REGIONE LAZIO
REGIONE LAZIO
Assessorato Lavoro e nuovi diritti, Formazione, Scuola e Diritto allo Studio universitario, Politiche per la ricostruzione
Attuazione del Programma Operativo 2014-2020 della Regione Lazio - Fondo Sociale Europeo Asse I - Occupazione - Priorità di investimento 8.vii - Obiettivo specifico 8.7
Azione Cardine 19
Procedura aperta per la realizzazione di una rete di “Hub cultura-socialità-lavoro” sul territorio regionale
Schema di contratto
SCHEMA DI CONTRATTO
Oggetto: affidamento di un servizio per la realizzazione di una rete di “Hub cultura-socialità- lavoro” sul territorio regionale a valere dell’Asse I - Occupazione - Priorità di investimento 8.vii - Obiettivo specifico 8.7 del POR FSE Lazio 2014-2020 - Azione Cardine 19
CIG 7911542AFC CUP F85G19000050009.
Il contratto viene stipulato in modalità elettronica ai sensi del combinato disposto dell’art. 32 del Codice e dell’articolo 6 del D.L. 23 dicembre 2013, n. 145 convertito con L.. 21 febbraio 2014, n. 9.
1) Avv. Xxxxxxxxxx Xxxxx nata il , la quale, nella sua qualità di Direttrice della Direzione Regionale Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio della Regione Lazio, dichiara di agire in legittima rappresentanza della Regione Lazio con sede in Via Xxxx Xxxxxxxx Garibaldi, 7 e in nome e per conto e nell’esclusivo interesse della Regione medesima;
2) nato/a a il , domiciliato/a ai fini del presente atto in
, in qualità di rappresentante legale di con sede a , via , , iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di al n. , P. IVA ;
PREMESSO
a) che la Regione, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere, e infatti ha proceduto, all’individuazione di un operatore economico cui affidare i servizi di progettazione, realizzazione e gestione di una rete di “Hub cultura-socialità- lavoro” sul territorio regionale, mediante procedura ad evidenza pubblica, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, di cui al Bando di gara inviato alla GUUE il ;
b) che (di seguito anche “l’Appaltatore”) è risultata aggiudicataria dell’appalto e, per l’effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi ad erogare il servizio oggetto di appalto, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;
c) che l’obbligo dell’Appaltatore di eseguire le attività oggetto del presente contratto sussiste fino alla concorrenza dell’importo di aggiudicazione, nei modi e nelle forme disciplinati dal contratto medesimo e da tutta la documentazione di gara alle condizioni, modalità e termini stabiliti;
d) che l’Appaltatore dichiara che quanto risulta dal presente contratto, dal Bando di gara, dal Disciplinare di gara, dal Capitolato tecnico e dagli altri allegati definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da rendere e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta;
e) che, ai fini della stipulazione del presente contratto, l’Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale e la Regione ha effettuato le verifiche sulle dichiarazioni rese in fase di gara, con esito positivo.
Ciò premesso, tra le parti
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1 - Valore delle premesse e degli allegati
Le premesse di cui sopra, nonché gli atti e i documenti ivi richiamati sono fonte delle obbligazioni oggetto del presente contratto (di seguito anche “il Contratto”).
Articolo 2 - Norme regolatrici e disciplina applicabile
1. L'erogazione dei servizi oggetto del Contratto è regolata in via gradata:
a) dalle clausole del presente atto e dagli atti quivi richiamati, in particolare dal Capitolato, dall’Offerta Tecnica e dall’Offerta Economica dell’Appaltatore che, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con l’Appaltatore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
b) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e, in generale, dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
c) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
d) dalle linee guida dell’ANAC concernenti l’esecuzione degli appalti pubblici.
2. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato e quanto dichiarato nell’Offerta Tecnica, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato, fatto comunque salvo il caso in cui l’Offerta Tecnica contenga, a giudizio della Regione, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato.
3. Le clausole del Contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per l’Appaltatore, quest’ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
4. L’Appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia comprese quelle che potessero essere emanate in corso di Contratto.
