ed utilizzati per sottoporli ad analisi e prove onde verificare la corrispondenza alle caratteristiche indicate nel presente Capitolato Speciale. Nel caso il prodotto risulti non conforme, le spese di analisi saranno addebitate alla ditta aggiudicataria. Inoltre, la stessa, dovrà provvedere all’immediata sostituzione con beni conformi. Nel caso in cui la ditta aggiudicataria non provvedesse all’immediata sostituzione, sarà facoltà dell’ASST provvedervi mediante acquisto presso altro fornitore, fermo restando che tutte le maggiori spese saranno a carico della ditta aggiudicataria unitamente alle penalità di cui all’art. 11 del presente Capitolato.
Art. 4 – Caratteristiche tecnico-qualitative
I requisiti minimi (requisiti di conformità e caratteristiche tecniche minimali) della fornitura, richiesti a pena di esclusione dalla gara, sono analiticamente descritti nel presente Capitolato Speciale, negli Allegati e nel Disciplinare di gara. La Commissione Giudicatrice, nominata ai sensi degli artt. 58 e 77 del D.lgs. 50/2016 potrà, a suo insindacabile giudizio, procedere ad effettuare ogni ulteriore verifica e/o richiesta di chiarimenti e integrazione della documentazione prodotta. Qualora la Commissione, dalla lettura della documentazione prodotta, abbia a riscontrare la non corrispondenza della fornitura offerta ai requisiti minimi (caratteristiche tecniche generali) richiesti nel Capitolato Tecnico, procederà a dichiarare la non idoneità della ditta concorrente, che verrà, conseguentemente, non ritenuta ammissibile al prosieguo della gara.
Ai sensi dell’art. 68 del D.lgs. 50/2016 verranno prese in considerazione le proposte dei concorrenti se nella propria offerta l'offerente prova in modo ritenuto soddisfacente dalla stazione appaltante, con qualsiasi mezzo appropriato, che le soluzioni da lui proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche.
In tal caso è necessario, pena la valutabilità e conseguente non conformità dell’offerta, indicare tali caratteristiche difformi e motivare l’equivalenza clinica della soluzione proposta con opportuna relazione clinica. Resta impregiudicata la facoltà della Commissione Giudicatrice di valutare le eventuali equivalenze proposte idonee in relazione allo specifico utilizzo clinico.
Di seguito di descrivono le caratteristiche tecniche minime che le apparecchiature devono possedere:
• Tecnologia FAN BEAM;
• Sistema di rilevazione con un numero elevato di rivelatori allo stato solido;
• Sistema di calibrazione automatico, preferibilmente in tempo reale durante tutta l’esecuzione di ciascun esame;
• Collimazione programmata del fascio in funzione del tipo di esame;
• Area di scansione non inferiore a 190x 60 cm;
• Lettino con portata minima (peso del paziente)non inferiore a 200 Kg;
• Installabile in locale non schermato
• Risoluzione dell’immagine con pixel di circa 0,5*0,5 mm2 per gli esami su singoli distretti e di circa 1*1 mm2 per gli esami total body;
• Protocolli di esame disponibili nella configurazione offerta:
• “TOTAL BODY” su tutta l’area di scansione;
• Scansione vertebrale lombare singola di X0, X0, X0, X0 e cumulativa sui metameri L1 --L4;
• studio del femore con scansione singola e doppio femore;
• studio dell’avambraccio con analisi di radio ed ulna;
• calcolo della composizione corporea con riferimento ai tessuti molli (massa magra -massa grassa);
• studio delle protesi metalliche d’anca e ginocchio;
• scansione/analisi in laterale supino della colonna BMD e densità in g/cm3; si richiede una distanza utile dal lettino al braccio sufficiente ad accogliere la più ampia gamma di tipologia di pazienti;
• scansione ed analisi dimensionale della colonna (T4-L4), con analisi e valutazione morfometrica automatica;
• software gestione data base pazienti;
• software per l’analisi comparata di scansioni eseguite in tempi diversi sullo stesso paziente;
• dati statistici di normalità relativi a tutti i siti esaminati con possibilità di inserimento di dati personalizzati;
• calcolo di Z SCORE e T SCORE;
• software integrato FRAX per il calcolo rischio di frattura a 10 anni;
• protocollo DICOM per interfacciamento con sistema RIS/PACS;
• misuratore integrato per valutazione dose;
• Ciascuno dei due sistemi dovrà inoltre essere dotato di:
• accessori di posizionamento per esame rachide lombare, femore, femore con protesi
• fantoccio spinale per controllo qualità, da utilizzare con protocollo calibrazione tessuti molli (massa magra-massa grassa) e curve di normalità dei tessuti molli
• tavolo di supporto per la workstation;
• workstation completa di masterizzatore CD/DVD e monitor con diagonale di almeno 19”
• stampante laser a colori formato A4
Art. 5- Modifica del contratto durante il periodo di efficacia
Ai sensi dell’art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016, la Stazione Appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, può imporre all’appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l’appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
Le quantità presunte di fornitura, indicate negli atti di gara o nel contratto, non impegnano l’ASST se non nei limiti del fabbisogno effettivamente occorrente nel corso della vigenza del contratto, a seguito di dichiarazioni di fuori uso o di altre esigenze dichiarate dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto.
Nessun diritto sorge in capo al fornitore in ordine all’eventuale ristoro per mancata ordinazione.
Salvo diversa ed esplicita pattuizione tra le parti, nessun vincolo di esclusività è posto a carico dell’ASST, la quale, anche in vigenza del contratto, può rifornirsi liberamente sul mercato dei beni/servizi affidati al fornitore, senza che quest’ultimo possa sollevare obiezioni in merito.
Art. 6 – Tipologia di prestazioni
6.1 Fornitura
La ditta aggiudicataria dovrà garantire le apparecchiature e tutto quanto fornito per un periodo non inferiore a 12 mesi. Per l’intera vigenza contrattuale dovranno essere previste le attività di manutenzione preventiva, verifiche funzionali e manutenzione correttiva secondo le indicazioni e le tempistiche definite dal fabbricante. Il Fornitore dovrà concordare per iscritto con i competenti uffici dell’ASST il piano annuale degli interventi di manutenzione preventiva ed eventuali modifiche dovranno essere concordate con l’ASST. L’eventuale inosservanza del calendario redatto comporterà l’applicazione delle penali previste al successivo articolo 11.
Per l’intera vigenza contrattuale dovrà essere prevista una manutenzione correttiva di tipo full risk, comprensiva di tutte le parti di ricambio originali. Restano a carico dell’ASST il materiale di consumo per la pulizia e la carta per il funzionamento delle apparecchiature. Gli interventi potranno essere richiesti in numero illimitato. Al termine delle attività di manutenzione verrà redatto apposito Verbale a cura del Direttore dell’Esecuzione del Contratto che dovrà riportare tutte le informazioni relative alla attività svolta, da consegnare poi al Responsabile del procedimento.
Il servizio di manutenzione full risk dovrà essere svolto indipendentemente dal tipo di guasto riscontrato (ad esclusione dei casi evidenti di reiterazione)-
lI servizio di manutenzione dovrà coprire tutto quanto fornito nella presente procedura di gara e si intende omnicomprensivo di mano d’opera, spese di viaggio ed ogni altro onere. La Ditta dovrà intervenire entro 8 ore lavorative dalla segnalazione da parte dell’ASST. Qualora lo strumento non sia utilizzabile entro 24 ore solari dalla segnalazione del guasto
dovrà essere messo a disposizione, senza oneri aggiuntivi, uno strumento analogo a quello in uso fino ad avvenuta riconsegna dell’apparecchio riparato.
