Allegato 2
Allegato 2
Contratto di adesione per lo svolgimento dell’attività di Market Making di cui all’articolo 27 della Disciplina del mercato del gas naturale
Contratto di adesione per lo svolgimento dell’attività di Market Making di cui all’articolo 27 della Disciplina del mercato del gas naturale
TRA
Gestore dei Mercati Energetici S.p.A., con sede legale in Xxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx x. 000/000, 00000 Xxxx, C.F. e P.I. 06208031002 (“GME”),
E
…………….…………...……………………… la società/altro ……………………..…………………
(nome e cognome) (denominazione o ragione sociale)
residente/con xxxx xxxxxx xx ……………, Xxxx , ,
(xxxxxxxxx)
C.F...………..………….., P.I……………………….…., in persona di …………………...…………, in qualità di (nel seguito: il Contraente);
il GME e il Contraente, nel seguito definiti singolarmente la “Parte” e congiuntamente le “Parti”,
PREMESSO CHE
A. il GME è la società per azioni – costituita ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 – a cui è affidata, tra l’altro, ai sensi dell’articolo 30, comma 1, della Legge 23 luglio 2009, n. 99 (nel seguito Legge 99/09), la gestione economica, in esclusiva, del mercato del gas naturale (nel seguito: Mercato);
B. il GME ha predisposto la Disciplina del mercato del gas naturale, approvata, ai sensi dell’art. 30, comma 1, della Legge 99/09, con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 6 marzo 2013, come successivamente modificata ed integrata che sostituisce integralmente, ai sensi del Decreto 9 agosto 2013, le disposizioni di cui al Regolamento del mercato del gas, approvato, ai sensi dell’art. 30, comma 2, della legge 99/09, dal Ministero dello Sviluppo Economico, sentita l’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, in data 26 novembre 2010, come successivamente modificato ed integrato (nel seguito: la Disciplina);
C. ai sensi dell’articolo 27, comma 27.2, della Disciplina, gli operatori interessati a svolgere l’attività di Market Making presentano al GME una apposita richiesta, secondo le modalità e i termini stabiliti nelle Disposizioni Tecniche di Funzionamento;
D. ai sensi della Disposizione Tecnica di Funzionamento di cui all’art. 27, comma 27.2, della Disciplina, gli operatori interessati a svolgere l’attività di Market Making presentano al GME
una copia sottoscritta del Contratto di Adesione per lo svolgimento dell’attività di Market Making di cui all’articolo 27 della Disciplina MGAS (nel seguito il “Contratto”);
E. l’attività di Market Making e le condizioni economiche riconosciute al Contraente sono disciplinate nelle relative Disposizioni Tecniche di Funzionamento;
F. il Contraente è operatore del Mercato;
G. ai sensi e per gli effetti della Disciplina il GME è controparte degli operatori nel Mercato;
H. per ogni elemento non disciplinato nel presente Contratto, ivi inclusi i termini e le definizioni utilizzate, si applica quanto previsto nella Disciplina e nelle Disposizioni Tecniche di Funzionamento.
TUTTO CIÒ PREMESSO,
le Parti convengono e stipulano quanto segue.
Articolo 1
Oggetto del Contratto e valore delle premesse
1.1 Con il presente Contratto sono definiti i diritti e gli obblighi delle Parti in relazione all’attività di Market Making con riferimento ai prodotti (ciascuno un “Prodotto” e, congiuntamente, i “Prodotti”) selezionati nel “Modulo Selezione Prodotti” di cui alla relativa Disposizione Tecnica di Funzionamento (nel seguito: Modulo).
1.2 Qualora il Contraente intenda aggiungere o eliminare uno o più Prodotti, lo stesso dovrà debitamente compilare ed inviare in originale al GME, all’indirizzo di cui al successivo articolo 10, il modulo di aggiunta/modifica Prodotti di cui alla relativa Disposizione Tecnica di Funzionamento (nel seguito: Modulo di Aggiunta/Modifica Prodotti), debitamente sottoscritto dal legale rappresentante del Contraente.
1.3 Per quanto non diversamente previsto nel presente Contratto, rimangono valide e vincolanti tutte le previsioni della Disciplina, delle Disposizioni Tecniche di Funzionamento nonché del contratto di adesione al Mercato di cui all’articolo 13, comma 13.1, lett. b) della Disciplina.