Articolo 3 – Oggetto e importo contrattuale
Il presente atto definisce la disciplina normativa e contrattuale inerente all’affidamento dei servizi per la realizzazione di una rete di “Hub cultura-socialità-lavoro” sul territorio regionale. Con la sottoscrizione del Contratto, l’Appaltatore si obbliga irrevocabilmente nei confronti della Regione ad erogare i servizi cui al presente atto, con le caratteristiche tecniche e di conformità, nonché tutti i servizi espressamente previsti secondo le modalità indicate nel Capitolato e nell’Offerta Tecnica e tutti i servizi connessi, nei limiti dell’importo di aggiudicazione pari a Euro , IVA esclusa.
Articolo 4 – Durata del Contratto
1. La durata del Contratto è di 36 mesi dalla data di avvio delle attività.
2. La Regione si riserva la facoltà di affidare la ripetizione di servizi analoghi a quelli oggetto del Contratto, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall’art. 63, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 per ulteriori 12 mesi, da aggiudicarsi alle medesime condizioni di quelli attuali e che si stima per un importo non superiore ad Euro xxxxxxx,00 (euro xxxxxxxxxxxxxxx/00) oltre IVA come per legge.
3. La durata del Contratto potrà essere prorogata, agli stessi patti, prezzi e condizioni o più favorevoli all’Amministrazione e a suo insindacabile giudizio, per garantire la continuità delle attività, ai sensi e nei limiti di cui all’art. 106, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016.
4. Resta salva ogni altra possibilità di modifica del contratto qualora ne ricorrano le condizioni e i presupposti ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016
Articolo 5 – Esecuzione del Contratto
1. L’Appaltatore garantisce l’esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto e negli atti e documenti quivi richiamati.
2. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui al precedente articolo 2, comma 3, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, restano ad esclusivo carico dell’Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il
corrispettivo contrattuale di cui oltre e l’Appaltatore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Appaltatore ogni relativa alea.
3. L’Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Regione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.
4. L’Appaltatore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione alla Regione, per quanto di rispettiva ragione, di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività di cui al Contratto.
5. L’Appaltatore non può sospendere i servizi erogati in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con la Regione. L'eventuale sospensione dei servizi per decisione unilaterale dell’Appaltatore costituisce inadempienza contrattuale e la conseguente risoluzione del contratto per colpa. In tal caso la Regione procederà all’incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell’Appaltatore per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dalla Regione e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.
Articolo 6 - Obbligazioni specifiche dell’Appaltatore
L’Appaltatore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del Contratto, a:
a) eseguire, a propria cura, spese e rischio, le attività oggetto del Contratto nel rispetto di condizioni, livelli di servizio, modalità organizzative e operative, mediante le procedure e gli strumenti di verifica del raggiungimento degli stessi, come stabiliti nel Capitolato e nell’Offerta Tecnica;
b) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire i livelli di servizio relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché a consentire alla Regione di monitorare la conformità delle prestazioni alle norme previste nel Contratto;
c) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute;
d) nel caso in cui, durante la vigenza del Contratto, dovesse trovarsi nella necessità di sostituire uno o più componenti del Gruppo di lavoro, darne preventiva comunicazione alla Regione, nel rispetto dei limiti e delle modalità riportate nel Capitolato.
Articolo 7 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
1. L’Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. L’Appaltatore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi e Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del Contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni. Si obbliga, altresì, a continuare ad applicare detti Contratti Collettivi e Integrativi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
3. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi e Integrativi di Lavoro di cui ai precedenti commi 2 e 3 vincolano l’Appaltatore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del Contratto.
4. L’Appaltatore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 1381 del Codice Civile, a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto del Contratto.
5. Si applicano le disposizioni di cui all’art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016, a salvaguardia dell’adempienza contributiva e retributiva.
Articolo 8 - Informazione e pubblicità
1. L’Appaltatore si impegna a rispettare gli oneri in materia di informazione e comunicazione come previsti dalle linee guida adottate dalla Regione con Determinazione Dirigenziale n. G14284 del 20/11/2015. L’Appaltatore, in particolare, è tenuto all’attuazione di una serie di misure in grado di far riconoscere il sostegno dei fondi all'intervento, riportando:
a) l'emblema dell'Unione, conformemente alle caratteristiche tecniche stabilite nel Regolamento (UE) n. 821/2014 insieme a un riferimento all'Unione;
b) un riferimento al fondo o ai fondi che sostengono l'operazione.