Art. 7 – Personale incaricato dalla Ditta Aggiudicataria
La ditta Aggiudicataria, per tutte le fasi relative alla fornitura, deve avvalersi di proprio personale qualificato e/o specializzato della cui condotta è responsabile.
Sono a carico del fornitore tutte le cautele e gli oneri derivanti dalle normative vigenti in materia di sicurezza. Il personale dell’Aggiudicatario opera sotto l’esclusiva responsabilità dl fornitore, anche nei confronti di terzi.
La sorveglianza da parte dei responsabili dell’ASST non diminuisce in nulla le responsabilità del fornitore per l’esatto adempimento della fornitura ed il corretto svolgimento della fornitura, né la responsabilità per danni a cose o persone.
L’esecuzione delle forniture non comporta, in alcun modo, a favore del personale impiegato a qualunque titolo dal fornitore, alcun diritto o pretesa a qualificarsi come personale dell’ASST.
Il personale della ditta aggiudicataria sarà tenuto a rispettare le indicazioni contenute nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI) sottoscritto con l’ASST al momento della stipula del contratto.
Art. 8 - Obblighi a carico della ditta aggiudicataria
La ditta aggiudicataria è tenuta:
- a fornire a proprie spese le apparecchiature oggetto della presente gara, complete di tutte le componenti, e ad assicurare gli interventi manutentivi secondo le modalità ed i tempi concordati;
- a garantire che le apparecchiature proposte siano conformi alle norme vigenti in materia di sicurezza per l’operatore ed il paziente ed a tal fine essa si impegna ad adottare tutti gli accorgimenti e le precauzioni d’uso affinché non possano verificarsi incidenti di qualsiasi tipo durante l’utilizzo della strumentazione in dotazione;
- ad avvalersi di personale specializzato per tutte le attività poste a suo carico;
- ad attenersi alle direttive che verranno impartite dall’ASST nell’intento di non recare intralcio all’attività della stessa, rispettando il regolamento aziendale circa l’accesso e gli spostamenti all’interno delle aree di lavoro;
- a rispettare la normativa in materia di protezione dei dati personali, Decreto Legislativo 30.06.2003 n°196, conosciuto come legge sulla Privacy;
- ad essere in regola con gli obblighi previdenziali, assistenziali e tributari;
- a firmare il contratto entro 30 giorni dalla data di stipula dello stesso. In caso di comportamento dilatorio per quanto concerne la trasmissione della documentazione richiesta la ditta incorrerà nella decadenza dell’aggiudicazione, senza necessità di pronuncia giudiziaria. Alla ditta dichiarata decaduta faranno carico tutti i maggiori oneri derivanti dall’aggiudicazione ad altra ditta, oltre all’incameramento automatico della cauzione provvisoria.
Art. 9 - Qualità della prestazione
L’esecuzione della fornitura deve presentare il livello qualitativo previsto dagli atti di gara e/o dal contratto. Il fornitore è tenuto a dare esecuzione immediata a tutti quegli accorgimenti, aggiustamenti e/o modificazioni che si rendessero necessari al fine di garantire il livello qualitativo di richiesto.
Il mancato rispetto dei livelli di qualità richiesti giustifica l’applicazione di penali nei confronti del fornitore, costituendo, anche, giusta causa di risoluzione contrattuale a favore dell’ASST e in danno del fornitore.
L’ASST è obbligata ad assumere quei comportamenti e a mettere a disposizione del fornitore quanto necessario od utile per una pronta ed efficiente esecuzione della fornitura. In caso contrario, è onere del fornitore effettuare, con raccomandata A.R., l’eventuale messa in mora, in assenza della quale non sarà opponibile all’ASST eccezioni di sorta.
Art. 10 – Inizio della fornitura ed efficacia del contratto
La ditta aggiudicataria si impegna, pena la decadenza dell’aggiudicazione, a rendere operativa la fornitura, entro 20 giorni dalla data che verrà indicata sulla lettera di aggiudicazione.
La Ditta aggiudicataria che si rifiuti di firmare il contratto entro 30 giorni dalla data comunicata, o che tenga un comportamento dilatorio per quanto concerne la trasmissione della documentazione prevista nel Disciplinare di Gara a carico dell’Aggiudicatario, ove richiesta, incorre nella decadenza dall’aggiudicazione, senza necessità di pronuncia giudiziaria.
Alla ditta dichiarata decaduta faranno carico tutti i maggiori oneri derivanti dall’aggiudicazione ad altra Ditta oltre all’incameramento automatico della cauzione provvisoria.
L’esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla Stazione Appaltante per l’avvio dell’esecuzione del contratto. Qualora l’esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.
Ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 il contratto verrà stipulato, a pena di nullità, mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in apposito scambio di lettere.
Art. 11 – Inadempienze e penalità
Il Direttore dell’esecuzione del contratto (DEC) dell’Azienda verificherà periodicamente la regolarità della fornitura oggetto del presente appalto alle prescrizioni di cui al presente Capitolato Speciale.
Conformemente a quanto stabilito dall’art 108 , comma 3 e 4, del DLgs 50/2016, quando il direttore dei lavori o il responsabile dell’esecuzione del contratto, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell’appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni.
In particolare l’ASST applicherà le seguenti penali:
1) Mancato rispetto dei tempi di consegna previsti dal Capitolato Speciale di Gara:
Euro 500,00 per ogni giorno di ritardo
2) Mancato rispetto dei tempi di intervento per assistenza manutentiva:
Euro 250,00 per ogni giorno di ritardo e per ogni contestazione
3) Mancata fornitura di adeguata assistenza manutentiva:
Euro 250,00 per ogni contestazione
4) Mancato rispetto di quanto dichiarato nella documentazione tecnica presentata in gara a corredo dell’offerta:
Euro 1.000,00 per ogni contestazione
In caso di recidiva l’ASST si riserva la facoltà di applicare a carico dell’aggiudicatario, per ogni inadempienza ulteriore, la somma di € 500,00. Resta ferma la risarcibilità dell’eventuale ulteriore danno subito dall’ASST non coperto dall’importo delle penali.
L’applicazione di tre penalità di cui al precedente comma, autorizza l’ASST a risolvere per giusta causa il contratto, con perdita del deposito cauzionale e diritto dell’ASST al risarcimento di ogni eventuale danno.
L’aggiudicatario non può opporre, ex art. 1462 c.c., eccezioni al fine di evitare o ritardare le prestazioni dovute e disciplinate dal presente capitolato, dagli atti di gara e del contratto.
Tutte le riserve che l’aggiudicatario intende formulare a qualsiasi titolo, devono essere avanzate mediante comunicazione scritta all’ASST e devono essere adeguatamente motivate.
Le riserve, che siano state presentate nei modi sopra indicati, saranno prese in esame dall’ASST che emanerà gli opportuni provvedimenti.
Art. 12 - Condizioni economiche di fornitura
I prezzi determinati all’atto dell’aggiudicazione saranno comprensivi di tutti i costi per la fornitura inclusi i costi di eventuali opere edili e/o di impiantistica necessarie per il corretto funzionamento delle apparecchiature, di ogni adattamento necessario per l’accoglimento delle stesse e ad ogni altro adeguamento, elettrico e non, necessario per il corretto funzionamento delle apparecchiature, e per garantire la sicurezza del personale di laboratorio addetto alle attività lavorative, nonché dei diagnostici, delle apparecchiature concesse in comodato d’uso gratuito e di tutti i beni, nelle quantità necessarie, occorrenti all’esecuzione degli esami.