1.4 Le premesse al presente Contratto costituiscono parte integrante e sostanziale del medesimo.
Articolo 2 Obblighi del Contraente
2.1 Il Contraente si impegna a:
a) rispettare la Disciplina e le Disposizioni Tecniche di Funzionamento e mantenersi aggiornato circa le eventuali modifiche di tali atti. Resta inteso che, qualora il Contraente non intenda accettare eventuali modifiche ed integrazioni alla Disciplina e alle Disposizioni tecniche di funzionamento, il Contraente stesso avrà facoltà di recedere dal presente Contratto, inviandone comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento e all’indirizzo indicati al successivo articolo 10. Trascorsi quindici giorni dalla pubblicità legale di tali modifiche ed integrazioni, senza che il Contraente abbia comunicato il proprio intendimento di recedere dal presente Contratto, le variazioni stesse si intenderanno tacitamente accettate. L’effettuazione di negoziazioni sul Mercato, ai sensi del presente Contratto, in pendenza del predetto termine si intenderà quale accettazione implicita delle nuove condizioni. Ad ogni modo, in nessun caso le suddette variazioni potranno costituire motivo che possa giustificare l’inadempimento del Contraente alle obbligazioni assunte sul Mercato;
b) dotarsi di sistemi tecnologici adeguati per lo svolgimento dell’attività di Market Making, compatibili con il sistema informatico del GME, nonché aggiornarli conseguentemente ad eventuali modifiche apportate dal GME al sistema informatico stesso;
c) dotarsi di sistemi tecnologici adeguati per lo svolgimento delle attività relative alla fatturazione delle partite economiche del Mercato, compatibili con il sistema informatico del GME e idonei ad assicurare uno scambio corretto, tempestivo e sicuro dei dati e delle informazioni trasmesse per via telematica, nelle modalità ed entro i termini previsti dalla Disciplina e dalle Disposizioni tecniche di funzionamento;
d) dotarsi di personale in possesso di adeguata professionalità e competenza nell'utilizzo dei sistemi tecnologici di cui alla precedente lettera b) e c);
e) comunicare tempestivamente al GME ogni inconveniente o anomalia operativa, ovvero ogni circostanza, stato o fatto che pregiudichi o possa pregiudicare, del tutto o in parte, il corretto svolgimento dell’attività di Market Making;
f) aderire al sistema di fatturazione e di regolazione dei pagamenti, per lo svolgimento dell’attività di Market Making, di cui alla relativa Disposizione Tecnica di Funzionamento;
g) manlevare e tenere indenne il GME da qualsiasi danno o costo da questo eventualmente subito, anche a seguito di azioni promosse da terzi, per effetto di atti o comportamenti posti in essere dal Contraente stesso, nonché da suoi eventuali ausiliari, incaricati e collaboratori, in violazione del presente Contratto, della Disciplina, delle Disposizioni
Tecniche di Funzionamento, nonché di ogni altra disposizione legislativa o regolamentare, ovvero di atti e provvedimenti emessi dal GME o da autorità competenti.
Articolo 3
Criteri di assolvimento dell’attività di market making
3.1 Ai fini dello svolgimento dell’attività di Market Making il Contraente, per ciascun Prodotto selezionato nel Modulo, si impegna svolgere tale attività in conformità a quanto previsto nelle Disposizioni Tecniche di Funzionamento.
Articolo 4 Prestazioni del GME
4.1 Il GME svolgerà quanto previsto nell’ambito del presente Contratto in conformità al Contratto stesso, alla Disciplina e alle Disposizioni tecniche di funzionamento.
4.2 Il GME presterà al Contraente la collaborazione necessaria affinché il Contraente acceda al sistema informatico del GME, in conformità, in particolare, a quanto indicato nelle Disposizioni tecniche di funzionamento. Resta inteso che la realizzazione delle attività e la messa a disposizione degli strumenti necessari all’accesso sono di esclusiva responsabilità e saranno integralmente a carico del Contraente.
4.3 Il GME ha facoltà di modificare le modalità tecniche, funzionali, amministrative ed operative dell’attività di Market Making, per effetto di modifiche o integrazioni della Disciplina o delle Disposizioni tecniche di funzionamento.
