INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
(Informazioni)
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
CONSIGLIO
ACCORDO
su un tribunale unificato dei brevetti
(2013/C 175/01)
GLI STATI MEMBRI CONTRAENTI,
CONSIDERANDO che la cooperazione tra gli Stati membri dell'Unione europea nel settore dei brevetti contribuisce significativamente al processo di integrazione in Europa, in particolare alla creazione di un mercato interno nell'ambito dell'Unione europea caratterizzato dalla libera circolazione di beni e servizi e all'elaborazione di un sistema atto ad assicurare che la concorrenza nel mercato interno non sia soggetta a distorsioni;
CONSIDERANDO che la frammentazione del mercato dei brevetti e le notevoli divergenze tra gli ordinamenti giuri sdizionali nazionali pregiudicano l'innovazione, in particolare per le piccole e medie imprese che incontrano delle difficoltà nel dare esecuzione ai loro brevetti e nel difendersi da rivendicazioni infondate e da rivendicazioni relative a brevetti che dovrebbero essere revocati;
CONSIDERANDO che la Convenzione sul brevetto europeo («CBE»), che è stata ratificata da tutti gli Stati membri dell'Unione europea, prevede una procedura unica per il rilascio dei brevetti europei da parte dell'Ufficio europeo dei brevetti;
CONSIDERANDO che, in virtù del regolamento (UE) n. 1257/2012 (1), i titolari dei brevetti possono richiedere un effetto unitario dei propri brevetti europei allo scopo di ottenere una tutela brevettuale unitaria negli Stati membri dell'Unione europea che partecipano alla cooperazione rafforzata;
DESIDEROSI di migliorare l'esecuzione dei brevetti e la difesa da rivendicazioni infondate e da rivendicazioni relative a brevetti che dovrebbero essere revocati, nonché di rafforzare la certezza del diritto mediante l'istituzione di un tribunale unificato dei brevetti per le controversie relative alla violazione e alla validità dei brevetti;
CONSIDERANDO che il tribunale unificato dei brevetti dovrebbe avere il compito di garantire decisioni rapide e di elevata qualità, preservando un giusto equilibrio tra gli interessi dei titolari dei diritti e di altre parti e tenendo conto della proporzionalità e della flessibilità necessarie;
CONSIDERANDO che il tribunale unificato dei brevetti dovrebbe essere un tribunale comune agli Stati membri contraenti e pertanto parte del loro ordinamento giudiziario, con competenza esclusiva per quanto riguarda i brevetti europei con effetto unitario e i brevetti europei concessi a norma delle disposizioni della CBE;
CONSIDERANDO che la Corte di giustizia dell'Unione europea deve assicurare l'uniformità dell'ordinamento giuridico dell'Unione e il primato del diritto dell'Unione europea;
(1) Regolamento (UE) n. 1257/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2012, relativo all'attuazione di una coo perazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria (GU L 361 del 31.12.2012, pag. 1), inclusa ogni successiva modifica.
RICORDANDO gli obblighi degli Stati membri contraenti in virtù del trattato sull'Unione europea (TUE) e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), ivi compreso l'obbligo di leale cooperazione previsto dall'articolo 4, paragrafo 3, TUE e l'obbligo di assicurare attraverso il tribunale unificato dei brevetti la piena applicazione, nonché il rispetto, del diritto dell'Unione nei rispettivi territori e la tutela giurisdizionale dei diritti delle persone fisiche conferiti da tale diritto;
CONSIDERANDO che, come qualsiasi organo giurisdizionale nazionale, il tribunale unificato dei brevetti deve rispettare ed applicare il diritto dell'Unione e, in collaborazione con la Corte di giustizia dell'Unione europea, in quanto custode del diritto dell'Unione, assicurarne la corretta applicazione e l'interpretazione uniforme; il tribunale unificato dei brevetti deve in particolare cooperare con la Corte di giustizia dell'Unione europea per interpretare correttamente il diritto dell'Unione, basandosi sulla giurisprudenza di quest'ultima e ponendo domande di pronuncia pregiudiziale conformemente all'arti colo 267 TFUE;
CONSIDERANDO che gli Stati membri contraenti, in linea con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea sulla responsabilità extracontrattuale, dovrebbero essere responsabili dei danni causati da violazioni del diritto dell'Unione da parte del tribunale unificato dei brevetti, ivi compresa la mancata domanda di pronuncia pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea;
CONSIDERANDO che le violazioni del diritto dell'Unione da parte del tribunale unificato dei brevetti, ivi compresa la mancata domanda di pronuncia pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea, sono direttamente imputabili agli Stati membri contraenti e che una procedura di infrazione può quindi essere presentata ai sensi degli articoli 258, 259 e 260 TFUE contro qualsiasi Stato membro contraente per garantire il rispetto del primato e la corretta applicazione del diritto dell'Unione;
RICORDANDO il primato del diritto dell'Unione, che comprende il TUE, il TFUE, la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, i principi generali del diritto dell'Unione sviluppati dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, in particolare il diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice e a che la causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea e il diritto derivato dell'Unione;
CONSIDERANDO che il presente accordo dovrebbe essere aperto all'adesione di qualsiasi Stato membro dell'Unione europea; gli Stati membri che hanno deciso di non partecipare alla cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria possono partecipare al presente accordo per quanto riguarda i brevetti europei rilasciati per il rispettivo territorio;
CONSIDERANDO che il presente accordo dovrebbe entrare in vigore il 1o gennaio 2014 o il primo giorno del quarto mese successivo al tredicesimo deposito, purché tra gli Stati membri contraenti che avranno depositato i propri strumenti di ratifica o di adesione vi siano i tre Stati in cui nell'anno precedente a quello in cui ha luogo la firma dell'accordo era in vigore il maggior numero di brevetti europei, o il primo giorno del quarto mese successivo alla data di entrata in vigore delle modifiche del regolamento (UE) n. 1215/2012 (1) relative alle relazioni con il presente accordo, se questa data è posteriore,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
PARTE I
DISPOSIZIONI GENERALI E ISTITUZIONALI
CAPO I
Disposizioni generali
Articolo 1
Tribunale unificato dei brevetti
È istituito un tribunale unificato dei brevetti per la composi zione delle controversie relative ai brevetti europei e ai brevetti europei con effetto unitario.
Il tribunale unificato dei brevetti è un tribunale comune agli Stati membri contraenti ed è pertanto soggetto agli stessi ob blighi in virtù del diritto dell'Unione di qualsiasi altro organo giurisdizionale nazionale degli Stati membri contraenti.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente accordo si intende per:
a) «tribunale», il tribunale unificato dei brevetti istituito dal pre sente accordo;
b) «Stato membro», uno Stato membro dell'Unione europea;
c) «Stato membro contraente», uno Stato membro parte del presente accordo;
(1) Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giuri sdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 351 del 20.12.2012, pag. 1), inclusa ogni successiva modifica.
d) «CBE», la convenzione sulla concessione di brevetti europei del 5 ottobre 1973, inclusa ogni successiva modifica;
e) «brevetto europeo», un brevetto concesso a norma delle di sposizioni della CBE, che non beneficia dell'effetto unitario in virtù del regolamento (UE) n. 1257/2012;
f) «brevetto europeo con effetto unitario», un brevetto concesso a norma delle disposizioni della CBE, che beneficia dell'ef fetto unitario in virtù del regolamento (UE) n. 1257/2012;
g) «brevetto», un brevetto europeo e/o un brevetto europeo con effetto unitario;
h) «certificato protettivo complementare», un certificato protet tivo complementare concesso a norma del regolamento (CE)
n. 469/2009 (1) o a norma del regolamento (CE) n. 1610/96 (2);
i) «statuto», lo statuto del tribunale previsto nell'allegato I, che costituisce parte integrante del presente accordo;
j) «regolamento di procedura», il regolamento di procedura del tribunale, stabilito conformemente all'articolo 41.
Articolo 3
Ambito di applicazione
Il presente accordo si applica a qualsiasi:
a) brevetto europeo con effetto unitario;
b) certificato protettivo complementare concesso per un pro dotto protetto da un brevetto;
c) brevetto europeo che non è ancora estinto alla data di en trata in vigore del presente accordo o che è stato concesso dopo tale data, fatto salvo l'articolo 83; e
d) richiesta di brevetto europeo pendente alla data di entrata in vigore del presente accordo o inoltrata dopo tale data, fatto salvo l'articolo 83.
(1) Regolamento (CE) n. 469/2009 del Consiglio, del 6 maggio 2009, sul certificato protettivo complementare per i medicinali (GU L 152 del 16.6.2009, pag. 1), inclusa ogni successiva modifica.
(2) Regolamento (CE) n. 1610/96 del Parlamento europeo e del Consi glio, del 23 luglio 1996, sull'istituzione di un certificato protettivo complementare per i prodotti fitosanitari (GU L 198 dell'8.8.1996, pag. 30), inclusa ogni successiva modifica.
Articolo 4
Status giuridico
1. Il tribunale ha personalità giuridica in ciascuno Stato membro contraente e gode della capacità giuridica più estesa accordata alle persone giuridiche in virtù del diritto nazionale dello Stato in questione.
2. Il tribunale è rappresentato dal presidente della corte d'ap pello che è eletto conformemente allo statuto.
Articolo 5
Responsabilità
1. La responsabilità contrattuale del tribunale è disciplinata dal diritto applicabile al contratto in questione conformemente al regolamento (CE) n. 593/2008 (3) (Roma I), ove applicabile, o, in caso contrario, conformemente al diritto dello Stato mem bro dell'organo giurisdizionale adito.
2. La responsabilità extracontrattuale del tribunale in rela zione ai danni causati da esso o dal suo personale nell'esercizio delle proprie funzioni, nella misura in cui non si tratta di una materia civile e commerciale ai sensi del regolamento (CE)
n. 864/2007 (4) (Roma II), è disciplinata dal diritto dello Stato membro contraente nel quale si è verificato il danno. La pre sente disposizione fa salva l'applicazione dell'articolo 22.
3. L'organo giurisdizionale competente per la risoluzione delle controversie a norma del paragrafo 2 è quello dello Stato membro contraente nel quale si è verificato il danno.
CAPO II
Disposizioni istituzionali Articolo 6 Tribunale
1. Il tribunale si compone di un tribunale di primo grado, di una corte d'appello e di una cancelleria.
2. Il tribunale esercita le funzioni conferitegli dal presente accordo.
Articolo 7
Tribunale di primo grado
1. Il tribunale di primo grado comprende una divisione cen trale e divisioni locali e regionali.
(3) Regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consi glio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) (GU L 177 del 4.7.2008, pag. 6), inclusa ogni successiva modifica.
(4) Regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consi glio, dell'11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (Roma II) (GU L 199 del 31.7.2007, pag. 40), inclusa ogni successiva modifica.
2. La divisione centrale ha la propria sede a Parigi, con se zioni a Londra e a Monaco. I casi dinanzi alla divisione centrale sono distribuiti conformemente all'allegato II, che costituisce parte integrante del presente accordo.
3. Una divisione locale è istituita in uno Stato membro con traente su sua richiesta, conformemente allo statuto. Uno Stato membro contraente che ospita una divisione locale ne designa la sede.
4. Un'ulteriore divisione locale è istituita in uno Stato mem bro contraente su sua richiesta per ogni cento procedimenti relativi a brevetti, per anno civile, che sono stati avviati in tale Stato membro contraente nei tre anni consecutivi prece denti o successivi alla data di entrata in vigore del presente accordo. Il numero delle divisioni locali in uno Stato membro contraente non è superiore a quattro.
5. Una divisione regionale è istituita per due o più Stati membri contraenti su loro richiesta, conformemente allo statu to. Tali Stati membri contraenti designano la sede della divisione in questione. La divisione regionale può tenere udienze in più luoghi.
Articolo 8
Composizione dei collegi del tribunale di primo grado
1. I collegi del tribunale di primo grado hanno una compo sizione multinazionale. Fatto salvo il paragrafo 5 del presente articolo e l'articolo 33, paragrafo 3, lettera a), essi si riuniscono in una formazione di tre giudici.
2. I collegi di una divisione locale di uno Stato membro contraente in cui, per un periodo di tre anni consecutivi prece denti o successivi alla data di entrata in vigore del presente accordo, sono stati avviati in media meno di cinquanta proce dimenti relativi a brevetti per anno civile, si riuniscono in una formazione di un giudice qualificato sotto il profilo giuridico avente la cittadinanza dello Stato membro contraente che ospita la divisione locale in questione e di due giudici qualificati sotto il profilo giuridico che non hanno la cittadinanza dello Stato membro contraente interessato e che sono assegnati dal pool di giudici caso per caso conformemente all'articolo 18, paragrafo 3.
3. In deroga al paragrafo 2, i collegi di una divisione locale in uno Stato membro contraente nel quale, per un periodo di tre anni consecutivi precedenti o successivi alla data di entrata in vigore del presente accordo, sono stati avviati in media cin quanta o più procedimenti relativi a brevetti per anno civile, si riuniscono in una formazione di due giudici qualificati sotto il profilo giuridico aventi la cittadinanza dello Stato membro con traente che ospita la divisione locale in questione e di un giudice qualificato sotto il profilo giuridico che non ha la cittadinanza dello Stato membro contraente interessato, assegnato dal pool di giudici conformemente all'articolo 18, paragrafo 3. Detto terzo giudice esercita le proprie funzioni presso la divisione
locale per un lungo periodo, ove sia necessario per l'efficiente funzionamento delle divisioni aventi un carico di lavoro elevato.
4. I collegi di una divisione regionale si riuniscono in una formazione di due giudici qualificati sotto il profilo giuridico, scelti in un elenco regionale di giudici, che hanno la cittadi nanza degli Stati membri contraenti interessati, e di un giudice qualificato sotto il profilo giuridico che non ha la cittadinanza degli Stati membri contraenti interessati e che è assegnato dal pool di giudici conformemente all'articolo 18, paragrafo 3.
5. Su richiesta di una delle parti, il collegio di una divisione locale o regionale chiede al presidente del tribunale di primo grado di assegnare dal pool di giudici conformemente all'arti colo 18, paragrafo 3, un ulteriore giudice qualificato sotto il profilo tecnico con qualifiche ed esperienza nel settore tecnolo gico in questione. Inoltre, il collegio di una divisione locale o regionale, previa audizione delle parti, può presentare tale ri chiesta di propria iniziativa, ove lo ritenga opportuno.
Nei casi in cui tale giudice qualificato sotto il profilo tecnico è assegnato, nessun altro giudice qualificato sotto il profilo tec xxxx può essere assegnato a norma dell'articolo 33, paragrafo 3, lettera a).
6. I collegi della divisione centrale si riuniscono in una for mazione di due giudici qualificati sotto il profilo giuridico aventi la cittadinanza di Stati membri contraenti differenti e di un giudice qualificato sotto il profilo tecnico, assegnato dal pool di giudici conformemente all'articolo 18, paragrafo 3, con qua lifiche ed esperienza nel settore tecnologico in questione. Tut tavia, i collegi della divisione centrale che si occupano delle azioni a norma dell'articolo 32, paragrafo 1, lettera i), si riuni scono in una formazione di tre giudici qualificati sotto il profilo giuridico aventi la nazionalità di Stati membri contraenti diffe renti.