I prezzi determinati in sede di aggiudicazione potranno essere rinegoziati in caso di variazione dell’attività e/o dell’organizzazione del lavoro.
Eventuali condizioni aleatorie apposte nell’offerta o espresse in modo indeterminato non verranno accettate e costituiranno, invece, nullità dell’offerta stessa.
Il corrispettivo, determinato in sede di gara, è da intendersi per merce resa franco magazzino dell’ASST, comprensivo di spese di trasporto, imballo e qualsiasi altra spesa od onere derivante dalla fornitura.
Art. 13 – Scioperi e cause di forza maggiore
Trattandosi di appalto di pubblica utilità, nel caso di scioperi o di assemblee sindacali interne e/o esterne, si rimanda a quanto previsto dalla Legge 146/90, che prevede l’obbligo di assicurare i servizi minimi essenziali secondo le intese definite dal CCNL e dei contratti decentrati a livello nazionale per quanto concerne i contingenti di personale.
La ditta pertanto, applicherà in detti casi, il proprio piano operativo necessario a garantire i servizi minimi essenziali.
La ditta provvederà, tramite avviso scritto e con un anticipo di 5 giorni, a segnalare all’ASST, la data effettiva dello sciopero programmato e/o la data dell’assemblea sindacale interna e/o esterna. La ditta dovrà garantire, anche in tali circostanze, la reperibilità del suo rappresentante o delegato.
L’ASST si riserva la facoltà di trattenere un importo calcolato in relazione alla minore fornitura prestata.
Qualora, al verificarsi di cause di forza maggiore, il servizio di emergenza non risultasse idoneo a soddisfare le esigenze dell’ASST, quest’ultima provvederà allo svolgimento dello stesso nel modo che riterrà più opportuno, riservandosi di addebitare alla ditta inadempiente il maggior onere sostenuto.
Art. 14 – Garanzie definitive
Ai sensi dell’art. 103, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, l’esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria definitiva (fidejussione bancaria o polizza assicurativa) di importo pari al 10 per cento dell’importo contrattuale (Iva esclusa).
Nel caso di procedura di gara realizzata in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è fissato nella misura massima del 10 per cento dell'importo contrattuale.
La percentuale del 10 per cento è aumentata, in caso di aggiudicazione con un ribasso d’asta superiore al 10 per cento, dei punti percentuali eccedenti il 10 per cento (es.: ribasso d’asta del 8,85%: cauzione pari al 10%; ribasso d’asta del 14,55%: cauzione pari al 10 + 4,55 = 14,55%); ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto superiore al 20 per cento (es.: ribasso d’asta del 24,25%: cauzione pari al 10 + 10 + (4,25 x 2) = 28,50%).
La garanzia di cui al comma precedente deve prevedere espressamente:
• la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
• la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile;
• la operatività della garanzia entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta di questa Azienda.
La garanzia è progressivamente svincolata in misura dell’avanzamento dell’esecuzione del contratto, sino al limite massimo del 75 per cento dell’importo iniziale. Nei contratti annuali o di durata superiore, la progressione dello svincolo è a cadenza semestrale, come esposto, a titolo esemplificativo, nella seguente tabella:
progressione mesi | Progressioni in percentuale 12 | Progressioni in percentuale 24 | Progressione in percentuale 36 |
mesi | mesi | mesi | |
6 | 50 | 25 | 16,67 |
12 | 100 | 50 | 33,33 |
18 | 75 | 50 | |
24 | 100 | 66,67 | |
30 | 75 | ||
36 | 100 |
Per contratti di durata diversa, la progressione dello svincolo sarà definita di volta in volta o negli atti di gara o dalle parti in sede contrattuale.
A richiesta dell’esecutore del contratto, l’X.X.XX. Gare rilascerà, qualora non vi siano motivi ostativi, idoneo documento – da consegnare all’istituto garante – comprovante lo stato di avanzamento dell’esecuzione del contratto.
L’ammontare residuo della garanzia è svincolato al termine del contratto, alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio da effettuarsi, normalmente, entro 90 giorni da detta scadenza.
Il termine per l’emissione del certificato di regolare esecuzione rimane sospeso in caso di contestazioni sulla fornitura da parte dell’Azienda, opportunamente comunicati al fornitore. Il termine ricomincia a decorrere dalla data della definizione della/e contestazione/i.
Il deposito cauzionale definitivo è prestato a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento di eventuali danni derivanti dall’inadempimento, parziale o totale, delle obbligazioni, nonché del rimborso all'appaltatrice delle somme che questa abbia eventualmente pagato in più, durante l’esecuzione della fornitura, in confronto all’effettivo credito del fornitore.
La cauzione provvisoria sarà restituita dopo la consegna della cauzione definitiva. Nell’attesa della cauzione definitiva, la stazione appaltante potrà rivalersi, per le inadempienze contrattuali dell’aggiudicatario, anche sulla cauzione provvisoria e/o sulle fatture in attesa di liquidazione.
Nessun interesse è dovuto sulle somme costituenti i depositi cauzionali.
La fideiussione bancaria o assicurativa dovrà essere prestata da primario istituto o compagnia, autorizzato/a all’esercizio in Italia nel rispettivo ramo di esercizio dalla competente autorità (Banca d’Italia o IVASS).
L’aggiudicatario del Servizio dovrà:
• verificare che non sussistano provvedimenti di divieto di stipula dei contratti per i predetti soggetti tramite accesso al sito xxx.xxxxxxxxxxxx.xx oppure xxx.xxxxx.xx;
• allegare idonea documentazione attestante l’avvenuta verifica presso le competenti autorità sopra indicate;
• allegare dichiarazione contente l’impegno a mantenere operativa la cauzione per tutta la durata dell’appalto, con obbligo di comunicazione scritta in caso di sostituzione.
Alla scadenza di ogni singolo anno di validità della polizza, l’aggiudicatario dovrà comunicare per iscritto che non sussistono provvedimenti di divieto di stipula di contratti nuovi per i predetti operatori, ed in caso affermativo l’impegno a sostituire gli stessi con nuovi contratti garantiti da operatori non soggetti ad alcuna restrizione.
Il deposito cauzionale definitivo dovrà indicare quale foro esclusivo ed inderogabile per ogni controversia dalla stessa generato, il Tribunale di Pavia.
Art. 15 – Esecuzione del contratto
16.1 - DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Ai sensi dell’art 101 del D.Lgs. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento può nominare il Direttore dell’Esecuzione del Contratto che avrà il compito di provvedere al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico contabile dell’esecuzione.
Il nominativo del D.E.C. sarà comunicato al Fornitore contestualmente all’aggiudicazione definitiva.
16.2 - AVVIO DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
L’Appaltatore del Servizio in epigrafe è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla Stazione Appaltante per l’avvio dell’esecuzione del contratto.
Il RUP provvederà alla nomina del DEC che provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico contabile dell’esecuzione. Nei casi previsti dal capitolato speciale o da altro documento contrattuale, il D.E.C. provvederà a redigere apposito verbale di avvio dell’esecuzione del contratto in contraddittorio con l’Esecutore.
Il verbale, sottoscritto dal D.E.C. e dall’Aggiudicatario, verrà redatto in duplice copia; copia conforme potrà essere rilasciata all’Esecutore, ove questi lo richieda.