4.4 Il GME si impegna a verificare il rispetto da parte del Contraente degli obblighi di cui al precedente articolo 3, anche per le finalità di cui al successivo articolo 5.
4.5 Il GME si impegna a comunicare tempestivamente al Contraente ogni inconveniente o anomalia operativa, ovvero ogni circostanza, stato o fatto che pregiudichi o possa pregiudicare, del tutto o in parte, il corretto svolgimento dell’attività di Market Making.
4.6 Il GME si impegna a comunicare tempestivamente la temporanea sospensione dell’attività di Market Making su ciascun prodotto rispetto al quale il Contraente si è impegnato ad adempiere a tale attività, nei casi indicati nella relativa Disposizione Tecnica di Funzionamento.
4.7 Resta inteso che il GME potrà individuare specifici meccanismi volti a tenere conto – ai fini della valorizzazione dell’attività di Market Making svolta dal Contraente - degli eventuali casi di sospensione, anche parziale, o annullamento di una sessione di mercato , secondo quanto previsto nella relativa Disposizione Tecnica di Funzionamento.
4.8 Il GME e il Contraente si danno atto che il GME non potrà essere tenuto responsabile per guasti o malfunzionamenti delle linee di telecomunicazione (ad esempio, telefoniche), nonché di accesso alla rete internet.
4.9 Il Contraente prende atto che il GME ha la facoltà di avvalersi, per lo svolgimento delle attività di cui al presente Contratto, di soggetti terzi designati dal GME stesso, restando inteso che, in ogni caso, il rapporto contrattuale intercorre esclusivamente tra il Contraente e il GME.
4.10 Il GME si impegna a fornire al Contraente tutte le informazioni relative all’attività di Market Making.
4.11 Salvo quanto previsto al successivo comma 4.12, gli obblighi del GME relativi al presente Articolo 4 sono obbligazioni di mezzi e non di risultato.
4.12 Il GME si impegna a manlevare e tenere indenne il Contraente da qualsiasi danno o costo da questo eventualmente subito, anche a seguito di azioni promosse da terzi, per effetto di atti o comportamenti del GME o di propri ausiliari, incaricati o collaboratori, per lo svolgimento delle attività previste dal presente Contratto in violazione del Contratto stesso, della Disciplina, delle Disposizioni tecniche di funzionamento, nonché di ogni altra disposizione legislativa o regolamentare applicabile al Contratto medesimo.
Articolo 5 Corrispettivi riconosciuti dal GME
5.1 Qualora il Contraente abbia svolto l’attività di Market Making nel rispetto dei criteri previsti nella relativa Disposizione Tecnica di Funzionamento, il GME riconosce allo stesso dei corrispettivi, la cui struttura ed entità sono definite nella relativa Disposizione Tecnica di Funzionamento.
5.2 La fatturazione e i pagamenti dei corrispettivi di cui al precedente comma 5.1 saranno effettuati secondo le modalità e i termini indicati nella relativa Disposizione Tecnica di Funzionamento.
Articolo 6
Limitazione delle responsabilità, forza maggiore e caso fortuito
6.1 Salvo quanto previsto nella Disciplina, il GME, nello svolgimento delle attività di cui al presente Contratto, è responsabile dei danni di natura contrattuale ed extracontrattuale esclusivamente in quanto questi costituiscano conseguenza immediata e diretta di suoi comportamenti determinati da dolo o colpa grave, e, in quest’ultimo caso, siano prevedibili alla data di stipulazione del presente Contratto. Le Parti si danno reciprocamente atto che non sussisterà alcun obbligo risarcitorio o di indennizzo per i danni che siano conseguenza indiretta o non prevedibile di comportamenti del GME, ivi compresi, a titolo meramente esemplificativo, i danni derivanti dalla perdita di opportunità di affari o di clientela o dal mancato conseguimento di utili.