7. In deroga ai paragrafi da 1 a 6 e conformemente al rego lamento di procedura, le parti possono convenire che la loro causa sia giudicata da un unico giudice qualificato sotto il pro filo giuridico.
8. I collegi del tribunale di primo grado sono presieduti da un giudice qualificato sotto il profilo giuridico.
Articolo 9
Corte d'appello
1. I collegi della corte d'appello si riuniscono in una forma zione multinazionale di cinque giudici. Essi si riuniscono in una formazione di tre giudici qualificati sotto il profilo giuridico aventi la cittadinanza di Stati membri contraenti differenti e di due giudici qualificati sotto il profilo tecnico con qualifiche ed esperienza nel settore tecnologico in questione. Tali giudici qualificati sotto il profilo tecnico sono assegnati al collegio dal presidente della corte d'appello dal pool di giudici conforme mente all'articolo 18.
2. In deroga al paragrafo 1, i collegi che si occupano delle azioni a norma dell'articolo 32, paragrafo 1, lettera i), si riuni scono in una formazione di tre giudici qualificati sotto il profilo giuridico aventi la nazionalità di Stati membri contraenti diffe renti.
3. I collegi della corte d'appello sono presieduti da un giudice qualificato sotto il profilo giuridico.
4. I collegi della corte d'appello sono istituiti conformemente allo statuto.
5. La corte d'appello ha sede a Lussemburgo.
Articolo 10
Cancelleria
1. È istituita una cancelleria presso la sede della corte d'ap pello. Essa è gestita dal cancelliere ed esercita le mansioni con feritele conformemente allo statuto. Fatte salve le condizioni che figurano nel presente accordo e nel regolamento di procedura, il registro tenuto dalla cancelleria è accessibile al pubblico.
2. Sono istituite sottosezioni della cancelleria presso tutte le divisioni del tribunale di primo grado.
3. La cancelleria conserva gli atti di tutte le cause proposte dinanzi al tribunale. All'atto dell'archiviazione la sottosezione interessata notifica ogni causa alla cancelleria.
4. Il tribunale nomina il cancelliere conformemente all'arti colo 22 dello statuto e fissa le norme che ne disciplinano le funzioni.
Articolo 11
Comitati
Sono istituiti un comitato amministrativo, un comitato del bi lancio e un comitato consultivo al fine di assicurare l'attuazione ed il funzionamento efficaci del presente accordo. Essi eserci tano in particolare le funzioni previste dal presente accordo e dallo statuto.
Articolo 12
Comitato amministrativo
1. Il comitato amministrativo è composto da un rappresen tante di ciascuno Stato membro contraente. La Commissione europea è rappresentata alle riunioni del comitato amministra tivo in qualità di osservatore.
2. Ciascuno Stato membro contraente dispone di un voto.
3. Il comitato amministrativo adotta le proprie decisioni a maggioranza dei tre quarti degli Stati membri contraenti rap presentati e votanti, salvo diversa disposizione del presente ac cordo o dello statuto.
4. Il comitato amministrativo adotta il proprio regolamento interno.
5. Il comitato amministrativo designa tra i suoi membri un presidente per una durata di tre anni. Tale mandato è rinnova bile.
Articolo 13
Comitato del bilancio
1. Il comitato del bilancio è composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro contraente.
2. Ciascuno Stato membro contraente dispone di un voto.
3. Il comitato del bilancio adotta le proprie decisioni a mag gioranza semplice dei rappresentanti degli Stati membri contra enti. Per l'adozione del bilancio è tuttavia richiesta la maggio ranza dei tre quarti dei rappresentanti degli Stati membri con traenti.
4. Il comitato del bilancio adotta il proprio regolamento interno.
5. Il comitato del bilancio designa tra i suoi membri un presidente per una durata di tre anni. Tale mandato è rinnova bile.
Articolo 14
Comitato consultivo
1. Il comitato consultivo:
a) assiste il comitato amministrativo nella preparazione della nomina dei giudici del tribunale;
b) formula proposte per il praesidium di cui all'articolo 15 dello statuto con riguardo agli orientamenti per il quadro di for mazione dei giudici di cui all'articolo 19; e
c) fornisce pareri al comitato amministrativo concernenti i re quisiti in materia di qualifiche di cui all'articolo 48, para grafo 2.
2. Il comitato consultivo si compone di giudici e specialisti in diritto dei brevetti e controversie nel settore dei brevetti, dotati del massimo livello di competenza riconosciuto. Essi sono nominati, conformemente alla procedura stabilita dallo statuto, per un periodo di sei anni. Tale mandato è rinnovabile.
3. La composizione del comitato consultivo assicura un'am pia gamma di competenze pertinenti e la rappresentanza di ciascuno degli Stati membri contraenti. I membri del comitato consultivo sono totalmente indipendenti nell'esercizio delle loro funzioni e non sono vincolati da istruzioni.
4. Il comitato consultivo adotta il proprio regolamento in terno.
5. Il comitato consultivo designa tra i suoi membri un pre sidente per una durata di tre anni. Tale mandato è rinnovabile.
CAPO III
Giudici del tribunale
Articolo 15
Criteri di eleggibilità per la nomina dei giudici
1. Il tribunale si compone di giudici qualificati sotto il profilo giuridico e di giudici qualificati sotto il profilo tecnico. I giudici garantiscono i massimi livelli di competenza e comprovata espe rienza nel settore delle controversie brevettuali.
2. I giudici qualificati sotto il profilo giuridico sono in pos sesso delle qualifiche richieste per la nomina alle funzioni giuri sdizionali in uno Stato membro contraente.
3. I giudici qualificati sotto il profilo tecnico sono in pos sesso di un titolo universitario e di comprovata esperienza in un settore tecnologico. Essi hanno anche una comprovata cono scenza del diritto e della procedura civili in materia di contro versie brevettuali.
Articolo 16
Procedura di nomina
1. Il comitato consultivo istituisce un elenco dei candidati più idonei per la nomina a giudice del tribunale conformemente allo statuto.
2. Sulla base di tale elenco il comitato amministrativo no mina i giudici del tribunale deliberando di comune accordo.
3. Lo statuto stabilisce le disposizioni di attuazione per la nomina dei giudici.
Articolo 17
Indipendenza dei giudici e imparzialità
1. Il tribunale, i suoi giudici e il cancelliere godono dell'indi pendenza dei giudici. Nell'esercizio delle loro funzioni i giudici non sono vincolati da istruzioni.
2. I giudici qualificati sotto il profilo giuridico nonché i giu dici qualificati sotto il profilo tecnico che sono giudici a tempo pieno del tribunale non possono esercitare alcuna altra occupa zione, retribuita o meno, salvo qualora sia accordata dal comi tato amministrativo una eccezione in tal senso.
3. In deroga al paragrafo 2, l'esercizio della funzione di giu dice non esclude l'esercizio di altre funzioni giurisdizionali a livello nazionale.
4. L'esercizio della funzione di giudice qualificato sotto il profilo tecnico a titolo di giudice a tempo parziale del tribunale non esclude l'esercizio di altre funzioni, a condizione che non sussista alcun conflitto di interessi.
5. In caso di conflitto di interessi, il giudice interessato non partecipa ai procedimenti. Lo statuto stabilisce norme atte a disciplinare i conflitti di interessi.
Articolo 18
Pool di giudici
1. È costituito un pool di giudici conformemente allo statuto.
2. Il pool di giudici si compone di tutti i giudici qualificati sotto il profilo giuridico e di tutti i giudici qualificati sotto il profilo tecnico del tribunale di primo grado che sono giudici del tribunale a tempo pieno o a tempo parziale. Il pool di giudici comprende almeno un giudice qualificato sotto il profilo tecnico per ciascun settore tecnologico, dotato di qualifiche ed espe rienza pertinenti. I giudici qualificati sotto il profilo tecnico del pool di giudici sono anche a disposizione della corte d'ap pello.
3. Ove previsto nel presente accordo o nello statuto, i giudici del pool di giudici sono assegnati alla divisione interessata dal presidente del tribunale di primo grado. L'assegnazione dei giu dici è fondata sulle loro competenze di ordine giuridico e tec xxxx, sulle conoscenze linguistiche e sulla pertinente esperienza. L'assegnazione dei giudici garantisce la stessa qualità elevata di lavoro e lo stesso livello elevato di competenze di ordine giu ridico e tecnico in tutti i collegi del tribunale di primo grado.
Articolo 19
Quadro di formazione
1. Per migliorare e rafforzare le competenze disponibili in materia di controversie brevettuali e assicurare un'ampia ripar tizione geografica di questo tipo di conoscenze e competenze specifiche è istituito un quadro di formazione dei giudici, le cui modalità sono indicate nello statuto. Le strutture per tale quadro sono situate a Budapest.
2. Il quadro di formazione si concentra in particolare sui seguenti aspetti:
a) tirocini presso tribunali nazionali competenti in materia di brevetti o divisioni del tribunale di primo grado con un numero considerevole di controversie brevettuali;
b) miglioramento delle conoscenze linguistiche;
c) aspetti tecnici del diritto dei brevetti;
d) diffusione di conoscenze ed esperienze in materia di proce dura civile per i giudici qualificati sotto il profilo tecnico;
e) preparazione dei candidati alla funzione di giudice.
3. Il quadro di formazione impartisce una formazione con tinua. Sono organizzate riunioni periodiche tra tutti i giudici del tribunale al fine di dibattere degli sviluppi del diritto dei brevetti e assicurare la coerenza della giurisprudenza del tribunale.
CAPO IV
Primato del diritto dell'Unione e responsabilità degli Stati membri contraenti
Articolo 20
Primato e rispetto del diritto dell'Unione
Il tribunale applica il diritto dell'Unione nella sua integralità e ne rispetta il primato.
Articolo 21
Domande di pronuncia pregiudiziale
Quale tribunale comune agli Stati membri contraenti e parte del loro ordinamento giudiziario, il tribunale coopera con la Corte di giustizia dell'Unione europea per garantire la corretta appli cazione e l'interpretazione uniforme del diritto dell'Unione, come per ogni tribunale nazionale, in particolare conforme mente all'articolo 267 TFUE. Le decisioni della Corte di giustizia dell'Unione europea sono vincolanti per il tribunale.
Articolo 22
Responsabilità per i danni causati da violazioni del diritto dell'Unione
1. Gli Stati membri contraenti sono responsabili in solido dei danni derivanti da una violazione del diritto dell'Unione da parte della corte d'appello, conformemente al diritto dell'Unione in materia di responsabilità extracontrattuale degli Stati membri per i danni causati dai relativi tribunali nazionali in violazione del diritto dell'Unione.
2. Le azioni per il risarcimento di tali danni sono proposte contro lo Stato membro contraente in cui il ricorrente ha la sua residenza o la sede principale di attività ovvero, in mancanza di una residenza o sede principale di attività, la sua sede di attività, dinanzi all'autorità competente di tale Stato membro contraente.
Se il ricorrente non ha la residenza o la sede principale di attività ovvero, in mancanza di una residenza o sede principale di attività, la sua sede di attività, in uno Stato membro con traente, esso può proporre tale azione contro lo Stato membro contraente in cui ha sede la corte d'appello, dinanzi all'autorità competente di detto Stato membro contraente.
L'autorità competente applica la legge del foro, eccetto il diritto internazionale privato, a tutte le questioni non disciplinate dal diritto dell'Unione o dal presente accordo. Il ricorrente ha diritto ad ottenere l'intero importo del risarcimento riconosciuto dal l'autorità competente da parte dallo Stato membro contraente contro cui è stata promossa l'azione.
3. Lo Stato membro contraente che ha pagato il risarcimento ha diritto ad ottenere dagli altri Stati membri contraenti un contributo proporzionale stabilito secondo il metodo di cui all'articolo 37, paragrafi 3 e 4. Le modalità che disciplinano il contributo degli Stati membri contraenti a titolo del presente paragrafo sono definite dal comitato amministrativo.
Articolo 23
Responsabilità degli Stati membri contraenti
Le azioni del tribunale sono direttamente imputabili a ciascuno degli Stati membri contraenti singolarmente, anche ai fini degli articoli 258, 259 e 260 TFUE, e all'insieme degli Stati membri contraenti collettivamente.
CAPO V
Fonti del diritto e diritto sostanziale
Articolo 24
Fonti del diritto
1. Nel pieno rispetto dell'articolo 20, nel conoscere una causa ad esso proposta a norma del presente accordo, il tribu nale fonda le proprie decisioni:
a) sul diritto dell'Unione, ivi inclusi il regolamento (UE) n. 1257/2012 e il regolamento (UE) n. 1260/2012 (1);
b) sul presente accordo;
c) sulla CBE;
d) su altri accordi internazionali applicabili ai brevetti e vinco lanti per tutti gli Stati membri contraenti; e
e) sul diritto nazionale.
(1) Regolamento (UE) n. 1260/2012 del Parlamento europeo e del Con siglio, del 17 dicembre 2012, relativo all’attuazione di una coopera zione rafforzata nel settore dell’istituzione di una tutela brevettuale unitaria in relazione al regime di traduzione applicabile (GU L 361 del 31.12.2012, pag. 89), inclusa ogni successiva modifica.
2. Nei casi in cui il tribunale fonda le sue decisioni sul diritto nazionale, compreso, se del caso, il diritto di Stati non contra enti, la legge applicabile è determinata:
a) dalle disposizioni direttamente applicabili del diritto del l'Unione contenenti norme di diritto internazionale privato; o
b) in assenza di disposizioni direttamente applicabili del diritto dell'Unione o qualora quest'ultimo non sia di applicazione, dagli strumenti internazionali contenenti le norme di diritto internazionale privato; o
c) in assenza delle disposizioni di cui alle lettere a) e b), dalle disposizioni nazionali sul diritto internazionale privato come determinato dal tribunale.
3. Il diritto degli Stati membri non contraenti si applica quando designato in applicazione delle norme di cui al para grafo 2, in particolare in relazione agli articoli da 25 a 28, 54, 55, 64, 68 e 72.
Articolo 25
Diritto di impedire l’utilizzazione diretta dell’invenzione
Un brevetto conferisce al suo titolare il diritto di impedire a qualsiasi terzo che non abbia il consenso del titolare di:
a) fabbricare, offrire, immettere sul mercato o utilizzare un prodotto oggetto del brevetto, o importare ovvero conser vare il prodotto a tali fini;
b) utilizzare un procedimento che è oggetto del brevetto ovve ro, qualora il terzo sappia, o avrebbe dovuto sapere, che l'utilizzazione del procedimento è vietata senza il consenso del titolare del brevetto, offrire il procedimento affinché sia utilizzato nel territorio degli Stati membri contraenti in cui il brevetto ha effetto;
c) offrire, immettere sul mercato, utilizzare o importare ovvero conservare a tali fini un prodotto ottenuto direttamente me diante un procedimento che è oggetto del brevetto.