Qualora, per l’estensione delle aree o dei locali, l’inizio delle attività debba avvenire in luoghi o tempi diversi, il D.E.C. provvederà a dare le necessarie istruzioni nel verbale di avvio dell’esecuzione del contratto.
16.3 - LA SOSPENSIONE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO. IL VERBALE DI SOSPENSIONE
Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione del contratto, il D.E.C. potrà ordinarne la sospensione, indicando le ragioni e la relativa imputabilità.
La sospensione potrà essere disposta per:
• cause di forza maggiore;
• altre circostanze speciali, che impediscano l’esecuzione o la realizzazione a regola d’arte della prestazione.
Ricorrendo tali ipotesi, il D.E.C., con l’intervento dell’aggiudicatario del contratto o di un suo delegato, compilerà il verbale di sospensione che dovrà essere firmato dall’aggiudicatario.
Venute a cessare le cause della sospensione, il D.E.C. redigerà i verbali di ripresa dell’esecuzione del contratto, indicando il nuovo termine ultimo di esecuzione dello stesso, calcolato tenendo conto della durata della sospensione e degli effetti da questa prodotti. Tale verbale dovrà, a sua volta, essere firmato dal fornitore.
16.4 – LA VERIFICA DI CONFORMITÀ
L’esecuzione dell’appalto è soggetta a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle prescrizioni degli atti di gara. E’ fatta salva la possibilità di
effettuare controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell’esecuzione contrattuale.
Tale verifica è avviata entro 20 giorni dall’ultimazione delle singole prestazioni e viene condotta dal D.E.C. oppure da apposita commissione nominata dal DEC.
La verifica di conformità in corso di esecuzione è obbligatoria:
a) nel caso in cui, stante la natura dei prodotti da fornire o dei servizi da prestare, questa sia possibile solo in corso di esecuzione contrattuale;
b) nel caso di forniture e servizi continuativi.
La Stazione Appaltante si riserva comunque, la facoltà di condurre la verifica di conformità in corso di esecuzione, ogniqualvolta ne ravvisi l’opportunità.
La verifica di conformità verrà conclusa non oltre 60 giorni dall’ultimazione dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali.
In caso di prolungamento delle operazioni oltre tale termine, verrà trasmessa formale comunicazione all’Esecutore.
La verifica della buona esecuzione delle prestazioni è effettuata attraverso gli accertamenti e riscontri, che l’incaricato della verifica di conformità riterrà necessari.
All’Appaltatore verrà data tempestiva comunicazione del giorno della verifica di conformità, affinché possa intervenire.
Della verifica sarà redatto apposito verbale, sottoscritto da tutti gli interessati.
Sono a carico dell’Esecutore del contratto tutte le operazioni necessarie alla verifica di conformità; pertanto, egli, a propria cura e spesa, dovrà mettere a disposizione del soggetto incaricato dall'appaltante tutti i mezzi necessari per l’ottimale svolgimento delle operazioni di verifica.
Nel caso in cui non ottemperi a tali obblighi, il D.E.C. o altro soggetto all’uopo incaricato disporranno che sia provveduto d’ufficio, deducendo le spese sostenute dal corrispettivo dovuto all’Appaltatore.
Il D.E.C. o suo delegato, e comunque persona diversa dal responsabile del procedimento, indica se le prestazioni siano o meno collaudabili ovvero, riscontrando difetti o mancanze di lieve entità riguardo all’esecuzione, collaudabili previo adempimento delle prescrizioni impartite all’Esecutore, con assegnazione di un termine per adempiere.
Il D.E.C. o suo delegato provvederà al rilascio del certificato di verifica di conformità, nel caso in cui riscontrerà la completa e regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali.
E’ fatta salva la responsabilità dell’Esecutore per eventuali vizi o difetti non verificabili in sede di verifica di conformità.
In caso di mancata o ritardata esecuzione del servizio, la stazione appaltante si riserva la facoltà di approvvigionarsi altrove, con spese a totale carico dell’Aggiudicatario che non potrà fare opposizione o sollevare eccezione alcuna sulla modalità di esecuzione e sui beni così acquistati.
Tale disposizione si applica anche per erogazione del servizio in quantità inferiori a quelle ordinate.
Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per la sua accettazione all’Esecutore, il quale dovrà restituirlo firmato, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento.
Lo stesso potrà, all’atto della firma, aggiungere le contestazioni che ritiene opportune rispetto alle operazioni di verifica di conformità.
Art. 16 – Stima dei costi per la sicurezza per i rischi interferenziali
A seguito della descrizione del servizio di cui all’appalto in argomento e dei rischi di interferenze relativi all’appalto stesso, considerato che:
- le interferenze messe in evidenza possono essere eliminate tramite l’applicazione di misure preventive e protettive di carattere comportamentale/prescrittivo già descritte nel DUVRI allegato;
- per lo svolgimento della fornitura in questione non sono richiesti particolari apprestamenti di sicurezza necessari ai fini della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori;
- i costi della sicurezza ai fini dell’eliminazione dei rischi interferenziali sono pari ad € 0,00.
I costi della sicurezza potranno variare nel corso della realizzazione dell’appalto. La ditta appaltatrice si impegna a rispettare eventuali aumenti degli oneri di sicurezza per rischi interferenziali decisi dalla committenza sulla base di eventuali necessità contingenti.
Art. 17 – Norme di sicurezza
La Ditta aggiudicataria è responsabile nei confronti sia della stazione appaltante sia di terzi della tutela, della sicurezza, dell’incolumità e della salute dei propri lavoratori.
La Ditta aggiudicataria è tenuta al rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari sulla sicurezza e l’igiene del lavoro, sia di carattere generale che specifico, per l’ambiente in cui si svolgono i lavori.
Fra le disposizioni di cui sopra si richiamano in particolare le seguenti norme e successive modificazioni e integrazioni:
• legge 123/2007 recante “Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia;
• T.U. D.lgs. 81/2008 “Testo Unico Sicurezza – prevenzione e protezione dei rischi”. L'Azienda ha redatto, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008, il DUVRI , pubblicato unitamente alla documentazione di gara, indicante le misure atte a eliminare e/o ridurre i rischi di interferenza e le informazioni relative all'emergenza.
Si precisa che tale documento dovrà essere scaricato dal sito Internet aziendale, timbrato e sottoscritto dal Legale rappresentante della ditta concorrente e allegato, pena l’esclusione dalla procedura di gara, alla documentazione amministrativa da presentare a corredo dell’offerta, così come esplicitato nel Regolamento di gara cui si rimanda.
L'aggiudicatario, nell'espletamento della fornitura, dovrà attenersi alle indicazioni contenute nel suddetto documento.
Tutte le attività descritte nel presente capitolato verranno svolte dall’Aggiudicatario nel pieno rispetto delle vigenti normative di sicurezza e igiene sul lavoro ed osservando quanto prescritto dei documenti di valutazione rischio della Stazione Appaltante.
L’Azienda ha effettuato la valutazione delle possibili interferenze e ha concluso che per il contratto in oggetto non esistono interferenze.
I costi per evitare i rischi da interferenza sono pertanto pari a zero.
Nel Documento non sono indicati i rischi generici propri dell'attività del Fornitore in quanto trattasi di rischi per i quali vi è l’obbligo del Fornitore medesimo di redigere un apposito documento di valutazione e di provvedere all’attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo tali rischi.