2. Inoltre, l’Appaltatore garantirà che i soggetti coinvolti siano informati in merito a tale finanziamento: qualsiasi documento, relativo all'attuazione dell'operazione usata per il pubblico contiene una dichiarazione da cui risulti che l’operazione e il Programma Operativo sono stati finanziati dal fondo FSE.
3. Tutti gli interventi informativi e pubblicitari rivolti al pubblico devono recare gli emblemi adottati dalla Regione con Determinazione Dirigenziale n. G14284 del 20/11/2015, disponibili nel Portale Lazio Europa al seguente link: xxxx://xxx.xxxxxxx.xxxxx.xx/xx_xxxxxxxxxx/?xxxxxxxxxxxxxxxxxXxxxxxxxx&xxx0000.
Articolo 9 – Modalità di pagamento
1. Il corrispettivo contrattuale verrà erogato, previa presentazione di fattura con scissione dei pagamenti ex art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (c.d. “split payment”), secondo le seguenti modalità:
a) anticipazione pari al 10% del corrispettivo totale stabilito, a seguito dell'approvazione del Piano di lavoro e dell'avvio delle attività, previa costituzione di idonea garanzia fideiussoria;
b) n. 10 rate di importo pari complessivamente all’80% del corrispettivo totale stabilito verranno liquidate a seguito della presentazione trimestrale, da parte dell’Appaltatore, e relativa approvazione, da parte dell’Amministrazione di ciascuno degli Stati di avanzamento delle attività e dei servizi svolti;
c) il saldo, pari al 10 % del corrispettivo totale stabilito, verrà liquidato a seguito della presentazione, da parte dell’Appaltatore, e relativa approvazione, da parte dell’Amministrazione, dell’ultimo Stato di avanzamento delle attività e dei servizi svolti.
2. Il pagamento delle rate intermedie sarà disposto, su presentazione, e previa positiva verifica, della seguente documentazione di accompagnamento alla fattura, timbrata e siglata in ogni pagina e firmata per esteso all'ultima pagina dal legale rappresentante dello Stato di avanzamento delle attività e dei servizi svolti (art. 8.2 del Capitolato).
3. Il pagamento del saldo sarà disposto - nella misura che risulterà di competenza - su presentazione e previa positiva verifica della seguente documentazione, siglata e timbrata in ogni pagina e firmata per esteso all'ultima pagina dal legale rappresentante dell’ultimo Stato di avanzamento delle attività e dei servizi svolti (art. 8.2 del Capitolato).
4. Il corrispettivo contrattuale si riferisce alle prestazioni rese a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni di cui al Contratto. Lo stesso è dovuto unicamente all’Appaltatore e, pertanto, qualsiasi terzo, compresi eventuali subappaltatori, non possono vantare alcun diritto nei confronti della Regione.
5. Tutti gli obblighi e oneri derivanti all’Appaltatore dall’esecuzione del Contratto e dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che verranno emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
6. Il corrispettivo contrattuale viene determinato a proprio rischio dall’Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime ed è, pertanto, fisso e invariabile indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico I’Appaltatore di ogni relativo rischio e/o alea.
7. Ciascuna fattura emessa dall’Appaltatore deve indicare il riferimento al Contratto, al CIG e al CUP.
8. Ai fini dell’emissione delle fatture, l’Appaltatore è tenuto ad ottemperare all’obbligo della fatturazione elettronica nei rapporti economici tra pubblica amministrazione e fornitori, ai sensi del
D.P.R. n. 633/1972 e del Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, avvalendosi del Sistema di Interscambio come indicato nelle suddette disposizioni normative e istruzioni evincibili sul sito xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx. Il codice IPA è .
9. L’importo delle predette fatture è erogato mediante bonifico bancario sul conto corrente n. , dedicato alle commesse pubbliche di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010, intestato a , presso , e con le seguenti coordinate bancarie IBAN .
10. L’Appaltatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, l’Appaltatore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi nei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
Articolo 10 - Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa
1. L’Appaltatore assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del Contratto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis della L. n. 136/2010;
2. L’Appaltatore si impegna a comunicare un conto corrente dedicato su cui saranno registrati tutti i flussi finanziari inerenti al Contratto.