Articolo 26
Diritto di impedire l’utilizzazione indiretta dell’invenzione
1. Un brevetto attribuisce al suo titolare il diritto di impedire a qualsiasi terzo che non abbia il consenso del titolare di fornire o offrire di fornire, nel territorio degli Stati membri contraenti in cui il brevetto ha effetto, a persone diverse dalle parti aventi diritto all'utilizzazione dell'invenzione brevettata dei mezzi rela tivi a un elemento essenziale di tale invenzione necessari per la sua attuazione in tale territorio, laddove il terzo sappia, o avrebbe dovuto sapere, che detti mezzi sono idonei e destinati ad attuare tale invenzione.
2. Il paragrafo 1 non si applica quando i mezzi sono pro dotti che si trovano correntemente in commercio, a meno che il terzo non inciti la persona a cui sono forniti a commettere gli atti vietati dall’articolo 25.
3. Le persone che compiono gli atti di cui all’articolo 27, lettere da a) a e), non si considerano parti aventi diritto all’uti lizzazione dell’invenzione ai sensi del paragrafo 1.
Articolo 27
Limiti degli effetti di un brevetto
I diritti conferiti da un brevetto non si estendono:
a) agli atti compiuti in ambito privato e per finalità non com merciali;
b) agli atti compiuti a titolo sperimentale relativi all'oggetto dell'invenzione brevettata;
c) all'utilizzazione di materiale biologico a fini di coltivazione, o scoperta e sviluppo di altre varietà vegetali;
d) agli atti consentiti a norma dell'articolo 13, paragrafo 6, della direttiva 2001/82/CE (1), o dell'articolo 10, paragrafo 6, della direttiva 2001/83/CE (2) in relazione ai brevetti di un pro dotto ai sensi di una di tali direttive;
e) alla preparazione estemporanea, da parte di una farmacia, per casi individuali, di medicinali su ricetta medica, né agli atti riguardanti i medicinali così preparati;
f) all'utilizzazione dell'invenzione brevettata a bordo di navi di paesi dell'Unione internazionale per la protezione della pro prietà industriale (Unione di Parigi) o membri dell'Organiz zazione mondiale del commercio, diversi dagli Stati membri contraenti in cui tale brevetto ha effetto, nel corpo della nave in questione, nelle macchine, nel sartiame, nell'attrezzatura e negli altri accessori, quando tali navi entrino temporanea mente o accidentalmente nelle acque di uno Stato membro contraente in cui tale brevetto ha effetto, purché l'invenzione sia utilizzata esclusivamente per le esigenze della nave;
(1) Direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medi cinali veterinari (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 1), inclusa ogni successiva modifica.
(2) Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medi cinali per uso umano (GU L 311, del 28.11.2001, pag. 67), inclusa ogni successiva modifica.
g) all'utilizzazione dell'invenzione brevettata nella costruzione o ai fini del funzionamento di aeromobili o di veicoli terrestri o altri mezzi di trasporto dei paesi dell'Unione internazionale per la protezione della proprietà industriale (Unione di Pari gi) o membri dell'Organizzazione mondiale del Commercio, diversi dagli Stati membri contraenti in cui tale brevetto ha effetto, oppure degli accessori di tali aeromobili o veicoli terrestri, quando questi entrino temporaneamente o acciden talmente nel territorio di uno Stato membro contraente in cui tale brevetto ha effetto;
h) agli atti previsti dall'articolo 27 della convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, del 7 dicembre 1944 (1), quando tali atti riguardino aeromobili di un paese parte di tale convenzione diverso da uno Stato membro contraente in cui tale brevetto ha effetto;
i) all'utilizzazione, da parte di un agricoltore, del prodotto del suo raccolto a fini di riproduzione o moltiplicazione, di persona e nella sua azienda, purché il materiale vegetale di riproduzione sia stato venduto o in altro modo commercia lizzato all'agricoltore dal titolare del brevetto o con il suo consenso, per uso agricolo. La portata e le condizioni di tale utilizzazione corrispondono a quelle di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 2100/94 (2);
j) all'utilizzazione, da parte di un agricoltore, di bestiame pro tetto a scopi agricoli, a condizione che il bestiame da alle vamento o altro materiale di riproduzione di origine animale sia stato venduto o in altro modo commercializzato all'agri coltore dal titolare del brevetto o con il suo consenso. Tale utilizzazione comprende la messa a disposizione dell'animale o di altro materiale di riproduzione di origine animale per la prosecuzione dell'attività agricola dell'agricoltore, ad esclu sione della vendita nell'ambito o ai fini di un'attività di ri produzione commerciale;
k) agli atti e all’utilizzazione delle informazioni ottenute se condo quanto consentito dagli articoli 5 e 6 della direttiva 2009/24/CE (3), in particolare dalle disposizioni in materia di decompilazione e interoperabilità; e
l) agli atti ammessi a norma dell'articolo 10 della direttiva 98/44/CE (4).
(1) Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (ICAO), «Con venzione di Chicago», doc. 7300/9 (nona edizione, 2006).
(2) Regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali (GU L 227 dell'1.9.1994, pag. 1), inclusa ogni successiva modifica.
(3) Direttiva 2009/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 aprile 2009, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore (GU L 111 del 5.5.2009, pag. 16), inclusa ogni succes siva modifica.
(4) Direttiva 98/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 1998, sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecno logiche (GU L 213 del 30.7.1998, pag. 13), inclusa ogni successiva modifica.
Articolo 28
Diritto basato su una precedente utilizzazione dell'invenzione
Qualsiasi persona che, nel caso in cui fosse stato concesso un brevetto nazionale per un'invenzione, avrebbe acquisito in uno Stato membro contraente un diritto basato su una precedente utilizzazione di tale invenzione o un diritto di possesso perso nale di tale invenzione, gode in tale Stato membro contraente degli stessi diritti relativi a un brevetto per la stessa invenzione.
Articolo 29
Esaurimento dei diritti conferiti da un brevetto europeo
I diritti conferiti da un brevetto europeo non si estendono agli atti relativi ad un prodotto tutelato da tale brevetto dopo che detto prodotto sia stato immesso sul mercato dell'Unione dal titolare del brevetto, o con il suo consenso, a meno che il titolare non abbia motivi legittimi per opporsi all'ulteriore com mercializzazione del prodotto.
Articolo 30
Effetti dei certificati protettivi complementari
Un certificato protettivo complementare conferisce gli stessi diritti che sono attribuiti dal brevetto ed è soggetto alle stesse limitazioni ed agli stessi obblighi.
CAPO VI
Competenza internazionale
Articolo 31
Competenza internazionale
La competenza internazionale del tribunale è stabilita confor memente al regolamento (UE) n. 1215/2012 o, ove applicabile, in base alla convenzione concernente la competenza giurisdi zionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in ma teria civile e commerciale (convenzione di Lugano) (5).
Articolo 32
Competenza del tribunale
1. Il tribunale ha competenza esclusiva in relazione a:
a) azioni per violazione o minaccia di violazione di brevetti e certificati protettivi complementari e relativi controricorsi, comprese le domande riconvenzionali relative a licenze;
b) azioni di accertamento di non violazione di brevetti e certi ficati protettivi complementari;
(5) Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il ricono scimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commer ciale, firmata a Lugano il 30 ottobre 2007, inclusa ogni successiva modifica.
c) azioni per misure provvisorie e cautelari e ingiunzioni;
d) azioni di revoca di brevetti e di accertamento di nullità dei certificati protettivi complementari;
e) domande riconvenzionali di revoca di brevetti e di accerta mento di nullità dei certificati protettivi complementari;
f) azioni per il risarcimento di danni o per indennizzi derivanti dalla protezione provvisoria conferita da una domanda di brevetto europeo pubblicata;
g) azioni correlate all'utilizzazione dell'invenzione precedente la concessione del brevetto o al diritto basato sull'utilizzazione precedente dell'invenzione;
h) azioni di compensazione per licenze sulla base dell'articolo 8 del regolamento (UE) n. 1257/2012; e
i) azioni concernenti decisioni prese dall'Ufficio europeo dei brevetti nello svolgimento dei compiti di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1257/2012.
2. Gli organi giurisdizionali nazionali degli Stati membri contraenti rimangono competenti a conoscere delle azioni rela tive ai brevetti e ai certificati protettivi complementari che non rientrano nella competenza esclusiva del tribunale.
Articolo 33
Competenza delle divisioni del tribunale di primo grado
1. Fatto salvo il paragrafo 7 del presente articolo, le azioni di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettere a), c), f) e g), sono pro poste dinanzi:
a) alla divisione locale ospitata dallo Stato membro contraente in cui la violazione o la minaccia di violazione si è verificata o può verificarsi, o alla divisione regionale cui partecipa tale Stato membro contraente; o
b) alla divisione locale ospitata dallo Stato membro contraente in cui il convenuto o, in caso di pluralità di convenuti, uno dei convenuti ha la sua residenza o la sede principale di attività ovvero, in mancanza di una residenza o sede princi pale di attività, la sua sede di attività, o alla divisione regio nale cui partecipa tale Stato membro contraente. Un'azione contro una pluralità di convenuti può essere proposta solo qualora i convenuti abbiano una relazione commerciale o se l'azione riguarda la stessa asserita violazione.
Le azioni di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera h), sono proposte dinanzi alla divisione locale o regionale conforme mente alla lettera b) del primo comma.
Le azioni contro convenuti aventi la loro residenza, la sede principale di attività ovvero, in mancanza di una residenza o sede principale di attività, la loro sede di attività al di fuori del territorio degli Stati membri contraenti sono proposte dinanzi alla divisione locale o regionale conformemente alla lettera a) del primo comma o dinanzi alla divisione centrale.
Se lo Stato membro contraente interessato non ospita divisioni locali e non partecipa a divisioni regionali, le azioni sono pro poste dinanzi alla divisione centrale.
2. Se un'azione di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettere a), c), f), g) o h), è pendente dinanzi a una divisione del tribunale di primo grado, le stesse parti non possono proporre un'azione di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettere a), c), f), g) o h) con riguardo allo stesso brevetto dinanzi ad alcuna altra divisione.
Se un'azione di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera a), è pendente dinanzi a una divisione regionale e la violazione si è verificata nei territori di tre o più divisioni regionali, la divisione regionale interessata, su richiesta del convenuto, deferisce la causa alla divisione centrale.
Nel caso in cui un'azione tra le stesse parti con riguardo allo stesso brevetto sia stata proposta dinanzi a più divisioni diffe renti, è competente per l'intera causa la divisione adita per prima e qualsiasi divisione successivamente adita dichiara l'azione inammissibile conformemente al regolamento di proce dura.
3. Una domanda riconvenzionale di revoca di cui all'arti colo 32, paragrafo 1, lettera e), può essere proposta in caso di azione per violazione di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera a). La divisione locale o regionale interessata, previa au dizione delle parti, ha la facoltà di:
a) procedere sia con l'azione per violazione sia con la domanda riconvenzionale di revoca e di chiedere al presidente del tribunale di primo grado di assegnare dal pool di giudici, conformemente all'articolo 18, paragrafo 3, un giudice qua lificato sotto il profilo tecnico con qualifiche ed esperienza nel settore tecnologico in questione;
b) deferire la domanda riconvenzionale di revoca alla divisione centrale e di sospendere o procedere con l'azione per viola zione; o
c) con l'accordo delle parti, deferire la causa alla divisione cen trale per decisione.
4. Le azioni di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettere b) e d), sono proposte dinanzi alla divisione centrale. Tuttavia, se di nanzi a una divisione locale o regionale è stata proposta, tra le stesse parti e con riguardo allo stesso brevetto, un'azione per violazione di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera a), tali azioni possono essere proposte solo dinanzi alla stessa divisione locale o regionale.
5. Se un'azione di revoca di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera d), è pendente dinanzi alla divisione centrale, le stesse parti possono proporre un'azione per violazione di cui all'arti colo 32, paragrafo 1, lettera a), con riguardo allo stesso brevet to, dinanzi a qualsiasi divisione conformemente al paragrafo 1 del presente articolo o dinanzi alla divisione centrale. La divi sione locale o regionale interessata ha la facoltà di procedere conformemente al paragrafo 3 del presente articolo.
6. Un'azione di accertamento di non violazione di cui all'ar ticolo 32, paragrafo 1, lettera b), pendente dinanzi alla divisione centrale è sospesa una volta che un'azione per violazione di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera a), tra le stesse parti o tra il titolare di una licenza esclusiva e la parte che richiede un ac certamento di non violazione con riguardo allo stesso brevetto sia proposta dinanzi ad una divisione locale o regionale entro tre mesi dalla data in cui l'azione è stata avviata dinanzi alla divisione centrale.
7. Le parti possono convenire di proporre azioni di cui al l'articolo 32, paragrafo 1, lettere da a) ad h), dinanzi alla divi sione da loro scelta, compresa la divisione centrale.
8. Le azioni di cui al paragrafo 32, paragrafo 1, lettere d) ed e), possono essere proposte senza che il richiedente debba pre sentare opposizione dinanzi all'Ufficio europeo dei brevetti.
9. Le azioni di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera i), sono proposte dinanzi alla divisione centrale.
10. Le parti informano il tribunale di eventuali procedimenti di revoca, limitazione o opposizione pendenti dinanzi all'Ufficio europeo dei brevetti e di eventuali richieste di esame accelerato dinanzi all'Ufficio europeo dei brevetti. Il tribunale può sospen dere il procedimento se è prevedibile una rapida decisione da parte dell'Ufficio europeo dei brevetti.
Articolo 34
Ambito di applicazione territoriale delle decisioni
Le decisioni del tribunale si applicano, nel caso di un brevetto europeo, al territorio degli Stati membri contraenti per i quali il brevetto europeo ha effetto.
CAPO VII
Mediazione e arbitrato in materia di brevetti
Articolo 35
Centro di mediazione e arbitrato per i brevetti
1. È istituito un centro di mediazione e arbitrato per i bre vetti («centro»). Il centro ha sede a Lubiana e a Lisbona.
2. Il centro fornisce i servizi di mediazione e arbitrato delle controversie in materia di brevetti che rientrano nell'ambito di applicazione del presente accordo. L'articolo 82 si applica mu tatis mutandis a qualsiasi composizione conseguita utilizzando le strutture del centro, anche mediante mediazione. Tuttavia, un brevetto non può essere revocato o limitato nell'ambito di un procedimento di mediazione o arbitrato.
3. Il centro stabilisce norme in materia di mediazione e arbi trato.
4. Il centro stila un elenco dei mediatori e arbitri che pos sono assistere le parti nella composizione delle loro controver sie.
PARTE II
DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Articolo 36
Bilancio del tribunale
1. Il bilancio del tribunale è finanziato dalle risorse finanzia rie proprie del tribunale e, almeno nel periodo transitorio di cui all'articolo 83 ove necessario, dai contributi degli Stati membri contraenti. Il bilancio è in pareggio.