6.2 Il Contraente dovrà comunicare al GME, a pena di decadenza, ogni pretesa di risarcimento relativa allo svolgimento delle attività di cui al presente Contratto entro e non oltre quindici giorni lavorativi dal giorno in cui il Contraente ha avuto conoscenza, o avrebbe dovuto avere conoscenza usando l’ordinaria diligenza, del prodursi dell’evento dannoso, fornendo contestualmente una precisa indicazione delle circostanze nelle quali l’evento dannoso ed i danni si sono prodotti. La relativa documentazione di supporto dovrà essere comunicata al GME entro e non oltre venti giorni lavorativi dal giorno in cui il Contraente ha avuto conoscenza, o avrebbe dovuto avere conoscenza usando l’ordinaria diligenza, del prodursi dell’evento dannoso.
6.3 Non sussisterà alcuna responsabilità del GME e del Contraente per inadempimenti dovuti a forza maggiore, caso fortuito, ovvero ad eventi comunque al di fuori del loro controllo, quali a titolo meramente esemplificativo, guerre, sommosse, terremoti, inondazioni, incendi, scioperi, interruzioni della erogazione di energia elettrica o nella fornitura delle linee dedicate di trasporto dati facenti parte del sistema informatico, quando tali interruzioni siano imputabili esclusivamente al comportamento di terzi.
6.4 E’ facoltà del GME, nei casi di forza maggiore e caso fortuito, ed in generale in tutti i casi in cui l’attività del Contraente risulti potenzialmente lesiva dell’integrità o della sicurezza del sistema informatico, di sospendere l’accesso al sistema informatico stesso, senza necessità di previa comunicazione delle circostanze che determinano la sospensione.
Articolo 7
Durata ed efficacia del Contratto
7.1 Il presente Contratto si intende perfezionato con la sottoscrizione dello stesso da parte del Contraente e con la relativa ricezione, in originale, da parte del GME ed ha durata indeterminata. L’efficacia del Contratto è subordinata (i) alla verifica positiva da parte del GME
della completezza e correttezza della documentazione inviata dal Contraente e della sussistenza dei requisiti previsti ai fini dello svolgimento dell’attività di Market Making e (ii) alla prima attivazione dell’attività di Market Making in conformità a quanto previsto nella relativa Disposizione Tecnica di Funzionamento. Il GME provvederà a comunicare al Contraente l’esito delle verifiche sub (i) che precede secondo le modalità e tempistiche previste nelle Disposizione Tecniche di Funzionamento.
7.2 Qualora in vigenza del presente Contratto venga meno il numero minimo di operatori Liquidity Providers (LP) stabilito nella relativa Disposizione Tecnica di Funzionamento, l’attività di Market Making e le relative obbligazioni delle Parti ai sensi del presente Contratto rimarranno sospese sino a che non sia ricostituito tale numero minimo di LP e fatta salva, in ogni caso, la facoltà in capo al Contraente di recedere dal presente Contratto ai sensi dell’articolo 8.1 che segue.
7.3 Qualora in vigenza del presente Contratto sia superato il numero massimo di operatori LP stabilito nella relativa Disposizione Tecnica di Funzionamento, l’attività di Market Making e le relative obbligazioni delle Parti ai sensi del presente Contratto potranno essere sospese a insindacabile giudizio del GME sulla base dei criteri stabiliti nella predetta Disposizione Tecnica di Funzionamento e fatta salva, in ogni caso, la facoltà in capo al Contraente di recedere dal presente Contratto ai sensi dell’articolo 8.1 che segue.
7.4 Il Contratto, oltre che per gli ulteriori casi espressamente previsti nel Contratto, cesserà di produrre effetti in caso di disattivazione totale dell’attività del Market Making, anche per effetto di modifiche delle norme applicabili.
Articolo 8 Risoluzione e recesso
8.1 Oltre a quanto previsto dall’articolo 7 del presente Contratto, il Contraente potrà recedere dal Contratto in qualsiasi momento previa notifica scritta al GME di almeno 30 giorni lavorativi rispetto alla data di efficacia del recesso, da trasmettersi a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento ed all’indirizzo indicato nel successivo articolo 10.