Art. 18 – Presentazione fattura e modalità pagamenti
Per l’esecuzione della fornitura con le modalità indicate nel presente capitolato, l’Azienda corrisponderà esclusivamente i corrispettivi pattuiti in sede di aggiudicazione, con esclusione di qualsiasi compenso aggiuntivo.
I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore si riferiscono alle forniture eseguite a regola d’arte e nel pieno e corretto adempimento delle prescrizioni contrattuali ed il loro pagamento avverrà a fronte dell’emissione di fatture in conformità alla normativa vigente.
La Società aggiudicataria provvederà ad emettere mensilmente regolare fattura alla quale dovrà allegare apposito documento relativo alla contabilità mensile dei lavori eseguiti unitamente alla documentazione inerente al servizio effettuato.
Qualora il soggetto aggiudicatario sia un raggruppamento temporaneo d’impresa/consorzio, i pagamenti spettanti al raggruppamento saranno effettuati all’impresa capogruppo e non distintamente a ciascuna impresa raggruppata.
I termini di pagamento sono previsti entro 60 gg dal ricevimento della fattura inviata mediante fattura elettronica attraverso il sistema di interscambio istituito dal Ministero Economia e Finanze. Il concorrente si impegna, pena la nullità del contratto al pieno rispetto degli obblighi previsti dalla L. 136/2010.
In caso di ritardo dei pagamenti, il saggio degli eventuali interessi moratori sarà pari, in ragione d’anno, al saggio degli interessi legali stabilito dall’art. 1284 comma 1, del codice civile.
Si precisa che, in ogni caso, il ritardato pagamento non può essere invocato come motivo per la risoluzione del contratto, o per l’interruzione della fornitura da parte della ditta aggiudicataria, la quale è tenuta ad adempiere sino alla scadenza naturale del contratto.
La liquidazione delle fatture resta, comunque, subordinata al rispetto integrale da parte del fornitore del presente capitolato, di tutti gli atti di gara e del contratto; in caso contrario, il termine sopra indicato rimane sospeso fino alla rimozione totale dell’impedimento da parte del fornitore.
Ai sensi del D.M. del Ministero dell’Economia e delle Finanze, del 18 gennaio 2008, n. 40, attuativo delle disposizioni di cui all’art. 48-bis del DPR 29 settembre 1973, n. 602, disciplinante i pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le Stazioni Appaltanti, prima di effettuare il pagamento di un importo superiore a diecimila euro, procedono alla verifica inoltrando, secondo le modalità dell’art. 4 del citato D.M., apposita richiesta alla società Equitalia Servizi S.p.A.
Se tale società comunica che risulta un inadempimento, la richiesta della Stazione Appaltante costituisce segnalazione ai sensi dell’art. 48-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.
Ai sensi del D.M del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 3 aprile 2013, n. 55 e ss.mm.ii, è stato approvato il regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica, ai sensi dell'art. 1, commi da 209 a 213, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244. L'art. 1, comma 209, dispone che "l'emissione, la trasmissione, la conservazione e l'archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con le amministrazioni pubbliche [...], anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili, deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica".
In riferimento al suddetto decreto e ss.mm.ii. dal 1 aprile 2015 sarà obbligatorio da parte del fornitore emettere la fattura solamente in formato elettronico e pertanto sarà comunicato alla ditta aggiudicataria la nuova procedura da rispettare.
Si porta a conoscenza, inoltre, che l’Azienda appaltante ha conferito mandato irrevocabile alla società Finlombarda S.p.a. per l’esecuzione dei pagamenti per conto della suddetta Amministrazione.
La società aggiudicataria, pertanto, riceverà il pagamento delle proprie fatture direttamente dalla società Finlombarda S.p.A.
La ricezione delle fatture elettroniche avverrà attraverso la soluzione di intermediazione (HUB) della Regione Lombardia con il Sistema di Interscambio (SDI) nazionale dell’Agenzia delle Entrate, secondo le specifiche contenute nel Decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55 (“Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”).
Le fatture elettroniche indirizzate alla presente Azienda devono contenere i seguenti elementi specifici (come riportato sul sito: xxx.xxxxxxxx.xxx.xx ):
Denominazione Ente: | Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Pavia |
Codice iPA: | azosp_pv |
Codice Univoco Ufficio: | VPNI0X |
Nome dell'Ufficio: | UO_ECONOMICO_FINANZIARIA |
Cod. fisc. del Servizio di F.E.: | 02613080189 |
Partita Iva: | 02613080189 |
Ai sensi dell’art. 25 del D.L. n. 66/2014, al fine di garantire l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le PA dovranno riportare:
• Il codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall’obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010;
• Il codice unico di progetto (CUP) in caso di fatture riferite a progetti di investimento pubblico.
Inoltre, per quanto riguarda il contenuto informativo della fattura elettronica, si segnala la presenza di talune informazioni non obbligatorie, che tuttavia Regione Lombardia ha ritenuto indispensabili per favorire il processo di caricamento, controllo e liquidazione nei sistemi contabili e gestionali in particolare sono:
- data e Numero d’Ordine d’Acquisto ovvero Bolla di Servizio (associato a ciascuna riga fattura);
- data e Numero del DDT per i beni (associato a ciascuna riga fattura),
- totale documento;
- codice fiscale del cedente;
- in generale, il medesimo livello di dettaglio dell’Ordine d’Acquisto emesso.
Le informazioni di cui sopra si ritengono pertanto necessarie per agevolare le operazioni di contabilizzazione e di pagamento delle fatture nei tempi concordati e pertanto obbligatorie.
Art. 19 - Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari
L‘Aggiudicatario, conformemente a quanto previsto dall’art. 3, L. 13.8.2010 n. 136, così come modificata dal D.L. 13.11.2010 n. 187, s’impegna, a pena di nullità assoluta del contratto in oggetto, ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, ivi compresa quella oggetto della presente procedura di gara. Gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i, con l’indicazione dell’opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati, saranno comunicati alla Stazione Appaltante, su appositi moduli che saranno consegnati all’aggiudicatario, nella fase di trasmissione di tutta la documentazione propedeutica alla sottoscrizione del contratto, unitamente alle generalità ed al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In ogni caso, ogni variazione dovrà essere comunicata all’Amministrazione Pubblica, entro 7 gg. dall’intervenuta variazione e/o accensione del nuovo conto corrente dedicato ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, entro 7 gg. dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. Si precisa, inoltre, che, sino ad avvenuta comunicazione alla Stazione Appaltante, non è consentito utilizzare il conto stesso per i pagamenti relativi alla commessa pubblica.
Tutti i movimenti finanziari relativi all’esecuzione del contratto oggetto della presente
procedura di gara – ivi compresi i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati all’acquisto di immobilizzazioni tecniche – devono essere registrati sui conti correnti dedicati e - salvo quanto previsto dal comma 3, art. 3 della legge n. 136/2010 - saranno effettuati, esclusivamente, tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.
Ai sensi del succitato comma 3, art. 3 della legge n. 136/2010, così come modificata dal
D.L. n. 187/2010, possono essere eseguiti con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale:
• i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi ovvero quelli riguardanti tributi;
• i pagamenti per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500,00 euro per ciascuna spesa, fermo restando il divieto di impiego del contante;
• i pagamenti relativi ad assicurazioni e fideiussioni stipulate in relazione alla commessa pubblica.
Tutti i pagamenti, di cui alle suindicate lett. a), b) e c), devono essere obbligatoriamente documentati e, comunque, effettuati con modalità idonee a consentire la piena tracciabilità delle transazioni finanziarie, senza l’indicazione del CIG.