2. Le risorse finanziarie proprie del tribunale sono costituite dai diritti processuali e da altre entrate.
3. I diritti processuali sono fissati dal comitato amministra tivo. Essi consistono di un diritto fisso, abbinato ad un diritto basato sul valore al di sopra di una soglia predefinita. I diritti processuali sono fissati ad un livello che garantisce un giusto equilibrio tra il principio dell'equo accesso alla giustizia, in par ticolare per le piccole e medie imprese, le microentità, le per sone fisiche, le organizzazioni senza scopo di lucro, le università e gli organismi pubblici di ricerca, e un adeguato contributo delle parti per le spese sostenute dal tribunale, riconoscendo i benefici economici alle parti interessate, e l'obiettivo di un tri bunale autofinanziato e con finanze in pareggio. Il livello dei diritti processuali è riveduto periodicamente dal comitato am ministrativo. Si possono prendere in considerazione misure di sostegno mirate per le piccole e medie imprese e le microentità.
4. Se il tribunale non è in grado di pareggiare il bilancio sulle base delle risorse proprie, gli Stati membri contraenti gli versano contributi finanziari speciali.
Articolo 37
Finanziamento del tribunale
1. Le spese di funzionamento del tribunale sono coperte dal suo bilancio, conformemente allo statuto.
Gli Stati membri contraenti che istituiscono una divisione locale predispongono le infrastrutture a tal fine necessarie. Gli Stati membri contraenti che condividono una divisione regionale predispongono congiuntamente le infrastrutture a tal fine ne- cessarie. Gli Stati membri contraenti che ospitano la divisione centrale, le sue sezioni o la corte d'appello predispongono le infrastrutture a tal fine necessarie. Durante un periodo transito- rio iniziale di sette anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, gli Stati membri contraenti interes- sati forniscono anche personale di supporto amministrativo, fatto salvo lo statuto di tale personale.
2. Alla data di entrata in vigore del presente accordo, gli Stati membri contraenti forniscono i contributi finanziari iniziali ne- cessari per l'istituzione del tribunale.
3. Durante il periodo transitorio iniziale di sette anni a de- correre dalla data di entrata in vigore del presente accordo, il contributo di ciascuno Stato membro contraente che ha ratifi- cato o ha aderito all'accordo prima della sua entrata in vigore è calcolato in base al numero di brevetti europei aventi effetto nel territorio di detto Stato alla data di entrata in vigore del pre- sente accordo e al numero di brevetti europei in relazione ai quali sono state proposte azioni per violazione o azioni di revoca dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali di detto Stato nei tre anni precedenti a quello di entrata in vigore del presente accordo.
Durante lo stesso periodo transitorio iniziale di sette anni, per gli Stati membri che ratificano o aderiscono al presente accordo dopo la sua entrata in vigore, i contributi sono calcolati in base al numero di brevetti europei aventi effetto nel territorio dello Stato membro che ratifica o aderisce all'accordo alla data di ratifica o di adesione e al numero di brevetti europei in rela- zione ai quali sono state proposte azioni per violazione o azioni di revoca dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali di detto Stato nei tre anni precedenti a quello della ratifica o dell'ade- sione.
4. Se al termine del periodo transitorio iniziale di sette anni, entro il quale si prevede che il tribunale abbia raggiunto l'auto- finanziamento, si rendono necessari contributi da parte degli Stati membri contraenti, essi sono determinati conformemente alla scala di distribuzione delle tasse annuali di rinnovo per i brevetti europei con effetto unitario applicabile al momento in cui si rende necessario il contributo.
Articolo 38
Finanziamento del quadro di formazione dei giudici
Il quadro di formazione dei giudici è finanziato dal bilancio del tribunale.
Articolo 39
Finanziamento del centro
Le spese di funzionamento del centro sono finanziate dal bilan- cio del tribunale.
PARTE III
ORGANIZZAZIONE E DISPOSIZIONI PROCEDURALI
CAPO I
Disposizioni generali
Articolo 40
Statuto
1. Lo statuto fissa i dettagli dell'organizzazione e del funzio- namento del tribunale.
2. Lo statuto è allegato al presente accordo. Lo statuto può essere modificato con decisione del comitato amministrativo, sulla base di una proposta del tribunale o su proposta di uno Stato membro contraente, previa consultazione del tribunale. Tuttavia, tali modifiche non contraddicono o alterano il pre- sente accordo.
3. Lo statuto garantisce che il funzionamento del tribunale è organizzato nella maniera più efficace e efficiente sotto il profilo dei costi ed assicura l'equo accesso alla giustizia.
Articolo 41
Regolamento di procedura
1. Il regolamento di procedura fissa i dettagli dei procedi- menti dinanzi al tribunale. Esso è conforme al presente accordo e allo statuto.
2. Il regolamento di procedura è adottato dal comitato am- ministrativo sulla base di ampie consultazioni con le parti inte- ressate. È richiesto il parere previo della Commissione europea sulla compatibilità del regolamento di procedura con il diritto dell'Unione.
Il regolamento di procedura può essere modificato con deci- sione del comitato amministrativo, sulla base di una proposta del tribunale e previa consultazione della Commissione europea. Tuttavia, tali modifiche non contraddicono o alterano il pre- sente accordo né lo statuto.
3. Il regolamento di procedura garantisce che le decisioni del tribunale sono della massima qualità e che i procedimenti sono organizzati nella maniera più efficace e efficiente sotto il profilo dei costi. Esso assicura un giusto equilibrio tra gli interessi legittimi di tutte le parti. Esso fornisce il necessario livello di discrezione dei giudici senza pregiudicare la prevedibilità dei procedimenti per le parti.
Articolo 42
Proporzionalità ed equità
1. Il tribunale tratta le controversie secondo modalità ade- guate alla loro importanza e complessità.
2. Il tribunale assicura che le norme, le procedure e i ricorsi previsti nel presente accordo e nello statuto siano utilizzati in maniera corretta ed equa e non distorcano la concorrenza.
Articolo 43
Gestione delle cause
Il tribunale gestisce attivamente le cause di cui è investito con- formemente al regolamento di procedura senza pregiudicare la libertà delle parti di determinare l'oggetto e le prove a sostegno della loro causa.
Articolo 44
Procedure elettroniche
Il tribunale utilizza al meglio le procedure elettroniche, quali il deposito delle conclusioni delle parti e la presentazione delle prove in forma elettronica, nonché la videoconferenza, confor- memente al regolamento di procedura.
Articolo 45
Procedimenti pubblici
I procedimenti sono aperti al pubblico a meno che il tribunale non decida di renderli riservati, per quanto necessario, nell'inte- resse di una delle parti o di altre persone coinvolte, o nell'inte- resse generale della giustizia o dell'ordine pubblico.
Articolo 46
Capacità giuridica
Qualsiasi persona fisica o giuridica o organismo equivalente a una persona giuridica, autorizzato ad avviare procedimenti con- formemente al proprio diritto nazionale, ha capacità processuale dinanzi al tribunale.
Articolo 47
Parti
1. Il titolare di un brevetto è autorizzato a proporre azioni dinanzi al tribunale.
2. Salvo disposizione contraria dell'accordo di licenza, il ti- tolare di una licenza esclusiva riguardo a un brevetto è autoriz- zato a proporre azioni dinanzi al tribunale alle stesse condizioni del titolare di un brevetto, purché quest'ultimo sia stato preli- minarmente informato.
3. Il titolare di una licenza non esclusiva non è autorizzato a proporre azioni dinanzi al tribunale, a meno che il titolare del brevetto non sia stato preliminarmente informato e che l'ac- cordo di licenza lo preveda espressamente.
4. Nelle azioni proposte dal titolare di una licenza, il titolare del brevetto è autorizzato a partecipare all'azione dinanzi al tribunale.
5. La validità di un brevetto non può essere contestata me- diante un'azione per violazione proposta dal titolare della li- cenza se il titolare del brevetto non partecipa al procedimento. La parte di un'azione per violazione che intende contestare la validità di un brevetto deve proporre azioni contro il titolare del brevetto.
6. Qualsiasi altra persona fisica o giuridica, o qualsiasi orga- nismo autorizzato a proporre azioni conformemente al proprio diritto nazionale, che siano interessati da un brevetto, possono proporre azioni conformemente al regolamento di procedura.
7. Qualsiasi persona fisica o giuridica, o qualsiasi organismo autorizzato a proporre azioni conformemente al suo diritto nazionale e che sia oggetto di una decisione presa dall'Ufficio europeo dei brevetti nello svolgimento dei compiti di cui all'ar- ticolo 9 del regolamento (UE) n. 1257/2012, sono autorizzati a proporre azioni a norma dell'articolo 32, paragrafo 1, lettera i).
Articolo 48
Rappresentanza
1. Le parti sono rappresentate da avvocati abilitati al patro- cinio dinanzi ad un organo giurisdizionale di uno Stato mem- bro contraente.
2. Le parti possono in alternativa essere rappresentate dai mandatari per brevetti europei abilitati ad agire in qualità di rappresentanti professionali dinanzi all'Ufficio europeo dei bre- vetti a norma dell'articolo 134 della CBE e che sono in possesso di adeguate qualifiche come un certificato europeo per le con- troversie brevettuali.
3. I requisiti delle qualifiche a norma del paragrafo 2 sono stabiliti dal comitato amministrativo. Un elenco di mandatari per brevetti europei abilitati a rappresentare le parti dinanzi al tribunale è tenuto dal cancelliere.
4. I rappresentanti delle parti possono essere assistiti da man- datari per brevetti, che sono autorizzati a prendere la parola nelle udienze del tribunale conformemente al regolamento di procedura.
5. I rappresentanti delle parti godono dei diritti e delle im- munità necessari all'esercizio indipendente delle loro mansioni, compreso il privilegio del segreto professionale nei procedimenti dinanzi al tribunale con riguardo alle comunicazioni tra un rappresentante e la parte o qualsiasi altra persona, alle condi- zioni stabilite dal regolamento di procedura, salvo che la parte interessata rinunci espressamente a detto privilegio.
6. I rappresentanti delle parti sono tenuti a non esporre in modo ingannevole le cause o i fatti dinanzi al tribunale inten- zionalmente o con ragionevoli motivi per esserne consapevoli.
7. La rappresentanza conformemente ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo non è richiesta nei procedimenti a norma dell'articolo 32, paragrafo 1, lettera i).
CAPO II
Lingua dei procedimenti
Articolo 49
Lingua del procedimento dinanzi al tribunale di primo grado
1. La lingua del procedimento dinanzi alle divisioni regionali o locali è una lingua ufficiale dell'Unione europea che è la lingua ufficiale o una delle lingue ufficiali dello Stato membro contraente che ospita la divisione interessata, o la lingua o le lingue ufficiali designate dagli Stati membri contraenti che con- dividono una divisione regionale.
2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri contraenti pos- sono designare una o più lingue ufficiali dell'Ufficio europeo dei brevetti come lingua del procedimento della loro divisione lo- cale o regionale.
3. Le parti possono convenire di usare come lingua del pro- cedimento la lingua in cui è stato rilasciato il brevetto, fatta salva l'approvazione da parte del collegio competente. Se il collegio non approva la scelta delle parti, esse possono chiedere che la questione sia deferita alla divisione centrale.
4. Previo accordo delle parti il collegio competente può, per motivi di praticità ed equità, decidere di usare la lingua in cui è stato rilasciato il brevetto come lingua del procedimento.
5. Su richiesta di una delle parti e sentito il parere delle altre parti e del collegio competente il presidente del tribunale di primo grado, per motivi di equità e tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti, compresa la posizione delle parti e in particolare quella del convenuto, può decidere di usare come lingua del procedimento la lingua in cui è stato rilasciato il brevetto. In tal caso, il presidente del tribunale di primo grado valuta la necessità di uno specifico regime di traduzione e inter- pretariato.
6. La lingua del procedimento presso la divisione centrale è la lingua in cui è stato rilasciato il brevetto in questione.
Articolo 50
Lingua del procedimento dinanzi alla corte d'appello
1. La lingua del procedimento dinanzi alla corte d'appello è la lingua del procedimento dinanzi al tribunale di primo grado.
2. In deroga al paragrafo 1 le parti possono convenire di usare come lingua del procedimento la lingua in cui è stato rilasciato il brevetto.
3. In casi eccezionali e nella misura ritenuta appropriata, la corte d'appello può decidere che un'altra lingua ufficiale di uno Stato membro contraente sia la lingua del procedimento, per tutto o parte di esso, previo accordo delle parti.
Articolo 51
Altre disposizioni relative alle lingue
1. Qualsiasi collegio del tribunale di primo grado e la corte d'appello possono, nella misura ritenuta appropriata, prescin- dere dai requisiti di traduzione.
2. Su richiesta di una delle parti, e nella misura ritenuta appropriata, una divisione del tribunale di primo grado o la corte d'appello possono predisporre un servizio di interpreta- riato per assistere le parti interessate nella fase orale del proce- dimento
3. In deroga all'articolo 49, paragrafo 6, nei casi in cui è proposta un'azione per violazione dinanzi alla divisione centra- le, un convenuto che ha la residenza, la sede principale di attività o la sede di attività in uno Stato membro ha il diritto di ottenere, su richiesta, le traduzioni dei documenti pertinenti nella lingua dello Stato membro in cui ha la residenza, la sede principale di attività ovvero, in mancanza di una residenza o sede principale di attività, la sede di attività, nelle seguenti circo- stanze:
a) la competenza è affidata alla divisione centrale conforme- mente all'articolo 33, paragrafo 1, terzo o quarto comma; e
b) la lingua del procedimento presso la divisione centrale non è una lingua ufficiale dello Stato membro in cui il convenuto ha la residenza, la sede principale di attività ovvero, in man- canza di una residenza o sede principale di attività, la sede di attività; e
c) il convenuto non ha un'adeguata conoscenza della lingua del procedimento.
CAPO III
Procedimenti dinanzi al tribunale
Articolo 52
Procedura scritta, procedura provvisoria e procedura orale
1. I procedimenti dinanzi al tribunale si svolgono in base alla procedura scritta, alla procedura provvisoria e alla procedura orale, conformemente al regolamento di procedura. Tutte le procedure sono organizzate in modo flessibile ed equilibrato.
2. Nell'ambito della procedura provvisoria, dopo la proce- dura scritta e se del caso, il giudice che funge da relatore, previo mandato del collegio in seduta plenaria, è responsabile della convocazione di un'udienza provvisoria. Detto giudice esplora in particolare con le parti le possibilità di una composizione, anche mediante mediazione e/o arbitrato, utilizzando le strut- ture del centro di cui all'articolo 35.
3. La procedura orale offre alle parti la possibilità di illustrare in modo adeguato i rispettivi argomenti. Con l'accordo delle parti il tribunale può prescindere dall'audizione.