8.2 Il Contratto si intenderà automaticamente risolto, senza necessità di comunicazione alcuna, in caso di (i) perdita da parte del Contraente, per qualunque causa, della qualifica di operatore, come acquisita ai sensi della Disciplina; (ii) chiusura totale o parziale di uno o più mercati del Mercato per i quali il Contraente svolge l’attività di Market Making ai sensi del presente Contratto
(iii) cessazione della quotazione di uno o più Prodotti del Mercato per i quali il Contraente svolge
l’attività di Market Making ai sensi del presente Contratto. Resta inteso che la chiusura totale o parziale da parte del GME di uno o più (ma non tutti) mercati del Mercato, ovvero la cessazione della quotazione di uno o più Prodotti del Mercato per i quali il Contraente svolge l’attività di Market Making, costituirà motivo di risoluzione automatica limitatamente all’attività resa relativamente al mercato soggetto a chiusura totale o parziale ovvero relativamente al Prodotto la cui quotazione è cessata.
8.3 Il GME potrà recedere dal Contratto in qualsiasi momento con una previa notifica scritta al Contraente, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento e all’indirizzo di cui al successivo articolo 10, di almeno 5 (cinque) giorni lavorativi rispetto alla data di efficacia del recesso.
8.4 Lo scioglimento del Contratto per qualsiasi causa non sarà in alcun modo di pregiudizio a qualsiasi altro diritto al quale una Parte abbia titolo in base al presente Contratto o a norme di legge di generale applicazione, né pregiudicherà alcun diritto o obbligo di una Parte che sia già sorto alla data di scioglimento.
Articolo 9
Variazioni, silenzio assenso e condizione risolutiva
9.1 Il GME ha facoltà di modificare il Contratto, anche per effetto di modifiche o integrazioni della Disciplina o delle disposizioni tecniche di funzionamento ovvero modifiche normative. In tal caso, salvo quanto previsto all’articolo 8.2 (ii) e/o 8.2 (iii) che precede, il GME si impegna a comunicare la proposta di modifica unilaterale del Contratto tramite posta raccomandata a.r. o altro mezzo idoneo a dare conferma dell’avvenuta ricezione da parte del Contraente, nonché a pubblicare il relativo avviso sul proprio sito Internet. Resta inteso che, qualora il Contraente non intenda accettare tali eventuali modifiche, il Contraente stesso avrà facoltà di recedere dal presente Contratto in conformità a quanto previsto dall’articolo 8.1 che precede. Trascorsi 15 (quindici) giorni dalla ricezione della comunicazione di proposta unilaterale di modifica del Contratto, senza che il Contraente abbia comunicato al GME il proprio intendimento di recedere dal presente Contratto, le stesse modifiche si intenderanno tacitamente accettate. L’eventuale svolgimento dell’attività di Market Making da parte del Contraente – successivamente alla ricezione della comunicazione di proposta di modifica contrattuale e successivamente alla scadenza del predetto termine di 15 (quindici) giorni - si intenderà quale accettazione implicita delle modifiche. Ad ogni modo, in nessun caso le suddette variazioni potranno costituire motivo che possa giustificare l’inadempimento del Contraente alle obbligazioni assunte con il presente Contratto.
9.2 Nell’ipotesi in cui le proposte di modifica unilaterale del Contratto fossero soggette – ai fini della loro efficacia – alla formalità della specifica approvazione per iscritto, il GME invierà unitamente alla comunicazione di cui all’articolo 9.1 che precede, apposita documentazione contrattuale che dovrà essere specificamente sottoscritta e re-inviata in originale al GME a mezzo posta raccomandata a.r.. Ferma restando la facoltà di recesso del Contraente ai sensi del precedente articolo 9.1, la mancata ricezione da parte del GME della specifica approvazione per iscritto da parte del Contraente entro il termine di 20 (venti) giorni di calendario dalla ricezione da parte del Contraente della comunicazione inviata dal GME, costituirà causa di risoluzione del presente Contratto. La risoluzione sarà efficace allo scadere del predetto termine di 20 (venti) giorni di calendario. Qualora le proposte di modifica unilaterale del Contratto soggette - ai fini della loro efficacia - alla formalità della specifica approvazione per iscritto, riguardino esclusivamente la modifica di uno o più Prodotti, la mancata specifica approvazione per iscritto nei termini e nelle modalità di cui al presente comma, costituirà causa di risoluzione limitatamente al Prodotto/i oggetto di modifica.