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ciascun bonifico bancario o postale, nonché gli altri strumenti di pagamento a tal fine considerati idonei, devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice identificativo di gara (CIG) e, ove obbligatorio ai sensi dell’art. 11 della legge 16.1.2003 n. 3, il codice unico di progetto (CUP) relativo al contratto oggetto della presente procedura di gara, che sarà specificamente fornito dalla Stazione Appaltante.
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.
Gli obblighi inerenti alla tracciabilità, di cui sopra gravano, altresì, a pena di nullità assoluta, sui soggetti subappaltatori o a qualsiasi titolo subcontraenti dei soggetti appaltatori, i quali sono tenuti, nel caso in cui abbiano notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria - fatta salva l’applicazione delle sanzioni ex art. 6 della L. n. 136/2010 e s.m.i. - ad informare immediatamente la Stazione Appaltante e la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia, ove ha sede la Stazione Appaltante o l’Amministrazione concedente.
La Stazione Appaltante verifica che, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture, sia inserita - a pena di nullità assoluta - un’apposita clausola, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i. di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i..
Art. 20 – DURC – Documento Unico di Regolarità Contributiva
La regolarità contributiva nei confronti degli enti previdenziali costituisce indice rivelatore della correttezza dell’impresa nei rapporti con le proprie maestranze, e l’art. 80 comma 4 del Codice dei Contratti Pubblici, esplicitamente dispone che “Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d’appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o i contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all’importo di cui all’articolo 48-bis, commi 1 e 2- bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), di cui all’articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. Il presente comma non si applica quando l’operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande”.
La regolarità contributiva è dunque un requisito indispensabile sia per la stipulazione del
contratto, che per la stessa partecipazione alle procedure di evidenza pubblica, di conseguenza, l’Aggiudicatario deve essere in regola con i relativi obblighi fin dalla presentazione della domanda, e conservare tale regolarità non solo per tutto lo svolgimento della procedura di gara, pena l’esclusione, ma anche durante l’esecuzione della fornitura.
La Stazione Appaltante, in caso di irregolarità riscontrate durante l’esecuzione della fornitura, sospenderà i pagamenti delle fatture successive a quella per la quale è stata
chiesta la regolarità contributiva e chiederà all’Aggiudicatario la regolarizzazione della sua posizione entro 90 giorni pena la rescissione del contratto.
Art. 20-bis – Intervento sostitutivo della Stazione Appaltante in caso di inadempienza retributiva e contributiva dell’esecutore e del sub appaltatore.
L’ASST di Pavia, in ossequio a quanto disposto dall’art. 21 del D.L. n. 5/2012, che statuisce la responsabilità solidale del committente datore di lavoro con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, per la corresponsione ai lavoratori dei trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali ed i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di xxxxxxx, tratterrà le somme dovute all’appaltatore o eventualmente al subappaltatore, in caso di inadempimento degli obblighi retributivi e contributivi.
In particolare, il responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 30, comma 6 del D.Lgs. 50/2016, inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’esecutore, a provvedervi entro i successivi 15 giorni. Decorso inutilmente il suddetto termine e ove non sia contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine assegnato, la Stazione Appaltante potrà pagare anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nei casi in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi degli art. 105 del D.Lgs. 50/2016.
Nel caso in cui l’imprenditore inadempiente dovesse formulare formale contestazione nei termini previsti, il Responsabile del Procedimento dovrà inoltrare le richieste e le contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti (art 105, comma 11, del D. Lgs. 50/2016.
Art. 21 - Risoluzione e disdetta del contratto
L’ASST di Pavia può richiedere la risoluzione del contratto nei seguenti casi:
a) in qualsiasi momento dell’esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall’art. 1671 del codice civile, tenendo indenne l’Aggiudicatario dalle spese sostenute, dai lavori eseguiti, dai mancati guadagni;
b) per sopravvenuti gravi motivi di interesse pubblico; in tal caso l’ASST sarà tenuta al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite alle tariffe di rimborso del Contratto;
c) in caso di grave negligenza e di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali, tali da compromettere la regolarità della fornitura, ove siano state applicate almeno 3 penalità, a meno che la gravità dell’inadempimento non sia tale da configurare, di per sé, giusta causa di risoluzione;
d) quando a carico dell’Aggiudicatario sia stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato per xxxxx, o per qualsiasi reato che incida sulla sua moralità professionale, o per delitti finanziari;
e) in caso di cessione dell’azienda, di cessazione dell’attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento e di atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’aggiudicatario;
f) in caso di cessione del contratto non autorizzato;
g) inadempimento degli oneri ed obblighi previsti a carico dell’Aggiudicatario in favore dei propri dipendenti;
Ove la Stazione Appaltante ravvisi la sussistenza di una delle cause sopra descritte, dalla lettera c) alla lettera g) dovrà contestarle per iscritto al fornitore, con la prefissione di un termine non inferiore a 20 giorni per le controdeduzioni. Decorso tale termine l’ASST adotterà le determinazioni ritenute opportune.
Per qualsiasi ragione si addivenisse alla risoluzione del contratto, il fornitore – ad eccezione delle ipotesi di cui alle lett. a) e b) - oltre a incorrere nell’immediata perdita del deposito cauzionale a titolo di penale, sarà tenuto al completo risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti ed al rimborso delle maggiori spese che l’ASST dovesse affrontare per il rimanente periodo contrattuale.
Per quanto non contemplato nel presente Capitolato Speciale, si fa riferimento alla normativa vigente con particolare riferimento agli artt. 1453 e seguenti del codice civile.
Qualora la ditta Aggiudicataria dovesse disdettare il contratto prima della scadenza convenuta, l’ASST tratterrà senz’altro a titolo di penale il deposito cauzionale ed addebiterà inoltre le maggiori spese comunque derivanti per l’assegnazione dell’appalto ad altro fornitore.
L’Aggiudicatario sarà comunque tenuto ad effettuare una comunicazione a mezzo raccomandata A/R alla stazione appaltante e la disdetta avrà effetto decorsi 6 mesi dal ricevimento della stessa.
Art. 22 - Cessione del contratto, del credito e subappalto
Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, è possibile procedere al subappalto delle prestazioni riferite a servizi e forniture – fermo restando le vigenti disposizioni disciplinanti particolari ipotesi di divieto di affidamento in subappalto – sino al 30% dell’importo complessivo del contratto.
Quanto sopra alle seguenti condizioni:
• l’aggiudicatario dovrà avere indicato, in sede di offerta, la propria intenzione a ricorrere al subappalto, con specificazione del servizio o parte del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo (art. 105, comma 4, punto b D.Lgs, n.50/2016);
• il concorrente dimostri l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 (art 105, comma 4, punto c, D.Lgs. 50/2016);
• l’Aggiudicatario provvederà al deposito del contratto di subappalto (cui è da allegare dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento ex art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto) presso l’Azienda, almeno venti giorni prima della data di inizio delle relative prestazioni, con contestuale trasmissione:
- della certificazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di qualificazione prescritti in relazione alla prestazione subappaltata (art. 105, comma 7, D. Lgs. n. 50/2016);
- dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D. Lgs n. 50/2016;
- insussistenza, in capo al subappaltatore, di divieti previsti dalla vigente legislazione antimafia. L’Azienda verificherà che anche in campo al subappaltatore non incorrano i divieti di cui al D.lgs. 159/2011.
L’affidatario che si avvale del subappalto deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà (art. 105, comma 18 del D. Lgs. 50/2016).