Articolo 53
Mezzi di prova
1. Nei procedimenti dinanzi al tribunale sono esperibili in particolare i seguenti mezzi probatori:
a) audizione delle parti;
b) domanda di informazioni;
c) produzione di documenti;
d) audizione di testimoni;
e) perizie;
f) ispezioni;
g) prove o esperimenti comparativi;
h) dichiarazioni scritte fatte sotto il vincolo del giuramento (affidavit).
2. Il regolamento di procedura disciplina la procedura per l'assunzione delle prove. L'interrogazione di testimoni e periti avviene sotto il controllo del tribunale e può essere limitata a quanto necessario.
Articolo 54
Onere della prova
Fatto salvo l'articolo 24, paragrafi 2 e 3, l'onere della prova dei fatti spetta alla parte che li adduce.
Articolo 55
Inversione dell'onere della prova
1. Fatto salvo l'articolo 24, paragrafi 2 e 3, se oggetto di un brevetto è un procedimento che consente di ottenere un nuovo prodotto, qualsiasi prodotto identico, fabbricato senza il con- senso del titolare del brevetto, è considerato, sino a prova con- traria, ottenuto per mezzo del procedimento brevettato.
2. Il principio di cui al paragrafo 1 si applica anche quando vi è una probabilità sostanziale che con il procedimento bre- vettato sia stato ottenuto un prodotto identico e il titolare del brevetto non sia stato in grado, malgrado congrui sforzi, di determinare quale procedimento sia stato effettivamente utiliz- zato per tale prodotto identico.
3. Nella produzione della prova contraria è preso in consi- derazione il legittimo interesse del convenuto alla protezione dei propri segreti industriali e commerciali.
CAPO IV
Competenze del tribunale
Articolo 56
Competenze generali del tribunale
1. Il tribunale può imporre le misure, le procedure e i mezzi di ricorso previsti dal presente accordo e può subordinare le sue ordinanze a condizioni, conformemente al regolamento di pro- cedura.
2. Il tribunale tiene debitamente conto dell'interesse delle parti e, prima di emanare un'ordinanza, offre alle parti la pos- sibilità di essere ascoltate purché ciò sia compatibile con l'effet- tiva attuazione dell'ordinanza.
Articolo 57
Periti del tribunale
1. Fatta salva la facoltà delle parti di presentare elementi di prova tramite perizie, il tribunale può in qualunque momento nominare propri esperti per consulenze su aspetti specifici della causa. Il tribunale fornisce agli esperti tutte le informazioni necessarie per la prestazione della consulenza.
2. A tal fine, il tribunale elabora un elenco indicativo di periti conformemente al regolamento di procedura. Tale elenco è te- nuto dal cancelliere.
3. I periti del tribunale danno prova di indipendenza e im- parzialità. Le norme in materia di conflitto di interessi applica- bili ai giudici di cui all'articolo 7 dello statuto si applicano per analogia ai periti del tribunale.
4. Le perizie presentate al tribunale dagli esperti sono rese disponibili alle parti, che hanno la possibilità di formulare os- servazioni al riguardo.
Articolo 58
Protezione delle informazioni riservate
Per proteggere i segreti commerciali, i dati personali o altre informazioni riservate di una parte del procedimento o di terzi, o per impedire l'abuso dei mezzi probatori, il tribunale può ordinare che la raccolta e l'uso delle prove in procedimenti di cui è investita siano limitati o vietati o che l'accesso a tali prove sia limitato a specifiche persone.
Articolo 59
Ordine di presentare elementi di prova
1. Su richiesta di una parte che ha presentato elementi di prova ragionevolmente accessibili e sufficienti per sostenere le sue affermazioni e che, nel convalidare le sue richieste, abbia specificato prove che si trovano nella disponibilità della con- troparte o di un terzo, il tribunale può ordinare che tali ele- menti di prova siano prodotti dalla controparte o dal terzo, fatta salva la tutela delle informazioni riservate. Tale ordine non comporta un obbligo di autoincriminazione.
2. Su richiesta di una parte, il tribunale può ordinare, alle stesse condizioni indicate al paragrafo 1, la comunicazione delle documentazioni bancarie, finanziarie o commerciali che si tro- vano in possesso della controparte, fatta salva la tutela delle informazioni riservate.
Articolo 60
Ordine di protezione delle prove e di ispezione in loco
1. Su domanda di un richiedente che ha presentato elementi di prova ragionevolmente accessibili per sostenere che il suo brevetto è stato violato o sta per esserlo, il tribunale può, ancor prima dell'instaurazione del giudizio di merito, disporre celeri ed efficaci misure provvisorie per salvaguardare le prove pertinenti per quanto concerne l'asserita violazione, fatta salva la tutela delle informazioni riservate.
2. Siffatte misure possono includere la descrizione dettaglia- ta, con o senza prelievo di campioni, o il sequestro dei prodotti controversi e, all'occorrenza, dei materiali e degli strumenti uti- lizzati nella fabbricazione e/o distribuzione di tali prodotti e dei relativi documenti.
3. Ancor prima dell'instaurazione del giudizio di merito, il tribunale può, su domanda di un richiedente che ha presentato elementi di prova ragionevolmente accessibili per sostenere che il suo brevetto è stato violato o sta per esserlo, disporre l'ispe- zione in loco. Tale ispezione in loco è effettuata da una persona nominata dal tribunale conformemente al regolamento di pro- cedura.
4. In occasione dell'ispezione in loco il richiedente non è presente in persona, ma può essere rappresentato da un profes- sionista indipendente il cui nome deve essere specificato nell'or- dine del tribunale.
5. Le misure sono disposte, all'occorrenza inaudita altera parte, in particolare quando eventuali ritardi potrebbero causare un danno irreparabile al titolare del brevetto o se sussiste un rischio comprovabile di distruzione degli elementi di prova.
6. In caso di disposizione di misure di protezione delle prove o di ispezione in loco inaudita altera parte, i convenuti sono informati senza indugio e al più tardi immediatamente dopo l'esecuzione delle misure. Su richiesta dei convenuti si procede a un riesame, nel corso del quale i medesimi hanno diritto ad essere ascoltati, allo scopo di decidere, entro un termine con- gruo dopo la notificazione delle misure, se queste vadano mo- dificate, revocate o confermate.
7. Le misure di protezione delle prove possono essere subor- dinate alla costituzione da parte del richiedente di una cauzione o una garanzia equivalente al fine di garantire il risarcimento dell'eventuale danno subito dal convenuto, come previsto al paragrafo 9.
8. Il tribunale assicura che le misure di protezione delle prove siano revocate o cessino comunque di essere efficaci su richiesta del convenuto, fatto salvo il diritto ad un eventuale risarcimento, se il richiedente non ha proposto un'azione nel merito dinanzi al tribunale entro un periodo che non superi i trentuno giorni di calendario o i venti giorni lavorativi, qualora questi rappresentino un periodo più lungo.
9. Qualora le misure di protezione delle prove siano revocate o decadano in seguito ad un'azione o omissione del richiedente,
o qualora successivamente si constati che non vi è stata viola- zione o minaccia di violazione del brevetto, il tribunale può ordinare al richiedente, su richiesta del convenuto, di accordare a quest'ultimo un adeguato risarcimento del danno eventual- mente subito a causa delle misure in questione.
Articolo 61
Decisioni di blocco dei beni
1. Su domanda di un richiedente che ha presentato elementi di prova ragionevolmente accessibili per sostenere che il suo brevetto è stato violato o sta per esserlo, il tribunale può, ancor prima dell'instaurazione del giudizio di merito, ordinare a una parte di non trasferire dal territorio di sua competenza qualsiasi bene che vi si trovi o di non effettuare transazioni relative a tali beni, anche se non si trovano in detto territorio.
2. L'articolo 60, paragrafi da 5 a 9, si applica per analogia alle misure di cui al presente articolo.
Articolo 62
Misure provvisorie e cautelari
1. Il tribunale può emettere mediante ordinanza nei con- fronti del presunto autore della violazione, o di un intermedia- rio i cui servizi sono utilizzati dal presunto autore, ingiunzioni volte a prevenire qualsiasi violazione imminente per vietare, a titolo provvisorio e, se del caso, dietro pagamento di una pena pecuniaria suscettibile di essere reiterata, il proseguimento delle asserite violazioni di tale diritto o a subordinare l'azione alla costituzione di garanzie finalizzate ad assicurare il risarcimento del titolare del diritto.
2. Il tribunale ha la facoltà di ponderare gli interessi delle parti e in particolare di tenere conto dei potenziali danni risul- tanti per ciascuna delle parti dall'emissione o dal rifiuto di emissione dell'ingiunzione.
3. Il tribunale può anche disporre il sequestro o la consegna dei prodotti sospettati di violare un brevetto per impedirne l'ingresso o la circolazione nei circuiti commerciali. Se il richie- dente fa valere l'esistenza di circostanze atte a pregiudicare il pagamento del risarcimento, il tribunale può disporre il seque- stro conservativo di beni mobili e immobili del presunto autore della violazione, compreso il blocco dei conti bancari e di altri averi del presunto autore della violazione.
4. Il tribunale può, con riguardo alle misure di cui ai para- grafi 1 e 3, richiedere al richiedente di fornire qualsiasi elemento di prova ragionevole al fine di accertare con un sufficiente grado di certezza che il medesimo è il titolare del diritto e che una violazione di tale diritto è in atto o imminente.
5. L'articolo 60, paragrafi da 5 a 9, si applica per analogia alle misure di cui al presente articolo.
Articolo 63
Ingiunzioni permanenti
1. In presenza di una decisione giudiziaria che ha accertato la violazione di un brevetto, il tribunale può emettere nei con- fronti dell'autore della violazione un'ingiunzione diretta a vietare il proseguimento della violazione. Il tribunale può anche emet- tere tale ingiunzione nei confronti di intermediari i cui servizi sono utilizzati da terzi per violare un brevetto.
2. Se del caso, il mancato rispetto dell'ingiunzione di cui al paragrafo 1 è oggetto del pagamento di una pena pecuniaria suscettibile di essere reiterata da pagare al tribunale.
Articolo 64
Misure correttive nei procedimenti per violazione
1. Salvo il risarcimento dei danni dovuto alla parte lesa a causa della violazione, e senza indennizzo di alcun tipo, il tribunale può ordinare, su domanda del richiedente, che siano adottate misure adeguate per i prodotti riguardo ai quali ha accertato che violino un brevetto e, nei casi opportuni, per i materiali e gli strumenti principalmente utilizzati per la realiz- zazione o la fabbricazione di tali prodotti.
2. Tali misure comprendono:
a) una dichiarazione di violazione;
b) il ritiro dei prodotti dai circuiti commerciali;
c) la modifica del prodotto in modo che venga meno la viola- zione;
d) l'esclusione definitiva dei prodotti dai circuiti commerciali; o
e) la distruzione dei prodotti e/o dei materiali e degli strumenti interessati.
3. Il tribunale ordina che tali misure siano attuate a spese dell'autore della violazione, salvo che vi si oppongano motivi particolari.
4. Nel considerare la richiesta di misure correttive ai sensi del presente articolo, il tribunale tiene conto della necessità di pro- porzionalità tra la gravità della violazione e i mezzi di ricorso da ordinare, della volontà dell'autore della violazione di conver- tire i materiali in uno stato che faccia venir meno la violazione, nonché degli interessi dei terzi.
Articolo 65
Decisione sulla validità di un brevetto
1. Il tribunale decide in merito alla validità di un brevetto in base a un'azione di revoca o a una domanda riconvenzionale di revoca.
2. Il tribunale può revocare un brevetto, in toto o in parte, unicamente per i motivi di cui all'articolo 138, paragrafo 1, e all'articolo 139, paragrafo 2, della CBE.
3. Fatto salvo l'articolo 138, paragrafo 3, della CBE, se i motivi per la revoca interessano il brevetto solo in parte, il brevetto è limitato mediante una modifica corrispondente delle rivendicazioni ed è revocato parzialmente.
4. Nella misura in cui un brevetto è stato revocato, esso è considerato privo ex tunc degli effetti indicati agli articoli 64 e 67 della CBE.
5. Qualora il tribunale, in una decisione definitiva, revochi interamente o parzialmente un brevetto, esso invia una copia della decisione all'Ufficio europeo dei brevetti e, per quanto riguarda un brevetto europeo, all'ufficio nazionale brevetti di ciascuno Stato membro contraente interessato.
Articolo 66
Competenze del tribunale relativamente alle decisioni dell'Ufficio europeo dei brevetti
1. Nelle azioni proposte a norma dell'articolo 32, paragrafo 1, lettera i), il tribunale può esercitare le attribuzioni di compe- tenza affidate all'Ufficio europeo dei brevetti conformemente all'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1257/2012, ivi compresa la rettifica del registro per la tutela brevettuale unitaria.
2. Nelle azioni proposte a norma dell'articolo 32, paragrafo 1, lettera i), le parti, in deroga all'articolo 69, sostengono le proprie spese.
Articolo 67
Facoltà di ordinare la comunicazione di informazioni
1. In risposta a una domanda motivata e proporzionata del richiedente e conformemente al regolamento di procedura, il tribunale può ordinare all'autore della violazione di informare il richiedente:
a) dell'origine e dei canali di distribuzione dei prodotti o pro- cedimenti controversi;
b) dei quantitativi prodotti, fabbricati, forniti, ricevuti o ordina- ti, nonché del prezzo ottenuto per i prodotti controversi; e
c) dell'identità di eventuali terzi coinvolti nella produzione o distribuzione dei prodotti controversi o nel ricorso a un procedimento controverso.
2. Il tribunale può, conformemente al regolamento di proce- dura, ordinare ai terzi che:
a) siano stati trovati in possesso di prodotti controversi su scala commerciale o siano stati sorpresi a utilizzare procedimenti controversi su scala commerciale;
b) siano stati sorpresi a fornire su scala commerciale servizi utilizzati in attività controverse; o
c) siano stati indicati dai soggetti di cui alle lettere a) o b) come persone implicate nella produzione, fabbricazione o distribu- zione dei prodotti o procedimenti controversi o nella forni- tura di tali servizi,
di fornire al richiedente le informazioni di cui al paragrafo 1.
Articolo 68
Risarcimento del danno
1. Su richiesta della parte lesa il tribunale ordina all'autore della violazione che, consapevolmente o con ragionevoli motivi per esserne consapevole, ha preso parte ad un'attività di viola- zione di un brevetto, di risarcire alla parte lesa danni adeguati al pregiudizio effettivo da questa subito a causa della violazione.
2. Per quanto possibile la parte lesa è posta nelle condizioni in cui si troverebbe se non si fosse verificata alcuna violazione. L'autore della violazione non potrà trarre vantaggio dalla viola- zione. Il risarcimento non deve tuttavia essere punitivo.