3. L’Appaltatore si obbliga a comunicare tempestivamente e comunque non oltre sette giorni le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi. In difetto di tale comunicazione, l’Appaltatore non potrà tra l’altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
4. L’Appaltatore si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010. La Regione verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita tale clausola.
5. L’Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente, che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione alla Regione e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia di Roma.
6. Con riferimento ai subcontratti, l’Appaltatore si obbliga a trasmettere alla Regione, oltre alle informazioni di cui all’art. 105, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata.
7. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010.
Articolo 11 - Trasparenza
1. L’Appaltatore espressamente e irrevocabilmente:
a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del Contratto;
b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;
c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma 1, ovvero l’Appaltatore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del Contratto, lo stesso si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456
del Codice Civile, per fatto e colpa dell’Appaltatore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.
Articolo 12 – Penali
1. Per ogni giorno di ritardo, oltre il valore di soglia determinato (2 giorni), nell’esecuzione delle attività e nella consegna dei prodotti rispetto ai tempi previsti dal Piano di lavoro, la Regione avrà la facoltà di applicare una penale pari allo 0,3‰ dell’ammontare netto contrattuale, IVA esclusa.
2. Per ogni giorno di ritardo, oltre il valore di soglia determinato (5 giorni), nella consegna o revisione del Piano di Lavoro rispetto ai tempi previsti dal Capitolato, la Regione avrà la facoltà di applicare una penale pari allo 0,3‰ dell’ammontare netto contrattuale, IVA esclusa.
3. Per ogni giorno di ritardo, oltre il valore di soglia determinato (5 giorni), nella sostituzione e inserimento di una nuova risorsa rispetto alla richiesta della Regione, la penale applicabile è pari allo 0,3‰ dell’ammontare netto contrattuale, IVA esclusa.
4. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui l’Appaltatore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel Contratto e negli allegati quivi richiamati. In tali casi, la Regione applica all’Appaltatore le penali di cui ai precedenti commi sino al momento in cui le prestazioni iniziano ad essere rese in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
5. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all’applicazione delle penali di cui ai precedenti commi sono contestati per iscritto all’Appaltatore e l’Appaltatore comunica per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 2 giorni dalla contestazione.
6. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, a insindacabile giudizio della Regione, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, sono applicate all’Appaltatore le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
7. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
8. L’Appaltatore prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto della Regione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.
9. La Regione potrà applicare all’Appaltatore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% del valore complessivo del Contratto, IVA esclusa, fermo restando la richiesta di risarcimento degli eventuali maggiori danni.
10.Gli inadempimenti contrattuali che determinino un importo massimo della penale superiore all’importo sopra previsto comportano la risoluzione di diritto del Contratto. In tal caso la Regione ha facoltà di ritenere definitivamente la cauzione e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell’Appaltatore per il risarcimento del danno.
Articolo 13 - Garanzia definitiva
1. Con la stipula del Contratto e a garanzia degli obblighi assunti, l’Appaltatore costituisce una garanzia definitiva di importo pari a € , resa ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. La garanzia definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni dell’Appaltatore, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 del Codice Civile, nascenti dall’esecuzione del Contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’Appaltatore.
3. L’amministrazione ha il diritto di valersi della garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti o comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio.
4. La garanzia ha validità temporale per tutta la durata del Contratto e dovrà comunque avere efficacia fino ad apposita comunicazione di liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte della Regione. Pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti della Regione verso l’Appaltatore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali oppure della definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza del contratto.
5. La garanzia può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo dell’80% dell’iniziale importo garantito.
6. Qualora l’ammontare della garanzia definitiva si riducesse per effetto dell’applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l’Appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Regione.
7. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo la Regione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto.
Articolo 14 - Riservatezza
1. L’Appaltatore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto.
2. L’obbligo di cui al precedente comma 1 sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto.
3. L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. L’Appaltatore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori o subcontraenti e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Regione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che l’Appaltatore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. L’Appaltatore si impegna a rispettare, in particolare, quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679.
Articolo 15 - Risoluzione
1. A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti di servizi, la Regione potrà risolvere il Contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore a mezzo PEC, nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nello stesso e negli atti e documenti in essa richiamati.