Il fornitore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall’aggiudicazione, con un ribasso non superiore al venti per cento (art. 105, comma 14 D. Lgs. n. 50/2016).
L'appaltante provvederà al pagamento delle prestazioni eseguite dal subappaltatore all’aggiudicatario del contratto fatta eccezione l’ipotesi in cui:
• il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
• in caso inadempimento da parte dell’appaltatore;
• su richiesta del subappaltatore e se la natura del contatto lo consente
La Stazione Appaltante provvederà al pagamento all’aggiudicatario del corrispettivo dovuto al subappaltatore previa esibizione, da parte di quest’ultimo, della documentazione attestante che l’effettuazione e versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, a cui è tenuto il subappaltatore in relazione alla fornitura affidata, sono stati correttamente eseguiti (art. 35, commi 28 e 32 D.L. 04 luglio 2006, n. 223 – convertito con legge 04 agosto 2006, n. 248). L'azienda appaltante potrà sospendere il pagamento del corrispettivo di cui trattasi fino all’esibizione della predetta documentazione; tale situazione interrompe i termini per il pagamento, di cui all’art. 19 del presente Capitolato Speciale.
L’esecuzione delle prestazioni affidata in subappalto non può formare oggetto di ulteriore
subappalto (art. 105, comma 19, D. Lgs. 50/2016).
Art. 23 - Fallimento, liquidazione coatta o concordato preventivo del fornitore
Nel caso di fallimento di liquidazione coatta e concordato preventivo, la stazione appaltante, conformemente a quanto stabilito dall’art. 110 del DLgs 50/2016, interpellerà progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara,
risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento della fornitura.
L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.
Qualora il curatore del fallimento, fosse autorizzato all’esercizio provvisorio, ovvero nel caso in cui l’impresa fosse ammessa al concordato con continuità aziendale, su autorizzazione del giudice delegato, sentita l’ANAC, può proseguire nell’esecuzione del contratto già stipulato dall’impresa fallita o ammessa al concordato con continuità aziendale.
In ogni caso l’Ente si riserva l’applicazione delle disposizioni contenute nell’art. 48, commi 17 e 18 del D. Lgs. 50/2016.
Art. 24 – Disdetta del contratto da parte del fornitore
Qualora l’appaltatore dovesse disdettare il contratto prima della scadenza convenuta, senza giustificato motivo o giusta causa, l’Azienda appaltante tratterrà senz’altro, a titolo di penale, il deposito cauzionale ed addebiterà, inoltre, le maggiori spese comunque derivanti per l’assegnazione del servizio ad altra ditta, a titolo di risarcimento danni.
Art. 25- Obblighi di informazione ai sensi dell’art. 26 d.lgs. 81/2008
Al fine di consentire lo scambio di informazioni necessarie all’adozione delle cautele e misure preventive adeguate ai rischi presenti presso la sede interessata all’appalto o introdotte dal fornitore, all’atto della formalizzazione dell’incarico l’ASST comunica tutte le informazioni relative alla potenziale esposizione per il personale del fornitore a fattori di rischio propri della realtà dell’ASST ed alle misure eventuali di prevenzione e protezione da adottare; nel contempo il fornitore deve comunicare per iscritto all’ASST quali siano i rischi che lo svolgimento della loro attività può introdurre negli ambienti ove viene svolto la fornitura e le prevedibili condizioni di esposizione agli stessi, oltre al nominativo e recapito del proprio Responsabile di Prevenzione e Protezione.
Tale somma non è soggetta a ribasso e dovrà essere utilizzata dalla ditta Aggiudicataria per adottare gli accorgimenti necessari al fine di ridurre i rischi da interferenza.
Per tutti i rimanenti aspetti in materia di sicurezza sul lavoro si fa riferimento al D. Lgs. 81/2008.
Art. 26 - Clausola limitativa della proponibilità d’eccezioni
L’aggiudicatario non può opporre, ex art. 1462 c.c. eccezioni al fine di evitare o ritardare le prestazioni dovute e disciplinate dal presente capitolato, dagli atti di gara e dal contratto.
Tutte le riserve che l’aggiudicatario intende formulare a qualsiasi titolo, devono essere avanzate mediante comunicazione scritta all’ASST e devono essere adeguatamente motivate.
Le riserve che siano state presentate nei modi sopra indicati, saranno prese in esame dall’ASST che emanerà gli opportuni provvedimenti.
Art. 27 – Termini e comminatorie
Tutti i termini e le comminatorie (penalità incluse) contenute nel presente Capitolato Speciale e nel contratto da stipularsi operano di pieno diritto, senza obbligo per l’Amministrazione della costituzione in mora dell’Impresa, ai sensi dell’art. 1219, comma 2, punto 3), del Codice Civile.
Art. 28 – Diritto di recesso
La Stazione Appaltante potrà recedere dal contratto in qualunque momento previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti rinunciando l’appaltatore, ora per allora, ad ogni ulteriore pretesa risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso e/o indennizzo.
L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da un preavviso scritto all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la Stazione Appaltante prende in consegna i servizi o forniture ed effettua la verifica della regolarità dei servizi e delle forniture.
Il contratto, dunque, si risolve dopo 20 giorni dalla comunicazione che l'ASST intende avvalersi della clausola di recesso concordata, ai sensi dell' art. 109 del D.Lgs. 50/2016 e dell’ art. 1373 c.c..
Art. 29 - Clausola di salvaguardia
E’ altresì facoltà dell’Amministrazione Appaltante verificare la congruità economica del contratto, nell’eventualità in cui la Consip o la Centrale Regionale Acquisti della Regione Lombardia dovessero stipulare convenzione per il medesimo oggetto del contratto in parola e recedere unilateralmente dal contratto, ove l’aggiudicatario non sia in condizioni di migliorare il corrispettivo richiesto, rispetto alle quotazioni Consip o Centrale Regionale Acquisti.
Ove la stazione appaltante ritenesse di avvalersi di tale facoltà, il recesso avverrà entro 60 gg. dalla relativa formale comunicazione.
A tale recesso il fornitore non potrà frapporre eccezioni di sorta né avanzare alcuna pretesa o richiesta risarcitoria.
Inoltre, relativamente alla fornitura oggetto dell’appalto, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà, nel corso del periodo contrattuale:
• di estendere l’appalto a favore degli altri Presidi Ospedalieri dell’ASST, dandone preavviso all’Appaltatore con almeno sessanta giorni di anticipo;
• di sospendere o ridurre la fornitura appaltata- dandone preavviso all’Assuntore con almeno 30 giorni di anticipo - presso l’Amministrazione della struttura ospedaliera o altre sedi per effetto di modifiche organizzative della Stazione Appaltante dovute a diverse esigenze o a norme di leggi, di regolamenti o disposizioni nazionali o regionali.
Art. 30 – Accesso agli atti
Il diritto di accesso agli atti, il diniego/esclusione e il differimento dell’accesso delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, sono disciplinati dall’ art 53 del D.Lgs 50/2016 e dagli artt. 22 e ss della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii..
L’accesso agli atti è differito nei casi espressamente contemplati dall’art. 53 comma 2 del D.Lgs. 50/2016.
Ai sensi dell’art. 53 comma 5, del citato Decreto Legislativo, sono esclusi dal diritto di accesso e ogni forma di divulgazione le informazioni relative:
• alle informazioni fornite nell’ambito dell’offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali;
• ai pareri legali acquisiti dai soggetti tenuti all’applicazione del presente codice, per la soluzione di liti, potenziali o in atto, relative ai contratti pubblici;
In relazione all’ipotesi di cui al comma 5, lettere a), è consentito l’accesso al concorrente ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto.