3. Allorché il tribunale fissa i danni:
a) tiene conto di tutti gli aspetti pertinenti, quali le conseguenze economiche negative, compreso il mancato guadagno subito dalla parte lesa, i benefici realizzati illegalmente dall'autore della violazione, e, nei casi appropriati, elementi diversi da quelli economici, come il danno morale arrecato alla parte lesa dalla violazione; o
b) in alternativa alla lettera a), può fissare, nei casi appropriati, una somma forfettaria in base ad elementi quali, per lo meno, l'importo dei diritti che avrebbero dovuto essere rico- nosciuti qualora l'autore della violazione avesse richiesto l'au- torizzazione per l'uso del brevetto in questione.
4. Nei casi in cui l'autore della violazione non ha preso parte all'attività di violazione consapevolmente o con motivi ragione- voli per saperlo, il tribunale può disporre il recupero dei profitti o il pagamento di un indennizzo.
Articolo 69
Spese giudiziarie
1. Spese giudiziarie ragionevoli e proporzionate, nonché altri oneri eventualmente sostenuti dalla parte vincitrice sono, di norma, a carico della parte soccombente, a meno che il rispetto del principio di equità non imponga un'altra soluzione, fino a un massimale stabilito conformemente al regolamento di pro- cedura.
2. Se una parte vince solo parzialmente la causa o in circo- stanze eccezionali, il tribunale può ordinare che le spese siano ripartite equamente o che ciascuna parte sostenga le proprie spese.
3. Una parte dovrebbe sostenere le spese inutili che ha cau- sato al tribunale o a un'altra parte.
4. Su richiesta del convenuto il tribunale può ordinare al richiedente di costituire un'adeguata cauzione per la copertura delle spese giudiziarie e delle altre spese sostenute dal convenuto che potrebbero essere a carico del richiedente, in particolare nei casi di cui agli articoli da 59 a 62.
Articolo 70
Spese processuali
1. Le parti in causa dinanzi al tribunale pagano le spese processuali.
2. Le spese processuali sono versate in anticipo, salvo dispo- sizione contraria del regolamento di procedura. La parte che non abbia versato le spese processuali può essere esclusa dal- l'ulteriore partecipazione al procedimento.
Articolo 71
Gratuito patrocinio
1. Una parte che sia una persona fisica e si trovi nell'inca- pacità totale o parziale di far fronte alle spese del procedimento può chiedere il gratuito patrocinio in qualsiasi momento. Le condizioni per la concessione del gratuito patrocinio sono sta- bilite nel regolamento di procedura.
2. Il tribunale, conformemente al regolamento di procedura, decide se concedere il gratuito patrocinio in tutto o in parte o se negarlo.
3. Su proposta del tribunale, il comitato amministrativo sta- bilisce l'entità del gratuito patrocinio e le condizioni per soste- nerne le spese.
Articolo 72
Prescrizione
Fatto salvo l'articolo 24, paragrafi 2 e 3, le azioni relative a tutte le forme di risarcimento pecuniario non possono essere propo- ste più di cinque anni dopo la data in cui il richiedente ha preso o aveva buoni motivi per prendere conoscenza dell'ultimo fatto che vi dà origine.
CAPO V
Appelli Articolo 73 Appello
1. Contro una decisione del tribunale di primo grado pos- sono proporre appello dinanzi alla corte d'appello tutte le parti le cui istanze non siano state accolte, o lo siano state solo parzialmente, entro due mesi dalla data di notifica della deci- sione.
2. Contro un'ordinanza del tribunale di primo grado pos- sono proporre appello dinanzi alla corte d'appello tutte le parti le cui istanze non siano state accolte, o lo siano state solo parzialmente:
a) per le ordinanze di cui all'articolo 49, paragrafo 5, e agli articoli da 59 a 62 e 67 entro quindici giorni civili dalla notifica dell'ordinanza al richiedente;
b) per le ordinanze diverse da quelle di cui alla lettera a):
i) unitamente all'appello contro la decisione; o
ii) qualora il tribunale conceda l'autorizzazione all'appello, entro quindici giorni dalla notifica della decisione del tribunale in tal senso.
3. L'appello contro una decisione o un'ordinanza del tribu- nale di primo grado può riguardare questioni di diritto e que- stioni di fatto.
4. Possono essere sottoposti nuovi elementi di fatto e nuove prove soltanto conformemente al regolamento di procedura e se non era ragionevolmente possibile per la parte interessata pre- sentarli durante il procedimento dinanzi al tribunale di primo grado.
Articolo 74
Effetti di un appello
1. Un appello non ha effetto sospensivo, salva diversa deci- sione della corte d'appello, su richiesta motivata di una delle parti. Il regolamento di procedura garantisce che tale decisione sia presa senza indugio.
2. In deroga al paragrafo 1, un appello contro una decisione relativa ad azioni o domande riconvenzionali di revoca e ad azioni basate sull'articolo 32, paragrafo 1, lettera i), ha sempre effetto sospensivo.
3. Un appello contro un'ordinanza di cui all'articolo 49, pa- ragrafo 5, e agli articoli da 59 a 62 o 67 non impedisce il proseguimento del procedimento principale. Tuttavia, il tribu- nale di primo grado non emette una decisione nel procedi- mento principale prima che sia stata emessa la decisione della corte d'appello relativa all'ordinanza avverso la quale si è pro- posto appello.
Articolo 75
Decisione in secondo grado e rinvio
1. Se un appello ai sensi dell'articolo 73 è fondato, la corte d'appello revoca la decisione del tribunale di primo grado ed emette una decisione definitiva. La corte d'appello può, in circo- stanze eccezionali e conformemente al regolamento di procedu- ra, rinviare la causa dinanzi al tribunale di primo grado affinché esso decida.
2. In caso di rinvio dinanzi al tribunale di primo grado a norma del paragrafo 1, quest'ultimo è vincolato dalla decisione della corte d'appello con riguardo ai punti di diritto.
CAPO VI
Decisioni
Articolo 76
Base delle decisioni e diritto di essere ascoltato
1. Il tribunale statuisce conformemente alle richieste presen- tate dalle parti e non concede più di quanto sia stato richiesto.
2. Le decisioni sul merito possono essere basate soltanto su motivazioni, fatti e prove presentati dalle parti o ammessi nella procedura su ordinanza del tribunale e sui cui le parti hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni.
3. Il tribunale valuta le prove in piena libertà e indipendenza.
Articolo 77
Requisiti di forma
1. Le decisioni e le ordinanze del tribunale sono motivate e sono formulate per iscritto conformemente al regolamento di procedura.
2. Le decisioni e le ordinanze del tribunale sono emesse nella lingua del procedimento.
Articolo 78
Decisioni del tribunale e pareri dissenzienti
1. Le decisioni e le ordinanze del tribunale sono adottate a maggioranza dei membri del collegio conformemente allo sta- tuto. In caso di parità prevale il voto del presidente.
2. Indipendentemente dalla decisione del tribunale qualsiasi giudice del collegio può, in circostanze eccezionali, esprimere un parere dissenziente.
Articolo 79
Transazione
Le parti possono in qualunque momento durante lo svolgi- mento del procedimento porre fine ad una controversia me- diante transazione, che è convalidata da una decisione del tri- bunale. Tuttavia, un brevetto non può essere revocato o limitato mediante transazione.
Articolo 80
Pubblicazione delle decisioni
Il tribunale può ordinare, su richiesta del richiedente e a spese dell'autore della violazione, misure adeguate per la divulgazione
dell'informazione concernente la decisione del tribunale, com- presa l'affissione della decisione e la sua pubblicazione integrale o per estratto sui media pubblici.
Articolo 81
Riesame
1. In via eccezionale, una richiesta di riesame a seguito di una decisione definitiva del tribunale può essere accolta dalla corte d'appello nelle seguenti circostanze:
a) ove la parte che richiede il riesame abbia scoperto un fatto di natura tale da costituire un fattore decisivo, di cui non era a conoscenza al momento dell'emissione della decisione. Tale richiesta può essere accolta soltanto in base a un atto con- figurante reato, accertato con sentenza nazionale passata in giudicato; o
b) in caso di vizi sostanziali della procedura, in particolare quando la domanda giudiziale o un atto equivalente non è stato notificato o comunicato al convenuto contumace in tempo utile e in modo tale da poter presentare le proprie difese.
2. Una richiesta di riesame è depositata entro dieci anni dalla data della decisione, ma al più tardi entro due mesi dalla data della scoperta del nuovo fatto o del vizio di procedura. Tale richiesta non ha effetto sospensivo salva diversa decisione della corte d'appello.
3. Se la richiesta di riesame è fondata, la corte d'appello annulla in tutto o in parte la decisione soggetta a riesame e riapre il procedimento in vista di un nuovo processo e una nuova decisione, conformemente al regolamento di procedura.
4. Le persone che utilizzano brevetti oggetto di una decisione soggetta a riesame e agiscono in buona fede dovrebbero essere autorizzati a continuare a utilizzare tali brevetti.
Articolo 82
Esecuzione delle decisioni e delle ordinanze
1. Le decisioni e le ordinanze emesse dal tribunale sono esecutive in qualsiasi Stato membro contraente. Una formula esecutiva di una decisione è apposta alla decisione del tribunale.
2. Se del caso, l'esecuzione di una decisione può essere su- bordinata alla prestazione di una cauzione o garanzia equiva- lente che assicuri il risarcimento dell'eventuale danno subito, in particolare nel caso di ingiunzioni.
3. Fatti salvi il presente accordo e lo statuto, i procedimenti di esecuzione sono disciplinati dal diritto dello Stato membro contraente nel cui territorio si procede all'esecuzione. Qualsiasi decisione del tribunale è eseguita alle stesse condizioni di una decisione emessa dello Stato membro contraente nel cui terri- torio si procede all'esecuzione.
4. Una parte che non osservi i termini di un'ordinanza del tribunale può essere sanzionata con una pena pecuniaria suscet- tibile di essere reiterata da pagare al tribunale. La singola pena- lità è proporzionata all'importanza dell'ordinanza da eseguire ed è disposta fatto salvo il diritto della parte alla richiesta di risar- cimento danni o di una cauzione.
PARTE IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Articolo 83
Regime transitorio
1. Durante un periodo transitorio di sette anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, può ancora essere pro- posta dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali o ad altre autorità nazionali competenti un'azione per violazione o un'azione di revoca di un brevetto europeo ovvero un'azione per violazione o un'azione di accertamento di nullità di un certificato protettivo complementare concesso per un prodotto protetto da un brevetto europeo.
2. La scadenza del periodo transitorio non pregiudica un'azione pendente dinanzi ad un organo giurisdizionale nazio- nale alla fine di detto periodo.
3. A meno che un'azione sia già stata proposta dinanzi al tribunale, il titolare o il richiedente di un brevetto europeo concesso o richiesto anteriormente alla scadenza del periodo transitorio a norma del paragrafo 1 e, ove applicabile, del para- grafo 5, nonché il titolare di un certificato protettivo comple- mentare concesso per un prodotto protetto da un brevetto europeo hanno la possibilità di rinunciare alla competenza esclusiva del tribunale. A tal fine, essi notificano tale decisione alla cancelleria al più tardi un mese prima dello scadere del periodo transitorio. La rinuncia prende effetto all'atto dell'iscri- zione nel registro.
4. A meno che un'azione sia già stata proposta dinanzi a un organo giurisdizionale nazionale, i titolari o i richiedenti di brevetti europei o i titolari di certificati protettivi complementari concessi per un prodotto protetto da un brevetto europeo che si sono avvalsi della possibilità di rinuncia conformemente al pa- ragrafo 3 sono autorizzati a ritirarla in qualsiasi momento. In tal caso, essi ne informano la cancelleria. Il ritiro della decisione di rinuncia prende effetto all'atto dell'iscrizione nel registro.
5. Cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, il comitato amministrativo svolge un'ampia consultazione con gli utilizzatori del sistema dei brevetti ed effettua uno studio sul
numero di brevetti europei e di certificati protettivi complemen- tari concessi per prodotti protetti da brevetti europei in rela- zione ai quali sono ancora proposte azioni per violazione o azioni di revoca ovvero azioni di accertamento di nullità di- nanzi agli organi giurisdizionali nazionali a norma del paragrafo 1, nonché su motivi e conseguenze relativi. In base a tale con- sultazione e al parere del tribunale, il comitato amministrativo può decidere di prolungare il periodo transitorio fino a sette anni.
PARTE V
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 84
Firma, ratifica e adesione
1. Il presente accordo è aperto alla firma di qualsiasi Stato membro il 19 febbraio 2013.
2. Il presente accordo è sottoposto a ratifica conformemente alle rispettive norme costituzionali degli Stati membri. Gli stru- menti di ratifica sono depositati presso il segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea («depositario»).
3. Ciascuno Stato membro che abbia firmato il presente ac- cordo notifica alla Commissione europea la sua ratifica dell'ac- cordo al momento del deposito del rispettivo strumento di ratifica a norma dell'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1257/2012.
4. Il presente accordo è aperto all'adesione di qualsiasi Stato membro. Gli strumenti di adesione sono depositati presso il depositario.
Articolo 85
Funzioni del depositario
1. Il depositario redige copie certificate conformi del presente accordo e le trasmette ai governi di tutti gli stati membri fir- matari o aderenti.
2. Il depositario notifica ai governi degli Stati membri firma- tari o aderenti:
a) ogni firma;
b) il deposito di ogni strumento di ratifica o di adesione;
c) la data di entrata in vigore del presente accordo.
3. Il depositario registra il presente accordo presso il segre- tariato delle Nazioni Unite.
Articolo 86
Durata dell'accordo
Il presente accordo ha durata illimitata.
Articolo 87
Revisione
1. Sette anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo o una volta che il tribunale si sia pronunciato in merito a 2 000 cause per violazione, se in data posteriore e, se necessario, successivamente a intervalli regolari, il comitato amministrativo svolge un'ampia consultazione con gli utilizzatore del sistema dei brevetti in merito al funzionamento, all'efficienza e all'effi- cacia sotto il profilo dei costi del tribunale nonché alla fiducia degli utilizzatori del sistema dei brevetti nella qualità delle de- cisioni del tribunale. In base a tale consultazione e al parere del tribunale, il comitato amministrativo può decidere di riesami- nare il presente accordo al fine di migliorare il funzionamento del tribunale.
2. Il comitato amministrativo può modificare il presente ac- cordo al fine di adeguarlo a un trattato internazionale in materia di brevetti o al diritto dell'Unione.
3. Una decisione del comitato amministrativo adottata sulla base dei paragrafi 1 e 2 non ha effetto giuridico se uno Stato membro contraente dichiara, entro dodici mesi dalla data della decisione, sulla base delle relative procedure decisionali interne pertinenti, che non vuole essere vincolato dalla decisione. In tal caso, è convocata una conferenza di revisione degli Stati mem- bri contraenti.
Articolo 88
Lingue dell'accordo
1. Il presente accordo è redatto in un unico esemplare in lingua inglese, francese e tedesca, tutti i testi facenti ugualmente fede.
2. I testi del presente accordo redatti in lingue ufficiali degli Stati membri contraenti diverse da quelle specificate al paragrafo 1, se approvati dal comitato amministrativo, sono considerati testi ufficiali. Nel caso di divergenze tra i diversi testi, preval- gono i testi di cui al paragrafo 1.