2. In caso di inadempimento dell’Appaltatore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 giorni lavorativi, che verrà assegnato, con comunicazione a mezzo PEC, dalla Regione per porre fine all’inadempimento, la medesima Amministrazione ha la facoltà di considerare risolto di diritto il Contratto e di ritenere definitivamente la cauzione e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell’Appaltatore per il risarcimento del danno.
3. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016, la Regione può risolvere di diritto il Contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore a mezzo PEC, senza necessità di assegnare alcun termine per l’adempimento, nei seguenti casi:
a) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili all’Appaltatore, comprovati da almeno 3 documenti di contestazione ufficiale;
b) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
c) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all’articolo “Garanzia definitiva”;
d) applicazione delle penali oltre la misura massima stabilita dall’articolo “Penali”;
e) nei casi previsti dall’articolo “Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa”;
f) nei casi di cui all’articolo “Riservatezza”;
g) nei casi di cui all’articolo “Subappalto”;
h) nei casi di cui all’articolo “Trasparenza”;
i) qualora gli accertamenti presso la Prefettura competente risultino positivi;
j) qualora disposizioni legislative, regolamentari e autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte;
4. In tutti i casi di risoluzione del Contratto, la Regione ha diritto di escutere la cauzione prestata. Ove non fosse possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata all’Appaltatore a mezzo PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto al risarcimento di qualsivoglia ulteriore danno.
Articolo 16 - Recesso
1. La Regione ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dal Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 giorni solari, da comunicarsi all’Appaltatore a mezzo PEC.
2. Dalla data di efficacia del recesso, l’Appaltatore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno.
3. In caso di recesso, l’Appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente e a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 del Codice Civile.
Articolo 17 - Subappalto
1. L’Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell’importo del Contratto, l’esecuzione delle seguenti prestazioni: .
2. La Regione non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e i pagamenti verranno effettuati all’Appaltatore. Si procederà al pagamento diretto del subappaltatore solo nelle ipotesi indicate dall’art. 105, co. 13, del D.Lgs. 50/2016.
3. L’ Appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare alla Regione o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
4. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
5. Il subappalto è autorizzato dalla Regione. L’Appaltatore si impegna a depositare presso la Regione medesima, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto. Al momento del deposito del contratto di subappalto l’Appaltatore trasmette la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.lgs. n. 50/2016 e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016.
6. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, la Regione procederà a richiedere all’Appaltatore l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. La suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
7. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’Appaltatore, il quale rimane l’unico e solo responsabile della perfetta esecuzione del contratto, anche per la parte subappaltata.
8. L’Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Regione da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
9. Ai sensi dell’art. 105, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2006, l’Appaltatore deve applicare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari di aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%.
10.L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
11.L’Appaltatore si obbliga a trasmettere alla Regione entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
12.Qualora l’Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore nel termine di cui al comma precedente, la Regione sospende il successivo pagamento a favore dell’Appaltatore.
00.Xx caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, la Regione potrà risolvere il Contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.
14.Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, ovvero (qualora l’Appaltatore non l’abbia richiesto in offerta) non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto all’Appaltatore di subappaltare le prestazioni oggetto del Contratto.
Articolo 18 - Divieto di cessione del Contratto e dei crediti
1. Fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto disciplinate all’art. 106, comma 1, lett. d) n. 2, del D.Lgs. n. 50/2016, è fatto assoluto divieto all’Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità delle cessioni stesse. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. E’ fatto assoluto divieto all’Appaltatore di cedere a terzi i crediti dell’appalto senza specifica autorizzazione da parte della Regione, salvo quanto previsto dall’art. 106, comma 13, del D.Lgs 50/2016.
3. Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.
4. In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Regione ha la facoltà di dichiarare risolto il Contratto, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.
Articolo 19 - Direttore dell’esecuzione del contratto e Responsabile del servizio
1. La Regione nominerà il Direttore dell’esecuzione del contratto, preposto alla vigilanza sull’esecuzione del medesimo e alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia. Salvo diverse disposizioni, la Regione, di norma, effettuerà e riceverà tutte le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti alle attività oggetto dell’appalto attraverso il Direttore dell’esecuzione del contratto.