9.3 Nell’ipotesi in cui, successivamente alla stipula del Contratto, fossero resi disponibili nuovi Prodotti rispetto ai quali svolgere l’attività di Market Making aggiuntivi rispetto a quelli precedentemente previsti (“Prodotti Aggiuntivi”) il GME si impegna a comunicare la messa a disposizione dei Prodotti Aggiuntivi tramite pubblicazione del relativo avviso sul proprio sito internet. Qualora il Contraente voglia selezionare uno o più Prodotti Aggiuntivi, utilizzerà la procedura prevista all’articolo 1.2 che precede.
Articolo 10
Clausole generali
10.1 L’invalidità o la nullità di una o più delle clausole del presente Contratto non comprometterà la validità delle rimanenti clausole, che conserveranno in ogni caso pieno vigore ed efficacia.
10.2 Il presente Contratto ed i diritti e gli obblighi da esso derivanti in capo alle Parti non potranno essere ceduti a terzi al di fuori dei casi espressamente previsti dal presente Contratto.
10.3 Fermo restando quanto previsto al precedente articolo 6, comma 6.2, il mancato o il ritardato esercizio di uno dei diritti spettanti ad una Parte ai sensi del presente Contratto non può essere considerato come rinuncia a tali diritti.
10.4 Fatto salvo quanto previsto al precedente articolo 2, comma 2.2, lett. a), qualsiasi modificazione al Contratto dovrà aver luogo in forma scritta.
10.5 Per le finalità di cui al presente Contratto, ciascuna Parte conferma il domicilio di volta in volta eletto nell’ambito del contratto di adesione al Mercato di cui all’articolo 13, comma 13.1, lett.
b) della Disciplina.
10.6 Fatto salvo ove diversamente previsto nel presente Contratto, ogni comunicazione o notifica da effettuarsi ai sensi del medesimo Contratto dovrà essere effettuata per iscritto e consegnata a mano, anche a mezzo corriere, o trasmessa per lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o via telefacsimile, ovvero mediante messaggio elettronico con avviso di ricevimento, agli indirizzi di volta in volta indicati da ciascuna Parte nell’ambito del contratto di adesione al Mercato di cui all’articolo 13, comma 13.1, lett. b) della Disciplina.
10.7 Le comunicazioni si intenderanno ricevute alla data di sottoscrizione della ricevuta di avvenuta consegna, se effettuate mediante consegna a mano, ovvero nel momento in cui giungeranno all’indirizzo del destinatario, se effettuate mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o alla data risultante dalla ricevuta di trasmissione dell’apparecchio, se effettuate mediante telefacsimile, ovvero alla data di ricezione del messaggio di avvenuto ricevimento, se effettuate mediante posta elettronica.
Articolo 11
Legge applicabile
11.1 Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana.
Articolo 12
Controversie
12.1 Fatto salvo quanto stabilito all’art. 12, comma 12.2 che segue, qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra il GME e il Contraente in relazione al presente Contratto sarà risolta secondo le disposizioni contenute al Titolo VI della Disciplina, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte.
12.2 Restano in ogni caso sottoposte alla giurisdizione esclusiva del giudice italiano le controversie aventi ad oggetto il mancato pagamento, anche parziale, dei corrispettivi di cui all’art. 5 che precede.
Articolo 13 Privacy
13.1 Ai sensi del Regolamento EU 679/2016, e successive modifiche e integrazioni, i dati personali indicati nel presente Contratto saranno trattati dal GME in relazione all’esecuzione della stessa, alla conclusione ed esecuzione dei relativi rapporti e servizi e per tutti i pertinenti obblighi normativi, in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati medesimi, secondo quanto indicato nell’informativa resa ai sensi degli artt. 13-14 del predetto
Regolamento UE 679/2016 e pubblicata sul sito internet del GME. Il Contraente prende atto della predetta informativa e dei trattamenti in essa previsti.
il Contraente
………..………………
Si approvano specificamente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, le seguenti clausole del Contratto: 2.1 f) (manleva del Contraente), 4.8 (esclusione della responsabilità), 6.1 (limitazione delle responsabilità del GME), 6.2 (decadenza), 6.4 (sospensione), 7 (durata ed efficacia del contratto), 8.2 (condizione risolutiva), 8.3 (recesso del GME), 9.1 (variazioni e silenzio-assenso), 9.2 (condizione risolutiva), 11 (Legge applicabile), 12.1 e 12.2 (Controversie).
il Contraente
………………………………