Articolo 89
Entrata in vigore
1. Il presente accordo entra in vigore il 1o gennaio 2014 o il primo giorno del quarto mese successivo al deposito del tredi- cesimo strumento di ratifica o di adesione conformemente al- l'articolo 84, inclusi i tre Stati nei quali il maggior numero di brevetti europei aveva effetto nell'anno precedente a quello in cui ha luogo la firma dell'accordo, o il primo giorno del quarto mese successivo alla data di entrata in vigore delle modifiche del regolamento (UE) n. 1215/2012 relative alle relazioni con il presente accordo, se questa data è posteriore.
2. Qualsiasi ratifica o adesione successiva all'entrata in vigore del presente accordo prende effetto il primo giorno del quarto mese successivo al deposito dello strumento di ratifica o di adesione.
In fede di che i sottoscritti, debitamente abilitati a questo fine, hanno firmato il presente accordo,
Fatto a Bruxelles, il 19 febbraio 2013, in lingua inglese, francese e tedesca, i tre testi facenti ugualmente fede, in esemplare unico che sarà depositato negli archivi del segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.
Voor het Xxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxx xx Xxxxxxx xx Xxxxxxxx Xxx xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx For the Kingdom of Belgium
За Република България
Für die Republik Bulgarien For the Republic of Bulgaria
Pour la République de Bulgarie
Za Českou republiku
Für die Tschechische Republik For the Czech Republic
Pour la République tchèque
For Kongeriget Danmark
Für das Königreich Dänemark For the Kingdom of Denmark Pour le Royaume du Danemark
Für die Bundesrepublik Deutschland For the Federal Republic of Germany
Pour la République fédérale d'Allemagne
Eesti Vabariigi nimel
Für die Republik Estland For the Republic of Estonia
Pour la République d'Estonie
Thar cheann Na hÉireann For Ireland
Für Irland Pour l'Irlande
Για την Ελληνική Δημοκρατία Für die Hellenische Republik For the Hellenic Republic Pour la République hellénique
Pour la République française Für die Französische Republik For the French Republic
Per la Repubblica italiana Für die Italienische Republik For the Italian Republic Pour la République italienne
Για την Κυπριακή Δημοκρατία
Für die Republik Zypern For the Republic of Cyprus
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ALLEGATO I
STATUTO DEL TRIBUNALE UNIFICATO DEI BREVETTI
Articolo 1
Ambito di applicazione dello statuto
Il presente statuto contiene le disposizioni istituzionali e finanziarie applicabili al tribunale unificato dei brevetti istituito a norma dell'articolo 1 dell'accordo.
CAPO I
GIUDICI
Articolo 2
Requisiti richiesti per la funzione di giudice
1. Chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro contraente e possieda i requisiti di cui all'arti- colo 15 dell'accordo e al presente statuto può essere nominato giudice.
2. I giudici possiedono una buona padronanza di almeno una lingua ufficiale dell'Ufficio europeo dei brevetti.
3. La comprovata esperienza in materia di controversie brevettuali richiesta per la nomina a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, dell'accordo può essere acquisita mediante una formazione a norma dell'arti- colo 11, paragrafo 4, lettera a), del presente statuto.
Articolo 3
Nomina dei giudici
1. I giudici sono nominati secondo la procedura stabilita all'articolo 16 dell'accordo.
2. Gli avvisi di vacanze di seggio sono pubblicati con l'indicazione dei pertinenti requisiti richiesti di cui all'articolo 2. Il comitato consultivo formula un parere sull'idoneità dei candidati all'esercizio delle funzioni di giudice del tribunale. Il parere comprende un elenco dei candidati più idonei. Tale elenco contiene un numero di canditati corrispondente almeno al doppio dei posti vacanti. Se necessario, il comitato consultivo può raccomandare che, prima della decisione sulla nomina, un candidato alla funzione di giudice riceva la formazione in materia di controversie brevettuali a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, lettera a).
3. Nella nomina dei giudici il comitato amministrativo assicura le migliori competenze di ordine giuri- dico e tecnico e una composizione equilibrata del tribunale secondo una base geografica quanto più ampia possibile tra i cittadini degli Stati membri contraenti.
4. Il comitato amministrativo nomina tutti i giudici necessari per il corretto funzionamento del tribunale. Esso procede in un primo momento alla nomina del numero di giudici necessario per istituire almeno un collegio nell'ambito di ciascuna divisione del tribunale di primo grado e almeno due collegi nell'ambito della corte d'appello.
5. La decisione del comitato amministrativo recante nomina dei giudici a tempo pieno o a tempo parziale qualificati sotto il profilo giuridico e dei giudici a tempo pieno qualificati sotto il profilo tecnico specifica per ogni singola nomina il grado del tribunale e/o la divisione del tribunale di primo grado di destinazione, nonché il settore o i settori tecnologici per i quali è nominato un giudice qualificato sotto il profilo tecnico.
6. I giudici a tempo parziale qualificati sotto il profilo tecnico sono nominati giudici del tribunale e inseriti nel pool di giudici sulla base delle loro qualifiche ed esperienze specifiche. La nomina di tali giudici del tribunale assicura che siano contemplati tutti i settori tecnologici.
Articolo 4
Durata del mandato dei giudici
1. I giudici sono nominati per un periodo di sei anni a decorrere dalla data stabilita nell'atto di nomina. Il loro mandato è rinnovabile.
2. In assenza di disposizioni relative alla data, il periodo decorre dalla data dell'atto di nomina.
Articolo 5
Nomina dei membri del comitato consultivo
1. Ciascuno Stato membro contraente propone un membro del comitato consultivo che possieda i requisiti di cui all'articolo 14, paragrafo 2, dell'accordo.
2. I membri del comitato consultivo sono nominati dal comitato amministrativo che delibera di comune accordo.
Articolo 6
Giuramento
Prima di assumere le proprie funzioni, i giudici, in seduta pubblica, prestano giuramento di esercitare tali funzioni in piena imparzialità e secondo coscienza e di nulla divulgare del segreto delle deliberazioni.
Articolo 7
Imparzialità
1. Subito dopo aver prestato giuramento, i giudici sottoscrivono una dichiarazione con la quale assu- mono solenne impegno di rispettare, per la durata del mandato e dopo la cessazione del mandato, gli obblighi derivanti dalla loro carica, in particolare i doveri di onestà e di discrezione per quanto riguarda l'accettare, dopo tale cessazione, determinate funzioni o vantaggi.
2. I giudici non possono partecipare al procedimento di una causa nella quale:
a) siano intervenuti come consulenti;
b) siano stati parte in causa o siano intervenuti come avvocato di una delle parti;
c) siano stati chiamati a pronunciarsi come membro di un organo giurisdizionale, di una commissione di ricorso, di una commissione di arbitrato o mediazione, di una commissione d'inchiesta o a qualunque altro titolo;
d) abbiano interessi personali o finanziari in relazione alla causa o a una delle parti; o
e) abbiano rapporti di parentela con una delle parti o con i rappresentanti delle parti.
3. Qualora, per un motivo particolare, un giudice reputi di non poter partecipare al giudizio o all'esame di una causa determinata, ne informa il presidente della corte d'appello o, nel caso dei giudici del tribunale di primo grado, il presidente del tribunale di primo grado. Qualora, per un motivo particolare, il presidente della corte d'appello o, nel caso dei giudici del tribunale di primo grado, il presidente del tribunale di primo grado reputi che un giudice non debba giudicare o concludere in una causa determinata, il presidente della corte d'appello o il presidente del tribunale di primo grado ne fornisce una motivazione scritta e ne avverte il giudice interessato.
4. Qualsiasi parte in causa può ricusare un giudice che partecipa al procedimento per uno qualunque dei motivi elencati al paragrafo 2 o qualora sia a buon motivo sospettato di parzialità.
5. In caso di difficoltà nell'applicazione del presente articolo, il praesidium decide conformemente al regolamento di procedura. Il giudice interessato è ascoltato ma non prende parte alle deliberazioni.
Articolo 8
Immunità dei giudici
1. I giudici godono dell'immunità di giurisdizione. Per quanto concerne gli atti da loro compiuti veste ufficiale, essi continuano a godere dell'immunità dopo la cessazione delle funzioni.
2. Il praesidium può togliere l'immunità.
3. Qualora, tolta l'immunità, venga promossa un'azione penale contro un giudice, questi può essere giudicato, in ciascuno degli Stati membri contraenti, soltanto dall'organo competente a giudicare i magistrati appartenenti alla più alta giurisdizione nazionale.
4. Il protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea è applicabile ai giudici del tribunale, senza pregiudizio delle disposizioni relative all'immunità di giurisdizione dei giudici che figurano nel presente statuto.
Articolo 9
Cessazione delle funzioni
1. A parte i rinnovi alla scadenza del mandato a norma dell'articolo 4, o i decessi, le funzioni di giudice cessano individualmente per dimissioni.
2. In caso di dimissioni di un giudice, la lettera di dimissioni è indirizzata al presidente della corte d'appello o, nel caso dei giudici del tribunale di primo grado, al presidente del tribunale di primo grado per essere trasmessa al presidente del comitato amministrativo.
3. Salvo i casi in cui si applica l'articolo 10, ogni giudice rimane in carica fino a quando il suo successore non assuma le proprie funzioni.
4. Si provvede a ogni vacanza di seggio mediante nomina di un nuovo giudice per la restante durata del mandato del suo predecessore.
Articolo 10
Rimozione dalle funzioni
1. Un giudice può essere rimosso dalle sue funzioni oppure essere dichiarato decaduto da altri vantaggi soltanto qualora il praesidium decida che non è più in possesso dei requisiti previsti ovvero non soddisfa più gli obblighi derivanti dalla sua carica. Il giudice interessato è ascoltato ma non prende parte alle delibera- zioni.
2. Il cancelliere del tribunale comunica tale decisione al presidente del comitato amministrativo.
3. Tale notificazione, in caso di decisione che rimuove un giudice dalle sue funzioni, importa vacanza di seggio.
Articolo 11
Formazione
1. Ai giudici è impartita una formazione appropriata e periodica nell'ambito del quadro di formazione istituito a norma dell'articolo 19 dell'accordo. Il praesidium adotta norme in materia di formazione onde assicurare l'attuazione e la coerenza generale del quadro di formazione.
2. Il quadro di formazione costituisce una piattaforma per lo scambio di conoscenze e un forum di discussione, in particolare mediante:
a) l'organizzazione di corsi, conferenze, seminari, riunioni di lavoro e simposi;
b) la cooperazione con organizzazioni internazionali e istituti di istruzione nel settore della proprietà intellettuale; e
c) la promozione e il sostegno a favore di ulteriori azioni di formazione professionale.
3. Sono elaborati un programma di lavoro annuale e orientamenti in materia di formazione compren- denti per ogni giudice un programma annuale di formazione che ne definisce le principali esigenze in materia di formazione conformemente alle norme in materia di formazione.
4. Inoltre, il quadro di formazione:
a) assicura una formazione appropriata per i candidati alla funzione di giudice e i giudici del tribunale nominati recentemente;
b) sostiene progetti intesi a facilitare la cooperazione tra i rappresentanti, i procuratori e il tribunale.
Articolo 12
Remunerazione
Il comitato amministrativo stabilisce la remunerazione del presidente della corte d'appello, del presidente del tribunale di primo grado, dei giudici, del cancelliere, del cancelliere aggiunto e del personale.
CAPO II
DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE
SEZIONE 1
Disposizioni generali
Articolo 13
Presidente della corte d'appello
1. Il presidente della corte d'appello è eletto da tutti i giudici della corte d'appello, nel loro ambito, per una durata di tre anni. Il mandato del presidente della corte d'appello è rinnovabile due volte.
2. Le elezioni del presidente della corte d'appello si svolgono a scrutinio segreto. È eletto il giudice che ottiene la maggioranza assoluta. Se nessun giudice ottiene la maggioranza assoluta, si procede ad un secondo scrutinio ed è eletto il giudice che ottiene il maggior numero di voti.
3. Il presidente della corte d'appello dirige le attività giudiziarie e l'amministrazione della corte d'appello e presiede la corte d'appello riunita in seduta plenaria.
4. Se il presidente della corte d'appello cessa dal mandato prima della scadenza, si procede all'elezione di un successore per il periodo restante.
Articolo 14
Presidente del tribunale di primo grado
1. Il presidente del tribunale di primo grado è eletto da tutti i giudici a tempo pieno del tribunale di primo grado, nel loro ambito, per una durata di tre anni. Il mandato del presidente del tribunale di primo grado è rinnovabile due volte.
2. Il primo presidente del tribunale di primo grado ha la cittadinanza dello Stato membro contraente che ospita la sede della divisione centrale.
3. Il presidente del tribunale di primo grado dirige le attività giudiziarie e l'amministrazione del tribunale di primo grado.
4. L'articolo 13, paragrafi 2 e 4, si applica per analogia al presidente del tribunale di primo grado.
Articolo 15
Praesidium
1. Il praesidium è costituito dal presidente della corte d'appello, che ne esercita la presidenza, dal presidente del tribunale di primo grado, da due giudici della corte d'appello eletti nel loro ambito, da tre giudici del tribunale di primo grado che sono giudici a tempo pieno eletti nel loro ambito e dal cancelliere che non ha diritto di voto.
2. Il praesidium esercita le sue funzioni conformemente al presente statuto. Fatta salva la propria responsabilità, esso può delegare taluni compiti a uno dei suoi membri.
3. Il praesidium è responsabile della gestione del tribunale e in particolare:
a) elabora proposte di modifica del regolamento di procedura conformemente all'articolo 41 dell'accordo e proposte riguardanti il regolamento finanziario del tribunale;
b) prepara il bilancio annuale, i conti annuali e la relazione annuale del tribunale e li presenta al comitato del bilancio;
c) fissa gli orientamenti per il programma di formazione dei giudici e ne sorveglia l'attuazione;
d) prende decisioni sulla nomina e la revoca del cancelliere e del cancelliere aggiunto;
e) stabilisce le norme che disciplinano la cancelleria, comprese le sottosezioni;
f) formula un parere conformemente all'articolo 83, paragrafo 5, dell'accordo.
4. Le decisioni spettanti al praesidium di cui agli articoli 7, 8, 10 e 22 sono adottate senza la parteci- pazione del cancelliere.
5. Il praesidium può prendere decisioni valide solo se sono presenti o debitamente rappresentati tutti i membri. Le decisioni sono prese a maggioranza dei voti.
Articolo 16
Personale
1. I funzionari e gli altri agenti del tribunale hanno il compito di assistere il presidente della corte d'appello, il presidente del tribunale di primo grado, i giudici e il cancelliere. Essi dipendono dal cancelliere sotto l'autorità del presidente della corte d'appello e del presidente del tribunale di primo grado.