Pertanto, qualora un concorrente intenda opporsi alle richieste di altri concorrenti di accesso agli atti inerenti le parti relative all’offerta tecnica ovvero alle giustificazioni di prezzo, in quanto coperte da segreti tecnici o commerciali, dovrà prima segnalarlo con dichiarazione, rilasciata ai sensi del DPR 445/2000, nella busta contente la Documentazione Amministrativa e, successivamente, nella busta contenente la Documentazione Tecnica di cui al Disciplinare di Gara, ovvero nella documentazione relativa alle giustificazioni del prezzo, dovrà precisare analiticamente, quali sono le informazioni riservate che costituiscono segreto tecnico o commerciale, comprovando e indicando anche le specifiche motivazioni della sussistenza di tali segreti.
In mancanza di presentazione di tale dichiarazione e della relativa documentazione, l’ASST consentirà ai concorrenti che lo richiedono, l’accesso nella forma di estrazione di copia dell’offerta tecnica e/o delle giustificazioni a corredo dell’offerta economica.
L’accesso agli atti della procedura in oggetto è consentito entro 10 giorni lavorativi dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva, mediante visione ed estrazione di copia, previo pagamento delle spese di riproduzione e/o di spedizione, con spese a carco del richiedente.
Fatti salvi i provvedimenti di esclusione e differimento adottati ai sensi dell’art. 53 del su menzionato Decreto Legislativo, la richiesta di accesso agli atti in corso di gara potrà essere esercitata con formale istanza all’UOSD Gare che valuterà l’opportunità o meno di autorizzare o meno o differire la richiesta.
Si precisa, infine che, ai sensi della già citata Xxxxx 241/1990 e ss.mm.ii., verrà data comunicazione dell’accoglimento dell’istanza di accesso agli atti alle ditte contro interessate.
Art. 31 – Clausola T&T – Trasparenza e Tracciabilità
L'aggiudicatario del contratto, nonché le filiere d ei subcontraenti coinvolti nella esecuzione, saranno tenuti al pieno rispetto di quanto previsto dal comma 1 dell'art. 3
della L. 136/2010 e dall'art. 17 della legge 55/1990. Le informazioni non sensibili trasmesse alla Amministrazione aggiudicatrice in applicazione delle suddette norme, saranno applicate sul profilo committente della stessa e rese accessibili al pubblico per tutta la durata del contratto e almeno fino al collaudo definitivo dello stesso. La mancata trasmissione
delle informazioni di cui alle norme richiamate sarà soggetta all'applicazione di penali o sanzioni secondo quanto specificato nella "norma di contratto T&T - Trasparenza e Tracciabilità".
L'amministrazione, ai sensi del comma 9 dell'art. 3 della L. 136/2010 verificherà che nei contratti sottoscritti dall'Aggiudicatario e dai sub contratti a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti, a pena di nullità assoluta, sia inclusa la norma di contratto T&T - Trasparenza e Tracciabilità.
Art. 32 – Codice etico e Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali
L’operatore economico, nei rapporti inerenti il presente contratto, s’impegna:
1) ad osservare tutte le disposizioni e ad ottemperare a tutti i principi contenuti nel Codice Etico-Comportamentale adottati dall’ASST di Pavia pubblicato sul sito aziendale;
2) a rispettare tutte le disposizioni e ad ottemperare a tutte le obbligazioni contenute nel “Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali”, approvato con D.G.R. 30 gennaio 2014, n. X/1299 - Allegato 13 al presente disciplinare.
Ciascun operatore economico è pertanto consapevole che eventuali proprie violazioni del Codice Etico e del Codice di comportamento aziendali e del Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali costituiscono causa espressa di risoluzione del rapporto contrattuale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1546 c.c., fatto salvo ogni ulteriore diritto al risarcimento per i danni che ne dovessero conseguire.
Art. 33 - Spese contrattuali
Le spese di registrazione del contratto ed ogni altra spesa inerente alla sua formalizzazione sono a carico dell’Aggiudicatario.
Inoltre, come disposto dall’art. 73 comma 5, e 216 comma 11 della D. Lgs. 50/2016, entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione, l’Aggiudicatario sarà tenuto a rimborsare alla Stazione Appaltante le spese relative alla pubblicazione dei bandi e degli avvisi di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Art. 34 - Forme collettive d’acquisto
Conformemente a quanto stabilito dalle linee di indirizzo di Regione Lombardia 29 dicembre 2015, n. X/4702, le unioni formalizzate ed i Consorzi di Aziende Ospedaliere/I.R.C.C.S. e di A.S.L. oggi esistenti sono riviste alla luce della costituzione delle nuove A.T.S. e A.S.S.T. con l’obiettivo di rendere coerente il processo di acquisto con ARCA
S.p.a. Centrale d’acquisto regionale e a livello di territorio omogeneo. Le unioni d’acquisto sono ridefinite dall’ allegato 18 “Nuove Unioni di Acquisto” della suddetta DGR.
ASST che fanno parte del nuovo consorzio “ATS Brianza – Pavia” come sopra individuato
sono:
• ASST di Pavia;
• ASST di Monza;
• ASST di Vimercate;
• ASST di Lecco;
• Fondazione IRCCS Policlinico San Xxxxxx
L'accordo consente agli Enti firmatari di chiedere ai soggetti che, a seguito della presente procedura, saranno dichiarati aggiudicatari, l’estensione del contratto alle condizioni tecnico-organizzative definite dalla procedura stessa, riservandosi per quanto riguarda l’aspetto economico di concordare con il fornitore condizioni più favorevoli per tutte le ASST interessate all’appalto.
Pertanto, ai soggetti individuati come idonei potrà essere chiesto di estendere il servizio anche ad una o più delle Aziende più avanti indicate, fino al raggiungimento di un massimo del 200% (duecento per cento) dell’importo complessivo di aggiudicazione del presente appalto per le ASST e IRCCS delle Unioni di Acquisto, e del 100% (cento per cento) dell’importo complessivo di aggiudicazione del presente appalto per ASST di Pavia. Per il resto, fatte salve le eventuali migliorie economiche, questa Stazione Appaltante resterà estranea in ordine ai patti che si stabiliranno tra fornitore ed Azienda cui viene esteso l’accordo, che daranno origine ad un rapporto contrattuale autonomo.
Il fornitore non è obbligato ad accettare la richiesta di estensione.
Art. 35 - Foro competente
Per ogni controversia derivante dal rapporto di fornitura, le parti espressamente concordano di eleggere quale Foro esclusivo e non concorrente con quelli ordinari previsti dalla legge, il Foro di Pavia, e di escludere, pertanto, l’eventuale giudizio al foro normativamente disciplinato dal c.p.c..
Art. 36 – Disposizioni finali
Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato si rinvia a quanto previsto dalla restante documentazione di gara, dal Codice Civile, dal D.Lgs. 50/2016, e da tutte le altre norme comunitarie, statali e regionali che comunque abbiano attinenza con l’appalto in oggetto, siano esse in vigore all’atto dell’offerta, siano esse emanate nel corso dell’esecuzione del contratto.
(firma del Legale Rappresentante della Ditta)
Per specifica accettazione degli articoli da 1 a 36 del presente Capitolato Speciale anche ai fini di cui all’art. 1341 del C.C.
(firma del Legale Rappresentante della Ditta)