2. Il Direttore dell’esecuzione avrà il compito di predisporre, in accordo con l’Appaltatore, gli atti per l’avvio delle attività, di controllare che le attività oggetto dell’appalto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative siano realizzate ed eseguite nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione o affidamento, di controllare, in accordo con i competenti Uffici regionali, che tutti gli atti amministrativi e contabili inerenti alle medesime attività siano corretti e comunque conformi a norme e consuetudini della Regione, nonché di procedere a verifica di conformità in corso di esecuzione rilasciando apposito certificato, prima del pagamento di ogni fattura.
3. L’Appaltatore indicherà il nominativo del responsabile che interagirà con la committenza, in nome e per conto dell’Appaltatore medesimo, in ordine all’esecuzione del Contratto.
Articolo 20 - Foro competente
Per tutte le questioni relative ai rapporti tra l’Appaltatore e la Regione, è competente in via esclusiva il Foro di Roma.
Articolo 21 - Trattamento dei dati e consenso al trattamento
1. Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate le informazioni previste da Regolamento (UE) n. 679/2016, comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell’interessato previste dal Regolamento medesimo.
2. Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del Regolamento (UE) n. 679/2016, con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.
3. Le Parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente contratto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
4. Per tutte le operazioni o insieme di operazioni connesse al trattamento dei dati che saranno raccolti nel corso dell’esecuzione contrattuale, l’Appaltatore è designato quale Responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 28, comma 4 del Regolamento (UE) n. 2016/679, nella persona di
, il quale si obbliga al rispetto di quanto previsto dall’Accordo allegato alla medesima convenzione (Allegato A).
Articolo 22 - Oneri fiscali e spese contrattuali
1. Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri relativi alla stipula del Contratto, inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, bolli, tasse di registrazione, copie esecutive, ecc. ad eccezione di quelli che fanno carico alla Regione per legge.
2. L’Appaltatore, ai sensi dell’art. 5, comma 2 del D.M. Min. infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016, deve provvedere, entro sessanta giorni dall’aggiudicazione, a corrispondere alla Regione le spese relative alla pubblicazione del bando di gara e dell’avviso pubblicati sulla GURI. Il relativo dovrà essere versato mediante bonifico bancario avente come beneficiario la Regione Lazio, da appoggiare sul conto CODICE IBAN: , con la seguente causale: “Rimborso spese di pubblicazione gara identificata dal CIG xxxxxxxxxx in adempimento dell’art. 34 del D.L. n. 179/2012”.
3. L’Appaltatore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto che l’Appaltatore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/1972.
Articolo 23 – Verifiche sull’esecuzione del contratto
1. L’Appaltatore, anche ai sensi degli artt. 101, comma 3 e 111 del D.Lgs. n. 50/2016, si obbliga a consentire alla Regione, per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
2. L’Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Regione.
Articolo 24 – Procedura di affidamento in caso di fallimento dell’impresa o in caso di risoluzione per inadempimento
In caso di fallimento dell’Impresa o di risoluzione del Contratto per inadempimento, si procede ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016.
Articolo 25 - Clausola finale
1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti, che hanno, altresì, preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente e singolarmente, nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto non può aver luogo e non può essere provata che mediante atto scritto nella medesima forma del presente. Inoltre, l’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l’invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti, che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
Roma,
La Regione L’Appaltatore
Il/La sottoscritto/a , quale legale rappresentante/procuratore dell’Appaltatore, dichiaro di
avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti dalle stesse richiamati. Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 3 (Oggetto e importo contrattuale), Articolo 4 (Durata del Contratto), Articolo 5 (Esecuzione del Contratto), Articolo 9 (Modalità di pagamento), Articolo 12 (Penali), Articolo 13 (Garanzia definitiva), Articolo 15 (Risoluzione), Articolo 16 (Recesso), Articolo 17 (Subappalto), Articolo 18 (Divieto di cessione del Contratto e dei crediti), Articolo 20 (Foro competente), Articolo 21 (Trattamento dei dati e consenso al trattamento), Articolo 22 (Oneri fiscali e spese contrattuali), Articolo 25 (Clausola finale).
L’Appaltatore