2. Il comitato amministrativo definisce lo statuto dei funzionari e degli altri agenti del tribunale.
Articolo 17
Vacanze giudiziarie
1. Previa consultazione del praesidium, il presidente della corte d'appello stabilisce la durata delle vacanze giudiziarie e le norme sul rispetto dei giorni festivi.
2. Durante il periodo di vacanze giudiziarie, le funzioni del presidente della corte d'appello e del presidente del tribunale di primo grado possono essere esercitate da qualsiasi giudice invitato in tal senso dal rispettivo presidente. Nei casi di urgenza, il presidente della corte d'appello può convocare i giudici.
3. Il presidente della corte d'appello o il presidente del tribunale di primo grado può, per giustificati motivi, accordare permessi rispettivamente ai giudici della corte d'appello o ai giudici del tribunale di primo grado.
SEZIONE 2
Il tribunale di primo grado
Articolo 18
Costituzione e scioglimento di una divisione locale o regionale
1. La richiesta di uno o più Stati membri contraenti di costituire una divisione locale o regionale è indirizzata al presidente del comitato amministrativo. Essa indica la sede della divisione locale o regionale.
2. La decisione del comitato amministrativo che istituisce una divisione locale o regionale indica il numero di giudici per la divisione in questione e tale decisione è accessibile al pubblico.
3. Il comitato amministrativo decide di sciogliere una divisione regionale o locale su richiesta dello Stato membro contraente che ospita la divisione locale o degli Stati membri contraenti che partecipano alla divisione regionale. La decisione di sciogliere una divisione locale o regionale indica la data limite per l'introduzione di nuove cause dinanzi a detta divisione e la data in cui la divisione cesserà di esistere.
4. A decorrere dalla data in cui una divisione locale o regionale è sciolta, i giudici assegnati a tale divisione locale o regionale sono assegnati alla divisione centrale e le cause ancora pendenti dinanzi a detta divisione locale o regionale, così come l'ufficio periferico della cancelleria e tutta la documentazione sono trasferiti alla divisione centrale.
Articolo 19
Collegi
1. L'assegnazione dei giudici e l'attribuzione delle cause ai collegi nell'ambito di una divisione sono disciplinate dal regolamento di procedura. Uno dei giudici del collegio è designato giudice presidente conformemente al regolamento di procedura.
2. Ciascun collegio può delegare, conformemente al regolamento di procedura, talune funzioni ad uno o più dei giudici che lo compongono.
3. Un giudice permanente per ogni divisione può essere designato al fine di procedere nelle cause urgenti conformemente al regolamento di procedura.
4. Nei casi in cui tenga l'udienza un giudice unico, conformemente all'articolo 8, paragrafo 7, dell'ac- cordo, o un giudice permanente, conformemente al paragrafo 3 del presente articolo, tale giudice esercita tutte le funzioni di un collegio.
5. Un giudice del collegio agisce in qualità di relatore, conformemente al regolamento di procedura.
Articolo 20
Pool di giudici
1. Il cancelliere stila un elenco con i nomi dei giudici che fanno parte del pool di giudici. In relazione a ciascun giudice l'elenco indica almeno le conoscenze linguistiche, il settore tecnologico e l'esperienza nonché i casi trattati in precedenza dal giudice.
2. Una richiesta indirizzata al presidente del tribunale di primo grado per l'assegnazione di un giudice dal pool di giudici reca in particolare l'indicazione dell'oggetto della causa, la lingua ufficiale dell'Ufficio europeo dei brevetti usata dai giudici del collegio, la lingua del procedimento e il settore tecnologico richiesto.
SEZIONE 3
La corte d'appello Articolo 21 Collegi
1. L'assegnazione dei giudici e l'attribuzione delle cause ai collegi sono disciplinate dal regolamento di procedura. Un giudice del collegio è nominato giudice presidente conformemente al regolamento di pro- cedura.
2. Per cause di importanza eccezionale e in particolare allorché la decisione può avere ripercussioni sull'unità e la coerenza della giurisprudenza del tribunale, la corte d'appello può decidere, su proposta del presidente, di investire della causa la corte in seduta plenaria.
3. Ciascun collegio può delegare, conformemente al regolamento di procedura, talune funzioni ad uno o più dei giudici che lo compongono.
4. Un giudice del collegio agisce in qualità di relatore, conformemente al regolamento di procedura.
SEZIONE 4
La cancelleria
Articolo 22
Nomina e revoca del cancelliere
1. Il praesidium nomina il cancelliere del tribunale per un periodo di sei anni. Il cancelliere può essere rinominato.
2. Due settimane prima della data fissata per la nomina del cancelliere, il presidente della corte d'appello informa il praesidium delle candidature presentate per il posto vacante.
3. Prima di assumere le sue funzioni, il cancelliere presta dinanzi al praesidium il giuramento di esercitare le funzioni di cancelliere in piena imparzialità e secondo coscienza.
4. Il cancelliere può essere rimosso dalle sue funzioni soltanto se non soddisfa più agli obblighi derivanti dalla sua carica. Il praesidium decide dopo aver ascoltato il cancelliere.
5. Se il cancelliere cessa dal mandato prima della scadenza, il praesidium nomina il suo successore per un periodo di sei anni.
6. Se il cancelliere è assente o nell'impossibilità di assistere o tale posto è vacante, il presidente della corte d'appello, previa consultazione del praesidium, designa un membro del personale del tribunale per svolgere le mansioni del cancelliere.
Articolo 23
Funzioni del cancelliere
1. Il cancelliere assiste il tribunale, il presidente della corte d'appello, il presidente del tribunale di primo grado e i giudici nell'adempimento delle loro funzioni. Il cancelliere è responsabile dell'organizzazione e delle attività della cancelleria, sotto l'autorità del presidente della corte d'appello.
2. Il cancelliere è responsabile in particolare:
a) della tenuta del registro che comprende un archivio di tutte le cause sottoposte al tribunale;
b) della tenuta e della gestione degli elenchi conformemente all'articolo 18, all'articolo 48, paragrafo 3, e all'articolo 57, paragrafo 2, dell'accordo;
c) della tenuta e della pubblicazione di un elenco delle notifiche e delle revoche delle decisioni di rinuncia conformemente all'articolo 83 dell'accordo;
d) della pubblicazione delle decisioni del tribunale, fatta salva la tutela delle informazioni riservate;
e) della pubblicazione delle relazioni annuali contenenti dati statistici; e
f) dell'accertamento che le informazioni sulle decisioni di rinuncia conformemente all'articolo 83 dell'ac- cordo, siano notificate all'Ufficio europeo dei brevetti.
Articolo 24
Tenuta del registro
1. Le modalità precise per la tenuta del registro del tribunale sono stabilite nelle norme che disciplinano la cancelleria, adottate dal praesidium.
2. Le norme per l'accesso ai documenti della cancelleria sono stabilite nel regolamento di procedura.
Articolo 25
Sottosezioni della cancelleria e cancelliere aggiunto
1. Il praesidium nomina un cancelliere aggiunto per un periodo di sei anni. Il cancelliere aggiunto può essere rinominato.
2. L'articolo 22, paragrafi da 2 a 6, si applica per analogia.
3. Il cancelliere aggiunto è responsabile dell'organizzazione e delle attività delle sottosezioni della can- celleria sotto l'autorità del cancelliere e del presidente del tribunale di primo grado. Le funzioni del cancelliere aggiunto comprendono in particolare:
a) tenuta degli archivi di tutte le cause sottoposte al tribunale di primo grado;
b) notifica alla cancelleria di tutte le cause sottoposte al tribunale di primo grado.
4. Il cancelliere aggiunto fornisce anche assistenza amministrativa e di segreteria alle divisioni del tribu- nale di primo grado.
CAPO III
DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Articolo 26
Bilancio
1. Il bilancio è adottato dal comitato del bilancio su proposta del praesidium. Esso è elaborato confor- memente ai principi contabili generalmente ammessi definiti nel regolamento finanziario, stabilito confor- memente all'articolo 33.
2. Nell'ambito del bilancio il praesidium può, conformemente al regolamento finanziario, stornare fondi tra le varie linee o voci.
3. Il cancelliere è responsabile dell'esecuzione del bilancio conformemente al regolamento finanziario.
4. Il cancelliere presenta ogni anno una dichiarazione sui conti dell'esercizio finanziario precedente relativa all'esecuzione del bilancio, che è approvata dal praesidium.
Articolo 27
Autorizzazione delle spese
1. Le spese iscritte nel bilancio sono autorizzate per la durata di un esercizio finanziario, salvo diversa disposizione del regolamento finanziario.
2. Conformemente al regolamento finanziario, i crediti diversi da quelli concernenti le spese relative al personale, che alla fine dell'esercizio finanziario siano rimasti inutilizzati, possono essere riportati all'eser- cizio finanziario successivo, ma nei limiti di quest'ultimo.
3. I crediti sono registrati in linee diverse secondo la natura o la destinazione delle spese e sono ripartiti, per quanto necessario, conformemente al regolamento finanziario.
Articolo 28
Crediti per spese non prevedibili
1. Il bilancio del tribunale può comprendere crediti per spese non prevedibili.
2. L'uso di tali crediti da parte del tribunale è soggetto alla approvazione preventiva del comitato del bilancio.
Articolo 29
Esercizio finanziario
L'esercizio finanziario ha inizio il 1o gennaio e termina il 31 dicembre.
Articolo 30
Formazione del bilancio
Il praesidium sottopone il progetto di bilancio del tribunale al comitato del bilancio non oltre la data prevista nel regolamento finanziario.
Articolo 31
Bilancio provvisorio
1. Se, all'inizio dell'esercizio finanziario, il bilancio non è stato ancora adottato dal comitato del bilancio, le spese possono essere effettuate mensilmente per linea o seguendo un'altra suddivisione del bilancio, conformemente al regolamento finanziario, nel limite di un dodicesimo dei crediti del bilancio dell'esercizio finanziario precedente, a condizione che i crediti così messi a disposizione del praesidium non siano superiori al dodicesimo di quelli previsti nel progetto di bilancio.
2. Il comitato del bilancio, su riserva del rispetto delle altre disposizioni di cui al paragrafo 1, può autorizzare spese superiori al dodicesimo dei crediti del bilancio dell'esercizio precedente.
Articolo 32
Revisione dei conti
1. Gli stati finanziari annuali del tribunale sono esaminati da revisori indipendenti. I revisori sono nominati e se necessario rinviati dal comitato del bilancio.
2. La revisione, che si basa sulle norme contabili professionali ed ha luogo, se necessario, in situ, verifica che l'esecuzione del bilancio sia conforme a criteri di regolarità e legittimità e che l'amministrazione finanziaria del tribunale sia stata condotta secondo i principi dell'economia e della sana gestione finanziaria. Al termine di ciascun esercizio i revisori elaborano una relazione contenente un parere di revisione contabile firmato.
3. Il praesidium sottopone al comitato del bilancio gli stati finanziari annuali del tribunale e la dichia- razione annuale di esecuzione del bilancio per l'esercizio finanziario precedente, unitamente alla relazione dei revisori.
4. Il comitato del bilancio approva i conti annuali e la relazione dei revisori e dà scarico al praesidium in relazione all'esecuzione del bilancio.
Articolo 33
Regolamento finanziario
1. Il regolamento finanziario è adottato dal comitato amministrativo. Esso è modificato dal comitato amministrativo su proposta del tribunale.
2. Il regolamento finanziario stabilisce in particolare:
a) le modalità relative alla formazione e all'esecuzione del bilancio e alla presentazione e revisione dei conti;
b) il metodo e la procedura con cui i pagamenti e i contributi, compresi i contributi finanziari iniziali previsti dall'articolo 37 dell'accordo, sono messi a disposizione del tribunale;
c) le norme relative alle responsabilità degli ordinatori e dei contabili e le modalità relative al loro controllo; e
d) i principi contabili generalmente ammessi su cui si basano il bilancio e gli stati finanziari annuali.
CAPO IV
DISPOSIZIONI PROCEDURALI
Articolo 34
Segreto delle deliberazioni
Le deliberazioni del tribunale sono e restano segrete.
Articolo 35
Decisioni
1. Nelle sedute del collegio con un numero pari di giudici, le decisioni del tribunale sono adottate a maggioranza dei membri del collegio. In caso di parità prevale il voto del presidente.
2. In caso di impedimento di un giudice di un collegio si può ricorrere al giudice di un altro collegio conformemente al regolamento di procedura.
3. Se il presente statuto prevede che la corte d'appello adotti una decisione in seduta plenaria, detta decisione è valida solo se adottata da almeno 3/4 dei giudici costituenti la seduta plenaria.
4. Nelle decisioni del tribunale figurano i nomi dei giudici che hanno partecipato alla deliberazione.
5. Le decisioni sono firmate dai giudici che hanno partecipato alla deliberazione e dal cancelliere per le decisioni della corte d'appello e dal cancelliere aggiunto per le decisioni del tribunale di primo grado. Esse sono lette in pubblica udienza.
Articolo 36
Pareri dissenzienti
Il parere dissenziente espresso separatamente da un giudice del collegio conformemente all'articolo 78 dell'accordo è motivato, reso per iscritto e firmato dal giudice che lo ha formulato.
Articolo 37
Decisione in contumacia
1. Su richiesta di una parte di una causa, può essere pronunciata una decisione in contumacia confor- memente al regolamento di procedura qualora l'altra parte, dopo aver ricevuto notifica dell'atto di citazione o di un atto equivalente, si astenga dal depositare conclusioni scritte per difendersi o non compaia in udienza. Tale decisione può essere impugnata entro un mese dalla notifica alla parte nei confronti della quale è stata pronunciata la decisione in contumacia.
2. L'impugnazione non ha effetti sospensivi sulla decisione in contumacia salvo diversa decisione del tribunale.
Articolo 38
Questioni sottoposte alla Corte di giustizia dell'Unione europea
1. Si applicano le procedure stabilite dalla Corte di giustizia dell'Unione europea per le domande di pronuncia pregiudiziale nell'ambito dell'Unione europea.
2. Qualora abbiano deciso di sottoporre alla Corte di giustizia dell'Unione europea una questione circa l'interpretazione del trattato sull'Unione europea o del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ovvero una questione circa la validità o interpretazione di atti delle istituzioni dell'Unione europea, il tribunale di primo grado o la corte d'appello sospendono il procedimento.
ALLEGATO II
DISTRIBUZIONE DEI CASI NELL'AMBITO DELLA DIVISIONE CENTRALE (1)
Sezione di LONDRA | Sede di PARIGI | Sezione di MONACO |
Gabinetto del presidente | (F) Meccanica, illuminazione, riscalda- mento, armi, esplosivi | |
(A) Necessità umane | (B) Tecniche industriali, trasporti | |
(C) Chimica, metallurgia | (D) Tessili, carta | |
(E) Costruzioni fisse | ||
(G) Fisica | ||
(H) Elettricità |
(1) La classificazione in otto sezioni (da A ad H) si basa sulla classificazione internazionale dei brevetti dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (xxxx://xxx.xxxx.xxx/xxxxxxxxxxxxxxx/xxx/xx).